32.2017.142
L'ammnistrazione riconosce all'assicurata una rendita intera per un periodo limitato e in seguito un quarto di rendita, dopo esecuzione di una perizia multidisciplinare. La ricorrente contesta. TCA co
23 marzo 2018Italiano38 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.142
FC
Lugano
23 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1967, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, in data 8 giugno
2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti, a seguito della rottura transmurale per-inserzionale del sovraspinato
della spalla destra (doc. AI 1-1/5). Esperiti gli accertamenti medici ed economici
del caso, in particolare una valutazione psichiatrica a cura del Centro __________
(doc. AI 51-1) e una nuova valutazione reumatologica da cura del dr. __________
(doc. AI 83), l’Ufficio AI con un progetto di decisione dell’8 agosto 2012
dapprima e, quindi, decisione del 4 ottobre 2013 ha attribuito all’assicu-rata
una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra
il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012 (doc. AI 97-1).
1.2.
Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale __________,
ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, il quale, mediante pronuncia del 1°
settembre 2014, ravvisato un accertamento lacunoso della fattispecie, ha
annullato il provvedimento censurato e rinviato l’incarto all’amministrazio-ne
perché procedesse ad ulteriori accertamenti di natura reumatologica, ortopedica
e psichiatrica (STCA 32.2013.194).
1.3. L’Ufficio
AI, fatta eseguire una perizia multidisciplinare dal SAM con consulti di tipo
reumatologico, chirurgico, neurologico e psichiatrico (perizia del 13 settembre
2016, doc. AI 185) e interpellato il consulente professionale, con progetto del
28 aprile 2017 e decisione del 21 luglio 2017, ha confermato una rendita intera
(grado di invalidità del 100%) dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2012,
riconoscendola altresì nuovamente dal 1° novembre 2013, ridotta ad un quarto di
rendita a decorrere dal 1° agosto 2014 (grado di invalidità del 42%) (doc. A1).
1.4. Con
ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni
dell’amministrazione per quanto riguarda unicamente la quantificazione del
grado di invalidità successivamente al 1 agosto 2014, chiedendo segnatamente
una mezza rendita in luogo del quarto. Chiede inoltre l’am-missione
all’assistenza giudiziaria gratuita, facendo pervenire il 18 ottobre 2017 la
documentazione attestante la sua situazione economica.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando
la valutazione medica e quella economico/professionale poste alla base del
provvedimento impugnato.
In
data 7 febbraio 2018 l’assicurata, tramite il suo legale, ha fatto pervenire un
rapporto relativo ad una visita al pronto soccorso il 23 gennaio 2018 così come
la convocazione ad un intervento chirurgico previsto il 9 febbraio 2018 (doc.
XI); su tali documenti l’amministrazione ha preso posizione con scritto del 19
febbraio 2018 (doc. XIII).
considerato, in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è unicamente il quesito di sapere se successivamente al 1°
agosto 2014 l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita per un grado di
invalidità del 42%, come statuito nella decisione impugnata, o ad una mezza
rendita, come preteso nel gravame. La valutazione medica esperita il 13
settembre 2016 dal SAM, condivisa dal SMR mediante rapporto finale del 12
ottobre 2016, così come le prestazioni erogate precedentemente all’assicurata,
non sono per contro oggetto di contestazione.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha
avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione
deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003).
2.4. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. A
seguito della STCA del 1° settembre 2014 (32.2013.194; cfr. al consid. 2.1)
l’amministrazione ha fatto esperire dal SAM una perizia pluridisciplinare con
consulti di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),
psichiatrica (dr. __________) e di chirurgia della mano (dr. __________). Con rapporto
del 13 settembre 2016 l’assicurata è quindi stata ritenuta, dal 17 aprile 2014,
globalmente inabile al lavoro nell’attività abituale così come in un'attività semplice,
ripetitiva e leggera in misura del 50%. Dal profilo reumatologico è stata considerata
inabile al lavoro in misura del 50% in un'attività medio pensante e del 20% in
un'attività leggera; dal profilo della chirurgia della mano l'inabilità al
lavoro è stata stimata del 20%; da un profilo psichiatrico infine l’assicurata
è stata considerata inabile al lavoro nella misura del 50%, mentre che dal profilo
neurologico non è stata ammessa alcuna inabilità (doc. AI 185).
Tale
valutazione è stata fatta propria anche dal dr. __________ del SMR nel rapporto
finale del 12 ottobre 2016, con il quale, poste le diagnosi aventi influsso
sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di grado medio F32.1, Sindrome
somatoforme da dolore persistente F45.4, Struttura di personalità
isterico-paranoide, Esiti di artroprotesi interfalangea prossimale al V dito
della mano destra con parziale rigidità residua e artralgia sotto carico,
Fibromialgia, Periartropatia omeroscapolare cronica a destra, sindrome
cervicospondilogena cronica, sindrome lombospondilogena cronica”, ha concluso
per un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 31 gennaio 2011 al 10
maggio 2012, dall’11 settembre al 9 ottobre 2012, dal 19 novembre 2012 al 17
aprile 2014, mentre che nel periodo dal 10 maggio all’11 settembre 2012 e dal 9
ottobre al 19 novembre 2012 l’assicurata era da considerare inabile al 25%
nell’attività abituale, ma completamente abile in un’attività leggera adeguata.
In ogni modo l’assicurata era da considerare abile nella misura del 50% in ogni
attività a far tempo dal 17 aprile 2014 (doc. AI 188).
Ora,
dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato,
non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 13
settembre 2016 (doc. AI 185), completata dalle precisazioni del SAM del 11
ottobre 2016 (doc. AI 189), e confermata dal SMR il 12 ottobre 2016 (doc. AI 188).
Tale
valutazione dei periti del SAM è da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
che precede. Sulla base delle consultazioni specialistiche
esterne, il SAM si è espresso su tutte le patologie lamentate, ha esaminato accuratamente
la documentazione messa a disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa in
modo completo. A dette conclusioni, come detto confermate dal SMR, questo
Tribunale non ha motivo per non aderire.
Del
resto, nel suo ricorso la ricorrente ha espressamente affermato di condividere
le stesse.
Quanto
alla certificazione prodotta dall’assicurata in corso di causa, segnatamente il
rapporto di vista del pronto soccorso ortopedico della Clinica __________ del
23 gennaio 2018, attestante la diagnosi di “lombosciatalgia acuta ricorrente
a destra” e il formulario di “consenso informato” sottoscritto
dall’assicurata in relazione ad un intervento chirurgico programmato di foraminotomia
L3-LK4 previsto per il 9 febbraio 2018 (doc. XI/1, 2), la stessa non permette
di concludere diversamente. In effetti, a prescindere dal fatto che la consultazione
al Pronto soccorso è avvenuta in epoca posteriore alla data giuridicamente
rilevante della decisione contestata del 21 luglio 2017 - per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.
3.1.1) - da tale certificazione, così come dal formulario di consenso
all’intervento del 9 febbraio 2018 (di cui peraltro non è dato di sapere
l’esito e il decorso), non risulta alcuna attestazione di inabilità lavorativa.
Inoltre, la presenza di una lombosciatalgia era già nota in occasione
dell’effettuazione della perizia SAM, così come la presenza di una fibromialgia,
che del resto rientrava nella lista delle diagnosi ritenute aventi influenza
sulla capacità lavorativa dai periti del SAM e dal SMR (doc. AI 185, p. 41 e
188).
Questo
Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II
425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 13 settembre 2016 e gli
affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto
2006; cfr. anche sopra al consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento
duraturo e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto prima della
decisione contestata del 21 luglio 2017 (la quale delimita, come
detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), il TCA ritiene dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati) che - ammesse limitazioni della capacità lavorativa da
ricondurre alle affezioni reumatologiche, chirurgiche, psichiatriche - l’assicu-rata
andava considerata inabile in ogni attività e in misura completa dal 31 gennaio
2011 al 10 maggio 2012, dall’11 settembre al 9 ottobre 2012 e dal 19 novembre
2012 al 17 aprile 2014; nel periodo dal 10 maggio all’11 settembre 2012 e dal 9
ottobre al 19 novembre 2012 l’inabilità era invece del 25% nell’attività abituale,
ma nulla in un’attività leggera adeguata; infine, a far tempo dal 17 aprile 2014
l’assicurata andava considerata inabile nella misura del 50% sia nell’attività
abituale che in un’attività fisicamente lieve-moderata adeguata alle
limitazioni funzionali elencate dai periti.
2.6. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità per il periodo oggetto di
contestazione, vale a dire quello successivo al 1° agosto 2014, ossia tre mesi
dopo il miglioramento accertato a far tempo dal 17 aprile 2014 (a partire dal
quale l’assicurata va considerata, come detto, inabile nella misura del 50%
nella sua attività abituale così come in un’attività adeguata) mediante il metodo
ordinario (cfr. consid. 2.3).
Va
in proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei
redditi fa stato il momento dell’inizio dell’even-tuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr. pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA
Fatti
I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STFA I 761/01 del
18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del
9 agosto 2002 nella causa consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13
giugno 2003 consid. 4.2), nel caso concreto quindi sono determinanti i dati del
2014.
Per
il reddito da valida, secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013, per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona
sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr.
DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente
incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella
fattispecie l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto dichiarato dall’ex datore
di lavoro, ammettendo quindi un salario di fr. 41'990.- per il 2014 e
2015 (doc. AI 195; cfr. anche lo scritto 19 ottobre 2016 dell’ultimo datore di
lavoro, doc. AI 191).
L’assicurata
non contesta questo dato e questo Tribunale non ha motivo per non confermarlo.
2.7.
2.7.1. Per
quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")
(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua
nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Applicabili
sono quindi i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna
nell’ottobre 2014, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08,
RSS 2012 pag. 35; cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V
174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello
di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.
325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire
tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal
TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine,
con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité
de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation
à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V
75 consid. 6 p. 81).»
2.7.2. Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio
AI ha correttamente utilizzato i dati salariali partendo dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, forniti dalla tabella TA1 2014 skill
level (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il
livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid.
2.5.7; DTF 128 V 174). Dalla tabella emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell’anno da personale femminile in una professione semplice, di
tipo fisico o manuale che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività
semplici e ripetitive (categoria 4) per 40 ore settimanali nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), corrisponde
ad un importo di fr. 51'600 (fr. 4’300.-
x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro
settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche STFA U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata
in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del
lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo
medio ipotetico nazionale da invalida per un donna ammonta
a fr. 53'793.- (fr. 51’600:
40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Considerata
quindi la - non contestata - capacità lavorativa del 50% (riduzione del
rendimento) ed applicando una riduzione complessiva del 10% per la necessità di
svolgere attività leggere (8%) e altri svantaggi derivanti da contingenze particolari
(2%), l’amministrazione ha determinato un salario ipotetico da invalida di fr. 24'206.85
(doc. AI 195).
L’assicurata
censura quest’ultimo dato, rilevando come l’Uffi-cio AI non abbia tenuto conto del
gap salariale, considerato come lei percepisse, presso l’ultimo datore di
lavoro, un salario sensibilmente inferiore al salario statistico in un’attività
analoga. Rileva inoltre che la riduzione sul salario da invalida statistico
deve essere, secondo giurisprudenza, un multiplo di 5% per elemento, postulando
quindi in sostanza una riduzione del 15%, per tener conto anche della sua età
non più giovane, della circostanza che debba reperire una nuova attività
lavorativa dopo averne svolto sempre e soltanto un tipo e, infine, considerando
che, pur potendo lavorare a tempo pieno, ha un rendimento ridotto.
2.7.3. Per
quanto riguarda la riduzione sul reddito ipotetico, il TCA
segnala che in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale
federale, contrariamente ai primi giudici, aveva ritenuto corretta la riduzione
percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per
tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla
salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato
pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta
Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una
riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del
10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età,
la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il
tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano
degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul
mercato del lavoro.
Il
Considerandi
TCA rileva poi che in una sentenza 9C_963/2008 del 27 maggio 2009, il Tribunale
federale aveva considerato corretta la riduzione percentuale del 10% stabilita
dall’amministrazio-ne e confermata dai primi giudici, nel caso di un
assicurato, nato nel 1964, ritenuto ancora abile al lavoro all’85% in attività
adatte.
Parimenti,
in una sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il TF ha confermato la
riduzione percentuale del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dal
TCA con sentenza 35.2007.108 del 5 marzo 2008, nel caso di un assicurato, nato
nel 1962, ritenuto ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte.
In
un’altra sentenza 9C_235/2008 del 12 febbraio 2009, pubblicata in SVR 10/2009
IV Nr. 43, il Tribunale federale ha giudicato che nel caso di un assicurato,
abile al lavoro al 70% in attività adatte, la riduzione percentuale del 10%
accordata dai primi giudici, dopo una valutazione globale della situazione dell’assicurato
nel quadro di una ripresa dell’attività lavorativa su un mercato del lavoro in
equilibrio, fosse meglio appropriata alla situazione (cfr. STF I 174/05 del 25
luglio 2005) rispetto alla valutazione dell’amministrazione (la quale non aveva
accordato alcuna riduzione percentuale).
Infine,
il TCA rileva che in una sentenza 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte
ha considerato che la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali
per tenere conto dell’età dell’assicurato (49 anni), delle sue limitazioni
funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento di attività
adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse
eccessiva, ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale
del 10%.
Nella
fattispecie l’amministrazione ha correttamente analizzato tutte le possibili
riduzioni che potrebbero entrare in linea di conto, ammettendone quindi una complessiva
del 10% per tener conto da un lato della necessità di dover effettuare solo
lavori leggeri e dall’altro di “svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari”. Questo Tribunale, visto quanto sopra, e tenuto conto del menzionato
riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137
V 71, DTF 132 V 393 consid. 3.3), ritiene che, operando una decurtazione globale
del 10%, l’amministrazione abbia debitamente tenuto conto degli effetti
legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.
Né
del resto l’assicurata ha fatto valere altre circostanze personali che potrebbero
giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalida.
Quanto
in effetti alla circostanza che l’assicurata abbia un rendimento ridotto, tale
elemento non consente riduzioni ulteriori. Va in effetti sottolineato che l’assicurata
è stata giudicata in grado di esercitare un’attività a tempo pieno, ma con una
riduzione del rendimento del 50%. Ora, in tale ipotesi, per costante
giurisprudenza, non può essere applicata al reddito da invalido un’ulteriore
riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessata è in grado di
svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del
2.
novembre 2007 e STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011).
Per
quanto concerne inoltre l’età dell’assicurata, che è nata il ________ 1967 e
che al momento della decisione impugnata aveva appena compiuto i 50 anni, tale elemento
non può essere considerato come fattore che si ripercuote negativamente sul
reddito da invalida. Basti al riguardo rinviare alla STF 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, con la quale il Tribunale federale, confermando la sentenza del
TCA 32.2007.358 del 10 novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento della decisione impugnata, non giustificava una specifica
riduzione percentuale (cfr. anche la STCA 32.2013.20 del 19 settembre 2013, con
la quale è stata negata una riduzione per il fattore età ad un assicurato di 54
anni al momento della decisione).
Né
infine la circostanza che l’assicurata ha sempre esercitato la medesima
attività lavorativa permette di modificare il calcolo dell’amministrazione. Si
osservi in effetti che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né una formazione
specifica e nemmeno un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71
consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;
STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Va
inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente
la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.,
tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato
la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.
3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal
senso il rapporto del consulente professionale del 21 novembre 2016, doc. AI
193).
Inoltre
il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza
federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti
ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno
alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali
(vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8;
32.2013.157
del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile
2014.
consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).
Alla
luce di quanto precede questo Tribunale deve ribadire che alla conclusione
dell’amministrazione, che ha fissato al 10% una riduzione globale sul
reddito statistico da invalida, va prestata adesione.
Tuttavia,
come verrà esposto al consid. 2.8, anche ammettendo per ipotesi una riduzione
del 15%, come postulato dall’assicurata - volendo considerare una simile
riduzione me-glio rispettosa della sopra ricordata giurisprudenza federale che
ha confermato l’indicazione di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5% (cfr. STF 9C-179/2013 del 26 agosto 2013; cfr. anche STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013) - il grado di invalidità che ne deriverebbe non
consentirebbe comunque l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità.
2.7.4
La
ricorrente censura inoltre che nella decisione impugnata l’Ufficio AI non ha
applicato il principio del parallelismo dei redditi e che quindi non ha tenuto
conto della differenza di salario (gap salariale).
A
questo proposito, richiamato quanto già esposto al consid. 2.7.1, va ribadito che
i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF 9C_21/2014 del
2.
aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4).
Il
Tribunale federale ha riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei
all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o
professionale, delle sue limitate competenze linguistiche, delle ristrette possibilità
di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha
realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali
conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite essendo stato
fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede ad
un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (DTF 135 V 297).
Il
parallelismo dei redditi tiene quindi conto della circostanza che
l'assicurato da invalido non è realisticamente in grado di realizzare il
salario statistico medio, per cui occorre riconoscergli un salario da invalido
conseguentemente più basso. Per contro, laddove un reddito da invalido di
fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente
esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non
deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid.
3.4.3
e 3.4.4).
In
sostanza, nel parallelismo dei redditi il confronto va effettuato tra
quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media
svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre,
il parallelismo dei redditi si giustifica non solo in ragione della differenza
considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per apparire
considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente
realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e
soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può infatti
fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una sua
scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale,
può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF
9C_430/2013 del 22 luglio 2013).
Nella
fattispecie, aperto il tema di sapere se si debba ritenere che l’assicurata,
avendo lavorato per oltre dodici anni presso lo stesso datore di lavoro (__________
di __________, doc. AI 193) si sia accontentata di un salario modesto, non risultando
peraltro che abbia svolto ricerche di lavoro per migliorare la propria
situazione finanziaria o abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di
questi anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario
superiore, la mancata applicazione del gap salariale può qui rimanere
indecisa. Come vedremo, infatti, anche applicando il gap salariale il
risultato finale non cambierebbe (cfr. doc. 2.8).
Come
correttamente rilevato nella risposta di causa dall’am-ministrazione, l’assicurata,
quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2014 fr. 41’990.-- annui per
un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa, per ragioni estranee
all’in-validità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 47'150.40, cfr. Tabella TA1 2014 p.to 96 “altre attività di
servizi personali”, livello di qualifica 1, fr. 3’760.-- X 12 mesi = 45’120.-- riportato su 41.8 = 47'150.40).
Ne discenderebbe quindi un gap salariale del 10.95%.
Come
si vedrà di seguito (consid. 2.8), anche volendo ridurre il reddito statistico
da invalida, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3
giugno 2009, della percentuale del 5.95% (parte percentuale eccedente la soglia
determinante del 5%) non si otterrebbe un grado di invalidità di almeno il 50%
che giustificherebbe l’attribuzione di una mezza rendita.
2.8
Ritenuto dunque che, come visto (cfr.
consid. 2.5), da un punto di vista medico-teorico l’assicurata può esercitare
un’attivi-tà leggera e adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con
una diminuzione del rendimento del 50%, il reddito statistico da invalida di
fr. 53'793 va ridotto del 50% e ammonta a fr. 26'896, nell’ipotesi in cui non
si tenga conto del gap salariale. Da questo importo, ammettendo la riduzione
globale del 10%, il reddito ipotetico da invalida ammonta a fr. 24'207, come
ammesso dall’amministrazione.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valida nel medesimo anno di fr.
41'990.-- (consid. 2.6)
si ottiene un grado d’invalidità del 42%, come rettamente concluso
dall’amministrazione.
Volendo
invece, per pura ipotesi di lavoro, applicare la riduzione dal reddito da
invalida postulata dalla ricorrente (15%) e il gap salariale, l’esito non
cambierebbe.
Partendo
in effetti da un salario da invalida di fr. 53'793 e ammettendo la riduzione del 50% per la capacità
lavorativa ridotta, ottenendo quindi fr. 26'896, applicando quindi una riduzione del 15%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonterebbe a fr. 22'861.60. Riducendo quindi questo
reddito ulteriormente del 5.95% per considerare il gap salariale, si otterrebbe
un importo di fr. 21'501.30. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del
reddito da valida nel medesimo anno di fr. 41’990.-- (consid. 2.6) emergerebbe
un tasso d’invalidità del 48.79% arrotondato al 49% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2), percentuale che non dà comunque diritto ad una mezza rendita
d’invalidità.
Ne
consegue che la decisione del 21 luglio 2017, con la quale l’UAI ha attribuito,
per il periodo successivo all’agosto 2014, un quarto di rendita di invalidità,
deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.10
L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica
hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e
l’insorgente, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a
mettere in dubbio tali valutazioni. Del resto l’insorgente in fase di
osservazioni al progetto di decisione del 28 aprile 2017, dopo aver visionato
gli atti, aveva espressamente comunicato all’Ufficio AI di non avere
osservazioni da formulare sollecitando quindi la resa della decisione (scritto
15.
maggio 2017, doc. AI 207). Né del resto le argomentazioni fornite per
contestare il calcolo del grado di invalidità hanno permesso di modificare i
calcoli effettuati dall’amministrazione in conformità della legge e della giurisprudenza
applicabile.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),
l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e
all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti