32.2017.154
Domanda di rendita di un assicurato socio gerente della ditta presso la quale risulta essere dipendente. Determinazione del reddito da valido come se fosse indipendente. Rinvio all'Ufficio AI per nuov
30 ottobre 2017Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.154
BS
Lugano
30 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che
- con
decisione 17 luglio 2017, preavvisata il 2 giugno 2017, l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, classe __________, socio e gerente
della ditta __________. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,
tra cui il rapporto finale del 16 novembre 2016 del SMR ed il rapporto
d’inchiesta per i lavoratori indipendenti datato 1° giugno 2016, l’Ufficio AI
ha accertato un grado d’invalidità del 9%;
- contro
la suddetta pronunzia l’assicurato, per il tramite del dell’avv. RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale il ritorno degli
atti all’amministrazione affinché venga svolta una nuova indagine economica nel
senso di accertare il reddito da invalido nonché eventuali provvedimenti di
riqualifica professionale. In via subordinata chiede che sia riconosciuto il diritto
ad una mezza rendita;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermata la valutazione medica, sulla base
delle annotazioni 22 settembre 2017 del consulente in integrazione professionale,
ha chiesto la retrocessione degli atti per procedere ad una nuova valutazione
economica;
- interpellato
dal TCA, con scritto 13 ottobre 2015 il legale dell’assicurato aderisce alla
proposta dell’amministrazione di retrocessione del dossier per ulteriori
accertamenti di natura economica, chiedendo il riconoscimento di “un’indennità
per le spese ripetibili dato che gli argomenti circa l’inadeguatezza del
salario da invalido computato dall’Ufficio AI erano stati esposti già con
l’opposizione”;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
- va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente
difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo
specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art.
27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni
economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove
si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste
nel fatto che il grado d’invalidità non viene stabilito direttamente sulla base
del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto,
si constata l’impedi-mento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss
consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123
consid. 1a);
- nel
caso in esame, dal punto di vista medico l’assicurato è da ritenere inabile al
50% nella precedente professione di piastrellista, ma totalmente abile in attività
adeguate al proprio stato di salute, così come risulta dal rapporto finale 16 novembre
2016 del SMR (doc. 36 incarto AI) – che tra l’altro si fonda sull’esauriente e
convincente perizia 19 novembre 2015 del dr. __________ eseguita per conto
dell’assicuratore malattia – e come confermato dallo stesso servizio medico il
14 luglio 2017 (doc. 55 incarto AI). Del resto i rapporti 11 settembre 2017 e
12 settembre 2017 dei medici curanti confermano in sostanza la succitata valutazione
medico-teorica, così come evidenziato nelle annotazioni 21 settembre 2017 del
SMR allegate alla risposta di causa;
- per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi- tà, l’Ufficio AI ha
applicato il metodo ordinario.
Nonostante
che l’assicurato sia formalmente dipendente della __________ (iscritta a RC il __________)
egli, come detto, è socio gerente con diritto di firma individuale della
stessa. Egli pertanto assume una posizione di totale controllo della società,
motivo per cui l’Ufficio AI lo ha rettamente considerato quale indipendente, definendo
Fatti
i redditi da valido e da invalido in particolare tenendo conto, oltre che del
salario, anche degli utili aziendali, come si evince dal rapporto 1° giugno
2017 dell’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 47 incarto
AI).
A
tal riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente
amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o
parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla
gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,
in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività
dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non
giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati
indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica
aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è
segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime
di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti
stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF
9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016
consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,
formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in
casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009
del 28 luglio 2010).
Il
marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio
2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di
una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia,
se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su
quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è
giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i
lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più
anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.
8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è
considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile
(8C_346/2012)”;
- in
merito alla determinazione del reddito da invalido, oggetto della presente contestazione,
con annotazioni 22 settembre 2017 il consulente in integrazione professionale
Considerandi
ha precisato:
" Prendiamo atto delle osservazioni
poste in sede di ricorso al TCA da parte dell'assicurato (cfr. in modo
particolare lo scritto 13 settembre 2017 della __________ dí __________ sub.
doc. A3 incarto TCA) e dopo attenta analisi riteniamo vi siano i presupposti
per una rivalutazione del caso in quanto il reddito da invalido stabilito in
CHF 77'504.- nel 2016 non risulta sufficientemente affidabile e attendibile per
poter definire con la necessaria certezza l'incapacità al guadagno del Signor RI
1.
(cfr. anche le domande giurista datate 20.09.2017).
Richiediamo
quindi una retrocessione agli atti per poter rivalutare tutta la pratica dal
lato economico-Iavorativo”.
In
effetti, oltre che nel ricorso già in sede di osservazioni al progetto di decisione
era stato fatto valere che il salario (da invalido) relativo al 2016 di circa
fr. 77'000.-- non era una controprestazione all’attività svolta dall’assicurato
e che il relativo versamento è stato possibile attingendo dalla sua sostanza privata
fr. 29'000.-- iniettandoli nella società.
Pertanto
una (nuova) valutazione economica s’impone. In tale ambito spetterà fra l’altro
all’amministrazione decidere se determinare il grado d’invalidità secondo il suddetto
“metodo straordinario”, come si è chiesto il giurista dell’AI nelle citate
domande del 20 settembre 2017 al consulente (IV/4);
- il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich
ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.
In queste circostanze appare giustificato rinviare gli atti all’Ufficio
AI affinché proceda alla summenzionata valutazione economica.
- il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata con
retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti
suindicati, in esito ai quali emetterà una nuova
decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito al diritto
alla rendita;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, patrocinato
da un legale, va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'800.-- (art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 17 luglio 2017 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che
verserà inoltre al ricorrente fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele
Guffi Stefania Cagni