32.2017.148
Diritto alla rendita. Annullamento della decisione con cui l'amministrazione ha in via di revisione ridotto la rendita
12 ottobre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
32.2017.148
rg/sc
Lugano
12 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 agosto 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - in esito alla procedura di
revisione avviata nel luglio 2014, per decisione 8 agosto 2017 (preavvisata il
16 marzo 2017) – sulla base in particolare della perizia pluridisciplinare __________
del 29 febbraio 2016 (doc. AI 101), della consecutiva valutazione SMR del
26 luglio 2017 (doc. AI 114) e valutazione CIP del 3 marzo 2017 (doc. AI 107) –
dopo raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita (grado
d’invalidità del 55%) la rendita intera di cui RI 1 beneficiava da luglio 2008
per un grado d’invalidità del 100% (doc. AI 61, 74);
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Istando per la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando nel
merito – sulla base in particolare del rapporto del dr. __________ del 1.
settembre 2017 (doc. C) – la valutazione dello stato di salute e della
conseguente capacità lavorativa operata dall’amministrazione sulla base di atti
medici non più attuali, l’insorgente postula in via principale l’annullamento
del provvedimento con consecutiva conferma del diritto ad una rendita intera;
- con la risposta di causa
l’amministrazione ha comunicato:
"
RI 1, mediante decisione del
15.10.2009 (doc. 61/62 incarto Al), è stato posto al beneficio di
una rendita intera d'invalidità, confermata con comunicazione del 03.02.2011 (doc.
74 incarto Al).
Nel giugno 2014 l'Ufficio Al del Cantone Ticino (UAI)
ha avviato una revisione d'ufficio (doc. 76/77 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,
in particolare mediante l'allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera
del __________ di __________ (doc. 101 incarto AI), con progetto
di decisione del 16.03.2017 (doc. 108 incarto AI) l'UAI ha
preavvisato la riduzione della rendita da intera a mezza in virtù di un miglioramento
dello stato di salute dell'assicurato ed nuovo grado d'invalidità pari al 55%.
In seguito alle osservazioni al progetto del 12.04.2017
(doc. 110 incarto Al), il Dr. __________ del Servizio medico
regionale dell'Al (SMR), ha proposto di aggiornare la situazione medica
richiedendo un rapporto al medico curante (v. doc. 111 incarto Al).
Tale rapporto è stato trasmesso al Dr. __________ in
data 16.05.2017 e, in assenza di un riscontro da parte sua, gli è stato inviato
un richiamo in data 11.07.2017 (doc. 113 incarto Al), trasmesso
in copia anche al signor RI 1. Malgrado ciò il rapporto in questione non è
stato ritornato all'UAI e con annotazione del 26.07.2017 (doc. 114
incarto AI) il Dr. __________ ha quindi concluso che in assenza di
ulteriore documentazione si confermava il rapporto finale precedente.
L'08.08.2017 è stata dunque emanata la decisione
formale qui impugnata.
In data 11.09.2017 è giunto all'amministrazione il
rapporto del Dr. __________ unitamente a svariata documentazione medica (doc.
119 incarto Al), la quale è stata sottoposta al vaglio del SMR.
Il Dr. __________, nella sua annotazione del 12.09.2017
(doc. 120 incarto Al) ha concluso che dal maggio 2017 vi è stato
un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con incapacità
lavorativa del 100% in qualsivoglia attività in seguito all'insorgenza di una
problematica lomboradicolare e propone una revisione a distanza di un anno.
In data 12.09.2017 è stato emanato un progetto (doc.
122 incarto Al) con il quale viene annullata la decisione
dell'08.08.2017, confermando il diritto ad una rendita intera, ed stata inviata
alla cassa una nuova delibera (doc. 123 incarto Al).
Il ricorso contro la decisione dell'08.08.2017, nel
frattempo annullata, è stato trasmesso a codesto lodevole Tribunale in data
14.09.2017. (…)” (doc. VI);
postulando di conseguenza lo
stralcio della causa dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare u-na revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica co-munque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2).
L’Alta Corte
ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è
in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso
di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su
un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009
del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). A-nalogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione;
- nella
fattispecie in esame, come accennato, con il querelato provvedimento l’Ufficio
AI ha ridotto a mezza rendita la rendita intera erogata da luglio 2008.
Pendente lite l’amministra-zione ha comunicato di aver emesso il 12 settembre
2017 un progetto di decisione con il quale ha prospettato all’assicurato il mantenimento
del diritto alla rendita intera, specificando co-me la decisione dell’8 agosto
2017 sia quindi da ritenersi annullata. L’amministrazione ha quindi chiesto al
TCA di stralciare la causa dai ruoli;
- orbene, non
essendo stata emanata una decisione formale che annulla il provvedimento impugnato
e riconosce all’assi-curato il (mantenimento del) diritto ad una rendita intera,
quanto prospettato con il preavviso emanato il 12 settembre 2017 (prima dell’inoltro
del gravame del 14 settembre 2017) menzionato nella risposta di causa del 6
ottobre 2017 non può che essere considerato alla stregua di proposta di decisione
all’attenzione del Tribunale. La procedura non è pertanto divenuta priva
di oggetto e la richiesta di stralcio della causa dai ruoli s’appalesa improponibile;
- nel merito,
alla luce delle certificazioni mediche agli atti, in particolare del rapporto 1.
settembre 2017 del dr. __________ trasmesso all’Ufficio AI (e pure prodotto con
il ricorso) e della relativa annotazione SMR del 12 settembre 2017, risulta che
contrariamente a quanto erroneamente assunto nella decisione impugnata – che ha
statuito, dopo raffronto dei redditi, una riduzione della rendita da intera a
mezza – non vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute, ma a
Considerandi
decorrere da maggio 2017 è addirittura intervenuto un duraturo peggioramento
della situazione invalidante giustificante il mantenimento del diritto ad una
rendita intera a favore dell’assicurato, il quale presenta una incapacità
lavorativa del 100% in qualsiasi attività. Nel suddetto rapporto del 1.
settembre 2017 il dr. __________ ha infatti attestato:
"
(…)
1.1
Causa dell'incapacità lavorativa: malattia
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. Da
quanto sussiste?
Lombosciatalgia a sinistra con disestesie distali su
conflitto disco radicolare L2/L3 a sinistra ed ernia discale estrusa intra ed
extraforaminale L4/L5 a sinistra con compressione radicolare (RMI lombare del
18.08
).
Ad valutazione presso il Dr .med __________ il
23.08.2017
Coxartrosi a destra con stato dopo protesi totale anca destra
il 14.04.2011.
Sindrome cervico vertebrale con /su:
Cervico brachialgia bilaterali con radiculopatia C8 con
importante obliterazione del neuroforame C8 a destra e con compressione del
midollo spinale senza segni per mielopatia (RMI cervicale del 07/2010). Severa osteocondrosi della colonna cervicale inferiore ( Dr.med. __________
il 06/2016).
Stato dopo infiltrazioni cervicali 03/2008.
Esiti di numerosi revisioni /decompressioni del nervo
ulnare a destra con attuale neuropatia
distale residua , con atrofia muscolare diffusa della mano destra.
Episodi di crisi comiziali, con EEG del 06/2010 che
evidenzia un'attività epilettica infra clinica generalizzata (valutazione Dr.med.
__________).
Sindrome di attrito sotto acromiale spalla sinistra con
esiti di Infiltrazione il 21.11.2012.
Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa.
Da quando sussiste.
Stato dopo osteosintesi della caviglia destra , stato
dopo riposizione dell'anca destra (incidente stradale nel 1980).
Stato ansioso depressiva reattiva.
BPCO su tabagismo persistente.
Abuso etilico nocivo e persistente.
1.2
Trattamento ambulatoriale da parte sua:
dal: 1999 tuttora.
Data dell'ultimo controllo: 01.10.2014.
Prima di Lei da parte di: Dr med __________
Dopo di lei da parte di:
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
1.3
Cura ospedaliera: si
Dal 14.04.2011 al 06.05.2011
Dove? : Ospedale __________ di __________
1.4
Anamnesi (decorso cronologico, terapia):
Si tratta di un paziente noto per le diagnosi sopra
citati, che viene sottoposto ad un intervento di protesi totale all'anca destra
in data 15.04.2011. Dal mese di maggio insorgenza di una coxalgia/sciatalgia al
lato sinistra con cedimenti improvvisi della gamba. La RMI dell'anca sinistra,
esclude necrosi ossea, evidenzia un versamento endo articolare. Invece la RMI
lombare evidenzia un'ernia discale estrusa intra ed exraforaminale a sinistra a
livello L4/L5 con compressione radicolare, inoltre protusione erniaria a larga
base intraforaminale a sinistra con possibile conflitto radicolare a livello di
L2/L3.
Sul piano neurologico, il paziente soffre sempre di
dolori neuropatici a livello degli arti superiori nell'ambito di un canale
spinale stretto documentato tramiter Rmi cervicali. Nonostante le multiple
interventi di neurolisi, compresi infiltrazioni cervicali, e anche nell'ambito
di un canale spinale cervicale stretto, associato ad una severa osteocondosi da
C4 a C7, inoltre si evidenzia una sindrome di Klippel-Fel a livello di Th1 e
Th2 ( Dr.med. Berjano). La terapia combinata di Lyrica / FANS , e dopo
infiltrazione cervicale non migliorano la problematica.
Sintomi e condizioni attuali della/del paziente:
Paziente sofferente in modo continuo a causa di una
sciatalgia alla parte sinistra, che irradia all'anca, al ginocchio, con cedimenti
improvvisi (comunque una partecipazione delle lesioni degenerativi al ginocchio
descritte nelle RMI del 2015 e 2016 entrano anche nel quadro clinico attuale).
Comunque nella prognosi globale rimane il reperto
cervicale quali una mielopatia da compressione nel contesto della severa osteocondrosi,
con la sintomatologia di dolori neuropatici, agli arti inferiori non
controllabili con la terapia abituale di FANS, Lyrica, fisioterapia e le
diverse infiltrazioni locali.
Indicazioni soggettive della/del paziente/diagnosi
oggettiva:
Dolori neuropatici invalidanti, senza miglioramento dopo
diversi tentativi terapeutici.
Lombosciatalgia a sinistra su ernia discale estrusa con
conflitto radicolare.
Gonalgia bilaterale su lesioni degenerativi
(documentati).
Sindrome di attrito sotto acromiale bilatere con stato
dopo infiltrazioni / Dr.med. __________).
Stato dopo protesi totale anca destra per necrosi della
testa del femore.
Stato ansioso depressivo reattivo nel contesto delle
sue condizioni di salute e socio economiche.
BPCO su tabagismo persistente.
Prognosi:
Non del tutto favorevole, soprattutto dopo il
fallimento di diverse tentativi terapeutici. Specialmente a livello della
colonna cervicale, Io sviluppo di una mielopatia significativa non e da escludere
con tutta le conseguenze terapeutiche e chirurgiche.
Inoltre la lombo sciatalgia e le gonalgia bilaterale
non sono ala favore di un miglioramento o di un ricupero del paziente.
1.5
Tipo entità del trattamento attuale:
Fisioterapia, terapia medicamentosa
Prescrizione medica attuale (incl. Dosi):
Lyrica 150 mg 1-0-0
Vide 3 gocce 15-0-0
Becozyme Forte -0-0
lbuprofen 600 mg in riserva fino 4 volte al giorno
Symbicort 400 0-0-1
Ventolin spruzzo in riserva
Serestra 15 mg 0-0-1
1.6
Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20%
almeno, nell'ultima attività esercitata quale:
tecnico informatico, al beneficio di rendita Al
1.7
Domande sull’attività professionale svolta finora:
Quali impedimenti fisici, mentali psichici è possibile riscontrare?
Dolori invalidanti a livello della braccia, alla gamba
sinistra, e a livello delle ginocchia, preciso anche la possibilità di
insorgenza di crisi epilettiche infra cliniche nel contesto di abuso etilico
cronico.
Come si ripercuotono sul lavoro?
In questi condizioni, il paziente non è in grado di
svolgere la sua attività di tecnico informatico, nemmeno un'altra attività
adeguata.
Dal punto di visto medico è pensabile che il paziente
prosegua l'attività professionale svolta finora: No.
La capacità lavorativa può considerarsi ridotta: si.
Nella misura del 100%. Al di fiori delle valutazione
piuttosto tecniche/teoriche da parte dei collegi, personalmente ritingo il
paziente portatore di poli patologie significative, che in pratica non sono evidenti
a gestire su tutti lati. Il paziente ha una minimo chance che ricupera o
migliora le sue condizioni di salute, e questo giustifica un rendita Al decente
per poter dare un tenere di vita indispensabile e dare la possibilità al
paziente una vita dignitosa.
In quale misura (ore al giorno) da quando e con quale
profilo di carico è esigibile un'attività adeguata alla menomazione:
Nelle condizioni attuali del paziente, nessuna attività
è esigibile.” (doc. AI 119)
Da parte sua
nella summenzionata annotazione del 12 settembre il medico SMR dr. __________
ha osservato:
" Assicurato
peritato in ambito __________ 1.2006
ritenuto abile al 70% quale tecnico informatico.
Nuova domanda 2008 per peggioramento (stenosi
foraminale C8 a destra).
Dopo visita SMR 8.1.2009 assegnazione piena IL.
Revisione 8.2010: stato invariato
Revisione 6.2014:
assicurato operato all'anca 4.2011 con risoluzione
problema coxartrosi.
Perizia __________ 12.2015 per definire evoluzione
stato di salute rispetto al 2009.
- Reuma: IL 60% in attività abituale, IL 70% in
attività adatta, miglioramento rispetto al 2009 in seguito all'intervento
all'anca.
- Assenza di impedimento pneumologico per attività
abituale.
- Peggioramento neurologico con componente
radicolare C8 più pronunciata con attuale impedimento del 35%.
- La problematica psichica viene ritenuta priva di
influsso sulla CL.
- Si conclude per una CL residua del 40% quale
tecnico informatico (rendimento ridotto) presente a 3 mesi dall'intervento
all'anca, ossia dal 1.8.2011.
- CL residua in attività adatta 50% (rendimento
ridotto).
Progetto del 16.3.2017 di riduzione rendita, attuale
grado Al 55%.
Diagnosi:
Sindrome cervicobrachiale a ds. su:
- alterazioni degenerative della colonna cervicale
in particolar modo su discopatie con protrusione discale C5-C6 e C6-C7 con
restringimento del neuroforame a livello C8 a ds. con una sofferenza radicolare
C8 ds.,
- dal punto di vista neurologico sindrome radicolare
cervicale C8 principalmente algica e con possibile associati deficit sensitivi.
Gonartrosi interessante soprattutto il compartimento
mediale e iniziale artrosi femoropatellare al ginocchio ds.
Stato dopo tre interventi a livello del gomito ds. per
neuropatia del nervo ulnare con:
- dal punto di vista neurologico neuropatia
sensitivo-motoria cronica del nervo ulnare ds. al gomito.
Attuale aggiornamento atti:
nuova diagnosi di lombosciatalgia sinistra con
compressione radicolare, patologia insorta 5.2017.
In conclusione: attuale peggioramento stato di salute
con IL 100% per qualsiasi attività da 5.2017 in seguito ad insorgenza problematica
lomboradicolare.
Revisione a distanza di 1 anno.” (doc. AI 120);
- quo alle modalità di conduzione della pratica da parte del-l’amministrazione,
non può non essere osservato come in assenza di riscontro da parte del dr. __________
alla richiesta di infor-mazioni inviatagli nel maggio 2017 dall’Ufficio AI,
quest’ultimo avrebbe dovuto procedere – come del resto indicato nel suo
richiamo dell’11 luglio 2017 (doc. AI 113) e stante altresì il tempo trascorso
dall’ultima perizia __________ del dicembre 2015
(doc. AI 101) e dalle attestazioni del marzo 2017 del dr. __________ e del
novembre 2016 del dr. __________ (entrambe sub doc. AI 110) – ad acclarare la
fattispecie dal punto di vista medico avvalendosi di altri mezzi probatori (sul
punto cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 43, n. 49; cfr. anche DTF 134 V 195ss);
- ne
consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione con cui
l’amministrazione in via di revisione ha ridotto la prestazione di spettanza di
RI 1 deve essere annullata. Viene di conseguenza confermato il diritto
dell’assicurato ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100%;
- l’emanazione
del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ripristino
dell’effetto sospensivo del ricorso tolto con la decisione impugnata;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
-
all’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr.
2’000 (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile
2003).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione dell’8 agosto 2017 è annullata.
§§ È
confermato il diritto di RI 1 ad una rendita intera.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà
al ricorrente fr. 2’000 per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di
oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti