32.2017.165
Diritto a interessi di mora su prestazioni arretrate è stato correttamente riconosciuto dall'UAI sulla base del calcolo effettuato dalla Cassa
18 aprile 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
32.2017.165
cr
Lugano
18 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 agosto 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, di
professione meccanico, allora alle dipendenze della ditta __________ di __________,
a seguito di un grave incidente della circolazione occorsogli nell’agosto 1980,
è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità per un grado
d’invalidità del 50% dal 1° agosto 1981 (pag. 85 inc. AI).
In seguito al
licenziamento intervenuto alla fine del mese di novembre del 1982 per
rendimento insufficiente (attivo al 50%), l’assicurato, sempre al beneficio di
una mezza rendita di invalidità, nel 1984 è divenuto indipendente, proseguendo
l’attività di meccanico presso il garage del padre, a __________.
Con decisione del 23
luglio 1984 l’Ufficio AI, ritenuto che in un’attività adeguata, esigibile al
100%, l’assicurato presentava una capacità lucrativa residua dell’85%, che
poteva essere migliorata applicando con successo una riformazione professionale,
ottenendo una capacità di guadagno totale, ha stabilito di assumere le spese di
soggiorno di tre mesi presso il __________ di __________.
A seguito del ricorso fatto
inoltrare dall’assicurato contro tale decisione, il TCA, con sentenza 2 maggio 1985, ha confermato la decisione dell’amministrazione ed ha rilevato che, tenuto conto del danno alla
salute di cui è affetto, l’attività di meccanico è controindicata, mentre
l’interessato potrebbe svolgere un’attività confacente, rispettosa dei suoi
limiti funzionali, acquistando una maggiore capacità di guadagno tale da non
più giustificare l’erogazione di una rendita (pagg. 23-28 inc. AI).
Nonostante tale sentenza
del TCA, il signor RI 1 ha rifiutato di frequentare il corso di riformazione
presso il __________ (pag. 19 inc. AI), motivo per il quale l’amministrazione,
in data 25 settembre 1985, ha soppresso la rendita per mancata collaborazione (pagg.
5-6 inc. AI).
In data 23 ottobre 1992
l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (pagg. 138-143
inc. AI), che non è stata vagliata dall’amministrazione, visto il rifiuto
dell’assicurato di sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità ad
intraprendere eventuali provvedimenti professionali (pag. 154 inc. AI).
1.2. A seguito di un secondo grave
incidente della circolazione avvenuto nel luglio 1993 e della richiesta di
prestazioni presentata nel luglio 1994 a causa della rottura dei legamenti della caviglia e del ginocchio sinistro e della presenza di contusioni
cervicali, l’Ufficio AI, con decisione 24 maggio 1996, ha nuovamente attribuito
all’interessato una mezza rendita d’invalidità (grado di invalidità del 50%) a
decorrere dal 1° luglio 1994 (pag. 250 inc. AI).
Il diritto ad una mezza
rendita di invalidità è stato confermato, in via di revisione, il 27 gennaio
1998 ed il 2 settembre 2003.
1.3. A conclusione della
revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2005, con decisione del 30 marzo 2005,
poi confermata con decisione su opposizione del 21 febbraio 2006, l’Ufficio AI
ha soppresso il diritto alla mezza rendita, ritenendo che dal raffronto fra il
reddito da valido quale meccanico dipendente e il reddito da invalido quale dipendente
della __________ (attività intrapresa dal 2001 dall’interessato) non risultasse
più un grado di invalidità pensionabile (pagg. 385-390 inc. AI).
Con sentenza STCA
32.2006.74 del 31 maggio 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dall’assicurato, ha annullato la
decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 e rinviato gli atti
all’amministrazione, affinché procedesse ad una nuova determinazione del
reddito da valido dell’assicurato, tramite una dettagliata ed affidabile
indagine fiscale su diverse imprese di meccanici indipendenti simili a quella
del ricorrente, senza personale, attivi da diversi anni nella medesima regione
dell’interessato.
In esito al succitato
accertamento, l’amministrazione si sarebbe poi dovuta nuovamente pronunciare
sul diritto alla rendita dell’assicurato (pagg. 451-483 inc. AI).
Eseguiti gli accertamenti
del caso, con progetto di decisione del 18 settembre 2007 (pagg. 499-501 inc.
AI), poi confermato con decisione del 14 novembre 2007, l’Ufficio AI ha ridotto
da mezza ad un quarto la rendita spettante all’interessato a partire dal 1° dicembre
2007 (pag. 508-510 inc. AI).
1.4. In data 3 aprile 2009
l’assicurato ha chiesto una revisione del proprio diritto ad una rendita di
invalidità, segnalando di essere inabile al lavoro al 75% (pag. 533 inc. AI).
Con progetto di decisione del
20 aprile 2009, l’Ufficio AI ha informato l’interessato circa la non entrata in
materia sulla richiesta di revisione della rendita, non ritenendo credibilmente
dimostrato un peggioramento dello stato di salute con influenza sul diritto a
prestazioni (pag. 537 inc. AI).
A seguito della
documentazione medica inviata dall’assicurato e sentito il parere del SMR, in
data 6 maggio 2009 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione del 20
aprile 2009, ritenendo assolte le condizioni per l’entrata nel merito della
domanda di revisione della rendita AI in corso (pag. 164 inc. AI).
1.5. Con progetto di decisione del
7 novembre 2016, l’Ufficio AI ha stabilito un aumento temporaneo del diritto
alla rendita spettante all’assicurato e poi la soppressione della stessa,
decidendo quanto segue:
" A far capo
dal 1° aprile 2009, ovvero al più presto dal mese della richiesta di aumento
della prestazione (art. 88bis, cpv. 1 OAI) la rendita del signor RI 1 è
aumentata da ¼ a ¾, con grado AI del 65%.
Il grado è confermato fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio
2012, infatti, il grado AI diminuisce al 48%, con conseguente ritorno alla
rendita di 1/4.
Questo grado è confermato fino a che la soppressione non sarà
effettiva a termini di legge, ovvero dalla fine del mese che segue
l’intimazione della decisione.” (Pagg. 1365-1371 inc. AI)
A seguito delle osservazioni del 14 novembre 2016 presentate
dall’avv. RA 1 contro questo progetto di decisione (cfr. pagg. 1381-1383 inc.
AI), con nuovo progetto di decisione del 28 aprile 2017 (pagg. 1598-1605 inc.
AI), poi confermato con decisione del 31 agosto 2017, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato un aumento della rendita di invalidità fin lì
erogata da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a
partire dal 1° aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad
un quarto di rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio
2017 e, infine, visto il peggioramento dello stato di salute, aumentata ad una
rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc.
B).
1.6. Contro questa decisione RI 1,
sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
postulando l’attribuzione di interessi moratori del 5% sulle prestazioni
arretrate (doc. I).
Il patrocinatore del
ricorrente ha precisato che l’assicurato, pur non condividendo i calcoli
dell’amministrazione, non contesta i vari gradi di invalidità stabiliti nella
decisione impugnata, dato che “non si sente più di avviare grandi contenziosi
con l’Ufficio AI”. Stante, tuttavia, il lunghissimo tempo intercorso tra la
domanda di revisione (del 2009) e la decisione impugnata (del 2017), il
patrocinatore del ricorrente ha rilevato che con la presente procedura “si
limita a pretendere il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle
prestazioni arretrate ed in particolare risultando anche che all’assicurato non
può essere rimproverata alcuna mancanza di collaborazione” (doc. I).
1.7. In data 17 ottobre 2017 il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica attestante un ulteriore peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato (doc. IV + 1-6).
1.8. Con risposta di causa del 17
ottobre 2017, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando di
avere già riconosciuto all’assicurato, conformemente a quanto disposto dagli
articoli 26 cpv. 2 LPGA e 7cpv. 3 OPGA, un importo pari a fr. 8'940 quali
interessi moratori al tasso del 5% per il periodo compreso fra il 1° aprile
2011 e il 31 agosto 2017 (doc. VI).
1.9. In data 23 ottobre 2017,
l’avv. RA 1 ha contestato quanto affermato dall’amministrazione in sede di
risposta di causa, sottolineando che “al sottoscritto non è possibile
riscontrare nella contestata decisione l’importo citato dall’Ufficio AI nella
misura di fr. 8'940; segnatamente al sottoscritto nemmeno è quindi possibile
verificarne e comprenderne l’esattezza”.
Il patrocinatore del
ricorrente ha concluso che “ad oggi dalla Cassa l’assicurato ha ricevuto
“unicamente” le rendite arretrate così come indicato nella decisione contestata
(fr. 40'152 (1) e fr. 10'648 (2)); nonché la rendita mensile corrente di fr.
1'936 (3). Degli interessi moratori non vi è alcun pagamento né tanto meno
nella misura di fr. 8’940”.
Il legale ha quindi chiesto
di poter visionare il calcolo eseguito dall’amministrazione e la conferma del
loro effettivo pagamento (doc. VIII).
1.10. Con scritto del 24 ottobre 2017
l’avv. RA 1 ha precisato che, contrariamente a quanto da lui sostenuto nelle
osservazioni del 23 ottobre 2017, l’importo degli interessi moratori citato
dall’Ufficio AI “risulta invece chiaramente riportato in cima alla seconda
pagina”.
Il rappresentante del
ricorrente ha, tuttavia, rilevato che “per la correttezza degli interessi
moratori rivendicati, determinante è comunque il corretto diritto ad una
rendita di invalidità anche nel periodo dal 2012 al 2017”, motivo per il quale
“se la rendita assegnata dall’Ufficio AI non fosse corretta, ciò che
l’assicurato ha più volte rivendicato nel suo ricorso facendo valere tra le
altre cose che in alcun modo gli si può attribuire quale reddito l’utile
dell’azienda (un dividendo sarebbe infatti tassato al 35% e quindi non
interamente incassato), con il suo ricorso l’assicurato non potrebbe di
principio ottenere diritto ad una rendita d’invalidità maggiore a quanto
riconosciuto perché di principio non esplicitamente domandato (anche se
potrebbe valere il principio “iura novit curia”) ma l’assicurato potrebbe però
perlomeno ricevere gli interessi moratori esplicitamente rivendicati sulla
differenza di quanto avrebbe potuto effettivamente ricevere a titolo di
rendita” (doc. X).
1.11. Con osservazioni del 3
novembre 2017, l’Ufficio AI, sottolineato che oggetto della presente vertenza è
unicamente il pagamento di interessi moratori del 5% sulle prestazioni
arretrate a norma dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, ha trasmesso al TCA la dettagliata
presa di posizione del 31 ottobre 2017 della Cassa __________ (__________),
chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
impugnata (doc. XII + 1).
1.12. In data 13 novembre 2017,
l’avv. RA 1 ha ribadito che “l’oggetto del contendere non verte essenzialmente
sul calcolo degli interessi moratori sulla rendita arretrata di circa fr.
40'000.- bensì piuttosto sul diritto ad ottenere il pagamento degli interessi
moratori su tutte le prestazioni arretrate che all’assicurato sono
effettivamente dovute”, rilevando che “nel caso concreto va esaminato
preliminarmente il diritto dell’assicurato ad una rendita di invalidità e poi
valutato il diritto ad interessi moratori non solamente su quanto
effettivamente riconosciuto a titolo di rendita arretrata bensì anche su quanto
all’assicurato dovrebbe in realtà essergli correttamente riconosciuto” (doc.
XIV).
Queste considerazioni del
legale del ricorrente sono state trasmesse all’Ufficio AI (cfr. doc. XV), per
conoscenza.
1.13. In data 20 novembre 2017, il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica
(doc. XVI + 1-3).
1.14. Con osservazioni del 1°
dicembre 2017, l’amministrazione, dopo avere nuovamente evidenziato che la
causa verte unicamente sul pagamento degli interessi moratori del 5% sulle
prestazioni arretrate ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA - come risulta dal
punto 2.1 e dal petitum del ricorso del 6 ottobre 2017 - ha rilevato che la
nuova documentazione medica prodotta dal legale del ricorrente “esula dalla
presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un
nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)”
(doc. XVIII).
Queste considerazioni
dell’Ufficio AI sono state trasmesse al legale del ricorrente (cfr. doc. XIX),
per conoscenza.
1.15. In data 4 dicembre 2017 il
patrocinatore dell’assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione medica
(doc. XX + 1-3).
1.16. Con osservazioni dell’11
dicembre 2017, l’Ufficio AI, ribadito che come risulta dal punto 2.1 e dal
petitum del ricorso del 6 ottobre 2017 la presente vertenza concerne unicamente
il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate ai
sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, ha nuovamente rilevato che la documentazione
medica prodotta dal legale del ricorrente “esula dalla presente disputa davanti
al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento
amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)” (doc. XXII).
Tali considerazioni
dell’Ufficio AI sono state trasmesse all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXIII), per
conoscenza.
Considerandi
2.1
Oggetto litigioso è
unicamente, come da richiesta ricorsuale, il diritto per l’assicurato di
ottenere gli interessi di mora sulle prestazioni arretrate riconosciute con la
decisione impugnata.
Esula,
per contro, dalla presente vertenza e non sarà quindi oggetto di approfondimento
da parte di questo Tribunale il calcolo del grado di invalidità e, di
conseguenza, della rendita riconosciuta all’assicurato nella decisione
impugnata, in via di revisione, a partire dal 1° aprile 2009.
Al riguardo, occorre
ricordare che secondo giurisprudenza, l'oggetto impugnato nella
procedura di ricorso è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione,
mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (cfr. DTF 125 V 413 consid. 2a
pag. 415; 124 V 19 consid. 1 pag. 20
e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto
litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle
conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema
processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 413 consid. 2a
pag. 415 con riferimenti). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come
pure quello litigioso si riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più
rapporti giuridici (ad es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione).
Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici
regolati dalla decisione querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte
dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 311 consid. 3b
pag. 313 seg.; inoltre vedasi DTF 119 V 347 consid. 1b
pag. 350 come pure Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989.
pag. 25). Spetta al giudice stabilire, nel singolo caso, cosa compone
l'oggetto litigioso e se, datene le condizioni, sono soddisfatti i presupposti
per una sua estensione, rispettivamente per un'eventuale estensione dell'oggetto
impugnato (DTF 125 V 413 consid. 2a
pag. 416; 122 V 34 consid. 2a pag. 36
con riferimenti).
L'oggetto
della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il
ricorso (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
482), le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o
perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 101/85 del 23 ottobre
1985, in RCC 1986 pag. 317 consid. 4a).
Nel caso di specie,
questo Tribunale rileva che, nel ricorso del 6 ottobre 2017, l’avv. RA 1 ha
espressamente indicato che “mediante specifiche contestazioni ed ulteriori
documenti medici ed economici a fatica l’assicurato ha ora ottenuto una
decisione che perlomeno non gli sopprime il diritto alle prestazioni
assicurative future. Seppur quindi convinto che i calcoli svolti dall’Ufficio
AI non sono corretti e ciò per i motivi già esposti nelle osservazioni al più
recente progetto di decisione (…) concretamente l’assicurato non si sente
più di avviare grandi contenziosi con l’Ufficio AI”, concludendo che “ad
ogni buon conto, nei confronti dell’Ufficio AI con questa procedura
l’assicurato si limita a pretendere il pagamento degli interessi moratori del
5% sulle prestazioni arretrate ed in particolare risultando anche che all’assicurato
non può essere rimproverata alcuna mancanza di collaborazione” (cfr. doc. I
pagg. 7-8, sottolineature della redattrice).
Ancora
più chiaramente, la volontà del ricorrente emerge dal petitum ricorsuale, con
il quale l’avv. RA 1 ha chiesto che il ricorso venga “accolto. Sulle
prestazioni arretrate sono dovuti interessi moratori del 5%” (cfr. doc. I
pag. 8, sottolineatura della redattrice).
Da
quanto appena esposto, emerge in maniera chiara che l’oggetto litigioso -
definito sulla base delle censure ricorsuali formulate, è bene sottolinearlo,
da un legale, oltretutto dotato di esperienza nelle assicurazioni sociali - è
solo ed esclusivamente la pretesa di pagamento degli interessi moratori sulle
prestazioni arretrate riconosciute con la decisione impugnata, come
correttamente rilevato a più riprese dall’amministrazione (cfr. doc. XII,
XVIII, XXII), dopo che l’avv. RA 1, in corso di causa, resosi conto che nella
decisione impugnata gli interessi di mora erano già stati concessi, ha invece
richiesto che venga rivisto anche il calcolo del grado di invalidità
dell’assicurato dal 2012 al 2017, sebbene “solo” al fine di calcolare gli
interessi di mora in maniera corretta (cfr. doc. X).
Lo
stesso avv. RA 1, infatti, nello scritto del 24 ottobre 2017 indirizzato al TCA
- dopo avere constatato che, come evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di
causa, gli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate sono già stati
riconosciuti all’assicurato nella decisione impugnata - ha allora ritenuto che
“per la correttezza degli interessi moratori rivendicati determinante è
comunque il corretto diritto ad una rendita di invalidità anche nel periodo dal
2012.
al 2017” e ha quindi chiesto la corresponsione degli interessi moratori
esplicitamente rivendicati in sede ricorsuale “sulla differenza di quanto
avrebbe potuto effettivamente ricevere a titolo di rendita”, riconoscendo che
il ricorrente “non potrebbe di principio ottenere diritto ad una rendita di
invalidità maggiore a quanto riconosciuto perché di principio non
esplicitamente domandato” (cfr. doc. X, sottolineatura della redattrice).
Questo
Tribunale non può esimersi dall’evidenziare l’agire contraddittorio dell’avv. RA
1.
Il rappresentante del ricorrente, infatti, in un primo momento, pur indicando
di non essere d’accordo con i gradi di invalidità calcolati dall’Ufficio AI per
gli anni precedenti al 2017, ha rilevato di rinunciare a contestare gli
stessi, chiedendo solo il riconoscimento degli interessi moratori del 5%
sulle prestazioni arretrate.
In
un secondo momento, tuttavia, accortosi che, invece, come rilevato dall’UAI,
gli interessi moratori sulle prestazioni arretrate erano già stati riconosciuti
con la decisione impugnata, egli ha allora chiesto che i gradi di invalidità
dal 2012 al 2017, a suo avviso errati, vengano correttamente calcolati, così da
ottenere, sulla differenza, gli interessi moratori già pretesi con il ricorso.
Nell’ambito
della presente vertenza questo Tribunale si limiterà pertanto ad esaminare il
diritto dell’assicurato agli interessi moratori sulle prestazioni di rendita arretrate
a partire dal 2009 riconosciute con la decisione impugnata.
2.2
Secondo l'art. 26 cpv. 2
LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di
collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni
dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è
fatto valere il diritto.
Per
quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA
prevede:
" 1
Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.
2.
L’interesse di mora è calcolato ogni
mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese
precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto
il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3.
Se la prestazione è soggetta soltanto in
parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del
pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera
prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale
l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."
Con una STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011,
pubblicata in DTF 137 V 273, il Tribunale federale,
confermando la pronuncia di questa Corte STCA 32.2010.36 del 30 settembre 2010,
ha stabilito che non sussistono validi motivi per limitare
l'assegnazione di interessi di mora ai casi di primo riconoscimento del diritto
alla rendita ed escluderla invece in una procedura di revisione. La funzione
compensatrice (e preventiva) degli interessi di mora trova infatti piena
giustificazione anche in questo secondo ambito (consid. 4 e 5).
Nel caso di versamento di interessi di mora al
termine di una procedura di revisione, i 24 mesi decorrono dall’inizio del
diritto ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI.
2.3
Nella concreta
evenienza, dalla decisione impugnata emerge che
l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha riconosciuto all’assicurato un
incremento del diritto alla rendita fino a quel momento percepita, aumentandola
da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a partire dal 1°
aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad un quarto di
rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio 2017 e,
infine, visto il peggioramento dello stato di salute, innalzata ad una rendita
intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. B).
Dalla stessa decisione del
31.
agosto 2017, emerge, pure, che l’Ufficio AI ha riconosciuto sulle
prestazioni arretrate un “interesse di mora a causa del ritardo nel pagamento”
di fr. 8'940 (cfr. doc. B pag. 2).
A fronte della richiesta
dell’avv. RA 1 di potere controllare la correttezza dell’importo riconosciuto a
titolo di interessi di mora, l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione
alla Cassa __________, la quale, con scritto del 31 ottobre 2017, ha spiegato
nel dettaglio le modalità di calcolo utilizzate per arrivare al risultato che
figura nella decisione impugnata.
Nello scritto in questione, la Cassa ha osservato che, nel caso
concreto, avendo la procedura di revisione portato ad una modifica del diritto
a prestazioni a partire dal 1° aprile 2009 ed essendo pacificamente e
abbondantemente trascorsi i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate
prestazioni, l’assicurato ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% per
le prestazioni arretrate, dal 1° aprile 2011 e sino al mese di agosto 2017, per
un ammontare complessivo di fr. 19'777.-.
La Cassa ha, tuttavia, aggiunto che, dato che durante il periodo
in questione l’assicurato aveva già diritto ad un quarto di rendita di
invalidità, “le mensilità devono essere parzialmente compensate e l’interesse
di mora è dovuto solo sull’importo arretrato versato all’avente diritto alla
prestazione. Per cui non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla
parte di rendita dovuta che è stata compensata. L’interesse di mora va
calcolato sull’intera prestazione ma è versato in proporzione alla quota di
prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione
complessiva (art. 7 cpv. 3 OPGA)”.
La Cassa ha, quindi, illustrato il calcolo svolto al fine di
determinare l’ammontare degli interessi di mora spettanti a RI 1, rilevando quanto
segue:
" Dai dati
dell’incarto della ________/AVS si evincono così i seguenti dati:
numero di mesi fino al pagamento 102
numero di mesi con interesse dovuto 78
ammontare degli arretrati in franchi 88'322
interessi moratori dovuti in franchi 19'777
ammontare degli arretrati versati in franchi 39'924
Sulla scorta di questi elementi, all’assicurato è così stato
riconosciuto un ammontare complessivo di interessi moratori pari a franchi
8’940
(19'777 x 39'924 : 88'322 = 8'939.7540)
versato in aggiunta agli arretrati della rendita AI.” (Doc. XII/1)
Nel caso concreto, il TCA
non ha ragione per distanziarsi da quanto calcolato dalla Cassa e, di
conseguenza, dall’ammontare degli interessi moratori riconosciuti dall’Ufficio
AI.
Quest’ultimo, visto l’aumento
delle prestazioni avvenuto con la decisione qui impugnata e siccome sono
ampiamente trascorsi sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate
prestazioni, sia i 12 mesi dalla domanda di revisione inoltrata il 3 aprile
2009, ha in maniera corretta ed ineccepibile riconosciuto a RI 1 il diritto
agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° aprile 2009 e sino al versamento
delle rendite arretrate.
La decisione
impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.4
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti