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Decisione

32.2017.141

Soppressione rendita in via di revisione. Conferma della perizia multidisciplinare, in particolare la perizia psichiatrica. Trasmissione atti all'ufficio AI per esaminare peggioramento sorto dopo la d

15 marzo 2018Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori indipendenti (con esito di incapacità al guadagno del 50%; doc. 37

incarto AI), applicato il metodo misto (quota di ripartizione del 50% tra

attività indipendente e casalinga), risultato un grado d’invalidità globale del

41%, con decisione 27 gennaio 2014, preavvisata il 9 ottobre 2013, l’Ufficio AI

gli aveva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2013 (cfr.

le motivazioni in doc. 41 incarto AI).

1.2.

Avviata nel novembre 2014 una procedura di revisione, l’amministrazione ha

incaricato il SAM di procedere ad una perizia multidisciplinare. Nel relativo

rapporto 14 luglio 2016 i periti, accertato un miglioramento delle condizioni

di salute, hanno concluso per un’abilità dell’80% nell’abituale attività, del

100% in attività adeguate e del 90% quale casalingo con effetto dal 22 febbraio

2016 (doc. 90 incarto AI). Questa valutazione è stata confermata con

complemento peritale del 22 maggio 2017 (doc. 130 incarto AI).

Svolta

nuovamente un’inchiesta economica per gli indipendenti come pure quella

concernente le persone con attività domestica (doc. 102,103, 116 e 131 incarto

AI), l’Ufficio AI ha accertato un grado d’invalidità complessivo del 5%

(invalidità parziale quale indipendente: 0%; limitazioni quali casalingo: 9%;

quota di riparto tra attività lucrativa e attività nell’economia domestica:

50%). Di conseguenza, con decisione 11 luglio 2017, preavvisata il 9 febbraio

2017, l’amministrazione ha soppresso la rendita, togliendo l’effetto sospensivo

ad un eventuale ricorso (doc. 132 incarto AI).

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di una rendita

intera.

Sostenendo

una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione, egli

contesta la perizia multidisciplinare. Egli preannuncia l’invio di ulteriore documentazione

medica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel

prosieguo.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica

come pure la definizione del grado d’invalidità.

1.5. Il

9 ottobre 2017 l’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di causa

(VI).

1.6. Con

scritto 14 dicembre 2017 l’insorgente ha prodotto il rapporto 30 novembre 2017

della sua nuova psichiatra curante con annessa una valutazione psicologica (X).

1.7. Sottoposta,

su richiesta del TCA, la nuova documentazione medica per osservazioni

all’Ufficio AI, il 28 dicembre 2017 l’amministrazione, ribadendo la validità del

provvedimento preso, ha evidenziato che essendo il documentato peggioramento delle

condizioni di salute subentrato dopo la decisione impugnata, lo stesso potrà

essere oggetto di una giustificata nuova domanda di rendita con conseguente

entrata in materia (XII).

Considerandi

2.1

Il ricorrente, con riferimento a due rapporti d’inchiesta (entrambi del

23.

novembre 2016; uno relativo all’accertamento del reddito da attività

indipendente e l’altro degli impedimenti nell’attività domestica; doc. 102 e

103.

incarto AI), lamenta in quelle due circostanze e più in generale una

violazione del diritto di essere sentito “in particolare del diritto per la

parte di esigere che vengano assunte le prove pertinenti, così come quello di

ottenere una decisione motivata. Di riflesso, una decisione fondata su simili

basi risulterebbe arbitraria ai sensi dell’art. 9 Cost.” (cfr. ricorso pagg.

15).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per

costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal

diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V

130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF

129.

I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -

nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da

ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi

ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa p. 437).

Ritornando

al caso in esame, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso posizione, anche se in misura succinta, alle censure

dell’assicurato mosse in sede di osservazioni al progetto di decisione. Non

solo, come giustamente rimarcato in sede di risposta, l’assicurato ha visionato

due volte l’intero suo dossier (doc. 122 e 133 incarto AI), motivo per cui ha

avuto modo di comprendere le ragioni del contestato provvedimento mediante il

presente ricorso. Nondimeno va rilevato che l’insorgente ha avuto la

possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno

potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata

pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le

proprie censure.

Per quanto concerne le

censure relative ai due succitati rapporti d’inchiesta va fatto riferimento ai

prossimi considerdandi (cfr. consid. 2.7.3 e 2.8).

Quanto all’assunzione

delle prove, secondo giurisprudenza, va

fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.2

Oggetto del contendere è

sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso il quarto di rendita.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa

delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5

Nella presente fattispecie, va

rilevato preliminarmente che l’assicurato non contesta - a ragione -

l'applicazione del metodo misto (cfr. sul tema: STCA 32.2017.81 del 18 dicembre

2017, consid. 2.3 e ss.; 32.2017.80 del 22 gennaio 2018, consid. 2.5 e ss.; sul

nuovo calcolo, non applicabile alla fattispecie concreta, vedi nuovo art. 27

bis OAI e lettera circolare AI n. 372 del 9 gennaio 2018) al caso di specie

come pure la conseguente ripartizione effettuata dall'amministrazione (indipendente

al 50% e casalingo al 50%).

Nell’ambito

della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una

perizia pluridisciplinare. Dal referto datato 25 febbraio 2016 (doc. 239

incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni

specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), medicina interna e

gastroenterologia (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento,

i periti del SAM hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombospondilogena cronica a ds., in:

-

note discopatie L4-L5 ed L5-S1,

-

disturbi statici del rachide

(piatto con scoliosi sinistro-convessa toracolombare),

-

decondizionamento e sbilancio

muscolare,

-

obesità (peso 115,1 kg/statura

175,5 cm).

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Discreta polineuropatia distale simmetrica sensitivomotorica mielinico-assonale.

Tinnito a ds.

Pregressa leggera sindrome delle apnee del sonno.

Pregresso tabagismo.

Stato dopo colecistectomia laparoscopica, gennaio 2016.

Stato dopo TURP 2016.

Stato dopo by-pass gastrico per obesità permagna, gennaio 2014.

Stato dopo episodio di diverticolite acuta, 2012.

Stato dopo ulcera gastrica 2000 e 2005. (…)” (pag. 396 incarto AI)

Riportate le singole

conclusioni dei diversi specialisti esterni, dopo una dettagliata ed esaustiva

discussione globale, ritenute invalidanti unicamente le affezioni

reumatologiche, i periti hanno concluso:

" (…)

Tenuto conto di tutte le patologie riscontrate nel loro insieme,

consideriamo l’A. abile al lavoro nella misura dell’80% (normale tempo di

lavoro con diminuzione del rendimento del 20%) nell’attività da ultimo

esercitata di consulente informatico e abile al lavoro in modo completo

(normale rendimento per il normale tempo di lavoro) in un’attività meglio

adatta alle sue condizioni di salute, leggera e variata, che non comporti il

mantenimento prolungato delle posizioni statiche. Per l’attività di casalingo,

riteniamo che l’A. mantenga una capacità lavorativa non interiore al 90%. Se

ritenuto opportuno, l’Ufficio AI potrà eventualmente predisporre un’indagine

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, ricordiamo che

con decisione del 18.11.2013 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad ¼ di

rendita con grado d’invalidità del 41%, ritenendo giustificata un’incapacità

lavorativa del 50% per l’attività di informatico indipendente ed un’incapacità

lavorativa del 31% per l’attività di casalingo. Dopo l’intervento di by-pass

gastrico effettuato in gennaio 2014, può essere giustificato un periodo

d’incapacità lavorativa completa per un periodo di tre mesi. In seguito l’A. ha

ritrovato la capacità lavorativa presente prima dell’intervento e da gennaio

2015.

la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale, con un ulteriore periodo

d’incapacità lavorativa completa temporanea di quattro settimane dopo gli

interventi operatori del 22.1.2016. La prognosi è stazionaria e la capacità

lavorativa non può essere migliorata con ulteriori provvedimenti terapeutici.

(…)” (pagg. 398-399 incarto AI)

Di conseguenza, in

attività adeguate i periti hanno valutato un’abilità del 50% sino al 21 gennaio

2014, dello 0% sino al 21 aprile 2014, del 50% sino al 31 dicembre 2014 del

100% dal 1° gennaio 2015 in avanti (cfr. risposta no. 9.13. della perizia; pag.

401.

incarto AI).

Con scritto 22 maggio 2017

il SAM, su richiesta del SMR, ha trasmesso la presa di posizione dei periti in

merito alla nuova documentazione prodotta dall’assicurato successivamente alla

perizia del 2016, i quali hanno confermandone le loro conclusioni (doc. 130

incarto AI).

Considerato che gli accertamenti

peritali hanno concluso per un miglioramento rispetto alla situazione presente

al momento della precedente decisione, dovuto in particolare al marcato calo

ponderale a seguito dell’intervento di by pass gastrico del gennaio 2014 e, di

conseguenza, delle limitazioni funzionali (cfr. in tal senso punti no. 6, 8.13,

91.3

e 9.24 della perizia; cfr. anche rapporto finale 21 luglio 2016 del SMR,

pag. 453 incarto AI), posto che sulla base dell’inchiesta per indipendenti e per

le persone con attività domestica (doc. 102,103, 116 e 131 incarto AI)

l’Ufficio AI ha accertato un grado d’invalidità complessivo del 5%, con la

decisione contestata la rendita è stata soppressa in via di revisione.

L’assicurato, contestando

il miglioramento dello stato di salute, rileva segnatamente il mancato riconoscimento

di un danno alla salute psichiatrico – che da solo giustifica una totale

inabilità lavorativa – e la carente discussione in merito alla valutazione

globale delle incapacità lavorative ritenute in sede peritale.

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130.

V 352).

2.7

Nell’evenienza

concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, mediante anche

il complemento del 22 maggio 2017, sino al momento della resa della decisione

contestata (11 luglio 2017) – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti

affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa dell’80% nell’originaria

attività e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, questo per i seguenti motivi.

2.7.1

In

primo luogo l’assicurato sostiene insoddisfacente e carente di motivazioni la

discussione globale avvenuta tra i periti (cfr. ricorso pag. 5).

Secondo la giurisprudenza

federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che

soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008

IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I

338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).

In una sentenza

32.2011.236

del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto

da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,

ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In una sentenza

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la

valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata

per via di circolazione.

In una sentenza

9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio

di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle

percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e

fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

Secondo l’Alta Corte, il

TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM

sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare

autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità

del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico. La

questione è stata affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel

corso della quale il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione,

hanno nuovamente ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di

inabilità siano, seppure in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno

concluso che da un profilo medico questa cumulabilità sia ragionevolmente

fissabile tra il 5 e il 10%. Le parti sono quindi giunte ad una soluzione

transattiva della vertenza (cfr. decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).

In una sentenza

32.2014.112

del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA,

dopo avere interpellato la Direttrice del SAM in merito alle modalità della

discussione globale, ha già avuto modo di considerare corretta una discussione

plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di teleconferenza.

Ad un’analoga conclusione

il TCA è giunto nella sentenza 32.2012.55 del 29 gennaio 2015, cresciuta

incontestata in giudicato.

Nella presente fattispecie

le conclusioni peritali – “che si fondano su un’esauriente discussione

plenaria tra i medici periti del SAM” – sono di due pagine e mezza (cfr.

capitolo 6 della perizia). Sono riassunti gli esisti delle singole valutazioni

specialistiche (i cui dettagli sono rimandati al capitolo 4.3), con infine una

presa di posizione globale riportata al consid. 2.5. Non può trattarsi pertanto

di conclusioni carenti di motivazione o addirittura eseguite “pro forma”,

come sostenuto dal ricorrente.

Non va del resto

dimenticato, come rettamente evidenziato nella risposta di causa, che non vi

era alcuna necessità di discutere sull’opportunità di sommare o meno o

integrare le singole inabilità lavorative visto che tutti gli specialisti hanno

ritenuto una piena abilità lavorativa in attività adeguate.

Infine si rileva che la

discussione globale tra i periti è avvenuta durante una conferenza telefonica (cfr.

a tal riguardo rapporto 21 aprile 2017 del dr. __________ pag. 605 incarto AI)

e che gli stessi specialisti hanno concordato sulle conclusioni avendo apposto

le loro firme sia nella perizia che nel rapporto complementare (cfr. pag.

404-408 del doc. 90 incarto AI; pag. 598-602 del doc. 130 incarto AI).

In queste circostanze non

solo la censura di carente motivazione sollevata dall’assicurato risulta essere

infondata, ma la discussione globale è avvenuta secondo i succitati dettami

giurisprudenziali.

2.7.2

Contestata è la valutazione

psichiatrica eseguita per conto del SAM dalla dr.ssa __________ di cui al

rapporto 21 maggio 2015.

Esaminati gli atti, dopo

aver proceduto alla consueta anamnesi, dopo due colloqui clinici, la perita non

ha riscontrato alcuna patologia psichiatria. Essa ha concluso:

" (…)

Soggetto seguito temporaneamente dalla collega __________, pare,

soprattutto in relazione al progetto obesità e al monitoraggio previsto nei

programmi di chirurgia bariatrica.

Lo status non evidenzia aspetti sintomatici degni di nota e che

possano essere ascritti ad alcuna diagnosi psichiatrica.

Il riferimento ad una ricorrenza depressiva descritto dalla

collega __________, sembra corretto da un punto di vista generale ma forse più

ascrivibile a normali oscillazioni dell’umore correlabili fisiologicamente a

fasi climatiche e/o momenti di vista derivabili e comprensibili.

Se si trattasse di qualcosa di più strutturato, immagino avrebbe

indotto maggiore espressività e ricadute nel funzionamento bio psicosociale del

soggetto e una presa a carico più continuativa e più adeguata terapia,

soprattutto per ridurre le ricorrenze (neurolettico atipico e/o modulatori

dell’umore).

Non si ritiene di poter riconoscere alcuna percentuale di IL

all’A.: abile al 100% dal punto di vista psichiatrica. (…)” (pag 435 incarto

AI)

Certo,

il ricorrente rileva che nella perizia 30 settembre 2012 il dr. __________

aveva diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso

depressiva (ICD 10-F43.22) – tuttavia in fase di risoluzione – e agorafobia

(ICD 10 : F40.0) (pag. 130 incarto AI). Anche nel rapporto 25 febbraio 2015

l’allora psichiatra curante aveva diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente attualmente in remissione (pag. 276 incarto AI).

Il TCA ricorda

innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Determinante nel caso in

esame è che nei succitati due rapporti, oltre a costatare il carattere remissivo

della sindrome depressiva ricorrente, gli specialisti non l’hanno ritenuta

invalidante, come del resto l’agorafobia, ciò che corrisponde nel risultato a

quanto sostenuto dalla perita.

Il

ricorrente, con riferimento alle osservazioni 31 marzo 2017 al progetto di

decisione, rileva pure quanto è stato riportato nel rapporto 23 novembre 2016

relativo all’inchiesta economica per indipendenti per rimarcare

l’inaffidabilità delle conclusioni della perita.

In

quell’occasione l’assicurato aveva dichiarato all’incaricata:

" (…)

Dal lato psichico l’assicurato descrive uno stato umorale molto

basso, umore che scende ciclicamente durante il periodo autunno-inverno. “Dallo

scorso ottobre è di nuovo giù”, aggiunge, con ruminazioni negative sul senso

della vita e sentimenti di inutilità.

Ammette come le relazioni all’interno del nucleo si siano

incrinate, anche a causa di questo suo stato d’animo. Non se la sente di

mangiare e spesso “anche quando prepara i pasti per i figli, preferisce non

mangiare con loro”. Tende ad isolarsi, sia dai famigliari che da conoscenti, un

comportamento più forte nell’ultimo periodo.

Per quel che concerne gli spostamenti, ammette la necessità che

una terza persona lo accompagni nei lunghi spostamenti, ad esempio quelli

oltralpe, mentre anche le brevi distanze richiedono un accompagnatore nel caso

in cui si debba recare in un ufficio (come nel caso del nostro appuntamento)

oppure da persone che non conosce – per esempio eventuali clienti. (…)” (pag.

498.

incarto AI)

Il

ricorrente fa poi riferimento al rapporto 14 gennaio 2017 (doc. 108 incarto AI)

del medico curante, dr.ssa __________, la quale ha fra l’altro sostenuto un

peggioramento dei dolori soprattutto a livello lombare, nonché di uno stato

depressivo (come descritto nell’allegato email 6 gennaio 2017 del suo paziente in

cui egli chiedeva di valutare un eventuale ricovero in psichiatria a seguito di

due momenti di esaurimento in cui si sentiva distrutto, a terra, oppresso, ignorato

e lentamente spento; pag. 526 incarto AI) e “condizioni generali

psicofisiche ulteriormente compromesse” a seguito dei due ricoveri

(novembre e dicembre 2016) presso la Clinica __________, ritenendo tuttavia la

situazione sovrapponibile al rapporto del 13 gennaio 2015, rapporto che – va

ricordato – è stato esaminato dal SAM.

Senza

voler misconoscere il particolare stato d’animo dell’assicurato, come pure le

critiche condizioni da lui descritte ai doc. 95 e 99 incarto AI, va rilevato

che con complemento 22 aprile 2017 la dr.ssa __________, esaminata la documentazione

medica prodotta dopo l’esame peritale del 2016 (del resto non di natura

psichiatrica), oltre alle citate osservazioni 31 marzo 2017, ha confermato le

sue conclusioni peritali (come del resto fatto anche dagli altri periti

specialisti) ritenendo che non “ci siano elementi che inducano alcuna novità

di rilievo e necessità di modifica della mia posizione di allora” (pag. 608

incarto AI). In particolare essa ha sottolineato che “un soggetto affetto da

ricorrenza depressiva DEVE essere sottoposto a monitoraggio psichiatrico

regolare e a più congrua terapia farmacologica” (sottolineatura del

redattore; pag. 607 incarto AI), circostanze che a quell’epoca non erano date

(la presa a carico psichiatrica è stata interrotta il 18 febbraio 2015; cfr.

rapporto 9 novembre 2015 del __________ di __________; in merito alla terapia non

congrua vedi sotto).

A dimostrazione del suo

stato precario psicologico, l’assicurato sottolinea l’assunzione di valium due

volte al giorno. A tal riguardo, nel citato complemento peritale la dr.ssa __________

aveva evidenziato:

" (…)

Risulterebbe all’avvocato che il signore assume massicce dosi di

psicofarmaci ma non ne ha dato corretta informazione durante la mia

valutazione, tante che confermava solo Fluoxetina 20 mg/die.

L’uso di massicce dosi di Valium richiamato dall’avvocato, in

assenza di monitoraggio psichiatrico va inteso come malpractice e cattiva

gestione. (…)” (sottolineatura del redattore; pagg. 607-608 incarto AI)

Infine, l’insorgente censura

il fatto che alla richiesta di approfondimento della situazione psichiatrica

espressa dall’incaricata all’esecuzione dell’inchiesta per persone con attività

domestica non è stato dato seguito.

In quell’occasione nel

rapporto 23 novembre 2016 la funzionaria aveva riscontrato:

" (…)

Nel 2013, quando ho incontrato l’assicurato, avevo valutato un

grado di impedimento del 31% in attività non lucrativa; la recente perizia SAM

individua invece un grado del 10% senza alcun riferimento alla valutazione

fatta a suo tempo.

Incontrando oggi l’assicurato, cha da un lato sottolinea come lo

stato di salute sia aggravato mentre dall’altro descrive una delega quasi

completa dell’attività domestica, mi trovo in difficoltà nel confrontare

l’esito dell’inchiesta di allora con il grado di inabilità medico teorico

attuale e, in particolare, con la descrizione della giornata indicata in sede

peritale (pag. 14 del documento).

In considerazione pertanto del peggioramento dichiarato in sede di

inchiesta, chiedo che ci si chini ulteriormente sulla valutazione medica e

psichiatrica, aggiornando il caso e risottoponendolo al medico psichiatra

SMR affinché valuti il quadro diagnostico successivo all’esame peritale.

Sarà mia premura procedere successivamente alla valutazione.”

(pag. 507 incarto AI)

Con

annotazioni 6 febbraio 2017 il dr. __________ del SMR, esclusa una modifica

dello stato di salute rispetto alla perizia multidisciplinare, aveva ricordato

che “in occasione della perizia SAM è stata negata la presenza di una

patologia psichiatrica, attualmente l’assicurato non è in cura psichiatrica”

(sottolineatura del redattore; pag. 555).

Non

si tratta dell’auspicata presa di posizione del medico psichiatra del SMR, ma,

come ricordato sopra, nel complemento peritale la dr.ssa __________ ha

confermato la sua valutazione specialistica.

Del

resto, la stessa incaricata il 3 luglio 2017 ha rilevato:

" Ho preso

atto delle osservazioni al progetto inviate dal legale dell’assicurato,

osservazioni in cui sono stati estrapolati passaggi dei due rapporti di

inchiesta stilati in sede di revisione.

Sia nell’inchiesta indipendenti che nell’inchiesta per persone

attive nell’economia domestica ho preso atto delle conclusioni peritali, ma

nondimeno delle dichiarazioni dell’assicurato, tuttavia ho proceduto alla

valutazione del caso solo dopo aver chiesto una presa di posizione da parte del

Servizio medico regionale.

Ne consegue che non posso aggiungere nulla di nuovo a quanto

valutato in quella sede.” (pag. 614 incarto AI)

Documentato

è invece un peggioramento avvenuto successivamente alla decisione contestata, quindi

non rilevante ai fini della presente procedura, mediante la produzione del

rapporto 30 novembre 2017 della nuova psichiatra curante, dr.ssa __________ con

annesso rapporto della psicologa __________.

A

tal riguardo, con annotazioni 27 dicembre 2017 il dr. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, ha rilevato:

" Ho preso

nozione della documentazione pervenuta dalla Dr.ssa __________ e dalla

psicologa __________.

Ho rivisto l’intero incarto e ho notato che in febbraio 2015 l’allora

psichiatra curante Dr.ssa __________ indicava una diagnosi di depressione

ricorrente con l’allora episodio in remissione. È verosimile che l’allora

apprezzamento della curante fosse per una sintomatologia di grado medio-lieve.

In seguito, marzo 2016, la Dr.ssa __________ per il SAM non

riscontrava segni o sintomi d’interesse psicopatologico; è verosimile che si

tratti dell’apprezzamento della perita psichiatra di uno stato non dissimile da

quello cui si riferiva mesi prima la Dr.ssa __________.

Ora, 30.11.2017, la nuova curante psichiatra Dr.ssa __________

pone diagnosi di depressione ricorrente, attuale episodio di grado medio,

verosimilmente non discostandosi da quanto dichiarato dalla Dr.ssa __________

nel 2015.

Tuttavia, la psicologa __________ scrive di un peggioramento

avvenuto il 25 novembre scorso con modificazione di terapia medicamentosa da

parte della Dr.ssa __________ il 4 dicembre successivo rispettivamente diagnosi

di episodio depressivo grave.

Un peggioramento è pertanto giustificato dal 25 novembre 2017

mentre in precedenza rimangono valide le precedenti prese di posizione SMR.

Il peggioramento oggettivato dal 25 novembre scorso giustifica una

nuova domanda di prestazioni e conseguente entrata in materia.” (doc. XII/1)

Tale situazione, come

verrà detto al consid. 2.10, giustifica la trasmissione degli atti all’Ufficio

AI affinché, dopo i necessari accertamenti, si determini sull’eventuale

risorgere della rendita d’invalidità (art. 29bis OAI).

2.7.3

Per

quel che concerne l’esame reumatologico, contrariamente a quanto asserito

dall’assicurato (pag. 12 del ricorso), il dr. __________ ha dettagliatamente

descritto i limiti funzionali legati alle diagnosi da lui poste sulla base

della valutazione fatta. In particolare egli ha evidenziato:

" (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività

che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti,

applicabili anche per le attività svolte durante il tempo libero; in questo

contesto va pure valutata l’abilità alla guida.

L’assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg

fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei

fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 15

kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a

5.

kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra

l’altezza del petto. L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi

pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

normale. L’assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,

talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,

talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la

flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata.

L’assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurato deve avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee quando ne sente il bisogno, deve

poter variare da posizioni statiche al movimento e viceversa all’occorrenza.

L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50

metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su

terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a

pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con

rendimento massimo del 100% a decorrere dal 31.1.2013, ossia dal momento in cui

era stato valutato presso il servizio medico regionale dell’ufficio

dell’assicurazione invalidità dal Dr. __________, specialista FMH in medicina

interna e questo per le patologie di stretta competenza reumatologica.

Come consulente informatico, sempre dal 31.1.2013, lo giudico

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma

con una diminuzione del rendimento del 20%, sempre per le patologie di stretta

competenza reumatologica, questo a seguito dei limiti funzionali e di carico

menzionati, essendo questo lavoro tendenzialmente statico con poche possibilità

di alternare le posizioni corporee; questa diminuzione del rendimento, è

applicabile anche per un’attività come consulente informatico a tempo parziale,

durante le ore lavorative espletate. (…)” (pagg. 414-415 incarto AI)

Quindi,

quanto affermato dall’assicurato, ossia che “non è pretendibile alcun tipo

di attività” non è corretto.

2.7.4

In

merito agli altri consulti specialistici (neurologico, gastroenterologico e

pneumologico), confermati dagli stessi specialisti nel già menzionato

complemento del 22 maggio 2017, non vi sono motivi per non aderire alle rispettive

conclusioni. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione atta a metterle

in dubbio.

2.7.5

Visto

quanto sopra, posto che i succitati accertamenti hanno rilevato un

miglioramento dello stato di salute, senza che sia intervenuto un peggioramento

sino al momento dell’emissione della decisione contestata, rettamente l’Ufficio

AI ha proceduto alla revisione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Richiamate

le affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va

conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp..

57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente,

sino al momento della decisione contestata, è abile al 100% in attività

adeguate.

2.8

Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità per la parte lucrativa,

come detto, in data 23 novembre 2016 è stata eseguita un’inchiesta per persone

con attività professionale indipendente.

Quanto

al reddito senza invalidità, l’incaricata, prendendo in visione i redditi iscritti

nel conto individuale prima del danno alla salute, ha preso in considerazione

quello più elevato conseguito nel 2007 (fr. 14'500.--) ed adeguato al 2015

(momento del miglioramento) in fr. 15'802.--. Tale dato è rimasto incontestato.

Ciò

che invece l’assicurato censura, come accennato al consid. 2.1., è il fatto che

l’Ufficio AI non abbia fornito spiegazioni in merito a quanto rilevato

dall’incaricata. Facendo riferimento alla prima inchiesta per l’attività

professionale indipendente del 2 ottobre 2013 (doc. 37 incarto AI) ha rilevato:

" (…)

In sede di prima richiesta di prestazioni ho incontrato e stilato

un rapporto di inchiesta di cui, a dossier, è rimasta copia parziale, priva di

buona parte del contenuto e soprattutto della valutazione. Anche il progetto

non riporta, evidentemente, le ragioni che ci hanno condotto ad applicare

sull’attività abituale una IL 50%, grado riprendente la IL medico-teorica. Non

è dato di sapere pertanto, se al momento del riconoscimento della prestazioni,

sia stato applicato o meno un metodo e quale fosse (…)”.

A

tal riguardo in sede di risposta l’Ufficio AI ha fatto presente di non sapere i

motivi per cui il succitato rapporto 2 ottobre 2013 relativo alla prima

inchiesta per indipendenti non sia stato integralmente compilato, circostanza

che, come giustamente evidenziato dall’amministrazione, non è influente visto che

nella presente procedura tale rapporto non è stato utilizzato.

Del

resto, in sede di revisione l’incaricata ha applicato un altro metodo di

valutazione.

In

merito al reddito con invalidità, avendo l’assicurato dopo il danno alla salute

dichiarato solo perdite, l’incaricata ha rilevato che “ne consegue che non

disponiamo di un reddito con invalidità raffrontabile per l’attività di

consulente informatico, dovendo optare evidentemente per una valutazione in

attività adatta” (pag. 502 incarto AI). Pertanto, richiamato l’obbligo di

ridurre il danno (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28), l’amministrazione ha rettamente

ritenuto esigibile che l’assicurato possa svolgere, come visto al considerando precedente,

un’attività adeguata in misura totale. Di conseguenza, come si evince dalla

decisione contestata e dalla risposta di causa, il reddito da invalido è stato

determinato sulla base delle tabelle salariali statistiche (TA1 2014_skill

level) dell’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita

dall’Ufficio federale di statistica, per gli uomini che svolgono attività

semplici di tipo fisico o manuale (livello di competenze) nel settore privato.

Tenuto poi conto di una decurtazione del 15% per fattori di riduzione relativi

all’attività leggera ed alla ridotta redditività per via delle limitazioni

funzionali il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 28'452.--.

Dal

raffronto dei redditi non è risultata alcuna incapacità al guadagno.

Tale

modo di procedere va confermato.

2.9

Riguardo

alla parte relativa all’attività in ambito domestico, l’incaricata, con

rapporto 23 novembre 2016, ha proceduto alla consueta inchiesta economica

domiciliare, valutando al 9% gli impedimenti sulla base degli impedimenti

fisici (doc. 116 incarto AI).

2.10

Visti i gradi d’invalidità

parziali, per la parte salariata dello 0% (cfr. consid. 2.8) e per quella

casalinga del 9% (cfr. consid. 2.9), applicata la suddivisione dei campi

d’attività (50% salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.3) e in applicazione

del metodo misto, il grado d’invalidità globale si attesta

al 5%.

Di

conseguenza l’amministrazione ha correttamente soppresso il quarto di rendita.

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Tuttavia,

conformemente al consid. 2.7.2, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI

affinché, entrando nel merito della nuova domanda di prestazioni, proceda ai

dovuti accertamenti e si determini sull’eventuale (nuovo) diritto alla rendita.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Gli

atti sono inviati all’Ufficio AI ai sensi del consid. 2.10.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti