32.2017.126
Soppressione rendita in via di revisione. Conferma dell'entità delle riduzioni sociali del reddito da invalido riconosciute dall'Ufficio AI
28 febbraio 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.126
BS/sc
Lugano
28 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, di formazione
carrozziere verniciatore e attivo dal 1° aprile 2001 quale autista di bus presso
__________ (attività cessata il 30 aprile 2004 per motivi disciplinari; cfr.
questionario del datore di lavoro 4 ottobre 2004 in doc. 9 incarto AI), nell’agosto
2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 3 incarto AI).
Dopo aver fatto espletare dal
dr. __________ una perizia reumatologica (datata 31 maggio 2005 e concludente
per un’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate; doc.19 incarto AI), eseguita
una valutazione economica (cfr. rapporto 16 marzo 2006 della consulente in
integrazione professionale; doc. 27 incarto AI), con decisione 21 marzo 2006
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un
grado d’invalidità non pensionabile del 19% (doc. 28 incarto AI). Il salario da
valido è stato determinato in fr. 55'320.-- sulla base dei dati dell’ex datore
di lavoro, mentre il salario da invalido, pari a fr. 44'981.--, è stato estrapolato
dai dati salariali statistici concernenti attività semplici e ripetitive, con una
riduzione del 15% per attività leggere.
1.2. Nel gennaio 2012 l’assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni a seguito di un peggioramento
delle condizioni di salute (doc. 32 incarto AI).
Dal punto di vista medico,
l’amministrazione ha proceduto ad una perizia reumatologica, sempre affidata al
dr. __________ (del 23 novembre 2013; doc. 67 incarto AI), nonché ad una
perizia pluridisciplinare a cura del SAM, datata 29 agosto 2016 (doc. 162
incarto AI), le quali, tenendo conto degli infortuni subiti il 23 dicembre 2010
ed il 31 dicembre 2014, hanno concluso per una totale inabilità dell’assicurato
quale autista dal 23 ottobre 2010, ridotta al 30% in attività adeguate dal 1°
novembre 2015 (cfr. rapporto finale 19 settembre 2016 del SMR, doc. 163 incarto
AI).
Dopo diversi infruttuosi tentativi
per portare a termine un percorso di riformazione professionale, con decisione
19 giugno 2017, preavvisata il 27 gennaio 2017, l’Ufficio AI ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2011 sino al 29
febbraio 2016 (con versamento della prestazione dal 1° luglio 2012, trattandosi
di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 LAI), non risultando più successivamente
un grado d’invalidità pensionabile. Aggiornato, secondo l’indice svizzero sui
salari nominali, al 2015 il salario da valido fissato nella precedente
decisione del 21 marzo 2016, corrispondente ora a fr. 55'320.--, l’Ufficio AI
lo ha raffrontato con il reddito da invalido di fr. 42'175,30 determinato in
base ai succitati dati statistici tenendo conto di un’inabilità lavorativa del
30% e di una riduzione del 10% per attività leggere e per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari. Dal raffronto è risultato un grado
d’invalidità del 33%.
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto il presente ricorso
chiedendo in via principale il riconoscimento di una mezza rendita (in
subordine: un quarto) anche dopo il 1° marzo 2016.
Egli contesta la
determinazione del reddito senza invalidità operata dall’amministrazione, come
pure l’entità delle deduzioni personali dal reddito statistico da invalido.
Riguardo al primo punto,
ritenendo le indicazioni salariali dell’ex datore di lavoro non affidabili,
sostiene che debba essere preso in considerazione il dato statistico relativo
al settore “Trasporti Pubblici”, attività che avrebbe continuato ad esercitare senza
il danno alla salute. Per quel che concerne la riduzione del reddito statistico
da invalido, postula l’applicazione di un coefficiente del 20% ricordando che
nella precedente decisione la riduzione era del 15% e che nel frattempo vi è
stato un peggioramento delle condizioni di salute, tenendo inoltre conto della situazione
personale e professionale.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Seppur non ritenendo che
l’assicurato senza il danno alla salute avrebbe continuato a svolgere
l’attività di autista di mezzi pubblici, considerato tuttavia che l’attività
precedentemente svolta non è stata interrotta per motivi di salute,
l’amministrazione propone di sostituire il reddito da valido indicato nella
decisione contestata con un salario statistico ricavato dalla tabelle del 2014
relativo ad attività semplici di tipo fisico e manuale (livello 1 di
competenze) nel settore privato pari a fr. 66'646,29, dato adeguato al 2015.
Confermando il reddito da invalido esposto nella decisione contestata, quindi confermando
anche la riduzione del 10% del reddito da invalido, l’Ufficio AI rileva che dal
raffronto dei redditi si giunge ad un grado d’invalidità non pensionabile del
37%.
1.5. Con scritto 27 settembre 2017
l’assicurato, preso atto della risposta di causa, concorda con la sostituzione
del reddito da valido proposto dall’amministrazione. Conferma tuttavia
l’applicazione di un coefficiente di deduzione del reddito da valido del 15% o
del 20%, ciò che porterebbe ad un riconoscimento di un quarto di rendita come
postulato in via subordinata.
1.6. Con osservazioni 11 ottobre
2017 l’Ufficio AI ha confermato il tasso del 10% di riduzione globale del
reddito statistico da invalido, precisando che il cambiamento del tasso di
riduzione rispetto alla decisione del 21 marzo 2006 è riconducibile al
cambiamento dell’abilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso la rendita intera con effetto
dal 1° marzo 2016.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Qualora l'amministrazione
entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts
für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nella presente fattispecie, dopo
aver proceduto ad una perizia reumatologica a cura del dr. __________, l’Ufficio
AI ha ordinato una perizia multidisciplinare per aggiornare la situazione
medica. Nel rapporto 29 agosto 2016 i periti, dopo aver proceduto ad una
valutazione esterna psichiatrica, reumatologica e neurologica, hanno in
particolare diagnosticato dolori al ginocchio destro ed una sindrome
lombovertebrale cronica (per le diagnosi estese cfr. pag. 486 incarto AI). Per
quanto riguarda le limitazioni i periti hanno rilevato:
" (…)
La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle patologie al
rachide ed al ginocchio ds. L’A. è limitato in attività non ergonomiche per il
rachide durante le quali deve eseguire dei movimenti ripetitivi di flessione,
rotazione del tronco ed in modo particolare l’estensione; l’A. è limitato nel
mantenere la posizione seduta per un’ora-un’ora e mezzo cambiando appoggio
sulla sedia, nel mantenere la posizione ferma in piedi anche per soli 5 min.,
nel mantenere la posizione in piedi cambiando appoggio per più di 2 ore,
nell’alzare pesi superiori a 7,5 kg ripetutamente.
Per il ginocchio ds. è limitato nella deambulazione per più di
mezz’ora, nel salire e scendere le scale ripetutamente, nell’inginocchiarsi ed
inoltre è impossibilitato nel salire scale a pioli.” (…)” (pag. 491 incarto AI)
Ritenuta una totale
inabilità lavorativa quale autista, i periti del SAM hanno concluso, con
effetto da novembre 2015, per un’abilità del 70% in attività adeguate (da
intendere quale diminuzione del rendimento) rispettose delle succitate
limitazioni (cfr. pag. 492 incarto AI).
Alla suddetta valutazione
medico-teorica, frutto di due diverse dettagliate ed esaustive perizie, va
prestata adesione. Né del resto parte ricorrente l’ha contestata.
2.5. Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3),
valido al momento del miglioramento dello stato di salute (2015) che ha portato
alla soppressione della rendita, il cui calcolo è stato esposto nella decisione
impugnata.
2.5.1. Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al
momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame,
l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido facendo riferimento al salario
senza il danno alla salute dichiarato il 4 ottobre 2004 dal suo ex datore di
lavoro (__________) durante la precedente procedura e rimasto incontestato,
pari a fr. 55'320.-- (13 mensilità di fr. 4'255,40; doc. 13 incarto AI), che,
aggiornato al 2015, ammonta a fr. 62'577.--.
Il ricorrente rileva che
il rapporto di lavoro presso __________ è stato sciolto per motivi disciplinari
e non per motivi di salute (disdetta nel settembre 2003 per fine dell’anno, posticipata
al fine 2004 a seguito di inabilità lavorativa per malattia), motivo per cui,
con riferimento a citazioni giurisprudenziali, sono applicabili i dati
statistici. Sostenendo che senza il danno alla salute avrebbe continuato a
lavorare quale autista di mezzi pesanti o autobus, in applicazione dei rilievi
salariali statistici (tabella TA 1 skill level, settore privato, uomini, livello
di competenza 2) del 2014 relativi alla categoria “trasporto e magazzinaggio”
(categoria 49- 52), il reddito da valido corrisponde, aggiornato al 2015, a fr.
74'022,20.
Per contro, in sede di
risposta di causa, l’Ufficio AI, pur concordando con il ricorrente che
l’attività presso __________ non è terminata per motivi riconducibili al danno
alla salute e che secondo giurisprudenza in caso di nuova domanda dopo un primo
rifiuto il reddito da valido può essere rivisto (cfr. al riguardo STFA
9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 5.2), non ritiene che l’assicurato avrebbe
continuato a svolgere l’attività di autista. L’amministrazione propone pertanto
di sostituire il reddito da valido indicato nella decisione contestata con un
salario statistico ricavato dalle stesse tabelle salariali statistiche citate
dal ricorrente ma relative ad attività semplici di tipo fisico e manuale
(livello 1 di competenza) il cui dato, aggiornato al 2015, corrisponde a fr.
66'646,29 (per il calcolo cfr. STCA 32.2016.138 del 13 giugno 2017, consid.
2.8).
Con osservazioni 2 ottobre
2017 parte ricorrente ha dichiarato di essere d’accordo con la proposta
dell’amministrazione.
Tale modo di operare può
essere avallato dal TCA.
2.5.2. Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
Considerandi
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando
al caso in esame, l’Ufficio AI, applicate le succitate tabelle statistiche
(stato 2014), ha tenuto conto di una capacità lavorativa dell’30% e
riconosciuto una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. rapporto 27
gennaio 2017 del consulente in integrazione professione; non corretta è
l’aggiunta, nella decisione contestata, “per svantaggi salariale derivanti
da contingenze particolari”), giungendo ad un importo di fr. 41'987,16.
Contestata
è l’entità della riduzione. A tale riguardo, l’assicurato, dopo aver
evidenziato un peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla prima
decisione, ha concluso:
" (…)
Il comprovato aggravarsi delle limitazioni
funzionali e della capacità lavorativa restante in attività abituale ed
adeguata non giustifica in alcun modo il cambiamento di valutazione operato
dall’Ufficio AI che nella decisione qui impugnata ha riconosciuto una deduzione
del 10% mentre nella decisione del 2006 ha ritenuto opportuno una riduzione del
15%. Tale cambiamento non si giustifica neppure considerando l’inabilità
lavorativa riconosciuta anche in attività adeguata. La riduzione di rendimento
del 30% tiene conto delle pause supplementari (vedi rapporto peritale del 29
agosto 2016 pagina 30), e secondo l’apprezzamento dell’Ufficio AI, contestato,
conteggia pure tutte le altre limitazioni funzionali (limitazioni importanti
nella deambulazione, cambiamento di posizione). Ma la valutazione dei fattori,
che molto verosimilmente andranno ad incidere sul reddito da invalido, deve
pure considerare il fatto che sempre secondo le conclusioni dei periti “non
c’è da prevedere nessun miglioramento” funzionale (perizia pag. 31, domanda
9.3
).
Se consideriamo la particolare situazione personale
e professionale dell’assicurato, ossia uomo di 50 anni (anche se l’età non è un
fattore di riduzione, si impone comunque una riflessione al riguardo: studi
recenti hanno confermato che dopo i 50 anni le persone faticano a rientrare nel
mondo del lavoro a maggior ragione se hanno problemi di salute, e non va negato
che esse rappresentano un costo sociale maggiore) senza esperienza nell’ambito
amministrativo, nella cura delle persone, nella vendita, nell’elaborazione di
dati, senza competenze digitali, con importanti patologie fisiche con
altrettante importanti limitazioni funzionali senza possibilità di
miglioramento, che pregiudicano tutte le attività pesanti meglio retribuite, e
limitano il rendimento del 30% anche delle attività leggere, si giustifica
ampiamente non solo riconfermare la precedente riduzione ma aumentarla almeno
al 20%. (…)” (doc. I pagg. 9-10)
In primo luogo va rilevato che,
trattandosi in casu di una nuova domanda di rendita ed essendo applicabili in
via analogica le norme della revisione (cfr. consid. 2.3), conformemente alla
giurisprudenza “se i fatti determinanti per il diritto
alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con
riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9_710/2016 del 18 aprile 2017
consid. 4.1 e 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2)”, motivo per cui il coefficiente di riduzione del 15% stabilito in
occasione della decisione 21 marzo 2006 non è vincolante.
Non
va tuttavia dimenticato che nel 2006 l’abilità lavorativa in attività adeguate
era del 100%, mentre attualmente, come ricordato sopra dall’insorgente, è stata
definita del 70%, intesa come riduzione di rendimento del 30% (perizia SAM
punto no. 9.1.2.1 pag. 492 incarto AI) inclusiva delle pause supplementari
(perizia SAM punto no. 9.1.2.3 pag. 493 incarto AI) nonché delle limitazioni
funzionali (cfr. rapporto finale 12 dicembre 2016 del SMR, apprezzamento medico
ancorché contestato, senza motivazione, dall’assicurato).
Inoltre,
sempre nel 2006, l’amministrazione aveva applicato una riduzione del 15% non
solo per attività leggere come riportato nella decisione 21 marzo 2006 (doc. 28
incarto AI), ma “per alternanza delle posizioni ergonomiche ogni 30 minuti e
per attività leggere” (sottolineatura del redattore, cfr. rapporto 16 marzo
2006.
della consulente in integrazione professionale, pag. 72 incarto AI). Nella
presente decisione, come visto, le limitazioni fisiche erano incluse nella
riduzione di rendimento e quindi il coefficiente del 10% per attività leggere
appare coerente.
Non
va poi dimenticato che a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza
9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante
tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio
per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a
tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;
9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008
consid. 4).”
Rilevato che la riduzione
della capacità lavorativa è dovuta ad una riduzione di rendimento, altre riduzioni
del reddito statistico da invalido relative alle limitazioni non posso essere
prese in considerazione.
Per quanto concerne l’età del
ricorrente (50 anni al momento della decisione contestata), va rammentato che, secondo giurisprudenza, sebbene l'età avanzata venga considerata
un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa,
insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare
alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del
lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza
9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid.
3.
). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità
lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì
tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008
consid. 4.2.2 con riferimenti). Nel caso in esame, l’assicurato, nato nel 1967
non può essere considerato quale “età avanzata”, ritenuto che nei casi
succitati giurisprudenziali si trattava di persone sui sessant’anni. Motivo per
cui non è necessario procedere ad una valutazione complessiva con gli altri
fattori di carattere personale o professionale fatti valere in sede ricorsuale.
Infine, con riferimento alla
STCA 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 2.2 con rinvii (in particolare STF
I 870/05 del 2 maggio 2007 consid. 9), l’assicurato rileva che nei casi in cui
vi è inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente, di regola
pesante, e altresi parziale in altre professioni sostitutive esigibili viene
ammessa una riduzione del 20%. Contrariamente a quanto sostenuto
dall’insorgente, l’attività di autista di bus o di camion non può essere
ritenuta come pesante. In particolare per quel che concerne l’autista di camion
va fatto presente che il carico dello stesso generalmente viene eseguito
tramite l’utilizzo di appositi macchinari, senza necessità di sollevamento di
pesi.
Visto
quanto sopra, questo TCA concorda a quanto sostenuto dall’amministrazione. Tenuto
inoltre conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione
del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
2.5.3
Di
conseguenza, dal raffronto
tra i redditi da valido e da invalido [(fr. 66'646,29 – 41'987,16) x 100 :
66'646,29] il grado d’invalidità risulta essere del 37% (dopo arrotondamento
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Non
raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’amministrazione
ha soppresso la rendita intera dal 1° marzo 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento
della capacità lucrativa - fissato al mese di novembre 2015 - come prescritto
dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 1.2).
In conclusione, visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente, il quale ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al
gratuito patrocinio).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in
casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie lo stato d’indigenza del ricorrente, a carico della
pubblica assistenza, è documentato dalla nuova determinazione dell’importo
relativo al sostegno sociale (doc. 4).
Ritenuto
inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie
conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario
esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato
l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse
in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio le spese a suo carico
sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti