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Decisione

32.2017.126

Soppressione rendita in via di revisione. Conferma dell'entità delle riduzioni sociali del reddito da invalido riconosciute dall'Ufficio AI

28 febbraio 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nella presente fattispecie, dopo

aver proceduto ad una perizia reumatologica a cura del dr. __________, l’Ufficio

AI ha ordinato una perizia multidisciplinare per aggiornare la situazione

medica. Nel rapporto 29 agosto 2016 i periti, dopo aver proceduto ad una

valutazione esterna psichiatrica, reumatologica e neurologica, hanno in

particolare diagnosticato dolori al ginocchio destro ed una sindrome

lombovertebrale cronica (per le diagnosi estese cfr. pag. 486 incarto AI). Per

quanto riguarda le limitazioni i periti hanno rilevato:

" (…)

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle patologie al

rachide ed al ginocchio ds. L’A. è limitato in attività non ergonomiche per il

rachide durante le quali deve eseguire dei movimenti ripetitivi di flessione,

rotazione del tronco ed in modo particolare l’estensione; l’A. è limitato nel

mantenere la posizione seduta per un’ora-un’ora e mezzo cambiando appoggio

sulla sedia, nel mantenere la posizione ferma in piedi anche per soli 5 min.,

nel mantenere la posizione in piedi cambiando appoggio per più di 2 ore,

nell’alzare pesi superiori a 7,5 kg ripetutamente.

Per il ginocchio ds. è limitato nella deambulazione per più di

mezz’ora, nel salire e scendere le scale ripetutamente, nell’inginocchiarsi ed

inoltre è impossibilitato nel salire scale a pioli.” (…)” (pag. 491 incarto AI)

Ritenuta una totale

inabilità lavorativa quale autista, i periti del SAM hanno concluso, con

effetto da novembre 2015, per un’abilità del 70% in attività adeguate (da

intendere quale diminuzione del rendimento) rispettose delle succitate

limitazioni (cfr. pag. 492 incarto AI).

Alla suddetta valutazione

medico-teorica, frutto di due diverse dettagliate ed esaustive perizie, va

prestata adesione. Né del resto parte ricorrente l’ha contestata.

2.5. Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3),

valido al momento del miglioramento dello stato di salute (2015) che ha portato

alla soppressione della rendita, il cui calcolo è stato esposto nella decisione

impugnata.

2.5.1. Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al

momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame,

l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido facendo riferimento al salario

senza il danno alla salute dichiarato il 4 ottobre 2004 dal suo ex datore di

lavoro (__________) durante la precedente procedura e rimasto incontestato,

pari a fr. 55'320.-- (13 mensilità di fr. 4'255,40; doc. 13 incarto AI), che,

aggiornato al 2015, ammonta a fr. 62'577.--.

Il ricorrente rileva che

il rapporto di lavoro presso __________ è stato sciolto per motivi disciplinari

e non per motivi di salute (disdetta nel settembre 2003 per fine dell’anno, posticipata

al fine 2004 a seguito di inabilità lavorativa per malattia), motivo per cui,

con riferimento a citazioni giurisprudenziali, sono applicabili i dati

statistici. Sostenendo che senza il danno alla salute avrebbe continuato a

lavorare quale autista di mezzi pesanti o autobus, in applicazione dei rilievi

salariali statistici (tabella TA 1 skill level, settore privato, uomini, livello

di competenza 2) del 2014 relativi alla categoria “trasporto e magazzinaggio”

(categoria 49- 52), il reddito da valido corrisponde, aggiornato al 2015, a fr.

74'022,20.

Per contro, in sede di

risposta di causa, l’Ufficio AI, pur concordando con il ricorrente che

l’attività presso __________ non è terminata per motivi riconducibili al danno

alla salute e che secondo giurisprudenza in caso di nuova domanda dopo un primo

rifiuto il reddito da valido può essere rivisto (cfr. al riguardo STFA

9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 5.2), non ritiene che l’assicurato avrebbe

continuato a svolgere l’attività di autista. L’amministrazione propone pertanto

di sostituire il reddito da valido indicato nella decisione contestata con un

salario statistico ricavato dalle stesse tabelle salariali statistiche citate

dal ricorrente ma relative ad attività semplici di tipo fisico e manuale

(livello 1 di competenza) il cui dato, aggiornato al 2015, corrisponde a fr.

66'646,29 (per il calcolo cfr. STCA 32.2016.138 del 13 giugno 2017, consid.

2.8).

Con osservazioni 2 ottobre

2017 parte ricorrente ha dichiarato di essere d’accordo con la proposta

dell’amministrazione.

Tale modo di operare può

essere avallato dal TCA.

2.5.2. Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

Considerandi

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, l’Ufficio AI, applicate le succitate tabelle statistiche

(stato 2014), ha tenuto conto di una capacità lavorativa dell’30% e

riconosciuto una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. rapporto 27

gennaio 2017 del consulente in integrazione professione; non corretta è

l’aggiunta, nella decisione contestata, “per svantaggi salariale derivanti

da contingenze particolari”), giungendo ad un importo di fr. 41'987,16.

Contestata

è l’entità della riduzione. A tale riguardo, l’assicurato, dopo aver

evidenziato un peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla prima

decisione, ha concluso:

" (…)

Il comprovato aggravarsi delle limitazioni

funzionali e della capacità lavorativa restante in attività abituale ed

adeguata non giustifica in alcun modo il cambiamento di valutazione operato

dall’Ufficio AI che nella decisione qui impugnata ha riconosciuto una deduzione

del 10% mentre nella decisione del 2006 ha ritenuto opportuno una riduzione del

15%. Tale cambiamento non si giustifica neppure considerando l’inabilità

lavorativa riconosciuta anche in attività adeguata. La riduzione di rendimento

del 30% tiene conto delle pause supplementari (vedi rapporto peritale del 29

agosto 2016 pagina 30), e secondo l’apprezzamento dell’Ufficio AI, contestato,

conteggia pure tutte le altre limitazioni funzionali (limitazioni importanti

nella deambulazione, cambiamento di posizione). Ma la valutazione dei fattori,

che molto verosimilmente andranno ad incidere sul reddito da invalido, deve

pure considerare il fatto che sempre secondo le conclusioni dei periti “non

c’è da prevedere nessun miglioramento” funzionale (perizia pag. 31, domanda

9.3

).

Se consideriamo la particolare situazione personale

e professionale dell’assicurato, ossia uomo di 50 anni (anche se l’età non è un

fattore di riduzione, si impone comunque una riflessione al riguardo: studi

recenti hanno confermato che dopo i 50 anni le persone faticano a rientrare nel

mondo del lavoro a maggior ragione se hanno problemi di salute, e non va negato

che esse rappresentano un costo sociale maggiore) senza esperienza nell’ambito

amministrativo, nella cura delle persone, nella vendita, nell’elaborazione di

dati, senza competenze digitali, con importanti patologie fisiche con

altrettante importanti limitazioni funzionali senza possibilità di

miglioramento, che pregiudicano tutte le attività pesanti meglio retribuite, e

limitano il rendimento del 30% anche delle attività leggere, si giustifica

ampiamente non solo riconfermare la precedente riduzione ma aumentarla almeno

al 20%. (…)” (doc. I pagg. 9-10)

In primo luogo va rilevato che,

trattandosi in casu di una nuova domanda di rendita ed essendo applicabili in

via analogica le norme della revisione (cfr. consid. 2.3), conformemente alla

giurisprudenza “se i fatti determinanti per il diritto

alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il

grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con

riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9_710/2016 del 18 aprile 2017

consid. 4.1 e 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2)”, motivo per cui il coefficiente di riduzione del 15% stabilito in

occasione della decisione 21 marzo 2006 non è vincolante.

Non

va tuttavia dimenticato che nel 2006 l’abilità lavorativa in attività adeguate

era del 100%, mentre attualmente, come ricordato sopra dall’insorgente, è stata

definita del 70%, intesa come riduzione di rendimento del 30% (perizia SAM

punto no. 9.1.2.1 pag. 492 incarto AI) inclusiva delle pause supplementari

(perizia SAM punto no. 9.1.2.3 pag. 493 incarto AI) nonché delle limitazioni

funzionali (cfr. rapporto finale 12 dicembre 2016 del SMR, apprezzamento medico

ancorché contestato, senza motivazione, dall’assicurato).

Inoltre,

sempre nel 2006, l’amministrazione aveva applicato una riduzione del 15% non

solo per attività leggere come riportato nella decisione 21 marzo 2006 (doc. 28

incarto AI), ma “per alternanza delle posizioni ergonomiche ogni 30 minuti e

per attività leggere” (sottolineatura del redattore, cfr. rapporto 16 marzo

2006.

della consulente in integrazione professionale, pag. 72 incarto AI). Nella

presente decisione, come visto, le limitazioni fisiche erano incluse nella

riduzione di rendimento e quindi il coefficiente del 10% per attività leggere

appare coerente.

Non

va poi dimenticato che a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza

9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante

tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio

per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a

tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;

9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008

consid. 4).”

Rilevato che la riduzione

della capacità lavorativa è dovuta ad una riduzione di rendimento, altre riduzioni

del reddito statistico da invalido relative alle limitazioni non posso essere

prese in considerazione.

Per quanto concerne l’età del

ricorrente (50 anni al momento della decisione contestata), va rammentato che, secondo giurisprudenza, sebbene l'età avanzata venga considerata

un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa,

insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare

alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid.

3.

). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità

lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì

tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008

consid. 4.2.2 con riferimenti). Nel caso in esame, l’assicurato, nato nel 1967

non può essere considerato quale “età avanzata”, ritenuto che nei casi

succitati giurisprudenziali si trattava di persone sui sessant’anni. Motivo per

cui non è necessario procedere ad una valutazione complessiva con gli altri

fattori di carattere personale o professionale fatti valere in sede ricorsuale.

Infine, con riferimento alla

STCA 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 2.2 con rinvii (in particolare STF

I 870/05 del 2 maggio 2007 consid. 9), l’assicurato rileva che nei casi in cui

vi è inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente, di regola

pesante, e altresi parziale in altre professioni sostitutive esigibili viene

ammessa una riduzione del 20%. Contrariamente a quanto sostenuto

dall’insorgente, l’attività di autista di bus o di camion non può essere

ritenuta come pesante. In particolare per quel che concerne l’autista di camion

va fatto presente che il carico dello stesso generalmente viene eseguito

tramite l’utilizzo di appositi macchinari, senza necessità di sollevamento di

pesi.

Visto

quanto sopra, questo TCA concorda a quanto sostenuto dall’amministrazione. Tenuto

inoltre conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione

del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

2.5.3

Di

conseguenza, dal raffronto

tra i redditi da valido e da invalido [(fr. 66'646,29 – 41'987,16) x 100 :

66'646,29] il grado d’invalidità risulta essere del 37% (dopo arrotondamento

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Non

raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’amministrazione

ha soppresso la rendita intera dal 1° marzo 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento

della capacità lucrativa - fissato al mese di novembre 2015 - come prescritto

dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 1.2).

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente, il quale ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al

gratuito patrocinio).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in

casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella

presente fattispecie lo stato d’indigenza del ricorrente, a carico della

pubblica assistenza, è documentato dalla nuova determinazione dell’importo

relativo al sostegno sociale (doc. 4).

Ritenuto

inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario

esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato

l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio le spese a suo carico

sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti