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Decisione

32.2017.148

Diritto alla rendita. Annullamento della decisione con cui l'amministrazione ha in via di revisione ridotto la rendita

12 ottobre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

32.2017.148

rg/sc

Lugano

12 ottobre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 agosto 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - in esito alla procedura di

revisione avviata nel luglio 2014, per decisione 8 agosto 2017 (preavvisata il

16 marzo 2017) – sulla base in particolare della perizia pluridisciplinare __________

del 29 febbraio 2016 (doc. AI 101), della consecutiva valutazione SMR del

26 luglio 2017 (doc. AI 114) e valutazione CIP del 3 marzo 2017 (doc. AI 107) –

dopo raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita (grado

d’invalidità del 55%) la rendita intera di cui RI 1 beneficiava da luglio 2008

per un grado d’invalidità del 100% (doc. AI 61, 74);

- contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Istando per la

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando nel

merito – sulla base in particolare del rapporto del dr. __________ del 1.

settembre 2017 (doc. C) – la valutazione dello stato di salute e della

conseguente capacità lavorativa operata dall’amministrazione sulla base di atti

medici non più attuali, l’insorgente postula in via principale l’annullamento

del provvedimento con consecutiva conferma del diritto ad una rendita intera;

- con la risposta di causa

l’amministrazione ha comunicato:

"

RI 1, mediante decisione del

15.10.2009 (doc. 61/62 incarto Al), è stato posto al beneficio di

una rendita intera d'invalidità, confermata con comunicazione del 03.02.2011 (doc.

74 incarto Al).

Nel giugno 2014 l'Ufficio Al del Cantone Ticino (UAI)

ha avviato una revisione d'ufficio (doc. 76/77 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,

in particolare mediante l'allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera

del __________ di __________ (doc. 101 incarto AI), con progetto

di decisione del 16.03.2017 (doc. 108 incarto AI) l'UAI ha

preavvisato la riduzione della rendita da intera a mezza in virtù di un miglioramento

dello stato di salute dell'assicurato ed nuovo grado d'invalidità pari al 55%.

In seguito alle osservazioni al progetto del 12.04.2017

(doc. 110 incarto Al), il Dr. __________ del Servizio medico

regionale dell'Al (SMR), ha proposto di aggiornare la situazione medica

richiedendo un rapporto al medico curante (v. doc. 111 incarto Al).

Tale rapporto è stato trasmesso al Dr. __________ in

data 16.05.2017 e, in assenza di un riscontro da parte sua, gli è stato inviato

un richiamo in data 11.07.2017 (doc. 113 incarto Al), trasmesso

in copia anche al signor RI 1. Malgrado ciò il rapporto in questione non è

stato ritornato all'UAI e con annotazione del 26.07.2017 (doc. 114

incarto AI) il Dr. __________ ha quindi concluso che in assenza di

ulteriore documentazione si confermava il rapporto finale precedente.

L'08.08.2017 è stata dunque emanata la decisione

formale qui impugnata.

In data 11.09.2017 è giunto all'amministrazione il

rapporto del Dr. __________ unitamente a svariata documentazione medica (doc.

119 incarto Al), la quale è stata sottoposta al vaglio del SMR.

Il Dr. __________, nella sua annotazione del 12.09.2017

(doc. 120 incarto Al) ha concluso che dal maggio 2017 vi è stato

un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con incapacità

lavorativa del 100% in qualsivoglia attività in seguito all'insorgenza di una

problematica lomboradicolare e propone una revisione a distanza di un anno.

In data 12.09.2017 è stato emanato un progetto (doc.

122 incarto Al) con il quale viene annullata la decisione

dell'08.08.2017, confermando il diritto ad una rendita intera, ed stata inviata

alla cassa una nuova delibera (doc. 123 incarto Al).

Il ricorso contro la decisione dell'08.08.2017, nel

frattempo annullata, è stato trasmesso a codesto lodevole Tribunale in data

14.09.2017. (…)” (doc. VI);

postulando di conseguenza lo

stralcio della causa dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto;

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare

in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e

la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare u-na revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che

sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica co-munque una revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione

di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2).

L’Alta Corte

ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è

in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009

del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato

migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). A-nalogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi

invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione;

- nella

fattispecie in esame, come accennato, con il querelato provvedimento l’Ufficio

AI ha ridotto a mezza rendita la rendita intera erogata da luglio 2008.

Pendente lite l’amministra-zione ha comunicato di aver emesso il 12 settembre

2017 un progetto di decisione con il quale ha prospettato all’assicurato il mantenimento

del diritto alla rendita intera, specificando co-me la decisione dell’8 agosto

2017 sia quindi da ritenersi annullata. L’amministrazione ha quindi chiesto al

TCA di stralciare la causa dai ruoli;

- orbene, non

essendo stata emanata una decisione formale che annulla il provvedimento impugnato

e riconosce all’assi-curato il (mantenimento del) diritto ad una rendita intera,

quanto prospettato con il preavviso emanato il 12 settembre 2017 (prima dell’inoltro

del gravame del 14 settembre 2017) menzionato nella risposta di causa del 6

ottobre 2017 non può che essere considerato alla stregua di proposta di decisione

all’attenzione del Tribunale. La procedura non è pertanto divenuta priva

di oggetto e la richiesta di stralcio della causa dai ruoli s’appalesa improponibile;

- nel merito,

alla luce delle certificazioni mediche agli atti, in particolare del rapporto 1.

settembre 2017 del dr. __________ trasmesso all’Ufficio AI (e pure prodotto con

il ricorso) e della relativa annotazione SMR del 12 settembre 2017, risulta che

contrariamente a quanto erroneamente assunto nella decisione impugnata – che ha

statuito, dopo raffronto dei redditi, una riduzione della rendita da intera a

mezza – non vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute, ma a

Considerandi

decorrere da maggio 2017 è addirittura intervenuto un duraturo peggioramento

della situazione invalidante giustificante il mantenimento del diritto ad una

rendita intera a favore dell’assicurato, il quale presenta una incapacità

lavorativa del 100% in qualsiasi attività. Nel suddetto rapporto del 1.

settembre 2017 il dr. __________ ha infatti attestato:

"

(…)

1.1

Causa dell'incapacità lavorativa: malattia

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. Da

quanto sussiste?

Lombosciatalgia a sinistra con disestesie distali su

conflitto disco radicolare L2/L3 a sinistra ed ernia discale estrusa intra ed

extraforaminale L4/L5 a sinistra con compressione radicolare (RMI lombare del

18.08

).

Ad valutazione presso il Dr .med __________ il

23.08.2017

Coxartrosi a destra con stato dopo protesi totale anca destra

il 14.04.2011.

Sindrome cervico vertebrale con /su:

Cervico brachialgia bilaterali con radiculopatia C8 con

importante obliterazione del neuroforame C8 a destra e con compressione del

midollo spinale senza segni per mielopatia (RMI cervicale del 07/2010). Severa osteocondrosi della colonna cervicale inferiore ( Dr.med. __________

il 06/2016).

Stato dopo infiltrazioni cervicali 03/2008.

Esiti di numerosi revisioni /decompressioni del nervo

ulnare a destra con attuale neuropatia

distale residua , con atrofia muscolare diffusa della mano destra.

Episodi di crisi comiziali, con EEG del 06/2010 che

evidenzia un'attività epilettica infra clinica generalizzata (valutazione Dr.med.

__________).

Sindrome di attrito sotto acromiale spalla sinistra con

esiti di Infiltrazione il 21.11.2012.

Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa.

Da quando sussiste.

Stato dopo osteosintesi della caviglia destra , stato

dopo riposizione dell'anca destra (incidente stradale nel 1980).

Stato ansioso depressiva reattiva.

BPCO su tabagismo persistente.

Abuso etilico nocivo e persistente.

1.2

Trattamento ambulatoriale da parte sua:

dal: 1999 tuttora.

Data dell'ultimo controllo: 01.10.2014.

Prima di Lei da parte di: Dr med __________

Dopo di lei da parte di:

Dr.med. __________

Dr.med. __________

Dr.med. __________

Dr.med. __________

Dr.med. __________

Dr.med. __________

1.3

Cura ospedaliera: si

Dal 14.04.2011 al 06.05.2011

Dove? : Ospedale __________ di __________

1.4

Anamnesi (decorso cronologico, terapia):

Si tratta di un paziente noto per le diagnosi sopra

citati, che viene sottoposto ad un intervento di protesi totale all'anca destra

in data 15.04.2011. Dal mese di maggio insorgenza di una coxalgia/sciatalgia al

lato sinistra con cedimenti improvvisi della gamba. La RMI dell'anca sinistra,

esclude necrosi ossea, evidenzia un versamento endo articolare. Invece la RMI

lombare evidenzia un'ernia discale estrusa intra ed exraforaminale a sinistra a

livello L4/L5 con compressione radicolare, inoltre protusione erniaria a larga

base intraforaminale a sinistra con possibile conflitto radicolare a livello di

L2/L3.

Sul piano neurologico, il paziente soffre sempre di

dolori neuropatici a livello degli arti superiori nell'ambito di un canale

spinale stretto documentato tramiter Rmi cervicali. Nonostante le multiple

interventi di neurolisi, compresi infiltrazioni cervicali, e anche nell'ambito

di un canale spinale cervicale stretto, associato ad una severa osteocondosi da

C4 a C7, inoltre si evidenzia una sindrome di Klippel-Fel a livello di Th1 e

Th2 ( Dr.med. Berjano). La terapia combinata di Lyrica / FANS , e dopo

infiltrazione cervicale non migliorano la problematica.

Sintomi e condizioni attuali della/del paziente:

Paziente sofferente in modo continuo a causa di una

sciatalgia alla parte sinistra, che irradia all'anca, al ginocchio, con cedimenti

improvvisi (comunque una partecipazione delle lesioni degenerativi al ginocchio

descritte nelle RMI del 2015 e 2016 entrano anche nel quadro clinico attuale).

Comunque nella prognosi globale rimane il reperto

cervicale quali una mielopatia da compressione nel contesto della severa osteocondrosi,

con la sintomatologia di dolori neuropatici, agli arti inferiori non

controllabili con la terapia abituale di FANS, Lyrica, fisioterapia e le

diverse infiltrazioni locali.

Indicazioni soggettive della/del paziente/diagnosi

oggettiva:

Dolori neuropatici invalidanti, senza miglioramento dopo

diversi tentativi terapeutici.

Lombosciatalgia a sinistra su ernia discale estrusa con

conflitto radicolare.

Gonalgia bilaterale su lesioni degenerativi

(documentati).

Sindrome di attrito sotto acromiale bilatere con stato

dopo infiltrazioni / Dr.med. __________).

Stato dopo protesi totale anca destra per necrosi della

testa del femore.

Stato ansioso depressivo reattivo nel contesto delle

sue condizioni di salute e socio economiche.

BPCO su tabagismo persistente.

Prognosi:

Non del tutto favorevole, soprattutto dopo il

fallimento di diverse tentativi terapeutici. Specialmente a livello della

colonna cervicale, Io sviluppo di una mielopatia significativa non e da escludere

con tutta le conseguenze terapeutiche e chirurgiche.

Inoltre la lombo sciatalgia e le gonalgia bilaterale

non sono ala favore di un miglioramento o di un ricupero del paziente.

1.5

Tipo entità del trattamento attuale:

Fisioterapia, terapia medicamentosa

Prescrizione medica attuale (incl. Dosi):

Lyrica 150 mg 1-0-0

Vide 3 gocce 15-0-0

Becozyme Forte -0-0

lbuprofen 600 mg in riserva fino 4 volte al giorno

Symbicort 400 0-0-1

Ventolin spruzzo in riserva

Serestra 15 mg 0-0-1

1.6

Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20%

almeno, nell'ultima attività esercitata quale:

tecnico informatico, al beneficio di rendita Al

1.7

Domande sull’attività professionale svolta finora:

Quali impedimenti fisici, mentali psichici è possibile riscontrare?

Dolori invalidanti a livello della braccia, alla gamba

sinistra, e a livello delle ginocchia, preciso anche la possibilità di

insorgenza di crisi epilettiche infra cliniche nel contesto di abuso etilico

cronico.

Come si ripercuotono sul lavoro?

In questi condizioni, il paziente non è in grado di

svolgere la sua attività di tecnico informatico, nemmeno un'altra attività

adeguata.

Dal punto di visto medico è pensabile che il paziente

prosegua l'attività professionale svolta finora: No.

La capacità lavorativa può considerarsi ridotta: si.

Nella misura del 100%. Al di fiori delle valutazione

piuttosto tecniche/teoriche da parte dei collegi, personalmente ritingo il

paziente portatore di poli patologie significative, che in pratica non sono evidenti

a gestire su tutti lati. Il paziente ha una minimo chance che ricupera o

migliora le sue condizioni di salute, e questo giustifica un rendita Al decente

per poter dare un tenere di vita indispensabile e dare la possibilità al

paziente una vita dignitosa.

In quale misura (ore al giorno) da quando e con quale

profilo di carico è esigibile un'attività adeguata alla menomazione:

Nelle condizioni attuali del paziente, nessuna attività

è esigibile.” (doc. AI 119)

Da parte sua

nella summenzionata annotazione del 12 settembre il medico SMR dr. __________

ha osservato:

" Assicurato

peritato in ambito __________ 1.2006

ritenuto abile al 70% quale tecnico informatico.

Nuova domanda 2008 per peggioramento (stenosi

foraminale C8 a destra).

Dopo visita SMR 8.1.2009 assegnazione piena IL.

Revisione 8.2010: stato invariato

Revisione 6.2014:

assicurato operato all'anca 4.2011 con risoluzione

problema coxartrosi.

Perizia __________ 12.2015 per definire evoluzione

stato di salute rispetto al 2009.

- Reuma: IL 60% in attività abituale, IL 70% in

attività adatta, miglioramento rispetto al 2009 in seguito all'intervento

all'anca.

- Assenza di impedimento pneumologico per attività

abituale.

- Peggioramento neurologico con componente

radicolare C8 più pronunciata con attuale impedimento del 35%.

- La problematica psichica viene ritenuta priva di

influsso sulla CL.

- Si conclude per una CL residua del 40% quale

tecnico informatico (rendimento ridotto) presente a 3 mesi dall'intervento

all'anca, ossia dal 1.8.2011.

- CL residua in attività adatta 50% (rendimento

ridotto).

Progetto del 16.3.2017 di riduzione rendita, attuale

grado Al 55%.

Diagnosi:

Sindrome cervicobrachiale a ds. su:

- alterazioni degenerative della colonna cervicale

in particolar modo su discopatie con protrusione discale C5-C6 e C6-C7 con

restringimento del neuroforame a livello C8 a ds. con una sofferenza radicolare

C8 ds.,

- dal punto di vista neurologico sindrome radicolare

cervicale C8 principalmente algica e con possibile associati deficit sensitivi.

Gonartrosi interessante soprattutto il compartimento

mediale e iniziale artrosi femoropatellare al ginocchio ds.

Stato dopo tre interventi a livello del gomito ds. per

neuropatia del nervo ulnare con:

- dal punto di vista neurologico neuropatia

sensitivo-motoria cronica del nervo ulnare ds. al gomito.

Attuale aggiornamento atti:

nuova diagnosi di lombosciatalgia sinistra con

compressione radicolare, patologia insorta 5.2017.

In conclusione: attuale peggioramento stato di salute

con IL 100% per qualsiasi attività da 5.2017 in seguito ad insorgenza problematica

lomboradicolare.

Revisione a distanza di 1 anno.” (doc. AI 120);

- quo alle modalità di conduzione della pratica da parte del-l’amministrazione,

non può non essere osservato come in assenza di riscontro da parte del dr. __________

alla richiesta di infor-mazioni inviatagli nel maggio 2017 dall’Ufficio AI,

quest’ultimo avrebbe dovuto procedere – come del resto indicato nel suo

richiamo dell’11 luglio 2017 (doc. AI 113) e stante altresì il tempo trascorso

dall’ultima perizia __________ del dicembre 2015

(doc. AI 101) e dalle attestazioni del marzo 2017 del dr. __________ e del

novembre 2016 del dr. __________ (entrambe sub doc. AI 110) – ad acclarare la

fattispecie dal punto di vista medico avvalendosi di altri mezzi probatori (sul

punto cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 43, n. 49; cfr. anche DTF 134 V 195ss);

- ne

consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione con cui

l’amministrazione in via di revisione ha ridotto la prestazione di spettanza di

RI 1 deve essere annullata. Viene di conseguenza confermato il diritto

dell’assicurato ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100%;

- l’emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ripristino

dell’effetto sospensivo del ricorso tolto con la decisione impugnata;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-

all’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr.

2’000 (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile

2003).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione dell’8 agosto 2017 è annullata.

§§ È

confermato il diritto di RI 1 ad una rendita intera.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà

al ricorrente fr. 2’000 per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di

oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti