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Decisione

32.2017.173

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano

dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o

perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va

da sé che nell’ambito di un’istanza di esenzione dalle spese necessarie, il

presupposto della necessità di un avvocato decade.

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa

documentazione allegata (doc. A2) risulta che il ricorrente è a carico

dell’assistenza sociale.

Considerandi

Ne consegue che

l’istante dev’essere considerato indigente.

Di primo acchito il

ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

L’esonero delle spese

giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr.

art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid.

5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il ricorrente

è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06

del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che il versamento in favore di RI 1

ammonta a fr. 14'085.70, mentre fr. 4'800.-- sono dovuti a RI 1,

riservata un’eventuale compensazione con le prestazioni dell’assistenza sociale.

2. L’istanza tendente

all’esonero delle spese di giustizia è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI in ragione di fr. 250.-- e di RI 1 in

ragione di fr. 250.--. Le spese dovute da RI 1 sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti