32.2017.164
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23 aprile 2018Italiano40 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.164
TB
Lugano
23 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre 2015 (doc. 7) RI
1, 1958, casalinga dal 2008, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa del
tumore al seno sinistro apparso nel mese di aprile che le impediva di svolgere
le mansioni consuete.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato i medici
curanti dell’assicurata in più occasioni aggiornando la documentazione raccolta
alla scadenza dell’anno di attesa (aprile 2016) e, sentito il Servizio Medico
Regionale che ha ritenuto un’inabilità del 15-25% (doc. 27), ha disposto
un’inchiesta domiciliare (doc. 32).
1.2. Con decisione del 1°
settembre 2017 (doc. A), che confermava il progetto di decisione del 20 giugno
2017 (doc. 37) anche a seguito delle osservazioni formulate il 7 (doc. 41) e il
25 (doc. 44) luglio 2017 dalla dr.ssa med. __________ che ha evidenziato come i
gradi di impedimento siano maggiori rispetto a quelli ritenuti dall’assistente
sociale e che quindi all’assicurata dovrebbe essere riconosciuto un grado di
invalidità del 40%, l’Ufficio AI, anche dopo avere interpellato il Servizio
Medico Regionale (doc. 45), ha confermato la correttezza dell’inchiesta
domiciliare e ha ribadito che l’assicurata non aveva diritto a una rendita di
invalidità stante un grado AI del 27%.
1.3. Il 4 ottobre 2017 (doc. I) la
dr.ssa med. __________, sempre in rappresentanza di RI 1, si è rivolta al TCA rilevando
che la sua paziente, casalinga, è stata operata per carcinoma duttale
infiltrante della mammella sinistra con mastectomia sinistra totale dissezione
ascellare con linfoadenectomia, chemioterapia neoadiuvante e radioterapia (16
dicembre 2015), e che dovrà essere rioperata per importanti aderenze di parete
e al cavo ascellare che producono un linfedema importante del braccio sinistro
e l’impossibilità all’attività con l’arto superiore sinistro. Per questi
motivi, la ricorrente, forte del parere dell’oncologa curante (doc. B), ha
contestato le percentuali degli impedimenti valutate nei lavori pesanti, come
la pulizia dell’appartamento, il bucato e lo stiro.
1.4. Con la risposta del 31
ottobre 2017 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso,
osservando come le censure ricorsuali concernenti le limitazioni funzionali al
braccio sinistro siano note, essendo già state sollevate nelle osservazioni al
preavviso negativo e di averle sottoposte al vaglio del Servizio Medico
Regionale, il quale ha ribadito la correttezza della valutazione resa.
Pertanto, secondo l’Ufficio AI non vi sono nuovi elementi clinici atti a
definire diversamente il caso.
L’amministrazione ha altresì evidenziato come l’inchiesta
domiciliare sia stata effettuata da una persona competente, che ha tenuto conto
delle valutazioni mediche, delle dichiarazioni dell’assicurata, motivandole e
dettagliandole sufficientemente in merito alle singole limitazioni accertate al
domicilio, ha tenuto conto della possibilità di distribuire sull’arco della
settimana le attività, dell’obbligo che le incombe di ridurre il danno e quindi
di dotarsi dei mezzi e degli strumenti atti a migliorare la propria capacità di
svolgere le mansioni consuete e dell’obbligo di reciproca assistenza coniugale.
Essa ha quindi confermato le conclusioni che hanno determinato il grado di
invalidità del 27%.
1.5. Il 6 novembre 2017 (doc. VI)
la ricorrente ha ribadito il parere dei medici e oncologici curanti, ricordando
di non potere eseguire alcuno sforzo con il braccio sinistro, accusando
un’assenza di forza e un dolore costante a livello cervico scapolare e
brachiale sinistro. Inoltre, essa non può ricorrere all’aiuto del marito nelle
attività domestiche, essendo in cura per stato depressivo cronico e apatia, e nemmeno
dei figli, in quanto sono fuori casa con le rispettive famiglie. Infine,
l’assicurata ha ribadito l’erroneità delle percentuali degli impedimenti
valutati, ricordando come dovrà prossimamente sottoporsi a un ulteriore
intervento.
1.6. L’amministrazione ha
confermato il 20 novembre 2017 (doc. VIII) il pieno valore probatorio delle
conclusioni rese nel rapporto di inchiesta per le casalinghe eseguita da
persona competente, che aveva piena cognizione della situazione medica
dell’assicurata e della situazione quotidiana rispetto alle mansioni svolte a
domicilio e all’aiuto esigibile da parte dei familiari. A quest’ultimo
proposito, l’Ufficio AI ha rilevato che la ricorrente viveva nella casa
bifamiliare dove abitava il figlio e che il marito, presente al domicilio in
maniera regolare, l’accompagnava all’esterno, effettuava gli acquisti, si
occupava dell’amministrazione e collaborava nelle varie mansioni domestiche
quali il riassetto della cucina e la pulizia dell’appartamento. Non essendovi
elementi per reputare inesigibile tale aiuto, l’Ufficio AI ha ribadito il
rifiuto di concessione di una rendita di invalidità.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato
di concedere alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché dagli
accertamenti medici e dall’inchiesta economica per casalinga effettuati è
risultato che l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa medico teorica
come casalinga del 15-25% rispettivamente che i gradi di impedimento valutati
dall’assistente sociale per ogni campo di attività davano luogo a un grado di
invalidità del 27%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1
LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne
non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione
nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché
- in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria
perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio
di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate
le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la
méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione
dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque
disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente
menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di
un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste cinque
attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4. Nel caso concreto occorre innanzitutto
rilevare che l’Ufficio AI ha proceduto alla valutazione del grado di invalidità
ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività
lucrativa e ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell’invalidità.
La circostanza che l’assicurata non lavori più dal 2009 (doc. 10) e
che quindi sia casalinga al 100% non è contestata. D’altronde, l’interessata
medesima ha affermato, ad esplicita domanda sottopostale dall’assistente sociale
in occasione dell’inchiesta domiciliare del 16 marzo 2017 che, se non fosse
intervenuto il danno alla salute, eserciterebbe oggi (comunque) l’attività di
casalinga, avendo deciso già da molti anni di occuparsi unicamente della
propria economia domestica (doc. 32).
Di conseguenza, accertato che, prima dell’insorgenza
del danno alla salute, la ricorrente non esercitava un’attività lucrativa, non
è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell’incapacità di
guadagno poiché - in simili condizioni – l’invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno.
Ne discende che, in applicazione del cosiddetto
metodo specifico, visto che l’invalidità delle persone che si occupano
(esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, l’invalidità dell’assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa.
2.5. Con l’opposizione l’assicurata
ha evidenziato che, a causa della quasi impossibilità di usare il braccio
sinistro, di importanti dolori cervicali e al cinto scapolare bilaterale, rimaneva
inabile nelle pulizie dell’appartamento in ragione dell’80%, limitandosi
infatti soltanto a rigovernare parzialmente la cucina e a fare la polvere,
mentre le pulizie pesanti e i letti venivano svolti dall’aiuto domiciliare. Pertanto,
a suo dire l’impedimento non era del 50%, ma dell’80%.
Per la spesa e gli acquisti l’assicurata si limitava ad allestire
la lista dei beni da comperare e quindi non v’era solo un 20% di impedimento,
ma dell’80%.
Per il bucato, l’impedimento non era del 30%, ma pure dell’80%,
limitandosi l’interessata a piegare le mutande e le calze.
Di conseguenza, a suo dire il grado di invalidità complessivo doveva
essere fissato nel 40%.
L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale
casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 16 marzo 2017 e, sulla
base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo
aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto
del 20 marzo 2017 (doc. 32) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
totale del 17%.
2.6. Va qui ricordato che nella
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio
2015 nella versione in italiano – i NN. 3081-3090 concernenti gli assicurati
occupati nell’economia domestica sono stati modificati, come visto, dal 1°
gennaio 2018, ma non sono qui applicabili siccome l’inchiesta domiciliare è
avvenuta nel 2017 -, secondo il N. 3083 CIGI l’ufficio AI rileva il grado
d’invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le
attività che l’assicurato non può più esercitare e quelle nelle quali è
notevolmente impedito e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle
limitazioni dovute all’invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo
(quest’ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell’ambito
della soppressione di un ambito d’attività). Valuta anche in che misura la
persona beneficia dell’aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario)
per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).
Il N. 3084 CIGI specifica che per mansioni consuete nell’economia
domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
Allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la
Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla
base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
Al riguardo, il N. 3086 prevede che:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2 2
5 5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri
familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo
libero (N. 3090).".
Mentre ai NN. 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la
ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero
ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.
Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in
considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04
e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il
danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei
casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I
681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I
102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l’art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza
che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un
medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in
casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31
gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161
consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di
un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, il TFA ha rilevato quanto segue:
“(…)
4. Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01).(…)".
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni
psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente
pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale
federale ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito
psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente
sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia
psichica.
2.7. Nel caso di specie, nel
rapporto del 20 marzo 2017 l'assistente sociale ha accertato quanto segue:
"
(…)
5. ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
L’assicurata organizza e pianifica la propria economia
domestica con le abilità di sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
20
%
percentuale di invalidità
9%
La signora RI 1, precedentemente il danno alla salute,
era dedita a una cucina elaborata (torte, pizza, lasagne, …) con lunghi tempi
sia di preparazione che di cottura. Attualmente, invece, viene riferita una
cucina semplice (insalata, piatti freddi, pasta, …) e veloce.
Il riassetto della cucina e la pulizia delle stoviglie,
un tempo svolte immediatamente dopo i pasti, vengono ora effettuate con più
calma, dopo essersi riposata, in collaborazione con il marito. Viene aiutata
altresì da quest’ultimo nel caricare e scaricare la lavastoviglie così come nel
riporre successivamente le stoviglie nei pensili, a causa dei dolori al braccio
sinistro.
La pulizia a fondo della cucina, un tempo svolta
autonomamente più volte nel corso dell’anno, viene ora eseguita dall’aiuto
domestico del __________. La Signora riferisce, infatti di non essere più in
grado di provvedervi a causa dei dolori e della facile affaticabilità.
L’assicurata, nonostante il danno alla salute, ha
mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una
cucina semplice e veloce, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con
difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia
quotidiana della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i
limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto domestico nelle pulizie
stagionali a fondo. La collaborazione del marito, presente a domicilio in
maniera regolare, è stata altresì considerata.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
10%
L’assicurata riferisce che precedentemente il danno
alla salute provvedeva quotidianamente alle differenti incombenze relative la
pulizia dell’appartamento. Attualmente, invece, si limita alle attività
leggere, tuttavia, nel rispetto dei suoi ritmi a causa della facile
affaticabilità. Le pulizie pesanti, invece, sono delegate interamente all’aiuto
domestico una volta a settimana.
In caso di necessità riferisce comunque di chiedere
aiuto anche al marito.
Per quanto riguarda la pulizia dei vetri e la cura
delle tende, spiega che in precedenza provvedeva di frequente mentre nella
nuova casa non vi è stata ancora la necessità occuparsene. In considerazione
delle difficoltà, tuttavia, indica che quando verrà il momento chiederà aiuto a
terzi poiché da sola non è più in grado di assolvere tale compito, dal momento
che non riesce a mantenere le braccia sopra l’altezza delle spalle.
Da sola provvedeva in precedenza al cambio settimanale
dei letti mentre ora se ne occupa in collaborazione con l’aiuto domiciliare.
La percentuale proposta tiene in considerazione, da una
parte i limiti funzionali a dossier ma dall’altra anche la fattiva possibilità
dell’assicurata di distribuire il carico di lavoro sull’arco di più giorni, nel
rispetto dei suoi ritmi. L’esigibilità di collaborazione del marito, presente a
domicilio in maniera regolare, è stata altresì considerata.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
2%
La Signora RI 1, in precedenza, provvedeva alle spese
in collaborazione con il marito o con i figli. Attualmente, invece, riferisce
di limitarsi a fare la lista della spesa e l’incombenza degli acquisti è
delegata interamente ai famigliari, a causa della facile affaticabilità.
Per quanto riguarda il trasporto dei pesi viene
riferito che tale compito già da anni è delegato a terzi a causa dei dolori
alla schiena.
La gestione economica e amministrativa del nucleo
famigliare, come d’abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge. In
passato si recava autonomamente presso l’ufficio postale per assolvere i
pagamenti mentre attualmente viene riferito che questi ultimi vengono delegati
a terzi (__________).
La percentuale proposta, considerati i limiti
funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di
acquisto. L’esigibilità di collaborazione del marito è stata inoltre
considerata.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30%
percentuale
di invalidità
6%
Il trasporto della cesta dei panni da molti anni è
delegata a terzi a causa dei dolori alla schiena. Dapprima erano i famigliari a
provvedervi mentre ora è l’aiuto domiciliare ad assolvere tale compito.
Attualmente viene inoltre sostituita nel caricare e
scaricare sia la lavatrice che l’asciugatrice, a causa della mobilizzazione
difficoltosa del braccio sinistro, mentre in passato vi provvedeva da sola.
Altresì, prima del danno alla salute stirava maggiormente
mentre adesso anche tale attività è delegata all’aiuto domiciliare.
L’assicurata indica infatti di limitarsi a piegare unicamente piccoli indumenti
come le calze e le mutande.
La Signora RI 1 riferisce di non essere mai stata
dedita né alla maglia né all’uncinetto.
La percentuale proposta tiene in considerazione da una
parte i limiti funzionali a dossier ma dall’altra anche la fattiva capacità
dell’assicurata nel distribuire il carico di lavoro sull’arco della giornata o
su più giorni. L’esigibilità di collaborazione da parte del marito è altresì
considerata.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0 %
percentuale
degli impedimenti
0 %
percentuale
di invalidità
0%
Nell’economia domestica non vi sono bimbi o altri
membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale
degli impedimenti
0 %
percentuale
di invalidità
0%
La Signora RI 1 indica di non essere mai stata dedita
né al volontariato e nemmeno alla creazione artistica.
Nell’economia domestica non sono presenti animali ai
quali dover garantire le cure necessarie.
La manutenzione del giardino esterno come d’abitudine è
interamente a carico del figlio (proprietario dell’immobile).
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
27%
Chi
esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può
svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato
Fatti
I famigliari e l’aiuto domiciliare del __________, due
ore alla settimana. (…)".
Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata
del 25 luglio 2017 (doc. 44) al progetto di decisione, e meglio ai gradi di
impedimento stabiliti dall’assistente sociale che ella, invece, ha ritenuto
essere dell’80% per quasi ogni singola mansione, l’Ufficio AI ha sottoposto il
caso nuovamente al Servizio Medico Regionale, il quale il 3 agosto 2017 ha
affermato quanto segue:
" Mi trovo
in disaccordo col la dr.ssa __________, in quanto reputo che l’inchiesta
casalinga sia stata ben fatta in ogni suo punto ed in modo coerente.
Nella fattispecie riguardo i punti contestati:
- il
trasporto della cesta dei panni da molti anni è delegata a terzi a causa dei
dolori alla schiena. Dapprima erano i famigliari a provvedervi mentre ora è
l’aiuto domiciliare ad assolvere tale compito.
- la Signora
RI 1, in precedenza, provvedeva alle spese in collaborazione con il marito o
con i figli. Attualmente, invece, riferisce di limitarsi a fare la lista della
spesa e l’incombenza degli acquisti è delegata interamente ai famigliari, a
causa della facile affaticabilità.”.
2.8. Alla luce delle spiegazioni
date dall’ispettrice sui singoli impedimenti criticati dalla ricorrente
rispettivamente dall’Ufficio AI sulla gestione del tempo e delle risorse
fisiche dell’assicurata onde potere ottemperare alle sue mansioni consuete
fermo restando il suo obbligo di ridurre il danno, la valutazione
dell’inchiesta domiciliare deve essere confermata dal TCA, non solo per quanto
concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata, ma anche per le altre
mansioni domestiche.
Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Nel caso concreto non solo non vi sono motivi per ritenere
manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale che ha
concluso in un grado di invalidità del 27%, ma esso viene in sostanza
confermato dalla percentuale del 15-25% di incapacità lavorativa posta il 6
settembre 2016, ossia nove mesi dopo che l’assicurata si è sottoposta
all’intervento di mastectomia, dal medico del Servizio Medico Regionale __________,
medicina generale.
A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle
mansioni casalinghe sarebbero dell’80%, la ricorrente ha chiesto al TCA di
considerare il recente parere della dr.ssa med. __________,
oncologa che l’ha in cura.
Questo referto indica che la sua paziente, che ha
subìto una mastectomia sinistra con asportazione dei linfonodi e radioterapia
della parete toracica, “non può eseguire lavori che richiedono l’uso
prolungato del braccio (pulizie di fondo, pulire vetri, stirare)”.
La limitazione fisica è dunque circoscritta solo ad
alcune attività pesanti, mentre tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali
e consuete, sono escluse dai problemi legati al braccio sinistro dell’assicurata
e quindi risultano medicalmente regolarmente esigibili, senza alcun impedimento
di sorta.
Si può per esempio ritenere esigibile che l’assicurata
riempia e svuoti in parte la lavastoviglie, eventualmente utilizzando il solo
braccio destro, così come in effetti avveniva.
Considerato che il marito l’aiutava in questi
compiti, non è possibile riconoscere il grado di impedimento dell’80% richiesto
dalla ricorrente, di gran lunga maggiore, e non giustificato, rispetto a quello
stabilito dall’inchiesta (20% per l’alimentazione e 30% per il bucato).
Per quanto concerne invece i lavori pesanti, va
ricordato che la ricorrente si faceva aiutare da terzi e che, per alcune di
queste attività, a causa di importanti dolori alla schiena che la affliggono da
anni, questo aiuto era presente già da prima che insorgesse il problema all’arto
superiore sinistro. L’esperta ha infatti tenuto conto nel suo rapporto sia
dell’aiuto domestico nelle pulizie stagionali a fondo e nel trasporto dei pesi,
sia della collaborazione del marito nelle piccole cose.
Infatti, per le pulizie pesanti dell’appartamento la
ricorrente faceva capo a terzi una volta a settimana, mentre lei si occupava
delle attività leggere nel rispetto dei suoi ritmi a causa della facile
affaticabilità.
Di conseguenza, non è giustificato riconoscere una
percentuale di impedimento dell’80%, anche se per rifare settimanalmente i
letti chiedeva la collaborazione dell’aiuto domestico. Potendo infatti sia distribuire
il carico delle attività sull’arco della settimana sia fare capo al marito, che
era regolarmente presente a casa, la scrivente Corte conferma l’impedimento del
50% stabilito dall’esperta.
Nemmeno per fare la spesa è giustificabile portare
all’80% il grado di impedimento, poiché già prima dell’evento tumorale l’interessata
effettuava la spesa insieme al marito o ai figli, sia perché non guidava sia a
causa dei problemi alla schiena.
Ne discende che, ora come allora, la ricorrente si
doveva fare aiutare per effettuare le compere e portare i pesi a causa dei
dolori alla schiena e attualmente non si recava più in negozio, ma delegava
questa incombenza ai familiari a causa della sua affaticabilità.
L’interessata ha chiesto che anche nel fare il
bucato e nello stirare sia riconosciuto l’impedimento dell’80% anziché del 30%.
Secondo questo Tribunale, l’atto, in sé, di caricare
la lavatrice e l’asciugatrice può anche essere effettuato dall’assicurata con
Considerandi
l’ausilio del braccio destro e un modesto aiuto di quello sinistro, mentre il
trasporto della cesta dei panni al piano inferiore, come già da molti anni a
causa del problema alla schiena, viene comprensibilmente effettuato da terzi
(prima dai familiari, ora dall’aiuto domiciliare).
Quanto allo stirare, considerato che l’arto
superiore destro era perfettamente funzionante e che l’assicurata è destrimane,
si poteva pretendere che ella provvedesse allo stiro di quei panni che non
richiedono un continuo utilizzo e movimento da parte del braccio sinistro per
potere efficacemente portare a termine la stiratura.
Restava sempre riservata la possibilità di
scaglionare sull’arco della settimana queste incombenze casalinghe e di
effettuare delle pause quando meglio le aggradava.
Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica
dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le aggradava e poteva seguire
i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava una
facile affaticabilità.
Non va poi dimenticato che nel caso concreto l’assistente sociale
ha debitamente considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del
marito per stabilire il grado di impedimento della moglie nelle mansioni
consuete, visto che durante l’inchiesta domiciliare è stato espressamente
indicato che il marito - e/o i figli - faceva la spesa, l’accompagnava
all’esterno, l’aiutava a pulire la casa in caso di necessità, a riordinare la
cucina dopo avere mangiato, a caricare e a scaricare la lavastoviglie, a riporre
poi le stoviglie negli armadi e si occupava dell’amministrazione della casa.
La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in
considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo
ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che
anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro
propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento
della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e
in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le
particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e
I 35/00).
Nella DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la
persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate
mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più
elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere
all'aiuto dei familiari.
Questo concetto è stato ancora di recente ribadito nella STF
9C_701/2016 del 1° marzo 2017.
Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e
accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che
in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 20 marzo 2017 deve
dunque essere confermata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e
analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che
ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse
attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento
delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base
dell'accertamento domiciliare, che il medico del Servizio Medico Regionale ha
avallato.
Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori.
Quand’anche si aumentassero, per pura generosa ipotesi
di lavoro, le percentuali di impedimento per la spesa dal 20% al 50% e per
provvedere al bucato e allo stiro dal 30% al 50%, il risultato finale non
muterebbe, poiché il grado di invalidità complessivo si fisserebbe al 34% (9% +
10% + 5% [10% x 50%] + 10% [20% x 50%]).
2.9
Stanti le considerazioni
esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente
sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene
che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non
appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti
ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare effettuata nel marzo 2017, le
quali risultano del tutto attendibili.
Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli
impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente
affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Infine, il TCA evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque presi in
considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di
guadagno.
In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti
all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in
ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado
d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso.
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza
per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi
motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale.
Occorre poi ricordarlo, per la giurisprudenza un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di
tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati
sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,
sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni
casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 27%
deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo
(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto
accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti