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Decisione

32.2017.133

Rifiuto di prestazioni dopo STCA di rinvio affinché l'Ufficio AI trattasse la documentazione medica prodotta in quella sede alla stregua di una domanda di revisione della decisione confermata con la S

18 aprile 2018Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti documenti sono

stati notificati al ricorrente (XIII) che – dopo la chiesta proroga del

termine (XIV e XV) –, tramite il suo legale, ha prodotto il rapporto

medico del 1. dicembre 2017 del dr. __________ (XVI/1) e addotto che “(…) lo

psichiatra curante, sulla base delle considerazioni espresse nel proprio

rapporto medico, si conferma nelle proprie valutazioni, contestando la diagnosi

e le conclusioni della dr.ssa __________. (…)” (XVI).

Detti documenti sono stati

notificati all’Ufficio AI (XVII) che, con osservazioni del 14 dicembre 2017,

vista l’annotazione del 13 dicembre 2017 del medico SMR dr. __________

(XVIII/1), si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (XVIII).

I doc. XVII, XVIII e

XVIII/1 sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (XIX).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se l’Ufficio AI ha correttamente negato il diritto ad una rendita e a

provvedimenti professionali (cfr. consid. 1.2).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.

88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013

consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag.

137).

Va ancora rilevato che

nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015

IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per

il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una

notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il

grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa

ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della

capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”

(regesto della DTF 141 V 9).

2.4. Nella fattispecie in esame,

come accennato (cfr. consid. 1.1), con STCA del 4 marzo 2016 (doc. AI

93/258-281), questo Tribunale – “(…) ritenuto che un eventuale

danno alla salute di natura psichiatrica […] è insorto al più presto nel

febbraio 2015. (…)” (doc. AI 93/276-277) – ha trasmesso gli atti

all’Ufficio AI affinché trattasse la documentazione medico psichiatrica

prodotta in quella sede quale domanda di revisione della decisione del 5 marzo

2015 confermata con la succitata STCA.

L’amministrazione, vista

la richiesta di perizia del 27 settembre 2016 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 110/327), ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del __________ (doc.

AI 111/328-329 e 112/330-332).

Nella perizia del 25

novembre 2016 (doc. AI 113/333-345), i dottori __________ e __________,

entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia e direttrice rispettivamente capo

clinica del __________ – premesso, tra l’altro, che “(…) il SMR ha

quindi richiesto una valutazione psichiatrica che valuti l'evoluzione a livello

del quadro psichico a partire dal febbraio 2015, data dalla quale è stata fatta

risalire la presenza di una patologia psichiatrica con possibile influsso sulla

CL. La valutazione effettuata si basa su due colloqui effettuati presso il __________,

in data 3 novembre 2016 dalle ore 13.50 alle ore 15.40 e il 16 novembre 2016

dalle ore 13.50 alle ore 14.40. l colloqui sono stati condotti con la presenza

di un interprete di lingua __________, la Sig.ra __________. (…)” (doc. AI

113/333), elencati gli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica,

esposti i dati clinici: l’anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota,

sociolavorativa, psicopatologica e i sintomi soggettivi); l’esame clinico

secondo AMDP-System; la descrizione della giornata, attività e abitudini; il

trattamento psichiatrico attuale e le informazioni da terzi –, hanno

posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità di lavoro: “(…) Disturbo

d’ansia generalizzato, ICD 10 F 41.1 (…)” (doc. AI 113/343).

In sede di discussione e

circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti del __________ si sono

così espressi:

" (…)

7. DISCUSSIONE

Si

tratta di un assicurato di 40 anni, di origine __________, in possesso di un

permesso C, coniugato e padre di 3 figli, ultima professione esercitata di

manovale edile al 100%. A causa di una problematica reumatologica caratterizzata

da una sindrome lombovertebrale cronica senza segni neurologici accompagnati da

una discopatia lombare e una sindrome faccettaria, è stato dichiarato completamente

inabile nella sua professione abituale a partire dall'aprile 2013 e ritenuto

invece abile in misura completa in attività adeguata a partire dal 30.10.2014 dopo

perizia reumatologica. Tale valutazione aveva portato l'Al alla decisione del

21.11.2014 [ndr. recte: 5 marzo 2015, del 21 novembre 2014 era il preavviso;

cfr. doc. AI 63/169-172 e 73/192-194] di riconoscere un grado Al al 100%

limitatamente dall'aprile 2014 a gennaio 2015. Verso tale decisione l'assicurato

aveva inoltrato un ricorso al TCA che era stato però respinto. Durante il ricorso

era stata fatta valere anche una problematica psichiatrica di una sindrome

posttraumatica da stress e di una patologia di tipo depressivo per la quale

aveva iniziato una presa a carico dal Dr. __________. II TCA ha ritenuto che il

danno di salute psichiatrico fosse posteriore alla decisione precedente dell'Al

e che quindi questo dovesse essere rivalutato mediante nuovi accertamenti

nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni Al. Pertanto l'assicurato in

data 24.5.2016 ha inoltrato una seconda domanda di invalidità. II SMR ha quindi

richiesto una valutazione psichiatrica che valuti l'evoluzione a livello del

quadro psichico a partire dal febbraio 2015, data dalla quale è stata fatta

risalire la presenza di una patologia psichiatrica con possibile influsso sulla

CL.

La

valutazione odierna, la raccolta anamnestica e il decorso longitudinale oltre

che la valutazione della documentazione agli atti orientano verso la diagnosi

di una sindrome ansiosa generalizzata presente da anni e che ha presentato nel

suo decorso fasi di riacutizzazione in correlazione ad eventi stressanti. La

perdita del lavoro e di conseguenza del suo ruolo di capofamiglia e della sua

autonomia anche economica hanno rappresentato dei fattori stressanti sui quali

il disturbo ansioso si è riacutizzato rendendo necessaria una presa a carico psichiatrica

e psicoterapeutica nella sua lingua madre. Quest'ultima ha permesso di evidenziare

uno stato di disagio reattivo alla guerra dei __________ inquadrato nei curanti

nell'ambito di un disturbo traumatico da stress. Esso comunque non ha avuto un

influsso sul funzionamento personale, lavorativo e sociale dato che

l'assicurato in questi anni è riuscito a creare una propria famiglia, ha

mantenuto un lavoro senza avere periodi di inabilità lavorative protratti se

non nell'ultimo periodo a causa dell'insorgenza della problematica

reumatologica.

Anche

il Dr __________ nel suo successivo rapporto all'Al del 19.09.2016 si esprime

per un disturbo post traumatico senza influsso sulla CL.

L'assenza

comunque di possibilità lavorative (l'assicurato infatti ha sempre lavorato svolgendo

lavori per i quali ora è giudicato inabile) e le sue scarse capacità, non solo

linguistiche, di potersi proporre ed adattare ad un'altra attività, hanno

rappresentato un ulteriore evento stressante che ha favorito il persistere del

quadro ansioso.

Attualmente

non trovo criteri per concordare sulla diagnosi di un episodio depressivo di

grado medio (F32.1), nemmeno nella raccolta anamnestica ma piuttosto come detto

sopra vi sono i criteri per una sindrome ansiosa generalizzata. Anche il trattamento

farmacologico in atto, nel suo dosaggio, sarebbe insufficiente per un episodio

depressivo di grado medio. Appare indicato rivalutare il trattamento

antidepressivo considerando la prescrizione di molecole che trovano indicazione

nei disturbi d'ansia o valutare l'introduzione ad esempio di Pregabalin.

Per

quanto riguarda la diagnosi di una Sindrome somatoforme da dolore persistente

(F45.4), la sintomatologia dolorosa riferita sembra compatibile con le limitazioni

somatiche che hanno portato a decretare una completa IL nella sua precedente

attività, i problemi psicosociali evidenziati non possono essere individuati

come i principali fattori causali, non vi è da parte sua una ricerca di

attenzione o di marcato incremento di sostegno. II Dr __________ nel suo unico consulto

dell'aprile 2015 si esprimeva per la presenza di un disturbo da disadattamento

con rischio di evoluzione verso una forma depressiva persistente; tale

valutazione nasceva da un unico colloquio con evidenti difficoltà linguistiche

(tanto che lo stesso specialista organizza per una presa a carico in lingua

albanese) che non ha permesso di sondare gli aspetti psicopatologici anche

pregressi alla problematica reumatologia e alla perdita del lavoro.

C. CONSEGUENZE SULLA

CAPACITA' Dl LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit-secondo

schema – MlNI lCF-APP –

1. Rispetto delle regole: grado di

disabilità nessuno: riesce a rispettare gli impegni, le regole,

generalmente tende ad arrivare in anticipo per lo stato di ansia sottostante.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di

disabilità nessuno: è in grado di organizzare la propria giornata che dalla

descrizione appare strutturata, sa dare la giusta priorità ai vari compiti.

3.

Flessibilità: grado di disabilità

moderato: richieste inattese aumentano lo stato d'ansia che interferisce

sulle prestazioni rendendolo più insicuro e disattento.

4.

Competenze: grado di disabilità

moderato: le competenze pratiche non sono compromesse, nell'imparare nuove

nozioni è possibile che lo stato d'ansia sottostante, rendendolo più insicuro,

rallenti l'apprendimento e sia necessario spiegare più volte lo stesso

concetto. Anche il problema della conoscenza della lingua italiana può

ulteriormente influire sul rendimento.

5.

Giudizio: grado di disabilità

lieve-moderato: lo stato d'ansia presente lo porta più facilmente a

preoccuparsi e quindi a trarre conclusioni errate o pessimistiche.

6.

Persistenza: grado di disabilità

nessuno: se impegnato in un lavoro routinario, dove le consegne sono chiare

e precise, riesce a mantenere l'impegno fino al termine del lavoro; altrimenti

vi è un grado moderato dettato dallo stato ansioso che rendendolo

insicuro lo porta a doversi più volte fermare e controllare l'operato.

7.

Assertività: grado di disabilità lieve:

è in grado di esprimere il proprio parere con persone note e conosciute; con

estranei assume un atteggiamento ritirato.

8.

Contatto con gli altri grado di

disabilità nessuno: è in grado di sostenere conversazioni (l'impedimento è

solo di tipo linguistico).

9.

Integrazione nel gruppo: grado di

disabilità nessuno: riesce ad avere un atteggiamento collaborante e a

partecipare ad attività di gruppo.

10.

Relazioni intime: grado di disabilità

nessuno: è in grado di ascoltare i bisogni dell'altro, ha dei buoni legami

con la sua famiglia e ha piacere di stare con i propri familiari quando non è

eccessivamente disturbato dai dolori.

11.

Attività spontanee: grado di disabilità

nessuno: descrive una giornata con varie attività (uscite, si occupa dei

figli e di alcune mansioni domestiche, eccetera).

12.

Cura di sé: grado di disabilità lieve:

vi è qualche segno di trascuratezza, la moglie ora deve stimolarlo a cambiare i

vestiti a causa del suo disinteresse; si fa la barba una volta la settimana (ma

questo era presente già anche quando lavorava).

13.

Mobilità: grado di disabilità nessuno:

guida l'auto al massimo per due ore, poi deve fare una sosta per i dolori,

cammina, non usa i mezzi pubblici se non se strettamente necessario (ma ciò era

già presente alla malattia e non è in diretta correlazione con essa). (…)"

(doc. AI 113/343-345).

I periti del __________

hanno quindi concluso che “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa,

si valuta che vi sia una IL del 30% nella sua attività abituale o in qualsiasi

attività medico teorica rispettosa dei limiti, intesa come diminuzione del rendimento

a partire dal febbraio 2015 quando si legge dal certificato del Dr __________

che l'assicurato già assumeva un antidepressivo. L'assicurato è apparso una

persona semplice, concreta e autentica nel suo disagio, motivata nella ripresa

di un lavoro; è indispensabile un aiuto concreto da parte dell'Al verso la

ricerca di un'attività lavorativa ad esempio tramite una formazione breve ad

hoc poiché l'assicurato ha sempre svolto un lavoro per il quale è stato dichiarato

definitivamente inabile al 100% e non sarebbe in grado da solo a causa sia del

quadro clinico che delle difficoltà linguistiche di reperire un'altra

occupazione al di fuori dei contesti lavorativi a lui noti, quindi dei

cantieri. Un mancato aiuto in tal senso lo espone al serio rischio di un rapido

peggioramento del suo stato psichico con possibile influsso negativo sulla CL

residua. La CL come casalingo per i soli aspetti psichiatrici è da considerarsi

completa. La prognosi è buona se verranno messe in atto al più presto misure

reintegrative. (…)” (doc. AI 113/345).

L’insorgente, con scritto

del 19 ottobre 2017 (VIII e allegati B/1-3), ha trasmesso al TCA ulteriore

documentazione medica (cfr. consid. 1.5) e, in particolare, il rapporto medico

del 13 ottobre 2017 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del

seguente tenore: “(…) con la presente attesto che il signor RI 1, nato il __________1976

e residente a __________ è seguito presso il mio studio dal 21.04.2015 in

collaborazione con la signora __________, Psicologa specialista in Psicoterapia

FSP. Contesto il progetto di decisione dell'Assicurazione invalidità che fissa

il grado di inabilità lavorativa al 19% sulla scorta della perizia svolta dalla

collega Dr.ssa med. __________ con data del 25 novembre 2016. Innanzitutto

confermo il mio rapporto del 19.09.2016 dove affermo che l'incapacità lavorativa

del sig. RI 1 è da considerarsi al 100% in ragione di uno stato depressivo

importante. Aggiungo che l'evoluzione in questi mesi è stata negativa con un

passaggio ad una sintomatologia a tratti di gravità severa. Queste osservazioni

cliniche sono confermate anche dalla valutazione testistica effettuata in collaborazione

con la signora __________, Psicologa specialista in Psicoterapia FSP. La

diagnosi formulata dalla Dr.ssa __________ è errata in quanto la componente

ansiosa è subordinata alla grave deflessione timica con momenti di melanconia,

disturbi importanti del sonno, ritiro sociale, apatia, anedonia, deficit della

concentrazione e memoria, pensieri di morte. Il paziente segue scrupolosamente

le indicazioni terapeutiche concordate incluso l'assunzione di un antidepressivo

a dosaggi terapeutici “pieni” (Cipralex 20mg/g) introdotto a marzo 2017. Concludo

sottolineando come la presa a carico presso il mio studio si avvale di

colloquio psicoterapici regolari nella sua lingua materna (albanese) che permette

di meglio cogliere e approfondire tutte le connotazioni non solo linguistiche

ma anche culturali del sig. RI 1. (…)” (doc. B/2).

L’Ufficio AI, con

osservazioni del 14 novembre 2017 (XII e allegati XII/1-2), ha trasmesso al TCA

il complemento peritale del 3 novembre 2017 dei periti del __________ del seguente

tenore: “(…) Ho letto il rapporto medico del Dr __________ datato il

13.10.2017

e il rapporto di valutazione testistica ad esso associato e mi

accingo a fare le mie considerazioni: Il Dr __________ riconferma il suo

rapporto Al del 19.09.2016, rapporto descritto e considerato nel mio lavoro

peritale nel quale sostiene una completa IL rispetto all'assicurato in ragione

dello stato depressivo importante, stato depressivo che non ho rilevato durante

l'esame peritale che è stato condotto con l'ausilio di una interprete di lingua

albanese. Infatti la descrizione della sua giornata non deponeva per uno stato

psicopatologico grave, non evidenziava ritiro sociale legato alla malattia ma

piuttosto alla vergogna della sua situazione economica, vi era una organizzazione

del suo tempo e partecipazione alla vita familiare, lo status psichico non

deponeva per un episodio depressivo di grado medio come certificato dal curante

nel suo ultimo rapporto del settembre 2016. Anche la raccolta anamnestica non aveva

evidenziato quadri compatibili con una diagnosi di episodio depressivo. Il

curante aggiunge che l'evoluzione in questi mesi è stata negativa: di fatto non

precisa da quando e ricordo di aver valutato l'assicurato nel novembre 2016,

dove fino a quel momento ripeto non ho ravvisato la presenza di uno stato depressivo,

tanto meno severo. Il Dr __________ scrive inoltre che vi è stato "un

passaggio ad una sintomatologia a tratti severa", nessuna diagnosi ICD 10

viene codificata e come detto sopra nemmeno a partire da quando tale eventuale

peggioramento è avvenuto. Anche il nuovo trattamento antidepressivo (Cipralex

20.

mg) è stato introdotto nel marzo 2017, quindi a distanza di 4 mesi dalla mia

valutazione e da allora non viene segnalato nessun cambiamento di terapia. Il Dr

__________ sottolinea che la presa a carico nel suo studio avviene in lingua

albanese, ricordo ancora una volta che la perizia è avvenuta in presenza di

traduttrice riconosciuta in lingua albanese. Rispetto invece ai risultati della

testistica allegata, vedo che sono stati somministrati la Symptom Checklist 90

(SCL 90) e la Hamilton, test somministrata secondo lo scritto del Dr __________

dalla psicologa __________ (nessuna firma al documento allegato). Rispetto alla

SCL 90, si tratta di una scala di 90 domande autosomministrata che valuta il

disagio psichico e quindi non di diagnosi presente negli ultimi 7 giorni

dal momento della somministrazione; esso è utilizzato per la valutazione dello

stato dei sintomi psicologici in pazienti psichiatrici, di medicina generale e

in soggetti non clinici. Si tratta quindi di uno strumento di screening a cui

deve seguire una valutazione qualitativa delle varie dimensioni prese in esame

dal questionario, proprio perché non ha una valenza di questionario

diagnostico. Inoltre vengono riportati i punteggi assoluti e non corretti rispetto

all'età e al sesso. La scala di Hamilton per la depressione è una scala etero

somministrata e quindi si basa sui punteggi attribuiti dall'operatore che la

somministra: essi derivano dal giudizio che l'operatore fa sulla sintomatologia

obiettivamente rilevata e su quella soggettiva riferita. Leggo che nel commento

del test vi è scritto "egli riporta" tutta una serie di sintomi che

non sto ad elencare, quindi mi pare di capire che la valutazione si sia

esclusivamente basata sui sintomi soggettivi e non sia stata integrata con una valutazione

oggettiva di essa. Un'ultima riflessione è quella rispetto alla lingua usata

per la somministrazione dei test: il SCL 90 necessita di comprendere la lingua italiana

scritta di 90 domande, per quanto riguarda l'Hamilton non è scritto se la

somministratrice del test l'abbia fatto in lingua italiana o nella lingua

albanese, visto le carenze linguistiche mostrate dall'assicurato che hanno

necessitato presso il nostro Centro l'uso di un interprete. Pertanto la nuova

documentazione non modifica le mie conclusioni peritali, non ho dati aggiuntivi

che mi portano a discostarmi dalla mia valutazione (nessuna nuova diagnosi).

Rispetto alla domanda se evidenzio uno stato depressivo resistente, ripeto che

al momento della mia perizia tale stato non era evidente; in ambito

psichiatrico si deve distinguere la pseudoresistenza ad un trattamento: ad

esempio la non aderenza al trattamento, errori diagnostici, depressioni secondarie

ad altre condizioni mediche, dose e durata del trattamento inadeguata o

concentrazioni plasmatiche dell'antidepressivo insufficienti ad esempio per una

condizione genetica di rapido metabolizzatore. Nel caso si possano escludere

tali fattori, le strategie di trattamento sono secondo le linee Internazionali quelle

di: • aumentare il dosaggio antidepressivo e di utilizzarlo per una

durata sufficiente, • nel caso di insuccesso sostituire il primo

medicamento antidepressivo con un secondo appartenente alla stessa classe

farmacologica o a una diversa; • nel caso di una risposta

insoddisfacente, associare due antidepressivi di classe diversa • e

ancora in caso di insuccesso aggiungere (augmentation) al trattamento

antidepressivo un farmaco non direttamente antidepressivo (es. Litio,

antipsicotici atipici, ormoni tiroidei...).

Nel caso in esame

l'assicurato ha utilizzato Deroxat 20 mg (il suo dosaggio massimo è di 60 mg)

per un tempo non determinato (vedi relazione Dr __________ del 2015), Valdoxan

50.

mg (dose massima suggerita) e ora Cipralex 20 mg (dose massima) per mesi.

Nessuna associazione tra due classi di antidepressivi è stata tentata né sono

state messe in atto tecniche di augmentation. Quindi secondo le Linee

Internazionali per il trattamento farmacologico, non sono stati tentati tutti

gli approcci possibili. Noto che gli antidepressivi utilizzati non hanno una

indicazione anche per il disturbo d'ansia generalizzato, diagnosi da me posta

nel caso specifico, sarebbe interessante nella scelta di un nuovo

antidepressivo considerare quelli che hanno indicazione specifica anche per

questo disturbo come ad esempio la duloxetina, la venlafaxina. (…)”

(XII/1).

Il medico SMR dr. __________,

nell’annotazione del 10 novembre 2017, visto il suddetto complemento peritale

del __________ del 3 novembre 2017, ha concluso che: “(…) - Si conferma la

validità del rapporto finale SMR in assenza di una modifica sostanziale dello

stato di salute - Si nega la presenza di un disturbo depressivo resistente alla

terapia. (…)” (XII/2).

L’insorgente, con scritto

del 6 dicembre 2017 (XVI e allegato XVI/1), ha trasmesso al TCA il rapporto

medico del 1. dicembre 2017 del dr. __________ del seguente tenore: “(…) Egregio

Avv. RA 1, la ringrazio di avermi trasmesso le considerazioni mediche della

Drssa. __________ e la Drssa. __________ datate 03.11.2017 per il sig. RI 1

nato il __________1976 e residente a __________. Dopo attenta lettura delle

considerazioni delle colleghe mi preme confermare integralmente i miei

precedenti rapporti medici specialistici e la valutazione testistica effettuata

in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta FSP, signora __________. A tale

proposito ritengo importante puntualizzare alcuni aspetti dei miei rapporti: La

valutazione testistica ha come obbiettivo di oggettivare tramite strumenti

standartizzati lo stato clinico della persona. I risultati ottenuti vengono poi

integrati ad informazioni cliniche ed anamnestiche e risultano complementari

alla formulazione di una diagnosi psichiatrica. Nel caso specifico la

testistica effettuata al sig. RI 1 risulta confermare la diagnosi psichiatrica

posta precedentemente nei miei rapporti. In riferimento all'osservazione delle

colleghe sulla lingua usata per la somministrazione dei test posso attestare

che non essendo possibile reperire materiale testistico in lingua madre del paziente,

si è deciso di utilizzare l'SCL-90, un test di 90 item di facile comprensione

ed è stato completato traducendo nella lingua del paziente. Per quanto riguarda

l'Hamilton Depression Inventory è una scala eterosomministrata ed i punteggi

sono stati attribuiti dalla psicologa e psicoterapeuta FSP, signora __________

che segue il sig. RI 1 dall'inizio della presa a carico. Alcune risposte sono state

scelte facendo riferimento a ciò che ha riportato il paziente (ad esempio le caratteristiche

del sonno, o la sintomatologia gastrointestinale). Le colleghe hanno contestato

il fatto del punteggio del SCL-90 come punteggio assoluto e non corretto

rispetto all'età e al sesso. I punteggi grezzi ottenuti nel questionario sono

stati trasformati in punti Z. In statistica valori maggiori di una deviazione

standard vengono considerati valori degni di attenzione in quanto

significativamente differenti da valori considerati nella norma. Poiché i punti

Z ottenuti in alcune aree sono estremamente alti (si discostano notevolmente da

una deviazione standard) non abbiamo ritenuto necessario trasformare

ulteriormente i punteggi. I test psicologici non sono stati obbligatoriamente

firmati dalla psicologa e psicoterapeuta FSP signora __________ in quanto essa

è mia dipendente ed il rapporto medico sottostà alla mia responsabilità e

giudizio come medico psichiatra curante del sig. RI 1. Per quanto riguarda la

valenza del ritiro sociale del paziente la mia constatazione differisce dalle

osservazioni delle colleghe in quanto a più riprese il sig. RI 1 mi ha

descritto questa sintomatologia reattiva ad uno stato di profonda prostrazione

con algia alla colonna vertebrale. In effetti anche se sollecitato da conoscenti,

amici o famigliari spesso egli ha rifiutato di uscire di casa non a causa di un

sentimento di vergogna. Concludo contestando le riflessioni sulle possibili

opzioni farmacologiche che in questi anni non si sarebbero intraprese alla luce

delle linee guida vigenti in psicofarmacologia. Innanzi tutto bisogna calare

questi principi teorici nella realtà terapeutica della presa a carico ambulatoriale

con un paziente che in alcuni frangenti si è dimostrato impaurito nel

modificare la terapia vigente. Durante il percorso terapeutico si sono altresì

modificate a più riprese le terapie per supportarlo a raggiungere un migliore

stato psicologico e di conseguenza una migliore qualità di vita. Come riportato

anche nelle riflessioni del 3.11.2017 le terapie ultime antidepressive con

Valdoxan 50 mg e Cipralex 20 mg sono state somministrate a dosaggi terapeutici

(dose massima suggerita). Tali terapie hanno una valenza medico-teorica

adeguata se si fa riferimento alle mie diagnosi e chiaramente non hanno

indicazione per il disturbo di ansia generalizzata che in ultima analisi, a mio

avviso, non corrisponde alla diagnosi psichiatrica presente. (…)” (XVI/1).

L’Ufficio AI, con

osservazioni del 14 dicembre 2017 (XVIII e allegato XVIII/1), ha trasmesso al

TCA l’annotazione del 13 dicembre 2017 nella quale il medico SMR dr. __________,

avuto riguardo al rapporto medico del 1. dicembre 2017 del dr. __________, ha

espresso la seguente valutazione: “(…) – Assenza di nuovi elementi rispetto

alla documentazione già nota, non ritengo quindi necessario sottoporre

l’attuale scritto alla perita. – In assenza di una modifica della situazione

clinica confermo le conclusioni precedenti. (…)” (XVIII/1).

2.5

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a

edizione 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

2.6

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.

)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18.

ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182.

consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.

5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April

2008.

E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V

279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella DTF 141 V 281 il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Il Tribunale federale, nel

comunicato stampa del 14 dicembre 2017 intitolato “Rendita AI in caso di

affezioni psichiche: cambiamento di giurisprudenza” – riferendosi

alle sentenze del 30 novembre 2017,8C_841/2016 e 8C_130/2017, entrambe pubblicate

in DTF 143 V 409 e 143 V 418 – ha, in particolare, rilevato che “(…)

il Tribunale federale modifica la sua prassi per l'esame del diritto a una

rendita Al in presenza di affezioni psichiche. La giurisprudenza sviluppata per

i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della "resistenza

alle terapie" come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI. (…)”.

Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del

2.

giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR

2017.

IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193

consid. 3.3), secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte

le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante.

2.7

L’insorgente contesta la

valutazione medica operata dall’Ufficio AI rinviando alle considerazioni del

medico curante, dr. __________, e più precisamente alla documentazione medica

prodotta con lo scritto del 19 ottobre e con le osservazioni del 14 novembre

2017: la valutazione testistica del 30 settembre 2017 (doc. B/1) e i rapporti

medici del dr. __________ del 19 settembre 2016 (doc. B/3), del 13 ottobre 2017

(doc. B/2) e del 1. dicembre 2017 (XVI/1) (cfr. consid. 1.5 e 1.6).

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

Il rapporto medico del 19

settembre 2016 del dr. __________ (doc. B/3 = doc. AI 109/321-326) è menzionato

negli atti considerati dai periti del __________ (cfr. doc. AI 113/335-336) che

ne hanno pertanto tenuto conto.

Basti qui rinviare a

quanto indicato dai periti del __________ nell’anamnesi psicopatologica della perizia

del 25 novembre 2016 (“(…) L'assicurato quindi viene seguito dal Dr. __________

[…] (non vi sono stati problemi nel continuare la valutazione al __________ e

non sono state necessarie pause nonostante il lungo tempo di visita). (…)”

(doc. AI 113/333-345 riprodotto in esteso al consid. 2.4)), al fatto che

i periti hanno contattato lo specialista (“(…) 17 novembre 2016

colloquio telefonico Dr __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia e con la

psicologa Sig.ra __________. Il Dr __________ mi informa che vede

l'assicurato solo per un controllo della terapia in atto è maggiormente seguito

dalla psicologa. La Sig.ra __________ riporta che l'assicurato grazie alla

possibilità di esprimersi nella propria lingua è riuscito a far emergere i

traumi legati al conflitto bellico oltre che sono stati descritti sintomi

ansiosi presenti da anni. La perdita del lavoro ha comportato una perdita del

suo ruolo, vi è inoltre la preoccupazione finanziaria e quella che essendo uno

straniero gli possa non essere rinnovato il permesso di dimora. L'ansia

presente lo limita nella sua autonomia, è comunque una persona molto volenterosa

e motivata verso un lavoro. (…)” (doc. AI 113/333-345)) e alle

dettagliate motivazioni addotte per scostarsi dalle diagnosi poste dal dr. __________

(cfr. doc. AI 113/343-344, il punto 7 “Discussione”, riprodotto in

esteso al consid. 2.4).

Il TCA ricorda qui che,

secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Quanto al rapporto medico

del 13 ottobre 2017 del dr. __________ (doc. B/2, riprodotto in esteso al

consid. 2.4) i periti del __________, nel complemento peritale del 3 novembre

2017.

(doc. XII/1, riprodotto in esteso al consid. 2.4), hanno osservato che

durante l’esame peritale non hanno rilevato uno stato depressivo importante: “(…)

Infatti la descrizione della sua giornata non deponeva per uno stato

psicopatologico grave, non evidenziava ritiro sociale legato alla malattia

ma piuttosto alla vergogna della sua situazione economica, vi era una

organizzazione del suo tempo e partecipazione alla vita familiare, lo

status psichico non deponeva per un episodio depressivo di grado medio come

certificato dal curante nel suo ultimo rapporto del settembre 2016. Anche la

raccolta anamnestica non aveva evidenziato quadri compatibili con una diagnosi

di episodio depressivo. (…)” (XII/1, le sottolineature sono del

redattore).

Avuto riguardo

all’indicata evoluzione negativa i periti hanno inoltre rilevato come lo

specialista curante “(…) di fatto non precisa da quando e ricordo di aver

valutato l'assicurato nel novembre 2016, dove fino a quel momento ripeto non ho

ravvisato la presenza di uno stato depressivo, tanto meno severo. Il Dr. __________

scrive inoltre che vi è stato "un passaggio ad una sintomatologia a tratti

severa", nessuna diagnosi ICD 10 viene codificata e come detto sopra

nemmeno a partire da quando tale eventuale peggioramento è avvenuto. Anche il

nuovo trattamento antidepressivo (Cipralex 20 mg) è stato introdotto nel marzo

2017, quindi a distanza di 4 mesi dalla mia valutazione e da allora non viene

segnalato nessun cambiamento di terapia. (…)” (XII/1).

Va segnalato che in

effetti il dr. __________ già nel rapporto medico del 19 settembre 2016 (cfr.

doc. AI 109/321-326) aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività.

Riguardo alla “valutazione

testistica” del 30 settembre 2017(doc. B/1) i periti del __________ hanno poi

precisato che “(…) rispetto alla SCL 90, si tratta di una scala di 90

domande autosomministrata che valuta il disagio psichico e quindi non di

diagnosi presente negli ultimi 7 giorni dal momento della

somministrazione; esso è utilizzato per la valutazione dello stato dei sintomi

psicologici in pazienti psichiatrici, di medicina generale e in soggetti non

clinici. Si tratta quindi di uno strumento di screening a cui deve seguire una

valutazione qualitativa delle varie dimensioni prese in esame dal questionario,

proprio perché non ha una valenza di questionario diagnostico. Inoltre vengono

riportati i punteggi assoluti e non corretti rispetto all'età e al sesso. La

scala di Hamilton per la depressione è una scala etero somministrata e quindi

si basa sui punteggi attribuiti dall'operatore che la somministra: essi

derivano dal giudizio che l'operatore fa sulla sintomatologia obiettivamente

rilevata e su quella soggettiva riferita. Leggo che nel commento del test vi è

scritto "egli riporta" tutta una serie di sintomi che non sto ad

elencare, quindi mi pare di capire che la valutazione si sia esclusivamente

basata sui sintomi soggettivi e non sia stata integrata con una valutazione

oggettiva di essa (…)” (XII/1). Al riguardo il dr. __________,

nell’ulteriore rapporto medico del 1. dicembre 2017 (XVI/1 riprodotto in esteso

al consid. 2.4) – ricordati gli

obiettivi della valutazione testistica, osservato che “(…) per quanto

riguarda l'Hamilton Depression Inventory è una scala eterosomministrata ed i

punteggi sono stati attribuiti dalla psicologa e psicoterapeuta FSP, signora __________

che segue il sig. RI 1 dall'inizio della presa a carico. Alcune risposte sono

state scelte facendo riferimento a ciò che ha riportato il paziente (ad esempio

le caratteristiche del sonno, o la sintomatologia gastrointestinale). (…)” (XVI/1;

già dalla perizia del 25 novembre 2016, sotto “informazioni da terzi”, risulta

infatti che “(…) il Dr. __________ mi informa che vede l’assicurato solo per

un controllo della terapia in atto è maggiormente seguito dalla psicologa. (…)”

(doc. AI 113/343)) e precisato il punteggio del SCL-90 –, si è limitato a sostenere in modo del

tutto generico che “(…) nel caso specifico la testistica effettuata al sig. RI

1.

risulta confermare la diagnosi psichiatrica posta precedentemente nei miei

rapporti. (…)” (XVI/1).

Sempre i periti del __________,

ritenute le strategie di trattamento secondo le linee internazionali, hanno

infine osservato come “(…) nel caso in esame l'assicurato ha utilizzato

Deroxat 20 mg (il suo dosaggio massimo è di 60 mg) per un tempo non determinato

(vedi relazione Dr __________ del 2015), Valdoxan 50 mg (dose massima

suggerita) e ora Cipralex 20 mg (dose massima) per mesi. Nessuna associazione

tra due classi di antidepressivi è stata tentata né sono state messe in atto

tecniche di augmentation. Quindi secondo le Linee Internazionali per il

trattamento farmacologico, non sono stati tentati tutti gli approcci possibili.

Noto che gli antidepressivi utilizzati non hanno una indicazione anche per il

disturbo d'ansia generalizzato, diagnosi da me posta nel caso specifico,

sarebbe interessante nella scelta di un nuovo antidepressivo considerare quelli

che hanno indicazione specifica anche per questo disturbo come ad esempio la

duloxetina, la venlafaxina. (…)” (XII/1). Al riguardo – sostenuto che

i principi teorici delle linee guida vanno calati nella realtà terapeutica

della presa a carico di un paziente che in taluni frangenti si è dimostrato

impaurito al cambio della terapia e precisato che le terapie sono state nel

tempo modificate giungendo con gli ultimi antidepressivi al dosaggio massimo

suggerito – il dr. __________ ha solo contestato che “(…) tali

terapie hanno una valenza medico-teorica adeguata se si fa riferimento alle mie

diagnosi e chiaramente non hanno indicazione per il disturbo di ansia

generalizzata che in ultima analisi, a mio avviso, non corrisponde alla

diagnosi psichiatrica presente. (…)” (XVI/1; va qui osservato che dalla

perizia del 25 novembre 2016, sotto “informazioni da terzi”, risulta

che “(…) la Sig.ra __________ riporta che l'assicurato grazie alla

possibilità di esprimersi nella propria lingua è riuscito a far emergere i

traumi legati al conflitto bellico oltre che sono stati descritti sintomi

ansiosi presenti da anni. La perdita del lavoro ha comportato una perdita

del suo ruolo, vi è inoltre la preoccupazione finanziaria e quella che essendo

uno straniero gli possa non essere rinnovato il permesso di dimora. L'ansia

presente lo limita nella sua autonomia, è comunque una persona molto

volenterosa e motivata verso un lavoro. (…)” (doc. AI 113/343, le

sottolineature sono del redattore)).

Questo Tribunale, viste le

suesposte risultanze mediche – osservato che, conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), alla perizia del __________

del 25 novembre 2016 (doc. AI 113/333-345) con complemento del 3 novembre 2017

(XII/1) va riconosciuta piena forza probatoria –, deve confermare, senza

che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici, il rapporto

finale del 16 febbraio 2017 (doc. AI 114/346-348) nel quale il medico SMR dr. __________

ha concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 4

aprile 2013 al 29 ottobre 2014 mentre che, avuto riguardo alla patologia

psichiatrica, l’incapacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti è dello 0% dal 30 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 e del

30% dal 1. febbraio 2015 (doc. AI 114/346).

In particolare va ribadito

che nel complemento del 3 novembre 2017 i periti del __________ – che

hanno avuto due colloqui con l’assicurato il 3 e il 16 novembre 2016 (doc. AI

113/333) –, circa il certificato medico del 13 ottobre 2017 nel quale il

dr. __________ ha segnalato che “(…) l’evoluzione in questi mesi è stata

negativa con un passaggio ad una sintomatologia a tratti severa. (…)” (doc.

B/2), hanno rilevato che lo specialista curante “(…) di fatto non precisa da

quando e ricordo di aver valutato l'assicurato nel novembre 2016, dove fino a

quel momento ripeto non ho ravvisato la presenza di uno stato depressivo, tanto

meno severo. Il Dr __________ scrive inoltre che vi è stato "un passaggio

ad una sintomatologia a tratti severa", nessuna diagnosi ICD 10 viene

codificata e come detto sopra nemmeno a partire da quando tale eventuale

peggioramento è avvenuto. Anche il nuovo trattamento antidepressivo (Cipralex

20.

mg) è stato introdotto nel marzo 2017, quindi a distanza di 4 mesi dalla mia

valutazione e da allora non viene segnalato nessun cambiamento di terapia. (…)”

(XII/1).

Non è possibile concludere

differentemente anche avuto riguardo al rapporto del 1. dicembre 2017 (XVI/1

riportato in esteso al consid. 2.4) nel quale il dr. __________ –

confermati i suoi precedenti rapporti del 13 ottobre 2017 e del 19 settembre

2016.

(doc. B/2 e B/3) e la valutazione testistica del 30 settembre 2017 (doc.

B/1) – si è limitato a rilevare che “(…) per quanto riguarda la

valenza del ritiro sociale del paziente la mia constatazione differisce dalle

osservazioni delle colleghe in quanto a più riprese il sig. RI 1 mi ha

descritto questa sintomatologia reattiva ad uno stato di profonda prostrazione

con algia alla colonna vertebrale. In effetti anche se sollecitato da

conoscenti, amici o famigliari spesso egli ha rifiutato di uscire di casa non a

causa di un sentimento di vergogna. (…)” (XVI/1).

Il fatto che il curante

giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione

dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore

perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto

l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il

curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr., tra le tante, STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2;9C_151/2011 del 27 gennaio 2012;

9C_949/2010 del 5 luglio 2011 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2

e 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4, entrambe con riferimenti).

Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo

si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del

danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,

consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Val pure la pena ancora di

osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6 e alla più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V 409 e 143 V 418), che i periti

del __________ non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi

psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare

che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono

resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità lavorativa del

ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva. Infatti è sulla

base della “Descrizione di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF – APP

–” (cfr. doc. AI 113/344-345 riprodotti in esteso al consid. 2.4) che i

periti del __________ hanno potuto concludere che “(…) per quanto riguarda

la capacità lavorativa, si valuta che vi sia una IL del 30% nella sua attività

abituale o in qualsiasi attività medico teorica rispettosa dei limiti, intesa

come diminuzione del rendimento a partire dal febbraio 2015 quando si legge dal

certificato del Dr. __________ che l'assicurato già assumeva un antidepressivo.

(…)” (doc. AI 113/345).

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, pag. 291), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 dal febbraio 2015 presenta

un'incapacità lavorativa del 30% (intesa come riduzione di rendimento) in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.8

In merito alla valutazione

economica va innanzitutto rilevato che, ritenuta l’incapacità lavorativa del

30% in un’attività adeguata dal febbraio 2015, vanno applicati i dati validi

per quell’anno.

Quanto al reddito da

valido – vista la risposta del datore di lavoro del 2 marzo 2017 (doc. AI

120/361) – l’amministrazione l’ha fissato in fr. 58'199.40.

Questo dato, peraltro

rimasto incontestato, può essere fatto proprio da questo Tribunale.

Riguardo al reddito da

invalido l’amministrazione ha ritenuto il reddito statistico per il 2015 di fr.

66'944.94 (cfr. le tabelle allestite il 7 marzo 2017 sub doc. AI 118/353 e

119/357).

Anche questo dato, rimasto

incontestato – infatti il ricorrente sostiene che “(…) il reddito

statistico di CHF 66'944.95 va decurtato del grado di inabilità lavorativa

stabilito una volta in possesso della nuova valutazione richiesta dallo

psichiatra curante e di un ulteriore 15% per svantaggi salariali e attività

leggere. (…)” (I, pag. 8) –, può essere fatto proprio da questo

Tribunale.

Ritenuta una capacità

lavorativa in un’attività adeguata del 70% (cfr. consid. 2.7), il reddito da

invalido si attesta a fr. 46'861.46 (66'944.95 x 70 : 100).

L’insorgente pretende

l’applicazione di una riduzione del 15% per svantaggi salariali e attività

leggere.

Anche volendo applicare la

pretesa riduzione del 15% – grazie alla quale il reddito da invalido si

attesterebbe a fr. 39'832.24 (46'861.46 ridotti del 15%) – il grado d’invalidità

non raggiunge la soglia minima pensionabile del 40% ((58'199.40 - 39'832.24)

: 58'199.40 x 100 = 31.55%).

2.9

In via subordinata

l’insorgente ha chiesto il riconoscimento di “(…) provvedimenti

professionali e non un semplice aiuto al collocamento, così come fortemente

consigliato dalla dr.ssa med. __________ nella propria perizia, al fine di

evitare un peggioramento della capacità lavorativa residua dell’assicurato.

(…)” (I, punto 11, pag. 8).

Quanto alla possibilità di

reintegrazione – ricordato che compito del medico è indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro e che spetta al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. consid.

2.

) – questo Tribunale rileva che, nella valutazione del 29 maggio 2017

(doc. AI 124/369-371), il consulente in integrazione professionale ha indicato

che “(…) nonostante il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose

attività semplici e non qualificate che fanno riferimento alla categoria delle

statistiche 4.2, nelle quali dopo un breve periodo d’introduzione l’attività

potrà essere svolta in autonomia. (…)” (doc. AI 124/370).

La giurisprudenza federale

ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel

mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi

è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Sempre il consulente in

integrazione professionale – rilevato che in sede di colloquio del 18

aprile 2017 “(…) l'A. appare scettico ad un suo reinserimento lavorativo,

soprattutto per quanto concerne la regolarità. Gli si spiega che l'UAl lo

affiancherà in quello che può essere un suo reinserimento e che questo verrà

fatto in maniera graduale. Lo invito a discutere la cosa con il suo psichiatra

nel prossimo incontro e di farmi sapere cosa intende fare. (…)” (doc. AI

124/370) – ha concluso che “(…) a questo assicurato, secondo il mio

parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta

l'apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla

salute anche da fattori quali l'esperienza professionale specifica e la scarsa

scolarità. Si può restare a disposizione per finanziare un periodo di

introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata

di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di

lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse

consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate

ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare

un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 124/371).

Questo TCA – ritenuta,

visti anche i motivi esposti al consid. 2.7, la possibilità di reintegrarsi in

un’attività semplice e ripetitiva e considerate le motivazioni addotte dal

consulente in integrazione professionale – deve concludere che a ragione

l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali. Infatti

l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.

In

questo senso nella STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui

un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto)

aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,

consid. 6)

2.10

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va pertanto confermata e il

ricorso respinto.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti