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Decisione

32.2017.161

Assicurato domanda revisione della riduzione del D a un quarto per peggioramento. La nuova perizia psichiatrica rileva invece una vita normale e non elementi di significato depressivo. TCA conferma ab

11 aprile 2018Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I gradi di incapacità lavorativa in attività adeguata sono stati

stabiliti nel 100% dal giugno 2010, nel 50% dal luglio 2014, nel 100% dall’8

ottobre 2014, nel 50% dal 1° al 19 gennaio 2015, nel 30% fino al peggioramento

dei mesi di marzo e di aprile 2015 in cui era del 50%, poi dal maggio 2015 è

ritornata al 30% fino al ricovero dal 18 aprile al 4 maggio 2016 in cui era

totale e quindi di nuovo al 30%, da intendere come riduzione del rendimento.

Quali limiti psichici posti dall’esperto nominato dall’Ufficio AI

v’era un’attività leggera, prevalentemente da seduto, non a contatto con

l’utenza, in ambienti temperati non polverosi.

Infine, fatto salvo un peggioramento temporaneo da marzo ad aprile

2015 compreso, lo stato di salute dell’assicurato era invariato ed egli necessitava

di un aiuto al collocamento.

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il referto rilasciato il

22 settembre 2017 (doc. B) dal dr. med. __________, specialista FMH psichiatria

e psicoterapia, che, riferendosi espressamente alla valutazione di aprile 2017

del perito, ha dissentito dalle conclusioni che hanno portato a riconoscere un

quarto di rendita.

Lo psichiatra ha rilevato di avere in cura l’assicurato dal mese

di ottobre 2014 il quale, dopo essere stato trattato nel 2010 per una leucemia

mieloide acuta con necessità di trapianto allogenico presso l’Ospedale __________

di __________, ha sviluppato una sindrome depressiva presente almeno dal mese

di ottobre 2014. Il curante ha affermato di conoscere il paziente da tre anni

e, tranne un miglioramento transitorio manifestatosi fra i mesi di marzo e

settembre 2015, il quadro clinico è sempre stato caratterizzato da una

sintomatologia depressiva importante e persistente con deflessione del tono dell’umore,

ansia generalizzata in relazione alla spada di Damocle di una possibile

recidiva tumorale, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione,

diminuzione dell’appetito e della libido, mancanza di progettualità, ideazione

suicidale passiva (a volte con rischio di passaggio all’atto), sentimenti di

inutilità, vergogna, autosvalutazione, bassa autostima, apatia, abulia,

anedonia.

Nel corso di questi tre anni di terapia, lo psichiatra ha

affermato di non avere purtroppo potuto che constatare un quadro clinico

riconducibile a una sindrome depressiva ricorrente in presenza di episodi

ripetuti di entità medio-grave, ma certamente non leggera (ICD-10, F33.1-2).

Vista la persistente gravità del quadro psicopatologico si sono

infatti rese necessarie cure in ambito stazionario presso la Clinica __________

di __________ dal 18 aprile al 4 maggio 2016.

Sulla scorta di queste circostanze, d’avviso del medico curante

una prognosi quoad valetudinem favorevole non gli sembrava più

immaginabile non riuscendo l’assicurato, comprensibilmente, a prendere la

necessaria distanza emotiva dall’inferno che ha vissuto e che potrebbe

ripresentarsi qualora vi fosse una recidiva della leucemia mieloide acuta per

la quale è stato trattato nel 2010.

L’assenza di certezza rispetto a una possibile recidiva tumorale

destabilizza completamente l’interessato nonostante i regolari colloqui e la

terapia con Wellbutrin XR 300mg/die.

Tutto ciò ha portato il dottor __________ a ribadire un’inabilità

lavorativa nella misura del 100% e per qualsiasi attività dal mese di ottobre

2015.

Il 4 ottobre 2017 (doc. IV/1) il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale ha preso posizione come segue:

" Si precisa

che lo stato di salute descritto nel rapporto psichiatrico pervenuto agli atti

del Dr. med. __________ del 22.09.2017, rispetto allo status constatato,

valutato e descritto dal Dr. med. __________ nel rapporto CPAS del 21.04.2017,

trattasi di una diversa valutazione dello stesso stato di salute dell’A.

Infatti nel rapporto del Dr. med. __________ citato,

viene descritta una condizione psicopatologica dell’A. stabilmente precaria

a partire dal mese di ottobre 2015, condizione psicopatologica che

è stata constatata e valutata dalla perizia psichiatrica del 21.04.2017,

rispettivamente due colloqui effettuati presso il Centro Peritale per le

assicurazioni sociali, in data 11.04.2017 (dalle 9:05 alle 10:10) e 20.04.2017

(dalle 9:35 alle 10:00): tempo totale 90 minuti.

Per cui in assenza di successive certificazioni oggettivanti un

peggioramento dello stato di salute dell’A. si conferma il rapporto

medico SMR del 03.05.2017.”.

In risposta, il 28 novembre 2017 (doc. XI/1) il dr. med. __________

si è così espresso:

" In queste

ultime settimane il signor RI 1 è stato indagato a causa di una sintomatologia

respiratoria dispnoica e, dopo diversi esami, si è giunti alla diagnosi di

pneumopatia interstiziale per la quale si è iniziata una terapia antibiotica.

Questa situazione ha ulteriormente destabilizzato il quadro

clinico dal lato psichiatrico vista l’attesa necessaria per giungere ad una

diagnosi definitiva e, soprattutto, a causa del terrore che potesse trattarsi

di una recidiva della malattia tumorale (peraltro sempre possibile).

La sintomatologia depressiva ed ansiosa si è quindi ulteriormente

esacerbata ed è attualmente riconducibile alle diagnosi ICD 10 F33.2 e F41.1).

Ribadisco quindi la gravità delle condizioni psichiche del signor RI

1 e la sua inabilità lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività,

a partire dal mese di ottobre 2015.”.

L’Ufficio AI ha sottoposto anche quest’ultimo certificato al

vaglio del Servizio Medico Regionale e l’11 dicembre 2017 (doc. XIII/1) il dr.

med. __________ ha affermato:

La nuova certificazione psichiatrica pervenuta agli atti del Dr.

med. __________ del 28.11.2017, attesta che l’A. nell’ultimo periodo ha

manifestato un peggioramento del proprio stato di salute, prima pneumologico

(con diagnosi di “pneumopatia interstiziale” attualmente in terapia

antibiotica) e successivamente psichico con esacerbazione della sintomatologia

depressiva ed ansiosa (con diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente,

episodio severo senza sintomi psicotici (F 33.2) e “Sindrome ansiosa

generalizzata (F 41.1)”.

Tale peggioramento, è consequenziale alle ultime visite effettuate

dall’A., la penultima delle quali, quella del 06.11.2017, viene citata dallo

stesso Avv. RA 1 nel suo scritto del 02.11.2017.

Per cui si conferma il rapporto medico SMR del 05.05.2017.”.

Anche sulla scorta di questa presa di posizione l’Ufficio AI ha ribadito

la correttezza della conferma dell’attribuzione di un quarto di rendita e di

nessun aumento del grado di invalidità.

2.5. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 (I 938/05) concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità, ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…).”.

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le

perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca

un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF

143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova

procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante

le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime,

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017

consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid.

6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”,

condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento

di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in

maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al

guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza

di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Per quanto concerne la problematica psichica, essa è stata

chiarita in modo soddisfacente non solo dalla prima perita che ha esaminato

l’assicurato nel gennaio 2015, ma anche dal secondo esperto che si è espresso

nell’aprile 2017.

Non va infatti dimenticato di rilevare che il ricorrente è stato

oggetto non solo di due perizie specialistiche in ambito psichico, ma anche di tre

complementi peritali, che facevano seguito alle critiche rivolte dal

patrocinatore dell’assicurato al primo rapporto peritale. Infatti, la dr.ssa

med. __________ si è ripronunciata anche nei complementi di marzo (doc. 86), di

aprile 2015 (doc. 87) e in particolare del 9 novembre 2015 (doc. 109); in

quest’ultimo caso la psichiatra ha preso posizione sul rapporto del 30

settembre 2015 (doc. 106) del dr. med. __________, secondo cui l’inabilità del

100% per episodio depressivo medio-grave diventava, da marzo 2015, del 60% per

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità. L’inabilità

lavorativa del 30% stabilita dalla perita per episodio depressivo lieve

rientrava, a dire del curante, in un miglioramento transitorio dello stato di

salute.

A sua volta, il dr. med. __________ ha preso atto dell’intera

documentazione specialistica e l’ha analizzata ai fini della sua valutazione

peritale. Egli ha quindi avuto modo di esaminare il rapporto della collega che

l’ha preceduto due anni prima, così come i pareri dello psichiatra presso cui l’assicurato

era in cura.

Nella sua perizia del 21 aprile 2017, il secondo esperto nominato

dall’amministrazione ha subito messo in rilevo che il quadro clinico

riscontrato durante i due colloqui avuti con l’assicurato l’11 aprile per la

durata di un’ora e 5 minuti e il 20 aprile per 25 minuti, per un totale di

un’ora e mezza, era sovrapponibile a quello valutato nel febbraio 2015 dalla

dr.ssa med. __________. A dire di quest’ultima, dal 1° gennaio fino al giorno

prima della sua perizia l’assicurato era abile al 50%, poi è migliorato e la

sua capacità lavorativa era del 70%, miglioramento che era stato riconosciuto

pure dallo psichiatra curante, ma in un’altra percentuale, passando dallo 0% al

40% dal marzo 2015 fino all’ottobre 2015, quando l’incapacità lavorativa

sarebbe tornata, a suo parere, da lì in poi, al 100%.

Per il dottor __________, però, sulla scorta della sua valutazione

una tale percentuale non era condivisibile, alla luce anche delle affermazioni

dell’assicurato stesso, secondo cui dopo il ricovero ospedaliero del maggio 2016

il quadro sarebbe migliorato e sarebbe stato stazionario.

A questo proposito, il perito psichiatra ha rilevato che è bastato

un breve periodo di distacco ambientale, in cui peraltro la farmacoterapia non

è stata modificata, per determinare un miglioramento.

Per quanto concerne la farmacoterapia prescritta dallo psichiatra

curante, il perito ha sottolineato come essa fosse la medesima che nella

precedente valutazione del 2015 e che, d’avviso dell’assicurato, sembrava

apportare un beneficio in termini di diminuzione dell’ansia e dei timori di

recidiva neoplastica. Secondo l’esperto, un aumento della posologia non avrebbe

portato dei benefici sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, anche perché

non v’erano differenze tra il funzionamento stimato dalla collega perita e

quanto da lui valutato due anni dopo e anche l’analisi del decorso confermava

un andamento, almeno dal maggio 2016, ossia con l’uscita dal ricovero

ospedaliero, stazionario.

Lo specialista ha inoltre ritenuto che poteva essere giustificato

ammettere un peggioramento nei mesi precedenti il ricovero in clinica, ma con

un’incapacità lavorativa di al massimo il 50% e per un paio di mesi prima

dell’ospedalizzazione.

Tanto la dr.ssa med. __________ quanto il dr. med. __________ si

sono dunque pronunciati sullo stato di salute dell’assicurato vagliando

l’intera documentazione agli atti, sia medica sia professionale e in particolar

modo si sono dettagliatamente espressi anche sui rapporti del dr. med. __________,

motivando le ragioni per cui si distanziavano dalle conclusioni del collega.

Pertanto, è a giusta ragione che il dr. med. __________, quando il

5 maggio 2017 ha valutato lo stato clinico dell’assicurato sulla base della

documentazione che l’amministrazione aveva raccolto e dai medici curanti e dai

periti che ha nominato, ha confermato le diagnosi indicate dallo specialista psichiatra

e i gradi di (in)capacità lavorativa fissati dallo stesso sia nell’attività

abituale di muratore sia in altre più adeguate al suo stato di salute, fermo

restando alcuni limiti funzionali.

Inoltre, il medico del Servizio Medico Regionale ha specificato

chiaramente le risorse e i deficit dell’assicurato.

Il TCA evidenzia che non sono stati inoltrati dei certificati

medici quali osservazioni al progetto di decisione di conferma dell’attribuzione

di un quarto di rendita. In altre parole, l’assicurato non ha contestato, a

mezzo di documentazione specialistica, la perizia del 21 aprile 2017 del dr.

med. __________. È infatti soltanto con il ricorso del 27 settembre 2017 che

l’assicurato ha prodotto il certificato dello psichiatra dr. med. __________, datato

22 settembre 2017.

Ora, questo referto ricalca in sostanza il precedente del 30

settembre 2015, che era stato sottoposto alla dr.ssa __________ per una

valutazione alla luce del suo rapporto peritale di pochi mesi prima. Lo

psichiatra curante ha infatti nuovamente diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10; F33.1), quadro che egli

ha affermato essere sempre stato presente nel corso dei tre anni di terapia in

cui segue l’assicurato. Ciò ha perfino portato a un ricovero stazionario dal 18

aprile al 4 maggio 2016, durata che, come ha rilevato il dr. med. __________,

per una diagnosi simile è stato breve e la farmacoterapia che è proseguita

durante queste due settimane non è stata neppure modificata malgrado il

descritto peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato sia stato

fatto risalire a due mesi prima del suo ricovero. Ad ogni buon conto, dalla sua

dimissione il ricorrente medesimo ha dichiarato di sentirsi meglio, perciò ammettere

l’esistenza di una incapacità lavorativa totale si scontrerebbe, d’avviso del

TCA, con le sue stesse affermazioni e con la realtà delle cose.

Non va infatti dimenticato di osservare che l’assicurato ha

continuato a condurre una vita piuttosto normale e la descrizione della

giornata testimonia che l’interessato è infatti rimasto attivo: si sveglia alle

8.30, fa colazione a casa, poi esce e va al bar a bere il caffè e a leggere il

giornale, dove intrattiene rapporti con altri avventori e con il gerente del

locale; poi rientra a casa per pranzo, aiuta la moglie nelle faccende domestiche

passando l’aspirapolvere, stendendo il bucato, facendo la spesa insieme alla

moglie che porta in automobile; nel pomeriggio si riposa sul divano, trascorre

del tempo davanti alla televisione guardando film, telegiornali, partite di

calcio di cui è appassionato, visto che anche tutti e tre i figli giocano a

calcio in società sportive, tanto che il sabato e la domenica li dedica a

seguire i figli in questo sport andando sempre a vedere insieme alla moglie le

partite, addirittura pure in Svizzera interna. Partecipa inoltre ai colloqui a

scuola per i figli e ha ridotto gli incontri con gli amici, sia perché si sente

in difficoltà a stare in mezzo agli altri ritenendosi diverso da prima della

malattia, sia perché gli amici stessi l’hanno un po’ abbandonato. Gli capita

però talvolta di incontrare vecchi amici al ristorante e di scambiare qualche

parola, ma non v’è più la frequentazione e l’assiduità precedente. Gli piace

comunque stare in mezzo alla gente, dove si sente più rilassato così come

quando fa le vacanze in Patria, che ritiene terapeutiche, __________ che non ha

problemi a raggiungere in automobile guidando per tutto il viaggio.

Come già riscontrato dalla dr.ssa med. __________ nel suo

complemento del 9 novembre 2015 (doc. 109) in risposta alla certificazione del

30 settembre 2015 del dr. med. __________, dal racconto che l’assicurato ha

fatto della sua quotidianità non sono dunque emersi elementi di significato

depressivo medio. Queste circostanze contrastano, d’avviso del Tribunale, con

una situazione definita dallo psichiatra curante come di depressione ricorrente

con episodi (addirittura) medio-gravi che, come ricordato nel referto del 16

giugno 2016 (doc. 119), sarebbe presente sin dall’inizio della sua presa a carico

(ottobre 2014), tanto che dopo la prima perizia psichiatrica si è manifestata

una ricaduta depressiva importante e da allora il decorso clinico è stato

sfavorevole con persistenza della sintomatologia e necessità di un ricovero

presso la Clinica __________ di __________ nel 2016. Tuttavia, malgrado lo

stesso ricorrente abbia dichiarato nell’aprile 2017 al secondo perito di sentirsi

meglio alla dimissione nel maggio 2016, il suo psichiatra ha continuato a

certificare un’incapacità lavorativa totale, che il TCA, alla luce degli eventi

esposti, non ritiene però condivisibile.

Questa conclusione viene supportata dalla descrizione delle

risorse e dei deficit che il dottor __________ ha riportato nel test secondo

schema MINI ICF-APP, che si pronuncia sulle conseguenze sulla capacità di lavoro

dell’assicurato.

Non è stata infatti individuata difficoltà alcuna nel rispetto

delle regole, nell’organizzazione dei compiti, nelle competenze (non disturbi

cognitivi), nel giudizio (esame di realtà integro benché influenzato da un

frequente confronto con il passato), nel contatto con gli altri (nonostante

l’assicurato abbia affermato di avere difficoltà a stare con gli altri, ad un

approfondimento è emerso che ne ha desiderio e che si sente un po’ abbandonato

dai vecchi amici, ma quando sta con loro e con i familiari in __________ si

sente più tranquillo e rilassato), nell’integrazione nel gruppo, nelle

relazioni intime (famiglia presente e molto supportiva nei suoi confronti),

nelle attività spontanee (continua ad essere appassionato di calcio e segue regolarmente

anche la carriera dei figli calciatori), nella cura di sé (è apparso ben curato

nell’igiene e nell’aspetto) e nella mobilità (nessun problema di guida né nel

muoversi autonomamente al di fuori non solo dell’abitazione, ma anche in viaggi

lunghi come le vacanze in __________). Il perito ha individuato soltanto un

grado di disabilità moderato nella flessibilità, visto che l’assicurato

appariva rimuginare spesso anche se non in modo prevalente o dominante sulla

differenza tra l’attualità e il passato, anche se questo non dipendeva

necessariamente dall’aspetto depressivo, ma piuttosto da una posizione

regressiva assunta ormai da tempo. La riduzione della rendita nel 2014 ha

rappresentato un elemento inatteso di fronte al quale l’assicurato non è stato

ancora in grado di riorganizzarsi pienamente; anche nella persistenza il grado

di disabilità era moderato, stante l’astenia e la maggior faticabilità

imputabile al quadro depressivo di cui rappresenta il sintomo predominante.

Infine, nell’assertività il grado di disabilità era lieve, giacché l’autostima

era indubbiamente diminuita con percezione di perdita di valore senza

un’attività lavorativa, interrotta forzatamente nel momento di maggior

espansione della propria azienda individuale, aperta solo due anni prima del

riscontro della neoplasia.

Il quadro che ne deriva in termini clinici, di funzionamento e di

capacità lavorativa, secondo l’esperto nominato dall’Ufficio AI era dunque sovrapponibile,

a due anni di distanza, alla prima valutazione fatta esperire dall’amministrazione,

eccezion fatta per il temporaneo peggioramento avvenuto poco prima del ricovero

alla Clinica __________, ossia nei mesi di marzo e di aprile 2016 - e

non 2015 come erroneamente indicato dal perito.

La scrivente Corte evidenzia altresì come la descrizione della

giornata raccolta nell’aprile 2017 dal dr. __________ contrasti con le

affermazioni del collega __________, sia del 16 giugno 2016 sia del 22

settembre 2017, di deflessione dell’umore, ansia persistente, disturbi del

sonno, della memoria e della concentrazione, diminuzione dell’appetito e della

libido, mancanza di progettualità, ideazione suicidale passiva, sentimenti di

inutilità e importante riduzione dello slancio vitale, autosvalutazione, vergogna,

bassa autostima, apatia, abulia e anedonia.

Così stando le cose, il TCA fa proprie le conclusioni del perito

dr. med. __________, e conseguentemente pure dell’SMR che le ha confermate,

precisando però che il periodo di peggioramento antecedente il ricovero psichiatrico

si riferisce ai mesi di marzo e di aprile 2016 e non 2015 come

erroneamente indicato dal perito medesimo – e ripreso dal dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 5 maggio 2017 -,

giacché il ricorrente è stato ospedalizzato un’unica volta, dal 18 aprile al 4

maggio 2016. Questa correzione tiene inoltre conto del fatto che perfino

lo psichiatra curante aveva certificato un miglioramento proprio da marzo 2015

e fino ad ottobre 2015.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del ricorrente

è stato compiutamente valutato dal Servizio Medico Regionale sulla base dei

referti medici agli atti raccolti dall’Ufficio AI sia direttamente presso i

medici curanti sia tramite l’erezione di una perizia specialistica.

Inoltre, l’SMR si è pronunciato anche sul referto del 22 settembre

2017 del dr. med. __________ prodotto con il ricorso, ritenendo che si tratti

di una diversa valutazione dello stesso stato di salute dell’assicurato, visto

che lo psichiatra curante ha attestato una condizione psicopatologica

stabilmente precaria dall’ottobre 2015, condizione che però era già stata

constatata e valutata dal dr. med. __________ nella sua perizia del 21 aprile

2017. Pertanto, non trattandosi di una certificazione medica che oggettivava un

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, il 4 ottobre 2017

(doc. IV/1) il dr. med. __________ dell’SMR si è riconfermato nel suo rapporto

finale del 3 (recte: 5) maggio 2017.

Quanto all’ultimo referto del 28 novembre 2017 (doc. XI/1), in cui

è stato indicato che la sintomatologia depressiva ed ansiosa si è ulteriormente

esacerbata, per il Servizio Medico Regionale tale peggioramento è intervenuto

in un periodo successivo alla data della decisione impugnata e quindi è

ininfluente per il ricorso.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista

intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.

Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dal

Servizio Medico Regionale, visto che pendente causa nuovi specifici e più

dettagliati pareri medici contrari che oggettivavano un peggioramento non sono

stati trasmessi dal ricorrente.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato

di salute del ricorrente è rimasto invariato sin dal 2015, nel senso che era

possibile ritenerlo abile al 70% in attività leggere con determinati limiti

funzionali anche dopo il 1° marzo 2016, fermo restando alcuni periodi di

incapacità lavorativa totale o del 50%, ma non sufficienti, secondo l’art. 88a

cpv. 2 OAI, per fare valere un duraturo peggioramento del suo stato di salute.

Da quanto precede discende che, per quanto concerne il periodo in

esame, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara,

dettagliata, completa e quindi sufficiente per l'evasione della presente fattispecie,

senza che si renda dunque necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti,

quali la richiesta audizione del dr. med. __________ (doc. XI).

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale

ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di

organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone

una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21

agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi

necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera

chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).

Nel caso di specie, nelle more ricorsuali l’assicurato non ha

chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a chiedere l’audizione

testimoniale del suo psichiatra curante, senza tuttavia pretendere l’indizione

di un pubblico dibattimento per permettere a questo testimone di esprimere il

proprio punto di vista sullo stato di salute del ricorrente.

La sua richiesta è dunque volta all’insuccesso.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute del ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal

dr. med. __________ dell’SMR il 5 maggio 2017 ed espressamente ribadito il 4

ottobre 2017 dopo avere preso conoscenza del certificato del 22 settembre 2017 del

collega psichiatra dr. med. __________ e ancora l’11 dicembre 2017 in merito al

suo più recente referto del 28 novembre 2017.

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente

Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI di continuare a ritenere

il ricorrente, sin dal 20 gennaio 2015 e anche dopo la dimissione del 4 maggio

2016 dalla clinica psichiatrica, abile al lavoro al 70% in attività adatte al

suo stato di salute che rispettino determinati limiti funzionali indicati dal

perito psichiatra e confermati dal Servizio Medico Regionale.

Restano riservati alcuni periodi di maggiore incapacità

lavorativa, come antecedentemente al ricovero ospedaliero e durante lo stesso,

che tuttavia non incidono sulla valutazione complessiva.

L’aspetto medico alla base della decisione dell’Ufficio AI

di non aumentare il grado di invalidità va dunque confermato.

2.8. Per quanto concerne l’aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall’assicurato

(che ha preteso che la rendita intera di invalidità gli sia concessa dal 1°

marzo 2016 sulla base della sua presunta incapacità lavorativa totale in

qualsiasi attività lucrativa e non per un diverso calcolo della perdita di

guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il grado di invalidità del

47% ritenuto dall’Ufficio AI a seguito della richiesta del luglio 2016 di

revisione del suo diritto.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico del ricorrente.

2.10. Quest’ultimo ha tuttavia espressamente

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere

la sua indigenza, essendo al beneficio delle prestazioni complementari.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

Considerandi

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. La perizia del dr.

med. __________, dettagliata e completa, non è stata validamente contestata

dall’assicurato, giacché il suo psichiatra curante si è limitato a ribadire ancora

nel suo rapporto del 22 settembre 2017 allegato al ricorso che il suo stato

psichico era grave da tre anni, quando però cinque mesi prima il perito ha

accertato una situazione di vita completamente differente, ossia non si è

trovato di fronte un uomo depresso e senza più voglia di vivere. Anzi, il

ricorrente dimostrava ancora diversi interessi, soprattutto per la famiglia, e la

ripresa di un’attività lucrativa avrebbe potuto aiutarlo ulteriormente nella

sua quotidianità.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria è quindi respinta e il ricorrente

non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti