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Decisione

32.2017.186

Domanda di prestazioni respinta in quanto l'assicurato non presenta il periodo contributivo minimo di tre anni ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LAI. Assistenza giudiziaria negata

9 luglio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).

A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i

contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro

dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),

a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI

svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71; cfr. anche marg.

no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF quest’ultima condizione non crea una discriminazione

inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

2.6. Nella

fattispecie concreta è incontestato che l’assicurato, al momento

dell’insorgenza dell’invalidità (maggio 2014), ha contribuito all’AVS dal 1° settembre

al 31 dicembre 2012 e dal 1° marzo al 30 giugno 2013 a seguito dell’attività

lavorativa svolta presso la __________ (cfr. estratto conto individuale in doc.

IX, cfr. anche Formulario E 207 in pag. 98 incarto AI), per complessivi 8 mesi.

Non

presentando almeno un anno di contribuzione svizzera, i periodi contributivi

italiani (cfr. attestato concernente la carriera assicurativa in Italia doc. 74

incarto AI) non sono pertanto rilevanti. Non adempiendo di conseguenza al requisito

assicurativo di cui all'art. 36 cpv. 1 LAI l’Ufficio AI ha

rettamente respinto la domanda di prestazioni.

Altrettanto

rettamente in sede di risposta l’amministrazione ha fatto presente che determinanti

sono i contributi effettivamente versati e “non mere dichiarazioni di

intenti circa la volontà di continuare a contribuire in assenza del danno alla

salute”.

Non

rilevante è il trasferimento dall’Italia in Ticino dell’assicu- rato presso la

signora __________ (domiciliata a __________; cfr. pag. 97 incarto AI) avvenuto,

a detta dell’insorgente, dopo l’infortunio. Da una parte non risulta che egli

abbia contribuito all’AVS come persona senza attività lucrativa (come tale, se

non affiliato d’ufficio, egli doveva annunciarsi presso la Cassa di compensazione,

cfr. art. 64 cpv. 5 LAVS) e tantomeno prima dell’insorgenza dell’invalidità.

Dal

certificato di dimora del 28 dicembre 2017 risulta che l’assicurato è stato

dimorante a __________ dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2017, quindi un

periodo successivo al maggio 2014, motivo per cui eventuali contribuzioni

svizzere (del resto non figuranti nel conto individuale AVS) non sono rilevanti.

In

queste circostanze, venendo a mancare il periodo contributivo minimo ex art. 36

cpv. 1 LAI rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita

d’invalidità.

2.7. Il

ricorrente sostiene come la decisione impugnata sia insufficientemente motivata

riguardo alla non adozione di provvedimenti professionali.

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante

giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,

quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V

387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il

diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U

397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2 pag. 236).

In

questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a

cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni

sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare

ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per

i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -

nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da

ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi

ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa p. 437).

Va

poi ricordato che secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per

quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la

loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete

(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute (lett. b).

Per

stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della

vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3

lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la

prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale

(art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b

LAI).

Ritornando

al caso in esame, in merito alla valutazione da parte dell’amministrazione di

non intraprendere provvedimenti integrativi nella decisione contestata è stato

Considerandi

rilevato quanto segue:

"

(…)

Per quanto invece concerne la mancata adozione di

provvedimenti professionali si specifica chiaramente, come già espresso dal Servizio

d’Integrazioni Professionale, che visto l’iter scolastico e professionale, non

vi sono i presupposti per attuarne. Vi sono inoltre sufficienti attività sul

libero mercato del lavoro, rispettose delle limitazioni funzionali residue

dell’assicurato, che possono essere svolte.

Alcune di queste sono l’addetto qualità/imballaggio/confezione

nel settore industriale orologiero, l’addetto al controllo e

all’imballaggio/etichettatura nel settore farmaceutico e/o alimentare,

l’addetto all’assemblaggio di pezzi elettronici ed ingranaggi, portiere

d’albergo, aiuto fiorista, …

Da questo punto di vista le osservazioni vengono

respinte.

Si ricorda comunque che, previa richiesta scritta,

l’Ufficio vaglierà la possibilità di conferire un aiuto al collocamento.” (incarto

AI pag. 200)

L’amministrazione

ha fatto riferimento al rapporto 7 giugno 2017 del consulente in integrazione

professionale che il legale ha avuto la possibilità di leggere avendo ricevuto in

data 1. agosto 2017 dall’Ufficio AI copia dell’intero incarto (pag. 189 incarto

AI).

In

queste circostanze la censura dell’assicurato di carente motivazione della

decisione impugnata non può essere tutelata.

Va

poi segnalato che pendente causa la presente fattispecie è stata nuovamente

sottoposta all’esame del consulente IP il quale con rapporto 27 novembre 2017

ha rilevato:

"

L’esame del caso permette di

esprimere le seguenti osservazioni e conclusioni.

Come già riportato nel rapporto del 7 giugno 2017, la

decisione di non riconoscere dei provvedimenti professionali, è legata alla

possibilità di riconoscere una riqualifica professionale. Il motivo è dato dal

fatto che, visto la diagnosi, i limiti funzionali e l’età dell’assicurato, si

ritiene che l’assicurato non disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e

cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività

avanzata e qualificata. Inoltre, valutando le diverse esperienze lavorative

passate, l’assicurato ha dimostrato di essere in grado di scegliere l’attività

professionale a lui più confacente e di sapersi adattare ai vari contesti. Per

questo motivo non si ritiene necessario un orientamento professionale.

D’altra canto, come sempre già riportato nello stesso

rapporto, viene data la possibilità all’assicurato, di beneficiare dell’aiuto

al collocamento, come da art. 18 della LAI.

Per iscritto, l’assicurato deve richiedere tale

prestazione e, se nel caso ci fosse un datore di lavoro a disposizione,

potrebbe beneficiare di provvedimenti professionali, mirati al nuovo contesto

lavorativo (formazione ad hoc).

Per questo motivo, si precisa che non c’è stato nessun

rifiuto generale alla paletta delle prestazioni AI.

In aggiunta, è importante sottolineare, che le diverse

attività elencate, sempre nello stesso rapporto, sono professioni esigibili e

accessibili direttamente da parte dell’assicurato senza necessitare di

formazioni specifiche.

Per quanto riguarda il nuovo grado d’invalidità del

48%, si può tranquillamente afferma che non cambia in nessuna maniera la

valutazione fatta il 7 giugno 2017.

Invece, la considerazione sulla praticabilità da parte

dell’assicurato, dell’attività di aiuto giardiniere al 70%, rimando alle

successive considerazioni mediche fatte dalla __________.

L’assicurato è considerato abile in un’attività

adeguata al 70% che comporti un’attività di media intensità e richiede uno

sforzo cognitivo lieve. Pertanto, non è considerato più abile come aiuto giardiniere.

Per contro, attività nel settore della floricoltura è

sufficientemente vasto e rispettoso dei limiti funzionali dell’assicurato.

Questa attività, come anche le altre attività elencate, sono accessibili senza

formazioni specifiche.” (doc. IX/3)

Questo

TCA condivide le motivazioni esposte dal consulente IP, potendo l’assicurato

sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in altre attività

adeguate senza che siano necessarie delle misure professionali integrative.

2.8

In

conclusione, visto quanto sopra a giusta ragione l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni. Confermata la decisione contestata, il ricorso

dev’essere di conseguenza respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.10

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i

motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione

atta a comprovare l’anno di contributivo all’AVS.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti