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Decisione

32.2017.131

Determinazione delle ore di cure spitex necessarie per un bambino con diverse infermità congenite. Protezione della buona fede in merito al riconoscimento di cure infermieristiche non dovute

18 luglio 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per riconsiderare la comunicazione 7 ottobre 2014 negando la

presenza di un errore manifesto. Qualora le condizioni di una riconsiderazione

dovessero essere ritenute adempiute, il ricorrente invoca la protezione della

buona fede scaturita dalla succitata comunicazione, da estendere sino al

progetto di decisione del 3 settembre 2015 con il quale veniva negato (a torto)

il diritto al rimborso delle spese di cura infermieristiche. Delle singole

motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ritiene dati i presupposti

per una riconsiderazione della comunicazione 7 ottobre 2014, rilevando tuttavia

che è solo con la decisione impugnata del 9 giugno 2017 che si è espressa sulla

domanda di prestazioni del 22 maggio 2014, riconoscendo il diritto a 35 minuti

giornalieri alla madre dell’assicurato per cure infermieristiche/__________

fornite a suo figlio dal maggio 2013. L’amministrazione ritiene inoltre non

soddisfatte le condizioni per tutelare la buona fede a seguito dell’errata

succitata comunicazione. I relativi motivi, se necessari, verranno esposti nei

prossimi considerandi.

1.5. Il ricorrente ha presentato

la propria presa di posizione in merito alla risposta di causa (VI), seguite da

osservazioni dell’Ufficio AI (VIII).

Il 20 novembre 2017

l’insorgente ha inoltrato ulteriori precisazioni (X).

1.6. In data 3 maggio 2018 il TCA

ha eseguito un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta il 15 maggio

2018 (XIII).

Il 14 giugno 2018 il

ricorrente ha prodotto le sue osservazioni in merito al succitato accertamento

(XVII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è determinare

l’ammontare delle ore che l’Ufficio AI riconosce per le cure infermieristiche/__________

elargite all’assicurato dalla di lei madre, infermiera indipendente.

In primo luogo occorre comunque

esaminare se vi sono i presupposti per una riconsiderazione della comunicazione

7 ottobre 2014.

2.2. Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI

gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti

sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). Questi

fra l’altro comprendono la cura eseguita dal medico medesimo o, a sua

prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a

domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie (art. 14 cpv.

1 lett. a LAI). Sono reputati provvedimenti sanitari necessari

alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla

scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo

scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

Nella

sentenza pubblica in DFT 136 V 209 il Tribunale federale ha stabilito che le misure messe in atto per la cura a domicilio (tra cui, come nel caso

concreto, cure infermieristiche/spitex per minori), la cui esecuzione non

richiede alcuna qualifica professionale di natura sanitaria, non costituiscono

dei provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art.

14 cpv. 1 lett. a LAI e l'art. 2 cpv. 3 OIC, ma possono dar luogo, se del caso,

a un assegno per grandi invalidi e a un supplemento per cure intensive.

A seguito della succitata

sentenza il 1° febbraio 2011 l’UFAS ha emanato la lettera circolare AI nr. 297

ove è stato allestito un elenco esaustivo delle prestazioni del servizio spitex

per bambini a carico dell’AI quali provvedimenti sanitari secondo l’art. 13 e

14 LAI. Tale circolare è stata sostituita, con effetto dal 1° marzo 2012, dalla

lettera circolare AI nr. 308 del 27 febbraio 2012 nella quale sono state

approntate delle precisazioni in particolare sull’aumento da 7 a 8 ore al

giorno il tempo massimo riconosciuto “nelle situazioni in cui bisogna prevedere

24 ore su 24 eventuali interventi d’urgenza da parte di personale

infermieristico diplomato”. Avendo nella sentenza 9C_299/2016 del 13

febbraio 2017 l’Alta Corte ritenuta illegale la limitazione di otto ore al

giorno del tempo computabile per le cure mediche nelle summenzionate situazioni

di bisogno durante tutto il giorno, il 23 marzo 2017 l’UFAS, abrogando la

lettera circolare nr. 308, ha emesso la (nuova) lettera circolare nr. 362

entrata in vigore il 1° aprile 2017.

Va qui ricordato che

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI l’assegno per minorenni grandi invalidi che

necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento

per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un

istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto

all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60%, in caso di un bisogno di

almeno 6 ore al giorno, al 40% e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al

giorno, al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di

importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2.3. Ritornando al caso in esame, con

la decisione impugnata l’amministrazione ha riconosciuto 35 minuti giornalieri

di cure infermieristiche/spitex dal 22 maggio 2013 (retroattività massima ex

art. 48 LAI) al 31 ottobre 2017 (fine del mese del compimento del 18° anno di

età dell’assicurato), sulla cui durata questo TCA non ha nulla eccepire (cfr.

consid. 2.6). Rispetto alla comunicazione 7 ottobre 2014, in cui erano state

riconosciute 136 ore trimestrali (90 minuti giornalieri) per il periodo 22

maggio 2013 – 31 dicembre 2014, ciò risulta una riduzione di tempo.

Occorre ora esaminare se

vi sono i requisiti per riconsiderare la comunicazione del 7 ottobre 2014.

Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se

la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469).

Secondo

giurisprudenza riassunta in STF 8C_113/20121 del 21 dicembre 2012, per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con

riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di

giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto

a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la

decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di

diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Va poi

fatto presente che la modifica (nel senso di una soppressione o di una

riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso

che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della

situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della

rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; sentenza

9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006

consid. 2.3; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).

Va qui rilevato che gli

stessi principi per la riconsiderazione valgono anche per le comunicazioni

emesse secondo la procedura semplificata ex art. 51 LPGA, prevista nell’AI

all’art. 58 LAI, con la precisazione che l’amministrazione può modificare senza

condizioni la comunicazione in ogni momento entro i 30 giorni dalla sua

emissione, a patto che la persona assicurata non abbia chiesto entro il

succitato termine il rilascio di una decisione formale. Scaduto tale termine,

l’amministrazione può modificarla, appunto, se sono dati i presupposti per la

riconsiderazione - oppure in via di revisione processulae (Kieser, ATSG

–Kommentar, 2015, ad art. 53, n. 46 pag. 709).

Nella fattispecie concreta,

nella decisione contestata l’Ufficio AI ha motivato come segue la

riconsiderazione:

" (…)

Nel merito l'Ufficio Al pone le considerazioni seguenti:

1. in merito alla riconsiderazione della comunicazione del 7

ottobre 2014 con la quale l'Ufficio Al aveva riconosciuto provvedimenti

sanitari intesi quali cure spitex erogate dalla RA 1 quale infermiera

indipendente per la cura del figlio RI 1 per 136 ore/semestre (pari a 90

minuti/giorno) per il periodo limitato dal 22 maggio 2013 al 31 dicembre 2014,

l'Ufficio Al conferma essere assolte le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

Infatti, l'Ufficio Al ha reso tale comunicazione, comunque scaduta, senza

appurare a tale momento le circostanze di fatto in violazione della procedura

inquisitoria, senza definire cosa potesse essere considerato quale intervento

infermieristico e la parte che doveva essere inclusa nel tempo del supplemento

per cure intensive, e senza considerare la presenza di un doppio indennizzo per

la stessa misura.

Infatti:

- non è stata attuata una valutazione critica degli atti da

riconoscere quali medici e le conseguenti ore infermieristiche necessarie prima

della pronuncia della comunicazione come richiesto dalla lettera circolare

allora in vigore (LC) 297 del 1.2.2011 edita dall'UFAS, resa a seguito della

sentenza del TF 8C_81/2010, e l'ulteriore LC 308 del 27.2.2012, in vigore dal

1.3.2012. Come già indicato nella LC 297 a pag. 3 "(...) durante l'accertamento

sul posto bisogna determinare, con l'ausilio dell'elenco summenzionato, il

tempo effettivo richiesto per fornire le prestazioni necessarie dal punto di

vista medico nel caso specifico- (...)" e servizi di accertamento degli

Uffici Al devono valutare il bisogno di cure con l'ausilio dell'elenco

summenzionato e garantire un'esecuzione il più possibile unitaria";

- non è stato considerato il fatto che le prestazioni fornite

dalla mamma erano già state riconosciute dall'Al nel supplemento per cure intensive

(SCI);

- l'annotazione del SMR della dr.ssa. __________ dell'8.7.2014 non

può essere vincolante, per il semplice fatto che la medesima ,e stata resa

senza tener conto della situazione sopra e delle prestazioni già riconosciute.

(…)” (doc. A2)

Per contro, l’assicurato

contesta che la comunicazione del 7 ottobre 2014 sia da considerare

manifestamente errata e questo per le seguenti ragioni:

" (…)

3. L'amministrazione

ritiene che la comunicazione del 7.10.2014 era errata perché non si era

proceduto ad un accertamento dei fatti (quindi ad un'inchiesta a domicilio). A

tale proposito giova ricordare che secondo la giurisprudenza non è sufficiente

che una decisione sia stata emanata tramite una procedura errata, ma per

procedere ad una riconsiderazione è necessario che si possa dimostrare che se a

suo tempo essa fosse stata emanata sulla base di una procedura corretta, il

risultato sarebbe stato diverso.

Inoltre, occorre considerare che nella

Lettera circolare no. 308 l'UFAS ha si indicato che "durante

l'accertamento sul posto bisogna determinare, con l'ausilio dell'elenco

summenzionato, il tempo effettivo richiesto per fornire le prestazioni

necessarie dal punto di vista medico nel caso specifico", ma ha

altresì indicato che "(p)er lasciare sufficiente libertà nella

considerazione delle situazioni

di cura individuali, si è rinunciato intenzionalmente a emanare una

regolamentazione dettagliata".

Dalla Lettera circolare non emerge

quindi che un'inchiesta a domicilio sia una conditio sine qua non perché il

fabbisogno di cure possa venir quantificato e riconosciuto. Se dal quadro

medico e dalla certificazione agli atti le indicazioni fornite risultano

giustificate, il fatto che l'amministrazione abbia scelto di non procedere con

un'inchiesta a domicilio non comporta la manifesta erroneità della valutazione.

4. Anche la tesi

dell'Ufficio AI che "non è stato considerato il fatto che le

prestazioni fornite dalla mamma erano già state riconosciute dall'Al nel

supplemento per cure intensive" non rappresenta un elemento per cui la

comunicazione del 7.10.2014 sarebbe manifestamente errata. Infatti una

comunicazione, se corretta, non diventa manifestamente errata solo perché attraverso

la sua emanazione si rende necessaria la revisione di un'altra decisione. Non

si può a posteriori ovviare al fatto di aver scordato di procedere ad una

revisione di quest'altra decisione, tassando come manifestamente errata la

comunicazione. Come già esposto nelle osservazioni del 9.10.2015, se

effettivamente risultava che una parte delle cure spitex era già stata tenuta

in considerazione nel calcolo del supplemento per cure intensive, allora non

era la comunicazione del 7.10.2014 ad essere errata. Semplicemente l'amministrazione

avrebbe dovuto procedere ad una revisione della decisione con la quale era

stato garantito un supplemento per cure intensive di 8 ore.

5. Infine, anche

le considerazioni della giurista, che ha ridotto il fabbisogno di cure da 80

minuti (come da inchiesta a domicilio) dapprima a 45 minuti ed in seguito a 35

minuti non possono, pur volendo presupporre che esse siano corrette, venir

prese in considerazione per valutare se la comunicazione del 7.10.2014 era

manifestamente errata. Infatti, queste considerazioni, così come la necessità

di un'inchiesta a domicilio, sono il frutto di indicazioni fornite dall'UFAS

nel 2016. Per valutare se una decisione è però manifestamente errata, occorre

riferirsi alla situazione così come era presente al momento della sua

emanazione. "Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in

quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore." (STF 8C_113/2012). Quindi, anche se nell'ottobre 2014

si fosse proceduto ad un'inchiesta a domicilio, non si può affermare al di là

di ogni ragionevole dubbio che non sarebbe emerso un bisogno di cure di 136 ore

trimestrali, perché a quel momento né l'assistente sociale che avrebbe

effettuato l'inchiesta né la giurista che l'avrebbe eventualmente avallata,

erano a conoscenza delle indicazioni dell'UFAS.

6. In conclusione, considerato che:

· l'inchiesta a domicilio del 20.6.2016

(effettuata tenendo già conto del fatto che la signora RA 1 è la madre

dell'assicurato [elemento divenuto attuale solo a seguito della lettera

dell'UFAS del 17.5.2016 e che quindi non avrebbe avuto nessuna influenza in

un'ipotetica inchiesta a domicilio nel 2014]) ha portato ad un risultato

sovrapponibile a quanto riconosciuto con la comunicazione del 7.10.2014,

· la valutazione del tempo necessario per

le cure infermieristiche implica una margine di apprezzamento e ricordato che:

· nelle situazioni che implicano una dose di apprezzamento non è

possibile rivedere la decisione per un apprezzamento errato ("Ebenfalls

liegt kein Wiedererwägungsgrund vor, wenn eine Entscheidung notwendigerweise

Ermessenszüge aufweist und die bisherige Entscheidung als vertretbar

erscheint." (Kieser, op.cit., art. 53, marg. 56),

· non è sufficiente che una decisione sia

stata emanata tramite una procedura errata, ma per procedere ad una

riconsiderazione è necessario che si possa dimostrare che se a suo tempo essa

fosse stata emanata sulla base di una procedura corretta, il risultato sarebbe

stato diverso e che

· la valutazione della manifesta erroneità

della decisione va effettuata sulla base legale e fattuale valida al momento in

cui essa è stata presa,

ne consegue che la valutazione effettuata nell'autunno 2014

secondo la quale l'assicurato necessitava di 136 ore trimestrali di cure spitex

non può essere considerata come manifestamente errata. (…)”

(doc. I pag. 7-9)

Orbene, come rettamente

rilevato dall’assicurato, da parte dell’Ufficio AI l’esame dei requisiti

materiali per il riconoscimento della chiesta prestazione ha necessitato di un

certo margine di apprezzamento. La complessa e lunga istruttoria lo dimostra.

Tuttavia, a mente del TCA, l’errore manifesto risiede nel fatto che l’Ufficio

AI, con la comunicazione 7 ottobre 2014 aveva riconosciuto le chieste 136 ore trimestrali

(90 minuti giornalieri) senza aver tenuto conto delle prestazioni già

riconosciute nell’ambio del supplemento per cure intensive. Certo che

successivamente il supplemento cure intensive (__________) è stato rivisto in

funzione della quantificazione delle cure __________. Fatto sta che al momento

di decidere la quantificazione della durata delle cure infermieristiche

l’amministrazione doveva separare i due generi di cure.

In questo senso non

vincolante è l’annotazione 8 luglio 2014 della dr.ssa __________ nella misura

in cui aveva fissato, tenendo conto delle relative fatture, 136 ore di cure

infermieristiche per trimestre senza aver proceduto alla suddetta

differenziazione (doc. 283 incarto AI). Ciò che è stato fatto a seguito

dell’inchiesta domiciliare svolta su indicazione dell’UFAS.

Infine, proprio con

riferimento alla citazione di Kieser (ATSG Kommentar, 2015, ad art. 53, marg.

56) riportata dall’assicurato (“Ebenfalls liegt kein Wiedererwägungsgrud

vor, wenn eine Entscheidung notwendigerweise Ermessenszüge aufweist und die

bisherige Entscheidung als vertretbar erscheint”; sottolineatura del

redattore), l’esito a cui era giunta l’amministrazione – ossia il

riconoscimento di 136 ore settimanali di cure infermieristiche senza deduzione

del SCI – non poteva ritenersi sostenibile.

Altro errore manifesto è

il fatto che l’Ufficio AI non ha proceduto ad esaminare la richiesta

dell’assicurato, inoltrata il 20 maggio 2014, secondo i criteri della citata

lettera circolare no. 308, entrata in vigore il 1° marzo 2012 e applicabile al

caso concreto. Difatti, il no. 1 delle disposizioni transitorie di detta

lettera circolare dispone che “le nuove richieste devono essere valutate

secondo la presente lettera circolare, anche se riguardano prestazioni fornite

prima della sua entrata”.

In queste circostanze la

comunicazione 7 ottobre 2014 è da considerare manifestamente errata, la cui

rettifica con la decisione impugnata risulte essere rilevante. La

riconsiderazione va pertanto confermata.

2.4. In sede di risposta l’Ufficio

AI ha sostenuto che (pag. 4)

" Altresì

giova specificare che nei 30 giorni dall'emissione della comunicazione del 7

ottobre 2014 la signora RA 1 ha chiesto di trasmetterle l'incarto e ha

formulato osservazioni con scritto del 5 novembre 2014 (inc. Al, doc. 296),

chiedendo di riconoscerle la retroattività massima di 5 anni, ciò che implicava

la contestazione della comunicazione con annullamento automatico della stessa.

Va precisato che la domanda presentata nel maggio 2014 per la verifica del

diritto a cure spitex eseguite dalla signora RA 1 si è effettivamente conclusa

con la decisione impugnata del 9 giugno 2017. A mente dello scrivente Ufficio

Al la contestazione della comunicazione del 7 ottobre 2014 ha implicato

I'annullamento della stessa come indicato nel preavviso del 3 settembre 2015,

chiarendo l'Ufficio Al con tale atto di non riconoscere cure __________

eseguite dalla mamma di RI 1. Né successivamente l'amministrazione ha mai

confermato alla mamma di RI 1 di riconoscere il tempo per cure infermieristiche

fornite a domicilio di 136 ore trimestrali. Non vige, quindi, alcun

provvedimento finale sulla questione ad eccezione della decisione impugnata del

9 giugno 2017, che si esprime sulla domanda di prestazioni del 22 maggio 2014 e

riconosce il diritto a 35 minuti giornalieri alla signora RA 1 per le cure

infermieristiche/__________ fornite al figlio da maggio 2013”; sottolineatura

del redattore).

Nelle osservazioni 19

ottobre 2017 l’assicurato sostiene invece che con la contestazione della

comunicazione 7 ottobre 2014 la stessa non è divenuta automaticamente nulla. In

effetti, rileva di aver unicamente contestato la retroattività delle

prestazioni riconosciute (un anno invece dei 5 anni chiesti) impedendo quindi

la crescita in giudicato su tale questione, mentre per quel che concerne il

periodo delle cure la decisione informale è divenuta definitiva, questo in

analogia alla procedura d’opposizione.

A ragione.

Va qui ricordato che, come

riportato sopra, nel caso di decisioni rese in procedura semplificata ai sensi

dell’art. 51 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 74 ter OAI), l’amministrazione può

liberamente rivedere una decisione informale entro 30 giorni dall’emissione che

può successivamente essere modificata nell’ambito della riconsiderazione ex

art. 53 LPGA (“… Anders

verhält es sich für den Versicherungsträger. Dieser kann nur innerhalb einer

Frist von 30 Tagen ab Erlass des formlosen Entscheids voraussetzungslos auf

diesen zurückkommen; ist diese Frist verstrichen, ist eine Änderung nur im

Rahmen von Art. 53 ATSG zulässig (Kieser, ATSG

–Kommentar, 2015, ad art. 51 n. 27, pag. 678). Ciò presuppone, secondo questo TCA, che da parte della

persona assicurata non vi sia stata la richiesta di emettere ai sensi dell’art.

51 cpv. 2 LPGA una decisione entro 30 giorni

L’insorgente ha poi

rettamente fatto riferimento alla STCA inc. 35.2012.1 in cui è stata riportata

la seguente giurisprudenza: “ Nella DTF 119 V 347, il TFA ha stabilito che

l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura

d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di

impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa

passa parzialmente in giudicato”.

Ciò significa che, in

analogia alla succitata giurisprudenza, la parte della comunicazione 7 ottobre

2014 riguardante i minuti delle cure spitex, rimasta incontestata, è cresciuta

in giudicato.

Inoltre, nelle citate osservazioni

19 ottobre 2017 l’assicurato ha giustamente evidenziato che:

" (…)

Questo parere è stato peraltro condiviso dall'amministrazione

stessa nel progetto di decisione del 3.9.2015 ("Sono date le condizioni

per la riconsiderazione giusta l'art. 53

cpv. 2 LPGA”) e nella decisione del 19.6.2017 ("l'Ufficio AI

conferma essere assolte le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA").

Durante tutto l'iter della pratica l'amministrazione stessa ha

quindi ritenuto, malgrado quanto affermato ora nella risposta di causa, che la

richiesta della madre dell'assicurato di riconoscere una retroattività di 5

anni invece che di un anno, non implicasse l'annullamento automatico

dell'intero contenuto della comunicazione del 7.10.2014, ma che la p__________ riconosciute

fosse invece cresciuta formalmente in giudicato (essendo rimasta incontestata)

e che la sua rettifica necessitasse quindi che le condizioni dell'art. 53 cpv.

Considerandi

2.

LPGA fossero adempiute. (…)” (doc. VI)

Quanto ai motivi della riconsiderazione,

va fatto riferimento al precedente considerando.

2.5

L’assicurato, qualora questa

Corte dovesse decidere per una riconsiderazione della comunicazione del 7

ottobre 2014 nel senso di una riduzione delle cure infermieristiche inizialmente

riconosciute, invocando il principio della protezione della buona

fede, chiede che tuttavia siano confermate le 136 ore trimestrali di cure

spitex per il periodo dal 22 maggio 2013 (retroattività riconosciuta con

la comunicazione del 7 ottobre 2014) sino al 30 settembre 2015, tenuto conto

del preavviso 3 settembre 2015 in cui l’Ufficio AI le aveva (a torto) negate.

A ragione.

Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa

e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le

promesse fatte e che non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un

vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono

riunite:

1.

l'autorità

è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;

2.

l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti;

3.

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

5.

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del

quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1

pag. 60 e rispettivi rinvii).

La tutela

della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione

o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così

anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di

rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare

nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4

pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99

del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale

evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC,

prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano,

non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97

pag. 525 consid. 4b).

Ritornando

al caso in esame, è pacifico che le prime tre condizioni sono adempiute: la

comunicazione del 7 ottobre 2014 risulta essere errata ed è stata emessa dalla

competente autorità amministrativa (Ufficio AI), concerne una determinata

persona (l’assicurato) e quest’ultima non si è immediatamente resa conto dell’inesattezza

dell’informazione (tramite la succitata comunicazione) ricevuta.

Altrettanto pacifico è

l’adempimento dell’ultimo requisito, visto che le disposizioni relative alla

cure spitex per i minorenni (art. 13 LAI in relazione all’art. 14 LAI) sono

rimaste invariate dal maggio 2013 sino ad oggi.

Per quel che concerne il

requisito nr. 4. (facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio), ricordato

come anche un’omissione possa costituire una disposizione (DTF 121 V 67 consid.

2b con riferimenti giurisprudenziali), vi deve essere un nesso causale tra l’errata

informazione dell’amministrazione e le disposizioni prese dall’assicurato. A

tal riguardo, in DTF 121 V 67 consid. 2, trattandosi un caso di disposizione

nel senso di omissione, è stato precisato:

" Ein solcher Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn angenommen werden

kann, der Versicherte hätte sich ohne die fehlerhafte Auskunft anders

verhalten. An den Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen Auskunft und

Disposition bzw. Unterlassung werden nicht allzu strenge Anforderungen

gestellt. Denn bereits aus dem Umstand, dass ein Versicherter Erkundigungen

einholt, erwächst eine natürliche Vermutung dafür, dass er im Falle eines

negativen Entscheides ein anderes Vorgehen gewählt h.te. Der erforderliche

Kausalitätsbeweis darf deshalb schon als geleistet gelten, wenn es aufgrund der

allgemeinen Lebenserfahrung als glaubhaft erscheint, dass sich der Versicherte

ohne die fragliche Auskunft anders verhalten hätte (unveröffentlichtes Urteil

R. vom 25. November 1992).”

In sintesi, il nesso

causale sussiste nella misura in cui senza l’errata informazione la persona

assicurata avrebbe agito diversamente, senza quindi incorrere in un

comportamento pregiudizievole rispettivamente di ometterne altri che gli

sarebbero stati favorevoli.

A tal riguardo in sede di

ricorso l’assicurato fa presente che:

" … la

signora RA 1, basandosi sulla garanzia del 7.10.2014, ha preso delle

disposizioni non reversibili senza difficoltà: ha erogato delle cure in misura

di 136 ore trimestrali, ha ricevuto per un certo periodo il pagamento di tali

cure, sui soldi ricevuti ha pagato i contributi sociali, ha rinunciato per

questo periodo, ma anche per quello successivo, a prendere al posto del o

accanto al figlio un altro paziente esterno. La signora RA 1 non può, dopo aver

saputo che per il figlio poteva fatturare a carico dell'AI solo 45 minuti

giornalieri risp. 35 minuti giornalieri (!), erogare retroattivamente tali cure

ad altri pazienti per la differenza di minuti che non le è più stata

riconosciuta dall'AI.

È inoltre indubbio che la restituzione rappresenterebbe un

pregiudizio finanziario. (…)” (doc. I pag. 14)

Va poi rilevato che, rettificando

quanto inizialmente sostenuto – ossia che le fatture inoltrate dalla madre

dell’assicurato non erano ancora state liquidate -, nelle osservazioni 9

novembre 2017 l’amministrazione ha informato il Tribunale di aver versato fr.

66'626.-- di cure infermieristiche prestate dal 22 maggio 2013 al 31 dicembre

2014.

(VIII). Inoltre, con scritto 3 maggio 2018 questo TCA ha chiesto

all`Ufficio AI, nell’ipotesi di validità della decisione contestata, “a chi

l’ufficio AI richiederebbe le prestazioni assicurative versate in eccesso

(differenza tra le 136 ore trimestrali ed i 35 minuti giornalieri)?

All’assicurato stesso oppure alla di lei madre, beneficiaria del versamento di

fr. 66'626.-- per le fatture relative al periodo 22 maggio 2013 – 31 dicembre

2014” e in data 30 maggio 2018 l’amministrazione ha così risposto:

" “...

nell'ipotesi di lavoro espressa, rimborsi di prestazioni sanitarie giusta

l'art. 14 LAI, che sono prestazioni in natura come secondo art.14 LPGA, versate

in eccesso sarebbero da richiedere direttamente al fornitore di cure, che ha

fatturato le prestazioni, nel caso alla mamma di RI 1. La restituzione andrebbe

richiesta in applicazione dell'art. 25 LPGA.”

Ora, contrariamente a

quanto sostenuto dall’insorgente nelle osservazioni 14 giugno 2018, dalla

succitata risposta si desume chiaramente che eventualmente la differenza delle

prestazioni versate in eccesso verrebbe chiesta alla madre dell’assicurato

quale fornitore delle prestazioni (cfr. art. 2 cpv. 2 OPGA) e non quale madre

dell’assicurato (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA). Pertanto è nella veste

d’infermiera che la madre dell’assicurato avrebbe un pregiudizio irreversibile

dovuto al fatto che, oltre a restituire l’ammontare delle prestazioni in

eccesso non avrebbe la possibilità di poter colmare la lacuna di entrata dovuta

alla paventata restituzione. Del resto, fidente nelle 136 ore trimestrali essa

aveva di conseguenza organizzato il suo piano lavorativo.

Oltre all’aspetto

finanziario-organizzativo di cui sopra, va comunque evidenziato come l’errata

comunicazione 7 ottobre 2014 abbia causato all’assicurato, da non dimenticare

minorenne, e di riflesso alla madre un comportamento pregiudizievole facendo

affidamento a ricevere cure infermieristiche della durata inizialmente fissata

di 136 ore trimestrali.

Malgrado la comunicazione

riguardasse il periodo 22 maggio 2013 – 31 dicembre 2014 l’assicurato,

rispettivamente la di lei madre, potevano ritenere in buona fede che tale

garanzia sarebbe stata rinnovata anche per il futuro, non essendo subentrati

miglioramenti dello stato di salute che avrebbero permesso di pensare ad una

diminuzione delle cure infermieristiche (osservazioni 19 ottobre 2017). Prova

ne sono le diverse prestazioni AI di cui l’interessato beneficia dalla nascita.

Solo con il progetto di decisione del 3 settembre 2015 l’assicurato ha preso

per la prima volta conoscenza dell’iniziale non riconoscimento delle cure in

parola, motivo per cui la protezione della buona fede si estende sino a fine

mese del settembre 2015.

2.6

Infine, per quel che concerne

la durata giornaliera delle cure infermieristiche, vanno confermati i 35

minuti, seppur ridotti rispetto agli iniziali 45 minuti del progetto di

decisione (a tal riguardo va fatto presente che la differenza di 10 minuti è

stata comunque riconosciuta quale SCI), frutto dell’esaustivo parere datato 26

aprile 2017 della giurista dell’Ufficio AI le cui conclusioni sono state riportate

nella decisione impugnata, ossia:

" In merito

al tempo riconosciuto per eseguire le misure mediche va sottolineata la

difficoltà del caso, come anche indicato nel preavviso del 21.11.2016, nell'individuare

quali sono le misure mediche e nel quantificarle, considerato che nel caso in

esame il genitore è anche fornitore di cure spitex mentre, di norma, la

ripartizione dei compiti è definita tra tre parti, ovvero ente __________, medico

che deve prescrivere e avallare le cure mediche, e genitori, per determinare al

meglio í compiti di ciascuno, soprattutto tra ente __________ e genitori.

Come già indicato in precedenza e sulla base delle LC rese

dall'UFAS in materia di prestazioni spitex per bambini, e confermato

dall'ultima resa in materia n. 362 del 23.3.2017, l'accento è posto sulle

misure che possono essere assunte dagli enti spitex durante gli interventi a

domicilio rispetto a quelle prese a carico dai genitori nell'ambito delle loro

capacità. La definizione «per intervento» va intesa quale presenza ininterrotta

degli enti __________ presso I'assicurato (dall'arrivo alla partenza). Laddove necessario

da un punto di vista medico, sono possibili anche più interventi al giorno. Le

indicazioni fornite dalle LC rilevano che durante l'accertamento bisogna

determinare, con l'ausilio dell'elenco summenzionato, il tempo effettivo richiesto

per fornire le prestazioni necessarie dal punto di vista medico nel caso specifico

e che bisogna determinare il periodo di tempo in cui è necessaria la presenza

di personale medico e curante tenendo conto delle cure che possono essere

prodigate parallelamente.

Viene ancora precisato che nell'ambito dell'accertamento sul posto

concernente l'AGI o il SCI, in caso di richiesta di prestazioni __________,

deve essere effettuato contemporaneamente anche un sopralluogo del servizio

spitex. In questo contesto è importante appurare che una stessa prestazione non

venga conteggiata due volte. Concretamente ciò significa che le prestazioni spitex

devono essere dedotte dal tempo per il SCI. Per i casi di lunga durata (più di

tre mesi) e i casi onerosi (più di 14 ore alle settimana o di2 ore al giorno) è

sempre necessario effettuare I'accertamento sul posto.

Sulla base della verifica a domicilio attuata con l'ausilio della

sig.ra __________, responsabile presso __________, è stato quantificato un

tempo globale giornaliero di 80 minuti al giorno per prestare tutte le cure del

caso, mentre per intervento è stato definito un tempo di 35 minuti. Ora,

ritenuta la tempistica espressa per "intervento" e quella globale,

considerato che non risulta, dagli atti all'incarto, la necessità di più

interventi specialistici infermieristici durante il giorno nel caso di RI 1,

che anche durante la colonia estiva l'ente spitex è intervenuto di sera per l'iniezione

serale e il controllo dello stato di salute e non in altri momenti non potendo

giustificare un intervento per misure che possono essere delegate a terzi senza

formazione, ad esempio per la somministrazione di medicamenti via os,

inquadrando la definizione della misura infermieristica necessaria nel caso in

esame "per intervento", come avviene in altri casi ordinari,

l'Ufficio Al non può che riconoscere un tempo di 35 minuti per le misure

infermieristiche, confermando che la differenza con gli 80 minuti giornalieri

rientra nella valutazione del tempo per il supplemento per cure intensive

(SCI), il quale risulta riconfermare le 8 ore attuali.

Sulla base delle risultanze istruttorie già agli atti risulta

quindi corretto quantificare le cure infermieristiche in 35 minuti, come emerso

dalla valutazione __________.”

Quindi, degli 80 minuti

giornalieri di cure infermieristiche quantificate dall’inchiesta domiciliare,

35.

minuti sono riconosciuti come tali e la differenza 45 minuti rientra nel supplemento

per cure intensive (SCI).

Alla succitata valutazione

va prestata adesione e del resto, nessuna contestazione è stata al riguardo

sollevata dall’assicurato.

2.7

Visto quanto sopra, in

applicazione del principio della protezione della buona fede (cfr. consid. 2.5)

all’assicurato sono riconosciute a titolo di cure infermieristiche/__________

136.

ore trimestrali (90 minuti giornalieri) dal 22 maggio 2013 al 30 settembre

2015.

e di 35 minuti giornalieri dal 1° ottobre 2015 sino al 31 ottobre 2017 (mese

di compimento della maggior età).

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Il

ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 19 giugno 2017 è modificata nel senso che all’assicurato sono

riconosciute a titolo di cure infermieristiche/__________ 136 ore trimestrali

(90 minuti al giorno) dal 22 maggio 2013 al 30 settembre 2015 e 35 minuti

giornalieri dal 1° ottobre 2015 sino al 31 ottobre 2017 (anno di compimento

della maggior età).

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni