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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sottoposto

l’assicurato a una perizia medica, preso poi atto del rapporto finale del 12

aprile 2016 del Servizio Medico Regionale che confermava il parere del dr. med.

__________, specialista FMH in medicina generale, l’Ufficio AI ha considerato

l’interessato inabile al lavoro in ragione del 100% dal 5 gennaio 2015 nella

sua precedente attività di manovratore, mentre totalmente abile in altre

attività adeguate al suo stato di salute dal 1° giugno 2016.

Il TCA osserva che l’amministrazione ha stabilito il momento

dell’inizio dell’incapacità lavorativa dell’assicurato sulla scorta di un’annotazione

interna del 14 novembre 2016 (doc. 36), che differisce a gennaio 2015 l’inizio

della malattia di lunga durata stabilito dal perito e dal medico SMR dall’ottobre

2014. Non occorre qui esaminare oltre la correttezza di questo posticipo, giacché

esso, come tale, non pregiudica la situazione del ricorrente, siccome la sua

domanda, tardiva, in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAI fa comunque decorrere

l’eventuale diritto alla rendita sei mesi dopo l’inoltro della richiesta AI (da

ottobre 2015 a aprile 2016), in luogo e vece di un anno dopo l’inizio della

durevole incapacità lavorativa (gennaio 2016).

Non contestato il valore invalidante delle affezioni ortopediche

di cui soffre il ricorrente così come stabilito dal perito e confermato dal

medico SMR, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del

danno alla salute che l’assicurato ha subìto.

Nel ricorso l'assicurato ha evidenziato come le sue scarse risorse intellettuali e la

totale mancanza di conoscenze per lavori di carattere amministrativo,

unitamente al fatto che per __________ anni ha svolto sempre la stessa attività

lavorativa di manovratore, e quindi di tipo pesante e prettamente fisica,

rendano molto difficile l’esercizio di un’attività lavorativa concretamente

praticabile. Il ricorrente ha perciò chiesto che gli si conceda una rendita

intera di invalidità non limitata nel tempo, bensì permanente e quindi che

perduri anche dopo il 30 settembre 2016, dato che anche alla luce delle limitazioni

individuate dal perito la sua capacità lavorativa residua non è realisticamente

più richiesta e possibile in un mercato del lavoro equilibrato.

2.5. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui:

“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart

des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen

Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin,

La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Non va poi dimenticato di rilevare che la giurisprudenza ha

ammesso in maniera restrittiva come l’età, benché sia un elemento estraneo

all’invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e

professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato

equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la

ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2;

STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato

la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata

considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto

sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008

del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata

venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o

professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza

lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di

realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un

principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di

riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

L’Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la

capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo

caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e

le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l’adattamento e l’introduzione

e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la

formazione, la carriera professionale o l’applicabilità dell’esperienza

professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di

conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il

quale l’assicurato è ancora disponibile per un’attività

lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di attività (DTF

138 V 457 consid. 3.2).

Inoltre, l’Alta Corte ha precisato che la questione della messa in

atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,

in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di

una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457 consid.

3.3). In altre parole, occorre basarsi sull’età dell’assicurato al momento in

cui viene valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/

2013 del 4 settembre 2013 consid. 4.3).

A proposito dell’esigibilità, da parte di un assicurato di età

avanzata, di reinserirsi professionalmente su un mercato equilibrato del

lavoro, con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, citata dall’Ufficio AI, la

nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente, nato nel 1949 ed attivo

all’80% nel servizio tecnico di macchine per uffici, che nel 2013 ha ottenuto

un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale cantonale ha effettuato

una reformatio in pejus annullando la decisione amministrativa e rifiutando le

prestazioni. L’assicurato ha interposto ricorso chiedendo una rendita intera di

invalidità.

Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457

sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il

Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto

reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10

settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19

Considerandi

agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non

pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l’Alta Corte

ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro

a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010

consid. 4 e 5). Anche un’assicurata di 64 anni appena

compiuti avente una capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse

limitazioni è stata ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002

consid. 4c e 4d), così come un’altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente

una capacità lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell’età pensionabile

(STF 9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo

anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che

da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in

ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità

della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.

3.

).

Nel caso esaminato dalla nostra Massima Istanza a fine 2015, i

primi giudici hanno accertato che il ricorrente aveva 63 anni e mezzo nel

momento determinante. Inoltre, in un’attività adeguata era abile al 100%, fermo

restando una minima limitazione consistente nell’evitare pesi superiori a 10kg

e nel dovere eseguire lavori in posizione seduta. Il ricorrente si esprimeva in

italiano e in tedesco e nella sua attività di tecnico di macchine per ufficio

ha lavorato anche nel servizio esterno, in cui oltre ad avere nozioni tecniche

ha appreso anche a relazionarsi con i clienti. L’assicurato era inoltre attivo

al 20% nelle mansioni consuete e quindi non era mai lontano dal mercato del

lavoro. Sulla base di questi elementi il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha concluso che il ricorrente potesse reintegrare da solo la sua

capacità lavorativa residua (cfr. consid. 4.3).

È corretto, ha concluso il Tribunale federale, che il ricorrente

non era facilmente collocabile e che gli restava ancora, al momento in cui è

stata stabilita medicalmente la sua capacità lavorativa residua, soltanto un

anno e mezzo prima del raggiungimento dell’età di pensionamento. Tuttavia, si

deve considerare che l’assicurato era completamente abile in attività adatta e

aveva solo alcune leggere limitazioni (non alzare pesi superiori a 10kg e prevalentemente

lavorare da seduto). In particolare, egli non era pregiudicato nei movimenti

fini. Inoltre, in considerazione del diploma commerciale ottenuto, delle sue

conoscenze linguistiche così come dell’esperienza lavorativa, l’assicurato

avrebbe potuto svolgere, oltre a dei compiti di controllo e di sorveglianza,

anche delle facili attività di carattere amministrativo. Sulla scorta della

giurisprudenza esposta e considerate le esigenze relativamente alte per

ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di

età avanzata, il Tribunale federale ha concluso che l’autorità di prima istanza

non aveva violato il diritto federale quando ha negato che l’accesso del

ricorrente nel mercato del lavoro fosse reso considerevolmente più difficile.

Il ricorso è stato quindi respinto (cfr. consid. 4.2).

Il TCA rileva da ultimo che nella STF 8C_910/2015 del 19 maggio

2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 58, il Tribunale federale si è pronunciato

sul caso di un assicurato, nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha chiesto

prestazioni dall’assicurazione invalidità per problemi cardiaci. Sulla base

dell’esito di una perizia medica del 5 agosto 2013, con decisione del 12

settembre 2014 l’Ufficio AI ha negato una rendita per assenza di un grado AI

pensionabile.

Al considerando 4.2 l’Alta Corte ha esposto la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo

equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di

un’opportunità di lavoro se l’attività esigibile è possibile in una forma

talmente limitata che non esiste praticamente sul mercato equilibrato del

lavoro (cfr. consid. 4.2.1). Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l’età

avanzata è certamente un fattore estraneo all’invalidità, essa viene però presa

in considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere

se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul

mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).

Infine, la nostra Massima Istanza ha posto delle esigenze

relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro

residua di persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato

al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà

riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per

il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.6

Nell’evenienza concreta, per

la determinazione della perdita di guadagno l’Ufficio AI si è basato sul rapporto

finale dell’SMR secondo cui l’assicurato, malgrado il danno alla salute, era

comunque in grado di svolgere altre attività lucrative al 100% fermo restando

alcune limitazioni funzionali, come l’esercizio di lavori leggeri che non

implichino l’uso dell’arto superiore sinistro con forza, ripetutamente e sopra

l’orizzontale, lavori a capo chino, lavori non pericolosi come salire su scale,

ponteggi e tetti.

L’amministrazione ha quindi utilizzato il consueto metodo

ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr. 84'577.-

che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla salute nella

professione precedente di manovratore al 100% (reddito da valido), con quello

di Fr. 52'936.- risultante da un’ipotetica attività

leggera e ripetitiva svolta al 100% nel 2014 malgrado determinate

limitazioni funzionali, tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 20%

per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di

riduzione (reddito da invalido), per ottenere una perdita di guadagno (grado di invalidità) del

37%.

Più specificatamente, l’Ufficio AI si è fondato su un reddito da

valido stabilito in base al salario annuo lordo di Fr. 84'576,70 comunicatogli il

27.

aprile 2016 (doc. 29) dal datore di lavoro per il 2014 (al momento della richiesta

di prestazioni, il 28 ottobre 2015 (doc. 1), il datore di lavoro aveva

dichiarato un guadagno annuo di Fr. 84'744,05) e quindi antecedente il danno

alla salute e su un reddito da invalido realizzabile nel 2014 secondo la

Tabella TA1 2012 che, riportato su 41,7 ore settimanali, ammonta a Fr. 66'169,72.

Considerando un’attività al 100% ed effettuando una riduzione dal reddito da

invalido dell’8% per attività leggere e del 12% per altri fattori di riduzione,

ne è derivato un reddito da invalido di Fr. 52'936.- (doc. 30).

Sentito il consulente in integrazione professionale, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto

a una rendita intera d'invalidità

(grado AI 83%) dal 1° aprile 2016 stante l’inoltro tardivo della domanda di

prestazioni (nel mese di ottobre 2015, a partire dal quale decorrono i sei mesi

di attesa in virtù dell’art. 29 LAI), ma limitatamente fino al 30 settembre

2016, ossia trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento dello stato di

salute stabilito nel giugno 2016 dal perito dr. med. __________.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che anche

aggiornando i dati disponibili al 2015 con un reddito da valido di Fr.

85'177,25 e raffrontandolo al reddito da invalido di Fr. 66'945.- ricavato dal

reddito statistico della TA1 2014 aggiornato al 2015, ridotto del 20% per

attività leggere, attività da tempo svolta in un settore e l’età, risulta

sempre un grado di invalidità del 37%.

2.7

Nel caso di

specie, il ricorrente ha contestato che, a 63 anni, egli sia ancora

reinseribile nel mondo del lavoro, soprattutto tenuto conto che per __________

anni ha effettuato il medesimo lavoro, pesante, di manovratore ciò che,

unitamente alla sua scarsa formazione scolastica, gli rende difficile

cimentarsi con lavori amministrativi.

Il TCA deve respingere la lamentela del ricorrente

alla luce della giurisprudenza esposta al considerando 2.5.

In primo luogo va rilevato che, al momento

determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata

medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3), l’età dell’assicurato era di 62 anni

e 10 mesi.

Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito e

confermate dal medico del Servizio Medico Regionale il 12 aprile 2016 (doc. 27)

concernono in sostanza (soltanto) il carico massimo (5kg) e i lavori

pericolosi. Nel dettaglio, a causa della patologia alla spalla sinistra sono

stati raccomandati lavori di tipo leggero che non implichino l’uso dell’arto

superiore sinistro con forza, ripetutamente e sopra l’orizzontale. Inoltre, a

fronte dei disturbi alla colonna cervicale è stato suggerito all’assicurato di

evitare attività lavorative con il capo reclinato. Infine, stante la sindrome

vertiginosa, l’assicurato doveva evitare di salire su scale, ponteggi e tetti,

sindrome che limita anche l’eventuale uso di apparecchi e macchinari

potenzialmente pericolosi per sé stesso e per terzi.

D’avviso di questo Tribunale, il lungo elenco di

attività leggere, semplici e ripetitive, che il 2 gennaio 2017 (doc. 44) il

consulente in integrazione professionale ha stilato in risposta alle

osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, va ritenuto, alla luce

delle condizioni di salute del ricorrente e meglio della sua capacità

lavorativa residua, come sostenibile.

In altre parole, le succitate limitazioni funzionali

non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del

lavoro.

Così pure la sua età avanzata non gli è pregiudizievole.

Va infatti considerato che sebbene abbia svolto sostanzialmente la

medesima attività pesante per __________ anni e che le conoscenze

dell’assicurato in lavori d’ufficio siano praticamente nulle anche sulla base

della breve istruzione scolastica ricevuta, tuttavia si può comunque ritenere,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni

sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6) che il ricorrente

sia in grado di svolgere almeno una delle numerose attività leggere, semplici e

ripetitive, che il consulente in integrazione professionale ha appositamente

elencato. Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di

salute né tanto meno con la sua età avanzata.

Non va poi dimenticato di osservare che l’assicurato è stato

ritenuto abile in altre attività adeguate in ragione del 100%, essendo la sua

capacità lavorativa residua totale.

In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l’età avanzata

viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la capacità

lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato

del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale federale ha

posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità

della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58

consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che la capacità lavorativa residua del

100% del ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

Da quanto precede discende che è a giusta ragione che l’Ufficio AI

ha quindi proceduto al calcolo della perdita di guadagno dell’assicurato e

quindi alla determinazione del suo grado AI, peraltro non contestato come tale dal

ricorrente.

Sulla scorta del calcolo effettuato dall’amministrazione secondo

il metodo ordinario del confronto dei redditi, aggiornato con la risposta di

causa ai valori del 2015, ma comunque ribadito nel suo risultato, il grado del

37% stabilito dall’amministrazione non permette all’assicurato di continuare a

ricevere una rendita di invalidità (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi

dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che

confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione al ricorrente di una

rendita temporanea di invalidità per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre

2016.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni