32.2017.125
Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Il ricorrente fa valere limitazioni maggiori. TCA conferma il provvedimento contestato
21 febbraio 2018Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.125
FC/sc
Lugano
21 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 26 luglio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1957, di professione muratore, adducendo problemi cardiaci e
sindrome lombovertebrale, nel novembre 2015 ha presentato una domanda di
prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, segnatamente dopo aver
interpellato i curanti e fatto allestire una perizia multidisciplinare a cura
del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione del 26 luglio 2017
(preavvisata il 3 aprile 2017) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
ritenendo l’assicurato, successivamente all’agosto 2015, completamente inabile
nella sua attività di operaio edile, ma abile al 50% in un’attività leggera
adeguata con un conseguente grado di invalidità del 34%, insufficiente per
l’erogazione di una rendita di invalidità (doc. A1).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato ha censurato il provvedimento, contestando le
conclusioni tratte in relazione alla sua capacità lavorativa, elencando tutte
le patologie di cui soffre e i medicamenti che assume e allegando documentazione
già agli atti oltre a nuove certificazioni della cardiologa curante (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, sulla base di un complemento peritale del
26 settembre 2017 del SAM, ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la
valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento impugnato.
Con
scritto 10 ottobre 2017 l’assicurato ha prodotto un elenco delle patologie di
cui soffre da lui redatto, oltre a nuova documentazione medica (doc. B1-B3).
In
proposito l’Ufficio AI, in data 13 ottobre 2017, ha chiesto la conferma della
decisione impugnata (doc. XI).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Dalla
documentazione prodotta agli atti è emerso che l’assicurato è portatore di
diverse patologie. Dopo aver interpellato i medici curanti, l’Ufficio AI,
sentito il medico SMR, ha ritenuto indicato procedere con una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM. Dal referto datato 2 gennaio 2017 (doc. AI 28)
risulta che il SAM ha fatto capo a quattro consultazioni specialistiche di
natura neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), psichiatrica
(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il SAM sull’arco di cinque
giorni, la perizia ha posto le diagnosi di:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena e sindrome radicolare
cronica con/su:
- probabile radicolopatia L5 a ds.,
- radicolopatia cronica netta L5 a sin., moderata L4
a ds., lieve S1 bilateralmente ed L4 a sin.,
- importante atrofia muscolare di tutto l'arto
inferiore ds.,
- avanzate alterazioni degenerative multisegmentali,
- scoliosi degenerativa lieve con componente di
rotazione e iniziale squilibrio sagittale,
- stenosi severa del neuroforame L5 a ds., stenosi
di media importanza del canale spinale a livello L3-L4 ed L4-L5.
Tremore essenziale, prima comparsa 2013 ca.
Diabete mellito tipo 2 B, noto dal 2010 con/su:
- adiposità (BMI ca. 30 kg/m2).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Malattia coronarica monovasale con/su:
- stenosi del RIVA medio 50-60% con FFR O,82 (emodinamicamente
non significativo),
- FRCV (diabete mellito di tipo 2, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, adiposità).
Pregressa amputazione traumatica del dito indice della
mano ds., 12.9.2002.
Varicosi agli arti inferiori C2 più a sin. che a ds.”
Dopo
aver riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il
soggiorno dell’assicurato presso il SAM, ribadito come non vi fossero altre patologie
che ne limitano la capacità lavorativa oltre a quelle indicate, accertato che
le limitazioni erano dovute alle affezioni di natura reumatologica, neurologica
e diabetologica - le problematiche psichiatriche e cardiologiche non
comportando per contro alcuna limitazione - dopo aver proceduto ad una dettagliata
ed esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che l’assicurato era da considerare
completamente inabile nella sua professione di operaio edile (muratore) e
giardiniere dal mese di agosto 2015 (cure presso l’Ospedale di __________).
Sempre dal mese di agosto 2015, in attività leggere e adeguate l’interessato
era invece da reputare abile nella misura del 50%, limitazione intesa come
presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. Considerato come sia
il consulente in reumatologia, sia il consulente in neurologia avevano valutato
ambedue la sindrome radicolare, le limitazioni della capacità lavorativa
espresse dai due consulenti andavano integrate tra di loro.
Esprimendosi
sulle limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa
adeguata, il SAM ha esposto:
" (…)
8. Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta
un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta in
primis al rachide lombare
con grave sindrome lombospondilogena e radicolare.
Dal punto di vista diabetologico I'A. è limitato poiché
non può svolgere un'attività in luoghi pericolosi (soglie "insicure",
scale a pioli, ponteggi) e non può usare macchine pericolose per se stesso o
per terzi (vi è in particolare un pericolo di ipoglicemie).
(…)
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche
dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare
sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale
difficoltà in lavori di precisione)
L'A. può svolgere attività leggere ergonomiche
rispettose dei limiti funzionali (risorse fisiche) descritti nei nostri
precedenti punti e nell'allegato consulto reumatologico. Per il problema del
tremore alle mani I'A. non può svolgere attività necessitanti movimenti fini. Per
il diabete mellito l'A. deve poter svolgere un'attività con orari regolari
(fissi) e senza lavoro serale notturno; deve poter seguire la terapia
antidiabetica prescritta, dieta diabetica (spuntini inclusi), autocontrollo glicemico
sul posto di lavoro in qualsiasi momento, poter assumere carboidrati nei
momenti ipoglicemici; nel caso si introducesse una terapia insulinica dovrebbe
avere la possibilità di eseguire le correzioni nei momenti in cui si presenta
l'iperglicemia; deve evitare attività con ore "di punta e da stress";
deve evitare l'uso di apparecchi pericolosi per se stesso o per terzi; non deve
lavorare su soglie
insicure, salire su scale a pioli o lavorare su
ponteggi.
Integriamo fra di loro le riduzioni della capacità
lavorative valutate dal consulente in reumatologia e dal consulente in
neurologia, poiché ambedue hanno valutato la stessa patologia (sindrome radicolare).
(…)” (doc. AI 28)
Infine,
i periti hanno consigliato una presa a carico più intensa per il diabete
mellito, accertamenti tramite scintigrafia miocardica o MRI cardiaca con stress
farmacologico, l’intensificazio-ne della terapia dei fattori di rischio cardiovascolari,
non tralasciando infine di rilevare che vi era “una certa discrepanza tra la
sintomatologia all'anamnesi ed alla valutazione clinica neurologica” (doc.
AI 28).
Dette
conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 12
gennaio 2017 (doc. AI 31).
L’amministrazione
ha quindi dato mandato di eseguire un’in-chiesta professionale. Nel rapporto
del 2 febbraio 2017 l’i-spettrice, considerato come dall’estratto conto
individuale risultasse che l’assicurato aveva lavorato sia come indipendente
che come dipendente, ha esposto quanto segue:
"
(…)
Si deve infatti giungere al 2010 per disporre di un
reddito imposto fiscalmente come indipendente di fr. 44'615 netti, fr. 47'983
lordi, reddito che si attesta, peraltro, sulle cifre imposte in seguito. Nel
2014, anno che precede il danno, l’assicurato ha dichiarato un guadagno di fr.
35'100 lordi, pertanto, guardando all’evoluzione dell’attività, non ritengo che
il reddito del 2010 vada attualizzato.
Reddito senza invalidità:
Al fini della valutazione, dunque, si dovrà prendere a
riferimento il guadagno dichiarato e tassato di fr. 47'983.- lordi quale
reddito senza invalidità.
Reddito con invalidità:
Come indicato nella perizia e nel dossier, l'assicurato
non svolge più alcuna attività lavorativa dall'agosto 2015 - da allora risulta
una IL del 100% in attività abituale. In quell'anno è stato tassato per fr.
12'300.- netti, come mostra la notifica di tassazione a dossier (16.01.2017) e
successivamente posto a beneficio di prestazioni assistenziali.
In simili casi un'inchiesta in loco non ha alcuna
ragione d'essere, dato che non vi è alcuna attività da raffrontare. Pertanto
lascio al segretario il proseguo della pratica. (…)” (doc. AI 36)
Nella
valutazione 8 marzo 2017 il consulente professionale ha quindi esposto:
"
(…)
Limiti funzionali:
Carico massimo 10 kg, No maneggio attrezzi
pesanti, di rado lavori sopra l'altezza del corpo, che implicano la
rotazione del tronco, in posizione seduta/eretta chinata e inginocchiata, No
camminare per lunghi tragitti, camminare su terreni dissestati e di rado
salire e scendere le scale/scale a pioli.
Attività esigibile adeguata (senza
(ri)formazione specifica, oltre a quelle indicate nella categoria 4.2); Analisi
della reintegrabilità (conformemente alla direttiva interna)
Si fa riferimento a tutte quelle attività che non
richiedano un lungo periodo dii apprendimento: Possono entrare in
considerazione attività quali: imballaggio e controllo in una fabbrica, aiuto
amministrativo, vendita al dettaglio ad esempio in una stazioni di benzina...
Provvedimenti Professionali:
- motivare quali sono gli elementi che danno diritto a
PPR;
- motivare quali sono gli elementi che non danno
diritto a PPR (chiusura del caso). A questo assicurato, secondo il mio parere,
non è proponibile una riqualifica professionale che comporta l'apprendimento di
nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla salute anche da
fattori quali l'età, l'esperienza professionale specifica, la scolarità. Si può
restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro
"mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da
stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora
vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un
sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate ricerche di
lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare un aiuto al
collocamento. Si resta a disposizione per ulteriori informazioni, si procede
con la chiusura del caso.” (doc. AI 37)
Ha
quindi concluso, dopo confronto dei redditi, per un grado di invalidità del
34%.
L’amministrazione,
con progetto di decisione 3 aprile 2017, ha pertanto proposto il rigetto della
domanda di prestazioni, ammettendo sostanzialmente un’inabilità totale
dall’agosto 2015 nella sua attività lavorativa di muratore e giardiniere, ma
un’abilità del 50% in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di
invalidità del 34%, insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI
38).
Al
progetto si è opposto l’assicurato, producendo documentazione medica già agli
atti oltre ad una certificazione della dr.ssa __________, la quale, dopo aver
elencato le note patologie, ha chiesto di rivalutare il caso ritenendo
l’assicurato inabile in misura completa “a causa delle problematiche indicate
dettagliatamente nella lista delle diagnosi” (doc. AI 39).
L’amministrazione
ha nuovamente interpellato il medico SMR dr. __________, il quale, il 22 giugno
2017, non ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti non essendoci
“nuovi elementi che indichino una intercorsa variazione dello stato
clinico globale ritenendo esaustivo quanto già noto dall’approfondito SAM” (doc.
AI 42). È quindi stata resa la decisione contestata del 26 luglio 2017, che ha
stabilito:
"
(...)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è
respinta.
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede
d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, con particolare
riferimento alla perizia pluridisciplinare a
cui lei
è stato sottoposto presso il Servizio
d'Accertamento Medico (SAM), dopo attenta valutazione, il nostro Servizio Medico
Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute le comporta le seguenti
inabilità lavorative:
In attività abituale quale operaio edile indipendente:
100% dal 12.08.2015 e
continua
In attività adeguata:
100% dal 12.08.2015 al 13.08.2015
50% dal 14.08.2015 e
continua (da intendere come riduzione del rendimento)
A decorrere dal 14.08.2015 risulta
essere medicalmente abile nella misura del
50% solamente in attività
adeguate al suo stato di salute.
Di seguito viene
illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità per il 2015; i redditi utilizzati
sono gli ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TA1).
Reddito da valido
In assenza del danno alla salute, nella
sua attività
abituale in qualità di operaio edile indipendente, lei avrebbe potuto
percepire un salario annuo lordo di
CHF 47'983.00 nel 2015 (fonte: reddito
stabilito dal nostro servizio ispettorato nel rapporto del 02.02.2017).
Reddito da invalido
Dal 14.08.2015 e continua
Dal profilo
salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale
indica che sono esclusivamente applicabili, in
difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi
regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa
P., I 222/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi
possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare
quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato
potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il
grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Malgrado il danno alla salute e con una capacità
lavorativa del 50% in attività adeguate, lei
avrebbe potuto conseguire CHF 31'799.00 (tabella
RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive valore
mediano) inclusa una riduzione complessiva del
5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente
attività leggere e per altri fattori di riduzione.
Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:
confronto dei redditi:
senza invalidità: CHF 47'983.00
con invalidità: CHF 31'799.00
Perdita di guadagno: CHF 16'184.00 = Grado di
invalidità del 34%
Essendo il grado di invalidità inferiore al 40% il
diritto alla rendita non sussiste.
Il nostro consulente del Servizio Integrazione
Professionale (SIP), non ritiene opportuno mettere in atto una
riqualifica professionale, tuttavia, non appena saremo in presenza di un concreto posto di
lavoro, resta a disposizione per finanziare un
periodo di introduzione al lavoro tramite una formazione ad hoc della durata
di 3-6 mesi.
Inoltre, dopo comprovate ricerche di lavoro su
richiesta scritta, il SIP resta a disposizione per valutare un aiuto al
collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del 03.04.2017
In data 27.04.2017 abbiamo
ricevuto documentazione medica atta a rivalutare il suo stato di salute.
La stessa è stata
successivamente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale dopo
attenta analisi, il SMR ritiene che la summenzionata documentazione non apporta nuovi
elementi medici che oggettivano una intercorsa variazione del suo stato
clinico globale.
In sintesi, quanto
indicato nella documentazione medica è già stato pienamente valutato nella
perizia pluridisciplinare a cui lei è stato sottoposto.
Inoltre, la rendiamo attento sul fatto che lei risulta
essere totalmente inabile nella sua abituale attività di operaio edile a
carattere definitivo, ma in attività adeguate al suo stato di salute siamo in
presenza di un'abilità residua pari al 50%.
Visto quanto sopra esposto si conferma in toto quanto
descritto nel suddetto progetto di decisione.”
Con
il ricorso l’assicurato contesta tali conclusioni, elencando le varie medicine
che assume e producendo documenti già agli atti oltre a nuove certificazioni
della dr.ssa __________, cardiologa, la quale, nel rapporto 22 maggio 2017 alla
curante, riferisce della sua valutazione come segue:
"
(…)
L'elettrocardiogramma a riposo conferma un ritmo sinusale a 78 bpm, intervallo
PR 198 ms, QRS 94 ms, QT corretto 395 ms, ventricologramma nei limiti.
L'ecocardiogramma ha messo in evidenza un ventricolo sinistro non dilatato, con spessori
parietali ai limiti superiori (spessore del setto interventricolare 11 mm),
assenza di anomalie della cinesi segmentaria e conservata funzione sistolica
(FE ispettiva superiore al 55%). Minimo rigurgito mitralico. Lieve rigurgito
tricuspidalico con pressioni polmonari nella norma (PAP stimate 20 mmHg).
Radice aortica e atrio sinistro non sono dilatati, ventricolo destro senza
segni di sovraccarico. Assenza di versamento pericardico.
In conclusione, ci siamo confrontati con un paziente di
60 anni diabetico, iperteso, dislipidemico e sovrappeso. Noto per malattia
mono-vasale con stenosi parziale della coronaria discendente anteriore al
tratto medio alla coronarografia del 23.10.2015. Il 20.02.2016 ha eseguito una
Risonanza Magnetica Cardiaca di perfusione negativa per ischemia miocardica
inducile. Il paziente presenta una sintomatologia atipica per angor che è
rimasta invariata a da partire dal 2015.
La valutazione clinico strumentale odierna ha potuto
confermare all'ecocardiogramma l'assenza di alterazioni strutturali e della
cinesi regionale e globale ventricolo sinistro in assenza di valvulopatie
significative. Purtroppo non è possibile eseguire il test da sforzo per
problemi ortopedici noti. Vista la stabilità della sintomatologia e il recente
esame funzionale negativo per ischemia inducibile, si consiglia di seguire il
paziente clinicamente e si raccomanda una stretta correzione dei fattori di
rischio cardiovascolare con colesterolemia con obiettivo LDL minore di 1.8 mmol/L. Ho consigliato al paziente di tenere un diario
pressorio regolarmente.
Il paziente ha eseguito una Risonanza Magnetica
Cerebrale il 21.01.2010 che ha mostrato delle lesioni vascolari a livello della
sostanza bianca bilateralmente. In anamnesi il paziente riferisce episodi di
palpitazione e di battito accelerato. Bisogna, a questo punto, escludere la
presenza di fibrillazione atriale quale causa delle lesioni bilaterali alla
sostanza bianca. Ho posto quindi indicazione all'esecuzione di un Halter ECG e,
se non già eseguiti in passato, il paziente dovrà essere sottoposto a ripetuti
R test dei 7 giorni. In ultima analisi se tutti questi test fossero negativi,
vi è la possibilità di impiantare un dispositivo Reveal per la registrazione a
lungo termine. Sarà inoltre da valutare l'esclusione di una forame ovale
pervio. Riferirò in merito appena l'esito dell'ECG delle 24 h sali disponibile.
Resto a disposizione per ogni complemento informativo
in merito e colgo l'occasione” (doc. A3)
In
data 17 luglio 2017 ha quindi riferito come segue degli esami eseguiti:
"
Gentile Collega, Le riferisco in
merito all'esito del secondo R test eseguito dal suo paziente a partire
dal 10.07.2017 per 7 giorni. La registrazione automatica degli episodi ha
evidenziato un ritmo sinusale per l'intera registrazione con f.c. minima di 55
bpm, f. c. massima di 110 bpm. Non si sono osservate pause critiche. Non si
sono rilevate aritmie iper o ipocinetiche ed in particolare non fibrillazione
atriale. Durante attivazione manuale si è rilevato ritmo sinusale normocardico.
L'esame è dunque nella norma. Nello screening per identificare FA, il paziente
eseguirà un secondo R test dei 7 giorni. Riferirò in merito appena l'esito sarà
disponibile.” (doc. A2)
L’amministrazione
ha sottoposto la documentazione al SAM, il quale, esaminati gli atti che non
erano stati presi in considerazione in occasione della perizia del 2 gennaio
2017, in un complemento peritale del 26 settembre 2017, dopo aver interpellato
i singoli specialisti, ha in sostanza concluso che i nuovi documenti medici non
erano tali da modificare la precedente valutazione. Ha quindi ribadito la
conclusione di inabilità lavorativa come operaio edile (muratore) e giardiniere
e abilità al 50% in un'attività adatta rispettosa dei limiti descritti,
esponendo, fra l’altro, quanto segue:
"
(…)
La Dr.ssa med. __________ di __________ (6.4.2017) riporta
le diagnosi
note, chiede
una rivalutazione del caso e considera l'A.
inabile al lavoro al 100%.
Abbiamo diversi rapporti medici del neurologo Dr. med. __________
(11.12.2015, 29.1.2016, 17.3.2016,
17.8.2016 e 6.9.2016). II neurologo si sofferma
sul tremore, sul trattamento con Topiramato e che la
MRI cerebrale è nella norma. Abbiamo pure una relazione
del 25.8.2016 del Dr. med. __________, specialista FMH medicina nucleare, che
ha eseguito
un'ecocardiografia cervicale (riporta piccoli linfonodi nelle stazioni
cervicali e piccolo struma tiroideo).
Abbiamo rapporti medici del neurochirurgo Dr. med. __________
(12.5 e
2.6.2016). Al momento della raccolta anamnestica del 31.10.2016 l'A. non ha citato nessuna valutazione neurochirurgica e non ci ha fornito questi
rapporti medici. Il neurochirurgo prevede un intervento a tre livelli da eseguire a livello neurochirurgico
all'Ospedale __________ di __________, __________. A livello cardiaco è stata eseguita una MRI al __________ il 2.2.2016 (esame normale). Abbiamo
rapporti medici a livello cardiologico della Dr.ssa med. __________ di __________ del 22.5 e del 17.7.2017; l'A. non può eseguire un test da sforzo e l'esame R-test
del 10.7.2017 è normale. Dalla
documentazione si evince che l'A. non è stato sottoposto a
nessun intervento dopo la perizia SAM e che non è in cura psichiatrica.
Abbiamo sottoposto i sopraccitati
documenti medici ai nostri consulenti, che così hanno risposto.
La psichiatra Dr.ssa med. __________ risponde in questo
modo:
" Rispondo
in merito alla tua richiesta di presa di posizione rispetto al ricorso effettuato
dal sig. RI 1, da me valutato in consulto psichiatrico redatto il 6 dicembre
2016.
La nuova
documentazione medica che mi hai inviato, non contiene nessuna valutazione
psichiatrica. Trovo un tuo accenno ad una lettera scritta dal sig. RI 1, in
data 17.08.2017, dove scrive, che secondo lui si aggiunge uno stato
ansioso-depressivo legato alla situazione sociale, che peraltro non fa testo.
Visto che non vi sono nuovi dati presentati, posso solo che confermare la mia
posizione di allora. Spero di essere stata esaustiva."
Considerandi
II reumatologo Dr. med. __________ risponde in questo
modo:
" La ringrazio della
Sua lettera del 28.8.2017 con la quale mi chiede di ritornare sul caso del
signor RI 1 visto il ricorso presso il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni e, in particolare, si chiede di prendere posizione ca. i nuovi
documenti prodotti dopo l'ultima perizia multidisciplinare. Nel frattempo sono
giunti anche alcuni rapporti antecedenti la perizia multidisciplinare a
riguardo dei quali occorre prendere posizione.
Vi è un rapporto del
Dr. __________, FMTI neurologia, del 6.9.2016 che riguarda il tremore. Vi è una
relazione del 25.6.2016 del Dr. __________, FMH medicina nucleare, che descrive
linfonodi cervicali. Rapporto del Dr. __________ del 17.8.2016 per un problema
di cefalee. 2 rapporti del neurochirurgo Dr. __________ del 2.6. e 12.5.2016
nei quali viene proposta una decompressione da eseguire presso l'Ospedale __________.
Ulteriore rapporto del Dr. __________ del 17.3.2016 riguardante cefalee e un
tremore. IRM cerebrale del 2.2.2016 descritta come normale. A livello
cardiologico rapporto medico del 17.7.2017 della Dott.ssa __________ di __________:
esame normale. Non è stato possibile eseguire un test da sforzo ed è previsto
un ulteriore esame.
Tutti gli elementi
citati non hanno alcuna relazione con la problematica reumatologica e non
cambiano dunque la mia valutazione. Questa ha per altro riconosciuto
limitazioni funzionali importanti in relazione a alterazioni strutturali
lombari.
Il neurologo Dr. med. __________ risponde in questo
modo:
" Ho
preso atto della nuova documentazione inviatami ossia i nuovi rapporti del dr
med. __________, dai suoi rapporti non emergono nuovi aspetti per quanto
riguarda lo stato di salute del paziente, da parte mia il problema del tremore
essenziale è già stato preso in considerazione. Non vedo la necessità di
cambiare la mia valutazione del 14.11.2016."
Il cardiologo Dr. med. __________ risponde in questo
modo:
" Con
la presente comunico che confermo la mia valutazione peritale cardiologica effettuata
in data 17.11.2016. In base alla documentazione messa a mia disposizione al
momento attuale non emergono nuovi sviluppi cardiologici di mia conoscenza.
Pertanto confermo
la valutazione da me resa al punto 2 della perizia dei 17. 11.2016.
Rimango volentieri
a disposizione per ulteriori chiarimenti."
Il diabetologo-endocrinologo
Dr. med. __________ in questo modo:
" Procedo
ad una rivalutazione specialistica diabetologica del paziente/assicurato sopraccitato
(visto in studio mio il 8.11.2016), richiesta in seguito ad un ricorso interposto
presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
(…)
La patologia del
diabete mellito, trattato con una terapia medicamentosa orale, rimane invariata
paragonando con l'analisi fatta in data 8.11.2016, e quindi si conclude in
maniera identica. II labor evidenzia un' emoglobina glicata che raggiunge
l'obiettivo terapeutico, confermando un buon compenso glicemico. Il diabete per
se non causa una incapacità lavorativa, ma sono le complicanze- diabetiche
eventualmente presenti che decidono. La mia valutazione esclude il sospetto
della polineuropatia siccome viene già valutata del collega neurologo Dott. __________.
La problematica finanziaria-sociale invece non à parte della valutazione della
patologia del diabete mellito. A causa della alta probabilità di
ipoglicemie (non percepite) vedo escluso qualsiasi lavoro professionale su
soglia non-sicura (come lo è il cantiere). Un'attività professionale su soglia
sicura" invece - quanto diabete - vedo possibile al 100%.(…)"
In conclusione, i documenti medici messici a
disposizione non sono tali da modificare la nostra valutazione SAM espressa
nella perizia del 2.1.2017. Ricordiamo che abbiamo valutato l'A. abile al lavoro
nella misura dello 0% come operaio edile (muratore) e giardiniere e abile al
50% in un'attività adatta rispettosa dei limiti descritti. Come casalingo l'A.
è abile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. VI/1)
Il
ricorrente ha ulteriormente prodotto un certificato d’inabilità totale della
dr.ssa __________ oltre ad una convocazione per un esame eco-transesofageo al __________
(doc. B1 e B3).
2.5
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF
130.
V 352).
2.6
Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente
vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del
SAM del 2 gennaio 2017 (doc. AI 28), completata dalle precisazioni del 26
settembre 2017 (doc. VI/1) e confermata dal SMR il 12 gennaio 2017 (doc. AI 31).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In
effetti i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni
obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto le sopra
elencate diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome
lombospondilogena e sindrome radicolare cronica, tremore essenziale, diabete mellito
tipo 2 B, adiposità (cfr. per esteso al consid. 2.4 e doc. AI 28). Alle diagnosi di malattia coronarica
monovasale, pregressa amputazione traumatica del dito indice della mano ds., e
varicosi agli arti inferiori C2 non hanno invece attribuito valenza invalidante
(doc. AI 28; cfr. in esteso al consid. 2.4).
Sulla
base delle consultazioni specialistiche esterne, essi si sono espressi su tutte
le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa
loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo. Nella
discussione il SAM ha del resto illustrato approfonditamente la situazione
dell’assicurato.
Per
quanto riferito alla sfera psichiatrica, la dr.ssa __________ ha
osservato che l’assicurato non aveva mai avuto contatto con psichiatri, né mai
assunto una terapia psicofarmacologica tranne lo Xanax retard, prescritto dal
neurologo per il tremore. Ha quindi affermato che non vi era nessun accenno a
patologie psichiatriche pregresse né attuali. In effetti non vi era umore
deflesso, ma solo una normale reazione alle condizioni limitanti somatiche,
alle preoccupazione per i suoi figli, alla condizione economica, che influiva su
una personalità semplice, con tratti di rigidità, con bassa scolarizzazione e
scambi sociali, non in modo patologico. Non vi era neppure ritiro sociale. Non
è quindi stata posta alcuna diagnosi psichiatrica nè quindi nessuna inabilità
lavorativa è stata posta da questo profilo.
Per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico, il dr. __________, effettuata
un’approfondita valutazione, ha esposto come l’assicurato soffriva di una scoliosi
degenerativa con un iniziale squilibrio sagittale. Vi era inoltre una sindrome
radicolare L5 a ds. irritativa e deficitaria sul piano motorio con una paresi
M3, quest’ultima essendo dovuta ad una stenosi severa del neuroforame L5 di
ds., oltre ad una stenosi medialmente severa del canale spinale a livello L3-L4
ed L4-L5. Dopo aver osservato che il paventato (ma dall’assicurato rifiutato)
intervento di decompressione avrebbe potuto eventualmente migliorare la
capacità lavorativa in attività leggere ed adatte, ha concluso per una completa
inabilità come muratore e giardiniere, dal settembre 2015, mentre che in un’attività
adatta la capacità lavorativa era del 50%. Da evitare erano attività pesanti a
mediamente pesanti, manuali ed in particolare richiedenti posizioni statiche o
movimenti ripetitivi del tronco, con posizione eretta e per la deambulazione
oltre 1 km. Anche questa valutazione, eseguita dopo attento esame della
documentazione e dopo esame clinico, appare completa e ben motivata e questo
TCA non ha motivo per non farla propria.
Sul
piano neurologico, il ricorrente è stato valutato dal dr. __________
che, effettuati gli esami necessari, ha rilevato che globalmente appariva
probabile una tendenza all'aggravazione, ma vi erano effettivamente dei segni
clinici ed elettrofisiologici compatibili con un problema principalmente L5 a
ds. e meno anche L4 e S1 ds. e anche di L5 a sin. Il reperto era compatibile
con la grave stenosi L3-L4 ed L4-L5 e meno L5-S1 già nota dal 2009. Per quanto
riferito al tremore alle mani, lo stesso aveva le caratteristiche di un tremore
essenziale, presumibilmente famigliare, non essendoci elementi per un Morbo di
Parkinson. Lo stesso non causava un'incapacità lavorativa nell'ultima attività
svolta come operaio edile, ma unicamente nei movimenti fini. A causa del
problema radicolare vi era invece un'incapacità lavorativa del 50% come operaio
edile ed un'incapacità al 40% in lavori meno pesanti che permettono cambiamenti
posturali con una certa frequenza, con lavori da effettuare sia in posizione
seduta, sia in posizione in piedi. A mente del TCA anche tale valutazione, approfondita
e ben motivata, va confermata.
Quanto
alla valutazione cardiologica, il dr. __________, dopo aver rilevato
che a distanza di un anno dalla diagnosi di malattia coronarica la situazione
sembrava pressoché sovrapponibile, ha consigliato un test di ischemia tipo
scintigrafia miocardica con stress al dipiridamolo o MRI cardiaca anch'essa da
eseguire con stress farmacologico. Per il resto la funzione ventricolare
sinistra era normale come anche la funzione diastolica e all'ecocardiografia
non venivano messe in evidenza delle valvulopatie. Come muratore e in qualsiasi
altra attività l’assicurato era da considerare abile al lavoro in quanto, pure
in presenza di una malattia coronarica e di diversi fattori di rischio
cardiovascolari, una cicatrice miocardica non era presente in virtù dell'ECG e
dell'esame ecocardiografico.
Infine,
anche la valutazione diabetologica effettuata dal dr. __________ non
presta il fianco a critica alcuna. Lo specialista, dopo aver fatto notare che
l’assicurato aveva difficoltà a capire la patologia del diabete e la cura, ha affermato
che a causa dell'alta probabilità di ipoglicemie (non percepite) era da
escludere qualsiasi lavoro professionale su soglia non sicura, come il cantiere.
In altre attività da svolgere su soglia sicura, l’abilità era invece completa.
Ha tuttavia precisato che l’assi-curato doveva poter svolgere un lavoro regolare
con orari fissi, non alla sera o di notte, con la possibilità di seguire la prescritta
terapia antidiabetica e, quindi, seguire una dieta diabetica (spuntini inclusi),
eseguire l'autocontrollo glicemico sul posto di lavoro a qualsiasi momento,
avere la possibilità di assumere carboidrati nei momenti ipoglicemici, eseguire
delle correzioni insuliniche (se questa terapia fosse introdotta) nei momenti
iperglicemici; doveva inoltre evitare ore di punta e da stress e l'uso
d'apparecchi pericolosi.
Alla
luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che le limitazioni
della capacità lavorativa erano dovute alle affezioni di natura reumatologica,
neurologica e diabetologica, non invece a quelle psichiatriche e cardiologiche
che non comportavano alcuna limitazione. Hanno inoltre precisato che siccome i consulenti
in reumatologia e in neurologia avevano valutato ambedue la sindrome radicolare,
le limitazioni della capacità lavorativa da loro espresse erano da integrare.
Tutto ben considerato quindi, l’assicurato era da considerare completamente
inabile nella sua professione di muratore e giardiniere dal mese di agosto 2015.
Per contro, sempre dal mese di agosto 2015, in un’attività leggera e adeguata
egli era da reputare abile nella misura del 50%, limitazione intesa come
presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto, nel rispetto delle
limitazioni ergonomiche e funzionali (risorse fisiche) descritti dal
reumatologo. Per il problema del tremore alle mani, l’assicurato non poteva inoltre
svolgere attività necessitanti movimenti fini e in considerazione del diabete
mellito doveva poter svolgere un'attività con orari regolari (fissi) e senza
lavoro serale notturno e nella quale potesse seguire la terapia e i controlli
prescritti dallo specialista.
Dette
conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 12
gennaio 2017 (doc. AI 31) e questo Tribunale non ha motivo per non aderire.
Nel
ricorso il ricorrente si è limitato in sostanza ad un dissenso puramente
soggettivo, ritenendo di essere maggiormente inabile, elencando tutte le patologie
di cui soffre, ma senza indicare in che modo e in che misura le conclusioni
tratte dal SAM sarebbero errate.
Per
quanto riguarda la documentazione prodotta con il ricorso va detto che
l’amministrazione ha provveduto a sottoporla al SAM, il quale, richiesto un parere
ai singoli specialisti, con complemento peritale del 26 settembre 2017, ha concluso
che i documenti messi a disposizione non erano tali da modificare la
valutazione SAM espressa nella perizia del 2 gennaio 2017 (cfr. in esteso al
consid. 2.4). Ha in effetti esaustivamente riprodotto le singole valutazioni
dei periti interpellati che hanno escluso l’intervento di una modifica della situazione
così come era stata approfonditamente valutata nell’ambi-to della perizia del 2
gennaio 2017. In particolare, sul piano psichiatrico la dr.ssa __________, ha evidenziato
che la nuova documentazione non conteneva nessuna valutazione psichiatrica, né
elementi che potessero modificare la sua conclusione. Sul piano reumatologico
il dr. __________
ha esaminato la documentazione prodotta e esposto che non ne emergeva nulla di
nuovo. Analogamente il dr. __________, esprimendosi per la situazione
neurologica, ha considerato che dalla nuova documentazione non emergevano nuovi
aspetti, il problema del tremore essenziale essendo già stato considerato. Quanto
all’aspetto cardiologico, la documentazione e gli esami esperiti sono stati
esaminati accuratamente dal dr. __________, che peraltro ne aveva già consigliato
l’esecuzione nell’ambito della perizia del 2 gennaio 2017. Tutto bene valutato
lo specialista ha concluso confermando la precedente valutazione peritale
cardiologica effettuata il 17 novembre 2016, non emergendo nuovi sviluppi
cardiologici dalla documentazione prodotta. Parimenti ha concluso anche il diabetologo-endocri-nologo
dr. __________, che ha affermato che la patologia del diabete mellito, trattata
con una terapia medicamentosa orale, rimaneva invariata se paragonata con
l'analisi fatta nel novembre 2016.
Tutto
ben considerato quindi il SAM, valutate le singole prese di posizione
specialistiche, ha con pertinenza concluso che i documenti medici messi
a disposizione non erano tali da modificare la valutazione peritale del gennaio
2017.
Andava quindi confermata la conclusione di totale inabilità al lavoro
come operaio edile (muratore) e giardiniere, ma di abilità del 50% in attività leggere
e rispettose dei limiti descritti (doc. VI/1).
Il
ricorrente ha pure prodotto uno scarno certificato di inabilità totale redatto
dalla dr.ssa __________, oltre ad uno scritto in cui l’assicurato elenca le diagnosi
(già note) di cui soffre (e che sono state debitamente analizzate dal SAM) e
infine una convocazione per il 26 ottobre 2017 per l’esecuzione di un esame eco
transesofageo al __________ (doc. B1-B3).
Con
pertinenza l’amministrazione ha in proposito osservato che il certificato della
dr.ssa __________ non apportava nuovi elementi di giudizio e non era pertanto
atto a modificare le conclusioni dell’amministrazione. Lo stesso infatti appare
del tutto generico (vale a dire privo delle necessarie diagnosi, dei disturbi
soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi, delle eventuali
osservazioni conclusive, ecc.), non è sufficientemente circostanziato e non è
quindi conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza per le certificazioni
mediche (cfr. consid. 2.5).
Ribadite
altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U
202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), le certificazioni della curante configurano
in sostanza una diversa valutazione della capacità lavorativa che non consente
a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR che si sono
espressi, in modo coerente e privo di contraddizioni.
Quanto
d’altra parte alla convocazione del __________ del 5 ottobre 2017, la stessa
riferisce unicamente di un esame eco transesofageo previsto per il 26 ottobre
2017.
(quindi posteriormente alla data della decisione impugnata). Ora, osservato
peraltro come il ricorrente non abbia provveduto in seguito a produrre alcuna
documentazione riguardo agli esiti di tale esame, tale documentazione non
permette evidentemente di ammettere una modifica della situazione, intervenuta
successivamente alla perizia SAM e entro la data determinante del provvedimento
contestato (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; DTF
132.
V 220 consid. 3.1.1).
Alla
perizia SAM, e al relativo complemento del 26 settembre 2017, va quindi attribuita
piena forza probante.
Considerato
come l’assicurato abbia contestato le conclusioni dell’amministrazione senza
tuttavia produrre, né durante la procedura amministrativa né in sede di
ricorso, documentazione rilevante o fornire elementi che consentano
in qualche modo a questa Corte di considerare
inattendibili le conclusioni tratte dalla perizia SAM e dal SMR e, quindi, dall’Ufficio
AI, dalle conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione
contestata non è possibile dipartirsi. In particolare l’interessato non ha
fornito documentazione medica attestante un danno alla salute d’entità
maggiore, la presenza di qualsivoglia altra patologia invalidante o un
peggioramento successivo alla perizia del SAM e entro la data della decisione
contestata (ribadito come per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato;
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). All’assicurato va del resto ricordato che
se da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si
rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
122.
V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II
425.
consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 2 gennaio 2017 e gli affidabili
pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.
anche sopra al consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente
sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 26
luglio 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni
sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), il TCA ritiene dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati)
che, ammesse limitazioni della capacità lavorativa da ricondurre alle affezioni
reumatologiche, neurologiche e diabetologiche, l’assicurato era da considerare
dall’agosto 2015 inabile in misura completa nella sua professione di operaio
edile (muratore) e giardiniere, ma abile al 50% in un’attività fisicamente
lieve-moderata adeguata alle limitazioni funzionali elencate dal perito
reumatologo e rispettose delle prescrizioni legate al problema del diabete (la
riduzione dell’abilità dovendosi ritenere come riduzione del rendimento
sull’arco di un’intera giornata lavorativa). Sia peraltro in questa sede
richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).
2.7
Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), l’Ufficio AI ha
proceduto al raffronto dei redditi, sulla base dei dettagliati rapporti del consulente
professionale del 2 febbraio e 8 marzo 2017 (doc. AI 36 e 37).
2.7.1
Per
il reddito da valido, secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF
9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale
persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr.
DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente
incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente
in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona
assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al
momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
presente caso l’amministrazione ha correttamente imputato il guadagno
dichiarato e tassato dall’assicurato nel 2010, reddito che si attesta sulle
cifre conseguite negli anni seguenti (cfr. doc. AI 10, 36). Detto importo non è
stato aggiornato al 2015, considerato come le cifre tassate successivamente al
2010.
siano sempre state inferiori e come nel 2014, anno che precede il danno,
l’assicurato aveva dichiarato un importo inferiore (fr. 35'100; cfr. doc. AI
36).
2.7.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")
(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Applicabili sono
quindi i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera
2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014,
più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35;
salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; cfr. a quest'ultimo proposito DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), relativa a personale maschile in una
professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività
semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Applicando
i dati statistici aggiornati al 2015 nel caso che ci occupa, emerge che il
salario lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un'attività
semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore
settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 64'215.60.--
(fr. 5'351.31.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. i
precitati riferimenti, ad es. STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata
tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'944.94.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio
1999) (cfr. doc. AI 26).
In conformità alla dianzi ricordata
giurisprudenza, l’UAI ha quindi applicato una riduzione complessiva del
5%, segnatamente per il fattore “attività leggere”.
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione
del 5%, l’amministrazione abbia debitamente tenuto conto degli effetti
legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. Da tale valutazione
non occorre quindi scostarsi.
Si osservi peraltro che il fatto di avere una limitata
formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che
le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4,
semplici e ripetitive) non richiedono né un’espe-rienza professionale
diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71
consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;
STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Né infine il fatto che
all’assicurato sarebbe stato revocato il permesso B permette di modificare tali
conclusioni, non trattandosi di un elemento suscettibile di influire sul
reddito conseguibile.
Visto quanto precede, secondo l’amministrazione
il reddito da invalido va fissato in fr. 31'799 [66'945 – (50% di 66’945) = 33'472.45 e quindi
ulteriore riduzione del 5%].
2.7.3
Sulla
base di questo dato, va quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr.
47'983 con quello da
invalido di fr. 31'799, ottenendo un tasso d’invalidità (non pensionabile) del
34% (47'983 – 31'799 x 100 : 47'983) che non dà diritto
ad alcuna rendita.
Con
pertinenza l’amministrazione ha pure concluso che in base a quanto concluso dal
consulente del Servizio Integrazione Professionale (cfr. doc. AI 36, 37; cfr.
consid. 2.4), non era opportuno mettere in atto una riqualifica professionale.
L’amministrazione ha tuttavia osservato che restava a disposizione per
finanziare un periodo d’introduzione al lavoro tramite una formazione ad hoc
della durata di 3-6 mesi o per un aiuto al collocamento.
2.8
Ne
consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso
va respinto.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinnanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti