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Decisione

32.2017.14

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18 luglio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del SAM hanno ritenuto

l’assicurata totalmente inabile nelle abituali attività di ausiliaria di

pulizie e di collaboratrice nell’economia domestica dal 31 luglio 2014, ma abile

all’80% (da intendersi a tempo pieno con riduzione di rendimento) dall’8

dicembre 2014 in attività adeguate con le seguenti limitazioni:

" (…)

L’A. è limitata in attività non ergonomiche per la colonna

cervicale e lombare, attività in cui debba ripetutamente piegare ed estendere

la colonna lombare e con la colonna cervicale eseguire movimenti di rotazione.

Limitata in attività in cui debba mantenere le posizioni statiche

per circa 10-15 min., soprattutto se con la parte superiore del corpo flessa in

avanti.

Limitata nel mantenere posizioni in piedi cambiando appoggio per

un’ora e mezzo.

Limitata in attività in cui debba mantenere la posizione seduta

per più di un’ora.

Limitata nell’alzare dei pesi superiori ai 5 kg ripetutamente.

Secondo il nostro consulente in neurologia in un lavoro adeguato

che richiede solo l’utilizzo dell’arto superiore ds. con sforzi fisici lievi ma

non ripetitivi, vi è una capacità lavorativa piena. (…)”

(doc. AI 90 pag. 21)

Con rapporto finale 4 ottobre

2016 il SMR ha fatto proprie le risultanze della perizia multidisciplinare

(doc. AI 96).

Sulla base delle

risultanze mediche, con rapporto 23 novembre 2016 il consulente in integrazione

professionale ha individuato le attività ancora esigibili nonostante il danno

alla salute, riportate nella decisione contestata. Egli ha anche escluso

l’attuazione di misure d’ordine professionale, ritenendo indicato un aiuto al

collocamento (pag. 339 incarto AI).

L’assicurata non contesta

la valutazione medico-teorico, frutto di un’accurata, dettagliata e convincente

perizia multidisciplinare.

Con scritto 17 marzo 2017

essa ha tuttavia fatto presente che il suo medico curante gli ha “comunicato

che dovrei ancora essere operata e che attualmente non sono in grado di

svolgere alcuna attività lavorativa, essendo inabile al lavoro al 100%” e

che di conseguenza non è nemmeno collocabile per la ricerca di una nuova

occupazione. Pertanto ha fatto presente che “ ulteriori informazioni mediche

posso essere richieste al mio medico specialista citato” (VI).

Va ricordato che se da una

parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

A prescindere dal fatto

che l’assicurata non ha prodotto alcun atto medico a suffragio di quanto

sostenuto nel succitato scritto occorre rilevare che eventuali peggioramenti

dello stato di salute subentrati successivamente alla decisione impugnata (9

dicembre 2016), debitamente comprovati, saranno presi in considerazione

dall’Ufficio AI nell’ambito di una nuova domanda di rendita.

Contestato è invece

l’aspetto economico.

2.4. Secondo giurisprudenza, per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR

2003 IV Nr. 24; STFA inedite del 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I

600/01 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi anche STFA

inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel

caso in esame, presentando l’assicurata una rilevante incapacità lavorativa

durevole dal 31 luglio 2014, l’eventuale rendita, scaduto il termine di attesa

ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, avrebbe decorrenza dal 31 luglio 2015, motivo

per cui momento determinante per il calcolo del raffronto dei redditi

corrisponde all’anno 2015.

2.4.1. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso in esame, come si evince nella decisione contestata, l’Ufficio AI ha

determinato il reddito da valida in fr. 43'693.-- (stato 2014) utilizzando i

dati statistici salariali relativi alle categorie 77, 79-82 (servizi

amministrativi), con livello di qualifica attività semplici e ripetitive.

In

sede di ricorso l’assicurata contesta l’utilizzo dei dati statistici,

rilevando:

" (…)

Nel caso che mi riguarda, come si evince dal dossier AI, la

scrivente realizzava presso i due datore di lavoro un reddito complessivo di CHF

28'980.00 (= CHF 12'000.00 annui presso la famiglia __________ di __________

e mediamente CHF 16'980.00 presso __________ di __________), attività come

visto svolta nella misura del 55.65%. Laddove la scrivente avesse potuto

lavorare a tempo pieno, ossia in misura del 100%, avrebbe potuto realizzare da

valida un reddito di CHF 57'960.00. (…)” (doc. I pag. 5)

Essa

sostiene inoltre che, volendo ammettere la validità di ricorrere ai dati statistici

e secondo i suo calcoli, il reddito anno per le categorie 77,79-82 attività amministrative

e per la posizione “senza funzioni di quadro” corrisponde rispettivamente a fr.

56'880,20 e a fr. 52'248,55, valori adeguati al 2016.

In

sede di risposta l’Ufficio AI ha modificato la determinazione del reddito da

valida come segue:

" L’assicurata

– all’insorgenza del danno alla salute (31.07.2014) – era attiva quale

ausiliaria di pulizia presso la famiglia __________ di __________ nella misura

di 9 ore alla settimana (cfr. il questionario del datore di lavoro del 30.05.2015

agli atti) rispettivamente presso __________ di __________ nella misura di 16

ore alla settimana (cfr. il questionario del datore di lavoro del 22.06.2015

agli atti) per un totale di 25 ore alla settimana (ciò che comporta una

percentuale lavorativa del 59% (25 : 42,5 x 100 = 59%)).

Considerandi

Presso la famiglia __________ di __________, l’assicurata avrebbe

potuto guadagnare – nel 2014 – l’importo di CHF 12'000.-- all’anno (cfr. anche

in tal senso il ricorso 30.01.2017 alla pagina 5).

Presso __________ di __________ (dove l’assicurata ha iniziato a

lavorare nel mese di luglio/settembre 2013), essa ha invece guadagnato – da

settembre 2013 a luglio 2014 (in 11 mesi) – la somma di CHF 16'837.65.

Di conseguenza, essa ha guadagnato – in media – CHF 1'530.70 al

mese, ciò che comporta una somma annua di CHF 19'899.10 (1'530,70 x 13).

Si precisa che tale importo è maggiore rispetto a quello

determinato dall’assicurata all’interno del proprio gravame (cfr. in tal senso

il ricorso 30.01.2017 alla pagina 5).

Lavorando al 59% presso i due datori summenzionati, l’assicurata –

nel 2014 – avrebbe quindi potuto guadagnare l’importo annuo pari a CHF

31'899.10.

Per stabilire il rimanente importo corrispondente alla percentuale

lavorativa del 41%, in assenza di dati concreti, occorre far riferimento alle

statistiche RSS (si ricorda a tal proposito che l’assicurata si era iscritta in

disoccupazione alla ricerca di un lavoro al 100%).

Lavorando nella misura del 41% nella categoria 77, 79-82 (Att.

amministrative e di serv. di supporto – livello 1 – Tabella TA1 Tirage skill

level) – nella quale rientra la professione di ausiliaria di pulizia –,

l’assicurata avrebbe potuto guadagnare (in media) nel 2014 la somma di CHF

19'434,15 [ (3'753 : 40 x 42,1 x 12) : 100 x 41 = 19'434,15 ].

Il reddito da valido per l’anno 2014 corrisponde perciò

all’importo di CHF 51'333,25 (31'899,10 + 19'424,15), mentre per l’anno 2015

esso è pari a CHF 51'538,60 (+ 0,4% secondo l’evoluzione dei salari nominali).”

(doc. IV/1)

Ora,

se da una parte rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione i

salari effettivamente percepiti dall’assicurata (per una percentuale lavorativa

del 59%), dall’altra parte ci si può chiedere se per il restante 41% sia

corretto fare riferimento ai dati statistici.

L’assicurata è stata considerata quale persona con attività

lucrativa, poiché, come visto, si era iscritta all’assicurazione disoccupazione

alla ricerca di un lavoro al 100% e quindi è ipotizzabile che non si sia

accontenta, rispettivamente abbia preferito un’attività a tempo parziale

rispetto ad una a tempo pieno. Questo, ad esempio, diversamente dal caso in cui

una persona assicurata, sana, che non sfrutta pienamente il suo potenziale

economico anche se sarebbe in grado di essere attiva a tempo pieno, ma preferisce

lavorare a tempo parziale per avere più tempo libero, si accontenta di un

reddito ridotto e rinuncia quindi volontariamente a una parte del reddito che

potrebbe conseguire se lavorasse a tempo pieno. Il fatto che il suo reddito da

attività lucrativa diminuisce configura la conseguenza della sua scelta e

quindi la parte non utilizzata della sua capacità lavorativa non è quindi

assicurata (DTF 142 V 297 consid. 7.1). Ciò non toglie che nella fattispecie

concreta l’assicurata non ha totalmente utilizzato la piena capacità lavorativa,

verosimilmente per motivi legati al mercato del lavoro, e quindi ci si potrebbe

chiedere se, come accennato sopra, sia corretto “assicurare” il restante 41% di

capacità lavorativa.

Tale questione può rimanere aperta, visto che, come illustrato

nella risposta di causa e come verrà confermato in seguito (cfr. consid.

2.4

), pur tenendo conto della parte salariale evinta dai dati statistici (fr.

19'899,10), l’assicurata non ha comunque diritto ad una rendita

2.4.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono

agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile, aggiornato al 2014, di fr. 4'174,62.--. Riportando tale dato su 41.7

ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr.

52'224,54 per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una capacità lavorativa dell’80% ed una riduzione di reddito

per attività leggere del 15%, ha determinato il reddito da invalida in fr. 35’512.--

(cfr. il rapporto 24 ottobre 2016 del consulente in integrazione professionale

in doc. 101 inc. AI).

In

sede di risposta l’Ufficio AI ha giustamente aggiornato i redditi tenendo conto

dei dati statistici applicando la tabella salariale TA1 2014 skill level

(valore centrale), settore privato, donne, livello 1 (attività semplici di tipo

fisico o manuale; a tal riguardo cfr. DTF 142 V 178,

in particolare il consid. 2.5.7), riportando

su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili

nel 2015, pari ad un salario anno

lordo di fr. 53'793.-- (4'300 :40 x 41.7 x 12 = 53'793). Tenuto conto di

un’abilità dell’80% in attività adeguate, nonché di una riduzione del 15%

(rimasta incontestata), il reddito da invalida corrisponde a fr. 36'579,25 che,

aggiornato al 2015, è di fr. 36'725,55.

2.4.3

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 51'538,60 con quello da invalida di fr. 36'725,55, si

ottiene un grado d’invalidità del 28% ([51'538,60 - 36'725,55] x 100 : 51'538,60 = 28.74% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V

121, al 28%).

Vista l’importante

differenza per raggiungere il grado d’invalidità pensionabile, non è

necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare i dati al

2016, anno della decisione contestata.

In queste circostanze a

ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non

raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid.

2.

).

La decisione contestata va

di conseguenza confermata, mentre il ricorso respinto.

2.5

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni