32.2017.171
Respinta la domanda di prestazioni in assenza di inabilità lavorativa, dopo esecuzione di una perizia multidisciplinare, e, quindi, di invalidità. TCA conferma
24 maggio 2018Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.171
FC/sc
Lugano
24 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel
mese di febbraio 2013 RI 1, nata nel 1978, ha inoltrato una nuova domanda di
rendita (doc. AI 159), dopo che, con decisione 6 febbraio 2012 cresciuta in
giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto una precedente richiesta di prestazioni
(doc. AI 158). Con decisione 8 aprile 2015, preavvisata il 29 gennaio 2015,
l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo
l’assicurata dimostrato una rilevante modifica delle circostanze oggettive
(doc. AI 168).
Il
ricorso presentato contro la succitata decisione dall’assicu-rata, per il
tramite dell’Associazione RA 1, è stato respinto dal TCA mediante pronuncia del
18 gennaio 2016, con la quale gli atti sono tuttavia stati trasmessi
all’Ufficio AI affinché procedesse ad esaminare la documentazione medica
prodotta dall’assicurata alla stregua di una nuova domanda di prestazioni (cfr.
STCA 32.2015.78).
1.2. Dopo
la trasmissione dell’incarto, ammessa l’entrata in materia, eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, segnatamente dopo aver interpellato i curanti
e fatta allestire una perizia multidisciplinare a cura del Servizio accertamento
medico (SAM), con decisione del 20 settembre 2017 (preavvisata il 6 luglio
2017) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo
l’assicurata completamente abile nella sua abituale attività lavorativa di operatrice
socio-assistenzia-le prima infanzia così come “in qualunque attività professionale
con attività fisica da leggera a moderata, senza esposizione ad agenti
irritativi delle vie respiratorie” con conseguente grado d’incapacità al
guadagno nulla (doc. B).
1.3. Con
ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dall’RA 1, ha censurato il
provvedimento, contestando le conclusioni tratte in relazione alla sua capacità
lavorativa, elencando tutte le patologie di cui soffre e allegando documentazione
già agli atti oltre a nuove certificazioni mediche. Chiede che le venga
attribuita una rendita per un’invalidità del 50% (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, dopo aver interpellato il SMR, ha chiesto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, ritenuto che
la dettagliata e approfondita valutazione medica del SAM non era stata validamente
smentita da altra documentazione medico-specialistica che potesse attestare la
presenza di una riduzione della capacità lavorativa.
1.5. Con
osservazioni 18 gennaio 2018 l’assicurata ha prodotto ulteriori atti medici (VIII).
Con scritto 31 gennaio 2018 l’Ufficio AI, sulla base di una nuova presa di
posizione del SMR, ha rilevato che la documentazione non comprovava una
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM (X).
Il
7 gennaio 2018 il rappresentante della ricorrente si è riconfermato nelle sue
posizioni, chiedendo altresì l’esperimento di “una perizia arbitrale”
(XII).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da in-valido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il
Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata
nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei
quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare
anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.5. Dalla
documentazione prodotta agli atti è emerso che l’assi-curata è portatrice di
sindrome di Turner, dolori cronici alla schiena e problemi alle gambe oltre che
disturbi psichiatrici. Dopo aver interpellato i medici curanti, l’Ufficio AI,
sentito il medico SMR, ha ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare
a cura del SAM. Dal referto datato 22 giugno 2017 (doc. AI 231) risulta che il
SAM ha fatto capo a quattro consultazioni specialistiche di natura neurologica
(dr. __________), pneumologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________)
e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti
presso il SAM sull’arco di sei giorni, la perizia ha posto le diagnosi di:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
- Fibromialgia di tipo
primario.
- Cervico-toraco-lombalgie nell'ambito della diagnosi
precedente nonché su alterazioni statiche e iniziali alterazioni di tipo degenerativo.
- Gonalgie bilaterali nell'ambito di leggera deviazione esterna della rotula con tendenza a rotazione
dell'asse rotuleo.
- Tendinopatia dei tendini achillei in stato dopo
intervento di allungamento dei tendini achillei bilateralmente per piede equino
bilaterale nel novembre del 1994.
- Stato dopo osteotomia per allungamento delle due
gambe nel giugno del 1994 per una sindrome di Turner con mosaico 45 X/46 XX.
- Asma bronchiale leggera e intermittente.
- Crisi ansiose parossistiche (DD disturbo di
personalità ansioso
- Nota rinite cronica in un soggetto non atopico.
- Intolleranza al lattosio. (…)”
Dopo
avere riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il
soggiorno dell’assicurata presso il SAM (sull’arco di 6 giorni), ribadito come
non vi fossero altre patologie che potrebbero limitarne la capacità lavorativa
oltre a quelle indicate, accertato che non vi erano limitazioni dovute a nessuna
delle affezioni diagnosticate, dopo aver proceduto ad una dettagliata ed
esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che l’assicurata era da considerare
completamente abile nella sua professione di operatrice socio-assistenziale
prima infanzia, così come pure per qualunque attività professionale con
attività fisica da leggera a moderata, senza esposizione ad agenti irritativi
delle vie respiratorie.
Esprimendosi
sulle limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa
adeguata, il SAM ha esposto:
"
(…)
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe
avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il
carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in
lavori di precisione)
Come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di
vista reumatologico, neurologico, pneumologico e psichiatrico non vi sono
limitazioni per quanto riguarda l'attività tuttora esercitata come pure per
qualunque attività professionale con attività fisica da leggera a moderata,
senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.
Come già descritto nel rapporto del Servizio Medico
Regionale del 19.12.2011 l'A. non è idonea a svolgere attività lavorative da
svolgere unicamente in posizione eretta, attività da svolgere in posizione
seduta o in alternanza può essere svolta senza limitazioni. (…)” (doc. AI 231)
Infine,
Fatti
i periti hanno consigliato di proseguire le fisioterapie ambulatoriali che
sicuramente erano da considerare “utili a mantenere un buon trofismo della
muscolatura e allungare bene la muscolatura”, oltre che lo stretching
regolarmente, ritenuto come non vi erano altre possibilità di migliorare le sue
condizioni di salute con altri approcci terapeutici. Secondo il consulente in
psichiatria era inoltre indicata una presa a carico psicologica che potesse “aiutare
l’assicurata a meglio gestire le insicurezze da lei percepite, il che potrebbe
portare a un miglioramento del suo stato di salute.” (doc. AI 231).
Dette
conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 5 luglio
2017 (doc. AI 232).
L’amministrazione,
con progetto di decisione 6 luglio 2017, ha pertanto proposto il rigetto della
domanda di prestazioni, ammettendo sostanzialmente l’assenza di qualsivoglia inabilità
lavorativa nella sua attività lavorativa di operatrice socio-assistenziale
prima infanzia così come in altre attività lavorative leggere-moderate e pure come
casalinga (doc. AI 233).
Al
progetto si è opposta l’assicurata, producendo una certificazione della dr.ssa __________,
FMH in medicina fisica e riabilitazione, la quale ha sostanzialmente elencato
le note patologie e le terapie dispensate (doc. AI 238).
L’amministrazione
ha nuovamente interpellato il medico SMR, il quale non ha ritenuto opportuno
procedere ad ulteriori accertamenti in assenza di nuovi elementi (Annotazione
dell’11 settembre 2017, doc. AI 236). È quindi stata resa la decisione contestata
del 20 settembre 2017, che ha stabilito:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Con sentenza 18.01.2016 il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha respinto il ricorso, tuttavia ha ritornato gli atti affinché
l'Ufficio Al esamini la nuova documentazione medica prodotta alla stregua di
una nuova domanda di prestazioni Al.
Dall'ulteriore nuova documentazione medica acquisita
all'incarto ma in particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui la Signora RI
1 è stata sottoposta nei mesi di marzo e aprile 2017 presso il Servizio
Accertamento Medico di Bellinzona, risulta che l'attuale grado di capacità
lavorativa medico-teorica globale nell'attività tuttora esercitata di
operatrice socio-assistenziale prima infanzia è considerata nella misura del
100 %.
Dal punto di vista reumatologico, neurologico,
pneumologico, psichiatrico non vi sono limitazione per quanto riguarda
l’abituale attività lavorativa della signora RI 1, come pure per qualunque attività professionale con attività
fisica da leggera a moderata, senza esposizione ad agenti
irritativi delle vie respiratorie.
Anche nel compimento delle mansioni consuete di casalinga non vi sono limitazioni.
Osservazioni al progetto di decisione del 06.07.2017:
In data 31.07.2017 e
11.09.2017, abbiamo ricevuto le vostre osservazioni avverso il summenzionato progetto.
Nello scritto dell'11.09.2017 vi era allegata una certificazione medica redatta
dalla Dr.ssa __________.
La stessa è stata
inoltrata al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo, dopo
attenta valutazione, ha stabilito che quanto giunto in fase di audizione non indica una
nuova patologia o una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto
a quanto
scaturito dalla valutazione peritale alla quale l'Assicurata è stata
sottoposta.
Pertanto, confermiamo la piena capacità lavorativa della
Signora RI 1 sia nella sua attività abituale in qualità di operatrice
socio-assistenziale prima infanzia che in attività adeguate al suo stato di
salute.
Visto quanto sopra si conferma in toto quanto descritto
nel suddetto progetto di decisione.” (doc. AI 239)
Con
il ricorso l’assicurata contesta tali conclusioni, elencando le varie affezioni
di cui soffre e producendo documenti già agli atti oltre ad una nuova certificazione
della dr.ssa __________ del Servizio d’immunologia clinica e di reumatologia
dell’Ospeda-le __________ di __________ (del 17 agosto 2017), insistendo in
sostanza per la richiesta di una mezza rendita d’invalidità.
L’amministrazione
ha sottoposto la documentazione al SMR, il quale, esaminati i nuovi atti medici,
ha concluso che gli stessi non permettevano di modificare la valutazione del
SAM (doc. IV/1).
La
ricorrente ha ulteriormente prodotto un nuovo certificato del 27 novembre 2017
della dr.ssa __________, un rapporto del dr. __________ del 30 novembre 2017 e
della dr.ssa __________ del 16 ottobre 2017 (doc. O-Q), in merito ai quali il
medico SMR ha nuovamente ribadito che gli stessi non attestavano una modifica
dello stato di salute rispetto a quanto accertato dal SAM (doc. X/1).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determi-nante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA,
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del
SAM del 22 giugno 2017 (doc. AI 231), confermata dal SMR il 5 luglio 2017 (doc.
AI 232). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che
precede.
In
effetti i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni
obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto le sopra
elencate (cfr. al consid. 2.5) diagnosi di fibromialgia di tipo primario, cervico-toraco-lombalgie,
gonalgie bilaterali, tendinopatia dei tendini achillei, stato dopo osteotomia
per allungamento delle due gambe nel giugno del 1994 per una sindrome di Turner,
asma bronchiale leggera e intermittente, crisi ansiose parossistiche (DD
disturbo di personalità ansioso), rinite cronica e Intolleranza al lattosio. Sulla
base di consultazioni specialistiche approfondite, essi si sono espressi su tutte
le patologie lamentate, hanno esaminato la documentazione messa loro a disposizione
ed hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo e accurato, concludendo
per una piena abilità lavorativa.
Per
quanto innanzitutto riferito alla sfera reumatologica, il dr. __________,
ha ricordato che si trattava di un’assicurata che soffre di una malattia congenita
sotto forma di una sindrome di Turner. Tale sindrome ha portato, per quanto
riguarda l'aspetto muscolo-scheletrico, soprattutto a una diminuzione di statura
per cui in giovane età, nel 1994, si era proceduto a un intervento alle gambe
bilateralmente con una osteotomia bilaterale delle tibie con allungamento. Il
decorso era stato favorevole. L'assicurata aveva quindi anche subito un intervento
per una deformazione in piede equino bilaterale.
Dopo
aver illustrato la sua formazione professionale (liceo artistico, designer SUP
in comunicazione visiva, operatrice socio-assistenziale della prima infanzia) il
perito ha osservato come i disturbi all'apparato muscolo-scheletrico
dell'assicurata fossero peggiorati negli ultimi anni, specialmente dal 2009. Rielencate
le certificazioni mediche agli atti, nelle quali venivano descritte soprattutto
delle problematiche degenerative alla colonna cervicale e lombare nonché i
disturbi alle ginocchia e la tendinopatia achillea, ha osservato come alla
visita clinica fossero riscontrabili dei reperti sostanzialmente simili a
quelli già descritti dai colleghi con soprattutto dei dolori cervico-lombari,
alle ginocchia e del tendine achilleo bilateralmente. Ha quindi esposto:
"
(…)
È presente in modo preponderante attualmente un quadro
di tipo fibromialgico di tipo primario. Quest'ultimo era già stato ipotizzato
dal collega Dr. med. __________. Egli aveva riscontrato solo 3 punti dolorosi
su 18. Vi è stata, come spesso accade in questa patologia, un'evoluzione con
una tendenza alla generalizzazione dei disturbi. Attualmente vi sono tutti i
punti necessari per questa diagnosi. In associazione vi sono tutta una serie di
disturbi funzionali che vanno dalla cefalea al bruxismo, ai dolori alla
muscolatura del massetere, ai disturbi cardiaci e a una problematica
probabilmente di colon irritabile che ben si associano a questa problematica.
Si tratta di una fibromialgia di tipo primario in relazione con una sindrome
ansioso-depressiva descritta dallo psichiatra Dr. med. __________.
Per le problematiche degenerative alla colonna
vertebrale non ho riscontrato attualmente nessuna sindrome irritativa
radicolare né alle estremità superiori né inferiori.
Le indagini radiologiche da me effettuate mostrano
delle alterazioni degenerative di modesta entità che ben si sposano con le
indagini antecedenti in particolar modo con una MRI della colonna cervicale e
lombare eseguite nel 2015.
Anche per quanto riguarda i disturbi al tendine
achilleo si evince attualmente dei dolori alla palpazione. Non vi sono comunque
segni di infiammazione locale odi tendinosi. Reperto questo compatibile con
l'ecografia eseguita il 19 maggio 2015.
Tutto sommato dal punto di vista muscolo-scheletrico vi
è un -quadro clinico e radiologico che non comporta delle limitazioni
funzionali significative. In particolar modo non comporta una limitazione nelle
attività professionali apprese e svolte da parte dell'assicurata. Si tratta di
attività lavorative non particolarmente pesanti sia nell'ambito della
sorveglianza dei bambini come pure nell'eventuale ripresa dell'attività
professionale imparata di designer SUP in comunicazione visiva.
La mia valutazione si discosta dalle prese di posizione
dei medici curanti in particolar modo dalla Dr.ssa med. __________ che aveva
ritenuto un'incapacità lavorativa del 20% per consentire all'assicurata un
adeguato trattamento. Penso che questi trattamenti possano essere svolti al di
fuori dall'attività occupazionale.
L'assicurata di per sé svolge già gli esercizi di
stretching in maniera autonoma.
Considerandi
Per quanto riguarda la presa di posizione
dell'incapacità lavorativa del Prof Dr. med. __________ egli si esprimeva in un
momento in cui l'assicurata era in gravidanza. Riteneva di rivalutare questa
incapacità lavorativa dopo la conclusione della gravidanza e il parto. Se
allora vi erano dei presupposti per un'incapacità lavorativa attualmente questi
non sono più presenti.”
Secondo
il perito dunque dal punto di vista muscolo-scheletrico il quadro clinico e
radiologico non comportava delle limitazioni funzionali significative,
segnatamente nell’attività lavorativa esercitata dall’assicurata così come in
quelle imparate (per esempio quale designer SUP in comunicazione visiva).
Motivando le ragioni per le quali egli si discostava da quanto concluso in passato
dai dr. __________ e dr. __________, ha quindi concluso per l’assenza di
inabilità lavorativa per motivi reumatologici con motivazioni approfondite e
pertinenti, dalle quali questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.
Per
quanto riferito alla sfera neurologica, il dr. __________, dopo aver
descritto nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico neurologico, ha osservato
che l’esame neurologico dettagliato era normale e non vi erano deficit che facessero
sospettare una lesione da parte del sistema nervoso centrale o periferico. In
particolare non vi erano “elementi indicativi di una sindrome radicolare attualmente
sintomatica agli arti inferiori”. Pure da escludere a suo avviso era la
presenza di un’irrita-zione radicolare. Ha quindi concluso affermando che “per
quel che riguarda gli ,aspetti neurologici non si trovano reperti rilevanti e i
sintomi descritti dalla paziente sono spiegati principalmente da problematiche
di competenza reumatologica. Per quel che riguarda gli aspetti neurologici l'A.
è abile al lavoro al 100% e non vi sono proposte terapeutiche”.
Anche
tali conclusioni sono convincenti e non prestano il fianco a critica alcuna.
Per
quanto riferito alla sfera pneumologica, il dr. __________, eseguita una
funzione polmonare (con esito normale, senza segni per un disturbo ventilatorio
di tipo ostruttivo o della diffusione), e approfondita la situazione clinica,
posta la diagnosi di asma bronchiale leggera intermittente - per la quale la paziente
non aveva mai dovuto essere sottoposta ad un trattamento in urgenza, né a
ricoveri né a trattamento con corticosteroidi sistemici - ha concluso che “non
ci sono elementi per giustificare dal punto di vista medico teorico pneumologico
un’incapacità lavorativa persistente nell'attività da ultimo svolta della
paziente. La paziente non presenta neppure limitazioni per attività professionali
con attività fisica da leggera a moderata". Anche tale valutazione
specialistica approfondita e dettagliata merita di essere condivisa.
Infine,
per quanto riferito alle problematiche psichiatriche, il dr. __________,
dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni
obiettive sul piano psicopatologico, ha osservato quanto segue.
"
L’assicurata fin dalle prime tappe
della sua vita si è dovuta confrontare con una patologia causata da una
anomalia genetica che l'ha posta in una condizione di palese diversità dalle
sue coetanee per via della bassa statura e di altre caratteristiche somatiche
tipiche di questo genere di malattia. Essendo stata sottoposta ad interventi
per l'accrescimento degli arti inferiori l'A. ha dunque precocemente dovuto
convivere con il dolore fisico per vincere la sua battaglia contro una malattia
che compromettendo tra gli altri gli organi della riproduzione avrebbe anche
potuto condurla alla sterilità. L'A. anche se un po' in là con gli anni è alla
fine riuscita a coronare il suo desiderio di maternità dando alla luce una
figlia sana. Pur riuscendo ad affermarsi nei vari ambiti della vita l'A. non è
peraltro stata in grado di sradicare le insicurezze profonde che l'hanno
accompagnata in tutti questi anni che ella ha vissuto alla costante ricerca di
un alleggerimento degli effetti della sua malattia e nonostante la presenza di
crisi ansiose, vissuti di inadeguatezza e condotte di evitamento delle
esposizioni pubbliche."
Sulla
base di queste constatazioni il perito psichiatra ha posto le diagnosi di crisi
ansiose parossistiche (DP disturbo di personalità ansioso), ritenendo che “pur
avendo riscontrato la presenza di crisi ansiose parossistiche e di insicurezze
profonde riconducibili a vissuti di inadeguatezza legati alla malattia di
origine genetica di cui I’A. è affetta non sono queste problematiche emerse di
una gravità tale da configurare una diagnosi psichiatrica dotata di
ripercussioni invalidanti".
Anche
a tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico e
testistico – che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, e che ha quindi
concluso per l’assenza di affezioni con influsso sulla capacità lavorativa – si
deve aderire senza riserve.
Alla
luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che non vi
erano limitazioni della capacità lavorativa di rilievo, l’assicurata essendo da
considerare abile in misura completa nell'attività esercitata di operatrice
socio-assisten-ziale prima infanzia. L’abilità era pure piena come casalinga e in
qualunque attività professionale “con attività fisica da leggera a moderata,
senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie”, con la
precisazione che, come descritto nel rapporto del SMR del 19 dicembre 2011
(doc. AI 156), l’assi-curata non era idonea “a svolgere attività lavorative
da svolgere unicamente in posizione eretta, attività da svolgere in posizione
seduta o in alternanza può essere svolta senza limitazioni”. I periti hanno
pure fatto rilevare che vi era stata una certificazione d’inabilità lavorativa
completa dal 1 giugno 2016 da parte del medico curante a motivo di gravidanza
e, quindi, non per le affezioni di cui è portatrice l’assicurata. In effetti, a
decorrere da gennaio 2017, dopo aver partorito sua figlia in agosto 2016,
l’interessata aveva ripreso la propria attività lavorativa. Da questo momento
andava quindi ammessa la capacità lavorativa nella misura del 100%
nell'attività tuttora esercitata come pure in un'attività adatta. Con
riferimento alle terapie da approntare, il SAM ha osservato che dagli elementi
raccolti non emergevano indizi per un'insufficiente aderenza terapeutica dell’assicurata.
Inoltre, secondo il consulente in reumatologia il trattamento seguito
dall’interessata era da considerare adeguato, non vi erano ulteriori proposte
terapeutiche, continuando l’interessata con la fisioterapia ambulatoriale e lo stretching.
Per quanto riguardava invece le problematiche psichiche, secondo il consulente
in psichiatria era indicata una presa a carico psicologica che potesse “aiutare
l’assicurata a meglio gestire le insicurezze da lei percepite, il che potrebbe
portare a un miglioramento del suo stato di salute.” (doc. AI 231).
Dette
conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 5
luglio 2017 (doc. AI 232) e questo Tribunale non ha motivo per non confermarle,
in assenza di elementi o documentazione probatoria che possa permettere
conclusione diversa.
Del
resto le stesse hanno potuto essere confermate dall’am-ministrazione anche dopo
esame del certificato del 24 agosto 2017 della dr.ssa __________ (attestante in
sostanza la diagnosi di sindrome dolorosa multifattoriale con descrizione delle
terapie intraprese, segnatamente mesoterapia e riabilitazione
multifunzionale-posturale, doc. AI 238) prodotto in sede di osservazioni al
progetto di decisione. In proposito in effetti il medico SMR ha osservato che
da tale certificato non risultava nessuna nuova patologia o modifica sostanziale
dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM (doc. AI 236). Tale
conclusione va condivisa, ove peraltro si rilevi che il certificato in
questione nemmeno si pronuncia su eventuali influenze sulla capacità lavorativa
dei disturbi lamentati.
Nel
ricorso la ricorrente si è limitata in sostanza ad un dissenso puramente
soggettivo, ritenendo di essere inabile almeno nella misura del 50%, elencando
le patologie di cui soffre, ma senza indicare in che modo e in che misura le
conclusioni tratte dal SAM sarebbero errate.
Per
quanto riguarda la documentazione prodotta durante la procedura ricorsuale va
detto che l’amministrazione ha provveduto a sottoporla al SMR, il quale ha concluso
che i documenti messi a disposizione non erano tali da modificare la valutazione
SAM espressa nella perizia del 22 giugno 2017 (cfr. in esteso al consid. 2.5 e
di seguito). A ragione.
In
particolare, con il ricorso l’assicurata ha prodotto, oltre a documentazione
già agli atti e quindi già esaminata dall’am-ministrazione, un rapporto della
dr.ssa __________ del Servizio di immunologia clinica e reumatologia dell’Ospedale
__________ di __________ del 17 agosto 2017, che pone le diagnosi di Sindrome
cervicobrachiale cronica, Sindrome lombosondilogena cronica, Bruxismo, Sindrome
di Turnercon mosaico 40x/46xx, epatopatopatia di tipo mista, asma bronchiale
intrinseca di grado leggero moderato, e consiglia la ripresa di una fisioterapia
attiva. Nel suo referto la reumatologa rileva di non aver riscontrato elementi
che farebbero pensare ad un processo autoimmune dei dolori riferiti. Non erano
nemmeno rilevabili, malgrado la presenza di un'anomalia di transizione con un'emilombalizzazione
dell'Sl e alterazione degenerativa a livello C5-C6 con bulging discale, né una compressione
radicale e midollare né compressioni radicolari. A suo avviso, i dolori
riferiti erano in parte attribuibili alle alterazioni degenerative a livello della
colonna cervicale e della colonna lombare, così come all’anomalia di transizione
a livello della colonna lombare e ad una componente miofasciale importante, in
parte legata ad un decondizionamento muscolare. Da qui la prescrizione di una
fisioterapia attiva antalgica con l'obiettivo di migliorare la stabilità del
passaggio cervicotoracale e lombosacrale. La specialista non si è per contro pronunciata
in alcun modo su un’eventuale inabilità lavorativa.
A
ragione pertanto il medico SMR, nella sua Annotazione del 24 ottobre 2017, ha
concluso che “dall’attuale documentazione non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute in particolare reumatologico
rispetto alla valutazione in ambito SAM e rispetto alla precedente valutazione
reumatologica a __________ nel 2016.”
(doc. IV/1).
La
ricorrente ha ulteriormente prodotto un aggiornamento della dr.ssa __________
del 16 ottobre 2017, con il quale la reumatologa conferma in sostanza le note
diagnosi e ribadito la necessità di seguire una fisioterapia attiva (doc. Q).
Quanto
d’altra parte al certificato del 30 novembre 2017 del dr. __________ del
reparto di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________, lo
stesso pone la diagnosi di “Gonalgia a destra di origine non chiara”, riferendo
di addotti intermittenti dolori da 3 mesi, attualmente pressoché assenti, di possibile
origine meniscale, rilevando come la sintomatologia fosse al momento rientrata.
Conclude quindi per l’assenza di indicazione chirurgica (“Ad ogni modo clinicamente
non appare evidente alcun elemento che giustificherebbe un'eventuale presa a
carico chirurgica nella fattispecie di un'artroscopia diagnostica”), la
diagnosi di una lesione del menisco laterale non potendo essere attestata. Lo
stesso non si pronuncia su un’eventuale inabilità lavorativa per problematiche
ortopediche (doc. P).
Infine,
quanto alla nuova certificazione del 27 novembre 2017 della dr.ssa __________,
la stessa conferma i precedenti certificati e riferisce del fatto che
l’assicurata sarebbe seguita dal punto di vista riabilitativo per sindrome dolorosa
cronica in disfunzione cranio-mandibolo-posturale. La curante riferisce di “un
rallentamento metabolico con muscoli ipertrofici, infiammati e dolenti legati
alla sindrome di Turner. I blocchi strutturali multisegmentari a livello della
colonna, la disfunzione a livello degli arti inferiori e la muscolatura
ipertonica infiammata portano a sintomatologia dolorosa e minore
resistenza fisica con facile affaticabilità, limitata capacità di mantenere posizione
fisse prolungate”, ma non attesta alcuna inabilità lavorativa. Conclude quindi
consigliando “una riabilitazione miofunzionale posturale che comprenda anche
un riequilibrio metabolico per migliorare l'equilibrio posturale e metabolico
ed infine la performance motoria della signora” (doc. O).
Con
riferimento a questi ultimi certificati, il medico SMR, nell’annotazione 23
gennaio 2018, ha quindi con pertinenza concluso che “dagli attuali rapporti
non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.
Nei rapporti della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ non vi sono
nuovi elementi clinici mentre dal rapporto dr. __________ risulta intercorrente
problematica a livello del ginocchio con evoluzione favorevole“ (doc. X/1).
A
queste conclusioni del SMR, tratte sulla base di un accurato esame del caso, questo
giudice deve aderire, ove peraltro si osservi che le limitazioni menzionate
dalla dr.ssa __________ (facile affaticabilità, limitata capacità di mantenere
posizioni fisse prolungate) coincidono in sostanza con quelle considerate
dai periti SAM nella perizia del 22 giugno 2017 laddove essi hanno precisato
che l’assicurata era da considerare abile nella sua attività così come in
qualunque attività professionale con attività fisica da leggera a moderata, dovendosi
evitare attività da svolgere unicamente in posizione eretta, essendo da
privilegiare attività in posizione seduta o in alternanza seduta/eretta (doc.
AI 231 cifra 9. 1.1. menzionata per esteso al consid. 2.5).
Ribadite
altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U
202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), le certificazioni dei medici curanti
dell’insorgente, che peraltro nemmeno ne attestano un’eventuale incapacità
lavorativa, non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR
che si sono espressi, in modo coerente e privo di contraddizioni.
Considerato
pertanto come l’assicurata abbia contestato le conclusioni dell’amministrazione
senza tuttavia produrre, né durante la procedura amministrativa né in sede di
ricorso, documentazione rilevante o fornire elementi che consentano
in qualche modo a questo giudice di considerare
inattendibili la perizia SAM e le valutazioni del SMR, dalle conclusioni in
merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è possibile
dipartirsi. In particolare l’interessata non ha fornito documentazione medica attestante
un danno alla salute d’en-tità maggiore, la presenza di qualsivoglia altra
patologia invalidante o un peggioramento successivo alla perizia del SAM e
entro la data della decisione contestata (ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid.
3.1
, 130 V 138 consid. 2).
All’assicurata
va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II
425.
consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Ne discende che la richiesta dell’assicurata di essere sottoposta ad
una perizia “arbitrale, per eliminare qualsiasi incertezza in merito allo
stato di salute della nostra assistita” (doc. XII) va respinta.
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 22 giugno 2017 - la quale
rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.6) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e
gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto
2006; cfr. anche sopra al consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo
e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata
del 20 settembre 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni
sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che all’assicurata va riconosciuta una capacità lavorativa
medico-teorica piena nell'attività esercitata di operatrice socio-assistenziale
prima infanzia del 100 % così come in qualunque attività professionale con
attività fisica da leggera a moderata, senza esposizione ad agenti irritativi
delle vie respiratorie, dovendosi unicamente evitare attività in posizione
unicamente eretta, mentre che attività svolte in posizione seduta o in alternanza
seduta/eretta possono essere svolte senza limitazioni. Anche nel compimento
delle mansioni consuete di casalinga non sono state evidenziate limitazioni.
Sia
peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e
572).
Val
qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al
consid. 2.6 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V
409.
e 143 V 418), che i periti del SAM e in particolare lo psichiatra dr. __________
non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche
psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma
hanno verificato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base di
una valutazione puntuale ed oggettiva.
2.8
In
considerazione di quanto detto, a ragione l’amministrazio-ne ha concluso che,
in assenza di un’incapacità lavorativa duratura, nessuna prestazione dell’AI
poteva essere concessa all’assicurata (art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3). In
effetti, l’interessata non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b
e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa
con un grado di invalidità di almeno il 40% al termine di questo anno. La
decisione impugnata, con la quale la richiesta di prestazioni è stata respinta,
va quindi confermata e il ricorso rigettato.
All’assicurata
va comunque fatto presente che in caso di peg-gioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il
presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo
del giudice (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 140).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente .
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti