32.2017.166
Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del grado d'incapacità lavorativa. Conferma del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile
23 maggio 2018Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.166
BS/sc
Lugano
23 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1971, da ultimo attiva quale ausiliaria alberghiera e di pulizie
presso una casa anziani, nel mese di ottobre 2015 ha presentato una nuova richiesta
di prestazioni AI per adulti (doc. 128 incarto AI). In precedenza, due domande
di prestazioni sono state respinte dall’Ufficio AI non presentando l’assicurata
un grado d’invalidità pensionabile (cfr. decisioni 9 novembre 2009 e 8 novembre
2012; doc. 75 e 127 incarto AI).
L’amministrazione
ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di procedere ad
una perizia multidisciplinare. Nel relativo rapporto 21 marzo 2017 i periti
hanno valutato un’abilità lavorativa del 25% nell’abituale professione e del 70%
in attività adeguate dall’aprile 2016 (doc. 157 incarto AI).
Dopo
aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un
grado d’invalidità del 36%, con decisione 19 settembre 2017, preavvisata il 23
giugno 2017, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita (doc. 175 incarto
AI).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di almeno una mezza rendita.
In via abbondaziale ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti di natura medica.
Contestata
in particolare è la valutazione reumatologica e psichiatrica operata
nell’ambito della perizia pluridisciplinare, come pure quella economica. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente l’insorgente ha inoltrato istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione
medico-teorica come pure la definizione del grado d’invalidità.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora
l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15;
DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta".
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nella
presente fattispecie, a seguito della nuova domanda di prestazioni, raccolta la
documentazione dei medici curanti (in particolare del reumatologo dr. med. __________
e dello psichiatra dr. med. __________), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di
eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal
referto datato 21 marzo 2017 (doc. 157 incarto AI) risulta che i periti hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________),
neuropsicologica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica
(dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli
accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno
posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale cronica con:
- componente spondilogena a
sin, più che a ds.;
- alterazioni
statiche, nonché degenerative, in stato
dopo intervento di discectomia e protesi
discale al segmento L4-L5 nell'aprile 2010.
Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con sintomatologia di
impingement bilaterale alle spalle a sin,
più che a ds.
Epicondilopatia radiale a ds.
Iniziale gonartrosi su deformazione leggera in valgo a sin,
più che a ds. e stato dopo
versamento articolare.
Tendenza a un reumatismo
delle parti molli a carattere
fibromialgico con emisindrome dolorosa
prevalentemente a sin, in relazione con le problematiche psichiatriche note.
Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Cefalee miste principalmente muscolotensive con a tratti eventuale carattere vasomotorico, ben gestibili con
trattamento analgesico al bisogno.
Distimia (ICD-10 F34.1).
Deformazione in piede piano trasverso, alluce valgo, dita a martello e stato dopo intervento chirurgico per dita a martello
nel 1992.
Dislipidemia non trattata.
Obesità corporea (BMI 33%).
Esiti da decompressione del nervo
mediano nel canale del carpo sin, per sindrome del
tunnel carpale il 10.2.2009, senza
segni ENG attuali di una recidiva locale.
Esiti dopo anteposizione volare profonda del nervo ulnare al gomito
sin, in data 10.2.2009 per sindrome del solco cubitale sin.,
senza segni attuali di una
recidiva locale.
Alterazioni del segnale alla MRI della colonna cervicale
del 5.12.2016 tra C3 e C7 a livello dei cordoni posteriori del midollo spinale,
senza clinicamente presenza di una sindrome dei cordoni posteriori. (…)” (pagg.
462-463 incarto AI)
Riportate le singole
conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo
una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti
unicamente le affezioni psichiatriche e reumatologiche e riportate le singole
affezioni (non cumulabili, cfr. perizia punto no. 8.1.1), i periti hanno
concluso per un’abilità del 25% (intesa come riduzione di rendimento, sia
dell’orario di lavoro giornaliero e per le necessità di pause più prolungate,
cfr. punto. 8.1.2.1.), nell’ultima attività svolta dall’aprile 2016 (cfr. perizia
punto no. 8.1.3).
In attività adeguate,
rispettose delle limitazioni esposte sopra, i periti hanno concluso per
un’abilità del 70% da “intendersi come riduzione del rendimento lavorativo e
pure del tempo di lavoro con inoltre la necessità di pause più prolungate”
(cfr. perizia punto no. 9), con decorrenza da aprile 2016 (cfr. perizia 9.1.3).
Nell’ambito delle
osservazioni al progetto di decisione del 23 giugno 2017 gli specialisti
curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno contestato le
conclusioni della perizia SAM in merito al grado d’incapacità lavorativa dal
punto di vista reumatologico e psichiatrico (cfr. rapporti del 30 agosto 2017
rispettivamente del 29 agosto 2017 sub doc. 168 incarto AI).
Valutati i succitati
rapporti con annotazioni 11 settembre 2017 il dr. med. __________ del SMR, il
quale in precedenza aveva chiesto delle precisazioni al reumatologo curante
(cfr. doc. 171 e, 173 incarto AI), ha concluso che “dall’attuale
documentazione non risulta un oggettivabile peggioramento dello stato di salute
rispetto alla valutazione del SAM” (doc. 172 incarto AI).
Con il presente ricorso l’assicurata,
riproponendo i succitati rapporti dei dr. med. __________ e dr. med. __________,
contestata la valutazione operata dai periti reumatologici e psichiatrici,
sostenendo un’inabilità di almeno del 50% in attività adeguate.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe
della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di
controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al
3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16
dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.
comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,
il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i
casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in
particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
2.7.
2.7.1. Nella fattispecie concreta, contestata
è la valutazione psichiatrica eseguita per conto del SAM dalla dr. med. __________
di cui al rapporto 2 marzo 2017 di 17 pagine (pagg. 479 - 496 incarto AI).
Ella ha posto le diagnosi
di disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) ritenendola
limitante la capacità lavorativa e di distimia (ICD 10 F 34.1), quest’ultima
non ritenuta invalidante.
La perita, dopo una
dettagliata discussione delle risultanze, ha valutato una capacità lavorativa
del 50% con limiti di rendimento e di tempo nell’attività di ausiliaria
alberghiera presso case anziani (perizia punto no. 2 pag. 491 incarto AI).
La perita ha giustificato
le diminuzione della capacità lavorativa nell’abituale attività “per la
presenza di sintomi somatici associati ad aspetti psicologici quali
preoccupazioni per la salute che vanno a ridurre il livello del tono
dell’umore, senza arrivare ad una vera e propria depressione patologica, ma
come già descritto ad un sentimento di perdita della vitalità, che a mio parere
è comunque legata alla conseguenza dei traumi infantili, quali fenomeni di tipo
dissociativo, con anche una sintomatologia affettiva quali l’irritabilità e la
labilità affettiva accompagnato a inibizione della carica vitale e
dell’energia; condizioni che vanno a influire sulla capacità lavorativa
psichiatrica. È presente, un’insonnia da risvegli multipli, generalmente due o
tre volte per notte, determinato dai dolori e anche dai pensieri contingenti
alla sua condizione di vita attuale, con riduzione della carica vitale e
dell’energia” (sottolineatura del redattore).
Individuate le misure
terapeutiche per migliorare lo stato di salute (cfr. perizia punto no. 5 pag.
492 incarto AI), la dr. med. __________ ha ritenuto che:
"
(…) l’A. sia in grado di svolgere altre attività dal punto di vista
psichiatrico nella percentuale del 70% in attività adatta, da subito.
Attività che deve rispettare e tollerare la ridotta energia psichica e facile
affaticabilità, con facile irritabilità e labilità affettiva. Quindi attività
non particolarmente pesanti per non acuire la sintomatologia dolorosa con
ricaduta sul quadro psichico dell’A. (…)” pag. 493 incarto AI)
L’attività casalinga è
stata valutata esigibile al 100% perché “può programmare tempi e modi”
(perizia punto no. 9 pag. 493 incarto AI).
L’assicurata fa invece
riferimento al rapporto 29 agosto 2017 del dr. med. __________, il quale, non
condividendo la valutazione fatta dalla dr. med. __________, ha evidenziato:
" (…) Secondo
il calcolo del grado di invalidità è stato preso come dato di riferimento una
attività teoricamente esigibile nella misura del 70% considerando che in
attività per l'appunto adeguata alle sue limitazioni funzionali ella è stata considerata
incapace al lavoro nella misura del 30% ma questo a mio avviso contraddice
quanto si è potuto apprezzare clinicamente tenuto conto della evidente
riduzione della resistenza e della tenuta già solo per quel che riguarda le
attività quotidiane in qualità di casalinga che la paziente riesce a malapena
ad eseguire in quanto si trova in una situazione di estenuazione e di impotenza
che le impedisce di affrontare la realtà in maniera adeguata e questa
contribuisce pesantemente ad alimentare il suo sentimento di inadeguatezza
aggravando l'impatto che lo stato depressivo esercita su di lei. In queste
condizioni ritengo che vada considerata la componente psichica del quadro
diagnostico come elemento significativo e riducente la sua capacità lavorativa
nella misura perlomeno del 50% in tutte le attività compresa quella di
casalinga. (…)” (pag. 550 incarto AI)
A prescindere dal fatto
che nella perizia la dr. med. __________ ha pertinentemente spiegato i motivi
per cui, diversamente dallo psichiatra curante, non ha considerato la
depressione come invalidante (cfr. pagg. 490 e 491 incarto AI), va qui rilevato
che come visto sopra, la perita ha dettagliatamente esposto le limitazioni
dell’assicurata legate alla ridotta energia psichica ed affaticabilità riscontrabili
nella sua precedentemente attività di ausiliaria alberghiera in una casa
anziani, valutando pertanto un’inabilità al 50%. Tuttavia l’abituale professione
non può essere equiparata ad un’attività adeguata non particolarmente pesante
che eviterebbe, come riportato al punto no. 5 della perizia, all’assicurata una
ricaduta sul quadro psichico per la quale la perita ha valutato un’abilità
lavorativa maggiore (del 70%), motivo per cui la differenziazione fatta dalla
perita può essere condivisa. Infine il dr. med. __________ giustifica le
ridotte energie facendo riferimento alla difficoltà di svolgimento delle attività
quotidiane di casalinga, ciò che contrasta con la descrizione della giornata
riportata in perizia:
" (…) Riferisce
difficoltà a dormire e un sonno non riparatore, si alza di regola verso le 7:00
del mattino allorquando il marito e la figlia maggiore sono già partiti.
Trascorre un breve momento a “fare le coccole” al figlio 13enne, con il quale
consuma la colazione per poi talvolta accompagnarlo a scuola a __________.
Rientrata al domicilio, effettua qualche lavoretto di riordino, arieggia i
locali, per poi uscire con il proprio cagnolino per una passeggiata e in
seguito per le spese al __________.
Quando se la sente, si ferma in un ristorante nei pressi per
incontrare conoscenti e fare quattro chiacchiere. Rientrata al domicilio
prepara il pasto di mezzogiorno, che consuma di solito con il figlio, mentre il
marito non sempre rientra a casa. Prima di concedersi una siesta di ca.
mezzora, esce ancora con il cane per una breve passeggiata. Effettua poi nel
pomeriggio attività in lavanderia, aspetta però quasi sempre il rientro della
figlia per farsi aiutare. Prepara quindi la cena, che viene consumata in
famiglia. Una volta alla settimana si reca a __________ dall’anziana madre in
quanto talvolta in difficoltà e anche per sostenerla nella presa a carico della
sorella handicappata. Quattro volte alla settimana porta il figlio agli
allenamenti di calcio a __________. Dopo cena è aiutata dai figli per quanto
riguarda il riordino in cucina, esce ancora per una breve passeggiata con il
cane, poi guarda programmi televisivi sino alle 24:00 quando si corica. (…)”
(pag. 487-488 incarto AI)
2.7.2. Per quel che concerne l’esame
reumatologico, nel rapporto peritale 18 gennaio 2017 il dr. med. __________,
poste le diagnosi di sua competenza esposte al consid. 2.4., ha riscontrato:
" (…) L'assicurata
presenta per quanto riguarda la colonna dei disturbi a carattere generalizzato
con una sindrome panvertebrale soprattutto cervico-lombo vertebrale.
Alla colonna lombare vi sono delle patologie rilevanti con una
scoliosi piuttosto destro-convessa con componente rotatoria, uno stato dopo
intervento chirurgico di discectomia L4-L5 e posa di una protesi discale a
questo segmento nel 2010, nonché sviluppo di alterazioni degenerative
secondarie al segmento sovrastante la protesi discale in particolar modo L3-L4
già con una certa rilevanza radiologica alla visita attuale.
Non presenta attualmente segni compressivo o irritativi
radicolari. Vi sono piuttosto dei dolori cronici ai movimenti, dei dolori alla
palpazione al passaggio lombo-sacrale e soprattutto alla spina iliaca
bilateralmente.
Ultimamente si sono accentuati dei dolori alla colonna cervicale
dove per altro sia dal punto di vista clinico che radiologico si hanno dei
reperti molto contenuti.
In associazione a queste problematiche principali alla colonna
vertebrale presenta una periartropatia omero-scapolare tendinopatica a sinistra
più che a destra con sintomatologia d'impingement senza sicuri segni per
lesioni alla cuffia dei rotatori.
Si sono manifestati nel decorso dei dolori alle ginocchia con un
versamento al ginocchio sinistro prevalentemente nell'ambito di problematiche
di tipo degenerativo su leggera deformazione in ginocchia valga bilaterale.
Ultimamente è subentrato anche un dolore molto spiccato, piuttosto
cronico e invalidante al gomito destro nell'ambito di epicondilopatia radiale
destra.
Un quadro clinico di dolore piuttosto polidistrettuale a carattere
generalizzato che va inquadrato non solo per quanto riguarda le patologie
degenerative ma anche in relazione con un reumatismo delle parti molli a
carattere fibromialgico con prevalente interessamento dell'emicorpo sinistro.
Sono presenti accanto a quasi tutti i tender points necessari per queste
diagnosi anche tutta una serie di disturbi funzionali e anche una problematica
a carattere depressivo. (…)” (pag. 518 incarto AI)
Egli ha poi esposto le seguenti
limitazioni funzionali:
" (…) L’assicurata
è limitata in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale,
nei movimenti di flessione e rotazione del tronco, nel mantenere posizioni
statiche ferma in piedi per pochi minuti, cambiando appoggio per almeno un'ora
e mezzo.
La posizione seduta può essere mantenuta per al massimo un'ora.
Limitata nell'alzare dei pesi superiori ai 5 kg.
Limitata per quanto riguarda i disturbi alle spalle in lavori da
svolgere in modo continuo sopra l'orizzontale, se deve tenere le spalle alzate
per lungo tempo, se deve alzarle ripetutamente sopra l'orizzontale sia in
elevazione che in abduzione.
Limitata nel tenere oggetti superiori ai 3 kg sopra l'orizzontale
con entrambe le braccia. Limitata nell'inginocchiarsi per i disturbi alle
ginocchia, nel salire e scendere le scale ripetutamente.
Limitata nell'utilizzo del braccio destro con forza e contro
resistenza per i dolori all'epicondilo radiale. (…)” (pag. 519 incarto AI)
e valutato un grado
d’abilità lavorativa in attività adeguate del 70%, da intendersi come riduzione
di rendimento per via della necessità di pause più prolungate e di una
riduzione almeno parziale del tempo di lavoro (cfr. perizia punto no. 5.3).
Certo, con scritto 30
agosto 2017 all’Ufficio AI il reumatologo curante dr. med. __________ ha
evidenziato:
" (…) Sotto
l'aspetto puramente reumatologico lamenta cronici dolori al sistema locomotore
di origine multifattoriale, che influenzano sempre più la sua qualità di vita e
quindi un evtl. reinserimento net mercato del lavoro. Purtroppo l'assicurata
non ha alcuna formazione adeguata ed al momento neppure risorse fisiche e
psichiche per cercare e trovare un'attività lavorativa fisicamente adeguata
alle sue importanti limitazioni. Sono personalmente dell'idea che, per lo meno
sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico, l'assicurata presenti un'incapacità
lavorativa di almeno il 50% (mezza giornata lavorativa), per lo svolgimento
comunque solo di una professione fisicamente leggera, che non implichi
particolari sforzi per la colonna vertebrale, nè tanto meno il mantenimento
prolungato di posizioni inergonomiche. Il quadro clinico da lei presentato
purtroppo non ha mai mostrato alcun miglioramento malgrado le molteplici
terapie più volte eseguite nel corso degli anni. Si è sviluppata una sindrome
del dolore cronico che purtroppo si lascia solo minimamente influenzare dalle
terapie farmacologiche, fisiatriche regolarmente eseguite.
Attualmente l'assicurata per cercare di controllare i suoi dolori
assume 200mg di Palexia al giorno, apparentemente con un almeno parziale
beneficio, anche se questo farmaco porta con sé degli effetti collaterali che
rallentano ulteriormente il suo stato di veglia e con ciò la possibilità di
venire realmente reinserita in ambito lavorativo. (…)” (pag. 549 incarto AI)
Quindi, seppur la valutazione
diagnostica e quella clinico-funzionale corrispondono in sostanza a quella del
perito, il dr. med. __________ pone una diversa valutazione del grado di
capacità lavorativa in attività adeguate alla quale vanno tuttavia anteposte le
conclusioni del dr. med. __________. Questo non solo per il ridotto valore
probatorio della certificazione del curante, ancorché specialista (cfr. consid.
2.5), ma anche dal fatto che la valutazione peritale è da considerare
dettagliata, esaustiva e priva di contraddizioni. Del resto è stata avvallata
dal SMR (cfr. annotazioni del 31 marzo 2017, doc. 158 incarto AI).
2.7.3. In
merito agli altri consulti specialistici (neurologico e neuropsicologico), non
vi sono motivi per non aderire alle rispettive conclusioni peritali. Né del
resto l’assicurata ha sollevato obiezioni al riguardo.
2.7.4. Dal
punto di vista globale, dopo discussione, tramite teleconferenza del 14 marzo
2017 alle ore 11.50 (cfr. punto 6 della perizia), i periti, ritenuto che le
incapacità lavorative d’ordine psichiatrico e reumatologico non vanno cumulate
(cfr. perizia punto no. 8.1.), hanno concluso per un’abilità lavorativa del 70%
in attività adeguate.
Non essendo intervenuti
peggioramenti successivamente alla perizia SAM (cfr. a tal riguardo le citate
annotazioni 11 settembre del SMR; doc. 172 incarto AI), viste quindi le affidabili
e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio
(cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che la ricorrente è abile è abile al 70% in
attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene
altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1. Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci
si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima
di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame,
l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida, in fr. 42’407.--,
corrispondente al salario che l’assicurata avrebbe percepito da sana a tempo
pieno nel 2015 presso il suo ex datore di lavoro (cfr. scritto 22 giugno 2017
doc. 164 incarto AI). Tale dato è rimasto incontestato.
2.8.2. Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto
conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso in esame, visto che l’assicurata non esercita alcuna attività
adeguata, per la determinazione del reddito da invalida l’amministrazione si è
correttamente fondata sui dati statistici, e meglio utilizzando i dati
salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo in considerazione un importo di
fr. 54'191,10.-- conseguibili nel 2015 nello svolgimento di un’attività
semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4.
Considerata un’inabilità
del 30%, riconosciuta una riduzione totale del 10% per attività leggere e per
altri fattori di riduzione ed un gap salariale del 20,3% (cfr. doc. 163 incarto
AI), il reddito da invalida è stato quantificato in fr. 27'093.--.
Ora,
in sede di ricorso l’assicurata ha rilevato:
" (…) L'Ufficio
Al ha definito un grado di invalidità del 36% sulla base di un reddito da
valido di CHF 42'407.30 e di un reddito da invalido di CHF 27’093.30.
L'amministrazione aggiunge poi che, pur presentando un grado di
invalidità del 20%, in considerazione del suo stato di salute non è possibile
proporre all'assicurata una riqualifica a tutti gli effetti, ma solo una "mini
riqualifica ad hoc”.
L'affermazione è perlomeno sconcertante. Da un lato si afferma
candidamente che, per determinare il reddito da invalido, l'assicurata può svolgere
tutta una serie di attività contemplate dalla Tabella (TA1) e conseguire un
reddito pari al valore mediano nell'esercizio di attività semplici e
ripetitive, malgrado le severe limitazioni funzionali partitamente indicate dal
dr. med. __________; dall'altro proprio tenendo in considerazione le stesse
limitazioni funzionali, all'assicurata non è proponibile una riformazione
professionale.
Dalle due cose l'una: o l'assicurata è effettivamente in grado di
svolgere le attività contemplate nella Tabella TA1 e conseguire quindi un
reddito mediano in attività semplici e ripetitive oppure l'assicurata deve
essere riformata, per poter guadagnare il reddito da invalido stabilito
dall'Ufficio Al.
Ad ogni modo, pur consapevole della giurisprudenza restrittiva del
TF, si contesta che l’assicurata, alla luce delle severe limitazioni
funzionali, possa effettivamente reperire sul mercato del lavoro un’attività
adatta al suo stato di salute.
Il reddito da invalido è pertanto contestato. (…)” (doc. I pag.
12-13)
Come rilevato in sede di
risposta, non vi è alcun agire contraddittorio dell’amministrazione e questo
per i motivi che seguono.
Va dapprima fatto riferimento
al rapporto 5 maggio 2017 del consulente in integrazione professionale il quale
ha indicato:
" (…) Nonostante
il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose attività semplici e non
qualificate che fatto riferimento alla categoria delle statistiche 4.2, nelle
quali dopo un breve periodo di introduzione l’attività potrà essere svolta
autonoma. (…)” (pag. 534 incarto AI)
per poi spiegare che:
" (…) A
questo assicurato, secondo il mio parere, non è proponibile una riqualifica
professionale che comporta l’apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito
oltre che dal danno alla salute anche da fattori quali l’esperienza
professionale specifica e la scarsa scolarità.
Si può restare tuttavia a disposizione per finanziare un periodo
di introduzione al lavoro “mini riqualifica pratica ad hoc” della durata di 3-6
mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di
lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse
consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno.
Dopo comprovate ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si
resta a disposizione per valutare un aiuto al collocamento (…)” (sottolineatura
del redattore; pag. 534 incarto AI)
Sulla base di queste
considerazioni, l’Ufficio AI ha rettamente concluso che non sono proponibili provvedimenti
professionali atti a ridurre il discapito economico. Certo, in questo contesto la
proposta del consulente per una “mini riqualifica ad hoc” può apparire in
contrasto. Piuttosto questa “mini riqualifica”, di natura transitoria, potrebbe
essere letta nell’ambito dell’assegno per il periodo d’introduzione di cui
all’art. 18b LAI.
Fatto sta che, senza
l’adozione di provvedimenti professionali, dal punto di vista medico, come
visto al consid. 2.7, l’assicurata può svolgere attività leggere e ripetitive
nella misura del 70%. In merito alle attività conseguibili va ricordato che la
giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che
nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA
35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal senso il rapporto del
consulente professionale del 21 novembre 2016, doc. AI 193). Inoltre il TCA
sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza
federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, possono
reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che
non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la
STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre
2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la
32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).
2.8.3. Raffrontando il reddito da
valida di fr. 42'407.-- con quello da invalida di fr. 27'093.-- si
ottiene un grado d’invalidità del 36,11% che arrotondato, conformemente
alla DTF 130 V 121, corrisponde a 36%.
In simili circostanze,
visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurata
una rendita d’invalidità.
La decisione contestata va
quindi confermata, mentre il ricorso è da respingere.
All’assicurata va comunque
fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di
salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà
in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non
pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130 V 140 e 129 V 4).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della
ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle
spese di causa.
2.10. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i
motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna (nuova) documentazione
atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della
pronunzia contestata.
In
simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L’istanza
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti