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Decisione

32.2017.174

Rifiuto concessione di un assegno per grandi invalidi. Dall'analisi dei referti medici agli atti, richiamati anche dall'assicuratore infortuni, risulta che l'assicurata era in grado di muovere suffici

18 luglio 2018Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori alla caviglia operata erano di intensità di 5 su 10, alla

spalla destra di 4 su 10 e alla spalla sinistra di 7 su 10.

Stivaletto ortopedico alla caviglia destra; transfert in autonomia

con adattamenti, non deambulava e si spostava in carrozzina; parzialmente

autonoma per le BADL (aiuto per la gamba destra).

L’assicurata non era autonoma nella deambulazione.

Durante la degenza era stato impostato un progetto riabilitativo

finalizzato al recupero articolare della caviglia destra mediante un programma

di mobilizzazione attiva-assistita, recupero funzionale mediante esercizio

terapeutico conoscitivo con e senza carico, recupero della stabilità delle

caviglie mediante programma propriocettivo, recupero funzionale della spalla

destra mediante programma di rieducazione neuromotoria, recupero corretto

pattern del cammino mediante training del passo.

Con il ricorso l’assicurata ha prodotto il certificato medico del

16 ottobre 2017 (doc. A2) allestito dalla dr.ssa med. __________, FMH medicina

interna.

Il suo medico curante ha rilevato che dal certificato che ha reso nell’aprile

2016 per la richiesta dell’assegno per grandi invalidi, sono intervenute

ulteriori problematiche.

In particolare:

" (…)

- Artroscopia

Considerandi

spalla destra 08.06.2017, per asportazioni di cisti sottocutanee, estesa

adesiolisi intracapsulare, acromioplastica e decompressione subacromiale (Dr. __________).

Spalla che era già stata sottoposta ad un importante intervento chirurgico il

25.06.2015

Persistono attualmente dolori a livello del gomito e della spalla

destra per i quali Dr. __________, all’ultima consultazione del 13.09.2017, ha

previsto una nuova RM sia alla spalla destra che al gomito destro.

- Dolori cronici

alla spalla sinistra su tendinopatia del capo lungo del bicipite e del sovraspinoso

con microlesioni sul versante dorsale (rapporto Dr. __________ 13.09.2017).

- Dolori cronici

alla caviglia sinistra (artro-RM del 22.09.2016, con sospetta lesione

traumatica).

- Caviglia destra

sottoposta il 05.07.2016 a ricostruzione legamentare, retinacoloplastica e

debridement del tendine peroneale, con reazione algodistrofica post-operatoria.

Il 22.08.2017, nuova operazione presso l’Ospedale __________, sempre alla caviglia

destra, con debridement del materiale di precedenti sutura in esiti di

neurotomia peroneo superficiale intrappolato. A causa di una persistente

neuropatia del nervo peroneo superficiale a destra, il 18.09.2017 è stata

sottoposta ad un’infiltrazione presso il Centro della Terapia del dolore __________,

purtroppo senza esito favorevole. Per questo ha dovuto essere nuovamente

operata alla caviglia destra il 04.10.2017, con previsto trasferimento diretto

presso la Clinica Riabilitativa di __________, in quanto nuovamente non le è

possibile caricare l’arto.

Problematiche ortopediche importanti quindi che impediscono alla

paziente di poter al momento deambulare, anche considerato il fatto che non le

è possibile l’utilizzo di deambulatori o stampelle a causa delle importanti

problematiche alle spalle.

Dispositivo

Per questi motivi la paziente necessita di aiuto per tutti gli

atti usuali della vita quotidiana nonché in buona parte per la cura della

propria persona.”.

Su quest’ultimo rapporto medico si è pronunciato pendente causa il

dr. med. __________ il 31 ottobre 2017 (doc. IV/1), rilevando quanto segue:

" Attuale nuova

certificazione medica:

Certificato dr.ssa __________ del 16.10.2017:

indica presenza di dolori alle spalle e alla caviglia destra

- Nuovo

intervento alla caviglia destra il 22.08.2017 ed il 4.10.2017 con seguente

degenza a __________.

- Attesta una

necessità di aiuto per tutti gli atti usuali della vita quotidiana nonché in

buona parte per la cura della propria persona

Valutazione:

l’intervento del 22.8.2017 comporta una dipendenza da terzi a

causa delle difficoltà di deambulazione della durata di settimane/pochi mesi,

ragion per la quale è stata ricoverata dopo l’intervento a __________ a partire

dal 24.8.2017 (parzialmente autonoma per le BADL (aiuto per la gamba destra)

fino al 27.9.2017.

Nuova entrata a __________ dal 11.10.2017.

Quindi a partire dal 22.8.2017 vi è attualmente una dipendenza da

terzi in particolare per l’igiene, dipendenza della durata di pochi mesi.

Per i periodi precedenti confermo l’assenza di ragioni e

giustificazioni mediche per una necessità di aiuto permanente di terzi per

compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza. A prove della mia

valutazione elenco in seguito alcuni estratti di rapporti medici:

Rapporto di __________ del 2.12.2016:

- Spalla destra

elevazione/abduzione possibile fino a 120 gradi

- Spalla sinistra

elevazione/abduzione fino a 180 gradi

- Mobilità

cervicale normale

- Mobilità della colonna

lombare normale

- Caviglia destra

minimo gonfiore

- Caviglia

sinistra minimo gonfiore

Rapporto __________

del 15.11.2016:

- deambulazione

senza scarpe di Künzli lenta senza chiara zoppia

- cammino sulle

punte e sui talloni possibile per pochi passi

- la paziente

riesce a vestirsi e a svestirsi senza importanti limitazioni

Rapporto __________

del 22.11.2016:

- durante la

degenza ha eseguito attività di cucina dove è stata istruita ad essere autonoma

con l’utilizzo di eventuali strategie

Rapporto __________

del 28.3.2017:

- Paziente ha

tentato varie volte di indossare scarpe con tacchi alti (Stöckelschuhe)

- Discrepanza tra

referto oggettivo e disturbi soggettivi

Descrizione della

giornata tipo nella perizia dr. __________ del 29.4.2017:

Si alza solitamente

verso le 06:30 del mattino, a colazione prende solo un caffè, si mette poi sul

divano e ascolta musica italiana. Aspetta quindi qualcuno del __________ per

farsi accompagnare in clinica per la fisioterapia. Rientra a casa, solitamente

non pranza, al pomeriggio rimane a casa (talvolta fa fisioterapia anche al

pomeriggio), fuma, si mette sulla sua terrazza, ascolta musica. Ogni tanto

parla con la persona che viene ad aiutarla a pulire la casa. La sera sua figlia

prepara la cena. Mangia poco (pesa attualmente 62kg). Va quindi a letto a

guardare la TV insieme al marito. Normalmente si addormenta verso le 23:30. Si

sveglia però durante la notte a causa dei dolori.”.

2.5. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid.

3b)aa il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che

l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

3.2 L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante

ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

I disturbi somatici dell’assicurata, sorti nell’agosto 2014 e di

natura prevalentemente infortunistica, hanno dato luogo a un caso complesso e

non ancora stabilizzato, e ciò per certo, come rilevato dal Servizio Medico

Regionale, almeno fino al 24 ottobre 2016 (doc. 82).

In effetti, nel corso degli anni le patologie alla spalla destra e

alla caviglia destra sono state indagate da numerosi specialisti, non unanimi

sul procedere, sia nel nostro sia in altri Cantoni, e hanno dato luogo a diversi

interventi chirurgici: la caviglia destra è stata da ultimo operata il 4

ottobre 2017, mentre la spalla destra l’8 giugno 2017.

Dai numerosi certificati medici agli atti raccolti dall’Ufficio AI

sia direttamente sia per il tramite dell’assicuratore infortuni della

ricorrente che si è assunto le spese mediche, risultano dei disturbi tanto ad

entrambe le caviglie quanto ad entrambe le spalle; tuttavia, sebbene da più

parti si sia riconosciuto che le patologie che l’affliggevano le comportassero

dei dolori anche nei movimenti, ciò nonostante la ricorrente era comunque in

grado di effettuare determinati movimenti.

A questa conclusione sono giunti gli specialisti e i

fisioterapisti che l’hanno valutata sul lungo periodo e in diverse occasioni.

Occorre per esempio ricordare che nell’autunno 2016 l’assicurata è

stata degente un mese presso la Clinica di riabilitazione di __________ per una

rieducazione funzionale della caviglia destra e della spalla destra e che poi nelle

settimane seguenti, in regime di Day Hospital, ha proseguito con il programma

rieducativo motorio.

I vari rapporti rilasciati dalla Clinica attestano chiaramente che

l’interessata era in grado di effettuare determinati movimenti con gli arti

inferiori e superiori, di deambulare e di vestirsi e svestirsi senza importanti

limitazioni.

Va ricordato che il 15 novembre 2016 (doc. 108 LAINF) è stato segnalato

che il percorso riabilitativo stazionario aveva portato a un netto

miglioramento della mobilità e dei dolori alla spalla destra, della

deambulazione e dell’umore. Per contro, con l’uscita dalla Clinica questi

fattori erano peggiorati.

È stato comunque riscontrato che l’interessata era in grado di

camminare senza scarpe di Künzli, lentamente ma senza chiara zoppia; inoltre,

poteva camminare sulle punte e sui talloni e riusciva a vestirsi e svestirsi

senza importanti limitazioni.

Nel successivo referto del 22 novembre 2016 (doc. 109 LAINF) il

dr. med. __________, nella lettera di uscita dalla Clinica, ha segnalato che la

paziente era soddisfatta del recupero funzionale della spalla ottenuto durante

la degenza, che erano regredite le sensazioni di bruciore, iperalgesia e

disestesia che lamentava al suo ingresso; si era inoltre ridotto il dolore (5

su 10).

La spalla destra presentava una flessione e un’abduzione di 120°,

la rotazione esterna era completa e quella interna arrivava fino alla cresta

iliaca.

La caviglia destra presentava un minimo gonfiore, ma era

migliorata la mobilità attiva e passiva.

Durante la degenza l’assicurata è stata inoltre istruita,

nell’ambito dell’attività di cucina che le è stata proposta, ad essere autonoma

con l’utilizzo di eventuali strategie.

Nella lettera di Day Hospital del 2 dicembre 2016 (doc. 113 LAINF)

i medici indicano che la mobilità cervicale e della colonna lombare era

normale, che le caviglie destra e sinistra presentavano un minimo gonfiore, che

la spalla destra poteva effettuare i movimenti di elevazione e di abduzione

fino a 120° e la spalla sinistra fino a 180°. Era invece peggiorata la

sintomatologia dolorosa alla caviglia destra e alla spalla destra.

Anche nell’aprile 2017 (doc. 130 LAINF) il fisioterapista aveva

elencato i movimenti possibili della spalla e il livello di forza dei muscoli

della spalla all’inizio del periodo di riabilitazione e a quel momento,

rilevando un aumento del dolore (da 7 a 10 su 10) che l’ha portato a mettere in

atto una terapia più mirata e specifica sul rinforzo e la stabilizzazione della

scapola, lasciando in sospeso la mobilità ed il rinforzo della spalla. Il

terapeuta ha rilevato che non c’era stato un miglioramento rispetto alla

problematica della scapola alata, ma che sicuramente non era peggiorata,

permettendo un mantenimento della forza dei muscoli parascapolari e dei

movimenti della scapola.

La caviglia destra aveva una buona mobilità globale, anche se

persisteva qualche limitazione di alcuni movimenti come l’inversione e

leggermente la flessione plantare e anche un leggero gonfiore perimalleolare.

La terapia aveva permesso dei miglioramenti, quali addirittura di accennare un

passo veloce simile a una corsa.

Non va poi dimenticato di rilevare che né il dr. med. __________ ,

FMH psichiatria e psicoterapia, né il dr. med. __________, FMH neurologia, hanno

diagnosticato dei disturbi che potevano limitare la capacità lavorativa

dell’assicurata.

Il neurologo ha in particolare evidenziato nel maggio 2017 che l’esame

elettromiografico del muscolo deltoide destro aveva dato un risultato normale e

che non v’erano segni per un danno neurogeno. L’assicurata era quindi in grado

di sviluppare una buona forza del muscolo deltoide abducendo il braccio,

seppure a tratti con cedimenti antalgici. Inoltre, la forza era praticamente

normale a tutti i rimanenti gruppi muscolari. Per di più, lo specialista ha

rilevato che non sussisteva, clinicamente, una scapola alata a destra, ma v’era

unicamente a tratti una discreta sporgenza della scapola destra non dovuta a un

danno neurogeno, ma spiegata nell’ambito di un atteggiamento antalgico. In

conclusione, non v’erano quindi lesioni neurologiche associate allo stato da

trauma contusivo alla spalla destra.

Lo psichiatra non ha rilevato la sussistenza di disturbi psichici

in nesso causale naturale con gli infortuni dell’agosto 2014, ma ha osservato,

nella sua dettagliata e completa valutazione peritale, che le descrizioni

offerte dall’interessata erano apparse a tratti enfatizzate per quanto

riguardava la sintomatologia algica, tanto da fare presupporre l’esperto

all’esistenza di una tendenza all’estensione dei sintomi.

Alla luce di queste considerazioni mediche di carattere pratico, secondo

il TCA va ritenuto che, pur riconoscendo che le spalle e le caviglie della

ricorrente fossero dolenti, cionondimeno ella era in grado di muovere sufficientemente

le spalle e di deambulare, così come di vestirsi e di svestirsi, permettendole

quindi di essere autonoma negli atti ordinari della vita.

In altre parole, i lunghi periodi di riabilitazione hanno permesso

all’assicurata di lenire i dolori almeno per un po’ di tempo e, soprattutto, di

migliorare la funzionalità motoria di entrambe le spalle e le caviglie. Le

erano inoltre stati insegnati degli accorgimenti per potere essere autonoma in

cucina.

In queste circostanze, il rapporto dell’ottobre 2017 (doc. A2)

della dr.ssa med. __________, in cui sono elencati lo status e i più recenti

interventi subiti dagli arti superiori e inferiori che hanno portato la

ricorrente ad essere impossibilitata a camminare non potendo fare capo a

deambulatori e a stampelle a causa delle importanti problematiche alle spalle, non

modifica la situazione.

Esso fotografa infatti la situazione più recente, in parte anche

successiva alla decisione impugnata, indicando l’intervento del 4 ottobre 2017

alla caviglia destra e le sue conseguenze.

Quest’ultima circostanza non è però determinante ai fini della

soluzione della controversia in oggetto, dovendo il giudice delle assicurazioni

sociali porsi al momento in cui è stata emanata la decisione litigiosa per

valutare lo stato di salute della ricorrente (DTF 129 V 4 consid. 1.2).

2.7. Ad ogni modo, se da una parte

si deve dare atto che i nuovi interventi chirurgici hanno portato l’assicurata

a non più essere in grado di compiere gli atti ordinari della vita, d’altra

parte non va dimenticato che tale impedimento poteva essere considerato come

temporaneo, alla luce del fatto che sia subito dopo il primo intervento del 22

agosto 2017 alla caviglia destra sia dopo quello del 4 ottobre 2017

l’assicurata ha beneficiato di lunghi periodi di riabilitazione.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute della

ricorrente è stato compiutamente valutato dal Servizio Medico Regionale sulla

base dei numerosi referti medici agli atti raccolti dall’Ufficio assicurazione

invalidità sia direttamente presso i medici curanti sia tramite il richiamo

dell’incarto dall’assicuratore infortuni.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio

2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017;

STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA

32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA

32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA

32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA

32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA

32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA

32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è limitata a chiedere di fare “allestire un referto

indipendente in relazione all’esistenza di una menomazione durevole della

capacità della ricorrente di organizzazione della sua vita quotidiana” e di

richiamare dal dr. med. __________ “un elenco dettagliato delle

operazioni quotidiane usuali e di base ai sensi delle citate norme della OAI

citate nel ricorso, che a giudizio del suddetto medico la ricorrente non è e

non sarà durevolmente in grado di svolgere autonomamente.” (doc. VI).

L’assicurata non ha però saputo comprovare le sue critiche di un

peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione del Servizio

Medico Regionale, tale da non essere in grado di compiere gli atti ordinari

della vita. Come visto, infatti, il referto del medico curante dell’ottobre 2017

si è limitato ad esporre le diagnosi e a indicare le operazioni chirurgiche

subite nel 2017, ma ciò non significa ancora che, fino a quel momento,

l’assicurata fosse impedita di compiere gli atti ordinari della vita, eccetto,

ben inteso, nei periodi post operatori.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto gli esperti sia

dal punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come

completi, chiari ed affidabili i rapporti allestiti dal dr. med. __________ e

gli altri medici della Clinica di riabilitazione di __________, come pure dal

dr. med. __________ e dal dr. med. __________. In particolare, le conclusioni

rese durante e dopo i vari periodi di riabilitazione si sono basate su prove

pratiche e quindi su valutazioni e constatazioni concrete delle possibilità di

movimento degli arti dell’assicurata.

Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica

specialistica che contraddica le predette conclusioni degli esperti, non v’è un

valido motivo per apportare una modifica alle loro valutazioni delle condizioni

di salute della ricorrente con attinenza alla decisione del 25 settembre 2017

qui impugnata.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara, completa ed esaustiva e dunque è

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda

quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’erezione

di una perizia giudiziaria. La fattispecie è già stata accertata adeguatamente

da esperti, soprattutto non solo teoricamente, ma anche sul campo e sul lungo

periodo.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute della ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ nel

suo parere del 31 luglio 2017 per gli anni 2016 e 2017 ed espressamente da esso

ribadito il 31 ottobre 2017 dopo avere preso conoscenza anche dell’ultimo

rapporto della collega dr.ssa med. __________ prodotto con il ricorso.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari

non ne sono stati trasmessi pendente causa dalla ricorrente.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’assicuratore infortuni e dall’Ufficio assicurazione

invalidità.

In tali circostanze le contestazioni dell'assicurata, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)

di sostrato medicalmente oggettivabile.

2.8. Pertanto, sulla scorta delle

considerazioni esposte, la scrivente Corte concorda con la soluzione adottata

dall’Ufficio AI di non accordare all’assicurata un assegno per grandi invalidi,

non essendovi stati nel corso del 2016 e del 2017 degli impedimenti duraturi tali

da impedirle di compiere gli atti ordinari della vita.

Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni