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Decisione

32.2017.135

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2018Italiano89 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.

Non è possibile concludere

differentemente anche avuto riguardo a quanto sostenuto dall’insorgente nello

scritto del 21 febbraio 2018 e meglio che “(…) va da sé che tale procedere è

ulteriormente giustificato dal fatto che nel presente caso l'UAI ha atteso il

22 agosto 2017 per emanare una decisione formale quando i suoi accertamenti

risalivano al mese di novembre del 2015 e, quindi, quasi 2 anni dopo. Evidente

che se la querelata decisione dell'UAI non venisse annullata, e quindi vi fosse

ancora l'effetto sospensivo; ben si comprende che l'UAI potrebbe metterci anni

- procrastinando ad libitum - l'emanazione di una nuova decisione e, di

conseguenza, a quel punto il ricorrente avrebbe dovuto sopportare un grave

pregiudizio oltremodo non giustificato. Non bisogna inoltre dimenticare che

l'UAI ha già ammesso di aver erroneamente valutato dal lato economico il caso

del ricorrente e, in considerazione pure di questo fatto, ben si giustifica che

la querelata decisione venga annullata e che l'UAI emani una nuova decisione

formale dopo che quest'ultimo abbia effettuato correttamente - come avrebbe già

dovuto fare dall'inizio e non solo dopo l'inoltro del presente gravame - tutti

gli accertamenti medici ed economici del caso. (…)” (XXV).

Infatti, da una parte, dopo

la perizia pluridisciplinare del SAM del 25 novembre 2015, l’amministrazione ha

proceduto ad ulteriori atti e accertamenti (vedi, tra gli altri, la

risposta del 12 aprile 2016 all’assicurazione sulla vita dell’insorgente (cfr. doc.

AI 94/312-313 e 95/314), l’annotazione per l’incarto elaborata il 17 agosto

2016 (cfr. doc. AI 96/315-316), la risposta del medico SMR del 3 gennaio 2017 (cfr.

doc. AI 97/317 e 99/323), il rapporto 3 febbraio 2017 del consulente in

integrazione professionale con le tabelle e l’annotazione per l’incarto

allestite l’8 maggio 2017 (cfr. doc. AI 101/330-332, 102/335-337 e 103/338) e

il complemento peritale del SAM del 17 agosto 2017 vista la documentazione medica

prodotta con le osservazioni del 9 giugno 2017 (cfr. doc. AI 111/350-385 e

117/411-416)). Dall’altra parte, anche volendo ammettere un errore da

parte dell’amministrazione che non ha effettuato immediatamente l’accertamento

professionale (pratico) indicato dai periti, nella fattispecie concreta, ciò

non basta per concludere che vi sia stato un abuso nell’esercizio del proprio

potere (vedi la STF 8C_118/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6, pubblicata in SVR

2017 IV Nr. 90 pag. 280, nella quale il TF ha affrontato la questione a sapere se

nel caso concreto fosse dato un agire abusivo da parte dell’Ufficio AI).

2.11. Litigioso infine è il rifiuto

del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’Ufficio AI

contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’amministrazione il caso non

presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento

di un legale non appariva indispensabile.

L'art. 37 cpv. 1 LPGA,

prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (ad

esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi

patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché

quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, pag. 530).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.

cit., ad art. 37, numeri dal 37 al43, pagg. 530-531).

La necessità di patrocinio

da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“(…) Falls

ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist

die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. (…)” (cfr. DTF 125 V 35, consid. 4b, pag. 37 e

riferimenti)) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere

presa in considerazione (“(…) Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt. (…)” DTF 132 V 200, consid. 4.1, pag. 201, con riferimenti). La

necessità o meno dell’assistenza di un avvocato nella procedura amministrativa dipende

dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella

decisione impugnata (vedi anche le STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018 consid.

4.3 e 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, entrambe con

riferimenti).

Occorre poi ricordare che

il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I

447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF

132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2).

Nella presente

fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era

(eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché la vertenza – iniziata con la revisione intrapresa

d’ufficio nel luglio 2014, sfociata nel progetto di decisione del 9 maggio 2017

di soppressione della rendita intera accordata a far tempo dal 1. agosto 2013

confermata con la decisione di soppressione del 22 agosto 2017 (cfr. consid.

1.1 e 1.2) – non era semplice.

Sono stati difatti

eseguiti complessi accertamenti medici pluridisciplinari (cfr. la perizia del

SAM del 25 novembre 2015 sub doc. AI 91/254-308) ed, in un caso retto dal

principio inquisitorio, è stato comunque necessario esperire un complemento

peritale il 17 agosto 2017 sempre a cura del SAM (cfr. doc. AI 117/411-416),

successivamente al precitato progetto di decisione, proprio a seguito delle

osservazioni inoltrate dall'avvocato (cfr. doc. AI 111/350-385), che è

intervenuto in causa a far tempo dal 12 maggio 2017 (cfr. doc. AI 107/346).

Tramite l’intervento del legale si è potuta rilevare la necessità di ulteriori

accertamenti medici (con particolare riferimento alla complessità della

patologia psichiatrica; cfr. consid. 2.8.2.2) come pure la circostanza che

l’amministrazione si è espressa prematuramente in merito alla capacità

lavorativa medico teorica residua in un’attività adeguata avendo omesso di

mettere in atto l'esecuzione di un accertamento professionale (pratico) così

come indicato dai periti del SAM (cfr. consid. 2.8.2.4) e fatto valere dal

legale in sede di osservazioni (cfr. doc. AI 111/350-359, in particolare il

punto 23 sub doc. AI 111/355). In questo senso, in sede di risposta,

l’amministrazione stessa ha postulato il rinvio degli atti per eseguire un

accertamento professionale (pratico) al fine di definire l’effettiva capacità

lavorativa in attività adeguate in un mercato del lavoro supposto in equilibrio

(cfr. consid. 1.4).

Considerandi

Senza nulla togliere alle

conoscenze e alle qualifiche di cui possono disporre rappresentanti di

associazioni, assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali,

non si vede per quale motivo nel caso concreto l’amministrazione possa

affermare che la tutela degli interessi dell’assicurato poteva essere assunta

da siffatte persone senza dover far ricorso all’assistenza di un legale, quando

si consideri che le lacune e le necessità istruttorie pertinentemente evidenziate

da quest’ultimo non sono state in precedenza colte neppure dai funzionari

dell’amministrazione e dal suo servizio medico.

Quanto sopra evidenziato

permette senz’altro di considerare la pratica, dopo l’emanazione del progetto

di decisione del 9 maggio 2017, siccome non semplice dal profilo fattuale,

probatorio e procedurale.

A torto,

quindi, l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato

l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza

ricorrere ad un legale.

Per quanto

riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente

necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede

amministrativa, va detto quanto segue.

Le

osservazioni inoltrate il 9 giugno 2017 non apparivano di primo acchito privo

di esito favorevole, prova tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la

necessità di procedere ad un complemento peritale a cura del SAM oltre che a

riconoscere (in corso di causa) la necessità di ulteriori accertamenti medici

di natura psichiatrica così come l’esecuzione di un accertamento professionale

(pratico).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 45, consid. 7c pag. 48). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalla documentazione prodotta in sede amministrativa (doc. AI

115/389-409; la stessa documentazione è stata prodotta anche in questa sede

sub. doc. G), risulta che l’insorgente vive da solo e che a quel momento

l’importo delle entrate ammontava complessivamente a fr. 3'267.-- (doc. AI

115/390; trattasi delle rendite AI e per incapacità di guadagno di fr. 1'267.--

e di fr. 2'000, cfr. doc. AI 100/328 e H).

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base

mensile per persona che vive da sola di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo

del minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta

l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna, poi, computare il

canone di locazione di fr. 1’400.-- al mese (cfr. doc. AI115/398-401) e il

premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr.

524.15

mensili (cfr. doc. AI115/397).

Si

ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 3'124.15 (1'200 + 1'400 +

524.

).

Inoltre va tenuto conto

del fatto che, come accennato, all’importo di base determinato in riferimento

alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare

fr. 180.-- sino a fr. 300.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella

sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

In casu, partendo quindi

da un onere complessivo massimo di fr. 3'424.15 (3'124.15 oltre a fr. 300)

rispettivamente di fr. 3'304.15 (3'124.15 oltre a fr. 180) da un lato, e

entrate di fr. 3'267.--, si ottiene in ogni caso un ammanco.

L’assicurato

deve quindi essere considerato indigente.

Ne consegue

che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurato (DTF 131 V 153).

2.12

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

medici sopra enunciati (cfr. consid. 2.9) e aggiornati i dati economici, si

pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel luglio 2014.

L’amministrazione dovrà

inoltre pronunciarsi sull’importo spettante all’assicurato a titolo di gratuito

patrocinio in ambito amministrativo (cfr. consid. 2.11).

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Il ricorrente, patrocinato

da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo delle ripetibili

è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del

procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche

senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di

fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11

cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento

al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione

delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610).

Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione,

di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),

l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al

patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento

dell’onorario.

Con scritto del 1.

febbraio 2018 (XXI) l’avv. RA 1 ha prodotto la “nota onorari e spese”,

per il periodo dal 10 maggio 2017 al 1. febbraio 2018, per un importo

complessivo (senza IVA) di fr. 14'570.50 (13'443 onorario + 1'127.50 spese;

cfr. XXI/1).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che per quanto riguarda l’onorario e le spese inerenti alla

procedura amministrativa (ovvero per il periodo dal 10 maggio al 28 giugno 2017

e più precisamente l’importo di fr. 3'387.-- di onorario e le relative spese

non precisate nel doc. XXI/1) vale quanto indicato al considerando 2.11.

Per quanto riguarda invece

l’onorario e le spese dal 23 agosto 2017 (giorno in cui il legale ha

esaminato la decisione dell’Ufficio AI qui impugnata, fr. 10'056.-- di onorario

e fr. 1'127.50 di spese [importo da cui vanno dedotte le spese della procedura

amministrativa ritenuto che, come risulta dal doc. XXI/1, i fr. 1'127.50 si

riferiscono ad entrambe le procedure amministrativa e giudiziaria]) il

TCA rileva quanto segue.

Nella fattispecie in esame

appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario di fr. 2'800.-- e

spese di fr. 280.--) di complessivi fr. 3'326.-- (IVA inclusa; con la

precisazione che le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 sono

imponibili alla vecchia aliquota dell’8% e quelle dal 1. gennaio 2018 con

l’aliquota del 7.7% [in argomento vedi l’info IVA 19 “modifica delle

aliquote d’imposta al 1° gennaio 2018” edito dall’amministrazione federale

delle contribuzioni, in particolare le osservazioni generali al punto 2.1]).

Tale ammontare risulta

congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel diritto delle

assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87

consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della causa in

oggetto. In proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale

ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una

rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo

poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha

confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui

l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha

chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale

(inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui

si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute

della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta

alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore

il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.

L’assegnazione di

ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 22

agosto 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

consid. 2.12.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 3'326.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti