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Decisione

32.2017.152

Assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura del piede piatto. Richiesta respinta poiché non si tratta di un piede piatto congenito secondo la cifra 193 OIC

5 aprile 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di cui alla CPSI non è assoluto. Occorre piuttosto esaminare se, con il grado

di verosimiglianza preponderante, il piede piatto sia effettivamente congenito

e che non si tratti di un’affezione successiva alla nascita.

Pendente causa

l’assicurato ha prodotto il rapporto 29 settembre 2017 del prof. __________:

" RI 1 leidet an einem schweren Knicksenk-Plattfuss, der einem Talus

vertikalis gleichzusetzen ist. Der Fuss ist klinisch aufrichtbar, sinkt aber

unter Belastung auf den Talus ab. Eine radiologische Diagnostik erfolgte nicht,

da sie nicht zur Behandlung beiträgt. Aus diesen Gründen lässt sich eine

kongenitale Deformität nicht belegen.

Trotzdem besteht eine schwere Deformität des

Fusses, welche betreffend der funktionellen Auswirkung einem Talus vertikalis

gleichzusetzen ist.

Wir haben diese Füsse bisher mit OSSA

(knöchelhohen Fussorthesen) behandelt, da wir dauerhafte Fussprobleme ohne Behandlung

für wahrscheinlich erachten, ähnlich wie bei einem Talus vertikalis. Unseres

Erachtens sind damit die Voraussetzungen einer Kostenübernahme durch die IV

erfüllt, da es sich um eine schwere und stabile Deformität mit schlechter

funktioneller Prognose handelt (analog einer idiopathischen Skoliose mit

Korsettbehandlung)." (doc.

IV/1)

Quindi,

in sintesi lo specialista ha sostenuto che l’assicurato è affetto da un

importante piede piatto equiparabile ad un talus verticalis (di natura

congenita) poiché clinicamente il piede s’innalza, ma cede col peso sull’astragalo/talo.

Precisa che non è stata eseguita alcuna diagnosi radiologica perché non

necessaria per il trattamento, motivo per cui la deformità congenita non è stata

provata. Tuttavia rileva che si tratta di una severa deformità del piede che

dal punto di vista funzionale corrisponde ad un talus verticalis. Ricorda pure

che ai piedi sono state applicate delle ortesi denominate “Ossa” per prevenire

problematiche ai piedi simili ai casi di talus verticalis. Per questi motivi

Considerandi

ritiene che l’AI rilasci la garanzia per una presa a carico in quanto si tratta

di una severa e stabile deformazione con una prognosi funzionale negativa

(analogamente alla scoliosi idiopatica con trattamento di un busto).

Ora, alla domanda se si trattava

di piede piatto congenito nel rapporto 13 maggio 2016 il dr. __________,

specialista in ortopedia all’Ospedale pediatrico di __________ aveva risposto

negativamente (punto no. 1.3; pag. 47 incarto AI). Nel rapporto 12 maggio 2015 il

prof. __________ aveva ritenuto necessario attendere lo sviluppo del controllo

muscolare dei piedi, rimandando ad un controllo al mese di novembre indicando che

“die Füsse sind unbelastet normal, es besteht kein kongenitarler

Plattfuss” (sottolineatura del redattore, pag. 37 incarto AI). Successivamente

all’assicurato, nel febbraio 2016, sono state confezionate le ortesi il cui

utilizzo potrebbe al più presto cessare a conclusione della crescita (cfr.

rapporto 13 maggio 2016 punto no. 2.7).

Fatto sta che, senza misconoscere

la gravità dell’affezione in parola, non si è in presenza di un piede piatto

congenito diagnosticato, a ragione l’Ufficio AI non può riconoscere un’infermità

congenita 193 OIC – tanto meno in via analogica, come sostenuto dal prof. __________

– motivo per cui il rifiuto di prendere a carico i relativi provvedimenti

sanitari è corretto. Né del resto sono adempiute le condizioni di cui alla CPSI

(sulla validità delle direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF

139.

V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45

consid. 2.3).

In via abbondaziale va

fatto presente che qualora l’assicurato dovesse richiedere l’assunzione da

parte dell’AI di singoli provvedimenti sanitari in relazione alla sua affezione

al piede, la stessa verrà esaminata sotto l’aspetto dei combinati artt. 12 LAI

e 5 cpv. 2 LAI (in questo senso cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art.

1-27bis IVG), 2014, ad art. 12 n. 23 pag. 520).

Ne consegue la conferma

della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti