32.2017.133
Rifiuto di prestazioni dopo STCA di rinvio affinché l'Ufficio AI trattasse la documentazione medica prodotta in quella sede alla stregua di una domanda di revisione della decisione confermata con la S
18 aprile 2018Italiano55 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.133
FS
Lugano
18 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1976, da ultimo
attivo quale operaio muratore presso la __________ di __________ (cfr. doc. AI
17/1-10), nel mese di agosto 2013 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti indicando, quale danno alla salute, una “(…) sindrome lombare
cronica invalidante, discopatia bi-segmentale L 3-4 L 4-5, anomalia transizione
lombosacrale, ipercifosi dors. alta (…)” (doc. AI 1/1-6).
Dopo aver eseguito gli accertamenti
medici ed economici del caso, con decisione del 5 marzo 2015 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato (ritenuto, per la patologia somatica, inabile al lavoro
in misura completa nella sua attività abituale dal 4 aprile 2013 e abile al
100% in un’altra attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal
30 ottobre 2014) il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2014 al
31 gennaio 2015 ed alle rispettive rendite completive per i figli (doc. AI 73/192-194
e le motivazioni sub doc. AI 70/182-185).
Questo Tribunale,
nell’ambito del ricorso inoltrato contro la succitata decisione dell’Ufficio
AI, con STCA del 4 marzo 2016 (doc. AI 93/258-281), cresciuta incontestata in
giudicato, l’ha confermata e ha trasmesso gli atti all’amministrazione affinché
“(…) tratti la documentazione medico psichiatrica prodotta in questa sede alla
stregua di una domanda di revisione della decisione del 5 marzo 2015. (…)”
(doc. AI 93/279).
1.2. L’amministrazione –
visti i rapporti medici del 18 agosto 2016 del dr. __________ (doc. AI
106/314-318) e del 19 settembre 2016 del dr. __________ (doc. AI 109/321-326) e
la “Richiesta perizia” del medico SMR dr. __________ del 27 settembre
2016 (doc. AI 110/327-329) – ha ordinato un accertamento psichiatrico
presso il __________ (doc. AI 112/330-332). Sulla base della perizia del __________
del 25 novembre 2016 (doc. AI 113/333-345), del rapporto finale SMR del 16
febbraio 2017 (doc. AI 114/346-348), delle tabelle allestite il 7 marzo 2017
con allegata la riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 118/353-356
e 119/357-360) e della valutazione del consulente in integrazione professionale
del 29 maggio 2017 (doc. AI 124/369-371), l’Ufficio AI, con decisione dell’11
luglio 2017, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 30 maggio 2017
(doc. AI 125/372-376), ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita e a
provvedimenti professionali (doc. A/1).
1.3. Contro la decisione dell’11
luglio 2017 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso,
postulando in via principale il riconoscimento di una rendita d’invalidità
(senza specificarne il grado) dal 1. febbraio 2015 e subordinatamente il
diritto a provvedimenti professionali. In sostanza contesta la valutazione del __________
(preavvisando un approfondimento testistico richiesto dal suo psichiatra
curante) e quella economica (concludendo per un ulteriore riduzione del reddito
ipotetico da invalido del 15% per svantaggi salariali e attività leggere).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
impugnata, ritenendo la valutazione psichiatrica del __________ completa ed
approfondita e, quanto all’aspetto economico, adducendo che “(…) in
occasione della precedente decisione, cresciuta in giudicato in seguito alla
sentenza TCA del 04.03.2016, non era stata applicata alcuna riduzione al
reddito da invalido. Rispetto a tale decisione, le limitazioni funzionali
relative alle problematiche fisiche non sono mutate, pertanto è giustificato
ridurre il reddito da invalido unicamente del 30%, pari alla diminuzione della
capacità lavorativa determinata per la patologia psichiatrica. Tenuto conto poi
che l'assicurato può sollevare fino a 25 kg, non si ritiene che debba svolgere
unicamente attività leggere. In ogni caso, anche volendo applicare una
riduzione del 5% per tale fattore, il risultato finale, ossia il rifiuto di
erogare una rendita Al, non muterebbe. Tale evenienza non muterebbe nemmeno la
decisione di non intraprendere una riqualifica professionale ex art. 17 LAI, in
quanto il rifiuto non è strettamente legato al fatto che l’assicurato presenta
un grado Al pari al 19% (quindi in teoria insufficiente per poter riconoscere
una riqualifica) bensì per altri fattori, indicati dal consulente in
integrazione professionale nel suo rapporto del 29.05.2017. Va qui sottolineato
che in sede di osservazioni al progetto l'assicurato non ha neppure contestato
l'aspetto relativo ai provvedimenti professionali. (…)” (IV, pag. 3).
1.5. Il 19 ottobre 2017, tramite
il suo legale e dopo aver segnalato di essersi sottoposto ad alcuni
accertamenti (VI), l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica: la
valutazione testistica del 30 settembre 2017 (doc. B/1) e i rapporti medici del
dr. __________ del 13 ottobre 2017 (doc. B/2) e del 19 settembre 2016 (doc.
B/3).
1.6. Con osservazioni del 14
novembre 2017 – dopo la chiesta proroga del termine (X, X/1 e XI), visti
il complemento peritale del __________ del 3 novembre 2017 (XII/1) e
l’annotazione del 10 novembre 2017 del medico SMR dr. __________ (XII/2), atti
di cui si dirà in seguito – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda
di reiezione del gravame (XII).
Fatti
I suddetti documenti sono
stati notificati al ricorrente (XIII) che – dopo la chiesta proroga del
termine (XIV e XV) –, tramite il suo legale, ha prodotto il rapporto
medico del 1. dicembre 2017 del dr. __________ (XVI/1) e addotto che “(…) lo
psichiatra curante, sulla base delle considerazioni espresse nel proprio
rapporto medico, si conferma nelle proprie valutazioni, contestando la diagnosi
e le conclusioni della dr.ssa __________. (…)” (XVI).
Detti documenti sono stati
notificati all’Ufficio AI (XVII) che, con osservazioni del 14 dicembre 2017,
vista l’annotazione del 13 dicembre 2017 del medico SMR dr. __________
(XVIII/1), si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (XVIII).
I doc. XVII, XVIII e
XVIII/1 sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (XIX).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’Ufficio AI ha correttamente negato il diritto ad una rendita e a
provvedimenti professionali (cfr. consid. 1.2).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013
consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag.
137).
Va ancora rilevato che
nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015
IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per
il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”
(regesto della DTF 141 V 9).
2.4. Nella fattispecie in esame,
come accennato (cfr. consid. 1.1), con STCA del 4 marzo 2016 (doc. AI
93/258-281), questo Tribunale – “(…) ritenuto che un eventuale
danno alla salute di natura psichiatrica […] è insorto al più presto nel
febbraio 2015. (…)” (doc. AI 93/276-277) – ha trasmesso gli atti
all’Ufficio AI affinché trattasse la documentazione medico psichiatrica
prodotta in quella sede quale domanda di revisione della decisione del 5 marzo
2015 confermata con la succitata STCA.
L’amministrazione, vista
la richiesta di perizia del 27 settembre 2016 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 110/327), ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del __________ (doc.
AI 111/328-329 e 112/330-332).
Nella perizia del 25
novembre 2016 (doc. AI 113/333-345), i dottori __________ e __________,
entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia e direttrice rispettivamente capo
clinica del __________ – premesso, tra l’altro, che “(…) il SMR ha
quindi richiesto una valutazione psichiatrica che valuti l'evoluzione a livello
del quadro psichico a partire dal febbraio 2015, data dalla quale è stata fatta
risalire la presenza di una patologia psichiatrica con possibile influsso sulla
CL. La valutazione effettuata si basa su due colloqui effettuati presso il __________,
in data 3 novembre 2016 dalle ore 13.50 alle ore 15.40 e il 16 novembre 2016
dalle ore 13.50 alle ore 14.40. l colloqui sono stati condotti con la presenza
di un interprete di lingua __________, la Sig.ra __________. (…)” (doc. AI
113/333), elencati gli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica,
esposti i dati clinici: l’anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota,
sociolavorativa, psicopatologica e i sintomi soggettivi); l’esame clinico
secondo AMDP-System; la descrizione della giornata, attività e abitudini; il
trattamento psichiatrico attuale e le informazioni da terzi –, hanno
posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità di lavoro: “(…) Disturbo
d’ansia generalizzato, ICD 10 F 41.1 (…)” (doc. AI 113/343).
In sede di discussione e
circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti del __________ si sono
così espressi:
" (…)
7. DISCUSSIONE
Si
tratta di un assicurato di 40 anni, di origine __________, in possesso di un
permesso C, coniugato e padre di 3 figli, ultima professione esercitata di
manovale edile al 100%. A causa di una problematica reumatologica caratterizzata
da una sindrome lombovertebrale cronica senza segni neurologici accompagnati da
una discopatia lombare e una sindrome faccettaria, è stato dichiarato completamente
inabile nella sua professione abituale a partire dall'aprile 2013 e ritenuto
invece abile in misura completa in attività adeguata a partire dal 30.10.2014 dopo
perizia reumatologica. Tale valutazione aveva portato l'Al alla decisione del
21.11.2014 [ndr. recte: 5 marzo 2015, del 21 novembre 2014 era il preavviso;
cfr. doc. AI 63/169-172 e 73/192-194] di riconoscere un grado Al al 100%
limitatamente dall'aprile 2014 a gennaio 2015. Verso tale decisione l'assicurato
aveva inoltrato un ricorso al TCA che era stato però respinto. Durante il ricorso
era stata fatta valere anche una problematica psichiatrica di una sindrome
posttraumatica da stress e di una patologia di tipo depressivo per la quale
aveva iniziato una presa a carico dal Dr. __________. II TCA ha ritenuto che il
danno di salute psichiatrico fosse posteriore alla decisione precedente dell'Al
e che quindi questo dovesse essere rivalutato mediante nuovi accertamenti
nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni Al. Pertanto l'assicurato in
data 24.5.2016 ha inoltrato una seconda domanda di invalidità. II SMR ha quindi
richiesto una valutazione psichiatrica che valuti l'evoluzione a livello del
quadro psichico a partire dal febbraio 2015, data dalla quale è stata fatta
risalire la presenza di una patologia psichiatrica con possibile influsso sulla
CL.
La
valutazione odierna, la raccolta anamnestica e il decorso longitudinale oltre
che la valutazione della documentazione agli atti orientano verso la diagnosi
di una sindrome ansiosa generalizzata presente da anni e che ha presentato nel
suo decorso fasi di riacutizzazione in correlazione ad eventi stressanti. La
perdita del lavoro e di conseguenza del suo ruolo di capofamiglia e della sua
autonomia anche economica hanno rappresentato dei fattori stressanti sui quali
il disturbo ansioso si è riacutizzato rendendo necessaria una presa a carico psichiatrica
e psicoterapeutica nella sua lingua madre. Quest'ultima ha permesso di evidenziare
uno stato di disagio reattivo alla guerra dei __________ inquadrato nei curanti
nell'ambito di un disturbo traumatico da stress. Esso comunque non ha avuto un
influsso sul funzionamento personale, lavorativo e sociale dato che
l'assicurato in questi anni è riuscito a creare una propria famiglia, ha
mantenuto un lavoro senza avere periodi di inabilità lavorative protratti se
non nell'ultimo periodo a causa dell'insorgenza della problematica
reumatologica.
Anche
il Dr __________ nel suo successivo rapporto all'Al del 19.09.2016 si esprime
per un disturbo post traumatico senza influsso sulla CL.
L'assenza
comunque di possibilità lavorative (l'assicurato infatti ha sempre lavorato svolgendo
lavori per i quali ora è giudicato inabile) e le sue scarse capacità, non solo
linguistiche, di potersi proporre ed adattare ad un'altra attività, hanno
rappresentato un ulteriore evento stressante che ha favorito il persistere del
quadro ansioso.
Attualmente
non trovo criteri per concordare sulla diagnosi di un episodio depressivo di
grado medio (F32.1), nemmeno nella raccolta anamnestica ma piuttosto come detto
sopra vi sono i criteri per una sindrome ansiosa generalizzata. Anche il trattamento
farmacologico in atto, nel suo dosaggio, sarebbe insufficiente per un episodio
depressivo di grado medio. Appare indicato rivalutare il trattamento
antidepressivo considerando la prescrizione di molecole che trovano indicazione
nei disturbi d'ansia o valutare l'introduzione ad esempio di Pregabalin.
Per
quanto riguarda la diagnosi di una Sindrome somatoforme da dolore persistente
(F45.4), la sintomatologia dolorosa riferita sembra compatibile con le limitazioni
somatiche che hanno portato a decretare una completa IL nella sua precedente
attività, i problemi psicosociali evidenziati non possono essere individuati
come i principali fattori causali, non vi è da parte sua una ricerca di
attenzione o di marcato incremento di sostegno. II Dr __________ nel suo unico consulto
dell'aprile 2015 si esprimeva per la presenza di un disturbo da disadattamento
con rischio di evoluzione verso una forma depressiva persistente; tale
valutazione nasceva da un unico colloquio con evidenti difficoltà linguistiche
(tanto che lo stesso specialista organizza per una presa a carico in lingua
albanese) che non ha permesso di sondare gli aspetti psicopatologici anche
pregressi alla problematica reumatologia e alla perdita del lavoro.
C. CONSEGUENZE SULLA
CAPACITA' Dl LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit-secondo
schema – MlNI lCF-APP –
1. Rispetto delle regole: grado di
disabilità nessuno: riesce a rispettare gli impegni, le regole,
generalmente tende ad arrivare in anticipo per lo stato di ansia sottostante.
Considerandi
2.
Organizzazione dei compiti: grado di
disabilità nessuno: è in grado di organizzare la propria giornata che dalla
descrizione appare strutturata, sa dare la giusta priorità ai vari compiti.
3.
Flessibilità: grado di disabilità
moderato: richieste inattese aumentano lo stato d'ansia che interferisce
sulle prestazioni rendendolo più insicuro e disattento.
4.
Competenze: grado di disabilità
moderato: le competenze pratiche non sono compromesse, nell'imparare nuove
nozioni è possibile che lo stato d'ansia sottostante, rendendolo più insicuro,
rallenti l'apprendimento e sia necessario spiegare più volte lo stesso
concetto. Anche il problema della conoscenza della lingua italiana può
ulteriormente influire sul rendimento.
5.
Giudizio: grado di disabilità
lieve-moderato: lo stato d'ansia presente lo porta più facilmente a
preoccuparsi e quindi a trarre conclusioni errate o pessimistiche.
6.
Persistenza: grado di disabilità
nessuno: se impegnato in un lavoro routinario, dove le consegne sono chiare
e precise, riesce a mantenere l'impegno fino al termine del lavoro; altrimenti
vi è un grado moderato dettato dallo stato ansioso che rendendolo
insicuro lo porta a doversi più volte fermare e controllare l'operato.
7.
Assertività: grado di disabilità lieve:
è in grado di esprimere il proprio parere con persone note e conosciute; con
estranei assume un atteggiamento ritirato.
8.
Contatto con gli altri grado di
disabilità nessuno: è in grado di sostenere conversazioni (l'impedimento è
solo di tipo linguistico).
9.
Integrazione nel gruppo: grado di
disabilità nessuno: riesce ad avere un atteggiamento collaborante e a
partecipare ad attività di gruppo.
10.
Relazioni intime: grado di disabilità
nessuno: è in grado di ascoltare i bisogni dell'altro, ha dei buoni legami
con la sua famiglia e ha piacere di stare con i propri familiari quando non è
eccessivamente disturbato dai dolori.
11.
Attività spontanee: grado di disabilità
nessuno: descrive una giornata con varie attività (uscite, si occupa dei
figli e di alcune mansioni domestiche, eccetera).
12.
Cura di sé: grado di disabilità lieve:
vi è qualche segno di trascuratezza, la moglie ora deve stimolarlo a cambiare i
vestiti a causa del suo disinteresse; si fa la barba una volta la settimana (ma
questo era presente già anche quando lavorava).
13.
Mobilità: grado di disabilità nessuno:
guida l'auto al massimo per due ore, poi deve fare una sosta per i dolori,
cammina, non usa i mezzi pubblici se non se strettamente necessario (ma ciò era
già presente alla malattia e non è in diretta correlazione con essa). (…)"
(doc. AI 113/343-345).
I periti del __________
hanno quindi concluso che “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa,
si valuta che vi sia una IL del 30% nella sua attività abituale o in qualsiasi
attività medico teorica rispettosa dei limiti, intesa come diminuzione del rendimento
a partire dal febbraio 2015 quando si legge dal certificato del Dr __________
che l'assicurato già assumeva un antidepressivo. L'assicurato è apparso una
persona semplice, concreta e autentica nel suo disagio, motivata nella ripresa
di un lavoro; è indispensabile un aiuto concreto da parte dell'Al verso la
ricerca di un'attività lavorativa ad esempio tramite una formazione breve ad
hoc poiché l'assicurato ha sempre svolto un lavoro per il quale è stato dichiarato
definitivamente inabile al 100% e non sarebbe in grado da solo a causa sia del
quadro clinico che delle difficoltà linguistiche di reperire un'altra
occupazione al di fuori dei contesti lavorativi a lui noti, quindi dei
cantieri. Un mancato aiuto in tal senso lo espone al serio rischio di un rapido
peggioramento del suo stato psichico con possibile influsso negativo sulla CL
residua. La CL come casalingo per i soli aspetti psichiatrici è da considerarsi
completa. La prognosi è buona se verranno messe in atto al più presto misure
reintegrative. (…)” (doc. AI 113/345).
L’insorgente, con scritto
del 19 ottobre 2017 (VIII e allegati B/1-3), ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione medica (cfr. consid. 1.5) e, in particolare, il rapporto medico
del 13 ottobre 2017 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del
seguente tenore: “(…) con la presente attesto che il signor RI 1, nato il __________1976
e residente a __________ è seguito presso il mio studio dal 21.04.2015 in
collaborazione con la signora __________, Psicologa specialista in Psicoterapia
FSP. Contesto il progetto di decisione dell'Assicurazione invalidità che fissa
il grado di inabilità lavorativa al 19% sulla scorta della perizia svolta dalla
collega Dr.ssa med. __________ con data del 25 novembre 2016. Innanzitutto
confermo il mio rapporto del 19.09.2016 dove affermo che l'incapacità lavorativa
del sig. RI 1 è da considerarsi al 100% in ragione di uno stato depressivo
importante. Aggiungo che l'evoluzione in questi mesi è stata negativa con un
passaggio ad una sintomatologia a tratti di gravità severa. Queste osservazioni
cliniche sono confermate anche dalla valutazione testistica effettuata in collaborazione
con la signora __________, Psicologa specialista in Psicoterapia FSP. La
diagnosi formulata dalla Dr.ssa __________ è errata in quanto la componente
ansiosa è subordinata alla grave deflessione timica con momenti di melanconia,
disturbi importanti del sonno, ritiro sociale, apatia, anedonia, deficit della
concentrazione e memoria, pensieri di morte. Il paziente segue scrupolosamente
le indicazioni terapeutiche concordate incluso l'assunzione di un antidepressivo
a dosaggi terapeutici “pieni” (Cipralex 20mg/g) introdotto a marzo 2017. Concludo
sottolineando come la presa a carico presso il mio studio si avvale di
colloquio psicoterapici regolari nella sua lingua materna (albanese) che permette
di meglio cogliere e approfondire tutte le connotazioni non solo linguistiche
ma anche culturali del sig. RI 1. (…)” (doc. B/2).
L’Ufficio AI, con
osservazioni del 14 novembre 2017 (XII e allegati XII/1-2), ha trasmesso al TCA
il complemento peritale del 3 novembre 2017 dei periti del __________ del seguente
tenore: “(…) Ho letto il rapporto medico del Dr __________ datato il
13.10.2017
e il rapporto di valutazione testistica ad esso associato e mi
accingo a fare le mie considerazioni: Il Dr __________ riconferma il suo
rapporto Al del 19.09.2016, rapporto descritto e considerato nel mio lavoro
peritale nel quale sostiene una completa IL rispetto all'assicurato in ragione
dello stato depressivo importante, stato depressivo che non ho rilevato durante
l'esame peritale che è stato condotto con l'ausilio di una interprete di lingua
albanese. Infatti la descrizione della sua giornata non deponeva per uno stato
psicopatologico grave, non evidenziava ritiro sociale legato alla malattia ma
piuttosto alla vergogna della sua situazione economica, vi era una organizzazione
del suo tempo e partecipazione alla vita familiare, lo status psichico non
deponeva per un episodio depressivo di grado medio come certificato dal curante
nel suo ultimo rapporto del settembre 2016. Anche la raccolta anamnestica non aveva
evidenziato quadri compatibili con una diagnosi di episodio depressivo. Il
curante aggiunge che l'evoluzione in questi mesi è stata negativa: di fatto non
precisa da quando e ricordo di aver valutato l'assicurato nel novembre 2016,
dove fino a quel momento ripeto non ho ravvisato la presenza di uno stato depressivo,
tanto meno severo. Il Dr __________ scrive inoltre che vi è stato "un
passaggio ad una sintomatologia a tratti severa", nessuna diagnosi ICD 10
viene codificata e come detto sopra nemmeno a partire da quando tale eventuale
peggioramento è avvenuto. Anche il nuovo trattamento antidepressivo (Cipralex
20.
mg) è stato introdotto nel marzo 2017, quindi a distanza di 4 mesi dalla mia
valutazione e da allora non viene segnalato nessun cambiamento di terapia. Il Dr
__________ sottolinea che la presa a carico nel suo studio avviene in lingua
albanese, ricordo ancora una volta che la perizia è avvenuta in presenza di
traduttrice riconosciuta in lingua albanese. Rispetto invece ai risultati della
testistica allegata, vedo che sono stati somministrati la Symptom Checklist 90
(SCL 90) e la Hamilton, test somministrata secondo lo scritto del Dr __________
dalla psicologa __________ (nessuna firma al documento allegato). Rispetto alla
SCL 90, si tratta di una scala di 90 domande autosomministrata che valuta il
disagio psichico e quindi non di diagnosi presente negli ultimi 7 giorni
dal momento della somministrazione; esso è utilizzato per la valutazione dello
stato dei sintomi psicologici in pazienti psichiatrici, di medicina generale e
in soggetti non clinici. Si tratta quindi di uno strumento di screening a cui
deve seguire una valutazione qualitativa delle varie dimensioni prese in esame
dal questionario, proprio perché non ha una valenza di questionario
diagnostico. Inoltre vengono riportati i punteggi assoluti e non corretti rispetto
all'età e al sesso. La scala di Hamilton per la depressione è una scala etero
somministrata e quindi si basa sui punteggi attribuiti dall'operatore che la
somministra: essi derivano dal giudizio che l'operatore fa sulla sintomatologia
obiettivamente rilevata e su quella soggettiva riferita. Leggo che nel commento
del test vi è scritto "egli riporta" tutta una serie di sintomi che
non sto ad elencare, quindi mi pare di capire che la valutazione si sia
esclusivamente basata sui sintomi soggettivi e non sia stata integrata con una valutazione
oggettiva di essa. Un'ultima riflessione è quella rispetto alla lingua usata
per la somministrazione dei test: il SCL 90 necessita di comprendere la lingua italiana
scritta di 90 domande, per quanto riguarda l'Hamilton non è scritto se la
somministratrice del test l'abbia fatto in lingua italiana o nella lingua
albanese, visto le carenze linguistiche mostrate dall'assicurato che hanno
necessitato presso il nostro Centro l'uso di un interprete. Pertanto la nuova
documentazione non modifica le mie conclusioni peritali, non ho dati aggiuntivi
che mi portano a discostarmi dalla mia valutazione (nessuna nuova diagnosi).
Rispetto alla domanda se evidenzio uno stato depressivo resistente, ripeto che
al momento della mia perizia tale stato non era evidente; in ambito
psichiatrico si deve distinguere la pseudoresistenza ad un trattamento: ad
esempio la non aderenza al trattamento, errori diagnostici, depressioni secondarie
ad altre condizioni mediche, dose e durata del trattamento inadeguata o
concentrazioni plasmatiche dell'antidepressivo insufficienti ad esempio per una
condizione genetica di rapido metabolizzatore. Nel caso si possano escludere
tali fattori, le strategie di trattamento sono secondo le linee Internazionali quelle
di: • aumentare il dosaggio antidepressivo e di utilizzarlo per una
durata sufficiente, • nel caso di insuccesso sostituire il primo
medicamento antidepressivo con un secondo appartenente alla stessa classe
farmacologica o a una diversa; • nel caso di una risposta
insoddisfacente, associare due antidepressivi di classe diversa • e
ancora in caso di insuccesso aggiungere (augmentation) al trattamento
antidepressivo un farmaco non direttamente antidepressivo (es. Litio,
antipsicotici atipici, ormoni tiroidei...).
Nel caso in esame
l'assicurato ha utilizzato Deroxat 20 mg (il suo dosaggio massimo è di 60 mg)
per un tempo non determinato (vedi relazione Dr __________ del 2015), Valdoxan
50.
mg (dose massima suggerita) e ora Cipralex 20 mg (dose massima) per mesi.
Nessuna associazione tra due classi di antidepressivi è stata tentata né sono
state messe in atto tecniche di augmentation. Quindi secondo le Linee
Internazionali per il trattamento farmacologico, non sono stati tentati tutti
gli approcci possibili. Noto che gli antidepressivi utilizzati non hanno una
indicazione anche per il disturbo d'ansia generalizzato, diagnosi da me posta
nel caso specifico, sarebbe interessante nella scelta di un nuovo
antidepressivo considerare quelli che hanno indicazione specifica anche per
questo disturbo come ad esempio la duloxetina, la venlafaxina. (…)”
(XII/1).
Il medico SMR dr. __________,
nell’annotazione del 10 novembre 2017, visto il suddetto complemento peritale
del __________ del 3 novembre 2017, ha concluso che: “(…) - Si conferma la
validità del rapporto finale SMR in assenza di una modifica sostanziale dello
stato di salute - Si nega la presenza di un disturbo depressivo resistente alla
terapia. (…)” (XII/2).
L’insorgente, con scritto
del 6 dicembre 2017 (XVI e allegato XVI/1), ha trasmesso al TCA il rapporto
medico del 1. dicembre 2017 del dr. __________ del seguente tenore: “(…) Egregio
Avv. RA 1, la ringrazio di avermi trasmesso le considerazioni mediche della
Drssa. __________ e la Drssa. __________ datate 03.11.2017 per il sig. RI 1
nato il __________1976 e residente a __________. Dopo attenta lettura delle
considerazioni delle colleghe mi preme confermare integralmente i miei
precedenti rapporti medici specialistici e la valutazione testistica effettuata
in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta FSP, signora __________. A tale
proposito ritengo importante puntualizzare alcuni aspetti dei miei rapporti: La
valutazione testistica ha come obbiettivo di oggettivare tramite strumenti
standartizzati lo stato clinico della persona. I risultati ottenuti vengono poi
integrati ad informazioni cliniche ed anamnestiche e risultano complementari
alla formulazione di una diagnosi psichiatrica. Nel caso specifico la
testistica effettuata al sig. RI 1 risulta confermare la diagnosi psichiatrica
posta precedentemente nei miei rapporti. In riferimento all'osservazione delle
colleghe sulla lingua usata per la somministrazione dei test posso attestare
che non essendo possibile reperire materiale testistico in lingua madre del paziente,
si è deciso di utilizzare l'SCL-90, un test di 90 item di facile comprensione
ed è stato completato traducendo nella lingua del paziente. Per quanto riguarda
l'Hamilton Depression Inventory è una scala eterosomministrata ed i punteggi
sono stati attribuiti dalla psicologa e psicoterapeuta FSP, signora __________
che segue il sig. RI 1 dall'inizio della presa a carico. Alcune risposte sono state
scelte facendo riferimento a ciò che ha riportato il paziente (ad esempio le caratteristiche
del sonno, o la sintomatologia gastrointestinale). Le colleghe hanno contestato
il fatto del punteggio del SCL-90 come punteggio assoluto e non corretto
rispetto all'età e al sesso. I punteggi grezzi ottenuti nel questionario sono
stati trasformati in punti Z. In statistica valori maggiori di una deviazione
standard vengono considerati valori degni di attenzione in quanto
significativamente differenti da valori considerati nella norma. Poiché i punti
Z ottenuti in alcune aree sono estremamente alti (si discostano notevolmente da
una deviazione standard) non abbiamo ritenuto necessario trasformare
ulteriormente i punteggi. I test psicologici non sono stati obbligatoriamente
firmati dalla psicologa e psicoterapeuta FSP signora __________ in quanto essa
è mia dipendente ed il rapporto medico sottostà alla mia responsabilità e
giudizio come medico psichiatra curante del sig. RI 1. Per quanto riguarda la
valenza del ritiro sociale del paziente la mia constatazione differisce dalle
osservazioni delle colleghe in quanto a più riprese il sig. RI 1 mi ha
descritto questa sintomatologia reattiva ad uno stato di profonda prostrazione
con algia alla colonna vertebrale. In effetti anche se sollecitato da conoscenti,
amici o famigliari spesso egli ha rifiutato di uscire di casa non a causa di un
sentimento di vergogna. Concludo contestando le riflessioni sulle possibili
opzioni farmacologiche che in questi anni non si sarebbero intraprese alla luce
delle linee guida vigenti in psicofarmacologia. Innanzi tutto bisogna calare
questi principi teorici nella realtà terapeutica della presa a carico ambulatoriale
con un paziente che in alcuni frangenti si è dimostrato impaurito nel
modificare la terapia vigente. Durante il percorso terapeutico si sono altresì
modificate a più riprese le terapie per supportarlo a raggiungere un migliore
stato psicologico e di conseguenza una migliore qualità di vita. Come riportato
anche nelle riflessioni del 3.11.2017 le terapie ultime antidepressive con
Valdoxan 50 mg e Cipralex 20 mg sono state somministrate a dosaggi terapeutici
(dose massima suggerita). Tali terapie hanno una valenza medico-teorica
adeguata se si fa riferimento alle mie diagnosi e chiaramente non hanno
indicazione per il disturbo di ansia generalizzata che in ultima analisi, a mio
avviso, non corrisponde alla diagnosi psichiatrica presente. (…)” (XVI/1).
L’Ufficio AI, con
osservazioni del 14 dicembre 2017 (XVIII e allegato XVIII/1), ha trasmesso al
TCA l’annotazione del 13 dicembre 2017 nella quale il medico SMR dr. __________,
avuto riguardo al rapporto medico del 1. dicembre 2017 del dr. __________, ha
espresso la seguente valutazione: “(…) – Assenza di nuovi elementi rispetto
alla documentazione già nota, non ritengo quindi necessario sottoporre
l’attuale scritto alla perita. – In assenza di una modifica della situazione
clinica confermo le conclusioni precedenti. (…)” (XVIII/1).
2.5
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a
edizione 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.6
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298.
consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.
)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18.
ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182.
consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.
5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April
2008.
E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V
279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Il Tribunale federale, nel
comunicato stampa del 14 dicembre 2017 intitolato “Rendita AI in caso di
affezioni psichiche: cambiamento di giurisprudenza” – riferendosi
alle sentenze del 30 novembre 2017,8C_841/2016 e 8C_130/2017, entrambe pubblicate
in DTF 143 V 409 e 143 V 418 – ha, in particolare, rilevato che “(…)
il Tribunale federale modifica la sua prassi per l'esame del diritto a una
rendita Al in presenza di affezioni psichiche. La giurisprudenza sviluppata per
i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non
avrà più il medesimo significato il precedente criterio della "resistenza
alle terapie" come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI. (…)”.
Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del
2.
giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR
2017.
IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193
consid. 3.3), secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte
le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante.
2.7
L’insorgente contesta la
valutazione medica operata dall’Ufficio AI rinviando alle considerazioni del
medico curante, dr. __________, e più precisamente alla documentazione medica
prodotta con lo scritto del 19 ottobre e con le osservazioni del 14 novembre
2017: la valutazione testistica del 30 settembre 2017 (doc. B/1) e i rapporti
medici del dr. __________ del 19 settembre 2016 (doc. B/3), del 13 ottobre 2017
(doc. B/2) e del 1. dicembre 2017 (XVI/1) (cfr. consid. 1.5 e 1.6).
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
Il rapporto medico del 19
settembre 2016 del dr. __________ (doc. B/3 = doc. AI 109/321-326) è menzionato
negli atti considerati dai periti del __________ (cfr. doc. AI 113/335-336) che
ne hanno pertanto tenuto conto.
Basti qui rinviare a
quanto indicato dai periti del __________ nell’anamnesi psicopatologica della perizia
del 25 novembre 2016 (“(…) L'assicurato quindi viene seguito dal Dr. __________
[…] (non vi sono stati problemi nel continuare la valutazione al __________ e
non sono state necessarie pause nonostante il lungo tempo di visita). (…)”
(doc. AI 113/333-345 riprodotto in esteso al consid. 2.4)), al fatto che
i periti hanno contattato lo specialista (“(…) 17 novembre 2016
colloquio telefonico Dr __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia e con la
psicologa Sig.ra __________. Il Dr __________ mi informa che vede
l'assicurato solo per un controllo della terapia in atto è maggiormente seguito
dalla psicologa. La Sig.ra __________ riporta che l'assicurato grazie alla
possibilità di esprimersi nella propria lingua è riuscito a far emergere i
traumi legati al conflitto bellico oltre che sono stati descritti sintomi
ansiosi presenti da anni. La perdita del lavoro ha comportato una perdita del
suo ruolo, vi è inoltre la preoccupazione finanziaria e quella che essendo uno
straniero gli possa non essere rinnovato il permesso di dimora. L'ansia
presente lo limita nella sua autonomia, è comunque una persona molto volenterosa
e motivata verso un lavoro. (…)” (doc. AI 113/333-345)) e alle
dettagliate motivazioni addotte per scostarsi dalle diagnosi poste dal dr. __________
(cfr. doc. AI 113/343-344, il punto 7 “Discussione”, riprodotto in
esteso al consid. 2.4).
Il TCA ricorda qui che,
secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Quanto al rapporto medico
del 13 ottobre 2017 del dr. __________ (doc. B/2, riprodotto in esteso al
consid. 2.4) i periti del __________, nel complemento peritale del 3 novembre
2017.
(doc. XII/1, riprodotto in esteso al consid. 2.4), hanno osservato che
durante l’esame peritale non hanno rilevato uno stato depressivo importante: “(…)
Infatti la descrizione della sua giornata non deponeva per uno stato
psicopatologico grave, non evidenziava ritiro sociale legato alla malattia
ma piuttosto alla vergogna della sua situazione economica, vi era una
organizzazione del suo tempo e partecipazione alla vita familiare, lo
status psichico non deponeva per un episodio depressivo di grado medio come
certificato dal curante nel suo ultimo rapporto del settembre 2016. Anche la
raccolta anamnestica non aveva evidenziato quadri compatibili con una diagnosi
di episodio depressivo. (…)” (XII/1, le sottolineature sono del
redattore).
Avuto riguardo
all’indicata evoluzione negativa i periti hanno inoltre rilevato come lo
specialista curante “(…) di fatto non precisa da quando e ricordo di aver
valutato l'assicurato nel novembre 2016, dove fino a quel momento ripeto non ho
ravvisato la presenza di uno stato depressivo, tanto meno severo. Il Dr. __________
scrive inoltre che vi è stato "un passaggio ad una sintomatologia a tratti
severa", nessuna diagnosi ICD 10 viene codificata e come detto sopra
nemmeno a partire da quando tale eventuale peggioramento è avvenuto. Anche il
nuovo trattamento antidepressivo (Cipralex 20 mg) è stato introdotto nel marzo
2017, quindi a distanza di 4 mesi dalla mia valutazione e da allora non viene
segnalato nessun cambiamento di terapia. (…)” (XII/1).
Va segnalato che in
effetti il dr. __________ già nel rapporto medico del 19 settembre 2016 (cfr.
doc. AI 109/321-326) aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività.
Riguardo alla “valutazione
testistica” del 30 settembre 2017(doc. B/1) i periti del __________ hanno poi
precisato che “(…) rispetto alla SCL 90, si tratta di una scala di 90
domande autosomministrata che valuta il disagio psichico e quindi non di
diagnosi presente negli ultimi 7 giorni dal momento della
somministrazione; esso è utilizzato per la valutazione dello stato dei sintomi
psicologici in pazienti psichiatrici, di medicina generale e in soggetti non
clinici. Si tratta quindi di uno strumento di screening a cui deve seguire una
valutazione qualitativa delle varie dimensioni prese in esame dal questionario,
proprio perché non ha una valenza di questionario diagnostico. Inoltre vengono
riportati i punteggi assoluti e non corretti rispetto all'età e al sesso. La
scala di Hamilton per la depressione è una scala etero somministrata e quindi
si basa sui punteggi attribuiti dall'operatore che la somministra: essi
derivano dal giudizio che l'operatore fa sulla sintomatologia obiettivamente
rilevata e su quella soggettiva riferita. Leggo che nel commento del test vi è
scritto "egli riporta" tutta una serie di sintomi che non sto ad
elencare, quindi mi pare di capire che la valutazione si sia esclusivamente
basata sui sintomi soggettivi e non sia stata integrata con una valutazione
oggettiva di essa (…)” (XII/1). Al riguardo il dr. __________,
nell’ulteriore rapporto medico del 1. dicembre 2017 (XVI/1 riprodotto in esteso
al consid. 2.4) – ricordati gli
obiettivi della valutazione testistica, osservato che “(…) per quanto
riguarda l'Hamilton Depression Inventory è una scala eterosomministrata ed i
punteggi sono stati attribuiti dalla psicologa e psicoterapeuta FSP, signora __________
che segue il sig. RI 1 dall'inizio della presa a carico. Alcune risposte sono
state scelte facendo riferimento a ciò che ha riportato il paziente (ad esempio
le caratteristiche del sonno, o la sintomatologia gastrointestinale). (…)” (XVI/1;
già dalla perizia del 25 novembre 2016, sotto “informazioni da terzi”, risulta
infatti che “(…) il Dr. __________ mi informa che vede l’assicurato solo per
un controllo della terapia in atto è maggiormente seguito dalla psicologa. (…)”
(doc. AI 113/343)) e precisato il punteggio del SCL-90 –, si è limitato a sostenere in modo del
tutto generico che “(…) nel caso specifico la testistica effettuata al sig. RI
1.
risulta confermare la diagnosi psichiatrica posta precedentemente nei miei
rapporti. (…)” (XVI/1).
Sempre i periti del __________,
ritenute le strategie di trattamento secondo le linee internazionali, hanno
infine osservato come “(…) nel caso in esame l'assicurato ha utilizzato
Deroxat 20 mg (il suo dosaggio massimo è di 60 mg) per un tempo non determinato
(vedi relazione Dr __________ del 2015), Valdoxan 50 mg (dose massima
suggerita) e ora Cipralex 20 mg (dose massima) per mesi. Nessuna associazione
tra due classi di antidepressivi è stata tentata né sono state messe in atto
tecniche di augmentation. Quindi secondo le Linee Internazionali per il
trattamento farmacologico, non sono stati tentati tutti gli approcci possibili.
Noto che gli antidepressivi utilizzati non hanno una indicazione anche per il
disturbo d'ansia generalizzato, diagnosi da me posta nel caso specifico,
sarebbe interessante nella scelta di un nuovo antidepressivo considerare quelli
che hanno indicazione specifica anche per questo disturbo come ad esempio la
duloxetina, la venlafaxina. (…)” (XII/1). Al riguardo – sostenuto che
i principi teorici delle linee guida vanno calati nella realtà terapeutica
della presa a carico di un paziente che in taluni frangenti si è dimostrato
impaurito al cambio della terapia e precisato che le terapie sono state nel
tempo modificate giungendo con gli ultimi antidepressivi al dosaggio massimo
suggerito – il dr. __________ ha solo contestato che “(…) tali
terapie hanno una valenza medico-teorica adeguata se si fa riferimento alle mie
diagnosi e chiaramente non hanno indicazione per il disturbo di ansia
generalizzata che in ultima analisi, a mio avviso, non corrisponde alla
diagnosi psichiatrica presente. (…)” (XVI/1; va qui osservato che dalla
perizia del 25 novembre 2016, sotto “informazioni da terzi”, risulta
che “(…) la Sig.ra __________ riporta che l'assicurato grazie alla
possibilità di esprimersi nella propria lingua è riuscito a far emergere i
traumi legati al conflitto bellico oltre che sono stati descritti sintomi
ansiosi presenti da anni. La perdita del lavoro ha comportato una perdita
del suo ruolo, vi è inoltre la preoccupazione finanziaria e quella che essendo
uno straniero gli possa non essere rinnovato il permesso di dimora. L'ansia
presente lo limita nella sua autonomia, è comunque una persona molto
volenterosa e motivata verso un lavoro. (…)” (doc. AI 113/343, le
sottolineature sono del redattore)).
Questo Tribunale, viste le
suesposte risultanze mediche – osservato che, conformemente alla
succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), alla perizia del __________
del 25 novembre 2016 (doc. AI 113/333-345) con complemento del 3 novembre 2017
(XII/1) va riconosciuta piena forza probatoria –, deve confermare, senza
che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici, il rapporto
finale del 16 febbraio 2017 (doc. AI 114/346-348) nel quale il medico SMR dr. __________
ha concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 4
aprile 2013 al 29 ottobre 2014 mentre che, avuto riguardo alla patologia
psichiatrica, l’incapacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei
limiti funzionali posti è dello 0% dal 30 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 e del
30% dal 1. febbraio 2015 (doc. AI 114/346).
In particolare va ribadito
che nel complemento del 3 novembre 2017 i periti del __________ – che
hanno avuto due colloqui con l’assicurato il 3 e il 16 novembre 2016 (doc. AI
113/333) –, circa il certificato medico del 13 ottobre 2017 nel quale il
dr. __________ ha segnalato che “(…) l’evoluzione in questi mesi è stata
negativa con un passaggio ad una sintomatologia a tratti severa. (…)” (doc.
B/2), hanno rilevato che lo specialista curante “(…) di fatto non precisa da
quando e ricordo di aver valutato l'assicurato nel novembre 2016, dove fino a
quel momento ripeto non ho ravvisato la presenza di uno stato depressivo, tanto
meno severo. Il Dr __________ scrive inoltre che vi è stato "un passaggio
ad una sintomatologia a tratti severa", nessuna diagnosi ICD 10 viene
codificata e come detto sopra nemmeno a partire da quando tale eventuale
peggioramento è avvenuto. Anche il nuovo trattamento antidepressivo (Cipralex
20.
mg) è stato introdotto nel marzo 2017, quindi a distanza di 4 mesi dalla mia
valutazione e da allora non viene segnalato nessun cambiamento di terapia. (…)”
(XII/1).
Non è possibile concludere
differentemente anche avuto riguardo al rapporto del 1. dicembre 2017 (XVI/1
riportato in esteso al consid. 2.4) nel quale il dr. __________ –
confermati i suoi precedenti rapporti del 13 ottobre 2017 e del 19 settembre
2016.
(doc. B/2 e B/3) e la valutazione testistica del 30 settembre 2017 (doc.
B/1) – si è limitato a rilevare che “(…) per quanto riguarda la
valenza del ritiro sociale del paziente la mia constatazione differisce dalle
osservazioni delle colleghe in quanto a più riprese il sig. RI 1 mi ha
descritto questa sintomatologia reattiva ad uno stato di profonda prostrazione
con algia alla colonna vertebrale. In effetti anche se sollecitato da
conoscenti, amici o famigliari spesso egli ha rifiutato di uscire di casa non a
causa di un sentimento di vergogna. (…)” (XVI/1).
Il fatto che il curante
giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione
dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore
perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto
l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il
curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a
scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr., tra le tante, STF
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2;9C_151/2011 del 27 gennaio 2012;
9C_949/2010 del 5 luglio 2011 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2
e 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4, entrambe con riferimenti).
Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo
si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del
danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,
consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Val pure la pena ancora di
osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6 e alla più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V 409 e 143 V 418), che i periti
del __________ non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi
psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare
che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono
resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità lavorativa del
ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva. Infatti è sulla
base della “Descrizione di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF – APP
–” (cfr. doc. AI 113/344-345 riprodotti in esteso al consid. 2.4) che i
periti del __________ hanno potuto concludere che “(…) per quanto riguarda
la capacità lavorativa, si valuta che vi sia una IL del 30% nella sua attività
abituale o in qualsiasi attività medico teorica rispettosa dei limiti, intesa
come diminuzione del rendimento a partire dal febbraio 2015 quando si legge dal
certificato del Dr. __________ che l'assicurato già assumeva un antidepressivo.
(…)” (doc. AI 113/345).
In conclusione, stante
quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, pag. 291), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 dal febbraio 2015 presenta
un'incapacità lavorativa del 30% (intesa come riduzione di rendimento) in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.8
In merito alla valutazione
economica va innanzitutto rilevato che, ritenuta l’incapacità lavorativa del
30% in un’attività adeguata dal febbraio 2015, vanno applicati i dati validi
per quell’anno.
Quanto al reddito da
valido – vista la risposta del datore di lavoro del 2 marzo 2017 (doc. AI
120/361) – l’amministrazione l’ha fissato in fr. 58'199.40.
Questo dato, peraltro
rimasto incontestato, può essere fatto proprio da questo Tribunale.
Riguardo al reddito da
invalido l’amministrazione ha ritenuto il reddito statistico per il 2015 di fr.
66'944.94 (cfr. le tabelle allestite il 7 marzo 2017 sub doc. AI 118/353 e
119/357).
Anche questo dato, rimasto
incontestato – infatti il ricorrente sostiene che “(…) il reddito
statistico di CHF 66'944.95 va decurtato del grado di inabilità lavorativa
stabilito una volta in possesso della nuova valutazione richiesta dallo
psichiatra curante e di un ulteriore 15% per svantaggi salariali e attività
leggere. (…)” (I, pag. 8) –, può essere fatto proprio da questo
Tribunale.
Ritenuta una capacità
lavorativa in un’attività adeguata del 70% (cfr. consid. 2.7), il reddito da
invalido si attesta a fr. 46'861.46 (66'944.95 x 70 : 100).
L’insorgente pretende
l’applicazione di una riduzione del 15% per svantaggi salariali e attività
leggere.
Anche volendo applicare la
pretesa riduzione del 15% – grazie alla quale il reddito da invalido si
attesterebbe a fr. 39'832.24 (46'861.46 ridotti del 15%) – il grado d’invalidità
non raggiunge la soglia minima pensionabile del 40% ((58'199.40 - 39'832.24)
: 58'199.40 x 100 = 31.55%).
2.9
In via subordinata
l’insorgente ha chiesto il riconoscimento di “(…) provvedimenti
professionali e non un semplice aiuto al collocamento, così come fortemente
consigliato dalla dr.ssa med. __________ nella propria perizia, al fine di
evitare un peggioramento della capacità lavorativa residua dell’assicurato.
(…)” (I, punto 11, pag. 8).
Quanto alla possibilità di
reintegrazione – ricordato che compito del medico è indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro e che spetta al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. consid.
2.
) – questo Tribunale rileva che, nella valutazione del 29 maggio 2017
(doc. AI 124/369-371), il consulente in integrazione professionale ha indicato
che “(…) nonostante il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose
attività semplici e non qualificate che fanno riferimento alla categoria delle
statistiche 4.2, nelle quali dopo un breve periodo d’introduzione l’attività
potrà essere svolta in autonomia. (…)” (doc. AI 124/370).
La giurisprudenza federale
ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel
mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi
è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Sempre il consulente in
integrazione professionale – rilevato che in sede di colloquio del 18
aprile 2017 “(…) l'A. appare scettico ad un suo reinserimento lavorativo,
soprattutto per quanto concerne la regolarità. Gli si spiega che l'UAl lo
affiancherà in quello che può essere un suo reinserimento e che questo verrà
fatto in maniera graduale. Lo invito a discutere la cosa con il suo psichiatra
nel prossimo incontro e di farmi sapere cosa intende fare. (…)” (doc. AI
124/370) – ha concluso che “(…) a questo assicurato, secondo il mio
parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta
l'apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla
salute anche da fattori quali l'esperienza professionale specifica e la scarsa
scolarità. Si può restare a disposizione per finanziare un periodo di
introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata
di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di
lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse
consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate
ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare
un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 124/371).
Questo TCA – ritenuta,
visti anche i motivi esposti al consid. 2.7, la possibilità di reintegrarsi in
un’attività semplice e ripetitiva e considerate le motivazioni addotte dal
consulente in integrazione professionale – deve concludere che a ragione
l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali. Infatti
l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non
richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.
In
questo senso nella STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui
un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto)
aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,
consid. 6)
2.10
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va pertanto confermata e il
ricorso respinto.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti