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Decisione

32.2017.168

Soppressione del diritto a una rendita in via di revisione, visto il miglioramento delle condizioni di salute. Alla luce della documentazione medica prodotta, il TCA annulla la decisione e rinvia per

8 giugno 2018Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i parenti, conversa con le persone presenti

9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità

nessuno: partecipare nelle attività

svolte all'interno della famiglia, ad esempio accompagna il figlio a calcio

agli allenamenti, fa cena con amici o familiari

10. Relazioni intime: grado di disabilità nessuno

11. Attività spontanee: grado di disabilità lieve: le attività vengono fatte con i figli ma deve essere stimolato

dai familiari.

12. Cura di sé: grado di disabilità nessuno: provvede alla cura di sé in maniera autonoma, solo

talvolta deve essere stimolato

13. Mobilità: grado di disabilità nessuno: per gli aspetti psichiatrici: guida l’auto per brevi

tragitti. Solitamente non ha mai utilizzato i mezzi pubblici, preferendo l'uso

dell'automobile. Non sono presenti limitazioni psichiatriche che possono

impedire l'uso dei mezzi di trasporto pubblici.

2. Conclusioni

Per quanto riguarda la CL, si confermano le conclusioni

della valutazione del 2015 ovvero che nella sua precedente professione o in

qualsiasi attività medico teorica la capacità lavorativa per i soli aspetti

psichiatrici sia nulla a parure dal 24.02.2011, data della presa a carico al __________

__________; successivamente dal 18 giugno 2013 la capacità lavorativa risulta

ridotta al 50% intesa come orario ridotto (ovvero dalla data di interruzione

della presa a carico psichiatrica) e del 80% intesa come orario ridotto dal

28.04.2015.

Come casalingo non sono emerse difficoltà significative

e quindi la capacità lavorativa appare completa.

Il tentativo da parte della Sig.ra __________ di

attivare l'assicurato in un provvedimento di integrazione con un'iniziale

accertamento professionale si è scontrato a mio avviso con una resistenza rispetto

ad una sua attivazione in un assicurato che ormai da anni è uscito dal ritmo

produttivo e non per un peggioramento del quadro psichiatrico. La prognosi

appare incerta poiché egli gode da 4 anni di una rendita intera e vi è una

assente motivazione verso una ripresa lavorativa.” (doc. AI 122)

Alla

luce di queste conclusioni, visto il rapporto finale del 2 marzo 2017 del

medico SMR dr. __________ - il quale ha condiviso le conclusioni peritali,

segnalando l’intervento di un miglioramento delle condizioni dell’assicurato a

far tempo da giugno 2013 (abilità del 50% in attività adeguate) e dal 28 aprile

2015 (abilità dell’80%), ritenuta adeguata “un attività che permetta all’assicurato

di cambiare posizione, che non lo costringa a stare seduto per più di due ore”

(doc. AI 126) - l’amministrazione ha interpellato il consulente professionale,

il quale, con rapporto del 21 giugno 2017, appurata la possibilità per

l’assicurato di reperire un’attività adeguata al suo stato di salute semplice e

ripetitiva da esercitare nella misura dell’80%, ha individuato le varie attività

esigibili e ha stabilito, mediante il consueto confronto dei redditi, un grado

di invalidità del 32% (doc. AI 129).

Di

conseguenza l’amministrazione, con progetto di decisione del 30 giugno 2017

dapprima e la decisione impugnata in seguito, ha statuito come segue:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

In novembre 2011 il nostro ufficio ha effettuato una

revisione d'ufficio.

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con

particolare riferimento alla perizia esperita al Centro __________, risulta che

lo stato di salute dell'assicurato ha beneficiato di un miglioramento, il quale

gli ha comportato una capacità al lavoro del 50% in attività adeguate dal

18.06.2013 al 27.04.2015 e dell'80% sempre in attività adeguate dal 28.04.2015

in avanti. Nell'abituale attività lavorativa la totale incapacità al lavoro

continua.

A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il

raffronto dei redditi per determinare il grado d'invalidità dal 28.04.2015 in

avanti.

Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe

avvenire nell'anno 2017, non avendo i dati statistici aggiornati, si effettua

il calcolo per l'anno 2015.

Salario da valido

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute

l'assicurato era iscritto in disoccupazione alla ricerca di un'attività

lavorativa, quindi per determinare il reddito da valido si fa riferimento alle

tabelle statistiche RSS (tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore

mediano). L'assicurato sarebbe pertanto stato in grado di percepire un salario

annuo di fr. 66'945.- per il 2015.

Salario da invalido

In conformità della vigente giurisprudenza, in

considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,

al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi

periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno

2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora.

La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito

da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2015 avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di fr. 66'945 (attività semplici e ripetitive,

valore mediano).

Su quest'importo può essere operata una riduzione fino

ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione

personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di

guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei

salari sul mercato.

Con una capacità al lavoro dell'80% e con diminuzione

del 15% per attività leggere e altri fattori di riduzione, il salario da

invalido è di fr. 45'523.--.

Grado d'invalidità

Dal raffronto fra il reddito da valido (66'945) e

quello da invalido (45'523) risulta una perdita di guadagno del 32%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste.

Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento

di una qualifica di base, non risultano attuabili.

Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un

aiuto al collocamento.

Decidiamo pertanto:

La soppressione della rendita è effettiva dalla fine

del mese che segue l'intimazione della decisione.” (doc. A)

Il

ricorrente contesta la valutazione medico-teorica dell’Ufficio AI, producendo

nuova documentazione medica.

2.7. Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza del 14

luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal

1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nella

perizia psichiatrica dell’8 giugno 2016 la dr.ssa __________, del __________,

posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio

depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da disadattamento (ICD 10 F 32.1),

in remissione incompleta”, effettuata un’approfondita valutazione del caso

con descrizione di risorse e deficit secondo schema MINI ICF- APP (in base al

quale vi era un grado di disabilità moderato unicamente nella risorsa

“persistenza” e di grado lieve in “organizzazione dei compiti,

flessibilità, competenze, assertività, attività spontanee”, mentre nelle altre

risorse non vi era compromissione alcuna), ha concluso confermando la

valutazione del 2015. Secondo la perizia, nella sua precedente professione o in

qualsiasi attività medico teorica, la capacità lavorativa, per i soli aspetti

psichiatrici, era da considerare nulla a partire dal 24 febbraio 2011, data

della presa a carico al __________; successivamente era del 50% dal 18 giugno

2013 (ovvero dalla data di interruzione della presa a carico psichiatrica) e in

seguito, dal 28 aprile 2015, dell’80% intesa come orario ridotto (doc. AI 122).

Queste

conclusioni, fatte proprie dal SMR, sono state contestate dall’assicurato che

ha prodotto una certificazione del 25 ottobre 2017 del dr. __________,

psichiatra, affermante:

“ Egregi Signori,

ritengo importante aggiornarvi sulle condizioni di

salute del paziente in epigrafe, per il quale avete emesso una decisione di

soppressione di rendita di invalidità, in data 11 settembre 2017.

Seguo il paziente dal 2011 per una sindrome depressiva

ricorrente correlata ad una sindrome post-traumatica da stress.

Si tratta di un uomo di 43 anni, originario del __________,

in Ticino dal 1993; sposato con 4 figli. Nel 2010 è stato vittima di un grave

incidente automobilistico, da cui è uscito con pesanti ripercussioni sul piano

fisico ma ha anche sviluppato nel tempo una forte sintomatologia ansiosa,

secondaria al trauma dell'incidente. Da quel momento il paziente non ha più

potuto svolgere la sua attività di operaio e da allora è inattivo. Non mi

esprimo sui problemi ortopedici del paziente perché non è di mia competenza.

Sul piano prettamente psichiatrico, in questi anni il

suo quadro clinico è stato molto variabile, contraddistinto dall'alternanza di

periodi sintomatici particolarmente intensi a periodi di parziale miglioramento,

in cui si riduceva anche la frequenza dei nostri incontri. I periodi

sintomatici purtroppo sono particolarmente invalidanti: il paziente presenta

crisi ansiose parossistiche, che cura con del Temesta al bisogno, forte

irritabilità, crisi di pianto, irrequietezza, disturbi del sonno con incubi e

moment di insonnia prolungata, anedonia, apatia e profondo senso di colpa e

inadeguatezza, sentendosi un peso per la famiglia e non riuscendo più a

ritrovare il suo ruolo di capofamiglia.

In questi ultimi mesi ho assistito ad un progressivo

peggioramento del suo stato di salute, con una riesacerbazione ansiosa e

depressiva, sicuramente legata a situazioni spiacevoli avvenute nel suo

contesto famigliare; in questi ultimi due anni infatti il paziente ha dapprima

perso il proprio padre; in seguito è venuto a mancare il proprio suocero, a cui

il signor RI 1 era molto legato. Nel corso dell'ultimo anno inoltre la moglie

ha presentato una malattia oncologica, da cui si sta rimettendo solo ora. Tutti

questi fattori pesanti hanno fragilizzato in maniera significativa l'equilibrio

psichico del paziente, comunque già precario, molto provato anche dai dolori e

dai propri limiti fisici, ancora legati all'infortunio del 2010. I periodi di

remissione di questi anni erano molto parziali e purtroppo non compatibili con

un inserimento lavorativo, neanche parziale, proprio per la mancanza di una

tenuta nel tempo e di una stabilità minima, necessarie per un eventuale impegno

lavorativo. Al momento attuale, vista la fase critica e la sua sintomatologia

acuta, il paziente non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa

neanche minima; la moglie mi riferisce delle difficoltà del marito anche nello

svolgimento di compiti semplici a casa, che sono quindi tutti delegati alla

signora. Nel breve e medio termine considero il paziente inabile al 100%; nel

lungo termine le capacità residue del paziente saranno da rivalutare ma ritengo

molto difficile e poco realistico un percorso di reinserimento lavorativo anche

parziale. Vi trasmetto anche la sua attuale terapia farmacologica, che ho

dovuto incrementare di recente:

Valdoxan 25 mg/d, Quetiapine XR 100 mg/d, Demetrin 10

mg/d, Somnium 1 cp/d, Dalma-dorm 30 mg/d, Temesta exp. 2,5 mg in riserva 2-3 cp

/d.” (doc. D)

Tale

certificazione è stata sottoposta al dr. __________, psichiatra del SMR, il

quale, nell’Annotazione 7 novembre 2017, ha ritenuto necessario procedere ad

una valutazione di decorso tramite il __________, ritenuto come la nuova documentazione

rendeva “verosimile una modificazione dello stato di salute psichico, con

modificazione significativa dei medicamenti prescritti” (doc. VII/2).

Alla

luce di tale documentazione, questo Tribunale concorda con la

necessità - per altro condivisa inizialmente dall’assicu-rato, il quale aveva

tuttavia condizionato il suo consenso al rinvio atti al ripristino della

rendita retroattivamente (doc. IX) - di procedere ad una nuova valutazione psichiatrica

tramite il __________. Viste le parziali divergenze dal punto di vista

diagnostico tra lo psichiatra curante e i periti, le differenti conclusioni

riguardo alla capacità lavorativa residua dell’assicurato, così come la

modifica della terapia medicamentosa, appare ipotizzabile un’evoluzione delle

condizioni psichiche verosimilmente antecedente alla decisione in esame, che

avrebbe dovuto essere convenientemente indagata prima dell’emissione del

provvedimento oggetto di ricorso.

Considerato

altresì come la perizia del __________ risale al giugno 2016 e, quindi, ad

Considerandi

oltre un anno prima della decisione impugnata, l’amministrazione dovrà

stabilire se la situazione dal profilo psichico è rimasta invariata o se è in

un primo tempo migliorata, per poi, se del caso, nuovamente peggiorare.

D’altra

parte, contrariamente a quanto pretende l’assicurato, la certificazione dello

psichiatra curante non consente (ancora) di pronunciarsi sulle sue effettive

condizioni psichiatriche e sulle relative ripercussioni sulla capacità lavorativa

e non può quindi considerarsi esaustiva. In effetti, a prescindere dal fatto

che il dr. __________ non ha fatto alcun riferimento alla dettagliata e

approfondita valutazione del __________, non contestandone quindi le conclusioni

e le argomentazioni, il rapporto del 25 ottobre 2017 non pone una diagnosi

chiara secondo ICD-10, non si pronuncia con sufficiente chiarezza sul grado di

inabilità lavorativa e sull’evoluzione della stessa nel tempo e inoltre non

motiva espressamente le ragioni per le quali all’assicurato non sarebbe

permessa una ripresa, seppur parziale, dell’attività lavorativa. Lo stesso è quindi

bisognoso di ulteriore approfondimento, ragione per cui una nuova valutazione

del ____________ appare imprescindibile.

Non

è peraltro superfluo sottolineare che per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre

2013.

consid. 3.2,9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche STF 9C_949/2010

del 5 luglio 2011,9C_9/2010 del 29 settembre 2010; cfr. anche DTF 125 V 353 consid. 3a.cc).

Pe

quanto concerne invece l’aspetto somatico, il ricorrente ha prodotto un certificato

del dr. __________ ortopedico curante, il quale, poste le diagnosi di “Dolori

persistenti emisoma di sinistra in stato dopo osteostintesi di una

frattura dell’acetabolo sinistro nel 2010; sindrome depressiva”, ha

illustrato come il paziente lamentasse dolori tutti i giorni localizzati “a

livello della schiena bassa a sinistra, a livello dell'anca e della coscia a

volte irradianti fino al ginocchio anche più distale”. All’esame clinico ha

rilevato che l’assicurato deambulava con una stampella, senza la quale faceva fatica

a stare in piedi e a caricare completamente. Da sdraiato alla palpazione aveva

un forte dolore, ma molto diffuso peritrocanterico posteriormente al trocantere,

ma anche in tutta la zona bassa lombare come anche alla coscia, alla quale

sosteneva di avere una iposensibilità importante in tutta la zona. Per il resto

la mobilità dell'anca era buona anche se nelle fasi terminali molto dolorosa.

Dalle radiografie del 18 ottobre 2017 era rilevabile un’osteosintesi eseguita

in modo corretto, pochi segni per un’artrosi e nessuna progressione rispetto

alle radiografie precedenti. Ha poi concluso:

“ Valutazione e procedere

Dal mio punto di vista questi disturbi sono reali o

almeno così percepiti dal paziente, motivo per cui capisco che lui effettivamente

in questo stato non riesce più a tornare a lavorare. Inoltre in data odierna lo

vedo molto rallentato e ritardato è difficile fagli fare esercizi per cui anche

questo sicuramente non permette, dal mio punto di vista, una reintroduzione nel

mondo del lavoro per qualsiasi tipo al momento attuale. Tempo fa ho eseguito

una infiltrazione dell'anca dove un certo miglioramento c'era stato, motivo per

il quale ho proposto comunque quindi una protesi totale dell'anca, proprio per cercare di migliorare almeno

qualcosa del suo stato di salute. La sua ansia in generale non gli permette attualmente di sottoporsi aa

un intervento chirurgico. È inoltre seguito inoltre dal Dr. ___________, psichiatra, che probabilmente

dovrà prendere posizione sulla situazione. Con il permesso del paziente inviamo

tale lettera al Dr. __________ e all'Assicurazione invalidità. Da parte mia non

prevedo ulteriori controlli presso la mia consultazione ma rimango a

disposizione in caso di necessità.” (doc.

C)

La

certificazione è stata sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale, con

Annotazione del 6 novembre 2017, ha affermato:

"

Le osservazioni avanzate

dall’assicurato in sede di ricorso al TCA riguardano sia la problematica

somatica ortopedica che quella psichiatrica. Come medico SMR incaricato delle

valutazioni somatiche, rispondo unicamente ai contenuti del rapporto medico del

Dr. med. __________ del 18.10.2017, demandando ai colleghi psichiatri SMR il

compito di valutare le altre certificazioni.

Dal suddetto rapporto emerge un'anamnesi recente (si

tratta quindi di disturbi soggettivi riferiti) caratterizzata dalla persistenza

di algie interessanti la regione lombare a sinistra, anca e la coscia, sintomi che si irradierebbero anche

al ginocchio o più distalmente. L'esame

obiettivo condotto dal collega __________ pone in evidenza una deambulazione

con stampelle ed una dolorabilità alla palpazione sia lombare che

peritrocanterica. Tuttavia, dallo stesso

esame si evidenzia che l'assicurato riesce a sollevare l'arto inferiore

sinistro contro resistenza, mentre la mobilità

dell’anca è buona, anche se riferita come molto dolorosa nelle fasi terminali.

Per contro, l'esame radiografico del bacino symbios e

anca assiale di sinistra, dello stesso giorno, mette in luce un'osteosintesi

eseguita in modo corretto, pochi segni per un'artrosi ma, soprattutto, nessuna

progressione rispetto alle radiografie precedenti.

Ora, alla luce di

quanto appena esposto, è sorprendente constatare come da un lato il collega __________

affermi che i disturbi riferiti dal paziente sono reali, mentre dall'altro

scrive: "...o almeno così percepiti dal paziente". Ritengo, inoltre,

fuorviante che il collega __________ definisca "rallentato e

ritardato" l'assicurato al momento della vista, ragione per cui egli non sarebbe

stato in grado di eseguire degli esercizi e, per lo stesso motivo, non sarebbe

abile in alcuna attività lavorativa.

Mi permetto di sottolineare come in queste affermazioni

non vi sia traccia di alcuna valutazione ortopedica, se si esclude la

radiografia che non oggettivava alcuna alterazione che non fosse già nota e

valutata, oltre a documentare la correttezza dell'osteosintesi e pochi segni di artrosi.

Il collega __________ non descrive la situazione

clinica osservata come una condizione patologica nuova od oggettivamente

peggiorata, ossia suffragata da nuovi elementi diagnostico-clinici, e non

potrebbe farlo, vista la mancanza assoluta di reperti radiologici correlati

alla sintomatologia riferita dall'assicurato. Inoltre, prova scientifica di una

condizione clinica stabile e non peggiorata rispetto a quanto noto, è il fatto

che il collega __________ non preveda

alcun controllo ulteriore presso la sua consultazione.

Infine, faccio notare che il proposto intervento di

protesizzazione dell’anca non sia stato preso in considerazione dall'assicurato

poiché, secondo il Dr. med. __________: "la sua ansia in generale non gli

permette attualmente di sottoporsi ad un intervento chirurgico".

Anche quest'ultima affermazione non ha il carattere di

una valutazione ortopedica. Circa

l'atteggiamento dell'assicurato, mi permetto poi di commentare come davanti ad

una reale situazione di dolori e limitazioni così importanti, quale quella che

si vorrebbe sostenere, nessun paziente indugerebbe a farsi operare poiché

l'idea stessa del sollievo supererebbe di gran

lunga qualunque ansia.

Pongo quindi l'accento sui seguenti elementi:

l'assicurato riesce a sollevare l'arto inferiore

sinistro contro resistenza:

la mobilità dell'anca è buona;

l’esame radiografico mette in luce un'osteosintesi

eseguita in modo corretto, pochi segni per artrosi, nessuna progressione

rispetto alle radiografie precedenti;

Il Dr. med. __________ non pone alcuna nuova diagnosi;

ll Dr. med. __________ non prevede alcun ulteriore

controllo.

Ne concludo che in assenza di nuovi reperti radiografici,

così come in assenza di correlazioni clinico-strumentali, quindi di nuove

diagnosi di certezza codificate secondo ICD, la documentazione ortopedica

prodotta dall’assicurato non sia in grado di modificare le conclusioni del mio

rapporto finale del 02.03.2017 relativamente agli aspetti somatici. Lascio ora

la valutazione della documentazione psichiatrica ai colleghi psichiatri SMR.”

(doc. VII)

A

queste allegazioni, fatte proprie dall’amministrazione, questo Tribunale deve

aderire, la certificazione del dr. __________ non permettendo di scostarsi

dalle motivate e approfondite conclusioni peritali del dr. __________, alla cui

valutazione, che rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza, va attribuita forza probatoria piena ai sensi

della giurisprudenza menzionata al consid. 2.7, avendo fondato le sue conclusioni su indagini approfondite e essendo

giunta a risultati concludenti, e non sussistendo indizi concreti che ne mettano

in causa la credibilità (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Dalle

certificazioni dell’ortopedico curante non emerge in effetti una sostanziale

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. Si tratta

quindi di una differente valutazione della medesima fattispecie medica posta a

fondamento della decisione impugnata.

del resto permette di modificare queste conclusioni lo stringato certificato

del dr. __________ del 1° dicembre 2017, attestante la medesima diagnosi di “Dolori

persistenti emisoma di sinistra in stato dopo osteosintesi di una

frattura dell’aceta-bolo sinistro nel 2010” e concludente per un’inabilità

lavorativa completa, ritenuto che l’assicurato “a seguito dell’interven-to

sopra menzionato non riesce a caricare sul bacino, lamenta dolori persistenti e

non può sollevare pesi” (doc. XIII/1). Nuovamente interpellato, il medico

SMR ha in proposito osservato che:

"

La certificazione del Dr. Med. __________,

del 01.12.2017, non è basata su alcun dato obiettivo come un nuovo esame

radiografico standard o altra diagnostica per immagini (TC,RMN), non è suffragata

da un approfondito esame clinico con relativa valutazione dello stato muscolare

e delle escursioni articolari (misurazione dei gradi), né tantomeno indica una

diagnosi codificata secondo ICD-10 che giustifichi l'incapacità lavorativa

completa e le prognosi sfavorevole sostenute. Pertanto, confermo integralmente

le conclusioni della mia precedente presa di posizione del 06.11 .2017.” (doc.

XV/1)

A

dette conclusioni, fondate su un accurato esame del caso, alle quali

l’assicurato non ha saputo contrapporre nuova documentazione medica rilevante,

questo Tribunale deve aderire. Del resto sia pure rilevato che nella sua

valutazione anche il perito dr. __________ aveva evidenziato l’impossibilità

per l’assicurato di esercitare ancora la sua professione, dovendo egli evitare

lavori pesanti, cambiare a volte postura, non stare seduto per più di due ore,

non camminare per più di 100 metri, non stare in piedi continuamente per più di

mezz'ora, non lavorare in anteflessione o inginocchiato, non sollevare ripetutamente

pesi superiori ai 10 kg (doc. AI 121). D’altra parte, nella valutazione del 21

giugno 2017, il consulente professionale, tenendo conto delle limitazioni

elencate dal perito, ha elencato una serie di attività accessibili

all’assicurato e rispettose delle elencate limitazioni funzionali, quali ad esempio

addetto alla qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero,

addetto al controllo e all’imballaggio nel settore farmaceutico e alimentare,

addetto all’assemblaggio di pezzi elettronici ed ingranaggi, portiere d’albergo

o impiegato in logistica (doc. AI 129).

Osservato

come non permetta manifestamente diversa conclusione nemmeno lo stringato

certificato della curante dr.ssa __________ del 6 ottobre 2017 (che si limita

ad attestare un’inabilità lavorativa totale “per esiti di infortunio al bacino

e per sindrome ansioso depressiva con disturbi del sonno”, cfr. doc. B), se

ne deve concludere che per quanto concerne l’aspetto somatico la situazione

appare sufficientemente chiarita sulla base dell’approfondita e ben motivata

perizia del dr. __________. Malgrado la stessa sia stata redatta il 1. giugno

2016.

e, quindi, oltre un anno prima della decisione contestata, la documentazione

prodotta dall’assicurato non ha permesso di rendere verosimile una modifica

rilevante delle sue condizioni, intervenuta successivamente al referto peritale

e entro la data rilevante della decisione contestata, ricordato come per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata emanata - in concreto l’11 settembre 2017 - quando

si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366

consid. 1b).

Richiamata

ancora la dianzi enunciata giurisprudenza in materia di valore probatorio dei

rapporti del medico curante - per la quale secondo la

generale esperienza della vita il giudice deve tenere conto del fatto che, alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2 e riferimenti) - il

fatto che il dr. __________ certifichi un’inabilità lavorativa completa, senza

peraltro sostanziare tale valutazione sulla base di ulteriori diagnosi né

comprovando l’intervento di un peggioramento delle condizioni, non permette di

distanziarsi dalle conclusioni peritali (che hanno concluso per un’abilità

completa in attività idonee), ove peraltro si osservi che l’ortopedico curante

era giunto alle medesime condizioni anche nelle certificazioni, precedenti alla

perizia del dr. __________, del 16 e 17 settembre 2015 (doc. AI 106, 107). Egli

non ha in ogni modo fornito elementi diagnostici o motivazioni che permettano

di ritenere non attendibili le conclusioni peritali. Sia infine ancora

osservato che le conclusioni del dr. __________ si sono allineate a quelle

tratte dalla __________ sulla base non solo delle valutazioni dei sanitari

della clinica di __________ (cfr. rapporto 5 gennaio 2011, doc. 68 atti __________),

ma anche di quelle del dr. __________, medico di circondario __________ (cfr.

da ultimo il referto del 30 gennaio 2012; doc. 115 atti __________). Dette

conclusioni sono state del resto confermate anche dal TCA nella sua pronuncia

dell’11 luglio 2013 (che ha condiviso tra l’altro le considerazioni

dell’Istituto assicuratore per il quale alle conclusioni di inabilità totale

del dr. __________ non poteva essere prestata adesione; cfr. la STCA 35.2012.64

dell’11 luglio 2013; cfr. anche la STF 8C-671/2013 del 20 febbraio 2014).

In

conclusione, vista la refertazione specialistica agli atti e considerate le

summenzionate annotazioni 6 e 7 novembre 2017 e 8 gennaio 2018 dei medici SMR

(cfr. VII/1 e 2, XV/1), questo TCA concorda quindi con la necessità di

procedere ad ulteriori accertamenti peritali (perlomeno) di natura psichiatrica

volti a stabilire lo stato delle affezioni psichiche di cui soffre

l’interessato e le relative ripercussioni invalidanti.

Gli

atti vanno quindi ritornati all’amministrazione che procederà a far eseguire

un’accurata valutazione psichiatrica di decorso tramite il __________.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI effettuerà una valutazione

globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e

stabilirà nuovamente il grado d’invalidità e, quindi, l’eventuale conferma

della soppressione della rendita.

2.9

Con

la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del

diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione

della decisione, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L’insorgente

ha in sostanza postulato il ripristino dell’effetto sospensivo pendente causa

ed ha anche ribadito, in sede di osservazioni alla (di massima condivisa)

proposta di retrocessione degli atti, la richiesta d’erogazione di prestazioni

durante la procedura di rinvio.

Nella

DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la

riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione

di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo

ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

"

(…) Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage

unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig

missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch

die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung

oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die

Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa

giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un

ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una

rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di

rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione

fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha, in

particolare, osservato:

"

(…) Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von

SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche

Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.

Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung

der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen

haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden

Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen.

Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die

Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine

Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio

2011.

consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del

20.

dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque

giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4 (cfr. anche la STCA 32.2010.357 del 29

aprile 2011).

Conformemente

alla suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile

concludere che l’ammini-strazione abbia in concreto inteso anticipare in modo

abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) – l’amministrazione

ha infatti avviato la revisione nel novembre 2011 facendo in particolare

esperire due perizie psichiatriche e, quindi, alla luce delle allegazioni

dell’assicurato, una valutazione peritale bidisciplinare (psichiatrica e

reumatologica; doc. AI 121 e 122) e sottoponendo pure le certificazioni dei

curanti al SMR – l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione

impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.

D’altronde,

con riferimento alla giurisprudenza succitata, non è in concreto possibile

stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, a

fronte delle dettagliate risultanze peritali agli atti, la valutazione del

curante psichiatra dr. __________ attestante una totale incapacità lavorativa,

richiamata nuovamente la dianzi menzionata giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti del medico curante, non permette con ogni verosimiglianza

di ipotizzare che in esito al nuovo esame peritale la soppressione delle prestazioni

non potrà essere confermata rispettivamente di ritenere che il provvedimento

impugnato risulti manifestamente errato.

Di conseguenza la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo va respinta.

2.10

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché

proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e renda successivamente una

nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti