32.2017.161
Assicurato domanda revisione della riduzione del D a un quarto per peggioramento. La nuova perizia psichiatrica rileva invece una vita normale e non elementi di significato depressivo. TCA conferma ab
11 aprile 2018Italiano65 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.161
TB
Lugano
11 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 agosto 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre 2010 (doc. 3) RI
1, 1970, attivo come muratore, ha inoltrato la prima domanda di prestazioni
all’Ufficio assicurazione invalidità a causa di una leucemia mieloide acuta che
dal 15 giugno 2010 l’ha reso inabile al lavoro. Dopo aver raccolto la documentazione
medica e sentito il Servizio Medico Regionale (doc. 24), con decisione del 29
ottobre 2011 (docc. 30 e 35) l’amministrazione gli ha attribuito una rendita
intera di invalidità dal 1° giugno 2011 (grado AI 100%).
1.2. La revisione avviata
d’ufficio un anno dopo (doc. 37) ha portato l’amministrazione a confermare il
1° ottobre 2012 (doc. 50) il diritto alla rendita intera.
L’attribuzione di una rendita intera è stata confermata anche il
15 gennaio 2014 (doc. 56) con la successiva revisione d’ufficio dell’ottobre
2013 (doc. 52).
La terza revisione d’ufficio del maggio 2014 (doc. 58) ha portato
l’Ufficio AI, dopo accertamenti medici e sentito il medico del Servizio Medico
regionale il 5 agosto 2014 (doc. 63), a ritenere non più esigibile l’attività
di muratore e a considerarlo abile al 50% dal luglio 2014 in attività leggere e
rispettose di limiti funzionali, e quindi a proporre il 15 settembre 2014 (doc.
71) una riduzione della rendita di invalidità (grado AI 59%).
L’assicurato ha fatto valere il 13 ottobre 2014 (doc. 73) di essere
in cura da uno psichiatra, il quale il 5 novembre 2014 (doc. 76) ha attestato
un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal giorno della sua
presa a carico, l’8 ottobre 2014.
Il Servizio Medico Regionale ha quindi deciso di sottoporre
l’assicurato a una perizia psichiatrica esterna (doc. 78), che ha avuto luogo
il 20 e il 27 gennaio 2015 (doc. 81) da parte della dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, la quale ha posto la diagnosi di episodio
depressivo reattivo, attualmente di grado lieve (F32.0) e che ha valutato la
capacità lavorativa dell’assicurato come ridotta del 50% dal 1° al 19 gennaio
2015 e poi del 30% in attività adeguate, mentre ha confermato che dal luglio al
7 ottobre 2014 l’interessato era inabile al lavoro al 50% e dal giorno della
presa a carico psichiatrica da parte del dr. med. __________ l’inabilità
lavorativa era totale.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha riconosciuto tali conclusioni il 22 aprile 2015
(doc. 88), cosicché l’Ufficio AI, calcolato nel 47% il grado di invalidità
(doc. 89), il 24 giugno 2015 (doc. 92) ha emanato un nuovo progetto di
decisione che annullava e sostituiva il precedente del 15 settembre 2014 e
riduceva la rendita di invalidità da intera a un quarto.
Le osservazioni dell’8 ottobre 2015 (doc. 106) dell’avv. RA 1,
accompagnate da un nuovo rapporto medico del 30 settembre 2015 del dr. med. __________
sono stati sottoposti alla perita.
Alla luce delle sue spiegazioni del 9 novembre 2015 (doc. 109),
che il dr. med. __________ ha confermato unitamente al suo rapporto finale del
22 aprile 2015 (doc. 110), l’Ufficio assicurazione invalidità ha emesso il 18
gennaio 2016 (docc. 111 e 117) una nuova decisione di riduzione del diritto a
un quarto di rendita.
1.3. Il 30 giugno 2016 (doc. 120)
l’assicurato ha chiesto di rivedere la sua situazione sulla base del referto
del 16 giugno 2016 (doc. 199) del suo psichiatra, che ha certificato
un’inabilità lavorativa del 100% dall’ottobre 2015 in qualsiasi attività.
Raccolta la documentazione medica e disposta una nuova perizia
psichiatrica (doc. 136) stante il ricovero dell’assicurato presso una clinica
specializzata, sulla scorta del rapporto peritale del 21 aprile 2017 (doc. 133)
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, confermato dal
rapporto finale SMR del 5 maggio 2017 (doc. 138) del dr. med. __________, con
decisione del 24 agosto 2017 (doc. A), anticipata dal progetto di decisione dell’8
maggio 2017 (doc. 137), l’amministrazione non ha aumentato il grado di
invalidità come richiesto dall’assicurato, ma ha confermato il diritto a un
quarto di rendita in essere dal 1° marzo 2016 (grado AI 47%). Sulla scorta
della documentazione specialistica acquisita e dalla perizia psichiatrica
dell’aprile 2017, è emerso che lo stato di salute era invariato rispetto alla
precedente decisione del 18 gennaio 2016, fatto salvo un temporaneo
peggioramento da marzo ad aprile 2015 e dal 18 aprile al 4 maggio 2016, con
incapacità lavorativa totale.
1.4. Con ricorso del 27 settembre
2017 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare
la decisione impugnata e di attribuirgli una rendita intera con grado AI del
100% dal 1° marzo 2016.
Facendo leva sul rapporto dello psichiatra curante del 22
settembre 2017 (doc. B), che ha ribadito un’inabilità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività dall’ottobre 2015 e quindi un grave peggioramento del suo
stato di salute almeno dal settembre 2015, il ricorrente ha osservato come la
patologia di cui soffre da anni sia grave e comporti una sua inabilità
lavorativa in misura completa, con conseguente modifica importante del suo
grado di invalidità, che lo porta ad avere diritto a una rendita intera.
A suo dire, sono quindi date le condizioni per procedere a una
revisione della rendita e, sulla base delle constatazioni del dr. med. __________,
di attribuirgli una rendita intera di invalidità (grado AI 100%).
1.5. Sentito il dr. med. __________
dell’SMR (doc. IV/1), con risposta dell’11 ottobre 2017 (doc. IV)
l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, riconoscendo piena
forza probatoria alla perizia specialistica fatta eseguire dal Centro peritale
per le assicurazioni sociali, che è stata avallata dal Servizio Medico
Regionale.
L’Ufficio AI ha inoltre rilevato che l’assicurato è stato valutato
due volte in ambito peritale e che i giudizi emessi da esperti diversi e a
oltre due anni di distanza l’uno dall’altro hanno evidenziato uno stato di
fatto del tutto sovrapponibile.
Per di più, in base alla recente giurisprudenza sui disturbi
depressivi di grado da lieve a medio, la depressione di cui soffre il
ricorrente è al massimo qualificabile come lieve e, secondo quanto riportato
dal perito, essa non pregiudica che in misura alquanto limitata le normali
attività quotidiane (peraltro, non risulta che l’interessato sia confrontato
con particolari problemi di inappetenza o di sonno o a livello di contatti
sociali).
L’amministrazione ha da ultimo osservato che anche i diversi
rapporti dello psichiatra curante, fra cui l’ultimo del 22 settembre 2017,
attestano una linearità dello stato valetudinario, che non giustifica quindi,
così come rilevato dall’SMR, una modifica del grado di invalidità.
1.6. Chieste (docc. VI e IX) e
ottenute due proroghe (docc. VII e X) in vista dei previsti consulti
psichiatrici e oncologici, il 30 novembre 2017 (doc. XI) il ricorrente ha
trasmesso al TCA un nuovo referto del dr. med. __________, il quale “attesta
inequivocabilmente che le condizioni psichiche del ricorrente sono
particolarmente gravi e la di lui inabilità lavorativa nella misura del 100%,
per qualsiasi attività, perdura dal mese di ottobre 2015. È dunque chiaro e
documentato il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a far tempo
dalla data indicata.”.
1.7. Nuovamente interpellato il
dr. med. __________, che si è espresso sul rapporto del 28 novembre 2017 del
dr. med. __________ e che ha confermato il suo rapporto finale SMR del 5 maggio
2017 (doc. XIII/1), il 14 dicembre 2017 (doc. XIII) l’Ufficio assicurazione
invalidità ha ribadito la correttezza della decisione impugnata, rilevando che
il peggioramento attestato si situa in epoca successiva all’emanazione della
decisione contestata e perciò è ininfluente ai fini della presente vertenza, ma
che potrà essere esaminato nell’ambito di un’ulteriore revisione del caso, ciò
che porta la richiesta di audizione testimoniale dello psichiatra curante ad
essere ora superflua.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato
di concedere al ricorrente una rendita intera di invalidità e dei provvedimenti
professionali, poiché dagli ulteriori accertamenti medici esperiti è risultato
che lo stato di salute dell’assicurato sarebbe rimasto invariato rispetto alle
valutazioni mediche effettuate nell’ambito della terza revisione d’ufficio.
L’incapacità lavorativa è quindi stata confermata essere del 100% nell’attività
abituale di muratore, mentre in attività adeguate alle sue condizioni di salute
l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% dall’8 ottobre 2014, al 50% dal
1° gennaio 2015 e al 30% dal 20 gennaio 2015, giorno in cui la dr.ssa med. __________
ha effettuato la perizia psichiatrica per conto dell’Ufficio AI, i cui risultati
sono stati confermati dal perito dr. med. __________, anch’egli psichiatra, nella
perizia del 21 aprile 2017; per marzo e aprile 2015 l’assicurato era nuovamente
inabile al 50%, poi al 30% fino al ricovero del 18 aprile 2016 e dalla
dimissione del 4 maggio 2016 di nuovo al 30%. Pertanto, anche in tale evenienza
farebbe stato il calcolo effettuato in precedenza con il metodo ordinario, da
cui risultava un grado AI del 47% e quindi il diritto a un quarto di rendita.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5).
2.3. Secondo l’art. 87
cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo
per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il
bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di
nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal
1° gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invaliden-rentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che
qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non
soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche
qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo
esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130
V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della
nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).
Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte
ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del
grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle
prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento
vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 30/31, pag. 430-433).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64 il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente nella
domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,
facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,
non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne l’art.
87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e
non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V
114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Nel caso di specie, dopo
avere ricevuto la richiesta di revisione dell’assicurato, che ha fatto seguito
all’emanazione della decisione del 18 gennaio 2016 con cui l’Ufficio AI gli ha ridotto
il diritto alla rendita da intera a un quarto (grado AI 47%) dal 1° marzo 2016
l’amministrazione, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti
e sentito il parere del Servizio Medico Regionale, ha disposto una nuova
perizia psichiatrica, che è stata affidata al Centro peritale per le
assicurazioni sociali che si è espresso sullo stato di salute dell’assicurato
ritenendo, in sostanza, che non vi fosse stato alcun peggioramento rispetto
alla situazione valutata in precedenza dalla collega psichiatra e posta alla
base della decisione di riduzione di una rendita di invalidità da intera a un
quarto.
Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
ha valutato l’assicurato l’11 aprile 2017 dalle 9.05 alle 10.10 e il 20 aprile
2017 dalle 9.35 alle 10, per un tempo totale di 90 minuti e il 21 aprile 2017
(doc. 133) ha reso il suo rapporto.
Lo psichiatra ha riassunto gli atti che ha considerato ai fini
della sua valutazione psichiatrica dal 2010 fino al 13 marzo 2017, ha esposto
l’anamnesi, gli esiti dell’esame clinico secondo AMDP-System, l’esito della
valutazione psicodiagnostica o psicometrica (Trail Making Test), la descrizione
della giornata, la terapia in atto e le informazioni ricevute dallo psichiatra
curante con cui ha avuto un colloquio telefonico, il quale non condivideva le
conclusioni peritali ritenendo il danno psicologico conseguente alla malattia
oncologica più persistente e pervasivo.
La diagnosi posta era di episodio depressivo di grado lieve senza
sindrome biologica (F32.00).
Nella sua valutazione lo psichiatra ha rilevato che il quadro
attuale era sovrapponibile a quello valutato nel febbraio 2015 dalla dr.ssa
med. __________. Il decorso successivo alla valutazione peritale è stato
descritto dallo psichiatra curante con un peggioramento che sarebbe insorto
principalmente dall’ottobre 2015 e che sarebbe sfociato nel ricovero presso la
Clinica __________ di __________ dell’aprile 2014 (recte: 2016). Il dr.
med. __________ ha riferito un’inabilità lavorativa del 100% fino al marzo 2015
e quindi ben differente dalla valutazione peritale della collega, che il
curante non ha contestato attribuendola solo a un temporaneo miglioramento,
stimando invece che l’assicurato presentasse un’incapacità lavorativa del 60%
proprio da marzo ad ottobre 2015. L’assicurato stesso ha riferito che dal
maggio 2016 il quadro sarebbe migliorato e non si sarebbe più tornati al
momento peggiore, situato a prima del ricovero, fatti salvi alcuni periodi di
al massimo 10 giorni di maggiore angoscia legata a rimuginii sulla possibilità
di recidiva. Dopo gennaio 2015, con l’incremento della farmacoterapia con
Wellbutrin a 300mg, egli ha avuto un beneficio che si è riflesso nel miglioramento
della capacità lavorativa dallo 0% al 40% stimato dal dr. med. __________ a
partire dal marzo 2015. Di fatto, secondo il dr. med. __________, considerato
che il quadro attuale era sovrapponibile a quello osservato dalla precedente
perita, si doveva concludere che le stime del curante fossero differenti
valutazioni. Peraltro, egli ha ricordato, già la dr.ssa __________ aveva notato
tale discrepanza. Attualmente l’interessato presentava un umore moderatamente
deflesso, ma non v’era anedonia (tanto che manteneva il piacere di andare a
seguire i figli giocare a calcio affrontando anche viaggi in Svizzera interna
per le trasferte della squadra). Inoltre, il suo stato avrebbe risentito di
eventi esterni sia in senso positivo (come quando rientra nel Paese di origine
per le vacanze) sia in senso negativo (come si evince dal rapporto di
dimissione della clinica psichiatrica, in cui si è fatto riferimento a un
peggioramento conseguente alla notizia dell’ulteriore diminuzione della rendita
AI). La reattività della sintomatologia non era tipica dei quadri propriamente
endogeni, ciò che sarebbe stato confermato dall’assenza di circadianità, di
iporessia e/o di iperfagia, dall’assenza di rallentamento psicomotorio o di
mancanza di reattività emozionale (unico elemento potenzialmente a favore la
riferita diminuzione della libido). Quali sintomi aggiuntivi del criterio C
dell’ICD-10 per porre la diagnosi di episodio depressivo maggiore lo psichiatra
ha rilevato il ricorrente pensiero di pericolo di recidiva che aveva a che fare
con il timore di morte e con l’esperienza certamente traumatica del lungo
ricovero, dalle conseguenze per l’assicurato fondamentali anche sul lavoro per
cui ha dovuto chiudere l’attività in cui aveva sovrainvestito, oltre che una
tendenziale apatia. Di fatto erano quindi appena soddisfatti i criteri per
porre diagnosi di episodio depressivo di grado lieve senza sindrome biologica.
Per l’esperto, il fatto che l’assicurato riferisse episodi di peggioramento
sintomatologico dal maggio 2016 della durata massima di 10 giorni impediva di
porre diagnosi (per il criterio temporale) di episodi depressivi di grado
maggiore almeno dopo la dimissione dalla clinica del maggio 2016. In quel
ricovero, pur essendo stata posta la diagnosi di episodio depressivo di media
gravità, non era stata modificata la terapia farmacologica e, in un lasso di
tempo relativamente breve, si era assistito a un franco miglioramento
confermato anche dall’assicurato stesso. Il perito ha osservato come la prima
presa a carico psichiatrica sia avvenuta due mesi dopo la prima riduzione della
rendita AI, benché l’assicurato riferisse di esperire la sintomatologia da dopo
la lunga ospedalizzazione del 2010. Infatti, a dire dello psichiatra nominato
dall’Ufficio AI, come giustamente sottolineato dalla dr.ssa __________, che
poneva la diagnosi di episodio depressivo reattivo, il quadro originava molto
verosimilmente da una reazione di disadattamento all’esperienza traumatica
della leucemia acuta, dei trattamenti e delle conseguenze patite a livello
professionale, anche se non si evidenziava un cambio di atteggiamento verso il
mondo esterno tipico delle modificazioni durature della personalità dopo
esperienza traumatica. Non v’era inoltre un reale ritiro sociale o un costante
sentimento di vuoto o disperazione né di tensione, benché l’interessato
riferisse una lieve maggiore irritabilità rispetto al passato. Il dottor __________
avrebbe quindi escluso con grande verosimiglianza di essere di fronte a un
quadro di questo tipo (modificazione duratura della personalità), diagnosi
peraltro mai posta nemmeno dal curante che, tuttavia, ribadiva giustamente come
il tema del timore della recidiva fosse permanente e discretamente pervasivo,
sebbene l’ideazione fosse ben lontana dall’assumere le caratteristiche di un
pensiero prevalente e dominante per cui anche l’influenza sulla capacità
lavorativa appariva essere minima. Riusciva infatti a distrarsi partecipando
alle attività che gli davano piacere e i momenti di maggior pervasività
sintomatologica erano limitati nel tempo. All’esame del Mini-ICF le aree
maggiormente colpite parevano essere la persistenza per la maggiore astenia e
la flessibilità come già sottolineato dalla prima perita. Infatti, anche a
fronte della riduzione della rendita, lo psichiatra ha osservato come
l’assicurato non si fosse riattivato e questo avrebbe potuto deporre per una
maggiore pervasività del disturbo ma, a suo avviso, ciò era avvenuto non tanto
per una problematica anergica abulica, quanto piuttosto perché ormai, frustrato
da quanto avvenuto e limitato nel ripristinare anche lo stato quo ante di tipo
economico (perdita dell’azienda e presenza ancora di situazione debitoria
connessa), aveva assunto una posizione regressiva e di passività che la dr.ssa
med. __________ pareva ascrivere a un significato risarcitorio, ma che avrebbe
potuto anche dipendere dal continuo raffronto con il funzionamento precedente
associato a un differente contesto e prospettiva che, quindi, non dipendeva
esclusivamente dal quadro depressivo e che non si presentava di gravità tale da
rendere improponibile una ripresa lavorativa.
Lo specialista ha evidenziato la piena collaborazione
dell’assicurato alla valutazione peritale e non ha osservato tentativi
consapevoli di amplificazione della sintomatologia.
Egli ha confermato la limitazione della capacità lavorativa per la
presenza di un episodio depressivo ad andamento ormai cronico del 30%, intesa
come diminuzione del rendimento. Concordava inoltre con le considerazioni della
dr.ssa __________ contenute nel suo secondo complemento peritale del novembre
2015, in cui sottolineava come, pur comprendendo i timori e le preoccupazioni dell’assicurato
rispetto a una ripresa lavorativa, un tentativo in tal senso non fosse mai
stato attuato. Il perito ha aggiunto che difficilmente l’assicurato, per la
posizione regressiva assunta, avrebbe accettato di partecipare a misure di
reinserimento che, a suo avviso, non erano assolutamente controindicate sul
piano psichiatrico e che, anzi, sarebbero state auspicabili per potere
sfruttare le risorse residue che erano ancora presenti in misura tale da
permettere di mantenere una capacità lavorativa del 70%. D’altronde, anche una
dottoressa dello __________ già nel 2014 aveva caldeggiato una riqualifica,
vista l’importanza di dare nuovamente un ruolo a un uomo che era sempre stato
attivo sul piano lavorativo.
Quanto alle cefalee rilevate nell’ottobre 2016, l’assicurato non
ha riferito una particolare preoccupazione.
La farmacoterapia sembrava apportare un beneficio in termini di diminuzione
dell’ansia e dei timori di recidiva neoplastica anche se, d’avviso del perito
psichiatra, non vedeva quali modifiche posologiche potessero avere un’influenza
sulla residua capacità lavorativa anche perché non v’erano differenze tra il
funzionamento stimato dalla collega e quanto da egli valutato a distanza di due
anni ed anche l’analisi del decorso confermava un andamento, almeno dal maggio
2016, stazionario. A suo dire, effettivamente avrebbe potuto essere
giustificato stimare un peggioramento nei mesi precedenti il ricovero in
clinica psichiatrica con una incapacità lavorativa tuttavia al massimo del 50%
(tranne il periodo di ospedalizzazione) anche perché era bastato un breve
periodo di distacco ambientale, in cui peraltro anche la farmacoterapia non era
stata modificata, per determinare un miglioramento. Tale peggioramento tuttavia
non sembrava essere iniziato che un paio di mesi prima della sua ospedalizzazione.
Infine, era utile un proseguo del trattamento psichiatrico benché,
a parere dello specialista, avrebbe potuto essere utile una maggiore
sollecitazione rispetto alle attività, anche perché queste assumono un ruolo
distrattore in grado di riattivarlo e di fargli recuperare una maggiore
autostima.
Per determinare le conseguenze sulla capacità di lavoro l’esperto
ha descritto le risorse e i deficit dell’assicurato secondo lo schema MINI
ICF-APP e ha concluso che il quadro attuale era del tutto sovrapponibile in
termini clinici, di funzionamento e di capacità lavorativa a quello stimato
dalla dottoressa __________ nella sua valutazione peritale del febbraio 2015.
Pareva giustificato solo un temporaneo peggioramento con una capacità
lavorativa tuttavia non inferiore al 50% nel periodo precedente il ricovero
alla Clinica __________, che però non aveva verosimilmente superato la durata di
2 mesi (marzo e aprile 2015). Nell’attività equiparabile a quella di casalinga
la capacità dell’assicurato era da considerarsi piena.
Infine, il dr. med. __________ ha ritenuto opportune misure che
potessero reintrodurre l’assicurato nel mondo del lavoro anche se dubitava che,
non per motivi prettamente legati alla patologia psichiatrica, l’interessato avrebbe
aderito a tali proposte.
Preso atto anche del rapporto del 2 maggio 2017 (doc. 136) del dr.
med. __________, FMH in neurologia, che non ha riscontrato un’inabilità
lavorativa dal profilo neurologico, nel suo rapporto finale del 5 maggio 2017
(doc. 138) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto la
diagnosi di episodio depressivo di grado lieve senza sindrome biologica
(F32.00) come avente influsso sulla capacità lavorativa. Quali diagnosi senza
influsso sono stati indicati uno stato dopo ictus cerebri minore con unicamente
asimmetria dei riflessi, cefalee muscolo-tensive, leucemia mieloide acuta in
remissione, cefalee in fase di accertamento e cervico-dorsalgia cronicizzante con
brachialgia e lombalgia nell’ambito di stress psico-fisico.
Fatti
I gradi di incapacità lavorativa in attività adeguata sono stati
stabiliti nel 100% dal giugno 2010, nel 50% dal luglio 2014, nel 100% dall’8
ottobre 2014, nel 50% dal 1° al 19 gennaio 2015, nel 30% fino al peggioramento
dei mesi di marzo e di aprile 2015 in cui era del 50%, poi dal maggio 2015 è
ritornata al 30% fino al ricovero dal 18 aprile al 4 maggio 2016 in cui era
totale e quindi di nuovo al 30%, da intendere come riduzione del rendimento.
Quali limiti psichici posti dall’esperto nominato dall’Ufficio AI
v’era un’attività leggera, prevalentemente da seduto, non a contatto con
l’utenza, in ambienti temperati non polverosi.
Infine, fatto salvo un peggioramento temporaneo da marzo ad aprile
2015 compreso, lo stato di salute dell’assicurato era invariato ed egli necessitava
di un aiuto al collocamento.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il referto rilasciato il
22 settembre 2017 (doc. B) dal dr. med. __________, specialista FMH psichiatria
e psicoterapia, che, riferendosi espressamente alla valutazione di aprile 2017
del perito, ha dissentito dalle conclusioni che hanno portato a riconoscere un
quarto di rendita.
Lo psichiatra ha rilevato di avere in cura l’assicurato dal mese
di ottobre 2014 il quale, dopo essere stato trattato nel 2010 per una leucemia
mieloide acuta con necessità di trapianto allogenico presso l’Ospedale __________
di __________, ha sviluppato una sindrome depressiva presente almeno dal mese
di ottobre 2014. Il curante ha affermato di conoscere il paziente da tre anni
e, tranne un miglioramento transitorio manifestatosi fra i mesi di marzo e
settembre 2015, il quadro clinico è sempre stato caratterizzato da una
sintomatologia depressiva importante e persistente con deflessione del tono dell’umore,
ansia generalizzata in relazione alla spada di Damocle di una possibile
recidiva tumorale, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione,
diminuzione dell’appetito e della libido, mancanza di progettualità, ideazione
suicidale passiva (a volte con rischio di passaggio all’atto), sentimenti di
inutilità, vergogna, autosvalutazione, bassa autostima, apatia, abulia,
anedonia.
Nel corso di questi tre anni di terapia, lo psichiatra ha
affermato di non avere purtroppo potuto che constatare un quadro clinico
riconducibile a una sindrome depressiva ricorrente in presenza di episodi
ripetuti di entità medio-grave, ma certamente non leggera (ICD-10, F33.1-2).
Vista la persistente gravità del quadro psicopatologico si sono
infatti rese necessarie cure in ambito stazionario presso la Clinica __________
di __________ dal 18 aprile al 4 maggio 2016.
Sulla scorta di queste circostanze, d’avviso del medico curante
una prognosi quoad valetudinem favorevole non gli sembrava più
immaginabile non riuscendo l’assicurato, comprensibilmente, a prendere la
necessaria distanza emotiva dall’inferno che ha vissuto e che potrebbe
ripresentarsi qualora vi fosse una recidiva della leucemia mieloide acuta per
la quale è stato trattato nel 2010.
L’assenza di certezza rispetto a una possibile recidiva tumorale
destabilizza completamente l’interessato nonostante i regolari colloqui e la
terapia con Wellbutrin XR 300mg/die.
Tutto ciò ha portato il dottor __________ a ribadire un’inabilità
lavorativa nella misura del 100% e per qualsiasi attività dal mese di ottobre
2015.
Il 4 ottobre 2017 (doc. IV/1) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha preso posizione come segue:
" Si precisa
che lo stato di salute descritto nel rapporto psichiatrico pervenuto agli atti
del Dr. med. __________ del 22.09.2017, rispetto allo status constatato,
valutato e descritto dal Dr. med. __________ nel rapporto CPAS del 21.04.2017,
trattasi di una diversa valutazione dello stesso stato di salute dell’A.
Infatti nel rapporto del Dr. med. __________ citato,
viene descritta una condizione psicopatologica dell’A. stabilmente precaria
a partire dal mese di ottobre 2015, condizione psicopatologica che
è stata constatata e valutata dalla perizia psichiatrica del 21.04.2017,
rispettivamente due colloqui effettuati presso il Centro Peritale per le
assicurazioni sociali, in data 11.04.2017 (dalle 9:05 alle 10:10) e 20.04.2017
(dalle 9:35 alle 10:00): tempo totale 90 minuti.
Per cui in assenza di successive certificazioni oggettivanti un
peggioramento dello stato di salute dell’A. si conferma il rapporto
medico SMR del 03.05.2017.”.
In risposta, il 28 novembre 2017 (doc. XI/1) il dr. med. __________
si è così espresso:
" In queste
ultime settimane il signor RI 1 è stato indagato a causa di una sintomatologia
respiratoria dispnoica e, dopo diversi esami, si è giunti alla diagnosi di
pneumopatia interstiziale per la quale si è iniziata una terapia antibiotica.
Questa situazione ha ulteriormente destabilizzato il quadro
clinico dal lato psichiatrico vista l’attesa necessaria per giungere ad una
diagnosi definitiva e, soprattutto, a causa del terrore che potesse trattarsi
di una recidiva della malattia tumorale (peraltro sempre possibile).
La sintomatologia depressiva ed ansiosa si è quindi ulteriormente
esacerbata ed è attualmente riconducibile alle diagnosi ICD 10 F33.2 e F41.1).
Ribadisco quindi la gravità delle condizioni psichiche del signor RI
1 e la sua inabilità lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività,
a partire dal mese di ottobre 2015.”.
L’Ufficio AI ha sottoposto anche quest’ultimo certificato al
vaglio del Servizio Medico Regionale e l’11 dicembre 2017 (doc. XIII/1) il dr.
med. __________ ha affermato:
La nuova certificazione psichiatrica pervenuta agli atti del Dr.
med. __________ del 28.11.2017, attesta che l’A. nell’ultimo periodo ha
manifestato un peggioramento del proprio stato di salute, prima pneumologico
(con diagnosi di “pneumopatia interstiziale” attualmente in terapia
antibiotica) e successivamente psichico con esacerbazione della sintomatologia
depressiva ed ansiosa (con diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente,
episodio severo senza sintomi psicotici (F 33.2) e “Sindrome ansiosa
generalizzata (F 41.1)”.
Tale peggioramento, è consequenziale alle ultime visite effettuate
dall’A., la penultima delle quali, quella del 06.11.2017, viene citata dallo
stesso Avv. RA 1 nel suo scritto del 02.11.2017.
Per cui si conferma il rapporto medico SMR del 05.05.2017.”.
Anche sulla scorta di questa presa di posizione l’Ufficio AI ha ribadito
la correttezza della conferma dell’attribuzione di un quarto di rendita e di
nessun aumento del grado di invalidità.
2.5. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 (I 938/05) concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità, ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…).”.
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le
perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca
un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa
situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti
e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere
afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non
fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano
ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire
gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale
sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF
143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante
le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime,
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017
consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid.
6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”,
condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento
di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in
maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione
decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al
guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza
di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione.
Per quanto concerne la problematica psichica, essa è stata
chiarita in modo soddisfacente non solo dalla prima perita che ha esaminato
l’assicurato nel gennaio 2015, ma anche dal secondo esperto che si è espresso
nell’aprile 2017.
Non va infatti dimenticato di rilevare che il ricorrente è stato
oggetto non solo di due perizie specialistiche in ambito psichico, ma anche di tre
complementi peritali, che facevano seguito alle critiche rivolte dal
patrocinatore dell’assicurato al primo rapporto peritale. Infatti, la dr.ssa
med. __________ si è ripronunciata anche nei complementi di marzo (doc. 86), di
aprile 2015 (doc. 87) e in particolare del 9 novembre 2015 (doc. 109); in
quest’ultimo caso la psichiatra ha preso posizione sul rapporto del 30
settembre 2015 (doc. 106) del dr. med. __________, secondo cui l’inabilità del
100% per episodio depressivo medio-grave diventava, da marzo 2015, del 60% per
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità. L’inabilità
lavorativa del 30% stabilita dalla perita per episodio depressivo lieve
rientrava, a dire del curante, in un miglioramento transitorio dello stato di
salute.
A sua volta, il dr. med. __________ ha preso atto dell’intera
documentazione specialistica e l’ha analizzata ai fini della sua valutazione
peritale. Egli ha quindi avuto modo di esaminare il rapporto della collega che
l’ha preceduto due anni prima, così come i pareri dello psichiatra presso cui l’assicurato
era in cura.
Nella sua perizia del 21 aprile 2017, il secondo esperto nominato
dall’amministrazione ha subito messo in rilevo che il quadro clinico
riscontrato durante i due colloqui avuti con l’assicurato l’11 aprile per la
durata di un’ora e 5 minuti e il 20 aprile per 25 minuti, per un totale di
un’ora e mezza, era sovrapponibile a quello valutato nel febbraio 2015 dalla
dr.ssa med. __________. A dire di quest’ultima, dal 1° gennaio fino al giorno
prima della sua perizia l’assicurato era abile al 50%, poi è migliorato e la
sua capacità lavorativa era del 70%, miglioramento che era stato riconosciuto
pure dallo psichiatra curante, ma in un’altra percentuale, passando dallo 0% al
40% dal marzo 2015 fino all’ottobre 2015, quando l’incapacità lavorativa
sarebbe tornata, a suo parere, da lì in poi, al 100%.
Per il dottor __________, però, sulla scorta della sua valutazione
una tale percentuale non era condivisibile, alla luce anche delle affermazioni
dell’assicurato stesso, secondo cui dopo il ricovero ospedaliero del maggio 2016
il quadro sarebbe migliorato e sarebbe stato stazionario.
A questo proposito, il perito psichiatra ha rilevato che è bastato
un breve periodo di distacco ambientale, in cui peraltro la farmacoterapia non
è stata modificata, per determinare un miglioramento.
Per quanto concerne la farmacoterapia prescritta dallo psichiatra
curante, il perito ha sottolineato come essa fosse la medesima che nella
precedente valutazione del 2015 e che, d’avviso dell’assicurato, sembrava
apportare un beneficio in termini di diminuzione dell’ansia e dei timori di
recidiva neoplastica. Secondo l’esperto, un aumento della posologia non avrebbe
portato dei benefici sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, anche perché
non v’erano differenze tra il funzionamento stimato dalla collega perita e
quanto da lui valutato due anni dopo e anche l’analisi del decorso confermava
un andamento, almeno dal maggio 2016, ossia con l’uscita dal ricovero
ospedaliero, stazionario.
Lo specialista ha inoltre ritenuto che poteva essere giustificato
ammettere un peggioramento nei mesi precedenti il ricovero in clinica, ma con
un’incapacità lavorativa di al massimo il 50% e per un paio di mesi prima
dell’ospedalizzazione.
Tanto la dr.ssa med. __________ quanto il dr. med. __________ si
sono dunque pronunciati sullo stato di salute dell’assicurato vagliando
l’intera documentazione agli atti, sia medica sia professionale e in particolar
modo si sono dettagliatamente espressi anche sui rapporti del dr. med. __________,
motivando le ragioni per cui si distanziavano dalle conclusioni del collega.
Pertanto, è a giusta ragione che il dr. med. __________, quando il
5 maggio 2017 ha valutato lo stato clinico dell’assicurato sulla base della
documentazione che l’amministrazione aveva raccolto e dai medici curanti e dai
periti che ha nominato, ha confermato le diagnosi indicate dallo specialista psichiatra
e i gradi di (in)capacità lavorativa fissati dallo stesso sia nell’attività
abituale di muratore sia in altre più adeguate al suo stato di salute, fermo
restando alcuni limiti funzionali.
Inoltre, il medico del Servizio Medico Regionale ha specificato
chiaramente le risorse e i deficit dell’assicurato.
Il TCA evidenzia che non sono stati inoltrati dei certificati
medici quali osservazioni al progetto di decisione di conferma dell’attribuzione
di un quarto di rendita. In altre parole, l’assicurato non ha contestato, a
mezzo di documentazione specialistica, la perizia del 21 aprile 2017 del dr.
med. __________. È infatti soltanto con il ricorso del 27 settembre 2017 che
l’assicurato ha prodotto il certificato dello psichiatra dr. med. __________, datato
22 settembre 2017.
Ora, questo referto ricalca in sostanza il precedente del 30
settembre 2015, che era stato sottoposto alla dr.ssa __________ per una
valutazione alla luce del suo rapporto peritale di pochi mesi prima. Lo
psichiatra curante ha infatti nuovamente diagnosticato una sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10; F33.1), quadro che egli
ha affermato essere sempre stato presente nel corso dei tre anni di terapia in
cui segue l’assicurato. Ciò ha perfino portato a un ricovero stazionario dal 18
aprile al 4 maggio 2016, durata che, come ha rilevato il dr. med. __________,
per una diagnosi simile è stato breve e la farmacoterapia che è proseguita
durante queste due settimane non è stata neppure modificata malgrado il
descritto peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato sia stato
fatto risalire a due mesi prima del suo ricovero. Ad ogni buon conto, dalla sua
dimissione il ricorrente medesimo ha dichiarato di sentirsi meglio, perciò ammettere
l’esistenza di una incapacità lavorativa totale si scontrerebbe, d’avviso del
TCA, con le sue stesse affermazioni e con la realtà delle cose.
Non va infatti dimenticato di osservare che l’assicurato ha
continuato a condurre una vita piuttosto normale e la descrizione della
giornata testimonia che l’interessato è infatti rimasto attivo: si sveglia alle
8.30, fa colazione a casa, poi esce e va al bar a bere il caffè e a leggere il
giornale, dove intrattiene rapporti con altri avventori e con il gerente del
locale; poi rientra a casa per pranzo, aiuta la moglie nelle faccende domestiche
passando l’aspirapolvere, stendendo il bucato, facendo la spesa insieme alla
moglie che porta in automobile; nel pomeriggio si riposa sul divano, trascorre
del tempo davanti alla televisione guardando film, telegiornali, partite di
calcio di cui è appassionato, visto che anche tutti e tre i figli giocano a
calcio in società sportive, tanto che il sabato e la domenica li dedica a
seguire i figli in questo sport andando sempre a vedere insieme alla moglie le
partite, addirittura pure in Svizzera interna. Partecipa inoltre ai colloqui a
scuola per i figli e ha ridotto gli incontri con gli amici, sia perché si sente
in difficoltà a stare in mezzo agli altri ritenendosi diverso da prima della
malattia, sia perché gli amici stessi l’hanno un po’ abbandonato. Gli capita
però talvolta di incontrare vecchi amici al ristorante e di scambiare qualche
parola, ma non v’è più la frequentazione e l’assiduità precedente. Gli piace
comunque stare in mezzo alla gente, dove si sente più rilassato così come
quando fa le vacanze in Patria, che ritiene terapeutiche, __________ che non ha
problemi a raggiungere in automobile guidando per tutto il viaggio.
Come già riscontrato dalla dr.ssa med. __________ nel suo
complemento del 9 novembre 2015 (doc. 109) in risposta alla certificazione del
30 settembre 2015 del dr. med. __________, dal racconto che l’assicurato ha
fatto della sua quotidianità non sono dunque emersi elementi di significato
depressivo medio. Queste circostanze contrastano, d’avviso del Tribunale, con
una situazione definita dallo psichiatra curante come di depressione ricorrente
con episodi (addirittura) medio-gravi che, come ricordato nel referto del 16
giugno 2016 (doc. 119), sarebbe presente sin dall’inizio della sua presa a carico
(ottobre 2014), tanto che dopo la prima perizia psichiatrica si è manifestata
una ricaduta depressiva importante e da allora il decorso clinico è stato
sfavorevole con persistenza della sintomatologia e necessità di un ricovero
presso la Clinica __________ di __________ nel 2016. Tuttavia, malgrado lo
stesso ricorrente abbia dichiarato nell’aprile 2017 al secondo perito di sentirsi
meglio alla dimissione nel maggio 2016, il suo psichiatra ha continuato a
certificare un’incapacità lavorativa totale, che il TCA, alla luce degli eventi
esposti, non ritiene però condivisibile.
Questa conclusione viene supportata dalla descrizione delle
risorse e dei deficit che il dottor __________ ha riportato nel test secondo
schema MINI ICF-APP, che si pronuncia sulle conseguenze sulla capacità di lavoro
dell’assicurato.
Non è stata infatti individuata difficoltà alcuna nel rispetto
delle regole, nell’organizzazione dei compiti, nelle competenze (non disturbi
cognitivi), nel giudizio (esame di realtà integro benché influenzato da un
frequente confronto con il passato), nel contatto con gli altri (nonostante
l’assicurato abbia affermato di avere difficoltà a stare con gli altri, ad un
approfondimento è emerso che ne ha desiderio e che si sente un po’ abbandonato
dai vecchi amici, ma quando sta con loro e con i familiari in __________ si
sente più tranquillo e rilassato), nell’integrazione nel gruppo, nelle
relazioni intime (famiglia presente e molto supportiva nei suoi confronti),
nelle attività spontanee (continua ad essere appassionato di calcio e segue regolarmente
anche la carriera dei figli calciatori), nella cura di sé (è apparso ben curato
nell’igiene e nell’aspetto) e nella mobilità (nessun problema di guida né nel
muoversi autonomamente al di fuori non solo dell’abitazione, ma anche in viaggi
lunghi come le vacanze in __________). Il perito ha individuato soltanto un
grado di disabilità moderato nella flessibilità, visto che l’assicurato
appariva rimuginare spesso anche se non in modo prevalente o dominante sulla
differenza tra l’attualità e il passato, anche se questo non dipendeva
necessariamente dall’aspetto depressivo, ma piuttosto da una posizione
regressiva assunta ormai da tempo. La riduzione della rendita nel 2014 ha
rappresentato un elemento inatteso di fronte al quale l’assicurato non è stato
ancora in grado di riorganizzarsi pienamente; anche nella persistenza il grado
di disabilità era moderato, stante l’astenia e la maggior faticabilità
imputabile al quadro depressivo di cui rappresenta il sintomo predominante.
Infine, nell’assertività il grado di disabilità era lieve, giacché l’autostima
era indubbiamente diminuita con percezione di perdita di valore senza
un’attività lavorativa, interrotta forzatamente nel momento di maggior
espansione della propria azienda individuale, aperta solo due anni prima del
riscontro della neoplasia.
Il quadro che ne deriva in termini clinici, di funzionamento e di
capacità lavorativa, secondo l’esperto nominato dall’Ufficio AI era dunque sovrapponibile,
a due anni di distanza, alla prima valutazione fatta esperire dall’amministrazione,
eccezion fatta per il temporaneo peggioramento avvenuto poco prima del ricovero
alla Clinica __________, ossia nei mesi di marzo e di aprile 2016 - e
non 2015 come erroneamente indicato dal perito.
La scrivente Corte evidenzia altresì come la descrizione della
giornata raccolta nell’aprile 2017 dal dr. __________ contrasti con le
affermazioni del collega __________, sia del 16 giugno 2016 sia del 22
settembre 2017, di deflessione dell’umore, ansia persistente, disturbi del
sonno, della memoria e della concentrazione, diminuzione dell’appetito e della
libido, mancanza di progettualità, ideazione suicidale passiva, sentimenti di
inutilità e importante riduzione dello slancio vitale, autosvalutazione, vergogna,
bassa autostima, apatia, abulia e anedonia.
Così stando le cose, il TCA fa proprie le conclusioni del perito
dr. med. __________, e conseguentemente pure dell’SMR che le ha confermate,
precisando però che il periodo di peggioramento antecedente il ricovero psichiatrico
si riferisce ai mesi di marzo e di aprile 2016 e non 2015 come
erroneamente indicato dal perito medesimo – e ripreso dal dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 5 maggio 2017 -,
giacché il ricorrente è stato ospedalizzato un’unica volta, dal 18 aprile al 4
maggio 2016. Questa correzione tiene inoltre conto del fatto che perfino
lo psichiatra curante aveva certificato un miglioramento proprio da marzo 2015
e fino ad ottobre 2015.
La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del ricorrente
è stato compiutamente valutato dal Servizio Medico Regionale sulla base dei
referti medici agli atti raccolti dall’Ufficio AI sia direttamente presso i
medici curanti sia tramite l’erezione di una perizia specialistica.
Inoltre, l’SMR si è pronunciato anche sul referto del 22 settembre
2017 del dr. med. __________ prodotto con il ricorso, ritenendo che si tratti
di una diversa valutazione dello stesso stato di salute dell’assicurato, visto
che lo psichiatra curante ha attestato una condizione psicopatologica
stabilmente precaria dall’ottobre 2015, condizione che però era già stata
constatata e valutata dal dr. med. __________ nella sua perizia del 21 aprile
2017. Pertanto, non trattandosi di una certificazione medica che oggettivava un
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, il 4 ottobre 2017
(doc. IV/1) il dr. med. __________ dell’SMR si è riconfermato nel suo rapporto
finale del 3 (recte: 5) maggio 2017.
Quanto all’ultimo referto del 28 novembre 2017 (doc. XI/1), in cui
è stato indicato che la sintomatologia depressiva ed ansiosa si è ulteriormente
esacerbata, per il Servizio Medico Regionale tale peggioramento è intervenuto
in un periodo successivo alla data della decisione impugnata e quindi è
ininfluente per il ricorso.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista
intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.
Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dal
Servizio Medico Regionale, visto che pendente causa nuovi specifici e più
dettagliati pareri medici contrari che oggettivavano un peggioramento non sono
stati trasmessi dal ricorrente.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato
di salute del ricorrente è rimasto invariato sin dal 2015, nel senso che era
possibile ritenerlo abile al 70% in attività leggere con determinati limiti
funzionali anche dopo il 1° marzo 2016, fermo restando alcuni periodi di
incapacità lavorativa totale o del 50%, ma non sufficienti, secondo l’art. 88a
cpv. 2 OAI, per fare valere un duraturo peggioramento del suo stato di salute.
Da quanto precede discende che, per quanto concerne il periodo in
esame, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara,
dettagliata, completa e quindi sufficiente per l'evasione della presente fattispecie,
senza che si renda dunque necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti,
quali la richiesta audizione del dr. med. __________ (doc. XI).
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale
ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21
agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi
necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera
chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).
Nel caso di specie, nelle more ricorsuali l’assicurato non ha
chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a chiedere l’audizione
testimoniale del suo psichiatra curante, senza tuttavia pretendere l’indizione
di un pubblico dibattimento per permettere a questo testimone di esprimere il
proprio punto di vista sullo stato di salute del ricorrente.
La sua richiesta è dunque volta all’insuccesso.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo
stato di salute del ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal
dr. med. __________ dell’SMR il 5 maggio 2017 ed espressamente ribadito il 4
ottobre 2017 dopo avere preso conoscenza del certificato del 22 settembre 2017 del
collega psichiatra dr. med. __________ e ancora l’11 dicembre 2017 in merito al
suo più recente referto del 28 novembre 2017.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente
Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI di continuare a ritenere
il ricorrente, sin dal 20 gennaio 2015 e anche dopo la dimissione del 4 maggio
2016 dalla clinica psichiatrica, abile al lavoro al 70% in attività adatte al
suo stato di salute che rispettino determinati limiti funzionali indicati dal
perito psichiatra e confermati dal Servizio Medico Regionale.
Restano riservati alcuni periodi di maggiore incapacità
lavorativa, come antecedentemente al ricovero ospedaliero e durante lo stesso,
che tuttavia non incidono sulla valutazione complessiva.
L’aspetto medico alla base della decisione dell’Ufficio AI
di non aumentare il grado di invalidità va dunque confermato.
2.8. Per quanto concerne l’aspetto
economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall’assicurato
(che ha preteso che la rendita intera di invalidità gli sia concessa dal 1°
marzo 2016 sulla base della sua presunta incapacità lavorativa totale in
qualsiasi attività lucrativa e non per un diverso calcolo della perdita di
guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il grado di invalidità del
47% ritenuto dall’Ufficio AI a seguito della richiesta del luglio 2016 di
revisione del suo diritto.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico del ricorrente.
2.10. Quest’ultimo ha tuttavia espressamente
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere
la sua indigenza, essendo al beneficio delle prestazioni complementari.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
Considerandi
2.
L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. La perizia del dr.
med. __________, dettagliata e completa, non è stata validamente contestata
dall’assicurato, giacché il suo psichiatra curante si è limitato a ribadire ancora
nel suo rapporto del 22 settembre 2017 allegato al ricorso che il suo stato
psichico era grave da tre anni, quando però cinque mesi prima il perito ha
accertato una situazione di vita completamente differente, ossia non si è
trovato di fronte un uomo depresso e senza più voglia di vivere. Anzi, il
ricorrente dimostrava ancora diversi interessi, soprattutto per la famiglia, e la
ripresa di un’attività lucrativa avrebbe potuto aiutarlo ulteriormente nella
sua quotidianità.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre
l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria è quindi respinta e il ricorrente
non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti