32.2017.152
Assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura del piede piatto. Richiesta respinta poiché non si tratta di un piede piatto congenito secondo la cifra 193 OIC
5 aprile 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.152
BS/sc
Lugano
5 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 21 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. A favore di RI 1, nato l’__________
2013, nel mese di marzo 2016 è stata inoltrata una domanda di prestazioni AI in
particolare per provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari con l’indicazione di “piede
piatto congenito, necessità di ortesi” (doc. 8 incarto AI).
Sottoposta la
documentazione medica, allegata alla succitata domanda di prestazioni, al
vaglio del proprio servizio medico (cfr. annotazioni 22 luglio 2016 del SMR in
doc. 17 incarto AI), con preavviso del 6 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha negato il
rilascio di una garanzia per provvedimenti sanitari non trattandosi di piede
valgo congenito ai sensi della cifra 193 OIC (doc. 23 incarto AI).
Con osservazioni del 18
novembre 2016 la madre dell’assicurato ha ribadito la natura congenita del
piede valgo, chiedendo l’assunzione dei relativi costi per il trattamento (doc.
26 incarto AI).
Dopo aver fatto nuovamente
esaminare la documentazione medica al SMR (cfr. doc. 33 e 35 incarto AI), con
decisione 21 luglio 2017 l’Ufficio AI, sostenendo che “la patologia
dell’assicurato è di natura verosimilmente congenita”, ritiene tuttavia non
date le condizioni di cui alla cifra 193 OIC, motivo per cui ha confermato il
rifiuto di assunzione di provvedimenti sanitari (doc. 37 incarto AI).
1.2. Contro la decisione
amministrativa l'assicurato, rappresentato dalla madre, quest’ultima a sua
volta rappresentata dall’avv. RA 2, ha interposto tempestivo ricorso al TCA
chiedendo che l’Ufficio AI rilasci la garanzia di assunzione dei costi per
provvedimenti sanitari in relazione al piede valgo congenito.
Riprese le valutazioni
mediche contenute agli atti, evidenzia:
" (…)
Nella presente fattispecie è trascorso più di un anno di vita di RI
1 prima che sia stato possibile effettuare una diagnosi. Questo non è, come
visto sopra, motivo sufficiente per respingere la domanda della signora RA 1.
L’assicurato deve in questo caso dimostrare con probabilità
preponderante, che la sua patologia è di natura congenita.
Come ritenuto dall’Ufficio AI nella sua decisione, la patologia
presentata dal ricorrente è “verosimile congenita”. Secondo il Prof. Dr.
med. __________ dell’Ospedale pediatrico universitario di __________ l’assicurato
soffre di una forma severa di piede piatto (doc. G).
Secondo la diagnosi attuale, tenuto conto di come l’evoluzione
debba essere valutata gradualmente, non può, a detta dei medici, essere escluso
un intervento chirurgico, nel caso in cui la problematica non dovesse essere
risolta con l’utilizzo di ortesi.
Il Prof. Dr. med. __________ sta procedendo con la redazione di un
referto medico aggiornato, che vista l’imminente scadenza del termine di ricorso,
verrà inviato con sollecitudine una volta ricevuto. Ci si riserva di prendere
posizione nel momento in cui si verrà in possesso dello stesso. (…)” (doc. I
pto 10)
Il 4 ottobre 2017
l’assicurato ha prodotto il rapporto 28 settembre 2017 del prof. __________
(IV).
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso. Ribadisce che nel caso concreto
non sono dati, conformemente alla Circolare su provvedimenti d’integrazione
dell’assicurazione invalidità (CPSI), i presupposti per riconoscere la
problematica al piede quale infermità congenita 193 OIC, prendendo inoltre
posizione sul rapporto del prof. __________.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se la problematica al piede dell’assicurato possa o meno essere
riconosciuta quale infermità congenita 193 OIC [piede piatto congenito, per
quanto sia necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato].
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI,
gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per
quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (lett. a), le condizioni per il diritto ai
diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Secondo l’art. 8 cpv. 2
LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o
di svolgimento delle mansioni consuete.
L'art. 13 cpv. 1 LAI
stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2
LPGA).
Il Consiglio federale
designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti . Esso può
escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2
LAI).
Facendo uso della delega
di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle
infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di
un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola
generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri
particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di
ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con
riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 2
OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il
Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite
evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite
giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2 cpv. 1 OIC
dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più
presto a nascita avvenuta.
Se
la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia
precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso
si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura
dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono reputati
provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i
provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel
modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
2.3. Secondo la cifra 193 OIC il
piede piatto viene considerato congenito “per quanto sia necessaria
un’operazione o una cura con apparecchio gessato”.
La CPSI indica per
l’infermità congenita in parola quanto segue:
" Piede
piatto congenito, a condizione che un’operazione o una medicazione gessata
siano necessarie.
Il piede piatto congenito (talus verticalis) è una malformazione rara,
generalmente unilaterale, già molto sviluppata presso i neonati. Un esame
radiologico permette di distinguerla dal piede piatto-valgo (talus valgus). Di
regola, il piede piatto congenito è già fissato alla nascita e richiede
l’applicazione di un apparecchio gessato di raddrizzamento e in seguito un
trattamento con stecche per la notte e supporti ortopedici. Spesso è
indispensabile praticare interventi chirurgici sulle parti molli.
Per riconoscere un’infermità congenita N. 193 OIC sono perciò
necessarie:
1. una diagnosi
presentata di regola durante le prime settimane di vita o, al più tardi, entro
il primo anno di vita;
2. l’evidenziazione
tramite un esame radiologico della posizione anormale dell’astragalo e della
sublussazione dell’articolazione navicolare.”
Va al riguardo ricordato
che il TF ha giudicato non ammissibile il fatto che la diagnosi di piede piatto
congenito debba essere posta entro il primo anno di vita del bambino. Piuttosto
è lecito che successivamente sia provato con il grado di verosimiglianza
preponderante che il piede piatto diagnosticato sia congenito e che non si
tratti di un’affezione postuma (SVR 1999 IV nr. 27 citato in Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung zum IVG, 2014, ad art. 13 n. 33, pag. 170).
2.4. Nel caso in esame, con
rapporto 24 marzo 2016 la pediatra dell’assicurato, dr. ssa __________, ha diagnosticato
(la prima volta il 9 marzo 2015, quindi a quasi due anni dalla nascita del
paziente) “piede piatto congenito, con cammino a rotazione interna e
necessità, dal mese di febbraio 2016, di utilizzo di ortesi denominate “Ossa” [cfr.
il succitato rapporto con allegati tre rapporti (del 21 gennaio 2016,10
dicembre 2015 e 12 maggio 2015) del prof. __________, Capo medico di
neurortopedia all’Ospedale pediatrico di __________, e due (dell’11 marzo 2015
e 11 agosto 2014) del dr. __________, medico capo del Servizio di chirurgia
pediatrica all’Ospedale __________ di __________; pagg. 32 – 43 incarto AI].
Come visto al considerando
precedente, il temine di un anno per porre una diagnosi di piede piatto congenito
Fatti
di cui alla CPSI non è assoluto. Occorre piuttosto esaminare se, con il grado
di verosimiglianza preponderante, il piede piatto sia effettivamente congenito
e che non si tratti di un’affezione successiva alla nascita.
Pendente causa
l’assicurato ha prodotto il rapporto 29 settembre 2017 del prof. __________:
" RI 1 leidet an einem schweren Knicksenk-Plattfuss, der einem Talus
vertikalis gleichzusetzen ist. Der Fuss ist klinisch aufrichtbar, sinkt aber
unter Belastung auf den Talus ab. Eine radiologische Diagnostik erfolgte nicht,
da sie nicht zur Behandlung beiträgt. Aus diesen Gründen lässt sich eine
kongenitale Deformität nicht belegen.
Trotzdem besteht eine schwere Deformität des
Fusses, welche betreffend der funktionellen Auswirkung einem Talus vertikalis
gleichzusetzen ist.
Wir haben diese Füsse bisher mit OSSA
(knöchelhohen Fussorthesen) behandelt, da wir dauerhafte Fussprobleme ohne Behandlung
für wahrscheinlich erachten, ähnlich wie bei einem Talus vertikalis. Unseres
Erachtens sind damit die Voraussetzungen einer Kostenübernahme durch die IV
erfüllt, da es sich um eine schwere und stabile Deformität mit schlechter
funktioneller Prognose handelt (analog einer idiopathischen Skoliose mit
Korsettbehandlung)." (doc.
IV/1)
Quindi,
in sintesi lo specialista ha sostenuto che l’assicurato è affetto da un
importante piede piatto equiparabile ad un talus verticalis (di natura
congenita) poiché clinicamente il piede s’innalza, ma cede col peso sull’astragalo/talo.
Precisa che non è stata eseguita alcuna diagnosi radiologica perché non
necessaria per il trattamento, motivo per cui la deformità congenita non è stata
provata. Tuttavia rileva che si tratta di una severa deformità del piede che
dal punto di vista funzionale corrisponde ad un talus verticalis. Ricorda pure
che ai piedi sono state applicate delle ortesi denominate “Ossa” per prevenire
problematiche ai piedi simili ai casi di talus verticalis. Per questi motivi
Considerandi
ritiene che l’AI rilasci la garanzia per una presa a carico in quanto si tratta
di una severa e stabile deformazione con una prognosi funzionale negativa
(analogamente alla scoliosi idiopatica con trattamento di un busto).
Ora, alla domanda se si trattava
di piede piatto congenito nel rapporto 13 maggio 2016 il dr. __________,
specialista in ortopedia all’Ospedale pediatrico di __________ aveva risposto
negativamente (punto no. 1.3; pag. 47 incarto AI). Nel rapporto 12 maggio 2015 il
prof. __________ aveva ritenuto necessario attendere lo sviluppo del controllo
muscolare dei piedi, rimandando ad un controllo al mese di novembre indicando che
“die Füsse sind unbelastet normal, es besteht kein kongenitarler
Plattfuss” (sottolineatura del redattore, pag. 37 incarto AI). Successivamente
all’assicurato, nel febbraio 2016, sono state confezionate le ortesi il cui
utilizzo potrebbe al più presto cessare a conclusione della crescita (cfr.
rapporto 13 maggio 2016 punto no. 2.7).
Fatto sta che, senza misconoscere
la gravità dell’affezione in parola, non si è in presenza di un piede piatto
congenito diagnosticato, a ragione l’Ufficio AI non può riconoscere un’infermità
congenita 193 OIC – tanto meno in via analogica, come sostenuto dal prof. __________
– motivo per cui il rifiuto di prendere a carico i relativi provvedimenti
sanitari è corretto. Né del resto sono adempiute le condizioni di cui alla CPSI
(sulla validità delle direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF
139.
V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45
consid. 2.3).
In via abbondaziale va
fatto presente che qualora l’assicurato dovesse richiedere l’assunzione da
parte dell’AI di singoli provvedimenti sanitari in relazione alla sua affezione
al piede, la stessa verrà esaminata sotto l’aspetto dei combinati artt. 12 LAI
e 5 cpv. 2 LAI (in questo senso cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art.
1-27bis IVG), 2014, ad art. 12 n. 23 pag. 520).
Ne consegue la conferma
della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.
2.5
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti