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Decisione

32.2017.176

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF

130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nella

presente fattispecie, a seguito dell’ultima domanda di prestazioni, l’Ufficio

AI ha nuovamente incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia reumatologica,

quale aggiornamento di quella precedente del 1° luglio 2013 (cfr. consid. 1.2).

Nel

rapporto 19 gennaio 2016 il perito, tenuto conto degli atti medici presenti

nell’inserto, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla raccolta dei

dati soggettivi ed oggettivi, nonché ad una dettagliata valutazione (di due

pagine e mezza), ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica

bilaterale, in

- Minime

alterazioni degenerative della colonna cervicale

- Alterazioni

degenerative della colonna lombare (discopatie L4-S1, con ernia discale

foraminale ed extraforaminale a sinistra L4/L5, piccola ernia discale

foraminale a sinistra L5/S1)

- Disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo,

scoliosi sinistroconvessa al passaggio toracolombare)

- Decondizionamento

e sbilancio muscolare Obesità (peso 91 kg / statura 172,5 cm)

Sindrome fibromialgica generalizzata. (…)” (incarto AI pag. 488)

In

merito alle conseguenze sulle capacità lavorativa, egli ha concluso:

" (…)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Per quanto concerne la capacità funzionale e di carico residua,

questa non si discosta sostanzialmente da quella profilata dal sottoscritto

l'1.7.2013; giudico inoltre l'assicurato, per un lavoro adatto al suo stato di

salute, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9

ore, con rendimento massimo del 100 %, da quando era stato dichiarato inabile

al lavoro nel 2000.

L'ultima attività principale dell'assicurato era quella di

pizzaiolo; mettendo a confronto il mansionario di questa professione con la

capacità funzionale e di carico descritta nell'allegato, possiamo riconfermare

una diminuzione del rendimento del 25 %, sull'arco di una giornata lavorativa

normale di 8 - 9 ore, a decorrere dal 28.12.2011.

Come casalingo, giudico l'assicurato, sempre a partire dal

28.12.2011, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma

con una diminuzione del rendimento del 5 %.”

(incarto AI pag. 489)

L’Ufficio

AI non ha eseguito un aggiornamento della componente extra somatica, essendo stato

l’assicurato peritato nel 2013 dalla dr. med. __________ la quale non aveva riscontrato

una patologia psichiatrica invalidante (doc. 127 incarto AI). A tal riguardo,

nel rapporto finale del SMR (dr. med. __________) del 23 febbraio 2016 si legge

quanto segue:

" (…)

Il Dr. __________, psichiatra curante, riferisce nel suo rapporto

del 1° giugno 2015 di uno stato clinico identico a quello descritto nel

rapporto precedente (del 21 dicembre 2012, nd.r.). Egli attesta incapacità a

svolgere un’attività qualsiasi, ma non solo per motivi di salute.

L’assicurato è già stato sottoposto a perizia psichiatrica (Dr.ssa

__________) in data 19 maggio 2013, dalla quale emerge che l’assicurato non

presenta un disturbo psichico con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal

febbraio/marzo 2002. (…)” (incarto AI pag. 498)

Ritenuto

pertanto uno stato valetudinario invariato rispetto alla situazione presente al

momento della decisione 16 ottobre 2013 (cfr. consid.1.2), l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di prestazioni.

Con

il presente ricorso, l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica

operata dall’amministrazione, sostenendo che debba essere allestita una nuova

perizia psichiatra, nonché una perizia pluridisciplinare.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate

in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche

se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta

una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di

questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della

persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50.

2.7.

2.7.1. Nel

caso concreto, il patrocinatore del ricorrente ritiene che vi sia un motivo di

esclusione in quanto i periti dr. med. __________ e dr. med. __________ hanno già

esaminato l’assicurato (quest’ultima lo aveva peritato nel 2002 per conto della

__________; pag. 77 ss incarto AI) in precedenza.

Inoltre

egli rileva che:

" Al momento

in cui periti sono stati scelti, l’assicurato non era rappresentato per cui la

sua passività non può assurgere, come erroneamente indicato dal TCA in due

recenti sentenze (inc. no. 32.2016.133 e 32.2106.112 ambedue del 2 ottobre

2017) un motivo di rimprovero di tardività nel sostenere, come sosteniamo con

il presente ricorso, che tali periti non sono indipendenti e quindi le loro

perizie devono essere prese con le pinze.” (ricorso pag. 5)

Ora,

questo Tribunale ribadisce come l’assicurato non abbia reagito alle comunicazioni

di nomina dei periti, questo indipendente dal fatto che a quell’epoca non fosse

rappresentato. Se nutriva dei dubbi sulla parzialità degli stessi avrebbe

potuto chiedere l’ausilio ad una persona versata nel settore delle

assicurazioni sociali, non necessariamente un avvocato. Del resto, in sede di

osservazioni 10 maggio 2016 e 6 giugno 2016 al progetto di decisione 30 marzo

2016 l’assicurato, patrocinato dall’attuale legale, non ha mosso alcun appunto

sulla parzialità dei succitati due medici periti (doc. 176 e 179 incarto AI)

Non

è poi dato di capire quali siano le ragioni per ritenere non indipendenti i due

periti. Certamente non perché hanno già avuto modo di visitare l’assicurato. Al

riguardo è sufficiente fare riferimento alla STCA 32.2013.179 dell’8 aprile

2014 consid. , rettamente citata in sede di risposta, in cui questo Tribunale

aveva precisato che: “ Non è infatti sufficiente che i medesimi specialisti

si siano già espressi in una perizia precedente relativa alla medesima

ricorrente, ritenuto che detta evenienza non basta per mettere in dubbio la

parzialità dei periti e dei consulenti e/o di concludere che ciò non permetta

loro di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta

imparzialità attenendosi al compito che è stato loro affidato (cfr. circa la

ricusa, respinta, di un perito designato per un perizia in ambito AI e che

aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5

giugno 2012). Infatti un intero tribunale (e di conseguenza i periti e i consulenti

del SAM [cfr. DTF 120 V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il

semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore

dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).”(consid.2.10).

2.7.2. In

merito alla problematica extra somatica, va ricordato che l’assicurato è stato

peritato dalla dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

la quale nel rapporto 19 maggio 2013 aveva in particolare rilevato:

" (…)

Attualmente presenta un episodio depressivo di grado lieve,

senza sindrome biologica ( ridotta energia, disturbi del sonno, umore depresso;

l'abbassamento del tono dell'umore, a sua detta, varia poco da un giorno

all'altro ed è però sensibile alle circostanze: peggiora quando è in famiglia a

causa dello stato di tensione vissuto con la moglie). La sintomatologia

riferita dall'assicurato al momento della presente perizia concorda con quanto

da me oggettivato: si tratta di sintomi blandi. A livello clinico oggettivo non

si rilevano segni di ansia, nè deficit cognitivi, nè disturbi psicotici ma

unicamente una tonalità dell'umore lievemente deflessa senza idee suicidali o

idee di rovina, di colpa né dolore morale.

L'assicurato esterna preoccupazione per la propria situazione

economica e per la situazione famigliare vissuta come pienamente

insoddisfacente.

I sintomi causano, secondo quanto da lui riferito, sofferenza

soggettiva ma non ne compromettono il funzionamento mentale e psichico come

rilevato durante l'esame peritale.

L'assicurato è pertanto affetto da una sindrome depressiva

ricorrente, cioè da una sindrome caratterizzata da ripetuti episodi di

depressione senza alcuna storia di episodi indipendenti di esaltazione del tono

dell'umore o di aumentata energia (mania).

Come è noto il primo episodio può manifestarsi a qualsiasi età;

l'esordio può essere acuto ed insidioso; la durata variabile da poche settimane

ad alcuni mesi.

L'assicurato ha presentato il primo episodio a 36 anni. I singoli

episodi hanno avuto durata di alcuni mesi. Tra gli episodi ha manifestato una

remissione completa dei sintomi

L'assicurato presenta inoltre sicuramente dal 2000 una dipendenza

da sostanze alcoliche in cui si sono alternate fasi di astinenza in ambito

protetto durante il secondo ricovero presso la Clinica __________ e durante il

trattamento psicoterapico ambulatoriale presso il dr. __________ e fasi di

consumo ripetuto.

Attualmente si definisce astinente da un anno circa.

Non presenta un disturbo di personalità.

Non presenta una sindrome somatoforme cioè non presenta sintomi

somatici multipli, ricorrenti e frequenti, mutevoli, persistenti da diversi

anni; non ha mai avuto una lunga e complicata serie di contatti con servizi di

base specialistici nel corso dei quali potessero essere state effettuate

indagini negative o operazioni inutili.

Al colloquio mostra di avere un'intelligenza normale, una buona

consapevolezza della sua condizione fisica, una buona lettura della realtà e

delle conseguenze finanziarie consecutive al mancato svolgimento di un'attività

lavorativa.

Manifesta scarsa volontà di intraprendere un progetto concreto per

un reinserimento lavorativo volto alla riappropriazione del ruolo lavorativo.

Considerata l'assenza di un episodio depressivo medio o grave,

Considerandi

l'attuale quadro morboso non giustifica alcuna incapacità lavorativa.

Dal punto di vista medico psichiatrico l'assicurato è da

considerarsi abile al 100% in ogni attività. Nella storia valetudinaria

psichiatrica dell'assicurato, secondo quanto ricostruito anamnesticamente e

contenuto negli atti allegati all'incarto non vi è stata, dalla perizia

effettuata dai medici del SAM e dal consulente Dr. med. __________ il

02/03.09.2002 , una patologia psichiatrica che abbia inciso sulla sua capacità

lavorativa. (…)” (sottolineature del redattore; incarto AI pag. 349.350)

Tale

perizia è stata posta a fondamento della decisione 16 ottobre 2013 divenuta

definitiva, motivo per cui non vi è più spazio per sollevare censure. A quella

dettagliata ed esaustiva valutazione va data preferenza rispetto a quanto riportato

nel rapporto 21 dicembre 2012 dallo psichiatra curante dr. Bielic, il quale

aveva diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente con sintomi isteriformi e

deliri mistici (ICF 10: F33.2) ed attestato una totale inabilità lavorativa in

tutte le attività (doc. 119 incarto AI). Nondimeno va segnalato che nella

perizia la dr. med. __________ aveva riportato il tenore del colloquio avuto

con lo psichiatra dr. med. __________ : “Il collega conferma la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente attuale episodio lieve e di dipendenza da

sostanze alcoliche attualmente astinente” (pag. 346 incarto AI):

È

vero che la perizia della dr. med. __________ risale al 2013. Tuttavia, agli

atti non vi è documentazione che permetta di rilevare un peggioramento della componente

extra-somatica e questo per i motivi che seguono.

Con

rapporto 1° giugno 2015 lo psichiatra curante, diagnosticato un disturbo

depressivo ricorrente, ha precisato che il quadro clinico è identico a quello

descritto nel suo precedente rapporto 2012 e che l’assicurato “non ha

attività da molti anni. Egli è incapace a svolgere un’attività qualsiasi ma non

solo per motivi di salute” (sottolineatura del redattore; pag. 438

incarto AI).

Essendo

lo stato clinico rimasto invariato rispetto al 2012, con annotazioni 25 agosto

2015.

e 23 febbraio 2016 (doc. 160 e 169 incarto AI) il SMR rettamente non ha ritenuto

che l’aspetto extra-somatico necessitasse di un ulteriore accertamento,

diversamente da quello reumatologico (cfr. consid. 2.4).

In

tal senso, con osservazioni 30 ottobre 2017 il dr. med. __________, specialista

in psichiatrica presso il SMR, ha confermato:

" (…)

Ho preso visione degli atti medici in dossier, in particolare dei

rapporti psichiatrici del Dr. __________.

Posso confermare quanto già affermato a suo tempo dal Dr. __________,

cioè il Dr. __________ riporta in giugno 2015 uno status invariato rispetto al

2012.

Tenuto conto che l’assicurato è stato sottoposto a perizia psichiatrica

in maggio 2013, ne consegue che quanto descritto dal Dr. __________ nel 2015 è

di fatto un diverso apprezzamento dello psichiatra di quanto osservato in

perizia dalla Dr.ssa __________, essendo nei fatti confermato uno status

invariato dal 2012.

Lo stato psichiatrico dell’assicurato è rimasto dunque invariato

nel corso del tempo e si conferma integralmente il contenuto del rapporto SMR

finale del 23 febbraio 2015.” (Doc. V/1)

Il

ricorrente, a ragione, rileva che secondo la giurisprudenza federale in caso di

fibromialgia è necessaria una perizia psichiatrica e reumatologica. Ciò che è infatti

stato fatto in passato. Al riguardo va ricordato che la fibromialgia è stata diagnosticata

per la prima volta nel 2013 (cfr. perizia 1° luglio 2013 del dr. med. __________)

qualche mese dopo che la perita dr. med. __________ non aveva riscontrato

alcuna patologia psichiatrica.

Pendente

causa l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, debitamente

vagliata dal SMR, dalla quale non si può dedurre un aggravamento delle

depressione di grado lieve diagnosticata dalla perita.

Si

tratta in particolare del rapporto 7 dicembre 2017 di degenza (18.10.2017 - 24.11.2017)

della Clinica __________. A tale proposito questo Tribunale non può che richiamare

le pertinenti annotazioni 21 dicembre 2017 del succitato psichiatrica SMR:

" Ho preso

nozione del rapporto dell'Ospedale __________ del 07.12.2017:

L'assicurato è stato ricoverato dal 18.10.2017 al 24.11.2017 per

disintossicazione da alcol in sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio lieve (è infatti usato il codice ICD 10 F 33.0). L'assicurato è

stato sottoposto a valutazioni testistiche non interpretabili per la scarsa

collaborazione dell'assicurato stesso. Infatti a risultati deficitari ai

test è corrisposto un comportamento adeguato privo di problemi di concentrazione

durante il ricovero.

Inoltre, l'assicurato è dimesso in stato di eutimia, cioè

non depresso, il che rende verosimile che i sintomi depressivi lievi

evidenziati a inizio ricovero originassero dall'abuso etilico e non da una

psicopatologia primaria.

Noto anche che al momento della redazione del rapporto SMR

finale il 23.02.2016 si aveva nozione da parte dello psichiatra curante di un

disturbo depressivo grave mentre a ottobre 2017 tale disturbo era di grado

lieve e scomparso al termine del ricovero.

Dunque, è verosimile, anche secondo l'apprezzamento degli

psichiatri curanti, un netto miglioramento psichico e non un peggioramento.

Sono pertanto valevoli le precedenti prese di posizione SMR.” (Sottolineature

del redattore; doc. XXII)

Nemmeno

i due scarni e non motivati scritti del medico curante dr. __________, tra

l’altro non specialista in psichiatrica, permettono di modificare queste

conclusioni.

Nel

primo del 22 gennaio 2018 egli si è così espresso:

" Con il

presente certifico che il paziente a causa del suo stato di salute non è in

grado di svolgere le sue attività abituali né è in grado di lavorare.

Per questo motivo necessita di cure infermieristiche domiciliari

ed aiuto domestico 1 volta alla settimana.” (doc. D)

Il secondo, datato 24 gennaio

2018, il medico curante certifica che:

" Con il

presente, in aggiunta al certificato medico del 22.01.2018, attesto che il

paziente summenzionato è inabile al lavoro dal 15.04.2016 al 01.06.2018, causa

sindrome depressiva ricorrente (da me attestata).” (doc. E)

Anche

qui va fatto riferimento alle seguenti osservazioni 8 febbraio 2018 del dr. __________

del SMR:

" (…)

Ho preso nozione di due certificati generici d’inabilità

lavorativa rispettivamente a svolgere le attività abituali redatti dal Dr. __________

il 22.01.2018 e il 24.01.2018. In assenza di nuove informazioni mediche (la

depressione ricorrente era ben nota e attestata nel rapporto SMR finale del

23.02

), rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti per

quanto concerne decorso e prognosi, il rapporto del 23.02.2016 è confermato.”

(doc. XVI/1)

Da

ultimo, il 19 giugno 2018 l’assicurato ha prodotto lo scritto 18 giugno 2018

dello psichiatra curante nel quale ha confermato:

" (…)

che effettivamente il signor RI 1 è stato da me riannunciato

presso la Clinica __________ per un episodio depressivo analogo a quello del

precedente ricovero.

Ovviamente il paziente permane in un’inabilità lavorativa totale e

per quanto riguarda i tempi della degenza dovrebbero essere in generale tra le

3.

e le 4 settimane dal momento del ricovero che dovrebbe avvenire nei prossimi

giorni” (doc. F).

A

tal riguardo con annotazioni 16 luglio 2018 il dr. __________ del SMR ha

rettamente rilevato che “tale documento non riporta nuove informazioni mediche

né modifiche di fatti medici noti”, ribadendo che “… la nozione di

depressione era nota al momento della redazione del rapporto SMR del 23.02.2016

oltre che ampiamente discussa nelle mie annotazioni successive. Confermo

pertanto in toto il rapporto SMR del 23 febbraio 2016” (XX/1).

Con

scritto 6 agosto 2018 l’assicurato evidenzia che:

" Il fatto

che il certificato del dr. med __________ sia di data posteriore alla

decisione impugnata non muta il contenuto del contendere. E' proprio

questa persistente situazione di degrado psichico che non rende esigibile

alcuna attività lavorativa e che dimostra l'inadeguatezza della decisione dell’AI.

Prova ne sia che il ricorrente è stato nuovamente ricoverato all' Ospedale __________

il 5 giugno 2018 e che è stato poi inviato provvisoriamente a __________ dal 9

luglio 20'l8 per seri problematiche di natura internistica (riferisce di acqua

nei polmoni e nella pancia) dove è attualmente ricoverato. Di seguito è

previsto il rientro a __________.

Pur avendo chiesto un aggiornamento medico nulla ho ricevuto (cfr.

allegato scritto A+ 26 luglio 2018 a Ospedale __________) per cui chiedo che

sia il Tribunale a richiamare i nuovi atti medici.” (XXII)

Senza

voler minimizzare la situazione del ricorrente, va tuttavia evidenziato che

nell’ultimo rapporto lo stesso psichiatra curante ritiene la nuova degenza presso

la Clinica __________ dovuta ad un “… episodio depressivo analogo a quello

del precedente ricovero” (doc. F). Ora, dopo il primo ricovero non era

stata riscontrata dal SMR alcuna patologia invalidante.

Infine,

le eventuali problematiche internistiche – ricordato che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2

con rinvii) – possono comunque essere vagliate, previa presentazione della

pertinente documentazione medica, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.

2.7.3

Nel

ricorso l’assicurato riferisce della nuova giurisprudenza del TF in merito

all’accertamento del diritto alla rendita in presenza di disturbi somatoformi e

di analoghe affezioni di cui alla DTF 141 V 281 (cfr. consid. 2.6), sostenendo che

le perizie dell’Ufficio non rispecchiano i nuovi requisiti motivo per cui “non

sono utilizzabili” (ricorso pag. 9).

È vero che la perizia della dr.

med. __________ è stata eseguita prima della modifica giurisprudenziale,

introdotta con le DTF 143 V 409 e 143 V 418 del 30 novembre 2017, in merito

alle depressioni ricorrenti.

Tuttavia va ricordato che con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre

2017.

il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del

30.

novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale (cfr. consid. 2.6).

Nel

caso in esame, occorre evidenziare in primo luogo (vedi pure DTF 144 V 50) che la

perizia in questione è stata alla base della precedente decisione 16 ottobre

2013.

divenuta definitiva. Va poi sottolineato che, in questa sede, il

ricorrente non ha circostanziato alcuna critica alla perizia psichiatrica. Occorre

poi rilevare che nel relativo rapporto peritale di 15 pagine la suddetta specialista

in psichiatria e psicoterapia ha tenuto conto delle risorse dell’assicurato, del

quadro psicologico, senza riscontrare alcuna ripercussione funzionale (“L’assicurato

non presenta alcuna limitazione psicologica o mentale interferente con

l’abitudine al processo lavorativo, con l’esercizio di capacità sociali di

base, o con l’utilizzazione delle proprie risorse psichiche e mentali”;

risposta alla domanda n. 1.1. pag. 351 incarto AI). La perita non ha peraltro riscontrato

alcuna “resistenza alla terapia”, elemento che, conformemente la precedente

giurisprudenza, caratterizzava l’aspetto invalidante del disturbo depressivo. Inoltre,

come visto, la perizia è stata confermata, sia nella diagnosi che nell’assenza

di limitazioni psicologiche, dal recente rapporto della Clinica __________ (su

quest’ultimo punto va rilevato che, nonostante i risultati deficitari dai test

svolti durante la degenza, dall’osservazione clinica dell’assicurato non sono emersi

problemi di comprensione e di comportamento).

In

queste circostanze, la perizia della dr. med. __________ può essere utilizzata

nella presente procedura.

Non

è così necessario dare seguito alla richiesta dell’assicurato di ordinare una nuova

valutazione psichiatrica e tantomeno una perizia pluridisciplinare (sulla valutazione anticipata delle prove fra le

tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti), ritenuto che la perizia reumatologica

adempie tutti i dettami giurisprudenziali di valore probatorio (cfr. consid.

2.

). Né del resto l’assicurato l’ha validamente contestata, limitandosi a

ritenere, come visto al consid. 2.7.1, il dr. med. __________, insieme alla dr.

med. __________, imparziali.

In

conclusione, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli

atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti

dall’insorgente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

L’assicurato,

con riferimento alle STCA 32.2016.112 e 32.2016.133 del 2 ottobre 2017, ha chiesto

al TCA di accertare se nel nostro Cantone il sistema di assegnazione delle

perizie SuisseMED@P sia ancora impostato a non garantire il rispetto del

principio aleatorio, ritenuto che l’Ufficio AI continua ad incaricare il SAM di

Bellinzona l’esecuzione di perizie pluridisciplinari senza che sia interpellato

un secondo centro malgrado lo stesso sia disponibile e quali correttivi debbano

esser posti dalla giustizia, postulando in tal senso l’annullamento della

presente procedura.

La

censura sollevata dall’insorgente non deve essere esaminata in questa occasione.

Difatti non è stata predisposta dall’amministrazione una perizia

pluridisciplinare ma unicamente una perizia reumatologica.

2.9

In

conclusione, ritenuto come la situazione valetudinaria sia sostanzialmente

rimasta la medesima rispetto alla precedente decisione del 19 maggio 2013,

rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.10

2.10.1

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni

persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi

relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale

(STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3

pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una

richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015

consid. 5.3,8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4,9C_87/2013 del 18 marzo

2013.

consid. 4,9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8 tutte con riferimenti).

Confrontato con una

richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio

darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare

chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella DTF 136 I 279

consid. 3, il Tribunale federale ha però precisato che non è possibile

rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta

sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se

l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri

specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un

assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Infine, secondo

giurisprudenza, il diritto allo svolgimento di un'udienza pubblica orale non è

ancora perento se quest'ultima viene espressamente richiesta solo nell'ambito

del secondo scambio di allegati scritti. Una domanda formulata durante lo

scambio ordinario degli allegati è di principio tempestiva (DTF 134 I 331).

2.10.2

L’avv. RA 1, facendo

esplicitamente riferimento all’art. 6 CEDU, ha chiesto d’indire un dibattimento

pubblico:

" (…)

non tanto a ripetere quanto scritto negli allegati come è successo

ancora di recente davanti al TCA (che senso avrebbe?) quanto a chiarire tra le

parti e con i giudici i motivi per i quali, a fronte di pareri contradditori,

la Corte non affronta la tematica, ricordata, del "minimo dubbio"

che le impone l'erezione di una perizia giudiziaria. Vanno inoltre chiariti i

motivi per i quali il tribunale accetta che le perizie vengano allestite senza

rispetto per il sistema aleatorio e quali correttivi/ conseguenze tale modo di

procedere ha sugli amministrati.

L'udienza pubblica diventa, in questo contesto, salvo ripensamenti

dei periti a cui ricorre sistematicamente il SAM, indispensabile per

comprendere le ragioni (di carattere economico generale?) che hanno spinto e

spingono l'Ufficio AI a tagliare/ negare sempre più spesso le rendite.

L'udienza pubblica è inoltre utile per permettere di discutere se

è sempre valida in Ticino la mirabile giurisprudenza del TCA (ad. es.

32.2013

, decisione del 20 ottobre 2014, confermata dal TF 9C_816/2015 del

17.

dicembre 2015, relativa al peso da dare ad il rapporto del medico curante

malgrado il principio di cui alla DTF 125 V 351, sul quale in passato

l'amministrazione ha sempre speculato). (…)” (doc. I pag. 17-18)

Secondo giurisprudenza, la pubblicità del dibattimento

implica il diritto per l’assicurato di perorare la propria causa personalmente

o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015 del 20 aprile

2016.

consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2. e STF 2C_349/2012

del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e riferimento citato), consentendogli di esporre

il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2), ciò

che, appunto, recentemente il legale del ricorrente – è bene ricordare – ha

avuto modo di sperimentare in altre cause, dopo essere stato espressamente

invitato dal giudice – in sede di pubblico dibattimento – a voler esporre, in

maniera sintetica e non ripetitiva, le proprie argomentazioni.

In questa occasione il

patrocinatore dell’assicurato ha esplicitamente sottolineato di avere chiesto

il pubblico dibattimento non “per ripetere quanto scritto negli allegati”,

bensì per altri motivi. Al riguardo va evidenziato come un dibattimento

pubblico non sia la sede per discutere né tanto meno porre quesiti al Tribunale

sulla continuazione o meno di una determinata giurisprudenza, nemmeno tramite un

confronto tra le parti ed i giudici.

In queste

circostanze, la richiesta di un pubblico dibattimento deve essere respinta.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale

ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si

estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle

tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito

patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Nella presente

fattispecie, dagli atti allegati alla richiesta di assistenza giudiziaria

risulta che l’assicurato percepisce delle prestazioni assistenziali.

Vista la situazione

finanziaria globale dell’assicurato, si può ritenere dato uno stato

d’indigenza.

Ritenuto inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze

giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale,

del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento

delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti