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Decisione

32.2017.171

Respinta la domanda di prestazioni in assenza di inabilità lavorativa, dopo esecuzione di una perizia multidisciplinare, e, quindi, di invalidità. TCA conferma

24 maggio 2018Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno consigliato di proseguire le fisioterapie ambulatoriali che

sicuramente erano da considerare “utili a mantenere un buon trofismo della

muscolatura e allungare bene la muscolatura”, oltre che lo stretching

regolarmente, ritenuto come non vi erano altre possibilità di migliorare le sue

condizioni di salute con altri approcci terapeutici. Secondo il consulente in

psichiatria era inoltre indicata una presa a carico psicologica che potesse “aiutare

l’assicurata a meglio gestire le insicurezze da lei percepite, il che potrebbe

portare a un miglioramento del suo stato di salute.” (doc. AI 231).

Dette

conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 5 luglio

2017 (doc. AI 232).

L’amministrazione,

con progetto di decisione 6 luglio 2017, ha pertanto proposto il rigetto della

domanda di prestazioni, ammettendo sostanzialmente l’assenza di qualsivoglia inabilità

lavorativa nella sua attività lavorativa di operatrice socio-assistenziale

prima infanzia così come in altre attività lavorative leggere-moderate e pure come

casalinga (doc. AI 233).

Al

progetto si è opposta l’assicurata, producendo una certificazione della dr.ssa __________,

FMH in medicina fisica e riabilitazione, la quale ha sostanzialmente elencato

le note patologie e le terapie dispensate (doc. AI 238).

L’amministrazione

ha nuovamente interpellato il medico SMR, il quale non ha ritenuto opportuno

procedere ad ulteriori accertamenti in assenza di nuovi elementi (Annotazione

dell’11 settembre 2017, doc. AI 236). È quindi stata resa la decisione contestata

del 20 settembre 2017, che ha stabilito:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Con sentenza 18.01.2016 il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha respinto il ricorso, tuttavia ha ritornato gli atti affinché

l'Ufficio Al esamini la nuova documentazione medica prodotta alla stregua di

una nuova domanda di prestazioni Al.

Dall'ulteriore nuova documentazione medica acquisita

all'incarto ma in particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui la Signora RI

1 è stata sottoposta nei mesi di marzo e aprile 2017 presso il Servizio

Accertamento Medico di Bellinzona, risulta che l'attuale grado di capacità

lavorativa medico-teorica globale nell'attività tuttora esercitata di

operatrice socio-assistenziale prima infanzia è considerata nella misura del

100 %.

Dal punto di vista reumatologico, neurologico,

pneumologico, psichiatrico non vi sono limitazione per quanto riguarda

l’abituale attività lavorativa della signora RI 1, come pure per qualunque attività professionale con attività

fisica da leggera a moderata, senza esposizione ad agenti

irritativi delle vie respiratorie.

Anche nel compimento delle mansioni consuete di casalinga non vi sono limitazioni.

Osservazioni al progetto di decisione del 06.07.2017:

In data 31.07.2017 e

11.09.2017, abbiamo ricevuto le vostre osservazioni avverso il summenzionato progetto.

Nello scritto dell'11.09.2017 vi era allegata una certificazione medica redatta

dalla Dr.ssa __________.

La stessa è stata

inoltrata al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo, dopo

attenta valutazione, ha stabilito che quanto giunto in fase di audizione non indica una

nuova patologia o una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto

a quanto

scaturito dalla valutazione peritale alla quale l'Assicurata è stata

sottoposta.

Pertanto, confermiamo la piena capacità lavorativa della

Signora RI 1 sia nella sua attività abituale in qualità di operatrice

socio-assistenziale prima infanzia che in attività adeguate al suo stato di

salute.

Visto quanto sopra si conferma in toto quanto descritto

nel suddetto progetto di decisione.” (doc. AI 239)

Con

il ricorso l’assicurata contesta tali conclusioni, elencando le varie affezioni

di cui soffre e producendo documenti già agli atti oltre ad una nuova certificazione

della dr.ssa __________ del Servizio d’immunologia clinica e di reumatologia

dell’Ospeda-le __________ di __________ (del 17 agosto 2017), insistendo in

sostanza per la richiesta di una mezza rendita d’invalidità.

L’amministrazione

ha sottoposto la documentazione al SMR, il quale, esaminati i nuovi atti medici,

ha concluso che gli stessi non permettevano di modificare la valutazione del

SAM (doc. IV/1).

La

ricorrente ha ulteriormente prodotto un nuovo certificato del 27 novembre 2017

della dr.ssa __________, un rapporto del dr. __________ del 30 novembre 2017 e

della dr.ssa __________ del 16 ottobre 2017 (doc. O-Q), in merito ai quali il

medico SMR ha nuovamente ribadito che gli stessi non attestavano una modifica

dello stato di salute rispetto a quanto accertato dal SAM (doc. X/1).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determi-nante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA,

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del

SAM del 22 giugno 2017 (doc. AI 231), confermata dal SMR il 5 luglio 2017 (doc.

AI 232). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che

precede.

In

effetti i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni

obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto le sopra

elencate (cfr. al consid. 2.5) diagnosi di fibromialgia di tipo primario, cervico-toraco-lombalgie,

gonalgie bilaterali, tendinopatia dei tendini achillei, stato dopo osteotomia

per allungamento delle due gambe nel giugno del 1994 per una sindrome di Turner,

asma bronchiale leggera e intermittente, crisi ansiose parossistiche (DD

disturbo di personalità ansioso), rinite cronica e Intolleranza al lattosio. Sulla

base di consultazioni specialistiche approfondite, essi si sono espressi su tutte

le patologie lamentate, hanno esaminato la documentazione messa loro a disposizione

ed hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo e accurato, concludendo

per una piena abilità lavorativa.

Per

quanto innanzitutto riferito alla sfera reumatologica, il dr. __________,

ha ricordato che si trattava di un’assicurata che soffre di una malattia congenita

sotto forma di una sindrome di Turner. Tale sindrome ha portato, per quanto

riguarda l'aspetto muscolo-scheletrico, soprattutto a una diminuzione di statura

per cui in giovane età, nel 1994, si era proceduto a un intervento alle gambe

bilateralmente con una osteotomia bilaterale delle tibie con allungamento. Il

decorso era stato favorevole. L'assicurata aveva quindi anche subito un intervento

per una deformazione in piede equino bilaterale.

Dopo

aver illustrato la sua formazione professionale (liceo artistico, designer SUP

in comunicazione visiva, operatrice socio-assistenziale della prima infanzia) il

perito ha osservato come i disturbi all'apparato muscolo-scheletrico

dell'assicurata fossero peggiorati negli ultimi anni, specialmente dal 2009. Rielencate

le certificazioni mediche agli atti, nelle quali venivano descritte soprattutto

delle problematiche degenerative alla colonna cervicale e lombare nonché i

disturbi alle ginocchia e la tendinopatia achillea, ha osservato come alla

visita clinica fossero riscontrabili dei reperti sostanzialmente simili a

quelli già descritti dai colleghi con soprattutto dei dolori cervico-lombari,

alle ginocchia e del tendine achilleo bilateralmente. Ha quindi esposto:

"

(…)

È presente in modo preponderante attualmente un quadro

di tipo fibromialgico di tipo primario. Quest'ultimo era già stato ipotizzato

dal collega Dr. med. __________. Egli aveva riscontrato solo 3 punti dolorosi

su 18. Vi è stata, come spesso accade in questa patologia, un'evoluzione con

una tendenza alla generalizzazione dei disturbi. Attualmente vi sono tutti i

punti necessari per questa diagnosi. In associazione vi sono tutta una serie di

disturbi funzionali che vanno dalla cefalea al bruxismo, ai dolori alla

muscolatura del massetere, ai disturbi cardiaci e a una problematica

probabilmente di colon irritabile che ben si associano a questa problematica.

Si tratta di una fibromialgia di tipo primario in relazione con una sindrome

ansioso-depressiva descritta dallo psichiatra Dr. med. __________.

Per le problematiche degenerative alla colonna

vertebrale non ho riscontrato attualmente nessuna sindrome irritativa

radicolare né alle estremità superiori né inferiori.

Le indagini radiologiche da me effettuate mostrano

delle alterazioni degenerative di modesta entità che ben si sposano con le

indagini antecedenti in particolar modo con una MRI della colonna cervicale e

lombare eseguite nel 2015.

Anche per quanto riguarda i disturbi al tendine

achilleo si evince attualmente dei dolori alla palpazione. Non vi sono comunque

segni di infiammazione locale odi tendinosi. Reperto questo compatibile con

l'ecografia eseguita il 19 maggio 2015.

Tutto sommato dal punto di vista muscolo-scheletrico vi

è un -quadro clinico e radiologico che non comporta delle limitazioni

funzionali significative. In particolar modo non comporta una limitazione nelle

attività professionali apprese e svolte da parte dell'assicurata. Si tratta di

attività lavorative non particolarmente pesanti sia nell'ambito della

sorveglianza dei bambini come pure nell'eventuale ripresa dell'attività

professionale imparata di designer SUP in comunicazione visiva.

La mia valutazione si discosta dalle prese di posizione

dei medici curanti in particolar modo dalla Dr.ssa med. __________ che aveva

ritenuto un'incapacità lavorativa del 20% per consentire all'assicurata un

adeguato trattamento. Penso che questi trattamenti possano essere svolti al di

fuori dall'attività occupazionale.

L'assicurata di per sé svolge già gli esercizi di

stretching in maniera autonoma.

Considerandi

Per quanto riguarda la presa di posizione

dell'incapacità lavorativa del Prof Dr. med. __________ egli si esprimeva in un

momento in cui l'assicurata era in gravidanza. Riteneva di rivalutare questa

incapacità lavorativa dopo la conclusione della gravidanza e il parto. Se

allora vi erano dei presupposti per un'incapacità lavorativa attualmente questi

non sono più presenti.”

Secondo

il perito dunque dal punto di vista muscolo-scheletrico il quadro clinico e

radiologico non comportava delle limitazioni funzionali significative,

segnatamente nell’attività lavorativa esercitata dall’assicurata così come in

quelle imparate (per esempio quale designer SUP in comunicazione visiva).

Motivando le ragioni per le quali egli si discostava da quanto concluso in passato

dai dr. __________ e dr. __________, ha quindi concluso per l’assenza di

inabilità lavorativa per motivi reumatologici con motivazioni approfondite e

pertinenti, dalle quali questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.

Per

quanto riferito alla sfera neurologica, il dr. __________, dopo aver

descritto nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico neurologico, ha osservato

che l’esame neurologico dettagliato era normale e non vi erano deficit che facessero

sospettare una lesione da parte del sistema nervoso centrale o periferico. In

particolare non vi erano “elementi indicativi di una sindrome radicolare attualmente

sintomatica agli arti inferiori”. Pure da escludere a suo avviso era la

presenza di un’irrita-zione radicolare. Ha quindi concluso affermando che “per

quel che riguarda gli ,aspetti neurologici non si trovano reperti rilevanti e i

sintomi descritti dalla paziente sono spiegati principalmente da problematiche

di competenza reumatologica. Per quel che riguarda gli aspetti neurologici l'A.

è abile al lavoro al 100% e non vi sono proposte terapeutiche”.

Anche

tali conclusioni sono convincenti e non prestano il fianco a critica alcuna.

Per

quanto riferito alla sfera pneumologica, il dr. __________, eseguita una

funzione polmonare (con esito normale, senza segni per un disturbo ventilatorio

di tipo ostruttivo o della diffusione), e approfondita la situazione clinica,

posta la diagnosi di asma bronchiale leggera intermittente - per la quale la paziente

non aveva mai dovuto essere sottoposta ad un trattamento in urgenza, né a

ricoveri né a trattamento con corticosteroidi sistemici - ha concluso che “non

ci sono elementi per giustificare dal punto di vista medico teorico pneumologico

un’incapacità lavorativa persistente nell'attività da ultimo svolta della

paziente. La paziente non presenta neppure limitazioni per attività professionali

con attività fisica da leggera a moderata". Anche tale valutazione

specialistica approfondita e dettagliata merita di essere condivisa.

Infine,

per quanto riferito alle problematiche psichiatriche, il dr. __________,

dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni

obiettive sul piano psicopatologico, ha osservato quanto segue.

"

L’assicurata fin dalle prime tappe

della sua vita si è dovuta confrontare con una patologia causata da una

anomalia genetica che l'ha posta in una condizione di palese diversità dalle

sue coetanee per via della bassa statura e di altre caratteristiche somatiche

tipiche di questo genere di malattia. Essendo stata sottoposta ad interventi

per l'accrescimento degli arti inferiori l'A. ha dunque precocemente dovuto

convivere con il dolore fisico per vincere la sua battaglia contro una malattia

che compromettendo tra gli altri gli organi della riproduzione avrebbe anche

potuto condurla alla sterilità. L'A. anche se un po' in là con gli anni è alla

fine riuscita a coronare il suo desiderio di maternità dando alla luce una

figlia sana. Pur riuscendo ad affermarsi nei vari ambiti della vita l'A. non è

peraltro stata in grado di sradicare le insicurezze profonde che l'hanno

accompagnata in tutti questi anni che ella ha vissuto alla costante ricerca di

un alleggerimento degli effetti della sua malattia e nonostante la presenza di

crisi ansiose, vissuti di inadeguatezza e condotte di evitamento delle

esposizioni pubbliche."

Sulla

base di queste constatazioni il perito psichiatra ha posto le diagnosi di crisi

ansiose parossistiche (DP disturbo di personalità ansioso), ritenendo che “pur

avendo riscontrato la presenza di crisi ansiose parossistiche e di insicurezze

profonde riconducibili a vissuti di inadeguatezza legati alla malattia di

origine genetica di cui I’A. è affetta non sono queste problematiche emerse di

una gravità tale da configurare una diagnosi psichiatrica dotata di

ripercussioni invalidanti".

Anche

a tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico e

testistico – che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, e che ha quindi

concluso per l’assenza di affezioni con influsso sulla capacità lavorativa – si

deve aderire senza riserve.

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che non vi

erano limitazioni della capacità lavorativa di rilievo, l’assicurata essendo da

considerare abile in misura completa nell'attività esercitata di operatrice

socio-assisten-ziale prima infanzia. L’abilità era pure piena come casalinga e in

qualunque attività professionale “con attività fisica da leggera a moderata,

senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie”, con la

precisazione che, come descritto nel rapporto del SMR del 19 dicembre 2011

(doc. AI 156), l’assi-curata non era idonea “a svolgere attività lavorative

da svolgere unicamente in posizione eretta, attività da svolgere in posizione

seduta o in alternanza può essere svolta senza limitazioni”. I periti hanno

pure fatto rilevare che vi era stata una certificazione d’inabilità lavorativa

completa dal 1 giugno 2016 da parte del medico curante a motivo di gravidanza

e, quindi, non per le affezioni di cui è portatrice l’assicurata. In effetti, a

decorrere da gennaio 2017, dopo aver partorito sua figlia in agosto 2016,

l’interessata aveva ripreso la propria attività lavorativa. Da questo momento

andava quindi ammessa la capacità lavorativa nella misura del 100%

nell'attività tuttora esercitata come pure in un'attività adatta. Con

riferimento alle terapie da approntare, il SAM ha osservato che dagli elementi

raccolti non emergevano indizi per un'insufficiente aderenza terapeutica dell’assicurata.

Inoltre, secondo il consulente in reumatologia il trattamento seguito

dall’interessata era da considerare adeguato, non vi erano ulteriori proposte

terapeutiche, continuando l’interessata con la fisioterapia ambulatoriale e lo stretching.

Per quanto riguardava invece le problematiche psichiche, secondo il consulente

in psichiatria era indicata una presa a carico psicologica che potesse “aiutare

l’assicurata a meglio gestire le insicurezze da lei percepite, il che potrebbe

portare a un miglioramento del suo stato di salute.” (doc. AI 231).

Dette

conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 5

luglio 2017 (doc. AI 232) e questo Tribunale non ha motivo per non confermarle,

in assenza di elementi o documentazione probatoria che possa permettere

conclusione diversa.

Del

resto le stesse hanno potuto essere confermate dall’am-ministrazione anche dopo

esame del certificato del 24 agosto 2017 della dr.ssa __________ (attestante in

sostanza la diagnosi di sindrome dolorosa multifattoriale con descrizione delle

terapie intraprese, segnatamente mesoterapia e riabilitazione

multifunzionale-posturale, doc. AI 238) prodotto in sede di osservazioni al

progetto di decisione. In proposito in effetti il medico SMR ha osservato che

da tale certificato non risultava nessuna nuova patologia o modifica sostanziale

dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM (doc. AI 236). Tale

conclusione va condivisa, ove peraltro si rilevi che il certificato in

questione nemmeno si pronuncia su eventuali influenze sulla capacità lavorativa

dei disturbi lamentati.

Nel

ricorso la ricorrente si è limitata in sostanza ad un dissenso puramente

soggettivo, ritenendo di essere inabile almeno nella misura del 50%, elencando

le patologie di cui soffre, ma senza indicare in che modo e in che misura le

conclusioni tratte dal SAM sarebbero errate.

Per

quanto riguarda la documentazione prodotta durante la procedura ricorsuale va

detto che l’amministrazione ha provveduto a sottoporla al SMR, il quale ha concluso

che i documenti messi a disposizione non erano tali da modificare la valutazione

SAM espressa nella perizia del 22 giugno 2017 (cfr. in esteso al consid. 2.5 e

di seguito). A ragione.

In

particolare, con il ricorso l’assicurata ha prodotto, oltre a documentazione

già agli atti e quindi già esaminata dall’am-ministrazione, un rapporto della

dr.ssa __________ del Servizio di immunologia clinica e reumatologia dell’Ospedale

__________ di __________ del 17 agosto 2017, che pone le diagnosi di Sindrome

cervicobrachiale cronica, Sindrome lombosondilogena cronica, Bruxismo, Sindrome

di Turnercon mosaico 40x/46xx, epatopatopatia di tipo mista, asma bronchiale

intrinseca di grado leggero moderato, e consiglia la ripresa di una fisioterapia

attiva. Nel suo referto la reumatologa rileva di non aver riscontrato elementi

che farebbero pensare ad un processo autoimmune dei dolori riferiti. Non erano

nemmeno rilevabili, malgrado la presenza di un'anomalia di transizione con un'emilombalizzazione

dell'Sl e alterazione degenerativa a livello C5-C6 con bulging discale, né una compressione

radicale e midollare né compressioni radicolari. A suo avviso, i dolori

riferiti erano in parte attribuibili alle alterazioni degenerative a livello della

colonna cervicale e della colonna lombare, così come all’anomalia di transizione

a livello della colonna lombare e ad una componente miofasciale importante, in

parte legata ad un decondizionamento muscolare. Da qui la prescrizione di una

fisioterapia attiva antalgica con l'obiettivo di migliorare la stabilità del

passaggio cervicotoracale e lombosacrale. La specialista non si è per contro pronunciata

in alcun modo su un’eventuale inabilità lavorativa.

A

ragione pertanto il medico SMR, nella sua Annotazione del 24 ottobre 2017, ha

concluso che “dall’attuale documentazione non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute in particolare reumatologico

rispetto alla valutazione in ambito SAM e rispetto alla precedente valutazione

reumatologica a __________ nel 2016.”

(doc. IV/1).

La

ricorrente ha ulteriormente prodotto un aggiornamento della dr.ssa __________

del 16 ottobre 2017, con il quale la reumatologa conferma in sostanza le note

diagnosi e ribadito la necessità di seguire una fisioterapia attiva (doc. Q).

Quanto

d’altra parte al certificato del 30 novembre 2017 del dr. __________ del

reparto di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________, lo

stesso pone la diagnosi di “Gonalgia a destra di origine non chiara”, riferendo

di addotti intermittenti dolori da 3 mesi, attualmente pressoché assenti, di possibile

origine meniscale, rilevando come la sintomatologia fosse al momento rientrata.

Conclude quindi per l’assenza di indicazione chirurgica (“Ad ogni modo clinicamente

non appare evidente alcun elemento che giustificherebbe un'eventuale presa a

carico chirurgica nella fattispecie di un'artroscopia diagnostica”), la

diagnosi di una lesione del menisco laterale non potendo essere attestata. Lo

stesso non si pronuncia su un’eventuale inabilità lavorativa per problematiche

ortopediche (doc. P).

Infine,

quanto alla nuova certificazione del 27 novembre 2017 della dr.ssa __________,

la stessa conferma i precedenti certificati e riferisce del fatto che

l’assicurata sarebbe seguita dal punto di vista riabilitativo per sindrome dolorosa

cronica in disfunzione cranio-mandibolo-posturale. La curante riferisce di “un

rallentamento metabolico con muscoli ipertrofici, infiammati e dolenti legati

alla sindrome di Turner. I blocchi strutturali multisegmentari a livello della

colonna, la disfunzione a livello degli arti inferiori e la muscolatura

ipertonica infiammata portano a sintomatologia dolorosa e minore

resistenza fisica con facile affaticabilità, limitata capacità di mantenere posizione

fisse prolungate”, ma non attesta alcuna inabilità lavorativa. Conclude quindi

consigliando “una riabilitazione miofunzionale posturale che comprenda anche

un riequilibrio metabolico per migliorare l'equilibrio posturale e metabolico

ed infine la performance motoria della signora” (doc. O).

Con

riferimento a questi ultimi certificati, il medico SMR, nell’annotazione 23

gennaio 2018, ha quindi con pertinenza concluso che “dagli attuali rapporti

non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.

Nei rapporti della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ non vi sono

nuovi elementi clinici mentre dal rapporto dr. __________ risulta intercorrente

problematica a livello del ginocchio con evoluzione favorevole“ (doc. X/1).

A

queste conclusioni del SMR, tratte sulla base di un accurato esame del caso, questo

giudice deve aderire, ove peraltro si osservi che le limitazioni menzionate

dalla dr.ssa __________ (facile affaticabilità, limitata capacità di mantenere

posizioni fisse prolungate) coincidono in sostanza con quelle considerate

dai periti SAM nella perizia del 22 giugno 2017 laddove essi hanno precisato

che l’assicurata era da considerare abile nella sua attività così come in

qualunque attività professionale con attività fisica da leggera a moderata, dovendosi

evitare attività da svolgere unicamente in posizione eretta, essendo da

privilegiare attività in posizione seduta o in alternanza seduta/eretta (doc.

AI 231 cifra 9. 1.1. menzionata per esteso al consid. 2.5).

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), le certificazioni dei medici curanti

dell’insorgente, che peraltro nemmeno ne attestano un’eventuale incapacità

lavorativa, non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR

che si sono espressi, in modo coerente e privo di contraddizioni.

Considerato

pertanto come l’assicurata abbia contestato le conclusioni dell’amministrazione

senza tuttavia produrre, né durante la procedura amministrativa né in sede di

ricorso, documentazione rilevante o fornire elementi che consentano

in qualche modo a questo giudice di considerare

inattendibili la perizia SAM e le valutazioni del SMR, dalle conclusioni in

merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è possibile

dipartirsi. In particolare l’interessata non ha fornito documentazione medica attestante

un danno alla salute d’en-tità maggiore, la presenza di qualsivoglia altra

patologia invalidante o un peggioramento successivo alla perizia del SAM e

entro la data della decisione contestata (ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid.

3.1

, 130 V 138 consid. 2).

All’assicurata

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II

425.

consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Ne discende che la richiesta dell’assicurata di essere sottoposta ad

una perizia “arbitrale, per eliminare qualsiasi incertezza in merito allo

stato di salute della nostra assistita” (doc. XII) va respinta.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 22 giugno 2017 - la quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.6) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e

gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto

2006; cfr. anche sopra al consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo

e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata

del 20 settembre 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che all’assicurata va riconosciuta una capacità lavorativa

medico-teorica piena nell'attività esercitata di operatrice socio-assistenziale

prima infanzia del 100 % così come in qualunque attività professionale con

attività fisica da leggera a moderata, senza esposizione ad agenti irritativi

delle vie respiratorie, dovendosi unicamente evitare attività in posizione

unicamente eretta, mentre che attività svolte in posizione seduta o in alternanza

seduta/eretta possono essere svolte senza limitazioni. Anche nel compimento

delle mansioni consuete di casalinga non sono state evidenziate limitazioni.

Sia

peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572).

Val

qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al

consid. 2.6 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V

409.

e 143 V 418), che i periti del SAM e in particolare lo psichiatra dr. __________

non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche

psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma

hanno verificato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base di

una valutazione puntuale ed oggettiva.

2.8

In

considerazione di quanto detto, a ragione l’amministrazio-ne ha concluso che,

in assenza di un’incapacità lavorativa duratura, nessuna prestazione dell’AI

poteva essere concessa all’assicurata (art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3). In

effetti, l’interessata non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b

e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa

con un grado di invalidità di almeno il 40% al termine di questo anno. La

decisione impugnata, con la quale la richiesta di prestazioni è stata respinta,

va quindi confermata e il ricorso rigettato.

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peg-gioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 140).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente .

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti