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Decisione

32.2017.166

Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del grado d'incapacità lavorativa. Conferma del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile

23 maggio 2018Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nella

presente fattispecie, a seguito della nuova domanda di prestazioni, raccolta la

documentazione dei medici curanti (in particolare del reumatologo dr. med. __________

e dello psichiatra dr. med. __________), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di

eseguire una perizia pluridisciplinare.

Dal

referto datato 21 marzo 2017 (doc. 157 incarto AI) risulta che i periti hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________),

neuropsicologica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica

(dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli

accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno

posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale cronica con:

- componente spondilogena a

sin, più che a ds.;

- alterazioni

statiche, nonché degenerative, in stato

dopo intervento di discectomia e protesi

discale al segmento L4-L5 nell'aprile 2010.

Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con sintomatologia di

impingement bilaterale alle spalle a sin,

più che a ds.

Epicondilopatia radiale a ds.

Iniziale gonartrosi su deformazione leggera in valgo a sin,

più che a ds. e stato dopo

versamento articolare.

Tendenza a un reumatismo

delle parti molli a carattere

fibromialgico con emisindrome dolorosa

prevalentemente a sin, in relazione con le problematiche psichiatriche note.

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalee miste principalmente muscolotensive con a tratti eventuale carattere vasomotorico, ben gestibili con

trattamento analgesico al bisogno.

Distimia (ICD-10 F34.1).

Deformazione in piede piano trasverso, alluce valgo, dita a martello e stato dopo intervento chirurgico per dita a martello

nel 1992.

Dislipidemia non trattata.

Obesità corporea (BMI 33%).

Esiti da decompressione del nervo

mediano nel canale del carpo sin, per sindrome del

tunnel carpale il 10.2.2009, senza

segni ENG attuali di una recidiva locale.

Esiti dopo anteposizione volare profonda del nervo ulnare al gomito

sin, in data 10.2.2009 per sindrome del solco cubitale sin.,

senza segni attuali di una

recidiva locale.

Alterazioni del segnale alla MRI della colonna cervicale

del 5.12.2016 tra C3 e C7 a livello dei cordoni posteriori del midollo spinale,

senza clinicamente presenza di una sindrome dei cordoni posteriori. (…)” (pagg.

462-463 incarto AI)

Riportate le singole

conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo

una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti

unicamente le affezioni psichiatriche e reumatologiche e riportate le singole

affezioni (non cumulabili, cfr. perizia punto no. 8.1.1), i periti hanno

concluso per un’abilità del 25% (intesa come riduzione di rendimento, sia

dell’orario di lavoro giornaliero e per le necessità di pause più prolungate,

cfr. punto. 8.1.2.1.), nell’ultima attività svolta dall’aprile 2016 (cfr. perizia

punto no. 8.1.3).

In attività adeguate,

rispettose delle limitazioni esposte sopra, i periti hanno concluso per

un’abilità del 70% da “intendersi come riduzione del rendimento lavorativo e

pure del tempo di lavoro con inoltre la necessità di pause più prolungate”

(cfr. perizia punto no. 9), con decorrenza da aprile 2016 (cfr. perizia 9.1.3).

Nell’ambito delle

osservazioni al progetto di decisione del 23 giugno 2017 gli specialisti

curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno contestato le

conclusioni della perizia SAM in merito al grado d’incapacità lavorativa dal

punto di vista reumatologico e psichiatrico (cfr. rapporti del 30 agosto 2017

rispettivamente del 29 agosto 2017 sub doc. 168 incarto AI).

Valutati i succitati

rapporti con annotazioni 11 settembre 2017 il dr. med. __________ del SMR, il

quale in precedenza aveva chiesto delle precisazioni al reumatologo curante

(cfr. doc. 171 e, 173 incarto AI), ha concluso che “dall’attuale

documentazione non risulta un oggettivabile peggioramento dello stato di salute

rispetto alla valutazione del SAM” (doc. 172 incarto AI).

Con il presente ricorso l’assicurata,

riproponendo i succitati rapporti dei dr. med. __________ e dr. med. __________,

contestata la valutazione operata dai periti reumatologici e psichiatrici,

sostenendo un’inabilità di almeno del 50% in attività adeguate.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16

dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale

federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro

deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,

il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i

casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in

particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

2.7.

2.7.1. Nella fattispecie concreta, contestata

è la valutazione psichiatrica eseguita per conto del SAM dalla dr. med. __________

di cui al rapporto 2 marzo 2017 di 17 pagine (pagg. 479 - 496 incarto AI).

Ella ha posto le diagnosi

di disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) ritenendola

limitante la capacità lavorativa e di distimia (ICD 10 F 34.1), quest’ultima

non ritenuta invalidante.

La perita, dopo una

dettagliata discussione delle risultanze, ha valutato una capacità lavorativa

del 50% con limiti di rendimento e di tempo nell’attività di ausiliaria

alberghiera presso case anziani (perizia punto no. 2 pag. 491 incarto AI).

La perita ha giustificato

le diminuzione della capacità lavorativa nell’abituale attività “per la

presenza di sintomi somatici associati ad aspetti psicologici quali

preoccupazioni per la salute che vanno a ridurre il livello del tono

dell’umore, senza arrivare ad una vera e propria depressione patologica, ma

come già descritto ad un sentimento di perdita della vitalità, che a mio parere

è comunque legata alla conseguenza dei traumi infantili, quali fenomeni di tipo

dissociativo, con anche una sintomatologia affettiva quali l’irritabilità e la

labilità affettiva accompagnato a inibizione della carica vitale e

dell’energia; condizioni che vanno a influire sulla capacità lavorativa

psichiatrica. È presente, un’insonnia da risvegli multipli, generalmente due o

tre volte per notte, determinato dai dolori e anche dai pensieri contingenti

alla sua condizione di vita attuale, con riduzione della carica vitale e

dell’energia” (sottolineatura del redattore).

Individuate le misure

terapeutiche per migliorare lo stato di salute (cfr. perizia punto no. 5 pag.

492 incarto AI), la dr. med. __________ ha ritenuto che:

"

(…) l’A. sia in grado di svolgere altre attività dal punto di vista

psichiatrico nella percentuale del 70% in attività adatta, da subito.

Attività che deve rispettare e tollerare la ridotta energia psichica e facile

affaticabilità, con facile irritabilità e labilità affettiva. Quindi attività

non particolarmente pesanti per non acuire la sintomatologia dolorosa con

ricaduta sul quadro psichico dell’A. (…)” pag. 493 incarto AI)

L’attività casalinga è

stata valutata esigibile al 100% perché “può programmare tempi e modi”

(perizia punto no. 9 pag. 493 incarto AI).

L’assicurata fa invece

riferimento al rapporto 29 agosto 2017 del dr. med. __________, il quale, non

condividendo la valutazione fatta dalla dr. med. __________, ha evidenziato:

" (…) Secondo

il calcolo del grado di invalidità è stato preso come dato di riferimento una

attività teoricamente esigibile nella misura del 70% considerando che in

attività per l'appunto adeguata alle sue limitazioni funzionali ella è stata considerata

incapace al lavoro nella misura del 30% ma questo a mio avviso contraddice

quanto si è potuto apprezzare clinicamente tenuto conto della evidente

riduzione della resistenza e della tenuta già solo per quel che riguarda le

attività quotidiane in qualità di casalinga che la paziente riesce a malapena

ad eseguire in quanto si trova in una situazione di estenuazione e di impotenza

che le impedisce di affrontare la realtà in maniera adeguata e questa

contribuisce pesantemente ad alimentare il suo sentimento di inadeguatezza

aggravando l'impatto che lo stato depressivo esercita su di lei. In queste

condizioni ritengo che vada considerata la componente psichica del quadro

diagnostico come elemento significativo e riducente la sua capacità lavorativa

nella misura perlomeno del 50% in tutte le attività compresa quella di

casalinga. (…)” (pag. 550 incarto AI)

A prescindere dal fatto

che nella perizia la dr. med. __________ ha pertinentemente spiegato i motivi

per cui, diversamente dallo psichiatra curante, non ha considerato la

depressione come invalidante (cfr. pagg. 490 e 491 incarto AI), va qui rilevato

che come visto sopra, la perita ha dettagliatamente esposto le limitazioni

dell’assicurata legate alla ridotta energia psichica ed affaticabilità riscontrabili

nella sua precedentemente attività di ausiliaria alberghiera in una casa

anziani, valutando pertanto un’inabilità al 50%. Tuttavia l’abituale professione

non può essere equiparata ad un’attività adeguata non particolarmente pesante

che eviterebbe, come riportato al punto no. 5 della perizia, all’assicurata una

ricaduta sul quadro psichico per la quale la perita ha valutato un’abilità

lavorativa maggiore (del 70%), motivo per cui la differenziazione fatta dalla

perita può essere condivisa. Infine il dr. med. __________ giustifica le

ridotte energie facendo riferimento alla difficoltà di svolgimento delle attività

quotidiane di casalinga, ciò che contrasta con la descrizione della giornata

riportata in perizia:

" (…) Riferisce

difficoltà a dormire e un sonno non riparatore, si alza di regola verso le 7:00

del mattino allorquando il marito e la figlia maggiore sono già partiti.

Trascorre un breve momento a “fare le coccole” al figlio 13enne, con il quale

consuma la colazione per poi talvolta accompagnarlo a scuola a __________.

Rientrata al domicilio, effettua qualche lavoretto di riordino, arieggia i

locali, per poi uscire con il proprio cagnolino per una passeggiata e in

seguito per le spese al __________.

Quando se la sente, si ferma in un ristorante nei pressi per

incontrare conoscenti e fare quattro chiacchiere. Rientrata al domicilio

prepara il pasto di mezzogiorno, che consuma di solito con il figlio, mentre il

marito non sempre rientra a casa. Prima di concedersi una siesta di ca.

mezzora, esce ancora con il cane per una breve passeggiata. Effettua poi nel

pomeriggio attività in lavanderia, aspetta però quasi sempre il rientro della

figlia per farsi aiutare. Prepara quindi la cena, che viene consumata in

famiglia. Una volta alla settimana si reca a __________ dall’anziana madre in

quanto talvolta in difficoltà e anche per sostenerla nella presa a carico della

sorella handicappata. Quattro volte alla settimana porta il figlio agli

allenamenti di calcio a __________. Dopo cena è aiutata dai figli per quanto

riguarda il riordino in cucina, esce ancora per una breve passeggiata con il

cane, poi guarda programmi televisivi sino alle 24:00 quando si corica. (…)”

(pag. 487-488 incarto AI)

2.7.2. Per quel che concerne l’esame

reumatologico, nel rapporto peritale 18 gennaio 2017 il dr. med. __________,

poste le diagnosi di sua competenza esposte al consid. 2.4., ha riscontrato:

" (…) L'assicurata

presenta per quanto riguarda la colonna dei disturbi a carattere generalizzato

con una sindrome panvertebrale soprattutto cervico-lombo vertebrale.

Alla colonna lombare vi sono delle patologie rilevanti con una

scoliosi piuttosto destro-convessa con componente rotatoria, uno stato dopo

intervento chirurgico di discectomia L4-L5 e posa di una protesi discale a

questo segmento nel 2010, nonché sviluppo di alterazioni degenerative

secondarie al segmento sovrastante la protesi discale in particolar modo L3-L4

già con una certa rilevanza radiologica alla visita attuale.

Non presenta attualmente segni compressivo o irritativi

radicolari. Vi sono piuttosto dei dolori cronici ai movimenti, dei dolori alla

palpazione al passaggio lombo-sacrale e soprattutto alla spina iliaca

bilateralmente.

Ultimamente si sono accentuati dei dolori alla colonna cervicale

dove per altro sia dal punto di vista clinico che radiologico si hanno dei

reperti molto contenuti.

In associazione a queste problematiche principali alla colonna

vertebrale presenta una periartropatia omero-scapolare tendinopatica a sinistra

più che a destra con sintomatologia d'impingement senza sicuri segni per

lesioni alla cuffia dei rotatori.

Si sono manifestati nel decorso dei dolori alle ginocchia con un

versamento al ginocchio sinistro prevalentemente nell'ambito di problematiche

di tipo degenerativo su leggera deformazione in ginocchia valga bilaterale.

Ultimamente è subentrato anche un dolore molto spiccato, piuttosto

cronico e invalidante al gomito destro nell'ambito di epicondilopatia radiale

destra.

Un quadro clinico di dolore piuttosto polidistrettuale a carattere

generalizzato che va inquadrato non solo per quanto riguarda le patologie

degenerative ma anche in relazione con un reumatismo delle parti molli a

carattere fibromialgico con prevalente interessamento dell'emicorpo sinistro.

Sono presenti accanto a quasi tutti i tender points necessari per queste

diagnosi anche tutta una serie di disturbi funzionali e anche una problematica

a carattere depressivo. (…)” (pag. 518 incarto AI)

Egli ha poi esposto le seguenti

limitazioni funzionali:

" (…) L’assicurata

è limitata in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale,

nei movimenti di flessione e rotazione del tronco, nel mantenere posizioni

statiche ferma in piedi per pochi minuti, cambiando appoggio per almeno un'ora

e mezzo.

La posizione seduta può essere mantenuta per al massimo un'ora.

Limitata nell'alzare dei pesi superiori ai 5 kg.

Limitata per quanto riguarda i disturbi alle spalle in lavori da

svolgere in modo continuo sopra l'orizzontale, se deve tenere le spalle alzate

per lungo tempo, se deve alzarle ripetutamente sopra l'orizzontale sia in

elevazione che in abduzione.

Limitata nel tenere oggetti superiori ai 3 kg sopra l'orizzontale

con entrambe le braccia. Limitata nell'inginocchiarsi per i disturbi alle

ginocchia, nel salire e scendere le scale ripetutamente.

Limitata nell'utilizzo del braccio destro con forza e contro

resistenza per i dolori all'epicondilo radiale. (…)” (pag. 519 incarto AI)

e valutato un grado

d’abilità lavorativa in attività adeguate del 70%, da intendersi come riduzione

di rendimento per via della necessità di pause più prolungate e di una

riduzione almeno parziale del tempo di lavoro (cfr. perizia punto no. 5.3).

Certo, con scritto 30

agosto 2017 all’Ufficio AI il reumatologo curante dr. med. __________ ha

evidenziato:

" (…) Sotto

l'aspetto puramente reumatologico lamenta cronici dolori al sistema locomotore

di origine multifattoriale, che influenzano sempre più la sua qualità di vita e

quindi un evtl. reinserimento net mercato del lavoro. Purtroppo l'assicurata

non ha alcuna formazione adeguata ed al momento neppure risorse fisiche e

psichiche per cercare e trovare un'attività lavorativa fisicamente adeguata

alle sue importanti limitazioni. Sono personalmente dell'idea che, per lo meno

sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico, l'assicurata presenti un'incapacità

lavorativa di almeno il 50% (mezza giornata lavorativa), per lo svolgimento

comunque solo di una professione fisicamente leggera, che non implichi

particolari sforzi per la colonna vertebrale, nè tanto meno il mantenimento

prolungato di posizioni inergonomiche. Il quadro clinico da lei presentato

purtroppo non ha mai mostrato alcun miglioramento malgrado le molteplici

terapie più volte eseguite nel corso degli anni. Si è sviluppata una sindrome

del dolore cronico che purtroppo si lascia solo minimamente influenzare dalle

terapie farmacologiche, fisiatriche regolarmente eseguite.

Attualmente l'assicurata per cercare di controllare i suoi dolori

assume 200mg di Palexia al giorno, apparentemente con un almeno parziale

beneficio, anche se questo farmaco porta con sé degli effetti collaterali che

rallentano ulteriormente il suo stato di veglia e con ciò la possibilità di

venire realmente reinserita in ambito lavorativo. (…)” (pag. 549 incarto AI)

Quindi, seppur la valutazione

diagnostica e quella clinico-funzionale corrispondono in sostanza a quella del

perito, il dr. med. __________ pone una diversa valutazione del grado di

capacità lavorativa in attività adeguate alla quale vanno tuttavia anteposte le

conclusioni del dr. med. __________. Questo non solo per il ridotto valore

probatorio della certificazione del curante, ancorché specialista (cfr. consid.

2.5), ma anche dal fatto che la valutazione peritale è da considerare

dettagliata, esaustiva e priva di contraddizioni. Del resto è stata avvallata

dal SMR (cfr. annotazioni del 31 marzo 2017, doc. 158 incarto AI).

2.7.3. In

merito agli altri consulti specialistici (neurologico e neuropsicologico), non

vi sono motivi per non aderire alle rispettive conclusioni peritali. Né del

resto l’assicurata ha sollevato obiezioni al riguardo.

2.7.4. Dal

punto di vista globale, dopo discussione, tramite teleconferenza del 14 marzo

2017 alle ore 11.50 (cfr. punto 6 della perizia), i periti, ritenuto che le

incapacità lavorative d’ordine psichiatrico e reumatologico non vanno cumulate

(cfr. perizia punto no. 8.1.), hanno concluso per un’abilità lavorativa del 70%

in attività adeguate.

Non essendo intervenuti

peggioramenti successivamente alla perizia SAM (cfr. a tal riguardo le citate

annotazioni 11 settembre del SMR; doc. 172 incarto AI), viste quindi le affidabili

e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio

(cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la ricorrente è abile è abile al 70% in

attività adeguate.

Questo Tribunale ritiene

altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1. Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame,

l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida, in fr. 42’407.--,

corrispondente al salario che l’assicurata avrebbe percepito da sana a tempo

pieno nel 2015 presso il suo ex datore di lavoro (cfr. scritto 22 giugno 2017

doc. 164 incarto AI). Tale dato è rimasto incontestato.

2.8.2. Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto

conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso in esame, visto che l’assicurata non esercita alcuna attività

adeguata, per la determinazione del reddito da invalida l’amministrazione si è

correttamente fondata sui dati statistici, e meglio utilizzando i dati

salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo in considerazione un importo di

fr. 54'191,10.-- conseguibili nel 2015 nello svolgimento di un’attività

semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4.

Considerata un’inabilità

del 30%, riconosciuta una riduzione totale del 10% per attività leggere e per

altri fattori di riduzione ed un gap salariale del 20,3% (cfr. doc. 163 incarto

AI), il reddito da invalida è stato quantificato in fr. 27'093.--.

Ora,

in sede di ricorso l’assicurata ha rilevato:

" (…) L'Ufficio

Al ha definito un grado di invalidità del 36% sulla base di un reddito da

valido di CHF 42'407.30 e di un reddito da invalido di CHF 27’093.30.

L'amministrazione aggiunge poi che, pur presentando un grado di

invalidità del 20%, in considerazione del suo stato di salute non è possibile

proporre all'assicurata una riqualifica a tutti gli effetti, ma solo una "mini

riqualifica ad hoc”.

L'affermazione è perlomeno sconcertante. Da un lato si afferma

candidamente che, per determinare il reddito da invalido, l'assicurata può svolgere

tutta una serie di attività contemplate dalla Tabella (TA1) e conseguire un

reddito pari al valore mediano nell'esercizio di attività semplici e

ripetitive, malgrado le severe limitazioni funzionali partitamente indicate dal

dr. med. __________; dall'altro proprio tenendo in considerazione le stesse

limitazioni funzionali, all'assicurata non è proponibile una riformazione

professionale.

Dalle due cose l'una: o l'assicurata è effettivamente in grado di

svolgere le attività contemplate nella Tabella TA1 e conseguire quindi un

reddito mediano in attività semplici e ripetitive oppure l'assicurata deve

essere riformata, per poter guadagnare il reddito da invalido stabilito

dall'Ufficio Al.

Ad ogni modo, pur consapevole della giurisprudenza restrittiva del

TF, si contesta che l’assicurata, alla luce delle severe limitazioni

funzionali, possa effettivamente reperire sul mercato del lavoro un’attività

adatta al suo stato di salute.

Il reddito da invalido è pertanto contestato. (…)” (doc. I pag.

12-13)

Come rilevato in sede di

risposta, non vi è alcun agire contraddittorio dell’amministrazione e questo

per i motivi che seguono.

Va dapprima fatto riferimento

al rapporto 5 maggio 2017 del consulente in integrazione professionale il quale

ha indicato:

" (…) Nonostante

il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose attività semplici e non

qualificate che fatto riferimento alla categoria delle statistiche 4.2, nelle

quali dopo un breve periodo di introduzione l’attività potrà essere svolta

autonoma. (…)” (pag. 534 incarto AI)

per poi spiegare che:

" (…) A

questo assicurato, secondo il mio parere, non è proponibile una riqualifica

professionale che comporta l’apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito

oltre che dal danno alla salute anche da fattori quali l’esperienza

professionale specifica e la scarsa scolarità.

Si può restare tuttavia a disposizione per finanziare un periodo

di introduzione al lavoro “mini riqualifica pratica ad hoc” della durata di 3-6

mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di

lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse

consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno.

Dopo comprovate ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si

resta a disposizione per valutare un aiuto al collocamento (…)” (sottolineatura

del redattore; pag. 534 incarto AI)

Sulla base di queste

considerazioni, l’Ufficio AI ha rettamente concluso che non sono proponibili provvedimenti

professionali atti a ridurre il discapito economico. Certo, in questo contesto la

proposta del consulente per una “mini riqualifica ad hoc” può apparire in

contrasto. Piuttosto questa “mini riqualifica”, di natura transitoria, potrebbe

essere letta nell’ambito dell’assegno per il periodo d’introduzione di cui

all’art. 18b LAI.

Fatto sta che, senza

l’adozione di provvedimenti professionali, dal punto di vista medico, come

visto al consid. 2.7, l’assicurata può svolgere attività leggere e ripetitive

nella misura del 70%. In merito alle attività conseguibili va ricordato che la

giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che

nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA

35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal senso il rapporto del

consulente professionale del 21 novembre 2016, doc. AI 193). Inoltre il TCA

sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza

federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che

non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la

STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre

2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la

32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

2.8.3. Raffrontando il reddito da

valida di fr. 42'407.-- con quello da invalida di fr. 27'093.-- si

ottiene un grado d’invalidità del 36,11% che arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, corrisponde a 36%.

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurata

una rendita d’invalidità.

La decisione contestata va

quindi confermata, mentre il ricorso è da respingere.

All’assicurata va comunque

fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di

salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà

in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non

pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione

federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130 V 140 e 129 V 4).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della

ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle

spese di causa.

2.10. Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i

motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna (nuova) documentazione

atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della

pronunzia contestata.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti