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32.2017.136

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12 marzo 2018Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni dell’assicurato, dopo avere richiamato gli atti

medici ritenuti determinanti e sentito il parere del Servizio Medico Regionale

che si è espresso sull’intera documentazione acquisita, l’Ufficio assicurazione

invalidità ha disposto una perizia psichiatrica che ha affidato al Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

avuto due colloqui personali con l’assicurato, il 14 aprile (100 minuti) e il

13 maggio (20 minuti) 2015. Per la sua valutazione l’esperta si è basata sul

riassunto degli atti effettuato dal dr. med. __________ dell’SMR, sul rapporto

dello psichiatra curante dr. med. __________ del 3 ottobre 2014, che ha

contattato per telefono, e sui suoi certificati d’inabilità lavorativa fino al

31 gennaio 2015.

L’esperta ha esposto l’anamnesi familiare, personale e sociale,

lavorativa, psicopatologica, gli esiti dell’esame clinico secondo AMDP-System,

la descrizione della giornata, delle attività e delle abitudini e il

trattamento psichiatrico in essere (3 volte al mese dallo psichiatra curante e

farmacoterapia).

La diagnosi posta era di sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD-10; F41.2).

Nella discussione la perita ha evidenziato una discrepanza tra il

resoconto soggettivo dell’assicurato rispetto alle difficoltà di attenzione,

concentrazione, memoria e pianificazione dei compiti e quanto osservato dal

colloquio clinico e comprovato dalla descrizione della quotidianità. Infatti

l’assicurato è risultato reggere senza difficoltà i colloqui peritali, non evidenziando

alcuna delle alterazioni riferite. La descrizione della quotidianità lo vedeva

ingaggiarsi tutti i giorni in varie attività ricreative, lavorative e legate

alla gestione di sé, della casa, della vigna. La discrepanza evidenziata ha

reso opportuno un approfondimento neuropsicologico e i risultati tratti dal

neuropsicologo __________ indicavano in modo abbastanza chiaro la tendenza

dell’assicurato ad accentuare i sintomi. Confrontato durante il secondo

colloquio sull’esito dei test neuropsicologici, l’assicurato ha negato

tentativi volontari di amplificare i sintomi e ha ribadito le proprie

difficoltà.

La specialista ha precisato che la sindrome diagnosticata era un

disturbo blando, non una patologia psichiatrica maggiore. Inoltre, non è stato

possibile oggettivare la reale entità dei deficit neuro-psicologici riferiti

dall’assicurato dati i tentativi di aggravamento dei sintomi. La valutazione

clinica da parte della perita psichiatra e del neuropsicologo e la descrizione

della quotidianità non deponevano per invalidazioni sensibili in questi ambiti.

Infine, sul piano terapeutico appariva utile mantenere la farmacoterapia e il

lavoro psicoterapico, che aiutasse l’interessato a contenere le preoccupazioni

rispetto alla salute e a possibili recidive tumorali.

Nel determinare le conseguenze sulla capacità lavorativa l’esperta

si è affidata all’esame della descrizione delle risorse e dei deficit secondo

lo schema MINI ICF – APP, dove il grado di disabilità era, per quasi ogni voce,

lieve senza conseguenze negative o, addirittura, non v’era nessun grado di

disabilità.

In conclusione, la descrizione della quotidianità e la valutazione

di risorse e deficit secondo lo schema MINI ICF erano coerenti con la presenza

di un’invalidazione molto blanda. La professione svolta di

fiduciario/immobiliarista poteva continuare ad essere svolta, “con

un’inabilità lavorativa pari al 10% con diminuzione del rendimento” (pag.

9). La capacità lavorativa come casalingo era invece piena.

L’esperta ha da ultimo precisato che, rispetto al passato, non

poteva supportare il giudizio dello psichiatra curante dr. med. __________, il

quale sosteneva che il quadro clinico era da sempre e tuttora grave, ma per la

specialista del CPAS questa valutazione contrastava con tutte le componenti della

perizia. Sussistevano da parte dell’assicurato elementi di amplificazione del

disagio psichico. Dal 31 marzo 2014, con l’inizio della presa a carico

psichiatrica, fino al momento della perizia, l’inabilità lavorativa risultava

ridotta del 10%. Non erano necessari interventi di reintegrazione

professionale.

Stanti i disturbi alle spalle, su mandato dell’Ufficio AI

l’assicurato è stato visitato il 5 ottobre 2015 dal dr. med. __________, FMH

medicina interna, il quale nel suo rapporto del 7 seguente (doc. 75) ha

riassunto gli atti, ha esposto l’anamnesi sociale e personale, i disturbi

attuali, il trattamento in corso, lo status e la radiologia.

La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era

di esiti di tenotomia del capolungo del bicipite, decompressione

sotto-acromiale artroscopica spalla destra (1° ottobre 2014) per impingement

sotto-acromiale spalla destra, tendinopatia del capolungo del bicipite. Lieve

conflitto sub-acromiale spalla sinistra. Episodio depressivo.

La diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa era di

linfoma di Burkitt stadio IV, attualmente in stato di remissione, esiti di

chemio-immunoterapia. Steatosi epatica, steato-epatite, siderosi epatica.

Sindrome metabolica con obesità, intolleranza glucidica. Coxalgia destra.

Per queste patologie l’esperto non ha ritenuto un’incapacità

lavorativa nella professione abitualmente svolta di fiduciario/ immobiliarista,

mentre nell’attività di agricoltore/viticoltore ha giudicato la presenza di

un’incapacità lavorativa del 25% a causa della diagnosi di sindrome del

conflitto sub-acromiale bilaterale.

Alla luce di queste due perizie il 9 ottobre 2015 (doc. 76) il dr.

med. __________ dell’SMR ha concluso che l’assicurato era inabile al 100% in

qualsiasi attività dal 27 ottobre 2012, mentre al 50% dal 10 gennaio 2014 e al

10% dal 31 marzo 2014, intesa come riduzione del rendimento, nella sua attività

di fiduciario/ immobiliarista e in altre attività adeguate leggere.

Nel rapporto finale dell’8 gennaio 2016 (doc. 83) il medico SMR ha

precisato che l’inabilità lavorativa del 10% era come fiduciario

/immobiliarista, mentre come agricoltore/viticoltore il grado di incapacità

lavorativa era del 25%.

A seguito del progetto di decisione di attribuzione di una rendita

temporanea di invalidità, unitamente alle sue osservazioni l’assicurato ha

prodotto il parere del 24 febbraio 2016 (doc. 97) del dr. med. __________,

psichiatria e psicoterapia FMH, in cui sono stati esposti l’anamnesi, l’esame

clinico, i dati soggettivi e quelli significativi desunti dalla documentazione

ricevuta. In particolare, lo specialista ha elencato i punti critici della

perizia della dr.ssa med. __________ e del neuropsicologo dr. __________, che

ha concluso che non era possibile esprimersi sulla reale presenza e sull’entità

di possibili difficoltà cognitive.

Il dr. med. __________ ha quindi posto la diagnosi di grave

sindrome ansioso-depressiva, con sindrome biologica, consecutiva ad antecedenti

personali clinici e terapeutici di tumore maligno. Importante disturbo di personalità

pervasivo e invalidante caratterizzato da marcati tratti istero-conversivi,

abbandonici, ipocondriaci e di tipo limite (borderline).

Lo specialista ha concluso che l’assicurato presentava un quadro

clinico, psicopatologico e diagnostico particolarmente invalidante e complesso,

che giustificava la sua completa incapacità lavorativa. Il rischio di passaggi

all’atto e di gesti suicidali in questi casi non era da trascurare. Egli ha

ribadito “l’errore evidente commesso dalla collega psichiatra nella sua

valutazione specialistica, la quale non ha saputo andare al di là delle

modalità fenomenologiche e relazionali superficiali (di facciata) del paziente:

la qual cosa l’ha indotta in errore nel sottostimare la gravità del caso

clinico in esame, nelle sue valutazioni conclusive e, addirittura, portandola a

sospettare che il paziente abbia potuto amplificare il suo disagio psichico in

modo volontario (la qual cosa però non ha potuto essere confermata dalla

testistica del Dr. __________).”.

Infine, lo psichiatra ha ritenuto importante sottolineare che “nella

valutazione dei colleghi non è stato in nessun modo presa in considerazione la

necessità di procedere a dei test psicologici proiettivi che, nei casi come

quello di questo periziando, risultano essere di valido ausilio e aiuto nella

valutazione psicopatologica e psicodiagnostica.”.

Nel rispondere alle domande sottopostegli l’indomani della sua

perizia dall’avv. RA 1, nel suo complemento il dr. med. __________ ha posto la

diagnosi di sindrome post traumatica da stress a seguito della malattia

tumorale (ICD-10; F43.1); modificazione persistente della personalità (ICD-10;

F62.0); sindrome ansioso-depressiva ricorrente con sindrome biologica (ICD-10;

F33.11). A suo dire, questa diagnosi corrisponde solo in parte a quelle

formulate dai dr. __________ e __________ (risposta n. 2).

Inoltre, la malattia tumorale rappresentava sicuramente il fattore

scatenante, quindi la causa principale del succedersi delle differenti

manifestazioni patologiche indicate (risposta n. 3).

Pertanto, il quadro clinico giustificava pienamente la sua

incapacità lavorativa in qualsiasi tipo di attività, in particolare nell’ultima

svolta, poiché l’assicurato perdeva la concentrazione, la memoria, l’elasticità

mentale per potere essere in grado di controllare in ogni momento l’esattezza

delle operazioni quali la tenuta della contabilità e la presentazione di

rendiconti (risposta n. 4).

I disturbi riscontrati erano pervasivi, coinvolgevano ogni aspetto

della vita cognitiva, affettiva e valetudinaria e si ripercuotevano

sull’attività professionale in modo catastrofico proprio per la complessità e

la gravosità dell’impegno, unitamente alle sollecitazioni cognitive, emotive e

volitive peculiarità della professione di fiduciario. Egli ha rilevato che non

era concepibile, nello svolgimento della professione di fiduciario, una

mancanza di continuità, di precisione, di attenzione e di cali di rendimento

che ne comprometterebbero irrecuperabilmente gli obiettivi intrinsechi

dell’attività (risposta n. 5).

Questi pareri specialistici, unitamente al rapporto del 23

febbraio 2016 sulla descrizione del mansionario dell’attività dell’assicurato

fatto appositamente allestire dal legale dell’assicurato (doc. 97), sono stati

sottoposti all’attenzione della dr.ssa med. __________, sui quali ha preso

dettagliatamente posizione il 22 marzo 2016 (doc 103), rispondendo ad ogni

critica mossale dal collega sia di carattere contenutistico sia procedurale.

Nel suo complemento la perita ha inoltre discusso tutti i punti contestati

dall’avv. RA 1 nelle sue osservazioni al progetto di decisione e ha preso

visione in modo dettagliato del mansionario, confermando il suo giudizio in

ogni singolo punto del questionario. In conclusione, per i motivi esposti la

psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha affermato che i punti contestati dal

collega e dal legale dell’assicurato non modificavano le conclusioni,

diagnostiche e funzionali riportate nella sua perizia del 21 maggio 2015, che

pertanto sono state ribadite.

Per quanto concerne le due nuove diagnosi emerse dal secondo

certificato del dr. med. __________, trattandosi di disturbi psichiatrici

maggiori che avrebbero potuto comportare invalidazioni più importanti sia a

livello fenomenico che nelle varie aree di attività, compreso l’ambito

professionale, e che perciò meritavano un adeguato approfondimento, ritenuto

che sono stati oggettivati dal 2016 e che dal maggio 2015 non aveva più visto

l’assicurato, la perita ha demandato all’SMR la decisione sul procedere, se

chiedere un rapporto di decorso o una nuova perizia.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, è stata

incaricata di valutare lo stato di salute dell’assicurato, la sua capacità

lavorativa, le risorse funzionali e l’evoluzione del suo stato dal maggio 2015.

Per stendere il suo rapporto del 7 novembre 2016 (doc. 117) la perita ha

consultato tutta la documentazione messa a disposizione dall’Ufficio AI, si è

basata sui dati anamnestici acquisiti dagli atti, dall’assicurato e dallo

psichiatra curante. Inoltre, ha avuto tre colloqui diretti con l’assicurato

nell’ambito delle visite ambulatoriali del 21 giugno 2016 (per un’ora e 15

minuti), del 5 luglio 2016 (per un’ora e 40 minuti) e del 31 agosto 2016 (per

50 minuti), così pure con lo psichiatra curante dr. med. __________

telefonicamente per 10 minuti. Infine, si è fondata sui risultati del 24 giugno

2016 del dosaggio plasmatico degli psicofarmaci assunti dall’assicurato e sui

risultati della valutazione neuropsicologica effettuata dalla neuropsicologa __________

il 10 agosto 2016.

La psichiatra ha poi esaminato nel dettaglio gli atti messi a sua

disposizione, riassumendoli, ha esposto l’anamnesi familiare, fisiologica,

scolastica, lavorativa e sociale, lo sviluppo della malattia e i risultati

delle terapie praticate, la terapia assunta riferita dall’assicurato (una

seduta di psicoterapia ogni 2 settimane della durata di 30 minuti, Cipralex e

Temesta), il risultato del dosaggio plasmatico dei medicamenti assunti, i

disturbi lamentati (deficit di concentrazione, stanchezza mentale, disturbi di

memoria, non riuscire più a fare il suo mestiere), la descrizione della

giornata, le osservazioni dell’assicurato rispetto ai risultati della

valutazione neuropsicopatologica, le aspettative dell’assicurato rispetto alla

sua richiesta di prestazioni AI (rendita al 50% perché non riesce più a

svolgere la sua professione).

Nel capitolo sull’esame psichico: status e stato psichico secondo

AMDP-System, l’esperta ha riassunto le osservazioni da essa effettuate nel

corso dei colloqui avuti con l’assicurato e ha esposto le constatazioni

relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute per mezzo del test

MINI ICF-APP: strumento utilizzato per la descrizione di risorse e deficit,

riscontrando per i 13 punti (rispetto delle regole, organizzazione dei compiti,

flessibilità, competenza, giudizio, persistenza, assertività, contatti con gli

altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime, attività spontanee, cura di

sé, mobilità) essenzialmente nessun grado di disabilità oppure un grado di

disabilità lieve senza conseguenze negative.

Nel rapporto peritale sono altresì integrate alcune parti della

valutazione neuropsicologica effettuata dalla psicologa __________ il 3 agosto

2016, utilizzate dalla psichiatra nell’esame del caso.

È pure riportato il confronto telefonico avuto con il dr. med. __________,

il quale ha confermato la diagnosi di episodio depressivo che starebbe

evolvendo in una forma ricorrente – di cui però non sapeva specificare l’inizio

e la fine di eventuali altri episodi depressivi – e ha ribadito che

l’assicurato continuava a presentare uno stato depressivo ed ansioso con

preoccupazioni sul suo stato di salute a fronte del tumore avuto con nosofobia

e cancrofobia. Era discontinuo a livello occupazionale e lavorativo, faceva tantissime

attività, ma tutte spezzettate. A suo dire, l’assicurato presentava una

sofferenza autentica e severa; il curante non ha mai osservato una sindrome

post traumatica da stress né ha formulato la diagnosi di un disturbo di

personalità.

La dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2).

La specialista ha osservato che nel corso della vita l’assicurato

ha presentato buone risorse e capacità che ha saputo impiegare con successo in

vari ambiti. La biografia e l’anamnesi non hanno messo in evidenza la presenza

di un disturbo di personalità codificabile secondo l’ICD-10 ai codici F60-F61.

L’assicurato non ha manifestato deviazioni in più di una delle seguenti aree:

cognitività, affettività, controllo degli impulsi e soddisfazione dei bisogni,

modalità di porsi in relazione con gli altri. L’immagine di sé era stabile e

l’assicurato non ha mostrato fino ad allora una tendenza a comportamenti

rissosi o impulsivi. Egli ha iniziato a presentare un disagio psichico a seguito

della diagnosi di linfoma di Burkitt e dell’iter terapeutico

(immuno-chemioterapia) e ha iniziato un trattamento psichiatrico integrato

(terapia cognitivo-comportamentale e farmacologica) il 31 marzo 2014. La

patologia tumorale si è risolta positivamente e non v’erano segni di recidiva.

La specialista ha osservato che erano state formulate diverse

diagnosi psichiatriche dagli attori intervenuti, esponendole e concordando con

quella di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2) posta dalla collega

dr.ssa __________, che non aveva riscontrato una patologia psichiatrica

maggiore, poiché sulla base dell’anamnesi raccolta, della descrizione

dell’esordio e dello sviluppo del disagio da parte dell’assicurato, della

valutazione clinica oggettiva, dei disturbi soggettivi e del quotidiano da lui

fornita, la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva era condivisibile.

Infatti, il disagio psichico presentato dall’interessato in quegli anni non ha

mai soddisfatto alcun criterio per porre diagnosi di episodio depressivo

(ICD-10; F32).

La perita si è poi pronunciata sui rapporti del dr. med. __________:

il primo indicava una diagnosi non codificata e il secondo, non datato, ma

codificato, conteneva la diagnosi di disturbo post traumatico da stress

(F43.1), non descritto in alcun modo nel primo rapporto, sorprendeva per

l’assenza nell’anamnesi dell’assicurato della diagnosi di linfoma di ogni

criterio che potesse supportare tale ipotesi diagnostica, non condivisibile in

alcun modo. Essa ha elencato i criteri della PTSD e ha rilevato che

l’assicurato non ha mai presentato un disturbo di personalità specifico

(ICD-10; F60) visto l’ottimo funzionamento da lui descritto nelle diverse aree

di vita fino alla diagnosi di linfoma (iter formativo concluso senza difficoltà

con formazioni successive, servizio militare assolto, relazione

affettivo-matrimoniale stabile e di lunga durata, carriera lavorativa ottima,

nessuna difficoltà relazionale con colleghi, clienti, inquilini, amici, buon

adattamento ai cambi di contesto scolastico e lavorativo). Pertanto, a suo dire

la diagnosi di disturbo di personalità (neppure codificata) solo sulla base di

2 test proiettivi non era scientificamente ed eticamente corretta.

Altresì non era condivisibile la diagnosi di modificazione persistente

della personalità dopo evento catastrofico (ICD-10; F62.0), non soddisfacendo

il disturbo psichico dell’assicurato alcun criterio per porre tale diagnosi,

che tra l’altro presuppone quale base che la modificazione sia presente per

almeno 2 anni e che segua l’esposizione ad uno stress catastrofico quale ad

esempio esperienza in campo di concentramento, torture, disastri, esposizione a

situazioni che mettono a repentaglio la vita e non debba essere in relazione

con episodi di altre sindromi psichiche (ad eccezione della PTSD) e non possa

essere spiegata da un danno o malattia cerebrale.

Infine, la psichiatra del CPAS non ha neppure condiviso la

diagnosi di sindrome ansioso-depressiva ricorrente con sindrome biologica

(ICD-10; F33.11), posta anch’essa dal dr. med. __________, giacché

dall’anamnesi raccolta dopo la valutazione peritale effettuata su incarico

dell’Ufficio AI, terminata nel maggio 2015, l’assicurato non ha presentato

alcun episodio depressivo. Non v’era alcuna evidenza a livello anamnestico di

almeno 2 episodi depressivi fra i quali vi sia stata una remissione completa

per poter porre tale diagnosi.

Per quanto concerne la capacità lavorativa dell’assicurato, la

perita ha precisato che l’assicurato, per sua stessa ammissione in diverse

occasioni, fino alla diagnosi del linfoma era attivo al 100%: l’impegno era

suddiviso al 50% per l’attività della SA e per l’altro 50% per la gestione dei

propri immobili, dai quali percepiva gli affitti e la cura della vigna. Egli ha

confermato alla specialista di avere continuato a lavorare mezza giornata dopo

il maggio 2015 e di avere continuato ad occuparsi della vigna e della gestione

dell’economia domestica.

La psichiatra ha confrontato per valutare il peso della diagnosi

posta con il suo funzionamento il resoconto soggettivo con l’esame oggettivo,

la descrizione del quotidiano, le competenze sociali e relazionali e ha

compilato il bilancio risorse deficit secondo schema MINI-ICF. In occasione

dell’esame peritale l’interessato riferiva una polarizzazione ansiosa sui temi

legati alla salute e uno stato depressivo conseguente alle limitazioni

psicofisiche (lamentata stanchezza psicofisica, consistenti alterazioni

dell’attenzione, della concentrazione, della memoria e della capacità di

pianificare i compiti). La descrizione dei disturbi lamentata contrastava con

quanto oggettivabile all’esame psichico e con la descrizione della giornata

effettuata. Non si evidenziavano segni di stanchezza mentale durante i colloqui

peritali e la descrizione della quotidianità rilevava un quotidiano attivo in

varie attività ricreative, lavorative, legate alla gestione di sé, della casa e

del vigneto. Le funzioni dell’Io percettive (assenza di deliri ed

allucinazioni), esecutive (capacità programmative e pratiche conservate), decisionali,

consequenziali (coerenza e capacità di seguire procedure intatte) e

previsionali erano intatte. La valutazione di risorse e deficit secondo lo

schema MINI-ICF era coerente con la presenza di un’invalidazione molto blanda.

Inoltre, i risultati della valutazione neuropsicologica effettuati

dalla neuropsicologa evidenziavano la presenza di disturbi neuropsicologici

solo dell’attenzione sostenuta con carico sulla memoria di lavoro e

fluttuazione del rendimento, deficit del controllo attentivo, deficit di

memoria a lungo termine verbale caratterizzato da difficoltà del recupero

spontaneo di informazioni mentre il loro riconoscimento risultava perturbato,

riduzione della fluenza verbale in modalità fonemica mentre restanti funzioni

cognitive indagate risultavano pienamente nella norma rispetto al campione

normativo di riferimento per età, sesso e scolarità. Tali disturbi potevano

essere considerati di entità lieve-media e si ripercuotevano unicamente nelle

attività cognitive complesse dove il soggetto doveva gestire più variabili

contemporaneamente o ricordare e adattare nuove procedure a seconda delle

esigenze. La neuropsicologa ha ricordato che non poteva trascurare il fatto che

i pazienti ad alto funzionamento con professioni complesse ed articolate avvertono

maggiormente le loro difficoltà cognitive e lo scarto tra la prestazione

attuale e quella precedente l’evento di malattia, con punteggi ai test tuttavia

nella norma. L’assicurato aveva infatti riferito di non avere difficoltà nella

gestione della contabilità semplice o nell’uso di software appresi prima

dell’evento di malattia, ma di non riuscire più a gestire contabilità complesse

dove era necessario un continuo aggiornamento sulle norme, sule leggi e sulle

modifiche di elaborazione dei dati e della fiscalità.

È stato infine segnalato come i test utilizzati per valutare

l’attendibilità della valutazione sono risultati globalmente nella norma e non

si ravvisava pertanto la tendenza dell’assicurato a volere aggravare o

peggiorare le proprie difficoltà cognitive.

Pertanto, sulla base di quanto discusso, la capacità lavorativa

nella sua abituale professione era del 90%, mentre come casalingo era del 100%.

Ciò stante, non erano necessari interventi di reintegrazione

professionale.

In conclusione, dall’anamnesi raccolta relativa al periodo

intercorso tra la valutazione della perita psichiatra dr.ssa med. __________ e

l’attuale valutazione peritale non v’era evidenza di intervenute nuove

patologie psichiatriche. Sulla base di quanto da essa rilevato visto che le sue

constatazioni erano del tutto sovrapponibili a quelle della collega, la dr.ssa

med. __________ ha ritenuto che non vi sia stato alcun aggravamento della

malattia psichica, la sindrome mista ansioso-depressiva. Di conseguenza,

l’abituale professione poteva continuare a essere svolta con un’inabilità

lavorativa del 10% con diminuzione del rendimento, la capacità lavorativa come

casalingo era piena.

Non era dunque possibile concordare con il giudizio del curante e

del dr. med. __________, che ha sostenuto che il quadro clinico era grave, con

incapacità lavorativa in qualsiasi attività, ciò che contrastava con tutte le

componenti della perizia.

Rinviando agli atti medici e alla perizia psichiatrica CPAS, il 10

gennaio 2017 (doc. 119) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

nel suo rapporto finale SMR ha posto la diagnosi, con influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, di sindrome mista ansioso-depressiva, di esiti di

tenotomia del capolungo del bicipite, di lieve conflitto sub-acromiale spalla

sinistra. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa,

linfoma di Burkitt stadio IV in remissione, steatosi epatica, steato-epatite,

siderosi epatica; sindrome metabolica con obesità, intolleranza glucidica;

coxalgia destra.

Basandosi sui referti peritali, il medico SMR ha confermato i

gradi di incapacità lavorativa del 100% dal 27 ottobre 2012, del 50% dal 10

gennaio 2014 e del 10% dal 31 marzo 2014 da intendersi come riduzione del

rendimento e quale motivazione della sua valutazione ha ripreso alcune frasi

conclusive della perita psichiatra dr.ssa med. __________.

Il 24 febbraio 2017 (doc. 125) l’avv. RA 1 ha criticato l’operato

della predetta specialista e della neuropsicologa __________, e in particolare

il risultato a cui è giunta la psichiatra per quanto concerne la capacità

lavorativa del 90% dell’assicurato, che corrisponde alla medesima capacità

riscontrata dalla prima perita dr.ssa __________, malgrado la presenza di

comprovati deficit neuropsicologici non noti a quest’ultima.

Nel suo complemento del 14 aprile 2017 (doc. 128) la dr.ssa med. __________

ha preso posizione sulle 10 critiche mosse dal patrocinatore del ricorrente

rispondendo nel dettaglio.

L’esperta ha evidenziato che dalla conclusione della

neuropsicologa __________ è emerso come i disturbi citati dal legale potevano

essere considerati di entità lieve-media e si ripercuotevano unicamente nelle

attività cognitive complesse dove il soggetto doveva gestire più variabili

contemporaneamente o ricordare o adattare nuove procedure a seconda delle

esigenze (risposta n. 1).

La perita nominata dall’Ufficio AI ha ricordato che nel rapporto

di inchiesta per l’attività professionale indipendente del 12 gennaio 2016 era

stato indicato che, prima dell’insorgere del danno alla salute, l’assicurato

era attivo al 100% e l’impiego era suddiviso al 50% per l’attività vera e

propria e per l’altro 50% per la gestione dei propri immobili dai quali

percepiva gli affitti e l’amministrazione di alcuni immobili. Pertanto, anche

prima del danno alla salute l’assicurato non svolgeva solo ed unicamente

attività cognitive complesse in cui doveva gestire più variabili

contemporaneamente, ricordare e adattare nuove procedure secondo le esigenze.

Di ciò la psichiatra ne ha tenuto conto nella sua valutazione sulla capacità

lavorativa dell’assicurato nella professione da lui svolta prima del danno alla

salute (risposta n. 2).

Sulla conclusione della neuropsicologa che l’esame era valido e

che non ha ravvisato alcuna tendenza dell’assicurato a voler aggravare o

peggiorare i sintomi, la psichiatra non aveva nulla da obiettare (risposta n.

3).

Per quanto concerne i disturbi lamentati dall’assicurato,

l’esperta ha ricordato di averli riportati per esteso a pagina 27 del suo

rapporto e di averli letti all’assicurato affinché li confermasse. Essa ha

rilevato di avere riportato nel dettaglio la descrizione della giornata,

l’esame psichico in particolare rispetto alle funzioni cognitive che ha ripreso

nella sua risposta n. 4 e facendo notare come vi fosse una discrepanza tra il

resoconto soggettivo delle difficoltà cognitive lamentate dall’assicurato e

quanto valutato dalla specialista oggettivamente durante i 2 incontri avuti nei

quali non ha rilevato alcuna stanchezza psicofisica e in particolare le

numerose attività, in diversi ambiti, svolte dall’assicurato durante la

giornata e da lui descritte.

Riguardo alla domanda n. 5 la dr.ssa __________ ha già risposto in

precedenza, ribadendo che la sua conclusione era pertinente e motivata.

L’affermazione del legale che i disturbi lamentati dall’assicurato in ambito

professionale erano invece spiegabili proprio con i deficit oggettivati

dall’esame neuro-psicologico era impropria, in quanto i disturbi

neuropsicologici dell’attenzione e della memoria rilevati dalla neuropsicologa

con la sua valutazione potevano essere considerati di entità lieve-media e si

ripercuotevano unicamente nelle attività cognitive complesse dove il soggetto

doveva gestire più variabili contemporaneamente o ricordare o adattare nuove

procedure a seconda delle esigenze.

L’interessato ha poi chiesto che la perita completi la propria

valutazione determinando se e in che misura i disturbi neuro-psicologici

rilevati incidano sulla sua capacità lavorativa, tenendo conto delle mansioni

concretamente svolte come fiduciario.

Al riguardo, la psichiatra del CPAS ha evidenziato che nella sua

valutazione aveva già tenuto conto di quanto descritto nel rapporto fatto

allestire dall’assicurato da specialisti in materia il 23 febbraio 2016

sull’attività da esso svolta fino all’8 dicembre 2014, sui doveri di

fiduciario, sul grado di complessità e di responsabilità delle pratiche svolte,

sul guadagno medio. L’incertezza dovuta a stanchezza e la carente

concentrazione potevano a loro avviso influire sull’efficienza dell’assicurato

nella sua attività di fiduciario e sull’efficacia del lavoro svolto.

Inoltre, a pagina 33 del suo rapporto la dr.ssa __________ ha

riportato le dichiarazioni dell’assicurato sul suo statuto professionale e ha

citato anche i rapporti di inchiesta per l’attività professionale indipendente

del 26 settembre 2014 e del 12 gennaio 2016, in cui era chiaramente indicata

l’attività svolta dall’assicurato e in quale misura. Essa aveva pure

confrontato il funzionamento e il resoconto soggettivo reso dall’assicurato con

l’esame oggettivo per valutare il peso della diagnosi posta, la descrizione del

quotidiano, le competenze sociali e relazionali e aveva compilato il bilancio

risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF. Non aveva evidenziato segni di

Considerandi

stanchezza mentale durante i colloqui peritali, mentre aveva rilevato un

quotidiano attivo in varie attività lavorative, ricreative, legate alla

gestione di sé, della casa e del vigneto. L’assicurato non aveva difficoltà

nella gestione della contabilità semplice, ma non riusciva più a gestire

contabilità complesse dove era necessario un continuo aggiornamento sulle leggi

e sulle modifiche e sulla fiscalità.

Pertanto, la perita ha affermato di avere tenuto esaurientemente

conto dell’attività professionale svolta dall’assicurato prima del linfoma e al

momento della perizia tenendo conto della presenza dei disturbi

neuropsicologici evidenziati dalla neuropsicologa considerati di entità

lieve-media con ripercussione unicamente nelle attività cognitive complesse

dove doveva gestire più variabili contemporaneamente, ricordare e adattare

nuove procedure a seconda delle esigenze.

Di conseguenza, l’esperta non ha considerato per nulla lacunosa la

sua perizia sulla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato (risposta

n. 6).

Quanto alla critica di un’assenza di spiegazione sulla definizione

della capacità lavorativa al 90%, nel suo complemento la perita ha risposto che

a pagina 33 e 34 ha indicato quali deficit mentali e psichici incidevano sulla

capacità lavorativa dell’assicurato e su tale base ha concluso per una

limitazione del 10% della capacità lavorativa nella sua attività considerando

anche i disturbi neuropsicologici. La psichiatra non ha quindi ritenuto

accettabile l’affermazione del legale dell’assicurato secondo cui il quadro

clinico era ben più grave rispetto alla precedente perizia. Il confronto che

essa ha effettuato al momento della sua valutazione peritale con quello

realizzato dalla dr.ssa __________ non aveva rilevato alcun peggioramento dello

stato psichico dell’assicurato. A tale proposito, a pagina 26 del suo rapporto

la seconda perita aveva scritto che l’assicurato stesso non riferiva che era in

corso alcun miglioramento né peggioramento del suo stato psichico dal maggio

2015.

al momento della sua valutazione (risposta n. 7).

Alla domanda n. 8 la specialista ha indicato di avere già risposto

nell’ambito di altre domande.

Al punto 9 il legale dell’interessato ha affermato che agli atti

v’era una valutazione oggettiva che confermava l’attendibilità del resoconto

soggettivo dell’assicurato, che andava perciò vagliato dalla perita in maniera

completamente diversa rispetto a quando non v’erano elementi che confermassero

l’oggettività dei disturbi lamentati. Da parte sua, la psichiatra ha risposto

trattarsi di un’estrapolazione di frasi dal loro contesto integrale, dal quale

essa si è discostata in maniera assoluta e ha riportato la frase conclusiva

espressa dalla neuropsicologa, concludendo che non era stato fatto alcun test

per verificare se ogni frase detta dall’assicurato fosse attendibile o non

attendibile e questo non era neppure lo scopo della perizia (risposta n. 9).

Da ultimo, alla richiesta n. 10 dell’avv. RA 1 che la perizia

della dr.ssa __________ sia completata secondo quanto da lui indicato, essa ha

risposto di non avere nulla da aggiungere.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso

visione il 2 maggio 2017 (doc. 127) delle puntuali ed esaustive risposte della

perita psichiatra alle domande postele dal legale dell’assicurato e le ha

ritenute medicalmente corrette e condivisibili. Egli ha pertanto confermato il

suo precedente rapporto finale del 10 gennaio 2017.

2.5

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid. 3b)aa il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, Zurigo 1997,

pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6

Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127.

V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca

un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), destinate alla pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le

malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi,

occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori.

Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del

2.

giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR

2017.

IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193

consid. 3.3;) secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte

le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante.

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

I disturbi somatici sono stati indagati dal dr. med. __________

nel 2015 e le sue conclusioni, secondo cui non v’era un’incapacità lavorativa

nella professione abitualmente svolta di fiduciario/ immobiliarista, mentre

come agricoltore/viticoltore il ricorrente era inabile al lavoro al 25%, sono

chiare, complete e dettagliate e, per di più, non sono contestate. Non v’è

quindi motivo per metterle in dubbio e per esaminarle oltre.

Per quanto concerne la problematica psichica, essa è stata

chiarita in modo soddisfacente non solo dalla prima perita che ha esaminato

l’assicurato nel 2015 e si è ripronunciata nel marzo 2016, ma anche dalla

seconda esperta che si è espressa nell’estate 2016 e poi nel suo complemento

dell’aprile 2017.

Non va infatti dimenticato di rilevare che il ricorrente è stato

oggetto non solo di due perizie specialistiche in ambito psichico, ma anche di

due complementi peritali, che facevano seguito alle critiche rivolte dal

patrocinatore dell’assicurato ai rapporti peritali.

Tanto la dr.ssa med. __________ quanto la dr.ssa med. __________ si

sono peraltro pronunciate sullo stato di salute dell’assicurato vagliando

l’intera documentazione agli atti, sia essa medica sia professionale e in

particolar modo si sono dettagliatamente espresse anche sulla controperizia del

dr. med. __________ stilata a richiesta dell’assicurato stesso, motivando le

ragioni per cui si distanziavano dalle conclusioni del collega.

Medesimo approccio è stato adottato nei confronti dei pareri dello

psichiatra curante, dr. med. __________, che è stato contattato telefonicamente

da tutte e due le specialiste del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali

nell’ambito della loro valutazione.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la

dr.ssa med. __________ nel suo rapporto peritale di ben 33 pagine ha vagliato

fin nei minimi particolari lo stato di salute dell’assicurato con attinenza

alla sua attività di fiduciario/ immobiliarista. Essa ha descritto la

numerosa documentazione esistente – fra cui la controperizia psichiatrica del

dr. med. __________, le domande che il legale dell’assicurato ha sottoposto a

quest’ultimo, le relative risposte dello specialista, la perizia della collega

dr.ssa __________ e il suo complemento peritale ai quesiti dell’assicurato -,

l’anamnesi, l’iter della malattia, la terapia assunta dall’interessato

verificata dal dosaggio plasmatico, i disturbi soggettivi lamentati, l’esame

psichico secondo l’AMDP-System e il test MINI-ICF-APP, la valutazione

neuropsicologica effettuata dalla psicologa __________, le informazioni

acquisite dallo psichiatra curante contattato per telefono, la diagnosi posta

spiegando chiaramente come è giunta a quel risultato e i motivi per cui le

sindromi attestate dai colleghi non erano pertinenti nel caso concreto. La

specialista si è pronunciata sulla valutazione della capacità lavorativa del

ricorrente contestualizzandola distintamente nella professione svolta di

fiduciario/immobiliarista.

D’avviso della scrivente Corte, non solo il rapporto peritale del

7.

novembre 2016 era chiaro, completo, dettagliato e, soprattutto, attinente

all’attività lavorativa dell’insorgente, ma anche il relativo complemento

del 14 aprile 2017 illustrava e specificava perfettamente ed ulteriormente lo

stato di salute dell’assicurato tramite le risposte accuratamente date dalla

psichiatra alle dieci critiche che egli ha avanzato nel febbraio 2017 alla sua

perizia.

La dr.ssa med. __________ ha infatti nuovamente motivato la sua

opinione di specialista fin nei minimi dettagli, rispondendo punto per punto

alle osservazioni dell’assicurato e, occorre ribadirlo, concretizzando la

sua valutazione dello stato di salute del ricorrente nell’attività di

fiduciario/immobiliarista. In effetti, la perita ha tenuto debitamente

ed espressamente conto dell’attività professionale svolta prima del linfoma

e al momento della perizia basandosi sui rapporti di inchiesta per l’attività

professionale indipendente del 26 settembre 2014 e del 12 gennaio 2016, che

descrivono l’occupazione del suo tempo (50% fiduciario/immobiliarista salariato

della sua SA + 45% fiduciario/amministratore del suo patrimonio + 5%

viticoltore).

Inoltre, essa si è fondata sulle dichiarazioni rilasciate dallo

stesso assicurato e sul rapporto del 23 febbraio 2016 che egli ha appositamente

fatto allestire da specialisti nel suo campo di attività professionale e che

descriveva l’attività svolta, i doveri di fiduciario, il grado di complessità e

di responsabilità del lavoro.

Stando così le cose, il TCA ritiene le valutazioni mediche

specialistiche rese dalla dr.ssa med. __________ puntuali, minuziose ed

esaustive.

D’altronde, la seconda perita giunge alla medesima conclusione

della dr.ssa med. __________, che per prima, nel 2015, ha valutato le

condizioni psichiche dell’assicurato. A ciò si aggiunge poi il fatto che lo

stesso assicurato ha riferito che il suo stato psichico non era né migliorato

né peggiorato dal maggio 2015 fino all’estate 2016 quando la dr.ssa med. __________

l’ha visitato.

Quanto alla controperizia del dr. med. __________, il quadro

clinico che lo psichiatra ha esposto ad inizio 2016 è stato confutato da

entrambe le perite mediante chiare e attente precisazioni, che non v’è motivo

di mettere in dubbio.

L’assicurato nel suo ricorso ha riproposto le identiche lamentele

addotte con le osservazioni al progetto di decisione, sulle quali già si era

espressa la dr.ssa med. __________ confermando il suo operato fino a fine 2015

e lasciando aperta la valutazione delle condizioni di salute dell’assicurato a

partire dal 2016, ovvero da quando erano stati oggettivati i nuovi disturbi da

parte del dr. med. __________.

La seconda esperta del CPAS ha preso quindi implicitamente

anch’essa posizione sulle censure del ricorrente sia valutando quest’ultimo

nell’estate 2016 tenendo conto, come visto, del parere della collega che l’ha

preceduta, sia rispondendo nel mese di aprile 2017 ai dieci quesiti formulati

nel febbraio 2017 dal patrocinatore dell’interessato che, in sostanza,

ripropongono le stesse obiezioni riprodotte per esteso nell’atto ricorsuale.

Per il TCA, dunque, l’operato della perita psichiatra non presta

il fianco ad alcuna obiezione, avendo analizzato e valutato nel dettaglio e in

modo completo le condizioni di salute del ricorrente ed essendosi confrontata

con i divergenti pareri dei colleghi, motivando chiaramente il suo punto di

vista.

Non va poi dimenticato di osservare che anche i medici dell’SMR si

sono pronunciati sullo stato di salute dell’assicurato e, fra di essi, anche

uno specialista in psichiatrica (dr. med. __________).

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni dell’SMR e in particolare

quelle tratte il 2 maggio 2017, in cui ha ritenuto le risposte date dalla

psichiatra alle domande del patrocinatore dell’assicurato medicalmente corrette

e condivisibili, siccome puntuali ed esaustive.

Alla luce del parere della collega il dr. med. __________ ha

dunque confermato il suo rapporto finale del 10 gennaio 2017, in cui ha

stabilito le diagnosi e le capacità lavorative dell’assicurato così come

precedentemente fissate dai periti in ambito psicosomatico.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del

ricorrente è stato compiutamente valutato dal Servizio Medico Regionale sulla

base dei numerosi referti medici agli atti raccolti dall’Ufficio assicurazione

invalidità sia direttamente presso i medici curanti sia tramite tre perizie

specialistiche (psichiatriche e internistiche) e due complementi peritali.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre

2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017;

STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA

32.2016.45

del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA

32.2015.76

dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA

32.2014.187

del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA

32.2014.16

del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

32.2012.299

del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA

36.2012.67

dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile

2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;

STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato

sufficientemente le sue condizioni, senza però trasmettere delle valide prove

(mediche) contrarie.

Infatti, l’assicurato non ha saputo comprovare le sue critiche di

un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione del Servizio

Medico Regionale.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto gli esperti sia

dal punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come

completi, chiari ed affidabili i rapporti peritali che il dr. med. __________,

la dr.ssa med. __________ e la dr.ssa med. __________ hanno allestito su

mandato dell’Ufficio assicurazione invalidità.

Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica

specialistica che contraddica le predette conclusioni dei periti nominati

dall’amministrazione, non v’è un valido motivo per apportare una modifica alle

loro valutazioni delle condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla

decisione del 13 luglio 2017 qui impugnata.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara, completa ed esaustiva e dunque è

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda

quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il

rinvio degli atti all’amministrazione. La fattispecie è già stata accertata

adeguatamente da esperti e, meglio, la psichiatra ha spiegato nel dettaglio i

motivi che l’hanno portata a ritenere una capacità di lavoro del 90% nell’attività

di fiduciario/immobiliarista.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute del ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal

dr. med. __________ il 10 gennaio 2017 ed espressamente da esso ribadito il 2

maggio 2017 dopo avere preso conoscenza dell’esaustivo complemento peritale

della collega psichiatra dr.ssa med. __________, che in modo cristallino ha

risposto punto per punto alle lamentele dell’assicurato.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne

sono stati trasmessi pendente causa dal ricorrente.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’assicuratore infortuni e dall’Ufficio assicurazione

invalidità.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)

di sostrato medicalmente oggettivabile.

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente

Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI di ritenere il

ricorrente totalmente inabile al lavoro dal 27 ottobre 2012 a causa del tumore

linfatico 2012. In seguito, con la remissione del linfoma di Burkitt, le sue

condizioni di salute sono migliorate dal 10 gennaio 2014 e la sua inabilità al

lavoro è stata fissata al 50% in qualsiasi attività. Poi, quando il 31 marzo

2014.

è iniziata la presa a carico specialistica da parte dello psichiatra dr.

med. __________, da allora l’assicurato è stato ritenuto inabile al 10% come

fiduciario/immobiliarista e in altre attività adatte e leggere tenuto conto di

alcune limitazioni funzionali. Come agricoltore/viticoltore era invece inabile

al 25% per la sindrome del conflitto sub-acromiale bilaterale.

2.8

Stante quanto precede, poiché

l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato (che ha

preteso che la rendita intera di invalidità gli sia concessa (anche) dal 1°

luglio 2014 sulla base soltanto della sua presunta incapacità lavorativa totale

in qualsiasi attività lucrativa e soprattutto nella sua di

fiduciario/immobiliarista, e non in virtù di un calcolo della perdita di guadagno

diverso da quello allestito dall’amministrazione nel metodo, nei redditi

ritenuti e nel risultato ottenuto – doc. I punto 17: “Va da sé che anche il

calcolo del grado d’invalidità a far tempo dal 31.03.2014 (raffronto dei

redditi, cfr. preavviso, pag. 3) è a sua volta contestato.”), ciò porta il

TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato dall’Ufficio AI nella

decisione impugnata.

Sulla base del metodo specifico è stato ritenuto un grado di

invalidità del 100% (soltanto) per il periodo dal 27 ottobre 2012 al 31 marzo

2014.

Dopodiché, accertato un grado di impedimento nullo per la parte salariata

al 50%, del 10% per l’attività privata di fiduciario/amministratore al 45% e

del 27,1% come viticoltore al 5%, il grado di invalidità complessivo è risultato

essere del 6%.

In queste circostanze, il TCA non può dunque che confermare la

decisione dell’Ufficio AI di concedere al ricorrente (soltanto) un diritto temporaneo

alla rendita di invalidità.

Ne discende che, sulla scorta sia dell’art. 29 cpv. 1 LAI vista la

domanda tardiva dell’assicurato del 22 agosto 2013 sia dell’art. 88a cpv. 1 OAI

applicabile nel caso di un miglioramento della capacità di guadagno, questo

diritto gli permette di beneficiare di una rendita intera dal 1° ottobre 2013,

ma con versamento soltanto dal 1° febbraio 2014 fino al 30 giugno 2014, e

meglio dopo un anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa ma al

più presto dopo sei mesi dalla data in cui è stata chiesta la prestazione, e

fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute.

Di conseguenza, è a giusta ragione che il diritto alla rendita

intera sia solo temporaneo e che dal 1° luglio 2014 il ricorrente non

abbia più diritto al riconoscimento di una rendita intera di invalidità stante

un grado di invalidità del 6%.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.62 del 26 ottobre

2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017; STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017;

32.2014.188

del 30 settembre 2015), giacché la soglia minima di

diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di

riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110

consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti