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Decisione

32.2017.164

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2018Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I famigliari e l’aiuto domiciliare del __________, due

ore alla settimana. (…)".

Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata

del 25 luglio 2017 (doc. 44) al progetto di decisione, e meglio ai gradi di

impedimento stabiliti dall’assistente sociale che ella, invece, ha ritenuto

essere dell’80% per quasi ogni singola mansione, l’Ufficio AI ha sottoposto il

caso nuovamente al Servizio Medico Regionale, il quale il 3 agosto 2017 ha

affermato quanto segue:

" Mi trovo

in disaccordo col la dr.ssa __________, in quanto reputo che l’inchiesta

casalinga sia stata ben fatta in ogni suo punto ed in modo coerente.

Nella fattispecie riguardo i punti contestati:

- il

trasporto della cesta dei panni da molti anni è delegata a terzi a causa dei

dolori alla schiena. Dapprima erano i famigliari a provvedervi mentre ora è

l’aiuto domiciliare ad assolvere tale compito.

- la Signora

RI 1, in precedenza, provvedeva alle spese in collaborazione con il marito o

con i figli. Attualmente, invece, riferisce di limitarsi a fare la lista della

spesa e l’incombenza degli acquisti è delegata interamente ai famigliari, a

causa della facile affaticabilità.”.

2.8. Alla luce delle spiegazioni

date dall’ispettrice sui singoli impedimenti criticati dalla ricorrente

rispettivamente dall’Ufficio AI sulla gestione del tempo e delle risorse

fisiche dell’assicurata onde potere ottemperare alle sue mansioni consuete

fermo restando il suo obbligo di ridurre il danno, la valutazione

dell’inchiesta domiciliare deve essere confermata dal TCA, non solo per quanto

concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata, ma anche per le altre

mansioni domestiche.

Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

Nel caso concreto non solo non vi sono motivi per ritenere

manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale che ha

concluso in un grado di invalidità del 27%, ma esso viene in sostanza

confermato dalla percentuale del 15-25% di incapacità lavorativa posta il 6

settembre 2016, ossia nove mesi dopo che l’assicurata si è sottoposta

all’intervento di mastectomia, dal medico del Servizio Medico Regionale __________,

medicina generale.

A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle

mansioni casalinghe sarebbero dell’80%, la ricorrente ha chiesto al TCA di

considerare il recente parere della dr.ssa med. __________,

oncologa che l’ha in cura.

Questo referto indica che la sua paziente, che ha

subìto una mastectomia sinistra con asportazione dei linfonodi e radioterapia

della parete toracica, “non può eseguire lavori che richiedono l’uso

prolungato del braccio (pulizie di fondo, pulire vetri, stirare)”.

La limitazione fisica è dunque circoscritta solo ad

alcune attività pesanti, mentre tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali

e consuete, sono escluse dai problemi legati al braccio sinistro dell’assicurata

e quindi risultano medicalmente regolarmente esigibili, senza alcun impedimento

di sorta.

Si può per esempio ritenere esigibile che l’assicurata

riempia e svuoti in parte la lavastoviglie, eventualmente utilizzando il solo

braccio destro, così come in effetti avveniva.

Considerato che il marito l’aiutava in questi

compiti, non è possibile riconoscere il grado di impedimento dell’80% richiesto

dalla ricorrente, di gran lunga maggiore, e non giustificato, rispetto a quello

stabilito dall’inchiesta (20% per l’alimentazione e 30% per il bucato).

Per quanto concerne invece i lavori pesanti, va

ricordato che la ricorrente si faceva aiutare da terzi e che, per alcune di

queste attività, a causa di importanti dolori alla schiena che la affliggono da

anni, questo aiuto era presente già da prima che insorgesse il problema all’arto

superiore sinistro. L’esperta ha infatti tenuto conto nel suo rapporto sia

dell’aiuto domestico nelle pulizie stagionali a fondo e nel trasporto dei pesi,

sia della collaborazione del marito nelle piccole cose.

Infatti, per le pulizie pesanti dell’appartamento la

ricorrente faceva capo a terzi una volta a settimana, mentre lei si occupava

delle attività leggere nel rispetto dei suoi ritmi a causa della facile

affaticabilità.

Di conseguenza, non è giustificato riconoscere una

percentuale di impedimento dell’80%, anche se per rifare settimanalmente i

letti chiedeva la collaborazione dell’aiuto domestico. Potendo infatti sia distribuire

il carico delle attività sull’arco della settimana sia fare capo al marito, che

era regolarmente presente a casa, la scrivente Corte conferma l’impedimento del

50% stabilito dall’esperta.

Nemmeno per fare la spesa è giustificabile portare

all’80% il grado di impedimento, poiché già prima dell’evento tumorale l’interessata

effettuava la spesa insieme al marito o ai figli, sia perché non guidava sia a

causa dei problemi alla schiena.

Ne discende che, ora come allora, la ricorrente si

doveva fare aiutare per effettuare le compere e portare i pesi a causa dei

dolori alla schiena e attualmente non si recava più in negozio, ma delegava

questa incombenza ai familiari a causa della sua affaticabilità.

L’interessata ha chiesto che anche nel fare il

bucato e nello stirare sia riconosciuto l’impedimento dell’80% anziché del 30%.

Secondo questo Tribunale, l’atto, in sé, di caricare

la lavatrice e l’asciugatrice può anche essere effettuato dall’assicurata con

Considerandi

l’ausilio del braccio destro e un modesto aiuto di quello sinistro, mentre il

trasporto della cesta dei panni al piano inferiore, come già da molti anni a

causa del problema alla schiena, viene comprensibilmente effettuato da terzi

(prima dai familiari, ora dall’aiuto domiciliare).

Quanto allo stirare, considerato che l’arto

superiore destro era perfettamente funzionante e che l’assicurata è destrimane,

si poteva pretendere che ella provvedesse allo stiro di quei panni che non

richiedono un continuo utilizzo e movimento da parte del braccio sinistro per

potere efficacemente portare a termine la stiratura.

Restava sempre riservata la possibilità di

scaglionare sull’arco della settimana queste incombenze casalinghe e di

effettuare delle pause quando meglio le aggradava.

Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica

dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le aggradava e poteva seguire

i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava una

facile affaticabilità.

Non va poi dimenticato che nel caso concreto l’assistente sociale

ha debitamente considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del

marito per stabilire il grado di impedimento della moglie nelle mansioni

consuete, visto che durante l’inchiesta domiciliare è stato espressamente

indicato che il marito - e/o i figli - faceva la spesa, l’accompagnava

all’esterno, l’aiutava a pulire la casa in caso di necessità, a riordinare la

cucina dopo avere mangiato, a caricare e a scaricare la lavastoviglie, a riporre

poi le stoviglie negli armadi e si occupava dell’amministrazione della casa.

La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in

considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo

ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che

anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro

propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e

in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le

particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e

I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la

persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate

mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più

elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere

all'aiuto dei familiari.

Questo concetto è stato ancora di recente ribadito nella STF

9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e

accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che

in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 20 marzo 2017 deve

dunque essere confermata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e

analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che

ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse

attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento

delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base

dell'accertamento domiciliare, che il medico del Servizio Medico Regionale ha

avallato.

Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori.

Quand’anche si aumentassero, per pura generosa ipotesi

di lavoro, le percentuali di impedimento per la spesa dal 20% al 50% e per

provvedere al bucato e allo stiro dal 30% al 50%, il risultato finale non

muterebbe, poiché il grado di invalidità complessivo si fisserebbe al 34% (9% +

10% + 5% [10% x 50%] + 10% [20% x 50%]).

2.9

Stanti le considerazioni

esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non

appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti

ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare effettuata nel marzo 2017, le

quali risultano del tutto attendibili.

Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente

affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Infine, il TCA evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto

dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque presi in

considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di

guadagno.

In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti

all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in

ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado

d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso.

Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza

per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi

motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale.

Occorre poi ricordarlo, per la giurisprudenza un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di

tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati

sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,

sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 27%

deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo

(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere

confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti