32.2017.144
Ufficio AI (Ticino) non competente. Ricorso accolto con trasmissione degli atti a Ufficio AI (Grigioni) competente
8 novembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2017.144
rg/sc
Lugano
8 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 19 ottobre 2010
l’Ufficio AI per gli assicurati re-sidenti all’estero (UAIE) aveva riconosciuto
a RI 1 – allora domiciliato in Italia e titolare di un permesso G (doc. AI 3, 62,
87) – il diritto ad una (mezza) rendita da agosto 2010 sospesa da gennaio 2011
a motivo dell’erogazione di indennità giornaliere nell’ambito di una
riformazione profes-sionale. Dal mese di giugno 2012 l’assicurato è stato nuovamente
posto dalla medesima autorità al beneficio di una rendita (intera) d’invalidità
(doc. AI 31, 37, 111, 113);
- nell’ambito della procedura
di revisione avviata nel marzo 2015 (doc. AI 120), per decisione 20 luglio 2017
– confermativa dell’avviso di sospensione comunicato in data 7 giugno 2017
(doc. AI 169) – sospettando l’erogazione indebita di pre-stazioni riconducibile
ad una asserita violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato,
nell’attesa di completare accertamenti medici ed economici l’Ufficio AI del Cantone
Ticino ha sospeso in via provvisionale il versamento della rendita;
- contro suddetta decisione
insorge l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, postulando l’annullamento
del provvedimento dopo aver sostenuto di non aver violato l’ob-bligo d’informare
di cui agli artt. 77 OAI e 31 LPGA;
- con la risposta di causa, ribadendo
nel merito – per quanto è dato di capire – la fondatezza della decisione di
sospensione – l’Ufficio AI del Cantone Ticino evidenzia tuttavia come non
disponesse della facoltà di emanare tale provvedimento in quanto territorialmente
incompetente giusta l’art. 40 cpv. 2ter OAI;
- interpellata da questa
Corte, con scritto 12 ottobre 2017 la rappresentante dell’assicurato ha chiesto
lo stralcio dai ruoli della causa notificando in ogni caso alcuni mezzi di
prova e ri-badendo nel merito l’infondatezza del provvedimento di sospensione;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015,8C_855/2010
dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 55 cpv. 1
LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio
dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e
l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli
assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Riservati i
capoversi 2bis-2quater dell’art. 40 OAI, l’ufficio AI competente al momento
della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40
cpv. 3 OAI);
- giusta l’art. 40 cpv. 1
lett. b OAI se gli assicurati sono domiciliati all’estero, fatti salvi i
capoversi 2 e 2bis, per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio
AI per gli assicurati residenti all’estero. A norma dell’art. 40 cpv. 2 OAI per
la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’ufficio
AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa
regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento
della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di
frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività
frontaliera. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le
decisioni. Giusta l’art. 40 cpv. 2bis OAI per gli assicurati domiciliati
al-l’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la
ricezione e l’esame delle richieste sono di competenza dell’ufficio AI nel cui
campo d’attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale, ritenuto che se
durante la procedura un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in
Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero (anche nel caso in cui, durante la procedura, l’assicurato
domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza
passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero; art. 40 cpv.
2quater OAI);
- l’art. 88 cpv. 1 OAI dispone
che la revisione è avviata dall’uffi-cio AI che alla data dell’inoltro della
domanda di revisione è competente ai sensi dell’art. 40 OAI, ritenuto che se durante la procedura un assicurato domiciliato all’estero trasferisce
la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa
all’ufficio AI nel cui campo d’attività l’assicurato ha la sua dimora abituale
o il suo domicilio (art. 40 cpv. 2ter OAI) (sul punto v. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 16,
nota marginale 856, p. 153);
- dagli atti dell’incarto AI
risulta che all’inizio della procedura di revisione (26 marzo 2015, doc. AI
120) RI 1 era domiciliato in Italia (doc. AI 120). In applicazione dell’art. 40
cpv. 2 OAI l’Ufficio AI del Cantone Ticino aveva assunto la ricezione e l’esame
del caso. Il 18 aprile 2016 - nel corso quindi della procedura di revisione -
l’assicurato ha ottenuto un permesso di dimora (B) risiedendo in Svizzera
dapprima nel Comune di __________ (__________), frazione di __________ ed in
seguito, dal 10 maggio 2017, a __________, Comune di __________ (__________)
(doc. AI 140, 153, 172, 173);
- come accennato, con
decisione 20 luglio 2017– confermativa dell’avviso di sospensione comunicato in
data 7 giugno 2017 (doc. AI 169) – sospettando l’erogazione indebita di prestazioni,
nell’attesa di completare accertamenti medici ed econo-mici l’Ufficio AI del
Cantone Ticino ha deciso la sospensione in via provvisionale del versamento
della rendita;
- nel caso concreto, a seguito
del trasferimento della dimora dell’assicurato nel Cantone ____________________
a partire dal 18 aprile 2016, giusta l’art. 40 cpv. 2ter OAI la competenza ad
esaminare e decidere sul diritto a prestazioni di RI 1 spettava all’Ufficio AI
del Cantone __________ e non a quello del Cantone Ticino, il quale addirittura
non sarebbe stato competente a notificare la decisione di sospensione neppure
nel caso in cui non vi fosse stato suddetto trasferimento di dimora (in applicazione
dell’art. 40 cpv. 2 ultima frase OAI, la notifica incombeva segnatamente
all’UAIE);
- secondo
giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI
incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013
dell’11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004
pubblicata in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid.
3a). Per motivi di economia processuale, si può prescindere dall’annullare il
provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se
l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può
essere presa una decisione (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2;
STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1); SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I
8/02 del 16 luglio 2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139
Fatti
II 384 consid. 2.3);
- nella fattispecie in esame
la decisione 20 luglio 2017 dell’Uffi-cio AI deve essere annullata perché
emanata da un’autorità territorialmente incompetente e gli atti trasmessi
all’Ufficio AI del Cantone ____________________ per competenza decisionale. La
vertenza non è infatti suscettibile di essere decisa nel merito da parte dello
scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza già solo per il
fatto che l’incompetenza del-l’Ufficio AI del Cantone Ticino è stata ravvisata
dall’ammini-strazione medesima e (per lo meno implicitamente) condivisa dal
Considerandi
ricorrente (cfr. VI);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- stante la
soccombenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino (che già nel marzo 2017 ha avuto
conoscenza del trasferimento di dimora dell’assicurato nel Cantone __________;
doc. AI 148), nel caso in esame le spese per fr. 500 sono poste a suo carico
con l’obbligo di rifondere all’insorgente fr. 1'500 per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§
La decisione del 20 luglio 2017 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino è
annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI del Cantone __________ per ragione di
competenza.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI del Canton
Ticino che verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA
inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti