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Decisione

32.2017.154

Domanda di rendita di un assicurato socio gerente della ditta presso la quale risulta essere dipendente. Determinazione del reddito da valido come se fosse indipendente. Rinvio all'Ufficio AI per nuov

30 ottobre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi da valido e da invalido in particolare tenendo conto, oltre che del

salario, anche degli utili aziendali, come si evince dal rapporto 1° giugno

2017 dell’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 47 incarto

AI).

A

tal riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente

amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o

parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla

gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,

in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati

indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica

aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è

segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime

di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti

stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF

9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016

consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,

formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in

casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009

del 28 luglio 2010).

Il

marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio

2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di

una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia,

se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su

quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è

giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i

lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più

anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.

8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è

considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una

notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può

basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista

unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile

(8C_346/2012)”;

- in

merito alla determinazione del reddito da invalido, oggetto della presente contestazione,

con annotazioni 22 settembre 2017 il consulente in integrazione professionale

Considerandi

ha precisato:

" Prendiamo atto delle osservazioni

poste in sede di ricorso al TCA da parte dell'assicurato (cfr. in modo

particolare lo scritto 13 settembre 2017 della __________ dí __________ sub.

doc. A3 incarto TCA) e dopo attenta analisi riteniamo vi siano i presupposti

per una rivalutazione del caso in quanto il reddito da invalido stabilito in

CHF 77'504.- nel 2016 non risulta sufficientemente affidabile e attendibile per

poter definire con la necessaria certezza l'incapacità al guadagno del Signor RI

1.

(cfr. anche le domande giurista datate 20.09.2017).

Richiediamo

quindi una retrocessione agli atti per poter rivalutare tutta la pratica dal

lato economico-Iavorativo”.

In

effetti, oltre che nel ricorso già in sede di osservazioni al progetto di decisione

era stato fatto valere che il salario (da invalido) relativo al 2016 di circa

fr. 77'000.-- non era una controprestazione all’attività svolta dall’assicurato

e che il relativo versamento è stato possibile attingendo dalla sua sostanza privata

fr. 29'000.-- iniettandoli nella società.

Pertanto

una (nuova) valutazione economica s’impone. In tale ambito spetterà fra l’altro

all’amministrazione decidere se determinare il grado d’invalidità secondo il suddetto

“metodo straordinario”, come si è chiesto il giurista dell’AI nelle citate

domande del 20 settembre 2017 al consulente (IV/4);

- il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich

ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.

In queste circostanze appare giustificato rinviare gli atti all’Ufficio

AI affinché proceda alla summenzionata valutazione economica.

- il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata con

retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti

suindicati, in esito ai quali emetterà una nuova

decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito al diritto

alla rendita;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’Ufficio AI.

Al ricorrente, patrocinato

da un legale, va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'800.-- (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 17 luglio 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che

verserà inoltre al ricorrente fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni