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Decisione

32.2017.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4. Nel caso in esame, tenuto

conto che con scritto del 13 dicembre 2012 l’assicurata traspare la volontà di

riprendere l’attività di parrucchiera a suo tempo interrotta per problemi di

salute (doc. 59 incarto AI), l’Ufficio AI l’ha correttamente considerata quale

persona con attività lucrativa.

Rispetto alla decisione

del 12 maggio 2006 lo stato di salute della ricorrente è migliorato. Dal punto

di vista somatico, come si evince dalla perizia 23 maggio 2013 del dr. __________

(pag. 156 incarto AI), in ambito casalingo l’assicurata è inabile al 30% (la precedente

l’inabilità era del 50% come da inchiesta domiciliare per casalinghe del 28

ottobre 2005, doc. 27 incarto AI ), ciò che giustifica la revisione della

rendita. Dal punto di vista somatico l’assicurata è stata da ultimo ritenuta

abile al 20% nella sua originaria attività di parrucchiera ed al 50% in

attività adeguate al 50%, con effetto dall’11 aprile 2011 (pag. 154 incarto AI).

A simile conclusione

giunge anche il curante, dr. __________, nel rapporto 6 agosto 2016 (doc. 96

incarto AI).

Infine, la situazione

medico-teorica è rimasta incontestata.

2.5. Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

Contestato è in

particolare l’ammontare del reddito da valida.

2.5.1. Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, per la

determinazione del reddito da valida (il danno alla salute è sorto nel

2003), l’Ufficio AI ha preso in considerazione il reddito da indipendente che

l’assicurata aveva conseguito nel 2000 quando era proprietaria di un salone da

parrucchiera pari a fr. 39'300.--, dato che aggiornato al 2015 corrisponde a

fr. 47'475.-- (pag. 254 incarto AI).

La ricorrente contesta

tale modo di operare. Con riferimento ai bilanci e conti economici agli atti

essa ribadisce che nel 2001 il suo salone di parrucchiera aveva conseguito un

utile d’esercizio di fr. 53'890,35 e nel 2002 fr. 47'941, 20 (pag. 28 e 32

incarto AI), importi maggiori di quelli utilizzati dall’amministrazione.

Secondo la

giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente

(a tal riguardo cfr. STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 3) iscritti nel

conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da

valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR

1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.).

Ritornando al caso in

Considerandi

esame, dalla notifica di tassazione 2001/2002 (anni di computo 1999 e 2000)

della ricorrente risulta tassato un reddito aziendale di fr. 39'000.-- (doc B)

che, adeguato al 2015, corrisponde a fr. 47'097.-- (tabella di calcolo allegata

alle osservazioni 11 settembre 2017), di poco inferiore a quello preso in

considerazione dall’Ufficio AI (fr. 47'475.--). L’assicurata non risulta essere

stata tassata il 2002 (per via del “buco di tassazione” a seguito del passaggio

dalla tassazione prenumerando biennale a quella postnumerando annuale). Per

l’anno 2003 la ricorrente e suo marito sono stati tassati d’ufficio con un

reddito da attività dipendente di fr. 70'000.-- (cfr. notifica di tassazione

2003.

dove si evince che non stati dichiarati redditi; sub XXV).

In queste circostanze, va

fatto riferimento al dato fiscale 2001/2002 risultando quello completo ed

attendibile e non ai dati contabili esposti dalla ricorrente. Del resto, non va

dimenticato che, nell’ambito della determinazione dei contributi AVS, l’art. 23

cpv. 1 OAVS “ Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito

determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta

federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito

nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale,

passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali “.

Inoltre, occorre rilevare

che dall’estratto conto individuale dell’assicurata per gli anni 2001, 2002 e

2003.

non risultano iscritti redditi maggiori dei fr. 39'300.-- del 2000 (VIII).

Va poi ricordato che per

la determinazione del reddito di riferimento di un indipendente va detratto il

tasso d’interesse del capitale proprio ed aggiunti i contributi personali

effettivamente versati dalla persona assicurata (cfr. Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28 a, nr. 17 pag.

316).

Nel caso concreto questo

TCA non conosce i dati di cui sopra, circostanza che, come verrà esposta al

consid. 2.5.3., non è rilevante.

È vero che, ai

fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente, la giurisprudenza ritiene adeguato tenere conto della media

dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute

(AJP 1999 p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr anche 8C_611/2007

del 23 aprile 2008; cfr fra le tante, STCA

32.2016.145

del 6 giugno 2017 consid. 2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015

consid. 2.7.1), ciò che nel caso in esame corrisponde agli anni 2000 – 2002

(l’inizio della rilevante incapacità lavorativa è stato fissato al 1° ottobre

2003).

Non

disponendo tuttavia, come visto sopra, del dato fiscale relativo all’anno di

computo 2002, appare corretto, per i motivi sopra esposti, confermare il metodo

di calcolo utilizzato dall’Ufficio AI.

La ricorrente sostiene

inoltre che l’invalidità vada determinata con il metodo specifico previsto per

le persone con attività indipendente. A prescindere dal fatto che, secondo

giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente

difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al

metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa

(art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario (Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996

p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456), va ritenuto che l’applicazione di tale metodo presuppone, fra

l’altro, che la persona assicurata, nonostante il danno alla salute, continui a

svolgere un’attività indipendente (STF 9C_324/2008 del 6 gennaio

2009.

consid. 3.2.1). Questo non è il caso poiché, come detto,

l’assicurata per motivi di salute svolge ora un’attività dipendente.

2.5.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Nel caso di

specie, l’Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da invalida sulla

base di quanto percepito dall’assicurata nella sua nuova attività lucrativa,

svolta nel 2015 presso la ditta __________ pari a fr. 31'503.-- come risulta

dall’estratto conto individuale e dal questionario del datore di lavoro

compilato il 29 febbraio 2016, il cui pensum lavorativo è aumentato dal 1°

gennaio 2016 (inc. AI pag. 219).

2.5.3

Dal raffronto tra il reddito da valida (fr. 47'097 o fr.

47'475.--) e quello da invalida (fr. 31'503.--) risulta un grado

d’invalidità non pensionabile (del 33% rispettivamente del 34%, come indicato

nella decisione contestata). Vista l’importante differenza per

raggiungere un grado d’invalidità del 40% non è necessario, poiché ininfluente,

sapere l’ammontare del capitale proprio investito e dei contributi personali

versati (cfr. consid. 2.5.1).

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente soppresso la rendita.

Confermata

la decisione contestata, il ricorso va pertanto respinto.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti