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32.2017.124

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22 febbraio 2018Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il

bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’art. 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione

avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con

effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha

violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432;

Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della

soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione

analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado

d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite

dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche STF

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici dai curanti dell’assicurato, il 15 aprile 2013

(doc. 87) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto

opportuno sottoporlo a una visita presso lo stesso SMR, che è avvenuta il 29

maggio 2013 da parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale in

pari data (doc. 88) ha steso il rapporto finale con esame ritenendo l’interessato

inabile al 100% in qualsiasi attività dal 23 aprile 2012.

Su tale base nel mese di settembre 2013 l’Ufficio AI ha concesso

all’assicurato una rendita intera con decorrenza da maggio 2013.

Nell’ambito della revisione d’ufficio avviata nell’aprile 2014

l’amministrazione ha raccolto i referti dei medici curanti e, sentito il parere

del Servizio Medico Regionale (doc. 116), l’Ufficio AI ha disposto nel 2014 una

perizia reumatologica (doc. 119) affidata al dr. med. __________ (doc. 125), sui

cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel rapporto finale SMR del 17

novembre 2014 (doc. 121) ritenendo l’assicurato abile al 50% in altre attività

adeguate dal gennaio 2013, mentre nella sua attività di camionista rimaneva

totalmente inabile al lavoro dall’aprile 2012.

È seguito un aggiornamento dello stato clinico dell’assicurato che

si è protratto per tutto il 2015 - a causa dell’intervento di rimozione delle

viti e nuova stabilizzazione posteriore avvenuto il 28 settembre - e parte del

2016 e che è sfociato nella richiesta del 30 agosto 2016 (doc. 150) da parte

del dr. med. __________ dell’SMR di effettuare una perizia pluridisciplinare

per definire l’esigibilità lavorativa attuale e l’evoluzione dello stato di

salute rispetto al 2013.

Sulla scorta del rapporto peritale del 16 marzo 2017 (doc. 159)

del Servizio Accertamento Medico, che riteneva l’assicurato inabile al lavoro

al 100% come autista di autocarri e manovale edile dall’aprile 2012, ma abile

al 50% (inteso come riduzione del rendimento) in altre attività adeguate

dall’aprile 2016, il 20 marzo 2017 (doc. 161) il dr. med. __________ ha confermato

questi gradi di incapacità lavorativa.

L’Ufficio AI ha a sua volta fatto proprie le conclusioni del

medico SMR per emettere il progetto di decisione del 4 maggio 2017 con cui

stabiliva al 54% il grado di invalidità e riduceva quindi a una mezza rendita

il suo diritto, confermato il 16 giugno 2017.

2.6. Alla base della concessione

della rendita intera al ricorrente v’è la valutazione dal dr. med. __________,

FMH medicina interna, che il 29 maggio 2013 ha visitato di persona l’assicurato

esponendo l’anamnesi familiare, patologica remota, socio lavorativa, le

abitudini, la terapia farmacologica in atto, i disturbi soggettivi, lo status

internistico, neurologico, la deambulazione, il rachide, le spalle, i gomiti, i

polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie e i piedi.

Lo specialista ha diagnosticato uno stato dopo sequestrectomia

L4-L5 sinistra e stabilizzazione monolaterale sinistra con viti transpeduncolari

L4-L5 su radicolopatia iperalgica L5 sinistra, ernia discale L4-L5 recessuale

in nota sindrome da insufficienza/ instabilità segmentaria avvenuta nel giugno

2012.

Nella valutazione l’esperto ha stabilito che l’inabilità

lavorativa dell’assicurato era totale in qualsiasi attività dal 23 aprile 2012,

il carico massimo era di 5kg, doveva alternare la posizione, la prognosi era

incerta per cronicizzazione della sintomatologia e la situazione clinica era da

rivalutare dopo 4-6 mesi.

Il 14 ottobre 2014 il dr. med. __________, FMH medicina interna e

reumatologia, ha visitato per 70 minuti l’assicurato e nel rapporto peritale

del 25 ottobre 2014 ha riassunto gli atti medici dal 2003 in poi, ha indicato

l’anamnesi familiare, patologica, personale, socio-lavorativa, lo sviluppo

della malattia e i risultati delle terapie praticate, la descrizione dei

disturbi soggettivi, le constatazioni oggettive (esame internistico, esame della

colonna vertebrale, delle articolazioni, status neurologico ed esami

radiologici).

Il perito ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di sindrome lomboradicolare deficitaria L5 a sinistra

con/su: (M51.1) ernia discale medio laterale sinistra L4-L5 con contatto con L5

di sinistra, protrusione discale L3-L4; importante insufficienza muscolare;

stato dopo sequestrectomia L4-L5 da sinistra e stabilizzazione monolaterale

sinistra con viti trans-peduncolari in L4-L5 il 5 giugno 2012; parziale

somatizzazione con segni di Waddel 4 su 5 positivi.

Il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua

attività dal 2012 come autista a causa della sindrome lomboradicolare che non

gli permetteva di guidare un camion in tutta sicurezza; nell’ambito di

un’attività adeguata dove non doveva sollevare più di 7kg in modo ripetuto,

dove poteva cambiare postura in modo regolare, dove non doveva lavorare in

anteflessione o subire vibrazione, l’assicurato era abile al 50%, da intendere

4 ore al dì. Pertanto, a sei mesi dall’intervento chirurgico l’interessato

poteva essere ritenuto abile almeno al 50% nell’ambito di un’attività leggera e

al 50-60% nelle attività domestiche per lavori leggeri.

A dire del reumatologo era necessario un intervento operatorio per

togliere l’importante ernia discale L4-L5 e procedere a una migliore

stabilizzazione del segmento; d’altronde, anche i due neurochirurghi

interpellati erano d’accordo con l’operazione. A quel momento l’assicurato non

seguiva una terapia e assumeva degli antidolorifici al bisogno. Nel caso in cui

si fosse deciso per l’operazione andrebbero attesi 6 mesi e poi rivalutata la

situazione, ma il reumatologo ha ipotizzato che si sarebbe potuti arrivare fino

a una ripresa della capacità lavorativa dell’80-90% nell’ambito di un lavoro

adeguato con i limiti indicati.

Confrontandosi con la valutazione del medico SMR __________ il

reumatologo l’ha ritenuta più o meno simile alla sua, notando però delle

importanti incongruenze allo status che l’hanno portato alla diagnosi di una

componente somatoforme per parte dei dolori. Entrambi hanno poi reputato indicato

un intervento chirurgico.

Il 24 novembre 2014 il perito ha precisato di essere stato forse

un po’ ottimista auspicando un possibile aumento della capacità lavorativa

dell’80-90%, poiché il tutto sarebbe dipeso dall’esito dell’intervento. A quel

momento non era possibile garantire quel miglioramento.

Alla luce della folta nuova documentazione medica raccolta che

riguardava anche l’intervento al rachide di rimozione delle viti e nuova

stabilizzazione posteriore avvenuto il 28 settembre 2015, il 30 agosto 2016 il

Servizio Medico Regionale ha disposto una nuova perizia, questa volta

pluridisciplinare stante anche la sospetta componente somatoforme.

La perizia è stata allestita il 16 marzo 2017 dopo che il Servizio

Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni 21 e 28

dicembre 2016, nonché 10 e 24 gennaio e 9 febbraio 2017 per

accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti i certificati

medici messi a sua disposizione dal 1996 al 20 febbraio 2017, il SAM ha esposto

l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le

affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha esposto lo status

dell’assicurato, gli esiti degli esami radiologici e polmonari eseguiti il 28

dicembre 2016 e degli esami neurologici del 10 gennaio 2017.

Il 28 dicembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in

medica interna e pneumologia, ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e

nel suo rapporto del 21 febbraio 2017 ha esposto l’anamnesi familiare, sociale

e professionale, personale remota, lo status clinico, l’esame funzionale, la

radiografia del torace PA/laterale effettuata quel giorno e il test del cammino

dei 6 minuti.

Lo specialista ha posto la diagnosi di possibili incipienti

alterazioni enfisematose su tabagismo attivo; asma bronchiale anamnestica.

Dal profilo pneumologico l’interessato era totalmente abile al

lavoro, sia come autista di autocarri sia in altri lavori fisici leggeri e

moderati, senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie e in

particolare gli isocianati.

Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato

l’assicurato il 10 gennaio 2017 e nella perizia stesa quello stesso giorno ha

riassunto gli atti medici messi a sua disposizione, ha descritto lo stato

neurologico e l’esito dell’EMG.

La diagnosi era di radicolopatia L5 sinistra cronica ed algica

con/su: stato dopo ernia discale L4-L5 recessale con sequestrectomia L4-L5 e

stabilizzazione monolaterale sinistra il 5 giugno 2012, stato dopo recidiva

erniale L4-L5 con segni di micro instabilità e in data 28 settembre 2015

rimozione di viti monolaterali L4-L5 sinistra, nuova stabilizzazione posteriore

L4-L5 bilaterale con viti transpeduncolari, decompressione da sinistra e

fusione intersomatica via TLIF. Possibile lieve radicolopatia cronica non

algica S1 a sinistra in stato dopo ernia discale extraforaminale L5-S1

nell’aprile 2012, poi non più presente.

A causa della radicolopatia cronica algica L5 sinistra l’esperto

ha ritenuto il paziente inabile al 100% nel suo lavoro abituale di autista di

autocarri e manovale edile nonché per altre professioni che non richiedono

sforzi maggiori o il mantenimento prolungato della stazione eretta. In un

lavoro adatto ha valutato una capacità lavorativa residuale del 50%, da

intendersi quali lavori da effettuare principalmente in posizione seduta in

condizioni ergonomiche e con la possibilità di cambiare posizione e anche mettersi

in piedi e fare qualche passo con una certa regolarità, senza necessità di

sforzi maggiori o medi agli arti superiori. Tali incapacità erano presenti a

partire circa da 2 mesi dopo l’ultimo intervento neurochirurgico effettuato il

28 settembre 2015.

La prognosi globalmente non appariva favorevole, il dolore era

cronicizzato e tuttora presente nonostante non vi fosse più una chiara

compressione radicolare in atto, perciò le possibilità terapeutiche erano molto

limitate e lo specialista non si aspettava un significativo miglioramento

futuro della sintomatologia algica radicolare L5 sinistra.

Il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, il 24

gennaio 2017 ha visitato l’assicurato e, sulla base degli atti messigli a

disposizione e delle radiografie portate dall’assicurato, il 25 gennaio 2017 ha

redatto il suo rapporto, esponendo l’anamnesi familiare, personale remota,

sociale, professionale, i dati soggettivi, l’affezione attuale, i dati

oggettivi con lo status reumatologico e gli esiti degli esami radiologici

eseguiti il 28 dicembre 2016 alla mano bilaterale ap, alla spalla destra, alla

colonna cervicale ap e laterale, alla colonna lombare ap e laterale.

La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era

di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena di tipo cronico alla

gamba sinistra su una discopatia plurisegmentale a livello lombare, interessamento

dei segmenti L3-L4, L4-L5 e in minor misura L5-S1. Stato dopo intervento

chirurgico di sequestrectomia L4-L5 sinistra, stabilizzazione monolaterale a

sinistra L4-L5 con viti transpeduncolari il 5 giugno 2012 e stato dopo

reintervento chirurgico il 28 settembre 2015 di rimozione di viti monolaterali

L4-L5 a sinistra e nuova stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5

bilateralmente con viti trans-peduncolari, decompressione da sinistra e fusione

intersomatica via TLIF. Quale diagnosi senza ripercussione sulla

capacità lavorativa l’esperto ha indicato una leggera sindrome cervicale su

alterazioni degenerative iniziali da C4 fino a C7 e una periatropatia

omero-scapolare tendinopatica della spalla destra.

Quanto alla capacità lavorativa, l’esperto ha evidenziato che

l’assicurato era limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna

vertebrale, particolarmente pesanti in cui dovesse alzare dei pesi superiori ai

5-7,5 kg ripetutamente. Egli era pure limitato in attività in cui dovesse

mantenere posizioni statiche seduto per 45-60 minuti, fermo in piedi per 5-10

minuti, cambiando appoggio per circa un’ora, deambulazione per più di un’ora.

Era limitato nei movimenti ripetitivi di flessione rotazione del tronco.

Come autista di mezzi pesanti e in altre attività fisicamente

impegnative e pesanti svolte antecedentemente l’assicurato era inabile al

lavoro in misura completa. Come casalingo era abile in misura del 90% a sei

mesi dall’intervento. In attività adatta l’assicurato era abile al lavoro al

70% (riduzione del rendimento).

Il reumatologo ha rilevato che rispetto alla perizia del collega __________

del 25 ottobre 2014 v’era stato un miglioramento per quanto riguardava i

disturbi a livello della colonna lombare. La sintomatologia invalidante, risentita

all’altezza della fissazione intersomatica, era chiaramente migliorata dopo

l’intervento. Già il dr. med. __________ aveva ipotizzato che dopo l’intervento

chirurgico avrebbe potuto subentrare un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato, così da portare la sua capacità lavorativa residua dal

50% (come aveva determinato) fino a un 80-90%.

Secondo il perito non v’erano segni di aggravazione. La prognosi

per quanto riguarda le problematiche degenerative alla colonna vertebrale non

era particolarmente favorevole tenendo in considerazione le alterazioni

degenerative sovrastanti e sottostanti la fissazione intersomatica al segmento

L4-L5. Non v’erano quindi possibilità di ulteriormente migliorare le condizioni

di salute in modo da migliorare la sua capacità lavorativa.

Infine, la dr.ssa med. __________, medico chirurgo, specialista in

psichiatria, ha avuto un colloquio di 65 minuti il 9 febbraio 2017 con

l’assicurato, non ritenendo necessario effettuarne un secondo poiché la

condizione psichica era chiara, così come non è stato necessario approfondire

con test o altro.

La perita ha effettuato un esame clinico secondo AMDP 8-System, ha

esposto l’anamnesi, il referto psichico, il referto somatico, l’anamnesi

psicofarmacologica, la descrizione di attività e abitudini, il trattamento

psichiatrico attuale (nessuno), le constatazioni e le sue conclusioni, in cui

ha rilevato di ritrovare nell’assicurato una condizione di capacità psichica

nel riuscire a vivere con la condizione algica attuale e le relative

limitazioni nonostante il suo desiderio fosse quello di poter riuscire a

riprendere un’attività lavorativa consona alle limitazioni somatiche presenti.

Nessuna diagnosi è stata posta e quindi la capacità lavorativa dal

lato psichiatrico era del 100%.

Il 14 marzo 2017 alle ore 11.45 i periti del Servizio Accertamento

Medico e il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno avuto modo di

discutere in modo esaustivo del caso in teleconferenza.

Alla luce delle consultazioni dei quattro specialisti, il SAM ha

posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome

lombovertebrale con/su componente spondilogena di tipo cronico all’arto

inferiore di sinistra e discopatia plurisegmentale a livello lombare con

interessamento dei segmenti L3-L4, L4-L5 e in minor misura L5-S1. Pregresso

intervento operatorio di sequestrectomia L4-L5 da sinistra, stabilizzazione

monolaterale a sinistra con viti transpeduncolari L4-L5 il 5 giugno 2012:

pregresso reintervento chirurgico con rimozione di viti monolaterale L4-L5 a

sinistra, nuova stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5 bilateralmente

con viti transpeduncolari, decompressione da sinistra e fusione intersomatica

via TLIF il 28 settembre 2015; radiculopatia L5 a sinistra, cronica e algica;

possibile pregressa lieve radiculopatia cronica non algica S1 a sinistra nel

2012.

Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

sono state indicate una leggera sindrome cervicale con/su alterazioni

degenerative iniziali da C4 sino a C7. Periatropatia omeroscapolare

tendinopatica della spalla destra. Asma bronchiale leggermente intermittente

(prevalentemente anamnestica) con/su sensibilità agli isocianati. Ipertensione

arteriosa (sotto trattamento farmacologico). Sospetta epatopatia. Pollice a

scatto a destra.

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività, gli specialisti

hanno ritenuto che dall’aprile 2012 l’assicurato presentava una capacità

lavorativa nulla come autista di autocarri e manovale edile a causa della

patologia al rachide lombare con radiculopatia L5 a sinistra, cronica e algica.

La sua capacità lavorativa in attività adeguate era da inizio

aprile 2016, ossia a sei mesi dal secondo intervento operatorio, del 50%, da

intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del

50%. I consulenti hanno ricordato che l’assicurato era limitato nelle attività

non ergonomiche per il rachide e in altre situazioni evidenziate dal

reumatologo e dal pneumologo.

Nelle attività domestiche l’assicurato era abile al 90%

rispettando i limiti funzionali descritti.

Infine, i periti del SAM hanno concluso che rispetto al 2013 c’era

stato un miglioramento nelle attività adatte a 6 mesi dal secondo intervento

operatorio, quindi a partire dal mese di aprile 2016.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ricordato

le conclusioni a cui sono giunti i vari periti intervenuti nella valutazione

dell’assicurato nel 2013 (SMR), nel 2014 (dr. __________) e nel 2017 (SAM), ha

confermato le diagnosi stabilite dai periti del Servizio Accertamento Medico

così come i gradi di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale (inabile

al 100% dal mese di aprile 2012) sia in attività adeguate (inabile al 100%

dall’aprile 2012 al marzo 2016 e inabile al 50% dall’aprile 2016 in poi, da

intendere come riduzione del rendimento) fermo restando determinate limitazioni

funzionali.

Con le osservazioni al progetto di decisione di riduzione della

rendita l’interessato non ha prodotto alcun documento medico a sostegno della

sua tesi secondo cui non vi sarebbero stati importanti cambiamenti né dal

profilo della salute né da quello della capacità di guadagno residua dopo la

decisione del 2013.

Durante la procedura ricorsuale l’assicurato ha trasmesso al TCA dei

certificati rilasciati dai suoi medici curanti.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna e agopuntura, ha

attestato il 9 ottobre 2017 (doc. X/2) un’inabilità lavorativa del 100% dal 30

agosto 2017 al 30 ottobre 2017 per malattia. Poi nello scritto del 13 ottobre

2017 (doc. X/1), alla luce dello stato di salute dell’assicurato che anche dopo

l’intervento del 2015 risultava inabile al lavoro al 100%, ha chiesto un parere

specialistico alla dr.ssa med. __________.

Nel rapporto del 19 dicembre 2017 (doc. XV/1) la dr.ssa med. __________,

FMH neurochirurgia, ha riferito della visita dell’assicurato avvenuta quel

giorno, ponendo la diagnosi di stato dopo stabilizzazione posteriore

neuronavigata L4-L5 bilaterale con viti transpeduncolari, decompressione e

fusione intersomatica via TLIF il 28 settembre 2015 per recidiva erniaria L4-L5

su micro instabilità dopo stabilizzazione monolaterale; sindrome

lombospondilogena cronica.

LA TAC lombare appena effettuata ha confermato che i mezzi di

osteosintesi erano in sito in modo invariato, non c’erano segni per

un’instabilità aggiuntiva o per una frattura, perciò la neurochirurga non

riusciva a spiegare i dolori lombari persistenti e quindi non vedeva indicato

nessun ulteriore trattamento neurochirurgico. A suo dire, trattandosi piuttosto

di una sindrome lombospondilogena cronica, era indicata una nuova valutazione

da parte del __________ per ottimizzare la terapia antalgica.

Inoltre, dal suo punto di vista non “è ragionevole un’abilità

lavorativa al 100% ma piuttosto al 50% per un’attività adeguata (senza

sollevare pesi pesanti e senza dover svolgere attività in posizione inclinata).”.

Sugli ultimi tre pareri dei medici curanti prodotti dal ricorrente

si è espresso il 5 febbraio 2018 (doc. XVII/1) il dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale, affermando che non risulta una sostanziale modifica

dello stato di salute dell’assicurato, che persiste una sintomatologia algica

lombospondilogena già descritta in occasione della valutazione peritale SAM e che

la neurochirurga ha confermato la valutazione valetudinaria del SAM di una

capacità lavorativa residua del 50% in attività adatta.

2.7. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid. 3b)aa il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

Considerandi

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato

il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Con la revisione del 2014 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato

i medici curanti dell’assicurato e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti

al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario

sottoporre il ricorrente dapprima a una perizia specialistica in ambito reumatologico,

compito che è stato affidato nel 2014 al dr. med. __________ al fine di aggiornare

la situazione dopo l’esame del 2013 effettuato dal dr. med. __________. Poi,

alla luce anche dell’operazione avvenuta nel settembre 2015, l’SMR ha disposto

una perizia pluridisciplinare che è stata realizzata tra la fine del 2016 e

l’inizio del 2017.

Dalle perizie specialistiche agli atti la capacità lavorativa del

ricorrente, globalmente, è sempre stata valutata nel 50%.

Quando nel maggio 2013 il dr. med. __________, FMH in medicina

interna, ha visitato il ricorrente, la malattia non era ancora stabilizzata e

l’assicurato era stato operato un anno prima.

Stante queste circostanze, il medico SMR ha ritenuto giustificata

un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività, precisando, però, che la

situazione clinica doveva essere rivalutata dopo 4-6 mesi in attesa di un

eventuale intervento chirurgico.

Ed è ciò che è avvenuto con la perizia del dr. med. __________.

Il reumatologo, e quindi specialista in materia, ha stabilito nel

50% il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in attività adatta tenuto

conto di una serie di limitazioni funzionali, mentre ha confermato che,

dall’aprile 2012, l’assicurato non era più in grado di esercitare l’attività

precedente di autista di autocarri.

Come per i due neurochirurghi che avevano in cura l’assicurato,

così pure il perito reumatologo ha ritenuto necessario effettuare un nuovo

intervento chirurgico per togliere l’importante ernia discale L4-L5 e procedere

a una migliore stabilizzazione del segmento. Nel frattempo, la capacità

lavorativa dell’interessato era stata valutata in 4 ore al giorno, ossia al

50%.

Alla medesima conclusione sono giunti i periti del SAM due anni

dopo, a fine 2016, quando ormai l’assicurato si era deciso a sottoporsi

all’operazione auspicata dai suoi medici curanti.

Anzi.

Essi sono giunti a una valutazione globale di capacità

lavorativa del 50%, intesa come presenza durante tutto il giorno ma con

rendimento ridotto e tenuto conto di determinate limitazioni. Singolarmente, però,

uno specialista ha addirittura stabilito una percentuale maggiore di abilità

lavorativa residua. Infatti, il reumatologo dr. med. __________ ha ritenuto che

il ricorrente, in un’attività adatta, fosse abile al lavoro nella misura del 70%

(intesa come riduzione del rendimento), allineandosi così al collega dr. __________

che, nel 2014, aveva ipotizzato che dopo l’intervento chirurgico avrebbe potuto

subentrare un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, così da

portare la sua capacità lavorativa residua dal 50% fino a un 80-90%.

Da parte sua, il perito neurologo dr. med. __________ ha valutato

che, in un’attività adatta, l’assicurato era abile in misura del 50%.

Al medesimo risultato è giunta anche la dr.ssa med. __________,

neurochirurga che ha in cura l’assicurato e che per ultima ha valutato le sue

condizioni di salute.

Va al riguardo osservato che il suo certificato è stato allestito a

un anno di distanza da quello del perito nominato dall’Ufficio AI.

Da allora, malgrado il ricorrente sostenga che non vi sia stato

alcun miglioramento importante dopo l’operazione del 28 settembre 2015, in

realtà la stessa curante ha ritenuto corretto che la capacità lavorativa sia del

50% in attività adeguate in cui l’assicurato non debba sollevare pesi pesanti e

assumere una posizione inclinata.

Pertanto, tale grado di (in)capacità è rimasto lo stesso di quello

già determinato a suo tempo dal dr. med. __________. Non v’è stato dunque alcun

peggioramento nel lasso di tempo intercorso non solo dalla perizia del SAM (gennaio

2017) al parere della neurochirurga (dicembre 2017), ma anche dalla prima perizia

reumatologica (ottobre 2014) alla seconda effettuata dal SAM.

Secondo il TCA, tutto ciò conferma che la capacità lavorativa del

ricorrente come autista di autocarri e operaio edile sia nulla sin dall’aprile

2012.

Trascorsi sei mesi dal secondo intervento chirurgico (28 settembre 2015),

ossia dal mese di aprile 2016, la capacità lavorativa residua dell’assicurato è

del 50% in attività adeguate al suo stato di salute che rispettino i limiti

funzionali indicati dai periti.

Per questo motivo può quindi essere fatto

affidamento da una parte ai referti peritali del dr. med. __________ e del SAM

(dr. med. __________ e dr. med. __________), dall’altra al parere della neurochirurga

curante dr.ssa med. __________.

Va quindi accantonata l’opinione non solo del dr.

med. __________, non specialista in materia siccome medico internista, ma anche

del dr. med. __________, anch’egli specialista in medicina interna. In

effetti, a fronte di una valutazione peritale da parte di reumatologi,

neurologi e neurochirurghi, le loro valutazioni di medici non specialisti in

materia non possono qui per giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del

29.

maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017;

STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA

32.2014.188

del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA

36.2013.14

del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA

36.2012.70

del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).

In conclusione, in assenza di referti di parte che contraddicano

chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere degli specialisti

che si sono pronunciati nel 2017 e su cui si è fondato anche il medico SMR

dell'Ufficio AI.

Alla luce di quanto esposto, i periti sono stati in grado di

stabilire chiaramente le conseguenze dei disturbi somatici del ricorrente e di

indicare compiutamente il grado di capacità lavorativa – anche residua - dal

mese di aprile 2012 in poi.

In tali circostanze, la scrivente Corte conferma pertanto l’operato

dell’amministrazione, e meglio l’avvio nell’aprile 2014 della procedura di

revisione d’ufficio, che ha portato l’Ufficio AI ad aggiornare lo stato di

salute del ricorrente e, sulla scorta di dettagliate, complete e chiare

perizie, che il TCA fa proprie, a valutare la presenza di una notevole modifica

della sua capacità lavorativa in attività adeguate. Ciò permette senza alcun

dubbio di confermare la correttezza dell’applicazione dell’art. 17 LPGA e

quindi di avere proceduto alla revisione del diritto alla rendita

dell’assicurato stabilito con la decisione dell’11 settembre 2013.

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici

SMR si sono pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute del ricorrente,

in particolare il 17 novembre 2014 (dr. med. __________), il 15 giugno 2015, il

30.

agosto 2016, il 20 marzo 2017 e il 5 febbraio 2018 (dr. med. __________),

prendendo in considerazione non solo la perizia reumatologica del dr. __________

del 25 ottobre 2014 con il suo complemento del 24 novembre seguente e la

perizia pluridisciplinare del SAM del 16 marzo 2017, ma anche tutti i rapporti

dei medici curanti, anche quelli allestiti successivamente alla decisione e

prodotti pendente causa (in particolare il referto del 19 dicembre 2017).

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista

intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurato devono essere

respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI,

che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue condizioni di salute e della

sua capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2013 dal dr.

med. __________, quando si era in presenza di uno stato di salute non ancora

stabilizzato.

Va di conseguenza ritenuto che dall’aprile 2012 il ricorrente

presentava un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di autista

di autocarri e operaio edile, mentre in altre attività adeguate al suo stato di

salute rispettose dei limitazioni funzionali indicate dai periti e dall’SMR la

sua capacità lavorativa medico teorica era del 50% da inizio aprile 2016,

intesa come riduzione del rendimento.

2.9

Con la

decisione dell’11 settembre 2013 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 100%) dal 1° maggio 2013.

Dopodiché, con la revisione d’ufficio, il raffronto

fra il reddito conseguito al 100% nel 2015 senza invalidità (Fr. 65'500.-) e il

reddito ottenibile in un'attività

semplice e ripetitiva esigibile al 50% (Fr. 66'944,94 : 2 = Fr. 33'472,47),

tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione

nello svolgere lavori leggeri (Fr. 33'472,47 - 10% = Fr. 30'125,22), ha dato

luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 54% e quindi alla riduzione a metà del diritto alla

rendita di invalidità.

Il ricorrente ha contestato il reddito da invalido

ritenuto dall’amministrazione, proponendo di applicare una riduzione personale del

25% al reddito statistico, così da ottenere un grado AI del 60% e attribuirgli

tre quarti di rendita.

Nel ricorso l'assicurato ha infatti evidenziato come la nazionalità e il tipo di

permesso, la sua scarsa formazione con conseguente difficoltà di adattamento in

nuove attività meno remunerate di quelle edili, il danno medico (5%), la

necessità di trovare un impiego a tempo parziale (5%) e l’allergia agli

isocianati (5%) rendano difficile la ricerca di un’attività consona.

Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni lombari

di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le

conseguenze del danno alla salute subìto.

2.10

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.11

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI

1999.

pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio

secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza

generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI

2000.

U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.12

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire al

100% prima che sorgesse il danno alla salute, riferendosi al dato fornito nel

marzo 2017 (doc. 162) dall’allora datore di lavoro __________ espressamente

interpellato il 20 marzo 2017 (doc. 160), l’Ufficio AI ha ritenuto l’importo di

Fr. 65'500.- quale stipendio che l’assicurato avrebbe guadagnato nel 2015 e nel

2016.

nella sua vecchia professione di operaio edile se non fosse mai intervenuto

il primo danno alla salute. La circostanza che proprio a seguito di

questo danno egli abbia cambiato attività (autista di autocarri) e che sia

insorto un nuovo danno alla salute, oggetto della domanda AI in esame, non inficia

il principio secondo cui ci si deve porre al momento precedente il primo danno

alla salute (STCA 32.2017.86 del 14 dicembre 2017 consid. 2.9).

Il salario ritenuto dall’Ufficio AI, peraltro non contestato dal

ricorrente, va quindi posto alla base del calcolo del grado AI.

In caso di miglioramento dello stato di salute, come in specie, il

raffronto dei redditi determinanti per valutare un’eventuale riduzione o

soppressione della rendita va effettuato – quanto meno nell’ipotesi qui

realizzatasi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI – al momento della decisione di

revisione (STF 9C_664/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 4.4.2). Infatti, in

virtù dell’art. 17 cpv. 1 LPGA che pone il principio della revisione e

dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI sugli effetti temporali della revisione, per

verificare l’esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita rispettivamente dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è

stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella

vigente all’epoca del provvedimento litigioso (STF 9C_664/2013 del 15 gennaio

2014.

consid. 4.4.1).

Dovendo quindi

porsi al momento della decisione di revisione, occorre adattare all'evoluzione

dei salari nominali questo dato (DTF

128.

V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali

dal 2016 al 2017 è stata dello 0,5%,

ultimo dato disponibile, ossia la stima trimestrale per il terzo quartale per

il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/ statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html). Di conseguenza, nel 2017 il

reddito da valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe stato di Fr.

65'827,50 (Fr. 65'500.-

+ [Fr. 65'500.- x 0,5 :

100]).

2.13

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare

gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso

che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da

invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare

la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.14

Per

quanto concerne il 2017, anno di eventuale riduzione del diritto alla

rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati

salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che

partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). Questo

importo va infine aggiornato al 2017 dello 0,5%, ultimo dato

disponibile, ossia la stima trimestrale per il terzo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html).

Si ha dunque un reddito lordo

annuo ipotetico di Fr. 64'621,41 (Fr. 64'299,91 + [Fr. 64'299,91 x 0,5 :

100]).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2016.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), ultimo dato disponibile, il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'367,82 (Fr.

64'621,41 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.15

Nel suo atto ricorsuale

l’assicurato ha inoltre chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25%

da applicare al reddito da invalido, non contestato come tale, anziché solo del

10% per attività leggere come ritenuto dal consulente in integrazione

professionale e quindi dall’amministrazione (doc. 163).

Per giungere al 25%, egli ha fatto valere di essere straniero, di

non avere una formazione particolare, di avere un danno alla salute (5%), di

potere lavorare solo a tempo parziale (5%) e di essere allergico agli

isocianati (5%).

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il

sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes

pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées

au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta

complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non

può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel dettaglio, per quanto concerne la nazionalità e la sua

formazione professionale, va evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1990,

è al beneficio del permesso C di domicilio, ha frequentato le scuole

obbligatorie nel suo Paese di origine e, come risulta dal curriculum vitae

(doc. 70), si esprime, legge e scrive bene in italiano. La sua lingua madre è

il __________.

In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non

abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità e la formazione

dell’assicurato.

Quanto allo svolgimento di un’attività leggera a causa del danno

alla salute, l’amministrazione ha ritenuto che non potendo più l’assicurato

svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito

del 10%.

Considerato che tale percentuale è la riduzione massima consentita

per questa limitazione, non v’è motivo di aumentarla.

Nessuna deduzione supplementare, invece, è stata giustamente concessa

per le limitazioni funzionali individuate dai periti, visto che la limitazione

del rendimento stabilito in sede medica le tiene già in considerazione nella determinazione della capacità residua del 50%.

Infatti, la riduzione per attività parziale non può essere

concessa, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 50% è da

intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza

durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta

l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere

conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico

e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.20142

del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24

settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise

ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise

oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle

Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den

Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.”.

Infine, per gli stessi motivi nemmeno è possibile ammettere una

deduzione del 5% come richiesto dall’assicurato per l’allergia agli isocianati.

Infatti, questa limitazione è già stata considerata dai periti e dal medico del

Servizio Medico Regionale il 20 marzo 2017 (doc. 161) unitamente alle altre

limitazioni funzionali per determinare la sua capacità lavorativa residua.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò tenendo anche conto

delle limitazioni funzionali indicate dai periti e dal medico SMR. Non v’è

quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione

nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 50% il

ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

2.16. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 67'367,82 va ritenuto

nella misura del 50% (Fr. 67'367,82 x 50 : 100 =

Fr. 33'683,91) stante la ridotta

capacità lavorativa esigibile dell’assicurato e in seguito questo nuovo

reddito va diminuito del 5% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 30'315,52 (Fr. 33'616,87 - [Fr. 33'616,87 x 10 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 65'827,50 corrispondente al reddito

(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017

per l'attività di operaio edile esercitata al 100%

senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 53,95% ([Fr. 65'827,50 -

Fr. 30'315,52] : Fr. 65'827,50 x 100), che va arrotondata

al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2, e che gli dà quindi diritto a una mezza rendita di invalidità.

Il TCA osserva infine che quand’anche, per sola ipotesi di lavoro,

si applicasse un tasso di riduzione del 15% per motivi personali, si

arriverebbe a ottenere un grado di invalidità del 56,23%, arrotondato al 56%,

che darebbe comunque diritto a una mezza rendita di invalidità (Fr. 65'287,50 –

{Fr. 33'616,87 - [Fr.

33'616,87 x 15 : 100]} : Fr. 65'827,50

x 100).

2.17. Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come operaio edile e

autista di autocarri sorta nel maggio 2012, che dal 2013 ha permesso al

ricorrente di beneficiare di una rendita intera, ora questo diritto si riduce a

una mezza rendita di invalidità.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 50% (intesa come riduzione del rendimento) in altre attività

adeguate dall’aprile 2016, la perdita di guadagno del 54% - oppure del 56%

tenendo conto di una riduzione personale maggiore - stabilita da questo

Tribunale fa sì che il ricorrente abbia diritto a una mezza rendita AI dal 1° agosto

2017 giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

Il TCA non può quindi che confermare la decisione di riduzione

della rendita d'invalidità stabilita dall'amministrazione con la decisione

impugnata.

2.18. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti