32.2017.172
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28 maggio 2018Italiano75 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.172
TB
Lugano
28 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Nel
dicembre 2015 (doc. 2) RI 1, 1967, attiva per venti anni come operaia, ha inoltrato
domanda di prestazioni all’Ufficio assicurazione invalidità indicando di essere
inabile al lavoro al 100% dal 18 agosto 2015 e al 50% dal 4 ottobre 2015. Dopo
aver raccolto la documentazione medica anche presso l’assicuratore malattia e
sentito il Servizio Medico Regionale (doc. 35), con progetto di decisione del 31
ottobre 2016 (doc. 40) l’amministrazione le ha negato una rendita per assenza
di incapacità lavorativa durevole essendo abile dal 1° giugno 2016.
B. Sulla
scorta delle osservazioni della sua patrocinatrice (doc. 45), il medico SMR ha ritenuto
necessario il 7 dicembre 2016 (doc. 46) sottoporre l’assicurata a una perizia
pluridisciplinare che ha avuto luogo nella primavera 2017 (doc. 51), a seguito
della quale lo stesso dr. med. __________ ha redatto il 2 agosto 2017 (doc. 58)
il suo rapporto finale con cui ha confermato i precedenti gradi di incapacità
lavorativa, riconoscendo però dal 1° giugno 2016 una capacità di lavoro totale
con riduzione del rendimento del 20%.
Con decisione del 12 settembre 2017
(doc. 61) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata,
poiché il grado di invalidità era del 4%.
C. Il
17 ottobre 2017 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, si è rivolta
al Tribunale chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità (grado
AI 50%).
Dopo avere evidenziato che soffre di un
importante problema agli arti inferiori che le causa precoce affaticamento e
dolore, a cui si è aggiunta un’evoluzione depressiva, la ricorrente ha contestato
che il calcolo del grado di invalidità sia stato effettuato sulla base di dati
statistici piuttosto che sui dati effettivi. Pertanto, considerato che il suo
medico curante l’ha ritenuta inabile in ragione del 50%, il suo grado di
invalidità deve anch’esso essere del 50%.
L’insorgente ha inoltre rilevato come
la perizia pluridisciplinare fatta erigere dall’Ufficio AI non rispetti la
giurisprudenza in ambito di patologie psichiche e non si tratti quindi di una
valutazione strutturata, giacché non sarebbe stata effettuata sulla scorta di
un catalogo di indicatori chiaramente definiti (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3),
dei quali non v’è traccia nel rapporto SMR.
L’assicurata ha contestato poi che sia
stata ritenuta senza influenza sulla capacità lavorativa la sindrome algica
cronica a tutto l’emicorpo destro, che trova la sua origine nell’infortunio
subito da bambina e che ha comportato un’ipotrofia muscolare della gamba destra
che le causa importanti dolori, sintomatologia dolorosa particolarmente
sfavorevole non essendovi proposte terapeutiche che possano migliorare le sue
condizioni di salute.
La ricorrente ha evidenziato che la
diminuzione della capacità lavorativa è indubbiamente dovuta a un danno alla
salute, perciò non può essere ritenuto che i disturbi che la affliggono possano
essere superati con uno sforzo di volontà, visto che tutti i tentativi messi in
atto fino ad ora sono falliti anche durante il periodo di disoccupazione e “l’hanno
convinta dell’impossibilità di riprendere un’attività anche solo a tempo
parziale” (pag. 9).
Non va poi dimenticato che l’assicurata
presenta un quadro cristallizzato di sofferenza psichica e tutto ciò è in
palese contrasto con quanto certificato dalla dr.ssa med. __________ per conto
dell’assicuratore malattia del datore di lavoro.
D. Nella
risposta del 31 ottobre 2017 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto di respingere
il ricorso, rilevando che la perizia SAM ha tenuto conto sia delle valutazioni
specialistiche esterne sia dei propri accertamenti eseguiti di persona sull’assicurata
e che è giunta a conclusioni ponderate, logiche e prive di contraddizioni.
Peraltro, la ricorrente non ha
apportato referti medici a sostegno delle proprie argomentazioni, limitandosi a
manifestare un dissenso puramente soggettivo.
Per quanto concerne l’aspetto
economico, in assenza di un’attivi-tà lavorativa svolta – l’assicurata è stata
licenziata ed è in disoccupazione - non è possibile fare capo a dati effettivi
anziché a dati statistici a titolo di reddito da invalida, mentre per il
reddito da valida è stato chiesto al datore di lavoro il reddito conseguito effettivamente.
Inoltre, in concreto non si può nemmeno fare capo al metodo di raffronto
percentuale dei redditi.
E. Il
15 novembre 2017 (doc. VI) la ricorrente ha prodotto un rapporto del medico curante
(doc. B), il quale ha contestato la conclusione del perito reumatologo e del
perito psichiatra, che hanno posto diagnosi non corrette.
Da una parte, il dr. med. __________ ha
osservato che l’influsso sulla capacità lavorativa di operaia sarebbe dato
soprattutto da una miopatia all’arto inferiore a destra con un’atrofia
muscolare sia a livello della coscia sia del polpaccio.
Dall’altra, il curante ha rilevato che la
perita psichiatra nemmeno ha preso contatto telefonico con la psicoterapeuta
della ricorrente. Inoltre, quest’ultima presenta tutti i sintomi di una
depressione maggiore, che ha sicuramente un influsso sull’esigibilità lavorativa.
F. Il
dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso posizione (doc.
VIII/1) sul parere del collega e su tale base il 23 novembre 2017 (doc. VIII)
l’Ufficio assicurazione invalidità ha ribadito di respingere il ricorso.
La ricorrente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
In
ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può
quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del
Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003).
Per una
critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale
federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice
unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi
rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel
merito
2. Oggetto
del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione
invalidità ha rifiutato di concedere alla ricorrente una rendita di invalidità
e dei provvedimenti professionali, poiché dagli accertamenti medici esperiti è
risultato che lo stato di salute dell’assicurata comporta un’incapacità
lavorativa del 20% intesa come riduzione del rendimento in qualsiasi attività
dal 1° giugno 2016 e dal calcolo effettuato con il metodo ordinario il grado AI
è stato fissato al 4%.
3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato
che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito
del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA
[dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
4. Nel
caso di specie, dopo avere ricevuto la domanda di prestazioni dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto medico dall’assicuratore malattia del
datore di lavoro, dal quale risultava che l’interessata era stata inabile al
lavoro in misura completa dal 18 agosto al 4 ottobre 2015, mentre dal 5 ottobre
2015 al 31 maggio 2016 era stata inabile in ragione del 50%. Dal 1° giugno 2016
l’assicurata era tornata abile al 100% (doc. 17).
L’assicuratore malattia ha sottoposto RI
1 il 4 giugno 2016 a una visita psichiatrica durata un’ora e mezza e nel suo
rapporto del 6 giugno 2016 (doc. 34) la dr.ssa med. __________ ha concluso che
la diagnosi mista ansioso-depressiva (ICD-10; f41.2) di grado lieve, reattiva a
problemi legati all’occupazione (Z56) – insorta dopo il licenziamento di
febbraio per il 31 maggio 2016 -, non dava luogo a deficit che potevano
giustificare una diminuzione della capacità lavorativa.
L’assicurata non presentava infatti né
un disturbo di personalità, né accentuazioni di tratti di personalità, né in
passato ha presentato episodi depressivi maggiori, né disturbi psicotici; non
aveva disturbi psichici che avrebbero potuto determinare una difficoltà
nell’elaborazione del licenziamento occorsole. L’assicurata aveva invece la
tendenza ad assumere un aspetto regressivo con somatizzazione dell’ansia,
assumendo una posizione vittimistica senza rielaborare l’accaduto.
La psichiatra ha rilevato che al di là
della diagnosi categoriale, le funzioni dell’Io percettive (assenza di deliri e
di allucinazioni), decisionali (assenza di disturbi psicotici), esecutive,
consequenziali, previsionali (assenza di apatia; quotidiano descritto come
costruttivo ed attivo) non erano alterate. L’interessata non presentava inoltre
deficit del giudizio né dell’assertività (assenza di deliri ed allucinazioni),
né della relazione con gli altri (affermava di avere un buon rapporto con il
marito, con l’amica, con la cugina ed i parenti del marito), né della mobilità,
né della flessibilità, né della persistenza comparato con la descrizione delle
attività del quotidiano.
Sulla scorta della documentazione
raccolta, l’11 ottobre 2016 (doc. 35) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale, FMH medico generico, ha quindi confermato i gradi di
incapacità lavorativa riconosciuti dall’assicuratore malattia e l’Ufficio AI ha
proposto il 31 ottobre seguente (doc. 40) di rifiutare la rendita non avendo
l’interessata presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con
inabilità del 40%.
In seguito, l’esacerbazione della
sintomatologia depressiva e dei disturbi agli arti ha portato alla necessità di
sottoporre l’assicurata una perizia pluridisciplinare, che è stata affidata al
Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 21
luglio 2017 (doc. 55) dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di
visitare l’assicurata i giorni 14 e 29 marzo 2017, nonché 3, 13, 21 e 27 aprile
2017 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti
Fatti
i certificati medici messi a sua disposizione dal 2014 al 2016, il SAM ha
esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale e professionale, patologica, sistemica,
le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito
ha descritto lo status dell’as-sicurato, gli esiti degli esami di laboratorio
effettuati il 15 marzo 2017, degli esami neurologici del 3 aprile 2017 e di
quelli psicodiagnostici del 21 aprile 2017, come pure gli esami radiologici
eseguiti da terzi nel 2014 e 2015 e valutati dai periti specialisti.
Il 29 marzo 2017 il dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, ha sottoposto l’assicurata a
una valutazione e nel suo rapporto del 3 aprile 2017 ha esposto l’anamnesi
familiare, personale remota, sociale e professionale, quali dati soggettivi l’anamnesi
attuale e l’affezione attuale, mentre quali dati oggettivi lo status
reumatologico e gli esami radiologici della colonna dorsale e lombare del 2014
e la TAC addome e l’ecografia delle parti molli del 2015.
Lo specialista ha posto la diagnosi di
fibromialgia di tipo primario con influsso sulla capacità lavorativa,
mentre di alterazioni statiche degenerative alla colonna toracale e lombare
quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa.
Il reumatologo ha osservato che dopo
essere stata travolta da un’automobile all’età di 7 anni con diagnosi di
progressiva atrofia muscolare dell’emicorpo destro, zoppia e perdita di
sensibilità dell’arto superiore e inferiore destro, successivamente l’assicurata
si è ripresa da questo infortunio anche se non in modo completo e il quadro
clinico era rimasto sostanzialmente invariato alla valutazione peritale, nel
senso che v’era un’atrofia della muscolatura del quadricipite e popliteale sul
lato destro, mentre per le estremità superiori non v’erano alterazioni
significative evidenziate clinicamente. Negli anni l’assicurata non ha avuto
delle limitazioni significative nella sua vita quotidiana e nella sua attività
professionale a causa delle conseguenze dell’incidente. C’è stato un certo
peggioramento dei disturbi dopo le terapie seguite per una gravidanza con
terapie ormonali, ma gli specialisti neurologici che l’hanno visitata hanno
sospettato una plessopatia lombo-sacrale, che comunque non ha trovato un
riscontro dagli esami elettroneurografici eseguiti. L’esperto ha rilevato che l’ultima
valutazione neurologica è avvenuta nel 2015, con diagnosi di sindrome algica
cronica dell’arto inferiore destro nel quadro di un’amiotrofia di origine post-traumatica,
associata allo sviluppo di un quadro fibromialgico. Secondo il perito,
l’evoluzione dei dolori era tipicamente orientata verso una fibromialgia di
tipo primario. L’assicurata ha sviluppato delle problematiche psichiche di tipo
ansioso, presentava inoltre tutta una serie di disturbi funzionali, tra i quali
anche una cefalea a carattere emicranico, una stanchezza cronica e un
affaticamento rapido. Il carattere dei dolori era costante e resistente a tutte
le terapie instaurate fino a quel momento e mostrava una generalizzazione
progrediente. Il reumatologo ha rilevato che in effetti a quel momento non era
più soltanto l’emicorpo destro e soprattutto la gamba destra ad essere
sofferente, ma tutto il corpo stesso. Anche a sinistra erano subentrati dei dolori,
in particolar modo alle estremità superiori con un’entità solo leggermente inferiore
per quanto riguardava la gamba sinistra. Particolarmente dolorosa era la zona
del trocantere di destra nell’ambito di un tender points tipico per il
quadro di tipo fibromialgico. Le indagini radiologiche avevano inoltre
evidenziato delle alterazioni statiche e degenerative della colonna
toracolombare, che non erano di entità tale da provocare delle limitazioni
funzionali. Non erano nemmeno responsabili della sintomatologia dolorosa
accusata dall’assicurata.
Quanto alle limitazioni funzionali, il
perito ha rilevato che erano determinate dai dolori accusati dall’assicurata
nell’ambito del quadro fibromialgico, dalla necessità di pause più prolungate e
ripetute, da una certa riduzione del rendimento sul posto di lavoro per questi
dolori e per la stanchezza cronica e l’affaticamento rapido.
Nel valutare la capacità lavorativa
nell’ultima professione svolta il reumatologo ha stabilito che a partire
dall’ultima valutazione neurologica eseguita nel novembre 2015 l’assicurata era
inabile al lavoro nella forma del 20%, da intendere come riduzione del
rendimento.
L’attività di casalinga era esigibile
in forma completa, trattandosi di un’economia domestica di due persone e di un
appartamento di 2 ½ locali.
In un’attività lavorativa adatta alle
condizioni di salute l’assicurata risultava abile all’80%, tenendo in
considerazione le limitazioni indicate, visto e considerato che i dolori ben
difficilmente miglioreranno svolgendo un tipo di lavoro diverso.
D’avviso del perito, la prognosi per
quanto riguarda la sintomatologia dolorosa era da considerarsi particolarmente
sfavorevole; egli ha inoltre osservato che “Le incapacità lavorative da me determinate
potranno se del caso, essere sommate almeno in parte, con le limitazioni di
tipo psichiatrico. Non penso che vi siano delle limitazioni neurologiche
significative. Non vi sono segni di aggravamento della sintomatologia. Un
reinserimento professionale di quest’assicurata, tenendo in considerazione i
dolori come descritti da lei, sarà ben difficile. Personalmente non ritengo che
l’incidente avvenuto all’età di 7 anni abbia attualmente una considerevole
rilevanza per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa e le limitazioni funzionali
dell’assicurata. Non vi sono segni di aggravazione.” (pag. 10 della perizia
reumatologia).
Infine, l’esperto non ha ritenuto
esservi possibilità di migliorare le condizioni di salute dell’assicurata in
modo tale da migliorare anche le sue capacità professionali.
Il 3 aprile 2017 l’interessata è stata esaminata
dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che l’indomani ha reso
il suo rapporto peritale esponendo l’anamnesi, lo stato neurologico con gli
esiti dell’esame elettromiografico effettuato quel giorno e della
documentazione radiologica del 2014.
Il neurologo non ha individuato delle diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza influsso,
quali una sindrome algica cronica a tutto l’emicorpo destro non spiegata da
patologia neurologica organica, associata a deficit sensitivo algico al braccio
e alla gamba destra; lieve ipotrofia muscolare alla gamba destra, non associata
a lesioni neuromuscolari maggiori, di origine incerta.
Nelle conclusioni lo specialista ha
evidenziato che l’assicurata presentava da moltissimi anni dolori all’emicorpo
destro, in particolare alla gamba e al braccio, più recentemente anche a
livello cranico. Inoltre, da anni era descritta anche un’ipotrofia muscolare
alla gamba destra che, secondo l’interessata, era in progressivo peggioramento.
All’esame clinico non sono stati trovati deficit motori, vi era un certo
cedimento di origine sicuramente antalgica sotto sforzo alla gamba e al braccio
a destra. I riflessi osteotendinei erano evocabili in modo simmetrico sia alle
gambe sia alle braccia. La paziente descriveva un’ipoestesia algica diffusa a
tutto il braccio e a tutta la gamba a destra, reperto che isolatamente e senza
altri elementi oggettivi rilevanti non era riconducibile ad una patologia
neurogena organica. Anche l’ipotrofia muscolare alla gamba destra era di lieve
entità, a questa non corrispondevano deficit motori oggettivi ed anche l’esame
elettromiografico alla gamba destra era risultato nella norma, come già in
occasione di una precedente valutazione nel 2015. Il perito ha osservato che la
paziente con questi reperti alla gamba era comunque riuscita a portare avanti
un’attività lavorativa per molti anni. La minima ipotrofia alla gamba destra
era difficilmente spiegabile, si poteva ipotizzare che fosse una conseguenza di
un trauma alla gamba subito in età scolastica, comunque attualmente senza
elementi per un danno neurogeno maggiore in evoluzione. Complessivamente,
dunque, per gli aspetti neurologici non sono stati rilevati reperti oggettivi
di entità tale da causare una incapacità lavorativa anche solo parziale e
quindi l’assicurata poteva essere ritenuta abile al lavoro al 100%. Non v’erano
proposte terapeutiche. La prognosi neurologica era favorevole.
Rispondendo alle domande dell’Ufficio
AI, il perito ha rilevato che v’era sicuramente una discrepanza tra la
percezione soggettiva dei sintomi e il reperto clinico oggettivo. La paziente
aveva in effetti l’impressione che vi fosse una grave e progrediente atrofia
muscolare alla gamba destra, clinicamente invece la differenza del trofismo era
minima e senza altri deficit associati.
Dal profilo psichiatrico l’assicurata è
stata valutata dalla dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia.
La perita ha avuto due colloqui (il 13
e il 27 aprile 2017) con l’interessata della durata di 70 e 25 minuti. Ha
inoltre avuto un colloquio telefonico con la sua psicoterapeuta il 29 maggio
2017.
Nel suo rapporto peritale del 15 giugno
2017 l’esperta ha ripreso l’anamnesi e ha riassunto i certificati medici dei
colleghi dal 2015 in poi aventi una valenza dal lato psichiatrico. Essa ha
esposto i dati clinici sulla scorta dell’esame clinico secondo AMDP 8 –System,
in cui ha riportato l’anamnesi e l’esito del referto psichico. La psichiatra
non ha ritrovato disturbi dello stato di coscienza né dell’orientamento, era
presente una diminuzione della capacità di ricordare nuove informazioni per la
durata di circa 10 minuti. Per i disturbi formali del pensiero v’erano delle
importanti ruminazioni mentali non ossessive, in quanto l’assicurata continuava
a pensare a temi sgradevoli sempre attorno agli stessi contenuti, senza
risultato, anche durante il colloquio era stato abbastanza difficile
interrompere il suo pensare, descrivere i dolori, la sua perdita di capacità
lavorativa e quindi di continuare a pensare di non potere vivere senza
un’attività lavorativa. Per altro non v’erano timori, fobie e sintomi
compulsivi ed ossessivi, non era presente ideazione di tipo delirante né
disturbi della percezione e disturbi della coscienza dell’Io. Non era presente
un vero e proprio umore depresso, ma sicuramente un’importante perdita di
speranza, caratterizzato da uno stato di umore pessimistico con una mancanza di
progettualità futura; non c’era la speranza di un cambiamento nel suo futuro,
che vedeva negativo e ciò è stato confermato anche dal test di Rorschach. A ciò
andava ad aggiungersi la presenza di una certa lieve disforia, cioè il malumore;
l’assicurata era scostante, critica, a tratti maldisposta, scontenta ed irritata
anche se riusciva ancora a dominare questa disforia, v’era però un’irritabilità
in cui l’assicurata descriveva di reagire in malo modo anche con il marito e
per tale motivo era nato il timore di poterlo perdere; si aggiungevano poi
sentimenti di colpa, di non essere la persona perfetta a cui ha sempre teso e
che ora la faceva ritenere con una cognizione negativa di non essere più
nessuno e di non avere valore, oltretutto in un corpo che ha sempre vissuto
come deformato e che, a parere della psichiatra, è andato a minare la sua
autostima.
A suo dire, questa condizione
psicologica determinava la presenza di un’inibizione della carica vitale e
dell’energia, cioè quella condizione in cui viene riferito che le solite
attività venivano svolte con minore intensità, con fatica anche quelle più
piccole e quotidiane, quelle che si sforzava di fare ma che a suo dire richiedevano
più fatica e sforzo. Durante i colloqui sono emersi anche dei disturbi di tipo
dissociativo, cioè una sconnessione delle funzioni solitamente integrate della
coscienza e della percezione, per esempio quando descriveva che perdeva
contatto con la realtà circostante, aspetti che potrebbero essere determinati
dalla tendenza alla disorganizzazione psicologica come emerso dal test di
Rorschach, in cui lo stile dell’assicurata diventava disfunzionale perché rendeva
il soggetto incerto nelle decisioni e quindi ha sviluppato una modalità di non
farsi troppo influenzare dalle emozioni. Secondo la perita, questo è stato determinato
dai vissuti traumatici del passato. Non sono state riferite variazioni circadiane
dello stato dell’umore, erano assenti i pensieri negativi con tendenze
suicidarie, ma è stata segnalata una rabbia verso la condizione di vita
attuale, dopo il licenziamento, che le provocava vergogna. V’era un’ansia
anticipatoria che, a dire dell’assicurata, era presente quotidianamente, scaturita
dal pensiero che ogni giorno poteva succedere qualcosa di negativo sino
addirittura ad arrivare a una paura di essere felice e di potere stare bene,
serena e tranquilla. Sono stati segnalati problemi del sonno con un’insonnia da
addormentamento ritardato nonostante la terapia psicofarmacologica, v’era anche
un’insonnia da risvegli notturni multipli con una condizione di inquietudine
associata ai dolori e anche alla necessità di assumere acqua per via della
secchezza delle fauci. Al mattino il risveglio era caratterizzato da stanchezza
e da sonnolenza diurna; bruxismo e pianto durante il riposo notturno.
Quanto al referto somatico, l’assicurata
ha segnalato per i disturbi degli impulsi la stipsi, un aumento grave della
sete e una diminuzione totale del desiderio sessuale, accompagnato alla importante
secchezza delle fauci riscontrata anche durante i colloqui peritali, che era
determinata dalla terapia farmacologica in atto. Non sono stati segnalati altri
disturbi somatici se non la presenza di incubi notturni, confermati anche dalla
psicoterapeuta, in cui le tematiche erano legate al lavoro o alla condizione di
patologia somatica in cui ricorreva la sedia a rotelle della sua infanzia a
seguito dell’incidente automobilistico.
Nel rapporto peritale v’è la
descrizione delle risorse e dei deficit che la dottoressa __________ ha
riportato nel test secondo schema MINI ICF-APP, che si pronuncia sulle
conseguenze sulla capacità di lavoro dell’assicurata.
Viene inoltre indicata l’anamnesi
psicofarmacologica e gli esiti dell’approfondimento testale effettuato il 21
aprile 2017 da parte dello psicologo, che ha sottoposto l’interessata al test
di Rorschach.
Sono poi descritte l’attività e le
abitudini, il trattamento psichiatrico attuale prescritto dal medico di
famiglia (Cymbalta, Surmontil, Xanax, gocce di salvia) accompagnato da giugno
2016 a settimane alterne da psicoterapia.
Nel referto seguono poi le constatazioni
della psichiatra e le sue conclusioni, in cui dai colloqui avuti con
l’assicurata, dalla lettura degli atti, dal colloquio telefonico avuto con la
psicoterapeuta e dal risultato dei test psicologici, la perita ha riscontrato
principalmente la presenza di sintomi somatici associati ad aspetti psicologici
caratterizzate dalle 3 componenti della processazione cognitiva, cioè
l’assicurata pensava di sé di peggiorare fisicamente, di ritrovarsi su una
sedia a rotelle che già le era stata paventata dopo l’incidente a 7 anni, di
non avere più nessuna capacità, non vedeva un cambiamento positivo e si
riteneva una persona inutile; della risonanza emotiva, la connotazione di tipo
depressivo/pessimistico e della risposta comportamentale, l’assicurata si era
bloccata nelle sue azioni con pensieri pervasivi di preoccupazioni riguardanti
i sintomi somatici e la propria salute, preoccupazioni che andavano al di là di
ciò che generalmente viene considerato ragionevole; queste preoccupazioni erano
così intense da causare disagio, compromissione clinicamente significativa che
richiedevano un’attenzione clinica. Infatti, gradualmente la vita
dell’assicurata si era concentrata a tal punto sulle questioni di salute che ne
ha compromesso i ritmi quotidiani e le sue relazioni. Secondo la perita, il
disagio psicologico aveva raggiunto dimensioni tali da richiedere attenzioni
più che psichiatrico, con terapia psicofarmacologica, se non sintomatica, in
quanto si era ancora in un comparto di tipo nevrotico, ma con aspetti
dissociativi della personalità non caratteristici di un disturbo di personalità
conclamato e non ancora in un cambiamento di personalità, ma sicuramente con la
necessità di un intervento psicoterapeutico, già in atto, ma con una
integrazione di elaborazione sul trauma.
Per la specialista, le precoci
esperienze traumatiche – incidente a 7 anni e il successivo allontanamento
dalla famiglia per un anno e mezzo, i fattori sociali e culturali – unitamente
alla vulnerabilità genetica e biologica al dolore, potrebbero avere contribuito
a questa condizione. Nell’assicurata il corpo è sempre stato vissuto in una
modalità negativa, fino quasi a sfociare nella dismorfofobia. D’avviso della
perita, non si era ancora a livello di una patologia cronica, ma sicuramente il
corpo era il veicolo delle emozioni, perciò l’assicurata esprimeva attraverso i
sintomi somatici il suo disagio psichico. Quest’ultima era infatti incapace a
manifestare e a riconoscere il disagio psichico come è stato evidenziato dai
test psicologici e questo veniva cortocircuitato sul corpo che occupava tutto
lo spazio della comunicazione e diventava il veicolo unico e privilegiato per
trasmettere messaggi di ordine psichico. A suo dire, l’assicurata avrebbe potuto
evolvere verso una personalità meno nevrotica se all’attuale psicoterapia
Junghiana fosse stata aggiunta la psicoterapia EMDR, orientata sul trauma,
oltre che a mantenere un sostegno psicofarmacologico modificato per ridurre gli
effetti collaterali, quale la secchezza delle fauci.
Quale diagnosi la perita ha posto un
disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4) e un disturbo da
sintomi somatici con dolore predominante moderato (DSM-V 300.82).
Dal punto di vista psichiatrico, dal
settembre 2016 la capacità lavorativa come operaia di fabbrica era dell’80%,
intesa come limitazione del rendimento dovuta alla reazione psichica al licenziamento
non con una componente depressiva conclamata, ma con una dissociazione somatica
di tipo nevrotico con lo sviluppo di sintomi dolorosi somatoformi che ne riducevano
le capacità cognitive, emotive e comportamentali con presenza di una certa disforia,
irritabilità, inibizione della carica vitale, ridotta energia psichica,
insonnia con stanchezza e sonnolenza diurna. La prognosi a medio-lungo termine
era favorevole se continuava la presa in carico psicoterapeutica.
L’assicurata è stata giudicata in grado
di svolgere all’80% altre attività che tengano conto della sua ridotta energia
psichica, della disforia e dell’irritabilità.
L’attività di casalinga era esigibile
in ragione del 100%.
Il 20 luglio 2017 alle ore 11.45 i
periti del Servizio Accertamento Medico e il dr. med. __________ e la dr.ssa
med. __________ hanno avuto modo di discutere in modo esaustivo del caso in teleconferenza.
Alla luce delle consultazioni dei tre
specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di fibromialgia di tipo primario e di disturbo somatoforme da dolore
persistente (ICD-10; F45.4).
Quali diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa sono state indicate una sindrome algica cronica a
tutto l’emicorpo destro non spiegata da patologia neurologica organica,
associata a deficit sensitivo algico al braccio e alla gamba destra; lieve ipotrofia
muscolare alla gamba destra, non associata a lesioni neuromuscolari maggiori,
di origine incerta; alterazioni statiche degenerative alla colonna toracale e
lombare; stato da evento infortunistico subito nell’infanzia; stato da
colecistectomia nel 2015; verosimile sindrome delle gambe irrequiete senza
riposo; obesitas (BMI 28,7 kg/mq); pregresso consumo tabagico (cumulativo per
50 p/y); infezione urinaria asintomatica; ipovitaminosi D.
Nella valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività,
gli specialisti hanno ritenuto che dal novembre 2015 l’assicurata presentava
una capacità lavorativa dell’80% come operaia di fabbrica a causa della
patologia reumatologica e patologia psichiatrica.
Il quadro di fibromialgia di tipo
primario determinava nell’assicu-rata un quadro algico, con necessità di pause
più prolungate e ripetute, dolori che riducevano il rendimento sul posto di
lavoro e creavano nell’assicurata un quadro di stanchezza cronica con rapido
affaticamento. Dal lato psichiatrico il disturbo somatoforme riduceva
nell’assicurata le proprie capacità cognitive, emotive e comportamentali con
presenza di una certa disforia, irritabilità, inibizione della carica vitale,
ridotta energia psichica, insonnia, con stanchezza e sonnolenza diurna.
Gli specialisti hanno precisato che la
capacità lavorativa complessiva era dell’80% e che la riduzione era dovuta
all’integrazio-ne della capacità lavorativa per patologia reumatologica all’80%
alla capacità lavorativa per psicopatologia sempre all’80%.
Le singole capacità lavorative erano
integrate e non sommate, in quanto comportavano nell’assicurata simili limiti
funzionali e di carico; entrambi i consulenti hanno preso in considerazione il
dolore cronico e le sue implicazioni.
La sua capacità lavorativa in attività
adeguate era nel complesso dell’80% causa problematica reumatologica e
psichiatrica dal novembre 2015. Un’attività adatta doveva tenere conto della ridotta
energia psichica dell’assicurata, della disforia e irritabilità, che riducono
la flessibilità ed incidono sulla competenza e sulla persistenza, oltre che la
necessità di un ambiente di lavoro con poche unità a diretto contatto con
l’interessata. Anche dal punto di vista somatico bisognava tenere conto delle
limitazioni funzionali già elencate, in particolare la necessità
dell’assicurata di fare pause più prolungate e ripetute, una certa riduzione
del rendimento sul posto di lavoro causa componente algica, il tutto associato
a stanchezza cronica e rapido affaticamento. Le singole capacità lavorative
sono state integrate e non sommate.
Come casalinga l’abilità era totale,
essendo l’assicurata in grado di autogestire le proprie risorse, trattandosi poi
di una economia domestica di due persone e di un appartamento di 2 ½ locali.
Secondo i periti il quadro
fibromialgico poteva rendere difficile un reinserimento professionale
dell’assicurata, tenendo in considerazione i dolori come descritti
dall’interessata e lo sviluppo di un disturbo somatoforme.
Per quanto concerne l’adeguatezza della
terapia assunta, secondo il SAM per la patologia somatica fibromialgica non
v’erano proposte terapeutiche. Era però controindicata per il controllo della
sintomatologia algica una terapia oppiacea. Per la problematica psicopatologica
gli esperti hanno ritenuto indicata una riduzione della terapia farmacologica
responsabile di importanti effetti collaterali.
Fondamentale era proseguire il processo
psicoterapico.
Per quanto concerne un eventuale
miglioramento funzionale, essi hanno ritenuto che dal punto di vista somatico,
causa patologia reumatologica, non si riteneva vi potessero essere possibilità
di migliorare le condizioni di salute dell’assicurata in modo tale da
incrementare anche le capacità professionali. Dal punto di vista affettivo, la
modifica della farmacoterapia associata ad un continuo sostegno psicoterapico
avrebbe aiutato l’interessata a strutturare la propria personalità verso una
maggiore maturità e un possibile superamento del disagio. Dal lato psichiatrico
la prognosi a medio-lungo termine era ritenuta favorevole.
Infine, gli esperti hanno osservato una
certa discrepanza tra la percezione soggettiva dei sintomi e il reperto clinico
oggettivo, il tutto da ricondursi a un quadro somatico fibromialgico associato
a disturbo psicoaffettivo somatoforme. Dalle varie valutazioni cliniche non
sono emersi però elementi che potessero fare sospettare
un’aggravazione/esagerazione consapevole dei sintomi.
Sulla scorta di questa perizia
pluridisciplinare, il 2 agosto 2017 (doc. 58) il dr. med. __________, medico
generico FMH attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha reso il suo
rapporto finale con cui ha confermato le diagnosi stabilite dai periti del Servizio
Accertamento Medico, mentre per i gradi di incapacità lavorativa si è attenuto
a quanto determinato dall’assicuratore malattia (100% dal 18 agosto al 4
ottobre 2015, 50% dal 5 ottobre 2015 al 31 maggio 2016 e 20% dal 1° giugno
2016), fissando l’inabilità lavorativa del 20% dal 1° giugno 2016, fermo
restando determinate limitazioni funzionali.
Con decisione del 12 settembre 2017
l’Ufficio AI non ha concesso una rendita d’invalidità stante un grado AI del 4%.
Durante la procedura ricorsuale
l’assicurata ha trasmesso al TCA la perizia pluridisciplinare del SAM del 2017
(doc. A7), l’esito del primo colloquio di accertamento del 22 febbraio 2016
(doc. A6) davanti ai funzionari dell’amministrazione, come pure dei certificati
dei suoi medici del 2014 (doc. A4), del 2015 (doc. A5) e del 2016 (doc. A3)
estrapolati dagli atti dell’Ufficio AI.
Pendente causa la ricorrente ha
prodotto un rapporto rilasciato il 9 novembre 2017 (doc. B) dal dr. med. __________,
medicina interna FMH il quale, non concordando con i pareri dei colleghi, si è
pronunciato come segue sulla perizia pluridisciplinare:
" Contesto la conclusione della valutazione reumatologica eseguita da parte del Dott. __________ in modo
particolare, ritengo sì che la RI 1 presenti una fibromialgia, ma quale
malattia con influsso sulla capacità lavorativa di operaia soprattutto una
miopatia all’arto inferiore a destra con un’atrofia muscolare ben documentabile
sia a livello della coscia e in parte pure al polpaccio, (differenza di
diametro della coscia appunto di origine organica su danno muscolare: alla mia
misurazione del 02.10.2017 misuro un diametro di 53 cm alla coscia destra a 20
cm dalla rotula, mentre a sinistra misuro 61 cm; misuro un diametro alla coscia
a destra a 10 cm dalla rotula di 46 cm mentre a sinistra misuro 52; mentre al
polpaccio misuro 37 cm di diametro a destra e 38 a sinistra). Questa differenza
non è spiegata assolutamente da una fibromialgia ma espressione di un danno
maggiore la cui nosologia non ha mai potuto essere malgrado procedure e iter diagnostici
chiarificata (remota poliomielite rispettivamente espressione di un danno su
remoto infortunio). Questa importante differenza motiva una esigibilità
lavorativa indubbiamente ridotta in un’attività di operaia.
Contesto
inoltre la valutazione psichiatrica,
eseguita dalla Dott.sa __________, la quale per altro non ha mai avuto un
contatto telefonico con la psicoterapeuta dell’assicurata la quale risulta essere
la psicologa cui io delego le psicoterapie (signora __________) e alle regolari
esplorazioni, che io eseguo alla RI 1, la stessa presenta tutti i sintomi di
una depressione maggiore con un tenore dell’umore deflesso, una chiusura a
riccio, una perdita di slancio vitale e disturbi del sonno, disturbi
dell’aspetto e ideazioni (per altro mai messe in atto) di suicidio motivo per
cui, la RI 1 presenta forse si un disturbo somatoforme persistente, ma
soprattutto una malattia depressiva maggiore che ha sicuramente un influsso
sulla esigibilità lavorativa.
Pur
consapevole, che il sottoscritto vede l’assicurata con occhi di parte, ritengo
le conclusioni dei due suddetti periti assolutamente non corrette, e faccio
presente che le conclusioni dei due periti hanno avuto un importante impatto
quanto alla discussione pluridisciplinare in ambito SAM per definire
l’esigibilità lavorativa cui sono giunti alla conclusione a cui appunto non concordo
essendo le diagnosi poste dai due periti scorrette.
Ritengo
dunque una rivalutazione in ambito peritale ragionevole ed indicata.”.
Il 21 novembre 2017 (doc. VIII/1) il
dr. med. __________ dell’SMR ha rivalutato il caso dell’assicurata alla luce anche
del nuovo rapporto del suo medico curante e si è così espresso:
" (…)
rapporto
dr. __________ del 9.11.2017:
- Presenza di miotrofia gamba destra
- Ritiene presente problematica depressiva
Valutazione:
- L’atrofia muscolare alla gamba destra è stata ben
descritta e valutata nella perizia del dr. __________.
- L’assicurata è stata valutata in dettaglio a
livello psichiatrico dalla dr.ssa __________ senza diagnosi di un disturbo
depressivo. La perita aveva preso debitamente contatto con la psicoterapeuta
(vedi perizia). Da notare che l’assicurata era stata in precedenza
ripetutamente valutata dalla dr.ssa __________ che pure aveva negato la
presenza di una depressione.
Conclusione:
in assenza di nuovi elementi o di una modifica dello stato di salute confermo
il contenuto del rapporto finale.”.
5. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora
TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05) concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese
-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)".
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere
espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un
sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del
12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
Considerandi
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto
tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del
carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
6.
Va
ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro,
o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c,
102.
V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992
pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid.
3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività
lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba
ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più
essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la
società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;
cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA,
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il
TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole
discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata
progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze
werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters
von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen
(Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied
das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in
E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und
unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare
Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno
2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la
propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi
i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in:
www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una
procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle
circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare,
la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere
sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due recenti sentenze del 30 novembre
2017.
(DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281
per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa
e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi
fino a medio-gravi (DTF 143 V 409),
ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente
del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi
(cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF
8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF
9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le
malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era
dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente
e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in:
www.bger.ch).
7.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può
che confermare l'operato dell'amministrazione.
L’Ufficio AI, a richiesta del Servizio
Medico Regionale, ha infatti disposto una perizia pluridisciplinare per
valutare lo stato di salute dell’assicurata.
Per l’aspetto neurologico va rilevato
che il dr. med. __________ ha esaminato di persona l’assicurata, rilevando che
l’ipotrofia muscolare alla gamba destra era di lieve entità e a questa non
corrispondevano deficit motori oggettivi, ma un certo cedimento di origine
antalgica sotto sforzo alla gamba e al braccio a destra. Lo specialista in
neurologia l’ha anche sottoposta a un esame elettromiografico che è risultato
nella norma come già in una precedente valutazione del 2015. Il perito ha inoltre
rilevato, in particolare, che l’ipoestesia algica diffusa a tutto il braccio e
a tutta la gamba a destra non era riconducibile a una patologia neurogena organica
e a quel momento non v’erano elementi per un danno neurogeno maggiore in
evoluzione. Ad ogni modo, con questa situazione alla gamba destra l’interessata
era comunque riuscita a portare avanti un’attività lavorativa per molti anni,
perciò il neurologo non ha rilevato reperti oggettivi di entità tale da causare
un’incapacità lavorativa anche solo parziale.
D’avviso del TCA, la problematica della
gamba destra, a dispetto di quanto contestato dal medico curante della
ricorrente, è stato ben approfondito e valutato non solo dal neurologo, ma
anche dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione.
Quest’ultimo ha in effetti ben esaminato
ed esposto lo status reumatologico dell’assicurata, misurando pure l’atrofia
della muscolatura del quadricipite a destra.
Se da una parte il dr. med. __________
è concorde con il perito sulla diagnosi di fibromialgia, tuttavia d’altra parte
egli ha ritenuto che la differenza di diametro fra i due arti inferiori non
possa essere assolutamente spiegata da una fibromialgia, ma che si tratti
dell’espressione di un danno maggiore la cui origine non è però mai stata
chiarita (remota poliomielite oppure espressione di un danno su remoto
infortunio quando era una bambina).
Da questo profilo, come visto, il
neurologo ha però affermato che la miopatia all’arto inferiore destro non ha
impedito l’assicurata di condurre una vita normale anche dal profilo
lavorativo.
In effetti, il TCA rileva che la
ricorrente ha sempre lavorato a tempo pieno e da ultimo per 22 anni come
operaia presso la medesima fabbrica, senza che i disturbi alla gamba le precludessero
lo svolgimento di un’attività lavorativa. Pertanto, indipendentemente dallo
status reale della gamba destra – va evidenziato che nell’aprile 2017 il dr.
med. __________ ha osservato che clinicamente la differenza del trofismo era
minima e senza altri deficit associati e che v’era una discrepanza tra la
percezione soggettiva dei sintomi e il reperto clinico oggettivo –, si deve
ritenere che, dal punto di vista neurologico, la ricorrente era in grado di
svolgere non solo l’attività di operaia di fabbrica, ma anche altre attività
senza limitazioni.
A questo proposito va comunque sottolineato
che la ricorrente può certamente svolgere delle attività lavorative stando
seduta e quindi non caricando la gamba destra che, soggettivamente, le comporta
dei disturbi.
In queste circostanze, non si vede
dunque per quale motivo la miopatia all’arto inferiore destro, benché le causi
dei dolori nell’ambito di un quadro fibromialgico, debba comportare una
diminuzione dell’esigibilità lavorativa maggiore della riduzione del rendimento
del 20% stabilita dal dr. med. __________ per qualsiasi attività.
Non va dimenticato che tanto il medico
curante quanto il perito reumatologo concordano sulla diagnosi di fibromialgia.
Quale sia poi l’origine della miopatia
alla gamba destra non è determinante ai fini della valutazione della capacità
lavorativa della ricorrente, che dal profilo neurologico non è limitata, mentre
dal lato reumatologico dal novembre 2015 è dell’80%, intesa come riduzione del
rendimento del 20%.
Per quanto concerne la problematica
psichica, essa è stata chiarita in modo soddisfacente non solo dalla prima
perita che ha esaminato l’assicurata nel giugno 2016 per conto
dell’assicuratore malattia, ma anche dalla seconda esperta che l’ha visitata in
due occasioni nel corso del mese di aprile 2017 e che, dopo avere raccolto gli
esiti degli approfondimenti testali effettuati dallo psicologo, il 15 giugno
2017.
ha tratto le proprie conclusioni.
Si osserva, in primo luogo, che la
censura sollevata dal medico curante secondo cui la dr.ssa med. __________ non
si sarebbe consultata con la psicoterapeuta dell’assicurata risulta inveritiera
e non può quindi essere accolta. Infatti, più e più volte la psichiatra ha espressamente
indicato nel suo rapporto di avere discusso con la psicoterapeuta curante di
determinati atteggiamenti e comportamenti dell’interessata, che la terapeuta ha
confermato.
Non si vede dunque come si possa
imputare alla perita del SAM di non avere mai avuto un contatto telefonico con
la dr.ssa __________, a cui il medico curante è solito delegare le psicoterapie,
quando invece il caso della ricorrente è stato ampiamente sviscerato ed analizzato
dalla psichiatra, i cui risultati hanno trovato conferma anche nel quadro
clinico riscontrato dalla psicologa che, al momento della perizia, seguiva
l’assicurata da circa un anno e mezzo.
In merito al rimprovero della
ricorrente secondo cui la perizia psichiatrica non sarebbe stata esperita “sulla
scorta di un catalogo di indicatori chiaramente definiti” (doc. I pag. 9)
stabiliti nella DTF 141 V 281, va risposto che, per contro, il referto reso
dalla dr.ssa med. __________ corrisponde alla necessità di stabilire i fatti in
maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza
risultati predefiniti.
La specialista ha infatti riassunto i
documenti medici che ha preso in considerazione per la sua valutazione, ha
indicato nel dettaglio i disturbi soggettivi lamentati dall’assicurata (referto
psichico e referto somatico) e le constatazioni oggettive relative al danno
della salute, ha esposto l’anamnesi, ha descritto le attività e le abitudini
dell’interessata, ha posto la diagnosi con e senza influsso sulla capacità
lavorativa, ha suggerito quale terapia - farmacologica e non - sarebbe più
adatta all’assicurata spiegandone nel dettaglio i motivi, ha precisato che non
v’era esagerazione o sintomi fittizi che potessero portare ad escludere la valutazione
dell’insorgente e ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente nella sua
e in altre attività lavorative.
Nel complesso, quindi, gli indicatori standard
stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi dall’Ufficio AI nel suo
“Mandato per una perizia medica“ sotto forma di “Questionario domande peritali”
(doc. 47) trasmesso al Servizio Accertamento Medico ai fini dell’allestimento
della perizia pluridisciplinare, sono stati in concreto rispettati dalla
psichiatra.
Ne discende che la valutazione
psichiatrica della dr.ssa med. __________ va ritenuta chiara, completa,
dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami giurisprudenziali, perciò come
tale va posta alla base della determinazione della capacità lavorativa della ricorrente.
D’altronde, neanche un anno prima la
dr.ssa med. __________, che ha visitato l’assicurata per conto
dell’assicuratore malattia che a quel momento le erogava prestazioni di
indennità giornaliera per malattia, era giunta alla conclusione che la sindrome
mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2) di grado lieve, reattiva a problemi
legati all’occupazione (Z56), non comportava deficit che potevano giustificare
una diminuzione della capacità lavorativa.
Da parte sua, la dr.ssa med. __________
ha individuato un disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10-GM; F45.4)
e un disturbo da sintomi somatici con dolore predominante moderato (DSM-V
300.
), che incidevano in ragione del 20% sulla capacità lavorativa
dell’assicurata.
L’affermazione del medico curante
secondo cui la ricorrente sarebbe affetta da una malattia depressiva maggiore
che ha un influsso sull’esigibilità lavorativa, provocandole un umore deflesso,
una chiusura a riccio, una perdita di slancio vitale, disturbi del sonno,
disturbi dell’appetito e ideazioni di suicidio, non è stata corroborata dal
quadro clinico riscontrato dalla perita solo alcuni mesi prima e confermato pure
dalla psicologa. Inoltre, questo status non è stato ulteriormente spiegato dal
curante.
D’altronde, se la situazione fosse
stata veramente così critica, l’assicurata avrebbe dovuto seguire delle terapie
presso uno specialista in psichiatria e non fermarsi ai consulti a settimane alterne
con uno psicoterapeuta rispettivamente alla farmacoterapia prescrittale dal suo
medico curante, internista, e quindi non specialista in materia.
Alla luce delle argomentazioni peritali
esposte e del parere del medico curante, tutto ben considerato, può
quindi essere fatto affidamento ai referti peritali del Servizio Accertamento
Medico.
Va quindi accantonata
l’opinione del dr. med. __________, non specialista in materia siccome medico
internista. In effetti, a fronte di una valutazione peritale da parte di
reumatologi, neurologi e psichiatri, la sua valutazione di medico non
specialista in materia non può qui per giurisprudenza avere pieno valore probatorio
(STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF
9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2017.124
del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 36.2016.106 del
21.
dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30
settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22
aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile
2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).
In conclusione, in assenza di referti
che contraddicano chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi
dal parere degli specialisti che si sono pronunciati nel 2017 e su cui si è
fondato anche il medico SMR dell'Ufficio AI.
Alla luce di quanto esposto, gli
esperti sono stati in grado di stabilire chiaramente le conseguenze dei
disturbi psicosomatici della ricorrente e di indicare compiutamente il grado di
capacità lavorativa – anche residua - dal mese di novembre 2015 in poi.
Va a quest’ultimo proposito osservato
che il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, attenendosi alle
prestazioni già riconosciute e versate all’assicurata, nel suo rapporto finale
del 2 agosto 2017 ha concluso che l’inabilità lavorativa del 20%, intesa come
riduzione del rendimento, vigeva dal 1° giugno 2016 anziché dal novembre 2015
come stabilito dai periti del SAM per quanto concerne le patologie somatiche,
mentre l’affezione psichica era inabilitante all’80% dal settembre 2016.
La conclusione tratta dall’SMR è più
favorevole all’assicurata.
Non va da ultimo dimenticato di
osservare che anche diversi medici del Servizio Medico Regionale si sono
pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute della ricorrente, in
particolare l’11 ottobre 2016 e il 2 agosto 2017 il dr. med. __________ e il 21
novembre 2017 il dr. med. __________, prendendo in considerazione non solo la
perizia pluridisciplinare del SAM del 21 luglio 2017, ma anche tutti i rapporti
dei medici curanti, compresi quelli allestiti successivamente alla decisione e
prodotti pendente causa (quale il referto del 9 novembre 2017 del dr. med. __________).
L’SMR, quantomeno fino alla data
determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha
ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore rispetto a quello
determinato dallo specialista intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è
stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurata in sede
ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le contestazioni
dell'assicurata devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni
formulate dall'Ufficio AI, che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue
condizioni di salute e della sua capacità lavorativa dal 1° giugno 2016.
Va di conseguenza ritenuto che dal 18 agosto
2015.
al 4 ottobre 2015 la ricorrente presentava un’incapacità lavorativa del
100%, mentre dal 5 ottobre 2015 al 31 maggio 2016 del 50% e dal 1° giugno 2016
in poi nella misura del 20% intesa come riduzione del rendimento; in tutti i
casi, questi gradi valevano sia nella precedente attività di operaia di
fabbrica sia in altre attività adeguate al suo stato di salute.
8.
Con
la decisione del 12 settembre 2017 l’Ufficio assicurazione invalidità ha
rifiutato alla ricorrente il diritto a una rendita di d'invalidità, essendo il grado AI del 4%.
Dal calcolo effettuato
dall’amministrazione è risultato che il raffronto fra il reddito conseguito al
100% nel 2015 senza invalidità (Fr. 45'306.-) e il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile all’80%
(Fr. 54'356.- x 80% = Fr. 43'845.-), senza tenere inoltre conto di una
riduzione personale, ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 4% e quindi a negare il diritto
alla rendita di invalidità.
Da un lato, la ricorrente
ha contestato il reddito da invalido (statistico) ritenuto
dall’amministrazione, proponendo di applicare il reddito effettivo,
ossia di operare il confronto fra i redditi sulla base del dato concreto,
dovendo determinare il grado di invalidità dal raffronto del reddito che
l’assicurata poteva ancora conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza del danno alla salute. In concreto, la
stessa perizia medica è giunta alla conclusione che l’assicurata poteva
continuare a svolgere l’attività abituale.
D’altro lato,
l’insorgente ha chiesto, in applicazione del metodo di raffronto percentuale,
di fissare il grado di invalidità al 50%, poiché il suo medico curante l’ha
ritenuta inabile in ragione del 50%.
Riconosciuto quindi il valore
invalidante delle affezioni lombari di cui soffre la ricorrente, occorre ora
verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.
9.
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo
a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (STF 8C_670/2009 del 7
aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid.
5c).
Al riguardo, come è stato
ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il
Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione
dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori
della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di
statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero
significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di
alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone
di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente
in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono
il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative
che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini
fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato
del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue
Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein
und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des
Versicherten zu entsprechen”; Doudin,
La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha
stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di
divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto
soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.
331.
consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche
precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è
limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza
(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20
aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.
4.
).
Anche in questo ambito vi sono aperte
delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per
il settore delle prestazioni di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in
maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA
ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la
determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che
spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle
indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità
per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro
e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid.
4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
10.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento).
Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori
empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01]).
Un salario di punta può essere ammesso
solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986.
pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione
professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,
l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,
devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993
U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
11.
Riguardo
al reddito da valida, ossia il reddito che l’assicurata avrebbe
potuto conseguire al 100% nella sua vecchia professione di operaia prima che
sorgesse il danno alla salute, riferendosi al dato fornito il 25 gennaio 2016
(doc. 10) dall’allora datore di lavoro __________ (Fr. 45'305.-), l’Ufficio AI
ha ritenuto l’importo di Fr. 45'306.-.
Il salario ritenuto dall’Ufficio AI,
peraltro non contestato dalla ricorrente, va quindi posto alla base del calcolo
del grado AI.
12.
Per quanto concerne il reddito
da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in
cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto
che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA13).
L'Alta Corte
ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti
dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla
tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR
2007.
UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza
del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido
va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit.,
in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema
è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza
8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale,
il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali." (…).
In seguito,
nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando
4.2
che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del
parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non
intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che
non vi è una presunzione in tal senso.
13.
Per
quanto concerne il 2016, anno di eventuale concessione del diritto alla
rendita dopo un anno di inabilità lavorativa di almeno il 40% giusta l’art. 28
cpv. 1 LAI (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati
salariali concreti visto che l’assicurata è stata licenziata quando era malata e
dal 1° giugno 2016 si è iscritta in disoccupazione, occorre basarsi sui dati
statistici nazionali. Dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale
di statistica, più precisamente
dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle
donne per un'attività semplice di tipo fisico o
manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato
corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Adattando
all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe
(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07
del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per
l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico
da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014)
il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr.
52'297,30 (Fr. 51'600.- :
103,6 x 105) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013
del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Riportando
ora queste cifre, che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla
settimana, su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016, ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03
del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la Tabella sulla durata
normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per
settimana T 03.02.03.01.04.01), il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalido per una donna ammonta a Fr. 54'520.- (Fr.
52'297,30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
14.
Secondo la giurisprudenza federale,
per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto
2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di
multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente
alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5.
L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica,
poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi
anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17
gennaio 2014 (STF 8C_80/2013) l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione
globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi
fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di
specie l’Ufficio AI non ha tenuto conto di alcuna deduzione, visto che i periti
del SAM non hanno individuato delle particolari limitazioni funzionali, mentre
l’alternanza della postura e la necessità di pause supplementari erano già
incluse nel grado di capacità lavorativa stabilito (doc. 58), che prevedeva una
capacità lavorativa piena, ma con una riduzione del rendimento del 20%.
Il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, tenuto conto della capacità dell’80% non solo di continuare
l’attività precedente, ma anche di esercitarne altre adeguate e della assenza
di particolari limitazioni funzionali, non v’è motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione. Peraltro, la ricorrente non ha contestato
espressamente l’assenza di una riduzione.
15.
Ne
segue che il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato
ammontante nel 2016 a Fr. 54'520.- va ritenuto nella misura dell’80% stante
la ridotta capacità lavorativa
esigibile dell’assicu-rata, ottenendo così l’importo di Fr. 43'616.- (Fr. 54'520.- x 80 : 100).
Confrontando questo dato con l'ammontare
di Fr. 45'305.-
corrispondente al reddito (ipotetico)
da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016
per l’attività di operaia esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta
dunque una perdita di guadagno del 3,73% ([Fr. 45'305.- - Fr. 43'616.-] : Fr. 45'305.- x 100), che va arrotondata al 4%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
16.
Alla
luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100%
come operaia sorta nell’agosto 2015 la ricorrente non può trarre alcun diritto.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa residua dell’80% (intesa come
riduzione del rendimento) in qualsiasi attività dal 1° giugno 2016, la perdita
di guadagno del 4% fa sì che la ricorrente non abbia diritto a una rendita AI.
Nemmeno con il metodo del
raffronto percentuale dei redditi rivendicato dalla ricorrente si giungerebbe ad
attribuire una rendita di invalidità all’assicurata.
Non si può quindi che confermare la
decisione di rifiuto emanata dall’amministrazione.
17.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti