32.2017.182
Diritto alla rendita. Rinvio atti per accertamenti medici pluridisciplinari
18 gennaio 2018Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.182
rg/sc
Lugano
18 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 27 settembre 2017,
confermando il preavviso del 9 giugno 2017 l’Ufficio AI – sulla base in
particolare della perizia __________ del 23 novembre 2015 e delle successive
annotazioni SMR (doc. AI 99, 100, 117, 124, 136, 139, 152) – ha riconosciuto a RI
1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1. marzo 2014,
ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) da agosto 2014 ad agosto 2015,
con successiva esclusione del diritto alla rendita (grado AI 20%) a far tempo
dal 1. settembre 2015;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Evidenzia in specie
come la perizia __________ non sia più attuale e come inoltre la stessa
non valuti ed approfondisca adeguatamente tutte le problematiche e i disturbi lamentati.
Producendo documentazione medica, sostiene come successive valutazioni
specialistiche permettano di porre un quadro diagnostico più completo e di
evidenziare un peggioramento della capacità lavorativa rispettivamente
l’esistenza di un’incapacità lavorativa, almeno dell’80%, anche dopo il maggio
2015. Postula quindi, dopo raffronto dei redditi, l’attribuzione di una rendita
intera anche dopo il 31 agosto 2015;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione SMR del 7 novembre 2017 –
secondo cui “In considerazione del lungo tempo trascorso dall’ultima perizia
__________ del 23.11.2015 e soprattutto in considerazione della necessità di
dirimere qualsiasi dubbio circa l’eventuale presenza di un peggioramento dello
stato di salute dell’A. (anche in considerazione delle ripetute attestazioni
della neurologa curante Dr.ssa med. __________), si rende necessaria una
perizia pluridisciplinare __________ di decorso, avente lo scopo di valutare
l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal settembre 2015 ad oggi,
rispettivamente la CL per l’abituale attività di addetto alla vendita e per
attività adeguate, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (cfr.
IV/1) – postula la retrocessione degli atti per i necessari accertamenti
medici;
- con scritto 8 gennaio 2017
il patrocinatore dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha
comunicato che “con riferimento al ricorso in oggetto e all’assegnazione 23
novembre 2017 (con relativa proroga) di un termine per osservazioni scritte, si
conferma la correttezza delle motivazioni e delle conclusioni del ricorso.
Considerata la complessità della diagnosi e la sua evoluzione negativa,
l’assicurato concorda con la proposta dell’AI dell’annullamento della decisione
impugnata con rinvio degli atti per una adeguata rivalutazione medica e nuova
decisione” (cfr. VIII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- nel caso
concreto, considerate le risultanze mediche agli atti, tenuto conto del fatto
che la perizia pluridisciplinare __________ risalga
al mese di settembre 2015, considerato come debba notoriamente essere valutata da
parte dell’amministrazione la situazione invalidante sino all’emanazione della
decisione impugnata (settembre 2017; sul punto cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1997, p. 335) e come in concreto alla luce in
particolare della refertazione medica richiamata e prodotta col gravame (in
parte già presente agli atti AI) – in specie le valutazioni diagnostiche e
della capacità lavorativa espresse dalla neurologa curante (sub doc. F) che a
diverse riprese nel corso del 2016 già aveva evidenziato uno stato di salute
compromettente in maniera importante l’esercizio di un’attività lavorativa
(doc. AI 114, 118, 134, 147, 148), nonché la valutazione dell’internista
curante (sub doc. G) – appare in effetti data la necessità di procedere ad una
valutazione pluridisciplinare di decorso come proposto dal SMR (cfr. supra)
onde valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato sino a
settembre 2017 e la conseguente sua capacità lavorativa nell’attività
intrapresa ed in eventuali altre attività adeguate, con anche, se del caso, consecutiva
nuova valutazione professionale ed economica (cfr. doc. AI 138 e 141);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante l’evidente
necessità – già desumibile dall’incarto AI – di completare gli accertamenti, si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
proceda ad una valutazione pluridisciplinare di decorso come indicato in risposta
di causa, in esito alla quale, effettuate le necessarie valutazioni economiche,
dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg.
LPGA;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
- stante l’esito del gravame, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 2'000.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27
settembre 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.--
per ripetibili (IVA Inclusa);
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti