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32.2017.180

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti

al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre

2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione

entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale

aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore

della presente modifica.

2 Nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa

a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in

vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era

insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado

d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2–4 determinerebbe

presumibilmente il diritto a una rendita.”

2.5. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare

sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni

finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,

le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.6. Nel caso in esame va innanzitutto premesso che per stabilire il grado d’invalidità l’Ufficio

AI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.4). Fondandosi sul questionario

del datore di lavoro compilato il 1° aprile 2015 (punto no. 2.9 pag. 37),

l’amministrazione ha quantificato in 48% la parte dedicata all’attività

lavorativa ed in 52% quella dedicata alle mansioni domestiche.

In sede di ricorso

l’assicurata ha genericamente contestato tale chiave di riparto, senza addurre

alcuna precisa motivazione.

Non emergendo alcun

elemento o indizio indicante una diversa quota di ripartizione, l’operato dall’Ufficio

AI va confermato.

Va poi fatto rilevato che il

caso in esame concerne una prima domanda di prestazioni, motivo per cui l’applicazione

del metodo misto va confermata (cfr. consid. 2.4.).

Infine, tenendo conto che

l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel giugno 2014, le nuove norme

dell’OAI non sono applicabili, fermo restando la possibilità di una richiesta

di nuovo calcolo ai sensi della cifra no. 2 delle Disposizioni transitorie

(cfr. consid. 2.4).

2.7. Per quel che concerne la

parte salariata, l’Ufficio AI ha proceduto ad un accertamento reumatologico e

psichiatrico.

Con perizia 28 settembre 2015

il dr. med. __________, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alle

costatazioni soggettive ed oggettive, ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica

bilaterale, in

- Note

alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatia con lieve

protrusione discale C6/C7)

- Alterazioni

degenerative della colonna dorsale (discopatie D10-D12)

- Alterazioni

degenerative della colonna lombare (discopatia con protrusione discale

mediana-paramediana a sinistra L5/S1 con spondilartrosi L4-S1)

- Esiti da

frattura dei corpi vertebrali con deformazione a cuneo D11 e D12 nel 2006

- Disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa,

scoliosi sinistroconvessa lombare)

- Tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici

positivi)

- Decondizionamento e

sbilancio muscolare

Tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici positivi) (…)”

(incarto AI pag. 124)

In merito alla capacità

lavorativa, il perito ha valutato:

" (…)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico

descritti nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata,

per le patologie di stretta competenza reumatologica, abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100

%, a decorrere dal 3.6.2013, data dell'insorgenza dell'inabilità lavorativa al

100 % segnalata dall'assicurata nella sua richiesta di prestazioni

all'assicurazione invalidità del 30.1.2015.

L'assicurata era da ultimo dipendente della propria ditta, in qualità

di segretaria, lavoro descritto nel questionario per il datore di lavoro del

25.3.2015, svolto sovente in posizione seduta, talvolta in piedi, raramente con

necessità di camminare; tenendo conto della descrizione del posto di lavoro,

dei limiti funzionali e di carico profilati nell'allegato, va osservato che si

trattava probabilmente di un'attività piuttosto statica, ma svolta, a partire

dal febbraio 1993, nella misura del 50 %, per cui durante le ore lavorative effettuate

la capacità lavorativa come segretaria va ritenuta del 100 %, con rendimento

massimo del 100 %, sempre a partire dal 3.6.2013; qualora l'assicurata dovesse

tuttavia lavorare durante 8 – 9 ore al giorno, andrebbe considerata una

diminuzione del rendimento del 10 %, sempre a partire dal 3.6.2013.

Nell'ipotesi che l'assicurata, in qualità di segretaria, sul posto di lavoro,

avesse la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, potendo

ogni tanto anche muoversi, questa professione, soddisferebbe tutti i limiti

funzionali e di carico citati nell'allegato e di conseguenza l'assicurata

andrebbe considerata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, sempre a partire dal

3.6.2013.

Come casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di

una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 5 %

a partire dal 3.6.2013; questa valutazione medico-teorica va convalidata da

un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.” (incarto

AI pag. 125)

Dal punto di vista

psichiatrico, l’assicurato è stato visitato dalla dr. med. __________ per conto

del __________ (__________), la quale con rapporto 16 ottobre 2015 non ha

riscontrato una patologia extra somatica invalidante (doc. 38).

Di conseguenza, con la

decisione contestata globalmente l’assicurata è stata ritenuta inabile al 10%

nella sua abituale attività di segretaria, ma abile in attività adeguate

rispecchianti le limitazioni rilevate in perizia.

Contestata è la

valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa operata

dall’Ufficio AI.

2.8. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

Considerandi

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9

Nella fattispecie in esame,

da un attento esame degli atti questo TCA non può che confermare la perizia

reumatologica e quella psichiatrica, essendo le stesse dettagliate, esaurienti

e convincenti nelle motivazioni e nel risultato.

In sede di ricorso

l’assicurata ha genericamente contestato gli accertamenti peritali, limitandosi

a richiamare le refertazioni del reumatologo curante, dr. med. __________,

presenti nell’inserto.

A tale riguardo,

rettamente in sede di risposta l’Ufficio AI ha evidenziato che i rapporti 16

ottobre 2013 (pagg. 66-67 incarto AI), 27 novembre 2013 (pagg. 6 -7 incarto

AI), 11 novembre 2014 (pagg. 74- 75 incarto) e 25 febbraio 2015 (pagg. 29-30

incarto AI), come le altre certificazioni contenute agli atti, sono stati

debitamente presi in considerazione dal perito dr. med. __________ (cfr. anamnesi

personale) e non contengono divergenti valutazioni.

Diversa è invece la

situazione riguardo al rapporto 16 ottobre 2017 del reumatologo curante,

anch’esso prodotto con il gravame, avente il seguente tenore:

" (…)

- Sindrome

toracolombo-vertebrale su alterazioni statiche della colonna, con tendenza

ipercifotica e stato dopo frattura dei corpi vertebrali Th11 e Th12 in

pregresso trauma del 2006.

- Sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni degenerative, soprattutto C5/C6 e C6/C7 con

osteocondrosi e iniziale spondilosi.

- Fibromialgia

di tipo primario associata a delle cefalee ricorrenti, a disturbi del sonno e a

un affaticamento rapido e una stanchezza cronica.

Ho in cura questa sopramenzionata paziente dal 2013.

Ha presentato dei disturbi alla colonna vertebrale inizialmente

relazionati a uno stato dopo frattura dei corpi vertebrali di Th11 e Th12 per

un trauma nel 2006, con leggera deformazione a cuneo di questi corpi

vertebrali, soprattutto ai corpo vertebrale di Th11.

In data 10.10.2012 aveva avuto un nuovo trauma contusivo della

colonna lombare che non aveva comunque provocato nuove fratture.

L'evoluzione è caratterizzata poi dal subentrare di dolori alla

colonna cervicale nell'ambito di alterazioni degenerative, in particolar modo

un'osteocondrosi C5/C6 e C6/C7 con iniziale spondilosi. Essa presenta poi un

quadro di tipo fibromialgico a carattere primario associato a delle cefalee

ricorrenti, a disturbi del sonno e una stanchezza cronica e un affaticamento

rapido.

Segue regolari sedute di fisioterapia. E' trattata per quanto

riguarda i dolori in modo intercorrente con Sirdalud e Dafalgan.

Nell'aprile dei 2017 vi è stato un trauma contusivo dell'emitorace

destro con una sintomatologia ancora attualmente persistente.

Le indagini radiologiche non hanno mostrato lesioni ossee.” (Doc.

D)

A tale riguardo, in sede

di risposta l’Ufficio AI ha sostenuto:

" (…) Sebbene

sia stato versato in questa sede agli atti il rapporto 16 ottobre 2017 del Dr. med.

__________ (doc. D incarto TCA) – certificato che non contiene

alcuna indicazione circa la capacità lavorativa in attività adatte e in

attività domestiche dell’assicurata e che non menziona eventuali critiche circa

la valutazione peritale emessa dal Dr. med. __________ – la scrivente

amministrazione evidenzia che l’insorgente si sia più che altro limitato a

presentare delle critiche soggettive sul risultato delle valutazioni mediche

ritenute. (…)” (Doc. IV pag. 2)

Questo TCA non concorda

con quanto sostenuto dall’amministrazione per i seguenti motivi.

Anzitutto va qui ricordato

che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta

la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in

concreto il 22 settembre 2017 -, ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. (DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1,

121.

V 366 consid. 1b).

Tornando al caso in esame,

a prescindere dal fatto che il succitato rapporto del 16 ottobre 2017 del

curante non è stato sottoposto all’esame del SMR, esso contiene nuovi elementi

che non sono stati esaminati dal perito reumatologo, perché non ancora presenti,

nella sua valutazione risalente a quasi due anni prima.

In effetti, il dr. med. __________

ha riscontrato una fibromialgia di tipo primario (all’epoca della perizia del

dr. __________ la fibromialgia era “solo” incipiente: 8 su 18 punti

fibromialgici) e, quali nuovi fatti, cefalee ricorrenti, disturbi del sonno e

una stanchezza cronica e affaticamento rapido.

Vero che il rapporto del

reumatologo curante non contiene indicazioni sul grado di capacità lavorativa,

ma è altrettanto vero che i nuovi elementi clinici ravvisati potrebbero

influire sulla residua capacità lavorativa.

Il rapporto del dr. med. __________

è stato redatto il 16 ottobre 2017, quindi dopo l’emissione della decisione

contestata (22 settembre 2017). Tuttavia è poco verosimile che la descritta

nuova situazione clinica non fosse già intervenuta prima della decisione impugnata

e quindi va presa in considerazione.

In queste circostanze, spetterà

all’amministrazione valutare, mediante l’allestimento di almeno una perizia

reumatologica ed una psichiatrica (sulla necessità di un apprezzamento del

reumatologo e dello psichiatra per valutare le incidenze sulla

capacità lavorativa di una fibromialgia cfr. DTF 132 V 72), il grado

d’incapacità lavorativa ai fini di un eventuale diritto alla rendita.

2.10

In merito alla definizione

degli impedimenti nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito

un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, conformemente

ai marg. 3084 ss della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

Nel relativo rapporto 9

settembre 2016 l’incaricata, passando in rassegna tutti le mansioni domestiche,

ha quantificato in 17% il grado degli impedimenti (doc. 45 incarto AI).

Questo TCA non ha nulla da

eccepire sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta, né vi è motivo per

intervenire in merito alla sua valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza

federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide

ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130

V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.

2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid.

4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004

consid. 5.1.1).

L’unico appunto fatto dalla

ricorrente in merito all’inchiesta domiciliare concerne, a suo dire, la mancata

verifica da parte dell’Ufficio AI delle condizioni per applicare la

giurisprudenza sugli influssi reciproci (negativi) tra attività lavorativa e lo

svolgimento delle mansioni consuete di cui alla DTF 134 V 9 (cfr. consid. 2.4).

In merito rettamente l’amministrazione rileva che non vi è spazio

all’applicazione della succitata giurisprudenza, poiché:

" (…) Al

riguardo si evidenzia che l’assicurata – oltre a non aver sostanziato la misura

di tali ripercussioni – non sta ad oggi svolgendo un’attività lavorativa (sulla

cessazione della stessa, si rinvia a quanto dichiarato dall’assicurata al pt.

4.5

del rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’8

settembre 2016 e al punto 2 delle osservazioni al progetto 13 luglio 2017; doc.

44.

e 52 incarto AI) e, nell’ambito delle mansioni casalinghe, non ha

gravosi compiti di assistenza famigliare (segnatamente a favore dei propri

figli o dei genitori necessitanti di cure; cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4 e STF

9C_896/2012 consid. 4.5). (…)” (Doc. IV pag. 3)

2.11

In

conclusione, come visto, va ribadita la necessità di accertamenti medici da

parte dell’Ufficio AI.

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011), quest’ultimo è il caso in esame.

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente agli

accertamenti medici di cui al precedente considerando. In esito agli stessi

dovrà poi valutare se aggiornare anche l’inchiesta economica per persone con

attività domestica. In seguito, l'amministrazione definirà nuovamente il

diritto alle prestazioni dell'assicurata, emanando una nuova decisione formale,

debitamente preavvisata ex art. 57a LAI.

2.12

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 22 settembre 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti