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Decisione

32.2017.139

Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia reumatologica. Assicurato chiede di essere ammesso al beneficio di provvedimenti professionali, richiesta correttamente respinta dall'Ufficio AI

7 marzo 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

il disturbo appare complessivamente in peggioramento; pertanto non si esclude

la necessità di una variazione dell’iter terapeutico in corso al momento, con

conseguente variazione della prognosi” (doc. AI 52).

Questo scritto, come il

rapporto 2 marzo 2017 della risonanza magnetica alla colonna lombare (già

inviato dall’assicurato l’11 maggio 2017), sono stati esaminati dal dr. __________

del SMR il quale, con annotazioni 6 luglio 2017, ha sostenuto che quanto

prodotto non modifica la valutazione circa un’inabilità al 100% nell’attività

abituale ed una piena abilità in attività adeguate (pag. 179 incarto AI).

L’entità del peggioramento

si evince dal rapporto 10 novembre 2017 del medesimo specialista in neurochirurgia,

il quale, esclusi dall’esame clinico un deficit neurologico come pure

l’indicazione di un intervento chirurgico, ha concluso:

" Purtroppo

nonostante l’impiego attinente alle limitazioni prescritte il paziente ha

necessitato di 2 settimane di inabilità lavorativa in Ottobre e riferisce

comunque persistenza del disturbo durante le mansioni lavorative attribuitegli.

Segnalo che il paziente ha eseguito, dopo la valutazione del Dr.

med. __________, ulteriori accertamenti radiologici, in particolare di RMN del

rachide lombosacrale (Marzo e Settembre 2017) e che mostrano un modico

peggioramento della nota discopatia per incremento dell’edema del piatto

inferiore di L5 e comparsa di zona ad alta intensità del disco con piccola

ernia destra.” (doc. VI/1)

A tale riguardo, il 20

novembre 2017 il dr. __________ del SMR, dopo esame del succitato rapporto, ha ben

evidenziato che da quest’ultimo “… risulta una situazione clinica invariata

rispetto alla valutazione del dr. __________ con persistenza di una sindrome

lombovertebrale senza attualmente disturbi di tipo

neurologico/radicolare “ (sottolineatura del redattore; VIII/1).

Ora, indipendentemente

dalla conoscenza esatta o meno del genere di attività svolta dall’assicurato –

per la quale egli “ha necessitato di 2 settimane d’inabilità lavorativa” –, va

ricordato che il peggioramento è stato definito dallo specialista curante come “modico”.

Non risultando, come visto sopra, altra sintomatologia, è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

rispetto alla perizia del dr. __________ non è intervenuto un rilevante

peggioramento delle condizioni di salute con conseguente aggravamento

dell’incapacità lavorativa residua.

In questo contesto, sulla

base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del dr. __________,

alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 551 e 572), il TCA ritiene che

da settembre 2016 il ricorrente è pienamente abile in attività adeguate

rispettanti le limitazioni fisiche.

Infine, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5. In merito al mancato

riconoscimento di una riqualifica professionale va detto quanto segue.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno

diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere

considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento

(art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art. 17 cpv. 1 LAI

prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova

attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e

se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o

migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di

questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del

danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis

1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di

formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb).

Nel caso concreto, pur non

presentando l’assicurato un grado d’invalidità superiore la soglia del 20%,

l’Ufficio AI ha esaminato l’eventualità di una riformazione professionale,

ritenendo giustamente non date le premesse per avviarla.

La circolare

sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale prevede:

" 4010 Le

seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di

un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di

esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete,

lucrative o no;

- la persona

assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e

soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di

formazione professionale;

- la

formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle

capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e

offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della

precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non

prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se

può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.

Considerandi

Con sentenza 9C_734/2010

del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40%

(percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva

chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato che:

" (…) Sennonché,

a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si

rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento

determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Nel caso di

specie, la consulente in integrazione professionale (IP) nel rapporto del 4 maggio

2017.

non ha proposto una riformazione professionale dell’assicurato in quanto

egli può esercitare un’attività adeguata al 100% (doc. AI 47 incarto AI).

Come

rettamente indicato dall’Ufficio AI, l’insorgente, senza dover intraprendere

una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero. In sede di risposta sono state elencate

attività nell’ambito industriale e nel settore delle prestazioni di servizio,

quali lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

doc. IV, pag. 4; cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Non va inoltre

dimenticato che, come fatto presente al ricorrente il 7 luglio 2017 dalla consulente

IP, durante il mandato d’intervento l’interessato ha potuto seguire un corso

d’italiano e un corso mirato alla valorizzazione delle competenze ed alla

redazione di un dossier di candidatura (cfr. doc. 61 incarto AI). Egli ha poi

beneficiato di un mandato di aiuto al collocamento (cfr. doc. 72 AI).

2.6

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il

cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.6.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame,

l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in fr. 65'555,65.--, così come

risulta dal questionario dell’ex datore di lavoro del 17 febbraio 2017 (doc. 18

incarto AI), adeguato al 2015 .

2.6.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice

non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Nel caso di specie,

conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i

dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato

al 2014, di fr. 4'174,62.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media

lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66'944,94 per un

impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una riduzione di reddito del 20%, ha determinato il reddito da

invalido in fr. 53'555,65.-- (cfr. il rapporto 10 marzo 2016 del consulente IP

in pagg. 121 e 122 incarto AI).

Dal

raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 16% ([63'555,65

– 53'555,95 ] x 100 : 63'555,65, arrotondato secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

L’Ufficio

AI ha di conseguenza correttamente negato il diritto alla rendita.

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti