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Decisione

32.2017.177

L'amministrazione, qualificata come casalinga la richiedente, ha respinto la domanda di prestazioni in assenza di un grado di impedimento sufficiente. TCA conferma

22 agosto 2018Italiano101 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi dati presentati, non producono elementi di reale novità,

anzi mi confermano maggiormente nelle mie posizioni, e appare difficile

sostenere in tal senso qualsiasi modifica alla mia posizione di allora.”

Ora, tali allegazioni, ben

motivate ed espresse da una specialista dopo approfondita valutazione della

fattispecie, che prendono attenta posizione sulle censure sollevate dal curante

e che peraltro sono state integralmente avallate e condivise anche dal medico

SMR (cfr. Annotazione 11 settembre 2017, doc. AI 59), appaiono convincenti e

meritano di essere confermate senza riserve.

Del resto dalla certificazione

del dr. __________ non risultava nessuna nuova patologia o modifica sostanziale

dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM. Va in effetti osservato

che successivamente al complemento peritale del SAM del 31 agosto 2017

(comprensivo della presa di posizione della dr.ssa __________ del 28 luglio

2017) e meglio contestualmente alla presentazione del gravame o, ancora, durante

la presente procedura ricorsuale, il dr. __________ non ha più fatto pervenire

alcuna presa di posizione o contestazione in merito alla valutazione e alle

conclusioni della collega perita del SAM. Né del resto la ricorrente ha fatto

valere in che maniera o per quale precisa, motivata ragione intende contestare queste

conclusioni.

Non permette di dipartirsi

dalle approfondite conclusioni del SAM nemmeno la certificazione del dr. __________

del 3 maggio 2017 (cfr. in esteso al consid. 2.7; doc. AI 53 pag. 381 atti AI).

Sulla medesima ha preso posizione il 21 luglio 2017 il dr. __________ come

segue:

" (…) Faccio

riferimento alla Sua lettera del 13.7.2017 e prendo posizione riguardo alla

lettera del Dr. __________ del 3.5.2017. Si tratta di una richiesta da parte

della paziente di una presa di posizione sulla valutazione peritale SAM da me

realizzata nell'ambito del consulta del 6.6.2016. All'inizio della lettera il

reumatologo spiega di condividere perfettamente quanta da me descritto. In

particolare il collega condivide la diagnosi di fibromialgia di tipo primario

che è stata posta diversi anni prima. In associazione vi una sindrome

lombospondilogena su osteocondrosi L5/S1, rilevando una svista nella

denominazione del livello dell'osteocondrosi al punto 1 A (nota del perito: si

truffa effettivamente di un'osteocondrosi L5/S1 e non L4/L5 come discusso nei

punti seguenti ma questo non cambia evidentemente la sostanza della valutazione

peritale). Il Dr. __________ concorda con l'assenza di una neurocompressione e

ritiene che il quadro clinico principale per la sintomatologia dolorosa

dell'assicurata sia senz'altro quello fibromialgico. D'altro canto anche le

alterazioni degenerative del segmento lombosacrale sono piuttosto

significative. La combinazione di queste 2 patologie portano il Dr. __________

a valutare in modo leggermente diverso la capacità lavorativa della paziente.

Si tratta dunque di una valutazione diversa della medesima patologia.

In ragione di una stanchezza cronica, di un affaticamento rapido,

di disturbi del sonno e dell'assunzione di medicamenti l'incapacità lavorativa

si situerebbe, secondo il Dr. __________, attorno al 30 %. Come casalinga

l'incapacità lavorativa raggiungerebbe ii 10 %. In un'attività pesante

l'incapacità lavorativa sarebbe del 50 %.

In un'attività leggera e adatta il Dr. __________ ritiene che

l'assicurata presenti una diminuzione del rendimento .del 20 %.

Nette ultime righe II reumatologo conferma come si tratti di una

valutazione diversa per la medesima patologia.

Dal mio punto di vista il Dr. __________ non porta e non pretende

di portare argomenti nuovi che possano cambiare la mia valutazione della

capacità lavorativa. Si tratta effettivamente di una lieve differenza di

valutazione per una medesima patologia.

Non ho dunque motivo per modificare la mia valutazione della

capacità lavorativa basata sulla presenza di una fibromialgia e di

un'osteocondrosi di un solo segmento della colonna lombare (L5/S1).

Resto a disposizione per qualunque domanda." (doc. AI 58)

Ora, come a ragione

concluso dal SAM, sulla base di questo approfondito parere del perito, dalla certificazione

del reumatologo curante non risulta una sostanziale modifica dello stato di

salute, segnatamente reumatologico, rispetto alla valutazione in ambito SAM. In

effetti, il curante afferma nella sostanza di condividere la valutazione del

dr. __________, e in particolare le diagnosi poste (pur ravvisando una svista –

irrilevante - nella denominazione di una patologia), concordando pure per l'assenza

di una neurocompressione, ritenendo pure che il quadro clinico principale per

la sintomatologia dolorosa dell'assicurata sia quello fibromialgico. Trattasi

dunque in sostanza di una valutazione diversa delle ripercussioni sulla

capacità lavorativa della medesima patologia.

Alle conclusioni del

perito SAM, tratte sulla base di un accurato esame del caso, questo Tribunale deve

quindi aderire, ove peraltro si osservi che l’inabilità lavorativa come

casalinga indicata dal dr. __________ (10%) è in ogni modo da considerare ampiamente

compresa nella limitazione del 30% ammessa dal SAM sulla base di una

valutazione complessiva delle condizioni dell’assicurata e delle patologie di

cui è portatrice (doc. AI 41). Sia inoltre in proposito osservato che il dr. __________

giustifica la sua inabilità del 10% in attività casalinghe, tenendo in

considerazione le alterazioni degenerative alla colonna lombare in particolar

modo al segmento L5-S1 e osservando come” lavori particolarmente pesanti

come la pulizia dei vetri oppure il passaggio dell'aspirapolvere o l'alzare dei

pesi per il cambiamento del letto risultino difficoltose” (doc. AI 53).

Ora, sia in proposito

rilevato che in ogni modo, come meglio si vedrà al consid. 2.10.2 che segue, di

una maggiore limitazione nell’esecuzione delle faccende domestiche più pesanti,

ha tenuto debitamente conto la consulente che ha provveduto all’inchiesta

domiciliare, laddove ha ammesso un impedimento del 40% nelle attività “pulizia

dell’appartamento” (doc. AI 48).

Anche in questa sede va

sottolineato come successivamente al complemento peritale del SAM del 31 agosto

2017 e, quindi, della presa di posizione del perito dr. __________ del 21

luglio 2017, la ricorrente non abbia più prodotto alcuna replica o precisazione

del dr. __________ nel senso segnatamente di una contestazione di quanto

affermato dal perito SAM.

Quanto infine al successivo

certificato del 12 aprile 2017 del dr. __________, lo stesso si limita in

sostanza a certificare di avere in cura la ricorrente per diverse patologie,

omettendo tuttavia di indicare una qualsivoglia inabilità lavorativa e si

rileva dunque inconferente (doc. AI 51 pag. 380).

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.8), le certificazioni dei medici curanti

dell’insorgente, non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del

SMR che si sono in ogni modo espressi, in modo coerente e privo di contraddizioni.

Nel ricorso la ricorrente manifesta

la sua contrarietà, ritenendo di essere inabile almeno nella misura del 40%,

elencando le patologie di cui soffre, ma senza indicare chiaramente in che modo

e in che misura le conclusioni tratte dal SAM, nella perizia e nel complemento

peritale, sarebbero errate. L’unico nuovo mezzo di prova versato agli atti è un

referto radiologico del 26 ottobre 2017 che riferisce della presenza di un

edema osseo nel malleolo della caviglia destra, dopo rottura del legamento

deltoideo non ancora consolidata, senza tuttavia certificazione alcuna di

inabilità lavorativa o elementi che in qualche modo permettano anche solo di

ipotizzare una modifica rilevante della situazione ampiamente e

approfonditamente peritata nell’ambito della valutazione SAM (doc. B1).

Considerato pertanto come

l’assicurata nel suo ricorso abbia contestato le conclusioni

dell’amministrazione limitandosi in sostanza ad un dissenso puramente

soggettivo, senza produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili la perizia SAM e le valutazioni del SMR, dalle

conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata non è possibile dipartirsi. In particolare l’interessata non ha

fornito documentazione medica attestante un danno alla salute d’entità

maggiore, la presenza di qualsivoglia altra patologia invalidante o un

peggioramento successivo alla perizia del SAM e entro la data della decisione

contestata (ritenuto come per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid. 2).

All’assicurata va del

resto ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante

abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, di

presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha prodotto

nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione del SAM e

relativo complemento e annotazioni del SMR.

Così stanti le cose,

questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Ne discende che la richiesta dell’assicurata

di essere sottoposta ad una “super perizia psichiatrica” (doc. I) va

respinta.

Pertanto, visto quanto

sopra, ritenuta la perizia SAM del 5 settembre 2016 - la quale rispecchia tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.8) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento

del 31 agosto 2017 così come gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.8) e

non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 25 settembre 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che all’assicurata va riconosciuta una

capacità lavorativa medico-teorica come casalinga del 70%.

Sia peraltro in questa

sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572).

Val qui pure la pena

ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.5 e alla più

recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V 409 e 143 V 418), che

i periti del SAM e in particolare la psichiatra dr.ssa __________ non hanno

applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le

problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla

terapia, ma hanno verificato la capacità lavorativa della ricorrente

sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.8; va qui inoltre evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che –

senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”) – la valutazione del SAM (confermata dal SMR),

secondo la quale l’assicurata, dal febbraio 2016, è abile quale casalinga nella

misura del 70%, va confermata.

2.10. In merito alla definizione

degli impedimenti nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito

un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica,

conformemente ai marg. 3084 ss della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

2.10.1. Per quel che concerne

l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come

si è visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), è stabilita confrontando le singole

attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può

eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo

attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088.

e 3089 si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento

della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il

calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento

da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29.

maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…) Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01). (…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg.

93-94)

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni

psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente

pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale

federale ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito

psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente

sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia

psichica:

" (…) Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor

Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über

die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete

Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der

Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des

Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine

grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann,

wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell

jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die

Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung

psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die

Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur

Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist

aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als

dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson

regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und

der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.

Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004

S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit

Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350). (…)" (STF 9C_201/2011

del 5 settembre 2011, consid. 2)

Questa giurisprudenza è

stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che

l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del

9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,

dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto

di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a

domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In tale contesto va

segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF –

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la

conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto

alla rendita intera andava riconosciuto dal 1. aprile 2009 (ovvero sei mesi

dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –,

premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status

dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a

tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non

cambiava, ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla valutazione

della capacità lavorativa quale casalinga:

" (…) 6.2.1. Die

Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im

Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie

sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni

2012.

ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des

psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit

nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den

Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich

mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige

Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines

Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern,

zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen

leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis

Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der

Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim

B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September

2012.

in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014

war sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf

Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im

Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils

aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher

ungepflegt gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen

seien von deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der

freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche

vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre

Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und

eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund

dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem

Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im

Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt

war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion

(Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009).

Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen

bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär

behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital

E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen

Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27.

März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus,

gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im Bereich

der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter der MEDAS

sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen, wobei die

seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional instabilen

Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend

sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3

S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem

bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der

Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im

fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu

mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen.

Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht

erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist

demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis

erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen

Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)”

(STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).

2.10.2

L’Ufficio AI, per stabilire la

capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta

domiciliare il 24 febbraio 2017 e, sulla base degli accertamenti rilevati

presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione domestica, nel rapporto del 16 marzo 2017 (doc. AI 48) l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione totale del 29.5%. Il relativo rapporto ha

il seguente tenore:

" (…)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Non sono segnalate difficoltà nella conduzione

dell'economia domestica.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

30.

%

percentuale di invalidità

13.

%

L'assicurata

spiega che in passato si è sempre dedicata con piacere alla cucina e si

cimentava nella preparazione di pranzi e cene a più portare. Le è sempre

piaciuto provare ricette nuove e dedicarsi anche alla preparazione di dolci e

dessert. A causa della malattia il suo impegno, la resistenza e la motivazione

sono diminuite. Durante il colloquio spiega di continuare a cucinare cose

semplici, ammette che ci sono giorni dove non se la sente di cucinare e chiede

al marito di uscire a prendere qualcosa di pronto. Almeno un paio di giorni a

settimana mangiano piatti freddi o acquistano cibi già pronti. Le difficoltà in

cucina sono ricondotte a "dolori a tutte le giunture", mancanza di

forza nelle braccia, dolori alle spalle e alla mancanza di motivazione. La

signora RI 1 carica e scarica la lavatrice di persona, incontra difficoltà a

riporre le stoviglie negli armadietti in alto. In passato si dedicava di

persona delle pulizie stagionali della cucina, tali attività sono ora delegate

alle nuore e alla cognata.

Le

dichiarazioni dell'assicurata trovano conferma nelle limitazioni mediche

all'incarto. Pertanto, considerando un maggior dispendio di tempo nelle

attività e la delega delle pulizie stagionali, valutiamo gli impedimenti al

30%.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

8%

Le nuore

intervengono ad aiutare l'assicurata nelle pulizie dei pavimenti, dei vetri,

delle tende e dei bagni. La signora RI 1 passa regolarmente il fiocco, pulisce

le vaschette del bagno e rispolvera le superfici ad altezza. Segnala difficoltà

a chinarsi e a flettere il busto. Fatica ad iniziare le attività, percepisce

una mancanza di vitalità e motivazione rispetto alla precisione che la

caratterizzavano in passato. Le attività sono svolte nei giorni di maggior

benessere e richiedono intervalli di riposo. Convive, infatti, con un senso di

costante spossatezza e una facile faticabilità che la costringono a dosare le

sue forze.

Le

dichiarazioni dell'assicurata, coerenti con la documentazione medica a dossier,

giustificano un impedimento del 40% nelle mansioni di pulizia fisicamente

pesanti.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

2%

Nelle

vicinanze di casa sono presenti negozi alimentari facilmente raggiungibili a

piedi o in auto. Delle spese settimanali se ne occupa, a differenza del

passato, prevalentemente il marito, l'assicurata talvolta lo accompagna ma

altre volte preferisce restare a casa. Ammette che gli spostamenti aumentano i

dolori e di non aver voglia di vedere nessuno perché preferisce stare sola.

Fatica a togliere la spesa dal carrello ed evita di trasportare carichi

pesanti.

Il marito

continua a occuparsi della gestione dei pagamenti e della contabilità mensile.

Per

quanto riferito, considerate una riduzione di rendimento e delle difficoltà a

sollevare borse pesanti, valuto in misura del 20% la percentuale d'impedimento

in quest'ambito domestico.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

6%

L'assicurata

si serve della lavatrice in comune presente al piano inferiore del palazzo. Da

tempo spiega di non riuscire più a utilizzare l'ascensore pertanto si fa

aiutare dal marito a portare la cesta in lavanderia. Esegue di persona solo

parte del bucato settimanale, utilizzando a differenza del passato

l'asciugatrice per evitare di stendere i panni. Anche in quest'ambito domestico

può contare sulla collaborazione delle nuore che la sostengono settimanalmente

a stendere i capi negli stendini alti presenti in lavanderia. In passato era

sua abitudine stirare tutti i capi, comprese mutande e calze, ora si limita a

piegare e a far stirare i capi più stropicciati. Il ricorso a terzi viene

imputato ai dolori fisici e a un calo generale delle energie.

I lavori

di maglia e cucito sono stati abbandonati in gioventù.

Per

quanto riferito, a mio avviso compatibile con la certificazione medica

all'incarto, valuto nella misura del 30% la percentuale d'impedimento nelle

funzioni qui valutate. Si calcola un minor rendimento e le difficoltà nel

trasporto di carichi pesanti.

5.6

Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0%

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0%

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

29.

%

Chi esegue i lavori, che a causa

della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

I

famigliari.

Da quando

il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità di lavoro?

Da

diversi anni.” (doc. AI 48).

Il TCA ricorda che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata

del 4 e 19 maggio 2017 (doc. 52) al progetto di decisione, e meglio ai gradi di

impedimento stabiliti dall’assistente sociale, l’Ufficio AI ha sottoposto il

caso nuovamente al SMR e, quindi, al SAM, il quale si è espresso nuovamente in

data 31 agosto 2017 (doc. AI 58; cfr. in esteso sopra al consid. 2.9.2). È pure

nuovamente stata interpellata l’assistente sociale che aveva effettuato

l’inchiesta al domicilio, la quale, presa visione delle osservazioni presentate

dall’assicurata e delle conclusioni del SAM, il 20 settembre 2017 ha precisato:

" Prendo

atto delle osservazioni del 04.05.2017 e del 19.05.2017 presentate dalla signora

__________ dell'RA 1 per conto dell'assicurata.

La valutazione degli impedimenti quale casalinga si è basata sulle

dichiarazioni rese dalla signora RI 1 durante il colloquio e sui limiti

funzionali indicati nella documentazione medica a dossier.

Le osservazioni inoltrate dai medici dell'assicurata sono state

sottoposte al medico SMR e ai periti del SAM. Essi hanno stabilito che la

documentazione fornita in fase di audizione non fornisce informazioni tali da

motivare una modifica delle conclusioni della perizia.

In assenza di nuovi elementi medici, riconfermo la mia valutazione

e la percentuale d'impedimento del 29,5% indicata nel rapporto d'inchiesta del

16.03.2017

” (doc. AI 61)

2.10.3

Con riferimento all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, la ricorrente

nel suo ricorso non ha sollevato particolari e precise contestazioni

limitandosi ad affermare che “dalla lettura del contenuto dell’inchiesta

economica effettuata a casa dell’assicurata il 24.2.107, ci preme affermare che

possa contenere elementi ben più pesanti rispetto alla valutazione della

definizione della capacità a svolgere le mansioni di casalinga e ciò proprio

sulla base delle affermazioni dell’assicurata durante il colloquio avvenuto”

(doc. I).

Ora, il 20 settembre 2017 l’assistente

sociale, alla luce delle osservazioni formulate dall’assicurata al progetto di

decisione, ha con pertinenza osservato che “la valutazione degli

impedimenti quale casalinga si è basata sulle dichiarazioni rese dalla signora RI

1.

durante il colloquio e sui limiti funzionali indicati nella documentazione

medica a dossier” (doc. AI 61). Ha pure rilevato che il SAM, nel

complemento peritale del 31 agosto 2017, ha confermato le conclusioni della

perizia SAM anche dopo attenta valutazione delle osservazioni formulate dai

medici dell'assicurata. Di conseguenza, in assenza di nuovi elementi medici, ha

confermato la sua valutazione e la percentuale d'impedimento del 29,5% indicata

nel rapporto d'inchiesta del 16 marzo 2017(doc. AI 61).

Ora, tutto bene valutato e

per i motivi che seguono, le generiche allegazioni della ricorrente non

permettono a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni dell’inchiesta

domiciliare.

Va in effetti innanzitutto

sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato.

In secondo luogo occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A

questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa

ha delegato alcune attività al marito. In merito alle possibilità del marito di

aiutare la moglie, l’insorgente si limita a sostenere (senza peraltro

documentare e comprovare) che andrebbero considerate le limitazioni che

affliggono il marito medesimo, al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS e

già titolare di una rendita intera d’invalidità dell’AI dal 1979 e affetto da

problemi psichici e alla colonna vertebrale (doc. VII). Trattasi di una

semplice allegazione di parte (che del resto nemmeno risulta essere stata

segnalata nell’ambito dell’inchiesta domestica del 24 febbraio 2017) che in

quanto tale non merita ulteriori approfondimenti. Del resto l’assistente

sociale ha tenuto in considerazione l’aiuto del marito, in base a quanto

dichiarato dall’assicurata, considerando che egli esce di tanto in tanto a

comprare dei pasti già pronti, si occupa delle spese settimanali e trasporta la

cesta del bucato in lavanderia. Tale apporto, indicato dall’assicurata medesima

in occasione dell’inchiesta al domicilio, corrisponde all’effettivo aiuto prestato

dal marito, ragione per cui ogni allegazione in merito alle limitazioni fisiche

di cui egli è portatore risultano del tutto irrilevanti.

Per di più, in virtù della

regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

Del resto, quanto

all’aiuto dei famigliare va rammentato che nei casi come quello in esame

occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate

con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico,

le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in

particolare del marito.

Va qui attirata

l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il

danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF

115.

V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000,

consid. 3 con riferimenti).

Nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"

(…)

Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem

Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten

sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er

keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen

Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben,

welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich

reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der

Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer

Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem

Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in

üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein

invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit

angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können,

durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden,

denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine

unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung

bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise

zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ.

in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. in BGE 130 V

396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile

des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I

685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I

407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von

Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige

Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu

erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.

Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8.

November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene

Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa

die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt

auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass

gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste,

ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise

Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid

vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der

Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den

Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten

Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar

noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können

(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art.

272.

ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art.

159.

ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten

Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich

darauf abzustellen ist, ob die verbleibende

Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar

ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,

ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen

Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich

durchsetzbar ist. (…)" (DTF 133 V

504, consid. 4.2, pagg. 509-511)

Il TF, nella STF 9C_701/2016

del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto argomentando:

" (…) 4.3. Dass die Vorinstanz von der "Schadenminderungspflicht

der Familienangehörigen" gesprochen hat, schadet nicht, hat sie doch mit

Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. zutreffend präzisiert, dass die

Versicherte (im Rahmen der sie selber treffenden Schadenminderungspflicht) die

Hilfe ihrer Familienangehörigen in Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V

642.

E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson

diese Mithilfe in unzumutbarem Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht

ersichtlich. (…)" (STF 9C_701/2016 del 1. marzo 2017 consid. 4.3)

2.10.4

Stanti le considerazioni

esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non

appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti

ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare effettuata nel febbraio 2017,

le quali risultano del tutto attendibili.

Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente

affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Infine, il TCA evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto

dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque presi in

considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di

guadagno.

In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti

all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in

ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado

d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso.

Tenuto

conto del citato obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF

130.

V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta

del 24 febbraio 2017 con complemento del 20 settembre 2017, va confermata. Del

resto occorre ricordare che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di

formazione e esperienza specifiche, si giustifica unicamente nei casi in cui

esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

Quanto infine al fatto che la

ricorrente è affetta (anche) da patologie psichiche, richiamata la suesposta

giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.1), va detto che i concreto le conclusioni

del perito psichiatrico (30% di inabilità lavorativa) coincidono in sostanza

con l’inabilità lavorativa stabilita in sede di inchiesta domiciliare. Inoltre

va pure detto che il SAM ha in sostanza avallato le conclusioni dell’inchiesta

domiciliare nel complemento peritale del 31 agosto 2017.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di

tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati

sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,

sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, il tasso

d'invalidità fissato al 29.5% deve essere posto alla base del presente

giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in

discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta

domiciliare da una persona esperta in materia.

2.11

Visto quanto precede, la

decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Ritenuta l’incapacità lavorativa

in ambito domestico del 29.5% e visto che l’assicurata è casalinga, non può

esserle riconosciuto il diritto ad una rendita, non raggiungendo il grado

d’invalidità minimo pensionabile del 40%.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Va qui infatti evidenziato

che, ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.), l’assicurata non può essere esonerata

dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al

processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente

sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In

effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare

con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se

patrocinata da un’associazione di assistenza legale, non ha apportato alcun

valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in

particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di

procedura ricorsuale (nonostante le precise risposte del SAM ai quesiti

peritali posti e le dettagliate considerazioni in merito alle osservazioni

formulate dai curanti dell’assicurata in fase di osservazioni al progetto di

sentenza) non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le

valutazioni dei periti del SAM confermate anche dal SMR, non poteva sfuggire la

necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali dette

valutazioni non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata del 25 settembre 2017.

In queste condizioni la

domanda di esonero dalle spese della procedura ricorsuale deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2.L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti