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Decisione

32.2017.125

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Il ricorrente fa valere limitazioni maggiori. TCA conferma il provvedimento contestato

21 febbraio 2018Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, segnatamente dopo aver

interpellato i curanti e fatto allestire una perizia multidisciplinare a cura

del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione del 26 luglio 2017

(preavvisata il 3 aprile 2017) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,

ritenendo l’assicurato, successivamente all’agosto 2015, completamente inabile

nella sua attività di operaio edile, ma abile al 50% in un’attività leggera

adeguata con un conseguente grado di invalidità del 34%, insufficiente per

l’erogazione di una rendita di invalidità (doc. A1).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurato ha censurato il provvedimento, contestando le

conclusioni tratte in relazione alla sua capacità lavorativa, elencando tutte

le patologie di cui soffre e i medicamenti che assume e allegando documentazione

già agli atti oltre a nuove certificazioni della cardiologa curante (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI, sulla base di un complemento peritale del

26 settembre 2017 del SAM, ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la

valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento impugnato.

Con

scritto 10 ottobre 2017 l’assicurato ha prodotto un elenco delle patologie di

cui soffre da lui redatto, oltre a nuova documentazione medica (doc. B1-B3).

In

proposito l’Ufficio AI, in data 13 ottobre 2017, ha chiesto la conferma della

decisione impugnata (doc. XI).

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita

dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Dalla

documentazione prodotta agli atti è emerso che l’assicurato è portatore di

diverse patologie. Dopo aver interpellato i medici curanti, l’Ufficio AI,

sentito il medico SMR, ha ritenuto indicato procedere con una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM. Dal referto datato 2 gennaio 2017 (doc. AI 28)

risulta che il SAM ha fatto capo a quattro consultazioni specialistiche di

natura neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), psichiatrica

(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il SAM sull’arco di cinque

giorni, la perizia ha posto le diagnosi di:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombospondilogena e sindrome radicolare

cronica con/su:

- probabile radicolopatia L5 a ds.,

- radicolopatia cronica netta L5 a sin., moderata L4

a ds., lieve S1 bilateralmente ed L4 a sin.,

- importante atrofia muscolare di tutto l'arto

inferiore ds.,

- avanzate alterazioni degenerative multisegmentali,

- scoliosi degenerativa lieve con componente di

rotazione e iniziale squilibrio sagittale,

- stenosi severa del neuroforame L5 a ds., stenosi

di media importanza del canale spinale a livello L3-L4 ed L4-L5.

Tremore essenziale, prima comparsa 2013 ca.

Diabete mellito tipo 2 B, noto dal 2010 con/su:

- adiposità (BMI ca. 30 kg/m2).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Malattia coronarica monovasale con/su:

- stenosi del RIVA medio 50-60% con FFR O,82 (emodinamicamente

non significativo),

- FRCV (diabete mellito di tipo 2, ipertensione

arteriosa, dislipidemia, adiposità).

Pregressa amputazione traumatica del dito indice della

mano ds., 12.9.2002.

Varicosi agli arti inferiori C2 più a sin. che a ds.”

Dopo

aver riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il

soggiorno dell’assicurato presso il SAM, ribadito come non vi fossero altre patologie

che ne limitano la capacità lavorativa oltre a quelle indicate, accertato che

le limitazioni erano dovute alle affezioni di natura reumatologica, neurologica

e diabetologica - le problematiche psichiatriche e cardiologiche non

comportando per contro alcuna limitazione - dopo aver proceduto ad una dettagliata

ed esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che l’assicurato era da considerare

completamente inabile nella sua professione di operaio edile (muratore) e

giardiniere dal mese di agosto 2015 (cure presso l’Ospedale di __________).

Sempre dal mese di agosto 2015, in attività leggere e adeguate l’interessato

era invece da reputare abile nella misura del 50%, limitazione intesa come

presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. Considerato come sia

il consulente in reumatologia, sia il consulente in neurologia avevano valutato

ambedue la sindrome radicolare, le limitazioni della capacità lavorativa

espresse dai due consulenti andavano integrate tra di loro.

Esprimendosi

sulle limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa

adeguata, il SAM ha esposto:

" (…)

8. Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta

un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta in

primis al rachide lombare

con grave sindrome lombospondilogena e radicolare.

Dal punto di vista diabetologico I'A. è limitato poiché

non può svolgere un'attività in luoghi pericolosi (soglie "insicure",

scale a pioli, ponteggi) e non può usare macchine pericolose per se stesso o

per terzi (vi è in particolare un pericolo di ipoglicemie).

(…)

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche

dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare

sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale

difficoltà in lavori di precisione)

L'A. può svolgere attività leggere ergonomiche

rispettose dei limiti funzionali (risorse fisiche) descritti nei nostri

precedenti punti e nell'allegato consulto reumatologico. Per il problema del

tremore alle mani I'A. non può svolgere attività necessitanti movimenti fini. Per

il diabete mellito l'A. deve poter svolgere un'attività con orari regolari

(fissi) e senza lavoro serale notturno; deve poter seguire la terapia

antidiabetica prescritta, dieta diabetica (spuntini inclusi), autocontrollo glicemico

sul posto di lavoro in qualsiasi momento, poter assumere carboidrati nei

momenti ipoglicemici; nel caso si introducesse una terapia insulinica dovrebbe

avere la possibilità di eseguire le correzioni nei momenti in cui si presenta

l'iperglicemia; deve evitare attività con ore "di punta e da stress";

deve evitare l'uso di apparecchi pericolosi per se stesso o per terzi; non deve

lavorare su soglie

insicure, salire su scale a pioli o lavorare su

ponteggi.

Integriamo fra di loro le riduzioni della capacità

lavorative valutate dal consulente in reumatologia e dal consulente in

neurologia, poiché ambedue hanno valutato la stessa patologia (sindrome radicolare).

(…)” (doc. AI 28)

Infine,

i periti hanno consigliato una presa a carico più intensa per il diabete

mellito, accertamenti tramite scintigrafia miocardica o MRI cardiaca con stress

farmacologico, l’intensificazio-ne della terapia dei fattori di rischio cardiovascolari,

non tralasciando infine di rilevare che vi era “una certa discrepanza tra la

sintomatologia all'anamnesi ed alla valutazione clinica neurologica” (doc.

AI 28).

Dette

conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 12

gennaio 2017 (doc. AI 31).

L’amministrazione

ha quindi dato mandato di eseguire un’in-chiesta professionale. Nel rapporto

del 2 febbraio 2017 l’i-spettrice, considerato come dall’estratto conto

individuale risultasse che l’assicurato aveva lavorato sia come indipendente

che come dipendente, ha esposto quanto segue:

"

(…)

Si deve infatti giungere al 2010 per disporre di un

reddito imposto fiscalmente come indipendente di fr. 44'615 netti, fr. 47'983

lordi, reddito che si attesta, peraltro, sulle cifre imposte in seguito. Nel

2014, anno che precede il danno, l’assicurato ha dichiarato un guadagno di fr.

35'100 lordi, pertanto, guardando all’evoluzione dell’attività, non ritengo che

il reddito del 2010 vada attualizzato.

Reddito senza invalidità:

Al fini della valutazione, dunque, si dovrà prendere a

riferimento il guadagno dichiarato e tassato di fr. 47'983.- lordi quale

reddito senza invalidità.

Reddito con invalidità:

Come indicato nella perizia e nel dossier, l'assicurato

non svolge più alcuna attività lavorativa dall'agosto 2015 - da allora risulta

una IL del 100% in attività abituale. In quell'anno è stato tassato per fr.

12'300.- netti, come mostra la notifica di tassazione a dossier (16.01.2017) e

successivamente posto a beneficio di prestazioni assistenziali.

In simili casi un'inchiesta in loco non ha alcuna

ragione d'essere, dato che non vi è alcuna attività da raffrontare. Pertanto

lascio al segretario il proseguo della pratica. (…)” (doc. AI 36)

Nella

valutazione 8 marzo 2017 il consulente professionale ha quindi esposto:

"

(…)

Limiti funzionali:

Carico massimo 10 kg, No maneggio attrezzi

pesanti, di rado lavori sopra l'altezza del corpo, che implicano la

rotazione del tronco, in posizione seduta/eretta chinata e inginocchiata, No

camminare per lunghi tragitti, camminare su terreni dissestati e di rado

salire e scendere le scale/scale a pioli.

Attività esigibile adeguata (senza

(ri)formazione specifica, oltre a quelle indicate nella categoria 4.2); Analisi

della reintegrabilità (conformemente alla direttiva interna)

Si fa riferimento a tutte quelle attività che non

richiedano un lungo periodo dii apprendimento: Possono entrare in

considerazione attività quali: imballaggio e controllo in una fabbrica, aiuto

amministrativo, vendita al dettaglio ad esempio in una stazioni di benzina...

Provvedimenti Professionali:

- motivare quali sono gli elementi che danno diritto a

PPR;

- motivare quali sono gli elementi che non danno

diritto a PPR (chiusura del caso). A questo assicurato, secondo il mio parere,

non è proponibile una riqualifica professionale che comporta l'apprendimento di

nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla salute anche da

fattori quali l'età, l'esperienza professionale specifica, la scolarità. Si può

restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro

"mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da

stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora

vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un

sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate ricerche di

lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare un aiuto al

collocamento. Si resta a disposizione per ulteriori informazioni, si procede

con la chiusura del caso.” (doc. AI 37)

Ha

quindi concluso, dopo confronto dei redditi, per un grado di invalidità del

34%.

L’amministrazione,

con progetto di decisione 3 aprile 2017, ha pertanto proposto il rigetto della

domanda di prestazioni, ammettendo sostanzialmente un’inabilità totale

dall’agosto 2015 nella sua attività lavorativa di muratore e giardiniere, ma

un’abilità del 50% in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di

invalidità del 34%, insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI

38).

Al

progetto si è opposto l’assicurato, producendo documentazione medica già agli

atti oltre ad una certificazione della dr.ssa __________, la quale, dopo aver

elencato le note patologie, ha chiesto di rivalutare il caso ritenendo

l’assicurato inabile in misura completa “a causa delle problematiche indicate

dettagliatamente nella lista delle diagnosi” (doc. AI 39).

L’amministrazione

ha nuovamente interpellato il medico SMR dr. __________, il quale, il 22 giugno

2017, non ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti non essendoci

“nuovi elementi che indichino una intercorsa variazione dello stato

clinico globale ritenendo esaustivo quanto già noto dall’approfondito SAM” (doc.

AI 42). È quindi stata resa la decisione contestata del 26 luglio 2017, che ha

stabilito:

"

(...)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è

respinta.

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede

d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, con particolare

riferimento alla perizia pluridisciplinare a

cui lei

è stato sottoposto presso il Servizio

d'Accertamento Medico (SAM), dopo attenta valutazione, il nostro Servizio Medico

Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute le comporta le seguenti

inabilità lavorative:

In attività abituale quale operaio edile indipendente:

100% dal 12.08.2015 e

continua

In attività adeguata:

100% dal 12.08.2015 al 13.08.2015

50% dal 14.08.2015 e

continua (da intendere come riduzione del rendimento)

A decorrere dal 14.08.2015 risulta

essere medicalmente abile nella misura del

50% solamente in attività

adeguate al suo stato di salute.

Di seguito viene

illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità per il 2015; i redditi utilizzati

sono gli ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TA1).

Reddito da valido

In assenza del danno alla salute, nella

sua attività

abituale in qualità di operaio edile indipendente, lei avrebbe potuto

percepire un salario annuo lordo di

CHF 47'983.00 nel 2015 (fonte: reddito

stabilito dal nostro servizio ispettorato nel rapporto del 02.02.2017).

Reddito da invalido

Dal 14.08.2015 e continua

Dal profilo

salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale

indica che sono esclusivamente applicabili, in

difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi

regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa

P., I 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi

possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare

quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di

influenzare il reddito che l'assicurato

potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il

grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità

lavorativa del 50% in attività adeguate, lei

avrebbe potuto conseguire CHF 31'799.00 (tabella

RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive valore

mediano) inclusa una riduzione complessiva del

5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente

attività leggere e per altri fattori di riduzione.

Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:

confronto dei redditi:

senza invalidità: CHF 47'983.00

con invalidità: CHF 31'799.00

Perdita di guadagno: CHF 16'184.00 = Grado di

invalidità del 34%

Essendo il grado di invalidità inferiore al 40% il

diritto alla rendita non sussiste.

Il nostro consulente del Servizio Integrazione

Professionale (SIP), non ritiene opportuno mettere in atto una

riqualifica professionale, tuttavia, non appena saremo in presenza di un concreto posto di

lavoro, resta a disposizione per finanziare un

periodo di introduzione al lavoro tramite una formazione ad hoc della durata

di 3-6 mesi.

Inoltre, dopo comprovate ricerche di lavoro su

richiesta scritta, il SIP resta a disposizione per valutare un aiuto al

collocamento.

Osservazioni al progetto di decisione del 03.04.2017

In data 27.04.2017 abbiamo

ricevuto documentazione medica atta a rivalutare il suo stato di salute.

La stessa è stata

successivamente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale dopo

attenta analisi, il SMR ritiene che la summenzionata documentazione non apporta nuovi

elementi medici che oggettivano una intercorsa variazione del suo stato

clinico globale.

In sintesi, quanto

indicato nella documentazione medica è già stato pienamente valutato nella

perizia pluridisciplinare a cui lei è stato sottoposto.

Inoltre, la rendiamo attento sul fatto che lei risulta

essere totalmente inabile nella sua abituale attività di operaio edile a

carattere definitivo, ma in attività adeguate al suo stato di salute siamo in

presenza di un'abilità residua pari al 50%.

Visto quanto sopra esposto si conferma in toto quanto

descritto nel suddetto progetto di decisione.”

Con

il ricorso l’assicurato contesta tali conclusioni, elencando le varie medicine

che assume e producendo documenti già agli atti oltre a nuove certificazioni

della dr.ssa __________, cardiologa, la quale, nel rapporto 22 maggio 2017 alla

curante, riferisce della sua valutazione come segue:

"

(…)

L'elettrocardiogramma a riposo conferma un ritmo sinusale a 78 bpm, intervallo

PR 198 ms, QRS 94 ms, QT corretto 395 ms, ventricologramma nei limiti.

L'ecocardiogramma ha messo in evidenza un ventricolo sinistro non dilatato, con spessori

parietali ai limiti superiori (spessore del setto interventricolare 11 mm),

assenza di anomalie della cinesi segmentaria e conservata funzione sistolica

(FE ispettiva superiore al 55%). Minimo rigurgito mitralico. Lieve rigurgito

tricuspidalico con pressioni polmonari nella norma (PAP stimate 20 mmHg).

Radice aortica e atrio sinistro non sono dilatati, ventricolo destro senza

segni di sovraccarico. Assenza di versamento pericardico.

In conclusione, ci siamo confrontati con un paziente di

60 anni diabetico, iperteso, dislipidemico e sovrappeso. Noto per malattia

mono-vasale con stenosi parziale della coronaria discendente anteriore al

tratto medio alla coronarografia del 23.10.2015. Il 20.02.2016 ha eseguito una

Risonanza Magnetica Cardiaca di perfusione negativa per ischemia miocardica

inducile. Il paziente presenta una sintomatologia atipica per angor che è

rimasta invariata a da partire dal 2015.

La valutazione clinico strumentale odierna ha potuto

confermare all'ecocardiogramma l'assenza di alterazioni strutturali e della

cinesi regionale e globale ventricolo sinistro in assenza di valvulopatie

significative. Purtroppo non è possibile eseguire il test da sforzo per

problemi ortopedici noti. Vista la stabilità della sintomatologia e il recente

esame funzionale negativo per ischemia inducibile, si consiglia di seguire il

paziente clinicamente e si raccomanda una stretta correzione dei fattori di

rischio cardiovascolare con colesterolemia con obiettivo LDL minore di 1.8 mmol/L. Ho consigliato al paziente di tenere un diario

pressorio regolarmente.

Il paziente ha eseguito una Risonanza Magnetica

Cerebrale il 21.01.2010 che ha mostrato delle lesioni vascolari a livello della

sostanza bianca bilateralmente. In anamnesi il paziente riferisce episodi di

palpitazione e di battito accelerato. Bisogna, a questo punto, escludere la

presenza di fibrillazione atriale quale causa delle lesioni bilaterali alla

sostanza bianca. Ho posto quindi indicazione all'esecuzione di un Halter ECG e,

se non già eseguiti in passato, il paziente dovrà essere sottoposto a ripetuti

R test dei 7 giorni. In ultima analisi se tutti questi test fossero negativi,

vi è la possibilità di impiantare un dispositivo Reveal per la registrazione a

lungo termine. Sarà inoltre da valutare l'esclusione di una forame ovale

pervio. Riferirò in merito appena l'esito dell'ECG delle 24 h sali disponibile.

Resto a disposizione per ogni complemento informativo

in merito e colgo l'occasione” (doc. A3)

In

data 17 luglio 2017 ha quindi riferito come segue degli esami eseguiti:

"

Gentile Collega, Le riferisco in

merito all'esito del secondo R test eseguito dal suo paziente a partire

dal 10.07.2017 per 7 giorni. La registrazione automatica degli episodi ha

evidenziato un ritmo sinusale per l'intera registrazione con f.c. minima di 55

bpm, f. c. massima di 110 bpm. Non si sono osservate pause critiche. Non si

sono rilevate aritmie iper o ipocinetiche ed in particolare non fibrillazione

atriale. Durante attivazione manuale si è rilevato ritmo sinusale normocardico.

L'esame è dunque nella norma. Nello screening per identificare FA, il paziente

eseguirà un secondo R test dei 7 giorni. Riferirò in merito appena l'esito sarà

disponibile.” (doc. A2)

L’amministrazione

ha sottoposto la documentazione al SAM, il quale, esaminati gli atti che non

erano stati presi in considerazione in occasione della perizia del 2 gennaio

2017, in un complemento peritale del 26 settembre 2017, dopo aver interpellato

i singoli specialisti, ha in sostanza concluso che i nuovi documenti medici non

erano tali da modificare la precedente valutazione. Ha quindi ribadito la

conclusione di inabilità lavorativa come operaio edile (muratore) e giardiniere

e abilità al 50% in un'attività adatta rispettosa dei limiti descritti,

esponendo, fra l’altro, quanto segue:

"

(…)

La Dr.ssa med. __________ di __________ (6.4.2017) riporta

le diagnosi

note, chiede

una rivalutazione del caso e considera l'A.

inabile al lavoro al 100%.

Abbiamo diversi rapporti medici del neurologo Dr. med. __________

(11.12.2015, 29.1.2016, 17.3.2016,

17.8.2016 e 6.9.2016). II neurologo si sofferma

sul tremore, sul trattamento con Topiramato e che la

MRI cerebrale è nella norma. Abbiamo pure una relazione

del 25.8.2016 del Dr. med. __________, specialista FMH medicina nucleare, che

ha eseguito

un'ecocardiografia cervicale (riporta piccoli linfonodi nelle stazioni

cervicali e piccolo struma tiroideo).

Abbiamo rapporti medici del neurochirurgo Dr. med. __________

(12.5 e

2.6.2016). Al momento della raccolta anamnestica del 31.10.2016 l'A. non ha citato nessuna valutazione neurochirurgica e non ci ha fornito questi

rapporti medici. Il neurochirurgo prevede un intervento a tre livelli da eseguire a livello neurochirurgico

all'Ospedale __________ di __________, __________. A livello cardiaco è stata eseguita una MRI al __________ il 2.2.2016 (esame normale). Abbiamo

rapporti medici a livello cardiologico della Dr.ssa med. __________ di __________ del 22.5 e del 17.7.2017; l'A. non può eseguire un test da sforzo e l'esame R-test

del 10.7.2017 è normale. Dalla

documentazione si evince che l'A. non è stato sottoposto a

nessun intervento dopo la perizia SAM e che non è in cura psichiatrica.

Abbiamo sottoposto i sopraccitati

documenti medici ai nostri consulenti, che così hanno risposto.

La psichiatra Dr.ssa med. __________ risponde in questo

modo:

" Rispondo

in merito alla tua richiesta di presa di posizione rispetto al ricorso effettuato

dal sig. RI 1, da me valutato in consulto psichiatrico redatto il 6 dicembre

2016.

La nuova

documentazione medica che mi hai inviato, non contiene nessuna valutazione

psichiatrica. Trovo un tuo accenno ad una lettera scritta dal sig. RI 1, in

data 17.08.2017, dove scrive, che secondo lui si aggiunge uno stato

ansioso-depressivo legato alla situazione sociale, che peraltro non fa testo.

Visto che non vi sono nuovi dati presentati, posso solo che confermare la mia

posizione di allora. Spero di essere stata esaustiva."

Considerandi

II reumatologo Dr. med. __________ risponde in questo

modo:

" La ringrazio della

Sua lettera del 28.8.2017 con la quale mi chiede di ritornare sul caso del

signor RI 1 visto il ricorso presso il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni e, in particolare, si chiede di prendere posizione ca. i nuovi

documenti prodotti dopo l'ultima perizia multidisciplinare. Nel frattempo sono

giunti anche alcuni rapporti antecedenti la perizia multidisciplinare a

riguardo dei quali occorre prendere posizione.

Vi è un rapporto del

Dr. __________, FMTI neurologia, del 6.9.2016 che riguarda il tremore. Vi è una

relazione del 25.6.2016 del Dr. __________, FMH medicina nucleare, che descrive

linfonodi cervicali. Rapporto del Dr. __________ del 17.8.2016 per un problema

di cefalee. 2 rapporti del neurochirurgo Dr. __________ del 2.6. e 12.5.2016

nei quali viene proposta una decompressione da eseguire presso l'Ospedale __________.

Ulteriore rapporto del Dr. __________ del 17.3.2016 riguardante cefalee e un

tremore. IRM cerebrale del 2.2.2016 descritta come normale. A livello

cardiologico rapporto medico del 17.7.2017 della Dott.ssa __________ di __________:

esame normale. Non è stato possibile eseguire un test da sforzo ed è previsto

un ulteriore esame.

Tutti gli elementi

citati non hanno alcuna relazione con la problematica reumatologica e non

cambiano dunque la mia valutazione. Questa ha per altro riconosciuto

limitazioni funzionali importanti in relazione a alterazioni strutturali

lombari.

Il neurologo Dr. med. __________ risponde in questo

modo:

" Ho

preso atto della nuova documentazione inviatami ossia i nuovi rapporti del dr

med. __________, dai suoi rapporti non emergono nuovi aspetti per quanto

riguarda lo stato di salute del paziente, da parte mia il problema del tremore

essenziale è già stato preso in considerazione. Non vedo la necessità di

cambiare la mia valutazione del 14.11.2016."

Il cardiologo Dr. med. __________ risponde in questo

modo:

" Con

la presente comunico che confermo la mia valutazione peritale cardiologica effettuata

in data 17.11.2016. In base alla documentazione messa a mia disposizione al

momento attuale non emergono nuovi sviluppi cardiologici di mia conoscenza.

Pertanto confermo

la valutazione da me resa al punto 2 della perizia dei 17. 11.2016.

Rimango volentieri

a disposizione per ulteriori chiarimenti."

Il diabetologo-endocrinologo

Dr. med. __________ in questo modo:

" Procedo

ad una rivalutazione specialistica diabetologica del paziente/assicurato sopraccitato

(visto in studio mio il 8.11.2016), richiesta in seguito ad un ricorso interposto

presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

(…)

La patologia del

diabete mellito, trattato con una terapia medicamentosa orale, rimane invariata

paragonando con l'analisi fatta in data 8.11.2016, e quindi si conclude in

maniera identica. II labor evidenzia un' emoglobina glicata che raggiunge

l'obiettivo terapeutico, confermando un buon compenso glicemico. Il diabete per

se non causa una incapacità lavorativa, ma sono le complicanze- diabetiche

eventualmente presenti che decidono. La mia valutazione esclude il sospetto

della polineuropatia siccome viene già valutata del collega neurologo Dott. __________.

La problematica finanziaria-sociale invece non à parte della valutazione della

patologia del diabete mellito. A causa della alta probabilità di

ipoglicemie (non percepite) vedo escluso qualsiasi lavoro professionale su

soglia non-sicura (come lo è il cantiere). Un'attività professionale su soglia

sicura" invece - quanto diabete - vedo possibile al 100%.(…)"

In conclusione, i documenti medici messici a

disposizione non sono tali da modificare la nostra valutazione SAM espressa

nella perizia del 2.1.2017. Ricordiamo che abbiamo valutato l'A. abile al lavoro

nella misura dello 0% come operaio edile (muratore) e giardiniere e abile al

50% in un'attività adatta rispettosa dei limiti descritti. Come casalingo l'A.

è abile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. VI/1)

Il

ricorrente ha ulteriormente prodotto un certificato d’inabilità totale della

dr.ssa __________ oltre ad una convocazione per un esame eco-transesofageo al __________

(doc. B1 e B3).

2.5

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130.

V 352).

2.6

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente

vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del

SAM del 2 gennaio 2017 (doc. AI 28), completata dalle precisazioni del 26

settembre 2017 (doc. VI/1) e confermata dal SMR il 12 gennaio 2017 (doc. AI 31).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In

effetti i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni

obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto le sopra

elencate diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome

lombospondilogena e sindrome radicolare cronica, tremore essenziale, diabete mellito

tipo 2 B, adiposità (cfr. per esteso al consid. 2.4 e doc. AI 28). Alle diagnosi di malattia coronarica

monovasale, pregressa amputazione traumatica del dito indice della mano ds., e

varicosi agli arti inferiori C2 non hanno invece attribuito valenza invalidante

(doc. AI 28; cfr. in esteso al consid. 2.4).

Sulla

base delle consultazioni specialistiche esterne, essi si sono espressi su tutte

le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo. Nella

discussione il SAM ha del resto illustrato approfonditamente la situazione

dell’assicurato.

Per

quanto riferito alla sfera psichiatrica, la dr.ssa __________ ha

osservato che l’assicurato non aveva mai avuto contatto con psichiatri, né mai

assunto una terapia psicofarmacologica tranne lo Xanax retard, prescritto dal

neurologo per il tremore. Ha quindi affermato che non vi era nessun accenno a

patologie psichiatriche pregresse né attuali. In effetti non vi era umore

deflesso, ma solo una normale reazione alle condizioni limitanti somatiche,

alle preoccupazione per i suoi figli, alla condizione economica, che influiva su

una personalità semplice, con tratti di rigidità, con bassa scolarizzazione e

scambi sociali, non in modo patologico. Non vi era neppure ritiro sociale. Non

è quindi stata posta alcuna diagnosi psichiatrica nè quindi nessuna inabilità

lavorativa è stata posta da questo profilo.

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico, il dr. __________, effettuata

un’approfondita valutazione, ha esposto come l’assicurato soffriva di una scoliosi

degenerativa con un iniziale squilibrio sagittale. Vi era inoltre una sindrome

radicolare L5 a ds. irritativa e deficitaria sul piano motorio con una paresi

M3, quest’ultima essendo dovuta ad una stenosi severa del neuroforame L5 di

ds., oltre ad una stenosi medialmente severa del canale spinale a livello L3-L4

ed L4-L5. Dopo aver osservato che il paventato (ma dall’assicurato rifiutato)

intervento di decompressione avrebbe potuto eventualmente migliorare la

capacità lavorativa in attività leggere ed adatte, ha concluso per una completa

inabilità come muratore e giardiniere, dal settembre 2015, mentre che in un’attività

adatta la capacità lavorativa era del 50%. Da evitare erano attività pesanti a

mediamente pesanti, manuali ed in particolare richiedenti posizioni statiche o

movimenti ripetitivi del tronco, con posizione eretta e per la deambulazione

oltre 1 km. Anche questa valutazione, eseguita dopo attento esame della

documentazione e dopo esame clinico, appare completa e ben motivata e questo

TCA non ha motivo per non farla propria.

Sul

piano neurologico, il ricorrente è stato valutato dal dr. __________

che, effettuati gli esami necessari, ha rilevato che globalmente appariva

probabile una tendenza all'aggravazione, ma vi erano effettivamente dei segni

clinici ed elettrofisiologici compatibili con un problema principalmente L5 a

ds. e meno anche L4 e S1 ds. e anche di L5 a sin. Il reperto era compatibile

con la grave stenosi L3-L4 ed L4-L5 e meno L5-S1 già nota dal 2009. Per quanto

riferito al tremore alle mani, lo stesso aveva le caratteristiche di un tremore

essenziale, presumibilmente famigliare, non essendoci elementi per un Morbo di

Parkinson. Lo stesso non causava un'incapacità lavorativa nell'ultima attività

svolta come operaio edile, ma unicamente nei movimenti fini. A causa del

problema radicolare vi era invece un'incapacità lavorativa del 50% come operaio

edile ed un'incapacità al 40% in lavori meno pesanti che permettono cambiamenti

posturali con una certa frequenza, con lavori da effettuare sia in posizione

seduta, sia in posizione in piedi. A mente del TCA anche tale valutazione, approfondita

e ben motivata, va confermata.

Quanto

alla valutazione cardiologica, il dr. __________, dopo aver rilevato

che a distanza di un anno dalla diagnosi di malattia coronarica la situazione

sembrava pressoché sovrapponibile, ha consigliato un test di ischemia tipo

scintigrafia miocardica con stress al dipiridamolo o MRI cardiaca anch'essa da

eseguire con stress farmacologico. Per il resto la funzione ventricolare

sinistra era normale come anche la funzione diastolica e all'ecocardiografia

non venivano messe in evidenza delle valvulopatie. Come muratore e in qualsiasi

altra attività l’assicurato era da considerare abile al lavoro in quanto, pure

in presenza di una malattia coronarica e di diversi fattori di rischio

cardiovascolari, una cicatrice miocardica non era presente in virtù dell'ECG e

dell'esame ecocardiografico.

Infine,

anche la valutazione diabetologica effettuata dal dr. __________ non

presta il fianco a critica alcuna. Lo specialista, dopo aver fatto notare che

l’assicurato aveva difficoltà a capire la patologia del diabete e la cura, ha affermato

che a causa dell'alta probabilità di ipoglicemie (non percepite) era da

escludere qualsiasi lavoro professionale su soglia non sicura, come il cantiere.

In altre attività da svolgere su soglia sicura, l’abilità era invece completa.

Ha tuttavia precisato che l’assi-curato doveva poter svolgere un lavoro regolare

con orari fissi, non alla sera o di notte, con la possibilità di seguire la prescritta

terapia antidiabetica e, quindi, seguire una dieta diabetica (spuntini inclusi),

eseguire l'autocontrollo glicemico sul posto di lavoro a qualsiasi momento,

avere la possibilità di assumere carboidrati nei momenti ipoglicemici, eseguire

delle correzioni insuliniche (se questa terapia fosse introdotta) nei momenti

iperglicemici; doveva inoltre evitare ore di punta e da stress e l'uso

d'apparecchi pericolosi.

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che le limitazioni

della capacità lavorativa erano dovute alle affezioni di natura reumatologica,

neurologica e diabetologica, non invece a quelle psichiatriche e cardiologiche

che non comportavano alcuna limitazione. Hanno inoltre precisato che siccome i consulenti

in reumatologia e in neurologia avevano valutato ambedue la sindrome radicolare,

le limitazioni della capacità lavorativa da loro espresse erano da integrare.

Tutto ben considerato quindi, l’assicurato era da considerare completamente

inabile nella sua professione di muratore e giardiniere dal mese di agosto 2015.

Per contro, sempre dal mese di agosto 2015, in un’attività leggera e adeguata

egli era da reputare abile nella misura del 50%, limitazione intesa come

presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto, nel rispetto delle

limitazioni ergonomiche e funzionali (risorse fisiche) descritti dal

reumatologo. Per il problema del tremore alle mani, l’assicurato non poteva inoltre

svolgere attività necessitanti movimenti fini e in considerazione del diabete

mellito doveva poter svolgere un'attività con orari regolari (fissi) e senza

lavoro serale notturno e nella quale potesse seguire la terapia e i controlli

prescritti dallo specialista.

Dette

conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 12

gennaio 2017 (doc. AI 31) e questo Tribunale non ha motivo per non aderire.

Nel

ricorso il ricorrente si è limitato in sostanza ad un dissenso puramente

soggettivo, ritenendo di essere maggiormente inabile, elencando tutte le patologie

di cui soffre, ma senza indicare in che modo e in che misura le conclusioni

tratte dal SAM sarebbero errate.

Per

quanto riguarda la documentazione prodotta con il ricorso va detto che

l’amministrazione ha provveduto a sottoporla al SAM, il quale, richiesto un parere

ai singoli specialisti, con complemento peritale del 26 settembre 2017, ha concluso

che i documenti messi a disposizione non erano tali da modificare la

valutazione SAM espressa nella perizia del 2 gennaio 2017 (cfr. in esteso al

consid. 2.4). Ha in effetti esaustivamente riprodotto le singole valutazioni

dei periti interpellati che hanno escluso l’intervento di una modifica della situazione

così come era stata approfonditamente valutata nell’ambi-to della perizia del 2

gennaio 2017. In particolare, sul piano psichiatrico la dr.ssa __________, ha evidenziato

che la nuova documentazione non conteneva nessuna valutazione psichiatrica, né

elementi che potessero modificare la sua conclusione. Sul piano reumatologico

il dr. __________

ha esaminato la documentazione prodotta e esposto che non ne emergeva nulla di

nuovo. Analogamente il dr. __________, esprimendosi per la situazione

neurologica, ha considerato che dalla nuova documentazione non emergevano nuovi

aspetti, il problema del tremore essenziale essendo già stato considerato. Quanto

all’aspetto cardiologico, la documentazione e gli esami esperiti sono stati

esaminati accuratamente dal dr. __________, che peraltro ne aveva già consigliato

l’esecuzione nell’ambito della perizia del 2 gennaio 2017. Tutto bene valutato

lo specialista ha concluso confermando la precedente valutazione peritale

cardiologica effettuata il 17 novembre 2016, non emergendo nuovi sviluppi

cardiologici dalla documentazione prodotta. Parimenti ha concluso anche il diabetologo-endocri-nologo

dr. __________, che ha affermato che la patologia del diabete mellito, trattata

con una terapia medicamentosa orale, rimaneva invariata se paragonata con

l'analisi fatta nel novembre 2016.

Tutto

ben considerato quindi il SAM, valutate le singole prese di posizione

specialistiche, ha con pertinenza concluso che i documenti medici messi

a disposizione non erano tali da modificare la valutazione peritale del gennaio

2017.

Andava quindi confermata la conclusione di totale inabilità al lavoro

come operaio edile (muratore) e giardiniere, ma di abilità del 50% in attività leggere

e rispettose dei limiti descritti (doc. VI/1).

Il

ricorrente ha pure prodotto uno scarno certificato di inabilità totale redatto

dalla dr.ssa __________, oltre ad uno scritto in cui l’assicurato elenca le diagnosi

(già note) di cui soffre (e che sono state debitamente analizzate dal SAM) e

infine una convocazione per il 26 ottobre 2017 per l’esecuzione di un esame eco

transesofageo al __________ (doc. B1-B3).

Con

pertinenza l’amministrazione ha in proposito osservato che il certificato della

dr.ssa __________ non apportava nuovi elementi di giudizio e non era pertanto

atto a modificare le conclusioni dell’amministrazione. Lo stesso infatti appare

del tutto generico (vale a dire privo delle necessarie diagnosi, dei disturbi

soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi, delle eventuali

osservazioni conclusive, ecc.), non è sufficientemente circostanziato e non è

quindi conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza per le certificazioni

mediche (cfr. consid. 2.5).

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), le certificazioni della curante configurano

in sostanza una diversa valutazione della capacità lavorativa che non consente

a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR che si sono

espressi, in modo coerente e privo di contraddizioni.

Quanto

d’altra parte alla convocazione del __________ del 5 ottobre 2017, la stessa

riferisce unicamente di un esame eco transesofageo previsto per il 26 ottobre

2017.

(quindi posteriormente alla data della decisione impugnata). Ora, osservato

peraltro come il ricorrente non abbia provveduto in seguito a produrre alcuna

documentazione riguardo agli esiti di tale esame, tale documentazione non

permette evidentemente di ammettere una modifica della situazione, intervenuta

successivamente alla perizia SAM e entro la data determinante del provvedimento

contestato (per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1).

Alla

perizia SAM, e al relativo complemento del 26 settembre 2017, va quindi attribuita

piena forza probante.

Considerato

come l’assicurato abbia contestato le conclusioni dell’amministrazione senza

tuttavia produrre, né durante la procedura amministrativa né in sede di

ricorso, documentazione rilevante o fornire elementi che consentano

in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le conclusioni tratte dalla perizia SAM e dal SMR e, quindi, dall’Ufficio

AI, dalle conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata non è possibile dipartirsi. In particolare l’interessato non ha

fornito documentazione medica attestante un danno alla salute d’entità

maggiore, la presenza di qualsivoglia altra patologia invalidante o un

peggioramento successivo alla perizia del SAM e entro la data della decisione

contestata (ribadito come per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato;

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). All’assicurato va del resto ricordato che

se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si

rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è

limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

122.

V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II

425.

consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 2 gennaio 2017 e gli affidabili

pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.

anche sopra al consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente

sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 26

luglio 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), il TCA ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati)

che, ammesse limitazioni della capacità lavorativa da ricondurre alle affezioni

reumatologiche, neurologiche e diabetologiche, l’assicurato era da considerare

dall’agosto 2015 inabile in misura completa nella sua professione di operaio

edile (muratore) e giardiniere, ma abile al 50% in un’attività fisicamente

lieve-moderata adeguata alle limitazioni funzionali elencate dal perito

reumatologo e rispettose delle prescrizioni legate al problema del diabete (la

riduzione dell’abilità dovendosi ritenere come riduzione del rendimento

sull’arco di un’intera giornata lavorativa). Sia peraltro in questa sede

richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

2.7

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi, sulla base dei dettagliati rapporti del consulente

professionale del 2 febbraio e 8 marzo 2017 (doc. AI 36 e 37).

2.7.1

Per

il reddito da valido, secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF

9_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale

persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr.

DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente

incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente

in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona

assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al

momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

presente caso l’amministrazione ha correttamente imputato il guadagno

dichiarato e tassato dall’assicurato nel 2010, reddito che si attesta sulle

cifre conseguite negli anni seguenti (cfr. doc. AI 10, 36). Detto importo non è

stato aggiornato al 2015, considerato come le cifre tassate successivamente al

2010.

siano sempre state inferiori e come nel 2014, anno che precede il danno,

l’assicurato aveva dichiarato un importo inferiore (fr. 35'100; cfr. doc. AI

36).

2.7.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")

(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Applicabili sono

quindi i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera

2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014,

più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35;

salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr. a quest'ultimo proposito DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), relativa a personale maschile in una

professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività

semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Applicando

i dati statistici aggiornati al 2015 nel caso che ci occupa, emerge che il

salario lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore

settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 64'215.60.--

(fr. 5'351.31.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. i

precitati riferimenti, ad es. STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata

tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'944.94.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio

1999) (cfr. doc. AI 26).

In conformità alla dianzi ricordata

giurisprudenza, l’UAI ha quindi applicato una riduzione complessiva del

5%, segnatamente per il fattore “attività leggere”.

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione

del 5%, l’amministrazione abbia debitamente tenuto conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. Da tale valutazione

non occorre quindi scostarsi.

Si osservi peraltro che il fatto di avere una limitata

formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che

le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4,

semplici e ripetitive) non richiedono né un’espe-rienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Né infine il fatto che

all’assicurato sarebbe stato revocato il permesso B permette di modificare tali

conclusioni, non trattandosi di un elemento suscettibile di influire sul

reddito conseguibile.

Visto quanto precede, secondo l’amministrazione

il reddito da invalido va fissato in fr. 31'799 [66'945 – (50% di 66’945) = 33'472.45 e quindi

ulteriore riduzione del 5%].

2.7.3

Sulla

base di questo dato, va quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr.

47'983 con quello da

invalido di fr. 31'799, ottenendo un tasso d’invalidità (non pensionabile) del

34% (47'983 – 31'799 x 100 : 47'983) che non dà diritto

ad alcuna rendita.

Con

pertinenza l’amministrazione ha pure concluso che in base a quanto concluso dal

consulente del Servizio Integrazione Professionale (cfr. doc. AI 36, 37; cfr.

consid. 2.4), non era opportuno mettere in atto una riqualifica professionale.

L’amministrazione ha tuttavia osservato che restava a disposizione per

finanziare un periodo d’introduzione al lavoro tramite una formazione ad hoc

della durata di 3-6 mesi o per un aiuto al collocamento.

2.8

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinnanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti