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Decisione

32.2017.155

Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica. Altresì confermato quella economica, in particolare i livelli di competenza dei salari statistici

5 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nella presente fattispecie, a

seguito della seconda domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato una

perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado d’incapacità lavorativa

dell’assicurato sia nell’originaria che in altre attività lucrative.

Dal referto datato 5 dicembre

2016 (doc. 230 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a tre

consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Dopo aver proceduto al

consueto riassunto degli atti, ad una dettagliata anamnesi, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi riportate al punto no.

5 della perizia. Accertato come le uniche conseguenze sulla capacità lavorativa

derivino dalla patologia d’ordine psichiatrico, i periti hanno concluso per

un’inabilità del 30%, intesa quale riduzione di rendimento, sia nell’attività

di addetto alle pulizie sia in quelle adeguate. Quale cuoco è stato ritenuto

totalmente inabile per via dell’ipersensibilità agli allergeni alimentari.

Alla succitata esaustiva e

dettagliata nonché convincente perizia multidisciplinare va prestata adesione,

tra l’altro confermata dal SMR con rapporto 7 dicembre 2016 (doc. 231 incarto

AI). Né del resto l’assicurato ha mosso censure al riguardo e tantomeno

prodotto documentazione medica che possa mettere in dubbio le conclusioni

peritali.

2.5. Oggetto del contendere è

invece la determinazione dei redditi (stato 2015, momento dell’eventuale

diritto alla rendita) di riferimento per la graduazione dell’invalidità esposta

nella decisione impugnata.

2.5.1. Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento

progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore

alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione

in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del

danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione

dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del

26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, non

avendo potuto ottenere (a seguito del cambio di gerenza) dall’ex datore di

lavoro – presso il quale l’assicurato, prima del danno alla salute, aveva

lavorato come cuoco – il salario che avrebbe potuto ottenere senza invalidità

nel 2015 (cfr. doc. 246), l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido

utilizzando i dati salariali statistici [tabella TA 1 2014 skill level

dell’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall’Ufficio

federale di statistica].

Come si evince dalla

decisione contestata (pag. 3: Osservazioni) e spiegato nella risposta di causa,

l’amministrazione ha preso in considerazione il salario medio del settore 55 –

56 (servizi di alloggio e ristorazione), livello di qualifica 2 (avendo

l’assicurato conseguito il diploma di cuoco nel suo paese di origine) pari a

fr. 4'261.-- mensili. Tale importo riportato in dato annuo, adeguato alle ore settimanali

del settore e aggiornato al 2015, corrisponde a fr. 54'271.-- (cfr. rapporto 21

agosto 2017 del consulente IP, pag. 687).

Rispetto al progetto di

decisione l’Ufficio AI ha considerato che l’assicurato aveva conseguito il

diploma di cuoco nel suo paese di origine e riconosciuto in Svizzera (cfr.

annotazioni 8 giugno 2017 della consulente IP, pag. 681 incarto AI, nonché

attestato di equipollenza in doc. A2). Visto il riconoscimento del succitato

diploma, l’amministrazione ha (rettamente) tenuto conto del livello no. 2.

È vero che, come giustamente

evidenziato dal ricorrente, il livello no. 2 corrisponde a “attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

Considerandi

i servizi di sicurezza, i trasporti” e che non c’entra con la sua

originaria attività di cuoco.

Va qui spiegato che

l’attuale livello no. 2 sino alle tabelle ISS 2010 corrispondeva al livello no.

3.

(“conoscenza professionali specializzate”), categoria in cui

l’assicurato rientra per via del diploma di cuoco.

Detto diversamente, a

partire dalle tabelle ISS 2012 il precedente livello no. 3 corrisponde

all’attuale livello no. 2 (in merito cfr. STF 8C_457/2017 dell’11 ottobre 2017

consid. 6.3: „Wenn die versicherte

Person nach Eintritt der Invalidität nicht auf einen angestammten Beruf

zurückgreifen kann, rechtfertigt sich die Anwendung von Kompetenzniveau 2

beziehungsweise bis LSE 2010 Anforderungsniveau 3 (Total; seit LSE 2012:

Kompetenzniveau 2, vgl. BGE 142 V 178 E. 2.5.3.1 und 2.5.3.2 S. 184 f.) nach

der bundesgerichtlichen Praxis nur dann, wenn sie über besondere Fertigkeiten

und Kenntnisse verfügt (…)“ sottolineatura del redattore).

Per

contro non è applicabile, come da richiesta ricorsale, il livello no. 4 corrispondente

ad “attività che prevedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione

di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e

teorica in un ambito specifico” – che prima delle tabelle ISS 2012

corrispondeva al livello no. 1 – previsto ad esempio per assicurati con diploma

universitario o scuola professionale universitaria (STF 9C_87/2007 del 25

luglio 2007 consid. 3.4 ove sino alle tabelle ISS 2012 corrispondeva al livello

1.

e 2), ciò che non è manifestamente il caso dell’assicurato.

Del resto, anche volendo

prendere in considerazione, come ipotesi di lavoro, i fr. 6’137.-- al mese (pari

a fr. 73'644.-- all’anno) risultanti dal calcolatore salariale statistico

“Salarium” relativi alla tabelle ISS 2014, categoria 56 (attività di

ristorazione), livello 3 + 4 (cfr. doc. A3), l’assicurato non presenterebbe un

grado d’invalidità pensionabile come si vedrà al consid. 2.5.3.

2.5.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI, applicate le

succitate tabelle statistiche del 2014 skill level, tenuto conto del livello di competenza 1 (“attività

semplici e ripetitive”) nonché di una capacità lavorativa dell’70%, senza riduzioni

per ragioni sociali, ha rettamente fissato il reddito da invalido a fr. 46’861.--,

dato aggiornato al 2015.

Contrariamente

a quanto sostenuto dall’assicurato, nel succitato calcolo l’Ufficio AI ha

tenuto conto dell’inabilità al 30%, altrimenti il reddito statistico, con pieno

rendimento, sarebbe stato di fr. 66'944,94 (cfr. rapporto 18 agosto 2017 del

consulente IP, pag. 697 incarto AI).

2.5.3

Dal

raffronto tra i redditi da valido (fr. 54'271.--) e da invalido (fr. 46’861.--) il grado

d’invalidità risulta essere del 13,65% ([54'271 -46’861] x 100 : 54'271), rispettivamente del 36% ([73’644 - 46’861] x 100 : 73’644) se tenuto conto, sempre per ipotesi di

lavoro, fr. 73’644.-- di

reddito da valido (cfr. consid. 2.5.1).

Di

conseguenza rettamente l’amministrazione non ha riconosciuto alcun diritto alla

rendita.

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti