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32.2017.132

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26 febbraio 2018Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.6. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni dell’assicurato, dopo avere richiamato gli atti

medici ritenuti determinanti, ed in particolare l’incarto dall’assicuratore

infortuni che si è assunto le conseguenze dell’incidente automobilistico del __________

aprile 2015, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che si è espresso

sull’intera documentazione acquisita, l’Ufficio assicurazione invalidità ha concluso

che, dal giorno dell’infortunio, l’assicurato non poteva più esercitare nessuna

attività lucrativa, mentre dal 24 giugno 2016 egli era in grado di svolgere

altre attività adeguate al suo stato di salute.

Dalla folta documentazione trasmessa dall’assicuratore infortuni __________

risulta che, a seguito dell’incidente stradale, l’assicurato ha riportato la

frattura instabile del soma di C2 ed ernia discale traumatica C5-C6 ed è stato

operato in urgenza di discectomia C5-C6 con cage e placca per via

anteriore e stabilizzazione C1-C3 per via posteriore.

Il 23 maggio 2015 l’assicurato è stato nuovamente operato per

ferita infetta occipitale in pregressa stabilizzazione C1-C3.

L’assicuratore infortuni ha raccolto la documentazione medica e

professionale necessaria, si è assunto il caso pagando le spese di cura e versando

le indennità giornaliere.

Dopo un anno ha sottoposto l’assicurato a una visita

medico-circondariale di chiusura che ha avuto luogo il 23 giugno 2016.

Il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, nel suo rapporto del 27 giugno 2016

(doc. 145 incarto LAINF) ha esposto gli atti medici in suo possesso fino al 5

novembre 2015, ha riportato le dichiarazioni dell’assicurato sul suo stato di

salute (cervicalgia ricorrente, il dolore cervicale peggiorava con il

sollevamento dei pesi e col mantenimento di posizioni a lungo, difficoltà a

muovere il collo, problema di deglutizione e abbassamento del tono della voce)

e l’esito dell’esame clinico.

Ha posto la diagnosi di trauma rachide cervicale da incidente

stradale con frattura di C2 e lussazione C2-C3, ernia traumatica distale C5-C6.

Stato dopo stabilizzazione C1-C3 per via posteriore, discectomia C5-C6 con

impianto di cage più placca per via anteriore il 25 aprile 2015.

Revisione ferita chirurgica posteriore il 23 maggio 2015. Disfonia e disfagia

da paralisi emilaringea destra.

Lo specialista ha osservato che la situazione clinica attuale era

da ritenersi stabilizzata, erano previsti solo controlli periodici presso il

neurochirurgo e l’otorinolaringoiatra e che da ulteriori provvedimenti medici

non ci si poteva attendere un sostanziale netto miglioramento della situazione.

Per quanto concerne l’esigibilità del lavoro, valutata in presenza

dell’assicurato in suo pieno accordo, l’esperto ha elencato una serie di

limitazioni funzionali: egli poteva molto spesso sollevare e portare pesi molto

leggeri e leggeri fino a 10kg, di rado pesi medi da 10 a 25kg, sollevare molto

spesso pesi oltre l’altezza del petto fino a 5kg mentre talvolta pesi superiori

a 5kg con le citate limitazioni; maneggiare molto spesso attrezzi leggeri e medi

di precisione, talvolta attrezzi pesanti e lavoro manuale rozzo.

Ruotare la mano senza limitazione. L’assicurato era in grado di

svolgere dei lavori sopra la testa; di rado rotazione. Molto spesso in

posizione seduta inclinata in avanti, talvolta in posizione in piedi inclinata

in avanti, inginocchiata e in flessione delle ginocchia; molto spesso in

posizione di lunga durata seduta e in piedi. L’assicurato poteva camminare

senza alcuna limitazione anche per lunghi tratti e anche su terreno accidentato,

così come salire le scale, mentre salire le scale a pioli solo talvolta.

Nel rapporto del colloquio avuto il 5 luglio 2016 (doc. 149 LAINF)

con un collaboratore dell’assicuratore infortuni, l’assicurato si è detto

d’accordo con la valutazione dell’esigibilità espressa dal medico di

circondario, era consapevole delle limitazioni per il sollevamento dei pesi del

mantenimento della posizione accovacciata o con le ginocchia flesse, sentendo

“tirare” tutta la muscolatura del collo e della schiena. Egli era cosciente che

la precedente attività di aiuto vetraio, di tipo pesante dal lato fisico, non

era più esigibile, ma che al momento non aveva un lavoro alternativo in vista.

L’11 luglio 2016 (doc. 153 LAINF) l’assicuratore infortuni ha

comunicato all’interessato che dal 1° settembre 2016, data dalla quale faceva

stato una capacità lavorativa nella misura massima possibile, avrebbe sospeso

le prestazioni a titolo di spese di cura e di indennità giornaliera. A causa

dei postumi infortunistici alla colonna cervicale, l’attività di aiuto vetraio

non era più esigibile in misura apprezzabile, per contro, da subito, è stato

ritenuto abile al 100% in attività più leggere in cui non era richiesto di sollevare

pesi superiori a 25kg e di effettuare lavori sopra la testa.

Con decisione del 24 novembre 2016 (doc. 173 LAINF) la __________

ha fissato al 4% (Fr. 52'039.- [salario da valido nel 2016] – Fr. 49'782,60

[salario da invalido con DPL 2016] : Fr. 52'039.- x 100) l’incapacità di

guadagno dell’assicurato e quindi, essendo inferiore al grado limite del 10%,

non gli è stata accordata alcuna prestazione a titolo di rendita di invalidità.

Il 28 aprile 2017 (doc. 193 LAINF) l’assicuratore infortuni ha

emanato una decisione su opposizione con cui ha dichiarato irricevibile, per

carenza di motivazione, l’opposizione del 28 dicembre 2016 (doc. 182 LAINF) dell’assicurato.

Con ricorso del 24 maggio 2017 (doc. 202 LAINF) l’assicurato ha

chiesto al TCA di annullare la decisione amministrativa e di rinviare gli atti

alla __________ per rivalutare il suo diritto alla rendita.

Con STCA 35.2017.56 il 31 agosto 2017 il Tribunale ha respinto il

ricorso, confermando che l’opposizione non era motivata e quindi che non

adempiva i presupposti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA. Inoltre, il TCA ha negato la

restituzione dei termini.

Unitamente al ricorso del 31 agosto 2017 contro la decisione

dell’Ufficio AI, che qui ora occupa il TCA, l’assicurato ha prodotto il

certificato medico redatto il 18 maggio 2017 (doc. C) dal dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, che così recita:

" Si

certifica che il paziente a margine è seguito attualmente presso il mio studio

medico a causa di una sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1)

sviluppata dopo l’infortunio del __________.04.2015.

Attualmente egli presenta un’inabilità lavorativa nella misura

completa e necessita di una presa a carico di tipo psichiatrico con

l’assunzione di farmaci ansiolitici, antidepressivi e colloqui di sostegno.”.

Il 7 settembre 2017 (doc. IV/1) il dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, si è espresso come segue sul rapporto del suo collega:

" Ho preso

nozione del breve certificato del Dr. __________ del 18.05.2017, con diagnosi

di disturbo post-traumatico da stress, senza descrizione di status

rispettivamente altre indicazioni utili se non che l’assicurato è attualmente

seguito dal collega psichiatra ed è attualmente inabile al lavoro.

In base alla classificazione ICD 10, segni e sintomi di un

disturbo post-traumatico da stress devono essere presenti al più tardi entro

sei mesi dall’evento, in questo caso incidente della circolazione del __________.04.2015.

Ho rivisto tutta la documentazione medica all’incarto e non ho

trovato traccia, anche di transenna, né alcun accenno che lasci anche solo

intuire segni o sintomi d’interesse psicopatologico.

Posso, pertanto, solo concludere che verosimilmente l’assicurato

si è presentato all’attenzione del Dr. __________ il 18 maggio u.s. e che in

precedenza egli non presentasse segni o sintomi d’interesse psicopatologico.”.

2.7. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid. 3b)aa il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

Considerandi

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

La problematica cervicale è stata chiarita in modo soddisfacente

non solo dal perito che ha esaminato l’assicurato nel 2016, ma anche dal medico

SMR che è intervenuto l’anno seguente.

Va in particolare rilevato che, da parte sua, l’assicurato non ha

saputo comprovare, a mano di documentazione medica specialistica, che il suo

stato di salute fosse peggiore rispetto a quello accertato dal Servizio Medico

Regionale. Il ricorrente non ha infatti prodotto alcun referto medico

attestante le sue condizioni di salute somatiche.

Per contraddire l’operato dell’Ufficio AI, egli ha semplicemente contestato

di essere abile al lavoro al 100%, rilevando che le lesioni fisiche che tuttora

lamenta gli impediscono di esercitare un’attività adeguata al 100%. A suo dire,

il suo quadro clinico non sarebbe stabilizzato, perciò necessiterebbe di una

nuova valutazione, senza però apportare alcun certificato medico che sostenga

questa sua tesi.

Al riguardo, il TCA evidenzia che il dr. med. __________,

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore,

quando il 23 giugno 2016 ha visitato l’assicurato ha affermato espressamente che

“situazione clinica attuale da ritenersi stabilizzata”. Pertanto, “Da

ulteriori provvedimenti medici non ci si può attendere un sostanziale netto

miglioramento della situazione.” e l’esigibilità lavorativa che è stata

stabilita in quella occasione è stata “valutata in presenza dell’assicurato

in suo pieno accordo.” (doc. 145 LAINF).

Ne discende che sebbene la decisione dell’Ufficio AI sia stata

resa un anno dopo, tuttavia dal 23 giugno 2016 al 28 giugno 2017 il ricorrente

non ha in alcun modo contestato la sua abilità lavorativa del 100% in attività

leggere rispettose dei limiti funzionali indicati dal medico nominato

dall’assicuratore infortuni.

Pertanto, è a giusta ragione che il dr. med. __________, FMH in medicina

generale, quando l’8 febbraio 2017 ha valutato lo stato clinico dell’assicurato

sulla base dell’abbondante documentazione che l’amministrazione aveva raccolto

e dall’assicuratore infortuni e dai medici curanti, ha confermato le diagnosi

indicate dallo specialista ortopedico e i gradi di (in)capacità lavorativa

fissati dallo stesso sia nell’attività abituale di aiuto vetraio sia in altre

più adeguate al suo stato di salute, fermo restando alcuni limiti funzionali.

Inoltre, il medico del Servizio Medico Regionale ha specificato chiaramente

che non v’erano patologie extra-infortunistiche.

È infatti soltanto con il ricorso del 31 agosto 2017 che

l’assicurato ha prodotto il certificato dello psichiatra dr. med. __________,

tuttavia redatto già il 18 maggio 2017.

Ora, questo referto è stato oggetto di un’attenta valutazione da

parte del dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria e

psicoterapia. L’esperto del Servizio Medico Regionale, come visto, ha

evidenziato che nel corso dei due anni successivi all’incidente stradale

l’assicurato non ha mai manifestato dei disturbi psichici né tanto meno dei

disturbi post traumatici da stress. Pertanto, è verosimile che è solo il 18

maggio 2017 che il ricorrente abbia fatto capo a uno psichiatra e che si sia

trattato quindi di un unico episodio, visto che, ad oggi, nessun altro

certificato medico specialistico è giunto a questo Tribunale.

Così stando le cose, il TCA fa proprie le conclusioni dell’SMR e

ritiene che questo unico nuovo certificato, in assenza di ulteriore

documentazione medica specialistica che corrobori questa circostanza, non

apporti nessuna modifica nella valutazione delle condizioni di salute del

ricorrente con attinenza alla decisione del 28 giugno 2017 qui impugnata.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del

ricorrente è stato compiutamente valutato dal Servizio Medico Regionale sulla

base dei numerosi referti medici agli atti raccolti dall’Ufficio AI sia

direttamente presso i medici curanti sia tramite il richiamo del corposo

incarto riunito dall’assicuratore infortuni.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato

attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici -

magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.77

del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del

26.

ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2

maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto

2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016;

STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015;

STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013;

STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013;

STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17

aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10

giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato

sufficientemente le sue condizioni, senza però trasmettere delle valide prove

(mediche) contrarie.

Infatti, l’assicurato non ha saputo comprovare le sue critiche di

un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione dell’SMR.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto gli esperti sia

dal punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come

completi, chiari ed affidabili i rapporti peritali che il dr. med. __________, il

dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno allestito il primo su

mandato dell’assicuratore infortuni e gli altri due dell’Ufficio assicurazione

invalidità.

In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato

di salute del ricorrente era migliorato dal 24 giugno 2016, tanto da essere

completamente abile in attività adatte e leggere tenuto conto di una serie di

limitazioni funzionali.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute del ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal

dr. med. __________ l’8 febbraio 2017 e implicitamente ribadito il 7 settembre

2017.

dal dr. med. __________ dopo avere preso conoscenza del più recente

referto del 18 maggio 2017 del collega psichiatra dr. med. __________.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne

sono stati trasmessi pendente causa dal ricorrente.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’assicuratore infortuni e dall’Ufficio assicurazione

invalidità.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di

sostrato medicalmente oggettivabile.

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente

Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI di ritenere il

ricorrente totalmente inabile al lavoro di aiuto vetraio dal giorno

dell’incidente, avvenuto nell’aprile 2015, ma abile dal 24 giugno 2016 in

ragione del 100% in attività adatte al suo stato di salute che rispettino

determinati limiti funzionali indicati dall’ortopedico e confermati dal

Servizio Medico Regionale.

2.9

Stante quanto precede, poiché

l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato (che ha preteso

che la rendita intera di invalidità gli sia concessa (anche) dal 1° ottobre

2016.

sulla base della sua presunta incapacità lavorativa totale in qualsiasi

attività lucrativa e non per un diverso calcolo della perdita di guadagno), ciò

porta il TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato dall’Ufficio AI nella

decisione impugnata e dunque a ritenere un grado di invalidità del 100% (soltanto)

per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016.

Dopodiché, sulla base di una capacità lavorativa residua del

100% in attività leggere, dal 24 giugno 2016 il grado di invalidità

dell’assicurato risulta essere dello 0%, con conseguente soppressione del

diritto alla rendita.

In queste circostanze e sulla scorta dell’art. 88a OAI, il TCA non

può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di concedere al

ricorrente (soltanto) un diritto temporaneo alla rendita di invalidità, ciò che

gli permette di beneficiare di una rendita intera dal 1° aprile 2016 al 30 settembre

2016, e meglio dopo un anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità

lavorativa e fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute.

Di conseguenza, è a giusta ragione che il diritto alla rendita

intera sia solo temporaneo e che dal 1° ottobre 2016 il ricorrente non

abbia più diritto al riconoscimento di una rendita intera di invalidità stante

un grado di invalidità dello 0%.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti