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Decisione

32.2017.184

Diniego di prestazioni. Valutazione SMR confermata. Nessun danno extra infortunistico: valgono le valutazioni della SUVA già confermate dal TCA e dal TF

14 agosto 2018Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi di sicurezza, i trasporti), che corrisponde al precedente livello 3 (conoscenze

professionali e specializzate); in argomento vedi la STF 8C_457/2019 dell’11

ottobre 2017, consid. 6.3 e le STCA 32.2017.155 del 5 aprile 2018 consid. 2.5.1

e 35.2017.142 del 3 aprile 2018 consid. 2.7.1), si ottiene un reddito

statistico, per quell’anno, pari a fr. 70'500.-- (fr. 5'875 x 12).

Procedendo

all’aggiornamento di detto importo (fr. 70'500 aumentati, (in base alla

tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, ramo economico J

58-63 Servizi di informazione e comunicazione, per il 2016, moltiplicando per

104.9 e dividendo per 104.5, considerate (secondo la Tabella T 03.02.01.04.01

durata normale del lavoro nelle imprese secondo la divisione economica) 40.4

ore di lavoro settimanali per la divisione economica 61 telecomunicazione e

aumentati ancora, per il 2017, dello 0.4%, ossia la variazione annua

dell’indice svizzero dei salari (cifra definitiva) secondo la “Stima

trimestrale”, atti editi dall’Ufficio federale di statistica) il

reddito statistico da invalido si attesta a fr. 71'763.46.

Nel ricorso l’insorgente

postula una riduzione del reddito da invalido del 25% adducendo che occorre

aggiungere alla deduzione del 10% riconosciuta dalla __________ e dall’Ufficio

AI, un ulteriore deduzione “(…) del 10% per l’importante limitazione di peso

a 5kg sopraggiunta nel frattempo e di ulteriori 5% per l’età dell’assicurato,

la sua scarsa scolarizzazione [ed esperienza lavorativa non avendo mai lavorato

tutto in ufficio] e la sua lunga permanenza lontano dal mondo del lavoro. (…)”

(I, punto 13, pag. 13).

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

In concreto – ribadito

che il danno alla salute è di natura esclusivamente infortunistica (cfr.

consid. 2.5) – questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi

dalla riduzione del 10% riconosciuta dalla __________, già stabilita dal TCA

con la STCA del 4 maggio 2015 (doc. 121/228-248 dell’incarto Lainf), confermata

dal Tribunale federale con la STF del 29 febbraio 2016 (doc. 130/291-296

dell’incarto Lainf).

In particolare, per quanto

riguarda la pretesa ulteriore deduzione del 10% per l’aumento importante delle

limitazioni del peso, questo Tribunale ribadisce che, rettamente, l’Ufficio AI ha

osservato che “(…) In merito alla limitazione di peso si precisa che indicazioni

soggettive non confermate da elementi clinici obiettivi non sono atte a

modificare le limitazioni funzionali. Si rileva che nel rapporto dell'8

maggio 2017 il dr. med. __________ ha ripreso le dichiarazioni espresse

dall’assicurato in merito all'aumento di dolori al piede dovuto,

verosimilmente, al clima (frequenti cambiamenti di tempo), ciò che non

determina, evidentemente, una modifica delle limitazioni funzionali poste.

(...)” (IV, punto 3, pag. 3, la sottolineatura è del redattore). Pertanto

non va concessa alcuna ulteriore deduzione per questa ragione.

Circa la riduzione per

l’età, la scarsa scolarizzazione e la lunga permanenza lontano dal mondo del

lavoro il TCA osserva quanto segue.

Già nella STCA del 4

maggio 2015 (doc. 121/228-248 dell’incarto Lainf) il TCA ha confermato

l’applicazione della Tabella TA1 2010 e ha considerato il livello di qualifica

3, adducendo che “(…) ciò è giustificato dal fatto che, dopo aver conseguito

la maturità commerciale presso la Scuola __________ di __________, l’assicurato

ha lavorato per quasi un trentennio nel ramo delle telecomunicazioni, anche con

mansioni di responsabilità (…)” (doc. 12/246 dell’incarto Lainf). Non si

può pertanto parlare di scarsa scolarizzazione e nemmeno può quindi essere

riconosciuta una deduzione a questo titolo.

Circa l’età (l’insorgente

è nato nel 1958), il TF ha già avuto modo di stabilire che essa non solo non si

ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma incide favorevolmente

su di esso (STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 6.2).

Nella STF 9C_17/2018 il TF

ha ribadito che la lontananza dal mondo del lavoro non è determinante per

stabilire un eventuale riduzione nel contesto di un’attività semplice e ripetitiva

(cfr. anche le STF 9C_777/2015 del 12 maggio 2016,8C_351/2014 del 14 agosto

2014 e 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011 ivi citate). Anche in questo caso, dove

va applicato il livello 2 delle competenze – e meglio: attività pratiche come

la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza, i trasporti – questo Tribunale ritiene che non sia giustificata

alcuna riduzione supplementare.

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che, da una valutazione complessiva, il tasso di deduzione del 10%

sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle limitazioni funzionali indicate

dal medico SMR. Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione

concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla

giurisprudenza.

Applicata la riduzione del

10% il reddito da invalido, per il 2017, ammonta quindi a fr. 64'587.11 (71'763.46

Considerandi

ridotti del 10% = 64'587.11).

2.6.3

Confrontando il reddito da

invalido di fr. 64'587.11 (cfr. consid. 2.6.2) con quello da valido di fr. 105'298.02

(cfr. consid. 2.6.1), si ottiene un grado d’invalidità del 39% ([105'298.02

- 64'587.11] x 100 : 105'298.02 = 38.66% arrotondato al 39% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ed è quindi a giusta ragione

che, per il 2017, non è stato riconosciuto il diritto ad una rendita ai sensi

dell’art. 28 cpv. 2 LAI.

Va qui rilevato che, se

per ipotesi di lavoro, si volesse utilizzare il valore totale livello 2 uomini,

il risultato non cambierebbe. Infatti, in questo caso, il reddito da invalido

ammonterebbe a fr. 64'538.81 e il grado d’invalidità sarebbe del 39% ([105'298.02

-64'538.81] x 100 : 105'298.02 = 38.70% arrotondato al 39% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

2.6.4

Il ricorrente, come accennato

(cfr. consid. 2.6), ha postulato il diritto ad un quarto di rendita dal 1.

gennaio 2017.

Abbondanzialmente, come si

vedrà qui di seguito, il ricorrente non ha del resto diritto ad alcuna rendita

neppure per gli anni precedenti come anche calcolato dall’Ufficio AI.

Per quanto concerne il

2012, il TCA ha già stabilito, nella STCA del 4 maggio 2015 confermata dal TF con

la STF del 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 121/228-248 e 130/291-296 dell’incarto

Lainf), un grado d’invalidità del 6%.

Per il 2013 il reddito da

invalido di fr. 73'842.39 va raffrontato con quello da valido di fr. 103'426.40

per un grado d’invalidità del 28.60% arrotondato al 29%; per il 2014 e il 2015

(anni in cui non vi è stata alcuna variazione dei redditi secondo la tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016) occorre raffrontare fr.

64'084.50 con fr. 104'460.66 e si ottiene un grado d’invalidità del 38.65%

arrotondato al 39% e per il 2016 occorre raffrontare fr. 64'329.79 con fr. 104'878.50

e si ottiene un grado d’invalidità del 38.66% arrotondato al 39%.

2.7

Riguardo alla formazione

professionale la consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 17

ottobre 2014, ha evidenziato che “(…) a livello professionale l'A. ha

acquisito diverse conoscenze come account manager. L'account manager è colui

che si occupa di ampliare il portafoglio clienti del committente e di gestire

nuovi rapporti commerciali con la clientela già acquisita. È una figura con

responsabilità gestionali, in grado di: sviluppare importanti accordi

commerciali con il pacchetto clienti già esistente ed incidere, in maniera

positiva, sul business e sul budget aziendali. L'account management è un ambito

professionale dalle mille sfaccettature dove si può operare in diversi settori

economici con vari ruoli e con differente gradi di responsabilità. Dal CV si

evince inoltre che l'A. abbia buone conoscenze linguistiche (lingue nazionali)

e conoscenze basi dell'inglese. Si reputa pertanto che l'A. abbia sicuramente

le competenze per effettuare un lavoro amministrativo. Pur vero che son diversi

anni che l'A. è assente dal mercato del lavoro e necessiterà sicuramente un

sostegno per essere reintegrato. A tale proposito, se lo desidera, l’UAl può

rimanere a disposizione per un aiuto al collocamento. Si rammenta che con

l’applicazione dell'art. 18 LAI vi è pure la possibilità di effettuare un

lavoro a titolo di prova (per la durata massima di sei mesi) in cui l’A. potrà

ricuperare i ritmi, orari, conoscenza attività, ecc. (…)” (doc. AI

69/137-138).

Sempre la medesima

consulente in integrazione professionale, nel rapporto dell’8 giugno 2017 (doc.

AI 100/196-198), circa i provvedimenti professionali AI, ha puntualizzato che “(…)

come già annunciato nel rapporto SIP precedente se l’A. lo desidera l’UAI

rimane a disposizione per un aiuto al collocamento. Considerando che può

sfruttare le sue competenze professionali non si entra nel merito ad una nuova

formazione. (…)” (doc. AI 100/198).

Considerata la suesposta

valutazione espressa da una persona cognita in materia, questo Tribunale non ha

alcuna ragione per scostarsi dalla medesima e può pertanto respingere la

domanda di allestimento di una “(…) perizia lavorativa atta a stabilire

se l’assicurato dispone effettivamente le qualifiche, le conoscenze, le

potenzialità e più in generale di tutte le risorse necessarie per poter

esercitare un’attività lavorativa altamente specializzata nell’ambito delle

telecomunicazioni così come sostenuto dall’Ufficio AI. (…)” (VI, pag.

5), formulata dall’insorgente.

Al riguardo,

va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425

consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c

pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

2.8

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.10

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, visto l’apprezzamento medico del 17 dicembre 2014 del dr. __________

(doc. 108/191-193 dell’incarto Lainf) e quello del dr. __________ nel rapporto

finale SMR del 1. giugno 2017 (doc. AI 104/201-2014), secondo i quali, in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, la capacità

lavorativa è totale dal 26 giugno 2014 e viste le annotazioni sempre del dr. __________

del 14 giugno e del 3 ottobre 2017 (doc. AI 107/208 e 122/237), all’assicurato,

oltretutto patrocinato, non poteva sfuggire che avrebbe dovuto debitamente

documentare un eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria dopo

le ulteriori valutazioni espresse dall’amministrazione.

Ne segue che la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per fr. 500.--, sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti