Lexipedia

Decisione

32.2017.185

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 luglio 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I medici che l’hanno preso in cura hanno proposto un ricovero di

breve durata per il monitoraggio; il decorso è stato favorevole, è stato

rilevato un netto miglioramento delle condizioni generali, il paziente

risultava più adeguato, sereno, meno agitato e parlava senza problemi di quanto

accaduto (all’ammissione sembrava afono), imputando al rifiuto di concessione

della rendita di invalidità il fattore scatenante i disturbi che l’hanno

portato al ricovero.

L’assicurato è stato dimesso in condizioni generali buone e

affidato alle cure ambulatoriali dello psichiatra curante.

Nei suoi ultimi certificati rilasciati a richiesta dell’Ufficio

AI, il dr. med. __________, dal 2005 psichiatra curante del ricorrente, si è

espresso come segue.

Il 21 novembre 2014 (doc. A10) lo specialista aveva indicato che

la situazione psichica dell’assicurato era peggiorata nonostante il prolungato

ricovero in clinica psichiatrica, c’era stata un’importante deflessione della

tonalità affettiva con diminuita energia vitale, disturbi del sonno e della

concentrazione, ansia fino ad attacchi di panico, ritiro sociale, inappetenza,

ecc. Prevalevano tematiche di autosvalutazione e di inefficienza, labilità

emotiva, segni di anedonia con ritiro sociale, incapacità a proiettarsi nel

futuro. La prognosi era sfavorevole. A suo dire, l’inabilità lavorativa era

totale dal 2000 per la grave instabilità psichica e ha segnalato che negli

ultimi anni il paziente ha sempre tentato di reinserirsi in ambito lavorativo,

ma l’instabilità psichica non ha permesso una continuità, per cui ai brevi

periodi di abilità seguivano lunghi periodi di inabilità.

Nel rapporto del 9 aprile/maggio 2016 (doc. A12) il dr. __________

ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio grave, senza

sintomi psicotici (ICD-10: F33.2) e un uso dannoso di alcol (ICD-10: F10.1). In

quell’occasione ha precisato che sostanzialmente le condizioni psichiche del

paziente non erano stabilizzate nonostante i diversi ricoveri e le regolari

visite ambulatoriali e l’assunzione dell’importante farmacoterapia

antidepressiva-ansiolitica. Fisicamente era abbattuto, incapace di svolgere i

normali lavori casalinghi, tentava di uscire di casa con gli amici, ma gli

attacchi di panico lo paralizzavano e lo confrontavano con un sentimento di

morte imminente.

Non v’erano disturbi formali del pensiero, ma la mimica e la

postura lasciavano intravedere ansietà e lo stato di deflessione della tonalità

affettiva. Prevalevano tematiche di inefficienza e di autosvalutazione. Il

paziente era sempre oltremodo apprensivo e vulnerabile a situazioni di stress

che non riusciva a gestire (se non assumendo, oltre alle pastiglie, anche

l’alcol); era incapace di proiettarsi nel futuro che vedeva nebuloso, senza vie

d’uscita.

Alla luce della lunga durata della malattia e dei numerosi

ricoveri effettuati senza successo duraturo, il curante ha ritenuto la prognosi

definitivamente negativa, rilevando che l’assicurato aveva anche tentato di

reinserirsi professionalmente come aiuto giardiniere, ma anche questo tentativo

era fallito a causa delle sue condizioni psicofisiche che l’avrebbero messo a

repentaglio.

Nel successivo rapporto medico trasmessogli dall’Ufficio AI, il 18

aprile 2017 (doc. A13) il dr. med. __________ ha diagnosticato una sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media, con sindrome biologica

(ICD-10: F33.11), una insonnia non organica (ICD-10: F51.0) e sindromi e

disturbi psichici dovuti all’uso di alcol, uso dannoso (ICD-10: F10.1).

Lo specialista ha osservato che sostanzialmente era semplicemente

peggiorata la situazione psichica, tanto che l’assicurato ha di nuovo dovuto

essere ricoverato dal 10 febbraio al 21 marzo 2017 per l’aggravarsi della

tonalità affettiva e dell’abuso etilico che assumeva quale “automedicazione”

per l’insonnia persistente e resistente a qualsiasi farmacoterapia. L’assicurato

era riuscito ad astenersi dal consumo di alcol per oltre due anni; purtroppo,

l’aggravarsi delle sue condizioni psichiche e l’importante insonnia l’hanno

riportato a un consumo eccessivo, tanto da essere seguito da un centro

specializzato.

Negli anni il ricorrente è stato degente diverse volte in modo

stazionario in strutture specializzate in psichiatria, l’ultima volta – prima

dell’emanazione della decisione impugnata - dal 27 aprile al 28 giugno 2017

presso la Clinica __________ di __________.

Nella lettera di uscita del 25 luglio 2017 (doc. A15) i medici

hanno posto la diagnosi alla dimissione di episodio depressivo di media gravità

(ICD-10: F32.1); sindromi ansiose non specificate (ICD-10: F41.9); disturbo non

organico del ritmo sonno-veglia (ICD-10: F51.2) e disturbi psichici e

comportamentali dovuti all’uso di alcol: abuso nocivo (ICD-10: F10.1).

Indicati l’anamnesi, le modalità di invio e il motivo del ricovero

(volontario), all’ammissione è stato descritto un assicurato poco curato nell’aspetto

e nell’igiene personale, lucido, foetor etilico, timismo deflesso con labilità

emotiva e facile tendenza al pianto, affettività coartata, assente ideazione

auto-eterolesiva pur in presenza di pervasivi sentimenti di disperazione. È

stata riferita insonnia tenace per cui l’interessato avrebbe abusato in passato

di benzodiazepine; peggioramento serale della sintomatologia depressiva con

importante componente ansiosa; consumo quotidiano di circa 1 litro di vodka.

Nel decorso clinico viene descritto un paziente motivato ad

intraprendere un percorso di disassuefazione da etile, alla luce dei frequenti

episodi che hanno in seguito condotto all’ospedalizzazione. Egli ha riferito

un’insonnia persistente, da cui non avrebbe tratto beneficio dalla terapia

medicamentosa. È stata impostata un’adeguata terapia farmacologica sia per il

controllo dei sintomi astinenziali sia per la regolarizzazione del profilo

ipnico. Il paziente non ha in seguito manifestato sintomi di astinenza da etile

e ha tratto un graduale beneficio dalla terapia somministrata, che ha portato

alla lenta regolarizzazione del ritmo sonno-veglia, fino al ripristino del

pattern ipnico con risoluzione della sonnolenza diurna riferita.

Viste le condizioni cliniche dell’interessato, i medici psichiatri

hanno fissato un appuntamento presso un centro specializzato nel sonno e un centro

per la dipendenza etilica per potere essere seguito ambulatorialmente alla

dimissione.

Quanto al proseguimento delle cure, in assenza di elementi di

carattere clinico e psicopatologico alla prosecuzione della degenza in ambito

stazionario, l’assicurato è stato dimesso il 28 giugno 2017 e avrebbe

proseguito il percorso di cure presso lo psichiatra curante dr. med. __________,

da __________ per le cure ambulatoriali e dal dr. med. __________ per le cure

mediche generali.

Nel 2017 il ricorrente è stato degente anche presso la Clinica __________

di __________ dal 10 febbraio al 21 marzo.

Come risulta dal rapporto di dimissione dell’8 giugno 2017 (doc. A14),

le diagnosi psichiatriche erano un disturbo depressivo ricorrente, episodio di

media gravità in atto (ICD-10: F33.1); disturbi psichici e comportamentali

dovuti all’uso di alcol, abuso nocivo (ICD-10: F10.1) e insonnia non organica

(ICD-10: F51.0).

Questa degenza era avvenuta in modalità volontaria su segnalazione

dello psichiatra curante per ricaduta in abuso etilico.

Descritti lo status psichico all’ammissione e le informazioni

anamnestiche, nella sua valutazione la dr.ssa med. __________ ha osservato che

durante la degenza l’interessato era adeguato e collaborante, rispettoso delle

regole. All’inizio del ricovero egli appariva ritirato socialmente, l’umore era

deflesso, in alcune occasioni presentava intensa ansia. Lamentava da anni un

disturbo del sonno resistente ai farmaci, per cui raramente dormiva per più di

tre ore a notte.

Riferiva un consumo etilico di circa un litro di vodka al giorno a

scopo automedicamentoso. L’ansia si intensificava soprattutto nelle ore serali

e gli impediva di compiere le più semplici attività quotidiane.

Rimaneva ritirato in casa perché temeva il confronto e il giudizio

delle altre persone, tanto da recarsi di rado in visita dalla madre. La

specialista ha indicato che l’assicurato ha rifiutato i colloqui psicologici,

poiché riferiva essere troppo “doloroso” ripercorrere gli eventi passati e a

suo parere di scarsa utilità; ha però effettuato regolari colloqui medici, si è

mostrato disponibile e collaborante rispetto alle variazioni farmacologiche, ha

rifiutato le attività ergoterapiche e di gruppo motivando la scelta con la sua

difficoltà a stare in compagnia di altre persone. Ha effettuato dei congedi al

domicilio con esito positivo e ha mantenuto l’astinenza durante l’intera

degenza. Dal punto di vista farmacologico si è tentato, con scarsi risultati,

di ridurre i dosaggi della terapia presente all’ingresso e si è reintrodotto un

farmaco. Durante il ricovero l’interessato è riuscito gradualmente a

frequentare gli spazi comuni, si è assistito a un parziale e piuttosto fragile

recupero del ritmo sonno-veglia, l’umore era migliorato rispetto all’ingresso

in clinica così come la spinta volitiva e la motivazione all’astinenza. Dato il

discreto miglioramento delle condizioni psicopatologiche è stato dimesso il 21

marzo 2017, affidandolo alle cure dello psichiatra curante.

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

Considerandi

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5

Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Secondo la giurisprudenza, le tossicomanie (sindromi da dipendenza

quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza

da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag.

467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non

giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere

l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o

il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno

causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura

organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi

anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre

2007.

consid. 3,

I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4 luglio

2007.

consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con riferimenti).

Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di

un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure

se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile

a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata

(Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF 9C_620/2017

del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 consid.

2.2.1

pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

2.6

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto

il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle

opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio

alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità

lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

Circa la ripartizione dei compiti tra l'autorità incaricata di

applicare il diritto e la persona incaricata di esaminare la situazione da un

punto di vista medico nell'ambito della valutazione dell'incapacità al lavoro

come condizione del diritto alla rendita d'invalidità, si veda anche la DTF 140

V 193.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione

della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti non può che confermare l’operato dell’amministrazione.

Se da una parte i disturbi somatici alla caviglia, peraltro risolti,

non danno luogo ad alcuna contestazione in merito alla capacità lavorativa

dell’assicurato, dall’altra parte la problematica psichica è il fulcro della

decisione di rifiuto delle prestazioni di invalidità.

A quest’ultimo proposito va riconosciuto che, come tale, essa è

stata chiarita in modo soddisfacente dal Servizio Medico Regionale, giacché uno

specialista in materia (dr. med. __________) ha personalmente valutato

attentamente nel 2017 le condizioni di salute del ricorrente dal profilo

psichico.

Ma non solo, visto che per gli anni precedenti lo psichiatra si è

basato sull’abbondante documentazione medica agli atti di carattere prettamente

specialistico.

Va in particolare evidenziato che nel 2010 la dr.ssa med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia che l’ha visitato nel mese di agosto 2010

(doc. 11) per conto dell’assicuratore malattia che si era assunto il caso, si

era trovata di fronte un assicurato che a quel momento era inabile al lavoro

per motivi psichici in ragione del 50% dal 1° giugno 2010 su certificazione del

suo psichiatra curante, precedentemente al 100% dal 6 ottobre 2009. Visto

l’intervenuto miglioramento delle condizioni di salute era stato risegnalato

all’Ufficio regionale di collocamento per trovare un posto di lavoro al 50%.

Al momento in cui la specialista l’ha visitato l’interessato aveva

avviato da due mesi una relazione sentimentale che gli era di grande aiuto

morale e che gli aveva permesso di ritrovare una progettualità, una

strutturazione e organizzazione della giornata, tanto che appariva propositivo

per la ricerca di un posto di lavoro. Allora si manteneva anche astinente dalle

bevande alcoliche ed era motivato a mantenere a lungo l’astinenza.

In queste circostanze, la diagnosi psichiatrica era di episodio

depressivo attualmente di grado lieve (ICD-10: F32.0) e di dipendenza da

sostanze alcoliche attualmente in astinenza (ICD-10: F10.2).

Durante quel periodo di valutazione la psichiatra interpellata

dall’assicuratore malattia aveva rilevato che si era assistito a un ulteriore

miglioramento sia della sintomatologia ansiosa (non ha più avuto attacchi di

panico) sia delle somatizzazioni dell’ansia attualmente risolte; anche il

quadro depressivo aveva mostrato un sensibile miglioramento grazie alla terapia

antidepressiva. Permaneva unicamente astenia, facile esauribilità, qualche

momento di ansia, lieve apatia. L’assicurato era apparso progettuale, riusciva

ad organizzarsi e a strutturarsi durante la giornata; aveva trovato una persona

di riferimento in grado di stimolarlo e di toglierlo dall’isolamento relazionale

e sociale. Il rientro nel circuito lavorativo – era iscritto in disoccupazione

al 50% - gli avrebbe permesso un ulteriore miglioramento nella strutturazione

della giornata e nelle relazioni interpersonali.

Per tutti questi motivi, la specialista ha ritenuto l’assicurato

abile al 100% dal 1° settembre 2010, senza limitazione alcuna.

L’interessato continuava con la terapia psichiatria ambulatoriale,

psicoterapica e psicofarmacologica ansiolitica adeguata e la frequentazione del

Centro __________ per monitorare l’astensione dalle sostanze alcoliche.

Va inoltre ricordato che nel 2013 (doc. 10) il ricorrente aveva

lavorato per alcuni mesi come aiuto giardiniere e nel 2014 (doc. A11) aveva

ripreso l’attività sportiva.

In particolare, al fine di valutare lo stato di salute psichico

del ricorrente, determinanti sono soprattutto i numerosi rapporti resi dalle

strutture psichiatriche in cui, negli anni, l’assicurato è stato più volte

ricoverato per periodi più o meno lunghi e quindi valutato dopo un’osservazione

specialistica sull’arco di più giorni.

Varie lettere di dimissione redatte dagli psichiatri che si sono

occupati dell’assicurato durante le degenze, evidenziano spesso che durante il

periodo di ricovero era rimasto astinente e quindi che le sue condizioni di

salute erano migliorate.

Inoltre, l’interessato si era più volte mostrato motivato ad

intraprendere un percorso di disassuefazione da etile e durante le sue

permanenze in clinica aveva mantenuto una buona collaborazione e aveva

dimostrato una buona adesione ai programmi terapeutici.

Durante il ricovero, spesso è stato pure possibile ridurre fino a

sospendere il consumo di farmaci sedativi, tanto che i decorsi nelle strutture

erano per la maggior parte favorevoli.

È altresì capitato che il tono dell’umore era migliorato, così

come la progettualità e l’interazione con gli altri ospiti delle strutture.

Determinante è che il più delle volte, alla dimissione

l’assicurato riferiva un buon compenso psicofisico e questo benessere talvolta

perdurava per qualche mese. Capitava però anche che poi la sintomatologia

depressiva peggiorava e lo portava a rifugiarsi nuovamente nell’alcol.

In merito all’assunzione di alcol, va osservato che durante la

degenza di un mese e mezzo nel febbraio-marzo 2017 (doc. A14) presso la Clinica

__________ di __________, il ricorrente aveva riferito che negli ultimi due

anni aveva abusato di alcol solo in due occasioni e per la durata complessiva

di 10 giorni. Inoltre, al momento del ricovero egli sarebbe stato astinente da

circa quattro mesi.

Se dal 2014 l’assunzione di alcol era divenuta saltuaria e di

piccole quantità a scopo rilassante e ansiolitico, nell’ultimo periodo, però, prima

del ricovero nel 2017, l’uso di alcol era diventato eccessivo, tanto che

l’assicurato ha iniziato con l’assunzione di un bicchiere di vino fino ad

arrivare a consumare un litro di vodka al giorno che, a suo dire, l’aiutava non

solo con l’ansia, ma anche con l’addormentamento.

D’altronde, già nel 2011 (doc. A8) spesso le diagnosi poste dagli

specialisti erano di disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso

di sostanze psicoattive (ICD-10: F19) o all’uso di alcol, abuso nocivo (ICD-10:

F10.1) (docc. A11, A13 e A14).

D’avviso del TCA, ciò comprova ulteriormente che i problemi

psichici del ricorrente derivavano dall’abuso di alcol e non che

l’assunzione eccessiva di etile era la conseguenza dei suoi disturbi psichici.

Va al riguardo osservato che sin dalla giovane età il ricorrente

ha assunto ipnoinducenti a causa dei disturbi del sonno (doc. A14) e che la

depressione era presente da molti anni, ossia almeno dal 2002 (doc. A5), con

alti e bassi, ma questo stato di cose non ha mai impedito al ricorrente di

lavorare.

A questo proposito, lo stesso ha affermato che fino all’infortunio

del 2008 “sono sempre stato una persona molto attiva, lavoravo in cantiere

di giorno, e sette sere alla settimana praticavo due sport, i week end la sera

lavoravo nei locali come addetto alla sicurezza. Avevo una vita sociale molto

attiva ed ero un po’ il leader della mia compagnia di amici. Ho cominciato a

soffrire di una leggera depressione già nel ’95, e di insonnia cronica da

giovane età. Tutto questo però in modo perfettamente gestibile, la mattina

prendevo il mio antidepressivo e la sera prendevo una dormicum per dormire però

la mattina mi alzavo sempre alle 5:00 ed andavo a lavorare puntualmente.”

(doc. I pag. 1).

Il medico curante, dr. med. __________, nel giugno 2014 (doc. A5)

aveva infatti evidenziato che l’ansia, le crisi di panico, di pianto e di

disagio in mezzo alla gente si erano manifestate almeno nel 2002, ciò che ha

portato a frequenti trattamenti medicamentosi, cure psichiatriche e

psicoterapia, fino a un primo trattamento specialistico dal marzo al maggio

2006.

Stante l’insoddisfazione cronica, l’assicurato ha cercato un sostegno nell’utilizzo

di psicofarmaci, stimolanti, ormoni, alcol e droghe. In seguito, la dipendenza

etilica è diventata importante e si è fatto aiutare dal Centro __________,

sostegno che l’ha portato ad essere astinente dall’alcol nel 2012 e nel 2013,

ma a continue ricadute soprattutto dal punto di vista depressivo. Per ansie e

disturbi del sonno il ricorrente utilizzava frequentemente psicofarmaci e

sonniferi. Il curante aveva inoltre affermato che le patologie psichiatriche

diagnosticate erano molto importanti e che l’assicurato era da considerare

inabile al lavoro al 50-100% almeno nell’ultimo anno, sebbene fino ad allora

non avesse mai emesso dei certificati di incapacità lavorativa per motivi

psichici.

Per le considerazioni esposte, il TCA fa dunque proprie le

conclusioni tratte dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, che dopo

avere visitato di persona e valutato il ricorrente nel 2017, ha ritenuto che,

senza il consumo di alcolici e con l’adesione da parte dell’assicurato alle

terapie proposte, la prognosi era positiva. Infatti, come visto, già in

numerose occasioni il ricorrente ha dimostrato che durante le degenze ha saputo

rimanere astinente e seguire le cure farmacologiche che l’hanno aiutato a stare

meglio e a potere essere dimesso in condizioni psicofisiche buone.

Dispositivo

Per questi motivi, si deve ritenere che i disturbi psichici del

ricorrente siano principalmente dovuti all’assunzione (abusiva e nociva)

di alcol per quanto concerne il periodo di valutazione più recente (2017),

mentre in precedenza anche di benzodiazepine (dormicum), cocaina e cannabinoidi

(2014) a scopo ansiolitico e ipnoinducente.

Non si può invece concludere che la depressione riscontrata

nell’assicurato sia alla base dei suoi disturbi psichici.

Considerato però che le tossicomanie, quali le sindromi da

dipendenza come per esempio l'alcolismo accertato nel caso concreto, non

giustificano di per sé un’incapacità al lavoro dal profilo dell’assicurazione

invalidità (cfr. consid. 2.5), è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il riconoscimento di una rendita di invalidità.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso respinto.

2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni