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Decisione

32.2017.187

Soppressione di una rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una nuova perizia reumatologica e di ulteriori accertamenti in relazio

23 luglio 2018Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i cambiamenti apportati dopo l’intervento del medico SMR inficiano il valore di

tutta la perizia, giacché, sulla base del medesimo stato di fatto, della stessa

anamnesi, delle stesse constatazioni oggettive, degli stessi esami e della

medesima valutazione, il perito giunge a conclusioni diverse, con un aumento

considerevole dell’incapacità lavorativa in attività leggere (da 1/3 a 60%) e

ciò malgrado non siano stati prodotti ulteriori atti medici e non siano emersi

altri elementi che avrebbero potuto indurre il perito a stabilire una diversa

incapacità lavorativa.

Ciò

pone seri dubbi sull’affidabilità e sulla concludenza di tutta la perizia

reumatologica posta alla base della soppressione della rendita d’invalidità.

Chiamato

a determinarsi in merito, il dr. med. __________ non è stato in grado di

giustificare in maniera convincente il motivo per il quale la valutazione della

capacità lavorativa è stata modificata in maniera così radicale. Lo specialista

si è infatti limitato a sostenere che “Tenendo conto che i limiti funzionali

e di carico stabiliti al momento della perizia reumatologica dell’11.7.2017,

non si discostavano sostanzialmente da quelli ritenuti dal SMR, la mia

valutazione della capacità lavorativa, per l’attività abituale, come casalingo

e per un lavoro adatto allo stato di salute, non poteva che allinearsi, per

motivi di coerenza, al giudizio a riguardo del SMR (…)” (doc. XI/4). Sennonché questa circostanza

doveva essere già nota al momento della stesura del primo referto e fa ritenere

che lo specialista è stato influenzato dall’intervento del medico SMR e non ha

agito con la necessaria indipendenza.

Non

va inoltre sottaciuto che, mentre il dr. med. __________, nella seconda

versione, ha stabilito che il ricorrente è “abile al lavoro sull’arco di una

giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del

rendimento del 60%, per necessità di maggiori pause e per il rallentamento

dei movimenti” (pag. 333 incarto AI, sottolineatura del redattore), il

medico SMR ha invece ritenuto che l’assicurato può “lavorare al massimo 3-4

h al giorno, non come rendimento come espresso precedentemente, bensì

come presenza, rispettosa delle limitazioni funzionali sovraesposte, in

considerazione dei forti dolori che dopo qualche ora lo costringono al

riposo assoluto” (pag. 231 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Significativa a questo proposito è la circostanza che nella lettera trasmessa il

31 luglio 2017 al dr. med. __________, con la richiesta di apportare le citate

correzioni, figura il rapporto finale SMR del 17 giugno 2016 dove l’incapacità

lavorativa del 60% è stata ricondotta alla “riduzione del rendimento”

(cfr. pag. 318 incarto AI), mentre nel successivo rapporto finale SMR del 7

ottobre 2016 l’incapacità lavorativa, come appena visto, è stata ricondotta

alla “presenza” (cfr. pag. 230 e pag. 231 dove è stata erroneamente

indicata la data del 17 giugno 2016 che in realtà corrisponde a quella del

precedente rapporto SMR e pag. 220, rapporto finale SMR del 17 giugno 2016,

dove, in quel caso, la riduzione del 60% era effettivamente stata indicata come

riduzione del rendimento).

Occorre

pertanto concludere che l’UAI non ha accertato con la dovuta diligenza lo stato

di salute del ricorrente.

Alla

perizia del 17 luglio 2017 e a quella corretta e modificata in maniera

sostanziale il 13 agosto 2017, non può pertanto essere attribuita alcuna forza

probatoria.

Essa

comporta inoltre una lacuna sostanziale. Infatti, oggetto della decisione

impugnata è la soppressione della rendita d’invalidità. Ritenuto che spetta

all’UAI dimostrare con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali che lo stato di salute del ricorrente è migliorato

rispetto alla valutazione precedente (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile

2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2), non è dato a sapere per quale motivo

la perizia non ha esaminato approfonditamente anche tale aspetto, sul quale si

è espresso in modo chiaro il solo medico SMR (cfr. pag. 344 incarto AI).

Del

resto anche le conclusioni del medico SMR, dr. med. __________, non sono

lineari e sono in parte contraddittorie. Egli, dopo aver visto la perizia del

dr. med. __________, ha confermato il rapporto finale del 7 ottobre 2016 (cfr. pag.

335 incarto AI), allorché, come appena rilevato, vi è una divergenza

sostanziale con il perito circa la valutazione della capacità lavorativa in

attività leggera e meglio se è dovuta ad una riduzione di rendimento oppure se

l’interessato può essere presente, sull’arco di una giornata, solo poche ore.

Inoltre,

come rileva l’insorgente, il 7 ottobre 2016 il dr. med. __________ aveva

stabilito in 3-4 ore al giorno la capacità lavorativa dell’assicurato in

attività adatte (pag. 230 incarto AI), mentre il 21 dicembre 2017, con le

osservazioni prodotte nelle more processuali, ha modificato la propria

valutazione precisando che l’interessato può lavorare 3 ore al giorno (doc.

XI/2), ma ha confermato la capacità lavorativa del 40%.

Alla

luce di quanto sopra esposto sia le valutazioni peritali che quelle del medico

SMR, dr. med. __________, non possono assurgere a prova dell’asserito

miglioramento dello stato di salute dell’insorgente, né del grado di capacità

lavorativa in attività adatte e vi è la necessità di allestire una nuova

perizia reumatologica, ad opera di un altro perito, che valuti, sulla base

delle condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), lo stato di

salute del ricorrente, che accerti se vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario

(e in caso di risposta affermativa, in cosa consiste e da quando) e che

stabilisca qual è la capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte.

2.9. Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadita la

necessità dell’allestimento di una nuova perizia reumatologica ad opera di un

altro perito - si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti necessari.

La valutazione della

perizia ad opera del SMR dovrà poi essere attribuita ad altro medico rispetto

al dr. med. __________.

2.10. Alla luce di quanto sopra,

appare prematuro esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente.

A proposito del reddito da

valido il TCA rileva comunque quanto segue.

Il TF con sentenza 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 ha rammentato al

consid. 4.2 che determinante per stabilire il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è

il guadagno nell’ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta

invalida. Di regola, ci si fonderà sull’ultimo reddito conseguito prima del

danno alla salute. In effetti il reddito conseguito prima dell’insorgere del

danno alla salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l’esperienza

empirica, per cui l’attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.

Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza

preponderante.

In concreto l’UAI ha

utilizzato la media dei redditi conseguiti dal ricorrente quale parrucchiere

indipendente negli ultimi 5 anni, pari a fr. 26'186.

L’insorgente già in sede

di osservazioni in data 22 settembre 2017 (pag. 348 incarto AI) ha tuttavia affermato

Considerandi

che senza il danno alla salute, visto l’esiguo importo conseguito con

l’attività indipendente e considerato che dal 2012 si è trasferito in Svizzera

con maggiori costi della vita (in precedenza, da quanto affermato, viveva __________),

era sua intenzione iniziare un’attività di parrucchiere dipendente.

A questo proposito ha

prodotto una dichiarazione di __________ che ha sostenuto:

" (…)

Sono titolare del __________ a __________ e conosco RI

1.

nell’ambito della professione che esercitiamo rispettivamente esercitavamo

entrambi.

Confermo che RI 1 si è rivolto a me verso la fine del

2012, mi ha parlato della sua attività e dei problemi che riscontrava con la

cifra d’affari. Mi ha espresso la volontà di chiudere il suo negozio e mi ha

dimostrato il suo interesse per chiedere se avevo disponibilità per

un’assunzione apportando la sua clientela.

Da parte mia c’era tutto l’interesse a procedere con

l’assunzione, che non si è purtroppo concretizzata a seguito dell’incidente

subito da RI 1 qualche mese più tardi.” (doc. IX/1)

Da rilevare che

l’interessato dal 1991 al 2002 aveva già lavorato come parrucchiere dipendente

a __________ (cfr. pag. 61 incarto AI).

Orbene, con sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 il Tribunale federale, in un caso in cui

occorreva accertare se un assicurato si era accontentato di un salario

inferiore alla media, ha rammentato che se per motivi non

imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione

professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità

di assunzione a causa dello statuto di residenza rispettivamente problematiche

legate al mercato del lavoro: DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3;

sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.1.1 concernente il Cantone

Ticino), il reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza

del danno alla salute era considerevolmente inferiore alla media dei salari

erogati per un'attività simile nel settore interessato (cioè divergeva di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid.

6.1.2

pag. 302 seg.) e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse

intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, i medesimi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati

anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del

"parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103

consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; sentenze 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze

del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid.

3.1

, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

Alla base della citata

giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido non potrà

realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se già

nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito

nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità

(DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008

consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5

dicembre 2003 consid. 2.2.2).

Come rammenta il TF nella

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 la

giurisprudenza sul parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata nella

pronunzia pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale

ha evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia

media appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente

esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non

va adeguato al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico

non sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60

segg.). Tale procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito,

poiché per la determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la

perdita di guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid.

3.4

-3.4.6 pag. 60 segg.).

Il parallelismo dei redditi

può realizzarsi in particolare a livello del reddito da valido, tramite

adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o ancora a livello

del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico

(DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).

In una seconda fase, occorre

poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I fattori estranei

all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi

non possono essere presi in considerazione nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328

e 329 seg.).

Nella sentenza 9C_205/2011

del 10 novembre 2011 il TF ha inoltre evidenziato che accertare

quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale

dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio

potenziale economico o da altri fattori (cfr. la pronunzia del Tribunale

federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta

impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta,

potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13

relativa alle grandi regioni: cfr. sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1, in cui

si fa espresso riferimento, alla luce della citata tabella, alla diversa realtà

del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).

Nella

citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e

seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che

contestava l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal

Tribunale cantonale e dall’amministrazione. Sulla base

del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano

ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr.

20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des

Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen

in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden

Einträgen zu entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist

Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.-

(1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu

beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr.

20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht

ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).

Per l’Alta Corte tuttavia

la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato

un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure

permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione

del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den

folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen

Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich

tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die

Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò,

perché il reddito da valido è un reddito ipotetico e un reddito da valido di

soli fr. 20'000 poteva essere imputato all’allora ricorrente solo se sulla base

di elementi concreti si poteva concludere che quale persona sana e

completamente abile al lavoro si sarebbe accontentata di un guadagno marginale

(“Denn das Valideneinkommen ist nicht eine vergangene, sondern eine

hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von

bloss Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden,

wenn auf Grund der konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist,

dass er sich auch als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer

solchen Randexistenz begnügen würde.“). Nel caso che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti

non era tuttavia possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach

Lage der Akten im Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha

preso in considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico

qualificato figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che

l’interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua

attività indipendente (cfr. anche la sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017,

consid. 4.2, con riferimenti, dove il TF ha rammentato che i salari medi pagati

in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei

contratti collettivi di lavoro).

In concreto, alla luce della

citata giurisprudenza, delle affermazioni del ricorrente, della dichiarazione

di __________ e, se necessario, di ulteriori accertamenti, l’UAI dovrà

nuovamente valutare il reddito da valido.

2.11

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione

impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

l’allestimento di una perizia reumatologica, un nuovo esame del reddito da

valido e del calcolo del grado d’invalidità.

In

queste circostanze, visto l’esito del ricorso, non occorre dar seguito alla

richiesta di assunzione di prove formulata dal ricorrente (segnatamente: allestimento

di una perizia giudiziaria, sentire __________ quale teste).

2.12

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento

di una perizia reumatologica ed un nuovo calcolo del grado d’invalidità.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al

ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni