32.2017.173
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27 agosto 2018Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.173
32.2018.83
cs
Lugano
27 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 19 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
chiamata in causa: __________
rappr. da: __________
in materia di
assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 19
settembre 2017 l’UAI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1967, una rendita
d’invalidità limitata nel tempo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 (doc. A1).
Contestualmente la Cassa __________
ha deciso che gli arretrati per complessivi fr. 43'736 sarebbero stati
interamente compensati con il Servizio incassi della Cassa (fr. 1'810.60), con
la Cassa di disoccupazione __________ (fr. 2'776.80) e con la __________ (fr.
39’148.60).
Con un’ulteriore decisione
del 19 settembre 2017 la Cassa __________ ha stabilito che le figlie __________,
nata nel __________, e __________, nata nel __________, hanno diritto ad una
rendita completiva per figli di fr. 726 dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014
e di fr. 729 dal 1° gennaio 2015 al 31 luglio 2016. Contestualmente ha indicato
che le rendite completive sarebbero state versate alla madre di __________ e __________
ed ex moglie di RI 1, __________, ritenuto che dagli arretrati di complessivi
fr. 34’962 l’importo di fr. 2'109.30 sarebbe stato compensato con la Cassa di
disoccupazione __________, l’importo di fr. 13'967 con il Servizio assegni
integrativi e che a favore di __________ sarebbero stati versati fr. 18'885.70
(doc. A1).
1.2. Con ricorso del 19 ottobre
2017 RI 1, oltre a chiedere di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, contesta
le citate decisioni nella misura in cui prevedono il versamento di fr. 18'885.70
alla sua ex moglie e fr. 13'967 al Servizio assegni integrativi (doc. I). In
via subordinata chiede l’annullamento delle decisioni laddove prevedono il
versamento dell’importo di fr. 18'885.70 alla ex moglie.
L’insorgente rileva che
con sentenza del 10 dicembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha sciolto il matrimonio con __________ per divorzio, affidando alla madre le
figlie __________ e __________ con esercizio dell’autorità parentale congiunta,
con il più ampio diritto di visita.
Il ricorrente evidenzia
che la ex moglie convive dal 1° gennaio 2015 con un cittadino __________ che
dovrebbe essere impiegato presso una società di __________ e sostiene di aver
appreso solo dalle decisioni impugnate che la sua ex moglie ha beneficiato di
assegni famigliari integrativi per le figlie e che per questo motivo è stato
compensato l’importo di fr. 13'967 con le rendite completive.
L’assicurato afferma di
non contestare la compensazione di fr. 1'810.60 con il servizio incasso __________,
di fr. 2'776.80 con la cassa di disoccupazione __________ e quello in favore
della __________. Invece non condivide e contesta le compensazioni di fr.
13'967 per gli assegni famigliari e i fr. 18'885.70 da versare alla ex moglie.
Ciò, poiché ha sempre regolarmente versato i contributi alimentari stabiliti a
favore delle figlie come da sentenza di divorzio. Egli chiede che entrambi gli
importi gli siano versati integralmente.
Il ricorrente domanda
infine che l’__________ trasmetta al TCA il suo incarto, quello relativo alle
figlie e quello relativo alla sua ex moglie e richiama dall’Ufficio degli
stranieri, rispettivamente dall’Ufficio della migrazione, l’incarto di __________,
attuale compagno della ex moglie.
1.3. Dopo aver chiesto (doc. IV),
ed ottenuto (doc. V), una proroga, l’UAI ha prodotto la risposta di causa, cui
ha allegato, oltre all’incarto completo, la presa di posizione della Cassa __________,
ed ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.4. L’11 dicembre 2017 il
ricorrente ha ribadito le sue richieste, producendo copia delle ricevute
attestanti il pagamento dei contributi alimentari mensili come da sentenza di
divorzio del 10 dicembre 2009 e contestando di aver dato il tacito assenso al
pagamento dell’intero ammontare disponibile alla ex moglie (doc. VIII).
1.5. Con osservazioni del 19
dicembre 2017 l’UAI ha confermato la risposta, allegando un’ulteriore presa di
posizione della Cassa __________ (doc. X).
1.6. L’11 gennaio 2018 il
ricorrente ha ribadito che non gli è mai stato chiesto di trasmettere le pezze
giustificative inerenti le prestazioni alimentari versate a favore delle figlie
__________ e __________ e che incombeva alla Cassa contattarlo.
L’interpretazione della Cassa “quale tacito accordo (consenso) per un
versamento delle prestazioni” alla sua ex moglie risulta errato poiché non
è mai stato contattato per sapere quanto aveva già versato (doc. XII).
1.7. Con decreto del 24 maggio
2018 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________, assegnandole
un termine scadente il 6 luglio 2018 per, a crescita in giudicato del decreto,
prendere posizione in merito (doc. XIV).
1.8. Il 22 giugno 2018 __________,
rappresentata dall’avv. __________, si è espressa in merito, ribadendo che con
sentenza del 10 dicembre 2009 il Giudice della Pretura di __________ ha
omologato le pattuizioni sottoscritte dai coniugi, e meglio, le figlie __________
e __________ sono state affidate alla madre, riservato un diritto di visita
minimo del padre, è stata decisa l’autorità parentale congiunta e i contributi
alimentari in favore delle figlie sono stati stabiliti in fr. 150 mensili ognuna
(AF esclusi, in quanto già percepiti dalla madre). L’interessata afferma che il
padre ha versato fr. 300 mensili, anche se non tutti i mesi, da dicembre 2009 a
maggio 2016. In seguito non ha più versato alcunché fino al mese di novembre
2016 quando ha ricominciato a versare complessivi fr. 100 in favore delle
figlie. Egli non ha mai partecipato alle spese straordinarie delle figlie. Al
momento dell’emissione della decisione AI concernente la rendita limitata nel
tempo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 in favore del ricorrente, la rendita
completiva per le figlie è stata versata alla madre, presso la quale vivevano
le figlie, previa deduzione dell’importo in favore del Servizio AFI.
L’interessata afferma che la legge e la giurisprudenza prevedono che le rendite
completive per i figli sono versate esclusivamente per il mantenimento dei
figli e non devono essere considerate nel calcolo delle entrate del genitore
che le riceve. Per l’art. 285a cpv. 2 CC salvo diversa disposizione del
giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni
destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al
mantenimento sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento. Nella
sentenza di divorzio non è previsto nulla circa eventuali prestazioni sociali
percepite dal padre e di conseguenza l’assicurata ritiene corretto che le
suddette prestazioni siano state versate direttamente a lei che le ha
utilizzate per la copertura dei fabbisogni delle figlie. Secondo il calcolo da
lei presentato il loro fabbisogno risulta scoperto anche deducendo il
contributo alimentare versato dal padre e le prestazioni completive in loro
favore. Una restituzione la metterebbe inoltre in difficoltà (doc. XV).
1.9. Dopo aver chiesto (doc. XVI)
e parzialmente ottenuto (doc. XVII), una proroga del termine per visionare gli
atti, il 12 luglio 2018 l’interessata ha prodotto la documentazione bancaria
relativa al periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016, da cui si evince
che il ricorrente “ha versato, nel periodo che ci concerne, complessivi CHF
4'800.— a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie (CHF 900.— nel
2014, CHF 2'700.— nel 2015 e CHF 1'200.— nel 2016). Tale importo corrisponde a
quello accertato dall’UAI (cfr. scritto 14.12.2017)” (doc. XIX).
1.10. Il 16 luglio 2018 il TCA ha
assegnato all’UAI ed al ricorrente un termine scadente il 16 agosto 2018 per
esprimersi in merito alle affermazioni di __________ (doc. XX).
1.11. Con scritto del 13 agosto 2018
(doc. XXI), trasmesso all’insorgente e a __________ per conoscenza, l’UAI si è
riconfermata nella risposta di causa.
1.12. Con scritto 20 agosto 2018
l’assicurato rileva di non aver potuto rispettare il termine del 16 agosto 2018
per presentare le sue osservazioni ed afferma, allegando un e-mail del 7
novembre 2014, che la ex-moglie ha confermato che avrebbe potuto sospendere il
versamento dei CHF 300 fino alla ricezione di un qualunque tipo di sostegno
finanziario. Egli chiede inoltre l’acquisizione di ulteriori incarti (doc.
XXIV).
in
diritto
2.1. In concreto l’insorgente
contesta unicamente una delle due decisioni del 19 settembre 2017 emesse dalla
Cassa di compensazione e solo laddove l’amministrazione ha effettuato la
compensazione delle rendite completive in favore delle figlie __________ ed __________
con gli assegni integrativi erogati dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016 alla
ex moglie per un importo di fr. 13'967 ed ha stabilito di versare a
quest’ultima l’importo residuo di fr. 18'885.70.
Le altre compensazioni non
sono contestate (doc. I).
2.2. Per l’art. 20
cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in
parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di
assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se
(lett. a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio
mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è
provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli
stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica
o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le
prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È
eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai
sensi dell’articolo 22 capoverso 2.
Giusta l'art. 22 cpv. 1
LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.
Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per
l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni
dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al
datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a
un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
Ai
sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità
hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse
fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti.
L’art.
35 cpv. 4 LAI prevede che la rendita completiva per i figli è versata come la
rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato
della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In
deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il
pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie sposate o
divorziate.
Per
l’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per
analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli
assicurati maggiorenni.
Secondo
l’art. 71ter cpv. 1 OAVS se i genitori non sono o non sono più sposati o se
vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che
non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità
parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse
imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
Ai
sensi dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS il capoverso 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto
al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili
forniti.
Per
l’art. 71ter cpv. 3 OAVS il raggiungimento della maggiore età del figlio non
modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il
figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui
personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o
dall’autorità tutoria.
2.3. Per
il marg. 10007 DR se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono
separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione
contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita
principale a condizione che (marg. 10008 DR) quest’ultimo possieda l’autorità
parentale (da solo o in comune) e che il figlio viva con lui (marg. 10009) dopo
il raggiungimento della maggiore età la rendita per figli è versata al genitore
non beneficiario della rendita principale se il pagamento era effettuato già in
precedenza con questa modalità e il figlio continua a vivere nell’economica
domestica del genitore in questione. Il figlio maggiorenne può tuttavia
inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a lui.
Il
marg. 10010 DR prevede che se dall’incarto risulta che i genitori vivono
separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non
beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite
per figli.
Secondo
il marg. 10012 DR di regola il pagamento retroattivo delle rendite per figli
può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di
una rendita.
Ai
sensi del marg. 10013 DR se il genitore beneficiario di una rendita ha
soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento
retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni
effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze
giustificative inerenti le prestazioni fornite.
Per
il marg. 10015 se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni
del genitore soggetto all’obbligo di mantenimento o dell’organo che ha concesso
anticipi, il genitore non beneficiario della rendita può pretendere solo
l’eccedenza.
2.4. In
concreto la Cassa ha compensato parte delle rendite completive per le figlie, dovute
retroattivamente, con gli assegni integrativi per le figlie __________ ed __________
erogati dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016 alla ex moglie del ricorrente, per
un ammontare di fr. 13'967 (cfr. doc. 56 cassa di compensazione).
Inoltre
ha deciso di versare l’integralità dell’importo rimanente, ossia fr. 18'885.70,
dopo deduzione di un’ulteriore compensazione con la cassa disoccupazione, qui
non contestata, alla sola ex moglie, poiché quest’ultima ne ha chiesto il
pagamento, mentre l’insorgente non ha reagito allo scritto, trasmesso in copia
all’allora suo legale, avv. __________, con il quale __________ è stata
informata della possibilità di vedersi versare le rendite completive per le
figlie.
2.5. Dagli
atti emerge che il 16 giugno 2017 la Cassa ha scritto alla ex moglie
dell’insorgente, affermando:
" (…)
prossimamente RI 1, padre di __________ e __________,
verrà posto al beneficio di una rendita d’invalidità limitata e di una rendita
completiva per figli per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2016.
Secondo gli articoli 82 OAI e 71ter OAVS, se i
genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i
figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita
principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva
con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o
dall’autorità tutoria.
Dato che __________ e __________ sono state
affidate a lei e vivono presso di lei, ha la possibilità di richiedere direttamente
nelle sue mani il versamento di questa rendita completiva.
Per questo motivo la invitiamo a comunicarci
per iscritto entro il 7 luglio 2017 se desidera il versamento di questa rendita
completiva direttamente nelle sue mani ed in tal caso indicare le coordinate
per il pagamento (IBAN).” (doc. 120 cassa di compensazione)
Copia
della lettera è stata trasmessa per raccomandata all’allora legale del
ricorrente, avv. __________, che l’ha ricevuta il 19 giugno 2017 (doc. X/3).
Con
scritto datato 22 maggio (recte: giugno) 2017 e ricevuto il 23 giugno 2017
dalla Cassa, l’ex moglie ha confermato che __________ e __________ “sono
state affidate e vivono presso di me” ed ha chiesto il versamento della
rendita completiva, fornendo i dati del suo conto bancario (doc. 117 cassa di
compensazione).
Per
la Cassa, così facendo, l’assicurato avrebbe potuto rivendicare il versamento
di parte delle rendite completive per i figli e ciò fino a concorrenza delle
prestazioni concretamente fornite, nell’eventualità che si fosse attenuto al
suo obbligo di mantenimento. L’amministrazione afferma che mentre la ex moglie
ha dato seguito allo scritto chiedendo il pagamento delle rendite completive
per figli, il ricorrente è rimasto silente, ciò che è stato interpretato come
tacito assenso per un versamento dell’intero ammontare disponibile delle
prestazioni a favore delle figlie alla ex moglie.
La
conclusione della Cassa non può essere confermata.
Se
è vero che la ex moglie ha diritto al versamento delle rendite completive per
le figlie in applicazione dell’art. 71ter cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.2),
essendo titolare dell’autorità parentale sulle figlie, vivendo con queste
ultime e non prevedendo la sentenza di divorzio del 10 dicembre 2009 nulla di
diverso (cfr. doc. 138), dall’altra parte il ricorrente, sulla base dell’art.
71ter cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2), ha diritto al pagamento arretrato delle
rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
In
concreto, mentre l’ex moglie è stata esplicitamente interpellata dalla Cassa circa
la possibilità di chiedere il versamento delle rendite completive per le
figlie, al ricorrente è solo stata trasmessa copia della lettera indirizzata a __________,
senza tuttavia informarlo circa la risposta della ex moglie e senza renderlo
attento che se aveva soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, poteva esigere
il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle
prestazioni effettivamente fornite.
Orbene,
alla Cassa non poteva sfuggire che l’interessato aveva un obbligo di pagare
contributi alimentari alle figlie, ritenuto che l’amministrazione era in
possesso della sentenza del 10 dicembre 2009 del Pretore della Giurisdizione di
__________ (incarto cassa di compensazione, doc. 138), dove al punto 5 del
dispositivo figura che:
" (…)
A titolo di contributi alimentari il padre
verserà alla madre per le figlie i seguenti contributi:
- contributo per __________:
fr. 150.-- mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese, AF esclusi;
- contributo per __________:
fr. 150.-- mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese, AF esclusi.” (doc. 142).
La
Cassa, alla luce della risposta della ex moglie, ricevuta il 23 giugno 2017,
avrebbe pertanto dovuto interpellare l’assicurato e chiedergli di produrre le
pezze giustificative comprovanti il versamento dei contributi alimentari che
avrebbero dovuto essere dedotti dall’importo da versare alla madre (cfr. art.
71ter cpv. 2 OAVS e marg. 10013 DR).
Ciò,
sia in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA per il quale gli assicuratori e
gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro
competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e
obblighi, sia in virtù dell’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA secondo cui
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
Nel
caso di specie l’assicurato, in sede di procedura ricorsuale, venuto a
conoscenza della risposta della ex moglie e delle norme applicabili, ha
prodotto copia delle ricevute postali che attestano, nel periodo determinante
(1° agosto 2014 – 31 luglio 2016), il versamento alla ex moglie dell’importo
mensile complessivo di fr. 300 a titolo di contributo alimentare per le figlie per
16 volte dal mese di agosto 2014 (compreso quello del 29 luglio 2014) al mese
di aprile 2016 (doc. VIII/A5), ossia fr. 4'800 (fr. 300 per 16 mesi). Questo
importo è stato confermato anche da __________ nello scritto del 12 luglio 2018
(doc. XIX). È vero che quest’ultima, per quanto concerne il versamento di fr.
300.-- del 29 luglio 2014, ha indicato, a mano, nell’estratto conto: “x
luglio” (doc. XIX/1). Tuttavia, ritenuto che dagli atti emerge che la
sentenza di divorzio del 10 dicembre 2009 prevede che il contributo va versato
in via anticipata “entro il 5 di ogni mese”, che nel mese di giugno 2014
sono stati versati fr. 300.-- il 3 giugno 2014 ed il 27 giugno 2014 (doc. A5;
ossia, verosimilmente, per il mese di giugno [3 giugno] e luglio [27 giugno]), che
la stessa assicurata ha indicato che il versamento di fr. 300.-- del 30
dicembre 2015 concerne il mese di gennaio 2016 (plico doc. XIX/1) e che il 12
luglio 2018 l’interessata ha rilevato che l’importo di fr. 4'800 corrisponde a
quello accertato dall’UAI il 14 dicembre 2017 (doc. XIX), il quale ha affermato
che “per il periodo dal 1.8.2014, periodo determinante nel nostro caso,
risulta un versamento effettuato per 16 mesi per un importo di fr. 4'800.--“
(doc. X), va concluso che nel periodo determinante il ricorrente ha versato fr.
4'800.-- di contributi alimentari.
Questo
ammontare, in applicazione dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS, è dovuto al ricorrente
e deve essere dedotto dall’importo cui ha diritto la ex moglie.
Certo,
quest’ultima fa valere l’art. 285a cpv. 2 CC, in vigore dal 1° gennaio 2017, il
cui tenore è analogo all’art. 285 cpv. 2 CC in vigore dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2016 (cfr. Messaggio concernente una modifica del Codice civile
svizzero [mantenimento del figlio]) del 29 novembre 2013 in: FF 2014, pag. 489
e seguenti, in particolare pag. 536: “[…] eccezion fatta per il capoverso 1,
il contenuto della disposizione corrisponde all’attuale articolo 285 2 e 2 bis
CC […]”).
Questo
disposto prevede che salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle
assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del
figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in
aggiunta al contributo di mantenimento (l’art. 285 cpv. 2 CC in vigore fino
al 31 dicembre 2016 prevedeva che salvo diversa disposizione del giudice, gli
assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni
per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento,
sono pagate in aggiunta al contributo).
Tuttavia,
l’art. 285a cpv. 2 bis CC in vigore dal 1° gennaio 2017, il cui tenore è simile
all’art. 285 cpv. 2 bis CC in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevede che il
genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d’età o d’invalidità, riceva successivamente
rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al
mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa,
deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento
va diminuito per legge dall’importo di tali nuove prestazioni.
Come
emerge dalla sentenza I 364/05 del 19 giugno 2006:
" (…)
3.2 Avec l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2000, de la révision du 26 juin 1998 du Code civil suisse, l'art. 285
CC a été complété d'un al. 2bis. Selon cette nouvelle disposition, le débiteur
de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de
son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres
prestations destinées à l'entretien de l'enfant en remplacement du revenu d'une
activité, doit les verser à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien
versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
Avant l'entrée en vigueur de cette norme,
le fait pour l'époux séparé ou divorcé du bénéficiaire de la rente de toucher
des contributions d'entretien et des rentes pour enfants ne constituait pas un
cumul illicite de prestations (art. 285 al. 2 CC; ATF 128 III 308 consid. 4; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid.
3c/bb). L'adjonction de l'al. 2bis à l'art. 285 CC a introduit une
réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la
contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure. Cette
amélioration s'exprime en premier lieu dans le montant à payer à titre de
contribution d'entretien, sans exercer toutefois d'influence directe sur
l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire
qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5).
3.3 Au regard de la nouvelle réglementation
introduite à l'art. 285 al. 2bis CC, il est apparu opportun au Conseil fédéral
de mettre en oeuvre la possibilité offerte à l'art. 35 al. 4 LAI et de créer
une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants en
mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er
janvier 2002), auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne, notamment, les
rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas
ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur
demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci
détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision
contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2
de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif
des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est
acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au
paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles
qu'il a fournies.
3.4 Selon les explications du Conseil
fédéral relative à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais,
pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants
puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou
plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, étant entendu que dans cette
dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l'art. 30bis RAI suffit.
Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit
également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le
parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce
conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale
conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition
des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans
tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants
prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents
séparés ou divorcés).” (sottolineature
del redattore)
Con
sentenza 9C_326/2009 del 20 ottobre 2009 il TF ha rammentato che:
" (…)
3.4 Auch aus Art. 285 Abs.
2bis ZGB kann kein unbedingter Direktzahlungsanspruch des mündigen
Kindes abgeleitet werden: Nach dieser Bestimmung hat der Unterhaltspflichtige,
der nachträglich eine Sozialversicherungsrente erhält, diese dem Kind zu
zahlen, wobei sich der bisherige Unterhaltsbeitrag von Gesetzes wegen im Umfang
dieser neuen Leistung vermindert. Diese
Bestimmung, die im Rahmen der Scheidungsrechtsrevision aufgenommen worden ist
(Markus Krapf, Die Koordination von Unterhalts- und
Sozialversicherungsleistungen für Kinder, Diss. Freiburg 2004, S. 162 Rz. 672),
will vermeiden, dass bei einer nachträglichen Zusprache einer
Sozialversicherungsleistung ein Änderungsverfahren nach Art.
286 Abs. 2 ZGB durchgeführt werden muss, um eine nicht gerechtfertigte
Kumulation der beiden Leistungen zu vermeiden (Krapf, a.a.O., S. 165 Rz. 684;
Meier/Stettler, a.a.O., S. 578 f.; Stephan Wullschleger, in Ingeborg Schwenzer
[Hrsg.], FamKomm Scheidung, 2005, Art. 285 ZGB N.
80). Wie sich aus diesem Kontext ergibt, setzt die Anwendung von Art. 285 Abs. 2bis ZGB voraus, dass zunächst ein
Unterhaltsbeitrag festgesetzt worden ist und nachher die
sozialversicherungsrechtliche Leistung erbracht wird (vgl. BGE 129 V 362 E. 5.1 S.
367; Krapf, a.a.O., S. 151 Rz. 636, S. 169). Vorliegend ist indessen bisher
kein Unterhaltsbeitrag festgesetzt worden: Im Scheidungsurteil wurde
(richtigerweise) betreffend den Sohn A.________ nichts angeordnet, da dieser
bereits volljährig war. Eine
Unterhaltsklage von A.________ gegenüber dem Beschwerdeführer ist nach Lage der
Akten bisher nicht erhoben worden. Es fehlt daher an einem festgesetzten
Unterhaltsbeitrag, so dass Art. 285 Abs. 2bis ZGB
nicht zur Anwendung gelangen kann.”
In concreto successivamente alla sentenza di divorzio del 10 dicembre
2009 che prevede il versamento mensile di un importo complessivo di fr. 300.--
per le figlie __________ e __________ a titolo di contributo alimentare, in
data 19 settembre 2017 l’UAI ha riconosciuto al ricorrente una rendita AI retroattiva
e limitata nel tempo (1° agosto 2014 – 31 luglio 2016) e alle figlie una
rendita completiva.
Nel
citato periodo l’insorgente ha versato quale contributo alimentare un importo
di fr. 4'800.--.
Questo
importo, in applicazione dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS, va riconosciuto al
ricorrente e deve essere dedotto da quello cui ha diritto la ex moglie.
L’UAI
dovrà stabilire se può essere compensato con le prestazioni dell’assistenza
sociale di cui beneficia il ricorrente.
2.6. Va
ora esaminato se l’ammontare di fr. 13'967 può essere compensato con gli
assegni integrativi versati alla ex moglie in favore delle figlie.
Ai sensi dell’art. 85bis
cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le
assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati
o le assicurazioni di responsabilità civile in Svizzera che, in vista della
concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato
anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come
compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la
compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno
consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario
speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell’ufficio AI.
Per l’art. 85bis cpv. 2
OAI sono considerati anticipi (lett. a) le prestazioni liberamente consentite,
nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia
acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso
l’anticipo, (lett. b) versate contrattualmente o legalmente, nella misura in
cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere
dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
Secondo l’art. 85bis cpv.
3 OAI, gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha
effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel
quale sono stati forniti.
2.7. Secondo
la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere
direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
10066
DR – le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una
rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per
iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067
DR - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla
legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento
retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto
o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
La
nota marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per
contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni
assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità
giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in
campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso
di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno
menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
Per
la nota marginale 10068.1 DR nel caso della prestazione di un terzo, si può
valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a
disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il
terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo
anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto,
non si tratta di un anticipo.
Secondo
la marginale 10068.2 DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera
in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto
alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera
convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento
delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto
sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS
n. 241 [d/f]).
Ai
sensi della marginale 10069 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i
casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto
esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.
Per
il marg. 10070 DR il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il
rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di
compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione
d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il
modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Secondo
il marg. 10071 DR si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo
presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli
organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei
confronti di questo pagamento.
Ai
sensi del marg. 10072 DR non appena la cassa di compensazione è a conoscenza
dell’importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora
prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso
anticipi a comunicarle entro 20 giorni l’importo degli anticipi, giustificando
il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l’autorizzazione scritta
dell’assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo
318.183.
Il
marg. 10073 DR prevede che le richieste di versamento retroattivo inoltrate da
terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in
cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza
eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di
anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la
rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui
è emanata la decisione non può essere compensata.
Per
il marg. 10074 DR per principio, è possibile compensare con l’anticipo anche il
pagamento retroattivo di rendite completive dell’AVS o rendite per figli in
caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono
adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o
delle rendite completive dell’AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016
segg.), queste ultime non verranno compensate.
Per
la nota marginale 10075 se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano
una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di esse adempie le condizioni
formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà ripartito
tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano
riservati i N. 10068.1 e 10068.2.
2.8. In
concreto, premesso che le rendite completive per le figlie, in applicazione
dell’art. 71ter cpv. 1 OAVS e dedotto l’importo versato dal ricorrente quale
contributo alimentare per le figlie (art. 71ter cpv. 2 OAVS), oltre all’importo
rivendicato dalla cassa di disoccupazione __________, qui non contestato, vanno
versate alla ex moglie, va rammentato che la Cassa __________ (__________) ha erogato
a quest’ultima, nel periodo dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016, l’importo di fr.
13'967, quale assegno familiare integrativo per le figlie __________ e __________
(doc. 55-56 cassa di compensazione).
La
Cassa ha compensato questo importo con l’ammontare di medesima entità
riconosciuto alle figlie a titolo di rendita completiva dell’AI nel medesimo
periodo.
La
compensazione va confermata.
Infatti,
in applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso dell’assicurato
al rimborso non è necessario se può essere dedotto da una norma legale o
contrattuale.
Poiché
l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18
dicembre 2008 è una prestazione sociale cantonale (cfr. art. 2 lett. f della
legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali [Laps]; RL 6.4.1.2), trova applicazione l’art. 32 cpv. 1 Laps per il
quale l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra
prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la
riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una
prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni
sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi
direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo
nel quale essi sono stati concessi.
Alla
procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
Nel
caso di specie la Cassa __________ ha prodotto il formulario 318.183 di
richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi in data 18 agosto 2017,
ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, chiedendo la
compensazione tra gli assegni integrativi versati in favore delle due figlie e
le rendite completive AI (doc. 55-56).
Va
ancora rammentato che la rendita completiva AI per figli serve al mantenimento
e all’educazione del figlio (cfr. DTF 134 V 15, consid. 2.3.4 con riferimenti
in particolare alla DTF 103 V 131consid. 3)
Da
parte sua l’assegno di famiglia integrativo copre completamente il costo del
bambino fino a livello del minimo vitale per il figlio stabilito dalla LPC e
viene riconosciuto in funzione delle soglie di intervento previste dalla LPC al
genitore domiciliato nel Cantone secondo le condizioni di cui all’art. 47 LAF,
che convive, almeno parzialmente, con il figlio (cfr. anche DTF 141 II 40, consid.
5.), fino al compimento del quindicesimo anno di età di quest’ultimo.
In
concreto, ritenuto che già solo l’importo complessivo (fr. 16’752) delle
rendite completive in favore della figlia __________, nata nel __________, nel
periodo dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016, supera ampiamente l’ammontare
chiesto in compensazione nel medesimo periodo (doc. 56 incarto cassa di
compensazione: fr. 13'967), la decisione, su questo punto, va confermata.
2.9. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la
decisione impugnata va modificata nel senso che il versamento in favore
di __________ ammonta a fr. 14'085.70 (18'885.70 - 4'800), mentre
fr. 4'800.-- sono dovuti a RI 1, riservata un’eventuale compensazione con le
prestazioni dell’assistenza sociale.
2.10. L’insorgente
richiama il suo incarto, quello delle sue figlie e della moglie e domanda che
venga acquisito dall’Ufficio degli stranieri, rispettivamente dall’Ufficio
della migrazione, l’incarto di __________, __________ attuale compagno della
sua ex moglie (doc. I). Con scritto del 20 agosto 2018 chiede che il TCA
acquisisca presso il Servizio medico psicologico l’incarto riguardante la
figlia __________ e i verbali riguardanti la ex moglie che dovrebbe aver
comunicato la sua nuova dimora all’estero, il suo reddito e quello del suo
compagno (doc. XXIV).
La
richiesta va respinta.
In
sede di risposta di causa l’amministrazione ha già prodotto l’incarto completo
del ricorrente, sia dell’UAI che della Cassa __________, contenente tutta la
documentazione necessaria all’evasione del ricorso.
Eventuali
incarti della moglie e delle figlie, di cui peraltro nemmeno si conosce
l’esistenza, non sono di pertinenza per l’evasione del ricorso e non
modificherebbero l’esito della vertenza.
Di
nessuna utilità è pure l’incarto dell’Ufficio degli stranieri, rispettivamente
dell’Ufficio della migrazione dell’attuale compagno della ex moglie. Il
ricorrente, del resto, non indica le ragioni della sua domanda.
In
conclusione questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che
quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della
vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr.
anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.11. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’UAI nella misura di fr. 250.-- e del ricorrente nella misura di fr.
250.--.
Quest’ultimo
chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono
dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano
dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o
perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va
da sé che nell’ambito di un’istanza di esenzione dalle spese necessarie, il
presupposto della necessità di un avvocato decade.
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa
documentazione allegata (doc. A2) risulta che il ricorrente è a carico
dell’assistenza sociale.
Considerandi
Ne consegue che
l’istante dev’essere considerato indigente.
Di primo acchito il
ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
L’esonero delle spese
giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr.
art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid.
5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente
è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06
del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che il versamento in favore di RI 1
ammonta a fr. 14'085.70, mentre fr. 4'800.-- sono dovuti a RI 1,
riservata un’eventuale compensazione con le prestazioni dell’assistenza sociale.
2. L’istanza tendente
all’esonero delle spese di giustizia è accolta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico dell’UAI in ragione di fr. 250.-- e di RI 1 in
ragione di fr. 250.--. Le spese dovute da RI 1 sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti