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Decisione

32.2017.142

L'ammnistrazione riconosce all'assicurata una rendita intera per un periodo limitato e in seguito un quarto di rendita, dopo esecuzione di una perizia multidisciplinare. La ricorrente contesta. TCA co

23 marzo 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STFA I 761/01 del

18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del

9 agosto 2002 nella causa consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13

giugno 2003 consid. 4.2), nel caso concreto quindi sono determinanti i dati del

2014.

Per

il reddito da valida, secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013, per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr.

DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente

incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nella

fattispecie l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto dichiarato dall’ex datore

di lavoro, ammettendo quindi un salario di fr. 41'990.- per il 2014 e

2015 (doc. AI 195; cfr. anche lo scritto 19 ottobre 2016 dell’ultimo datore di

lavoro, doc. AI 191).

L’assicurata

non contesta questo dato e questo Tribunale non ha motivo per non confermarlo.

2.7.

2.7.1. Per

quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")

(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Applicabili

sono quindi i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08,

RSS 2012 pag. 35; cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V

174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello

di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire

tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine,

con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité

de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution

que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son

pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,

n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation

à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature

à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V

75 consid. 6 p. 81).»

2.7.2. Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha correttamente utilizzato i dati salariali partendo dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, forniti dalla tabella TA1 2014 skill

level (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il

livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid.

2.5.7; DTF 128 V 174). Dalla tabella emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell’anno da personale femminile in una professione semplice, di

tipo fisico o manuale che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività

semplici e ripetitive (categoria 4) per 40 ore settimanali nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), corrisponde

ad un importo di fr. 51'600 (fr. 4’300.-

x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche STFA U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata

in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del

lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo

medio ipotetico nazionale da invalida per un donna ammonta

a fr. 53'793.- (fr. 51’600:

40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Considerata

quindi la - non contestata - capacità lavorativa del 50% (riduzione del

rendimento) ed applicando una riduzione complessiva del 10% per la necessità di

svolgere attività leggere (8%) e altri svantaggi derivanti da contingenze particolari

(2%), l’amministrazione ha determinato un salario ipotetico da invalida di fr. 24'206.85

(doc. AI 195).

L’assicurata

censura quest’ultimo dato, rilevando come l’Uffi-cio AI non abbia tenuto conto del

gap salariale, considerato come lei percepisse, presso l’ultimo datore di

lavoro, un salario sensibilmente inferiore al salario statistico in un’attività

analoga. Rileva inoltre che la riduzione sul salario da invalida statistico

deve essere, secondo giurisprudenza, un multiplo di 5% per elemento, postulando

quindi in sostanza una riduzione del 15%, per tener conto anche della sua età

non più giovane, della circostanza che debba reperire una nuova attività

lavorativa dopo averne svolto sempre e soltanto un tipo e, infine, considerando

che, pur potendo lavorare a tempo pieno, ha un rendimento ridotto.

2.7.3. Per

quanto riguarda la riduzione sul reddito ipotetico, il TCA

segnala che in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale

federale, contrariamente ai primi giudici, aveva ritenuto corretta la riduzione

percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per

tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato

pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta

Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una

riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del

10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età,

la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il

tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano

degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul

mercato del lavoro.

Il

Considerandi

TCA rileva poi che in una sentenza 9C_963/2008 del 27 maggio 2009, il Tribunale

federale aveva considerato corretta la riduzione percentuale del 10% stabilita

dall’amministrazio-ne e confermata dai primi giudici, nel caso di un

assicurato, nato nel 1964, ritenuto ancora abile al lavoro all’85% in attività

adatte.

Parimenti,

in una sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il TF ha confermato la

riduzione percentuale del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dal

TCA con sentenza 35.2007.108 del 5 marzo 2008, nel caso di un assicurato, nato

nel 1962, ritenuto ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte.

In

un’altra sentenza 9C_235/2008 del 12 febbraio 2009, pubblicata in SVR 10/2009

IV Nr. 43, il Tribunale federale ha giudicato che nel caso di un assicurato,

abile al lavoro al 70% in attività adatte, la riduzione percentuale del 10%

accordata dai primi giudici, dopo una valutazione globale della situazione dell’assicurato

nel quadro di una ripresa dell’attività lavorativa su un mercato del lavoro in

equilibrio, fosse meglio appropriata alla situazione (cfr. STF I 174/05 del 25

luglio 2005) rispetto alla valutazione dell’amministrazione (la quale non aveva

accordato alcuna riduzione percentuale).

Infine,

il TCA rileva che in una sentenza 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte

ha considerato che la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali

per tenere conto dell’età dell’assicurato (49 anni), delle sue limitazioni

funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento di attività

adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse

eccessiva, ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale

del 10%.

Nella

fattispecie l’amministrazione ha correttamente analizzato tutte le possibili

riduzioni che potrebbero entrare in linea di conto, ammettendone quindi una complessiva

del 10% per tener conto da un lato della necessità di dover effettuare solo

lavori leggeri e dall’altro di “svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari”. Questo Tribunale, visto quanto sopra, e tenuto conto del menzionato

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, DTF 132 V 393 consid. 3.3), ritiene che, operando una decurtazione globale

del 10%, l’amministrazione abbia debitamente tenuto conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

del resto l’assicurata ha fatto valere altre circostanze personali che potrebbero

giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalida.

Quanto

in effetti alla circostanza che l’assicurata abbia un rendimento ridotto, tale

elemento non consente riduzioni ulteriori. Va in effetti sottolineato che l’assicurata

è stata giudicata in grado di esercitare un’attività a tempo pieno, ma con una

riduzione del rendimento del 50%. Ora, in tale ipotesi, per costante

giurisprudenza, non può essere applicata al reddito da invalido un’ulteriore

riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessata è in grado di

svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del

2.

novembre 2007 e STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011).

Per

quanto concerne inoltre l’età dell’assicurata, che è nata il ________ 1967 e

che al momento della decisione impugnata aveva appena compiuto i 50 anni, tale elemento

non può essere considerato come fattore che si ripercuote negativamente sul

reddito da invalida. Basti al riguardo rinviare alla STF 9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009, con la quale il Tribunale federale, confermando la sentenza del

TCA 32.2007.358 del 10 novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento della decisione impugnata, non giustificava una specifica

riduzione percentuale (cfr. anche la STCA 32.2013.20 del 19 settembre 2013, con

la quale è stata negata una riduzione per il fattore età ad un assicurato di 54

anni al momento della decisione).

infine la circostanza che l’assicurata ha sempre esercitato la medesima

attività lavorativa permette di modificare il calcolo dell’amministrazione. Si

osservi in effetti che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né una formazione

specifica e nemmeno un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Va

inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente

la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.,

tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato

la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.

3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal

senso il rapporto del consulente professionale del 21 novembre 2016, doc. AI

193).

Inoltre

il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza

federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti

ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno

alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali

(vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8;

32.2013.157

del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile

2014.

consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

Alla

luce di quanto precede questo Tribunale deve ribadire che alla conclusione

dell’amministrazione, che ha fissato al 10% una riduzione globale sul

reddito statistico da invalida, va prestata adesione.

Tuttavia,

come verrà esposto al consid. 2.8, anche ammettendo per ipotesi una riduzione

del 15%, come postulato dall’assicurata - volendo considerare una simile

riduzione me-glio rispettosa della sopra ricordata giurisprudenza federale che

ha confermato l’indicazione di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5% (cfr. STF 9C-179/2013 del 26 agosto 2013; cfr. anche STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013) - il grado di invalidità che ne deriverebbe non

consentirebbe comunque l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità.

2.7.4

La

ricorrente censura inoltre che nella decisione impugnata l’Ufficio AI non ha

applicato il principio del parallelismo dei redditi e che quindi non ha tenuto

conto della differenza di salario (gap salariale).

A

questo proposito, richiamato quanto già esposto al consid. 2.7.1, va ribadito che

i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF 9C_21/2014 del

2.

aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4).

Il

Tribunale federale ha riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei

all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o

professionale, delle sue limitate competenze linguistiche, delle ristrette possibilità

di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali

conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite essendo stato

fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede ad

un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297).

Il

parallelismo dei redditi tiene quindi conto della circostanza che

l'assicurato da invalido non è realisticamente in grado di realizzare il

salario statistico medio, per cui occorre riconoscergli un salario da invalido

conseguentemente più basso. Per contro, laddove un reddito da invalido di

fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente

esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non

deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid.

3.4.3

e 3.4.4).

In

sostanza, nel parallelismo dei redditi il confronto va effettuato tra

quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media

svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre,

il parallelismo dei redditi si giustifica non solo in ragione della differenza

considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per apparire

considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente

realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e

soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può infatti

fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una sua

scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale,

può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF

9C_430/2013 del 22 luglio 2013).

Nella

fattispecie, aperto il tema di sapere se si debba ritenere che l’assicurata,

avendo lavorato per oltre dodici anni presso lo stesso datore di lavoro (__________

di __________, doc. AI 193) si sia accontentata di un salario modesto, non risultando

peraltro che abbia svolto ricerche di lavoro per migliorare la propria

situazione finanziaria o abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di

questi anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario

superiore, la mancata applicazione del gap salariale può qui rimanere

indecisa. Come vedremo, infatti, anche applicando il gap salariale il

risultato finale non cambierebbe (cfr. doc. 2.8).

Come

correttamente rilevato nella risposta di causa dall’am-ministrazione, l’assicurata,

quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2014 fr. 41’990.-- annui per

un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa, per ragioni estranee

all’in-validità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 47'150.40, cfr. Tabella TA1 2014 p.to 96 “altre attività di

servizi personali”, livello di qualifica 1, fr. 3’760.-- X 12 mesi = 45’120.-- riportato su 41.8 = 47'150.40).

Ne discenderebbe quindi un gap salariale del 10.95%.

Come

si vedrà di seguito (consid. 2.8), anche volendo ridurre il reddito statistico

da invalida, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3

giugno 2009, della percentuale del 5.95% (parte percentuale eccedente la soglia

determinante del 5%) non si otterrebbe un grado di invalidità di almeno il 50%

che giustificherebbe l’attribuzione di una mezza rendita.

2.8

Ritenuto dunque che, come visto (cfr.

consid. 2.5), da un punto di vista medico-teorico l’assicurata può esercitare

un’attivi-tà leggera e adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con

una diminuzione del rendimento del 50%, il reddito statistico da invalida di

fr. 53'793 va ridotto del 50% e ammonta a fr. 26'896, nell’ipotesi in cui non

si tenga conto del gap salariale. Da questo importo, ammettendo la riduzione

globale del 10%, il reddito ipotetico da invalida ammonta a fr. 24'207, come

ammesso dall’amministrazione.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valida nel medesimo anno di fr.

41'990.-- (consid. 2.6)

si ottiene un grado d’invalidità del 42%, come rettamente concluso

dall’amministrazione.

Volendo

invece, per pura ipotesi di lavoro, applicare la riduzione dal reddito da

invalida postulata dalla ricorrente (15%) e il gap salariale, l’esito non

cambierebbe.

Partendo

in effetti da un salario da invalida di fr. 53'793 e ammettendo la riduzione del 50% per la capacità

lavorativa ridotta, ottenendo quindi fr. 26'896, applicando quindi una riduzione del 15%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonterebbe a fr. 22'861.60. Riducendo quindi questo

reddito ulteriormente del 5.95% per considerare il gap salariale, si otterrebbe

un importo di fr. 21'501.30. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del

reddito da valida nel medesimo anno di fr. 41’990.-- (consid. 2.6) emergerebbe

un tasso d’invalidità del 48.79% arrotondato al 49% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2), percentuale che non dà comunque diritto ad una mezza rendita

d’invalidità.

Ne

consegue che la decisione del 21 luglio 2017, con la quale l’UAI ha attribuito,

per il periodo successivo all’agosto 2014, un quarto di rendita di invalidità,

deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.10

L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica

hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e

l’insorgente, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a

mettere in dubbio tali valutazioni. Del resto l’insorgente in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 28 aprile 2017, dopo aver visionato

gli atti, aveva espressamente comunicato all’Ufficio AI di non avere

osservazioni da formulare sollecitando quindi la resa della decisione (scritto

15.

maggio 2017, doc. AI 207). Né del resto le argomentazioni fornite per

contestare il calcolo del grado di invalidità hanno permesso di modificare i

calcoli effettuati dall’amministrazione in conformità della legge e della giurisprudenza

applicabile.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),

l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e

all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti