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Decisione

32.2017.145

Soppressione rendita in via di revisione. Conferma perizia pluridisciplinare e valutazione medico-teorica

23 aprile 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno concluso per un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi

attività dall’aprile 2011 e del 50% dall’ottobre 2013 (doc. 96 incarto AI).

Ritenuto

adempiuto il diritto ad un aiuto al collocamento (cfr. rapporto 30 gennaio 2017

del consulente in integrazione professionale; doc. 102 AI incarto AI), dopo

aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un

grado d’invalidità del 57%, con preavviso del 14 aprile 2017 l’Ufficio AI ha proposto

la riduzione della rendita da intera a metà (doc. 106 incarto AI).

Aggiornata

la situazione medica mediante esame della nuova documentazione prodotta

dall’assicurato con osservazioni del 22 maggio 2017 (doc. 116 – 117 incarto AI),

avendo il SMR concluso che tali atti non permettono di oggettivare un

cambiamento dello stato di salute (cfr. annotazioni 2 agosto 2017 in doc. 119 incarto

AI), con decisione 9 agosto 2017 l’Ufficio AI ha confermato la riduzione della

rendita (doc. 120 incarto AI).

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

interposto il presente ricorso chiedendo il ripristino della rendita intera.

Ribadisce

un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla perizia

pluridisciplinare, producendo un nuovo certificato del suo medico curante. Rinvia,

per giustificare un grado d’inabilità maggiore, ad una vertenza giudiziaria

contro l’assicuratore infortuni (in casu: __________) sfociata nella STCA di

rinvio datata 30 settembre 2015.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione

medico-teorica come pure la definizione del grado d’invalidità.

1.5. In

data 12 marzo 2018 il TCA ha richiamato da __________ la seguente

documentazione: la decisione 24 novembre 2017 (emessa a seguito della STCA di

rinvio del 30 settembre 2015) con la quale all’assicurato è stato riconosciuto,

unicamente per i postumi infortunistici d’origine somatica (esclusa quindi la

patologia psichiatrica), un grado d’invalidità del 42%; l’opposizione 30

dicembre 2017 dell’assicurato (chiedente l’erogazione di una rendita per un

grado d’invalidità del 55%); il rapporto 27 aprile 2017 del dr. __________ (quest’ultimo

posto a fondamento della succitata decisione formale). Nello stesso scritto è

stato rilevato che la procedura d’opposizione è ancora pendente in attesa del

rapporto di una valutazione specialistica del citato sanitario prevista il 16

marzo 2018 (VII).

Su

richiesta di questa Corte, le parti hanno inoltrato le loro osservazioni al suddetto

accertamento (IX e X).

considerato

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto a metà la

rendita intera.

2.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372.

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4

Nel caso concreto, nell’ambito

della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha fatto eseguire una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM.

Dal

referto datato 7 giugno 2016 (doc. 239 incarto AI) risulta che i periti hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e neuropsicologica

(dr. __________),

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con

influsso sulla capacità lavorativa:

"

(…)

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.1).

Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F

45.

).

Gonalgie nell’ambito di iniziale gonartrosi con

condrocalcinosi al ginocchio ds., nonché instabilità legamentare

posterolaterale in:

-

stato dopo grave trauma distorsivo

del ginocchio ds. (1985) con stato dopo intervento di sutura e ricostruzione

del legamento collaterale laterale e del legamento crociato anteriore,

-

dolori al polso ds. con leggera

limitazione della mobilità e stato dopo vari interventi chirurgici nel 1998 per

rottura del legamento scafolunato a ds.,

-

periartropatia dell’anca sin.

nonché stato dopo lesione del nervo sciatico con paresi all’estensore del piede

sin. dopo frattura multiframmentaria della diafisi del femore prossimale sin.

(9.1.1985) ed osteosintesi con fissatore esterno nonché complicazione e

sviluppo di osteite postoperatoria.

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Pregressa lesione postraumatica del nervo sciatico sin., con lievi

deficit sensitivomotori residui soprattutto sul territorio della porzione

peroneale.

Lieve-moderata sindrome del tunnel carpale a sin.

Pregressa emicrania senza aura, attualmente poco sintomatica.

Stato dopo frattura intra-articolare della base del metatarso I

del piede ds. (22.4.2011) e sviluppo di leggera artrosi a livello tibio-fibulo

tarsica sottoastragalica a ds.

Cervicalgie e lombalgie nell’abito di iniziali alterazioni di tipo

generativo. (…)” (pagg. 276-277 incarto AI)

Dopo

aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, ritenute

invalidanti unicamente le affezioni reumatologiche (30% d’inabilità, da

intendersi come riduzione di rendimento in un pensum lavorativo a tempo pieno)

e psichiatriche (40% di inabilità), in merito alla capacità lavorativa i periti

hanno concluso per una totale inabilità nell’abituale professione ma del 50% in

attività adeguate.

Riguardo

alle limitazioni, essi hanno rilevato:

" (…)

In attività adeguata l’A. risulta abile nella misura del 50%. Per

attività lavorativa adeguata, dal punto di vista reumatologico, si intende

un’attività prevalentemente sedentaria in cui l’A. possa alle volte alzarsi cambiando

di posizione e muoversi.

Si sottolinea l’importanza di prendere in considerazione le

limitazioni funzionali, elencate in precedenza, determinate dalla patologia del

ginocchio ds., come pure quella del polso ds. L’A., dal punto di vista

reumatologico, riesce ad alzare dei pesi al massimo 10 kg, raramente, ed è

impedito dall’utilizzo della stampella ds nel trasportarli.

Dal punto di vista psichiatrico un’attività adatta deve tener

conto del disturbo di personalità misto di cui l’A. è affetto associato alla

sindrome depressiva persistente ed alla sindrome da dolore persistente che

rappresentano un disagio psichico e comportamentale con espressione rigida e negativa,

cioè caratterizzata da marcate sfiducia dell’A. ed aspetti rivendicativi e

polemici dello stesso. L’incapacità lavorativa dovuta alla patologia

psichiatrica e quella reumatologica vanno parzialmente sommate. (…)” (pag. 283

incarto AI)

Ritenuto che la perizia

SAM ha accertato un miglioramento rispetto alla situazione presente al momento

della decisione del 17 agosto 2012 e della comunicazione 8 maggio 2013, con la

decisione impugnata l’Ufficio AI, determinato un grado d’invalidità del 47%, ha

ridotto la rendita a metà.

L’assicurato sostiene invece

un peggioramento delle condizioni di salute.

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.

, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Nell’evenienza

concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento

della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

una capacità lavorativa globale del 50% in attività adeguate rispettose dei

limiti funzionali e questo per i seguenti motivi.

In merito alla patologia

psichiatra l’assicurato fa valere il rapporto 9 dicembre 2014 della psichiatra

curante, dr.ssa __________, la quale ha descritto come segue la situazione:

" (…) Lo

stato psichico è da allora caratterizzato da un umore fortemente deflesso, un

pessimismo cronico, una mancanza di motivazione, di progettualità e di idee

prospettiche, apatia, un’affettività piatta ed un’energia vitale ridotta.

L’eloquio è poco fluente e ridotto nella qualità e nella quantità,

il pensiero incentrato su tutte le ingiustizie e le cattiverie subite nel corso

della sua vita, già a partire dall’infanzia e che l’hanno portato a provare una

profonda sfiducia nei confronti del prossimo ed a evitare così i contatti sociali

ed a frequentare pochissime persone.

L’aspetto generale è ridotto, deambula a fatica con una stampella

ed ha continuamente dolori.

A causa di ciò egli presenta una marcata diminuzione della

caricabilità, della capacità di adeguamento, della resistenza allo stress e

della produttività, che gli rendono impossibile svolgere qualsiasi attività

lavorativa, se non in una bassissima e trascurabile percentuale. Inoltre a

causa delle sue difficoltà nel rapportarsi con gli altri si creerebbero grossi

problemi in qualsiasi ambiente di lavoro. (…)” (doc. E)

e concluso:

" (…) Per

questi motivi il signor RI 1 è da considerarsi totalmente inabile al lavoro.

Considerato il decorso e la gravità dell’affezione un

miglioramento dello stato psichico tale da permettere un aumento della capacità

lavorativa non è prevedibile, motivo per cui l’incapacità lavorativa è da

considerare a tempo indeterminato.” (doc. E)

Orbene, a prescindere che

tale certificato risale al mese di dicembre 2014, esso non è atto a mettere in

dubbio la valutazione peritale psichiatrica eseguita dal dr. __________

nell’ambito della perizia SAM. Ponendo nel rapporto 20 maggio 2016 le diagnosi di

sindrome depressiva persistente (ICD 10 F- 34.1), di disturbo di personalità

misto (ICD1 – F61.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 –

F45.4) – che sono sostanzialmente le stesse poste dalla psichiatra curante

(cfr. rapporto 20 novembre 2015 della medesima all’Ufficio AI in doc. 83

incarto AI) –, il perito ha disposto una dettagliata valutazione, accompagnata

anche da test psicologici, giungendo alla seguente conclusione:

" (…) Siamo

confrontati con un signore che a causa delle vicissitudini della sua vita che

lo hanno visto soccombere a patire specialmente durante gli anni infantili ha

sviluppato un marcato negativismo che se da una parte lo ha portato a provare

una intensa rabbia nei confronti della società dall’altra lo ha esposto a

continue ricadute nell’ambito di un disturbo depressivo persistente. Con il

passare degli anni la convinzione profonda di essere stato sfortunato, trattato

male e quasi abusato non si è affievolita ma riattualizzando il conflitto con

le figure di riferimento primario sostanzialmente assenti e inaffidabili ha

trovato strada facendo leva su innumerevoli elementi (legati in particolare

all’ambito di lavoro e alla relazione con l’universo femminile) atti a

confermare la sua tesi di fondo e a rafforzarne l’impatto a livello emotivo.

Agli elementi citati si è poi da ultimo aggiunto quello del risentimento e

della profonda sfiducia nei confronti della classe medica rea a suo dire di non

essere riuscita a migliorare il suo stato di salute compromesso dai postumi

infortunistici che lo hanno costretto ad interrompere la sua attività

lavorativa (che era poi l’unica cosa che a quel momento pareva procedere

abbastanza bene) a partire dal mese di aprile 2011 in avanti. gli elementi

messi in evidenza nel corso delle due visite peritali sono a mio modo di vedere

suffragati da quelli emersi al testi di Rorschach effettuato dallo psicologo

FSP __________ che ha evidenziato i tratti salienti di un disturbo di

personalità oltre al carattere discretamente ipocondriaco nelle risposte

fornite dall’A. atte a confermare la presenza di una sindrome somatoforme da

dolore persistente. (…)” (pag. 295 incarto AI)

Descritte le limitazioni

(cfr. punto no. 5 della perizia), egli ha poi valutato un’abilità lavorativa del

60% dal lato strettamente psichiatrico e dell’80% quale casalingo.

Agli atti non vi è altra

documentazione che contraddica la perizia psichiatrica o che apporti nuovi

elementi non valutati. In effetti, in sede di osservazioni al progetto di

decisione l’assicurato ha prodotto uno scritto 21 giugno 2017 della dr.ssa __________

in cui la stessa ha dichiarato che non vede il suo paziente dal 12 ottobre 2015

(doc. 378 incarto AI). Non risulta che l’assicurato abbia continuato una

terapia.

Riguardo alle

problematiche somatiche, questo TCA non può che confermare le dettagliate,

esaustive e convincenti perizie specialistiche dei dr. __________, __________ e

__________, al cui tenore va fatto riferimento.

La successiva

documentazione del medico curante, dr. __________, non apporta alcun nuovo

elemento di giudizio.

Il suo rapporto 23 giugno

2017.

all’Ufficio AI non oggettiva, come rettamente sostenuto dal SMR nelle

annotazioni 2 agosto 2017,

“un possibile

cambiamento dello stato di salute tale da permetterci di entrare nel merito di

una nuova valutazione” (pag. 380 incarto AI).

Lo stesso vale per quello datato

11.

settembre 2017, prodotto in sede giudiziaria ed avente il seguente tenore:

" Le scrivo

in merito al paziente sopraccitato che continua ad accusare forti dolori al

ginocchio destro, al femore sinistro e al polso sinistro.

Anche lo stato psico-fisico è nettamente peggiorato a causa del

persistere dei dolori per cui l’ho inviato presso la Dr.ssa med. __________ FMH

Psichiatrica ad __________.

Il quadro psico-fisico è sicuramente peggiorato in questi tempi,

per cui il paziente deve poter avere il beneficio di invalidità completo.”

(doc. C)

In effetti, oltre ad

essere scarno e non motivato, il rapporto rileva le note condizioni di salute

dell’assicurato.

In conclusione, viste le

affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito

valore probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente, sino al momento della

decisione contestata, è abile al 50% in attività adeguate.

Questo

Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria come da richiesta del

ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

L’assicurato ha fatto riferimento ad una sua procedura giudiziaria in ambito

LAINF conclusasi con sentenza di questo TCA resa il 30 settembre 2015 (inc.

35.2015

). In quell’occasione il Tribunale, negato il nesso causale adeguato

tra l’infortunio del 22 aprile 2011 e la problematica psichica, aveva rinviato gli

atti ad __________ per richiedere al dr. __________ una valutazione globale dal

punto di vista somatico di tutti gli infortuni subiti dall’assicurato, incluso

quello assicurato presso l’__________, e, in esito alla stessa, di definire

nuovamente l’entità della rendita d’invalidità (inc. 35.2015.12).

Con

decisione 24 novembre 2017 l’assicuratore contro gli infortuni, fondandosi

sulla valutazione degli atti eseguita il 27 aprile 2017 dal dr. __________, ha

confermato un grado d’invalidità del 42% e determinato l’ammontare della

rendita. Contro la citata decisione l’assicurato ha interposto opposizione il

30.

dicembre 2017. Nello scritto 20 marzo 2018 __________ ha informato che l’assicurato

è stato peritato il 16 marzo 2018 dallo stesso dr. __________, precisando di

non essere ancora in possesso del relativo rapporto (cfr. consid. 1.5).

Siccome

la valutazione del 27 aprile 2017 del dr. __________, eseguita senza aver visto

l’assicurato, aveva lo scopo di differenziare le affezioni riconducibili agli

infortuni da quelle extra – infortunistiche, ritenuto inoltre che il succitato specialista

si è allineato alle conclusioni del dr. __________ rese nell’ambito della

perizia multidisciplinare (pagg. 308 - 312 incarto AI), non vi sono motivi per

discostarsi dalla valutazione medico-teorica dei periti SAM.

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto

incontestato.

2.8.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame,

l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido, in fr. 73’203.--,

corrispondente al salario che l’assicurato avrebbe percepito da sano a tempo

pieno nel 2015 presso il suo ex datore di lavoro (cfr. scritto 16 agosto 2016,

pag. 336 incarto AI).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, per la determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha

preso in considerazione un importo di fr. 66'453.10 risultante dalla tabella

TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e

ripetitive, valore mediano, uomini per il 2014, riportato su 41.7 ore

settimanali, ridotto del 50% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 50%,

e decurtato di un ulteriore 5% per attività leggere, giungendo così ad un

reddito da invalido di fr. 31'798,85

(cfr. rapporto 13 aprile 2017 del consulente in integrazione professionale in

pag. 341 incarto AI).

L’amministrazione

ha applicato una riduzione del 5% giustificata dalla necessità per l’assicurato

di svolgere unicamente attività leggere. Questa Corte, tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393

consid. 3.3), non ha motivo per distanziarsi dalla percentuale calcolata

dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata, non presentando

l’assicurato altri fattori di riduzione.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 73’203 con quello da invalido di fr. 31'798,85

si ottiene un grado d’invalidità del 56,56% arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, a 57%.

Di

conseguenza l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita da intera a

mezza con effetto dal 1° ottobre 2017 (primo giorno del secondo mese successivo

alla decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti