32.2017.135
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23 maggio 2018Italiano89 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.135
FS
Lugano
23 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 agosto 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1985, da ultimo
attivo quale parrucchiere indipendente, a seguito dei postumi post-operatori di
un macroadenoma ipofisario, in data 12 dicembre 2012 aveva presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-6).
Sulla base della
documentazione medica raccolta, ritenuto uno stato di salute non stabilizzato – nella motivazione sub doc AI 72/198-200 l’amministrazione
aveva infatti evidenziato che “(…) al momento l’assicurato risulta tuttavia
ancora in cura, gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio
giudizio non permettono a quest’ultimo di esprimersi in modo definitivo in merito
alla residua capacità di guadagno. L’assicurato è pertanto reso attento in
merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una
revisione ex art. 17 LPGA, che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI
disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e
conclusiva della fattispecie (cf. STFA 20.11.2008 in re J,9C_342/2008). (…)”
(doc. AI 72/198-199) –, mediante
decisione del 22 ottobre 2014, preavvisata con progetto del 22 luglio 2014
(doc. AI 67/191-193), l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto il diritto alla
rendita intera dal 1. agosto 2013 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1
lett. b LAI; doc. AI 78/209-210 e le motivazioni sub doc. AI 72/198-200).
1.2. Nell’ambito della revisione
intrapresa nel luglio 2014 (ovvero immediatamente, come preavvisato nel
succitato progetto di decisione del 22 luglio 2014 e segnalato nella delibera
dello stesso giorno, cfr. doc. AI 67/191-193 e 66/189-190), l’Ufficio AI
ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (cfr. doc. AI 75/203-206,
77/208 e 83/218-219).
Con decisione del 22
agosto 2017, oggetto della presente vertenza e preavvisata con progetto del 9
maggio 2017 (doc. AI 104/339-341) –
viste le risultanze della perizia del SAM del 25 novembre 2015 con complemento
del 17 agosto 2017 (doc. AI 91/254-306 e 117/411-416), del rapporto finale del
27 novembre 2015 con annotazioni del 3 gennaio e del 18 agosto 2017 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 93/309-311, 97/317 e 116/410), del rapporto del 3
febbraio 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 101/330-332)
e delle tabelle con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido allestite l’8
maggio 2017 e l’annotazione per l’incarto dello stesso giorno (doc. AI 102/333-337
e 103/338) –, l’amministrazione ha
soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. ottobre 2017, ha
respinto la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa e
contestualmente ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI
118/417-422).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, insorge dinnanzi al TCA. Contestata
(con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito) la valutazione
medica e quella economica, il ricorrente chiede il ripristino del diritto alla
rendita intera, la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo che
in questa sede.
L’insorgente, dando
seguito all’ordinanza dell’8 settembre 2017 (IV), con scritto del 13 settembre
2017 ha trasmesso al TCA il “Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria” corredato della relativa documentazione (V e allegati doc. G e
H).
1.4. Con la risposta di causa (VI)
– richiamata l’annotazione del 18 settembre 2017 con la quale il Capo
servizio medico dr. __________ ha risposto alle domande sottopostegli dal
giurista il 13 settembre 2017 (cfr. VI/1 e VI/2) – l’Ufficio AI ha
proposto al TCA “(…) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio Al del Canton
Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti economici
(segnatamente l'esecuzione di un accertamento professionale (pratico) al fine
di definire l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurato (in attività
adeguate) sul mercato libero del lavoro; cfr. anche in tal senso le domande
giurista del 13.09.2017 qui allegate come pure il gravame al punto 15). (…)”
(VI, pag. 3) rilevando che “(…) ciò comporta che l'amministrazione, dopo
aver completato l'istruttoria, esperendo i necessari ulteriori accertamenti
economici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base
delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal
relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurato
tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (VI, pag. 4).
Per il resto
l’amministrazione ha chiesto di respingere la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo e si è confermata nel rifiuto del diritto al gratuito
patrocinio in sede amministrativa.
1.5. Con scritto del 2 ottobre
2017, tramite il suo rappresentante e con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, nel merito, l’insorgente – oltre a comunicare al TCA di non
aderire alla proposta formulata dall’amministrazione ed a produrre nuova
documentazione medica ed economica (cfr. doc. I e J) – si è confermato
integralmente nelle proprie allegazioni (VIII).
1.6. Con osservazioni del 12
ottobre 2017 (X) – rilevato come
il ricorrente sollevi in sostanza le stesse obiezioni già esaminate
dall’amministrazione – l’Ufficio
AI si è confermato nella risposta di causa.
1.7. Con decreto del 20 ottobre
2017 il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo (XIV).
1.8. Con scritti del 18 ottobre
2017, del 1. dicembre 2017 e del 17 gennaio 2018 (XII con allegato doc. K, XV
con allegato doc. L e XVII con allegati doc. M/1 e M/2), sempre tramite il
proprio legale, l’insorgente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica.
1.9. Con osservazioni del 30
gennaio 2018 (XIX) – richiamata l’annotazione del 22 gennaio 2018 con la
quale il medico SMR dr. __________ ha risposto alla domanda posta dal giurista
lo stesso giorno (cfr. XIX/1 e XIX/2) –, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…)
la (nuova) documentazione medica di cui sopra è stata sottoposta come di
consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) il quale, con
annotazione 22 gennaio 2018 qui allegata, ha affermato quanto segue. “Alla luce del certificato della Dr.ssa __________
rispettivamente del ricovero stazionario, non rimane altro che procedere con
aggiornamento degli atti psichiatrici e perizia di decorso presso il SAM.”
(…)” (XIX, pag. 1 e 2).
1.10. Con scritto del 1. febbraio
2018, tramite il suo legale – osservato come l’Ufficio AI sarebbe
disposto a rivalutare il caso ciò che comporterebbe il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuova decisione –, il ricorrente ha precisato
che “(…) per quanto riguarda la nuova perizia che verrà allestita, la stessa
dovrà essere una perizia interdisciplinare che riguarda sia gli aspetti
psichiatrici, sia quelli neurologici e sia quelli prettamente fisici; infatti,
non si può certamente escludere a priori che le affezioni di cui soffre il
ricorrente non siano tra di loro collegate, anzi. In ogni caso, prima che venga
allestita la perizia interdisciplinare, dovrà essere data la possibilità al
ricorrente di partecipare alla scelta dei vari periti specialisti per ogni
campo. Evidente che una perizia esperita unicamente dal lato psichiatrico -
come parrebbe paventare l'UAI - non è certamente sufficiente per avere un
quadro completo e attuale delle condizioni del ricorrente. Inoltre, in
considerazione del fatto che gli atti verranno ritornati all'UAI - vista la sua
acquiescenza -, ben si capisce che la querelata decisione dev'essere annullata
e quindi l'invalidità del ricorrente dev'essere nuovamente riconosciuta come in
precedenza, riconoscendogli un grado AI al 100%. (…)” (XXI, pag. 1 e 2).
Contestualmente
l’insorgente ha formulato domanda di “(…) congrue ripetibili pari all’ammontare
indicato nella nota onorari e spese del sottoscritto legale qui allegata. (…)”
(XXI, pag. 2 e allegato XXI/1).
1.11. Con osservazioni del 15
febbraio 2018 (XXIII) – richiamata la giurisprudenza federale che ha
ritenuto giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una
perizia di decorso, il fatto che l’evoluzione dello stato di salute intervenuta
nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti che si sono già
confrontati con la fattispecie –, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…)
nel caso concreto, il mandato peritale di decorso ordinato dal SMR dell'Al è
pertanto giustificato dal fatto che i periti del SAM di __________ dovranno
valutare se e in quale misura delle eventuali modifiche intervenute nel
frattempo nello stato di salute dell'assicurato (segnatamente dal punto di
vista psichiatrico) mettano o meno in discussione la loro prima valutazione
medica del 25 novembre 2015. I periti del SAM - alla fine dei loro accertamenti
- dovranno quindi procedere mediante una valutazione globale di decorso che
tenga altresì conto dei consulti di natura neurologica e oftalmologica
effettuati in precedenza. (…)” (XXIII, pag. 2).
Quanto al ripristino della
rendita intera, fondandosi sulla giurisprudenza federale richiamata, l’Ufficio
AI ha puntualizzato che “(…) quando l'amministrazione ha ritirato l'effetto
sospensivo del ricorso ad una decisione di revisione che sopprime o diminuisce
una rendita, questo ritiro dura - in caso di rinvio dell'incarto
all'amministrazione per complemento d'inchiesta - durante tutta la procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. (…)” (XXIII, pag.
2).
Con scritto del 21
febbraio 2018 (trasmesso per conoscenza all’amministrazione; XXVI) l’insorgente
ha preso posizione sulle succitate osservazioni dell’Ufficio AI (XXV).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso, in via di revisione, il
diritto alla rendita intera con effetto dal 1. ottobre 2017 (cfr. consid. 1.2).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013
consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag.
137).
Va ancora rilevato che
nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015
IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per
il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”
(regesto della DTF 141 V 9).
2.4. Nella decisione del 22
ottobre 2014, con la quale ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal
1. agosto 2013 (doc. AI 78/209-210 e le motivazioni sub doc. AI 72/198-200),
l’amministrazione ha indicato espressamente (rendendolo attento ad una
possibile revisione e richiamando la giurisprudenza di cui alla STF 9C_342/2008
del 20 novembre 2008, consid. 3.2 non pubblicato nella DTF 135 I 1) che l’assicurato
era ancora in cura ciò che non le permetteva di esprimersi in modo definitivo
in merito alla residua capacità di guadagno (cfr. consid. 1.1).
In seguito, come accennato
(cfr. consid. 1.2), l’amministrazione ha intrapreso immediatamente una
revisione d’ufficio.
L’Alta Corte, nella
succitata STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 resa nella composizione di 5
giudici – avuto riguardo alla costante giurisprudenza secondo la quale
per una riduzione della rendita in via di revisione non basta una
semplice nuova valutazione dei presupposti necessari per riconoscere il diritto
alla rendita (cfr., tra le tante, la STF 9C_114/2008 del 30 aprile 2008 consid.
2.1) –, ha rilevato che questo vale quando la prima decisione è stata
emessa sulla base di una completa ed effettiva valutazione dei fatti posti a
fondamento della stessa; in questo senso, ad esempio, se l’amministrazione si
accontenta di un accertamento incompleto essendo il trattamento medico ancora
in corso, l’art. 17 LPGA non le impedisce di esprimersi, sulla base delle
risultanze di un approfondito accertamento effettivo della fattispecie, nuovamente
sulla rendita in corso (“(…) Zwar genügt für eine revisionsweise
Herabsetzung der Invalidenrente eine blosse Neubeurteilung der
invaliditätsmässigen Voraussetzungen nach ständiger Rechtsprechung nicht (statt
vieler Urteil 9C_114/2008 vom 30. April 2008 E. 2.1). Hingegen liegt dieser
Konzeption die Voraussetzung zugrunde, dass die erstmalige Rentenfestsetzung
auf der Basis einer umfassenden tatsächlichen Entscheidungsgrundlage ergangen
ist. Hat die Verwaltung hingegen, z.B. mit Blick auf eine noch laufende
medizinische Behandlung, eine nicht abschliessende Aktenlage für die
Rentenzusprechung genügen lassen (vgl. E. 5.3 hernach), so schliesst Art. 17
ATSG nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt eine eingehendere Abklärung der
Sache vorzunehmen und gestützt auf deren Ergebnisse tatsächlicher Natur über den
laufenden Leistungsanspruch neu zu befinden. (…)” (STF 9C_342/2008
del 20 novembre 2008, consid. 3.2)).
Il TF si è confermato in
questa giurisprudenza nella STF 9C_383/2017 dell’11 ottobre 2017 (cfr. il
consid. 6.2 della succitata STF con riferimenti).
Conformemente alla
succitata giurisprudenza federale – ribadito che nella decisione del 22
ottobre 2014 l’amministrazione si è pronunciata riservandosi espressamente il
diritto di procedere ad una revisione in quanto il trattamento medico ancora in
corso – questo Tribunale ritiene che il ricorrente, nella misura in cui (adducendo che “(…) nonostante quanto
effettivamente scaturito dalla perizia del SAM poc'anzi citato circa lo stato
di salute del ricorrente, il rapporto finale del SMR attesta di uno stato di
salute "migliorato" anche se quest'affermazione non viene menzionata
da nessun medico e specialista che ha avuto in cura, o semplicemente visitato,
il qui ricorrente. Il fatto di asserire che il suo stato di salute sia
migliorato unicamente perché, rispetto a qualche anno fa - e sempre secondo il
SMR - il ricorrente non soffra apparentemente di disturbi dell'equilibrio,
vertigini e nausea; appare alquanto arbitrario e certamente non è sufficiente
per dimostrare, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che lo
stato di salute del ricorrente è nettamente e concretamente migliorato a tal
punto che possa essere preteso che egli abbia una capacità lavorativa e di
guadagno. (…)” (I, numero 91, pag. 21 e 22))
pretenda che i periti del SAM dovevano argomentare e provare in senso stretto
un miglioramento dello stato di salute, misconosce la succitata giurisprudenza
e non può pertanto essere seguito.
Essendosi
l’amministrazione, nell’ambito della prima decisione del 22 ottobre 2014, accontenta di un accertamento incompleto visto il trattamento medico
ancora in corso, nella presente procedura il TCA deve stabilire se, sulla base delle
risultanze degli accertamenti medici ed economici esperiti, a ragione l’Ufficio
AI ha soppresso il diritto alla rendita intera.
2.5. Nella fattispecie in esame,
come accennato (cfr. consid. 1.2), l’amministrazione, vista la richiesta di
perizia del 21 luglio 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 64/186), ha
ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (cfr. doc. AI 75/203-206,
77/208, 79/211, 81/216, 83/218-219, 86/244-246, 87/247-249 e 88/250).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 25 novembre 2015 (doc. AI 91/254-308), risulta
che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di
natura neurologica (dr. __________), oftalmologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 29
luglio, 5, 6 e 18 agosto nonché il 2 settembre 2015) presso il citato centro
d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Neuropatia ottica bilaterale nettamente predominate all'occhio sin.
Complessa sintomatologia neurologica con:
- tremore
intermittente ed ipertono muscolare variabile principalmente all'emicorpo ds.,
- disturbi
motori all'emicorpo ds.,
- deficit di
sensibilità faciobrachiocrurale a ds., multimodale,
- non
spiegata primariamente da patologia neurologica ma in prima ipotesi di origine
conversiva.
Disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F45.0) evolutosi in:
Sindrome di disadattamento cronico (ICD-10 F43.2).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Stato da asportazione microchirurgica per via trans-sfenoidale di
macroadenoma ipofisario non secernente.
Nota malattia da riflusso gastroesofageo in trattamento.
Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 91/273-274)
In sede di discussione i
periti hanno rilevato che:
" (…)
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione
tra i medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________ e Dr. __________ in
data 19.11.2015 alle ore 11:45, tramite teleconferenza.
Si tratta di un cittadino italiano di 29 anni, celibe, senza figli,
domiciliato a __________. L'A. dopo le scuole dell'obbligo ha effettuato
dapprima per un anno un apprendistato come informatico, poi per un altro anno
ha iniziato un apprendistato di commercio, assolvendo poi un apprendistato come
parrucchiere (l'ultimo anno a __________), diplomandosi nel 2007.
Ha poi subito iniziato un'attività in proprio come parrucchiere,
con un salone a __________ (donna e uomo, con un apprendista). Vi è
un'incapacità lavorativa totale dal 16.8.2012 per gli esiti di un intervento di
estirpazione in data 11.9.2012 di un macroadenoma ipofisario verosimilmente non
secernente con estensione sopra-sellare con residui disturbi persistenti
neurologici, psichici, del visus e all'emicorpo ds., con descrizione di una sindrome
del dolore cronico. Il salone di __________ è rimasto chiuso nei primi tre
mesi, dopodiché è stato riaperto da una sostituta al 50%. Nel corso del 2013
l'A., come descritto dal medico curante a scopo terapeutico, inizia a essere di
nuovo presente nel salone, nella misura del 20% (senza attività manuale e senza
guadagno lucrativo, permaneva un'incapacità lavorativa al 100%). È stata inoltrata
una richiesta di prestazioni Al in data 12.12.2012: con decisione dell'Ufficio
Al del Canton Ticino del 22.10.2014 all'A. è stata attribuita una rendita Al
intera grado 100% a decorrere dall’1.8.2013. In dicembre 2013 viene licenziata
la prima sostituta, attività ripresa da un'altra parrucchiera (che lavorerà poi
a tempo pieno, con l'aiuto di un'ausiliaria), con inoltre la presenza nel salone
dell'A. (che si occupa soprattutto del contatto con i clienti, consulenza,
fissare appuntamenti). Con il 31.7.2015 l'A. ha venduto il salone. Il Servizio
Medico Regionale ritiene indicato procedere con una valutazione peritale medica
interdisciplinare. In data 1.6.2015, l'Ufficio Al del Canton Ticino incarica il
SAM di una perizia interdisciplinare.
Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM, abbiamo potuto
evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione del caso:
Patologia neurologica
In questo ambito l'A. è stato valutato dal nostro consulente Dr.
med. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato
clinico e la documentazione radiologica (descritta al capitolo 4.2), il nostro
consulente pone le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5, giungendo alle
seguenti conclusioni.
" In
settembre 2012 questo paziente è stato operato per un grosso processo espansivo
intrasellare rivelatosi essere un macroadenoma ipofisario non secernente.
L'evoluzione postoperatoria è stata caratterizzata
dall'apparizione, circa un mese dopo l'intervento, di grosse difficoltà alla
marcia, il paziente aveva necessitato per due mesi di una sedia a rotelle.
Successivamente, pur avendo ripreso una buona
autonomia, ha continuato ad avere importanti difficoltà motorie soprattutto per
quel che riguarda la marcia ma anche i movimenti fini in particolare al braccio
destro, pure con dolori e un tremore intermittente.
Era stata perciò introdotta anche una terapia a base
di Madopar che assume tuttora in dosaggi elevati da 1000 a 1500 mg giornalieri:
si tratta di dosaggi che vengono utilizzati principalmente presso pazienti con
morbo di Parkinson solitamente già nelle fasi avanzate della malattia, raramente
nelle fasi iniziali.
All’esame clinico si evidenziano difficoltà motorie
soprattutto all’emicorpo destro: il paziente muove gli arti di destra in modo
irregolare, a tratti con un tremore di breve durata, il tono muscolare a destra
è molto irregolare, a tratti con un importante aumento, in altri momenti il
tono muscolare è più sciolto e quasi normale, questo soprattutto quando il
paziente viene invitato ad effettuare movimenti complessi con l’arto controlaterale.
Inoltre l'A. descrive disturbi di sensibilità a
tutto l’emicorpo destro, pure piuttosto discordanti, ad esempio con una
abolizione della pallestesia al braccio e alla gamba destra ma con la
sensibilità posturale normale, da rilevare inoltre che ad una recente
valutazione neurologica presso la Clinica di __________ non si erano
riscontrati deficit sensitivi, in particolare anche la pallestesia (sensibilità
vibratoria) era descritta come normale.
Infine vi è da sottolineare che anche gli esami di
RM cerebrale sia pre- che postoperatori non hanno mai mostrato lesioni del
parenchima cerebrale: con i deficit sensitivi e motori presentati dal paziente
è difficile immaginarsi una patologia neurologica sottogiacente che non risulti
oggettivabile anche agli esami paraclinici e in particolare neuroradiologici.
Anche nelle valutazioni neurologiche riportate nella
documentazione viene a più riprese discussa la difficoltà a trovare una
spiegazione organica ai sintomi presentati dal paziente e questo fin da una
prima valutazione risalente al dicembre 2012.
Sulla base di queste considerazioni ritengo che l’A.
presenti una complessa sintomatologia neurologica caratterizzata da aumento del
tono muscolare, disturbi della motricità al braccio e alla gamba destra,
deficit sensitivi multimodali a destra e disturbi alla marcia che non sono in
gran parte riconducibili ad una problematica neurologica organica ma in prima
ipotesi di origine funzionale nell’ambito di una problematica conversiva.
Non ritengo d'altro canto che vi sia una
simulazione.
Siamo dunque confrontati con una sintomatologia
neurologica clinica sicuramente importante e che porta a limitazioni funzionali
rilevanti, pur non essendovi una base organica all’origine dei sintomi.
Confrontando quanto si rileva attualmente all’esame clinico con le descrizioni
dei sintomi nella documentazione ed in particolare con varie valutazioni
neurologiche si può affermare che non vi sono modifiche rilevanti della
situazione clinica rispetto all'agosto 2013, quando era stata concessa per la
prima volta una rendita di incapacità lavorativa del 100%. Pur con modifiche di
alcuni dettagli clinici, come spesso si rileva in situazioni non spiegate da
patologie organiche, risulta comunque una sintomatologia deficitaria
sensitivo-motoria complessa che compromette in modo molto rilevante attività
che necessitino di una motricità fine intatta con gli arti superiori, posizione
eretta prolungata, deambulazione sicura. Per qualunque attività di questo tipo
vi è un’incapacità lavorativa valutabile praticamente al 100% e questo vale
anche per l’attività di parrucchiere da ultimo svolta dall’A. Tenendo presente
d'altro canto che gran parte dei sintomi da lui presentati non è riferibile ad
una patologia organica si può ipotizzare che vi siano almeno teoricamente
riserve fisiche che potrebbero portare, in una situazione lavorativa adeguata,
verosimilmente anche con un supporto psicologico, ad una possibilità di reintegrazione
in un'attività lavorativa in misura valutabile all’incirca al 50% dal punto di
vista teorico. Un'attività adatta dovrebbe comunque tener conto dei sintomi
descritti, soprattutto delle difficoltà motorie e sensitive presentate dal
paziente all'emicorpo destro (lato dominante) e dunque non implicare la necessità
di camminare e stare in piedi a lungo, né una manualità fine intatta. Con un adeguato
supporto reintegrativo, che incoraggi anche il paziente a superare le sue difficoltà,
si potrebbe ipotizzare il raggiungimento di questo obiettivo. Trattandosi però
di una situazione molto complessa ritengo indispensabile che gli aspetti
reintegrativi vengano valutati da un esperto in integrazione professionale
direttamente dal punto di vista pratico e che vengano fatte delle proposte
concrete al paziente valutando poi quali siano le possibilità effettive di una
reintegrazione professionale. Penso che solo con quest'ultima misura pratica si
potrà effettivamente definire se la capacità lavorativa teorica del 50% possa
essere veramente messa in atto".
Patologia oftalmologica
In questo ambito I'A. è stato valutato dal nostro consulente Dr.
med. __________ (consulto allegato), che dopo la visita peritale effettuata il
18.8.2015 è giunto alle seguenti conclusioni.
" Il signor RI
1 è stato operato di macroadenoma ipofisario a __________ in data 11.9.2012.
Dal punto di vista oculare, circa tre giorni prima dell'intervento, aveva iniziato
a lamentare una diplopia mentre, dopo l’intervento, aveva sofferto di
un'importante calo dell'acutezza visiva persistente ancora oggi unicamente all'OS.
Oltre a questo calo dell'acutezza visiva persistono fotofobia, fosfeni OS>OD
in particolar modo all’oscurità e dolori ai movimenti oculari laterali. Prima dell'intervento
il Signor RI 1 era parrucchiere e praticava assiduamente arti marziali".
L'esame
oftalmologico del 18.8.2015 ha mostrato il seguente referto:
"Acutezza visiva da lontano non corretta: 1,0 OD,
inferiore a 0,05 OS.
Acutezza visiva da lontano corretta: 1,2 OD con c -
0,75/175°, non migliorabile OS.
Acutezza visiva da vicino senza correzione: 1,25 OD,
inferiore a 0,16 OS.
Acutezza visiva da vicino con correzione: 0,16 OS
con s + 1,25 c - 1,5/175°
Pressioni antraoculari all’applanazione nella noma:
18 mmHg.
Segmenti anteriori calmi con cristallini trasparenti.
Pupille tonde, mobili, l'esame dei riflessi pupillari non ritrova un chiaro
deficit afferente OS.
Fondi oculari in midriasi: il nervo ottico OS mostra
un'escavazione leggermente aumentata. Regioni maculari senza particolarità,
retine periferiche nella norma.
Campo visivo computerizzato: all’OS è evidente una
perdita dell’emicampo temporale praticamente completa con spiccio di sensibilità
residua temporale inferiore. Campo visivo OD nella norma.
Esame ortottico: visione stereoscopica assente.
Motilità libera. Convergenza difficile da sollecitare, possibile sino a 7-8 cm
da naso quando OS rilascia. Cover test con riflessi corneali simmetrici sia da
lontano che da vicino, l’A. non fissa con OS ed è molto disturbato dalla
luce".
Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente pone la diagnosi
di una neuropatia ottica bilaterale nettamente predominante all'occhio sin.,
valutando l'attuale grado di capacita lavorativa, dal punto di vista oftalmologico,
nella misura dello 0% nell'attività quale parrucchiere (a causa del deficit del
campo visivo) mentre è presente un potenziale d’integrazione con capacità
lavorativa piena in tutte quelle attività che non necessitano di una visione
perfetta ed in particolare di un campo visivo integro.
Patologia psichiatrica
In questo ambito l'A. è stato valutato dal nostro consulente Dr.
med. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi e le
constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, il nostro consulente giunge alle
seguenti conclusioni.
" L'A. è
riuscito a riemergere da una esperienza di vita traumatica grazie al suo spirito
positivo e ai suoi sforzi che gli hanno consentito di superare tutte le
difficoltà incontrate nel corso della riabilitazione ma anche quelle relative
alla accettazione delle limitazioni causate dal danno organico subito. Finché
ha lavorato l'A. ha tratto piacere dalla sua occupazione di parrucchiere non
svolta all’unico scopo di ricavare un guadagno lucrativo ma con lo spirito di
chi svolge piuttosto un hobby svolgendola quindi con assiduità e come se fosse
una attività piacevole e leggera. Accanto alla soddisfazione di essere riuscito
a superare i momenti difficili rimane nell'A. l’amarezza legata all’avere
riscontrato a più riprese delle incongruenze e delle mancanze di professionalità
nella condotta medica del suo caso. Attualmente l'A. quasi a pareggiare l’aspettativa
disattesa patita si trova nell’attesa di una comprensione da parte dei medici
curanti dai quali pretende di ricevere un sostegno e un dialogo aperto che gli
consenta di mantenere una condizione di equilibrio nonostante la presenza della
sofferenza psicologica legata alla evoluzione del suo caso. Per l'A. è importante
mantenere bena allenate le sue facoltà e questo allo scopo di rimanere in uno
stato di controllo e di quasi allerta che ritiene necessario per mettere da
parte le frustrazioni patite che sono fonte di dispiacere e che rimangono
comunque presenti sul fondo della sua coscienza psicologica".
Sulla base di queste considerazioni il nostro consulente pone la
diagnosi di un disturbo postraumatico da stress evolutosi in sindrome da
disadattamento cronico valutando l’attuale grado di capacità lavorativa, dal
punto di vista psichiatrico, nella misura del 90% in qualunque attività
lucrativa e nella misura del 100% come casalingo.
(…)" (doc. AI
91/274-278)
Visti tutti gli atti
medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A.,
nell'attività da ultimo esercitata come parrucchiere indipendente è considerato
nella misura dello 0%. (…)” (doc. AI 91/278) – i periti hanno
espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa
e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Dal punto di vista oftalmologico il nostro consulente pone la
diagnosi di una neuropatia ottica bilaterale nettamente predominante all'occhio
sin., valutando un'incapacità lavorativa nella misura del 100% quale parrucchiere
a causa del deficit del campo visivo. La diminuzione della capacità lavorativa
è giustificata dal fatto che dal punto di vista funzionale visivo l'A. presenta
una marcata limitazione del campo visivo temporale occhio sin. che gli
impedisce di tornare ad effettuare il suo precedente lavoro di parrucchiere
senza mettere in pericolo l'incolumità dei clienti. Come risulta evidente sul
campo visivo computerizzato dal Dr. med. __________ realizzato il 18.8.2015, vi
è una netta amputazione del campo visivo temporale all'occhio sin.
Il nostro consulente in neurologia ritiene che I'A. presenti una
complessa sintomatologia neurologica caratterizzata da aumento del tono
muscolare, disturbi della motricità al braccio e alla gamba ds., deficit
sensitivi multimodali a ds. e disturbi alla marcia che non sono in gran parte
riconducibili ad una problematica neurologica organica ma in prima ipotesi di
origine funzionale nell'ambito di una problematica conversiva. II nostro
consulente non ritiene d'altro canto che vi sia una simulazione. Siamo dunque
confrontati con una sintomatologia neurologica clinica sicuramente importante e
che porta a limitazioni funzionali rilevanti, pur non essendovi una base
organica all'origine dei sintomi. Confrontando quanto si rileva attualmente
all'esame clinico con le descrizioni dei sintomi nella documentazione ed in
particolare con varie valutazioni neurologiche si può affermare che non vi sono
modifiche rilevanti della situazione clinica rispetto all'agosto 2013, quando
era stata concessa per la prima volta una rendita d'incapacità lavorativa del
100%. Pur con modifiche di alcuni dettagli clinici, come spesso si rileva in
situazioni non spiegate da patologie organiche, risulta comunque una
sintomatologia deficitaria sensitivomotoria complessa che compromette in modo
molto rilevante attività che necessitino di una motricità fine intatta con gli
arti superiori, posizione eretta prolungata, deambulazione sicura. Per
qualunque attività di questo tipo vi è un'incapacità lavorativa valutabile
praticamente al 100% e questo vale anche per l'attività di parrucchiere da ultimo
svolta dall'A. Tenendo presente d'altro canto che gran parte dei sintomi da lui
presentati non è riferibile ad una patologia organica si può ipotizzare che vi
siano almeno teoricamente riserve fisiche che potrebbero portare, in una situazione
lavorativa adeguata, verosimilmente anche con un supporto psicologico, ad una
possibilità di reintegrazione in un'attività lavorativa in misura valutabile
all'incirca al 50% dal punto di vista teorico. Un'attività adatta dovrebbe
comunque tener conto dei sintomi descritti, soprattutto delle difficoltà
motorie e sensitive presentate dall'A. all'emicorpo ds. (lato dominante) e
dunque non implicare la necessità di camminare e stare in piedi a lungo, né una
manualità fine intatta. Con un adeguato supporto reintegrativo, che incoraggi
anche l'A. a superare le sue difficoltà, si potrebbe ipotizzare il
raggiungimento di questo obiettivo. Trattandosi però di una situazione molto
complessa il Dr. med. __________ ritiene indispensabile che gli aspetti
reintegrativi vengano valutati da un esperto in integrazione professionale
direttamente dal punto di vista pratico e che vengano fatte delle proposte
concrete all'A. valutando poi quali siano le possibilità effettive di una reintegrazione
professionale. Pensa che solo con quest'ultima misura pratica si potrà
effettivamente definire se la capacità lavorativa teorica del 50% possa essere
veramente messa in atto.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente pone la
diagnosi di un disturbo postraumatico da stress evolutosi in sindrome da disadattamento
cronico valutando che dal lato strettamente psichiatrico nelle condizioni
attuali l'A. sia da ritenere inabile al lavoro nella misura del 10% in qualunque
attività lucrativa. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal
fatto che le limitazioni funzionali constate consistono in una riduzione delle
facoltà cognitive e nelle difficoltà di adattamento alla situazione venutasi a
creare dopo l'intervento di estirpazione della massa tumorale a livello
cerebrale.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Sulla base di quanto descritto al punto 8.1.1, l'attuale capacità
lavorativa globale nell'attività abituale è da considerare nella misura dello
0%.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
0%.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
-.-
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Nel rapporto del Servizio Medico Regionale dell'Ufficio Al del
21.7.2014 viene descritta un'incapacità lavorativa nella misura del 100% e con
decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 22.10.2014 all'A. era stata
attribuita una rendita Al intera, grado 100%, a decorrere dall'1.8.2013: da allora
la situazione clinica oggettiva è rimasta essenzialmente invariata e
l'incapacità lavorativa nella misura del 100% come parrucchiere è rimasta invariata
sino ad oggi e continua.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Dal punto di vista oftalmologico,
secondo il nostro consulente è presente un potenziale d'integrazione professionale
con capacità lavorativa piena in tutte quelle attività che non necessitano di
una visione perfetta ed in particolare di un campo visivo integro (ciò esclude
tutte quelle attività professionali che necessitano la guida di autoveicoli).
Secondo il nostro consulente in
neurologia i disturbi neurologici presenti rendono sicuramente difficoltoso
mettere in atto provvedimenti d'integrazione o riformazione professionale. Tenendo
però presente il fatto che i sintomi e i deficit descritti non sono
riconducibili ad una patologia neurologica organica e che dunque teoricamente
questi potrebbero anche migliorare in una situazione favorevole anche dal punto
di vista psichico, pensa che teoricamente si possa ipotizzare una capacità
lavorativa del 50% in un'attività adatta che tenga conto di tutti i sintomi
descritti e dunque che non necessiti di posizione eretta prolungata, di
spostamenti a piedi, di una manualità fine intatta.
Il nostro consulente ritiene che l'A.
presenti una complessa sintomatologia neurologica caratterizzata da aumento del
tono muscolare, disturbi della motricità al braccio e alla gamba ds., deficit
sensitivi multimodali a ds. e disturbi alla marcia che non sono in gran parte
riconducibili ad una problematica neurologica organica ma in prima ipotesi di
origine funzionale nell'ambito di una problematica conversiva. Il nostro
consulente non ritiene d'altro canto che vi sia una simulazione. Siamo dunque
confrontati con una sintomatologia neurologica clinica sicuramente importante e
che porta a limitazioni funzionali rilevanti, pur non essendovi una base
organica all'origine dei sintomi. Confrontando quanto si rileva attualmente
all'esame clinico con le descrizioni dei sintomi nella documentazione ed in
particolare con varie valutazioni neurologiche si può affermare che non vi sono
modifiche rilevanti della situazione clinica rispetto all'agosto 2013, quando
era stata concessa per la prima volta una rendita d'incapacità lavorativa del
100%. Pur con modifiche di alcuni dettagli clinici, come spesso si rileva in
situazioni non spiegate da patologie organiche, risulta comunque una sintomatologia
deficitaria sensitivomotoria complessa che compromette in modo molto rilevante
attività che necessitino di una motricità fine intatta con gli arti superiori,
posizione eretta prolungata, deambulazione sicura. Per qualunque attività di
questo tipo vi è un'incapacità lavorativa valutabile praticamente al 100% e
questo vale anche per l'attività di parrucchiere da ultimo svolta dall'A.
Tenendo presente d'altro canto che gran parte dei sintomi da lui presentati non
è riferibile ad una patologia organica si può ipotizzare che vi siano almeno
teoricamente riserve fisiche che potrebbero portare, in una situazione
lavorativa adeguata, verosimilmente anche con un supporto psicologico, ad una
possibilità di reintegrazione in un'attività lavorativa in misura valutabile
all'incirca al 50% dal punto di vista teorico. Un'attività adatta dovrebbe
comunque tener conto dei sintomi descritti, soprattutto delle difficoltà motorie
e sensitive presentate dall'A. all'emicorpo ds. (lato dominante) e dunque non implicare
la necessità di camminare e stare in piedi a lungo, né una manualità fine
intatta. Con un adeguato supporto reintegrativo, che incoraggi anche l'A. a
superare le sue difficoltà, si potrebbe ipotizzare il raggiungimento di questo
obiettivo. Trattandosi però di una situazione molto complessa il Dr. med. __________
ritiene indispensabile che gli aspetti reintegrativi vengano valutati da un
esperto in integrazione professionale direttamente dal punto di vista pratico e
che vengano fatte delle proposte concrete all'A. valutando poi quali siano le
possibilità effettive di una reintegrazione professionale. Pensa che solo con quest'ultima
misura pratica si potrà effettivamente definire se la capacità lavorativa
teorica del 50% possa essere veramente messa in atto.
Dal punto di vista psichiatrico, come
già descritto nei capitoli precedenti, vi è una capacità lavorativa nella
misura del 90% in qualunque attività lucrativa. Si ritiene che tutte le
inabilità lavorative descritte dai consulenti non vadano sommate ma integrate,
in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa
comportano delle limitazioni funzionali che si sovrappongono.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Sulla base di quanto descritto al
punto 9.1.1, dal punto di vista puramente medico-teorico, in un'ipotetica
attività adeguata vi sarebbe una capacità lavorativa globale nella misura del 50%.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del tempo di
lavoro e/o del rendimento, a seconda delle esigenze e delle possibilità dell'A.
e del posto di lavoro.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Si ricorda che con decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del
22.10.2014 all'A. è stata attribuita una rendita Al intera, grado 100%, a
decorrere dall’1.8.2013. Da allora la situazione clinica oggettiva è rimasta
essenzialmente invariata. L'attuale valutazione della capacità lavorativa vale
a partire da luglio 2015.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Si ritiene che per l'attività di
casalingo le limitazioni siano tutto sommato minime.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
l disturbi neurologici presenti
rendono sicuramente difficoltoso mettere in atto provvedimenti d'integrazione o
riformazione professionale. Tenendo però presente il fatto che i sintomi e i
deficit descritti non sono riconducibili a una patologia neurologica organica e
che dunque teoricamente questi potrebbero anche migliorare in una situazione
favorevole anche dal punto di vista psichico. Il nostro consulente pensa che
teoricamente si possa ipotizzare una capacità lavorativa del 50% in un'attività
adatta che tenga conto di tutti i sintomi descritti e dunque che non necessiti
di posizione eretta prolungata, di spostamenti a piedi, di una manualità fine
intatta. II Dr. med. __________ ritiene importante però che questi aspetti
vengano valutati direttamente da un esperto in integrazione professionale e che
si effettui anche una valutazione dal punto di vista pratico con attività
proponibili così da poter meglio valutare in che misura i deficit neurologici
descritti influiscano sulla capacità lavorativa del paziente e se vi sia
effettivamente un margine del 50% almeno di ripresa di un'attività
professionale adatta.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Devono essere rispettate le limitazioni descritte al punto
9.1.1.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Vedi punto 9.2.1.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza
della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee
guida?
Secondo il nostro consulente in
oftalmologia per quel che concerne la situazione visiva non vi sono possibilità
terapeutiche per migliorare lo stato di salute in quanto la lesione compressiva
del nervo ottico ha prodotto una perdita di cellule neuronali definitiva.
Secondo il nostro consulente in
neurologia è importante proseguire con le misure riabilitative, che accompagnino
I'A. e lo incoraggino a superare e riuscire a gestire le difficoltà motorie
presenti.
Secondo il nostro consulente in
psichiatria è consigliabile, visti i miglioramenti della sintomatologia psichica
riscontrati, che I'A. continui ad assumere la terapia psicofarmacologica di
mantenimento che gli è stata prescritta. La decisione di sospendere le consultazioni
psichiatriche è stata presa consensualmente alcuni mesi orsono per cui non
essendo intervenuti da allora cambiamenti sostanziali nello stato di salute psichico
non vede la necessità di riprendere il trattamento specialistico.
9.3.2 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Dal punto di vista oftalmologico non
vi è più da attendersi un miglioramento della situazione. Secondo il nostro
consulente in psichiatria è prevedibile che il caso, non potendo contare su di
un'evoluzione clinica favorevole, proceda verso una cronicizzazione dei
disturbi accusati dall'A.
Secondo il nostro consulente in
neurologia l'evoluzione ormai sull'arco di oltre due anni fa presupporre che un
miglioramento significativo potrà difficilmente verificarsi e necessiterà di un
accompagnamento riabilitativo intensivo adeguato.
9.3.3 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
-.-
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri quesiti del medico SMR.
Non ce ne sono.
10.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Non ce ne sono.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
91/278-285)
Viste le succitate
risultanze mediche, il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 27
novembre 2015 (doc. AI 93/309-311), ha confermato per l’attività abituale di
parrucchiere indipendente un’incapacità lavorativa totale dal 16 agosto 2012 in
avanti e, in un’attività adeguata, un’incapacità lavorativa (riduzione del
rendimento) del 100% dal 16 agosto 2012 al 30 giugno 2015 e del 50% dal 1.
luglio 2015 in avanti.
Lo stesso medico SMR ha
osservato che “(…) il quadro clinico oggi è da considerare definitivo e
stabilizzato, senza possibilità di recidive, migliorato a differenza di qualche
hanno (ndr. recte: anno) fa, dove era caratterizzato anche da disturbi
dell’equilibrio, vertigini, nausea, che oggi non vengono più descritti. Ciò ci
ha permesso una descrizione precisa dell’esigibilità residua lavorativa da un
punto di vista medico. Provvedimenti professionali auspicati. (…)” (doc. AI
93/311).
L’assicurato, tramite
l’avv. RA 1, con osservazioni del 9 giugno 2017 (doc. AI 111/350-359), ha
contestato la valutazione medica producendo ulteriore documentazione (cfr. doc.
AI 111/360-385).
Il SAM, interpellato
dall’Ufficio AI su indicazione del medico SMR dr. __________ (cfr. doc. AI
112/386 e 114/388), nel complemento del 17 agosto 2017 (doc. AI 117/411-416) ha
precisato che “(…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del
25.11.2015 effettuata presso il SAM di Bellinzona, ci ha inviato delle
osservazioni da parte del rappresentante legale con relativi allegati
(osservazioni del 9.8.2017 dell'Avv. RA 1, Studio legale e notarile Avv. __________;
rapporto dell'11 e 29.5.2017 del Dr. med. __________, __________; rapporto del
30.5 e 20.12.2016 dell'ergoterapista sig.ra __________, __________; rapporto del
9.4.2015 della Clinica __________, __________; rapporto neuropsicologico del
30.4.2015 della Clinica __________, __________; rapporto del 31.5 e 18.10.2013
del Prof. Dr. med. __________, __________; rapporto del 17.2.2017
dell'ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica, Ospedale __________
di __________, sede __________; rapporto del 15.1.2015, 26.11.2014 e 7.6.2017
del Dr. med. __________, __________) inoltrati nell'ambito delle osservazioni
al progetto di decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino, documentazione che
abbiamo inoltrato al nostro consulente Dr. med. __________, specialista FMH neurologia
a __________, che con il suo rapporto del 31.7.2017 ha fatto pervenire la sua
presa di posizione che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo: "In riferimento alla pratica concernente questo
A. (Assicurato) ho preso atto della documentazione nel frattempo pervenuta.
Ricordo che ho esaminato l'A. dal punto di vista neurologico nell’ambito di una
perizia pluridisciplinare il 6 agosto 2015. Si giungeva alla diagnosi di
complessa sintomatologia neurologica con tremore intermittente ed ipertono
muscolare variabile, principalmente all'emicorpo destro, disturbi motori all’emicorpo
destro, deficit ,di sensibilità faciobrachiocrurale a destra multimodale, non
spiegata primariamente da patologia neurologica organica ma in prima ipotesi di
origine conversiva. Un'origine esclusivamente organica dei sintomi era ritenuta
improbabile, vista una netta discrepanza tra i sintomi presentati dal paziente
e la normalità di altre indagini, in particolare la RM cerebrale. A questo
proposito si sottolinea il fatto che il paziente è stato operato per un
macroadenoma dell'ipofisi ma che il parenchima cerebrale ha sempre mostrato un
reperto normale anche in fase postoperatoria, quindi senza lesioni evidenti
delle strutture cerebrali che controllano le funzioni motorie e la sensibilità.
Abbiamo ora a disposizione una presa di posizione del medico curante Dott. __________,
medicina generale e medicina manuale FMH, del 29 maggio 2017. Il dott. __________
riprende alcuni dati della precedente documentazione, non porta nuovi argomenti
concernenti la situazione clinica al di fuori del fatto che un rapporto di
ergoterapia del 20.12.2016 descrive una crescente difficoltà nella memoria e
nell'attenzione, aspetti comunque non meglio documentati e di nuovo
difficilmente spiegabili con quanto descritto in precedenza a livello
cerebrale. In effetti è difficile spiegarsi disturbi cognitivi in peggioramento
con l’intervento subito dal paziente e con i reperti neurologici e
neuroradiologici citati. Abbiamo anche una lettera del Dott. __________,
specialista FMH Neurologia, datata 7.6.2017. Da quanto si evince da questa lettera
il Dott. __________ non ha rivisto il paziente dopo il 15.01.2015. Le sue
affermazioni riferite al quadro clinico attuale del paziente si basano sul
rapporto del Servizio di Neurologia del __________ del 17.02.2017. La
valutazione al __________, avvenuta il 10.02.2017, è stata eseguita con la
domanda specifica concernente la prescrizione del medicamento Sativex, utilizzato
nel trattamento della spasticità. Viene descritto il quadro neurologico
clinico, alla pagina 2, descrizione di sette righe complessive. Si descrive uno
stato "in ordine" dei nervi cranici: nella mia valutazione all'esame
del 6 agosto 2015, riscontravo un deficit della sensibilità al viso a destra,
il paziente inoltre sporgeva la lingua, dapprima deviando verso destra e poi al
secondo tentativo la sporgeva correttamente. E' descritto un ipertono plastico
al braccio e alla gamba destra, reperto che riscontravo anche alla mia
valutazione, descritto comunque come molto variabile, a tratti estremamente
aumentato e in altri momento quasi nella norma. Riscontravo anche da parte mia
un certo rallentamento della diadococinesi (nel rapporto del __________ descritta
lieve bradicinesia): anche in questo caso da sottolineare il reperto descritto
come lieve. La sensibilità presso il __________ è descritta come normale,
mentre alla mia valutazione in agosto 2015 riscontravo un deficit sensitivo per
tutte le qualità al braccio destro ed anche alla gamba destra, in particolare
era abolita la pallestesia (sensibilità vibratoria): quest'ultimo reperto è
particolarmente difficile da spiegare dal punto di vista anatomico visto quanto
altrimenti riscontrato agli esami clinico e neuroradiologici. Il fatto che nella
valutazione del __________ la sensibilità vibratoria sia descritta come normale
porta un ulteriore elemento discordante nella valutazione clinica indicativo di
un miglioramento rispettivamente di un'origine non organica del reperto da me
descritto nell'agosto 2015. Anche la prova indice/naso è descritta come normale
mentre da parte mia trovavo una lieve dismetria. Infine la stazione eretta e la
deambulazione sono descritte come nella norma, mentre alla mia valutazione
riscontravo una marcia con trascinamento di entità variabile della gamba
destra, movimenti del braccio destro diminuiti durante la marcia, marcia sui
talloni e sulle punte difficoltosa, saltelli su una gamba pure molto
difficoltosi. Al di là del fatto che nella valutazione del __________ non
vengono discussi i reperti clinici e la loro possibile origine in modo
dettagliato, le discrepanze tra l’esame clinico descritto al __________ e quanto
da me constatato sono comunque rilevanti. Sicuramente quanto descritto al __________
il 10.02.2017 non corrisponde ad un peggioramento dello stato neurologico ma
semmai ad un miglioramento e a questo proposito mi riferisco ai dettagli della
valutazione clinica discussi pocanzi. Inoltre le differenze evidenti tra i due
reperti clinici sono un ulteriore indizio in favore del fatto che non ci
troviamo di fronte ad una patologia spiegabile primariamente da lesioni
neurologiche organiche: in effetti le variazioni dei reperti clinici
(soprattutto le variazioni dei dati concernenti la sensibilità, che chiaramente
sono dipendenti anche dalle affermazioni del paziente durante l'esame clinico),
sono un tipico elemento riscontrato in pazienti con problemi funzionali. Sicuramente
per quel che riguarda gli aspetti neurologici, non si può parlare, anche alla
luce di quanto descritto nel rapporto del __________ in febbraio 201 7
(rapporto sul quale si basa la lettera del Dott. __________ del 07.06.201 7) di
un peggioramento ma semmai addirittura di un miglioramento dei reperti clinici.
Penso anzi che sia ancora più giusto affermare che si tratta di fluttuazioni
dei reperti nell'ambito di una sintomatologia di origine primariamente
conversiva e non dovuta a lesioni organiche neurologiche. Si era ugualmente
tenuto conto, nella valutazione del 2015, dei reperti importanti presenti e di
conseguenza si era giunti ugualmente a ritenere l’A. inabile al lavoro al 100%
per l'attività di parrucchiere. Per un'attività adatta, invece, si ipotizzava una
capacità lavorativa del 50% dal punto di vista neurologico. Ritengo dunque che
la documentazione più recente a disposizione non porti a modificare questa valutazione
e soprattutto ad affermare che si è verificato un peggioramento dal punto di
vista neurologico." In conclusione, sulla base di quanto descritto
sopra, secondo il nostro consulente in neurologia la documentazione prodotta non
apporta elementi tali da modificare le conclusioni contenute nella perizia medica
interdisciplinare del 25.11.2015, eseguita presso il SAM di Bellinzona. (…)”
(doc. AI 117/411-413).
L’insorgente, nell’ambito
della presente procedura, ha prodotto nuova documentazione medica.
Riguardo al rapporto 30
agosto 2017 del dr. __________ (doc. E) il dr. __________, capo SMR, nell’annotazione
del 18 settembre 2017, ha rilevato che “(…) ho preso nozione del rapporto
del Dr. __________ del 30.08.2017, il quale conferma la stazionarietà nel tempo
della situazione medica, non aggiunge nuove informazioni rispettivamente non
segnala modificazioni significative di fatti noti. Concordo con le conclusioni
SAM esaustive e complete. (…)” (VI/1).
In merito alla lettera di
dimissioni del 23 settembre 2017 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
di __________ (doc. I), con la risposta di causa, l’Ufficio ha precisato che “(…)
dalla lettera di dimissione del Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________
risulta che "Il paziente viene dimesso in condizioni generali buone".
Ad ogni buon conto, l’eventuale controllo specialistico di natura neurologica
al quale si sottoporrà l'assicurato verrà - se del caso - sottoposto per esame
al Servizio medico regionale dell'Al (SMR) in corso di causa. (…)” (X, pag.
2).
Quanto alla documentazione
medica di natura psichiatrica (il certificato 29 novembre con rapporto
di degenza 18 settembre 2017 della clinica __________ sub doc. M/2 e L e il
rapporto medico 16 gennaio 2018 della dr.ssa __________ sub doc. M/1) il
dr. __________, nell’annotazione del 22 gennaio 2018, ha concluso che “(…)
alla luce del certificato della Dr.ssa __________ rispettivamente del ricovero
stazionario, non rimane altro che procedere con aggiornamento degli atti
psichiatrici e perizia di decorso presso il SAM. (…)” (XIX/1).
2.6. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009
del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri
medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti
(STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto
2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e
135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017
consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.7. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile
è stata abbandonata.
Il Tribunale federale, nel
comunicato stampa del 14 dicembre 2017 intitolato “Rendita AI in caso di
affezioni psichiche: cambiamento di giurisprudenza” – riferendosi
alle sentenze del 30 novembre 2017,8C_841/2016 e 8C_130/2017, entrambe
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418 – ha, in particolare, rilevato
che “(…) il Tribunale federale modifica la sua prassi per l'esame del
diritto a una rendita Al in presenza di affezioni psichiche. La giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie
psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio
della "resistenza alle terapie" come condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. (…)”.
Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del
2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR
2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193
consid. 3.3), secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte
le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante.
2.8. Nella fattispecie concreta
questo Tribunale rileva quanto segue.
2.8.1. Innanzitutto va ribadito che
per quanto addotto al consid. 2.4 non è possibile ripristinare il diritto alla
rendita (come preteso dal ricorrente) per il fatto che l’Ufficio AI non avrebbe
dimostrato un miglioramento dello stato di salute intercorso dopo la decisione
del 22 ottobre 2014 con la quale è stato riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1. agosto 2013 (cfr. doc. AI 78/209-210).
In questo senso non può
essere seguito l’insorgente laddove, in particolare, pretende che “(…) pure
totalmente arbitrario, e senza alcun tipo di riscontro oggettivo, è la
conclusione contenuta nel rapporto del SMR secondo cui al ricorrente possa
essere riconosciuta un'abilità lavorativa nella misura del 50% a far tempo dal
1. luglio 2015. In merito a questa data, infatti, non vi è traccia da nessuna
parte nella perizia SAM anche perché i medici coinvolti hanno sempre confermato
che non vi è stato alcun miglioramento. Totalmente arbitraria, dunque, la data
scelta (a caso?) dal SMR per dichiarare il ricorrente abile al lavoro nella
misura del 50% (percentuale evidentemente contestata). (…)” (I, numero 92,
pag. 22).
Quanto al momento a
partire dal quale è stata riconosciuta una capacità lavorativa residua va
precisato, da una parte che alla domanda circa il momento in cui può essere
considerata valida la capacità lavorativa in un’attività adeguata i periti del
SAM hanno risposto che “(…) l’attuale valutazione della capacità lavorativa
vale a partire da luglio 2015. (…)” (doc. AI 91/282, risposta alla domanda
9.1.3) e, dall’altra parte, che proprio in quel mese l’assicurato è stato per
la prima volta a disposizione del SAM: “(…) è stato a disposizione del
nostro servizio i giorni 29 luglio, 5, 6, e 18 agosto, nonché 2 settembre 2015
(…)” (doc. AI 91/254).
2.8.2. Riguardo alla valutazione medica,
limitatamente alla patologia somatica questo Tribunale non ha alcun motivo per
scostarsi dalla valutazione dei periti del SAM.
2.8.2.1. In effetti il dr. __________,
FMH in medicina generale e medicina manuale (SAMM), nel certificato medico
dell’11 maggio 2017 non si è confrontato debitamente con la perizia
pluridisciplinare del SAM del 25 novembre 2015 (doc. AI 91/254-308) limitandosi
ad osservare che “(…) sono piuttosto perplesso che le conclusioni si basino
su una perizia di quattro anni or sono, della quale non sono mai stato
informato senza aver chiesto una nuova perizia neurologica. (…)” (doc. AI
111/360) e, nel rapporto del 29 maggio 2017 (doc. AI 111/377-377), a precisare
che “(…) nel rapporto SAM (novembre 2015) si evince al punto 9.1.2 che dal
punto di vista medico teorico potrebbe svolgere un’ipotetica attività adeguata
nella misura del 50%. Penso che dichiarare il signor RI 1 abile al lavoro al
50% unicamente sulla base di questa frase sia una contraddizione. Questo però
mi sembra un problema più a livello giuridico che medico. Nello stesso rapporto
alla pagina 297 viene citato il dr. __________, oftalmologo, il quale conclude
affermando che dopo tre anni dall’accaduto non vi sono da attendersi ulteriori
miglioramenti della situazione, opinione che viene confermata anche dal
rapporto dell’ergoterapia allegato. (…)” (doc. AI 111/377).
Dal canto suo il dr. __________,
FMH in neurologia, nel rapporto del 7 giugno 2017 (doc. AI 111/379-380), non si
è confrontato con la valutazione del SAM limitandosi – senza esprimersi
sulla capacità lavorativa e precisando che “(…) il quadro clinico è quindi
invariato nel corso di questi anni, come già messo in evidenza dai numerosi
Neurologi che hanno esaminato il Paziente, tra cui il sottoscritto. Esiste un conflitto
assicurativo con la decisione dell'Assicurazione Invalidità di conferire un
grado di incapacità lavorativa del 100% dal 16.8.2012 nella sua attività di
Parrucchiere, mentre dall'1.7.2015 verrebbe ritenuto abile nella misura de 50%
in un'attività adeguata. (…)” (doc. AI 111/379) – ad
esprimere un parere critico circa le attività indicate dal consulente in
integrazione professionale concludendo che “(…) tutte queste proposte mi
sembrano assolutamente non adatte al quadro clinico del Paziente. Vedrei
tuttalpiù un'attività a tempo ridotto, utilizzando un computer con schermo
adatto, senza ritmi di lavoro eccessivi. Ho difficoltà a trovare altre attività
adatte. (…)” (doc. AI 111/380).
Oltre a quella succitata, tutta
la documentazione medica prodotta con le osservazioni del 9 giugno 2017 (doc.
AI 111/350-359 e doc. A, B, e C sub doc. AI 111/360-375, 111/376-378 e
111/379-385) è stata sottoposta ai periti del SAM che, con complemento del 17
agosto 2017 (doc. AI 117/411-413 riprodotto in esteso al consid. 2.5), si sono
allineati alla presa di posizione del 31 luglio 2017 (doc. AI 117/414-416)
nella quale il consulente neurologo dr. __________ ha esposto chiaramente,
indicandone precisamente le ragioni, i motivi che lo hanno portato a concludere
che “(…) ritengo dunque che la documentazione medica più recente a
disposizione non porti a modificare questa valutazione e soprattutto ad
affermare che si è verificato un peggioramento dal punto di vista neurologico.
(…)” (doc. AI 117/416).
Il succitato complemento
peritale del 17 agosto 2017 del SAM non è stato contestato da altri medici
specialisti e, quanto al rapporto del 30 agosto 2017 del dr. __________ (cfr.
doc. E), questo Tribunale può fare propria la valutazione del 18 settembre 2017
nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) ho preso nozione del
rapporto del Dr. __________ del 30.08.2017, il quale conferma la stazionarietà
nel tempo della situazione medica, non aggiunge nuove informazioni
rispettivamente non segnala modificazioni significative di fatti noti. Concordo
con le conclusioni SAM esaustive e complete. (…)” (VI/1).
Parimenti, anche avuto
riguardo alla lettera di dimissioni del 23 settembre 2017 del Pronto Soccorso
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. I), rettamente l’Ufficio AI, con
la risposta, ha osservato che “(…) dalla lettera di dimissione del Pronto
Soccorso dell'Ospedale __________ di __________ risulta che "Il paziente
viene dimesso in condizioni generali buone". Ad ogni buon conto,
l’eventuale controllo specialistico di natura neurologica al quale si
sottoporrà l'assicurato verrà - se del caso - sottoposto per esame al Servizio
medico regionale dell'Al (SMR) in corso di causa. (…)” (X, pag. 2).
2.8.2.2. Diversa è invece la situazione
per quanto riguarda la patologia extra somatica.
Questo Tribunale – visti
il certificato 29 novembre con rapporto di degenza 18 settembre 2017 della
clinica __________ (doc. M/2 e L) nonché il rapporto medico 16 gennaio 2018
della specialista in psichiatria e psicoterapia dr.ssa __________ (doc. M/1) –
non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione del dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale, nell’annotazione del 22 gennaio 2018, ha
concluso che “(…) alla luce del certificato della Dr.ssa __________
rispettivamente del ricovero stazionario, non rimane altro che procedere con
aggiornamento degli atti psichiatrici e perizia di decorso presso il SAM. (…)”
(XIX/1).
2.8.2.3. Quanto alla richiesta secondo
la quale “si postula che venga esperita una perizia interdisciplinare e
indipendente per determinare il peggioramento dello stato di salute del
ricorrente e della sua totale incapacità lavorativa. (…)” (I, pag. 33), questo
Tribunale rileva quanto segue.
Con scritto del 26
settembre 2014 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “(…)
nell'ambito della revisione d'ufficio, riteniamo necessario che lei si
sottoponga a una serie di esami medici completi (medicina interna, neurologia,
psichiatria e oftalmologia). Senza opposizione scritta da parte sua entro 10
giorni, incaricheremo un centro peritale di eseguire gli esami in questione. Il
centro peritale sarà designato su base aleatoria (art. 72 bis dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)). Non appena saranno noti, sarà
informata/o a riguardo del luogo, delle date degli appuntamenti, così come dei
nomi delle/degli specialiste/i che si occuperanno di lei. In allegato troverà
la lista di domande che sottoporremo al centro peritale. Se, da parte sua,
desidera aggiungere altre domande, la invitiamo a trasmetterle all'Ufficio Al
entro 10 giorni. (…)” (doc. AI 75/203).
In merito vedi anche l’“Annotazione
per l’incarto” del 29 settembre 2014 sub doc. AI 77/208).
Nella procedura di nomina
dei periti l’amministrazione ha infatti rispettato il sistema di attribuzione
del mandato secondo il principio della causalità (metodo aleatorio; cfr. doc.
AI 79/211, in argomento vedi la DTF 139 V 349, consid. 5.2.1, pag. 354) e con
lettera del 15 giugno 2015 (doc. AI 83/218-219) ha comunicato all’interessato
il nome dei periti precisando che “(…) obiezioni fondate contro una/o o più
delle/degli specialiste/i menzionate/i possono essere presentate per iscritto
all’Ufficio AI entro 10 giorni. (…)” (doc. AI 83/219).
Quanto al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi – oltre a rinviare alla DTF 136 V
376 citata al consid. 2.6 – va qui osservato che l’assicurato (come
visto, preventivamente reso attento circa il nome dei periti e segnatamente la
necessità di una perizia pluridisciplinare con accertamenti di medicina interna
a cura del dr. __________, neurologici a cura del dr. __________, oftalmologi a
cura del dr. __________ e psichiatrici a cura della dr. __________) non
ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha
chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da medici con una
diversa specializzazione.
In questo senso
l’insorgente non può essere seguito laddove, da una parte “(…) postula che
venga allestita una nuova perizia multidisciplinare attuale e offrire la
possibilità al ricorrente di partecipare sia alla scelta dei vari specialisti,
sia alla scelta del perito che dovrà allestire le conclusioni, sia di porre
eventuali altre domande completive rispetto a quelle proposte dall’Ufficio AI.
(…)” (I, numero 78, pag. 18) e dall’altra sostiene “(…) che al
ricorrente non è nemmeno stata data la possibilità di porre domande aggiuntive
ai vari specialisti incaricati dal SAM. (…)” (I, numero 79, pag. 19).
Va qui inoltre osservato
che il TF, nella STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, in un caso concernente
l’assicurazione contro gli infortuni e confermando il giudizio di questo
Tribunale, ha, in particolare, rilevato che “(…) rettamente
la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base del principio della buona fede,
la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza
indugio e non soltanto quando, come in concreto, l'esito della procedura le sia
sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF 139 III 120 consid.
3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4, in modo particolare in
materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112). (…)” (STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, consid. 3.3).
Ritenuta la necessità di
ulteriori accertamenti di natura psichiatrica a ragione l’Ufficio AI, nelle
osservazioni del 30 gennaio 2018, ha osservato che, dal lato medico, si dovrà
eseguire “(…) un aggiornamento degli atti psichiatrici e una perizia di
decorso presso il SAM di __________ conformemente a quanto indicato dal SMR
all’interno dell’annotazione summenzionata [ndr. si tratta dell’annotazione
del 22 gennaio 2018 sub XIX/1]. (…)” (XIX). Pertinentemente
l’amministrazione, nelle osservazioni del 15 febbraio 2018 (XXIII), ha inoltre
rilevato che “(…) in una sentenza 9C 1032/2010 del 1° settembre 2011 consid.
4.1, il Tribunale federale ha precisato che risulta giustificato e che può anzi
accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione
dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata
dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la
fattispecie. (…)” (XXIII, pag. 2).
La giurisprudenza di cui
alla STF 9C 1032/2010 del 1° settembre 2011 è stata confermata dal TF anche
nelle STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 al consid. 5.2,8C_665/2015 del 21
gennaio 2016 al consid. 4.2 e 9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2.
In questo senso nemmeno
può essere seguito l’insorgente laddove, con scritto del 21 febbraio 2018
(XXV), sostiene che “(…) si prende atto che l’UAI è d’accordo circa il fatto
di far eseguire una nuova perizia interdisciplinare completa, come,
peraltro, richiesto pure con il ricorso. (…)” (XXV, pag. 1) ed è a ragione
che l’amministrazione, sempre nelle osservazioni del 15 febbraio 2018 (XXIII),
ha concluso che “(…) nel caso concreto, il mandato peritale di decorso
ordinato dal SMR dell’Al è pertanto giustificato dal fatto che i periti del SAM
di __________ dovranno valutare se e in quale misura delle eventuali modifiche
intervenute nel frattempo nello stato di salute dell'assicurato (segnatamente
dal punto di vista psichiatrico) mettano o meno in discussione la loro prima
valutazione medica del 25 novembre 2015. I periti del SAM - alla fine dei loro
accertamenti - dovranno quindi procedere mediante una valutazione globale di
decorso che tenga altresì conto dei consulti di natura neurologica e
oftalmologica effettuati in precedenza. (…)” (XXIII, pag. 2).
Questo Tribunale rileva
che nell’ambito degli accertamenti di natura psichiatrica il consulente
specialista dovrà tenere conto, applicandola, dell’evoluzione in materia della
giurisprudenza indicata al consid. 2.7.
Parimenti, nella
valutazione globale, visto il tempo trascorso, i periti dovranno valutare la
necessità o meno di procedere ad un eventuale aggiornamento dei consulti di
natura neurologica ed oftalmologica effettuati in precedenza se del caso
interpellando gli specialisti curanti.
2.8.2.4. Il rinvio degli atti all’amministrazione
si giustifica anche per il fatto che il dr. __________, FMH in neurologia, nel
consulto del 10 agosto 2015 (doc. AI 91/289-295), rispondendo al quesito circa
la possibilità di svolgere altre attività, i limiti funzionali e la tempistica,
ha evidenziato che “(…) ritengo importante però che questi aspetti [ndr.
si riferisce ai disturbi neurologici presenti e ai sintomi e deficit descritti
non riconducibili ad una patologia neurologica organica; cfr. il rinvio al
precedente punto 7 del consulto] vengano valutati direttamente da un esperto
in integrazione professionale e che si effettui anche una valutazione dal
punto di vista pratico con attività proponibili così da poter meglio valutare
in che misura i deficit neurologici descritti influiscano sulla capacità
lavorativa del paziente e se vi sia effettivamente un margine del 50% almeno di
ripresa di un’attività professionale adatta. (…)” (doc. AI 91/294,
punto 8, la sottolineatura è del redattore).
In effetti, la richiesta
valutazione pratica non è mai stata esperita e, di conseguenza, la conclusione
secondo la quale vi sarebbe, dal 1. luglio 2015 (cfr. il rapporto finale SMR
del 27 novembre 2015 sub. doc. AI 93/309-311), una capacità lavorativa residua
del 50% in un’attività adeguata è prematura e l’amministrazione non poteva
ancora concludere in questo senso.
Al riguardo, come
accennato (cfr. consid. 1.4), è lo stesso Ufficio AI che, con la risposta, ha
proposto al TCA “(…) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio Al del Canton
Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti economici
(segnatamente l'esecuzione di un accertamento professionale (pratico) al fine
di definire l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurato (in attività
adeguate) sul mercato libero del lavoro; cfr. anche in tal senso le domande
giurista del 13.09.2017 qui allegate come pure il gravame al punto 15). (…)”
(VI, pag. 3).
Va inoltre osservato che,
conformemente alla giurisprudenza federale, non bisogna procedere ad una valutazione
medica fintanto che provvedimenti di reintegrazione ritenuti necessari dal
corpo medico non siano stati esperiti. L’Alta Corte, nella STF
9C_809/2017 del 27 marzo 2018, ha, tra l’altro, confermato che “(…) si la
mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dépend cependant d'une
mesure préalable liée à l'état de santé, et réservée du point de vue médical,
il y a lieu d'en tenir compte pour évaluer ladite capacité de travail. Ainsi,
lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant
que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de
mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux
d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique
avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêts 9C_141/2009 du 5
octobre 2009 consid. 2.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27;
9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1, SVR
2011 IV n° 30 p. 86). (…)”.
In concreto, posto come,
in sede di discussione nell’ambito della patologia neurologica, i periti del
SAM hanno precisato che “(…) trattandosi però di una situazione molto
complessa ritengo indispensabile che gli aspetti reintegrativi vengano valutati
da un esperto in integrazione professionale direttamente dal punto di vista
pratico e che vengano fatte delle proposte concrete al paziente valutando poi
quali siano le possibilità effettive di una reintegrazione professionale. Penso
che solo con quest'ultima misura pratica si potrà effettivamente definire se la
capacità lavorativa teorica del 50% possa essere veramente messa in atto (…)”
(doc. AI 91/276), senza l’esperimento della suddetta misura pratica
l’amministrazione non poteva ancora esprimersi compiutamente sulla capacità di
lavoro residua.
2.9. Appurata l’esigenza di
ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. dal 2.8.2.2 al 2.8.2.4) – che
pertanto una valutazione economica non può essere effettuata essendo prematura –
la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI
affinché, esperiti i succitati necessari accertamenti medici e previa una nuova
valutazione economica, si pronunci di nuovo sulla revisione intrapresa nel
luglio 2014 (cfr. consid. 1.2).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi
erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel
caso concreto, in virtù della giurisprudenza appena citata si giustifica
senz’altro il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
proceda, come detto, ad una valutazione di decorso dello stato di salute
psichico dell'assicurato, alla conseguente nuova valutazione medico-teorica
globale della sua capacità lavorativa nonché all’esperimento della misura
pratica necessaria per stabilire se effettivamente la stabilita capacità
lavorativa teorica residua possa essere veramente messa in atto.
2.10. Con scritto del 21 febbraio
2018 (XXV) l’insorgente ha indicato che “(…) si postula in ogni caso che
venga ripristinato l’effetto sospensivo nel caso in cui gli atti venissero
ritornati all’UAI per il complemento d’inchiesta (…)” (XXV, pag. 2).
Nella
DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la
riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione
di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo
ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" (…) Gemäss
Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist,
erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung
eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten,
den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente
oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der
Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum
dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung
andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V
18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa
giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un
ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una
rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di
rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione.
La
nostra Massima Istanza ha in particolare osservato:
" (…) Verfahrensrechtlich
korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch
ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der
Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden
Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch
Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der
Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür
sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die
Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine
Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf. (…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora nelle, tra le altre, STF 8C_582/2017
del 22 marzo 2018 consid. 6.1,9C_567/2017 del 21 novembre 2017 consid. 2.2.1,
9C_241/2017 del 14 giugno 2017 e 9C_38/2017 del 21 marzo 2017 tutte con
riferimenti.
Conformemente alla
suesposta giurisprudenza, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere
che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in
modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione ai sensi della
summenzionata giurisprudenza – l’amministrazione ha infatti avviato la
revisione d’ufficio nel luglio 2014 facendo in particolare esperire, dopo aver
raccolto diversa documentazione (cfr. consid. 1.1), una perizia
pluridisciplinare con complemento a cura del SAM e richiedendo pure una
valutazione del consulente in integrazione professionale (cfr. consid. 1.2) –
l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque
Fatti
i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.
Non è possibile concludere
differentemente anche avuto riguardo a quanto sostenuto dall’insorgente nello
scritto del 21 febbraio 2018 e meglio che “(…) va da sé che tale procedere è
ulteriormente giustificato dal fatto che nel presente caso l'UAI ha atteso il
22 agosto 2017 per emanare una decisione formale quando i suoi accertamenti
risalivano al mese di novembre del 2015 e, quindi, quasi 2 anni dopo. Evidente
che se la querelata decisione dell'UAI non venisse annullata, e quindi vi fosse
ancora l'effetto sospensivo; ben si comprende che l'UAI potrebbe metterci anni
- procrastinando ad libitum - l'emanazione di una nuova decisione e, di
conseguenza, a quel punto il ricorrente avrebbe dovuto sopportare un grave
pregiudizio oltremodo non giustificato. Non bisogna inoltre dimenticare che
l'UAI ha già ammesso di aver erroneamente valutato dal lato economico il caso
del ricorrente e, in considerazione pure di questo fatto, ben si giustifica che
la querelata decisione venga annullata e che l'UAI emani una nuova decisione
formale dopo che quest'ultimo abbia effettuato correttamente - come avrebbe già
dovuto fare dall'inizio e non solo dopo l'inoltro del presente gravame - tutti
gli accertamenti medici ed economici del caso. (…)” (XXV).
Infatti, da una parte, dopo
la perizia pluridisciplinare del SAM del 25 novembre 2015, l’amministrazione ha
proceduto ad ulteriori atti e accertamenti (vedi, tra gli altri, la
risposta del 12 aprile 2016 all’assicurazione sulla vita dell’insorgente (cfr. doc.
AI 94/312-313 e 95/314), l’annotazione per l’incarto elaborata il 17 agosto
2016 (cfr. doc. AI 96/315-316), la risposta del medico SMR del 3 gennaio 2017 (cfr.
doc. AI 97/317 e 99/323), il rapporto 3 febbraio 2017 del consulente in
integrazione professionale con le tabelle e l’annotazione per l’incarto
allestite l’8 maggio 2017 (cfr. doc. AI 101/330-332, 102/335-337 e 103/338) e
il complemento peritale del SAM del 17 agosto 2017 vista la documentazione medica
prodotta con le osservazioni del 9 giugno 2017 (cfr. doc. AI 111/350-385 e
117/411-416)). Dall’altra parte, anche volendo ammettere un errore da
parte dell’amministrazione che non ha effettuato immediatamente l’accertamento
professionale (pratico) indicato dai periti, nella fattispecie concreta, ciò
non basta per concludere che vi sia stato un abuso nell’esercizio del proprio
potere (vedi la STF 8C_118/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6, pubblicata in SVR
2017 IV Nr. 90 pag. 280, nella quale il TF ha affrontato la questione a sapere se
nel caso concreto fosse dato un agire abusivo da parte dell’Ufficio AI).
2.11. Litigioso infine è il rifiuto
del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’Ufficio AI
contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’amministrazione il caso non
presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento
di un legale non appariva indispensabile.
L'art. 37 cpv. 1 LPGA,
prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (ad
esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi
patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché
quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, pag. 530).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti
criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.
cit., ad art. 37, numeri dal 37 al43, pagg. 530-531).
La necessità di patrocinio
da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“(…) Falls
ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist
die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen
Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen
ist. (…)” (cfr. DTF 125 V 35, consid. 4b, pag. 37 e
riferimenti)) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni
invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere
presa in considerazione (“(…) Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt. (…)” DTF 132 V 200, consid. 4.1, pag. 201, con riferimenti). La
necessità o meno dell’assistenza di un avvocato nella procedura amministrativa dipende
dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata (vedi anche le STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018 consid.
4.3 e 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, entrambe con
riferimenti).
Occorre poi ricordare che
il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I
447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF
132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2).
Nella presente
fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era
(eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché la vertenza – iniziata con la revisione intrapresa
d’ufficio nel luglio 2014, sfociata nel progetto di decisione del 9 maggio 2017
di soppressione della rendita intera accordata a far tempo dal 1. agosto 2013
confermata con la decisione di soppressione del 22 agosto 2017 (cfr. consid.
1.1 e 1.2) – non era semplice.
Sono stati difatti
eseguiti complessi accertamenti medici pluridisciplinari (cfr. la perizia del
SAM del 25 novembre 2015 sub doc. AI 91/254-308) ed, in un caso retto dal
principio inquisitorio, è stato comunque necessario esperire un complemento
peritale il 17 agosto 2017 sempre a cura del SAM (cfr. doc. AI 117/411-416),
successivamente al precitato progetto di decisione, proprio a seguito delle
osservazioni inoltrate dall'avvocato (cfr. doc. AI 111/350-385), che è
intervenuto in causa a far tempo dal 12 maggio 2017 (cfr. doc. AI 107/346).
Tramite l’intervento del legale si è potuta rilevare la necessità di ulteriori
accertamenti medici (con particolare riferimento alla complessità della
patologia psichiatrica; cfr. consid. 2.8.2.2) come pure la circostanza che
l’amministrazione si è espressa prematuramente in merito alla capacità
lavorativa medico teorica residua in un’attività adeguata avendo omesso di
mettere in atto l'esecuzione di un accertamento professionale (pratico) così
come indicato dai periti del SAM (cfr. consid. 2.8.2.4) e fatto valere dal
legale in sede di osservazioni (cfr. doc. AI 111/350-359, in particolare il
punto 23 sub doc. AI 111/355). In questo senso, in sede di risposta,
l’amministrazione stessa ha postulato il rinvio degli atti per eseguire un
accertamento professionale (pratico) al fine di definire l’effettiva capacità
lavorativa in attività adeguate in un mercato del lavoro supposto in equilibrio
(cfr. consid. 1.4).
Considerandi
Senza nulla togliere alle
conoscenze e alle qualifiche di cui possono disporre rappresentanti di
associazioni, assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali,
non si vede per quale motivo nel caso concreto l’amministrazione possa
affermare che la tutela degli interessi dell’assicurato poteva essere assunta
da siffatte persone senza dover far ricorso all’assistenza di un legale, quando
si consideri che le lacune e le necessità istruttorie pertinentemente evidenziate
da quest’ultimo non sono state in precedenza colte neppure dai funzionari
dell’amministrazione e dal suo servizio medico.
Quanto sopra evidenziato
permette senz’altro di considerare la pratica, dopo l’emanazione del progetto
di decisione del 9 maggio 2017, siccome non semplice dal profilo fattuale,
probatorio e procedurale.
A torto,
quindi, l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato
l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza
ricorrere ad un legale.
Per quanto
riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente
necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede
amministrativa, va detto quanto segue.
Le
osservazioni inoltrate il 9 giugno 2017 non apparivano di primo acchito privo
di esito favorevole, prova tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la
necessità di procedere ad un complemento peritale a cura del SAM oltre che a
riconoscere (in corso di causa) la necessità di ulteriori accertamenti medici
di natura psichiatrica così come l’esecuzione di un accertamento professionale
(pratico).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 45, consid. 7c pag. 48). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalla documentazione prodotta in sede amministrativa (doc. AI
115/389-409; la stessa documentazione è stata prodotta anche in questa sede
sub. doc. G), risulta che l’insorgente vive da solo e che a quel momento
l’importo delle entrate ammontava complessivamente a fr. 3'267.-- (doc. AI
115/390; trattasi delle rendite AI e per incapacità di guadagno di fr. 1'267.--
e di fr. 2'000, cfr. doc. AI 100/328 e H).
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base
mensile per persona che vive da sola di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo
del minimo esistenziale LEF.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta
l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
Bisogna, poi, computare il
canone di locazione di fr. 1’400.-- al mese (cfr. doc. AI115/398-401) e il
premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr.
524.15
mensili (cfr. doc. AI115/397).
Si
ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 3'124.15 (1'200 + 1'400 +
524.
).
Inoltre va tenuto conto
del fatto che, come accennato, all’importo di base determinato in riferimento
alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare
fr. 180.-- sino a fr. 300.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella
sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.
In casu, partendo quindi
da un onere complessivo massimo di fr. 3'424.15 (3'124.15 oltre a fr. 300)
rispettivamente di fr. 3'304.15 (3'124.15 oltre a fr. 180) da un lato, e
entrate di fr. 3'267.--, si ottiene in ogni caso un ammanco.
L’assicurato
deve quindi essere considerato indigente.
Ne consegue
che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo
spettante all’assicurato (DTF 131 V 153).
2.12
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti
medici sopra enunciati (cfr. consid. 2.9) e aggiornati i dati economici, si
pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel luglio 2014.
L’amministrazione dovrà
inoltre pronunciarsi sull’importo spettante all’assicurato a titolo di gratuito
patrocinio in ambito amministrativo (cfr. consid. 2.11).
2.13
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Il ricorrente, patrocinato
da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’importo delle ripetibili
è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche
senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di
fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11
cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento
al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione
delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610).
Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione,
di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al
patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento
dell’onorario.
Con scritto del 1.
febbraio 2018 (XXI) l’avv. RA 1 ha prodotto la “nota onorari e spese”,
per il periodo dal 10 maggio 2017 al 1. febbraio 2018, per un importo
complessivo (senza IVA) di fr. 14'570.50 (13'443 onorario + 1'127.50 spese;
cfr. XXI/1).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che per quanto riguarda l’onorario e le spese inerenti alla
procedura amministrativa (ovvero per il periodo dal 10 maggio al 28 giugno 2017
e più precisamente l’importo di fr. 3'387.-- di onorario e le relative spese
non precisate nel doc. XXI/1) vale quanto indicato al considerando 2.11.
Per quanto riguarda invece
l’onorario e le spese dal 23 agosto 2017 (giorno in cui il legale ha
esaminato la decisione dell’Ufficio AI qui impugnata, fr. 10'056.-- di onorario
e fr. 1'127.50 di spese [importo da cui vanno dedotte le spese della procedura
amministrativa ritenuto che, come risulta dal doc. XXI/1, i fr. 1'127.50 si
riferiscono ad entrambe le procedure amministrativa e giudiziaria]) il
TCA rileva quanto segue.
Nella fattispecie in esame
appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario di fr. 2'800.-- e
spese di fr. 280.--) di complessivi fr. 3'326.-- (IVA inclusa; con la
precisazione che le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 sono
imponibili alla vecchia aliquota dell’8% e quelle dal 1. gennaio 2018 con
l’aliquota del 7.7% [in argomento vedi l’info IVA 19 “modifica delle
aliquote d’imposta al 1° gennaio 2018” edito dall’amministrazione federale
delle contribuzioni, in particolare le osservazioni generali al punto 2.1]).
Tale ammontare risulta
congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel diritto delle
assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87
consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della causa in
oggetto. In proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale
ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una
rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo
poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha
confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui
l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha
chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale
(inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui
si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute
della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta
alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore
il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.
L’assegnazione di
ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.
5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 22
agosto 2017 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
consid. 2.12.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà al
ricorrente fr. 3'326.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti