32.2017.187
Soppressione di una rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una nuova perizia reumatologica e di ulteriori accertamenti in relazio
23 luglio 2018Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.187
cs
Lugano
23 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, di
professione parrucchiere, in seguito ad un infortunio causato da un incidente
della circolazione avvenuto il 27 maggio 2013 che ha comportato la subamputazione
della gamba sinistra, ha inoltrato, nel corso del mese di ottobre 2013, una
domanda di prestazioni AI.
1.2. Con decisione del 10 aprile
2014 l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2014.
1.3. Nel corso del mese di gennaio
2016 l’UAI ha avviato una procedura di revisione. Dopo aver assunto gli atti
medici dell’assicuratore infortuni LAINF, aver sottoposto l’interessato ad una
visita ad opera del medico SMR dr. med. __________ ed aver trasmesso l’incarto
al Servizio integrazione professionale ed al Servizio ispettorato per la
determinazione del reddito da valido, con progetto di decisione del 22 marzo
2017 l’amministrazione ha soppresso la rendita. In seguito alle osservazioni di
RI 1 e dopo aver fatto allestire una perizia reumatologica ad opera del dr.
med. __________, con decisione del 28 settembre 2017, l’UAI ha confermato la
soppressione della rendita AI ed ha tolto l’effetto sospensivo al ricorso.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
__________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone
l’annullamento, domandando che al ricorso sia concesso l’effetto sospensivo e
richiamando l’intero incarto AI (doc. I). Linsorgente, oltre a far valere una
violazione del diritto di essere sentito a causa di un’asserita mancanza di
motivazione non avendo l’amministrazione preso posizione sulle censure
sollevate in sede di osservazioni, nel merito contesta sia l’aspetto medico,
rilevando che non vi è stato alcun miglioramento del suo stato di salute, sia
il reddito da valido, sostenendo che non può essere preso in considerazione
quello di parrucchiere indipendente, giacché aveva intenzione di iniziare
un’attività dipendente nella medesima professione. Per l’insorgente occorre utilizzare
il reddito definito dal CCL.
1.5. Con risposta del 29 novembre
2017 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.6. L’11 dicembre 2017 il
ricorrente ha visionato l’incarto AI presso il Tribunale (doc. V).
1.7. Con osservazioni del 18
dicembre 2017 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa, che
sostiene poter essere tardiva (doc. VI). Nel merito l’interessato contesta
nuovamente l’aspetto medico, sostenendo che il referto del dr. med. __________,
su cui si è fondato il medico SMR, è stato allestito nell’ambito di una
copertura assicurativa di tipo privato e quindi con parametri diversi rispetto
a quelli imposto ad un medico nell’ambito di una valutazione ai sensi della
LAI. Inoltre la sua posizione è stata relativizzata dal medesimo medico che ha portato
l’assicuratore LAINF a proporre un accordo transattivo.
Fondandosi su un referto
del 14 dicembre 2017 del dr. med. __________, l’insorgente chiede che vengano
effettuati ulteriori accertamenti medici.
Egli contesta la
circostanza secondo cui la prima decisione sarebbe stata emessa in presenza di
uno stato di salute non ancora stabilizzato e sostiene che il medico SMR
avrebbe imposto al perito, dr. med. __________, di adattare le proprie
conclusioni per evitare “strascichi giuridici” come emergerebbe dal doc.
M.
Per l’insorgente, in
seguito all’intervento del medico SMR, il perito avrebbe modificato in maniera
sostanziale la propria valutazione. Alcun atto medico agli atti avrebbe di
conseguenza forza probatoria e vi sarebbe la necessità di un esame da parte di
un perito esterno indipendente.
L’interessato ribadisce le
contestazioni del reddito da valido, sostenendo di essere stato intenzionato ad
abbandonare l’attività indipendente a favore di un’attività dipendente se non
fosse subentrato il danno alla salute. Per il ricorrente infatti è certo ed
incontestabile che il valore del reddito da indipendente è insolitamente basso
negli anni precedenti il sinistro.
L’insorgente, che richiama
l’intero incarto AI, chiede l’allestimento di una perizia e l’assunzione di
informazioni in relazione alle sue intenzioni professionali nel periodo
antecedente l’incidente, contesta infine le attività ritenute esigibili
dall’UAI e sostiene di non essere in grado di eseguire con continuità e
regolarità attività semplici e ripetitive.
1.8. Il 22 dicembre 2017 il vicepresidente
del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (doc.
VIII).
1.9. Il 3 gennaio 2018
l’insorgente ha prodotto una dichiarazione di __________, di cui chiede
l’audizione, del __________, in relazione all’intenzione di iniziare
un’attività dipendente (doc. IX).
1.10. Con osservazioni del 4 gennaio
2018 (doc. XI), cui ha allegato tra l’altro i pareri del medico SMR, dr. med. __________
e del perito, dr. med. __________, e del 9 gennaio 2018 (doc. XII), l’UAI ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso.
1.11. In data 22 gennaio 2018
l’insorgente ha nuovamente contestato sia la valutazione medica che quella
economica (doc. XIV).
in ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una
violazione del diritto di essere sentito poiché l’amministrazione non avrebbe
preso posizione sulle censure da lui sollevate e non avrebbe sufficientemente
motivato la decisione che sarebbe contraddittoria ed incomprensibile.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In
concreto la motivazione alla base della soppressione della rendita, pur essendo
succinta ed espressa, a tratti, con un ragionamento un po’ contorto, appare
comprensibile. L’amministrazione sostiene in particolare che vi è stato un
miglioramento dello stato di salute “dovuto alla conclusione del percorso di
cura chirurgico/riabilitativo che ha ristabilito ora una capacità lavorativa di
qualche ora in un’attività lavorativa adeguata e soggetta a diverse limitazioni
funzionali (…)”. Ciò ha portato l’UAI ad effettuare un nuovo calcolo del
grado d’invalidità con conseguente soppressione della prestazione.
Pur
non essendo entrata nel merito di ogni singola censura sollevata
dall’insorgente, l’amministrazione ha comunque spiegato le ragioni della sua
decisione.
Il ricorrente ha potuto
comprendere la motivazione alla base della soppressione della prestazione,
tant’è che l’ha contestata in sede giudiziaria con un ricorso a questo
Tribunale.
L’amministrazione ha
ulteriormente esplicitato le proprie motivazioni con la risposta di causa,
sulla quale l’insorgente, dopo aver visionato l’intero incarto presso questo
Tribunale, si è ampiamente espresso. Egli ha poi nuovamente potuto far valere
le proprie ragioni nel corso della procedura, esprimendosi nuovamente ed approfonditamente
sulle valutazioni dell’UAI.
In concreto non vi è
pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto, una violazione
del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto,
riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode
del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1
pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno
sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.2. Il
ricorrente chiede al TCA di esaminare se la risposta di causa
dell’amministrazione è tempestiva, poiché il termine di 20 giorni è stato
concesso in data 2 novembre 2017 e la risposta datata 29 novembre 2017 è giunta
il 4 dicembre 2017.
La
questione non va approfondita.
Infatti
se è vero che per l’art. 5 cpv. 1 Lptca (nuova numerazione RL dal 22 giugno
2018: 178.100) immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo
stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne
trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione
impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di
risposta, al quale va allegato l’incarto completo, d’altra parte l’art. 13 cpv. 4 Lptca prevede che trascorso un termine fissato in
applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo
termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso
d’inosservanza.
Per cui se
l’amministrazione non avesse risposto nei termini, il Tribunale le avrebbe
concesso un ultimo termine perentorio entro il quale produrre la risposta.
Va del resto rilevato che
nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio
inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano
d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e
le valutano liberamente (cfr. art. 61 LPGA).
Ciò significa che il TCA è
tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova - anche se prodotto
intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela in qualche modo
rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti giuridicamente
importanti. In questo ordine d’idee, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha,
del resto, stabilito che determinante non è la provenienza di un mezzo di prova
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 157, consid. 1c).
nel merito
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica,
che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In
una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato
che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di
fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla
rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.
3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio
materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica
rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza
preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
2.6. In
concreto, il 10 aprile 2015, l’UAI ha posto il ricorrente al beneficio di una
rendita intera dal 1° maggio 2014, dopo un anno d’attesa, in seguito all’incapacità
lavorativa totale in qualsiasi attività causata dall’incidente della
circolazione avvenuto il 27 maggio 2013. Il medico SMR, dr. med. __________,
dopo aver visionato l’intera documentazione medica, aveva posto la diagnosi di
politrauma con frattura del bacino tipo Open book con stato dopo fissazione
sinfisi, frattura aperta del femore sinistro con stato dopo osteosintesi con
placca, subamputazione della gamba sinistra con stato dopo completamento
dell’amputazione e fissazione di frattura del piatto tibiale a sinistra,
frattura del piatto tibiale laterale mediale a destra con esiti dopo
osteosintesi, frattura pluriframmentaria intra-articolare scomposta del
radio-distale destro con esiti di osteosintesi, frattura pluriframmentaria
della base del metacarpo i mano destra con esiti di ostesintesi (pag. 161
incarto AI).
Nel
corso del mese di gennaio 2016 l’UAI ha avviato la procedura di revisione della
rendita (pag. 195 incarto AI).
Il
7 ottobre 2016, il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visitato
l’insorgente (cfr. pag. 227, 229, 231 e anche 221 incarto AI), ha stabilito che
l’interessato continua ad essere totalmente inabile al lavoro nella sua
professione di parrucchiere, mentre è incapace al lavoro al 60% in attività
leggere ed adatte alla sua salute dal 29 dicembre 2015, affermando che “possiamo
reputare che dalla visita di chiusura della LAINF nel dicembre 2015, la
situazione clinica si sia stabilizzata e che essa sia migliorata rispetto ai 18
mesi precedenti durante i quali si sono dovuti sopportare i diversi interventi
chirurgici, i periodi di riabilitazione e l’adattamento alla nuova situazione,
che hanno conferito all’Assicurato una totale IL in ogni attività dal 27 maggio
2013 (giorno dell’incidente) al 29 dicembre 2015. In attività confacente come
descritto precedentemente, dal 29 dicembre 2015 in considerazione delle gravi
sequele dell’incidente della circolazione e delle limitazioni funzionali
organiche sopraggiunte e dai dolori dell’arto fantasma che ancora affliggono
l’Assicurato, possiamo reputare che l’Assicurato possa lavorare al massimo 3-4
h al giorno, non come rendimento come espresso precedentemente, bensì come
presenza, rispettosa delle limitazioni funzionali sovraesposte, in
considerazioni dei forti dolori che dopo qualche ora lo costringono al riposo
assoluto. Anche la funzionalità della mano destra sta deteriorandosi
ulteriormente” (pag. 231 incarto AI).
In
seguito alle osservazioni inoltrate dall’assicurato, l’UAI ha fatto allestire
una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH
reumatologia, il quale dopo aver visitato l’insorgente in data 11 luglio 2017,
ha redatto il referto il 17 luglio 2017. Dopo aver descritto l’anamnesi
personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi e le constatazioni
oggettive, lo specialista ha espresso la sua valutazione e posto la diagnosi di
sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale e lombovertebrale cronica in
nota discopatia L5/S1, disturbi statici del rachide, decondizionamento e
sbilancio muscolare, periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di
attrito a destra, deficit funzionale algico del polso destro in esiti da
frattura del radio distale e del metacarpo I a destra osteosintetizzati il
31.5.2013 rispettivamente il 14.6.2013, dolori gluteali caricodipendenti a
destra, in ossificazione eterotopica alla tuberosità ischiatica a destra,
pubalgia in esiti da osteosintesi della sinfisi pubica con placca e viti
metalliche, dopo frattura del bacino del tipo open book, il 27 maggio 2013, gonalgie
croniche a destra in probabile gonartrosi a destra (esiti da osteosintesi di
frattura bicondilare scomposta dalla tibia prossimale destra, il 27.5.2013,
probabile gonartrosi a sinistra in esiti da frattura diametafisaria
pluriframmentaria del femore distale sinistro e da frattura composta del piatto
tibiale sinistro osteosintetizzati, dopo infortunio del 27.5.2013, esiti da
subamputazione della gamba sinistra, dopo infortunio del 27.5.2013 (pag.
314-315 incarto AI).
Circa le conseguenze sulla
capacità di lavoro, il perito ha affermato:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un’attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di
carico seguenti: l’assicurato può talvolta sollevare e portare pesi fino a 3 kg
fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 2
kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti 2 kg sopra l’altezza
del petto. L’assicurato può talvolta maneggiare attrezzi pesanti o molto molto
pesanti. La rotazione manuale può essere talvolta svolta con l’avambraccio
destro, molto spesso con l’avambraccio sinistro. L’assicurato può di rado
effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del
tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado
la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può mai assumere la posizione
inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere
la posizione accovacciata. L’assicurato può assumere spesso la posizione seduta
di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo
tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee quando ne
risente il bisogno. L’assicurato può talvolta camminare fino a 50 metri, di
rado oltre 50 metri, mai camminare per lunghi tragitti, come pure mai camminare
su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a
pioli.
Questi limiti funzionali tengono unicamente conto
degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio capo di specialità,
ma non di fattori non assicurati, quali l’età, la formazione, la
disoccupazione, difficoltà economiche, la reperibilità sul mercato del lavoro
locale, di un’attività pienamente adatta allo stato di salute dell’assicurato,
rispecchiante le sue aspettative, ecc.
Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili
sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo di lavoro.
Vi sono dunque risorse fisiche che permettono una
reintegrazione professionale.
Ricordo che il servizio medico regionale
dell’assicurazione invalidità del cantone Ticino, il 17.6.2016 riteneva data
un’inabilità lavorativa nell’attività abituale di parrucchiere del 100% dal
27.5.2013 fino al 28.12.2015 e del 60% dal 29.12.2015.
Tenendo conto dei limiti funzionali e di carico
sopraindicati, sapendo che l’attività abituale di parrucchiere implica quasi
esclusivamente la posizione di lavoro eretta, spesso con anteflessione e
torsione del tronco, con spalle in abduzione, richiedendo movimenti ripetitivi
e di precisione con il braccio e con la mano destra, ritengo l’assicurato, come
parrucchiere, inabile al lavoro nella misura dell’80%, da intendersi come
diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, a partire
dal 29.12.2015.
(…)
Per un lavoro adatto allo stato di salute, in grado di
tener conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopramenzionati, giudico
l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, per necessità di
maggiori pause e per il rallentamento dei movimenti a seguito dei dolori
strutturalmente spiegabili citati, a partire dal 29.12.2015.” (pag. 315-316
incarto AI)
Il
31 luglio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che:
" (…)
Dalla lettura della perizia del __________ notiamo
delle differenze riguardo la descrizione della CL in attività adeguata che sono
riconducibili ad una diversa interpretazione della medesima, quanto piuttosto
ad una evoluzione in senso migliorativo del quadro clinico e funzionale, che è
rimasto stazionario.
Ricordiamo che il SMR un anno fa (poi ribadito ad
ottobre u.s.) ha definito la capacità lavorativa in attività adeguata del 40%,
mentre lo specialista reumatologo del 66,7%, in misura assai maggiore.
La IL totale come parrucchiere continua ed è
definitiva dal giorno dell’incidente.
Permane valido RAF del 7 ottobre 2016.
Provvedimenti professionali auspicati.” (pag. 317
incarto AI)
Sempre
il 31 luglio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha scritto al perito,
affermando:
" (…)
Inerente la sua perizia reumatologica del 17 luglio
2017 Lei indica a pagina 13 che il SMR il 17 giugno 2016 riteneva l’Assicurato
inabile al 60% come parrucchiere dal 29 dicembre 2015.
Da una rilettura del Rapporto Finale del SMR del 17
giugno 2016 (come quello del 7 ottobre 2016) ciò che Lei ha affermato non trova
riscontro.
(…)
Per cui il SMR ha descritto una IL totale come
parrucchiere che continua ininterrotta in via definitiva dal giorno
dell’incidente, mentre descrive una CL del 40% in attività adeguata dal 29
dicembre 2015.
Si è trattato di sicuro di una svista che la pregherei
cortesemente di correggere sulla sua perizia (rieditandola) per una questione
di precisione ed evitare strascichi giuridici” (pag. 318 incarto AI)
Il
16 agosto 2017 il dr. med. __________ ha risposto affermando:
" (…)
La ringrazio per il suo scritto del 31.7.2017, con il
quale mi segnala un errore contenuto nel mio scritto peritale del 17.7.2017, a
riguardo di questo sopraindicato assicurato da me sottoposto a perizia
reumatologica l’11.7.2017, errore che, dopo aver riletto lo scritto, posso
senz’altro confermare. In allegato ho apportato le dovute correzioni, rimanendo
a sua più completa disposizione, per ogni ulteriore complemento d’informazione.”
(pag. 334 incarto AI)
Nell’allegata
perizia, datata 13 agosto 2017, lo specialista, circa le conseguenze sulla
capacità lavorativa, ha affermato:
" (…)
Ricordo che il servizio medico regionale dell’assicurazione
invalidità del cantone Ticino, il 17.6.2016 riteneva data un’inabilità
lavorativa nell’attività abituale di parrucchiere del 100% dal 27.5.2013, ciò
che, anche dopo l’attuale rivalutazione peritale reumatologica dell’11.7.2017,
va riconfermato.
(…)
Per un lavoro adatto allo stato di salute, in grado di
tener conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopramenzionati, giudico
l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, per necessità di
maggiori pause e per il rallentamento dei movimenti a seguito dei dolori
strutturalmente spiegabili citati, a partire dal 29.12.2015, come già stabilito
dal servizio medico regionale, il 17.6.2016.”
(pag. 332-333 incarto AI)
Il
25 settembre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha stabilito:
“(…)
Il miglioramento dello quadro clinico e dello stadio
funzionale è stato dovuto alla conclusione del percorso di cure
chirurgico/rabilitativo che ha ristabilito ora una capacità lavorativa di
qualche ora in una attività lavorativa adeguata soggetta a diverse limitazioni
funzionali (vedi RAF del 7 ottobre 2016).
La valutazione specialistica del dr. __________
dell’agosto 2017 del rispecchia quanto espresso nella visita medica presso il
SMR dell’anno precedente.
Le affezioni sofferte dall’Assicurato sono state bene
tenuto in conto dal punto di vista medico e la diminuzione del grado
d’invalidità è dipendente essenzialmente dal raffronto dei redditi prima e dopo
l’infortunio.” (pag. 344 incarto AI)
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto il referto del 14 dicembre 2017 del dr. med. __________,
FMH chirurgia ortopedica, che ha rilevato:
" (…)
Nel rapporto del 28.12.2015 all’intenzione
dell’assicurazione __________, il dr. __________ aveva ritenuto le seguenti
affezioni riconducibili all’incidente motociclistico del 27.5.2013:
. Frattura del bacino open book
trattata cruentemente mediante osteosintesi con ottimo risultato;
. distacco parziale di frammento osseo
sull’osso ischiatico destro non trattato;
. sub-amputazione della gamba sinistra
con frattura aperta secondo Gustillo;
. esiti di posa di fissatore esterno,
rimozione del medesimo e osteosintesi, completamente dell’amputazione
infra-genicolare;
. paziente portatore di protesi infra-genicolare;
. paziente portatore di protesi
infra-genicolare all’arto inferiore sinistro.
. frattura composta piatto tibiale a sinistra
trattata cruentemente;
. frattura bicondilare scomposta della
tibia prossimale destra con interessamento della tuberositas tibiale
transgenicolare destro, chiusura della fasciotomia;
. esiti di osteosintesi del piatto
tibiale laterale e mediale del ginocchio destro. Esiti di asportazione dei
mezzi di sintesi del ginocchio destro;
. frattura pluri-frammentaria
intrarticolare scomposta del radio distale destro trattata cruentemente;
. frattura pluri-frammentaria base i
metacarpo mano destra trattata cruentemente mediante dapprima transifissazione
e successiva osteosintesi.
. polmonite conseguentemente trattata e guarita;
. trombosi venosa profonda diatale
arto inferiore destro conseguentemente trattata con anticoagulazione
successivamente sospesa
Viene fatto riferimento specifico all’assenza di
fattori estranei all’infortunio che viene ritenuto essere l’unica causa dello
stato somatico del paziente.
Vengono riconosciuti:
. Persistenti limitazione funzionale e
dolori al polso e all’articolazione metacarpo I a destra che impediscono
l’utilizzo ripetitivo della mano e del polso.
. Persistenti dolori alla stazione
seduta prolungata causa distacco del frammento dell’osso ischiatico a destra.
. Impedimenti plurimi nella vita
quotidiana (correre, saltare, maggiore affaticabilità, utilizzo delle protesi)
in relazione alla lesione del muscolo quadricipite sinistro associata
all’amputazione transgenicolare omo-laterale.
. Dolore fantasma all’arto inferiore sinistro.
. Limitazione funzionale parziale e
gonalgia su esiti di frattura del piatto tibiale interessante la tuberosità
tibiale per quanto attiene al ginocchio destro.
Nel rapporto del 7.10.2016, il dr. __________ ritiene
unicamente le diagnosi in relazione con il politrauma del 27.5.2013 facendo
stato di una situazione clinica stabilizzata e di un miglioramento dello stato
di salute motivato dalla conclusione del percorso di cure
chirurgico/riabilitativo.
Malgrado l’asserito miglioramento, nello stesso
rapporto il dr. __________ fa esplicitamente riferimento a un ulteriore
deterioramento della funzionalità della mano destra presso un paziente
destrimano. In effetti nel rapporto del 28.12.2015 il Dr. __________ quantifica
gli impedimenti attribuibili alla mano destra (limitatamente) al suo uso
ripetitivo. Il dr. __________ esclude per contro delle sollecitazioni per la
mano destra.
Il dr. __________ non tiene inoltre conto delle
affezioni extra-infortunistiche presentate dal signor RI 1, attinenti in
particolare al rachide, già oggetto di misure diagnostiche e terapeutiche prima
dell’evento del 27.5.2013 (vedi rapporti Dr. __________ a pagina 3 e 6), causa
anche di consultazione presso il Servizio di Pronto Soccorso della Clinica __________
il 27.11.2016.
Disturbi del rachide per contro preso in
considerazione dal dr. __________ non solo nella lista delle diagnosi, ma pure
nella specificazione delle limitazioni;…. di rado effettuare lavori al di sopra
della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco,…. di rado la posizione
in piedi e inclinata in avanti,….
La conclusione di un percorso di cure
chirurgico/riabiliativo non implica a priori un miglioramento dello stato di
salute, così come il processo di adattamento a una nuova situazione, anche se
stabilizzata, non comporta a priori delle ripercussioni in ambito lavorativo
nell’ambito di un’economia di mercato indirizzata al rendimento.
Il rapporto del dr. __________ del 7.10.2016 contiene
quindi delle contraddizioni (asserito miglioramento dello stato di salute,
tuttavia ulteriore deteriorazione della funzionalità della mano destra),
risultando incompleto non prendendo in considerazione le affezioni extra-infortunistiche.
Nel rapporto del 28.12.2015 il dr. __________ faceva
stato di persistenti dolori alla stazione seduta prolungata causa distacco del
frammento dell’osso ischiatrico a destra. Disturbi e relazione causale in
relazione con il frammento osseo staccato ripresi recentemente pure dal dr. __________
senza ritenere necessari interventi di rimozione della formazione ossea
eterotopica.
Contrariamente a quanto ritenuto dal dr. __________
nei rapporti del 17.7.2017 e del 13.8.2017, il fatto che il signor RI 1 sia
rimasto seduto tranquillamente durante una trentina di minuti senza ricercare
posizioni antalgiche non implica a priori la possibilità di assumere spesso una
posizione seduta di lunga durata sull’arco di una giornata lavorativa normale
di 8-9 ore.
Confrontando i rapporti peritali del 17.7.2017 e
13.8.2017, il dr. __________ non si è limitato “unicamente“ a correggere a
pagina 13 un errore di riporto quo alle percentuali di incapacità lavorativa
determinate in precedenza (come da risposta dell’Ufficio Assicurazione
Invalidità del Canton Ticino del 29.11.2017.
Nelle pagine 10, 11 e 13 della versione più recente il
dr. __________ ha in effetti:
. tolto degli interi paragrafi che
erano stati inseriti nel rapporto peritale del 17.7.2017 a giustificazione
delle quantificazioni espresse sull’inabilità lavorativa
. cambiato in misura significativa la
percentuale della diminuzione del rendimento nello svolgimento di attività
adatte (dal 33 al 60%)
Indipendentemente dal tenore dei cambiamenti (a favore
o meno dell’assicurato) l’evidenza stessa degli avvenuti cambiamenti è
suscettibile di sollevare un grave fondato dubbio sull’effettiva indipendenza e
imparzialità del dr. __________ nella stesura, rispettivamente nella
ponderazione del tenore dei suoi rapporti peritali.
Non solo l’effettiva indipendenza del perito
dall’apparato “amministrativo” ma anche l’entità importante del cambiamento
della quantificazione della diminuzione del rendimento nello svolgimento di
attività adatte (dal 33 al 60%) in presenza di un quadro clinico assolutamente
identico (paragonando il tenore dei rapporti peritali del 17.7.2017 e del
13.8.2017) risulta essere ragionevolmente suscettibile d’infondare un grave e
fondato dubbio sull’effettiva attendibilità delle valutazioni/quantificazioni
delle capacità lavorative con ripercussioni anche significative sulle
successive considerazioni di pertinenza amministrativa.” (doc. Q)
Il
29 dicembre 2017 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
A riguardo delle critiche mosse dal collega
ortopedico, va osservato che il sottoscritto aveva erroneamente segnalato nel
paragrafo “anamnesi sociale” che il servizio medico regionale dell’ufficio
dell’assicurazione invalidità, il 17.6.2016 aveva ritenuto l’assicurato inabile
al lavoro nell’attività abituale al 100% dal 27.5.2013 fino al 28.12.2015 e al
60% dal 29.9.2015; questo errore mi veniva segnalato dal medico del servizio
medico regionale Dr. __________ il 31.7.2017, errore comprovabile, rileggendo
gli atti del servizio medico regionale (SMR) del 17.6.2016 ma anche del
7.10.2016.
Tenendo conto che i limiti funzionali e di carico
stabiliti al momento della perizia reumatologica dell’11.7.2017, non si
discostavano sostanzialmente da quelli ritenuti dal SMR, la mia valutazione
della capacità lavorativa, per l’attività abituale, come casalingo e per un
lavoro adatto allo stato di salute, non poteva che allinearsi, per motivi di
coerenza, al giudizio a riguardo del SMR; i cambiamenti menzionati si sono resi
necessari, come viene osservato dal Dr. __________, nelle pagine 10, 11 e 13
dello scritto peritale.
Il Dr. __________, a pagina 2 del suo rapporto,
all’attenzione del rappresentante legale dell’assicurato del 14.12.2017 scrive
“Contrariamente a quanto ritenuto dal Dr. __________ nei rapporti del 17.7.2017
e 13.8.2017, il fatto che il signor RI 1 sia rimasto seduto tranquillamente
durante una trentina di minuti senza ricercare posizioni antalgiche non implica
a priori la possibilità di assumere spesso una posizione seduta di lunga durata
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore”; a riguardo va detto
che il sottoscritto, nel profilare i limiti funzionali e di carico, osservava
che l’assicurato era in grado di assumere spesso la posizione seduta di lunga
durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni
corporee quando ne risentiva il bisogno, apprezzamento che dunque si allinea a
quanto ritenuto dal collega ortopedico” (doc. XI/4)
Il 21
dicembre 2017 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Per ciò che mi concerne ribadisco il miglioramento
complessivo dello stato generale di salute grazie alla conclusione del percorso
di cure/riabilitativo.
In attività confacente come descritto, in
considerazione delle gravi sequele dell’incidente della circolazione e delle limitazioni
funzionali organiche sopraggiunte e dai dolori dell’arto fantasma che ancora
affliggono l’Assicurato, ribadiamo che appare corretta la valutazione di una
capacità lavorativa di 3 h al giorno, rispettosa delle limitazioni funzionali
esposte nel RAF del 7 ottobre 2017.
Le mie considerazioni tengono conto anche delle
affezioni extra-infortunistiche presentate dal signor RI 1 attinenti al rachide
è già oggetto di consultazioni prima dell’evento del 27.05.2013, per cui
soppesano attentamente e in misura adeguata la CL residua in attività adeguata
al 40%, al quale sono stati ancora sottratti diversi punti percentuali in
quanto ciò valido unicamente per attività leggere.
Il motivo della soppressione della rendita non va
ricondotto a motivi medici.” (doc. XI/2)
2.7. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160
consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche
sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
2.8. In
concreto, attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto
e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’Ufficio AI poiché il referto del dr. med. __________, FMH reumatologia,
incaricato dall’amministrazione di allestire una perizia specialistica, in
seguito all’intervento del medico SMR, ha subito delle modifiche sostanziali,
segnatamente per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa in
attività adatte e confacenti allo stato di salute del ricorrente, che non
permettono di attribuire alla perizia un qualsiasi valore probatorio.
Il
perito, nel referto datato 17 luglio 2017, aveva stabilito che l’insorgente
presentava un’incapacità lavorativa dell’80% nella precedente attività di
parrucchiere a partire dal 29 dicembre 2015 e una diminuzione di rendimento di
1/3 in attività leggere dalla medesima data (cfr. pag. 316 incarto AI).
In
seguito all’intervento del dr. med. __________ che lo aveva reso attento circa
la non corretta indicazione del contenuto del rapporto finale SMR, segnatamente
del fatto che l’insorgente era stato considerato completamente inabile al
lavoro nella precedente attività di parrucchiere e non, come invece indicato
nella perizia, inabile al 60% dal 29 dicembre 2015 (pag. 318 incarto AI), il
dr. med. __________ nel referto datato 13 agosto 2017 non si è limitato a
correggere il passaggio errato che poteva effettivamente essere dovuto ad una
semplice svista, ma ha radicalmente modificato, sulla base del medesimo stato
di fatto, la valutazione della capacità lavorativa dell’interessato sia nella
precedente attività che in attività leggere, allineandosi in gran parte a
quanto accertato, precedentemente, dal medico SMR (cfr. anche doc. XI/4).
La
modifica non è di poco conto. In luogo di un’incapacità lavorativa dell’80%
nella precedente attività il perito ha stabilito un’incapacità lavorativa del
100% e, soprattutto, in luogo di una incapacità lavorativa di 1/3 in attività
leggere, il dr. med. __________ ha stabilito un’incapacità lavorativa del 60%.
È
vero che la modifica è vantaggiosa per il ricorrente, che si vede attribuire
incapacità lavorative maggiori nella seconda versione della perizia, rispetto
alla prima stesura.
Tuttavia
Fatti
i cambiamenti apportati dopo l’intervento del medico SMR inficiano il valore di
tutta la perizia, giacché, sulla base del medesimo stato di fatto, della stessa
anamnesi, delle stesse constatazioni oggettive, degli stessi esami e della
medesima valutazione, il perito giunge a conclusioni diverse, con un aumento
considerevole dell’incapacità lavorativa in attività leggere (da 1/3 a 60%) e
ciò malgrado non siano stati prodotti ulteriori atti medici e non siano emersi
altri elementi che avrebbero potuto indurre il perito a stabilire una diversa
incapacità lavorativa.
Ciò
pone seri dubbi sull’affidabilità e sulla concludenza di tutta la perizia
reumatologica posta alla base della soppressione della rendita d’invalidità.
Chiamato
a determinarsi in merito, il dr. med. __________ non è stato in grado di
giustificare in maniera convincente il motivo per il quale la valutazione della
capacità lavorativa è stata modificata in maniera così radicale. Lo specialista
si è infatti limitato a sostenere che “Tenendo conto che i limiti funzionali
e di carico stabiliti al momento della perizia reumatologica dell’11.7.2017,
non si discostavano sostanzialmente da quelli ritenuti dal SMR, la mia
valutazione della capacità lavorativa, per l’attività abituale, come casalingo
e per un lavoro adatto allo stato di salute, non poteva che allinearsi, per
motivi di coerenza, al giudizio a riguardo del SMR (…)” (doc. XI/4). Sennonché questa circostanza
doveva essere già nota al momento della stesura del primo referto e fa ritenere
che lo specialista è stato influenzato dall’intervento del medico SMR e non ha
agito con la necessaria indipendenza.
Non
va inoltre sottaciuto che, mentre il dr. med. __________, nella seconda
versione, ha stabilito che il ricorrente è “abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del
rendimento del 60%, per necessità di maggiori pause e per il rallentamento
dei movimenti” (pag. 333 incarto AI, sottolineatura del redattore), il
medico SMR ha invece ritenuto che l’assicurato può “lavorare al massimo 3-4
h al giorno, non come rendimento come espresso precedentemente, bensì
come presenza, rispettosa delle limitazioni funzionali sovraesposte, in
considerazione dei forti dolori che dopo qualche ora lo costringono al
riposo assoluto” (pag. 231 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Significativa a questo proposito è la circostanza che nella lettera trasmessa il
31 luglio 2017 al dr. med. __________, con la richiesta di apportare le citate
correzioni, figura il rapporto finale SMR del 17 giugno 2016 dove l’incapacità
lavorativa del 60% è stata ricondotta alla “riduzione del rendimento”
(cfr. pag. 318 incarto AI), mentre nel successivo rapporto finale SMR del 7
ottobre 2016 l’incapacità lavorativa, come appena visto, è stata ricondotta
alla “presenza” (cfr. pag. 230 e pag. 231 dove è stata erroneamente
indicata la data del 17 giugno 2016 che in realtà corrisponde a quella del
precedente rapporto SMR e pag. 220, rapporto finale SMR del 17 giugno 2016,
dove, in quel caso, la riduzione del 60% era effettivamente stata indicata come
riduzione del rendimento).
Occorre
pertanto concludere che l’UAI non ha accertato con la dovuta diligenza lo stato
di salute del ricorrente.
Alla
perizia del 17 luglio 2017 e a quella corretta e modificata in maniera
sostanziale il 13 agosto 2017, non può pertanto essere attribuita alcuna forza
probatoria.
Essa
comporta inoltre una lacuna sostanziale. Infatti, oggetto della decisione
impugnata è la soppressione della rendita d’invalidità. Ritenuto che spetta
all’UAI dimostrare con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali che lo stato di salute del ricorrente è migliorato
rispetto alla valutazione precedente (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile
2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2), non è dato a sapere per quale motivo
la perizia non ha esaminato approfonditamente anche tale aspetto, sul quale si
è espresso in modo chiaro il solo medico SMR (cfr. pag. 344 incarto AI).
Del
resto anche le conclusioni del medico SMR, dr. med. __________, non sono
lineari e sono in parte contraddittorie. Egli, dopo aver visto la perizia del
dr. med. __________, ha confermato il rapporto finale del 7 ottobre 2016 (cfr. pag.
335 incarto AI), allorché, come appena rilevato, vi è una divergenza
sostanziale con il perito circa la valutazione della capacità lavorativa in
attività leggera e meglio se è dovuta ad una riduzione di rendimento oppure se
l’interessato può essere presente, sull’arco di una giornata, solo poche ore.
Inoltre,
come rileva l’insorgente, il 7 ottobre 2016 il dr. med. __________ aveva
stabilito in 3-4 ore al giorno la capacità lavorativa dell’assicurato in
attività adatte (pag. 230 incarto AI), mentre il 21 dicembre 2017, con le
osservazioni prodotte nelle more processuali, ha modificato la propria
valutazione precisando che l’interessato può lavorare 3 ore al giorno (doc.
XI/2), ma ha confermato la capacità lavorativa del 40%.
Alla
luce di quanto sopra esposto sia le valutazioni peritali che quelle del medico
SMR, dr. med. __________, non possono assurgere a prova dell’asserito
miglioramento dello stato di salute dell’insorgente, né del grado di capacità
lavorativa in attività adatte e vi è la necessità di allestire una nuova
perizia reumatologica, ad opera di un altro perito, che valuti, sulla base
delle condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), lo stato di
salute del ricorrente, che accerti se vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario
(e in caso di risposta affermativa, in cosa consiste e da quando) e che
stabilisca qual è la capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte.
2.9. Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadita la
necessità dell’allestimento di una nuova perizia reumatologica ad opera di un
altro perito - si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti necessari.
La valutazione della
perizia ad opera del SMR dovrà poi essere attribuita ad altro medico rispetto
al dr. med. __________.
2.10. Alla luce di quanto sopra,
appare prematuro esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
A proposito del reddito da
valido il TCA rileva comunque quanto segue.
Il TF con sentenza 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 ha rammentato al
consid. 4.2 che determinante per stabilire il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è
il guadagno nell’ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta
invalida. Di regola, ci si fonderà sull’ultimo reddito conseguito prima del
danno alla salute. In effetti il reddito conseguito prima dell’insorgere del
danno alla salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l’esperienza
empirica, per cui l’attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.
Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza
preponderante.
In concreto l’UAI ha
utilizzato la media dei redditi conseguiti dal ricorrente quale parrucchiere
indipendente negli ultimi 5 anni, pari a fr. 26'186.
L’insorgente già in sede
di osservazioni in data 22 settembre 2017 (pag. 348 incarto AI) ha tuttavia affermato
Considerandi
che senza il danno alla salute, visto l’esiguo importo conseguito con
l’attività indipendente e considerato che dal 2012 si è trasferito in Svizzera
con maggiori costi della vita (in precedenza, da quanto affermato, viveva __________),
era sua intenzione iniziare un’attività di parrucchiere dipendente.
A questo proposito ha
prodotto una dichiarazione di __________ che ha sostenuto:
" (…)
Sono titolare del __________ a __________ e conosco RI
1.
nell’ambito della professione che esercitiamo rispettivamente esercitavamo
entrambi.
Confermo che RI 1 si è rivolto a me verso la fine del
2012, mi ha parlato della sua attività e dei problemi che riscontrava con la
cifra d’affari. Mi ha espresso la volontà di chiudere il suo negozio e mi ha
dimostrato il suo interesse per chiedere se avevo disponibilità per
un’assunzione apportando la sua clientela.
Da parte mia c’era tutto l’interesse a procedere con
l’assunzione, che non si è purtroppo concretizzata a seguito dell’incidente
subito da RI 1 qualche mese più tardi.” (doc. IX/1)
Da rilevare che
l’interessato dal 1991 al 2002 aveva già lavorato come parrucchiere dipendente
a __________ (cfr. pag. 61 incarto AI).
Orbene, con sentenza
9C_205/2011 del 10 novembre 2011 il Tribunale federale, in un caso in cui
occorreva accertare se un assicurato si era accontentato di un salario
inferiore alla media, ha rammentato che se per motivi non
imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione
professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità
di assunzione a causa dello statuto di residenza rispettivamente problematiche
legate al mercato del lavoro: DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3;
sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.1.1 concernente il Cantone
Ticino), il reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza
del danno alla salute era considerevolmente inferiore alla media dei salari
erogati per un'attività simile nel settore interessato (cioè divergeva di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid.
6.1.2
pag. 302 seg.) e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse
intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, i medesimi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati
anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del
"parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103
consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; sentenze 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze
del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid.
3.1
, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Alla base della citata
giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido non potrà
realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se già
nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito
nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità
(DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008
consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5
dicembre 2003 consid. 2.2.2).
Come rammenta il TF nella
sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 la
giurisprudenza sul parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata nella
pronunzia pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale
ha evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia
media appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente
esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non
va adeguato al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico
non sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60
segg.). Tale procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito,
poiché per la determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la
perdita di guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid.
3.4
-3.4.6 pag. 60 segg.).
Il parallelismo dei redditi
può realizzarsi in particolare a livello del reddito da valido, tramite
adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o ancora a livello
del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico
(DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).
In una seconda fase, occorre
poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I fattori estranei
all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi
non possono essere presi in considerazione nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328
e 329 seg.).
Nella sentenza 9C_205/2011
del 10 novembre 2011 il TF ha inoltre evidenziato che accertare
quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale
dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio
potenziale economico o da altri fattori (cfr. la pronunzia del Tribunale
federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta
impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta,
potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13
relativa alle grandi regioni: cfr. sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1, in cui
si fa espresso riferimento, alla luce della citata tabella, alla diversa realtà
del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).
Nella
citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e
seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che
contestava l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal
Tribunale cantonale e dall’amministrazione. Sulla base
del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano
ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr.
20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des
Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen
in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden
Einträgen zu entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist
Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.-
(1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu
beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr.
20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht
ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).
Per l’Alta Corte tuttavia
la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato
un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure
permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione
del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den
folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen
Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich
tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die
Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).
Ciò,
perché il reddito da valido è un reddito ipotetico e un reddito da valido di
soli fr. 20'000 poteva essere imputato all’allora ricorrente solo se sulla base
di elementi concreti si poteva concludere che quale persona sana e
completamente abile al lavoro si sarebbe accontentata di un guadagno marginale
(“Denn das Valideneinkommen ist nicht eine vergangene, sondern eine
hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von
bloss Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden,
wenn auf Grund der konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist,
dass er sich auch als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer
solchen Randexistenz begnügen würde.“). Nel caso che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti
non era tuttavia possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach
Lage der Akten im Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha
preso in considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico
qualificato figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che
l’interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua
attività indipendente (cfr. anche la sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017,
consid. 4.2, con riferimenti, dove il TF ha rammentato che i salari medi pagati
in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei
contratti collettivi di lavoro).
In concreto, alla luce della
citata giurisprudenza, delle affermazioni del ricorrente, della dichiarazione
di __________ e, se necessario, di ulteriori accertamenti, l’UAI dovrà
nuovamente valutare il reddito da valido.
2.11
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione
impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
l’allestimento di una perizia reumatologica, un nuovo esame del reddito da
valido e del calcolo del grado d’invalidità.
In
queste circostanze, visto l’esito del ricorso, non occorre dar seguito alla
richiesta di assunzione di prove formulata dal ricorrente (segnatamente: allestimento
di una perizia giudiziaria, sentire __________ quale teste).
2.12
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento
di una perizia reumatologica ed un nuovo calcolo del grado d’invalidità.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al
ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni