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Decisione

32.2017.137

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma della perizia del SAM e del calcolo effettuato dall'UAI

26 febbraio 2018Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Il Tribunale federale ha

concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.3. Con sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, il Tribunale

federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni

da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate

invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale

questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF,

con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre

2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

2.4. In concreto l’insorgente

contesta la valutazione medica operata dall’UAI rinviando alle considerazioni

del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e

sostenendo che l’UAI avrebbe dovuto effettuare una valutazione globale che

tenga conto di tutte le patologie di cui è affetta.

In seguito al rinvio di

cui alla sentenza 32.2014.108 del 15 giugno 2015, l’UAI ha fatto allestire una

perizia medica pluridisciplinare (ginecologica: dr.ssa med. __________; gastroenterologica:

dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________; pschiatrica: dr. med. __________).

Nel referto del 2 gennaio

2017 i periti, dopo aver elencato gli atti a disposizione ed aver descritto

approfonditamente l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,

hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di distimia

(ICD-10 F34.1) e sindrome ansiosa mista (ICD-10 F43.1) e la diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa di stato dopo laparoscopia diagnostica con

cistectomia destra, adesiolisi e trattamento endometriosi, stato dopo

raschiamento e coagulazione endometriale con sonda cavatherm plus per

metrorragie, sindrome del colon irritabile cronica presente da anni con

prevalenza della sintomatologia algica, senza incontinenza fecale (assenza di

segni oggettivi clinici, endoscopici e istopatologici di una malattia cronica

infiammatoria intestinale, in particolare di un morbo di Crohn; ileo-colite

infiammatoria transitoria nel marzo 2011 di origine verosimilmente infettiva),

sindrome dorso-spondilogena recidivante, cervicalgie croniche con irradiazione

pseudo-radicolare all’arto superiore destro di origine muscoloscheletrica,

lombalgia cronica con dolore lombosciatalgico con caratteristiche

pseudo-radicolari all’arto inferiore destro, ipoestesia-tatto-algica all’emisoma

destro di natura incerta in assenza di altre alterazioni dello stato

neurologico e con MRI cerebrale nella norma, cefalea emicranica senz’aura a

presentazione catameniale, insonnia di induzione e di mantenimento del sonno

secondaria a stato depressivo e dolori muscolo-scheletrici, stato da

ipotiroidismo primario su tiroidite cronica di Hashimoto in trattamento

sostitutivo ormonale, attuale TSH 3,320 mU/L con valori periferici nella norma,

ipovitaminosi D in sostituzione farmacologica, ipovitaminosi B e ipofolatemia

in sostituzione farmacologica, tabagismo cronico.

Sulla base delle

valutazioni mediche, i periti hanno evidenziato che l’unica patologia che

inficia la capacità lavorativa è quella psichiatrica, ritenuto che il

consulente giustifica una riduzione della capacità lavorativa del 30% sia

in attività da ultima svolta che in attività adatta, a partire dall’ottobre

2014. Si discosta dalla riduzione della capacità al 50% certificata dallo

psichiatra curante Dr. med. __________, considerando che la diagnosi di

distimia con ansia di cui l’A. è affetta, sia d’intensità minore rispetto ad un

episodio depressivo che dovrebbe essere perlomeno di gravità media per rendere

plausibile un’incapacità lavorativa del 50% come quella certificata dallo

psichiatra curante” (pag. 521 incarto AI).

I periti hanno concluso

che complessivamente l’assicurata va ritenuta abile al lavoro nella misura del

70% in attività da ultimo svolta sia di venditrice che di cameriera come pure

in attività adatta (pag. 522 incarto AI).

Contrariamente a quanto

sembra sostenere la ricorrente, la cui specifica censura va di conseguenza

respinta, dagli atti emerge che tutti i consulenti coinvolti hanno preso atto

dei contenuti della perizia e sono concordi circa le diagnosi e le conclusioni

(pag. 528 e seguenti incarto AI) ed hanno proceduto ad una discussione plenaria

(pag. 518). Essi hanno esaminato tutte le patologie di cui è affetta

l’insorgente ed hanno accertato che solo la patologia psichica ha un’incidenza

sulla capacità lavorativa.

A proposito

dell’incapacità lavorativa derivante dalla patologia psichiatrica, il medico

SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato il referto ha rammentato ai

periti che di principio un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare

notevolmente la capacità lavorativa se è associata ad altre diagnosi, come ad

esempio a un disturbo serio della personalità. Se per contro lo stato psichico

evidenzia unicamente una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge ed ha chiesto loro di prendere posizione (pag. 579 incarto

AI).

I periti del SAM il 2

febbraio 2017 hanno prodotto la risposta del consulente, dr. med. __________,

del 30 gennaio 2017, cui si sono allineati, ed il quale ha affermato di essere

“costretto a prendere atto di quanto sopra ritenendo non accreditabile conferire

alla diagnosi di distimia da me posta un effetto invalidante come invece

sostenuto nella mia valutazione peritale mentre ritengo sostenibile che la

sindrome ansiosa mista possa essere considerata diagnosi invalidante almeno

nella misura del 20%” (pag. 581 incarto AI).

Il 21 febbraio 2017 il

medico SMR, dr. med. __________, sulla base delle risposte del SAM e della

documentazione medica, ha così potuto stabilire che l’insorgente è stata

inabile al lavoro al 100% dal 13 marzo 2011, al 30% dal 19 marzo 2011, allo 0%

dal 6 dicembre 2012 ed al 20% dal mese di ottobre 2014 in qualsiasi attività.

A proposito del medico SMR

non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

L’insorgente

in sede amministrativa ha prodotto un certificato medico del 12 giugno 2017 del

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed un certificato del 26

giugno 2017 della dr.ssa med. __________, __________, già prodotti in sede

amministrativa (cfr. pag. 617 e 624 incarto AI), su cui il medico SMR, dr. med.

__________, si è espresso, rilevando che dalla documentazione non emerge una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale

(pag. 629 incarto AI).

Le

conclusioni del medico SMR, per i motivi che seguono, vanno condivise.

Entrambi

Considerandi

i medici ritengono necessaria una valutazione globale delle patologie di cui è

affetta la ricorrente, sostenendo che non possono essere valutate singolarmente

ma necessitano di una visione d’insieme (cfr. doc. C).

Come

visto, tuttavia, la valutazione globale è stata effettuata dai consulenti che

hanno esaminato ogni singola patologia, compresi i periti del SAM (cfr. pag.

518.

e 528 e seguenti incarto AI). La diagnosi posta dagli specialisti evidenzia

la presenza di numerose patologie, le quali tuttavia, con l’eccezione della

malattia psichica, non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa

dell’interessata. I periti hanno esaminato nel dettaglio ogni singola malattia

di cui soffre la ricorrente, prendendo in considerazione tutti i mali di cui si

è lamentata l’insorgente e dopo un accurato approfondimento delle singole

patologie gli specialisti hanno valutato l’incidenza globale delle malattie,

giungendo alla conclusione che solo la patologia psichica ha un’influenza sulla

capacità lavorativa.

Il

dr. med. __________, pone in risalto alcuni elementi che a suo parere

dovrebbero far propendere per un’incapacità lavorativa superiore, almeno del

50%, in ambito psichiatrico. Sennonché egli fa riferimento alle problematiche

sociali dell’interessata (“pur essendo cresciuta in un contesto familiare

perlomeno scabroso (ricordo di genitori etilisti ed un fratello

tossicodipendente morto per overdose) è riuscita a costituirsi

un’organizzazione di personalità globalmente ben strutturata tanto sul piano

psicognitivo che su quello psicoaffettivo”; “da una ventina di anni

assicurata da sola (a parte gli aiuti assistenziali finanziari)

l’accompagnamento alla crescita di una figlia ora 18enne allieva con buoni

risultati alla Scuola __________ di __________ e di un figlio undicenne,

prossimo allievo di scuola media, ben integrato nei suoi gruppi di riferimento

anche se affetto da salute ancora cagionevole (frequenti problemi respiratori),

attività per lei centrale e che da sempre svolge con grande abnegazione e senza

risparmio di energie”; “fin dalla nascita della primogenita deve

interagire in situazioni scabrose con lo scellerato padre dei due figli i cui

comportamenti interessano attivamente __________, provocando anche spiacevoli

problemi relazionali tra lei e gli enti di aiuto assistenziale”; “da

10-15 anni deve occuparsi attivamente della madre abitante nelle immediate

vicinanze, incosciente etilista-ubriacona, la quale sovente la coinvolge in

complicate situazioni socio-assistenziali”), che, in quanto tali, non

rientrano nella quantificazione dell’incapacità lavorativa, essendo le

difficoltà economiche e la situazione famigliare precaria elementi estranei

all’invalidità. Infatti, i fattori psicosociali o

socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili

di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013

consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9;

STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).

Il fatto che il curante

giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione

dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore

perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto

l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il

curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente

ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

La

documentazione prodotta dall’insorgente non è pertanto atta a sovvertire le

valutazioni peritali del dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Il

dr. med. __________, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della

ricorrente, dopo aver visitato in due occasioni (il 27 aprile 2016 e l’11

maggio 2016, pag. 559 incarto AI) l’assicurata, ha descritto nei minimi

particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste

dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281.

(cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, a tutte le

malattie psichiche.

Lo

specialista, che ha posto la diagnosi di distimia (ICD 10 F34.1) e di sindrome

ansiosa mista (ICD10-F43.1), ha evidenziato di essere confrontato “con una

donna dotata di buone competenze cognitive, organizzative ed intellettuali che

da anni si trova però alle prese con una difficoltà nella elaborazione di un

passato che è stato molto difficile a causa dei rapporti con la sua famiglia di

origine dove ella si è trovata suo malgrado a rivestire il ruolo della persona

di riferimento. Incastrata dentro questo ruolo di grande responsabilità senza

poter contare sulla collaborazione dei membri della sua famiglia che si

trovavano maggiormente in difficoltà ella si è dunque trovata nella quasi

impossibilità di uscire dalle strettoie della sua storia personale per dare

seguito alle motivazioni profonde che la spingevano verso un rilancio nel mondo

del lavoro venendo in ciò ulteriormente frenata dai disturbi legati alla

malattia infiammatoria intestinale insorta nel 2011 che le hanno di fatto

ridotti il potenziale energetico a sua disposizione e questo anche a causa di

un’ansia pervasiva legata alla possibilità di non essere in grado di sostenere

il suo ruolo materno e perciò di punto di riferimento costante per i suoi due

figli. L’A. al momento attuale sembrerebbe motivata a riprendere un lavoro ma

si sente limitata a livello fisico e mentale a causa dell’astenia pronunciata,

del calo dell’umore, della ridotta resistenza e dalla continua presenza dei

dolori a livello addominale e dell’apparato locomotore che la rendono

particolarmente nervosa e bisognosa di recuperare le sue forze” (pag.

562-563 incarto AI). Il 30 gennaio 2017 il consulente, che inizialmente aveva

ritenuto un’incapacità di lavoro del 30% dovuta al “quadro di distimia”

(pag. 563 incarto AI), in assenza di un disturbo di personalità ha poi

precisato che non potendo accreditare alla diagnosi di distimia un effetto

invalidante, la sindrome ansiosa mista comporta un’incapacità lavorativa almeno

del 20% (pag. 581 incarto AI).

Tenendo

conto del fatto che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281

consid. 8), questo TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve

confermare le valutazioni peritali.

In

assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni del

referto del 2 gennaio 2017 non vi è alcun motivo per distanziarsene.

L’allestimento di una

perizia medica giudiziaria si rivela di conseguenza superflua.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.5

L’insorgente non contesta il

calcolo del grado d’invalidità che, come si vedrà qui di seguito, è stato

effettuato correttamente.

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Visto il tempo trascorso

dalla cessazione dell’attività lavorativa che rende difficile stabilire in

maniera attendibile il reddito che avrebbe conseguito l’interessata senza il

danno alla salute (cfr. pag. 604 incarto AI), ritenuto inoltre che non vi sono

indizi relativi a un eventuale piano di carriera, in assenza di elementi

concreti, occorre far capo ai dati statistici (cfr. anche sentenza 9C_348/2016

del 7 dicembre 2016).

Circa i dati statistici, l’Alta Corte ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica

e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

Quale impiegata d’ufficio

nel marzo 2012 (grado d’incapacità lavorativa del 30% dopo l’anno di attesa), dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012,

edita dall'Ufficio federale di statistica, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle

donne per il settore 77, 79-82: attività amministrative e

servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale, per 40 ore

settimanali, corrisponde a fr. 43'704 (3'642 X 12 mesi, ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende della categoria 77, 79-82

(attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico

o manuale) di 42,1 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo ammonta a Fr.

45'998.46 (Fr. 43'704 : 40 x 42,1).

Dall’ottobre

2014.

(incapace al lavoro al 20%), l’insorgente avrebbe potuto conseguire un

reddito di fr. 47'400.39 (3'753 : 40 X 42.1 X 12).

Da

rilevare che anche volendo prendere in considerazione il salario, più

favorevole, di cameriera, altra attività svolta dall’interessata prima di

rivolgersi all’assistenza pubblica (cfr. pag. 604 incarto AI) i valori non

sarebbero molto diversi e non modificherebbero l’esito del procedimento (cfr.

consid. 2.6 in fine). Infatti, il

salario lordo mediamente percepito nel 2012 dalle donne per il settore 55-56

servizi di alloggio e ristorazione lavoro semplice di tipo fisico o manuale

sarebbe, nel 2012 di fr. 46'873.20 (3'685 X 12 : 40 X 42.4), nel 2014 di fr.

47'916.24 (3'767 X 12 : 40 X 42.4)

2.6

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come appena visto, l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella

TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice

di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad

un importo di fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo

lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).

Nel

2014.

(cfr., a proposito

del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178, in particolare consid. 2.5.7), sulla base della tabella edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;

salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo

di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario

medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione. Questo Tribunale, che, di

massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun

motivo per modificare la riduzione. Del resto l’insorgente non contesta questo

aspetto ed in ogni caso, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di

lavoro una riduzione, generosa, del 10%, l’interessata non avrebbe comunque

diritto ad alcuna rendita.

Per

il 2012, raffrontando il reddito da valida di fr. 45’998 con

quello da invalida di fr. 51'441.12, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 36'008.72, si ottiene

un grado d’invalidità del 21,71 % arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, al 22%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

Per

il 2014, raffrontando il reddito da valida di fr. 47'400 con quello da invalida

di fr. 53’793, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr.

43’034, si ottiene un grado d’invalidità del 9.2% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 9%, che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Come

detto, anche applicando una riduzione sociale del 10% al reddito da invalida,

l’interessata non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Nel 2012 il grado

d’invalidità sarebbe del 30% (reddito da invalida di fr. 32'407.48) e nel 2014

del 18% (reddito da invalida del 38'730.60).

Nel

2012.

prendendo invece in considerazione il salario statistico da valida quale

cameriera di fr. 46’873.20 e raffrontato a quello da invalida di fr.

36'008.72, si ottiene un grado d’invalidità del 23%, senza riduzione sociale

del salario da invalida, del 31% con riduzione del 10%. Nel 2014 con salario da

valida di fr. 47'916.24 raffrontato al salario da invalida di fr. 43'034 il grado d’invalidità sarebbe del 10%, del 19% con riduzione sociale

del 10%.

Per

cui, anche volendo prendere le ipotesi più favorevoli per la ricorrente, essa

non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

In

queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

La

ricorrente chiede tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni

a causa del suo stato di indigenza. Essa percepisce infatti l’assistenza

sociale (cfr. doc. VII).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano

dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o

perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va

da sé che nell’ambito di un’istanza di esenzione dalle spese necessarie, il

presupposto della necessità di un avvocato decade.

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa

documentazione allegata (doc. VII) risulta che la ricorrente, madre di una

ragazza nata nel __________ e di un ragazzo nato nel __________, entrambi in

formazione, è a carico dell’assistenza sociale.

Ne consegue che

l’istante dev’essere considerata indigente.

Di primo acchito il

ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

L’esonero delle spese

giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr.

art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid.

5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la ricorrente

è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06

del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente

all’esonero delle spese di giustizia è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. Esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti