32.2017.131
Determinazione delle ore di cure spitex necessarie per un bambino con diverse infermità congenite. Protezione della buona fede in merito al riconoscimento di cure infermieristiche non dovute
18 luglio 2018Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.131
BS/sc
Lugano
18 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 19 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________, portatore
di diverse affezioni congenite (n. 387, 390, 451 e 462 allegato OIC) con
diritto a provvedimenti sanitari, ha beneficiato e beneficia di altre
prestazioni AI, tra cui i contributi quali spese per cure e sussidio per
assistenza a domicilio (v. art. 20 LAI) (doc. AI 37 incarto AI), integrato, dal
1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI), nel diritto all’assegno per grandi
invalidi (AGI) di grado elevato con supplemento per cure intensive (SCI) (doc.
76 e 81 incarto AI) il cui supplemento è stato aumentato da 6 a 8 ore con
effetto dal 1° maggio 2007 (doc. 146 incarto AI), rimasto tuttora immutato.
Con effetto dal 1°
settembre 2014 l’assicurato ha diritto al contributo per assistenza (doc. 320
incarto AI).
1.2. Il 20 maggio 2014 a nome del
ragazzo l’assistente sociale dell’Ospedale __________ di __________ ha chiesto
il rimborso delle cure infermieristiche/__________ svolte da sua madre, RA 1, infermiera
diplomata indipendente, per il periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2014 per
136 ore a trimestre, corrispondenti a 90 minuti giornalieri (doc. 278 incarto
AI con allegate le relativi prescrizioni mediche).
Dopo un sollecito (doc.
288 incarto AI), con comunicazione 7 ottobre 2014 l’Ufficio AI ha
reso la garanzia di assunzione dei costi per le cure infermieristiche di 136
ore trimestrali limitatamente al periodo 22 maggio 2013 – 31 dicembre 2014
avendo riconosciuto unicamente una retroattività massima di un anno ai sensi
dell’art. 48 cpv. 1 LAI (doc. 293 incarto AI).
Con scritto 5 novembre
2014, quindi entro il termine di 30 giorni dopo la comunicazione (cfr. art. 51
cpv. 2 LPGA), la madre dell’assicurato ha ribadito la richiesta di estendere la
garanzia con effetto retroattivo a cinque anni (doc. 296 incarto AI).
Rivista la fattispecie,
con progetto di decisione del 3 settembre 2015 l’Ufficio AI,
riconsiderando la comunicazione del 7 ottobre 2014, ha stabilito di non
riconoscere le prestazioni infermieristiche ai sensi dell’art. 14 LAI poiché il
tempo per la somministrazione dei farmaci era stato già considerato nel computo
(massimo) del SCI motivo per cui una doppia presa a carico non si giustificava.
Secondo l’amministrazione le cure fornite non potevano essere riconosciute come
infermieristiche poiché erogabili anche da persone senza formazione medica, se
istruite e, nonostante la formazione e l’attività di infermiera indipendente della
madre, le cure sono state espletate, come normalmente succede in casi simili, quale
genitore e quindi a titolo gratuito. Evidenzia inoltre che le spese di cura infermieristiche
sono state già conteggiate nel supplemento cure intensive. Per questi motivi
l’Ufficio AI sostiene di aver a suo tempo reso la garanzia di copertura dei
costi infermieristici senza aver proceduto alla relativa verifica, ritenendo
pertanto la comunicazione 7 ottobre 2014 come manifestamente erronea e meritevole
di essere stata rettificata.
Con osservazioni 9 ottobre
2015 al progetto di decisione l’assicurato, per il tramite RA 2, ha contestato
che sua madre non potesse, per il fatto di essere genitore, fatturare
prestazioni infermieristiche erogate, rimarcando inoltre come dalla nuova
situazione economica venutasi a creare dopo il divorzio risultasse la necessità
di riprendere rispettivamente ampliare l’attività lavorativa e che le cure
prestate non sono state erogate a titolo gratuito, ma quale personale spitex
annunciando suo figlio quale paziente sia al settore Assistenza e cura a
domicilio dell’Ufficio __________ che all’Ufficio __________. L’assicurato ha pertanto
chiesto all’amministrazione di rivedere la propria posizione e di riconoscere
quanto fatturato da sua madre sia per il periodo ottobre 2013 – dicembre 2014
(oggetto della comunicazione 7 ottobre 2014) che per quello successivo (doc.
316 incarto AI).
Al fine di acclarare
meglio la fattispecie, il 2 maggio 2016 l’Ufficio AI ha interpellato l’UFAS
(doc. 342 incarto AI). In risposta, con scritto 17 maggio 2017 l’Autorità di
vigilanza, posto che la madre dall’assicurato assolve le condizioni per potere
fatturare le cure infermieristiche al figlio, essendo infermiera indipendente
attiva, ha tuttavia fatto presente la necessità di stabilire mediante inchiesta
a domicilio il tempo preciso per attuare le cure al fine di evitare il doppio
riconoscimento di prestazioni quali cure __________ e SCI (doc. 343 incarto
AI).
In data 20 giugno 2016 è
stata svolta l’inchiesta domiciliare con l’ausilio della direttrice del __________
(__________), dal cui rapporto è emerso che l’assicurato necessita di 80 minuti
giornalieri per cure (doc. 345 incarto).
Questa valutazione è stata
esaminata dalla giurista dell’AI, la quale il 15 settembre 2016 ha riconosciuto
45 minuti al giorno di cure infermieristiche, più precisamente:
" Alla luce
delle considerazioni espresse, tenuto conto dei principi di semplicità ed adeguatezza
alle quali sottostanno le misure, lo scrivente Ufficio reputa consono ai principi
posti il riconoscimento di 10 minuti per il controllo della salute e 10 minuti
per l'esame della glicemia, come già fatto valere a più riprese nelle
prescrizioni mediche dalla mamma; 10 minuti totali per la preparazione e somministrazione
dei medicamenti via orale nel caso di effettiva attuazione del gesto da parte
della mamma (valutazione resa a favore della mamma nel caso presente); 15
minuti per la preparazione e somministrazione dell'iniezione serale. ll tempo
totale ritenuto per provvedimenti sanitari ex art. 14 LAI ammonta a 45 minuti
al giorno.
Si conferma, quindi, un dispendio di tempo pari a 45 minuti al
giorno nel caso in esame.
A partire dal 01.05.2013, con retroattività riconosciuta ex art.
48 cpv. 1 LAI di 12 mesi precedenti la richiesta, si riconoscono provvedimenti
sanitari a domicilio eseguiti per tramite della mamma di RI 1 pari a 45 minuti
al giorno.” (pag. 810 incarto AI)
Essa ritiene inoltre necessario
che dal tempo per le cure riconosciute in ambito del SCI (8 ore 18 minuti) siano
decurtati 45 minuti computati quale misure spitex. Il diritto al SCI di
conseguenza va rettificato da 8 a 6 ore (pari ad un supplemento del 40 per
cento cfr. art. 42ter cpv. 3 LAI), con compensazione tra le due prestazioni. Infine,
la giurista ritiene altrettanto necessario una revisione del contributo di
assistenza (doc. AI 357).
Di conseguenza, per quel
che concerne la prestazione oggetto del contendere, con progetto di
decisione 21 novembre 2016 l’Ufficio AI, annullando quello precedente del 3
settembre 2015, ha riconosciuto:
" un
dispendio di tempo pari a 45 minuti al giorno nel caso in esame.
A partire dal 22.05.2013, con retroattività riconosciuta ex art.
48 cpv. 1 LAI di 12 mesi precedenti la richiesta, si riconoscono provvedimenti
sanitari a domicilio eseguiti per il tramite della mamma di RI 1 pari a 45
minuti al giorno.” (pag. 850 incarto AI)
Con osservazioni del 13
gennaio 2017 al progetto di decisione l’assicurato ha ribadito la richiesta di
riconoscere prestazioni spitex per 136 ore a trimestre da maggio 2013 a
dicembre 2014 come da comunicazione del 7 ottobre 2010 e di 80 minuti dal 1°
gennaio 2015 (doc. 383 incarto AI).
In risposta alla succitate
osservazioni, con parere del 26 aprile 2017 la giurista dell’AI ha dapprima
ribadito l’erroneità della comunicazione 7 ottobre 2014. In applicazione del
criterio “dell’intervento” ha ridotto il tempo di cure __________ a 35 minuti
giornalieri fornite dalla madre dell’assicurato, in qualità di infermiera indipendente,
e computato la differenza tra gli 80 minuti giornalieri risultanti
dall’inchiesta domiciliare ed i succitati 35 minuti al supplemento per cure
intensive, ciò che ha confermato le 8 ore di tali prestazioni (doc. 408 incarto
AI).
Fondandosi sul citato
parere, con decisione del 19 giugno 2017 l’Ufficio AI ha di conseguenza
stabilito:
" Assumiamo
le cure infermieristiche effettuate dalla Signora RA 1, mamma di RI 1, in
misura di 45 minuti giornalieri dal 22.05.2013 (retroattività massima, art. 48
LAI) al 31.10.2017 (revisione) con rettifica del tempo indicato nel preavviso
del 21 novembre 2016 da 45 a 35 minuti per le motivazioni che verranno di
seguito esposte.” (pag. 961 incarto AI)
1.3. Con il presente ricorso,
l’assicurato, rappresentato da sua madre e, sua volta, da RA 2, ha chiesto che
la decisione contestata sia riformata nel senso di riconoscere il diritto a
prestazioni __________ per minori in misura di 136 ore trimestrali relativi al
periodo 22 maggio 2013 - 30 settembre 2015.
In sostanza egli contesta
Fatti
i presupposti per riconsiderare la comunicazione 7 ottobre 2014 negando la
presenza di un errore manifesto. Qualora le condizioni di una riconsiderazione
dovessero essere ritenute adempiute, il ricorrente invoca la protezione della
buona fede scaturita dalla succitata comunicazione, da estendere sino al
progetto di decisione del 3 settembre 2015 con il quale veniva negato (a torto)
il diritto al rimborso delle spese di cura infermieristiche. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ritiene dati i presupposti
per una riconsiderazione della comunicazione 7 ottobre 2014, rilevando tuttavia
che è solo con la decisione impugnata del 9 giugno 2017 che si è espressa sulla
domanda di prestazioni del 22 maggio 2014, riconoscendo il diritto a 35 minuti
giornalieri alla madre dell’assicurato per cure infermieristiche/__________
fornite a suo figlio dal maggio 2013. L’amministrazione ritiene inoltre non
soddisfatte le condizioni per tutelare la buona fede a seguito dell’errata
succitata comunicazione. I relativi motivi, se necessari, verranno esposti nei
prossimi considerandi.
1.5. Il ricorrente ha presentato
la propria presa di posizione in merito alla risposta di causa (VI), seguite da
osservazioni dell’Ufficio AI (VIII).
Il 20 novembre 2017
l’insorgente ha inoltrato ulteriori precisazioni (X).
1.6. In data 3 maggio 2018 il TCA
ha eseguito un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta il 15 maggio
2018 (XIII).
Il 14 giugno 2018 il
ricorrente ha prodotto le sue osservazioni in merito al succitato accertamento
(XVII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è determinare
l’ammontare delle ore che l’Ufficio AI riconosce per le cure infermieristiche/__________
elargite all’assicurato dalla di lei madre, infermiera indipendente.
In primo luogo occorre comunque
esaminare se vi sono i presupposti per una riconsiderazione della comunicazione
7 ottobre 2014.
2.2. Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI
gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). Questi
fra l’altro comprendono la cura eseguita dal medico medesimo o, a sua
prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a
domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie (art. 14 cpv.
1 lett. a LAI). Sono reputati provvedimenti sanitari necessari
alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla
scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo
scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
Nella
sentenza pubblica in DFT 136 V 209 il Tribunale federale ha stabilito che le misure messe in atto per la cura a domicilio (tra cui, come nel caso
concreto, cure infermieristiche/spitex per minori), la cui esecuzione non
richiede alcuna qualifica professionale di natura sanitaria, non costituiscono
dei provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art.
14 cpv. 1 lett. a LAI e l'art. 2 cpv. 3 OIC, ma possono dar luogo, se del caso,
a un assegno per grandi invalidi e a un supplemento per cure intensive.
A seguito della succitata
sentenza il 1° febbraio 2011 l’UFAS ha emanato la lettera circolare AI nr. 297
ove è stato allestito un elenco esaustivo delle prestazioni del servizio spitex
per bambini a carico dell’AI quali provvedimenti sanitari secondo l’art. 13 e
14 LAI. Tale circolare è stata sostituita, con effetto dal 1° marzo 2012, dalla
lettera circolare AI nr. 308 del 27 febbraio 2012 nella quale sono state
approntate delle precisazioni in particolare sull’aumento da 7 a 8 ore al
giorno il tempo massimo riconosciuto “nelle situazioni in cui bisogna prevedere
24 ore su 24 eventuali interventi d’urgenza da parte di personale
infermieristico diplomato”. Avendo nella sentenza 9C_299/2016 del 13
febbraio 2017 l’Alta Corte ritenuta illegale la limitazione di otto ore al
giorno del tempo computabile per le cure mediche nelle summenzionate situazioni
di bisogno durante tutto il giorno, il 23 marzo 2017 l’UFAS, abrogando la
lettera circolare nr. 308, ha emesso la (nuova) lettera circolare nr. 362
entrata in vigore il 1° aprile 2017.
Va qui ricordato che
secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI l’assegno per minorenni grandi invalidi che
necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento
per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un
istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto
all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60%, in caso di un bisogno di
almeno 6 ore al giorno, al 40% e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al
giorno, al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo
l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di
importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2.3. Ritornando al caso in esame, con
la decisione impugnata l’amministrazione ha riconosciuto 35 minuti giornalieri
di cure infermieristiche/spitex dal 22 maggio 2013 (retroattività massima ex
art. 48 LAI) al 31 ottobre 2017 (fine del mese del compimento del 18° anno di
età dell’assicurato), sulla cui durata questo TCA non ha nulla eccepire (cfr.
consid. 2.6). Rispetto alla comunicazione 7 ottobre 2014, in cui erano state
riconosciute 136 ore trimestrali (90 minuti giornalieri) per il periodo 22
maggio 2013 – 31 dicembre 2014, ciò risulta una riduzione di tempo.
Occorre ora esaminare se
vi sono i requisiti per riconsiderare la comunicazione del 7 ottobre 2014.
Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se
la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469).
Secondo
giurisprudenza riassunta in STF 8C_113/20121 del 21 dicembre 2012, per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con
riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di
giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un
certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la
decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di
diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007
del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Va poi
fatto presente che la modifica (nel senso di una soppressione o di una
riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso
che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della
situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della
rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; sentenza
9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006
consid. 2.3; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).
Va qui rilevato che gli
stessi principi per la riconsiderazione valgono anche per le comunicazioni
emesse secondo la procedura semplificata ex art. 51 LPGA, prevista nell’AI
all’art. 58 LAI, con la precisazione che l’amministrazione può modificare senza
condizioni la comunicazione in ogni momento entro i 30 giorni dalla sua
emissione, a patto che la persona assicurata non abbia chiesto entro il
succitato termine il rilascio di una decisione formale. Scaduto tale termine,
l’amministrazione può modificarla, appunto, se sono dati i presupposti per la
riconsiderazione - oppure in via di revisione processulae (Kieser, ATSG
–Kommentar, 2015, ad art. 53, n. 46 pag. 709).
Nella fattispecie concreta,
nella decisione contestata l’Ufficio AI ha motivato come segue la
riconsiderazione:
" (…)
Nel merito l'Ufficio Al pone le considerazioni seguenti:
1. in merito alla riconsiderazione della comunicazione del 7
ottobre 2014 con la quale l'Ufficio Al aveva riconosciuto provvedimenti
sanitari intesi quali cure spitex erogate dalla RA 1 quale infermiera
indipendente per la cura del figlio RI 1 per 136 ore/semestre (pari a 90
minuti/giorno) per il periodo limitato dal 22 maggio 2013 al 31 dicembre 2014,
l'Ufficio Al conferma essere assolte le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
Infatti, l'Ufficio Al ha reso tale comunicazione, comunque scaduta, senza
appurare a tale momento le circostanze di fatto in violazione della procedura
inquisitoria, senza definire cosa potesse essere considerato quale intervento
infermieristico e la parte che doveva essere inclusa nel tempo del supplemento
per cure intensive, e senza considerare la presenza di un doppio indennizzo per
la stessa misura.
Infatti:
- non è stata attuata una valutazione critica degli atti da
riconoscere quali medici e le conseguenti ore infermieristiche necessarie prima
della pronuncia della comunicazione come richiesto dalla lettera circolare
allora in vigore (LC) 297 del 1.2.2011 edita dall'UFAS, resa a seguito della
sentenza del TF 8C_81/2010, e l'ulteriore LC 308 del 27.2.2012, in vigore dal
1.3.2012. Come già indicato nella LC 297 a pag. 3 "(...) durante l'accertamento
sul posto bisogna determinare, con l'ausilio dell'elenco summenzionato, il
tempo effettivo richiesto per fornire le prestazioni necessarie dal punto di
vista medico nel caso specifico- (...)" e servizi di accertamento degli
Uffici Al devono valutare il bisogno di cure con l'ausilio dell'elenco
summenzionato e garantire un'esecuzione il più possibile unitaria";
- non è stato considerato il fatto che le prestazioni fornite
dalla mamma erano già state riconosciute dall'Al nel supplemento per cure intensive
(SCI);
- l'annotazione del SMR della dr.ssa. __________ dell'8.7.2014 non
può essere vincolante, per il semplice fatto che la medesima ,e stata resa
senza tener conto della situazione sopra e delle prestazioni già riconosciute.
(…)” (doc. A2)
Per contro, l’assicurato
contesta che la comunicazione del 7 ottobre 2014 sia da considerare
manifestamente errata e questo per le seguenti ragioni:
" (…)
3. L'amministrazione
ritiene che la comunicazione del 7.10.2014 era errata perché non si era
proceduto ad un accertamento dei fatti (quindi ad un'inchiesta a domicilio). A
tale proposito giova ricordare che secondo la giurisprudenza non è sufficiente
che una decisione sia stata emanata tramite una procedura errata, ma per
procedere ad una riconsiderazione è necessario che si possa dimostrare che se a
suo tempo essa fosse stata emanata sulla base di una procedura corretta, il
risultato sarebbe stato diverso.
Inoltre, occorre considerare che nella
Lettera circolare no. 308 l'UFAS ha si indicato che "durante
l'accertamento sul posto bisogna determinare, con l'ausilio dell'elenco
summenzionato, il tempo effettivo richiesto per fornire le prestazioni
necessarie dal punto di vista medico nel caso specifico", ma ha
altresì indicato che "(p)er lasciare sufficiente libertà nella
considerazione delle situazioni
di cura individuali, si è rinunciato intenzionalmente a emanare una
regolamentazione dettagliata".
Dalla Lettera circolare non emerge
quindi che un'inchiesta a domicilio sia una conditio sine qua non perché il
fabbisogno di cure possa venir quantificato e riconosciuto. Se dal quadro
medico e dalla certificazione agli atti le indicazioni fornite risultano
giustificate, il fatto che l'amministrazione abbia scelto di non procedere con
un'inchiesta a domicilio non comporta la manifesta erroneità della valutazione.
4. Anche la tesi
dell'Ufficio AI che "non è stato considerato il fatto che le
prestazioni fornite dalla mamma erano già state riconosciute dall'Al nel
supplemento per cure intensive" non rappresenta un elemento per cui la
comunicazione del 7.10.2014 sarebbe manifestamente errata. Infatti una
comunicazione, se corretta, non diventa manifestamente errata solo perché attraverso
la sua emanazione si rende necessaria la revisione di un'altra decisione. Non
si può a posteriori ovviare al fatto di aver scordato di procedere ad una
revisione di quest'altra decisione, tassando come manifestamente errata la
comunicazione. Come già esposto nelle osservazioni del 9.10.2015, se
effettivamente risultava che una parte delle cure spitex era già stata tenuta
in considerazione nel calcolo del supplemento per cure intensive, allora non
era la comunicazione del 7.10.2014 ad essere errata. Semplicemente l'amministrazione
avrebbe dovuto procedere ad una revisione della decisione con la quale era
stato garantito un supplemento per cure intensive di 8 ore.
5. Infine, anche
le considerazioni della giurista, che ha ridotto il fabbisogno di cure da 80
minuti (come da inchiesta a domicilio) dapprima a 45 minuti ed in seguito a 35
minuti non possono, pur volendo presupporre che esse siano corrette, venir
prese in considerazione per valutare se la comunicazione del 7.10.2014 era
manifestamente errata. Infatti, queste considerazioni, così come la necessità
di un'inchiesta a domicilio, sono il frutto di indicazioni fornite dall'UFAS
nel 2016. Per valutare se una decisione è però manifestamente errata, occorre
riferirsi alla situazione così come era presente al momento della sua
emanazione. "Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in
quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore." (STF 8C_113/2012). Quindi, anche se nell'ottobre 2014
si fosse proceduto ad un'inchiesta a domicilio, non si può affermare al di là
di ogni ragionevole dubbio che non sarebbe emerso un bisogno di cure di 136 ore
trimestrali, perché a quel momento né l'assistente sociale che avrebbe
effettuato l'inchiesta né la giurista che l'avrebbe eventualmente avallata,
erano a conoscenza delle indicazioni dell'UFAS.
6. In conclusione, considerato che:
· l'inchiesta a domicilio del 20.6.2016
(effettuata tenendo già conto del fatto che la signora RA 1 è la madre
dell'assicurato [elemento divenuto attuale solo a seguito della lettera
dell'UFAS del 17.5.2016 e che quindi non avrebbe avuto nessuna influenza in
un'ipotetica inchiesta a domicilio nel 2014]) ha portato ad un risultato
sovrapponibile a quanto riconosciuto con la comunicazione del 7.10.2014,
· la valutazione del tempo necessario per
le cure infermieristiche implica una margine di apprezzamento e ricordato che:
· nelle situazioni che implicano una dose di apprezzamento non è
possibile rivedere la decisione per un apprezzamento errato ("Ebenfalls
liegt kein Wiedererwägungsgrund vor, wenn eine Entscheidung notwendigerweise
Ermessenszüge aufweist und die bisherige Entscheidung als vertretbar
erscheint." (Kieser, op.cit., art. 53, marg. 56),
· non è sufficiente che una decisione sia
stata emanata tramite una procedura errata, ma per procedere ad una
riconsiderazione è necessario che si possa dimostrare che se a suo tempo essa
fosse stata emanata sulla base di una procedura corretta, il risultato sarebbe
stato diverso e che
· la valutazione della manifesta erroneità
della decisione va effettuata sulla base legale e fattuale valida al momento in
cui essa è stata presa,
ne consegue che la valutazione effettuata nell'autunno 2014
secondo la quale l'assicurato necessitava di 136 ore trimestrali di cure spitex
non può essere considerata come manifestamente errata. (…)”
(doc. I pag. 7-9)
Orbene, come rettamente
rilevato dall’assicurato, da parte dell’Ufficio AI l’esame dei requisiti
materiali per il riconoscimento della chiesta prestazione ha necessitato di un
certo margine di apprezzamento. La complessa e lunga istruttoria lo dimostra.
Tuttavia, a mente del TCA, l’errore manifesto risiede nel fatto che l’Ufficio
AI, con la comunicazione 7 ottobre 2014 aveva riconosciuto le chieste 136 ore trimestrali
(90 minuti giornalieri) senza aver tenuto conto delle prestazioni già
riconosciute nell’ambio del supplemento per cure intensive. Certo che
successivamente il supplemento cure intensive (__________) è stato rivisto in
funzione della quantificazione delle cure __________. Fatto sta che al momento
di decidere la quantificazione della durata delle cure infermieristiche
l’amministrazione doveva separare i due generi di cure.
In questo senso non
vincolante è l’annotazione 8 luglio 2014 della dr.ssa __________ nella misura
in cui aveva fissato, tenendo conto delle relative fatture, 136 ore di cure
infermieristiche per trimestre senza aver proceduto alla suddetta
differenziazione (doc. 283 incarto AI). Ciò che è stato fatto a seguito
dell’inchiesta domiciliare svolta su indicazione dell’UFAS.
Infine, proprio con
riferimento alla citazione di Kieser (ATSG Kommentar, 2015, ad art. 53, marg.
56) riportata dall’assicurato (“Ebenfalls liegt kein Wiedererwägungsgrud
vor, wenn eine Entscheidung notwendigerweise Ermessenszüge aufweist und die
bisherige Entscheidung als vertretbar erscheint”; sottolineatura del
redattore), l’esito a cui era giunta l’amministrazione – ossia il
riconoscimento di 136 ore settimanali di cure infermieristiche senza deduzione
del SCI – non poteva ritenersi sostenibile.
Altro errore manifesto è
il fatto che l’Ufficio AI non ha proceduto ad esaminare la richiesta
dell’assicurato, inoltrata il 20 maggio 2014, secondo i criteri della citata
lettera circolare no. 308, entrata in vigore il 1° marzo 2012 e applicabile al
caso concreto. Difatti, il no. 1 delle disposizioni transitorie di detta
lettera circolare dispone che “le nuove richieste devono essere valutate
secondo la presente lettera circolare, anche se riguardano prestazioni fornite
prima della sua entrata”.
In queste circostanze la
comunicazione 7 ottobre 2014 è da considerare manifestamente errata, la cui
rettifica con la decisione impugnata risulte essere rilevante. La
riconsiderazione va pertanto confermata.
2.4. In sede di risposta l’Ufficio
AI ha sostenuto che (pag. 4)
" Altresì
giova specificare che nei 30 giorni dall'emissione della comunicazione del 7
ottobre 2014 la signora RA 1 ha chiesto di trasmetterle l'incarto e ha
formulato osservazioni con scritto del 5 novembre 2014 (inc. Al, doc. 296),
chiedendo di riconoscerle la retroattività massima di 5 anni, ciò che implicava
la contestazione della comunicazione con annullamento automatico della stessa.
Va precisato che la domanda presentata nel maggio 2014 per la verifica del
diritto a cure spitex eseguite dalla signora RA 1 si è effettivamente conclusa
con la decisione impugnata del 9 giugno 2017. A mente dello scrivente Ufficio
Al la contestazione della comunicazione del 7 ottobre 2014 ha implicato
I'annullamento della stessa come indicato nel preavviso del 3 settembre 2015,
chiarendo l'Ufficio Al con tale atto di non riconoscere cure __________
eseguite dalla mamma di RI 1. Né successivamente l'amministrazione ha mai
confermato alla mamma di RI 1 di riconoscere il tempo per cure infermieristiche
fornite a domicilio di 136 ore trimestrali. Non vige, quindi, alcun
provvedimento finale sulla questione ad eccezione della decisione impugnata del
9 giugno 2017, che si esprime sulla domanda di prestazioni del 22 maggio 2014 e
riconosce il diritto a 35 minuti giornalieri alla signora RA 1 per le cure
infermieristiche/__________ fornite al figlio da maggio 2013”; sottolineatura
del redattore).
Nelle osservazioni 19
ottobre 2017 l’assicurato sostiene invece che con la contestazione della
comunicazione 7 ottobre 2014 la stessa non è divenuta automaticamente nulla. In
effetti, rileva di aver unicamente contestato la retroattività delle
prestazioni riconosciute (un anno invece dei 5 anni chiesti) impedendo quindi
la crescita in giudicato su tale questione, mentre per quel che concerne il
periodo delle cure la decisione informale è divenuta definitiva, questo in
analogia alla procedura d’opposizione.
A ragione.
Va qui ricordato che, come
riportato sopra, nel caso di decisioni rese in procedura semplificata ai sensi
dell’art. 51 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 74 ter OAI), l’amministrazione può
liberamente rivedere una decisione informale entro 30 giorni dall’emissione che
può successivamente essere modificata nell’ambito della riconsiderazione ex
art. 53 LPGA (“… Anders
verhält es sich für den Versicherungsträger. Dieser kann nur innerhalb einer
Frist von 30 Tagen ab Erlass des formlosen Entscheids voraussetzungslos auf
diesen zurückkommen; ist diese Frist verstrichen, ist eine Änderung nur im
Rahmen von Art. 53 ATSG zulässig (Kieser, ATSG
–Kommentar, 2015, ad art. 51 n. 27, pag. 678). Ciò presuppone, secondo questo TCA, che da parte della
persona assicurata non vi sia stata la richiesta di emettere ai sensi dell’art.
51 cpv. 2 LPGA una decisione entro 30 giorni
L’insorgente ha poi
rettamente fatto riferimento alla STCA inc. 35.2012.1 in cui è stata riportata
la seguente giurisprudenza: “ Nella DTF 119 V 347, il TFA ha stabilito che
l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura
d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di
impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa
passa parzialmente in giudicato”.
Ciò significa che, in
analogia alla succitata giurisprudenza, la parte della comunicazione 7 ottobre
2014 riguardante i minuti delle cure spitex, rimasta incontestata, è cresciuta
in giudicato.
Inoltre, nelle citate osservazioni
19 ottobre 2017 l’assicurato ha giustamente evidenziato che:
" (…)
Questo parere è stato peraltro condiviso dall'amministrazione
stessa nel progetto di decisione del 3.9.2015 ("Sono date le condizioni
per la riconsiderazione giusta l'art. 53
cpv. 2 LPGA”) e nella decisione del 19.6.2017 ("l'Ufficio AI
conferma essere assolte le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA").
Durante tutto l'iter della pratica l'amministrazione stessa ha
quindi ritenuto, malgrado quanto affermato ora nella risposta di causa, che la
richiesta della madre dell'assicurato di riconoscere una retroattività di 5
anni invece che di un anno, non implicasse l'annullamento automatico
dell'intero contenuto della comunicazione del 7.10.2014, ma che la p__________ riconosciute
fosse invece cresciuta formalmente in giudicato (essendo rimasta incontestata)
e che la sua rettifica necessitasse quindi che le condizioni dell'art. 53 cpv.
Considerandi
2.
LPGA fossero adempiute. (…)” (doc. VI)
Quanto ai motivi della riconsiderazione,
va fatto riferimento al precedente considerando.
2.5
L’assicurato, qualora questa
Corte dovesse decidere per una riconsiderazione della comunicazione del 7
ottobre 2014 nel senso di una riduzione delle cure infermieristiche inizialmente
riconosciute, invocando il principio della protezione della buona
fede, chiede che tuttavia siano confermate le 136 ore trimestrali di cure
spitex per il periodo dal 22 maggio 2013 (retroattività riconosciuta con
la comunicazione del 7 ottobre 2014) sino al 30 settembre 2015, tenuto conto
del preavviso 3 settembre 2015 in cui l’Ufficio AI le aveva (a torto) negate.
A ragione.
Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa
e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le
promesse fatte e che non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un
vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono
riunite:
1.
l'autorità
è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;
2.
l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è
supposta avere agito entro tali limiti;
3.
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
5.
da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del
quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1
pag. 60 e rispettivi rinvii).
La tutela
della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione
o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così
anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di
rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare
nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4
pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99
del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale
evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC,
prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano,
non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97
pag. 525 consid. 4b).
Ritornando
al caso in esame, è pacifico che le prime tre condizioni sono adempiute: la
comunicazione del 7 ottobre 2014 risulta essere errata ed è stata emessa dalla
competente autorità amministrativa (Ufficio AI), concerne una determinata
persona (l’assicurato) e quest’ultima non si è immediatamente resa conto dell’inesattezza
dell’informazione (tramite la succitata comunicazione) ricevuta.
Altrettanto pacifico è
l’adempimento dell’ultimo requisito, visto che le disposizioni relative alla
cure spitex per i minorenni (art. 13 LAI in relazione all’art. 14 LAI) sono
rimaste invariate dal maggio 2013 sino ad oggi.
Per quel che concerne il
requisito nr. 4. (facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio), ricordato
come anche un’omissione possa costituire una disposizione (DTF 121 V 67 consid.
2b con riferimenti giurisprudenziali), vi deve essere un nesso causale tra l’errata
informazione dell’amministrazione e le disposizioni prese dall’assicurato. A
tal riguardo, in DTF 121 V 67 consid. 2, trattandosi un caso di disposizione
nel senso di omissione, è stato precisato:
" Ein solcher Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn angenommen werden
kann, der Versicherte hätte sich ohne die fehlerhafte Auskunft anders
verhalten. An den Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen Auskunft und
Disposition bzw. Unterlassung werden nicht allzu strenge Anforderungen
gestellt. Denn bereits aus dem Umstand, dass ein Versicherter Erkundigungen
einholt, erwächst eine natürliche Vermutung dafür, dass er im Falle eines
negativen Entscheides ein anderes Vorgehen gewählt h.te. Der erforderliche
Kausalitätsbeweis darf deshalb schon als geleistet gelten, wenn es aufgrund der
allgemeinen Lebenserfahrung als glaubhaft erscheint, dass sich der Versicherte
ohne die fragliche Auskunft anders verhalten hätte (unveröffentlichtes Urteil
R. vom 25. November 1992).”
In sintesi, il nesso
causale sussiste nella misura in cui senza l’errata informazione la persona
assicurata avrebbe agito diversamente, senza quindi incorrere in un
comportamento pregiudizievole rispettivamente di ometterne altri che gli
sarebbero stati favorevoli.
A tal riguardo in sede di
ricorso l’assicurato fa presente che:
" … la
signora RA 1, basandosi sulla garanzia del 7.10.2014, ha preso delle
disposizioni non reversibili senza difficoltà: ha erogato delle cure in misura
di 136 ore trimestrali, ha ricevuto per un certo periodo il pagamento di tali
cure, sui soldi ricevuti ha pagato i contributi sociali, ha rinunciato per
questo periodo, ma anche per quello successivo, a prendere al posto del o
accanto al figlio un altro paziente esterno. La signora RA 1 non può, dopo aver
saputo che per il figlio poteva fatturare a carico dell'AI solo 45 minuti
giornalieri risp. 35 minuti giornalieri (!), erogare retroattivamente tali cure
ad altri pazienti per la differenza di minuti che non le è più stata
riconosciuta dall'AI.
È inoltre indubbio che la restituzione rappresenterebbe un
pregiudizio finanziario. (…)” (doc. I pag. 14)
Va poi rilevato che, rettificando
quanto inizialmente sostenuto – ossia che le fatture inoltrate dalla madre
dell’assicurato non erano ancora state liquidate -, nelle osservazioni 9
novembre 2017 l’amministrazione ha informato il Tribunale di aver versato fr.
66'626.-- di cure infermieristiche prestate dal 22 maggio 2013 al 31 dicembre
2014.
(VIII). Inoltre, con scritto 3 maggio 2018 questo TCA ha chiesto
all`Ufficio AI, nell’ipotesi di validità della decisione contestata, “a chi
l’ufficio AI richiederebbe le prestazioni assicurative versate in eccesso
(differenza tra le 136 ore trimestrali ed i 35 minuti giornalieri)?
All’assicurato stesso oppure alla di lei madre, beneficiaria del versamento di
fr. 66'626.-- per le fatture relative al periodo 22 maggio 2013 – 31 dicembre
2014” e in data 30 maggio 2018 l’amministrazione ha così risposto:
" “...
nell'ipotesi di lavoro espressa, rimborsi di prestazioni sanitarie giusta
l'art. 14 LAI, che sono prestazioni in natura come secondo art.14 LPGA, versate
in eccesso sarebbero da richiedere direttamente al fornitore di cure, che ha
fatturato le prestazioni, nel caso alla mamma di RI 1. La restituzione andrebbe
richiesta in applicazione dell'art. 25 LPGA.”
Ora, contrariamente a
quanto sostenuto dall’insorgente nelle osservazioni 14 giugno 2018, dalla
succitata risposta si desume chiaramente che eventualmente la differenza delle
prestazioni versate in eccesso verrebbe chiesta alla madre dell’assicurato
quale fornitore delle prestazioni (cfr. art. 2 cpv. 2 OPGA) e non quale madre
dell’assicurato (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA). Pertanto è nella veste
d’infermiera che la madre dell’assicurato avrebbe un pregiudizio irreversibile
dovuto al fatto che, oltre a restituire l’ammontare delle prestazioni in
eccesso non avrebbe la possibilità di poter colmare la lacuna di entrata dovuta
alla paventata restituzione. Del resto, fidente nelle 136 ore trimestrali essa
aveva di conseguenza organizzato il suo piano lavorativo.
Oltre all’aspetto
finanziario-organizzativo di cui sopra, va comunque evidenziato come l’errata
comunicazione 7 ottobre 2014 abbia causato all’assicurato, da non dimenticare
minorenne, e di riflesso alla madre un comportamento pregiudizievole facendo
affidamento a ricevere cure infermieristiche della durata inizialmente fissata
di 136 ore trimestrali.
Malgrado la comunicazione
riguardasse il periodo 22 maggio 2013 – 31 dicembre 2014 l’assicurato,
rispettivamente la di lei madre, potevano ritenere in buona fede che tale
garanzia sarebbe stata rinnovata anche per il futuro, non essendo subentrati
miglioramenti dello stato di salute che avrebbero permesso di pensare ad una
diminuzione delle cure infermieristiche (osservazioni 19 ottobre 2017). Prova
ne sono le diverse prestazioni AI di cui l’interessato beneficia dalla nascita.
Solo con il progetto di decisione del 3 settembre 2015 l’assicurato ha preso
per la prima volta conoscenza dell’iniziale non riconoscimento delle cure in
parola, motivo per cui la protezione della buona fede si estende sino a fine
mese del settembre 2015.
2.6
Infine, per quel che concerne
la durata giornaliera delle cure infermieristiche, vanno confermati i 35
minuti, seppur ridotti rispetto agli iniziali 45 minuti del progetto di
decisione (a tal riguardo va fatto presente che la differenza di 10 minuti è
stata comunque riconosciuta quale SCI), frutto dell’esaustivo parere datato 26
aprile 2017 della giurista dell’Ufficio AI le cui conclusioni sono state riportate
nella decisione impugnata, ossia:
" In merito
al tempo riconosciuto per eseguire le misure mediche va sottolineata la
difficoltà del caso, come anche indicato nel preavviso del 21.11.2016, nell'individuare
quali sono le misure mediche e nel quantificarle, considerato che nel caso in
esame il genitore è anche fornitore di cure spitex mentre, di norma, la
ripartizione dei compiti è definita tra tre parti, ovvero ente __________, medico
che deve prescrivere e avallare le cure mediche, e genitori, per determinare al
meglio í compiti di ciascuno, soprattutto tra ente __________ e genitori.
Come già indicato in precedenza e sulla base delle LC rese
dall'UFAS in materia di prestazioni spitex per bambini, e confermato
dall'ultima resa in materia n. 362 del 23.3.2017, l'accento è posto sulle
misure che possono essere assunte dagli enti spitex durante gli interventi a
domicilio rispetto a quelle prese a carico dai genitori nell'ambito delle loro
capacità. La definizione «per intervento» va intesa quale presenza ininterrotta
degli enti __________ presso I'assicurato (dall'arrivo alla partenza). Laddove necessario
da un punto di vista medico, sono possibili anche più interventi al giorno. Le
indicazioni fornite dalle LC rilevano che durante l'accertamento bisogna
determinare, con l'ausilio dell'elenco summenzionato, il tempo effettivo richiesto
per fornire le prestazioni necessarie dal punto di vista medico nel caso specifico
e che bisogna determinare il periodo di tempo in cui è necessaria la presenza
di personale medico e curante tenendo conto delle cure che possono essere
prodigate parallelamente.
Viene ancora precisato che nell'ambito dell'accertamento sul posto
concernente l'AGI o il SCI, in caso di richiesta di prestazioni __________,
deve essere effettuato contemporaneamente anche un sopralluogo del servizio
spitex. In questo contesto è importante appurare che una stessa prestazione non
venga conteggiata due volte. Concretamente ciò significa che le prestazioni spitex
devono essere dedotte dal tempo per il SCI. Per i casi di lunga durata (più di
tre mesi) e i casi onerosi (più di 14 ore alle settimana o di2 ore al giorno) è
sempre necessario effettuare I'accertamento sul posto.
Sulla base della verifica a domicilio attuata con l'ausilio della
sig.ra __________, responsabile presso __________, è stato quantificato un
tempo globale giornaliero di 80 minuti al giorno per prestare tutte le cure del
caso, mentre per intervento è stato definito un tempo di 35 minuti. Ora,
ritenuta la tempistica espressa per "intervento" e quella globale,
considerato che non risulta, dagli atti all'incarto, la necessità di più
interventi specialistici infermieristici durante il giorno nel caso di RI 1,
che anche durante la colonia estiva l'ente spitex è intervenuto di sera per l'iniezione
serale e il controllo dello stato di salute e non in altri momenti non potendo
giustificare un intervento per misure che possono essere delegate a terzi senza
formazione, ad esempio per la somministrazione di medicamenti via os,
inquadrando la definizione della misura infermieristica necessaria nel caso in
esame "per intervento", come avviene in altri casi ordinari,
l'Ufficio Al non può che riconoscere un tempo di 35 minuti per le misure
infermieristiche, confermando che la differenza con gli 80 minuti giornalieri
rientra nella valutazione del tempo per il supplemento per cure intensive
(SCI), il quale risulta riconfermare le 8 ore attuali.
Sulla base delle risultanze istruttorie già agli atti risulta
quindi corretto quantificare le cure infermieristiche in 35 minuti, come emerso
dalla valutazione __________.”
Quindi, degli 80 minuti
giornalieri di cure infermieristiche quantificate dall’inchiesta domiciliare,
35.
minuti sono riconosciuti come tali e la differenza 45 minuti rientra nel supplemento
per cure intensive (SCI).
Alla succitata valutazione
va prestata adesione e del resto, nessuna contestazione è stata al riguardo
sollevata dall’assicurato.
2.7
Visto quanto sopra, in
applicazione del principio della protezione della buona fede (cfr. consid. 2.5)
all’assicurato sono riconosciute a titolo di cure infermieristiche/__________
136.
ore trimestrali (90 minuti giornalieri) dal 22 maggio 2013 al 30 settembre
2015.
e di 35 minuti giornalieri dal 1° ottobre 2015 sino al 31 ottobre 2017 (mese
di compimento della maggior età).
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Il
ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili
(cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione 19 giugno 2017 è modificata nel senso che all’assicurato sono
riconosciute a titolo di cure infermieristiche/__________ 136 ore trimestrali
(90 minuti al giorno) dal 22 maggio 2013 al 30 settembre 2015 e 35 minuti
giornalieri dal 1° ottobre 2015 sino al 31 ottobre 2017 (anno di compimento
della maggior età).
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà al
ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni