32.2017.146
Rendita concessa per periodo limitato. Assicurata contesta miglioramento e chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. TCA conferma decisione
15 maggio 2018Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.146
fc
Lugano
15 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione del 10 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1956, di professione insegnante, nel novembre 2015, adducendo problemi
reumatologici e un esaurimento nervoso, ha presentato una domanda di prestazioni
per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 10 luglio 2017,
confermativa di un progetto del 28 febbraio 2017, l’Ufficio AI, stabilita
un’inabilità lavorativa totale in ogni attività lavorativa dal 7 agosto 2015
all’8 novembre 2016, e in seguito del 10%, le ha riconosciuto il diritto ad una
rendita di invalidità piena dal 1. agosto 2016 al 28 febbraio 2017, ossia tre
mesi dall’avvenuto miglioramento dello stato di salute (doc. AI 96).
1.2. Con
ricorso al TCA, corredato da nuova documentazione medica, l'assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione, censurando in sintesi gli accertamenti medici esperiti
dall’amministra-zione e le conseguenti conclusioni in merito alla capacità lavorativa
che a suo avviso sarebbe nulla. Postulando altresì la restituzione dell’effetto
sospensivo al ricorso, nel merito, previa esecuzione di una perizia medica, ha
postulato la concessione della rendita di invalidità anche successivamente al
28 febbraio 2017 (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, interpellato anche il medico SMR, ha chiesto
la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella economica
poste alla base del provvedimento impugnato.
1.4. Con
ordinanza del 23 ottobre 2017 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda
di ripristino dell’affetto sospensivo (doc. VIII). Con scritti del 23 ottobre
2017 (doc. IX), 13 novembre 2017 (doc. XIII) e 2 marzo 2018 (doc. XVII), la
ricorrente, assistita sempre dal suo legale, ha prodotto ulteriore documentazione
medica, la quale è stata sottoposta al SMR, il quale, mediante annotazioni del
27 ottobre 2017 (doc. XI), 16 novembre 2017 (doc. XV/1) e 7 marzo 2018 (doc.
XIX/1), ha concluso che la stessa non evidenziava elementi nuovi.
considerato, in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Secondo
l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’ufficio AI competente è quello del
Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni.
Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui
campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a
OAI).
L’ufficio
AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante
tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI, con riserva degli articoli
2bis-2quater).
Nella
fattispecie, considerato come l’assicurata abbia presentato la richiesta di
prestazioni nell’ottobre 2015, allorquando era ancora domiciliata a __________,
a ragione l’Ufficio AI del Cantone Ticino, che ha immediatamente avviato gli
accertamenti del caso, ha mantenuto la sua competenza anche successivamente al
trasferimento del domicilio dell’assicurata a __________ nel Canton __________,
con effetto dal 3 giugno 2016 (doc. AI 43).
La
competenza territoriale dell’Ufficio AI del Cantone Ticino va quindi ammessa.
Nel
merito
2.3. Mentre
è in concreto incontestato che l’assicurata sia da considerare completamente
inabile al lavoro dal 7 agosto 2015 all’8 novembre 2016, con conseguente
diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2016 al 28 febbraio 2017, litigioso
è il punto di sapere se l’assicurata abbia diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità anche successivamente, e, quindi, se, e se del
caso in che misura, dopo l’8 novembre 2016 sia intervenuto un miglioramento
delle condizioni di salute suscettibile di incidere, e se del caso in che maniera,
sul diritto alla rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V
164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano
e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi
possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il
Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata
nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei
quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare
anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.7. Nel
novembre 2015 l’assicurata, affetta da problematiche alla schiena e psichiche, attiva
sino alla fine di luglio del 2016 come insegnante professionale presso una
scuola nel Canton __________ (doc. AI 30), ha presentato una domanda di prestazioni.
L’amministrazione ha interpellato il dr. __________, reumatologo curante, il
quale, nel rapporto medico all’AI del 5 novembre 2015, poste le diagnosi
invalidanti di “1. Mittelgradige depressive Episode
im Rahmen eines Burnout (-psychosoziale Belastungssituation), 2. Ankylosierende
Spondylitis (Morbus Bechterew), ED 12/2013, 3. St. n. Kniekontusion
links 3/2015 nach Treppensturz mit persistierendem Reiknie”, ha certificato
una completa inabilità lavorativa dal 7 agosto 2015 sino ad almeno fine gennaio
2016 (doc. AI 20).
L’assicurata
è quindi stata degente dal 3 novembre 2015 al 22 gennaio 2016 presso la
Privatklinik di __________. Il medico SMR, dopo aver preso visione del rapporto
d’uscita della clinica, ha confermato la necessità di eseguire una perizia
MEDAP (doc. AI 39), l’esecuzione della quale è stata tuttavia inizialmente
posticipata a causa di un nuovo ricovero dell’assicurata, dal 19 luglio al 13
settembre 2016, presso la clinica __________ per la diagnosi di “Rezidivierende
depressive Störung, gegenwärtig mittelschwere Episode (ICD-10: F33.1) mit/bei:
- Spondylitis ankylosans Bechterew bei negativem HLA B27, - Verdacht auf
traumatisierte Gonartrose, - st. n. anamnestischer Colitis anfangs 2016”
(doc. AI 49, 69). Nel rapporto del 14 settembre 2016 i sanitari della clinica
hanno attestato una completa inabilità dal 19 luglio al 27 settembre 2016 (doc.
AI 69).
L’amministrazione
è quindi stata informata del fatto che l’assicurazione perdita di guadagno, la __________,
ha fatto allestire una perizia bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) a
cura della dr.ssa __________, specialista in medicina fisicale e riabilitativa
(valutazione del 17 dicembre 2016), e del dr. __________, psichiatra (del 4 gennaio
2017), i quali hanno eseguito due singole valutazioni approfondite e, quindi, una
valutazione conclusiva in data del 4 gennaio 2017, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi:
"
1.1 Diagnosen mit
Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit
- Gegenwärtig leichtgradige depressive Episode (1CD-10:
F 32.00)
1.2 Diagnosen ohne Auswirkung auf die
Arbeitsfähigkeit
- Chronisches myofasziales bzw. tendomyogenes
Schmerzsyndrom mit axialer Akzentuierung mit/bei (IQD-10; M79.1):
- ausgeprägter muskulärer
Dysbalance/Dekonditionierung/myostatischer Insuffizienz
- multiplen Insertionstendinopathien bzw Tendinosen
- aktuell multisegmentalen thoräkalen und Costotransversalgelenks-Funktionsstörungen
- multisegmentalen degenerativen Veränderungen der
Wirbelsäule ohne Anhaltspunkte für eine Erkrankung aus dem
entzündlich-rheumatischen Formenkreis
- ISG-Arthrose beidseits mit leichtem Reizzustand
beidseits ohne Anhaltspunkte für aktiventzündliche oder postentzündliche
Veränderungen
- Fussfehlstatik beidseits mit/bei (ICD4 0: M21.6)
Knick-Senk-Spreizfuss beidseits
und geplanter Hammerzeh-Operation rechts am 23.11.2016
- OSG-Arthrose links (ICD10:M19.17) ohne Anhaltspunkte für ein
entzündlich-destruktives Geschehen, mit/bei ausgeprägten chronische,
posttraumatische Veränderungen im Bereich des linken OSG medial, lateral und im
Sinus tarsi (mit/bei in der MRT des linken OSG vom 06.01.2014 imponierenden
akuten bis subakuten posttraumatischen Veränderungen lateralen mit kleiner
schalenförmiger Avulsion aus dem Malleolus lateralis), Achillessehnentendinopathie
links ohne entzündliche Veränderungen
- Verdacht auf phobischen Schwindel (ICD-10: R42V)
- Anamnestisch: St. n. multiplen Sturzereignissen unklarer
Ätiologie (ICD-10: W17)
- Differentialdiagnostisch: Dysthymie (ICD-10: F 34.1)
- Formal Verdacht auf chronische Schmerzstörung mit somatischen
und psychischen Faktoren (ICD-10: F 45.41), differentiatdiagnostisch gesteigerte
Schmerzwahmehmung im Rahmen eines depressiven Geschehens
- Anamnestisch: Abhängigkeitssyndrom von Tabakwaren (Zigaretten), gegenwärtiger
Substanzgebrauch (ICD-10: F 17.24) (…)”
Esprimendosi
in merito all’influsso di tali patologie sulla capacità lavorativa, hanno
affermato in sostanza che, a motivo dell’episodio depressivo lieve (ICD 10, F32.00),
andava ammessa una limitazione della capacità lavorativa del 10% (su 100%) nell’attività
lavorativa esercitata sino alla fine del 2016, dopodiché l’assicurata era da
considerare nuovamente abile al lavoro in misura illimitata (doc. 14 atti
assicurazione malattia).
Il
medico SMR dr. __________nel rapporto finale del 24 gennaio 2017, preso atto
della perizia fisiatrica e psichiatrica e della documentazione agli atti, poste
le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Attuale episodio
depressivo lieve F32.0” oltre a quelle - senza influsso sull’abilità
lavorativa - di “DD distimia F 34.1, Sospetto disturbo somatoforme F45.41,
sindrome miofasciale M79/1, disturbo statico a livello dei piedi M21.6, Artrosi
caviglia sinistra M 19.17”, ha quindi concluso che, in considerazione dei
ricoveri avuti, l’assicurata era da considerare inabile nell’attività abituale
e in attività adeguate nella misura del 100% dal 7 agosto 2015 al 8 novembre
2016 (data del consulto alla base della perizia psichiatrica) e in seguito del
10% (per caricabilità ridotta), nulla invece in attività casalinghe, osservato
come fossero assenti limitazioni funzionali (doc. AI 78).
L’amministrazione
ha interpellato il consulente professionale, e, quindi, con progetto di
decisione del 28 febbraio 2017, respinto la domanda di prestazioni, ritenendo
che dall'esame della documentazione risultava medicalmente oggettivata un’inabilità
lavorativa del 100% in qualsiasi tipo d’attività dal 7 agosto 2015, mentre che
dall’8 novembre 2016 l’inabilità era del 10%, con un conseguente pari grado di
invalidità, insufficiente per l’attribuzione di una rendita. Di conseguenza
all’assicurata veniva riconosciuta una rendita intera per il periodo dal 1.
agosto 2016 al 28 febbraio 2017, ossia tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento
dello stato di salute (doc. AI 28).
L’assicurata
si è opposta a queste conclusioni, con osservazioni del 4 aprile 2017 dell’avv.
RA 1, producendo diversa documentazione oltre ad una presa di posizione della
Klinik __________ di __________ del 24 febbraio 2017, nella quale veniva
illustrata l’evoluzione della situazione clinica, riferito di un intervento al
piede destro subito il 19 gennaio 2017 e preso criticamente posizione sulle
conclusioni dell’amministrazione (doc. AI 90).
L’amministrazione
ha quindi interpellato il SMR, il quale, tramite il dr. __________
(generalista) e il dr. __________ (psichiatra), nell’Annotazione 19 maggio 2017
ha concluso:
"
Valutazione:
l'attuale rapporto della clinica __________ mette in
particolare l'accento sull'avvenuto licenziamento ed il relativo vissuto
negativo come pure sul difficile ricollocamento professionale dovuto all'età
dell'assicurata, problematica non invalidante ai sensi dell'Al.
L'attuale rapporto non permette di rendere verosimile
un peggioramento dello stato di salute psichiatrico rispetto al momento della
valutazione peritale avvenuta il 8.11.2016
L'intervento al piede comporta una IL limitata nel
tempo dal 19.1.2017 fino al 28.2.2017 con seguente ricupero della CL abituale.”
(doc. AI 92)
Con
la decisione contestata 10 luglio 2017 l’amministrazione ha quindi confermato
il progetto di decisione esponendo:
"
(…)
Decidiamo:
Dal 01.08.2016, ossia dopo un anno d'attesa giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto ad una rendita intera
d'invalidità con un grado Al del 100%.
La prestazione verrà versata limitatamente al
28.02.2017, ossia tre mesi dall'avvenuto miglioramento dello stato di salute
(88a cpv. 1 0AI).
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico
Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute di cui portatrice le
ha comportato, e tuttora le comporta, i seguenti periodi d'incapacità
lavorativa:
in qualsiasi attività lucrativa:
100% dal 07.08.2015
10% dall'8.11.2016, percentuale da intendere quale
riduzione di rendimento e continua.
Questi periodi d'inabilità lavorativa aprono di
conseguenza il diritto a prestazioni temporanee dell'Al.
Dato che lei non potrebbe meglio valorizzare la sua
capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che
all'inabilità lavorativa accertata del 10% nell'abituale professione
corrisponda, dunque, un'incapacità lucrativa della medesima entità.
Considerato che lei, malgrado l'incapacità lavorativa
del 10% può ancora svolgere la sua abituale attività lucrativa, così come
qualsiasi altra professionale, non si ritiene opportuna l'attuazione di provvedimenti
di ordine professionale.
(...)
Osservazioni al progetto di decisione del 01.03.2017
Abbiamo ricevuto le
osservazioni del 04.04.2017 inoltrate
dal suo
rappresentante legale e la rispettiva documentazione in allegato, in particolare:
- Dichiarazione __________
- Certificato medico
della Dr.ssa __________ della Privatklinik
di __________ del 21.01.2016
- Rapporto medico psichiatrico del
Dr. __________ della clinica __________ di __________ del 24.02.2017.
La documentazione
medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio
Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione, indica che la stessa non apporta alcun
nuovo elemento medico con influsso sulla sua capacità lavorativa residua che non sia già stato
ampiamente valutato in precedenza. L'SMR certifica infatti che l'attuale
documentazione non permette di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute
psichiatrico rispetto al momento della valutazione peritale avvenuta l’8.11.2016.
Per quanto attiene
all'intervento al piede, che ha causato una totale
incapacità al lavoro dal 19.01.2017 limitatamente
al 28.02.2017, si rileva come lo stesso non può entrare in linea di conto per far valere un
duraturo peggioramento dello stato di salute in quanto lo stesso è stato di durata inferiore ai tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI). In conclusione,
dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti né a livello medico
né sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano
indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel
progetto di decisione.” (doc. AI 95)
Di
fronte al TCA la ricorrente ha prodotto nuove certificazioni, sulle quali il
SMR, il 20 settembre 2017, ha considerato:
"
Vedi nota riassuntiva del 19.5.2017
Attuale ricorso:
nuova documentazione:
Mail del 28.3.2.17 del dr. __________ indirizzato
all'assicurato dal quale risulta prevista nuova RM colonna dorsale per
verificare presenza o meno di residui di M. di Bechterew. Inoltre menziona insorgenza
di sintomatologia di Burn-out in seguito a mobbing sul posto di lavoro.
Valutazione:
dall'attuale documentazione non risultano nuovi
elementi rispetto a quelli valutati in occasione della perizia. Da notare che
le indicazioni del dr. __________ indirettamente confermano la valutazione
peritale psichiatrica nel senso di una problematica reattiva / mobbing / burn
out con reazione depressiva, problematica psichica che non rivestono in se
patologie invalidanti ai sensi della LAI.” (doc. IV)
L’insorgente
ha ulteriormente inoltrato prese di posizione del 9 ottobre 2017 del dr. __________,
reumatologo curante (doc. N), della dr.ssa __________, radiologa, del 28 marzo
e 3 aprile 2017 (doc. L, M); in merito alle stesse il SMR ha ritenuto di dover
confermare le conclusioni peritali “in assenza di documentazione che possa
mettere in forse le allora conclusioni diagnostiche e funzionali.” (Annotazione
del 27 ottobre 2017 doc. XI/1).
La
ricorrente ha inoltre fatto pervenire un suo scritto del 1. marzo 2018 (nel
quale elenca le affezioni di cui soffre), certificazioni del dr. __________ del
23 ottobre 2017 (doc. N) e del dr. __________ del 1. febbraio 2018 (doc. O),
con annessa documentazione radiologica relativa ad una problematica al piede
destro. I nuovi atti sono stati nuovamente sottoposti al medico SMR, il quale,
con Annotazioni del 16 novembre 2017 e 7 marzo 2018, non li ha ritenuti idonei
a sovvertire le conclusioni della decisione contestata (doc. XV/1 e XIX/1).
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
Considerandi
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad
art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.9
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente
è stato accuratamente vagliato dall’Uf-ficio AI prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti,
questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale bidisciplinare
eseguita il 17 dicembre 2016/4 gennaio 2017 per conto dell’assicurazione
perdita di guadagno dell’assicu-rata, __________, e richiamata agli atti
dall’Ufficio AI. Tale valutazione, comprendente una perizia reumatologica di 66
pagine e una valutazione psichiatrica di altre 45, oltre ad un rapporto conclusivo
di entrambi gli specialisti, è in effetti da considerare dettagliata,
approfondita e, pertanto, rispecchiante i suesposti parametri giurisprudenziali
(cfr. consid. 2.8).
Per
quanto in particolare riguarda la perizia reumatologica/fisiatrica del 17 dicembre
2016, la dr.ssa __________ - specialista, tra l’altro, in fisiatria, medicina
riabilitativa, medicina sportiva - dopo aver esaminato gli atti all’inserto,
eseguito un approfondito esame clinico, comprensivo di esame neurologico, esami
di laboratorio e radiologici, ha sostanzialmente concluso che non vi era alcun
segno oggettivabile di presenza di vertigine e che i criteri radiologici per
ammettere la presenza di un morbo di Bechterew (o spondilite anchilosante; trattasi di una malattia cronica, infiammatoria
e reumatica che causa dolori e irrigidimento delle articolazioni) non erano
adempiuti. La specialista ha contestualmente osservato che i disturbi
presentati dall’assicurata erano solo in piccola parte spiegabili dal
punto di vista medico, consigliando peraltro la sospensione del trattamento con
biologici. Sottolineando quindi il forte sospetto di una effettiva componente
funzionale/non organica, ha concluso per l’assenza di patologie invalidanti dal
punto di vista somatico e, quindi, di una qualsivoglia inabilità lavorativa per
questo titolo. Da ultimo la dr.ssa __________ ha ampiamente preso posizione,
criticandone le conclusioni, sulle certificazioni dei curanti, segnatamente su
quelle del dr. __________.
Quanto
d’altra parte alla perizia psichiatrica eseguita il 4 gennaio 2017 - che si è basata
su un accurato esame clinico effettuato l’8 novembre 2016 secondo il
vocabolario AMDP System, tenendo conto dell’anamnesi, degli esami di laboratorio,
degli atti, di esami testistici accurati, della descrizione dei limiti e delle
risorse secondo schema Mini-ICE APP (che ha concluso per uno stato nella
norma), del test sulla base dei segni orari (“Uhren-Zeichen-Test”), del test di
memoria a breve termine di Amsterdam, e delle descrizioni soggettive -, il dr. __________,
specialista in psichiatria, ha diagnosticato, quale unica diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa, un episodio depressivo lieve (F 32.0). Quali
diagnosi senza influsso sulla stessa, il perito ha indicato la presenza di DD distimia
F 34.1, dipendenza da tabacchi, al momento uso di sostanze (F 17.24) e infine
sospetto di un disturbo somatoforme F 45.41. Ne discendeva a suo avviso una
limitazione del 10%, ritenuto che dal gennaio 2017 la capacità lavorativa era
da considerare nuovamente piena. Il perito ha sottolineato che si trattava in
ogni modo di una patologia lieve e che le risorse terapeutiche non erano esaurite,
ritenuta in ogni modo l’assenza di comorbidità e di disturbo di personalità. Ha
quindi preso posizione dettagliatamente sulle certificazioni dei curanti che si
erano espressi sulle condizioni dell’assicurata, criticandone le conclusioni con
motivazioni approfondite e convincenti.
I
due periti hanno quindi elaborato una valutazione di consenso sulla base della
valutazione bidisciplinare (“Versicherungsmedizinische Konsensbeurteilung”) che
ha concluso per le diagnosi elencate al consid. 2.7, ammettendo quale unica
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “Gegenwärtig
leichtgradige depressive Episode (1CD-10: F 32.00)”. Hanno quindi esposto:
"
2.
Stellungnahme zu
den spezifischen Auswirkungen der gesundheitlichen Störung auf die Funktionsfähigkeit
und die Arbeitsfähigkeit in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht:
Aus versicherungspsychiatrischer Sicht ist durch die
Auswirkungen einer leichtgradigen depressiven Episode (ICD 10: F 32.00) eine
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 10% (von 100%) in der angestammten
Tätigkeit bis Ende des Jahres 2016 einzuschätzen. In der Folge ist
wieder eine uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit als Lehrperson anzunehmen.
Auf orthopädisch-rheumatologischem Fachgebiet besteht
hingegen kein Gesundheitsschaden, der versicherungsmedizinisch betrachtet eine
Limitierung der Arbeitsfähigkeit in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als
Berufsschullehrerin und Fachvorstand der Bekleidungsgestalterinnen begründen
könnte.
In ausserberuflichen Tätigkeiten (zum Beispiel
Haushalt) ist die Versicherte aus interdisziplinärer Sicht ebenso wie für
sämtliche Verweistätigkeiten (gemäss ihrem allgemeinen Leistungsspektrum)
uneingeschränkt arbeitsfähig, dies ab dem Datum der Exploration am 08.11.2016.
3.
Therapievorschläge/berufliche Massnahmen:
Aus interdisziplinärer Sicht bestehen zurzeit keine
therapeutischen Möglichkeiten, das aktuell ermittelte Belastungsprofil des
Versicherten zu verbessern. -
Rein therapeutisch ist somatischerseits die intensive, nachhaltige, muskuläre Rekonditionierung unter schwerpunktmässiger
segmentaler Stabilisierung und Haltungsschulung zu empfehlen, dies unter
konsequentem Umsetzen der erlernten Verhaltensstrategien in Eigenregie. Des
Weiteren sollte (bei nicht gegebener Indikation) umgehend der TNF-Alpha-Hemmer
Simponiri0 abgesetzt werden.
Aus versicherungspsychiatrischer Sicht sollte
grundsätzlich eine angemessene, störungsfokussierte Psychotherapie der
Versicherten unter Berücksichtigung der Empfehlungen in den Leitlinien
durchgeführt werden, um eine weitere Stabilisierung sowie eine schrittweise
Reduktion der dysfunktionalen Verhaltens- und Gedankenrnuster und der
depressiven SyMptomatik zu ermöglichen.
Ails medizinisch-ethischen Gründen ist zudem eine Abstinenz von Tabakwaren empfehlenswert, um
allfällige Folgeerkrankungen (zum Beispiel mikro-und makrovasküläre bzw. Kardiovasküläre,
pulmonare, maligne etc) zu vermeiden.” (doc.
14.
atti assicurazione)
Di
conseguenza, riassumendo, secondo i periti, l’assicurata, portatrice di una
episodio depressivo lieve, era da ritenere inabile al lavoro in ogni attività
in misura del 10% sino alla fine del 2016 e in seguito nuovamente pienamente abile.
Per quanto atteneva ai problemi lamentati di natura somatica non vi era alcuna
limitazione alla capacità lavorativa.
A
queste conclusioni peritali, ampiamente motivate, approfondite e convincenti,
questo Tribunale deve senza riserve aderire.
In
effetti, per quanto riguarda in particolare la valutazione psichiatrica, il
perito ha ben illustrato che nell’assicurata era evidenziabile un episodio
depressivo lieve, senza sindrome somatica, mentre che non era accertabile un
disturbo depressivo recidivante cosicché veniva posto il codice diagnostico di ICD10-F32.00.
Considerando nel dettaglio i criteri per ammettere un episodio depressivo
secondo i criteri ICD10, il perito ha osservato che nel caso dell’assicurata
erano adempiuti soltanto i criteri sufficienti per una “leichtgradige
depressive Episode”, mentre che non vi erano elementi per poter ammettere
una valutazione maggiore. Nessun elemento per una “dementielle Störung”
era dato, né dal punto di vista clinico né testistico (Mini-Mental-Test und
Uhren-Test), osservato come le difficoltà di concentrazione addotte
dall’assicurata erano tutt’al più da inquadrare in una „Pseudodemenz"
nell’ambito di un episodio depressivo lieve. Il perito ha pure preso dettagliatamente
posizione sui vari certificati medici agli atti e osservato che la prognosi era
buona, tenendo conto delle possibili misure mediche e farmacologiche. Esclusa dalla
collega reumatologa la presenza di un morbo di Bechterew, il perito ha
osservato che si poteva tutt’al più ipotizzare la presenza di una distimia F
34.1
o di un possibile disturbo somatoforme F 45.41, ritenuto tuttavia che ad
entrambi i disturbi non poteva essere ascritto alcun influsso sulla capacità
lavorativa. Ha pure rilevato la presenza di discrepanze tra quanto soggettivamente
evidenziato dall’assicurata e i reperti obiettivi. Il perito dr. __________ ha
quindi concluso - sulla base, come detto, di un’approfondita analisi della
documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame
clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei
limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni
soggettive - che l'assicurata, a dipendenza dell’episodio depressivo lieve, era
da ritenere abile nella misura del 90% in ogni attività fino alla fine del
2016, mentre che in seguito andava nuovamente considerata abile in misura piena
(doc. AI 13 atti assicurazione).
A
tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose
dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche e
della nuova giurisprudenza ricordata al consid. 2.6 (cfr. anche al consid.
2.
), questo Tribunale deve senza riserve aderire.
Del
resto anche per quanto riguarda la valutazione somatica, la valutazione operata
dalla dr.ssa Hofmann, nell’approfondi-ta perizia del 17 dicembre 2016 (di 66
pagine) ha, tra l’altro, messo in evidenza le discrepanze tra quanto addotto
dall’assicurata e i reperti oggettivi e clinici. La perita si è,
tra l’altro, espressa come segue.
"
(…) In der Gesamtschau
erklären sich die von der Versicherten geklagten Beschwerden nur zu einem
geringen Teil aus oben genannten Befunden bzw. nachfolgend aufgeführten
Diagnosen, insgesamt besteht eine auffallende Diskrepanz zwischen den
objektivierbaren klinischen und radiologischen Befunden im Vergleich zu den von
der Versicherten demonstrierten Beschwerden und Schmerzen. Zweifel am Ausmass
der subjektiv geklagten Beschwerden kommen insbesondere auch aufgrund der
Wiederholt widersprüchlichen bzw. der gegenüber den beiden Gutachtern
diskrepanten Schilderung der Beschwerden und des Krankheitsverlaufs, des
Fehlens angemessener Therapiemassnahmen und Eigenaktivitäten zur Schmerzlinderung,
den Hinweisen auf nicht in dem geklagten Umfang vorhandenen Auswirkungen der
Funktionsbeeinträchtigungen und der fehlenden sachlichen Diskussion bezüglich
einer möglichen beruflichen Verweistätigkeit auf. Auch im Rahmen der aktuellen
Begutachtung sind die genannten erheblichen Schmerzen (aktuell NRS 6/10) nicht
sichtbar, so sitzt die Versicherte zunächst eine halbe Stunde im Wartebereich
auf einem Sofa und nachfolgend während der Anamneseerhebung 2 Stunden und 30
Minuten entspannt auf einem Stuhl, Schonhaltungen werden nicht eingenommen, Ausweichbewegungen
nicht durchgeführt und insbesondere ist auch keine Bewegungsunruhe erkennbar.
Die Beschwerdeschilderung der Versicherten ist deutlich appellativ und
demonstrativ und lässt den Verdacht auf eine Darbietung vor gezielt ausgewähltem
Publikum, nämlich der Gutachterin, von deren Beurteilung die Versicherte einen
Einfluss auf die Entscheidung über ihre Versicherungsansprüche erwartet, aufkommen.
5.2
Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit
Keine.
5.3
Diagnosen ohne Auswirkung auf die
Arbeitsfähigkeit
- Chronisches myofasziales bzw. tendomyogenes
Schmerzsyndrom mit axialer Akzentuierung mit/bei (IQD-10; M79.1)
- ausgeprägter muskulärer
Dysbalance/Dekonditionierung/myostatischer Insuffizienz
- multiplen Insertionstendinopathien bzw Tendinosen
- aktuell multisegmentalen thoräkalen und
CostoiransVersalgelenks-Funktionsstörungen
- multisegmentalen degenerativen Veränderungen der
Wirbelsäule mit/bei
ohne Anhaltspunkte für eine Erkrankung aus dem
entzündlich-rheumatischen Formenkreis
-ISG-Arthrose beidseits mit leichtem Reizzustand
beidseits ohne Anhaltspunkte für aktiventzündliche oder postentzündliche
Veränderungen
- Fussfehlstatik beidseits mit/bei (ICD4 0: M21.6)
- Knick-Senk-Spreizfuss beidseits
- geplanter Hammerzeh-Operation rechts am 23.11.2016
- OSG-Arthrose links (ICD10:M19.17) ohne Anhaltspunkte für ein
entzündlich-destruktives Geschehen, ausgeprägten chronische, posttraumatische
Veränderungen im Bereich des linken OSG medial, lateral und im Sinus tarsi (mit/bei
in der MRT des linken OSG vom 06.01.2014 imponierenden akuten bis subakuten
posttraumatischen Veränderungen lateralen mit kleiner schalenförmiger Avulsion
aus dem Malleolus lateralis), Achillessehnentendinopathie links ohne entzündliche
Veränderungen
- Verdacht auf phobischert Schwindel (ICD-10: R42V)
- Anamnestisch: St. n. multiplen Sturzereignissen unklarer Ätiologie
(ICD-10: W17)
- Differentialdiagnostisch: Dysthymie (ICD-10: F 34.1)
- Formal Verdacht auf chronische Schmerzstörung mit
somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10: F 45.41), differentiatdiagnostisch
gesteigerte Schmerzwahmehmung im Rahmen eines depressiven Geschehens
- Anamnestisch: Abhängigkeitssyndrom von Tabakwaren (Zigaretten), gegenwärtiger
Substanzgebrauch (ICD-10: F 17.24) (…)”
Concludendo
quindi in merito alla capacità lavorativa:
"
5.4
Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit
5.4.1
Arbeitsfähigkeit in der zuletzt ausgeübten
Tätigkeit:
Unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten und Befunde
besteht auf orthopädisch-rheumatologischem Fachgebiet kein Gesundheitsschaden,
der versicherungsmedizinisch betrachtet eine Limitierung der Arbeitsfähigkeit
in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Berufsschullehrerin und Fachvorstand
der Bekleidungsgestalterinnen begründen könnte. Auch in ausserberuflichen
Tätigkeiten (zum Beispiel Haushalt) lässt sich aus medizinisch-theoretischer
Sicht keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit begründen.
5.4.2
Arbeltsfähigkeit in einer adaptierten Tätigkeit:
Auch für sämtliche Verweistätigkeiten ist die
Versicherte aus orthopädisch-rheumatologischer Sicht gemäss ihrem allgemeinen
Leistungsspektrum uneingeschränkt arbeitsfähig. (…)”
Anche
a tali conclusioni, che pure si sono espresse attentamente sulle discordanti valutazioni
dei curanti della ricorrente, questo Tribunale deve prestare adesione.
Del
resto sia di nuovo sottolineato che le conclusioni peritali sono state pienamente
condivise anche dal medico del SMR, laddove nel rapporto finale del 24 gennaio
2017, ha concluso per la sussistenza, dall’agosto 2015, di un’inabilità
lavorativa piena a motivo dei ricoveri subiti ed elencati anche nella perizia
medica, e di un’inabilità lavorativa del 10% dal novembre 2016 nella sua
attività così come in ogni altra, inteso come un lieve impedimento psichiatrico
(caricabilità ridotta) (cfr. doc. AI 78).
2.10
La
ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base di nuove attestazioni
mediche.
In
particolare ha prodotto, in fase di osservazioni al progetto di decisione, uno
scritto del 24 febbraio 2017 dei dr. __________ della clinica psichiatrica __________
di __________, nel quale viene illustrata l’evoluzione della situazione clinica
dell’assicurata, riferito di un intervento al piede destro subito il 19 gennaio
2017, per dito martello con inabilità lavorativa dal 19 gennaio al 28 febbraio
2017, e preso criticamente posizione sulle conclusioni dell’Ufficio AI, confermando
la loro valutazione di una problematica depressiva (doc. AI 90). Tale
certificazione era stata attentamente esaminata dai medici SMR dr. __________ e
dr. __________, i quali, nell’Annotazione 19 maggio 2017, hanno concluso:
"
Valutazione:
l'attuale rapporto della clinica __________ mette in
particolare l'accento sull'avvenuto licenziamento ed il relativo vissuto
negativo come pure sul difficile ricollocamento professionale dovuto all'età
dell'assicurata, problematica non invalidante ai sensi dell'Al.
L'attuale rapporto non permette di rendere verosimile
un peggioramento dello stato di salute psichiatrico rispetto al momento della
valutazione peritale avvenuta il 8.11.2016
L'intervento al piede comporta una IL limitata nel
tempo dal 19.1.2017 fino al 28.2.2017 con seguente ricupero della CL abituale (…).”
(doc. AI 92)
A
dette conclusioni, tratte sulla base di un’attenta valutazione della situazione,
da parte sia di un medico generalista che di uno psichiatra, questa Corte deve
aderire, ove si osservi in particolare che l’inabilità lavorativa attestata a
seguito dell’intervento al piede è stata a ragione considerata di natura transitoria
e non duratura e, quindi, non influente per far valere un duraturo peggioramento
dello stato di salute in quanto lo stesso è stato di durata inferiore ai tre
mesi (art. 88a cpv. 2 OAI).
Quanto
d’altra parte all’email del 28 marzo 2017 del dr. __________ indirizzato
all’assicurata e dal quale risulta prevista una nuova RM alla colonna dorsale
per verificare la presenza o meno di residui del morbo di Bechterew, menzionante
altresì l’insorgenza di sintomatologia di Burn-out in seguito a mobbing sul
posto di lavoro, il medico SMR, nell’Annotazio-ne del 20 settembre 2017, ha
considerato come da tale documentazione non risultassero nuovi elementi
rispetto a quelli valutati in occasione della perizia. Il dr. __________ ha
pure con pertinenza fatto notare che le indicazioni del dr. __________ indirettamente
confermavano semmai la valutazione peritale psichiatrica nel senso di una
problematica reattiva/mobbing/burn out con reazione depressiva, problematiche
psichiche che non rivestivano patologie invalidanti ai sensi della LAI (doc.
IV/1).
Sia
peraltro osservato che, come evidenziato in seguito, gli accertamenti radiologici
eseguiti nel marzo 2017 hanno in sostanza confermato l’assenza di segni del
morbo di Bechterew (cfr. doc. L, M).
Del
resto nemmeno la documentazione ulteriormente prodotta dalla ricorrente
permette di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione.
Quanto
in effetti alla nuova presa di posizione del 9 ottobre 2017 del dr. __________,
reumatologo curante (doc. N), alle certificazioni della dr.ssa Sabine Paul,
radiologa, del 28 marzo 2017 (riferite a una radiografia alle mani bilaterale
del 28 marzo 2017 con la diagnosi di Rizartrosi bilaterale maggiore a sinistra
che a destra e assenza di segni per artropatie infiammatorie; e 3 aprile 2017,
riferita ad una RM della colonna dorsale completa del 28 marzo 2017 attestante
la presenza di alterazioni di tipo degenerativo - artrosi attivata - e
l’assenza di segni radiologici tipici per una problematica tipo Bechterew; doc.
L, M), esprimendosi in merito il 27 ottobre 2017 il SMR ha osservato:
"
(…) Mail dr. __________ nella quale di fatto conferma l'attuale assenza di
segni per morbo di Bechterew.
In conclusione si confermano quindi le conclusioni
peritali in assenza di documentazione che possa mettere in forse le allora
conclusioni diagnostiche e funzionali. (…)” (doc. XI/1)
A
questa conclusione non si può non aderire, la nuova documentazione non
attestando alcuna modifica della situazione né comprovando una diversa valutazione
della situazione dell’assicurata, né infine evidenziando elementi che potrebbero
in qualche modo far apparire come non corretta o non completa la perizia
bidisciplinare del 4 gennaio 2017. Anzi, come affermato dal dr. __________ del
SMR, di fatto il dr. __________ conferma l’assenza di segni radiologici tipici
per una problematica di tipo Bechterew (doc. XI/1).
Del
resto tali certificazioni non motivano in che modo e in che misura le conclusioni
della perizia bidisciplinare siano errate o bisognose di completamento. Per
quanto riguarda la presenza di un eventuale morbo di Bechterew, nella perizia
del 4 gennaio 2017 i periti hanno dettagliatamente illustrato i motivi per cui
tale diagnosi non abbia potuto essere confermata, conclusioni del resto ribadite
in sostanza sia dal dr. __________ (doc. N) che dai più recenti accertamenti
radiologici (del 28 marzo 2017) che appunto documentano la presenza di rizartrosi
alle mani, ma assenza di segni per artropatie infiammatorie, oltre alla presenza
di alterazioni di tipo degenerativo alla colonna dorsale, ma assenza di segni
radiologici tipici per una problematica tipo Bechterew (cfr. doc. L, M).
La
ricorrente ha ulteriormente prodotto un nuovo rapporto del dr. __________ del
23.
ottobre 2017 (doc. N), nel quale il curante riassume in sostanza la storia
clinica della paziente dal 2013, ma non evidenzia elementi nuovi rispetto alla
documentazione già agli atti, come del resto concluso anche dal medico SMR
nell’annotazione del 16 novembre 2017 (doc. N, XV/1). Parimenti vale per il
breve certificato della dr.ssa Kasper dell’8 novembre 2017 attestante una
consultazione d’urgenza il 31 ottobre 2017 per “starke Erschöpfung”,
laddove tale scritto appare troppo succinto e immotivato, senza peraltro alcuna
attestazione di precise diagnosi o d’inabilità lavorativa (doc. O).
Infine
l’assicurata si è ancora prevalsa di un suo scritto del 1 marzo 2018 (con il
quale elenca le note affezioni di cui soffre), di un rapporto del 1. febbraio
2018.
del dr. __________ dell’ospedale di __________ - il quale attesta la presenza
di persistenti dolori al dito II del piede destro con indicazione a un reintervento
che per il momento è tuttavia posticipato con applicazione di plantari -, un
referto radiologico di una RM al piede destro del 9 febbraio 2018 (che parrebbe
confermare una rottura della fascia plantare a livello metatarsale II; doc. P)
oltre ad una valutazione "geopatica" dell’8 febbraio 2018 (doc. P).
Ora,
come a ragione considerato dal medico SMR nell’anno-tazione del 7 marzo 2018,
la problematica a livello del secondo dito del piede destro, peraltro insorta
all’inizio del 2018 e, quindi, in epoca successiva alla data decisiva della
decisione contestata del 10 luglio 2017 - data che segna il limite temporale del
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e riferimenti) -, appare risolvibile
con un intervento di entità limitata con seguente incapacità lavorativa di
poche settimane, trattandosi peraltro di un’affezione che non è in relazione alla
precedente inabilità prolungata. La stessa non permette quindi di discostarsi
dalle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dall’am-ministrazione (doc.
XIX/1). Quanto alla problematica del magnetismo, a prescindere dal fatto che la
documentazione prodotta non è corredata da alcuna attestazione medica e, quindi,
di diagnosi o certificazioni d’inabilità lavorativa, la stessa manifestamente non
comprova la presenza di patologie scientificamente riconosciute idonee a
motivare un’inabilità lavorativa tutelata dall’AI, come del resto concluso dal
medico SMR (cfr. doc. XIX/1).
Osservato
anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che il diverso parere dei
curanti dell’assicurata, segnatamente quello del dr. __________, non permette
di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui sono giunti i periti
nella perizia del 17 dicembre 2016/4 gennaio 2017. In effetti,
nuovamente esaminato il caso, le conclusioni dei curanti non hanno potuto
essere confermate dal medico SMR, sulla base di quanto dettagliatamente esaminato
dai periti. Questi ultimi hanno del resto esposto in modo convincente e
dettagliato i motivi per cui le diverse certificazioni dei curanti, che sono
state del resto scarsamente motivate, non permettevano una diversa conclusione
sia per quanto riguarda le diagnosi da porre che per quanto riferito alle limitazioni
sulla capacità lavorativa. Sia peraltro osservato che, contrariamente a quanto
allegato dall’insorgente, la perizia eseguita per conto della __________ non ha
omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi fatti valere
dall’assicurata. Inoltre a torto l’assicurata mette in dubbio l’imparzialità
dei periti, ove si rilevi che nel caso della dr.ssa __________ (medicina
riabilitativa) e del dr. __________ (psichiatra), trattasi di professionisti indipendenti
e imparziali, imparzialità del resto evocata esplicitamente nella perizia in
oggetto e di cui questo Tribunale non ha motivo di dubitare.
Val
qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al
consid. 2.6 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V
409.
e 143 V 418), che i periti dr.ssa __________ e in particolare lo psichiatra
dr. __________ non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi
psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare
che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono
resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità lavorativa della
ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.
In
siffatte circostanze, le censure ricorsuali al riguardo della perizia reumatologica/psichiatrica
devono essere respinte, ove peraltro si sottolinei che non sono state espresse
puntuali critiche alla stessa, ma solo generiche contestazioni, non suffragate,
come detto, da alcuna specifica certificazione medico-specialistica di rilievo.
Occorre
quindi concludere che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza
fornire elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare
inattendibile quanto attestato dai periti dr.ssa __________ e dr. __________ e
dal SMR e, quindi, dall’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla
capacità lavorativa non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata
ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore,
la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia
bidisciplinare e entro la data della decisione contestata (ribadito che per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola
sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato;
cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato
approfonditamente vagliato dall'amministrazione, prima dell'emanazione della
decisione qui impugnata (in concreto: il 10 luglio 2017) data che, come detto,
segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).
Del
resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni peritali sono stata
avallate integralmente anche dal SMR, il quale ha pure effettuato, in ben sei
occasioni, un esame approfondito della fattispecie.
A
proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.
59.
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la valutazione dei periti del 4 gennaio 2017 e del
SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità
e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), richiamato
pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142
consid. 8b) che se dal mese di agosto 2015 al novembre 2016 l’assicurata era da
considerare completamente inabile in ogni attività, successivamente era da
considerare nuovamente abile nella misura del 90% in ogni attività.
D’altra
parte, tutto bene considerato, la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata
sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta della
ricorrente di essere sottoposta ad una nuova valutazione medica (doc. I) va
respinta. In proposito va altresì osservato che l’assicurata non ha in sostanza
mai fatto pervenire l’”indagine approfondita”, mediante uno specialista,
sulla sua situazione “al fine di elaborare un rapporto avente carattere di
controperizia”, come preannunciato in corso di procedura ricorsuale (doc. 1
p. 2), limitandosi invero a contestare le conclusioni della perizia bidisciplinare,
ritenuta “di parte”, senza tuttavia, come detto, sufficientemente sostanziare
le sue censure.
2.11
Occorre
quindi concludere che all’assicurata va riconosciuto un grado di inabilità
lavorativa pieno, nell’attività abituale e in ogni attività, dal 7 agosto 2015
all’8 novembre 2016, momento a partire dal quale va ammesso un miglioramento
delle condizioni con un conseguente grado d’inabilità del 10%.
Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato),
conformemente al già ricordato principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p.
434).
Alla
luce di quanto esposto la ricorrente, per ridurre il danno, relativamente al
periodo successivo al novembre 2016, deve continuare a mettere a frutto la sua
capacità lavorativa del 90% nella sua precedente professione. In questo caso è
quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (cfr. STF
9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2 con riferimenti; DTF 114 V 313
consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, p. 154). Ritenuto
che il grado corrispondente di inabilità al lavoro del 10% della ricorrente
nella precedente attività lavorativa non attinge al minimo pensionabile (art.
28.
cpv. 2 LAI), non vi sono i presupposti per concederle una prestazione successivamente
al mese di febbraio 2017 (ossia tre mesi dopo il miglioramento).
Va
qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro
al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile
al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio
2010.
per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una
sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro
al 50% sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad
un’analoga soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del
12.
febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua
professione (cfr. anche STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA 32.2014.191 del
17.
settembre 2015 e riferimenti).
Di
conseguenza, va quindi ammesso un miglioramento sostanziale delle condizioni
dell’assicurata accertato nel novembre 2016, con la conseguente attribuzione di
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. agosto 2016 (dopo un anno di
attesa; cfr. art. 28 LAI; consid. 2.4) al 28 febbraio 2017, vale a dire con la
soppressione della prestazione con effetto dal 1 marzo 2017, ossia 3 mesi dal
miglioramento situato al 8 novembre 2016 (art. 88 cpv. 1 OAI). La decisione del
10.
luglio 2017 va quindi confermata e il ricorso respinto.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da
pertinente documentazione medica, segnatamente qualora i suoi disturbi
dovessero effettivamente svilupparsi in direzione del morbo di Bechterew (cfr.
doc. XIII), ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei
confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il
potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti