32.2017.183
Ricorso irricevibile poichè tardivo. Non validi motivi di restituzione del termine
27 novembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.183
rg/sc
Lugano
27 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 25 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 25 settembre 2017
l'Ufficio AI ha respinto la richiesta d’aumento di rendita presentata da RI 1
nell’aprile 2014;
- con ricorso datato 27 ottobre
2017 e consegnato alla posta il 28 ottobre 2017 (cfr. busta d'impostazione agli
atti), l'assicurata ha impugnato la predetta decisione dinanzi allo scrivente
Tribunale precisando – per quanto qui interessa – di avere “ritirato la
raccomandata il 3.10.17, pertanto la tempistica di 30 giorni è da ritenersi
rispettata”;
- con la risposta di causa l’amministrazione ha in particolare
precisato – producendo la relativa documentazione postale – che la decisione
impugnata è stata notificata il 27 settembre 2017 all’assicurata e che pertanto
il ricorso, consegnato alla posta il 28 ottobre 2017, risulta tardivo;
- richiesta a voler formulare le proprie osservazioni in merito alla
tempestività del ricorso l’insorgente, cui è stata al proposito trasmessa copia
della risposta di causa e della relativa documentazione prodotta
dall’amministrazione, ha comunicato:
"
In riferimento alla causa
succitata, trasmetto il motivo del mio ritardo nell’invio del ricorso.
Ero titubante se rivolgermi a questo Tribunale.
Ho commesso l’errore nelle date, ho confuso la data di
scadenza del ritiro con quella dell’arrivo della raccomandata.
Comunque il ritardo è di un solo giorno, questo mi
rattrista che la salute di una persona non venga valutata per un giorno di
ritardo.
Sono consapevole che la legge vada rispettata.
Quindi accetto qualsiasi vostra decisione in merito.”
(doc. VI);
- in deroga agli artt. 52 e 58
LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in
relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un invio raccomandato è
reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso
in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato
depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato
è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non
avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio
si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre
2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti;
Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7.
dell'edizione dell’aprile 2008);
- il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è
considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il
suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella
sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a;
RAMI 1997 UV p. 444);
- se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame la
decisione impugnata, spedita con invio raccomandato il 25 settembre 2017, è
stata notificata a RI 1 il 27 settembre 2017 (cfr. tracciamento degli invii de
La Posta sub IV/3). Il termine di ricorso di 30 giorni veniva quindi a scadere
il giorno di venerdì 27 ottobre 2017. Consegnato all’ufficio postale il giorno
seguente, ossia il 28 ottobre 2017 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il
ricorso risulta tardivo;
- per l'art. 41 LPGA,
applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione
dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto
omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si
intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche
l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile.
Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In
definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza
(DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 151). La giurisprudenza
federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,
in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,
la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta
però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999
n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339,
110 V 210);
- le circostanze addotte
dall’insorgente nel suo scritto 17 novembre 2017 al TCA a giustificazione della
mancata tempestiva presentazione del gravame – essa afferma segnatamente di
aver “commesso l’errore nelle date, ho confuso la data di scadenza del
ritiro con quella dell’arrivo della raccomandata" – non costituiscono
all’evidenza valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati
artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra citata;
- il gravame deve pertanto
essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
- giusta l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese e che l’entità delle stesse – da prelevarsi obbligatoriamente
anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto
cantonale (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile
2012) – è determinata fra 200 e 1’000 franchi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di fr.
200 sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti