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Decisione

32.2017.127

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 febbraio 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I NN. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR

enunciano che:

" Sono

considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li

hanno concessi:

– le prestazioni

concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che

l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la

restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

– le prestazioni

concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta

esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della

rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge

preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono

state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione

contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una

cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una

regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto

sociale pubblico.

Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si

tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le

richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione

avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in

cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un

anticipo.” (la sottolineatura è della redattrice).

Secondo i NN. 10069, 10070 e 10071 DR,

" L'accordo

sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge

non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei

confronti dell'AVS o dell'AI.

Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso

deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione

competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di

una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI

1993 pag. 89).

Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo

presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli

organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei

confronti di questo pagamento.”.

Per il N. 10072 e il N. 10073 DR,

" Non appena

la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della durata del

diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa

decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20

giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il

rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A tal fine, la

cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che

hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le

condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione.

Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se

questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere

pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la

decisione non può essere compensata.”.

Da ultimo, il N. 10078 DR dispone che

" A terzi

che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della

decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento

retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di

compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di quanto previsto per la

procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre

assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che

ha versato l'anticipo.”.

2.5. Nella presente evenienza il

20 febbraio 2013 (doc. 26) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha

informato l’Ufficio assicurazione invalidità che erogava all’assicurato

prestazioni assistenziali. Medesima comunicazione è stata inviata il 9 luglio

2015 (doc. 92) e il 22 maggio 2017 (doc. 146) e in uno scritto per posta

elettronica sempre del 22 maggio 2017 (doc. 147) era allegata la circolare per

la rivendicazione di eventuali rendite AI arretrate.

Dalla decisione impugnata emerge che il ricorrente ha diritto a

una rendita intera di invalidità di Fr. 1'160.- al mese per 3 mesi del 2012

(dal 1° ottobre al 31 dicembre) e di Fr. 1'170.- al mese per l’anno 2013 fino

al 31 gennaio 2014. In totale, l'insorgente ha diritto a una rendita di Fr. 18'690.-.

L’Ufficio AI, con la decisione del 25 luglio 2017 con la quale ha

attribuito all’assicurato la rendita di invalidità retroattiva da ottobre 2012

a gennaio 2014, ha compensato parzialmente le prestazioni assistenziali

richieste e percepite dall'interessato nel medesimo lasso di tempo ammontanti a

Fr. 2'345,65. La differenza di Fr. 16'344,35 è stata invece direttamente

versata all’assicurato.

Inoltre, per il periodo dal 1° aprile 2014 e per tutto l’anno 2014

il diritto dell’assicurato ammonta sempre a Fr. 1'170.- al mese e dal 1°

gennaio 2015 a Fr. 1'175.- mensili, per un importo totale di Fr. 46'955.- fino

al 31 luglio 2017.

In tal caso, l’amministrazione ha compensato l’intero importo di

spettanza dell’assicurato con le prestazioni che egli ha ricevuto nel medesimo

lasso di tempo dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

In queste circostanze le prestazioni fornite dall’USSI, avendo il ricorrente

beneficiato della pubblica assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo egli

diritto ad una rendita mensile dell’assicurazione invalidità dal 1° ottobre 2012

al 31 luglio 2017, eccetto per i mesi di febbraio e marzo 2014, assumono

indubbiamente il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (STFA I

369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c;

STCA 32.2016.92 del 29 marzo 2017).

Di conseguenza, gli organismi d'assistenza pubblici che, in vista

della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno

effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita

come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi (art. 85bis cpv. 1

OAI).

Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell'art. 85bis

cpv. 2 lett. b OAI non è necessario il consenso dell'assicurato al

rimborso, essendo sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza

equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei

confronti dell'AI, il diritto al rimborso diretto deve essere dedotto

espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26

novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti; STCA 32.2016.92 del 29 marzo 2017).

Il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'USSI ai

sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco

dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32 Laps, al quale la Las rinvia (per un

diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).

In effetti, l'art. 33 lett. a Las (Legge sull’assistenza sociale) prevede

che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli

arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico

che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della

Laps, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base

contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha

effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può

esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi

anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art.

32 cpv. 2 Laps).

L'art. 10c Reg. Laps, in vigore dal 2009 e

relativo al versamento a terzi che hanno effettuato anticipi,

enuncia che:

"

1 L'organismo

pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo

pubblico che ha versato gli anticipi.

Considerandi

2.

L'organismo

pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha

beneficiato:

a) l'importo dell'anticipo

effettuato;

b) il periodo per il quale ha

effettuato l'anticipo.

3.

Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico

che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

In specie, nel rispetto delle condizioni legali, va qui rilevato

che i versamenti effettuati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

si riferiscono ai medesimi periodi della rendita arretrata trattenuta interamente

con le decisioni contestate.

In conclusione, i principi suesposti permettono senza dubbio di confermare

l’agire dell’Ufficio AI e quindi di convalidare la compensazione della rendita

di invalidità con le prestazioni assistenziali anticipate all’assicurato dall’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento.

nel merito

2.6

Il ricorrente non ha

contestato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità, con grado AI

100%, dal 1° ottobre 2012 al 31 ottobre 2014 e poi ancora intera, ma con grado

AI 84%, dal 1° aprile 2014 in poi.

Egli ha soltanto chiesto spiegazioni sulla decorrenza del suo

diritto alla rendita di invalidità, facendo rilevare come la sua domanda AI,

datata 23 aprile 2012, sia pervenuta all’Ufficio AI il 2 maggio 2012, mentre la

rendita gli sia versata retroattivamente soltanto dall’ottobre 2012.

2.7

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.8

Nell’evenienza concreta, come

l’amministrazione ha accertato correttamente, l’inabilità lavorativa

dell’assicurato è iniziata nel mese di ottobre 2011 con l’infortunio al

tallone.

In virtù dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, l’inabilità lavorativa

deve perdurare almeno da un anno prima di potere avere diritto alle

prestazioni, perciò è soltanto a giusta ragione dal 1° ottobre 2012 che è

insorto il diritto del ricorrente alla rendita di invalidità.

Considerato poi che la domanda di prestazioni AI è stata inviata

nel marzo rispettivamente nell’aprile 2012, anche i presupposti dell’art. 29

cpv. 1 LAI sono rispettati, ritenuto che il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni e quindi, ad ogni modo, non prima dell’ottobre 2012.

2.9

Stante quanto precede, poiché

né l’aspetto medico né l’aspetto economico sono stati contestati come tali

dall’assicurato, ciò porta il TCA a non verificare oltre tanto le conclusioni

mediche tratte dal Servizio Medico Regionale nel rapporto del 22 luglio 2016

(doc. 131) quanto il calcolo effettuato dall’Ufficio AI nella decisione

impugnata.

Va dunque ritenuto un grado di invalidità del 100% per il periodo

dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2014 e dell’84% dal 1° aprile 2014 in poi,

con conseguente diritto a una rendita intera di invalidità.

Ne discende che, nella misura in cui il ricorso è ricevibile, lo

stesso va respinto integralmente e le decisioni del 25 luglio 2017 confermate.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico del ricorrente.

2.11

Quest’ultimo ha tuttavia implicitamente

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere

la sua indigenza.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1.

L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive

di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono

soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono

essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria è quindi respinta e il ricorrente

non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali.

Infine, per gli stessi motivi nemmeno può essere riconosciuto

l’importo di Fr. 2'000.- preteso dall’assicurato per “costi burocratici e

legali per questo ricorso” (doc. I pag. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti