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32.2017.172

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28 maggio 2018Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici messi a sua disposizione dal 2014 al 2016, il SAM ha

esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale e professionale, patologica, sistemica,

le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito

ha descritto lo status dell’as-sicurato, gli esiti degli esami di laboratorio

effettuati il 15 marzo 2017, degli esami neurologici del 3 aprile 2017 e di

quelli psicodiagnostici del 21 aprile 2017, come pure gli esami radiologici

eseguiti da terzi nel 2014 e 2015 e valutati dai periti specialisti.

Il 29 marzo 2017 il dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, ha sottoposto l’assicurata a

una valutazione e nel suo rapporto del 3 aprile 2017 ha esposto l’anamnesi

familiare, personale remota, sociale e professionale, quali dati soggettivi l’anamnesi

attuale e l’affezione attuale, mentre quali dati oggettivi lo status

reumatologico e gli esami radiologici della colonna dorsale e lombare del 2014

e la TAC addome e l’ecografia delle parti molli del 2015.

Lo specialista ha posto la diagnosi di

fibromialgia di tipo primario con influsso sulla capacità lavorativa,

mentre di alterazioni statiche degenerative alla colonna toracale e lombare

quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa.

Il reumatologo ha osservato che dopo

essere stata travolta da un’automobile all’età di 7 anni con diagnosi di

progressiva atrofia muscolare dell’emicorpo destro, zoppia e perdita di

sensibilità dell’arto superiore e inferiore destro, successivamente l’assicurata

si è ripresa da questo infortunio anche se non in modo completo e il quadro

clinico era rimasto sostanzialmente invariato alla valutazione peritale, nel

senso che v’era un’atrofia della muscolatura del quadricipite e popliteale sul

lato destro, mentre per le estremità superiori non v’erano alterazioni

significative evidenziate clinicamente. Negli anni l’assicurata non ha avuto

delle limitazioni significative nella sua vita quotidiana e nella sua attività

professionale a causa delle conseguenze dell’incidente. C’è stato un certo

peggioramento dei disturbi dopo le terapie seguite per una gravidanza con

terapie ormonali, ma gli specialisti neurologici che l’hanno visitata hanno

sospettato una plessopatia lombo-sacrale, che comunque non ha trovato un

riscontro dagli esami elettroneurografici eseguiti. L’esperto ha rilevato che l’ultima

valutazione neurologica è avvenuta nel 2015, con diagnosi di sindrome algica

cronica dell’arto inferiore destro nel quadro di un’amiotrofia di origine post-traumatica,

associata allo sviluppo di un quadro fibromialgico. Secondo il perito,

l’evoluzione dei dolori era tipicamente orientata verso una fibromialgia di

tipo primario. L’assicurata ha sviluppato delle problematiche psichiche di tipo

ansioso, presentava inoltre tutta una serie di disturbi funzionali, tra i quali

anche una cefalea a carattere emicranico, una stanchezza cronica e un

affaticamento rapido. Il carattere dei dolori era costante e resistente a tutte

le terapie instaurate fino a quel momento e mostrava una generalizzazione

progrediente. Il reumatologo ha rilevato che in effetti a quel momento non era

più soltanto l’emicorpo destro e soprattutto la gamba destra ad essere

sofferente, ma tutto il corpo stesso. Anche a sinistra erano subentrati dei dolori,

in particolar modo alle estremità superiori con un’entità solo leggermente inferiore

per quanto riguardava la gamba sinistra. Particolarmente dolorosa era la zona

del trocantere di destra nell’ambito di un tender points tipico per il

quadro di tipo fibromialgico. Le indagini radiologiche avevano inoltre

evidenziato delle alterazioni statiche e degenerative della colonna

toracolombare, che non erano di entità tale da provocare delle limitazioni

funzionali. Non erano nemmeno responsabili della sintomatologia dolorosa

accusata dall’assicurata.

Quanto alle limitazioni funzionali, il

perito ha rilevato che erano determinate dai dolori accusati dall’assicurata

nell’ambito del quadro fibromialgico, dalla necessità di pause più prolungate e

ripetute, da una certa riduzione del rendimento sul posto di lavoro per questi

dolori e per la stanchezza cronica e l’affaticamento rapido.

Nel valutare la capacità lavorativa

nell’ultima professione svolta il reumatologo ha stabilito che a partire

dall’ultima valutazione neurologica eseguita nel novembre 2015 l’assicurata era

inabile al lavoro nella forma del 20%, da intendere come riduzione del

rendimento.

L’attività di casalinga era esigibile

in forma completa, trattandosi di un’economia domestica di due persone e di un

appartamento di 2 ½ locali.

In un’attività lavorativa adatta alle

condizioni di salute l’assicurata risultava abile all’80%, tenendo in

considerazione le limitazioni indicate, visto e considerato che i dolori ben

difficilmente miglioreranno svolgendo un tipo di lavoro diverso.

D’avviso del perito, la prognosi per

quanto riguarda la sintomatologia dolorosa era da considerarsi particolarmente

sfavorevole; egli ha inoltre osservato che “Le incapacità lavorative da me determinate

potranno se del caso, essere sommate almeno in parte, con le limitazioni di

tipo psichiatrico. Non penso che vi siano delle limitazioni neurologiche

significative. Non vi sono segni di aggravamento della sintomatologia. Un

reinserimento professionale di quest’assicurata, tenendo in considerazione i

dolori come descritti da lei, sarà ben difficile. Personalmente non ritengo che

l’incidente avvenuto all’età di 7 anni abbia attualmente una considerevole

rilevanza per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa e le limitazioni funzionali

dell’assicurata. Non vi sono segni di aggravazione.” (pag. 10 della perizia

reumatologia).

Infine, l’esperto non ha ritenuto

esservi possibilità di migliorare le condizioni di salute dell’assicurata in

modo tale da migliorare anche le sue capacità professionali.

Il 3 aprile 2017 l’interessata è stata esaminata

dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che l’indomani ha reso

il suo rapporto peritale esponendo l’anamnesi, lo stato neurologico con gli

esiti dell’esame elettromiografico effettuato quel giorno e della

documentazione radiologica del 2014.

Il neurologo non ha individuato delle diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza influsso,

quali una sindrome algica cronica a tutto l’emicorpo destro non spiegata da

patologia neurologica organica, associata a deficit sensitivo algico al braccio

e alla gamba destra; lieve ipotrofia muscolare alla gamba destra, non associata

a lesioni neuromuscolari maggiori, di origine incerta.

Nelle conclusioni lo specialista ha

evidenziato che l’assicurata presentava da moltissimi anni dolori all’emicorpo

destro, in particolare alla gamba e al braccio, più recentemente anche a

livello cranico. Inoltre, da anni era descritta anche un’ipotrofia muscolare

alla gamba destra che, secondo l’interessata, era in progressivo peggioramento.

All’esame clinico non sono stati trovati deficit motori, vi era un certo

cedimento di origine sicuramente antalgica sotto sforzo alla gamba e al braccio

a destra. I riflessi osteotendinei erano evocabili in modo simmetrico sia alle

gambe sia alle braccia. La paziente descriveva un’ipoestesia algica diffusa a

tutto il braccio e a tutta la gamba a destra, reperto che isolatamente e senza

altri elementi oggettivi rilevanti non era riconducibile ad una patologia

neurogena organica. Anche l’ipotrofia muscolare alla gamba destra era di lieve

entità, a questa non corrispondevano deficit motori oggettivi ed anche l’esame

elettromiografico alla gamba destra era risultato nella norma, come già in

occasione di una precedente valutazione nel 2015. Il perito ha osservato che la

paziente con questi reperti alla gamba era comunque riuscita a portare avanti

un’attività lavorativa per molti anni. La minima ipotrofia alla gamba destra

era difficilmente spiegabile, si poteva ipotizzare che fosse una conseguenza di

un trauma alla gamba subito in età scolastica, comunque attualmente senza

elementi per un danno neurogeno maggiore in evoluzione. Complessivamente,

dunque, per gli aspetti neurologici non sono stati rilevati reperti oggettivi

di entità tale da causare una incapacità lavorativa anche solo parziale e

quindi l’assicurata poteva essere ritenuta abile al lavoro al 100%. Non v’erano

proposte terapeutiche. La prognosi neurologica era favorevole.

Rispondendo alle domande dell’Ufficio

AI, il perito ha rilevato che v’era sicuramente una discrepanza tra la

percezione soggettiva dei sintomi e il reperto clinico oggettivo. La paziente

aveva in effetti l’impressione che vi fosse una grave e progrediente atrofia

muscolare alla gamba destra, clinicamente invece la differenza del trofismo era

minima e senza altri deficit associati.

Dal profilo psichiatrico l’assicurata è

stata valutata dalla dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia.

La perita ha avuto due colloqui (il 13

e il 27 aprile 2017) con l’interessata della durata di 70 e 25 minuti. Ha

inoltre avuto un colloquio telefonico con la sua psicoterapeuta il 29 maggio

2017.

Nel suo rapporto peritale del 15 giugno

2017 l’esperta ha ripreso l’anamnesi e ha riassunto i certificati medici dei

colleghi dal 2015 in poi aventi una valenza dal lato psichiatrico. Essa ha

esposto i dati clinici sulla scorta dell’esame clinico secondo AMDP 8 –System,

in cui ha riportato l’anamnesi e l’esito del referto psichico. La psichiatra

non ha ritrovato disturbi dello stato di coscienza né dell’orientamento, era

presente una diminuzione della capacità di ricordare nuove informazioni per la

durata di circa 10 minuti. Per i disturbi formali del pensiero v’erano delle

importanti ruminazioni mentali non ossessive, in quanto l’assicurata continuava

a pensare a temi sgradevoli sempre attorno agli stessi contenuti, senza

risultato, anche durante il colloquio era stato abbastanza difficile

interrompere il suo pensare, descrivere i dolori, la sua perdita di capacità

lavorativa e quindi di continuare a pensare di non potere vivere senza

un’attività lavorativa. Per altro non v’erano timori, fobie e sintomi

compulsivi ed ossessivi, non era presente ideazione di tipo delirante né

disturbi della percezione e disturbi della coscienza dell’Io. Non era presente

un vero e proprio umore depresso, ma sicuramente un’importante perdita di

speranza, caratterizzato da uno stato di umore pessimistico con una mancanza di

progettualità futura; non c’era la speranza di un cambiamento nel suo futuro,

che vedeva negativo e ciò è stato confermato anche dal test di Rorschach. A ciò

andava ad aggiungersi la presenza di una certa lieve disforia, cioè il malumore;

l’assicurata era scostante, critica, a tratti maldisposta, scontenta ed irritata

anche se riusciva ancora a dominare questa disforia, v’era però un’irritabilità

in cui l’assicurata descriveva di reagire in malo modo anche con il marito e

per tale motivo era nato il timore di poterlo perdere; si aggiungevano poi

sentimenti di colpa, di non essere la persona perfetta a cui ha sempre teso e

che ora la faceva ritenere con una cognizione negativa di non essere più

nessuno e di non avere valore, oltretutto in un corpo che ha sempre vissuto

come deformato e che, a parere della psichiatra, è andato a minare la sua

autostima.

A suo dire, questa condizione

psicologica determinava la presenza di un’inibizione della carica vitale e

dell’energia, cioè quella condizione in cui viene riferito che le solite

attività venivano svolte con minore intensità, con fatica anche quelle più

piccole e quotidiane, quelle che si sforzava di fare ma che a suo dire richiedevano

più fatica e sforzo. Durante i colloqui sono emersi anche dei disturbi di tipo

dissociativo, cioè una sconnessione delle funzioni solitamente integrate della

coscienza e della percezione, per esempio quando descriveva che perdeva

contatto con la realtà circostante, aspetti che potrebbero essere determinati

dalla tendenza alla disorganizzazione psicologica come emerso dal test di

Rorschach, in cui lo stile dell’assicurata diventava disfunzionale perché rendeva

il soggetto incerto nelle decisioni e quindi ha sviluppato una modalità di non

farsi troppo influenzare dalle emozioni. Secondo la perita, questo è stato determinato

dai vissuti traumatici del passato. Non sono state riferite variazioni circadiane

dello stato dell’umore, erano assenti i pensieri negativi con tendenze

suicidarie, ma è stata segnalata una rabbia verso la condizione di vita

attuale, dopo il licenziamento, che le provocava vergogna. V’era un’ansia

anticipatoria che, a dire dell’assicurata, era presente quotidianamente, scaturita

dal pensiero che ogni giorno poteva succedere qualcosa di negativo sino

addirittura ad arrivare a una paura di essere felice e di potere stare bene,

serena e tranquilla. Sono stati segnalati problemi del sonno con un’insonnia da

addormentamento ritardato nonostante la terapia psicofarmacologica, v’era anche

un’insonnia da risvegli notturni multipli con una condizione di inquietudine

associata ai dolori e anche alla necessità di assumere acqua per via della

secchezza delle fauci. Al mattino il risveglio era caratterizzato da stanchezza

e da sonnolenza diurna; bruxismo e pianto durante il riposo notturno.

Quanto al referto somatico, l’assicurata

ha segnalato per i disturbi degli impulsi la stipsi, un aumento grave della

sete e una diminuzione totale del desiderio sessuale, accompagnato alla importante

secchezza delle fauci riscontrata anche durante i colloqui peritali, che era

determinata dalla terapia farmacologica in atto. Non sono stati segnalati altri

disturbi somatici se non la presenza di incubi notturni, confermati anche dalla

psicoterapeuta, in cui le tematiche erano legate al lavoro o alla condizione di

patologia somatica in cui ricorreva la sedia a rotelle della sua infanzia a

seguito dell’incidente automobilistico.

Nel rapporto peritale v’è la

descrizione delle risorse e dei deficit che la dottoressa __________ ha

riportato nel test secondo schema MINI ICF-APP, che si pronuncia sulle

conseguenze sulla capacità di lavoro dell’assicurata.

Viene inoltre indicata l’anamnesi

psicofarmacologica e gli esiti dell’approfondimento testale effettuato il 21

aprile 2017 da parte dello psicologo, che ha sottoposto l’interessata al test

di Rorschach.

Sono poi descritte l’attività e le

abitudini, il trattamento psichiatrico attuale prescritto dal medico di

famiglia (Cymbalta, Surmontil, Xanax, gocce di salvia) accompagnato da giugno

2016 a settimane alterne da psicoterapia.

Nel referto seguono poi le constatazioni

della psichiatra e le sue conclusioni, in cui dai colloqui avuti con

l’assicurata, dalla lettura degli atti, dal colloquio telefonico avuto con la

psicoterapeuta e dal risultato dei test psicologici, la perita ha riscontrato

principalmente la presenza di sintomi somatici associati ad aspetti psicologici

caratterizzate dalle 3 componenti della processazione cognitiva, cioè

l’assicurata pensava di sé di peggiorare fisicamente, di ritrovarsi su una

sedia a rotelle che già le era stata paventata dopo l’incidente a 7 anni, di

non avere più nessuna capacità, non vedeva un cambiamento positivo e si

riteneva una persona inutile; della risonanza emotiva, la connotazione di tipo

depressivo/pessimistico e della risposta comportamentale, l’assicurata si era

bloccata nelle sue azioni con pensieri pervasivi di preoccupazioni riguardanti

i sintomi somatici e la propria salute, preoccupazioni che andavano al di là di

ciò che generalmente viene considerato ragionevole; queste preoccupazioni erano

così intense da causare disagio, compromissione clinicamente significativa che

richiedevano un’attenzione clinica. Infatti, gradualmente la vita

dell’assicurata si era concentrata a tal punto sulle questioni di salute che ne

ha compromesso i ritmi quotidiani e le sue relazioni. Secondo la perita, il

disagio psicologico aveva raggiunto dimensioni tali da richiedere attenzioni

più che psichiatrico, con terapia psicofarmacologica, se non sintomatica, in

quanto si era ancora in un comparto di tipo nevrotico, ma con aspetti

dissociativi della personalità non caratteristici di un disturbo di personalità

conclamato e non ancora in un cambiamento di personalità, ma sicuramente con la

necessità di un intervento psicoterapeutico, già in atto, ma con una

integrazione di elaborazione sul trauma.

Per la specialista, le precoci

esperienze traumatiche – incidente a 7 anni e il successivo allontanamento

dalla famiglia per un anno e mezzo, i fattori sociali e culturali – unitamente

alla vulnerabilità genetica e biologica al dolore, potrebbero avere contribuito

a questa condizione. Nell’assicurata il corpo è sempre stato vissuto in una

modalità negativa, fino quasi a sfociare nella dismorfofobia. D’avviso della

perita, non si era ancora a livello di una patologia cronica, ma sicuramente il

corpo era il veicolo delle emozioni, perciò l’assicurata esprimeva attraverso i

sintomi somatici il suo disagio psichico. Quest’ultima era infatti incapace a

manifestare e a riconoscere il disagio psichico come è stato evidenziato dai

test psicologici e questo veniva cortocircuitato sul corpo che occupava tutto

lo spazio della comunicazione e diventava il veicolo unico e privilegiato per

trasmettere messaggi di ordine psichico. A suo dire, l’assicurata avrebbe potuto

evolvere verso una personalità meno nevrotica se all’attuale psicoterapia

Junghiana fosse stata aggiunta la psicoterapia EMDR, orientata sul trauma,

oltre che a mantenere un sostegno psicofarmacologico modificato per ridurre gli

effetti collaterali, quale la secchezza delle fauci.

Quale diagnosi la perita ha posto un

disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4) e un disturbo da

sintomi somatici con dolore predominante moderato (DSM-V 300.82).

Dal punto di vista psichiatrico, dal

settembre 2016 la capacità lavorativa come operaia di fabbrica era dell’80%,

intesa come limitazione del rendimento dovuta alla reazione psichica al licenziamento

non con una componente depressiva conclamata, ma con una dissociazione somatica

di tipo nevrotico con lo sviluppo di sintomi dolorosi somatoformi che ne riducevano

le capacità cognitive, emotive e comportamentali con presenza di una certa disforia,

irritabilità, inibizione della carica vitale, ridotta energia psichica,

insonnia con stanchezza e sonnolenza diurna. La prognosi a medio-lungo termine

era favorevole se continuava la presa in carico psicoterapeutica.

L’assicurata è stata giudicata in grado

di svolgere all’80% altre attività che tengano conto della sua ridotta energia

psichica, della disforia e dell’irritabilità.

L’attività di casalinga era esigibile

in ragione del 100%.

Il 20 luglio 2017 alle ore 11.45 i

periti del Servizio Accertamento Medico e il dr. med. __________ e la dr.ssa

med. __________ hanno avuto modo di discutere in modo esaustivo del caso in teleconferenza.

Alla luce delle consultazioni dei tre

specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di fibromialgia di tipo primario e di disturbo somatoforme da dolore

persistente (ICD-10; F45.4).

Quali diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa sono state indicate una sindrome algica cronica a

tutto l’emicorpo destro non spiegata da patologia neurologica organica,

associata a deficit sensitivo algico al braccio e alla gamba destra; lieve ipotrofia

muscolare alla gamba destra, non associata a lesioni neuromuscolari maggiori,

di origine incerta; alterazioni statiche degenerative alla colonna toracale e

lombare; stato da evento infortunistico subito nell’infanzia; stato da

colecistectomia nel 2015; verosimile sindrome delle gambe irrequiete senza

riposo; obesitas (BMI 28,7 kg/mq); pregresso consumo tabagico (cumulativo per

50 p/y); infezione urinaria asintomatica; ipovitaminosi D.

Nella valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività,

gli specialisti hanno ritenuto che dal novembre 2015 l’assicurata presentava

una capacità lavorativa dell’80% come operaia di fabbrica a causa della

patologia reumatologica e patologia psichiatrica.

Il quadro di fibromialgia di tipo

primario determinava nell’assicu-rata un quadro algico, con necessità di pause

più prolungate e ripetute, dolori che riducevano il rendimento sul posto di

lavoro e creavano nell’assicurata un quadro di stanchezza cronica con rapido

affaticamento. Dal lato psichiatrico il disturbo somatoforme riduceva

nell’assicurata le proprie capacità cognitive, emotive e comportamentali con

presenza di una certa disforia, irritabilità, inibizione della carica vitale,

ridotta energia psichica, insonnia, con stanchezza e sonnolenza diurna.

Gli specialisti hanno precisato che la

capacità lavorativa complessiva era dell’80% e che la riduzione era dovuta

all’integrazio-ne della capacità lavorativa per patologia reumatologica all’80%

alla capacità lavorativa per psicopatologia sempre all’80%.

Le singole capacità lavorative erano

integrate e non sommate, in quanto comportavano nell’assicurata simili limiti

funzionali e di carico; entrambi i consulenti hanno preso in considerazione il

dolore cronico e le sue implicazioni.

La sua capacità lavorativa in attività

adeguate era nel complesso dell’80% causa problematica reumatologica e

psichiatrica dal novembre 2015. Un’attività adatta doveva tenere conto della ridotta

energia psichica dell’assicurata, della disforia e irritabilità, che riducono

la flessibilità ed incidono sulla competenza e sulla persistenza, oltre che la

necessità di un ambiente di lavoro con poche unità a diretto contatto con

l’interessata. Anche dal punto di vista somatico bisognava tenere conto delle

limitazioni funzionali già elencate, in particolare la necessità

dell’assicurata di fare pause più prolungate e ripetute, una certa riduzione

del rendimento sul posto di lavoro causa componente algica, il tutto associato

a stanchezza cronica e rapido affaticamento. Le singole capacità lavorative

sono state integrate e non sommate.

Come casalinga l’abilità era totale,

essendo l’assicurata in grado di autogestire le proprie risorse, trattandosi poi

di una economia domestica di due persone e di un appartamento di 2 ½ locali.

Secondo i periti il quadro

fibromialgico poteva rendere difficile un reinserimento professionale

dell’assicurata, tenendo in considerazione i dolori come descritti

dall’interessata e lo sviluppo di un disturbo somatoforme.

Per quanto concerne l’adeguatezza della

terapia assunta, secondo il SAM per la patologia somatica fibromialgica non

v’erano proposte terapeutiche. Era però controindicata per il controllo della

sintomatologia algica una terapia oppiacea. Per la problematica psicopatologica

gli esperti hanno ritenuto indicata una riduzione della terapia farmacologica

responsabile di importanti effetti collaterali.

Fondamentale era proseguire il processo

psicoterapico.

Per quanto concerne un eventuale

miglioramento funzionale, essi hanno ritenuto che dal punto di vista somatico,

causa patologia reumatologica, non si riteneva vi potessero essere possibilità

di migliorare le condizioni di salute dell’assicurata in modo tale da

incrementare anche le capacità professionali. Dal punto di vista affettivo, la

modifica della farmacoterapia associata ad un continuo sostegno psicoterapico

avrebbe aiutato l’interessata a strutturare la propria personalità verso una

maggiore maturità e un possibile superamento del disagio. Dal lato psichiatrico

la prognosi a medio-lungo termine era ritenuta favorevole.

Infine, gli esperti hanno osservato una

certa discrepanza tra la percezione soggettiva dei sintomi e il reperto clinico

oggettivo, il tutto da ricondursi a un quadro somatico fibromialgico associato

a disturbo psicoaffettivo somatoforme. Dalle varie valutazioni cliniche non

sono emersi però elementi che potessero fare sospettare

un’aggravazione/esagerazione consapevole dei sintomi.

Sulla scorta di questa perizia

pluridisciplinare, il 2 agosto 2017 (doc. 58) il dr. med. __________, medico

generico FMH attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha reso il suo

rapporto finale con cui ha confermato le diagnosi stabilite dai periti del Servizio

Accertamento Medico, mentre per i gradi di incapacità lavorativa si è attenuto

a quanto determinato dall’assicuratore malattia (100% dal 18 agosto al 4

ottobre 2015, 50% dal 5 ottobre 2015 al 31 maggio 2016 e 20% dal 1° giugno

2016), fissando l’inabilità lavorativa del 20% dal 1° giugno 2016, fermo

restando determinate limitazioni funzionali.

Con decisione del 12 settembre 2017

l’Ufficio AI non ha concesso una rendita d’invalidità stante un grado AI del 4%.

Durante la procedura ricorsuale

l’assicurata ha trasmesso al TCA la perizia pluridisciplinare del SAM del 2017

(doc. A7), l’esito del primo colloquio di accertamento del 22 febbraio 2016

(doc. A6) davanti ai funzionari dell’amministrazione, come pure dei certificati

dei suoi medici del 2014 (doc. A4), del 2015 (doc. A5) e del 2016 (doc. A3)

estrapolati dagli atti dell’Ufficio AI.

Pendente causa la ricorrente ha

prodotto un rapporto rilasciato il 9 novembre 2017 (doc. B) dal dr. med. __________,

medicina interna FMH il quale, non concordando con i pareri dei colleghi, si è

pronunciato come segue sulla perizia pluridisciplinare:

" Contesto la conclusione della valutazione reumatologica eseguita da parte del Dott. __________ in modo

particolare, ritengo sì che la RI 1 presenti una fibromialgia, ma quale

malattia con influsso sulla capacità lavorativa di operaia soprattutto una

miopatia all’arto inferiore a destra con un’atrofia muscolare ben documentabile

sia a livello della coscia e in parte pure al polpaccio, (differenza di

diametro della coscia appunto di origine organica su danno muscolare: alla mia

misurazione del 02.10.2017 misuro un diametro di 53 cm alla coscia destra a 20

cm dalla rotula, mentre a sinistra misuro 61 cm; misuro un diametro alla coscia

a destra a 10 cm dalla rotula di 46 cm mentre a sinistra misuro 52; mentre al

polpaccio misuro 37 cm di diametro a destra e 38 a sinistra). Questa differenza

non è spiegata assolutamente da una fibromialgia ma espressione di un danno

maggiore la cui nosologia non ha mai potuto essere malgrado procedure e iter diagnostici

chiarificata (remota poliomielite rispettivamente espressione di un danno su

remoto infortunio). Questa importante differenza motiva una esigibilità

lavorativa indubbiamente ridotta in un’attività di operaia.

Contesto

inoltre la valutazione psichiatrica,

eseguita dalla Dott.sa __________, la quale per altro non ha mai avuto un

contatto telefonico con la psicoterapeuta dell’assicurata la quale risulta essere

la psicologa cui io delego le psicoterapie (signora __________) e alle regolari

esplorazioni, che io eseguo alla RI 1, la stessa presenta tutti i sintomi di

una depressione maggiore con un tenore dell’umore deflesso, una chiusura a

riccio, una perdita di slancio vitale e disturbi del sonno, disturbi

dell’aspetto e ideazioni (per altro mai messe in atto) di suicidio motivo per

cui, la RI 1 presenta forse si un disturbo somatoforme persistente, ma

soprattutto una malattia depressiva maggiore che ha sicuramente un influsso

sulla esigibilità lavorativa.

Pur

consapevole, che il sottoscritto vede l’assicurata con occhi di parte, ritengo

le conclusioni dei due suddetti periti assolutamente non corrette, e faccio

presente che le conclusioni dei due periti hanno avuto un importante impatto

quanto alla discussione pluridisciplinare in ambito SAM per definire

l’esigibilità lavorativa cui sono giunti alla conclusione a cui appunto non concordo

essendo le diagnosi poste dai due periti scorrette.

Ritengo

dunque una rivalutazione in ambito peritale ragionevole ed indicata.”.

Il 21 novembre 2017 (doc. VIII/1) il

dr. med. __________ dell’SMR ha rivalutato il caso dell’assicurata alla luce anche

del nuovo rapporto del suo medico curante e si è così espresso:

" (…)

rapporto

dr. __________ del 9.11.2017:

- Presenza di miotrofia gamba destra

- Ritiene presente problematica depressiva

Valutazione:

- L’atrofia muscolare alla gamba destra è stata ben

descritta e valutata nella perizia del dr. __________.

- L’assicurata è stata valutata in dettaglio a

livello psichiatrico dalla dr.ssa __________ senza diagnosi di un disturbo

depressivo. La perita aveva preso debitamente contatto con la psicoterapeuta

(vedi perizia). Da notare che l’assicurata era stata in precedenza

ripetutamente valutata dalla dr.ssa __________ che pure aveva negato la

presenza di una depressione.

Conclusione:

in assenza di nuovi elementi o di una modifica dello stato di salute confermo

il contenuto del rapporto finale.”.

5. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05) concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere

espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un

sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

Considerandi

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

6.

Va

ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro,

o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c,

102.

V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992

pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid.

3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività

lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba

ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più

essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la

società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;

cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA,

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il

TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole

discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata

progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze

werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters

von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen

(Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied

das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in

E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und

unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare

Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno

2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la

propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi

i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in:

www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una

procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle

circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare,

la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere

sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due recenti sentenze del 30 novembre

2017.

(DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281

per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa

e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi

fino a medio-gravi (DTF 143 V 409),

ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente

del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi

(cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF

8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF

9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le

malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era

dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,

come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la

persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione

oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente

e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in:

www.bger.ch).

7.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione.

L’Ufficio AI, a richiesta del Servizio

Medico Regionale, ha infatti disposto una perizia pluridisciplinare per

valutare lo stato di salute dell’assicurata.

Per l’aspetto neurologico va rilevato

che il dr. med. __________ ha esaminato di persona l’assicurata, rilevando che

l’ipotrofia muscolare alla gamba destra era di lieve entità e a questa non

corrispondevano deficit motori oggettivi, ma un certo cedimento di origine

antalgica sotto sforzo alla gamba e al braccio a destra. Lo specialista in

neurologia l’ha anche sottoposta a un esame elettromiografico che è risultato

nella norma come già in una precedente valutazione del 2015. Il perito ha inoltre

rilevato, in particolare, che l’ipoestesia algica diffusa a tutto il braccio e

a tutta la gamba a destra non era riconducibile a una patologia neurogena organica

e a quel momento non v’erano elementi per un danno neurogeno maggiore in

evoluzione. Ad ogni modo, con questa situazione alla gamba destra l’interessata

era comunque riuscita a portare avanti un’attività lavorativa per molti anni,

perciò il neurologo non ha rilevato reperti oggettivi di entità tale da causare

un’incapacità lavorativa anche solo parziale.

D’avviso del TCA, la problematica della

gamba destra, a dispetto di quanto contestato dal medico curante della

ricorrente, è stato ben approfondito e valutato non solo dal neurologo, ma

anche dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione.

Quest’ultimo ha in effetti ben esaminato

ed esposto lo status reumatologico dell’assicurata, misurando pure l’atrofia

della muscolatura del quadricipite a destra.

Se da una parte il dr. med. __________

è concorde con il perito sulla diagnosi di fibromialgia, tuttavia d’altra parte

egli ha ritenuto che la differenza di diametro fra i due arti inferiori non

possa essere assolutamente spiegata da una fibromialgia, ma che si tratti

dell’espressione di un danno maggiore la cui origine non è però mai stata

chiarita (remota poliomielite oppure espressione di un danno su remoto

infortunio quando era una bambina).

Da questo profilo, come visto, il

neurologo ha però affermato che la miopatia all’arto inferiore destro non ha

impedito l’assicurata di condurre una vita normale anche dal profilo

lavorativo.

In effetti, il TCA rileva che la

ricorrente ha sempre lavorato a tempo pieno e da ultimo per 22 anni come

operaia presso la medesima fabbrica, senza che i disturbi alla gamba le precludessero

lo svolgimento di un’attività lavorativa. Pertanto, indipendentemente dallo

status reale della gamba destra – va evidenziato che nell’aprile 2017 il dr.

med. __________ ha osservato che clinicamente la differenza del trofismo era

minima e senza altri deficit associati e che v’era una discrepanza tra la

percezione soggettiva dei sintomi e il reperto clinico oggettivo –, si deve

ritenere che, dal punto di vista neurologico, la ricorrente era in grado di

svolgere non solo l’attività di operaia di fabbrica, ma anche altre attività

senza limitazioni.

A questo proposito va comunque sottolineato

che la ricorrente può certamente svolgere delle attività lavorative stando

seduta e quindi non caricando la gamba destra che, soggettivamente, le comporta

dei disturbi.

In queste circostanze, non si vede

dunque per quale motivo la miopatia all’arto inferiore destro, benché le causi

dei dolori nell’ambito di un quadro fibromialgico, debba comportare una

diminuzione dell’esigibilità lavorativa maggiore della riduzione del rendimento

del 20% stabilita dal dr. med. __________ per qualsiasi attività.

Non va dimenticato che tanto il medico

curante quanto il perito reumatologo concordano sulla diagnosi di fibromialgia.

Quale sia poi l’origine della miopatia

alla gamba destra non è determinante ai fini della valutazione della capacità

lavorativa della ricorrente, che dal profilo neurologico non è limitata, mentre

dal lato reumatologico dal novembre 2015 è dell’80%, intesa come riduzione del

rendimento del 20%.

Per quanto concerne la problematica

psichica, essa è stata chiarita in modo soddisfacente non solo dalla prima

perita che ha esaminato l’assicurata nel giugno 2016 per conto

dell’assicuratore malattia, ma anche dalla seconda esperta che l’ha visitata in

due occasioni nel corso del mese di aprile 2017 e che, dopo avere raccolto gli

esiti degli approfondimenti testali effettuati dallo psicologo, il 15 giugno

2017.

ha tratto le proprie conclusioni.

Si osserva, in primo luogo, che la

censura sollevata dal medico curante secondo cui la dr.ssa med. __________ non

si sarebbe consultata con la psicoterapeuta dell’assicurata risulta inveritiera

e non può quindi essere accolta. Infatti, più e più volte la psichiatra ha espressamente

indicato nel suo rapporto di avere discusso con la psicoterapeuta curante di

determinati atteggiamenti e comportamenti dell’interessata, che la terapeuta ha

confermato.

Non si vede dunque come si possa

imputare alla perita del SAM di non avere mai avuto un contatto telefonico con

la dr.ssa __________, a cui il medico curante è solito delegare le psicoterapie,

quando invece il caso della ricorrente è stato ampiamente sviscerato ed analizzato

dalla psichiatra, i cui risultati hanno trovato conferma anche nel quadro

clinico riscontrato dalla psicologa che, al momento della perizia, seguiva

l’assicurata da circa un anno e mezzo.

In merito al rimprovero della

ricorrente secondo cui la perizia psichiatrica non sarebbe stata esperita “sulla

scorta di un catalogo di indicatori chiaramente definiti” (doc. I pag. 9)

stabiliti nella DTF 141 V 281, va risposto che, per contro, il referto reso

dalla dr.ssa med. __________ corrisponde alla necessità di stabilire i fatti in

maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza

risultati predefiniti.

La specialista ha infatti riassunto i

documenti medici che ha preso in considerazione per la sua valutazione, ha

indicato nel dettaglio i disturbi soggettivi lamentati dall’assicurata (referto

psichico e referto somatico) e le constatazioni oggettive relative al danno

della salute, ha esposto l’anamnesi, ha descritto le attività e le abitudini

dell’interessata, ha posto la diagnosi con e senza influsso sulla capacità

lavorativa, ha suggerito quale terapia - farmacologica e non - sarebbe più

adatta all’assicurata spiegandone nel dettaglio i motivi, ha precisato che non

v’era esagerazione o sintomi fittizi che potessero portare ad escludere la valutazione

dell’insorgente e ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente nella sua

e in altre attività lavorative.

Nel complesso, quindi, gli indicatori standard

stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi dall’Ufficio AI nel suo

“Mandato per una perizia medica“ sotto forma di “Questionario domande peritali”

(doc. 47) trasmesso al Servizio Accertamento Medico ai fini dell’allestimento

della perizia pluridisciplinare, sono stati in concreto rispettati dalla

psichiatra.

Ne discende che la valutazione

psichiatrica della dr.ssa med. __________ va ritenuta chiara, completa,

dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami giurisprudenziali, perciò come

tale va posta alla base della determinazione della capacità lavorativa della ricorrente.

D’altronde, neanche un anno prima la

dr.ssa med. __________, che ha visitato l’assicurata per conto

dell’assicuratore malattia che a quel momento le erogava prestazioni di

indennità giornaliera per malattia, era giunta alla conclusione che la sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2) di grado lieve, reattiva a problemi

legati all’occupazione (Z56), non comportava deficit che potevano giustificare

una diminuzione della capacità lavorativa.

Da parte sua, la dr.ssa med. __________

ha individuato un disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10-GM; F45.4)

e un disturbo da sintomi somatici con dolore predominante moderato (DSM-V

300.

), che incidevano in ragione del 20% sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

L’affermazione del medico curante

secondo cui la ricorrente sarebbe affetta da una malattia depressiva maggiore

che ha un influsso sull’esigibilità lavorativa, provocandole un umore deflesso,

una chiusura a riccio, una perdita di slancio vitale, disturbi del sonno,

disturbi dell’appetito e ideazioni di suicidio, non è stata corroborata dal

quadro clinico riscontrato dalla perita solo alcuni mesi prima e confermato pure

dalla psicologa. Inoltre, questo status non è stato ulteriormente spiegato dal

curante.

D’altronde, se la situazione fosse

stata veramente così critica, l’assicurata avrebbe dovuto seguire delle terapie

presso uno specialista in psichiatria e non fermarsi ai consulti a settimane alterne

con uno psicoterapeuta rispettivamente alla farmacoterapia prescrittale dal suo

medico curante, internista, e quindi non specialista in materia.

Alla luce delle argomentazioni peritali

esposte e del parere del medico curante, tutto ben considerato, può

quindi essere fatto affidamento ai referti peritali del Servizio Accertamento

Medico.

Va quindi accantonata

l’opinione del dr. med. __________, non specialista in materia siccome medico

internista. In effetti, a fronte di una valutazione peritale da parte di

reumatologi, neurologi e psichiatri, la sua valutazione di medico non

specialista in materia non può qui per giurisprudenza avere pieno valore probatorio

(STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF

9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2017.124

del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 36.2016.106 del

21.

dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30

settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22

aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile

2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).

In conclusione, in assenza di referti

che contraddicano chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi

dal parere degli specialisti che si sono pronunciati nel 2017 e su cui si è

fondato anche il medico SMR dell'Ufficio AI.

Alla luce di quanto esposto, gli

esperti sono stati in grado di stabilire chiaramente le conseguenze dei

disturbi psicosomatici della ricorrente e di indicare compiutamente il grado di

capacità lavorativa – anche residua - dal mese di novembre 2015 in poi.

Va a quest’ultimo proposito osservato

che il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, attenendosi alle

prestazioni già riconosciute e versate all’assicurata, nel suo rapporto finale

del 2 agosto 2017 ha concluso che l’inabilità lavorativa del 20%, intesa come

riduzione del rendimento, vigeva dal 1° giugno 2016 anziché dal novembre 2015

come stabilito dai periti del SAM per quanto concerne le patologie somatiche,

mentre l’affezione psichica era inabilitante all’80% dal settembre 2016.

La conclusione tratta dall’SMR è più

favorevole all’assicurata.

Non va da ultimo dimenticato di

osservare che anche diversi medici del Servizio Medico Regionale si sono

pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute della ricorrente, in

particolare l’11 ottobre 2016 e il 2 agosto 2017 il dr. med. __________ e il 21

novembre 2017 il dr. med. __________, prendendo in considerazione non solo la

perizia pluridisciplinare del SAM del 21 luglio 2017, ma anche tutti i rapporti

dei medici curanti, compresi quelli allestiti successivamente alla decisione e

prodotti pendente causa (quale il referto del 9 novembre 2017 del dr. med. __________).

L’SMR, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha

ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore rispetto a quello

determinato dallo specialista intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è

stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurata in sede

ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le contestazioni

dell'assicurata devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni

formulate dall'Ufficio AI, che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue

condizioni di salute e della sua capacità lavorativa dal 1° giugno 2016.

Va di conseguenza ritenuto che dal 18 agosto

2015.

al 4 ottobre 2015 la ricorrente presentava un’incapacità lavorativa del

100%, mentre dal 5 ottobre 2015 al 31 maggio 2016 del 50% e dal 1° giugno 2016

in poi nella misura del 20% intesa come riduzione del rendimento; in tutti i

casi, questi gradi valevano sia nella precedente attività di operaia di

fabbrica sia in altre attività adeguate al suo stato di salute.

8.

Con

la decisione del 12 settembre 2017 l’Ufficio assicurazione invalidità ha

rifiutato alla ricorrente il diritto a una rendita di d'invalidità, essendo il grado AI del 4%.

Dal calcolo effettuato

dall’amministrazione è risultato che il raffronto fra il reddito conseguito al

100% nel 2015 senza invalidità (Fr. 45'306.-) e il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile all’80%

(Fr. 54'356.- x 80% = Fr. 43'845.-), senza tenere inoltre conto di una

riduzione personale, ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 4% e quindi a negare il diritto

alla rendita di invalidità.

Da un lato, la ricorrente

ha contestato il reddito da invalido (statistico) ritenuto

dall’amministrazione, proponendo di applicare il reddito effettivo,

ossia di operare il confronto fra i redditi sulla base del dato concreto,

dovendo determinare il grado di invalidità dal raffronto del reddito che

l’assicurata poteva ancora conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza del danno alla salute. In concreto, la

stessa perizia medica è giunta alla conclusione che l’assicurata poteva

continuare a svolgere l’attività abituale.

D’altro lato,

l’insorgente ha chiesto, in applicazione del metodo di raffronto percentuale,

di fissare il grado di invalidità al 50%, poiché il suo medico curante l’ha

ritenuta inabile in ragione del 50%.

Riconosciuto quindi il valore

invalidante delle affezioni lombari di cui soffre la ricorrente, occorre ora

verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.

9.

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_670/2009 del 7

aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid.

5c).

Al riguardo, come è stato

ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il

Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione

dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori

della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di

statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero

significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di

alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone

di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono

il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative

che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini

fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato

del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue

Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein

und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des

Versicherten zu entsprechen”; Doudin,

La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha

stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di

divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto

soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.

331.

consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche

precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è

limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20

aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.

4.

).

Anche in questo ambito vi sono aperte

delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per

il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la

determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che

spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle

indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità

per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro

e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid.

4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

10.

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento).

Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso

solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986.

pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

11.

Riguardo

al reddito da valida, ossia il reddito che l’assicurata avrebbe

potuto conseguire al 100% nella sua vecchia professione di operaia prima che

sorgesse il danno alla salute, riferendosi al dato fornito il 25 gennaio 2016

(doc. 10) dall’allora datore di lavoro __________ (Fr. 45'305.-), l’Ufficio AI

ha ritenuto l’importo di Fr. 45'306.-.

Il salario ritenuto dall’Ufficio AI,

peraltro non contestato dalla ricorrente, va quindi posto alla base del calcolo

del grado AI.

12.

Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in

cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto

che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito

dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA13).

L'Alta Corte

ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla

tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR

2007.

UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza

del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido

va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit.,

in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema

è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza

8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale,

il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali." (…).

In seguito,

nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando

4.2

che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del

parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non

intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che

non vi è una presunzione in tal senso.

13.

Per

quanto concerne il 2016, anno di eventuale concessione del diritto alla

rendita dopo un anno di inabilità lavorativa di almeno il 40% giusta l’art. 28

cpv. 1 LAI (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati

salariali concreti visto che l’assicurata è stata licenziata quando era malata e

dal 1° giugno 2016 si è iscritta in disoccupazione, occorre basarsi sui dati

statistici nazionali. Dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale

di statistica, più precisamente

dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle

donne per un'attività semplice di tipo fisico o

manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato

corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe

(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per

l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico

da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014)

il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr.

52'297,30 (Fr. 51'600.- :

103,6 x 105) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013

del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Riportando

ora queste cifre, che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla

settimana, su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016, ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la Tabella sulla durata

normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per

settimana T 03.02.03.01.04.01), il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per una donna ammonta a Fr. 54'520.- (Fr.

52'297,30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

14.

Secondo la giurisprudenza federale,

per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto

2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di

multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente

alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5.

L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica,

poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi

anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17

gennaio 2014 (STF 8C_80/2013) l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di

specie l’Ufficio AI non ha tenuto conto di alcuna deduzione, visto che i periti

del SAM non hanno individuato delle particolari limitazioni funzionali, mentre

l’alternanza della postura e la necessità di pause supplementari erano già

incluse nel grado di capacità lavorativa stabilito (doc. 58), che prevedeva una

capacità lavorativa piena, ma con una riduzione del rendimento del 20%.

Il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, tenuto conto della capacità dell’80% non solo di continuare

l’attività precedente, ma anche di esercitarne altre adeguate e della assenza

di particolari limitazioni funzionali, non v’è motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione. Peraltro, la ricorrente non ha contestato

espressamente l’assenza di una riduzione.

15.

Ne

segue che il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato

ammontante nel 2016 a Fr. 54'520.- va ritenuto nella misura dell’80% stante

la ridotta capacità lavorativa

esigibile dell’assicu-rata, ottenendo così l’importo di Fr. 43'616.- (Fr. 54'520.- x 80 : 100).

Confrontando questo dato con l'ammontare

di Fr. 45'305.-

corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016

per l’attività di operaia esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta

dunque una perdita di guadagno del 3,73% ([Fr. 45'305.- - Fr. 43'616.-] : Fr. 45'305.- x 100), che va arrotondata al 4%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

16.

Alla

luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100%

come operaia sorta nell’agosto 2015 la ricorrente non può trarre alcun diritto.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa residua dell’80% (intesa come

riduzione del rendimento) in qualsiasi attività dal 1° giugno 2016, la perdita

di guadagno del 4% fa sì che la ricorrente non abbia diritto a una rendita AI.

Nemmeno con il metodo del

raffronto percentuale dei redditi rivendicato dalla ricorrente si giungerebbe ad

attribuire una rendita di invalidità all’assicurata.

Non si può quindi che confermare la

decisione di rifiuto emanata dall’amministrazione.

17.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti