32.2017.124
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22 febbraio 2018Italiano70 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.124
TB
Lugano
22 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da:RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. La prima domanda di
prestazioni presentata nel 2004 (doc. 2) da RI 1, 1964, per disturbi
lombosacrali e ernia discale L4-L5 esacerbati dopo un infortunio è sfociata, esperiti
gli accertamenti medici di rito e visto il rapporto del Servizio Medico
Regionale che l’ha ritenuto totalmente inabile nell’attività pesante di operaio
edile e abile in maniera completa in attività confacenti (doc. 19), nella
decisione di rifiuto del 21 novembre 2015 (doc. 32), confermata il 13 settembre
2007 (doc. 45) (grado AI 17%).
1.2. Dopo avere subìto un
intervento chirurgico alla schiena nel giugno 2012, a fine anno (doc. 49)
l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, siccome dal 20
aprile 2012 non era più in grado di svolgere l’attività di autista di
autocarro.
Sono seguiti gli accertamenti medici presso i curanti e presso il
dr. med. __________ dell’SMR, che nel suo rapporto finale con esame del 29
maggio 2013 (doc. 88) ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 23 aprile
2012 in qualsiasi attività lucrativa.
Ciò ha portato l’Ufficio assicurazione invalidità ad attribuire
una rendita intera all’assicurato (grado AI 100%) dal 1° aprile 2013 con
decisione dell’11 settembre 2013 (doc. 99).
1.3. Su segnalazione dell’SMR che
indicava una rivalutazione del caso dopo 4-6 mesi, nel mese di agosto 2013
(doc. 95) l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione, che è sfociata
nella conferma del 30 settembre 2013 (doc. 103) di rendita immutata.
1.4. Nell’aprile 2014 (doc. 107)
l’amministrazione ha avviato d’ufficio una revisione del diritto alla rendita
dell’assicurato nell’ambito della quale l’ha sottoposto a una perizia reumatologica
(doc. 116) che ha avuto luogo il 14 ottobre 2014 (doc. 119) da parte del dr.
med. __________, con complemento del 24 novembre 2014 (doc. 125). Su tale base
il dr. med. __________ dell’SMR ha ritenuto il 17 novembre 2014 (doc. 121) che
l’attività abituale non era più esigibile, mentre dopo 6 mesi dall’operazione (dal
1° gennaio 2013) l’abilità lavorativa in attività adeguate era del 50%.
1.5. A seguito dell’intervento
chirurgico del 28 settembre 2015, il 20 gennaio 2016 (doc. 142) il Servizio Medico
Regionale ha ritenuto giustificata per sei mesi dopo l’operazione l’incapacità
lavorativa al 100% e, raccolta nuova documentazione medica, il 30 agosto 2016
(doc. 150) ha disposto una nuova perizia pluridisciplinare che è stata
effettuata tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.
Nel suo rapporto finale del 20 marzo 2017 (doc. 161) il dr. __________
dell’SMR, preso atto della perizia del 16 marzo 2017 del Servizio Accertamento
Medico, ha ritenuto l’assicurato inabile totalmente come autista di autocarri
dall’aprile 2012 e abile al 50% dal mese di aprile 2016 in attività adeguate
con limitazioni funzionali.
1.6. Con decisione del 16 giugno
2017 (doc. A) l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione del 4 maggio
2017 (doc. 166) di ridurre la rendita di invalidità da intera a mezza (grado AI
54%) nonostante le osservazioni dell’assicurato, secondo cui il suo stato di
salute non sarebbe affatto migliorato (doc. 169).
1.7. Il 18 agosto 2017 (doc. I) RI
1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale in via principale di
ripristinare la rendita intera (grado AI 100%) e in via subordinata di
accordargli una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI 60%) dal 1°
agosto 2017 dopo deduzione sociale dal reddito da invalido del 25%.
Secondo il ricorrente il suo stato di salute non sarebbe
migliorato dopo l’intervento del 2015 e quindi non avrebbe subìto una modifica
con influenza sulla capacità lavorativa residua. A suo dire, il miglioramento
della sintomatologia lombare sarebbe stato solo leggero e dunque tale da
non modificare la decisione di rendita intera del 2013, che pertanto non
poteva essere oggetto di una revisione ex art. 17 LPGA.
Inoltre, l’assicurato ha contestato la riduzione del 10% dovuta
alla necessità di svolgere unicamente attività leggere, ritenendo che per
nazionalità e tipo di permesso, scarsa formazione, danno medico, grado
d’occupazione parziale e allergia dovesse invece essere del 25%.
1.8. Nella sua risposta del 20
settembre 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso e di
riconfermare la decisione, poiché il suo stato di salute è stato attentamente
valutato dal lato medico con accertamenti specialistici che hanno portato a una
capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate come stabilito dalla
perizia reumatologica del 2014 e dalla perizia pluridisciplinare del 2017.
Anche lo stesso SMR ha confermato più volte una capacità lavorativa residua del
50% per attività adeguate ribadendo che le condizioni di salute
dell’interessato erano migliorate già prima dell’intervento del settembre 2015.
Dal lato economico ha stabilito il reddito da valido in Fr.
65'500.- e l’ha paragonato al reddito da invalido di Fr. 30'125.- tenuto conto
di una riduzione del 10% per attività leggere, che ribadiva.
1.9. Il TCA ha accolto (docc. VII,
IX e XIV) una prima (doc. VI), una seconda (doc. VIII) e una terza (doc. XII) richiesta
di proroga formulata dal ricorrente, finché il 30 gennaio 2018 (doc. XV) egli ha
prodotto un nuovo certificato medico (doc. XV/1) alla luce del quale ha
confermato che la sua situazione era invariata e che la riduzione doveva essere
del 25% anziché del 10%.
1.10. Sentito il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sul parere della dr.ssa med.
__________ interpellata dal ricorrente (doc. XVII/1), il 7 febbraio 2018 (doc.
XVII) l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione di carattere economico e medico.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio
assicurazione invalidità ha ridotto a una mezza rendita con effetto dal 1°
agosto 2017 il diritto alla rendita intera riconosciuto all’assicurato nel 2013
(doc. 99), poiché con la perizia pluridisciplinare del 16 marzo 2017 è stato
accertato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e una capacità
lavorativa del 50% in attività adeguate, fermo restando determinati limiti
funzionali.
Dal calcolo che l’amministrazione ha effettuato in applicazione
del metodo ordinario è risultato un grado AI del 54%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica,
che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare
una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento
della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il
bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’art. 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione
avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con
effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha
violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432;
Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della
soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione
analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado
d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite
dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di
fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).
Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche STF
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.5. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici dai curanti dell’assicurato, il 15 aprile 2013
(doc. 87) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto
opportuno sottoporlo a una visita presso lo stesso SMR, che è avvenuta il 29
maggio 2013 da parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale in
pari data (doc. 88) ha steso il rapporto finale con esame ritenendo l’interessato
inabile al 100% in qualsiasi attività dal 23 aprile 2012.
Su tale base nel mese di settembre 2013 l’Ufficio AI ha concesso
all’assicurato una rendita intera con decorrenza da maggio 2013.
Nell’ambito della revisione d’ufficio avviata nell’aprile 2014
l’amministrazione ha raccolto i referti dei medici curanti e, sentito il parere
del Servizio Medico Regionale (doc. 116), l’Ufficio AI ha disposto nel 2014 una
perizia reumatologica (doc. 119) affidata al dr. med. __________ (doc. 125), sui
cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel rapporto finale SMR del 17
novembre 2014 (doc. 121) ritenendo l’assicurato abile al 50% in altre attività
adeguate dal gennaio 2013, mentre nella sua attività di camionista rimaneva
totalmente inabile al lavoro dall’aprile 2012.
È seguito un aggiornamento dello stato clinico dell’assicurato che
si è protratto per tutto il 2015 - a causa dell’intervento di rimozione delle
viti e nuova stabilizzazione posteriore avvenuto il 28 settembre - e parte del
2016 e che è sfociato nella richiesta del 30 agosto 2016 (doc. 150) da parte
del dr. med. __________ dell’SMR di effettuare una perizia pluridisciplinare
per definire l’esigibilità lavorativa attuale e l’evoluzione dello stato di
salute rispetto al 2013.
Sulla scorta del rapporto peritale del 16 marzo 2017 (doc. 159)
del Servizio Accertamento Medico, che riteneva l’assicurato inabile al lavoro
al 100% come autista di autocarri e manovale edile dall’aprile 2012, ma abile
al 50% (inteso come riduzione del rendimento) in altre attività adeguate
dall’aprile 2016, il 20 marzo 2017 (doc. 161) il dr. med. __________ ha confermato
questi gradi di incapacità lavorativa.
L’Ufficio AI ha a sua volta fatto proprie le conclusioni del
medico SMR per emettere il progetto di decisione del 4 maggio 2017 con cui
stabiliva al 54% il grado di invalidità e riduceva quindi a una mezza rendita
il suo diritto, confermato il 16 giugno 2017.
2.6. Alla base della concessione
della rendita intera al ricorrente v’è la valutazione dal dr. med. __________,
FMH medicina interna, che il 29 maggio 2013 ha visitato di persona l’assicurato
esponendo l’anamnesi familiare, patologica remota, socio lavorativa, le
abitudini, la terapia farmacologica in atto, i disturbi soggettivi, lo status
internistico, neurologico, la deambulazione, il rachide, le spalle, i gomiti, i
polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie e i piedi.
Lo specialista ha diagnosticato uno stato dopo sequestrectomia
L4-L5 sinistra e stabilizzazione monolaterale sinistra con viti transpeduncolari
L4-L5 su radicolopatia iperalgica L5 sinistra, ernia discale L4-L5 recessuale
in nota sindrome da insufficienza/ instabilità segmentaria avvenuta nel giugno
2012.
Nella valutazione l’esperto ha stabilito che l’inabilità
lavorativa dell’assicurato era totale in qualsiasi attività dal 23 aprile 2012,
il carico massimo era di 5kg, doveva alternare la posizione, la prognosi era
incerta per cronicizzazione della sintomatologia e la situazione clinica era da
rivalutare dopo 4-6 mesi.
Il 14 ottobre 2014 il dr. med. __________, FMH medicina interna e
reumatologia, ha visitato per 70 minuti l’assicurato e nel rapporto peritale
del 25 ottobre 2014 ha riassunto gli atti medici dal 2003 in poi, ha indicato
l’anamnesi familiare, patologica, personale, socio-lavorativa, lo sviluppo
della malattia e i risultati delle terapie praticate, la descrizione dei
disturbi soggettivi, le constatazioni oggettive (esame internistico, esame della
colonna vertebrale, delle articolazioni, status neurologico ed esami
radiologici).
Il perito ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di sindrome lomboradicolare deficitaria L5 a sinistra
con/su: (M51.1) ernia discale medio laterale sinistra L4-L5 con contatto con L5
di sinistra, protrusione discale L3-L4; importante insufficienza muscolare;
stato dopo sequestrectomia L4-L5 da sinistra e stabilizzazione monolaterale
sinistra con viti trans-peduncolari in L4-L5 il 5 giugno 2012; parziale
somatizzazione con segni di Waddel 4 su 5 positivi.
Il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua
attività dal 2012 come autista a causa della sindrome lomboradicolare che non
gli permetteva di guidare un camion in tutta sicurezza; nell’ambito di
un’attività adeguata dove non doveva sollevare più di 7kg in modo ripetuto,
dove poteva cambiare postura in modo regolare, dove non doveva lavorare in
anteflessione o subire vibrazione, l’assicurato era abile al 50%, da intendere
4 ore al dì. Pertanto, a sei mesi dall’intervento chirurgico l’interessato
poteva essere ritenuto abile almeno al 50% nell’ambito di un’attività leggera e
al 50-60% nelle attività domestiche per lavori leggeri.
A dire del reumatologo era necessario un intervento operatorio per
togliere l’importante ernia discale L4-L5 e procedere a una migliore
stabilizzazione del segmento; d’altronde, anche i due neurochirurghi
interpellati erano d’accordo con l’operazione. A quel momento l’assicurato non
seguiva una terapia e assumeva degli antidolorifici al bisogno. Nel caso in cui
si fosse deciso per l’operazione andrebbero attesi 6 mesi e poi rivalutata la
situazione, ma il reumatologo ha ipotizzato che si sarebbe potuti arrivare fino
a una ripresa della capacità lavorativa dell’80-90% nell’ambito di un lavoro
adeguato con i limiti indicati.
Confrontandosi con la valutazione del medico SMR __________ il
reumatologo l’ha ritenuta più o meno simile alla sua, notando però delle
importanti incongruenze allo status che l’hanno portato alla diagnosi di una
componente somatoforme per parte dei dolori. Entrambi hanno poi reputato indicato
un intervento chirurgico.
Il 24 novembre 2014 il perito ha precisato di essere stato forse
un po’ ottimista auspicando un possibile aumento della capacità lavorativa
dell’80-90%, poiché il tutto sarebbe dipeso dall’esito dell’intervento. A quel
momento non era possibile garantire quel miglioramento.
Alla luce della folta nuova documentazione medica raccolta che
riguardava anche l’intervento al rachide di rimozione delle viti e nuova
stabilizzazione posteriore avvenuto il 28 settembre 2015, il 30 agosto 2016 il
Servizio Medico Regionale ha disposto una nuova perizia, questa volta
pluridisciplinare stante anche la sospetta componente somatoforme.
La perizia è stata allestita il 16 marzo 2017 dopo che il Servizio
Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni 21 e 28
dicembre 2016, nonché 10 e 24 gennaio e 9 febbraio 2017 per
accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti i certificati
medici messi a sua disposizione dal 1996 al 20 febbraio 2017, il SAM ha esposto
l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le
affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha esposto lo status
dell’assicurato, gli esiti degli esami radiologici e polmonari eseguiti il 28
dicembre 2016 e degli esami neurologici del 10 gennaio 2017.
Il 28 dicembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in
medica interna e pneumologia, ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e
nel suo rapporto del 21 febbraio 2017 ha esposto l’anamnesi familiare, sociale
e professionale, personale remota, lo status clinico, l’esame funzionale, la
radiografia del torace PA/laterale effettuata quel giorno e il test del cammino
dei 6 minuti.
Lo specialista ha posto la diagnosi di possibili incipienti
alterazioni enfisematose su tabagismo attivo; asma bronchiale anamnestica.
Dal profilo pneumologico l’interessato era totalmente abile al
lavoro, sia come autista di autocarri sia in altri lavori fisici leggeri e
moderati, senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie e in
particolare gli isocianati.
Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato
l’assicurato il 10 gennaio 2017 e nella perizia stesa quello stesso giorno ha
riassunto gli atti medici messi a sua disposizione, ha descritto lo stato
neurologico e l’esito dell’EMG.
La diagnosi era di radicolopatia L5 sinistra cronica ed algica
con/su: stato dopo ernia discale L4-L5 recessale con sequestrectomia L4-L5 e
stabilizzazione monolaterale sinistra il 5 giugno 2012, stato dopo recidiva
erniale L4-L5 con segni di micro instabilità e in data 28 settembre 2015
rimozione di viti monolaterali L4-L5 sinistra, nuova stabilizzazione posteriore
L4-L5 bilaterale con viti transpeduncolari, decompressione da sinistra e
fusione intersomatica via TLIF. Possibile lieve radicolopatia cronica non
algica S1 a sinistra in stato dopo ernia discale extraforaminale L5-S1
nell’aprile 2012, poi non più presente.
A causa della radicolopatia cronica algica L5 sinistra l’esperto
ha ritenuto il paziente inabile al 100% nel suo lavoro abituale di autista di
autocarri e manovale edile nonché per altre professioni che non richiedono
sforzi maggiori o il mantenimento prolungato della stazione eretta. In un
lavoro adatto ha valutato una capacità lavorativa residuale del 50%, da
intendersi quali lavori da effettuare principalmente in posizione seduta in
condizioni ergonomiche e con la possibilità di cambiare posizione e anche mettersi
in piedi e fare qualche passo con una certa regolarità, senza necessità di
sforzi maggiori o medi agli arti superiori. Tali incapacità erano presenti a
partire circa da 2 mesi dopo l’ultimo intervento neurochirurgico effettuato il
28 settembre 2015.
La prognosi globalmente non appariva favorevole, il dolore era
cronicizzato e tuttora presente nonostante non vi fosse più una chiara
compressione radicolare in atto, perciò le possibilità terapeutiche erano molto
limitate e lo specialista non si aspettava un significativo miglioramento
futuro della sintomatologia algica radicolare L5 sinistra.
Il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, il 24
gennaio 2017 ha visitato l’assicurato e, sulla base degli atti messigli a
disposizione e delle radiografie portate dall’assicurato, il 25 gennaio 2017 ha
redatto il suo rapporto, esponendo l’anamnesi familiare, personale remota,
sociale, professionale, i dati soggettivi, l’affezione attuale, i dati
oggettivi con lo status reumatologico e gli esiti degli esami radiologici
eseguiti il 28 dicembre 2016 alla mano bilaterale ap, alla spalla destra, alla
colonna cervicale ap e laterale, alla colonna lombare ap e laterale.
La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era
di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena di tipo cronico alla
gamba sinistra su una discopatia plurisegmentale a livello lombare, interessamento
dei segmenti L3-L4, L4-L5 e in minor misura L5-S1. Stato dopo intervento
chirurgico di sequestrectomia L4-L5 sinistra, stabilizzazione monolaterale a
sinistra L4-L5 con viti transpeduncolari il 5 giugno 2012 e stato dopo
reintervento chirurgico il 28 settembre 2015 di rimozione di viti monolaterali
L4-L5 a sinistra e nuova stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5
bilateralmente con viti trans-peduncolari, decompressione da sinistra e fusione
intersomatica via TLIF. Quale diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa l’esperto ha indicato una leggera sindrome cervicale su
alterazioni degenerative iniziali da C4 fino a C7 e una periatropatia
omero-scapolare tendinopatica della spalla destra.
Quanto alla capacità lavorativa, l’esperto ha evidenziato che
l’assicurato era limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna
vertebrale, particolarmente pesanti in cui dovesse alzare dei pesi superiori ai
5-7,5 kg ripetutamente. Egli era pure limitato in attività in cui dovesse
mantenere posizioni statiche seduto per 45-60 minuti, fermo in piedi per 5-10
minuti, cambiando appoggio per circa un’ora, deambulazione per più di un’ora.
Era limitato nei movimenti ripetitivi di flessione rotazione del tronco.
Come autista di mezzi pesanti e in altre attività fisicamente
impegnative e pesanti svolte antecedentemente l’assicurato era inabile al
lavoro in misura completa. Come casalingo era abile in misura del 90% a sei
mesi dall’intervento. In attività adatta l’assicurato era abile al lavoro al
70% (riduzione del rendimento).
Il reumatologo ha rilevato che rispetto alla perizia del collega __________
del 25 ottobre 2014 v’era stato un miglioramento per quanto riguardava i
disturbi a livello della colonna lombare. La sintomatologia invalidante, risentita
all’altezza della fissazione intersomatica, era chiaramente migliorata dopo
l’intervento. Già il dr. med. __________ aveva ipotizzato che dopo l’intervento
chirurgico avrebbe potuto subentrare un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato, così da portare la sua capacità lavorativa residua dal
50% (come aveva determinato) fino a un 80-90%.
Secondo il perito non v’erano segni di aggravazione. La prognosi
per quanto riguarda le problematiche degenerative alla colonna vertebrale non
era particolarmente favorevole tenendo in considerazione le alterazioni
degenerative sovrastanti e sottostanti la fissazione intersomatica al segmento
L4-L5. Non v’erano quindi possibilità di ulteriormente migliorare le condizioni
di salute in modo da migliorare la sua capacità lavorativa.
Infine, la dr.ssa med. __________, medico chirurgo, specialista in
psichiatria, ha avuto un colloquio di 65 minuti il 9 febbraio 2017 con
l’assicurato, non ritenendo necessario effettuarne un secondo poiché la
condizione psichica era chiara, così come non è stato necessario approfondire
con test o altro.
La perita ha effettuato un esame clinico secondo AMDP 8-System, ha
esposto l’anamnesi, il referto psichico, il referto somatico, l’anamnesi
psicofarmacologica, la descrizione di attività e abitudini, il trattamento
psichiatrico attuale (nessuno), le constatazioni e le sue conclusioni, in cui
ha rilevato di ritrovare nell’assicurato una condizione di capacità psichica
nel riuscire a vivere con la condizione algica attuale e le relative
limitazioni nonostante il suo desiderio fosse quello di poter riuscire a
riprendere un’attività lavorativa consona alle limitazioni somatiche presenti.
Nessuna diagnosi è stata posta e quindi la capacità lavorativa dal
lato psichiatrico era del 100%.
Il 14 marzo 2017 alle ore 11.45 i periti del Servizio Accertamento
Medico e il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno avuto modo di
discutere in modo esaustivo del caso in teleconferenza.
Alla luce delle consultazioni dei quattro specialisti, il SAM ha
posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome
lombovertebrale con/su componente spondilogena di tipo cronico all’arto
inferiore di sinistra e discopatia plurisegmentale a livello lombare con
interessamento dei segmenti L3-L4, L4-L5 e in minor misura L5-S1. Pregresso
intervento operatorio di sequestrectomia L4-L5 da sinistra, stabilizzazione
monolaterale a sinistra con viti transpeduncolari L4-L5 il 5 giugno 2012:
pregresso reintervento chirurgico con rimozione di viti monolaterale L4-L5 a
sinistra, nuova stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5 bilateralmente
con viti transpeduncolari, decompressione da sinistra e fusione intersomatica
via TLIF il 28 settembre 2015; radiculopatia L5 a sinistra, cronica e algica;
possibile pregressa lieve radiculopatia cronica non algica S1 a sinistra nel
2012.
Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
sono state indicate una leggera sindrome cervicale con/su alterazioni
degenerative iniziali da C4 sino a C7. Periatropatia omeroscapolare
tendinopatica della spalla destra. Asma bronchiale leggermente intermittente
(prevalentemente anamnestica) con/su sensibilità agli isocianati. Ipertensione
arteriosa (sotto trattamento farmacologico). Sospetta epatopatia. Pollice a
scatto a destra.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività, gli specialisti
hanno ritenuto che dall’aprile 2012 l’assicurato presentava una capacità
lavorativa nulla come autista di autocarri e manovale edile a causa della
patologia al rachide lombare con radiculopatia L5 a sinistra, cronica e algica.
La sua capacità lavorativa in attività adeguate era da inizio
aprile 2016, ossia a sei mesi dal secondo intervento operatorio, del 50%, da
intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del
50%. I consulenti hanno ricordato che l’assicurato era limitato nelle attività
non ergonomiche per il rachide e in altre situazioni evidenziate dal
reumatologo e dal pneumologo.
Nelle attività domestiche l’assicurato era abile al 90%
rispettando i limiti funzionali descritti.
Infine, i periti del SAM hanno concluso che rispetto al 2013 c’era
stato un miglioramento nelle attività adatte a 6 mesi dal secondo intervento
operatorio, quindi a partire dal mese di aprile 2016.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ricordato
le conclusioni a cui sono giunti i vari periti intervenuti nella valutazione
dell’assicurato nel 2013 (SMR), nel 2014 (dr. __________) e nel 2017 (SAM), ha
confermato le diagnosi stabilite dai periti del Servizio Accertamento Medico
così come i gradi di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale (inabile
al 100% dal mese di aprile 2012) sia in attività adeguate (inabile al 100%
dall’aprile 2012 al marzo 2016 e inabile al 50% dall’aprile 2016 in poi, da
intendere come riduzione del rendimento) fermo restando determinate limitazioni
funzionali.
Con le osservazioni al progetto di decisione di riduzione della
rendita l’interessato non ha prodotto alcun documento medico a sostegno della
sua tesi secondo cui non vi sarebbero stati importanti cambiamenti né dal
profilo della salute né da quello della capacità di guadagno residua dopo la
decisione del 2013.
Durante la procedura ricorsuale l’assicurato ha trasmesso al TCA dei
certificati rilasciati dai suoi medici curanti.
Il dr. med. __________, FMH medicina interna e agopuntura, ha
attestato il 9 ottobre 2017 (doc. X/2) un’inabilità lavorativa del 100% dal 30
agosto 2017 al 30 ottobre 2017 per malattia. Poi nello scritto del 13 ottobre
2017 (doc. X/1), alla luce dello stato di salute dell’assicurato che anche dopo
l’intervento del 2015 risultava inabile al lavoro al 100%, ha chiesto un parere
specialistico alla dr.ssa med. __________.
Nel rapporto del 19 dicembre 2017 (doc. XV/1) la dr.ssa med. __________,
FMH neurochirurgia, ha riferito della visita dell’assicurato avvenuta quel
giorno, ponendo la diagnosi di stato dopo stabilizzazione posteriore
neuronavigata L4-L5 bilaterale con viti transpeduncolari, decompressione e
fusione intersomatica via TLIF il 28 settembre 2015 per recidiva erniaria L4-L5
su micro instabilità dopo stabilizzazione monolaterale; sindrome
lombospondilogena cronica.
LA TAC lombare appena effettuata ha confermato che i mezzi di
osteosintesi erano in sito in modo invariato, non c’erano segni per
un’instabilità aggiuntiva o per una frattura, perciò la neurochirurga non
riusciva a spiegare i dolori lombari persistenti e quindi non vedeva indicato
nessun ulteriore trattamento neurochirurgico. A suo dire, trattandosi piuttosto
di una sindrome lombospondilogena cronica, era indicata una nuova valutazione
da parte del __________ per ottimizzare la terapia antalgica.
Inoltre, dal suo punto di vista non “è ragionevole un’abilità
lavorativa al 100% ma piuttosto al 50% per un’attività adeguata (senza
sollevare pesi pesanti e senza dover svolgere attività in posizione inclinata).”.
Sugli ultimi tre pareri dei medici curanti prodotti dal ricorrente
si è espresso il 5 febbraio 2018 (doc. XVII/1) il dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale, affermando che non risulta una sostanziale modifica
dello stato di salute dell’assicurato, che persiste una sintomatologia algica
lombospondilogena già descritta in occasione della valutazione peritale SAM e che
la neurochirurga ha confermato la valutazione valetudinaria del SAM di una
capacità lavorativa residua del 50% in attività adatta.
2.7. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid. 3b)aa il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
Considerandi
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato
il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione.
Con la revisione del 2014 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato
i medici curanti dell’assicurato e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti
al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario
sottoporre il ricorrente dapprima a una perizia specialistica in ambito reumatologico,
compito che è stato affidato nel 2014 al dr. med. __________ al fine di aggiornare
la situazione dopo l’esame del 2013 effettuato dal dr. med. __________. Poi,
alla luce anche dell’operazione avvenuta nel settembre 2015, l’SMR ha disposto
una perizia pluridisciplinare che è stata realizzata tra la fine del 2016 e
l’inizio del 2017.
Dalle perizie specialistiche agli atti la capacità lavorativa del
ricorrente, globalmente, è sempre stata valutata nel 50%.
Quando nel maggio 2013 il dr. med. __________, FMH in medicina
interna, ha visitato il ricorrente, la malattia non era ancora stabilizzata e
l’assicurato era stato operato un anno prima.
Stante queste circostanze, il medico SMR ha ritenuto giustificata
un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività, precisando, però, che la
situazione clinica doveva essere rivalutata dopo 4-6 mesi in attesa di un
eventuale intervento chirurgico.
Ed è ciò che è avvenuto con la perizia del dr. med. __________.
Il reumatologo, e quindi specialista in materia, ha stabilito nel
50% il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in attività adatta tenuto
conto di una serie di limitazioni funzionali, mentre ha confermato che,
dall’aprile 2012, l’assicurato non era più in grado di esercitare l’attività
precedente di autista di autocarri.
Come per i due neurochirurghi che avevano in cura l’assicurato,
così pure il perito reumatologo ha ritenuto necessario effettuare un nuovo
intervento chirurgico per togliere l’importante ernia discale L4-L5 e procedere
a una migliore stabilizzazione del segmento. Nel frattempo, la capacità
lavorativa dell’interessato era stata valutata in 4 ore al giorno, ossia al
50%.
Alla medesima conclusione sono giunti i periti del SAM due anni
dopo, a fine 2016, quando ormai l’assicurato si era deciso a sottoporsi
all’operazione auspicata dai suoi medici curanti.
Anzi.
Essi sono giunti a una valutazione globale di capacità
lavorativa del 50%, intesa come presenza durante tutto il giorno ma con
rendimento ridotto e tenuto conto di determinate limitazioni. Singolarmente, però,
uno specialista ha addirittura stabilito una percentuale maggiore di abilità
lavorativa residua. Infatti, il reumatologo dr. med. __________ ha ritenuto che
il ricorrente, in un’attività adatta, fosse abile al lavoro nella misura del 70%
(intesa come riduzione del rendimento), allineandosi così al collega dr. __________
che, nel 2014, aveva ipotizzato che dopo l’intervento chirurgico avrebbe potuto
subentrare un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, così da
portare la sua capacità lavorativa residua dal 50% fino a un 80-90%.
Da parte sua, il perito neurologo dr. med. __________ ha valutato
che, in un’attività adatta, l’assicurato era abile in misura del 50%.
Al medesimo risultato è giunta anche la dr.ssa med. __________,
neurochirurga che ha in cura l’assicurato e che per ultima ha valutato le sue
condizioni di salute.
Va al riguardo osservato che il suo certificato è stato allestito a
un anno di distanza da quello del perito nominato dall’Ufficio AI.
Da allora, malgrado il ricorrente sostenga che non vi sia stato
alcun miglioramento importante dopo l’operazione del 28 settembre 2015, in
realtà la stessa curante ha ritenuto corretto che la capacità lavorativa sia del
50% in attività adeguate in cui l’assicurato non debba sollevare pesi pesanti e
assumere una posizione inclinata.
Pertanto, tale grado di (in)capacità è rimasto lo stesso di quello
già determinato a suo tempo dal dr. med. __________. Non v’è stato dunque alcun
peggioramento nel lasso di tempo intercorso non solo dalla perizia del SAM (gennaio
2017) al parere della neurochirurga (dicembre 2017), ma anche dalla prima perizia
reumatologica (ottobre 2014) alla seconda effettuata dal SAM.
Secondo il TCA, tutto ciò conferma che la capacità lavorativa del
ricorrente come autista di autocarri e operaio edile sia nulla sin dall’aprile
2012.
Trascorsi sei mesi dal secondo intervento chirurgico (28 settembre 2015),
ossia dal mese di aprile 2016, la capacità lavorativa residua dell’assicurato è
del 50% in attività adeguate al suo stato di salute che rispettino i limiti
funzionali indicati dai periti.
Per questo motivo può quindi essere fatto
affidamento da una parte ai referti peritali del dr. med. __________ e del SAM
(dr. med. __________ e dr. med. __________), dall’altra al parere della neurochirurga
curante dr.ssa med. __________.
Va quindi accantonata l’opinione non solo del dr.
med. __________, non specialista in materia siccome medico internista, ma anche
del dr. med. __________, anch’egli specialista in medicina interna. In
effetti, a fronte di una valutazione peritale da parte di reumatologi,
neurologi e neurochirurghi, le loro valutazioni di medici non specialisti in
materia non possono qui per giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del
29.
maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017;
STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA
32.2014.188
del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA
36.2013.14
del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA
36.2012.70
del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).
In conclusione, in assenza di referti di parte che contraddicano
chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere degli specialisti
che si sono pronunciati nel 2017 e su cui si è fondato anche il medico SMR
dell'Ufficio AI.
Alla luce di quanto esposto, i periti sono stati in grado di
stabilire chiaramente le conseguenze dei disturbi somatici del ricorrente e di
indicare compiutamente il grado di capacità lavorativa – anche residua - dal
mese di aprile 2012 in poi.
In tali circostanze, la scrivente Corte conferma pertanto l’operato
dell’amministrazione, e meglio l’avvio nell’aprile 2014 della procedura di
revisione d’ufficio, che ha portato l’Ufficio AI ad aggiornare lo stato di
salute del ricorrente e, sulla scorta di dettagliate, complete e chiare
perizie, che il TCA fa proprie, a valutare la presenza di una notevole modifica
della sua capacità lavorativa in attività adeguate. Ciò permette senza alcun
dubbio di confermare la correttezza dell’applicazione dell’art. 17 LPGA e
quindi di avere proceduto alla revisione del diritto alla rendita
dell’assicurato stabilito con la decisione dell’11 settembre 2013.
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici
SMR si sono pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute del ricorrente,
in particolare il 17 novembre 2014 (dr. med. __________), il 15 giugno 2015, il
30.
agosto 2016, il 20 marzo 2017 e il 5 febbraio 2018 (dr. med. __________),
prendendo in considerazione non solo la perizia reumatologica del dr. __________
del 25 ottobre 2014 con il suo complemento del 24 novembre seguente e la
perizia pluridisciplinare del SAM del 16 marzo 2017, ma anche tutti i rapporti
dei medici curanti, anche quelli allestiti successivamente alla decisione e
prodotti pendente causa (in particolare il referto del 19 dicembre 2017).
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista
intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurato devono essere
respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI,
che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue condizioni di salute e della
sua capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2013 dal dr.
med. __________, quando si era in presenza di uno stato di salute non ancora
stabilizzato.
Va di conseguenza ritenuto che dall’aprile 2012 il ricorrente
presentava un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di autista
di autocarri e operaio edile, mentre in altre attività adeguate al suo stato di
salute rispettose dei limitazioni funzionali indicate dai periti e dall’SMR la
sua capacità lavorativa medico teorica era del 50% da inizio aprile 2016,
intesa come riduzione del rendimento.
2.9
Con la
decisione dell’11 settembre 2013 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 100%) dal 1° maggio 2013.
Dopodiché, con la revisione d’ufficio, il raffronto
fra il reddito conseguito al 100% nel 2015 senza invalidità (Fr. 65'500.-) e il
reddito ottenibile in un'attività
semplice e ripetitiva esigibile al 50% (Fr. 66'944,94 : 2 = Fr. 33'472,47),
tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione
nello svolgere lavori leggeri (Fr. 33'472,47 - 10% = Fr. 30'125,22), ha dato
luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 54% e quindi alla riduzione a metà del diritto alla
rendita di invalidità.
Il ricorrente ha contestato il reddito da invalido
ritenuto dall’amministrazione, proponendo di applicare una riduzione personale del
25% al reddito statistico, così da ottenere un grado AI del 60% e attribuirgli
tre quarti di rendita.
Nel ricorso l'assicurato ha infatti evidenziato come la nazionalità e il tipo di
permesso, la sua scarsa formazione con conseguente difficoltà di adattamento in
nuove attività meno remunerate di quelle edili, il danno medico (5%), la
necessità di trovare un impiego a tempo parziale (5%) e l’allergia agli
isocianati (5%) rendano difficile la ricerca di un’attività consona.
Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni lombari
di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le
conseguenze del danno alla salute subìto.
2.10
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.11
Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un'azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI
1999.
pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio
secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza
generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI
2000.
U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.12
Riguardo al reddito da
valido, ossia il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire al
100% prima che sorgesse il danno alla salute, riferendosi al dato fornito nel
marzo 2017 (doc. 162) dall’allora datore di lavoro __________ espressamente
interpellato il 20 marzo 2017 (doc. 160), l’Ufficio AI ha ritenuto l’importo di
Fr. 65'500.- quale stipendio che l’assicurato avrebbe guadagnato nel 2015 e nel
2016.
nella sua vecchia professione di operaio edile se non fosse mai intervenuto
il primo danno alla salute. La circostanza che proprio a seguito di
questo danno egli abbia cambiato attività (autista di autocarri) e che sia
insorto un nuovo danno alla salute, oggetto della domanda AI in esame, non inficia
il principio secondo cui ci si deve porre al momento precedente il primo danno
alla salute (STCA 32.2017.86 del 14 dicembre 2017 consid. 2.9).
Il salario ritenuto dall’Ufficio AI, peraltro non contestato dal
ricorrente, va quindi posto alla base del calcolo del grado AI.
In caso di miglioramento dello stato di salute, come in specie, il
raffronto dei redditi determinanti per valutare un’eventuale riduzione o
soppressione della rendita va effettuato – quanto meno nell’ipotesi qui
realizzatasi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI – al momento della decisione di
revisione (STF 9C_664/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 4.4.2). Infatti, in
virtù dell’art. 17 cpv. 1 LPGA che pone il principio della revisione e
dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI sugli effetti temporali della revisione, per
verificare l’esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita rispettivamente dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella
vigente all’epoca del provvedimento litigioso (STF 9C_664/2013 del 15 gennaio
2014.
consid. 4.4.1).
Dovendo quindi
porsi al momento della decisione di revisione, occorre adattare all'evoluzione
dei salari nominali questo dato (DTF
128.
V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;
STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali
dal 2016 al 2017 è stata dello 0,5%,
ultimo dato disponibile, ossia la stima trimestrale per il terzo quartale per
il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/ statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html). Di conseguenza, nel 2017 il
reddito da valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe stato di Fr.
65'827,50 (Fr. 65'500.-
+ [Fr. 65'500.- x 0,5 :
100]).
2.13
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non discriminare
gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso
che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da
invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare
la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.14
Per
quanto concerne il 2017, anno di eventuale riduzione del diritto alla
rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati
salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di
Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF
126.
V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che
partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). Questo
importo va infine aggiornato al 2017 dello 0,5%, ultimo dato
disponibile, ossia la stima trimestrale per il terzo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html).
Si ha dunque un reddito lordo
annuo ipotetico di Fr. 64'621,41 (Fr. 64'299,91 + [Fr. 64'299,91 x 0,5 :
100]).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2016.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), ultimo dato disponibile, il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'367,82 (Fr.
64'621,41 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.15
Nel suo atto ricorsuale
l’assicurato ha inoltre chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25%
da applicare al reddito da invalido, non contestato come tale, anziché solo del
10% per attività leggere come ritenuto dal consulente in integrazione
professionale e quindi dall’amministrazione (doc. 163).
Per giungere al 25%, egli ha fatto valere di essere straniero, di
non avere una formazione particolare, di avere un danno alla salute (5%), di
potere lavorare solo a tempo parziale (5%) e di essere allergico agli
isocianati (5%).
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.
4.
: “[…] Or, il
sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes
pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées
au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder
à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des
effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012
consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera
schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta
complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non
può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel dettaglio, per quanto concerne la nazionalità e la sua
formazione professionale, va evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1990,
è al beneficio del permesso C di domicilio, ha frequentato le scuole
obbligatorie nel suo Paese di origine e, come risulta dal curriculum vitae
(doc. 70), si esprime, legge e scrive bene in italiano. La sua lingua madre è
il __________.
In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non
abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità e la formazione
dell’assicurato.
Quanto allo svolgimento di un’attività leggera a causa del danno
alla salute, l’amministrazione ha ritenuto che non potendo più l’assicurato
svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito
del 10%.
Considerato che tale percentuale è la riduzione massima consentita
per questa limitazione, non v’è motivo di aumentarla.
Nessuna deduzione supplementare, invece, è stata giustamente concessa
per le limitazioni funzionali individuate dai periti, visto che la limitazione
del rendimento stabilito in sede medica le tiene già in considerazione nella determinazione della capacità residua del 50%.
Infatti, la riduzione per attività parziale non può essere
concessa, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 50% è da
intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza
durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux
d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que
lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une
diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation
de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un
abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;
8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta
l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere
conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico
e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.20142
del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24
settembre 2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise
ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise
oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle
Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den
Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten
Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der
(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass
die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten
könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass
kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,
zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,
welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht
berücksichtigt hätte.”.
Infine, per gli stessi motivi nemmeno è possibile ammettere una
deduzione del 5% come richiesto dall’assicurato per l’allergia agli isocianati.
Infatti, questa limitazione è già stata considerata dai periti e dal medico del
Servizio Medico Regionale il 20 marzo 2017 (doc. 161) unitamente alle altre
limitazioni funzionali per determinare la sua capacità lavorativa residua.
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò tenendo anche conto
delle limitazioni funzionali indicate dai periti e dal medico SMR. Non v’è
quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione
nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto
entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 50% il
ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
2.16. Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 67'367,82 va ritenuto
nella misura del 50% (Fr. 67'367,82 x 50 : 100 =
Fr. 33'683,91) stante la ridotta
capacità lavorativa esigibile dell’assicurato e in seguito questo nuovo
reddito va diminuito del 5% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 30'315,52 (Fr. 33'616,87 - [Fr. 33'616,87 x 10 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 65'827,50 corrispondente al reddito
(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017
per l'attività di operaio edile esercitata al 100%
senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 53,95% ([Fr. 65'827,50 -
Fr. 30'315,52] : Fr. 65'827,50 x 100), che va arrotondata
al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2, e che gli dà quindi diritto a una mezza rendita di invalidità.
Il TCA osserva infine che quand’anche, per sola ipotesi di lavoro,
si applicasse un tasso di riduzione del 15% per motivi personali, si
arriverebbe a ottenere un grado di invalidità del 56,23%, arrotondato al 56%,
che darebbe comunque diritto a una mezza rendita di invalidità (Fr. 65'287,50 –
{Fr. 33'616,87 - [Fr.
33'616,87 x 15 : 100]} : Fr. 65'827,50
x 100).
2.17. Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come operaio edile e
autista di autocarri sorta nel maggio 2012, che dal 2013 ha permesso al
ricorrente di beneficiare di una rendita intera, ora questo diritto si riduce a
una mezza rendita di invalidità.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa
residua del 50% (intesa come riduzione del rendimento) in altre attività
adeguate dall’aprile 2016, la perdita di guadagno del 54% - oppure del 56%
tenendo conto di una riduzione personale maggiore - stabilita da questo
Tribunale fa sì che il ricorrente abbia diritto a una mezza rendita AI dal 1° agosto
2017 giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.
Il TCA non può quindi che confermare la decisione di riduzione
della rendita d'invalidità stabilita dall'amministrazione con la decisione
impugnata.
2.18. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti