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Decisione

32.2017.175

Richiesta di rendita AI parzialmente accolta come proposto dall'UAI in sede di risposta. Adempimento dei presupposti assicurativi. Presa in considerazione quale reddito da valido dell'ultimo salario c

30 maggio 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio.

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. sentenza U 102/04

del 20 settembre 2004).

2.11. In concreto dagli atti

prodotti dall’insorgente emerge che l’interessato vive da solo ed ha

sottoscritto un contratto di lavoro per impiego irregolare e con salario orario

(fr. 21.40 lordi all’ora) presso l’__________ __________ a __________ gestita dal

Considerandi

fratello. Nel 2017, da gennaio a settembre, ha percepito mensilmente l’importo medio

di fr. 1'103 netti (doc. A9).

Per il resto è aiutato

finanziariamente dalla madre.

Non possiede alcun

risparmio a parte un’auto acquistata nel 2011 in Italia per Euro 15'000 (doc.

I).

Egli deve inoltre pagare un

affitto di fr. 730 mensili (compresi fr. 150 di spese) e fr. 96.75 di premi

LAMal dopo deduzione del sussidio (doc. A12 e A13). Quali altri oneri ha

indicato il telefono ed internet (fr. 87), l’assicurazione per l’auto (fr. 73

mensili), le targhe (fr. 110 annui), l’elettricità (fr. 25 mensili),

l’assicurazione responsabilità civile (fr. 110 all’anno), la tassa per i

rifiuti (fr. 86.40 all’anno).

Secondo la Tabella per il

calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla

Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale,

in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per le persone che

vivono sole è di fr. 1'200, cui può essere aggiunto il supplemento del 25%,

ossia fr. 300, per un totale di fr. 1'500.

Le entrate mensili medie

di fr. 1'103 netti non permettono di far fronte al fabbisogno mensile di fr.

1'500 senza l’aiuto della madre. Non è pertanto necessario esaminare se tutte

le spese fatte valere sono da computare.

L’indigenza deve essere

riconosciuta.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ RI 1 è

posto al beneficio di ¼ di rendita AI a far tempo dal 1° dicembre 2015.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 1.

3.Le spese, per

complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 250.-- e del

ricorrente in ragione di fr. 250.--. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per il momento

assunte dallo Stato. L’UAI verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa, se dovuta)

a titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti