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Decisione

32.2017.153

Metodo misto. 50% salariato e 50% casalingo. Inchiesta economica non contestata. Reddito da valido non contestato. TA 1 2014 uomini. GI complessivo 22%. No diritto a provvedimenti professionali

22 agosto 2018Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i dati statistici.

Basandosi sui dati statistici nazionali e

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita

dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08)

(denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014 (cfr. per questo aspetto, STFA

I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (Fr. 63’744

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.101 del 24

gennaio 2018, consid. 2.14.1).

Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 50% (cfr.

consid. 2.6), il reddito da invalido corrisponde a fr.

33'226.56 (fr. 66'453.12:100x50).

Il "reddito da invalido" per il 2014 è, pertanto, fissato a fr. 33'226.56.

2.8.5 Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la

loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso di specie l’UAI

ha applicato la riduzione massima del 25% (10% per attività leggera e 15 % per

svantaggi derivanti da contingenze particolari; cfr. pag. 523-530). Il TCA non

ha quindi motivo per distanziarsi neppure dalla percentuale massima calcolata

dall’amministrazione, rimasta a ragione incontestata dal patrocinatore

dell'assicurato.

Il "reddito da

invalido" di fr. 33'226.56 (cfr. consid. 2.8.4), tenuto conto della decurtazione

sociale massima del 25%, ammonta dunque a fr. 24'919.92.

Stante quanto precede le

censure ricorsuali volte a contestare il calcolo del "reddito da

invalido" effettuato dall'amministrazione vanno respinte.

2.8.6 Di conseguenza, l’invalidità

per la parte salariata è del 3.64% ([25'852 - 24'919.92] : 25'852 x 100

= 3.64%).

2.9. Grado d’invalidità per la

parte casalinga.

A seguito della STCA di

rinvio 32.2015.115 del 20 giugno 2016, l'UAI acquisito agli atti il rapporto

del 24 gennaio 2017 relativo all'inchiesta economica del 13 gennaio 2017

attestante una limitazione del 40% (pag. 472-478 incarto AI), confermata anche

dall'annotazione del 6 febbraio 2017 del medico SMR che ha (pag. 481 incarto

AI).

Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio queste conclusioni che, del resto, sono rimaste incontestate

in sede ricorsuale.

Del resto, l'appunto fatto

dal patrocinatore del ricorrente in merito alla mancata verifica dell'UAI delle

condizioni per applicare la giurisprudenza sugli influssi reciproci (negativi)

tra attività lavorativa e lo svolgimento delle mansioni consuete di cui alla

DTF 134 V 9 (cfr. consid. 2.4) è ininfluente ai fini del giudizio. Trattasi

infatti di una giurisprudenza inapplicabile al caso di specie, visto che

l'assicurato - il quale neppure ha sostanziato la misura di tali ripercussioni

- è inattivo professionalmente e, nell'ambito delle mansioni casalinghe, non ha

gravosi compiti di assistenza famigliare (segnatamente a favore dei propri

figli o dei genitori necessitanti di cure: cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4).

Di conseguenza,

l’invalidità per la parte casalinga è del 40%.

2.10. Visti i gradi d’invalidità, per

la parte salariata del 3.64% (cfr. consid. 2.8.6) e per quella casalinga del

40% (cfr. consid. 2.9), rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50%

salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.6) e in applicazione del metodo misto

(cfr. consid. 2.6.), il grado di

invalidità globale si attesta al 22% (50 [parte

salariata] x 3.64% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 40%

[tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 1.82% + 20% = 21,82%,

arrotondato al 22% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Questo grado d’invalidità

non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).

2.11. Essendo il grado di invalidità

dell'insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad

una riformazione professionale.

2.11.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

Considerandi

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF

124.

V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…) Sennonché,

a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si

rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento

determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate)

possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U

463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la

richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.11.2

Nel caso di specie, va

evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado

minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.10), senza dover

intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già

espressi al considerando 2.6, svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al consid. 2.6, va qui ribadito

che all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui

rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e

32.2011.143

del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Va comunque segnalato che nella decisione avversata,

l'amministrazione ha informato l'assicurato, che "Su esplicita

richiesta scritta da parte dell'assicurato si rimane a disposizione per

valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento"

(pag. 526 incarto AI).

2.12

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti