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Decisione

32.2017.143

Riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA e restituzione di prestazioni indebitamente percepite

7 maggio 2018Italiano91 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti turni-orari 9-17, 12-20 e 13-21; pag. 601 e 602 incarto AI);

- l'autorizzazione

alla gerenza per esercizio senza alloggio del __________ di __________

rilasciata il 15 giugno 2015 (pag. 595 incarto AI) e il relativo contratto di

lavoro del 16 giugno 2015 con la __________ di __________, giusta il quale

l'assicurato svolgerà la mansione di gerente presso il precitato ristorante,

per motivi di salute, contro pagamento di un salario mensile lordo di fr. 500.-

per 12 mensilità (che si integrano con le sue due rendite di invalidità,

raggiungendo pertanto il limite minimo di CCNL; pag. 593 e 594 incarto AI);

- l'autorizzazione

alla gerenza per esercizio senza alloggio del Bar __________ a __________

rilasciata il 21 ottobre 2015 (pag. 592 incarto AI) e il relativo contratto del

14 ottobre 2015, giusta il quale l'assicurato svolgerà la funzione di gerente

(ritenuto che in via eccezionale al collaboratore potranno essere assegnate

anche altre mansioni ragionevoli) a far tempo dal 14 ottobre 2015, contro

pagamento di un salario mensile lordo di fr. 500.- con un orario di lavoro

settimanale medio di 40 ore, pari ad un impegno lavorativo del 100% (pag.

589-591 incarto AI).

Il 28 gennaio 2016 l'avv. RA

1 ha insistito sulla richiesta di assunzione dei costi degli esami

specialistici richiesti dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione

depositando una domanda formale di aiuto in capitale (pag. 607-608 incarto AI).

Il 1° febbraio 2016

l'incaricato AI, __________, ha informato il legale dell'assicurato che l'UAI

aveva già assunto i costi di riformazione professionale quale esercente e che

per discutere la sua richiesta del 28 gennaio 2016 era necessario un colloquio

con l'assicurato, fissato al 2 marzo 2016 (pag. 609 incarto AI).

Su richiesta del 19

gennaio 2016 dell'UAI (pag. 603 incarto AI), il 15 febbraio 2016 la __________

ha trasmesso all'amministrazione il mansionario del lavoro dell'assicurato in

qualità di gerente presso il Bar __________ di __________, dal quale risultava:

1 ora al giorno (5 ore alla settimana) servizio al bancone e ai tavoli, 5 ore

al giorno (25 ore alla settimana) lavori amministrativi e 2 ore al giorno

acquisto merci (10 ore alla settimana; pag. 610 incarto AI).

Su richiesta del 19

gennaio 2016 dell'UAI (pag. 604 incarto AI), il 21 marzo 2016 la __________ di __________

ha trasmesso all'amministrazione il mansionario del lavoro dell'assicurato in

qualità di gerente presso il __________ di __________ indicando che

l'assicurato non faceva nessuno dei lavori ivi indicati (servizio al bancone;

servizio ai tavoli; cucinare, aiuto cucina; altri lavori in cucina; rifornimento

cantina-bar; lavori amministrativi; acquisto merci) e puntualizzando sotto la

rubrica "Altre incombenze - prego specificare" che non eseguiva

neppure il piano lavoro (pag. 624 incarto AI).

Avendo accertato

l'apparente ripresa di diverse attività lavorative di gerenze, senza che le

stesse fossero state segnalate dall'assicurato all'amministrazione in

violazione del suo obbligo di informare, il 2 marzo 2016 l'amministrazione ha

quindi sentito l'assicurato (pag. 621-622 incarto AI).

Con decisione del 2 maggio 2016 (pag. 625-626 incarto AI), preavvisata con

progetto del 7 marzo 2016 (pag. 619-610 incarto AI), l'UAI ha deciso di non

concedere l'aiuto in capitale all'assicurato. Questa decisione è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.8. Il 17 novembre 2016 l'UAI è

venuto a conoscenza, da fonti ignote, che l'assicurato era gerente del Snack Bar

e __________ a __________ ed il 28 novembre 2016 l'UAI ha interpellato la

Polizia Amministrativa, servizio autorizzazioni commercio e giochi, (PA-SACG) per

chiedere la copia delle autorizzazioni alla gerenza rilasciate a nome

dell'assicurato con indicazione della percentuale di presenza

giornaliera/settimanale obbligatoria (50% o 100%), i contratti di lavoro e i

piani di lavoro, la documentazione medica relativa all'abilità/inabilità

lavorativa dell'assicurato in loro possesso (pag. 650-651 incarto AI).

Il 6 dicembre 2016 la PA-SACG ha comunicato all'UAI che l'assicurato: 1) era

stato gerente al 100% del Bar __________ a __________ dal 14 ottobre 2015 fino

al 15 marzo 2016 e che non sapevano i motivi della fine del rapporto di lavoro;

2) era gerente al 100% dello Snack Bar e __________ a __________ dal 15

novembre 2016 in poi (pag. 655 incarto AI). In quell'occasione l'UAI ha

ricevuto dalla PA-SACG: - l'autorizzazione alla gerenza per esercizio con

alloggio dell'Affittacamere __________ di __________ (pag. 648 incarto AI) e

l'autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio dello Snack Bar __________

di __________ (pag. 649 incarto AI), ambedue rilasciate il 15 novembre 2016; -

il relativo contratto di lavoro del 14 novembre 2016 che prevedeva un orario di

lavoro settimanale di 40 ore per un salario mensile di fr. 4'000.- (di cui fr.

1'511 rendita AI e fr. 2'272 rendita SUVA) oltre a tredicesima (pag. 653 incarto

AI).

1.9. L'UAI ha pertanto esperito

ulteriori accertamenti medici ed amministrativi (in particolare, ha raccolto i

rapporti del 24 giugno 2016, pag. 627 incarto AI, e del 6 febbraio 2017, pag.

661 incarto AI, del medico SMR, __________, la valutazione economica del 17

marzo 2017, pag. 668-681 incarto AI, come pure il rapporto del 23 maggio 2017

del Consulente AI, __________, pag. 687-688 incarto AI).

Il 24 febbraio 2017 la PA-SACG ha comunicato all'UAI di aver respinto con

risoluzione del 21 febbraio 2017 l'istanza del 18 gennaio 2017 inoltrata

dall'assicurato volta all'ottenimento della gerenza del Bar __________ di __________

(pag. 662 incarto AI), trasmettendone pure una copia dalla quale si evince che

l'autorizzazione non è stata rilasciata in quanto il contratto di lavoro

pervenuto il 18 gennaio 2017 prevedeva che l'orario settimanale era di 40 ore,

ovvero a tempo pieno, che l'assicurato è al beneficio di una rendita

d'invalidità pari al 70% e pertanto l'attività di gerente non può ragionevolmente

essere svolta ai sensi dell'art. 75 Rlear; che l'istante non aveva presentato

alcuna dichiarazione che attestasse la sua idoneità a svolgere la gerenza da

parte dell'UAI e, infine, che nemmeno erano date le condizioni di piccolo

esercizio ai sensi dell'art. 10 RLear e che di conseguenza l'attività a tempo

parziale di cui all'art. 77 cpv. 2 RLear non poteva essere autorizzata (pag.

663-664 incarto AI).

Nella medesima occasione la PA-SACG ha trasmesso all'UAI il certificato medico

del 15 febbraio 2017 del dr. med. __________, giusta il quale l'assicurato

"è abile al lavoro di gerente" (pag. 665 incarto AI).

1.10. Su richiesta del 5 maggio 2017

dell'UAI (pag. 685-686 incarto AI), la PA-SACG ha comunicato

all'amministrazione che l'assicurato era stato gerente al 100% anche del Bar __________

a __________ dal 28 febbraio al 17 aprile 2013, del Ristorante __________ __________

a __________ da 17 al 30 giugno 2013 e che aveva cessato l'attività di gerente

presso lo Snack Bar e __________ di __________ il 31 gennaio 2017 (pag. 690-691

incarto AI). In quell'occasione l'UAI ha ricevuto dalla PA-SACG: -

l'autorizzazione provvisoria (valida sino al 21 maggio 2013) alla gerenza per

esercizio senza alloggio del Bar __________ a __________ rilasciata il 28

febbraio 2013 (pag. 692 incarto AI) e il relativo contratto di lavoro del 1°

febbraio 2013 (ove non figura alcuna retribuzione; cfr. pag. 693 incarto AI),

il certificato medico del 26 febbraio 2013 del dr. med. __________ (secondo il

quale "Attualmente non sono note patologie psichiatriche o fisiche di

rilievo che potrebbero compromettere l'attività di gerenza di un bar al

30%"; cfr. pag. 694 incarto AI); - l'autorizzazione provvisoria (valida

sino al 19 settembre 2013) alla gerenza per esercizio senza alloggio del Ristorante

__________ a __________ rilasciata il 19 giugno 2013 (pag. 695 incarto AI) e il

relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato del 14 giugno 2016 che

prevedeva un salario mensile di fr. 900.- (al lordo dei contributi sociali) per

12 mensilità (pag. 696 incarto AI).

Con progetto di decisione

del 20 giugno 2017 l'UAI ha preannunciato la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2

del provvedimento del 22 agosto 2014 con riduzione retroattiva della rendita da

intera ad un quarto dal 28 febbraio 2013 (pag. 702-708 incarto AI).

1.11. Preso atto delle osservazioni

del 14 luglio 2017 dell'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1 (pag. 710-711

incarto AI), con decisione del 3 agosto 2017 l'UAI ha confermato integralmente

il citato progetto di riduzione della rendita di invalidità, decidendo quanto

segue:

" 1. Dal 28

febbraio 2013 RI 1 ha diritto ad 1/4 di rendita

d'invalidità (art. 88 bis cpv. 2 lett.

b OAI);

2. Le

prestazioni ricevute ingiustamente dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2017

devono essere restituite (art. 25 LPGA).

A tal proposito, riceverà una

decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto

a rimborso.

3. Un ricorso

contro questa decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 LAI e art. 97 Legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS))"

(pag. 713-721 incarto AI)

Con decisioni del 3 agosto

2017 l'UAI ha inoltre chiesto la restituzione di fr. 11'308.- per il periodo

dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 (pag. 722-723 incarto AI) e di fr. 45'030.-

per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017 (pag. 724-725 incarto AI).

1.12. Contro queste decisioni l’assicurato,

sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - che le tre

decisioni del 3 agosto 2017 - aventi per oggetto la riduzione da rendita intera

a 1/4 di rendita dal 28 febbraio 2013, la restituzione di fr. 45'030 e la

restituzione di fr. 11'308 - vengano annullate e che, pertanto, al suo

assistito venga mantenuta la rendita di invalidità intera (doc. I, pag. 8).

Il rappresentante

dell'insorgente contesta in primo luogo che vi siano i requisiti per una

riconsiderazione non sussistendo una decisione manifestamente errata visto che

le gerenze al 100% presso il Ristorante __________ a __________ (12 dicembre

2013-31 gennaio 2014) e presso il Bar __________ a __________ (dal 1° febbraio

2014) ove il suo assistito ha conseguito un guadagno esiguo erano già note

all'UAI al momento del provvedimento del 22 agosto 2014.

Il patrocinatore del

ricorrente puntualizza inoltre che il suo cliente nel 2013 ha iniziato a

mettere a frutto la capacità lavorativa residua del 30%, cercando di

arrotondare quanto percepiva a livello di rendite. Del resto, come appurato

dall'UAI, durante le gerenze al 100% presso il ristorante __________ a __________

(12 dicembre 2013-31 gennaio 2014) e presso il Bar __________ a __________ (dal

1° febbraio 2014) egli ha conseguito un guadagno esiguo. Con un arto amputato e

con difficoltà motorie, il suo assistito non poteva e non può svolgere appieno

la professione di gerente. Più che altro dava una mano qua e là a livello

amministrativo, procedendo ad esempio ad allestire le ordinazioni di merce,

percependo poche centinaia di franchi. Egli sicuramente non può e non poteva

svolgere l'attività con pieno rendimento, anche perché fisicamente non gli è

possibile. Vi sarebbe da chiedersi chi potrebbe mai assumere un gerente che

purtroppo per la condizione di salute non può rendere al 100%, pagandolo

integralmente, quando a quei costi può assumere una persona non invalida con

resa totale (cfr. p.to 5 a pag. 3 del gravame).

Nel 2014 per l'attività di

gerente prestata (30% di capacità lavorativa residua) il suo cliente percepiva

meno di fr. 1'000.- lordi al mese, come accertato dall'UAI. Nonostante ciò

l'amministrazione, a fronte di alcune attività lavorative non segnalate (di cui

tuttavia, almeno in parte, già note al momento del provvedimento del 22 agosto

2014) ha imputato al suo assistito, quale reddito da invalido, la cifra totale

che un gerente percepisce nell'ambito di quest'attività lavorativa. Ma il suo

patrocinato non avrebbe ragionevolmente potuto ottenere quale remunerazione dei

salari annui ben superiori a quelli concretamente contrattualmente pattuiti.

Nelle condizioni di salute del ricorrente è impossibile (oltre che impensabile)

che egli possa svolgere l'attività di gerente con dei guadagni come quelli indicati

dall'UAI nella decisione impugnata (ad esempio, fr. 46'130.- nel 2015).

Il rappresentante

dell'insorgente ribadisce che le attività legate alla professione di gerente

che il suo cliente può svolgere sono assai limitate e si tratta praticamente di

pure mansioni amministrative. Di riflesso il salario versato e pattuito

corrisponde esattamente alle ore - minime - che possono essere prestate a

motivo della sua situazione di salute. Anzi, negli ultimi anni le ore prestate

si sono ridotte sempre a motivo di salute, e prova di ciò sono i salari

pattuiti dal ricorrente: per l'ultima attività il salario lordo annuo pattuito

era appena di fr. 3'536.-. Ciò a dimostrazione non solo che il ricorrente non

avrebbe concretamente e contrattualmente potuto ottenere dei salari annui ben

superiori a quelli concretamente e contrattualmente pattuiti, ma addirittura

che tali salari sono diminuiti in quanto l'assicurato nemmeno riusciva più a

portare a termine quelle poche mansioni di gerente per cui era impiegato (cfr.

p.to 9 a pag. 4 del gravame).

Il patrocinatore del

ricorrente ha contestato i redditi da invalido considerati dall'UAI (fr.

45'965.- nel 2013; fr. 45'961.- nel 2014 e fr. 46'130.- nel 2015) non solo per

il fatto che tali salari, ridotti del 15%, sono validi per un lavoratore quale

gerente con piena capacità lavorativa e soprattutto fisica, ma soprattutto in

quanto nell'attività di gerente, che l'amministrazione sembrerebbe

misconoscere, non si può ridurre il lavoro prestato unicamente a mansioni

amministrative. Un gerente sano, oltre alle mansioni amministrative che

sicuramente l'assicurato può svolgere, deve effettuare una serie di altre

mansioni per lo più fisiche, quali il servizio al bancone, il servizio ai

tavoli, la gestione del magazzino e del deposito delle derrate alimentari, la

pulizia del locale, ecc. che sicuramente il ricorrente non può svolgere, visto

quanto emerso sempre dai referti medici. Valutando il discapito economico

dell'assicurato, a torto l'UAI ha così effettuato il raffronto con un salario

che un gerente in perfetta forma fisica può incassare (cfr. p.to 10 a pag. 5

del gravame).

Il rappresentante

dell'insorgente rileva peraltro che il suo cliente non ha omesso di notificare

all'UAI l'inizio di numerose attività lavorative. Difatti procedendo nella sua

limitata attività di gerenza, egli notificava (per il tramite dei vari datori

di lavoro) la propria attività al servizio autorizzazioni, commercio e giochi

della Sezione Polizia Amministrativa. In buona fede riteneva che ciò fosse

sufficiente e semmai si potrebbe ascrivere una negligenza. Di certo, procedendo

a tali notifiche ufficiali, il ricorrente non voleva sottacere il suo limitato

lavoro, soprattutto che lo stesso veniva notificato alle competenti autorità

amministrative cantonali (cfr. p.to 11 a pag. 6 del gravame).

Da ultimo, il patrocinatore

del ricorrente chiede che il suo assistito venga posto al beneficio del

gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria.

1.13. In ambito penale, il 9 gennaio

2017 la Procuratrice pubblica __________, ha informato l'UAI che stava

procedendo nei confronti del gerente RI 1 per titolo di usura (art. 157 cifra 1

CP) a seguito dei fatti accaduti a danno di alcuni dipendenti dei Ristoranti __________

di __________ e di __________. Nella medesima occasione la procuratrice

pubblica ha chiesto all'UAI se era a conoscenza del fatto che l'assicurato

svolgeva un'attività lucrativa quale gerente percependo un salario (pag. 1

incarto MP). L'8 marzo 2017 l'UAI, ha informato la Procuratrice pubblica in

merito al dossier dell'assicurato per il periodo dal 1975 al 2017, ha sporto

denuncia penale nei confronti di RI 1 per infrazione alla LAI (art. 70 LAI in

relazione con l'art. 87 LAVS) e si è costituita accusatore privato civile e

penale ai sensi degli artt. 118 cpv. 1 e 119 CP (pag. 3-7 incarto MP).

Dopo aver proceduto il 3 gennaio 2017 all'interrogatorio dell'assicurato (pag.

17-27 incarto MP), il 18 maggio 2017 la Procuratrice pubblica, al fine di poter

vagliare l'adempimento dei presupposti del reato di truffa (art. 146 cpv. 1

CP), ha chiesto all'UAI di precisare l'eventuale danno economico risultante

dalla mancata notifica spontanea delle numerose attività lavorative da parte

dell'assicurato (pag. 43 incarto MP).

Il 22 giugno 2017 l'UAI ha comunicato alla procuratrice pubblica l'importo

delle rendite di invalidità indebitamente percepite (pari a complessivi fr.

55'692.70) e le ha trasmesso una copia del progetto di decisione del 20 giugno

2017 relativo alla riduzione retroattiva delle prestazioni accordate

all'assicurato (pag. 45-46 incarto AI).

Il 12 luglio 2017 il Segretario giudiziario __________ ha interrogato

l'assicurato (pag. 49-72 incarto MP). Dopo aver ricevuto il 10 agosto 2017 una

copia pure delle decisioni del 3 agosto 2017 dell'UAI (pag. 95-96 incarto AI),

la Procuratrice pubblica __________, con Decreto di accusa del 30 agosto 2017 (__________),

ha proposto la condanna di RI 1, per usura ripetuta (commissione per

omissione), per impiego di stranieri sprovvisti di permesso e per violazione

alla LAI ripetuta, ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.

30.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.00, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'000.-,

rinviando gli accusatori privati (UAI incluso) al competente foro per le

pretese civili (pag. 97-103 incarto AI).

1.14. Nella sua risposta di causa

del 27 settembre 2017 (doc. IV), l’UAI ha innanzitutto osservato che nel caso

di specie era giustificata l'immediata esecutorietà della decisione impugnata

per quel che concerneva l'aspetto della riduzione della rendita da intera ad

1/4. Per quanto riguardava le richieste di restituzione era invece giustificata

la sospensione della procedura d'incasso sino alla definizione del contezioso

in questione. L'amministrazione - dopo essersi quindi allineata alla richiesta

di attribuzione dell'effetto sospensivo formulata da controparte - ha proposto

la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno

riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza delle decisioni del

3 agosto 2017.

1.15. Il 28 settembre 2017 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. V).

Le parti sono rimaste

silenti.

Considerandi

2.1

La lite verte sul diritto del

ricorrente a una rendita d'invalidità nel quadro di una procedura di

riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, segnatamente sulla

riduzione della rendita intera (grado AI 70%) concessa all'assicurato dal 1°

maggio 1987 ad un quarto di rendita (grado AI: 43% nel 2013 e 40% nel 2014 e

nel 2015) con effetto retroattivo al 28 febbraio 2013.

Parimenti contestate sono le conseguenti richieste di restituzione per

complessivi fr. 56'338.- (fr. 11'308.- + fr. 45'030.-) per le asserite

prestazioni indebitamente ricevute tra il 1° febbraio 2013 e il 31 agosto 2017.

2.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.3

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1.

LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un

punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al

momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante

della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche

DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4

Conformemente

all'art. 53 cpv. 2 LPGA in relazione all'art. 2 LPGA e all'art. 1 cpv. 1 LAI,

l'amministrazione può, in ogni momento, tornare sulle decisioni formalmente

passate in giudicato, che non sono state oggetto di un controllo giudiziario,

se è provato che erano manifestamente errate e che la loro rettifica ha una

notevole importanza. Per determinarlo, ci si fonderà sulla situazione in vigore

al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in

vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con

riferimenti, cfr. pure sentenza 9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid.

2.2

). La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione

giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso

di una valutazione degli stessi (cfr. su tale tema DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17 con riferimenti;

sentenza 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto

dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di

norme giuridiche erronee o in applicazione inappropriata di norme fondamentali

(cfr. sentenza 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure quando

non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo della

decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 e 138 V 324

consid. 3.3 pag. 328). Nemmeno è dato un errore manifesto quando il versamento

della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 seg.; STF

9C_452/2017 del 6 febbraio 2018, consid. 4).

2.5

Come

visto al considerando 2.3, secondo l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la

riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Essa

può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG),

pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione

concerna un argomento specifico dell’AI, quali sono segnatamente quelle

disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4

gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35

pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432).

La riduzione

o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

ad eccezione dei casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nei quali una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il

TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della

rendita sulla base dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, se non è stato violato l’obbligo

di informare, va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.101 del 17 maggio

2017, consid. 2.5.1 confermata con STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018, consid.

4; STF 9C_535/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 2.2 pubblicata

in DTF 143 V 431).

2.6

In una sentenza 8C_2/2018 del 15 febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato del

caso riguardante un assicurato nato nel 1961, da ultimo attivo quale magazziniere,

posto al beneficio di mezza rendita AI (grado di invalidità del 50%) con

decisione del 2 ottobre 2001 dell'UAI del Cantone Berna. Su istanza

dell'assicurato, l'amministrazione aveva avviato una revisione del diritto alla

rendita nel 2010 ed esperito i necessari accertamenti medici. Dopo aver

ricevuto una segnalazione anonima, l'UAI ha sottoposto a sorveglianza

l'assicurato, ricevendo il relativo rapporto del 12 maggio 2016, ed ha esperito

una perizia medica (18 aprile 2016).

Con decisione dell'8 marzo 2017 ha quindi soppresso retroattivamente la mezza

rendita a decorrere dal 30 giugno 2015 sulla base dell'art. 53 cpv. 2 in

relazione all'art. 8 cpv. 1 LPGA e, con decisione del

29.

marzo 2017, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute

indebitamente nel periodo dal 1° luglio 2015 al 31 agosto 2016 per un importo

complessivo di fr. 19'082.-.

Con decisione del 14 novembre 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone

Berna, ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dall'assicurato,

confermando la soppressione retroattiva della rendita a far tempo tuttavia dal

29.

febbraio 2016 e riducendo l'importo dovuto in restituzione a fr. 8'178.-.

Il Tribunale federale, dopo aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione

dell'investigatore privato alla luce della recente giurisprudenza di cui alla

DTF 137 I 327 e 143 I 377 e della successiva perizia medica del 18 aprile 2016

(secondo la quale l'assicurato da marzo 2016 presentava una capacità di lavoro

residua del 100% in attività molto leggere con una riduzione del rendimento

massima del 10%), ha confermato la decisione cantonale rilevando in particolare,

al considerando 5.1, che non era stato attestato in modo convincente perchè vi

era un’incapacità lavorativa nell’attività abituale, rispettivamente che era

stata riconosciuta mezza rendita d’invalidità (grado AI del 50%) sulla base

della limitazione accertata nell’attività originaria, allorquando dal profilo

medico risultavano esigibili attività amministrative o al PC, ciò che avrebbe

escluso il diritto a qualsiasi prestazione assicurativa.

In un'altra STF

8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato del caso

riguardante un assicurato nato nel 1965, da ultimo attivo quale trasportatore

di merci in generale, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado di

invalidità del 69%) a decorrere dal 1° luglio 2001 con decisione del 21 gennaio

2003.

dell'UAI del Cantone Argovia. Con decisione del 24 agosto 2004 la rendita

intera è stata ridotta a 3/4 a far tempo dal settembre 2004. Questa decisione è

stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia con

sentenza del 16 febbraio 2005, cresciuta incontestata in giudicato. In seguito

i 3/4 di rendita sono stati confermati con comunicazioni del 2 ottobre 2007 e

del 26 settembre 2012. Dopo essere venuto a conoscenza che il 17 dicembre 2013

era stato emesso nei confronti dell'assicurato un atto d'accusa per un

commercio illegale di medicamenti avvenuto tra il 2003 ed il suo arresto del 22

novembre 2012, con decisione del 12 agosto 2014, l'UAI del Cantone Argovia ha

soppresso la rendita AI dal 1° gennaio 2003 al 30 novembre 2012, sulla base

dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, e, con decisione del 7 ottobre 2014, ha chiesto la

restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente nel periodo dal 1°

settembre 2007 al 30 novembre 2012 per un importo complessivo di fr. 107'588.-.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, esaminati gli atti

penali, con decisione dell'11 aprile 2017, ha accolto parzialmente i ricorsi

presentati dall'assicurato contro le decisioni del 12 agosto e del 7 ottobre

2014.

In particolare, ha modificato in via di revisione la propria decisione del 16

febbraio 2005, negando il diritto ad una rendita, ha confermato la decisione

del 14 agosto 2014 nella misura in cui ha soppresso la rendita dal 1° gennaio

2003.

mentre per il periodo successivo al 1° dicembre 2012 ha rinviato gli atti

all'amministrazione per nuovi accertamenti. Per il rimanente ha respinto ambedue

i ricorsi.

Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando in

particolare che le premesse di una revisione erano senz'altro date siccome le

entrate accertate in ambito penale nel periodo litigioso avevano in ogni caso

un influsso sul diritto alla rendita (cfr. considerando 8.1). Inoltre l'assicurato

non aveva dichiarato le sue reali entrate, di modo che la decisione iniziale

dell'amministrazione era "contaminata" non basandosi sulla realtà e

non potendo l'UAI riconoscere le entrate derivanti all'assicurato dal mercato

illecito di medicamenti (cfr. consid. 8.3.4).

In una sentenza 8C_339/2017 del 1° febbraio 2018 il

Tribunale federale si è occupato di un assicurata nata nel 1961, da ultimo

attivo quale aiuto domestico, posta al beneficio di rendita intera LAINF (grado

di invalidità del 83%) dal 1° novembre 1997 (confermata con comunicazioni del

21.

settembre 2005, 8 marzo 2011 e 31 luglio 2013) per i postumi di un incidente

della circolazione occorsole il 13 giugno 1996 (inutilizzabilità dell'arto

superiore destro). Nell'ambito di una revisione iniziata nel 2012,

l'assicuratore infortuni ha esperito una perizia ortopedica (che ha attestato l'assenza

di problemi invalidanti all'arto superiore destro) e una perizia psichiatrica,

in base alle quali ha soppresso la rendita dal 1° giugno 2015 con decisione del

26.

maggio 2015 confermata su opposizione il 31 luglio 2015 in applicazione

dell'art. 17 LPGA. Nel frattempo l'UAI ha soppresso la rendita intera dal 1°

ottobre 2013. In ambito LAINF la Corte delle assicurazioni sociali del

Tribunale cantonale vodese ha confermato la decisione di soppressione della

rendita.

Il Tribunale federale, considerato che sulla base della perizia medica

ortopedica agli atti non era possibile concludere che l'assicurata avesse

recuperato una piena capacità lavorativa nell'attività abituale, ha accolto il

gravame inoltrato dall'assicurata e rinviato gli atti alla Corte cantonale

affinchè ordinasse una perizia giudiziaria volta a determinare la capacità

lavorativa residua dell'assicurata. Il TF è giunto alla medesima conclusione

anche in ambito AI nella STF 8C_340/2017 del 1° febbraio

2018.

Nella STF 9C_535/2017 del 14 dicembre 2017, pubblicata in

DTF 143 V 431, il Tribunale federale si è occupato di un

assicurato nato nel 1950, da ultimo attivo come autista di bus, posto al

beneficio di una rendita intera AI (grado di invalidità del 81%) a decorrere

dal 1° marzo 2005 con decisione del 31 luglio 2007 dell'UAI del Cantone

Basilea-Città. Dopo aver ricevuto una segnalazione, l'UAI ha sottoposto a

sorveglianza l'assicurato, ricevendo il relativo rapporto del 12 ottobre 2012,

ed ha esperito una perizia medica (19 marzo 2015), sulla base dei quali, con

decisione del 3 ottobre 2016, ha soppresso retroattivamente la rendita a

decorrere dal 29 ottobre 2010 sulla base dell'art. 17 LPGA

e, con decisione del 5 ottobre 2016, ha chiesto la restituzione delle

prestazioni ricevute indebitamente per un importo complessivo di fr. 45'632.-.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea-Città, accertato che

l'assicurato tra il 2006 ed il 2008 viaggiava regolarmente (1 volta alla

settimana o ogni 15 giorni) come autista di camion in Sud Italia, che

presentava una capacità lavorativa completa (con una riduzione del rendimento

del 10%) in attività adeguate al più tardi dal novembre 2010, che aveva

colpevolmente violato l'obbligo di informare l'amministrazione nel corso delle

revisioni del 2008 e del 2012, con decisione del 16 maggio 2017, ha confermato

le decisioni dell'amministrazione, riducendo unicamente l'importo dovuto a fr.

43'144.- (periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013). Per il resto ha confermato

le decisioni dell'amministrazione. Il Tribunale

federale, dopo aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione

dell'investigatore privato e della successiva perizia medica del 19 marzo 2015,

ha confermato la decisione cantonale rilevando in particolare che l'assicurato tra il 2006 ed il 2008 viaggiava regolarmente come autista

di camion in Sud Italia, presentando una capacità lavorativa completa, e che

era stato pure multato nel 2009 nel Cantone Grigioni per aver violato le

disposizioni dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del

riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore del 19 giugno 1995 (RS

822.

). Il Tribunale federale non ha condiviso le argomentazioni

dell'assicurato, secondo il quale i regolari viaggi in Italia erano effettuati

di principio dal figlio o da un altro autista, mentre lui era di mero aiuto

viaggiando per brevi distanze, per lo più in Svizzera, da e per la dogana nella

misura della sua capacità lavorativa residua del 30% nel commercio di frutta e

verdura (consid. 4.1.2). La ripresa ed il regolare

esercizio dell'attività abituale erano soggetti all'obbligo di informare (consid.

4.

).

Nella STF 9C_882/2017 del 22 febbraio 2018, il Tribunale federale si è occupato di un assicurato nato nel 1970, da

ultimo attivo come fabbro, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado

di invalidità del 100%) a decorrere dal 1° gennaio 2000 con decisione del 4

luglio 2002 dell'UAI del Cantone Argovia. Nell'ambito di una procedura di

revisione avviata nel 2008, l'UAI ha aver esperito svariati accertamenti medici

(una perizia pluridisciplinare - psichiatrica, reumatologica e neurologica -

del 22 luglio 2013 ed il relativo complemento del 3 giugno 2014; una perizia

psichiatrica del 27 febbraio 2015 ed il relativo complemento del 13 luglio 2016)

ed ha raccolto le valutazioni del 14 marzo e del 26 luglio 2016 del SMR. Nel

frattempo l'amministrazione ha sottoposto a sorveglianza l'assicurato per 10

giorni tra il 4 giugno e il 3 dicembre 2015. In base alla documentazione

acquisita agli atti, l'UAI con decisione del 30 dicembre 2016, ha soppresso

retroattivamente la rendita a decorrere dal 1° gennaio 2000, sulla base

dell'art. 17 LPGA e, con decisione del 3 febbraio

2017, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente per

un importo complessivo di fr. 147'790.-.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, dopo

aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione dell'investigatore

privato e del complemento peritale (psichiatrico) del 13

luglio 2016 e delle valutazioni del 14 marzo e del 26 luglio 2016 del SMR,

accertato che l'assicurato non presentava alcuna limitazione della capacità

lavorativa dal profilo psichiatrico dal 26 gennaio 2011 e che aveva violato

colpevolmente l'obbligo di informazione ex art. 77 LAI, ha accolto parzialmente

il gravame, sopprimendo retroattivamente la rendita a decorrere dal 30 aprile 2011

(ovvero 3 mesi dopo il miglioramento accertato ex art. 88 bis cpv. 2 lett. b

LAI) sulla base dell'art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale, dopo aver accertato che le inconsistenze e gli indizi

risultanti dalle perizia MEDAS del 22 luglio 2013 e dal

relativo complemento del 3 giugno 2014 come pure dalla perizia psichiatrica del

27.

febbraio 2015 costituivano il sospetto iniziale giustificante la successiva

sorveglianza di 10 giorni dal 4

giugno e il 3 dicembre 2015, dopo aver ammesso l'utilizzabilità

in concreto dell'osservazione dell'investigatore privato e della successiva

perizia medica del 13 luglio 2016 e le valutazioni del 14

marzo e del 26 luglio 2016 del SMR e dopo avere confermato l'avvenuta

violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato a far tempo dal

26.

gennaio 2011, ha tutelato la decisione cantonale (cfr.

consid. 3.2.1 - 3.2.4).

In tale contesto va ricordato che le risultanze di un’accurata

sorveglianza, unitamente a un rapporto medico allestito in base agli atti, possono

di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato

di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I

327.

consid. 7.1 e riferimenti). Tuttavia, un rapporto di sorveglianza non

costituisce di per sé una base sicura per l’accertamento della fattispecie.

Esso può tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per

formulare dei sospetti. In quest’ottica, soltanto la valutazione medica della

documentazione relativa alla videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze

della fattispecie (cfr. STF 8C_192/2013 del 16 agosto 2013 consid. 3.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in: già

citata STF 9C_882/2017 del 22 febbraio 2018, consid. 3.2.3, STF 8C_721/2016 del

15.

marzo 2017, consid. 2.4, STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017, consid. 6.1.2,

STF 8C_349/2017 del 6 ottobre 2017, consid. 6 e DTF 143 V 105, consid. 2.4.

Infine va segnalato che,

mediante precisazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 138 V 457, l'Alta

Corte nella citata DTF 143 V 431 ha puntualizzato che, in caso di

violazione dell'obbligo di informare, non è contrario al diritto federale

giudicare la messa a profitto della capacità lavorativa residua di un

assicurato in età avanzata (in quale caso già 60enne) nel momento in cui la

riduzione, rispettivamente la soppressione, della rendita entra in

considerazione conformemente all'art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI (cfr. consid. 4.5.1 e 4.5.2).

2.7

Nella

presente fattispecie, il TCA - sia in ambito LAINF (ove con sentenza del 3

gennaio 1994, cresciuta incontestata in giudicato, è stata concessa

all'assicurato una rendita per un grado di invalidità del 67% dal 1° dicembre

1987) sia in ambito LAI (ove con sentenza del 31 marzo 1995, cresciuta incontestata

in giudicato, è stata concessa all'assicurato una rendita intera con grado di

invalidità del 70% dal 1° maggio 1987) - ha fondato le proprie decisioni sul

rapporto del 24 novembre 1993 del responsabile dell'ufficio regionale per

l'integrazione professionale (URIP) il quale aveva innanzitutto fissato il

reddito ipotetico da valido in fr. 58'560.- nel 1989 e il reddito ipotetico da

invalido oscillante fra fr. 17'450.- e fr. 19'400.- sempre nel 1989. Rispondendo

ai quesiti posti dal Presidente del TCA, il responsabile dell’URIP aveva poi rilevato

che, l'11 luglio 1989, il grado di invalidità si situava tra il 66,9% e il

70,3%. Inoltre egli si era così espresso circa il momento in cui è intervenuto

un aumento del grado di invalidità: "È difficile pronunciarsi con

esattezza. Tuttavia, considerato tutto quanto esposto in precedenza, si può

ragionevolmente presumere che un grado di invalidità di entità verosimilmente

uguale fosse certamente riscontrabile nel 1988 e fosse assai probabilmente

presente sin dall'epoca in cui furono rese esplicite le notevoli difficoltà

connesse con il porto della protesi e lo stato del moncone, quindi per lo meno

a partire dal maggio 1986." Infine, all'evoluzione successiva all'11

luglio 1989, aveva rilevato: "Considerato il deterioramento della capacità

di lavoro residua, si può ritenere che il grado di invalidità sia ulteriormente

aumentato a partire dalla seconda del 1989 sino a raggiungere valori totali, in

corrispondenza ad una capacità di lavoro nulla. Non ci è però possibile fornire

indicazioni più precise." (cfr. la citata STCA del 31 marzo 1995, consid.

2.

, a pag. 363-364 incarto AI).

In sede di revisione, l’UAI ha confermato la rendita

intera con comunicazioni del 17 novembre 1997 (pag. 405 incarto AI), del 28

febbraio 2000 (pag. 415 incarto AI), del 26 settembre 2001 (pag. 437-438

incarto AI), a fronte di un grado invalidità

del 67% rispettivamente con comunicazioni del 30 luglio 2004 (pag.

470-471 incarto AI) e del 4 settembre 2007 (pag. 483-484 incarto AI), a fronte di

un grado invalidità del 70%.

Da notare che la rendita è sempre stata confermata dall'UAI, senza mettere in

atto altre misure di integrazione professionale.

2.8

Nel questionario di revisione

della rendita de 16 agosto 2012, l'assicurato ha indicato che il suo stato di

salute era peggiorato ("materiale errato! Quindi forte allergia al

materiale vedi foto allegate"), i nominativi dei suoi medici di fiducia

(dr. med. __________ della __________ di __________; p.to 1.3 del formulario),

che era senza attività lucrativa, che "Non potevo più usare la protesi per

gravi ulcerazioni dovute al materiale cui ero allergico vedi foto" e che

chiedeva un aiuto "per le pulizie casa e per stirare" (pag. 494-500

incarto AI).

Il 23 agosto 2012 l'UAI ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato "Ai

fini della richiesta degli indispensabili atti medici" di comunicare entro

5.

giorni "il nome, l'indirizzo esatto e completo del medico curante"

(pag. 501 incarto AI)

Il 4 ottobre 2012 l'UAI ha chiesto alla __________ una copia degli atti medici

e assicurativi presenti nel suo incarto e di precisare le percentuali di

incapacità riconosciute (pag. 502 incarto AI).

L'11 ottobre 2012 la __________

ha trasmesso all'UAI una copia degli atti più recenti dell'assicurato e un

estratto della rendita, puntualizzando che il "dossier completo non è al

momento disponibile (in elaborazione presso la nostra Divisione Giuridica di __________).

Rendita d'invalidità attuale 67%" (pag. 503 incarto AI).

Il 18 ottobre 2012 la __________

ha trasmesso all'UAI una copia dei rapporti dell'8 ottobre 2012 e del 12

ottobre 2011 della Clinica di __________ (pag. 504 incarto AI).

Il 4 ottobre 2012 l'UAI ha

inviato al dr. med. __________ della __________ il questionario "rapporto

medico" da ritornare debitamente compilato (pag. 506 incarto AI).

Il 24 ottobre 2012 il dr.

med. __________ della __________ ha comunicato all'UAI quanto segue: "Seit

fast 2 Jahre wird Herr RI 1 nicht mehr in unserer Klinik ärtzlich und

orthopädie-technisch betreut. Daher können wir leider Ihre

Fragen nicht beantworten" (pag. 507 incarto AI).

Il 25 ottobre 2012

l'incaricato AI, __________ - dopo aver rilevato che il dossier riguardava la

revisione d'ufficio della rendita intera con grado AI 70% di un assicurato (che

ne beneficiava da anni, non lavorava e asseriva che il suo stato di salute era

peggiorato mentre il medico curante nel proprio rapporto indicava che non lo

vedeva da 2 anni) - ha trasmesso l'incarto al medico SMR, in assenza di

rapporti medici e presenza solo di documentazione allegata al questionario

della revisione, chiedendo se: "- sulla base della documentazione ricevuta

all'incarto vi sono nuovi elementi medici atti a modificare lo stato di salute

dell'Ato; - se ritiene necessario approfondimento medico specialistica; -

quando prevedere la prossima revisione" (pag. 505 incarto AI).

In risposta, il medico SMR, dr.ssa med. __________, nel rapporto del 29 gennaio

2013, ha rilevato quanto segue: "Ato al beneficio di rendita dopo

amputazione traumatica a livello della coscia sinistra il 15.06.1975 (caso

SUVA). È seguito regolarmente dalla __________ (protesi): agli atti il rapporto

della visita del 14.09.2012 (Clinique __________). La situazione medica è

sostanzialmente stazionaria (ha avuto un problema cutaneo minore legato

alla protesi) e non sono da prevedere miglioramenti anche in futuro. Dal

punto di vista strettamente medico non utile una revisione prima di tre

anni" (pag. 510 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della sottoscritta).

Con comunicazione del 29 gennaio 2013 l'UAI ha quindi nuovamente confermato la

rendita intera con grado di invalidità del 70% (pag. 508-509 incarto AI).

2.9

In occasione di un’ulteriore

revisione, avviata dopo che il 20 dicembre 2013 l'assicurato aveva trasmesso

all'UAI un'autorizzazione provvisoria alla gerenza del Ristorante __________ a __________,

nel questionario di revisione della rendita dell'8 gennaio 2014, RI 1 ha

indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, i nominativi dei

suoi medici di fiducia (dr. med. __________ della Clinique __________; con

ultimo controllo risalente all'8 dicembre 2013: p.to 1.3 del formulario), che

era senza attività lucrativa, che dal conferimento della rendita/dall'ultima

revisione non vi era stato un cambiamento in ambito professionale, che non

necessitava dell'aiuto regolare e notevole da parte di terzi per il compimento

di determinati atti ordinari della vita e che "avevo richiesto un aiuto

per le pulizie domestiche ma non mi è mai stato accordato nell'ultima revisione"

(pag. 517-520 incarto AI).

Il 9 gennaio 2014 l'UAI ha

chiesto al patrocinatore dell'assicurato "Ai fini della richiesta degli

indispensabili atti medici" di comunicare entro 5 giorni "il nome,

l'indirizzo esatto e completo dei medici da lei citati al p.to 1.3 del

questionario di revisione" (pag. 516 incarto AI).

Il 21 gennaio 2014 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso all'UAI la

lettera del 9 gennaio 2014 debitamente compilata e sottoscritta dal suo cliente

il 20 gennaio 2014 (dr. med. __________ chef de service clinique __________ e

ing. Ortopedico __________; pag. 523 incarto AI).

Il 20 marzo 2014 l'UAI ha richiamato dal dr. med. __________ il questionario

"rapporto medico" trasmesso il 23 gennaio 2014, puntualizzando quanto

segue: "(…) per la persona indicata, che nella richiesta si prestazioni ha

comunicato di essere vostro paziente, vi abbiamo inviato il questionario

"rapporto medico" con l'invito a compilarlo entro un mese. Secondo

precise direttive dell'Autorità federale, concordate con la federazione dei

medici svizzeri, è compito del medico curante allestire il certificato medico

sul modulo ufficiale ai fini della prestazione dell'assicurazione invalidità

(AI). Costatiamo che, nonostante due richiami scritti, non avete ancora dato

seguito alla richiesta. (…). In conformità delle direttive citate siamo

costretti ad assegnarvi un ultimo termine di 10 giorni per la stesura del

certificato avvertendovi che in caso di ulteriore inadempienza, dovremo

affidare l'incarico ad un altro medico, ciò che comporterà un ulteriore ritardo

nella liquidazione della pratica. (…). Se l'assicurato non fosse più suo

paziente, abbiate la cortesia di avvertire immediatamente l'Ufficio AI,

ritornando il modulo con le osservazioni del caso" (pag. 535-536 incarto

AI).

Il 1° aprile 2014 il dr. med. __________ della Clinique __________ ha informato

l'UAI che "(…) M. RI 1 a été suivi par mes soins à la __________

uniquement à la consultation des amputés pour des problèmes liés à son moignon

et à son apareillage. Aucun évaluation médicale permettant de répondre aux

questions liées à sa réinsertion profesionnelle n'a été pratiquée et je ne suis

pas en mesure de remplir ce formulaire" (pag. 537 incarto AI).

Il

28.

luglio 2014 l'UAI ha aggiornato gli atti __________ dopo il 15 ottobre 2012

(pag. 570 e 572 incarto AI).

Il 18 agosto 2014

l'incaricato AI, __________ - dopo aver rilevato, da una parte, che il dossier

riguardava la revisione d'ufficio della rendita intera con grado AI 70% di un

assicurato che aveva cominciato a lavorare come gerente in due posti di lavoro,

dei quali uno dei datori aveva interrotto subito il rapporto di lavoro e, d’altra

parte, che l'assicurato lavorava dunque da un datore di lavoro che il 2 luglio

2014.

indicava come "variabile nella misura del 30%", un salario annuo

lordo di fr. 9'600.- e descriveva l'attività al punto 5 del questionario ed ancora,

che agli atti era presente l'aggiornamento della __________ - ha trasmesso

l'incarto al medico SMR chiedendo se: "la documentazione agli atti permette

di stabilire lo stato di salute dell'ato, rispettivamente se sono necessari ulteriori

approfondimenti medico specialistico. Quando prevedere prossima

revisione?" (pag. 573 incarto AI).

In risposta, il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 20 agosto

2014, ha rilevato quanto segue: "Assicurato di 58 anni in rendita intera

da quasi 30 anni dopo amputazione traumatica a livello della coscia sinistra

nel 1975. Non reputiamo necessari accertamenti specialistici, con rivalutazione

clinica da non prevedere più." (pag. 574 incarto AI).

Con comunicazione del 22 agosto 2014 l'UAI ha quindi nuovamente confermato la

rendita intera con grado di invalidità del 70% (pag. 575-576 incarto AI).

2.10

Durante l’audizione del 2

marzo 2016, presso l’UAI, l'assicurato ha osservato che a causa di un PE non

aveva più potuto svolgere l'attività di gerente e che da circa tre anni l'aveva

ripresa a seguito di un cambiamento della legge; che in quel momento era senza

protesi a causa di un'infezione ma che con la protesi poteva stare in posizione

eretta; che alle 10.00 si reca al bar fino alle 15.00-16.00; che confermava,

come scritto nel questionario di revisione dell'8 gennaio 2014, che non

svolgeva alcuna attività lavorativa ed il suo stato di salute era invariato.

L'assicurato ha puntualizzato che, dopo aver conseguito la patente di esercente

nel 1978, con il sostegno finanziario dell'UAI di fr. 30'000, aveva avviato

un'attività in proprio, fallita nel marzo 1982. La patente di esercente non era

mai scaduta perché nel 2001 aveva lavorato come tuttofare per 2/3 mesi ad __________,

nel 2004 aveva ottenuto il rinnovo per il tramite del Bar __________ a __________

poi fallito mentre nel 2005 era stato attivo a __________ come tutto fare.

L'assicurato ha precisato di avere sempre avuto il permesso della __________

per lavorare. La funzionaria AI l'ha reso attento che se esercita un'attività

lucrativa deve informare pure l'UAI. L'assicurato ha rilevato di essere gerente

dall'ottobre 2015 del Bar __________ a __________ con le seguenti mansioni:

presenza 3/5 ore, solo presenza. Si intrattiene coi clienti nelle discussioni

quotidiane, si occupa del piano lavoro del personale, dei contratti fornitori e

delle ordinazioni. In conclusione, osserva che è difficile definire le ore di

presenza. L'assicurato ha specificato che "davanti alla legge ottempera le

ore richieste. Le autorità chiudono un occhio. La presenza effettiva è di 4/5

ore. Tempo lavorativo giornaliero variabile dalle 4/5 ore alle 10" (pag.

616.

incarto AI in fine) e che, prima del dicembre 2013, non poteva svolgere

l'attività di gerente perché "la legge non lo permetteva" (pag. 617

incarto AI). Inoltre, su richiesta del funzionario AI, ha rilevato che aveva

trasmesso alla polizia amministrativa la copia della decisione della rendita e

con il reddito esiguo (indicato nei contratti di lavoro), aggiunto all'importo

della rendita, superava i fr. 3'500.- richiesti dal contrato collettivo

nazionale di lavoro, ribadendo che "a causa della concorrenza, a stipendi

inferiori, il mercato è diventato una giungla. Svolge quest'attività per non

rimanere isolato. Lo stipendio è un compromesso tra Dl e ato" (pag. 617

incarto AI). Il funzionario AI ha ribadito che i costi degli esami

specialistici richiesti dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione

non potevano essere assunti dall'UAI. L'avv. RA 1 ha informato l'UAI che

l'aiuto in capitale era stato richiesto per rilevare l'esercizio pubblico Bar __________

di __________ per una cifra di circa fr. 30'000. Su richiesta del funzionario AI

l'assicurato ha osservato di avere a suo carico pendenti PE/ACB per fr.

100'000.-, confermando di avere alle spalle un auto fallimento (pag. 613-618

incarto AI).

Nell'annotazione dell'incarto del 7 marzo 2016 figura l’indicazione secondo cui

la Polizia amministrativa ha informato l'UAI che l'art. 9 lett. b della Lear

non era cambiato, tuttavia a seguito di una sentenza del TRAM (52.2008.153 del

5.

dicembre 2012), l'autorizzazione alla gerenza viene concessa anche a chi è

fallito o si trova in stato di insolvenza e che questo era il motivo per cui

l'assicurato aveva potuto riprendere l'esercizio dell'attività di gerente (pag.

622.

incarto AI).

L'8 marzo 2016 il funzionario AI - dopo aver rilevato che "La ripresa

di un'attività lavorativa non è in relazione con un miglioramento dello stato

di salute, bensì con una diversa applicazione della legge in vigore sugli

esercizi pubblici e sulla ristorazione che ha consentito all'A. di ottenere

nuovamente l'autorizzazione alla gerenza, malgrado la sua situazione debitoria

e la presenza di attestati di carenza di beni, di cui l'A. ha riferito in sede

di colloquio lo scorso 2 marzo" e che "Dal mese di dicembre

2013/gennaio 2014 l'A. svolge l'attività di gerente di esercizio pubblico (di

seguito EP). I tre locali avuti in gerenza tra 1112.12.2013 e il 13.10.2015,

nonché quello in cui funge da gerente dal 14 ottobre 2015 a questa parte,

richiedono per legge la sua presenza nel locale in misura del 100 %,

corrispondente a 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana. In sede di

colloquio lo scorso 2 marzo l'A. ha affermato che le sue ore di presenza

dell'EP variano da 4-5 fino a 10 ore, a dipendenza della necessità" -

ha formulato la seguente domanda al SMR: "Posto che ci si trova di fronte

a una condizione medica presente sin dal 1975 e invariata, come viene giudicata

la capacità lavorativa in qualità di gerente di EP con le mansioni descritte

dall'A in sede di colloquio (intrattenersi con i clienti, stabilire contatti

con i fornitori, ordinare le merci, allestire il piano di lavoro del

personale)?" (pag. 623 incarto AI; n.d.r.: il corsivo non è della

redattrice).

Il 24 giugno 2016 il

medico SMR, __________ - dopo aver rilevato che l'assicurato era al beneficio

di una rendita __________ 67% dal 1987 e AI 70% (conseguita in quadro clinico

non ancora stabilizzato), aver posto la nota diagnosi puntualizzando che

trattasi unicamente di una patologia infortunistica conosciuta quindi da oltre

30.

anni e che non erano state individuate altre patologie nelle revisioni

ulteriori negli anni ed agli atti non vi era documentazione medica negli ultimi

almeno 5 anni - ha osservato che "Per potersi esprimere su esigibilità in

attività specialmente adeguate si necessita di conoscere il medico curante ed

inviargli un rapporto medico oltre a dettagli prestazioni cassa malati

personale almeno negli ultimi 2 anni" (pag. 627 incarto AI).

Nel questionario per le

revisione del 13 luglio 2016 l'assicurato ha indicato il nominativo del medico

curante (con data dell'ultimo controllo circa un anno fa), che lo stato di

salute era invariato, che era senza lavoro, che provvedeva al proprio

sostentamento con una rendita AI di fr. 18'132.- e una rendita LAINF di fr.

27'315.-, che non necessitava di aiuto regolare e notevole da parte di terzi

per compiere determinati atti ordinari della vita (pag. 640-643 incarto AI).

Il 9 settembre 2016 l'UAI

ha richiamato dal dr. med. __________ il questionario "rapporto

medico" trasmesso il 15 luglio 2016, puntualizzando quanto segue:

"(…) per la persona indicata, che nella richiesta si prestazioni ha

comunicato di essere vostro paziente, vi abbiamo inviato il questionario

"rapporto medico" con l'invito a compilarlo entro un mese. Secondo

precise direttive dell'Autorità federale, concordate con la federazione dei

medici svizzeri, è compito del medico curante allestire il certificato medico

sul modulo ufficiale ai fini della prestazione dell'assicurazione invalidità

(AI). Costatiamo che, nonostante due richiami scritti, non avete ancora dato

seguito alla richiesta. (…). In conformità delle direttive citate siamo

costretti ad assegnarvi un ultimo termine di 10 giorni per la stesura del

certificato avvertendovi che in caso di ulteriore inadempienza, dovremo

affidare l'incarico ad un altro medico, ciò che comporterà un ulteriore ritardo

nella liquidazione della pratica. (…). Se l'assicurato non fosse più suo

paziente, abbiate la cortesia di avvertire immediatamente l'Ufficio AI,

ritornando il modulo con le osservazioni del caso" (pag. 645-646 incarto

AI).

Il 30 settembre 2016 il funzionario AI - dopo aver rilevato che era giunta agli

atti la documentazione della cassa malati mentre il dr. med. __________ non

aveva ritornato il rapporto medico e nel formulario di revisione del 15 luglio

2016.

l'assicurato indicava di essere senza lavoro, ha richiamato la propria

proposta dell'8 marzo 2016 e la risposta del 24 giugno 2016, sottoponendo

nuovamente l'incarto al medico SMR (pag. 647 incarto AI).

Il 1° dicembre 2016 il medico SMR, __________, ha rilevato quanto segue:

"La situazione medica non cambia nel tempo mantenendo le analoghe

limitazioni come fino ad ora (per dettagli prego riferirsi al rapporto SMR del

24.6

). Anche dalla scarsa doc. ottenuta ad ora da parte della cassa malati

del paziente in questa nuova revisione resta tutto uguale ovviamente dal lato puramente

medico." (pag. 652 incarto AI).

Il 23 gennaio 2017 la giurista AI, __________, ha trasmesso l'incarto al medico

SMR per un valutazione medica con una nota articolata e dettagliata (cfr., per

il contenuto, pag. 657 incarto AI).

Il 6 febbraio 2017 il medico SMR, __________, ha osservato quanto segue:

"Attività adeguate a livello motorio sono considerate esigibili nella

forma totale non solo a livello medico teorico ma anche a livello obbiettivo

ormai da diversi anni ed almeno dalla data dell'appurato esercizio di attività

come gerente. Per attività adeguate a livello motorio si deve trattare di

attività di tipo di controllo e sorveglianza senza ingaggio lavorativo

inergonomico di tipo medio pesante nel portare/sollevare pesi oltre 5 kg o con

spostamenti ripetitivi oltre 100 m" (pag. 661 incarto AI).

Il 17 marzo 2017 l'UAI ha

proceduto ad una valutazione economica dell'incarto (pag. 668-681 incarto AI).

Il 21 marzo 2017 l'incarto

è stato trasmesso alla specialista in reintegrazione per valutazione, anche in

quest'occasione con una nota articolata e dettagliata (cfr., per il contenuto,

pag. 682-683 incarto AI).

Il 23 maggio 2017 il

Consulente IP, __________, ha osservato quanto segue: "(…) Dopo un'attenta

analisi dell'incarto nel suo complesso e seguendo quelle che sono state le

valutazioni medico teoriche, pratiche e di carattere economico, ritengo che

l'attività maggiormente idonea, oggettivata e obiettivamente praticabile, sia

quella di esercente nel settore della ristorazione. Tale attività, frutto di

una riqualifica concessa dai nostri uffici, è stata di recente ripresa ed

esercitata dall'A.to fino a novembre 2016. Il mansionario, come citato

nell'incarto dal medico SMR __________ risulta confacente non solo dal punto di

vista medico-teorico, bensì da quello pratico/oggettivo. Possiamo quindi

considerare, con le dovute attenzioni legate alle limitazioni funzionali, che

l'A.to risulti abile in maniera completa nell'attività di gerente nel settore

della ristorazione. Oltre a ciò, le diverse opportunità offerte dal mercato

del lavoro e non da ultimo l'esperienza maturata facilitano l'A.to

nell'esercizio della suddetta professione. In merito alle attività semplici e

ripetitive, generiche, che non abbisognano di nessuna formazione a seguito

rimango più cauto, non tanto dal punto di vista medico-teorico, bensì da quello

pratico. (…). (…) l'A.to incontrerebbe grossissime difficoltà

nell'intraprendere una nuova attività professionale. Nel caso specifico

bisognerebbe oltretutto oggettivarne l'adeguatezza pratica ed effettiva e

prevedere se del caso un periodo di formazione della durata (media) di 6/9

mesi. Ritengo questa ipotesi praticamente irrealistica. L'A.to è quindi da

ritenere non reintegrabile in queste attività.

In conclusione, come

precedentemente esposto, considerate le approfondite conoscenze dell'A.to

nonché le reiterate esperienze nel settore sino a fine 2016 ritengo che lo

stesso abbia tutti gli strumenti e le capacità, oggettive e pratiche, per

reintegrare il mercato del lavoro in qualità di esercente e questo in maniera

completa." (pag. 687-688 incarto AI; le sottolineature non sono della

redattrice).

2.11

Va infine ricordato che, in

ambito penale, durante l'interrogatorio del 3 gennaio 2017, l'assicurato ha

osservato che percepiva l'invalidità, in quanto invalido al 70%, precisando

comunque che il restante 30% poteva fare il gerente, nel senso che assicurava

la presenza presso l'esercizio pubblico per 8 ore (pag. 18, righe 27-29 incarto

MP), che si recava al bar (__________a __________) in mattinata a bere il caffè

ed era presente 2 ore alla mattina e poi andava ancora a cena e che faceva le 8

ore di presenza (pag. 19, righe 34-36 incarto MP), che aveva allestito i piani

di lavoro, prevedendo per lui la presenza dalle 10.30/11.00 sino alle

20.

/21.00 (rimanendo al ristorante lavorare; pag. 23, righe 4 e 5 incarto

MP), che lavorava al ristorante, come cameriere, cuoco e garantiva al presenza

(pag. 23, riga 38 incarto MP), che conveniva con la verbalizzante che

effettivamente non aveva adempiuto a quelli che sono i doveri imposti per

legge, anche se nel suo piccolo aveva cercato di fare qualcosa (pag. 25, righe

1-3 incarto MP).

Durante l’interrogatorio

del 12 luglio 2017, l'assicurato ha ammesso di essere stato gerente del Bar __________

a __________ a far tempo dal 14 marzo 2017 e che aveva dato le dimissioni l'11

luglio 2017 (pag. 51, righe 19-20 incarto MP), che era vero che non svolgeva

sempre la funzione di gerente (pag. 51, riga 28 incarto MP) e che gli faceva

comodo l'entrata supplementare dall'attività di gerente (pag. 51, righe 37-38

incarto MP), che effettivamente i soldi guadagnati dall'attività di gerente non

erano dichiarati all'UAI e al fisco e che si trattava di "argent de

poche" e che faceva comodo a tutti e che poi lavorava come gerente unicamente

per brevi periodi (pag. 51, righe 40-42 incarto MP), che si era sempre basato

su un margine del 30% come attività effettiva con riferimento al Bar __________

di __________ (pag. 53, righe 33-34 incarto MP), che concordava con

l'interrogante che "io ho approfittato di una situazione che andava bene

un po' a tutti, io mettevo a disposizione la gerenza e in cambio mi veniva

versato un salario minimo" (pag. 54, righe 41-43 incarto MP), che era

presente solo negli orari di punta e un po' alla sera con riferimento al

Ristorante __________ di __________ (pag. 54, riga 28 incarto MP), che, sempre

con riferimento al Ristorante __________ di __________, concordava con

l'interrogante che aveva approfittato di una situazione che andava bene a

tutti, mettendo a disposizione la gerenza in cambio di un salario minimo (pag.

54, righe 41-43 incarto MP), che non era vero che lui non lavorava, nel senso

che lui faceva presenza per le ore che aveva indicato (pag. 55, righe 1-2

incarto MP), sempre con riferimento al Ristorante __________ di __________. Con

riferimento al Bar __________ di __________ ha rilevato di aver aiutato dietro

il banco la cameriera e che come gerente faceva i controlli di igiene e

osservava l'amministratrice che faceva le buste paga e i piani lavoro (pag. 55,

righe 17-19 incarto MP) e che il suo orario di lavoro era dalla mattina verso

le 10.00/11.00 fino alle 18.00 e poi alla sera se c'era bisogno e che era

presente tutti i giorni e giocava anche a carte coi clienti (pag. 55, righe

22-26 incarto MP). Con riferimento al Ristorante __________ di __________,

l'assicurato ha ammesso che non controllava i contratti di lavoro né le buste

paga né il piano e che aveva messo a disposizione la sua patente di gerente

(pag. 61, righe 48-50 incarto AI).

Con DAC del 30 agosto 2017 (DA 4214/2017) la Procuratrice pubblica __________

ha proposto la condanna di RI 1, per usura ripetuta (commissione per

omissione), per impiego di stranieri sprovvisti di permesso e per violazione

alla LAI ripetuta, ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.

30.00

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.00, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'000.-,

rinviando gli accusatori privati (UAI incluso) al competente foro per le

pretese civili (pag. 97-103 incarto AI).

Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza federale (cfr.

STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non

devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti

(Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5). Nell'ambito delle

assicurazioni sociali, conformemente al criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid.

6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva

dell’insieme delle prove a sua disposizione, deve seguire quella

rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari

scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in

quell’ambito non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il

giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid.

5a).

Il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento

del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle

prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa

commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice

penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la

loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni

specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177

consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56; STCA 35.2016.95 del 24 aprile

2017, consid. 2.6).

2.12

Nella decisione del 3 agosto

2017.

(pag. 713-721 incarto AI), preavvisata con progetto del 20 giugno 2017

(pag. 702-708 incarto AI), l'UAI ha rilevato quanto segue: "(…) lo scrivente Ufficio Al - all'appoggio

della suindicata esigibilità medica e reintegrativa e del sopramenzionato

dovere di ridurre il danno - ritiene che l'assicurato sin dall'inizio delle

gerenze (ossia sin dalla prima gestione del bar __________ avvenuta dal 28

febbraio 2013) avrebbe ragionevolmente potuto ottenere quale remunerazione dei

salari annui ben superiori a quelli concretamente contrattualmente pattuiti,

sfruttando così appieno la sua completa capacità lavorativa in attività adatte

al danno alla salute. (…). (…) il provvedimento 22 agosto 2014 in cui

stato confermato il diritto a rendita dell'assicurato va riconsiderato ex art.

53.

cpv. 2 LPGA in quanto lo stesso è intaccato da un errore manifesto, la

cui correzione riveste notevole importanza. Nello stesso non è infatti stato

debitamente preso in conto il miglioramento della capacità di guadagno

dell'assicurato (mancata corretta valutazione delle reali possibilità salariali

dell'assicurato), palesatasi con la ripresa dello svolgimento delle attività

adeguate di gerenza. Dagli atti risulta incontestabilmente che l'assicurato, omettendo

di notificare all'amministrazione - quale beneficiario di una rendita

intera - l'inizio numerose attività lavorative, ha crassamente contravvenuto

al suo obbligo di informare (art. 31 cpv. 1 LPGA). Per questo motivo la

riduzione della rendita avverrà retroattivamente a partire dal 28 febbraio 2013

(art. 88bi8 cpv. 2 lett. b OAI), ossia dal momento dell'inizio dello

svolgimento della gerenza presso il Bar __________. Tale rettifica implica una

richiesta di restituzione di 3/4 di rendita indebitamente versata nel periodo

dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2017 (art. 25 LPGA)." (pag.

717-718 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice).

L'amministrazione ha

quindi concluso decidendo quanto segue:

"1. Dal 28 febbraio 2013 RI 1 ha diritto ad

1/4 di rendita d'invalidità (art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI);

2.

Le prestazioni ricevute ingiustamente dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2017

devono essere restituite (art. 25 LPGA).

A tal proposito, riceverà una decisione di ordine di restituzione separata con

il relativo ammontare soggetto a rimborso.

3.

Un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 LAI e

art. 97 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS))" (pag. 713-721 incarto AI).

Il rappresentante dell'insorgente contesta che vi siano i requisiti per una

riconsiderazione non sussistendo una decisione manifestamente errata, visto che

le gerenze al 100% presso il Ristorante __________ a __________ (12 dicembre

2013.

- 31 gennaio 2014) e presso il Bar __________ a __________ (dal 1°

febbraio 2014) ove il suo assistito ha conseguito un guadagno esiguo erano già

note all'UAI al momento del provvedimento del 22 agosto 2014 (cfr. doc. I).

2.13

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova

entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici

curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.14

Dalla documentazione agli atti

emerge che, a partire dal 28

febbraio 2013, con l'assunzione della gerenza del Bar __________ a __________,

l'assicurato è effettivamente rientrato nel mondo del lavoro in qualità di

gerente. Ciò che è, quindi, a ragione incontestato.

Controversa è invece la questione di sapere in che misura l'assicurato

ha effettivamente ripreso l'attività di gerente.

In particolare, se l'ha ripresa al 100% (e con pieno rendimento), come

considerato dall'amministrazione, oppure solo nei limiti della capacità

lavorativa residua di cui gode, come sostenuto dal ricorrente.

Al

riguardo, dalle tavole processuali emergono elementi contradditori.

A favore di una ripresa a tempo pieno dell'attività di gerente depongono, in

particolare, le svariate gerenze che RI 1 ha assunto tra il 2013 ed il 2017 (segnatamente: Bar __________ di __________,

Ristorante __________ di __________, Bar __________ di __________, Ristorante __________

di __________, Ristorante __________ di __________, Bar __________ di __________

e Snack Bar __________ e __________ di __________) e le relative autorizzazioni

che ha ricevuto dalla PA-SACG che erano per un'attività svolta a tempo pieno

(100%). Giusta l'art. 75 del regolamento della legge sugli esercizi

alberghieri e sulla ristorazione (RLEar) del 16 marzo 2011 (RL 11.3.2.1.1),

infatti, il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico

esercizio (cpv.1) e la presenza a tempo pieno è intesa come 8 ore giornaliere

sull'arco di 5 giorni settimanali (cpv. 2).

Alla stessa conclusione

porterebbero pure talune dichiarazioni fatte dall'assicurato in ambito penale

(in particolare, con riferimento al Bar __________ di __________, quando ha

dichiarato che il suo orario di lavoro era dalla mattina verso le 10.00/11.00

fino alle 18.00 e poi alla sera se c'era bisogno e che era presente tutti i

giorni: cfr. consid. 2.11), rispettivamente ai giornalisti in occasione di un

furto avvenuto presso il Bar __________ di __________ (articolo "__________";

cfr. pag. 577 e 578 incarto AI). In questa prospettiva va pure vista la

richiesta di assunzione dei costi degli esami specialistici disposti dalla

Sezione della circolazione volti al rilascio della licenza di condurre avanzata

dall'assicurato al fine di poter essere più mobile negli spostamenti legati

all'attività di gerente (cfr. pag. 583 e 584 incarto AI).

A favore di una ripresa dell'attività di gerente ma non in misura del 100% (e

con pieno rendimento) depongono

invece le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, fatta eccezione per

la gerenza del Bar __________ di __________ (7 febbraio 2014-3 giugno 2015),

tra il 2013 e il 2017 RI 1 ha assunto svariate gerenze ma per periodi piuttosto

brevi (28 febbraio-17 aprile 2013 Bar __________ di __________; 19 giugno-5

agosto 2013 Ristorante __________ di __________; 17 dicembre 2013-31 gennaio

2014.

Ristorante __________ di __________; 17 giugno-13 ottobre 2015 Ristorante __________

di __________ e 21 ottobre 2015-15 marzo 2016 Bar __________ di __________;

Snack Bar __________ e __________ di __________ dal 15 novembre 2016 fino ad

inizio gennaio 2017), a fronte di contratti di lavoro stipulati sempre a tempo

indeterminato (ove comunque veniva tenuto conto, implicitamente o

esplicitamente, del suo grado di invalidità del 70% e, quindi, corrisposta una

retribuzione mensile per il 30% di capacità lavorativa residua).

Del

resto, il 26 febbraio 2013 il dr. med. __________, allora medico curante

dell'assicurato, l'aveva ritenuto abile nell'attività di gerenza nella misura

del 30%. Ed è proprio dopo avere fornito tale indicazione medica che ha

ottenuto la prima autorizzazione alla gerenza (a tempo pieno) del Bar __________

da parte della PA-SACG, nonostante quanto prescritto dagli appena riportati cpv.1

e 2 dell'art. 75 RLEar.

Inoltre, in concreto, RI 1, nei

vari esercizi pubblici di cui ha assunto la gerenza (e, quindi, incluso anche

il Bar __________ di __________),

per un verso, assicurava la presenza fisica (di regola, solo per alcune ore al

giorno), senza svolgere di principio alcuna attività fisica e/o svolgendo solo

in parte (e solo a volte) alcune delle attività prettamente amministrative a

cui un gerente è tenuto per legge, oppure si limitava a mettere a disposizione

la patente di gerente.

Alla luce di questi elementi, il TCA non può concludere sulla base degli atti

di causa che RI 1 abbia effettivamente ripreso con pieno rendimento l'attività

di gerente dal 28 febbraio 2013.

Va tuttavia sottolineato che, quand'anche l'assicurato avesse ripreso

l'attività lavorativa di gerente soltanto a tempo parziale, occorrerebbe ancora

stabilire se ciò sia dovuto al danno della salute di cui è portatore (e,

quindi, se egli si è limitato ad esercitare tale attività nei limiti della capacità lavorativa residua di cui gode)

oppure ad una sua scelta deliberata (cfr. sul tema SVR 12/2017 UV n. 45).

2.15

Alla

luce di quanto esposto al considerando precedente, secondo questo Tribunale è indispensabile

che venga chiarita innanzitutto la questione medica.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'amministrazione, nel corso degli anni, ha

chiesto in più occasioni la compilazione dei formulari "rapporti

medici" ai medici curanti dell'assicurato, senza tuttavia ottenere

risposte esaustive. Ad esempio, l'UAI ha interpellato nel 2012 il dr. med. __________

della __________ (che, tuttavia, non è stato in grado di compilare il modulo,

dato che l'assicurato non era più seguito dal profilo medico e

ortopedico-tecnico nella clinica in questione da quasi 2 anni) e nel 2014 il

med. __________ della Clinique __________ (il quale non è stato in grado di

compilare il modulo, siccome che era stato consultato dall'assicurato

unicamente per dei problemi legati al moncone e alla protesi).

Da notare che in assenza

di questi aggiornamenti medici dello stato di salute dell'assicurato e senza

procedere ad una visita personale dell'assicurato, il medico SMR, dr.ssa med. __________,

nel rapporto del 29 gennaio 2013, ha comunque accertato una situazione medica

sostanzialmente stazionaria (a fronte di un problema cutaneo minore, che aveva

avuto, legato alla protesi) e concluso che non fossero da prevedere

miglioramenti anche in futuro, motivo per il quale non riteneva utile una

revisione prima di tre anni (pag. 510 incarto AI).

Anche il dr. med. __________,

pure medico SMR, (il quale non era al corrente delle due brevi gerenze del Bar __________ di __________

- dal 28 febbraio al 17 aprile 2013 - e del Ristorante __________ di __________

dal 19 giugno a 5 agosto 2013, ma era a conoscenza delle gerenze relative

al periodo 17 dicembre 2013 - 31

gennaio 2014 del Ristorante __________ di __________ ed alla gerenza del Bar __________

di __________, che era iniziata il 7 febbraio 2014 e continuava al momento in

cui ha dovuto esaminare il dossier per esprimere il suo parere medico), nel

rapporto del 20 agosto 2014 non ha reputato necessari accertamenti

specialistici ed era giunto alla conclusione che non fosse da prevedere più una

rivalutazione clinica (pag. 574 incarto AI).

Dalle tavole processuali

si evince inoltre che il 24 giugno 2016 il medico SMR, __________, siccome agli

atti non vi era documentazione medica relativa almeno agli ultimi 5 anni, per

potersi esprimere in merito all'esigibilità lavorativa dell'assicurato (in

particolare, in attività adeguate), ha esplicitamente richiesto il

"rapporto medico" del medico curante e i dettagli delle prestazioni

della cassa malati personale almeno negli ultimi due anni (pag. 627 incarto

AI).

L’aggiornamento medico

dello stato di salute dell'assicurato non è avvenuto in quanto il dr. med. __________

non aveva ritornato all'UAI il

formulario "rapporto medico" debitamente compilato, malgrado due

richiami dell'amministrazione. Inoltre la documentazione medica ottenuta dalla

cassa malati è stata ritenuta scarna dallo stesso medico SMR. Ciò nonostante il

dr. med. __________, nel

rapporto del 1° dicembre 2016 ha rilevato che la situazione dell'assicurato dal

punto di vista medico era invariata (pag. 652 incarto AI) e, nel

successivo rapporto del 6 febbraio 2017, ha posto la seguente esigibilità

lavorativa: "Attività adeguate a livello motorio sono considerate

esigibili nella forma totale non solo a livello medico teorico ma anche a

livello obbiettivo ormai da diversi anni ed almeno dalla data dell'appurato

esercizio di attività come gerente. Per attività adeguate a livello motorio si

deve trattare di attività di tipo di controllo e sorveglianza senza ingaggio

lavorativo inergonomico di tipo medio pesante nel portare/sollevare pesi oltre

5.

kg o con spostamenti ripetitivi oltre 100 m" (pag. 661 incarto AI).

In simili circostanze il TCA

ritiene che, viste le divergenze tra gli stessi medici SMR (sul tema cfr. SVR

2018.

IV Nr. 4) ed in mancanza di una visita personale dell'assicurato (a cui

nessun medico SMR ha proceduto, tantomeno il dr. med. __________, sulla scorta

della cui valutazione l'assicurato è stato ritenuto abile al 100% con pieno

rendimento nell'attività di gerente di esercizi pubblici), non è possibile

concludere che dal profilo medico l'assicurato è abile al 100% con rendimento

pieno nell'attività di gerente dal 28 febbraio 2013.

In tale contesto va pure considerato che il Consulente IP, __________, nel

rapporto del 23 maggio 2017 ha concluso che l'assicurato va ritenuto non

reintegrabile in attività semplici e ripetitive (pag. 687-688 incarto AI). Ora,

per costante giurisprudenza federale, il consulente in integrazione

professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere

una valutazione delle attività compatibili con le limitazioni funzionali

indicate in sede medica ancora esigibili da un assicurato (cfr. RtiD II-2008

pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012

del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24

luglio 2012;9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha

confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29

novembre 2017, consid. 2.8).

Infine, va ricordato che il

dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e co-direttore della Clinica __________

di __________, in data 13 aprile 1992 aveva rilevato che il fatto che

l'assicurato non sopportava la protesi era da considerarsi duraturo e che le

difficoltà, subentrate portando la protesi, erano paragonabili alla mancanza

della protesi e che gli impedimenti per l'assicurato anche a svolgere attività

adeguate erano notevoli ("Es müsste sich um vorwiegend sitzende

Tätigkeiten handel, für die Fortbewegung zwichendurch ist der Patiente auf

Stöcke angewiesen, so dass auch da Befördern von Gegenständen, Akten, etc.

behindert wäre. In einer reinen Bürotätigkeit wäre die

Behinderung am geringsten. Bei Kontrollarbeiten mit Fortbewegung zwischen den

Kontrollpunkten wäre bereits eine deutliche Einschränkung in Zeit und

Schnelligkeit anzunehmen. Es könne sich auch um Arbeit in einem Betrieb in

Einkauf handeln (jedoch nicht un eigentliche Versandarbeit). Im Hotelgewerbe in

dem der Patiente sich schon einmal versuchte, wären ev. Dispositionen und

Telefonzentrale möglich. Eine eigene Arbeitsfähigkeit kann ich nicht angeben,

da sie sehr abhängig ist von den Gegenheiten an einem einzelnen Arbeitsplatz.

Aufgrund der Unfähigkeit, die Prothese bei der Arbeit einzusetzen, ist die

Auswahl der Arbeitsplätze sehr klein geworden, so dass sich Normwerte kaum mehr

definieren lassen"), viste le difficoltà di spostamento e che, inoltre, la

scelta di posti di lavoro adatti era divenuta estremamente ridotta

(cfr. STCA LAINF 67/89 del 28 gennaio 1993, consid. 2.6 e 2.9 a pag. 344

e 348 incarto AI).

L’aspetto relativo alla effettiva possibilità per l’interessato di

esercitare, sul mercato del lavoro, l'attività di gerente di esercizi pubblici deve

essere approfondita dall’amministrazione dal profilo medico. In particolare andrà

stabilito se l’attività di gerente è compatibile con lo stato di salute

dell’assicurato ed in che misura (presenza e rendimento) può essere da lui

esercitata. Ciò dovrà avvenire tenendo conto del relativo mansionario,

desumibile dall'art. 77 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri

e sulla ristorazione, RLear, del 16 marzo 2011; RL 11.3.2.1.1.

Al proposito, il TCA ricorda che, di principio, su un mercato equilibrato del

lavoro, al gerente di un ristorante/bar competano in prevalenza delle mansioni

amministrative, nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dal

personale. Un suo coinvolgimento diretto nell'esecuzione materiale del lavoro

costituisce generalmente l'eccezione. L'art. 81 [rubricato "Compiti del

gerente (art. 28 e 53)"] del Regolamento della legge sugli esercizi

pubblici (RL 11.3.2.1.1) prevede del resto che "Il gerente assicura,

con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti

di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la

clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia, ecc.)" (STCA

35.2017.74

del 14 dicembre 2017 consid. 2.4.9 in fine).

Va tuttavia pure

considerata la circostanza che, nella realtà dei fatti, trattandosi di piccoli

esercizi pubblici, l'esercente è direttamente coinvolto, in parte (soprattutto

negli orari di punta), anche nell'esecuzione materiale del lavoro (ad es.: nel

servizio ai tavoli o al bancone e/o nel rifornimento dalla cantina). Ora, nel

caso concreto, si tratta di un assicurato con una gamba sana sola e che

presenta pure notevoli difficoltà a portare con continuità la protesi a causa

dei noti problemi cutanei.

Il 15 febbraio 2017, il dr. med. __________

(che, giova ricordare, non ha ritornato all'UAI il formulario "rapporto

medico" debitamente compilato, nonostante due richiami

dell'amministrazione), si è limitato ad attestare che l'assicurato era abile al

lavoro di gerente (ciò che è incontestato), senza tuttavia precisare in che

percentuale e la stessa PA-SACG, nonostante l’attestazione del medico curante,

ha negato il 24 febbraio 2017 il rilascio all'assicurato dell'autorizzazione a

gestire il Bar __________ di __________, proprio in quanto non poteva assumere

la gerenza a tempo pieno, così come prescritto dalla legge, essendo invalido al

70%.

Gli accertamenti medici si rivelano tanto più necessari, se si considera che

l'assicurato beneficia di una rendita intera AI dal 1987 e, quindi, da oltre 30

anni e che, in questo lunghissimo arco temporale, non sono mai state messe in

atto dall'UAI altre misure di integrazione professionale.

In esito alla perizia medica che verrà ordinata dall’amministrazione, l'UAI

dovrà determinare nuovamente se nel caso concreto è incorsa in un errore

manifesto nella comunicazione del 22 agosto 2014, confermando il diritto dell'assicurato

ad una rendita intera (grado di invalidità del 70%), e, quindi, se erano date

le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 per riconsiderare tale provvedimento.

2.16

Quanto al rinvio degli atti

all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica

l’annullamento della decisione contestata e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché venga effettuata una perizia medica esterna

fondata sull’art. 44 LPGA intesa a delucidare gli aspetti messi in rilievo al

considerando precedente e stabilire la capacità lavorativa residua dell'assicurato

a decorrere dal 28 febbraio 2013. Sulla scorta delle risultanze di tale accertamento,

l’amministrazione emetterà una nuova decisione.

Di

conseguenza, il gravame del ricorrente deve essere accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione del 3 agosto 2017 con cui l'UAI ha ridotto in via

di riconsiderazione la rendita intera di cui beneficia l'assicurato dal 1°

maggio 1987 ad un quarto di rendita retroattivamente dal 28 febbraio 2013 deve

essere annullata come pure le decisioni del 3 agosto 2017 con cui

l'amministrazione ha chiesto pure la restituzione di fr. 11'308.- per il periodo

dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e di fr. 45'030.- per il periodo dal 1°

gennaio 2014 al 31 agosto 2017.

2.17

Con l’emanazione del presente

giudizio, diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino

dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I).

Va qui ricordato che in

caso in cui l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una

decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita - come lo è stato in

casu il ricorso del 12 settembre 2017 - o un assegno per grandi invalidi,

questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche

durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova

decisione (DTF 129 V 370; STCA 32.2016.101 del 17 maggio 2017, consid. 2.9 in

fine).

2.18

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI che verserà

fr. 2'500.-- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto

la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni del 3 agosto 2017 - con cui l'UAI ha ridotto la rendita intera di cui

beneficia l'assicurato dal 1° maggio 1987 ad un quarto di rendita

retroattivamente dal 28 febbraio 2013 rispettivamente con cui ha chiesto la

restituzione di fr. 11'308.- per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013

e di fr. 45'030.- per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017 - sono

annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerando 2.15 e 2.16.

2.L’istanza

tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva

d'oggetto.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 2'500.-- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti