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Decisione

32.2017.147

Corretta decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurata,in applicazione del metodo misto,il diritto ad una rendita,in difetto di un grado AI pensionabile.Per la parte salariata,CL 100% in atti

20 marzo 2018Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In altre due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,

il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i

casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in

particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori.

Ciò comporta, in

particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale

secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute

invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle

terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni

psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante.

2.9. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

effettuata dal dr. __________ con riferimento agli aspetti reumatologici

(segnatamente il referto peritale del 30 novembre 2016 e il relativo

complemento del 12 giugno 2017) e dal __________ per quanto concerne il profilo

psichiatrico (ossia il referto peritale del 15 dicembre 2016), da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati, e fatte proprie dall'UAI.

2.9.1. Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalla valutazione peritale

del 30 novembre 2016 con la quale il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata

abile al lavoro a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 10%,

nella sua professione e pienamente abile al lavoro, senza riduzione del

rendimento, in altre attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali.

Questa motivata

valutazione del dr. __________ non può, come peraltro indicato nel complemento

peritale del 12 giugno 2017 dallo stesso perito reumatologo (cfr. pagg. 291-292

incarto AI), essere rimessa in discussione dal referto del dr. __________ del

17 maggio 2017 prodotto in sede ricorsuale (cfr. doc. A3).

Al riguardo, il TCA rileva

che il referto in questione era già stato trasmesso dalla rappresentante

dell’assicurata all’amministrazione (cfr. pag. 280 incarto AI) nell’ambito

delle osservazioni contro il progetto di decisione del 2 maggio 2017.

Lo stesso era quindi stato sottoposto al vaglio del dr. __________,

il quale, nel complemento peritale del 12 giugno 2017, dopo avere illustrato

quanto descritto dal dr. __________ nel referto del 17 maggio 2017, aveva

concluso che:

" (…)

Di conseguenza la documentazione ortopedica specialistica

fornitami ora in allegato al suo scritto del 7 giugno 2017 non modifica le

mie considerazioni a riguardo della capacità funzionale e di carico residua e

quindi della capacità lavorativa in attività solita, nell’attività di casalinga

e per un lavoro adatto allo stato di salute.”

(Pag. 292 incarto AI, sottolineatura della redattrice)

Il TCA non ha motivo per scostarsi da queste considerazioni dello

specialista in reumatologia.

Neppure possono influire sulla valutazione della capacità

lavorativa residua dell’assicurata le altre due brevi certificazioni del dr. __________

del 1° giugno 2017 e del 21 giugno 2017 prodotte in sede ricorsuale (cfr. doc.

A6).

In tali referti, infatti, il dr. __________ si limita a comunicare

al medico curante dell’assicurata, dr. __________, l’esito positivo delle

infiltrazioni di Lidocaina e corticosteroidi effettuate in sede sottoacromiale

a sinistra, con diminuzione dei dolori.

2.9.2. Per quanto riguarda la

patologia psichiatrica, nel referto peritale del 15 dicembre 2016, posta la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da

disadattamento con disturbo prevalentemente di altri aspetti emozionali

(ICD10-F43.23)”, la dr.ssa __________ del __________ ha considerato

l’esistenza di una incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 50% nell’attività

di venditrice in luoghi di lavoro diversi dal precedente datore di lavoro

dell’assicurata e una piena capacità lavorativa in attività adatte (pag. 239

incarto AI).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle convincenti e ben motivate considerazioni espresse dall’esperta del __________ incaricata di

valutare l’assicurata, le quali, contrariamente a quanto preteso dalla

patrocinatrice della ricorrente, non possono essere rimesse in discussione dal

referto peritale del 7 febbraio 2017 redatto dalla dr.ssa __________ su

incarico dell’URC (cfr. doc. A4).

Ora, al riguardo, nelle

annotazioni del 4 ottobre 2017, il dr. __________, psichiatra del SMR, ha

rilevato che:

" Ho preso

attenta visione dell’incarto e molto approfonditamente della perizia allestita

dalla dr.ssa __________ per l’URC.

Noto che la dr.ssa __________ nella perizia __________ pervenuta

in dicembre 2016 riconosceva una IL 50% nell’attività abituale di venditrice.

Ora, il 7 febbraio 2017, la dr.ssa __________ non certifica alcuna

diagnosi psichiatrica né limitazioni di interesse psichiatrico. La non

collocabilità dell’assicurata non è giustificata da motivi medici, bensì

socio-economici “almeno fin quando la pratica dell’assicurazione invalidità non

sarà conclusa”.

Si può concludere che dal 7 febbraio scorso non sussiste alcuna

inabilità lavorativa sia in attività abituale, sia adeguata, per motivi

psichiatrici.

In base a queste considerazioni, confermo integralmente il

contenuto del rapporto finale SMR del 15.02.2017 e successive annotazioni del

03.07.2017.

Se dovessi invece ipoteticamente esprimermi sul decorso

successivo, rimarrebbe attualmente valevole solo la riduzione di rendimento del

10% valutata dal perito reumatologo dr. __________ dal 30.06.2015 in attività

abituale, nessuna inabilità lavorativa reumatologica in attività adatta dalla

stessa data e nessuna inabilità lavorativa psichica in qualsiasi attività dal

07.02.2017.” (Doc. IV/1)

Questo Tribunale condivide

le considerazioni espresse dal dr. __________ riguardo all’assenza di

motivazioni di carattere medico-psichiatrico per giustificare la non

collocabilità dell’assicurata valutata dalla dr.ssa __________.

In effetti, nel referto

peritale del 7 febbraio 2017, la dr.ssa __________ ha evidenziato che

“considerato lo stato psichico senza una sintomatologia depressiva

importante (non sussistono disturbi cognitivi, non c’è un’apatia, non sensi

di colpa, psicomotricità nella norma, umore leggermente deflesso) si può

valutare che la capacità lavorativa dal punto di vista strettamente psichiatrico

non è seriamente compromessa” (cfr. pag. 256 incarto AI, sottolineature

della redattrice).

Ancora in maniera più

chiara, rispondendo al quesito numero 6, la dr.ssa __________ ha espressamente

indicato che “dal lato psichiatrico non sussiste attualmente incapacità

lavorativa” (cfr. pag. 257 incarto AI, sottolineature della redattrice).

Il TCA non ignora che la

stessa dr.ssa __________ abbia poi anche affermato che “l’assicurata

attualmente non è collocabile in alcun posto di lavoro” (cfr. pag. 257 incarto

AI).

Tale valutazione della

dr.ssa __________, tuttavia, contrariamente a quanto preteso dalla

patrocinatrice della ricorrente, non può essere interpretata nel senso di

considerare l’assicurata totalmente inabile al lavoro per ragioni psichiatriche

Considerandi

– circostanza peraltro esclusa dalla stessa specialista in psichiatria

rispondendo alla domanda precedente, laddove ha in maniera inequivocabile

indicato che non sussiste attualmente incapacità lavorativa.

Il TCA concorda, invece,

con l’interpretazione fornita nella propria presa di posizione dal dr. __________,

il quale ha osservato che la non collocabilità dell’assicurata non è

giustificata da motivi medici, bensì socio-economici (cfr. doc. IV/1,

sottolineatura della redattrice).

Tale soluzione, del resto,

appare tanto più giustificata alla luce di quanto già illustrato da questo

Tribunale nella sentenza STCA 38.2017.61 del 12 dicembre 2017, cresciuta

incontestata in giudicato, nella quale questa Corte ha evidenziato come il

motivo principale per il quale l’assicurata va considerata non collocabile risiede

nel fatto che, al di là della capacità lavorativa oggettiva, RI 1 non si è

dichiarata disposta, da un profilo soggettivo, ad accettare un’occupazione

duratura, nemmeno a tempo parziale.

Dalla sentenza

citata, difatti, emerge che:

" (…)

Occorre, inoltre, evidenziare che davanti alla Sezione del lavoro,

il 6 marzo 2017, l’assicurata ha dichiarato di non riuscire a seguire alcun

programma occupazionale (cfr. doc. 11, consid. 2.5.).

In secondo luogo, il TCA rileva che l’insorgente, nella medesima

occasione, ha asserito di non sentirsi assolutamente in grado di svolgere

alcun lavoro come dipendente, nel senso che di non riuscire più a seguire

(od obbedire) ai normali compiti che le verrebbero assegnati dal datore di

lavoro o dai superiori (cfr. doc. 11, consid. 2.5.).

Questo Tribunale non ignora che la ricorrente, sempre davanti alla

Sezione del lavoro, ha d’altra parte affermato di volersi, nonostante tutto,

mettere alla prova e che se avesse una risposta da un eventuale datore di

lavoro, proverebbe di sicuro (cfr. doc. 11).

La stessa ha, tuttavia, pure precisato che per qualsiasi decisione

sul suo futuro professionale vuole attendere la decisione dell’AI (cfr.

doc. 11).

In proposito giova sottolineare che la disponibilità soggettiva

(cfr. consid.2.2.) a cercare e accettare un’occupazione deve esistere

durante il periodo di attesa della decisione in ambito di assicurazione

invalidità e a prescindere dall’esito di tale procedura (cfr. STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.).

Va, altresì, osservato che l’assicurata ha sì compiuto ricerche di

lavoro, ma prevalentemente in qualità di venditrice in negozi (cfr. doc. 6),

quando la medesima ha dichiarato alla Sezione del lavoro di non riuscire più a

gestire il contatto con il pubblico (cfr. doc. 11).

Alla luce della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.4.) e

degli elementi fattuali del caso concreto appena ricordati, segnatamente

delle dichiarazioni dell’assicurata stessa e del suo atteggiamento, occorre

concludere che ella, indipendentemente dalla questione di sapere quale sia

da un punto di vista oggettivo la sua capacità lavorativa, dal 13 febbraio

al 20 giugno 2017 (è la data della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali cfr. STF 9C_32/2017 del 31

ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.

3.1.2

; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.), non manifestando la piena disponibilità ad

accettare un’occupazione duratura, neppure a tempo parziale, è inidonea

soggettivamente al collocamento (cfr. STCA 38.2007.18 del 26 luglio 2007;

STCA 38.2007.30 del 26 luglio 2007).” (STCA 38.2017.61 pagg. 18-19,

sottolineature della redattrice)

Nella medesima sentenza il TCA, inoltre, rispondendo alla censura

della parte ricorrente secondo cui la psichiatra dr.ssa __________ si sarebbe

sostituita al collocatore ritenendola non collocabile, ha ricordato, a titolo

abbondanziale, che in una STF C 268/04 del 3 marzo 2005, il Tribunale federale

ha stabilito che non è il compito del medico di fiducia incaricato dal servizio

cantonale valutare l’idoneità al collocamento. Questo compito spetta al

servizio cantonale e in caso di ricorso al tribunale. Nell’ambito della visita

di accertamento dell’idoneità al collocamento, il medico si deve limitare a

diagnosticare lo stato di salute e prendere posizione in merito all’inabilità

al lavoro dell’assicurato, se, e in quale misura, relativamente a quali

attività lavorative e in che condizioni generali per quanto concerne il posto

di lavoro e l’orario di lavoro. Questo però non esclude che egli si debba

pronunciare anche riguardo alla possibilità e alla disponibilità al

collocamento, se durante i suoi accertamenti nota degli impedimenti psichici o

disturbi comportamentali dell’assicurato che potrebbero pregiudicare tali

aspetti. In questo contesto il medico deve pure esaminare se da un datore di

lavoro può ragionevolmente essere preteso di assumere l’assicurato.

Nel caso di specie, come

visto, la dr.ssa __________ ha escluso che l’interessata presenti una

sintomatologia depressiva importante e, conseguentemente, concluso che dal lato

psichiatrico non sussista incapacità lavorativa alcuna (cfr. pag. 257 incarto

AI).

2.9.3

In esito alle considerazioni

che precedono, rispecchiando le valutazioni peritali del dr. __________, per quanto

concerne gli aspetti reumatologici, e del __________, per quelli psichiatrici, i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.8.), alle stesse va dunque attribuita piena forza probante. Tanto più

che l'insorgente non ha prodotto, in questa sede, refertazione medica

specialistica atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la

fedefacenza delle perizie in questione, e, per altro verso, a indurre questo

TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici.

Quanto accertato dai periti incaricati dall'UAI in merito alla capacità

lavorativa dell'assicurata – la quale, come visto sopra, presenta una

incapacità lavorativa complessiva del 55% nella sua precedente professione a

partire dal 1° gennaio 2016, mentre è da ritenere, dalla medesima data,

pienamente abile al lavoro in altre attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali - e alle sue (eventuali) limitazioni in ambito domestico

– nulle secondo il parere dei periti – e confermato dal medico SMR nel rapporto

finale del 15 febbraio 2017 (pag. 244 incarto AI), va dunque tutelato.

2.10

In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

con riferimenti), che RI 1 è

inabile al lavoro al 55% (inteso come mezza giornata lavorativa con una

diminuzione del rendimento del 10%) nella sua precedente attività (in posti di

lavoro diversi dal precedente), ma pienamente abile al lavoro nello svolgimento

di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, così come casalinga,

in modo continuativo dal 1° gennaio 2016.

2.11

Per

quanto concerne l'aspetto economico, non contestato in sede ricorsuale, questo

Tribunale rileva quanto segue.

2.11.1

Grado d’invalidità per la

parte salariata.

L’insorgente non ha contestato gli importi ritenuti dall’UAI di fr. 33’410.-

quale reddito da valida (come da indicazioni della Globus SA) e, tenendo conto

di una deduzione sociale del 20% per attività leggere ed altri fattori di

riduzione, di fr. 26’012.- quale reddito ipotetico da invalida (cfr. pag. 2

della decisione avversata).

Ritenuto quindi che

l’aspetto economico non è stato contestato dall’insorgente, questo Tribunale

non ha motivo di verificare oltre il calcolo effettuato dall’amministrazione

(in questo senso cfr. le STCA 32.2017.47 del 19 febbraio 2018 consid. 2.8.; 32.2017.80

del 22 gennaio 2018 consid. 2.12.; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid.

2.

; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017

consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2

maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA

32.2017.81

del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1).

Di conseguenza,

l’invalidità per la parte salariata è del 22% ([33’410 – 26’012] :

33’410 x 100 = 22.14%).

2.11.2

Grado d’invalidità per la

parte casalinga.

Nel caso di specie, dalle perizie mediche del dr. __________ e del __________ è

emersa l’assenza di limitazioni di carattere medico per quanto concerne

l’esecuzione delle mansioni casalinghe (cfr. consid. 2.9.1 e 2.9.2.).

Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio queste conclusioni peritali che, del resto, sono rimaste incontestate

in sede ricorsuale.

Alla luce dell’assenza di

limitazioni in ambito casalingo, l’amministrazione non era quindi tenuta ad

effettuare un accertamento sul posto (cfr. cifra marginale 3096.1 della

circolare sull’invalidità e la grande invalidità, la quale prevede che: “in

deroga al N. 3083 si può rinunciare ad un accertamento sul posto per l’attività

svolta nell’economia domestica se, stando ai rapporti medici, non vi è alcuna

limitazione in questo campo di attività (9C_103/2010))”.

2.12

Visti i gradi d’invalidità, per

la parte salariata del 22.14% (cfr. consid. 2.11.1) e per quella casalinga

dello 0% (cfr. consid. 2.11.2), rispettando la suddivisione dei campi

d’attività (60% salariata e 40% casalinga; cfr. consid. 2.5) e in applicazione

del metodo misto (cfr. consid. 2.3.), il

grado di invalidità globale si attesta al 13% (60

[parte salariata] x 22.14% [impedimento parte lucrativa] + 40 [parte casalinga]

x 0% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 13.28% + 0% = 13,28%,

arrotondato al 13% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Questo grado d’invalidità

non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.1).

Tale risultato non

cambierebbe neppure volendo, per mera ipotesi di lavoro, procedere al calcolo

del grado di invalidità facendo capo alla suddivisione dei campi di attività

(più precisamente, 80% salariata e 20% casalinga) richiesta dalla

patrocinatrice della ricorrente in sede ricorsuale (cfr. doc. I e consid.

2.5

).

In una tale evenienza,

meno favorevole all’assicurata, l’amministrazione ha infatti osservato che il

grado di invalidità sarebbe nullo.

La decisione avversata,

mediante la quale l'amministrazione ha negato il riconoscimento di una rendita

d'invalidità all'assicurata, è corretta e merita quindi di essere tutelata.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti