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Decisione

32.2017.181

A ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda. L'assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute

28 giugno 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta

Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica

del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle

prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato

che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo

contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e

confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento

vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad

art. 30/31, pag. 430-433).

Il

TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta

essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente

domanda di revisio-ne) l’assicurato non rende verosimile la rilevante

mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’ammini-strazione, quest’ultima

deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta,

il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore

della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°

marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3

dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.4. Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la

prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente

decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza

ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264

Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio

2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con

l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale,

plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori

indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre

precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone

di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a

rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25

pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

2.5. Nel

caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisioni 9 dicembre 2015

(cresciute incontestate in giudicato) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto

ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2013.

In

quell’ambito, nel rapporto finale SMR del 22 dicembre 2014 (doc. AI 197/962-964)

– fondandosi sulla perizia

pluridisciplinare del 17 dicembre 2014 del SAM (doc. AI 196/906-961), riassunta

la situazione medica “(…) nuova domanda per possibile peggioramento da

8.2012 dopo rifiuto con sentenza del TF del 4.11.2013 (decisione del 7.5.2012),

grado AI 36% (salariata 50% aus. cucina, casalinga 50%). Attuale rivalutazione

peritale in ambito SAM 11.2014: reuma: IL 30% quale ausiliaria, 0% in attività

adatta, 10% quale casalinga; assenza di impedimento neurologico; psi:

impedimento del 60% quale salariata e 20% quale casalinga, criteri di __________

in parte adempiuti (…)” e poste le seguenti diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa: “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

di media gravità F 33.1. Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4.

Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica bilaterale.

Periartropatia omeroscapolare a destra. Sindrome femoropatellare a destra (…)”

(doc. AI 197/962) –, il dr. __________

ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 2008 e

dal 27 agosto 2012 del 70% nell’attività abituale di ausiliaria di cucina e del

60% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

In

Considerandi

effetti, i periti del SAM, circa la valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa e il momento in cui può essere considerata

valida, si sono così espressi: “(…) L’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria

di cucina presso un hotel è considerata nella misura del 30%, inteso come

riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)”

(doc. AI 196/931) e “(…) rispetto alla perizia psichiatrica del 14.1.2011

effettuata dalla dr.ssa med. __________ per conto del centro peritale per le

Assicurazioni Sociali di __________, il nostro consulente in psichiatria

constata un peggioramento della condizione clinica come descritto nella perizia

psichiatrica del Dr. med. __________ del 27.8.2012, che giustifica, secondo il

Dr. med. __________, un incremento della percentuale di incapacità lavorativa a

partire dalla perizia del Dr. med. __________ di agosto 2012. Si ritiene

pertanto che la capacità lavorativa globale nella misura del 30% descritta al

punto 8.1.2 valga a partire da agosto 2012 fino a oggi e continua. (…)”

(doc. AI 196/934). Quanto alla capacità lavorativa in un’attività adeguata i

periti del SAM hanno concluso che “(…) in un’attività confacente allo stato

di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte, la capacità

lavorativa globale è da considerarsi nella misura del 40%. (…)” (doc. AI

196/935).

Avuto

riguardo alla capacità lavorativa in ambito domestico i periti del SAM hanno

indicato che “(…) come casalinga viene valutata una capacità lavorativa

globale del 70%, consigliando l’esecuzione di un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica. (…)” (doc. AI 196/935).

Dal

canto suo l’assistente sociale, nell’“Inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica” del 24 aprile 2015 (doc. AI

201/968-974), è giunta ad una percentuale di invalidità totale del 28%.

2.6

Nell’ambito

della domanda di revisione del luglio 2017 (cfr. consid. 1.2) all’Ufficio AI è

pervenuto il rapporto medico dell’8 settembre 2017 del dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore: “(…) Con la presente

attesto cha la signora RI 1 nata il 20.07.1961 e residente a è seguita presso

il mio studio dal 05.01.2007. Ho potuto valutare la situazione clinica della

paziente in data 28.08.2017 constatando un netto peggioramento dello stato

psichico in relazione al ricovero in urgenza del marito presso Ospedale __________

di __________ per una paralisi degli arti inferiori. Questo evento improvviso e

traumatico ha inciso sulla componente timica della signora RI 1 provocando uno

stato di profonda prostrazione. Malgrado essa segua scrupolosamente le proposte

terapeutiche concordate constato un peggioramento del suo stato di salute.

Propongo agli organi competenti dell'Assicurazione Invalidità di poter

riesaminare il grado di incapacità lavorativa attuale. (…)” (doc. AI

226/1041).

Questo

Tribunale, vista la stringatezza del rapporto medico nel quale nemmeno si

esprime sulla capacità lavorativa e con indicazione del tutto generica di

peggioramento dello stato di salute, conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), deve concludere che con il certificato

del dr. __________ l’insorgente non ha in nessun modo reso verosimile una

rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita.

In

questo senso a ragione il medico SMR dr. __________, nell’annota-zione del 26

settembre 2017, ha concluso che “(…) l’attuale certificazione del dr. __________

è insufficiente per comprovare una modifica sostanziale e prolungata dello

stato di salute dell’assicurata. Dal certificato risulta un peggioramento

reattivo a evento esterno, il certificato non contiene una precisa diagnosi

psichiatrica. (…)” (doc. AI 228/1043).

In

effetti, il dr. __________ non adduce alcun motivo oggettivo a sostegno del

constatato peggioramento dello stato di salute e non si pronuncia sulla

capacità lavorativa limitandosi a proporre all’amministrazione di procedere ad

un riesame del caso.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione

medica prodotta dall’insorgente in sede di procedura ricorsuale con lo scritto

del 12 dicembre 2017 (VIII con allegato VIII/1) e con quello datato 26 ottobre

2017.

ma pervenuto al TCA il 31 gennaio 2018 (XII con allegati XII/1-3).

Infatti

– a prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza, nell’ambito di

una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in

sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (cfr.

STF 8C_65/2018 del 14 febbraio 2018, consid. 4,1;8C_457/2012 del 9 luglio

2012, consid. 3.1; 8C_196 2008 del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo 2006 –,

questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e può pertanto fare proprie le

osservazioni dell’11 gennaio e dell’8 febbraio 2018 (X e XIV) con le quali

l’Ufficio AI ha concluso che “(…) si prende atto del referto generico reso

dal dr. med. __________ il 11 dicembre 2017 e proposto pendente ricorso dalla

signora RI 1. Il medico citato, specialista in chirurgia FMH, si esprime in

ambito psichiatrico, campo non di sua specializzazione, e riprende elementi

generici senza precisare diagnosi secondo i noti criteri internazionali o

elementi clinici oggettivi propendenti per una modifica dello stato di salute.

(…)” (X, pag. 1) rispettivamente che “(…) in merito alle prime due

pagine prodotte trattasi del rapporto redatto dal dr. med__________ il 5

gennaio 2014, già agli atti. Viene trasmesso anche il rapporto del dr. med. __________

del 10 marzo 2015, non presente all'incarto dell'Al. Va rilevato che tale

referto è stato reso alcuni mesi dopo la perizia pluridisciplinare del 17

dicembre 2014 redatta dal Servizio accertamento medico (SAM) con consulto

svolto in ambito reumatologico dal perito dr. med. __________ a fine ottobre

2014, e non propone elementi diversi rispetto a quanto appurato dall'esame

peritale (le diagnosi poste sono sovrapponibili a quelle espresse nella perizia

del SAM; le indagini radiologiche si riferiscono a quelle del 2014, già

verificate nella perizia del SAM e datate 27 ottobre 2014). Da ultimo è

prodotto il documento del 23 luglio 2015 reso dalla Clinica __________ di __________

con indicazione dei medicamenti prescritti a tale momento. Tale scritto non

determina nulla a livello clinico e non è atto a definire diversamente il caso

rispetto alla decisione resa. (…)” (XIV).

In conclusione non avendo l’assicurata reso

validamente verosi-mile una rilevante modifica del suo stato di salute, la

decisione di non entrata in materia merita conferma.

2.7

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni