32.2017.157
Rendita d'invalidità. Conferma del salario da valido dichiarato dal datore di lavoro. Negato l'aumento del grado d'invalidità
7 maggio 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.157
BS/sc
Lugano
7 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 agosto 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, attiva a
tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di giugno 2011 aveva inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con decisione del 20 febbraio 2013 l’Ufficio AI aveva
respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata - considerata
quale salariata nella misura dell’80% e casalinga per il restante 20% - un
grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 59).
Adito dall’assicurata, con
sentenza dell’11 dicembre 2013 questo TCA, in accoglimento del ricorso del 28
marzo 2013, aveva annullato la succitata decisione rinviando gli atti
all’amministrazione “affinché, disposta una perizia multidisciplinare,
determini l’incapacità lavorativa globale dell’assicurata sia nella sua
abituale attività che in attività adeguate. Tenuto conto dell’esito
dell’inchiesta domiciliare, l’Ufficio AI procederà in seguito alla
determinazione del grado d’invalidità globale”.
1.2. Ritornati gli atti, l’Ufficio
AI ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di allestire
una perizia multidisciplinare, il cui rapporto è datato 27 febbraio 2017 (doc.
AI 192).
Sulla base delle
risultanze mediche, considerata l’assicurata quale persona con attività
salariata a tempo pieno dal 1° settembre 2014, con decisione 16 agosto 2017, preavvisata
il 22 maggio 2017, l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1° ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado
d’invalidità del 56%) con effetto dal 1° giugno 2015 (doc. 222 incarto AI; per
le motivazioni cfr. doc. 219 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha interposto il presente ricorso
chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera anche dal
1° giugno 2015. In via subordinata postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per accertamenti economici.
Contestata è la
determinazione del reddito da valida. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa
l’amministrazione, confermando il calcolo del grado d’invalidità, chiede la
reiezione del ricorso.
1.5. L’8 novembre 2017 la
ricorrente ha prodotto i certificati di salario ed i conteggi salariali mensili
dal 2009 al 2012 (VIII). Su richiesta del TCA, il 27 novembre 2017 dell’Ufficio
AI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione (X).
1.6. Il 12 dicembre 2017 l’insorgente
ha inoltrato delle osservazioni a quanto scritto dall’amministrazione (XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurata, posta al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre
2014, ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2015 oppure, come da
richiesta ricorsuale, alla continuazione del diritto ad una rendita intera.
Controverso è l’aspetto
economico, in particolare la determinazione del reddito da valida operata dall’Ufficio
AI.
La valutazione medico-teorica
del SAM, frutto di una dettagliata ed esaustiva perizia (cfr. rapporto 27
febbraio 2017 in doc. 192 AI) ed avvallata dal SMR (doc. 194 incarto AI), non è
invece stata contestata dalla ricorrente e può essere presa in considerazione.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità con-genita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143).
Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire
in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
A sua
volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv.
Fatti
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.4. Nella
fattispecie concreta occorre verificare il calcolo del grado d’invalidità presente
nel (marzo) 2015, momento in cui, sulla base della perizia SAM, è stato
accertato un miglioramento della situazione valetudinaria nell’attività
abituale (inabilità del 100% all’80%) ed in quella adeguata (inabilità del 100%
al 60%).
Va applicato
il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), poiché l’assicurata dal 1° settembre
2014 (ossia da quando la secondogenita avrebbe iniziato le scuole medie; cfr.
osservazioni 23 giugno 2107 al progetto di decisione) è stata rettamente
considerata dall’Ufficio AI quale salariata a tempo pieno.
2.4.1. Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto
delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in
presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’amministrazione
ha determinato il reddito da valida in fr. 44'800.-- annui (fr. 3'733.-- mensili
per 12 mensilità) corrispondente al salario che l’assicurata da sana avrebbe
potuto percepire nel 2015 con un grado di occupazione al 100%, importo estrapolato
da quanto dichiarato il 27 aprile 2017 da __________, società che il 1° gennaio
2014 ha rilevato il __________ dove la ricorrente, prima del danno alla salute
(dicembre 2010), aveva lavorato all’80% (doc. 201 incarto AI).
L’assicurata contesta il suddetto
dato salariale. Rileva che già nel 2010, prima dell’insorgenza della malattia
tumorale, lavorando all’80% percepiva dal salone un salario annuo di fr.
40'920.-- (fr. 3'410.-- mensili), importo che corrisponde al guadagno
assicurato presso l’assicuratore malattia perdita di guadagno (prima la cassa
malati __________ successivamente __________; cfr. doc. C e D ). Rapportato tale
importo ad un pensum lavorativo del 100%, nel 2010 il salario sarebbe stato pari
a fr. 51'150.--, maggiore del dato salariale del 2015 (fr. 44'800.--) preso in
considerazione dall’Ufficio AI.
L’insorgente ha poi
sostenuto che:
" (…)
Considerato che la spett. __________ ha versato alla signora RI 1
gli indennizzi ricevuti dall’assicurazione malattia e le prestazioni relative
alla percentuale lavorativa residua, si ritiene che la dichiarazione del datore
di lavoro del 27.04.2017 non sia assolutamente corrispondente al caso della
stessa, non essendo mai stato modificato il contratto di lavoro e avendo il
datore di lavoro __________ sempre dichiarato e versato uno stipendio mensile
di CHF 3'410.00. Prova ne sono i dati forniti dal __________ alla __________ in
data 07.12.2010 ed i susseguenti conteggi delle assicurazioni malattie
collettive (anche del nuovo datore di lavoro) dalle quali risulta un guadagno
assicurato di CHF 40'920.00 annuo. MAI ad oggi modificato
(vedasi ultimi conteggi IG della spett. __________). (…)” (doc. I pag. 3)
Considerandi
Considerato che la
malattia, rispettivamente l’incapacità lavorativa, è proseguita anche dopo il
rilevamento del __________ da parte di __________ e che il contratto di lavoro
non è stato mai modificato, l’assicurata sostiene che il reddito da valida debba
essere cifrato in fr. 51'150.--.
In sede di risposta l’Ufficio
AI contesta quanto sopra ed in primo luogo rileva:
" (…)
L’UAI ha utilizzato quale reddito da valida per l’anno 2011 e 2012
(anni per i quali il calcolo della capacità di guadagno residua è stato
effettuato con il metodo misto) quello indicato dall’ex datore di lavoro
dell’assicurata (Sig. __________) nel questionario del 12.07.2011 (doc. 10
incarto AI) pari a CHF 37'920.-- (CHF 3'160.-- al mese x 12 mesi).
Tale dato è compatibile con quanto riportato dall’estratto del
conto individuale (che si produce in allegato), dal quale risulta per il 2009
(anno precedente l’insorgere del danno alla salute) un reddito di CHF
37'270.--.
Non è qui corretto affermare, come preteso dalla ricorrente (v.
punto 5 del ricorso), che l’assicurata percepiva nel 2010 un salario di CHF
40'920.--, cifra che costituisce il guadagno assicurato presso la __________,
ma che non corrisponde forzatamente all’effettivo stipendio. Gli assicuratori
infatti stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa
con gli stipulanti.
Non si ravvedono pertanto motivi per cui l’amministrazione debba
procedere ad ulteriori accertamenti in tal senso che l’assicurata non ha
prodotto pertinente documentazione atta a comprovare un reddito maggiore di
quello dichiarato dallo stesso datore di lavoro (per esempio i certificati di
salario).” (doc. IV pag. 2)
L’amministrazione,
confermando la validità di quanto dichiarato dall’attuale datore di lavoro,
rileva inoltre che nel questionario completato il 17 maggio 2017 la __________
ha fra l’altro indicato che senza il danno alla salute attualmente (2017)
l’assicurata, con un pensum lavorativo dell’80%, avrebbe potuto percepire fr.
36'480.-- all’anno (fr. 3'040.-- al mese per 12 mensilità), che al 100% corrispondono
a fr. 45'600.-- (quindi in linea con i fr. 44'800.-- del 2015 dichiarati,
n.d.r.).
Con le osservazioni 8
novembre 2017 l’assicurata ha fra l’altro prodotto i certificati di salario
2010, 2011 e 2012 nei quali sono attestati rispettivamente fr. 41'039.--, fr.
41'292,80 e fr. 42’530.--di salario (doc. E, F e G). Da tali importi, come
rettamente rilevato dall’Ufficio AI nello scritto 27 novembre 2017, vanno
dedotti gli assegni familiari (fr. 2'400.-- per il 2010, fr. 4'800.-- per il
2011.
e 2012) che non fanno parte del reddito da valido [marginale 3014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità; CIGI: “Sono
considerati reddito senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da
lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1
OAI; RCC 1986, pag. 432,9C_699/2008). Non sono prese in considerazioni altre
fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le
prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli
e i diritti nei confronti di altre assicurazioni” sottolineatura del redattore], per cui i redditi computabili ammontano a fr. 38'639.-- per
il 2010, a fr. 36'492. -- per il 2011 e a fr. 37'730.-- per il 2012, importi
iscritti nel conto individuale della ricorrente (doc. IV/1). Va poi ricordato
che l’amministrazione aveva rettamente utilizzato quale reddito da
valida per gli anni 2011 e 2012 i fr. 37'920.-- dichiarati dall’allora datore
di lavoro e non fr. 40'920.-- di guadagno assicurato in cui, come visto, sono
inclusi gli assegni familiari.
Certo,
da una parte questo Tribunale costata che, come detto, per gli anni 2011 e 2012
l’allora datore di lavoro dell’assicurata (__________) aveva indicato un
reddito di fr. 37'920.-- annui (fr. 3'160.-- mensili per 12 mensilità)
per un pensum lavorativo dell’80%. Dall’altra, va rilevato che nella citata
lettera 27 aprile 2017 (doc. 201 incarto AI) __________ ha dichiarato per il
2015.
un salario senza invalidità di fr. 35'840.-- annui per un grado di
occupazione all’80%, inferiore al salario da valida dichiarato dal precedente
datore di lavoro per gli anni 2011 e 2012.
Al
riguardo, l’insorgente evidenzia che il 1° gennaio 2014 la citata società aveva
rilevato il __________, impegnandosi, come si evince dallo scritto 8 gennaio
2013.
della stessa, “a rilevare il salone e tutte le maestranze assunte a
quella data” (doc. I) e che con il nuovo passaggio di proprietà non è stato
modificato il contratto di lavoro, motivo per cui i dati salariali – inferiori a
quelli del precedente datore di lavoro – comunicati da __________ all’Ufficio
AI non sarebbero attendibili.
Fatto sta che, come evidenziato
nella risposta di causa, nel questionario 17 maggio 2017 __________ ha fra
l’altro dichiarato che l’assicurata dal 1° gennaio 2014 al 26 agosto 2014 aveva
lavorato all’80% (34,40 ore settimanali su 43) con un salario di fr. 2'800.-- al
mese e che tale stipendio corrisponde all’effettivo rendimento, pari a fr.
33'600.-- annui (doc. 202 incarto AI). Questo importo è inferiore al reddito da
valida degli anni 2011 - 2012 dichiarati dal precedente datore di lavoro (fr.
37'920.--, per un pensum lavorativo dell’80%).
Pertanto
si potrebbe concludere che l’assicurata si sia accontentata di un simile salario,
sebbene tale retribuzione, come evidenziato dall’interessata l’8 novembre 2017,
sia “basata unicamente sui salari minimi CCL, senza incremento salariale,
nonostante la stessa lavorasse come parrucchiera dal 1992 e avesse dunque
maturato un’ampia esperienza nel settore”.
Tuttavia, volendo per
ipotesi di lavoro ritenere le indicazioni di __________ non affidabili e quindi
far riferimento ai dati statistici, il risultato non muterebbe (cfr. 2.4.3). In
questo caso si parte da un reddito statistico relativo alla categoria 96 (altre
attività di servizi personali, categoria in cui l’attività di parrucchiera può
rientrare), alle donne occupate nel settore privato previsto dalla tabella TA 1
tirage_skill_level (NOGA08, RSS
2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), con un livello di
competenze 2 (vista la lunga esperienza lavorativa dell’assicurata) pari a fr.
3'721. -- mensili per 40 ore settimanali. Moltiplicato tale importo per 12
mensilità e riportato su una media 41.8 ore lavorative per settimana (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, settori 94 – 96, anno
2014), il reddito statistico ammonta a fr. 46'661,35 che, aggiornato al 2015
corrisponde a fr. 46'684,65 (aumento dello 0,5% nel settori 90-96, Tabella T1
2.120
indice salari nominali, donne 2011-2016).
Dispositivo
Per questi motivi non è
necessario procedere “ad ulteriori e specifici accertamenti economici, onde
poter equamente determinare il reddito da valida” dell’assicurata (cfr.
richiesta ricorsuale in via subordinata).
Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.4.2. Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando
al caso in esame, ritenuto come l’assicurata metta a maggior frutto la sua
residua capacità lavorativa in attività adeguate, come si evince dalla
decisione impugnata, l’Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da
invalida applicando le succitate tabelle statistiche (stato 2014), tenendo
conto di un’incapacità lavorativa del 60% e riconosciuto una riduzione del 10%
per attività leggere (cfr. rapporto 19 maggio 2017 del consulente in
integrazione professione in pag. 585), pari ad un importo di fr. 19'508,80, aggiornato
al 2015. Questo dato è rimasto incontestato.
2.4.3. Dal raffronto tra il reddito da valida (sia con l’importo di fr. 44'800.--
che con quello di fr. 46'684,65) ed il reddito da invalida (fr. 19'508,80) il grado d’invalidità risulta
essere del 56% rispettivamente del 58% (dopo arrotondamento secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che conferisce il diritto
ad una mezza rendita.
Pertanto
l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita intera a meta rendita dal 1°
giugno 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa -
fissato al mese di marzo 2015 - come prescritto dall’art. 88a
cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.2).
In conclusione, visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti