32.2017.137
Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma della perizia del SAM e del calcolo effettuato dall'UAI
26 febbraio 2018Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.137
cs
Lugano
26 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 21 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, ha inoltrato, il 29 ottobre 2012, una domanda di prestazioni AI per adulti.
1.2. Acquisiti gli atti ritenuti
necessari e fatta allestire una perizia gastroenterologica ad opera del dr.
med. __________, FMH gastroenterologia, nonché effettuata una visita
psichiatrica presso il medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia (doc. AI 46), l’UAI, con decisione del 16 giugno 2014, preavvisata
dal progetto del 25 aprile 2014, scostandosi dalle conclusioni del dr. med. __________,
dopo aver eseguito l’abituale raffronto dei redditi, ha respinto la richiesta,
essendo la perdita di guadagno pari al 30%.
1.3. Con sentenza 32.2014.108 del
15 giugno 2015 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato da RI 1, allora
rappresentata dall’avv. __________, contro la predetta decisione ed ha rinviato
l’incarto all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
1.4. Tramite decisione del 21
luglio 2017 (doc. A), preavvisata dal progetto del 27 aprile 2017 (pag. 606
incarto AI), l’UAI, preso atto della perizia pluridisciplinare del SAM del 2
gennaio 2017 (pag. 491 incarto AI) e delle successive precisazioni del 2 e del
17 febbraio 2017 (pag. 580 e 587 incarto AI), ha respinto la domanda essendo il
grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione, chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita
d’invalidità del 50% o comunque che sia svolta un’approfondita discussione
plenaria con valutazione globale congiunta delle patologie e conseguente
invalidità da parte dei medici incaricati dall’AI (doc. I). Contestualmente,
alla luce della sua precaria situazione finanziaria, ha chiesto di essere
esentata dal pagamento dei costi di giustizia.
Nel merito l’insorgente
evidenzia di essere in cura dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, dal 10 settembre 2005 e ritiene che la valutazione di una capacità
lavorativa dell’80% non corrisponde al suo stato valetudinario, caratterizzato
da numerose patologie concomitanti. L’UAI non avrebbe inoltre proceduto ad una
giusta valutazione globale dell’effetto delle numerose patologie, ma le avrebbe
sottovalutate considerandole singolarmente. A comprova della sua situazione ha
prodotto un certificato del 12 giugno 2017 del dr. med. __________ che accerta
un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività.
Infine richiama dall’UAI
tutta la documentazione.
1.6. Con risposta del 20 settembre
2017 l’UAI, che ha allegato l’intero incarto, ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
1.7. Il 20 settembre 2017
l’insorgente ha prodotto la documentazione a comprova della sua indigenza (doc.
VII).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella
causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Il Tribunale federale ha
concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Con sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, il Tribunale
federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30
novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura
appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni
da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate
invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale
questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF,
con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre
2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
2.4. In concreto l’insorgente
contesta la valutazione medica operata dall’UAI rinviando alle considerazioni
del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e
sostenendo che l’UAI avrebbe dovuto effettuare una valutazione globale che
tenga conto di tutte le patologie di cui è affetta.
In seguito al rinvio di
cui alla sentenza 32.2014.108 del 15 giugno 2015, l’UAI ha fatto allestire una
perizia medica pluridisciplinare (ginecologica: dr.ssa med. __________; gastroenterologica:
dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________; pschiatrica: dr. med. __________).
Nel referto del 2 gennaio
2017 i periti, dopo aver elencato gli atti a disposizione ed aver descritto
approfonditamente l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,
hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di distimia
(ICD-10 F34.1) e sindrome ansiosa mista (ICD-10 F43.1) e la diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa di stato dopo laparoscopia diagnostica con
cistectomia destra, adesiolisi e trattamento endometriosi, stato dopo
raschiamento e coagulazione endometriale con sonda cavatherm plus per
metrorragie, sindrome del colon irritabile cronica presente da anni con
prevalenza della sintomatologia algica, senza incontinenza fecale (assenza di
segni oggettivi clinici, endoscopici e istopatologici di una malattia cronica
infiammatoria intestinale, in particolare di un morbo di Crohn; ileo-colite
infiammatoria transitoria nel marzo 2011 di origine verosimilmente infettiva),
sindrome dorso-spondilogena recidivante, cervicalgie croniche con irradiazione
pseudo-radicolare all’arto superiore destro di origine muscoloscheletrica,
lombalgia cronica con dolore lombosciatalgico con caratteristiche
pseudo-radicolari all’arto inferiore destro, ipoestesia-tatto-algica all’emisoma
destro di natura incerta in assenza di altre alterazioni dello stato
neurologico e con MRI cerebrale nella norma, cefalea emicranica senz’aura a
presentazione catameniale, insonnia di induzione e di mantenimento del sonno
secondaria a stato depressivo e dolori muscolo-scheletrici, stato da
ipotiroidismo primario su tiroidite cronica di Hashimoto in trattamento
sostitutivo ormonale, attuale TSH 3,320 mU/L con valori periferici nella norma,
ipovitaminosi D in sostituzione farmacologica, ipovitaminosi B e ipofolatemia
in sostituzione farmacologica, tabagismo cronico.
Sulla base delle
valutazioni mediche, i periti hanno evidenziato che l’unica patologia che
inficia la capacità lavorativa è quella psichiatrica, ritenuto che il
consulente giustifica una riduzione della capacità lavorativa del 30% sia
in attività da ultima svolta che in attività adatta, a partire dall’ottobre
2014. Si discosta dalla riduzione della capacità al 50% certificata dallo
psichiatra curante Dr. med. __________, considerando che la diagnosi di
distimia con ansia di cui l’A. è affetta, sia d’intensità minore rispetto ad un
episodio depressivo che dovrebbe essere perlomeno di gravità media per rendere
plausibile un’incapacità lavorativa del 50% come quella certificata dallo
psichiatra curante” (pag. 521 incarto AI).
I periti hanno concluso
che complessivamente l’assicurata va ritenuta abile al lavoro nella misura del
70% in attività da ultimo svolta sia di venditrice che di cameriera come pure
in attività adatta (pag. 522 incarto AI).
Contrariamente a quanto
sembra sostenere la ricorrente, la cui specifica censura va di conseguenza
respinta, dagli atti emerge che tutti i consulenti coinvolti hanno preso atto
dei contenuti della perizia e sono concordi circa le diagnosi e le conclusioni
(pag. 528 e seguenti incarto AI) ed hanno proceduto ad una discussione plenaria
(pag. 518). Essi hanno esaminato tutte le patologie di cui è affetta
l’insorgente ed hanno accertato che solo la patologia psichica ha un’incidenza
sulla capacità lavorativa.
A proposito
dell’incapacità lavorativa derivante dalla patologia psichiatrica, il medico
SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato il referto ha rammentato ai
periti che di principio un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare
notevolmente la capacità lavorativa se è associata ad altre diagnosi, come ad
esempio a un disturbo serio della personalità. Se per contro lo stato psichico
evidenzia unicamente una distimia, ciò può anche comportare una riduzione
dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla
salute ai sensi di legge ed ha chiesto loro di prendere posizione (pag. 579 incarto
AI).
I periti del SAM il 2
febbraio 2017 hanno prodotto la risposta del consulente, dr. med. __________,
del 30 gennaio 2017, cui si sono allineati, ed il quale ha affermato di essere
“costretto a prendere atto di quanto sopra ritenendo non accreditabile conferire
alla diagnosi di distimia da me posta un effetto invalidante come invece
sostenuto nella mia valutazione peritale mentre ritengo sostenibile che la
sindrome ansiosa mista possa essere considerata diagnosi invalidante almeno
nella misura del 20%” (pag. 581 incarto AI).
Il 21 febbraio 2017 il
medico SMR, dr. med. __________, sulla base delle risposte del SAM e della
documentazione medica, ha così potuto stabilire che l’insorgente è stata
inabile al lavoro al 100% dal 13 marzo 2011, al 30% dal 19 marzo 2011, allo 0%
dal 6 dicembre 2012 ed al 20% dal mese di ottobre 2014 in qualsiasi attività.
A proposito del medico SMR
non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
L’insorgente
in sede amministrativa ha prodotto un certificato medico del 12 giugno 2017 del
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed un certificato del 26
giugno 2017 della dr.ssa med. __________, __________, già prodotti in sede
amministrativa (cfr. pag. 617 e 624 incarto AI), su cui il medico SMR, dr. med.
__________, si è espresso, rilevando che dalla documentazione non emerge una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale
(pag. 629 incarto AI).
Le
conclusioni del medico SMR, per i motivi che seguono, vanno condivise.
Entrambi
Considerandi
i medici ritengono necessaria una valutazione globale delle patologie di cui è
affetta la ricorrente, sostenendo che non possono essere valutate singolarmente
ma necessitano di una visione d’insieme (cfr. doc. C).
Come
visto, tuttavia, la valutazione globale è stata effettuata dai consulenti che
hanno esaminato ogni singola patologia, compresi i periti del SAM (cfr. pag.
518.
e 528 e seguenti incarto AI). La diagnosi posta dagli specialisti evidenzia
la presenza di numerose patologie, le quali tuttavia, con l’eccezione della
malattia psichica, non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa
dell’interessata. I periti hanno esaminato nel dettaglio ogni singola malattia
di cui soffre la ricorrente, prendendo in considerazione tutti i mali di cui si
è lamentata l’insorgente e dopo un accurato approfondimento delle singole
patologie gli specialisti hanno valutato l’incidenza globale delle malattie,
giungendo alla conclusione che solo la patologia psichica ha un’influenza sulla
capacità lavorativa.
Il
dr. med. __________, pone in risalto alcuni elementi che a suo parere
dovrebbero far propendere per un’incapacità lavorativa superiore, almeno del
50%, in ambito psichiatrico. Sennonché egli fa riferimento alle problematiche
sociali dell’interessata (“pur essendo cresciuta in un contesto familiare
perlomeno scabroso (ricordo di genitori etilisti ed un fratello
tossicodipendente morto per overdose) è riuscita a costituirsi
un’organizzazione di personalità globalmente ben strutturata tanto sul piano
psicognitivo che su quello psicoaffettivo”; “da una ventina di anni
assicurata da sola (a parte gli aiuti assistenziali finanziari)
l’accompagnamento alla crescita di una figlia ora 18enne allieva con buoni
risultati alla Scuola __________ di __________ e di un figlio undicenne,
prossimo allievo di scuola media, ben integrato nei suoi gruppi di riferimento
anche se affetto da salute ancora cagionevole (frequenti problemi respiratori),
attività per lei centrale e che da sempre svolge con grande abnegazione e senza
risparmio di energie”; “fin dalla nascita della primogenita deve
interagire in situazioni scabrose con lo scellerato padre dei due figli i cui
comportamenti interessano attivamente __________, provocando anche spiacevoli
problemi relazionali tra lei e gli enti di aiuto assistenziale”; “da
10-15 anni deve occuparsi attivamente della madre abitante nelle immediate
vicinanze, incosciente etilista-ubriacona, la quale sovente la coinvolge in
complicate situazioni socio-assistenziali”), che, in quanto tali, non
rientrano nella quantificazione dell’incapacità lavorativa, essendo le
difficoltà economiche e la situazione famigliare precaria elementi estranei
all’invalidità. Infatti, i fattori psicosociali o
socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili
di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013
consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9;
STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).
Il fatto che il curante
giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione
dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore
perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto
l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il
curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a
scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche
sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente
ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
La
documentazione prodotta dall’insorgente non è pertanto atta a sovvertire le
valutazioni peritali del dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Il
dr. med. __________, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della
ricorrente, dopo aver visitato in due occasioni (il 27 aprile 2016 e l’11
maggio 2016, pag. 559 incarto AI) l’assicurata, ha descritto nei minimi
particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste
dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281.
(cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, a tutte le
malattie psichiche.
Lo
specialista, che ha posto la diagnosi di distimia (ICD 10 F34.1) e di sindrome
ansiosa mista (ICD10-F43.1), ha evidenziato di essere confrontato “con una
donna dotata di buone competenze cognitive, organizzative ed intellettuali che
da anni si trova però alle prese con una difficoltà nella elaborazione di un
passato che è stato molto difficile a causa dei rapporti con la sua famiglia di
origine dove ella si è trovata suo malgrado a rivestire il ruolo della persona
di riferimento. Incastrata dentro questo ruolo di grande responsabilità senza
poter contare sulla collaborazione dei membri della sua famiglia che si
trovavano maggiormente in difficoltà ella si è dunque trovata nella quasi
impossibilità di uscire dalle strettoie della sua storia personale per dare
seguito alle motivazioni profonde che la spingevano verso un rilancio nel mondo
del lavoro venendo in ciò ulteriormente frenata dai disturbi legati alla
malattia infiammatoria intestinale insorta nel 2011 che le hanno di fatto
ridotti il potenziale energetico a sua disposizione e questo anche a causa di
un’ansia pervasiva legata alla possibilità di non essere in grado di sostenere
il suo ruolo materno e perciò di punto di riferimento costante per i suoi due
figli. L’A. al momento attuale sembrerebbe motivata a riprendere un lavoro ma
si sente limitata a livello fisico e mentale a causa dell’astenia pronunciata,
del calo dell’umore, della ridotta resistenza e dalla continua presenza dei
dolori a livello addominale e dell’apparato locomotore che la rendono
particolarmente nervosa e bisognosa di recuperare le sue forze” (pag.
562-563 incarto AI). Il 30 gennaio 2017 il consulente, che inizialmente aveva
ritenuto un’incapacità di lavoro del 30% dovuta al “quadro di distimia”
(pag. 563 incarto AI), in assenza di un disturbo di personalità ha poi
precisato che non potendo accreditare alla diagnosi di distimia un effetto
invalidante, la sindrome ansiosa mista comporta un’incapacità lavorativa almeno
del 20% (pag. 581 incarto AI).
Tenendo
conto del fatto che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281
consid. 8), questo TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve
confermare le valutazioni peritali.
In
assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni del
referto del 2 gennaio 2017 non vi è alcun motivo per distanziarsene.
L’allestimento di una
perizia medica giudiziaria si rivela di conseguenza superflua.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.5
L’insorgente non contesta il
calcolo del grado d’invalidità che, come si vedrà qui di seguito, è stato
effettuato correttamente.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Visto il tempo trascorso
dalla cessazione dell’attività lavorativa che rende difficile stabilire in
maniera attendibile il reddito che avrebbe conseguito l’interessata senza il
danno alla salute (cfr. pag. 604 incarto AI), ritenuto inoltre che non vi sono
indizi relativi a un eventuale piano di carriera, in assenza di elementi
concreti, occorre far capo ai dati statistici (cfr. anche sentenza 9C_348/2016
del 7 dicembre 2016).
Circa i dati statistici, l’Alta Corte ha stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica
e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in
relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006
nella causa P., I 222/04).
Quale impiegata d’ufficio
nel marzo 2012 (grado d’incapacità lavorativa del 30% dopo l’anno di attesa), dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012,
edita dall'Ufficio federale di statistica, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle
donne per il settore 77, 79-82: attività amministrative e
servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale, per 40 ore
settimanali, corrisponde a fr. 43'704 (3'642 X 12 mesi, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende della categoria 77, 79-82
(attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico
o manuale) di 42,1 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”), il salario lordo ammonta a Fr.
45'998.46 (Fr. 43'704 : 40 x 42,1).
Dall’ottobre
2014.
(incapace al lavoro al 20%), l’insorgente avrebbe potuto conseguire un
reddito di fr. 47'400.39 (3'753 : 40 X 42.1 X 12).
Da
rilevare che anche volendo prendere in considerazione il salario, più
favorevole, di cameriera, altra attività svolta dall’interessata prima di
rivolgersi all’assistenza pubblica (cfr. pag. 604 incarto AI) i valori non
sarebbero molto diversi e non modificherebbero l’esito del procedimento (cfr.
consid. 2.6 in fine). Infatti, il
salario lordo mediamente percepito nel 2012 dalle donne per il settore 55-56
servizi di alloggio e ristorazione lavoro semplice di tipo fisico o manuale
sarebbe, nel 2012 di fr. 46'873.20 (3'685 X 12 : 40 X 42.4), nel 2014 di fr.
47'916.24 (3'767 X 12 : 40 X 42.4)
2.6
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come appena visto, l’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella
TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice
di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato
(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad
un importo di fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo
lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).
Nel
2014.
(cfr., a proposito
del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178, in particolare consid. 2.5.7), sulla base della tabella edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;
salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del
4.
aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo
di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario
medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014
(cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione. Questo Tribunale, che, di
massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun
motivo per modificare la riduzione. Del resto l’insorgente non contesta questo
aspetto ed in ogni caso, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di
lavoro una riduzione, generosa, del 10%, l’interessata non avrebbe comunque
diritto ad alcuna rendita.
Per
il 2012, raffrontando il reddito da valida di fr. 45’998 con
quello da invalida di fr. 51'441.12, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 36'008.72, si ottiene
un grado d’invalidità del 21,71 % arrotondato, conformemente
alla DTF 130 V 121, al 22%, che non dà diritto ad alcuna rendita.
Per
il 2014, raffrontando il reddito da valida di fr. 47'400 con quello da invalida
di fr. 53’793, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr.
43’034, si ottiene un grado d’invalidità del 9.2% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 9%, che non dà diritto ad
alcuna rendita.
Come
detto, anche applicando una riduzione sociale del 10% al reddito da invalida,
l’interessata non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Nel 2012 il grado
d’invalidità sarebbe del 30% (reddito da invalida di fr. 32'407.48) e nel 2014
del 18% (reddito da invalida del 38'730.60).
Nel
2012.
prendendo invece in considerazione il salario statistico da valida quale
cameriera di fr. 46’873.20 e raffrontato a quello da invalida di fr.
36'008.72, si ottiene un grado d’invalidità del 23%, senza riduzione sociale
del salario da invalida, del 31% con riduzione del 10%. Nel 2014 con salario da
valida di fr. 47'916.24 raffrontato al salario da invalida di fr. 43'034 il grado d’invalidità sarebbe del 10%, del 19% con riduzione sociale
del 10%.
Per
cui, anche volendo prendere le ipotesi più favorevoli per la ricorrente, essa
non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
In
queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
La
ricorrente chiede tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni
a causa del suo stato di indigenza. Essa percepisce infatti l’assistenza
sociale (cfr. doc. VII).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono
dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano
dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o
perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va
da sé che nell’ambito di un’istanza di esenzione dalle spese necessarie, il
presupposto della necessità di un avvocato decade.
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa
documentazione allegata (doc. VII) risulta che la ricorrente, madre di una
ragazza nata nel __________ e di un ragazzo nato nel __________, entrambi in
formazione, è a carico dell’assistenza sociale.
Ne consegue che
l’istante dev’essere considerata indigente.
Di primo acchito il
ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
L’esonero delle spese
giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr.
art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid.
5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la ricorrente
è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06
del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente
all’esonero delle spese di giustizia è accolta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. Esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti