32.2017.153
Metodo misto. 50% salariato e 50% casalingo. Inchiesta economica non contestata. Reddito da valido non contestato. TA 1 2014 uomini. GI complessivo 22%. No diritto a provvedimenti professionali
22 agosto 2018Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.153
PC/sc
Lugano
22 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 dicembre 2013 RI 1,
nato nel 1962, attivo in qualità di cameriere in misura del 50%, ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “aneurisma cerebrale
(2004), ernia discale L3-L4 - infarto cardiaco (2013)”.
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare, una perizia reumatologica e,
avendolo ritenuto salariato al 50% e casalingo al 50% (senza tuttavia
effettuare un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica) - l'UAI, dopo aver preso atto anche del rapporto del 2 giugno 2015
del medico dell'SMR, con decisione del 10 giugno 2015, preavvisata dal progetto
del 20 aprile 2015, ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato
poiché presentava un grado d'invalidità del 2%.
Contro questa decisione RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulandone l'annullamento e sollecitando, in via principale, l’attribuzione
di una rendita d’invalidità intera dal 30 aprile 2014 (dopo l'anno d'attesa),
in via subordinata, di rinviare gli atti all'UAI per ulteriori accertamenti e
nuova decisione e, in via ulteriormente subordinata, l'adozione dei necessari
provvedimenti di integrazione (provvedimenti di reinserimento e provvedimenti
professionali).
Con STCA 32.2015.115 del
20 giugno 2016 questa Corte - dopo aver accertato che, a giusta ragione, l'UAI
aveva riconosciuto all'assicurato lo statuto di salariato al 50% e di casalingo
al 50% e che, pertanto, risultava parimenti corretta l'applicazione al caso di
specie del metodo misto - sulla base della della documentazione medica agli
atti ha ritenuto dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali,
che RI 1 era inabile al lavoro al 100% nella sua ultima professione di
cameriere dal 30 aprile 2013 mentre era abile al 50% in un'attività adeguata -
rispettosa dei limiti funzionali stabiliti nella perizia reumatologica agli
atti con un carico massimo di 5 kg, con alternanza della postura al bisogno
(inclusa) e necessità di pause supplementari (inclusa) - a partire dal 26 febbraio
2014. Per quanto riguardava l'attività quale casalingo, in assenza di
un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
al domicilio dell'assicurato, questo Tribunale non poteva concludere con la
sufficiente tranquillità, che egli fosse "in grado di occuparsi
normalmente delle attività domestiche richieste dalla vita quotidiana"
(come ritenuto dal perito dell'amministrazione) rispettivamente che,
"quale casalingo, sia abile al 100% a far tempo dal 26 febbraio 2014"
(come considerato pure dal medico SMR). Il TCA ha quindi annullato la decisione
del 10 giugno 2015 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché -
effettuata l'inchiesta economica domiciliare (e valutata l'opportunità di
eseguire un aggiornamento della documentazione medica) ed indicate quali
attività leggere (semplici e ripetitive) fossero ancora esigibili dalla stesso
(al 50% con pieno rendimento), tenuto conto dei suoi limiti funzionali - si
pronunciasse nuovamente sulla domanda di prestazioni (pag. 433-460 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Ritornati gli atti, l'UAI -
dopo aver acquisito agli atti il rapporto del 24 gennaio 2017 relativo
all'inchiesta economica del 13 gennaio 2017 attestante una limitazione del 40%
(pag. 472-478 incarto AI), l'annotazione del 6 febbraio 2017 del medico SMR
(pag. 481 incarto AI), il calcolo economico (pag. 494-499 incarto AI) ed il
rapporto finale del 26 aprile 2017 del consulente IP (pag. 500-503 incarto AI)
- con progetto di decisione del 3 maggio 2017 ha preavvisato il respingimento
della richiesta di prestazioni dell'assicurato a fronte di un grado di
invalidità del 22% (pag. 504-509 incarto AI). In seguito alle osservazioni
inoltrate il 6 giugno 2017 dall'assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1
(pag. 510-511 incarto AI), il 27 luglio 2017 l'UAI - dopo aver raccolto il
rapporto del 10 luglio 2017 del consulente IP (pag. 520 e 521 incarto AI) e
aver ricevuto lo scritto del 24 luglio 2017 del rappresentante del richiedente
(pag. 522 incarto AI) - ha confermato la precedente decisione (pag. 523-530).
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 27 luglio 2017, l'assicurato, rappresentato dal medesimo
patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I) postulandone
l'annullamento e sollecitando, in via principale, l’attribuzione di una rendita
d’invalidità intera dal 30 aprile 2014 (dopo l'anno d'attesa) e, in via
subordinata, l'adozione dei necessari provvedimenti di integrazione
(provvedimenti di reinserimento e provvedimenti professionali).
Il rappresentante dell'insorgente
contesta innanzitutto la valutazione medica operata dall'amministrazione.
Inoltre puntualizza che - essendo trascorsi diversi anni dagli ultimi
accertamenti - la situazione medico-valetudinaria del suo cliente deve essere
rivalutata e attualizzata. La descrizione degli impedimenti medici accertati in
sede di inchiesta domiciliare palesano una situazione medico-valetudinaria
peggiore rispetto a quella in essere al momento degli accertamenti operati
dall'amministrazione. Rileva pure che anche dal profilo dell'evoluzione della
situazione medica dell'assicurato le valutazioni dell'UAI sono carenti. In
particolare, per quanto attiene all'asserito miglioramento della situazione di
salute che l'amministrazione riconosce a far tempo dal 26 febbraio 2014.
Il patrocinatore del ricorrente
contesta pure il salario da invalido. Critica l'operato dell'UAI, in quanto se
al reddito al 100% teorico da valido (recte: invalido) di fr. 66'453.10 si
applica la riduzione complessiva operata dall'UAI del 75% (50% per motivi
medico-teorici, 10% per attività leggera e 15 % per svantaggi derivanti da
contingenze particolari) si ottiene un reddito da valido (recte: invalido) di
fr. 16'613.30 e non di fr. 24'919.90, come indicato nella decisione avversata.
Il rappresentante dell'insorgente
contesta anche le attività lavorative indicate dall'amministrazione come
esigibili al 50% (con rendimento pieno) dal suo assistito, non essendo tali e
comunque non reperibili sul mercato del lavoro, ancorché equilibrato.
Il patrocinatore del ricorrente
contesta altresì l'applicazione del metodo misto, visto che il suo cliente ha
ridotto la propria attività lavorativa al 50% proprio a causa dei problemi di
salute dovuti all'aneurisma (2004). Ma quand'anche lo stesso fosse stato
correttamente applicato dall'UAI, egli stigmatizza il fatto che la decisione AI
non discute né tratta la questione della capacità lavorativa parziale
distinguendo se si tratta di riduzione della resa o di riduzione del tempo di
lavoro. Nel caso in cui dovesse emergere, soprattutto a fronte di nuovi
accertamenti della situazione, che il suo assistito manifesta un'incapacità
lavorativa anche nella misura di una riduzione della resa (circostanza di per
sé desumibile dall'inchiesta domiciliare: "Il signor RI 1 necessita di
molto riposo dopo l'esecuzione di compiti leggeri o impegni svolti fuori casa.
L'assunzione di antidolorifici è giornaliera necessaria per riuscire a
sopportare il dolore che diminuisce ma non è mai assente. Assume Dafalgan due
al mattino e due alla sera e ricorre a Tramal o Targin se durante la notte il
dolore è acuto o quando le condizioni metereologiche mutano"), tale
conclusione avrebbe un impatto rilevante (di cui si deve tenere conto in base
alla DTF 134 V 9) sulla definizione della capacità di reddito al 50%
(applicando il metodo misto), posto come nel 50% del tempo egli non potrebbe
fornire una prestazione lavorativa corrispondente al 50% e viceversa. I medici
avrebbero dovuto approfondire anche questo aspetto, ciò che invece non è
avvenuto. Anzi, a ben vedere, i medici avevano considerato l'assicurato
completamente abile in ambito domestico, circostanza rivelatasi errata. Il
grado di invalidità quale salariato è quindi più elevato.
Il rappresentante
dell'insorgente contesta anche la conclusione a cui è giunta l'UAI di rifiutare
l'adozione di provvedimenti professionali ex art. 17 LAI in considerazione
dell'età, della scolarizzazione e del percorso professionale, in quanto non
sufficientemente motivata. Considerato che la soglia minima di diminuzione
della capacità di guadagno conferente il diritto a provvedimenti di
riformazione professionale è del 20% e che l'assicurato non dispone di un
ventaglio di attività professionali esigibili tale da permettergli di
conseguire un reddito paragonabile a quello da valido, il suo cliente ha
diritto a provvedimenti professionali. L'età oggi raggiunta dal suo assistito,
non può essere considerata un ostacolo.
Da ultimo, il patrocinatore del ricorrente chiede il richiamo degli atti AI,
nonché l'assunzione dei necessari accertamenti, segnatamente l'esecuzione di
una perizia pluridisciplinare.
1.4. Con risposta del 27 settembre
2017 l'UAI ha versato agli atti l'incarto inerente l'assicurato e ha proposto
la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Con osservazioni del 10
ottobre 2017 (doc. VIII), il rappresentante dell'insorgente ha ribadito che la
decisione avversata, per quanto attiene al diritto a provvedimenti
professionali, è immotivata ed errata. Il suo cliente presenta infatti un grado
di invalidità superiore al 20%, la sua capacità di guadagno è compromessa ed è
disposto a dar seguito ad azioni di reinserimento. L'UAI dovrebbe pertanto dare
seguito immediatamente e nelle more ricorsuali a misure (se del caso aiuto al
collocamento, magari con una formazione supplementare) tali da ampliare lo
spettro delle attività esigibili. Ciò a maggior ragione a fronte del fatto che
le attività proposte dall'amministrazione nella decisione avversata non sono né
esigibili, né reperibili in maniera sufficiente nel mercato del lavoro. Il
patrocinatore del ricorrente ha quindi concluso confermando le richieste
ricorsuali.
1.6. Con osservazioni del 18
ottobre 2017 (doc. X), l’UAI, ha ribadito la correttezza della decisione
avversata, puntualizzando che in quest'ultima era indicato che "Su
esplicita richiesta scritta da parte dell'assicurato si rimane a disposizione
per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento"
e che - a fronte del ricorso e delle contestazioni ivi sollevate - l'apertura
di un mandato per l'aiuto al collocamento risulta prematura. L'amministrazione
ha quindi ribadito la richiesta di reiezione del gravame.
Questo scritto è stato trasmesso al rappresentante del ricorrente il 19 ottobre
2017, per conoscenza.
in ordine
2.1. Il patrocinatore
dell'assicurato contesta l'operato dell'istituto assicuratore, in quanto la
decisione avversata, per quanto attiene al diritto a provvedimenti
professionali, sarebbe carente di motivazione, lamentando sostanzialmente una
violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Secondo il TCA, la decisione
impugnata, anche per quanto attiene al diritto a provvedimenti
professionali, è sufficientemente motivata e pure comprensibile.
In effetti, nella medesima, l'istituto resistente ha chiaramente indicato i
motivi (età, scolarizzazione e percorso professionale) per cui non ha
riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali quali una
riqualifica professionale (art. 17 LAI), puntualizzando quanto segue: "Su
esplicita richiesta scritta da parte dell'assicurato si rimane a disposizione
per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento".
Nella sua risposta di causa (cfr. doc. IV), l'amministrazione -
dopo aver illustrato anche le cifre 4001, 4002, 4010, 4011 e 4013 della circolare
sui provvedimenti di integrazione professionale (CPIP) - ha di nuovo
chiaramente spiegato le ragioni (età, scolarizzazione e percorso professionale)
per le quali non ha riconosciuto una riqualifica personale. La decisione
avversata tocca quindi ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente
rilevante per l'esito della vertenza. L'assicurato, per il tramite del proprio
rappresentante, ha inoltre impugnato la decisione avversata in modo congruo e
completo, anche per per quanto attiene al diritto a provvedimenti
professionali, dimostrando di aver perfettamente compreso le motivazioni poste
a suo fondamento e di non aver subito alcun pregiudizio ai propri diritti
processuali.
La censura di violazione
del diritto di essere sentito va dunque disattesa. Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali.
Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli,
quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in
cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di
impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori
dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non
possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute
come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai marginali ni 3081 segg.
spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale. Di
regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell’economia
domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino
dell’alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e
assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo
limite massimo nuovo marg. n. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni
singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza
disabilità – stabilita dall’assistente sociale (nuovo marg. n. 3083 CIGI) - e
la limitazione dovuta alla disabilità (nuovo marg. n. 3085 CIGI).
2.4. Nel caso
in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer
5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR
2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della
decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016
nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il
metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a
tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un
bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un
cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a
“persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di
revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità
sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle
succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo
misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza
citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di
prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid.
4.3).
Infine va
fatto presente che, contemporaneamente all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2,3),
anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio
2018. In particolare, conformemente l’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato
introdotto un nuovo modello di calcolo, come si legge nelle succitate
spiegazioni dell’UFAS:
" Il modello
di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo
tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo
parziale nell’ambito dell’attività lucrativa (una volta per determinare
l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella
ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato
infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa
critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità
nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si
prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo,
il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità
rispetto a oggi.
Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale
per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è
calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa
a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe
conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà
sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per
considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF,
l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre
nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita
varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi
sociali.
Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si
tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed
economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e
lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo,
l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli
assicurati occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete. “ (Parte II, punto.
1.1.1, pag. 5).
Va poi evidenziato che,
nell’ottica di un trattamento unitario e egalitario della persona assicurata,
il nuovo modello di calcolo dell’art. 27 bis cpv. 3 lett. a OAI si applica
dall’entrata in vigore della norma, rispettivamente 1° gennaio 2018 (STF
9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5 e 6.2;8C_462/2017 del 30 gennaio
2018 consid. 5). Secondo i criteri generali del diritto intertemporale, in
assenza di disposizioni specifiche diverse, sono applicabili le norme valide al
momento in cui si realizza lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente
o che produce conseguenze giuridiche (BGE 143 V 446
E. 3.3 S. 449; 139 V 335
E. 6.2 S. 338; 130 V 445
E. 1.2.1 S. 446 f.), ad esempio l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. citata STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1).
Infine, le disposizioni
transitorie del nuovo articolo dell’OAI prevendo:
" 1I
tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti
al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre
2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione
entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale
aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore
della presente modifica.
2Nei casi di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo
l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima
dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado
d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il
calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2–4
determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.”
(cfr. STCA 32.2017.180 del 20 giugno 2018).
Nel caso di specie, tenendo conto che l’eventuale diritto alla rendita sarebbe
sorto nel febbraio 2014 (cfr. consid. 2.6), le nuove norme dell’OAI non sono
applicabili, fermo restando la possibilità di una richiesta di nuovo calcolo ai
sensi della cifra no. 2 delle Disposizioni transitorie.
2.5. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Preliminarmente
il TCA osserva che, con STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016, ha accertato che
nel caso di specie è corretto riconoscere all'assicurato lo statuto di
salariato al 50% e di casalingo al 50% e, pertanto, l'applicazione del metodo
misto.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato. Di conseguenza, le
censure ricorsuali volte a contestare questi aspetti sono inammissibili in
questa sede.
Per quanto concerne la valutazione degli aspetti medici, nella già citata STCA
32.2015.115 del 20 giugno 2016, cresciuta incontestata in giudicato, questa
Corte ha ritenuto dimostrato, secondo il
grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali, che l'assicurato è inabile al lavoro al 100%
nella sua ultima professione di cameriere dal 30 aprile 2013 mentre è abile al
50% in un'attività adeguata - rispettosa dei limiti funzionali stabiliti nella
perizia reumatologica agli atti con un carico massimo di 5 kg, con alternanza
della postura al bisogno (inclusa) e necessità di pause supplementari (inclusa)
- a partire dal 26 febbraio 2014. Anche le censure ricorsuali volte a
contestare questi aspetti sono pertanto inammissibili in questa sede. Del
resto, il TCA rileva che, per quanto specificatamente attiene alla capacità
lavorativa residua, l'assicurato non ha prodotto né in sede amministrativa né
in sede ricorsuale alcuna documentazione medica specialistica per il periodo 21
giugno 2016 - 27 luglio 2017 (data di emanazione della decisione qui impugnata
che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr.
pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo
2015 consid. 3.3). In effetti, va pure notato che col gravame l'insorgente si è
limitato a produrre la documentazione medica già trasmessa col ricorso
precedente, chiedendo l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, visto che
la sua situazione medico valetudinaria doveva essere rivalutata ed attualizzata
essendo trascorsi diversi anni dagli ultimi accertamenti medici del ricorrente.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). In siffatte circostanze,
il parere del rappresentante legale dell'assicurato secondo cui la "descrizione
degli impedimenti in sede di inchiesta domiciliare palesano una situazione
medico-valetudinaria peggiore rispetto a quella in essere al momento degli
accertamenti" (cfr. pag. 4, doc. I) ed il sovraccarico che l'attività
domestica avrebbe un influsso negativo su quella lavorativa e viceversa (visto
che l'inchiesta domiciliare ha dato atto che: "Il signor Basso
necessita di molto riposo dopo l'esecuzione di compiti leggeri o impegni svolti
fuori casa. L'assunzione di antidolorifici è giornaliera necessaria per
riuscire a sopportare il dolore che diminuisce ma non è mai assente. Assume
Dafalgan due al mattino e due alla sera e ricorre a Tramal o Targin se durante
la notte il dolore è acuto o quando le condizioni metereologiche mutano";
cfr. pag. 7, doc. I), non consente di giungere ad una diversa conclusione. Del
resto, l'appunto fatto dal patrocinatore del ricorrente in merito alla mancata
verifica dell'UAI delle condizioni per applicare la giurisprudenza sugli
influssi reciproci (negativi) tra attività lavorativa e lo svolgimento delle
mansioni consuete di cui alla DTF 134 V 9 (cfr. consid. 2.4) è ininfluente ai
fini del giudizio. Trattasi infatti di una giurisprudenza inapplicabile al caso
di specie, visto che l'assicurato - il quale neppure ha sostanziato la misura
di tali ripercussioni - è inattivo professionalmente e, nell'ambito delle
mansioni casalinghe, non ha gravosi compiti di assistenza famigliare
(segnatamente a favore dei propri figli o dei genitori necessitanti di cure:
cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4).
Ciò premesso, il TCA rileva che con STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016 aveva
invitato l'amministrazione ad indicare quali attività leggere (semplici e
ripetitive) fossero ancora esigibili dall'assicurato (al 50% con rendimento
pieno), tenuto conto dei suoi limiti funzionali (pag. 433-460 incarto AI).
Nel rapporto finale del 26 aprile 2017 il consulente IP ha rilevato che le
conoscenze acquisite dall'assicurato si possono utilizzare per un impiego,
quali la gestione amministrativa, la consulenza al cliente, le conoscenze
legate al settore della ristorazione e alberghiero. Il CIP ha osservato quanto
segue:
" Valutando
con la massima coscienza e equità nelle situazioni con cui mi confronto
quotidianamente, mi ritengo concorde con le valutazioni antecedenti. Ritengo
che vi sono sicuramente attività reperibili nel mercato del lavoro alla percentuale
indicata in sede medica. Alfine di avvalorare la valutazione in attività esigibili
farò alcuni esempi pratici di attività semplici, esigibili ed adeguate, nel
rispetto delle limitazioni funzionali dell'assicurato. (…) Il settore terziario
può essere ritenuto praticabile in larga misura. Queste attività si possono
svolgere a percentuale ridotta. Come descritto poc'anzi nel suo settore
d'appartenenza l'assicurato potrebbe fornire delle prestazioni quali assistente
d'albergo, o addetto alla ristorazione in servizio in una mensa scolastica, in
questi casi si tratterebbe di un servizio nel quale sarebbero rispettati i
limiti funzionali. Oltre a ciò potrebbe svolgere tutti i favori di
rappresentanza, consulenza e vendita nei servizi turistici, come ad esempio
nelle diverse piscine presenti sul territorio.
Professioni analoghe
• Addetto agli impianti funicolari, sorveglianza e vendita
biglietti di risalita
Un altro esempio potrebbe essere quello di autista per il
trasporto di bambini in età scolastica tramite il pulmino. Diversi Comuni
assumono del personale che si occupa di questo servizio. L'impiego
rispetterebbe pienamente i limiti funzionali e l'assicurato avrebbe la
possibilità di essere occupato con un'ulteriore possibilità di pause tra un
tragitto e l'altro.
Professioni analoghe
• sorvegliante delle vie di traffico per la sicurezza dei bambini
Altri esempi nel settore terziario
Addetto all'imballaggio e confezionamento nell' area logistica
industriale di componentistica e semilavorati. I settori imputati sono quello
orologiero, farmaceutico e di prodotti plastici.
L'imballaggio e il confezionamento comprendono: le misure
protettive, la preparazione kits, la messa in scatola, la compilazione del
protocollo di controllo, il controllo confezioni ed etichettatura e la
preparazione per la spedizione. Le componenti sono di piccole dimensioni e non
superano i 5 kg. di peso.
Professioni analoghe:
• Addetto alla qualità/conformità settore farmaceutico
• Addetto alla qualità/conformità settore prodotti plastici
• Rappresentante nell'industria del tabacco" (pag. 500-503
incarto AI)
A fronte delle
contestazioni di inesigibilità delle attività proposte sollevate dal
patrocinatore dell'assicurato nello scritto del 6 giugno 2017 (pag. 510-511
incarto AI), nel rapporto del 10 luglio 2017 il consulente IP ha precisato
quanto segue:
" (…)
L'avvocato contesta in ogni caso le attività esigibili che ritiene non
esigibili nemmeno nel mercato in equilibrio.
Non so se l'avvocato ritiene che le attività siano esigibili o
reperibili. Queste attività sono degli esempi presi in considerazioni da
inserimenti che ho svolto e che conosco molto bene. E ho valutato come
descritto al punto 5 che sono state valutate al punto 5 del mio rapporto, in
considerazione dei limiti funzionali dell'assicurato. Le attività sono
indicative di cosa potrebbe fare. In considerazione dell'art. 6 LPGA può anche
fare delle valutazioni personali riguardanti le sue possibilità di
reinserimento oltre agli esempi fatti. Nel mio rapporto ad esempio ho riportato
sorvegliante delle vie di traffico per la sicurezza dei bambini. Quindi attività
in ambito comunale e unicamente scolastico. Attività che viene svolta su
concorso comunale e con cadenza regolare su quattro momenti giornalieri e con
orari che tengono in considerazione i limiti dell'assicurato. L'avvocato RA 1
ha riportato in modo parziale, unicamente sorvegliante delle vie di traffico,
così come le attività in mensa scolastica non sono attività paragonabile e
uguali a quella cameriere nella ristorazioni. Non vi sono gli stessi stress non
si servono i piatti. Potrebbe essere impiegato alla cassa o alla sorveglianza
del servizio che solitamente viene fatto in modo self service dall'utenza. Si
tratterebbe di sfruttare le conoscenze approfondite che ha l'assicurato e che
possono essere riproposte sul mercato del lavoro. (…)"
(pag. 520 e 521 incarto AI)
Questa Corte concorda con
tali considerazioni, tanto più che neppure ha motivo di scostarsi dalle stesse.
Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
In concreto questo Tribunale ritiene che anche
nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,
essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i
disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 50% (con rendimento), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
D'altra parte il consulente in integrazione professionale,
sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in
grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012
consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.
4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF
9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità
e la reperibilità dei lavori proposti dal CIP vanno respinte.
In
esito alle considerazioni che precedono, Il TCA rinuncia quindi all'assunzione
di ulteriori prove (in particolare, all'esperimento di una perizia
pluridisciplinare, così come postulato dal patrocinatore dell'assicurato nel
gravame; cfr. doc. I, pag. 9), ritenendo la situazione sufficientemente
chiarita.
Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
2.7 In merito alla valutazione
economica, in applicazione del metodo misto (50% salariato e 50% casalingo;
cfr. consid. 2.6), va rilevato quanto segue.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati
del 2014, visto che il miglioramento dello stato di salute - e, di conseguenza,
della capacità lavorativa residua - risale al 26 febbraio 2014. (cfr. consid.
2.6).
2.8. Grado d’invalidità per la
parte salariata.
2.8.1. Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,
nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori
empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.8.2 Per quanto concerne
il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno
alla salute (nel 2013) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività
lavorativa (cameriere al 50%), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario
annuo lordo di fr. 25'852.- per l'anno 2014, sulla base di quanto indicato
dall'ex datore di lavoro (cfr. pag. 499 incarto AI).
Il TCA non ha motivo di scostarsi dal dato accertato presso l'ex datore
di lavoro dell'assicurato. Tanto più che neppure il rappresentante della
ricorrente pretende il contrario.
Il "reddito da valido" quale "cameriere"
al 50% per il 2014 è, pertanto, fissato a fr. 25'852.-.
2.8.3 Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore
al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente
risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha
stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.
5.
2.8.4 Nel caso in esame, ritenuto
che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile (al
50%: cfr. consid. 2.6), per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati
Fatti
i dati statistici.
Basandosi sui dati statistici nazionali e
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita
dall'Ufficio federale di statistica,
più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08)
(denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di
Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014 (cfr. per questo aspetto, STFA
I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (Fr. 63’744
: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.101 del 24
gennaio 2018, consid. 2.14.1).
Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 50% (cfr.
consid. 2.6), il reddito da invalido corrisponde a fr.
33'226.56 (fr. 66'453.12:100x50).
Il "reddito da invalido" per il 2014 è, pertanto, fissato a fr. 33'226.56.
2.8.5 Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la
loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso di specie l’UAI
ha applicato la riduzione massima del 25% (10% per attività leggera e 15 % per
svantaggi derivanti da contingenze particolari; cfr. pag. 523-530). Il TCA non
ha quindi motivo per distanziarsi neppure dalla percentuale massima calcolata
dall’amministrazione, rimasta a ragione incontestata dal patrocinatore
dell'assicurato.
Il "reddito da
invalido" di fr. 33'226.56 (cfr. consid. 2.8.4), tenuto conto della decurtazione
sociale massima del 25%, ammonta dunque a fr. 24'919.92.
Stante quanto precede le
censure ricorsuali volte a contestare il calcolo del "reddito da
invalido" effettuato dall'amministrazione vanno respinte.
2.8.6 Di conseguenza, l’invalidità
per la parte salariata è del 3.64% ([25'852 - 24'919.92] : 25'852 x 100
= 3.64%).
2.9. Grado d’invalidità per la
parte casalinga.
A seguito della STCA di
rinvio 32.2015.115 del 20 giugno 2016, l'UAI acquisito agli atti il rapporto
del 24 gennaio 2017 relativo all'inchiesta economica del 13 gennaio 2017
attestante una limitazione del 40% (pag. 472-478 incarto AI), confermata anche
dall'annotazione del 6 febbraio 2017 del medico SMR che ha (pag. 481 incarto
AI).
Il TCA non ha motivo per
mettere in dubbio queste conclusioni che, del resto, sono rimaste incontestate
in sede ricorsuale.
Del resto, l'appunto fatto
dal patrocinatore del ricorrente in merito alla mancata verifica dell'UAI delle
condizioni per applicare la giurisprudenza sugli influssi reciproci (negativi)
tra attività lavorativa e lo svolgimento delle mansioni consuete di cui alla
DTF 134 V 9 (cfr. consid. 2.4) è ininfluente ai fini del giudizio. Trattasi
infatti di una giurisprudenza inapplicabile al caso di specie, visto che
l'assicurato - il quale neppure ha sostanziato la misura di tali ripercussioni
- è inattivo professionalmente e, nell'ambito delle mansioni casalinghe, non ha
gravosi compiti di assistenza famigliare (segnatamente a favore dei propri
figli o dei genitori necessitanti di cure: cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4).
Di conseguenza,
l’invalidità per la parte casalinga è del 40%.
2.10. Visti i gradi d’invalidità, per
la parte salariata del 3.64% (cfr. consid. 2.8.6) e per quella casalinga del
40% (cfr. consid. 2.9), rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50%
salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.6) e in applicazione del metodo misto
(cfr. consid. 2.6.), il grado di
invalidità globale si attesta al 22% (50 [parte
salariata] x 3.64% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 40%
[tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 1.82% + 20% = 21,82%,
arrotondato al 22% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Questo grado d’invalidità
non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).
2.11. Essendo il grado di invalidità
dell'insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad
una riformazione professionale.
2.11.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
Considerandi
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15.
gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.
2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità
di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è
quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
124.
V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Infine, la circolare sui
provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se un assicurato è sufficientemente integrato o
se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Infine, con STF
9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida
al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere
messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha
affermato che:
" (…) Sennonché,
a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si
rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento
determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un
ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate)
possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009
del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U
463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la
richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF
9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).
2.11.2
Nel caso di specie, va
evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado
minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.10), senza dover
intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già
espressi al considerando 2.6, svolgere attività semplici e
ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al consid. 2.6, va qui ribadito
che all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui
rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle
prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera
sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in
posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,
di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare
frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e
32.2011.143
del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente
al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del
25.
febbraio 2003 consid. 4.7).
Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a
provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto
che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA
32.2015.83
del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21
maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
Va comunque segnalato che nella decisione avversata,
l'amministrazione ha informato l'assicurato, che "Su esplicita
richiesta scritta da parte dell'assicurato si rimane a disposizione per
valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento"
(pag. 526 incarto AI).
2.12
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.13
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti