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Decisione

32.2017.128

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2018Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i test, presenta deficit di forza della presa globale nella mano destra.

Ad ogni buon conto, in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. c

OAI, la ricorrente ha ritenuto di avere diritto al riconoscimento del grado

medio di grande invalidità necessitando dell’aiuto regolare e notevole di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi e lavarsi)

e di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana

ai sensi dell’art. 38 OAI.

In virtù del N. 8018 CIGI, per l’atto del mangiare deve essere

considerata una grande invalidità anche se l’assicurata può mangiare da sola,

ma ciò può avvenire unicamente, come in specie, in maniera non usuale. Infatti,

l’insorgente necessita di un aiuto regolare, importante e costante di terzi

anche per il taglio di cibi di altra consistenza e non solo per quelli

considerati duri.

Infine, giusta l’art. 37 cpv. 4 OAI, è innegabile che l’assicurata

abbia un maggior bisogno di aiuto e di sorveglianza anche per l’atto ordinario

del mangiare.

1.5. Il 15 settembre 2017 (doc.

IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso,

riproponendo i passi essenziali dei pareri dell’assistente sociale e

dell’ergoterapista che ha valutato l’assicurata ed esponendo la giurisprudenza

federale e le direttive CIGI in materia.

In conclusione, per l’amministrazione l’aiuto di terzi di cui

necessita la ricorrente per il taglio degli alimenti risulta saltuario e circoscritto

all’assunzione di cibi duri o perlomeno di una certa consistenza, come la pizza

o la bistecca, ciò che non avviene tutti i giorni. Al riguardo, ha rilevato che

nemmeno la valutazione eseguita dall’ergoterapista su mandato dell’assicurata,

che peraltro non ha preso visione né dell’inchiesta domiciliare dell’assistente

sociale né del rapporto del perito ergoterapista, era atta a modificare quanto

concluso.

Infatti, le azioni atte alla preparazione di un panino quali

tagliare, il pane, aprire la carta del burro e spalmarlo, aprire una porzione

monodose di marmellata (sebbene sia disponibile anche in vasetti cosicché

l’interessata necessiti dell’aiuto di terzi solo quando sono nuovi e quindi chiusi

ermeticamente) sono state tutte eseguite dall’assicurata senza l’intervento di

terzi, seppure a fatica. Peraltro, tali azioni, quali l’apertura di confezioni

da negozio come salumi e formaggi, costituiscono elementi attinenti alla

“preparazione” del pasto e non all’”assunzione” dello stesso.

Anche per quanto concerne l’apertura di una bottiglietta d’acqua

l’Ufficio AI ha osservato che, benché ci abbia impiegato 24 secondi,

l’assicurata l’ha fatto autonomamente con la mano sinistra. Essa può comunque

ovviare a questo problema bevendo acqua del rubinetto o utilizzando una

borraccia.

Quanto all’atto di sbucciare una mela, per il quale la perizia di

parte ha oggettivato un impiego di tempo di 5 minuti, oltre al fatto che può

essere mangiata anche con la buccia, la mela – così come altri frutti - può

anche essere sbucciata utilizzando un pratico pela-patate o addirittura

morsicata, nel solco dell’obbligo di ridurre il danno (N. 8085 CIGI).

Pertanto, l’unico atto per il quale la ricorrente ha necessitato

l’intervento di terzi è stato quello di tagliare una fetta di carne di media

consistenza, ciò che è riconosciuto, ma che non costituisce un atto quotidiano

e quindi la necessità di un aiuto non può essere considerata regolare.

L’amministrazione ha infine rilevato, citando le CIGI (NN.

8086-8088), che per i minorenni si applicano i medesimi criteri di valutazione

che per gli adulti, perciò il confronto con le necessità di un coetaneo non

aveva motivo d’essere. L’art. 38 OAI relativo all’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana non può invece essere considerato nel caso concreto, poiché

riguarda gli assicurati maggiorenni.

Da ultimo, l’Ufficio AI ha precisato che, contrariamente a quanto

indicato nella decisione impugnata, la revisione prevista nel novembre 2017 per

il raggiungimento della maggiore età non costituisce propriamente una

revisione, poiché la situazione non risulta modificata. Pertanto, il diritto al

versamento dell’AGI continuerà anche oltre il 1° dicembre 2017 (N. 1007 e N.

8001 CIGI), data a partire dalla quale cambierà tuttavia la modalità di

determinazione dell’importo dell’assegno e del relativo versamento.

Per inciso, l’amministrazione ha osservato che annullando erroneamente

la decisione del giugno 2017 e riemanandola nell’agosto 2017 per un vizio di

forma – invio all’assicurata anziché al suo rappresentante legale - benché non

ve ne fosse necessità, tale procedere è andato a favore dell’assicurata, poiché

la riduzione dell’assegno è stata posticipata dall’agosto all’ottobre 2017.

1.6. Nelle sue osservazioni del 2

ottobre 2017 (doc. VI) la ricorrente ha evidenziato come l’Ufficio AI,

pronunciatosi sull’esito della valutazione effettuata presso la Clinica __________,

abbia proferito delle “esternazioni socialmente indecenti e invereconde;

irrispettose nei confronti di una giovane persona così duramente colpita da

evento invalidante grave e con cui deve confrontarsi ad vitam nelle

relazioni sociali.” (cfr. punto 2.1).

Inoltre, l’assicurata ha rimproverato trattarsi “di un’escalation

di zelo, scaduta manifestamente nell’eccesso, e quindi nell’arbitrio,

dell’assistente sociale, che ignorando la ponderata presa di porzione del SMR

(…) ha perseguito ad oltranza nell’opera di dimostrare una tesi in odore di

preconcetto: alla mia giovane assistita dovevasi essere ridotto il grado AGI.”

(cfr. punto 4.1).

L’insorgente ha poi ripreso alcuni passi delle valutazioni della

assistente sociale e dell’ergoterapista __________, contestando le erronee

conclusioni che sono state tratte dall’amministrazione. Contestato che la pizza

e la bistecca siano da qualificare come cibi duri, per la ricorrente le

conclusioni del perito ergoterapista sono coerenti con la valutazione fatta

esperire in un centro fra i più specializzati in assoluto, che è corroborata

dal parere del prof. dr. med. __________, pediatra e neuropediatra. Pertanto, “Ogni

forzatura estensiva, come in casu avviene da parte dell’UAI per la

valutazione __________, appare manifestamente esagerata e arbitraria.

Giuridicamente equivale ad accertamento inesatto di fatti determinanti; il che

porta all’arbitrio.” (cfr. punto 9.2). Se è vero che la prova ergoterapica

è stata fatta sulla carne, il risultato va declinato alla stessa maniera per

tutti i cibi di media consistenza, che si assumono tutti i giorni e,

addirittura, di regola, in tutti e tre i pasti giornalieri ordinari. Lo stesso

ragionamento vale per la prova della mela, che può essere esteso come autonomia

generale nella assunzione di tutti i frutti che non rientrano fra i cibi duri.

Al riguardo, l’insorgente ha commentato le CIGI (NN. 8018, 8013,

8025 e 8085) contestualizzandole al caso concreto.

Infine, l’assicurata ha evidenziato l’incongruenza dell’Ufficio AI

che da un lato, riferendosi all’art. 37 cpv. 4 OAI, ritiene si applichino i

criteri di valutazione come per gli adulti, mentre poi sostiene che l’art. 38

OAI concerne solo i maggiorenni.

In conclusione, la ricorrente ha mantenuto le proprie richieste e ha

ribadito che la riduzione del grado AGI è arbitraria.

1.7. Il 16 ottobre 2017 (doc.

VIII) l’amministrazione ha dapprima precisato di avere semplicemente esposto

delle soluzioni con le quali si potrebbe ovviare ai limiti presentati

dall’assicurata. Poi ha rilevato che la valutazione dell’assistente sociale non

può in alcun modo essere considerata tendenziosa, tanto che se avesse seguito

unicamente le indicazioni fornite durante l’inchiesta avrebbe soppresso il

diritto all’assegno, poiché l’unico atto per il quale aveva rilevato un

effettivo aiuto di terzi regolare e notevole era quello di spostarsi.

Considerato invece anche quanto indicato dall’ergoterapista, la necessità di

aiuto è stata riconosciuta anche per vestirsi/svestirsi e lavarsi.

L’Ufficio AI ha poi commentato le valutazioni degli ergoterapisti per

quanto attiene all’utilizzo del coltello per tagliare gli alimenti.

L’interessata ha ribattuto il 24 ottobre 2017 (doc. X) sulle sue

abilità manuali e ha affermato di avere apportato una valutazione specialistica

oggettiva che reca conclusioni pertinenti.

L’amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. XI).

1.8. Occorre inoltre segnalare che

dopo avere emanato la decisione di riduzione dell’AGI del 12 giugno 2017, il 28

luglio 2017 (doc. 141) l’amministrazione ha trasmesso all’assicurata un

formulario per la revisione dell’assegno per grandi invalidi minorenni che,

vista l’imminenza del raggiungimento della maggiore età, è stato sostituito il

4 agosto 2017 (docc. 143 e 145) dal questionario AGI per adulti, che ha

compilato l’8 settembre 2017 (doc. 149).

Preso atto delle risposte del 13 settembre 2017 (doc. 152) del

prof. dr. med. __________, con decisione del 7 dicembre 2017 (doc. A dell’inc.

n. 32.2018.13), anticipata dal progetto di decisione del 9 ottobre (doc. B

dell’inc. n. 32.2018.13), l’Ufficio AI le ha conferito dal 1° dicembre 2017,

ovvero a partire dall’inizio del mese seguente il compimento dei 18 anni (art.

29 cpv. 1 LAI), un assegno per grandi invalidi adulti di grado lieve

per residenti al proprio domicilio.

In quell’occasione, l’amministrazione ha ribadito che l’AGI per

minorenni non poteva essere limitato al 30 novembre 2017, ma che sarebbe

continuato oltre il 1° dicembre 2017.

1.9. Nel suo ricorso del 26

gennaio 2018 (doc. I dell’inc. 32.2018.13) RI 1 ha postulato il riconoscimento

di un assegno grandi invalidi di grado medio, rinviando, per le

motivazioni, a quelle esposte nella vertenza per l’AGI minorenni.

1.10. L’Ufficio AI ha proposto il 9

febbraio 2018 (doc. IV) di respingere il ricorso, rinviando anch’esso a quanto

indicato nella causa 32.2017.128. L’amministrazione ha rilevato che dal 1°

dicembre 2017 competente per il versamento dell’assegno per grandi invalidi è

la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona e non più di Ginevra e che è

mutata la modalità di determinazione dell’importo dell’AGI, che consiste in un

importo fisso mensile (in concreto di Fr. 470.-) e non è più calcolato in

aliquote giornaliere.

Il 14 febbraio 2018 (doc. VI) la ricorrente ha rinunciato a

formulare nuove osservazioni e ha confermato le sue pretese.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’amministrazione ha reso il

4 agosto 2017 una decisione concernente la riduzione dell’assegno per grandi

invalidi minorenni di grado medio a grado esiguo e il 7 dicembre

2017 una decisione di concessione dell’assegno per grandi invalidi adulti

di grado lieve.

La ricorrente è insorta al TCA con due distinti atti ricorsuali,

rinviando però espressamente nel secondo ricorso del 28 gennaio 2018 (32.2018.13)

portante sul diritto all’AGI adulti alle motivazioni esposte nella prima

vertenza relativa all’AGI minorenni (32.2017.128) e chiedendo quindi la

congiunzione delle cause, richiesta che ha fatto propria anche l’Ufficio AI.

Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito

dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,

delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della

legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm

prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il

cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione

delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o

più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto i ricorsi interposti dall’assicurata concernono il

diritto all’assegno per grandi invalidi minorenni e maggiorenni che, come si

vedrà, sono interdipendenti l’uno dall’altro. Basandosi sui medesimi fatti e

ponendo temi di diritto materiale di uguale natura, ne consegue che è opportuna

la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 32.2017.128 e n. 32.2018.13,

che il TCA evade quindi con un unico giudizio.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che dal 1° ottobre 2017 l’Ufficio AI ha ridotto a

grado esiguo l’assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio

attribuito nel 2011 all’assicurata con effetto retroattivo al 1° aprile 2008 e

che dal 1° dicembre 2017 le ha concesso un AGI adulti di grado lieve.

2.3. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto

(fare i propri bisogni)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con

l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il

comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza

quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L’art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata

di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il

caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti

gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o

una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di

un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015,

è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di

cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza

e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti

conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Per quanto concerne i minorenni, secondo

l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto

e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un

minorenne non invalido della stessa età.

Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si

applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande

invalidità determinante dei minorenni (N. 8086 della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 9C_112/2017

del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid.

5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e,

al suo considerando 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età

di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29

cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.

1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni

è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

I minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di

un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un

supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un

istituto. Nel tenore della norma in vigore fino al 31 dicembre 2017, tale

supplemento ammonta se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di

almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore

al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno,

al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità

è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno

6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al

giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS). Il supplemento è calcolato sotto

forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2.5. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro,

mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite

in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore

probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in

presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6. Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell’art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2).

Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di

vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non

un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,

232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7. A seguito della domanda di

prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire

un’inchiesta domiciliare, eseguita il 9 dicembre 2010, presenti la bambina e

sua madre.

Con rapporto del 10 dicembre 2010 (doc. 46) l’incaricata ha constatato

che, rispetto ad un coetaneo normodotato, l’assicurata, allora 11enne,

necessitava di un maggior aiuto per compiere quattro atti ordinari della vita:

- vestirsi/svestirsi da molti anni

- mangiare da novembre 2007

- lavarsi da molti anni

- spostarsi da molti anni

L’assistente sociale ha pertanto concluso che erano date le

condizioni per versare un assegno per minorenni grandi invalidi di grado esiguo

dal gennaio 2008 e di grado medio dall’aprile 2008 – tre mesi dopo

l’inizio del diritto.

La decisione del 24 febbraio 2011 (doc. 50) ha confermato questo

diritto.

La procedura di revisione avviata nel settembre 2013 ha portato

l’amministrazione a sottoporre l’assicurata, il 19 aprile 2016, a un nuovo

accertamento domiciliare da parte di un’altra assistente sociale, che ha avuto

luogo alla presenza della mamma e della nonna materna.

Nel suo rapporto del 28 aprile 2016 (doc. 112) l’assistente

sociale ha concluso che era necessario un approfondimento per quanto concerne

la possibilità che l’uso di mezzi ausiliari potesse contribuire a diminuire la

grande invalidità migliorando l’autonomia personale, perciò ha chiesto il

parere del medico SMR ed, eventualmente, di un ergoterapista.

La dr.ssa __________ ha affermato il 24 maggio 2016 (doc. 114)

che, viste le limitazioni agli atti ordinari della vita causate dalla neuropatia

periferica, era corretto rinnovare l’assegno per grandi invalidi di grado medio.

Per la necessità di mezzi ausiliari essa ha ricordato che il prof. dr. med. __________

ha sempre prescritto fisioterapia ambulatoriale e in acqua.

Visto che l’assistente sociale ha accertato la perdita di

sensibilità a livello delle falangette che ostacola l’assicurata

nell’esecuzione di operazioni di manualità fine di precisione, l’8 luglio 2016

(doc. 115) l’Ufficio AI ha chiesto all’SMR se fosse indicato effettuare una valutazione

ergoterapica, così da valutare la possibilità di miglioramento dell’autonomia

personale tramite uno o più mezzi ausiliari.

La dr.ssa med. __________ ha proposto di chiedere un parere e una

proposta di mezzi ausiliari all’ergoterapista per quanto concerne le difficoltà

di motricità fine (aprire bottiglie, allacciare bottoni) e al fisioterapista riguardo

agli spostamenti.

Nella sua presa di posizione del 1° settembre 2016 (doc. 117)

l’assistente sociale ha ricordato che da tempo l’assicurata non seguiva più

sedute di fisioterapia ed ergoterapia.

Inoltre, dal colloquio a domicilio era emerso che per l’atto di

vestirsi/svestirsi l’assicurata necessitava di un aiuto solo in presenza di

bottoni di piccole dimensioni.

Per l’atto di mangiare, l’aiuto era necessario per aprire vasetti

e bottiglie chiusi ermeticamente e per tagliare alimenti consistenti.

Per l’atto di lavarsi, sembrava che, a quel momento, l’assicurata

fosse interamente autonoma, fatta eccezione per tagliare le unghie; una

dipendenza da terzi non sarebbe quindi più stata presente, considerato che

l’aiuto per manicure e pédicure non poteva considerarsi né regolare né

notevole.

Infine, per l’atto di spostarsi era stata segnalata una facile

affaticabilità e insicurezza dovuta a un precario equilibrio, che portavano i

familiari ad accompagnarla con regolarità negli spostamenti esterni.

Stante queste difficoltà, l’assistente sociale ha chiesto il

parere di un ergoterapista e di un fisioterapista per verificare le possibilità

di manovra con aiuto di mezzi ausiliari.

Il dr. med. __________, capo servizio del Servizio Medico

Regionale, il 13 settembre 2016 (doc. 119) ha confermato quanto indicato

dall’assistente sociale.

Il 27 gennaio 2017 un ergoterapista attivo presso la __________ ha

quindi effettuato una valutazione ergonomica a domicilio alla presenza della

ragazza e di sua nonna.

Nel suo rapporto del 6 febbraio 2017 (doc. 125) l’ergoterapista ha

descritto le attività svolte e le difficoltà riscontrate nella cura di sé con

l’igiene e la vestizione, nell’alimentazione, a scuola, nella mobilità e nello

svago, ha esposto i suoi consigli ergonomici, gli accorgimenti e i mezzi

ausiliari che potevano migliorare i movimenti e infine le sue conclusioni.

Per quanto concerne l’alimentazione, unico punto in discussione e

oggetto del ricorso, l’ergoterapista ha affermato:

" È autonoma

nell’utilizzo delle posate, fatica ad utilizzare il coltello e richiede aiuto

per tagliare gli alimenti a causa della forza ridotta, i piatti pesanti e le

bottiglie vanno afferrate con entrambe le mani.

Tengo a specificare che la difficoltà nell’utilizzo del coltello

non è causata dall’impossibilità di effettuare una presa corretta, ma dalla

mancanza di forza.”.

In merito alla possibilità che degli ausili possano migliorare lo

svolgimento degli atti ordinari della vita, per quanto qui di interesse l’esperto

ha precisato:

" Per quanto

riguarda l’alimentazione non è emersa la necessità di utilizzare alcun ausilio

in quanto RI 1 è autonoma.”.

Alla luce di questo parere, il 21 febbraio 2017 (doc. 128) l’assistente

sociale ha interpellato l’ergoterapista che ha eseguito la valutazione

dell’assicurata chiedendogli di puntualizzare, su sua espressa domanda, alcuni

aspetti degli atti ordinari della vita.

Per ciò che qui interessa, a __________ è stato chiesto:

" - per

l’atto di mangiare: Lei riferisce che RI 1 “è autonoma nell’utilizzo delle

posate, fatica ad utilizzare il coltello e richiede aiuto per tagliare gli

alimenti a causa della forza ridotta, i piatti pesanti e le bottiglie vanno afferrate

con entrambe le mani.

Tengo a specificare che la difficoltà nell’utilizzo del coltello

non è causata dall’impossibilità di effettuare una presa corretta, ma dalla

mancanza di forza.” E “per quanto riguarda l’alimentazione non è emersa la

necessità di utilizzare alcun ausilio in quanto RI 1 è autonoma.”.

Per i nostri parametri di valutazione “il compimento difficoltoso

o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la

grande invalidità” (marg 8013 CIGI). Inoltre l’aiuto di terzi per il compimento

dell’atto in esame deve essere regolare. E per regolare si intende che

l’assicurata lo necessita o potrebbe necessitarlo quotidianamente.

Alla luce di queste precisazioni la ringrazio se potesse

dettagliare ulteriormente la sua valutazione”.

Con e-mail del 6 marzo 2017 (doc. 128)

l’esperto ha risposto che “per mangiare l’aiuto di terzi è necessario solo

saltuariamente in particolare nel taglio. Per quanto riguarda la preparazione

della tavola, sparecchiare e portare il pasto a tavola, RI 1 è autonoma anche se

con un tempo d’esecuzione prolungato.”.

Nel suo parere dell’8 marzo 2017 (doc. 127) l’assistente sociale

ha quindi concluso che l’assicurata necessitava di maggior aiuto rispetto a un

coetaneo normodotato per compiere tre atti ordinari della vita:

- vestirsi/svestirsi, per il necessario aiuto da parte di terzi in

presenza di bottoni e cerniere e per infilare/sfilare le calze e taluni

pantaloni;

- lavarsi, per la cura dei capelli (giornaliera) e delle unghie

(non giornaliera);

- spostarsi, per affrontare tragitti già di media entità, per

servirsi delle scale in assenza del corrimano, per utilizzare i mezzi pubblici.

Infine, per l’atto del mangiare ha evidenziato quanto segue:

" L’aiuto di

terzi per il taglio degli alimenti viene confermato a carattere saltuario, come

del resto dichiarato in occasione dell’incontro a domicilio e descritto nel

rapporto AGI del 28 aprile 2016.

Il marg 8018 CIGI riferisce infatti che “il n’y a

pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour

couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommé tous les

jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans

une mesure considérable.”.

L’assistente sociale ha dunque concluso che non risultavano più

assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni di grado medio,

perciò l’AGI andava ridotto a esiguo.

Da qui il progetto di decisione di riduzione dell’AGI dell’11

aprile 2017 (doc. 129), che è stato contestato dall’interessata con delle

osservazioni e anche a mezzo del certificato del 19 maggio 2017 (doc. 133) del

prof. dr. med. __________, FMH pediatria specialista in neuropediatria, che la

segue da anni, il quale ha affermato:

" Seguo RI 1,

ragazza di 17 anni e mezzo che presenta una neuropatia senso-motoria. Questa

malattia è progrediente e non è pensabile che ci siano dei miglioramenti

sostanziali perché si tratta di una malattia genetica degenerativa.

Questa malattia attualmente coinvolge le funzioni distali e tutto

quello che concerne la motricità fine.

Per questo motivo RI 1 non è in grado di tagliare cibi duri,

aprire bottiglie e contenitori ma deve essere aiutata sempre e sistematicamente

anche in gesti molto ordinari legati all’alimentazione, tipo tagliare o spezzare

il pane, tagliare una bistecca, sbucciare ogni tipo di frutta.”.

L’assistente sociale ha preso posizione il 31 maggio 2017 (doc.

135) sulle osservazioni e sul complemento dell’assicurata, esprimendosi così:

" (…)

Il marg 8011 CIGI specifica inoltre che “se un atto ordinario

comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto

che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte oppure per

la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole,

dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid.

2; per l’aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.)”.

Nello specifico l’atto ordinario “mangiare” è suddiviso nelle

seguenti funzioni parziali:

- per motivi di salute i pasti devono essere serviti a letto

- gli alimenti devono essere tagliati

- il cibo deve essere portato alla bocca

- può nutrirsi solo di alimenti speciali (frullati, alimentazione

tramite sonda).

Il marg 8018 CIGI recita inoltre, sempre riguardo

l’atto ordinario “mangiare”, che “il y a impotence lorsque l’assuré peut certes

manger seul, mais seulement d’une manière non usuelle (ATF 106 V 158) (per ex. s’il

ne peut pas couper ses aliments lui-même, qu’il ne peut manger que des aliments

réduits en purée ou qu’il ne peut les porter à sa bouche qu’avec des doigts ATF

121 V 88). Il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe

d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas

consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon

régulière ni dans une mesure considérable (8C_30/2010). En revanche, il y a

impotence lorsque l’assuré ne peut pas du tout se servir d’un couteau (et donc

pas même se préparer une tartine,9C_346/2011). (…) ».

La signorina RI 1 non richiede che i pasti vadano serviti a letto,

né ha bisogno di aiuto per portare i cibi alla bocca e neppure deve ricorrere a

un’alimentazione speciale.

Nel suo caso specifico è stata indagata approfonditamente

l’eventuale necessità di aiuto per il taglio degli alimenti.

Nel questionario di revisione AGI del 23 settembre 2013 per l’atto

ordinario “mangiare” viene segnalata una necessità di aiuto per il taglio di

alimenti duri (quali la carne, la pizza, e altri). Tale situazione è stata ribadita

in occasione dell’incontro a domicilio del 19 aprile 2016 e illustrata nel

rapporto d’inchiesta del 28 aprile 2016.

A ulteriore conferma della necessità di un aiuto saltuario, e

pertanto né regolare né notevole per il taglio degli alimenti, vi è inoltre la

valutazione effettuata dall’ergoterapista, sig. __________.

Lo stesso certificato medico del dr. __________, del 19 maggio

2017, presentato dallo “RA 1 “ attesta espressamente che RI 1 non è in grado di

tagliare cibi duri.

L’intervento di terzi in occasione del taglio degli alimenti è

quindi circoscritto alla presenza di cibi duri ed è pertanto da ritenersi

saltuario. Non sono quindi date le condizioni di regolarità e importanza per la

funzione parziale “tagliare” relativa all’atto ordinario “mangiare”.

In assenza di elementi che possano giustificare una modifica della

recente valutazione AGI, non posso quindi che confermare la riduzione dell’assegno

grandi invalidi da medio a esiguo.”.

La decisione del 12 giugno 2017, identica alla successiva qui

impugnata del 4 agosto 2017, ha ridotto l’assegno per grandi invalidi minorenni

di cui beneficiava l’assicurata da grado medio a grado esiguo.

Al ricorso del 22 agosto 2017 l’assicurata ha allegato una

valutazione pratica che ha fatto esperire dall’ergoterapista __________, attivo

presso la Clinica __________ di __________, chiedendogli di valutare l’azione

specifica del tagliare in diverse situazioni.

L’esperto ha reso il suo rapporto il 4 agosto 2017 (doc. F):

" ATTO

DEL MANGIARE:

Attività di tagliare il panino, aprire la carta del burro,

aprire una porzione monodose di marmellata e spalmare il tutto sul panino:

Nel tagliare il pane deve mettere molta forza compensando con il

tronco che devia verso sinistra e spalla in elevazione.

La presa per tenere il coltello è funzionale ed il pane è riuscita

a tagliarlo con fatica. Per aprire la porzione monodose di marmellata la presa

funzionale a pinza delle dita della mano destra è corretta e per aprirla, ha

dovuto impiegare 5 tentativi perché quando cercava di aprirla le dita non facevano

presa.

Per aprire e spalmare il burro non vi è stata nessuna difficoltà.

Aprire una bottiglietta d’acqua in PET da 500 ml:

Impossibile ad aprire la bottiglietta con la mano destra

necessitando aiuto da parte di terzi.

Se tiene la bottiglietta con la mano destra e la apre con la mano

sinistra per terminare l’attività impiega 24 secondi.

Sbucciare e tagliare una mela:

L’impugnatura nel tenere il coltello è corretta e funzionale, per

sbucciare necessita di mettere troppa forza per tenere l’impugnatura evitando

che il coltello scappi dalla mano. A circa 1/3 dello sbucciare si deve fermare

per circa due minuti riferendo sensazione di rigidità delle prime due dita

dovendosi auto mobilizzare.

Per sbucciare deve sempre avere un appoggio. I tagli sono

spezzettati e non continui non vi è fluidità nel movimento.

Per sbucciare tutta la mela ha impiegato 5 minuti.

È riuscita a tagliare la mela solo in metà senza togliere il

torsolo utilizzando molta forza per tagliarla compensando con il tronco che

devia verso sinistra e spalla in elevazione.

Alla fine dell’attività riferisce parestesie alle prima tre dita

della mano destra e rigidità nella mano sinistra per aver tenuto ferma la mela

al piatto.

Tagliare una fetta di carne di media consistenza:

Deve sempre mettere forza per tenere l’impugnatura del coltello e

forchetta (mano sinistra) per tenere fermo l’alimento, compensando con il

tronco che devia verso sinistra e spalla in elevazione.

L’atteggiamento disfunzionale della postura quando deve tagliare

porta successivamente dolore alla spalla VAS 8/10 tanto da dover interrompere

l’attività richiedendo una pausa e un aiuto da parte di terzi per tagliare

tutto l’alimento adeguatamente.

La presa per tenere il coltello è corretta e funzionale, vi è un

deficit di forza che costringe ad aumentare la forza per mantenere la presa,

richiedendo frequenti pause per dolori e aiuto da parte di terzi per concludere

l’attività.

Conclusioni:

Effettuato Jamar test per valutazione presa globale della mano a

destra: 11 kg.

In base a sesso ed età il test prevede una forza di 30.5 kg con

una deviazione standard di 7.5.

Dal test si evidenzia una forza deficitaria della presa globale

nella mano destra.”.

2.8. Da un attento esame degli

atti questo TCA ritiene che l’Ufficio AI ha correttamente concluso che l’assicurata

necessiti di maggior aiuto rispetto a un coetaneo senza danno alla salute per

compiere tre atti ordinari della vita.

Oltre a un aiuto per vestirsi e svestirsi, la ricorrente deve fare

capo a terzi per lavarsi e spostarsi.

Per contro, l’atto del mangiare non richiede l’aiuto di

altre persone in modo regolare e notevole.

Tanto il parere del febbraio 2017 dell’ergoterapista della __________

nominato dall’Ufficio AI quanto quello dell’agosto 2017 dell’ergoterapista

della Clinica __________ interpellato dalla ricorrente, giungono alla

conclusione che l’assicurata impugna correttamente e in modo funzionale il

coltello, ma v’è unicamente un deficit di forza che la costringe ad aumentare

la forza per mantenere la presa, a frequenti pause per dolori alle dita e a

chiedere l’aiuto di terzi per concludere l’attività.

L’assenza di forza comporta che l’interessata debba afferrare i

piatti pesanti e le bottiglie con entrambe le mani. Ad ogni modo, per la

preparazione della tavola, sparecchiare e portare il pasto in tavola è

autonoma, anche se ci impiega un po’ più di tempo.

Dalla prova effettuata su suo mandato è emerso che, seppure ci

abbia impiegato 24 secondi e che l’abbia dovuta aprire con la mano sinistra

mentre la teneva con la mano destra, l’assicurata è riuscita comunque ad aprire

una bottiglietta d’acqua in PET nuova, quindi con tappo sigillato di fabbrica.

Inoltre, dopo cinque tentativi perché le dita non facevano presa,

l’interessata è altresì riuscita ad aprire una porzione monodose di marmellata

utilizzando una corretta presa funzionale a pinza delle dita della mano destra.

Al riguardo, va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo

di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013, che

il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli

atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N.

8013 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2015, stato al

1° gennaio 2018).

L’insorgente non ha invece presentato nessuna difficoltà ad aprire

il burro durante la prova pratica dell’agosto 2017.

Va qui evidenziato che fra le parti è (soprattutto) contestata la

funzione parziale dell’atto ordinario del mangiare che concerne il taglio degli

alimenti.

In virtù del N. 8011 CIGI, se un atto ordinario comprende diverse

funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l’assicurato

abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte

di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto

di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per

l’aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).

Secondo la ricorrente, la difficoltà nel tagliare i cibi non si

riferisce unicamente al taglio di alimenti duri, ma anche per i cibi di altra

consistenza necessita di aiuto regolare, importante e costante di terzi (doc. I

punto 10.2), conclusione che sarebbe emersa dalla controperizia.

Per l’amministrazione, invece, l’intervento di terzi in occasione

del taglio degli alimenti è circoscritto alla presenza di cibi duri ed è

pertanto da ritenersi saltuario. Non sono date le condizioni di regolarità e di

importanza per la funzione parziale di tagliare.

Il TCA evidenzia in primo luogo come le conclusioni tratte dalla

ricorrente con riferimento alla controperizia che la stessa ha fatto esperire

alla Clinica __________ siano parzialmente errate.

Non è infatti vero che l’assicurata sia incapace di aprire una

bottiglietta d’acqua senza l’aiuto di terzi (doc. I punto 9.1).

L’ergoterapista ha chiaramente affermato che “Impossibile ad

aprire la bottiglietta con la mano destra necessitando aiuto da parte di terzi”,

ma che “Se tiene la bottiglietta con la mano destra e la apre con la mano

sinistra per terminare l’attività impiega 24 secondi.” (doc. F). In

conclusione, la ricorrente è in grado di aprire una bottiglietta di plastica

nuova.

Nemmeno è totalmente corretto affermare che, senza l’aiuto di

terzi, essa non sia in grado di sbucciare e tagliare una mela.

Sempre nel rapporto dell’ergoterapista della Clinica __________ è

indicato chiaramente che “Per sbucciare tutta la mela ha impiegato 5 minuti.”

e che “È riuscita a tagliare la mela solo in metà senza togliere il torsolo

utilizzando molta forza per tagliarla compensando con il tronco che devia verso

sinistra e spalla in elevazione.” (doc. F).

La circostanza che a un terzo dello sbucciare l’assicurata si è

dovuta fermare per circa due minuti per sensazione di rigidità delle prime due

dita e che i tagli erano spezzettati e non continui, non influisce sul

risultato finale di essere riuscita a sbucciare e a tagliare una mela, anche se

solo a metà e senza togliere il torsolo.

Infatti, a questo stadio, il frutto risulta sufficientemente

pulito e tagliato per essere mangiato dall’interessata senza alcun problema.

La scrivente Corte osserva in proposito che, fatto salvo un frutto

con buccia spessa e non edibile (mandarino, arancia, noce, ecc.), una mela, una

pera, una pesca, un’albicocca, una prugna, una fragola e simili possono essere

ugualmente mangiati con la buccia, morsicandoli dopo essere stati lavati accuratamente.

Qualora l’abitudine richieda comunque di eliminarla, un pratico

pela patate, comodo nell’impugnazione e di semplice utilizzo, facilita sicuramente

l’operazione di sbucciare il cibo.

Queste soluzioni costituiscono una concretizzazione dell’obbligo

di ridurre il danno, secondo cui occorre intraprendere tutto quanto è

ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell’invalidità

(DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; DTF 113 V 22 consid. 4a; SVR 2017 IV Nr. 6). Per

questo motivo, le critiche rivolte dalla ricorrente all’Ufficio AI per avere

menzionato queste facilitazioni non possono essere condivise (doc. VI punto

Considerandi

2.

).

Anche l’atto di tagliare il pane è stato eseguito dall’assicurata

senza chiedere l’aiuto di altre persone. La questione che debba mettervi molta

forza compensando con il tronco che devia verso sinistra e la spalla che si

eleva, nulla toglie alla conclusione che ella riesca comunque autonomamente a

tagliare un panino.

L’apertura di una confezione monodose di marmellata ha invero richiesto

più tentativi, ma alla fine la ricorrente è riuscita da sola.

Al riguardo, il Tribunale osserva che è notorio che le confezioni

monodose di marmellata, così come quelle di burro, di salumi, di formaggio e di

altro alimento sottovuoto, hanno una piccola linguetta da sollevare e tirare,

che però il più delle volte è di difficile presa, si rompe, si strappa e quindi

rende difficoltosa l’apertura di una simile confezione anche a una persona

normodotata che non ha deficit di forza nelle mani, ma che si trova a dovere

aprire un involucro mal confezionato secondo criteri di difficile attuazione.

Sempre nel solco dell’obbligo di ridurre il danno, il TCA rileva

che una pratica soluzione consisterebbe nel tagliare direttamente i bordi perimetrali

della confezione con un coltello o delle forbici, così da evitare non solo che la

linguetta si spacchi, ma che anche la pellicola che ricopre l’alimento si

strappi e che quindi l’involucro non sia più richiudibile, con il rischio che

il cibo si deteriori più velocemente.

Certo, anche l’utilizzo del classico vasetto di vetro di

marmellata sarebbe più pratico, dovendo la ricorrente farsi semmai aiutare solo

la prima volta ad aprirlo quando è nuovo e sigillato ermeticamente. In

proposito va comunque osservato che da alcuni anni in commercio si trovano dei

vasetti di vetro di marmellata con un’apertura più facilitata, non richiedendo

infatti più un particolare impiego di forza nella rotazione del coperchio.

Vi sono anche delle buste di plastica di salumi e formaggi che

hanno un sistema di apertura/chiusura facilitato, proprio perché non tutti i

consumatori, e non solo coloro che hanno problemi di deficit di forza e alterazione

della sensibilità agli arti, sono in grado di aprirli senza sforzi eccessivi con

la tradizionale linguetta da tirare.

Come ricorda il N. 8018 CIGI, si è in presenza di una grande

invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo

solo in modo difforme dall’usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado

di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla

bocca solo con le dita, DTF 121 V 88), situazione che non si può certo

affermare realizzarsi in concreto e men che meno se si mettono in atto gli

accorgimenti indicati per facilitare l’atto del mangiare.

Per quanto concerne l’atto vero e proprio di tagliare un alimento,

quando nel settembre 2013 è stata avviata la procedura di revisione,

nell’apposito formulario di richiesta dell’assegno per grandi invalidi la mamma

di RI 1 aveva dichiarato che gli alimenti devono essere sempre tagliati,

ma ha specificato che l’aiuto era necessario per “Gli alimenti duri tipo:

carne, pizza, e altri devono essere tagliati a pezzettini.” (doc. 94).

Due anni e mezzo dopo, quando l’assistente sociale ha valutato a

domicilio le condizioni dell’assicurata, ha segnalato che i familiari hanno

precisato che la ragazza abbisogna di aiuto per aprire bottiglie e vasetti

chiusi ermeticamente e per tagliare alimenti consistenti, in particolare la

pizza.

L’anno seguente, a fine gennaio 2017, l’ergoterapista __________ ha

individuato la difficoltà dell’assicurata di tagliare gli alimenti a causa

della forza ridotta, precisando poi il mese dopo che “per mangiare l’aiuto

di terzi è necessario solo saltuariamente in particolare nel taglio”.

Da parte sua, il 19 maggio 2017 (doc. C) il prof. dr. med. __________

ha certificato che, a 17 anni e mezzo, la ragazza non era in grado di tagliare

cibi duri e che “deve essere aiutata sempre e sistematicamente anche in

gesti molto ordinari legati all’alimentazione, tipo tagliare o spezzare il

pane, tagliare una bistecca, sbucciare ogni tipo di frutta.”.

Dalla prova pratica effettuata nell’agosto 2017 l’ergoterapista __________

ha rilevato che per tagliare una fetta di carne di media consistenza

l’assicurata “Deve sempre mettere forza per tenere l’impugnatura del

coltello e forchetta (mano sinistra) per tenere fermo l’alimento, compensando

con il tronco che devia verso sinistra e spalla in elevazione. L’atteggiamento

disfunzionale della postura quando deve tagliare porta successivamente dolore

alla spalla VAS 8/10 tanto da dover interrompere l’attività richiedendo una

pausa e un aiuto da parte di terzi per tagliare tutto l’alimento adeguatamente.

La presa per tenere il coltello è corretta e funzionale, vi è un deficit di

forza che costringe ad aumentare la forza per mantenere la presa, richiedendo

frequenti pause per dolori e aiuto da parte di terzi per concludere l’attività.”

(doc. F).

Nel caso giudicato l’8 aprile 2010 (8C_30/2010), l’Alta Corte ha

stabilito che se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi

duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non

viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato, dodicenne, non necessita

regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi.

Nella STF 9C_791/2016 del 22 giugno 2017 il Tribunale federale ha rilevato

che il N. 8018 CIGI, che si riferisce al caso particolare citato in cui ha

considerato che un bambino di dodici anni non consuma necessariamente cibi duri

tutti i giorni, era applicabile al caso concreto. L’Alta Corte ha infatti

precisato che non va tenuto conto, per valutare la necessità di mangiare degli

alimenti duri tutti i giorni, delle abitudini alimentari di ciascuno. Non si vede

secondo quali criteri di distinzione si potrebbe ritenere che un bambino di 12

anni non mangerebbe dei cibi duri tutti i giorni, mentre ciò sarebbe il caso di

una persona anziana di 70 anni.

In quel caso, fondandosi sui pareri dei medici, il giudici di

prima istanza avevano concluso che un bisogno di aiuto era necessario solo per

tagliare gli alimenti duri e quindi hanno implicitamente considerato che la

ricorrente non aveva bisogno di aiuto per mangiare in modo usuale altri

alimenti. Essi hanno infatti constatato che anche se il medico aveva descritto

una mano destra debole e imprecisa, ciò non permetteva di ammettere che

l’assicurata non potesse neppure servirsi di un coltello, per esempio per

prepararsi una fetta di pane imburrata o tagliare degli alimenti non duri, tutt’al

più che era mancina.

Per la nostra Massima Istanza, considerato che l’aiuto di cui

aveva bisogno l’assicurata si limitava alla preparazione e al taglio di

alimenti duri e che non ha dimostrato che aveva bisogno di un aiuto più esteso,

limitandosi a invocare la sua incapacità a tagliare gli alimenti duri –

riconosciuta dal Tribunale cantonale -, la sua lamentela è stata respinta.

2.9

Sulla base delle considerazioni

esposte, nell’evenienza concreta il TCA conclude che l’aiuto di terzi è

necessario unicamente per tagliare cibi duri e particolari.

Se ne deduce che, secondo il corso ordinario della vita, e come ha

affermato il Tribunale federale, una tale situazione non si manifesta in

maniera regolare. In altre parole, si può sostenere con la necessaria

tranquillità che la ricorrente non mangia carne e pizza due volte al giorno e

tutti i giorni.

In altri termini, l’assicurata non abbisogna dell’aiuto di altre

persone in modo regolare e importante per mangiare, ma solo occasionalmente,

ovvero soltanto in presenza di cibi duri come certi tipi di carne e la pizza

che però, va qui osservato, a dipendenza di come è cotta, non sempre risulta

comunque di difficile taglio con le posate.

L’insorgente, come hanno riconosciuto entrambi gli esperti

intervenuti sul campo, impugna in modo corretto e funzionale il coltello. Di

conseguenza, conformemente alla STF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010, è esclusa la

presenza di una grande invalidità. Al considerando 3 il Tribunale federale ha

infatti ribadito che se l’assicurato non può utilizzare in alcun modo il

coltello e ridurre in piccoli mezzi un alimento, si è in presenza di una grande

invalidità (N. 8018 CIGI). In quel caso l’assicurata era in grado di imburrare

fette di pane e di tagliare alimenti molli.

In conclusione, per mangiare la maggior parte degli alimenti la

ricorrente risulta autonoma, mentre necessita dell’aiuto di terzi soltanto per

aprire bottiglie e vasetti chiusi ermeticamente e nel tagliare alimenti

consistenti.

Considerato che tali atti sono saltuari, non si può ritenere che

l’assicurata minorenne abbia regolarmente bisogno e in misura indispensabile

dell’aiuto di terzi.

Così stando le cose, è a giusta ragione che la decisione impugnata

abbia ritenuto che RI 1 necessiti di maggior aiuto rispetto a un coetaneo per

compiere tre, e non 4, atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, lavarsi e

spostarsi.

Di conseguenza, è corretto che l’Ufficio AI ha ridotto a grado esiguo

il diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio.

2.10

Per quanto concerne gli

effetti di questa riduzione, inizialmente l’amministrazione l’ha limitata ai

mesi di ottobre e novembre 2017, ovvero dalla fine del mese che segue la

notifica della decisione fino al compimento dei 18 anni.

In un secondo momento, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha

esteso questa modifica anche oltre il 1° dicembre 2017, poiché secondo il N.

8001.

CIGI il diritto all’assegno per grandi invalidi di una persona minorenne e

quello di questa stessa persona che diventa maggiorenne derivano dallo stesso

caso di assicurazione (DTF 137 V 424). In concreto non si trattava quindi

propriamente di una revisione del diritto, non essendoci i presupposti per

agire in tal senso.

Nella DTF 137 V 424 l’Alta Corte ha esaminato il

diritto all’assegno per grandi invalidi al raggiungimento del 18° anno di età e

ha affermato che il raggiungimento della maggiore età non è da

considerare quale sopravvenienza di un nuovo evento assicurato. Il diritto all’assegno

per grandi invalidi di minorenni non può essere pertanto esaminato liberamente

e in maniera esaustiva una volta raggiunta la maggiore età, bensì solamente dal

profilo della revisione delle prestazioni. Di conseguenza, il momento in cui un’eventuale

riduzione o soppressione dell’assegno per grandi invalidi prende effetto si

determina secondo l’art. 88bis cpv. 2 OAI (cfr. consid. 3).

Nella STF 9C_653/2012 del 4 febbraio 2013 i giudici cantonali

avevano considerato che il sopraggiungere della maggiore età costituiva per

l’assicurato un nuovo caso di assicurazione e che quindi si doveva esaminare il

diritto del ricorrente alle prestazioni dell’assicurazione invalidità. Essi

avevano constatato che l’interessato aveva necessità di un aiuto regolare e

importante per mangiare. L’utilizzo di mezzi ausiliari e di abiti adattati al

suo handicap, esigibili in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, gli

permetteva di lavarsi, di vestirsi e di andare al gabinetto senza l’aiuto di

terze persone. L’assicurato era inoltre in grado di spostarsi liberamente ed

avere contatti sociali. Pertanto, il rifiuto di un assegno per grandi invalidi

era giustificato.

Per il ricorrente il raggiungimento della maggiore età non aveva

alcuna influenza sul suo diritto all’attribuzione di un assegno per grandi

invalidi di grado medio e la soppressione dell’AGI poteva derivare unicamente

dall’applicazione delle regole sulla revisione delle prestazioni giusta l’art.

17.

LPGA. Visto che il suo bisogno di un aiuto esterno per compiere gli atti

ordinari della vita non era mutato notevolmente durante il periodo

determinante, le condizioni per applicare questa norma non erano adempiute.

Al considerando 4 il Tribunale federale ha ricordato che come ha

giudicato nella DTF 137 V 424, il passaggio alla maggiore età non deve essere

considerato come il sopraggiungere di un nuovo caso di assicurazione, cosicché

il diritto a un assegno per grandi invalidi minorenni non può essere esaminato

liberamente e completamente alla maggiore età, ma unicamente dal profilo di una

revisione (cfr. consid. 3). L’istanza cantonale non era dunque legittimata ad

esaminare lei stessa la situazione che si presentava al momento della decisione

del 2010 di soppressione del diritto del ricorrente a un AGI di grado medio, ma

doveva compararla con quella che esisteva al momento della decisione di

concessione nel 2005 di questa prestazione e determinare se in quel lasso di

tempo c’era stata una modifica notevole delle circostanze ai sensi dell’art. 17

cpv. 2 LPGA. Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa ai giudici di

prima istanza per statuire su questo punto dopo avere stabilito i relativi

fatti, semmai dopo accertamenti complementari.

Nel caso di specie il compimento dei 18 anni nel novembre 2017 non

ha dunque comportato per l’assicurata la creazione di un nuovo caso di

assicurazione, visto che il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni

e il diritto ad un assegno per grandi invalidi per maggiorenni valgono come un

unico caso di assicurazione (N. 8081 CIGI).

In queste circostanze, il diritto della ricorrente a un AGI adulti

stabilito con la decisione del 7 dicembre 2017 può essere rivisto soltanto se

sono dati i motivi di revisione ex art 17 cpv. 2 LPGA.

Considerato che nel lasso di tempo intercorso fra la decisione del

4.

agosto 2017 di riduzione dell’assegno per grandi invalidi minorenni a

grado esiguo - che il TCA ha confermato al considerando 2.9 per i motivi

esposti al considerando 2.8 - e la decisione del 7 dicembre 2017 di

attribuzione di un assegno per grandi invalidi adulti di grado esiguo,

non vi sono state delle modifiche notevoli delle circostanze personali

dell’assicurata, i presupposti dell’art. 17 LPGA non sono adempiuti e quindi

non si può procedere a una revisione del diritto all’AGI maggiorenni.

La scrivente Corte non può quindi che confermare l’attribuzione all’assicurata

di un assegno per grandi invalidi adulti di grado esiguo dal 1°

dicembre 2017.

2.11

Da quanto precede discende che

vanno respinti sia il ricorso contro la riduzione dell’AGI minorenni sia

il ricorso contro la concessione di un assegno per grandi invalidi adulti.

2.12

L’insorgente ha chiesto nel

ricorso concernente l’AGI minorenni che l’Ufficio AI si assuma i costi

per la perizia che lei stessa ha ordinato e che è

avvenuta presso la Clinica __________.

Secondo l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore assume le spese per

l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato

alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente.

In tal senso, l’art. 78 cpv. 3 OAI sancisce che le spese dei

provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi furono

ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione

delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi

in seguito.

Occorre al riguardo ricordare che secondo la giurisprudenza del TF,

il rimborso da parte dell’amministrazione dei costi relativi ad una perizia di

parte presentata in sede ricorsuale viene concesso nella misura in cui essa

abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del

giudizio l’effettiva situazione (medica), evitando quindi di dover ricorrere ad

una perizia giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese ripetibili

ex art. 61 lett. g LPGA (DTF 115 V 62; confermato ad esempio nella STF

8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10.2;8C_673/2009 del

22.

marzo 2010 consid. 8.3.1;8C_585/2009 consid. 3.5; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61

n. 113, p. 791; Leuzinger-Naef,

Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht,

in: SZS 1991 p. 176 segg.; Blanc,

La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 131).

Visto quanto riportato ai considerandi precedenti, il referto

dell’ergoterapista __________ non è stato indispensabile per delucidare la

vertenza in esame dal profilo pratico (STCA 32.2004.16 del 16 agosto 2004

consid. 2.11, confermata dalla STFA I 617/04 del 28 marzo 2006 consid. 3),

giacché il suo rapporto ha in sostanza ricalcato quanto già evidenziato

dall’ergoterapista nominato dall’Ufficio AI. Entrambi gli esperti sono infatti

giunti alla conclusione che l’assicurata presenta un deficit di forza, ma che è

in grado di tenere correttamente e in modo funzionale il coltello e che è

soltanto in presenza di cibi di una certa consistenza che necessita dell’aiuto

di terzi.

In queste circostanze, la richiesta della ricorrente deve dunque

essere respinta e l’Ufficio AI non rimborserà alla ricorrente i costi

relativi alla valutazione dell’ergoterapista del 4 agosto 2017.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito delle vertenze, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti