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Decisione

32.2017.165

Diritto a interessi di mora su prestazioni arretrate è stato correttamente riconosciuto dall'UAI sulla base del calcolo effettuato dalla Cassa

18 aprile 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

32.2017.165

cr

Lugano

18 aprile 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2017 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 agosto 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1961, di

professione meccanico, allora alle dipendenze della ditta __________ di __________,

a seguito di un grave incidente della circolazione occorsogli nell’agosto 1980,

è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità per un grado

d’invalidità del 50% dal 1° agosto 1981 (pag. 85 inc. AI).

In seguito al

licenziamento intervenuto alla fine del mese di novembre del 1982 per

rendimento insufficiente (attivo al 50%), l’assicurato, sempre al beneficio di

una mezza rendita di invalidità, nel 1984 è divenuto indipendente, proseguendo

l’attività di meccanico presso il garage del padre, a __________.

Con decisione del 23

luglio 1984 l’Ufficio AI, ritenuto che in un’attività adeguata, esigibile al

100%, l’assicurato presentava una capacità lucrativa residua dell’85%, che

poteva essere migliorata applicando con successo una riformazione professionale,

ottenendo una capacità di guadagno totale, ha stabilito di assumere le spese di

soggiorno di tre mesi presso il __________ di __________.

A seguito del ricorso fatto

inoltrare dall’assicurato contro tale decisione, il TCA, con sentenza 2 maggio 1985, ha confermato la decisione dell’amministrazione ed ha rilevato che, tenuto conto del danno alla

salute di cui è affetto, l’attività di meccanico è controindicata, mentre

l’interessato potrebbe svolgere un’attività confacente, rispettosa dei suoi

limiti funzionali, acquistando una maggiore capacità di guadagno tale da non

più giustificare l’erogazione di una rendita (pagg. 23-28 inc. AI).

Nonostante tale sentenza

del TCA, il signor RI 1 ha rifiutato di frequentare il corso di riformazione

presso il __________ (pag. 19 inc. AI), motivo per il quale l’amministrazione,

in data 25 settembre 1985, ha soppresso la rendita per mancata collaborazione (pagg.

5-6 inc. AI).

In data 23 ottobre 1992

l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (pagg. 138-143

inc. AI), che non è stata vagliata dall’amministrazione, visto il rifiuto

dell’assicurato di sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità ad

intraprendere eventuali provvedimenti professionali (pag. 154 inc. AI).

1.2. A seguito di un secondo grave

incidente della circolazione avvenuto nel luglio 1993 e della richiesta di

prestazioni presentata nel luglio 1994 a causa della rottura dei legamenti della caviglia e del ginocchio sinistro e della presenza di contusioni

cervicali, l’Ufficio AI, con decisione 24 maggio 1996, ha nuovamente attribuito

all’interessato una mezza rendita d’invalidità (grado di invalidità del 50%) a

decorrere dal 1° luglio 1994 (pag. 250 inc. AI).

Il diritto ad una mezza

rendita di invalidità è stato confermato, in via di revisione, il 27 gennaio

1998 ed il 2 settembre 2003.

1.3. A conclusione della

revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2005, con decisione del 30 marzo 2005,

poi confermata con decisione su opposizione del 21 febbraio 2006, l’Ufficio AI

ha soppresso il diritto alla mezza rendita, ritenendo che dal raffronto fra il

reddito da valido quale meccanico dipendente e il reddito da invalido quale dipendente

della __________ (attività intrapresa dal 2001 dall’interessato) non risultasse

più un grado di invalidità pensionabile (pagg. 385-390 inc. AI).

Con sentenza STCA

32.2006.74 del 31 maggio 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dall’assicurato, ha annullato la

decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 e rinviato gli atti

all’amministrazione, affinché procedesse ad una nuova determinazione del

reddito da valido dell’assicurato, tramite una dettagliata ed affidabile

indagine fiscale su diverse imprese di meccanici indipendenti simili a quella

del ricorrente, senza personale, attivi da diversi anni nella medesima regione

dell’interessato.

In esito al succitato

accertamento, l’amministrazione si sarebbe poi dovuta nuovamente pronunciare

sul diritto alla rendita dell’assicurato (pagg. 451-483 inc. AI).

Eseguiti gli accertamenti

del caso, con progetto di decisione del 18 settembre 2007 (pagg. 499-501 inc.

AI), poi confermato con decisione del 14 novembre 2007, l’Ufficio AI ha ridotto

da mezza ad un quarto la rendita spettante all’interessato a partire dal 1° dicembre

2007 (pag. 508-510 inc. AI).

1.4. In data 3 aprile 2009

l’assicurato ha chiesto una revisione del proprio diritto ad una rendita di

invalidità, segnalando di essere inabile al lavoro al 75% (pag. 533 inc. AI).

Con progetto di decisione del

20 aprile 2009, l’Ufficio AI ha informato l’interessato circa la non entrata in

materia sulla richiesta di revisione della rendita, non ritenendo credibilmente

dimostrato un peggioramento dello stato di salute con influenza sul diritto a

prestazioni (pag. 537 inc. AI).

A seguito della

documentazione medica inviata dall’assicurato e sentito il parere del SMR, in

data 6 maggio 2009 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione del 20

aprile 2009, ritenendo assolte le condizioni per l’entrata nel merito della

domanda di revisione della rendita AI in corso (pag. 164 inc. AI).

1.5. Con progetto di decisione del

7 novembre 2016, l’Ufficio AI ha stabilito un aumento temporaneo del diritto

alla rendita spettante all’assicurato e poi la soppressione della stessa,

decidendo quanto segue:

" A far capo

dal 1° aprile 2009, ovvero al più presto dal mese della richiesta di aumento

della prestazione (art. 88bis, cpv. 1 OAI) la rendita del signor RI 1 è

aumentata da ¼ a ¾, con grado AI del 65%.

Il grado è confermato fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio

2012, infatti, il grado AI diminuisce al 48%, con conseguente ritorno alla

rendita di 1/4.

Questo grado è confermato fino a che la soppressione non sarà

effettiva a termini di legge, ovvero dalla fine del mese che segue

l’intimazione della decisione.” (Pagg. 1365-1371 inc. AI)

A seguito delle osservazioni del 14 novembre 2016 presentate

dall’avv. RA 1 contro questo progetto di decisione (cfr. pagg. 1381-1383 inc.

AI), con nuovo progetto di decisione del 28 aprile 2017 (pagg. 1598-1605 inc.

AI), poi confermato con decisione del 31 agosto 2017, l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato un aumento della rendita di invalidità fin lì

erogata da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a

partire dal 1° aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad

un quarto di rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio

2017 e, infine, visto il peggioramento dello stato di salute, aumentata ad una

rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc.

B).

1.6. Contro questa decisione RI 1,

sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

postulando l’attribuzione di interessi moratori del 5% sulle prestazioni

arretrate (doc. I).

Il patrocinatore del

ricorrente ha precisato che l’assicurato, pur non condividendo i calcoli

dell’amministrazione, non contesta i vari gradi di invalidità stabiliti nella

decisione impugnata, dato che “non si sente più di avviare grandi contenziosi

con l’Ufficio AI”. Stante, tuttavia, il lunghissimo tempo intercorso tra la

domanda di revisione (del 2009) e la decisione impugnata (del 2017), il

patrocinatore del ricorrente ha rilevato che con la presente procedura “si

limita a pretendere il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle

prestazioni arretrate ed in particolare risultando anche che all’assicurato non

può essere rimproverata alcuna mancanza di collaborazione” (doc. I).

1.7. In data 17 ottobre 2017 il

patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medica attestante un ulteriore peggioramento dello stato di salute

dell’assicurato (doc. IV + 1-6).

1.8. Con risposta di causa del 17

ottobre 2017, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando di

avere già riconosciuto all’assicurato, conformemente a quanto disposto dagli

articoli 26 cpv. 2 LPGA e 7cpv. 3 OPGA, un importo pari a fr. 8'940 quali

interessi moratori al tasso del 5% per il periodo compreso fra il 1° aprile

2011 e il 31 agosto 2017 (doc. VI).

1.9. In data 23 ottobre 2017,

l’avv. RA 1 ha contestato quanto affermato dall’amministrazione in sede di

risposta di causa, sottolineando che “al sottoscritto non è possibile

riscontrare nella contestata decisione l’importo citato dall’Ufficio AI nella

misura di fr. 8'940; segnatamente al sottoscritto nemmeno è quindi possibile

verificarne e comprenderne l’esattezza”.

Il patrocinatore del

ricorrente ha concluso che “ad oggi dalla Cassa l’assicurato ha ricevuto

“unicamente” le rendite arretrate così come indicato nella decisione contestata

(fr. 40'152 (1) e fr. 10'648 (2)); nonché la rendita mensile corrente di fr.

1'936 (3). Degli interessi moratori non vi è alcun pagamento né tanto meno

nella misura di fr. 8’940”.

Il legale ha quindi chiesto

di poter visionare il calcolo eseguito dall’amministrazione e la conferma del

loro effettivo pagamento (doc. VIII).

1.10. Con scritto del 24 ottobre 2017

l’avv. RA 1 ha precisato che, contrariamente a quanto da lui sostenuto nelle

osservazioni del 23 ottobre 2017, l’importo degli interessi moratori citato

dall’Ufficio AI “risulta invece chiaramente riportato in cima alla seconda

pagina”.

Il rappresentante del

ricorrente ha, tuttavia, rilevato che “per la correttezza degli interessi

moratori rivendicati, determinante è comunque il corretto diritto ad una

rendita di invalidità anche nel periodo dal 2012 al 2017”, motivo per il quale

“se la rendita assegnata dall’Ufficio AI non fosse corretta, ciò che

l’assicurato ha più volte rivendicato nel suo ricorso facendo valere tra le

altre cose che in alcun modo gli si può attribuire quale reddito l’utile

dell’azienda (un dividendo sarebbe infatti tassato al 35% e quindi non

interamente incassato), con il suo ricorso l’assicurato non potrebbe di

principio ottenere diritto ad una rendita d’invalidità maggiore a quanto

riconosciuto perché di principio non esplicitamente domandato (anche se

potrebbe valere il principio “iura novit curia”) ma l’assicurato potrebbe però

perlomeno ricevere gli interessi moratori esplicitamente rivendicati sulla

differenza di quanto avrebbe potuto effettivamente ricevere a titolo di

rendita” (doc. X).

1.11. Con osservazioni del 3

novembre 2017, l’Ufficio AI, sottolineato che oggetto della presente vertenza è

unicamente il pagamento di interessi moratori del 5% sulle prestazioni

arretrate a norma dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, ha trasmesso al TCA la dettagliata

presa di posizione del 31 ottobre 2017 della Cassa __________ (__________),

chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

impugnata (doc. XII + 1).

1.12. In data 13 novembre 2017,

l’avv. RA 1 ha ribadito che “l’oggetto del contendere non verte essenzialmente

sul calcolo degli interessi moratori sulla rendita arretrata di circa fr.

40'000.- bensì piuttosto sul diritto ad ottenere il pagamento degli interessi

moratori su tutte le prestazioni arretrate che all’assicurato sono

effettivamente dovute”, rilevando che “nel caso concreto va esaminato

preliminarmente il diritto dell’assicurato ad una rendita di invalidità e poi

valutato il diritto ad interessi moratori non solamente su quanto

effettivamente riconosciuto a titolo di rendita arretrata bensì anche su quanto

all’assicurato dovrebbe in realtà essergli correttamente riconosciuto” (doc.

XIV).

Queste considerazioni del

legale del ricorrente sono state trasmesse all’Ufficio AI (cfr. doc. XV), per

conoscenza.

1.13. In data 20 novembre 2017, il

patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica

(doc. XVI + 1-3).

1.14. Con osservazioni del 1°

dicembre 2017, l’amministrazione, dopo avere nuovamente evidenziato che la

causa verte unicamente sul pagamento degli interessi moratori del 5% sulle

prestazioni arretrate ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA - come risulta dal

punto 2.1 e dal petitum del ricorso del 6 ottobre 2017 - ha rilevato che la

nuova documentazione medica prodotta dal legale del ricorrente “esula dalla

presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un

nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)”

(doc. XVIII).

Queste considerazioni

dell’Ufficio AI sono state trasmesse al legale del ricorrente (cfr. doc. XIX),

per conoscenza.

1.15. In data 4 dicembre 2017 il

patrocinatore dell’assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione medica

(doc. XX + 1-3).

1.16. Con osservazioni dell’11

dicembre 2017, l’Ufficio AI, ribadito che come risulta dal punto 2.1 e dal

petitum del ricorso del 6 ottobre 2017 la presente vertenza concerne unicamente

il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate ai

sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, ha nuovamente rilevato che la documentazione

medica prodotta dal legale del ricorrente “esula dalla presente disputa davanti

al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento

amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)” (doc. XXII).

Tali considerazioni

dell’Ufficio AI sono state trasmesse all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXIII), per

conoscenza.

Considerandi

2.1

Oggetto litigioso è

unicamente, come da richiesta ricorsuale, il diritto per l’assicurato di

ottenere gli interessi di mora sulle prestazioni arretrate riconosciute con la

decisione impugnata.

Esula,

per contro, dalla presente vertenza e non sarà quindi oggetto di approfondimento

da parte di questo Tribunale il calcolo del grado di invalidità e, di

conseguenza, della rendita riconosciuta all’assicurato nella decisione

impugnata, in via di revisione, a partire dal 1° aprile 2009.

Al riguardo, occorre

ricordare che secondo giurisprudenza, l'oggetto impugnato nella

procedura di ricorso è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione,

mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (cfr. DTF 125 V 413 consid. 2a

pag. 415; 124 V 19 consid. 1 pag. 20

e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto

litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle

conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema

processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 413 consid. 2a

pag. 415 con riferimenti). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come

pure quello litigioso si riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più

rapporti giuridici (ad es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione).

Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici

regolati dalla decisione querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte

dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 311 consid. 3b

pag. 313 seg.; inoltre vedasi DTF 119 V 347 consid. 1b

pag. 350 come pure Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989.

pag. 25). Spetta al giudice stabilire, nel singolo caso, cosa compone

l'oggetto litigioso e se, datene le condizioni, sono soddisfatti i presupposti

per una sua estensione, rispettivamente per un'eventuale estensione dell'oggetto

impugnato (DTF 125 V 413 consid. 2a

pag. 416; 122 V 34 consid. 2a pag. 36

con riferimenti).

L'oggetto

della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il

ricorso (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

482), le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o

perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 101/85 del 23 ottobre

1985, in RCC 1986 pag. 317 consid. 4a).

Nel caso di specie,

questo Tribunale rileva che, nel ricorso del 6 ottobre 2017, l’avv. RA 1 ha

espressamente indicato che “mediante specifiche contestazioni ed ulteriori

documenti medici ed economici a fatica l’assicurato ha ora ottenuto una

decisione che perlomeno non gli sopprime il diritto alle prestazioni

assicurative future. Seppur quindi convinto che i calcoli svolti dall’Ufficio

AI non sono corretti e ciò per i motivi già esposti nelle osservazioni al più

recente progetto di decisione (…) concretamente l’assicurato non si sente

più di avviare grandi contenziosi con l’Ufficio AI”, concludendo che “ad

ogni buon conto, nei confronti dell’Ufficio AI con questa procedura

l’assicurato si limita a pretendere il pagamento degli interessi moratori del

5% sulle prestazioni arretrate ed in particolare risultando anche che all’assicurato

non può essere rimproverata alcuna mancanza di collaborazione” (cfr. doc. I

pagg. 7-8, sottolineature della redattrice).

Ancora

più chiaramente, la volontà del ricorrente emerge dal petitum ricorsuale, con

il quale l’avv. RA 1 ha chiesto che il ricorso venga “accolto. Sulle

prestazioni arretrate sono dovuti interessi moratori del 5%” (cfr. doc. I

pag. 8, sottolineatura della redattrice).

Da

quanto appena esposto, emerge in maniera chiara che l’oggetto litigioso -

definito sulla base delle censure ricorsuali formulate, è bene sottolinearlo,

da un legale, oltretutto dotato di esperienza nelle assicurazioni sociali - è

solo ed esclusivamente la pretesa di pagamento degli interessi moratori sulle

prestazioni arretrate riconosciute con la decisione impugnata, come

correttamente rilevato a più riprese dall’amministrazione (cfr. doc. XII,

XVIII, XXII), dopo che l’avv. RA 1, in corso di causa, resosi conto che nella

decisione impugnata gli interessi di mora erano già stati concessi, ha invece

richiesto che venga rivisto anche il calcolo del grado di invalidità

dell’assicurato dal 2012 al 2017, sebbene “solo” al fine di calcolare gli

interessi di mora in maniera corretta (cfr. doc. X).

Lo

stesso avv. RA 1, infatti, nello scritto del 24 ottobre 2017 indirizzato al TCA

- dopo avere constatato che, come evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di

causa, gli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate sono già stati

riconosciuti all’assicurato nella decisione impugnata - ha allora ritenuto che

“per la correttezza degli interessi moratori rivendicati determinante è

comunque il corretto diritto ad una rendita di invalidità anche nel periodo dal

2012.

al 2017” e ha quindi chiesto la corresponsione degli interessi moratori

esplicitamente rivendicati in sede ricorsuale “sulla differenza di quanto

avrebbe potuto effettivamente ricevere a titolo di rendita”, riconoscendo che

il ricorrente “non potrebbe di principio ottenere diritto ad una rendita di

invalidità maggiore a quanto riconosciuto perché di principio non

esplicitamente domandato” (cfr. doc. X, sottolineatura della redattrice).

Questo

Tribunale non può esimersi dall’evidenziare l’agire contraddittorio dell’avv. RA

1.

Il rappresentante del ricorrente, infatti, in un primo momento, pur indicando

di non essere d’accordo con i gradi di invalidità calcolati dall’Ufficio AI per

gli anni precedenti al 2017, ha rilevato di rinunciare a contestare gli

stessi, chiedendo solo il riconoscimento degli interessi moratori del 5%

sulle prestazioni arretrate.

In

un secondo momento, tuttavia, accortosi che, invece, come rilevato dall’UAI,

gli interessi moratori sulle prestazioni arretrate erano già stati riconosciuti

con la decisione impugnata, egli ha allora chiesto che i gradi di invalidità

dal 2012 al 2017, a suo avviso errati, vengano correttamente calcolati, così da

ottenere, sulla differenza, gli interessi moratori già pretesi con il ricorso.

Nell’ambito

della presente vertenza questo Tribunale si limiterà pertanto ad esaminare il

diritto dell’assicurato agli interessi moratori sulle prestazioni di rendita arretrate

a partire dal 2009 riconosciute con la decisione impugnata.

2.2

Secondo l'art. 26 cpv. 2

LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di

collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni

dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è

fatto valere il diritto.

Per

quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA

prevede:

" 1

Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

2.

L’interesse di mora è calcolato ogni

mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese

precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto

il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3.

Se la prestazione è soggetta soltanto in

parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del

pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera

prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale

l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."

Con una STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011,

pubblicata in DTF 137 V 273, il Tribunale federale,

confermando la pronuncia di questa Corte STCA 32.2010.36 del 30 settembre 2010,

ha stabilito che non sussistono validi motivi per limitare

l'assegnazione di interessi di mora ai casi di primo riconoscimento del diritto

alla rendita ed escluderla invece in una procedura di revisione. La funzione

compensatrice (e preventiva) degli interessi di mora trova infatti piena

giustificazione anche in questo secondo ambito (consid. 4 e 5).

Nel caso di versamento di interessi di mora al

termine di una procedura di revisione, i 24 mesi decorrono dall’inizio del

diritto ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI.

2.3

Nella concreta

evenienza, dalla decisione impugnata emerge che

l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha riconosciuto all’assicurato un

incremento del diritto alla rendita fino a quel momento percepita, aumentandola

da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a partire dal 1°

aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad un quarto di

rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio 2017 e,

infine, visto il peggioramento dello stato di salute, innalzata ad una rendita

intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. B).

Dalla stessa decisione del

31.

agosto 2017, emerge, pure, che l’Ufficio AI ha riconosciuto sulle

prestazioni arretrate un “interesse di mora a causa del ritardo nel pagamento”

di fr. 8'940 (cfr. doc. B pag. 2).

A fronte della richiesta

dell’avv. RA 1 di potere controllare la correttezza dell’importo riconosciuto a

titolo di interessi di mora, l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione

alla Cassa __________, la quale, con scritto del 31 ottobre 2017, ha spiegato

nel dettaglio le modalità di calcolo utilizzate per arrivare al risultato che

figura nella decisione impugnata.

Nello scritto in questione, la Cassa ha osservato che, nel caso

concreto, avendo la procedura di revisione portato ad una modifica del diritto

a prestazioni a partire dal 1° aprile 2009 ed essendo pacificamente e

abbondantemente trascorsi i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate

prestazioni, l’assicurato ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% per

le prestazioni arretrate, dal 1° aprile 2011 e sino al mese di agosto 2017, per

un ammontare complessivo di fr. 19'777.-.

La Cassa ha, tuttavia, aggiunto che, dato che durante il periodo

in questione l’assicurato aveva già diritto ad un quarto di rendita di

invalidità, “le mensilità devono essere parzialmente compensate e l’interesse

di mora è dovuto solo sull’importo arretrato versato all’avente diritto alla

prestazione. Per cui non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla

parte di rendita dovuta che è stata compensata. L’interesse di mora va

calcolato sull’intera prestazione ma è versato in proporzione alla quota di

prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione

complessiva (art. 7 cpv. 3 OPGA)”.

La Cassa ha, quindi, illustrato il calcolo svolto al fine di

determinare l’ammontare degli interessi di mora spettanti a RI 1, rilevando quanto

segue:

" Dai dati

dell’incarto della ________/AVS si evincono così i seguenti dati:

numero di mesi fino al pagamento 102

numero di mesi con interesse dovuto 78

ammontare degli arretrati in franchi 88'322

interessi moratori dovuti in franchi 19'777

ammontare degli arretrati versati in franchi 39'924

Sulla scorta di questi elementi, all’assicurato è così stato

riconosciuto un ammontare complessivo di interessi moratori pari a franchi

8’940

(19'777 x 39'924 : 88'322 = 8'939.7540)

versato in aggiunta agli arretrati della rendita AI.” (Doc. XII/1)

Nel caso concreto, il TCA

non ha ragione per distanziarsi da quanto calcolato dalla Cassa e, di

conseguenza, dall’ammontare degli interessi moratori riconosciuti dall’Ufficio

AI.

Quest’ultimo, visto l’aumento

delle prestazioni avvenuto con la decisione qui impugnata e siccome sono

ampiamente trascorsi sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate

prestazioni, sia i 12 mesi dalla domanda di revisione inoltrata il 3 aprile

2009, ha in maniera corretta ed ineccepibile riconosciuto a RI 1 il diritto

agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° aprile 2009 e sino al versamento

delle rendite arretrate.

La decisione

impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.4

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti