32.2017.138
Prima domanda di rendita. L'assicurato contesta le riduzioni sociali del reddito da invalido operate dall'Ufficio AI, che sono da confermare. Confermata di conseguenza la reiezione della domanda di pr
7 marzo 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2017.138
BS/sc
Lugano
7 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, già attivo
quale operario tornitore, nel mese di giugno 2012 aveva inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente della
circolazione occorsogli il 13 marzo 2011 (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con decisione 16 giugno 2014 (preavvisata il 13
febbraio 2013) l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni, ritenendo
una piena abilità lavorativa in tutte le attività e di conseguenza non data la
condizione dell’anno di inabilità media annua del 40% senza interruzione
secondo l’art. 28 LAI.
A seguito del ricorso inoltrato
dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa, questo TCA aveva
incaricato la dr.ssa __________ di esperire una perizia giudiziaria volta in
particolare a valutare il carattere invalidante della sindrome da dolore
somatoforme. Dopo aver chiesto al dr. __________ di svolgere un approfondimento
reumatologico, quest’ultimo datato 7 febbraio 2016 e seguito da un complemento
del 23 febbraio 2016 (doc. 154 incarto AI), con rapporto del 23 marzo 2016 la
perita aveva valutato un’inabilità lavorativa del 40% dall’agosto 2012 e del
50% dal 19 novembre 2015 in attività adeguate (le percentuali d’inabilità erano
da intendersi come riduzione di rendimento).
Di conseguenza, con
sentenza 32.2014.111 dell’11 maggio 2016 questo Tribunale,
in accoglimento del ricorso, sulla scorta delle risultanze peritali, aveva
ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in qualsiasi attività
nella misura del 40% dal 9 gennaio 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015 e
rinviato gli atti all’amministrazione per esame delle misure integrative
attuabili, definendo successivamente il grado d’invalidità.
1.2. Ritornati gli
atti, dopo aver proceduto a degli accertamenti professionali risultati
infruttuosi (cfr. rapporto 17 marzo 2017 del consulente in integrazione
professionale (in seguito consulente IP); doc. 214 incarto AI), confermata di
conseguenza l’inabilità lavorativa risultata dalla perizia giudiziaria (cfr.
rapporti 16 agosto 2016 e 28 marzo 2017 del SMR; doc. 174 e 207 incarto AI),
con decisione 10 luglio 2017, preavvisata il 3 aprile 2017, l’Ufficio AI ha
negato all’assicurato il diritto a prestazioni non risultando, dopo il consueto
raffronto dei redditi, un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Con il presente
ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, postula il riconoscimento
di un quarto di rendita dal 13 marzo 2012 e di una mezza rendita dal 1° marzo
2016. Sostenendo di non essere integrabile in una nuova attività, egli è del
parare che la residua capacità lavorativa medico-teorica accertata in sede
peritale è da applicare unicamente alla sua precedente attività, motivo per cui
risulterebbe un grado d’invalidità del 40% dal 13 marzo 2012 (dopo l’anno di
attesa) e del 50% dal 1° marzo 2016 (tre mesi dopo il peggioramento). Contesta
la determinazione del grado d’invalidità, in particolare quella del reddito da
invalido. Ribadisce infatti, come già fatto valere in sede di osservazioni al
progetto di decisione, la richiesta di un aumento della percentuale di
riduzione per ragioni sociali del reddito da invalido (dal 5% riconosciuto
dall’amministrazione al 15%) e l’applicazione del principio del parallelismo
avendo percepito un salario da valido inferiore alla media svizzera nel ramo
d’attività in cui era occupato sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto
dall’amministrazione, di non essersi accontentato di una simile bassa
retribuzione.
1.4. Con la risposta
di causa l’Ufficio AI chiede la conferma della decisione contestata, ribadendo
l’esattezza del calcolo del grado d’invalidità.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Nella presente fattispecie, come
detto (cfr. consid. 1.1), nell’ambito della precedente procedura giudiziaria l’assicurato
è stato ritenuto inabile al lavoro in qualsiasi attività nella
misura del 40% dal 9 gennaio 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015.
Con
osservazioni al progetto di decisione datate 11 maggio 2017, l’assicurato ha
prodotto dei certificati medici (del 27 aprile 2017 del dr. __________,
psichiatra curante; del 10 maggio 2017 del dr. __________; del 16 febbraio 2017
e 20 aprile 2017 del dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia,
e certificati di fisioterapia; sub doc. 218 incarto AI).
Dopo aver
proceduto ad un accertamento presso il succitato specialista in ortopedia (cfr.
risposta di quest’ultimo datata 19 giugno 2017; doc. 230 incarto AI), con
annotazioni 4 luglio 2017 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" (…)
Attuale nuova documentazione medica:
Dr. __________ del 27.4.2017:
- Ritiene una IL del 50% con seguente diritto a grado AI 50%
Dr. __________ del 10.5.2017:
- Algia
osteomuscolare polidistrettuale
- Artralgia
mesopiede su brevità aponeurosi gastrocnemio a sinistra, prevista RM a causa di
persistenti dolori con consulti presso il dr. Ferrero
Rapporto dr. __________ del 19.6.2017:
- RM piede
sinistro mostra lievi segni degenerativi
- Indicato
trattamento conservativo
- Si conferma
l’abilità lavorativa stabilita in occasione della perizia.
Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica
dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale le cui conclusioni
vanno quindi confermate.” (pagg. 671-672 incarto AI)
Alla
succitata coerente valutazione del SMR va prestata adesione. Né del resto parte
ricorrente l’ha contestata e tantomeno ha prodotto nuova documentazione
attestante una sostanziale e durevole modifica della situazione di salute rispetto
alla perizia giudiziaria.
2.4. L’assicurato ritiene che,
viste le limitazioni (carico massimo fino a 10 kg, alternanza della postura al
bisogno, difficoltà di svolgimento di lavori di precisione; cfr. perizia dr. __________),
la sua residua capacità lavorativa medico-teorica (iniziale inabilità del 40%
poi del 50%), è al massimo applicabile nella sua originaria attività e quindi
la perdita di capacità lavorativa corrisponde a quella economica, con
conseguente diritto ad un quarto di rendita dal marzo 2012 (dopo il termine
annuo di attesa) e mezza rendita dal 1° marzo 2016 (tre mesi dopo il
peggioramento). A torto.
Ora, come si evince dal
rapporto 27 marzo 2017 della consulente IP, l’attività di operaio è stata
scartata in quanto “i medici confermano che la sua (dell’assicurato, n.d.r.)
capacità lavorativa è del 50% ma in attività di tipo semplice e leggera ...”
(pag. 630 incarto AI).
Inoltre, sebbene gli
accertamenti professionali in altre attività ai quali l’assicurato è stato
sottoposto dopo il rinvio degli atti non hanno avuto esito positivo – motivo
per cui non è stata possibile una valutazione in merito ad una integrazione
professionale – non va dimenticato che il consulente IP nel rapporto 7 giugno
2017 ha individuato il motivo nella “mancata volontà di provare a fare
l’accertamento, a conferma di quanto emerso già con il primo accertamento” (pag.
662 incarto AI) – quindi non per motivi di salute - parere che può essere condiviso
da questo Tribunale dopo lettura del citato rapporto.
In queste circostanze,
quindi, non vi è motivo di non ritenere esigibili le attività semplici e
ripetitive.
D’altro canto, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti).
2.5. Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata. L’Ufficio AI ha
proceduto a tale calcolo per gli anni dal 2012 (anno di scadenza del termine di
attesa) al 2015 (peggioramento della capacità lavorativa).
2.5.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla
persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci
si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
Considerandi
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima
di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI
si è fondato sul salario, relativo agli anni 2012 - 2015, dichiarato dall’ultimo
datore di lavoro (__________) il 12 luglio 2016 (doc. 171 incarto AI), pari a
fr. 48'750.--.
Tale
dato, rimasto incontestato, va pertanto confermato.
2.5.2
Oggetto
del contendere è il reddito da invalido. Secondo giurisprudenza, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha
applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna
particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del
31.
agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale
amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato
che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e
l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui
pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e
9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.5.2.1
Nel caso concreto, l’Ufficio AI, applicate le succitate tabelle
statistiche (stato 2012 rispettivamente 2014), ha tenuto conto di una capacità
lavorativa del 40% rispettivamente del 50% e riconosciuto una riduzione del 5% per
attività leggere (cfr. rapporto 31 marzo 2017 del consulente IP, pagg. 610 –
625), giungendo ad un importo rispettivamente di fr. 37'151.-- (2012),
37'426.-- (2013), 37'878.-- (2014) e 31'799.-- (2015).
Dal
raffronto dei redditi non è risultato un grado d’invalidità pensionabile.
2.5.2.2
L’assicurato rileva di aver
percepito da sano un salario inferiore del 20% alla media svizzera nel ramo in
cui era attivo e pertanto, in applicazione del principio del parallelismo dei
redditi, postula una riduzione del 15% del salario da invalido. L’Ufficio AI ha
negato tale applicazione, sostenendo che l’interessato si sia accontentato
della bassa retribuzione.
A questo proposito va ribadito
che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva
accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011
consid. 8.4).
Il Tribunale federale ha
riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei
due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre, il parallelismo dei
redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole
(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il
reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello
nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà
di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività
degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile
evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI
(STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio
2013).
In
una STCA 32.2012.165 del 29 novembre 2012 il TCA, accertato come l’assicurato,
prima del danno alla salute, avesse svolto da anni l’attività di ristoratore
indipendente conseguendo modesti redditi, ha negato l’applicazione del gap
salariale avendo concluso che l’interessato si era accontentato di tali
redditi.
Questo Tribunale ha pure
confermato la non applicazione del gap salariale nel caso di
un’assicurata che, cessata l’attività di cameriera presso un esercizio pubblico
chiuso per fallimento, ha accettato un nuovo impiego quale cameriera per un
salario sensibilmente inferiore alla media. Appurato che il salario pattuito
era dovuto a ragioni personali e non alla particolarità del mercato, il TCA
aveva concluso che l’interessata si era accontentata di una simile retribuzione
(STCA 32.2012.207 del 6 maggio 2013, confermata con STF 9C_430/2013 del 22 luglio
2013).
Nella sentenza 32.2013.199
del 18 settembre 2014, il TCA ha negato l’applicazione del gap salariale
ad un’assicurata che sebbene non avesse delle competenze lavorative specifiche
(aveva conseguito un diploma di maestra d’asilo, ma non aveva mai svolto questa
attività) è rimasta alle dipendenze della medesima ditta dal 1° settembre 1987
al 30 giugno 2006 (doc. AI 11-1) percependo per 18 anni uno stipendio inferiore
alla media dei salari svizzeri e senza aver mai cercato un’occupazione
alternativa.
Ritornando al caso in esame,
l’assicurato ha contestato di essersi accontentato di una bassa retribuzione
come sostenuto dall’Ufficio AI, rilevando:
" (…)
In casu il signor RI 1 ha sempre lavorato e cercato
un impiego adatto alle sue capacità con il massimo reddito possibile e non si è
accontentato di un reddito più basso.
Al contrario ha cambiato più volte lavoro aumentando
il proprio reddito. Nel 1990 lavorava alla __________ con un salario lordo di
CHF 2'823.--, poi ha lavorato alla ditta __________ con un salario lordo
di CHF 3'398.-- e dopo una breve fase alla __________ purtroppo fallita
è passato alla __________ con un reddito di ca. CHF 4'000.-- oltre AF (doc. O:
buste paga). Egli si è sempre impegnato ottenendo i dovuti aumenti salariali.
L’assicurato, non si è quindi accontentato del
reddito basso e al contrario negli anni ha cambiato più volte datore di
lavoro e migliorato la situazione salariale in un mercato del lavoro difficile.
In tale situazione anche alla luce della giurisprudenza risulta giustificata
l’applicazione del gap salariale. (…)” (Doc. I pag. 11)
È vero che il ricorrente dal
1990.
ha cambiato diversi datori lavoro, incrementando ogni volta il suo
reddito, così come del resto aveva scritto il 6 luglio 2017, dando seguito ad
un’esplicita richiesta dell’amministrazione (doc. AI 233). Tuttavia, come
rettamente riportato nella decisione, in tale scritto “non vi è traccia
d’informazioni inerenti corsi di perfezionamento o ricerche di lavoro svolte
parallelamente all’ultima attività lavorativa presso __________, perdurata dal
2002.
al 2013 (tempistica estrapolata dall’estratto del Conto Individuale)”.
Certo, non si misconosce che l’assicurato, cittadino extraeuropeo, abbia avuto
delle difficoltà d’inserimento del tessuto socio-economico del nostro paese, ma
è altrettanto vero che dal 1989 risiede in Svizzera, dapprima come rifugiato
politico e dal 2008 è naturalizzato (cfr. domanda di prestazioni). Del resto,
presso l’ultimo datore di lavoro ha lavorato per oltre dieci anni, senza aver
cercato una migliore retribuzione.
In queste
circostanze, dunque, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto che
l’assicurato si è accontentato del reddito della GTK Timek Group
SA e quindi altrettanto correttamente non ha applicato
alcuna decurtazione dal reddito da invalido per parallelismo dei redditi.
2.5.2.3
Contestata è l’entità della riduzione del reddito ipotetico da invalido.
A tal riguardo, l’assicurato, ha evidenziato:
" (…)
In particolare si rileva che nel caso specifico
l’applicazione di una riduzione sociale operata sul reddito statistico (RSS)
solo del 5%, su un massimo del 25%, è palesemente insufficiente e
ingiustificata, ritenute le condizioni ampiamente penalizzanti
dell’assicurato, segnatamente
- le
gravi limitazioni constatate che trovano origine nel danno alla salute,
- la necessità di impiego a tempo parziale,
- la necessità di cambio di attività,
- i gravi limiti e la netta riduzione di
rendimento e
- la necessità di continue pause,
- le
minime conoscenze scolastiche e professionali, che rendono l’assicurato di
fatto non assumibile per qualsiasi datore di lavoro normale, come pure ammesso
dalla responsabile dell’accertamento professionale.
È chiaro che l’assicurato non è in grado conseguire
il salario statistico medio ma solo un salario minimo, nettamente ridotto. La
situazione globale, considerati in particolare tali fattori, alla luce della
prassi e della giurisprudenza, giustifica almeno una riduzione sociale del
15%.” (Doc. I pag. 10)
Nella
presente decisione l’Ufficio AI ha riportato le esaurienti motivazioni in
merito alla scelta di riconoscere una riduzione del 5% del reddito statistico
per attività leggere alle quali va fatto riferimento.
Non
va tuttavia dimenticato che l’incapacità lavorativa dell’assicurato è dovuta
alla riduzione di rendimento per motivi psichiatrici in un impiego svolto a
tempo pieno (cfr. perizia dr.ssa __________ pag. 22, consid. 1.1). A tal
riguardo va ricordato che, secondo giurisprudenza, allorquando vi è una
capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,
quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità
lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa
ragione (cfr. STF 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con rinvii).
Dal
punto di vista somatico vi è un rendimento massimo del 100% (cfr. perizia dr. __________
pag. 21) e non sono pertanto necessarie le pause e limitazioni fisiche
sono riconducibili “unicamente” alla necessità di alternanza della postura al
bisogno e nelle difficoltà a svolgere lavori con precisione (cfr. rapporto
finale 18 aprile 2016 del SMR; doc. 157 incarto AI).
Non
si tratta quindi, come sostenuto dall’interessato, di “gravi limiti”.
Per quel che concerne le
sue minime conoscenze scolastiche e professionali evidenziate dal ricorrente,
tali circostanze non giustificano ulteriori decurtazioni, considerato che le
attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di
tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4:
attività semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale
diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF
137.
V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con
riferimenti).
In
via abbondanziale va fatto presente che anche volendo riconoscere per ipotesi
di lavoro una riduzione del 10% per attività leggere (esclusa comunque una
riduzione complessiva del 15% per i suddetti motivi), l’esito della vertenza
non cambierebbe. Infatti, prendendo come base di calcolo il 2015, anno in cui
la residua capacità lavorativa in attività adeguate è stata ritenuta al 50%, si
otterrebbe un grado d’invalidità del 38,2%, arrotondato al 38% (DTF 130 V 121
consid. 3.2) che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (art. 28 cpv.
2.
LAI), non darebbe comunque diritto a una rendita di invalidità (fr. 48’750
[reddito da valido] – fr. 30'125 [ reddito da invalido:50% di 66'944,94 x 50 –
10%] x 100 : 48750; cfr. come base di calcolo per il salario statistico il
citato rapporto 31 marzo 2017 del consulente IP pag. 610 incarto AI).
Visto tutto quanto
precede, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, la
decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti