32.2017.175
Richiesta di rendita AI parzialmente accolta come proposto dall'UAI in sede di risposta. Adempimento dei presupposti assicurativi. Presa in considerazione quale reddito da valido dell'ultimo salario c
30 maggio 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.175
cs
Lugano
30 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1982, entrato
in Svizzera il __________ 2011, ha inoltrato, nel corso del mese di giugno 2015,
una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità (doc. 5, incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli
accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia ad opera del __________,
l’UAI, con decisione del 19 settembre 2017, ha respinto la richiesta, ritenendo
non assolte le condizioni assicurative per ottenere una prestazione poiché al
momento dell’insorgenza del danno alla salute l’assicurato non aveva 3 anni di
contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI ed era già invalido quando è
giunto in Svizzera (doc. A2).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
__________ della RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
sostenendo di aver diritto a ½ rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2015 al 31
gennaio 2016 ed a ¾ di rendita dal 1° febbraio 2016 (doc. I). Contestualmente
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
L’insorgente evidenzia che,
dopo le osservazioni al progetto di decisione, l’UAI ha fatto allestire una
perizia psichiatrica ad opera del __________ e che il dr. med. __________, al
termine di un accurato esame della fattispecie, ha stabilito che l’assicurato è
stato inabile al 20% da gennaio 1999, al 50% da gennaio 2014 e al 60% da
novembre 2015.
Con riferimento alla
sentenza I 51/05 del 4 settembre 2005 ed agli art. 4 cpv. 2 LAI, 6 cpv. 2 LAI,
36 cpv. 1 LAI, 28 LAI, 29 cpv. 1 LAI, il ricorrente rammenta che secondo
costante giurisprudenza, determinante per l’insorgere dell’evento assicurato
“rendita” non è il danno alla salute in quanto tale, ma il fatto che tale danno
abbia comportato un’inabilità lavorativa almeno del 40% per un anno senza
notevole interruzione e che alla scadenza dell’anno d’attesa l’assicurato
presenti un’incapacità al guadagno almeno del 40%.
L’interessato non contesta
di essere stato affetto da una patologia al momento dell’entrata in Svizzera nel
marzo 2011, ma contesta che l’inabilità al 20% abbia influito sul suo diritto
ad una rendita d’invalidità poiché il termine di attesa di un anno ai sensi
dell’art. 28 LAI non era ancora trascorso.
Solo a partire dal momento
in cui l’inabilità lavorativa è peggiorata ed è stata per almeno un anno intero
senza notevoli interruzioni in media almeno del 40%, l’anno di attesa ai sensi
dell’art. 28 LAI è giunto a termine. La sua inabilità lavorativa è peggiorata
da gennaio 2014 passando dal 20% al 50%. Applicando la media retrospettiva,
l’anno di attesa è trascorso a fine agosto 2014. Solo a quel momento è stato
per almeno un anno inabile al lavoro in media almeno al 40%, con il susseguente
diritto a prestazioni.
Circa il calcolo del grado
d’invalidità, l’interessato evidenzia di aver originariamente svolto una
formazione di operatore tecnico (idraulico) parificato in Svizzera all’AFC. In
Italia ha svolto i lavori di manovale edile e fruttivendolo, in Svizzera nel
ramo della gastronomia. All’inizio dell’inabilità lavorativa determinante (nel
gennaio 2014) era iscritto in disoccupazione, poiché aveva concluso un
contratto di durata determinata, quale aiuto cucina, valido fino al 15 dicembre
2013.
Considerati la varietà
delle attività svolte ed il fatto che era iscritto in disoccupazione,
l’insorgente chiede che quale reddito da valido sia preso in considerazione il
reddito statistico delle attività semplici e ripetitive. Inoltre, ritenuto che
il confronto dei redditi andrebbe allestito sulla stessa base sia per il
reddito da valido che da invalido, per il ricorrente occorre applicare il
metodo del raffronto percentuale (sentenza 9C_225/2016), ciò che gli darebbe
diritto a ½ rendita dal 1° dicembre 2015 e a ¾ di rendita dal febbraio 2016
(tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute).
1.4. Con risposta del 17 novembre
2017 l’UAI ha proposto il parziale accoglimento del ricorso, nel senso di
riconoscere ¼ di rendita dal 1° dicembre 2015, avendo l’insorgente adempiuto il
periodo di contribuzione di tre anni (doc. IV). A questo proposito l’amministrazione
ha evidenziato:
" (…)
Giusta l’art. 36 cpv. 1 LAI, risulta decisivo per il diritto a
rendita ordinaria dell’AI che all’insorgere dell’invalidità (evento assicurato)
siano stati pagati contributi per almeno 3 anni interi. Risulta importante,
quindi, stabilire quando si è manifestata l’invalidità.
In concreto, in base alla valutazione medica a dossier risulta che
il signor RI 1, all’entrata in Svizzera avvenuta il 15 marzo 2011 (…) era
inabile al lavoro al 20%. Tuttavia, egli ha potuto lavorare quale aiuto cucina
presso il datore di lavoro __________ al 100% quale stagionale, iscrivendosi
per il periodo di inattività all’assicurazione disoccupazione, percependo le
relative indennità, ciò per diversi anni (periodo dal 2010 al 2014). Il
successivo stato di salute peggiorato con certificazione di incapacità
lavorativa da gennaio 2014 al 50% e da novembre 2015 al 60% permettono di
individuare, in base alla media retrospettiva, la realizzazione della media
annua di inabilità lavorativa del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ad agosto
2014. Già a tale momento lo scrivente Ufficio AI evidenzia, sulla base
dell’estratto del conto individuale, ugualmente prodotto da controparte quale
annesso 6 al ricorso, la realizzazione del versamento di contributi di 3 anni
ex art. 36 cpv. 1 LAI. (…)”
Circa il calcolo del grado
d’invalidità, l’UAI ritiene che occorre prendere in considerazione quale
reddito da valido l’ultimo percepito prima del danno alla salute, di fr. 3'450
mensili lordi (per tredici mensilità), conseguito nell’attività di
aiuto-cucina. Il ricorrente ha infatti svolto per 4 anni un’attività stagionale
a tempo pieno ed il salario percepito prima dell’insorgere del danno alla
salute era superiore al salario minimo previsto dal CCL. Non è giustificato
prendere in considerazione il salario statistico per attività semplici e
ripetitive poiché l’interessato in Svizzera ha sempre svolto la medesima
professione nel settore della ristorazione quale aiuto cucina e non vi sono
documenti relativi ad un’attività svolta in altri ambiti o con altra durata o
consistenza in Svizzera o all’estero. Non vi sono contributi ad enti
previdenziali versati in Italia che confermerebbero lo svolgimento
dell’attività di fruttivendolo a __________ e di manuale edile in Italia. Gli
atti rilevano che l’insorgente ha versato contributi unicamente all’AVS in
Svizzera nel settore della ristorazione. Utilizzando il salario statistico
riferito al settore della ristorazione si giungerebbe al medesimo esito.
1.5. Il 19 dicembre 2017
l’insorgente ha confermato di aver sempre svolto l’attività di aiuto cucina da
quando è arrivato in Svizzera; tuttavia non per scelta, ma perché le sue
ricerche di lavoro in altri campi (magazziniere, portinaio, manovale, aiuto
fabbro, sicurezza, aiuto giardiniere, aiuto tubista, aiuto gessatore, aiuto
pittore, ausiliario di pulizie, trasporto) sono rimaste infruttuose (doc. VIII).
Delle 107 ricerche di lavoro effettuate, oltre la metà riguardavano le più
disparate attività al di fuori della ristorazione.
Al momento del
peggioramento dello stato di salute era in disoccupazione e dunque, secondo
l’insorgente, con riferimento alle sentenze 32.2013.61 e 32.2013.206, va fatto
riferimento al reddito statistico.
L’interessato ribadisce
che non può essere concluso che senza il danno alla salute avrebbe sicuramente
lavorato nella gastronomia ma, considerato che ha perso l’ultimo lavoro per
motivi estranei al danno alla salute, che al momento dell’insorgere
dell’inabilità lavorativa determinante era in disoccupazione e che sull’arco di
più anni ha proceduto alla ricerca di lavoro nei campi più disparati, occorre basarsi
sul salario statistico e, rilevato che il confronto dei redditi va eseguito
sulla base del medesimo salario, va applicato il raffronto percentuale.
1.6. Il 19 gennaio 2018 l’UAI ha confermato
il contenuto della risposta di causa (doc. X). Secondo l’amministrazione è rilevante
l’effettiva esperienza lavorativa svolta dall’assicurato per determinare il
reddito da valido: le uniche esperienze lavorative avute dall’insorgente,
concretamente svolte, comprovate e retribuite, sono state quelle di lavapiatti,
aiuto cucina e/o aiuto cuoco, attività nel ramo della ristorazione. L’insorgente
non vanta alcuna esperienza lavorativa retribuita e maturata in altri settori.
Per cui il reddito da valido va determinato con riferimento all’ultima attività
svolta.
L’UAI rileva inoltre che l’insorgente
ha lavorato ancora nel 2014 quale ausiliario di cucina presso l’ultimo datore
di lavoro, percependo indennità di disoccupazione quando già era presente un’inabilità
al lavoro certificata del 50% dal 1° gennaio 2014.
Poiché l’incapacità lavorativa
non è insorta dopo la disdetta, non è giustificato applicare la prassi riferita
all’applicazione dei dati statistici (doc. X).
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Va in primo luogo
esaminato se l’insorgente, come ammesso dall’UAI in sede di risposta e
contrariamente a quanto stabilito con la decisione impugnata, adempie i
presupposti per poter chiedere una rendita AI.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da
considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;
DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è
stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è
stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato
apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto
a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V
130).
L’insorgenza
dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4
cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità
al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40
per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo
29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento
dei 18 anni.
2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI,
il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto
che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi
almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36
cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in
Svizzera per dieci anni. Se una persona è già invalida (almeno) nella misura
del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che
l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è
subentrato prima che le menzionate condizioni potessero
realizzarsi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo
l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività
lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i
contributi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con
l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si
pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere
un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. sentenza
citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Il Tribunale federale ha per
contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento
del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente
differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa
pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa
nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (sentenza 9C_658/2008 del 10
giugno 2009, consid. 3.2; sentenza I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23
aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata
scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41
LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare
del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una
rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione
(e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno
la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V
157).
2.4. Decisivo per il
diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è
innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati
pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un
anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),
a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71; cfr. anche marg.
no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS).
Secondo il TF quest’ultima condizione non crea una
discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.)
Per
determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. sentenza
9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
2.5. Nella fattispecie in esame, le
condizioni affinché l’insorgente possa aver diritto ad una rendita AI sono
adempiute.
L’interessato, nato a __________
e poi trasferitosi in Italia all’età di 6 anni (cfr. pag. 313 incarto AI), incapace
al lavoro al 20% dal gennaio 1999 a causa di una sindrome depressiva ricorrente
ad andamento cronico con episodi gravi e stato difettuale intercritico (ICD 10
F33.2; cfr. rapporto finale SMR del 1° settembre 2017 [doc. 99 incarto AI]), ha
lavorato in Svizzera da dicembre 2001 ad aprile 2002 e dal gennaio 2010 con
un’attività stagionale al 100%, percependo indennità dell’assicurazione contro
la disoccupazione nei mesi di inattività (cfr. doc. A6). Nel mese di marzo 2011
(doc. 4 incarto AI) ha ottenuto il permesso “B” per stabilirsi in Svizzera e
dal gennaio 2014 il grado d’incapacità lavorativa è aumentato al 50% (da
novembre 2015 al 60%; perizia __________ del 14 luglio 2017 [doc. 98 incarto
AI] e rapporto finale SMR del 1° settembre 2017 [doc. 99 incarto AI]).
Le parti sono concordi nel
ritenere che in base alla media retrospettiva, l’anno di attesa ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, è giunto a termine a fine agosto 2014 (doc. I pag.
6 e doc. IV pag. 2). Solo a quel momento l’assicurato è stato per almeno un
anno inabile al lavoro in media almeno al 40%.
Alla luce di quanto sopra
esposto occorre concludere che il ricorrente, che del resto quando è entrato in
Svizzera non era ancora invalido ai sensi della LAI, all’insorgere dell’evento
assicurato (invalidità) ha pagato contributi per almeno tre anni (art. 6 cpv. 2
LAI e 36 cpv. 1 LAI).
Le condizioni per poter
chiedere una rendita AI sono soddisfatte.
Essendo incontestate le
conclusioni mediche che si fondano sulla perizia del __________ del 14 luglio
2017 e sul rapporto finale SMR del 1° settembre 2017 (incapacità lavorativa in
ogni attività del 20% da gennaio 1999, del 50% dal gennaio 2014 e del 60% dal
novembre 2015 [doc. 98 e 99 incarto AI]), resta da stabilire il grado
d’invalidità e meglio l’ammontare del salario da valido.
2.6. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’UAI ha preso in considerazione l’ultimo salario conseguito
dall’insorgente quale aiuto cucina allorché lavorava presso il __________ __________.
Il ricorrente chiede invece l’applicazione del reddito statistico RSS
conseguibile in un’attività semplice e ripetitiva, sostenendo che quando il danno
alla salute è peggiorato nel gennaio 2014 non era più alle dipendenze
dell’ultimo datore di lavoro poiché il contratto, di durata determinata, è
terminato a metà dicembre 2013. Egli ha perso il lavoro per motivi estranei
all’invalidità. A questo proposito fa riferimento a due sentenze cantonali
(sentenza 32.2013.61 del 22 novembre 2013 e 32.2013.216 del 22 settembre 2014).
2.7. Per
costante giurisprudenza, allorquando si tratta di stabilire il reddito da
valido nel caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei
all’invalidità, l’Alta Corte applica i dati statistici (cfr. sentenza
32.2013.61 del 22 novembre 2013).
Nella
STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004 il TFA, ritenuta la disdetta del posto di
lavoro non riconducibile a motivi di salute, ha concluso per l’applicazione dei
dati statistici validi per un’attività semplice e ripetitiva: “(…) Was das Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen)
betrifft, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht vom zuletzt
verdienten Lohn auszugehen, da die Versicherte wegen erfolgter (leidensfremder)
Kündigung nicht mehr an diesem Arbeitsplatz tätig wäre. Unter der (noch
abzuklärenden) Annahme einer Teil- oder Vollerwerbstätigkeit ist davon auszugehen,
dass die Beschwerdeführerin einer einfachen und repetitiven Tätigkeit nachgehen
würde, wobei für die lohnmässige Bestimmung auf Tabellenlöhne abzustellen ist. (…)” (STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004, consid.
4.2.2).
La
nostra massima Istanza è giunta alla medesima conclusione nelle STFA I 792/05
del 15 marzo 2006 e I 98/06 del 21 aprile 2006. Nella STFA I 98/06 sono stati
applicati i dati statistici nel caso di un assicurato che aveva perso il posto
di lavoro a seguito di una ristrutturazione: “(…) Der
Beschwerdeführer hat seine letzte Arbeitsstelle infolge einer Umstrukturierung,
mithin aus invaliditätsfremden Gründen, verloren. Das mutmassliche Einkommen
ohne Behinderung (Valideneinkommen) lässt sich daher nicht auf der Basis des
zuletzt erzielten Verdienstes bestimmen, sondern muss gestützt auf die
Tabellenwerte der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen
Lohnstrukturerhebung (LSE) ermittelt werden. (…)”
(STFA I 98/06 del 21 aprile 2006, consid. 4.1).
Nella
STF 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, sempre nel caso di un assicurato che aveva
perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, il TF ha confermato il
giudizio cantonale che per calcolare il reddito da valido aveva applicato i
dati statistici e, confermandosi nella propria giurisprudenza, ha ribadito che “(…)
Für das Valideneinkommen hat das kantonale Gericht zu
Recht nicht auf den zuletzt bei der früheren Arbeitgeberin verdienten Lohn
abgestellt, weil der Beschwerdeführer diese Stelle nach den verbindlichen
Feststellungen des kantonalen Gerichts aus invaliditätsfremden Gründen verloren
hat und als Gesunder nicht mehr an der bisherigen langjährigen Arbeitsstelle
tätig wäre. Das Vorgehen des kantonalen Gerichts entspricht der höchstrichterlichen
Rechtsprechung (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 28. Januar
2004, I 95/03, E. 4.2.2). Es besteht kein Anlass, von dieser Rechtsprechung
abzugehen. (…)” (STF 9C_5/2009 del 16 luglio
2009, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata poi ancora ribadita nelle STF 9C_130/2010 del 14 aprile
2010, consid. 3.3.1;9C_660/2010 del 20 ottobre 2010, consid. 4.4.1;
9C_234/2011 del 10 giugno 2011, consid. 3.3;9C_751/2011 del 30 aprile 2012, consid.
4 e 9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3. Nella STF 9C_394/2013 del
27 settembre 2013 il TF ha, in particolare, evidenziato che allorquando
l’ultimo salario percepito dall’assicurato è superiore alla media esso può
essere considerato quale reddito da valido solo se è stabilito con la
verosimiglianza preponderante che l’interessato avrebbe continuato a
percepirlo: “(…) Lorsque le salaire réalisé en
dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut
être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la personne assurée
aurait continué à le percevoir. Autrement dit, n'est pas déterminant pour la
fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la
personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais
bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide
(arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181;
voir également arrêt I 95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; Michel Valterio,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2082 p. 552; Ulrich Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 301). (…)” (STF
9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3).
2.8. Questo
TCA rileva in primo luogo che nelle due citate sentenze cantonali (sentenza
32.2013.61 del 22 novembre 2013 e 32.2013.216 del 22 settembre 2014), dove gli
assicurati avevano perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, questo
Tribunale, sulla base della giurisprudenza federale, ha preso in considerazione
il salario statistico conseguibile nell’ultima professione esercitata (autista,
sentenza 32.2013.61 del 22 novembre 2013), rispettivamente conseguibile in
funzione dei titoli di studio ottenuti ed in base all’esperienza professionale
concreta (in ambito amministrativo, sentenza 32.2013.216 del 22 settembre 2014)
e non il salario statistico conseguibile in un’attività semplice e ripetitiva.
In
secondo luogo va rilevato che nel caso di specie il ricorrente, anche dopo il
peggioramento del suo stato di salute (incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio
2014), ha ancora lavorato quale aiuto cucina presso il medesimo datore di
lavoro (____________________) quale stagionale, come in precedenza, conseguendo
tra marzo e novembre 2014 un salario di fr. 25'006 (cfr. doc. A6). Egli ha
sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato (stagionale) valido dal
15 marzo 2014 al 30 novembre 2014 (doc. 26 incarto AI, pag. 132) ed è stato
assunto con contratto a ore su chiamata (cfr. pag. 133, in fondo, incarto AI).
Nel medesimo periodo era inoltre iscritto all’assicurazione contro la
disoccupazione per la ricerca di un’attività al 100%.
Il
caso di specie non può pertanto essere paragonato a quello in cui la persona
assicurata perde il lavoro per motivi estranei all’invalidità e non lavora più
per il medesimo datore di lavoro.
A
giusta ragione la Cassa ha ritenuto che senza il danno alla salute
l’interessato avrebbe continuato a svolgere la medesima attività di aiuto
cucina esercitata presso il __________ __________, come ha concretamente fatto
anche dopo il peggioramento del danno alla salute seppur con altre modalità.
Del
resto il ricorrente in Svizzera ha sempre lavorato nel settore della
ristorazione (cfr. doc. A6; cfr. pag. 92 e 123 incarto AI; compresa la pulizia
generale della cucina [cfr. pag. 306]) e anche se quando era iscritto
all’assicurazione contro la disoccupazione ha effettuato ricerche di lavoro nei
più svariati ambiti, in realtà non li ha mai concretamente svolti nel nostro
Paese né ha trovato un datore di lavoro che lo assumesse. Dal marzo 2015, è
stato alle dipendenze della __________, __________ __________ di __________,
gestita dal fratello, sempre quale aiuto cucina (pag. 110 incarto AI).
Come
rileva la Cassa, le uniche esperienze lavorative comprovate tramite versamento
di contributi sociali sono quelle di lavapiatti, aiuto cucina e/o aiuto cuoco.
Malgrado le affermazioni dell’interessato, formato quale idraulico, di aver
svolto l’attività di manuale edile in Italia dal 1999 al 2006 e di
fruttivendolo dal 2006 al 2010 non vi sono documenti relativi ad un’attività
svolta in tali ambiti con durata o consistenza in Svizzera o all’estero. Non vi
sono contributi versati ad enti previdenziali in Italia che confermerebbero lo
svolgimento di una regolare attività precedente all’arrivo in Svizzera. Gli
unici contributi sociali versati comprovati sono quelli per le attività di
ristorazione nel nostro Paese (cfr. doc. IV e doc. A6).
L’insorgente,
reso attento dall’UAI in sede di risposta di causa circa la mancanza di prove
in tale ambito, con lo scritto del 19 dicembre 2017 ha prodotto numerosi
documenti, attestanti tuttavia unicamente le ricerche di lavoro in Svizzera
quando era iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione, ma non ha allegato
alcunché circa le sue presunte attività italiane.
Per
cui, al caso di specie, occorre utilizzare, quale reddito da valido quello
percepito da ultimo lavorando presso il __________ __________. Se, per pura
ipotesi di lavoro, si volesse seguire la tesi ricorsuale, si potrebbe tutt’al
più applicare il reddito statistico della ristorazione (TA1, uomini, categoria
56, livello 1) che, tuttavia, come evidenziato dall’amministrazione in sede di
risposta e come si vedrà in seguito, non modificherebbe il grado d’invalidità
(diritto ad ¼ di rendita dal 1° dicembre 2015, cfr. consid. 2.9. e doc. IV,
pag. 3-4).
Alla
luce di quanto sopra esposto, quale reddito da valido va preso in
considerazione il salario mensile lordo di fr. 3'450 per tredici mensilità, da
ultimo conseguito nel 2013, pari a fr. 44'850 annui (pag. 274 incarto AI). Nel
2014 esso va aggiornato a fr. 45'208.80 (+ 0,8%) e nel 2015 a fr. 45'389.65 (+
0,4%).
Circa
il reddito statistico della ristorazione (categoria 56), TA1, uomini, livello
1, esso ammontava nel 2014 a fr. 4'035 al mese, ossia fr. 51'204.15 all’anno
(4'035 : 40 ore x 42.3 ore x 12), nel 2015 a fr. 51'409 all’anno (51’204.15 +
0.4%).
2.9. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino al 2015, si ottiene un salario di fr.
66'646.30 (fr. 66'453.12
: 103.2 x 103.5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,
2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza
8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI, con la sua proposta (doc. IV) non ha proceduto ad alcuna riduzione.
Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire
il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71,
consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la proposta dell’UAI che del
resto l’insorgente non contesta, poiché propone un altro calcolo.
Ritenuta
l’incapacità lavorativa del 50%, nel 2014 il reddito da invalido si attesta pertanto
a fr. 33'226.55 (66'452.12 : 2).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 45'208.80 con
quello da invalido di fr. 33'226.55, si ottiene un grado d’invalidità del 27% (arrotondato
conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna
rendita. Se si volesse utilizzare il reddito statistico da valido della
ristorazione di fr. 51'204.15, il grado d’invalidità sarebbe del 35% e
non darebbe comunque diritto ad una rendita.
Nel
novembre 2015, in seguito al peggioramento dello stato di salute, con
un’incapacità lavorativa del 60% si ottiene un salario da invalido di fr.
26'658.50 (66'646.30 : 100 X 40) che
raffrontato al salario da valido di fr. 45'389.65 dà un grado d’invalidità del
41% che, come rilevato dall’UAI in sede di risposta di causa, permette
all’insorgente di beneficiare di ¼ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Allo
stesso risultato si giungerebbe se, per pura ipotesi di lavoro, si utilizzasse
quale reddito da valido il salario statistico della ristorazione di fr. 51’409 e
lo si paragonasse al salario da invalido di fr. 26'658.50. Si otterrebbe un
grado d’invalidità del 48% che permette all’assicurato di essere posto al
beneficio di ¼ di rendita.
Per
l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può esse
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno e senza notevole
interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 40 per cento (lett. c).
In
concreto l’insorgente adempie alle condizioni sopra esposte dal mese di
novembre 2015.
Per
l’art. 29 cpv. 3 LAI la rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il
diritto. Tuttavia secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al
più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
In
concreto la domanda è stata inoltrata nel mese di giugno 2015 (doc. 5 incarto
AI).
Ne
segue che, come proposto dall’UAI con la risposta di causa (doc. IV), dal 1°
dicembre 2015 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda [art. 29 cpv. 1])
l’insorgente ha diritto ad ¼ di rendita.
Il ricorso va di
conseguenza parzialmente accolto.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno poste per metà a carico del
ricorrente e per l’altra metà a carico dell’UAI.
L’insorgente chiede
tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell’avv. __________.
Ritenuti l’esito della
lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene
alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per
la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può
invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che
adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio.
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. sentenza U 102/04
del 20 settembre 2004).
2.11. In concreto dagli atti
prodotti dall’insorgente emerge che l’interessato vive da solo ed ha
sottoscritto un contratto di lavoro per impiego irregolare e con salario orario
(fr. 21.40 lordi all’ora) presso l’__________ __________ a __________ gestita dal
Considerandi
fratello. Nel 2017, da gennaio a settembre, ha percepito mensilmente l’importo medio
di fr. 1'103 netti (doc. A9).
Per il resto è aiutato
finanziariamente dalla madre.
Non possiede alcun
risparmio a parte un’auto acquistata nel 2011 in Italia per Euro 15'000 (doc.
I).
Egli deve inoltre pagare un
affitto di fr. 730 mensili (compresi fr. 150 di spese) e fr. 96.75 di premi
LAMal dopo deduzione del sussidio (doc. A12 e A13). Quali altri oneri ha
indicato il telefono ed internet (fr. 87), l’assicurazione per l’auto (fr. 73
mensili), le targhe (fr. 110 annui), l’elettricità (fr. 25 mensili),
l’assicurazione responsabilità civile (fr. 110 all’anno), la tassa per i
rifiuti (fr. 86.40 all’anno).
Secondo la Tabella per il
calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla
Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale,
in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per le persone che
vivono sole è di fr. 1'200, cui può essere aggiunto il supplemento del 25%,
ossia fr. 300, per un totale di fr. 1'500.
Le entrate mensili medie
di fr. 1'103 netti non permettono di far fronte al fabbisogno mensile di fr.
1'500 senza l’aiuto della madre. Non è pertanto necessario esaminare se tutte
le spese fatte valere sono da computare.
L’indigenza deve essere
riconosciuta.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ RI 1 è
posto al beneficio di ¼ di rendita AI a far tempo dal 1° dicembre 2015.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 1.
3.Le spese, per
complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 250.-- e del
ricorrente in ragione di fr. 250.--. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per il momento
assunte dallo Stato. L’UAI verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa, se dovuta)
a titolo di ripetibili parziali.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti