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Decisione

32.2017.157

Rendita d'invalidità. Conferma del salario da valido dichiarato dal datore di lavoro. Negato l'aumento del grado d'invalidità

7 maggio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4. Nella

fattispecie concreta occorre verificare il calcolo del grado d’invalidità presente

nel (marzo) 2015, momento in cui, sulla base della perizia SAM, è stato

accertato un miglioramento della situazione valetudinaria nell’attività

abituale (inabilità del 100% all’80%) ed in quella adeguata (inabilità del 100%

al 60%).

Va applicato

il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), poiché l’assicurata dal 1° settembre

2014 (ossia da quando la secondogenita avrebbe iniziato le scuole medie; cfr.

osservazioni 23 giugno 2107 al progetto di decisione) è stata rettamente

considerata dall’Ufficio AI quale salariata a tempo pieno.

2.4.1. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto

delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in

presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’amministrazione

ha determinato il reddito da valida in fr. 44'800.-- annui (fr. 3'733.-- mensili

per 12 mensilità) corrispondente al salario che l’assicurata da sana avrebbe

potuto percepire nel 2015 con un grado di occupazione al 100%, importo estrapolato

da quanto dichiarato il 27 aprile 2017 da __________, società che il 1° gennaio

2014 ha rilevato il __________ dove la ricorrente, prima del danno alla salute

(dicembre 2010), aveva lavorato all’80% (doc. 201 incarto AI).

L’assicurata contesta il suddetto

dato salariale. Rileva che già nel 2010, prima dell’insorgenza della malattia

tumorale, lavorando all’80% percepiva dal salone un salario annuo di fr.

40'920.-- (fr. 3'410.-- mensili), importo che corrisponde al guadagno

assicurato presso l’assicuratore malattia perdita di guadagno (prima la cassa

malati __________ successivamente __________; cfr. doc. C e D ). Rapportato tale

importo ad un pensum lavorativo del 100%, nel 2010 il salario sarebbe stato pari

a fr. 51'150.--, maggiore del dato salariale del 2015 (fr. 44'800.--) preso in

considerazione dall’Ufficio AI.

L’insorgente ha poi

sostenuto che:

" (…)

Considerato che la spett. __________ ha versato alla signora RI 1

gli indennizzi ricevuti dall’assicurazione malattia e le prestazioni relative

alla percentuale lavorativa residua, si ritiene che la dichiarazione del datore

di lavoro del 27.04.2017 non sia assolutamente corrispondente al caso della

stessa, non essendo mai stato modificato il contratto di lavoro e avendo il

datore di lavoro __________ sempre dichiarato e versato uno stipendio mensile

di CHF 3'410.00. Prova ne sono i dati forniti dal __________ alla __________ in

data 07.12.2010 ed i susseguenti conteggi delle assicurazioni malattie

collettive (anche del nuovo datore di lavoro) dalle quali risulta un guadagno

assicurato di CHF 40'920.00 annuo. MAI ad oggi modificato

(vedasi ultimi conteggi IG della spett. __________). (…)” (doc. I pag. 3)

Considerandi

Considerato che la

malattia, rispettivamente l’incapacità lavorativa, è proseguita anche dopo il

rilevamento del __________ da parte di __________ e che il contratto di lavoro

non è stato mai modificato, l’assicurata sostiene che il reddito da valida debba

essere cifrato in fr. 51'150.--.

In sede di risposta l’Ufficio

AI contesta quanto sopra ed in primo luogo rileva:

" (…)

L’UAI ha utilizzato quale reddito da valida per l’anno 2011 e 2012

(anni per i quali il calcolo della capacità di guadagno residua è stato

effettuato con il metodo misto) quello indicato dall’ex datore di lavoro

dell’assicurata (Sig. __________) nel questionario del 12.07.2011 (doc. 10

incarto AI) pari a CHF 37'920.-- (CHF 3'160.-- al mese x 12 mesi).

Tale dato è compatibile con quanto riportato dall’estratto del

conto individuale (che si produce in allegato), dal quale risulta per il 2009

(anno precedente l’insorgere del danno alla salute) un reddito di CHF

37'270.--.

Non è qui corretto affermare, come preteso dalla ricorrente (v.

punto 5 del ricorso), che l’assicurata percepiva nel 2010 un salario di CHF

40'920.--, cifra che costituisce il guadagno assicurato presso la __________,

ma che non corrisponde forzatamente all’effettivo stipendio. Gli assicuratori

infatti stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa

con gli stipulanti.

Non si ravvedono pertanto motivi per cui l’amministrazione debba

procedere ad ulteriori accertamenti in tal senso che l’assicurata non ha

prodotto pertinente documentazione atta a comprovare un reddito maggiore di

quello dichiarato dallo stesso datore di lavoro (per esempio i certificati di

salario).” (doc. IV pag. 2)

L’amministrazione,

confermando la validità di quanto dichiarato dall’attuale datore di lavoro,

rileva inoltre che nel questionario completato il 17 maggio 2017 la __________

ha fra l’altro indicato che senza il danno alla salute attualmente (2017)

l’assicurata, con un pensum lavorativo dell’80%, avrebbe potuto percepire fr.

36'480.-- all’anno (fr. 3'040.-- al mese per 12 mensilità), che al 100% corrispondono

a fr. 45'600.-- (quindi in linea con i fr. 44'800.-- del 2015 dichiarati,

n.d.r.).

Con le osservazioni 8

novembre 2017 l’assicurata ha fra l’altro prodotto i certificati di salario

2010, 2011 e 2012 nei quali sono attestati rispettivamente fr. 41'039.--, fr.

41'292,80 e fr. 42’530.--di salario (doc. E, F e G). Da tali importi, come

rettamente rilevato dall’Ufficio AI nello scritto 27 novembre 2017, vanno

dedotti gli assegni familiari (fr. 2'400.-- per il 2010, fr. 4'800.-- per il

2011.

e 2012) che non fanno parte del reddito da valido [marginale 3014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità; CIGI: “Sono

considerati reddito senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da

lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1

OAI; RCC 1986, pag. 432,9C_699/2008). Non sono prese in considerazioni altre

fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le

prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli

e i diritti nei confronti di altre assicurazioni” sottolineatura del redattore], per cui i redditi computabili ammontano a fr. 38'639.-- per

il 2010, a fr. 36'492. -- per il 2011 e a fr. 37'730.-- per il 2012, importi

iscritti nel conto individuale della ricorrente (doc. IV/1). Va poi ricordato

che l’amministrazione aveva rettamente utilizzato quale reddito da

valida per gli anni 2011 e 2012 i fr. 37'920.-- dichiarati dall’allora datore

di lavoro e non fr. 40'920.-- di guadagno assicurato in cui, come visto, sono

inclusi gli assegni familiari.

Certo,

da una parte questo Tribunale costata che, come detto, per gli anni 2011 e 2012

l’allora datore di lavoro dell’assicurata (__________) aveva indicato un

reddito di fr. 37'920.-- annui (fr. 3'160.-- mensili per 12 mensilità)

per un pensum lavorativo dell’80%. Dall’altra, va rilevato che nella citata

lettera 27 aprile 2017 (doc. 201 incarto AI) __________ ha dichiarato per il

2015.

un salario senza invalidità di fr. 35'840.-- annui per un grado di

occupazione all’80%, inferiore al salario da valida dichiarato dal precedente

datore di lavoro per gli anni 2011 e 2012.

Al

riguardo, l’insorgente evidenzia che il 1° gennaio 2014 la citata società aveva

rilevato il __________, impegnandosi, come si evince dallo scritto 8 gennaio

2013.

della stessa, “a rilevare il salone e tutte le maestranze assunte a

quella data” (doc. I) e che con il nuovo passaggio di proprietà non è stato

modificato il contratto di lavoro, motivo per cui i dati salariali – inferiori a

quelli del precedente datore di lavoro – comunicati da __________ all’Ufficio

AI non sarebbero attendibili.

Fatto sta che, come evidenziato

nella risposta di causa, nel questionario 17 maggio 2017 __________ ha fra

l’altro dichiarato che l’assicurata dal 1° gennaio 2014 al 26 agosto 2014 aveva

lavorato all’80% (34,40 ore settimanali su 43) con un salario di fr. 2'800.-- al

mese e che tale stipendio corrisponde all’effettivo rendimento, pari a fr.

33'600.-- annui (doc. 202 incarto AI). Questo importo è inferiore al reddito da

valida degli anni 2011 - 2012 dichiarati dal precedente datore di lavoro (fr.

37'920.--, per un pensum lavorativo dell’80%).

Pertanto

si potrebbe concludere che l’assicurata si sia accontentata di un simile salario,

sebbene tale retribuzione, come evidenziato dall’interessata l’8 novembre 2017,

sia “basata unicamente sui salari minimi CCL, senza incremento salariale,

nonostante la stessa lavorasse come parrucchiera dal 1992 e avesse dunque

maturato un’ampia esperienza nel settore”.

Tuttavia, volendo per

ipotesi di lavoro ritenere le indicazioni di __________ non affidabili e quindi

far riferimento ai dati statistici, il risultato non muterebbe (cfr. 2.4.3). In

questo caso si parte da un reddito statistico relativo alla categoria 96 (altre

attività di servizi personali, categoria in cui l’attività di parrucchiera può

rientrare), alle donne occupate nel settore privato previsto dalla tabella TA 1

tirage_skill_level (NOGA08, RSS

2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), con un livello di

competenze 2 (vista la lunga esperienza lavorativa dell’assicurata) pari a fr.

3'721. -- mensili per 40 ore settimanali. Moltiplicato tale importo per 12

mensilità e riportato su una media 41.8 ore lavorative per settimana (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, settori 94 – 96, anno

2014), il reddito statistico ammonta a fr. 46'661,35 che, aggiornato al 2015

corrisponde a fr. 46'684,65 (aumento dello 0,5% nel settori 90-96, Tabella T1

2.120

indice salari nominali, donne 2011-2016).

Dispositivo

Per questi motivi non è

necessario procedere “ad ulteriori e specifici accertamenti economici, onde

poter equamente determinare il reddito da valida” dell’assicurata (cfr.

richiesta ricorsuale in via subordinata).

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.4.2. Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, ritenuto come l’assicurata metta a maggior frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività adeguate, come si evince dalla

decisione impugnata, l’Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da

invalida applicando le succitate tabelle statistiche (stato 2014), tenendo

conto di un’incapacità lavorativa del 60% e riconosciuto una riduzione del 10%

per attività leggere (cfr. rapporto 19 maggio 2017 del consulente in

integrazione professione in pag. 585), pari ad un importo di fr. 19'508,80, aggiornato

al 2015. Questo dato è rimasto incontestato.

2.4.3. Dal raffronto tra il reddito da valida (sia con l’importo di fr. 44'800.--

che con quello di fr. 46'684,65) ed il reddito da invalida (fr. 19'508,80) il grado d’invalidità risulta

essere del 56% rispettivamente del 58% (dopo arrotondamento secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che conferisce il diritto

ad una mezza rendita.

Pertanto

l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita intera a meta rendita dal 1°

giugno 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa -

fissato al mese di marzo 2015 - come prescritto dall’art. 88a

cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.2).

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti