32.2017.189
Prima domanda di rendita di un'infermiera e terapista complementare. Rinvio per accertamenti medici. Da accertare anche l'esisibilità di un cambio attività di terapista per poi procedere alla definizi
25 luglio 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.189
BS/sc
Lugano
25 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, titolare
del diploma d’infermiera pediatrica, attiva a tempo parziale quale infermeria
presso una casa anziani, nonché formatrice presso la __________ e collaboratrice
di __________ (__________) e terapeuta/naturopata indipendente con proprio
studio, nel febbraio 2014 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per
adulti a seguito di un danno alla salute di natura oncologica (doc. 3 inc. AI).
1.2. Nell’ambio degli accertamenti
medici, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Centro
__________ (__________di __________) le cui conclusioni sono state riprese dal
SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha
stabilito una completa inabilità lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre
2013 e in attività adeguate un’inabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0%
dal gennaio 2015 (doc. 113 incarto AI).
Sulla base delle
risultanze mediche, l’amministrazione ha in seguito proceduto alla valutazione
economica, tra cui un’”inchiesta per l’attività professionale” (doc. 121
incarto AI), definendo le attività esigibili e determinato i gradi d’invalidità
relativi ai mesi di ottobre 2014 (scadenza dell’anno di attesa) e di gennaio
2015 (miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad
un’invalidità non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017
del Servizio __________ in doc. 129-30, 133).
Di conseguenza con
decisione del 4 ottobre 2017, preavvisata il 14 agosto 2017, ha respinto la
domanda di prestazioni (doc. ).
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente
tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del
diritto ad un quarto di rendita dal 7 ottobre 2014. In via subordinata egli ha
chiesto il rinvio all’Ufficio AI degli atti per l’espletamento di ulteriori approfondimenti
medici e per l’emissione di una nuova decisione.
Contesta in particolare una
delle quote parti delle diverse attività lucrative definite
dall’amministrazione, sostiene un’inabilità lavorativa del 75% quale infermiera
ritenendo non aggiornata la sua situazione medica, visto il peggioramento delle
condizioni fisiche successive alla perizia pluridisciplinare.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, confermando le quote parti in ambito lavorativo, come pure la
valutazione medico-teorica, ha proposto la reiezione del ricorso.
1.5. In data 19 dicembre 2017 la
ricorrente ha prodotto un certificato del suo medico curante (VI), valutato
dall’Ufficio AI con osservazioni 12 gennaio 2018 (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad
una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.4. Nella fattispecie in esame, con
effetto dal 7 ottobre 2014, ossia il giorno di scadenza del termine annuo di
attesa, l’Ufficio AI ha ripartito come segue le diverse attività lucrative
svolte dall’assicurata: 50% quale infermiera, 8% quale formatrice e infermiera
pediatra e 42% quale indipendente.
Per ogni singola attività
l’amministrazione ha poi determinato le capacità lavorative e l’invalidità come
segue:
" (…)
o Come infermiera dipendente al 50%
L'inabilità lavorativa è del 50%, sul
50%. Siccome lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che al 50% d'inabilità
lavorativa corrisponda, un grado d'invalidità della medesima entità.
o Come formatrice ed infermiera pediatrica su chiamata
Dalla disamina degli atti
(questionari dei datori di lavoro, ...) si evince come dopo il danno alla
salute non vi sia stata alcuna perdita di guadagno in questi due ambiti.
o Come terapista complementare indipendente
Il nostro Servizio d'Ispettorato, nel
suo rapporto d'inchiesta ha certificato come impossibile effettuare un calcolo
della perdita di guadagno, in quanto già prima del danno alla salute la sua
attività era in perdita. Ha quindi aggiunto che per tal motivo risulta
esigibile un cambio di attività.
Per tal motivo viene ora effettuato
un calcolo fruendo dei dati statistici forniti dall'Ufficio Federale di
Statistica.
Reddito senza invalidità
Nel caso concreto, senza il danno
alla salute in un'attività dipendente nel suo ramo professionale, al 42% le
porterebbe un reddito di CHF/anno 27'024.00.
Questo reddito è stato trovato
utilizzando la categoria statistica salariale della sanità e assistenza sociale
(86-88), con livello di qualifica che comprende conoscenze professionali e
specializzate.
Reddito con invalidità
Malgrado il danno alla salute e con
una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire
CHF 22'736.00 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
attività con conoscenze professionali e specializzate, valore mediano, settore
femminile, riduzione del 10% dovuta alla necessità di svolgere attività
leggere).
Confronto dei redditi
Il confronto dei redditi permette
quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 15.87%.
Il calcolo
utilizzato è mostrato qui di seguito.
Reddito senza invalidità CHF
27'024.00
Reddito con invalidità CHF
22'736.00
Perdita di guadagno CHF 4'288.00 =
Grado d’invalidità 15.87% (…)” (pag. 453 incarto AI)
Il grado d’invalidità
globale è stato definito:
" (…)
Tenuto conto della ripartizione dell'attività
(dipendente-indipendente), il grado d'invalidità nei tre campi è il seguente:
Attività Ripartizione Impedimento Grado
invalidità
Infermiera 50% 50% 25%
Formatrice+
Infermiera 8% 0% 0%
pediatrica
Indipendente 42% 15.87% 6.67%
Grado Al totale 31.67%
= 32%
(…)” (pag. 454 incarto AI)
Dal gennaio 2015, ossia
dal (contestato) miglioramento dello stato clinico e della capacità lavorativa
in attività adeguate, l’Ufficio AI ha determinato come segue il grado
d’invalidità:
" (…)
·
Dal gennaio 2015, ovvero dal miglioramento dello stato
clinico e dalla capacità lavorativa completa in attività consone al suo stato
di salute
o Come dipendente al 92%
Reddito senza invalidità
Nel caso concreto, senza il danno
alla salute in un'attività dipendente nel suo ramo professionale, al 92% le
porterebbe un reddito di CHF/anno 73'948.00.
Questo reddito è stato trovato
utilizzando al 42% il reddito già trovato in precedenza (CHF 27'024.00)
aggiornandolo al 2015 (+ 0.3674%) per un importo di CHF 27123.30 al quale va
aggiunto il reddito che avrebbe potuto percepire presso la __________ qualora
non fosse mai intercorso il danno alla salute.
Siccome il reddito dichiarato dal suo
ex datore di lavoro non può essere rappresentativo, in quanto privo di
eventuali straordinari, verrà effettuata la media dei redditi percepiti tra il
2011 (CHF 46'966.00) ed il 2012 (46'683.00), per un importo di CHF 46'824.50.
II reddito totale potenzialmente percepibile nel 2015 è
quindi di
CHF 73'948.00.
Reddito con invalidità
Malgrado il danno alla salute e con
una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, avrebbe invece potuto
conseguire CHF 49'803.00 (medesima tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale
di statistica, con medesima ulteriore riduzione del 10%).
Confronto dei redditi
II confronto dei redditi permette
quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 32.65%.
Il calcolo utilizzato è mostrato qui
di seguito.
Reddito
senza invalidità CHF 73'948.00
Reddito
con invalidità CHF 49'803.00
Perdita
di guadagno CHF 24'145.00 = Grado d’invalidità 32.65%
o Come
formatrice ed infermiera pediatrica su chiamata
Nuovamente, dalla disamina degli atti
si evince come non vi sia stata alcuna perdita di guadagno in questi due
ambiti.
Tenuto conto della ripartizione dell'attività (dipendente-indipendente),
il grado d'invalidità nei 2 campi è il seguente:
Attività Ripartizione Impedimento Grado
invalidità
Infermiera 92% 32.65% 30.04%
Formatrice+
Infermiera 8% 0% 0%
pediatrica
Grado Al totale 30.04%
= 30%
Dopo il miglioramento dello stato clinico, il grado Al complessivo
si riduce dal 32% al 30%. (…)” (pag. 454-455 incarto AI)
2.5. Con
il presente ricorso, per quel che concerne il periodo dal 7 ottobre 2014
l’assicurata, contestando senza alcuna motivazione la suddivisione delle
diverse attività lavorative, sostiene in particolare che la percentuale di
attività quale formatrice ed infermiera pediatrica è inferiore all’8%
stabilito dall’amministrazione. Va qui rilevato che la suddivisione fatta
dall’Ufficio AI è frutto dell’inchiesta svolta il 25 agosto 2016 (cfr. Allegato
1 pag. 427 incarto AI). Non avendo la ricorrente fornito alcuna spiegazione circa
la riduzione del pensum lavorativo nell’attività in parola, fa stato quando stabilito
nella succitata inchiesta con la precisazione che la percentuale è stata fissata
al 6% e non all’8% come erroneamente riportato nella decisione contestata. Di
conseguenza, la percentuale come terapista indipendente è del 44%; confermato invece
il 50% come infermiera dipendente.
2.6. In
merito all’inabilità lavorativa quale infermiera l’insorgente, facendo
in particolare riferimento ai certificati medici del dr. med. __________ (doc.
G) e del dr.ssa med. __________ (doc. Gbis), sostiene una percentuale del 75%,
contrariamente al 50% ritenuto dall’Ufficio AI. A tal riguardo occorre rilevare
che nel rapporto 2 giugno 2016 i periti dell’__________ avevano rienuto non più
esigibile l’attività d’infermiera, mentre in attività leggera senza
sollevamento e porto di pesi superiori ai 5 chili, con svolgimento di attività
sino all’altezza delle spalle con possibilità di alternare la posizione la
capacità lavorativa è stata valutata totale (cfr. punto no. 6.2 pag. 376), come
ad esempio l’attività di naturopata (cfr. punto no. 6.2 pag. 375). Tale
conclusione è stata fatta propria dal SMR nel rapporto 8 luglio 2016; in
particolare egli ha ripreso la valutazione peritale circa l’inabilità
lavorativa del 100% nell’abituale attività d’infermiera dal 7 ottobre 2013
(pag. 395).
Con
annotazione del 20 luglio 2017 il funzionario incaricato ha fatto presente al
SMR:
" Si
ripropone l'incarto al medico SMR poiché si è venuti a conoscenza del fatto che
l'a.ta, dal 01.08.2014 al 31.10.2015 ha potuto esercitare la sua abituale
attività d'infermiera nella misura del 50%, del suo normale 50%.
L'IL nell'abituale attività
andrebbe pertanto cortesemente modificata come segue:
100% dal 07.10.2013 al 31.07.2014
75% dal 01.08.2014 e continua
(ciò poiché dall'agosto 2014 non
si è più assistito ad un peggioramento dello stato clinico). (Doc. 131
incarto AI)
Il
25 luglio 2017 il medico SMR ha così risposto:
" Le
considerazioni riportate nel rapporto finale si basano sulla perizia
pluridisciplinare __________ (__________) del 2 giugno 2016, la quale appare
plausibile. Dalla perizia emerge che l'assicurata è inabile al lavoro al 100%
dal 7 ottobre 2013 per l'attività di infermiera.
L'assicurata sarebbe riuscita ad esercitare l'attività di
infermiera nel periodo dal 1° agosto 2014 al 31 ottobre 2015 nella misura del
50% (nell'ambito del contratto al 50%). Dal 1° agosto 2014, lo stato di salute
sarebbe invariato.
Non è documentato un miglioramento dello stato di salute dal 1°
agosto 2014. Sotto questo aspetto non ci sono motivi per discostarsi dalle conclusioni
dei periti. Non sappiamo come (con quale rendimento) ha lavorato l'assicurata,
in ogni caso non sembra che l'attività lavorativa svolta per un anno e due mesi
abbia avuto delle ripercussioni negative sullo stato di salute.
Prendo atto di questo fatto, per modificare eventualmente le
conclusioni dei periti bisognerà sottoporre il caso al centro peritale che ha
eseguito la perizia pluridisciplinare.” (Sottolineatura del redattore; doc.
448 incarto AI)
Ora,
nella decisione contestata, con effetto al 7 ottobre 2014, la percentuale d’inabilità
quale infermiera (svolta nella misura del 50%) è stata fissata al 50% mentre
nella perizia pluridisciplinare l’inabilità è stata ritenuta totale come del
resto ripreso dal SMR nel rapporto 8 luglio 2016 (doc. 113 incarto AI). Non
solo, il 50% d’inabilità si discosta anche dal 75% d’inabilità proposto dal
funzionario incaricato. Questa modifica valetudinaria è stata apportata senza
che sia stato preventivamente interpellato l’__________, come del resto suggerito
il 25 luglio 2017 dal medico SMR.
Tale
questione merita da parte dell’Ufficio AI un approfondimento, previo
coinvolgimento dei periti __________.
2.7. L’insorgente
contesta il miglioramento della situazione valetudinaria, consistente nell’aumento
della capacità lavorativa sino al 100% in attività adeguate, fissato
dall’Ufficio AI dal mese di gennaio 2015 (cfr. rapporti 6 e 8 luglio
2016 del SMR; doc. 111 e 113 incarto AI).
Va
qui rilevato che la succitata data è determinata nella perizia pluridisciplinare
dell’__________, le cui risultanze non sono state contestate dall’assicurato.
Dal punto di vista retrospettivo, in attività adeguate i periti hanno valutato
un grado d’abilità del 50% dal giugno 2014 e del 100% dal 1° gennaio 2015 (“…
Die Angaben einer vollen Arbeitsfähigkeit in einer
adaptierten Tätigkeit gelten mit Sicherheit ab Gutachtenszeitpunkt. Arbiträr
kann retrospektiv von Juni 2014 bis Dezember 2014 eine Arbeitsunfähigkeit bzw.
Arbeitsfähigkeit von 50% abgenommen werden, ab Januar 2015 sind die aktuellen
Angaben gültig." (Sottolineatura del redattore; pag. 376 incarto AI).
Vero
che, come sostenuto in sede di ricorso, nel rapporto 11 agosto 2015 il SMR
aveva considerato una totale inabilità lavorativa dal 1° dicembre 2014 (doc. 69
incarto AI). Tuttavia si trattava della valutazione dell’abituale attività ed
inoltre del rapporto accompagnatorio della richiesta di perizia, motivo per cui
non è rilevante per definire il momento del miglioramento.
Assume
invece valore probatorio, ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), il
rapporto 2 giugno 2016 dell’__________ frutto di un’accurata, dettagliata e
convincente perizia pluridisciplinare, la quale del resto, come detto, non è
stata contestata dalla ricorrente.
Ne
consegue che, in attività adeguate, la totale abilità in attività adeguate dal
1° gennaio 2015 va confermata.
2.8 La
ricorrente sostiene un peggioramento delle condizioni cliniche dopo la perizia __________.
Lo
scarno certificato del medico curante del 21 novembre 2017, attestante
nell’ultimo anno un peggioramento della sintomatologia dolorosa con conseguente
esclusione di un’abilità del 100% in un’attività idonea, non risulta idoneo a
rendere verosimile una modifica dello stato di salute (doc. L).
Diversa è invece la situazione
risultante dal rapporto 16 novembre 2017 sempre del medico curante. Poste le diagnosi
di “Carcinoma duttale invasivo seno sx BRE 1 pNO (0/3) QIE, in situ QSE con:
- stato dopo mastectomia e ricostruzione (novembre 2013), Stato dopo tiroidite
Hashimoto 2000, sostituto da! 2008, st d Tonsillectomia, Impingement spa!la sx
con dolori cronici, Polialtralgie cronica, Dolori colonna cervicale cronici su
discopatia diffusa da C5 a C7, Emicrania senza Aura, Stato ferriprivo,
Ipovitaminosi D, Dolori colonna lombare su discopatia L3-L4 e L4%L5, spondilartrosi
da L3 a S1. (…)” (doc. L1), la dr. med. __________ ha precisato:
" (…)
La paziente dall'ultima valutazione del giugno 2016 presenta un
peggioramento della sintomatologia dolorosa sia a livello cervicale e lombare con
episodi di Lombosciatalgia L5 a sx.
A livello tiroideo c'è stato un peggioramento della funzionalità e
quindi aumento del dosaggio ormonale (Euthyrox).
La paziente presenta inoltre un Tinnitus di nuova insorgenza
associato a vertigini per cui è previsto un controllo specialistica dal Dr. __________
(__________).
Anche i dolori a livello delle articolazioni legato alla
poliartralgia hanno avuto un peggioramento.
Da tutto quanto sopra descritto la paziente è sempre più in
difficoltà a svolgere il lavoro di insegnante.” (doc. L1)
Secondo
l’amministrazione:
" (…)
Tuttavia, il referto prodotto non propone dati clinici
oggettivanti una modifica della Situazione dell'assicurata ed influenti sulle
limitazioni funzionali come anche sulla capacità lavorativa residua rispetto a
quanto concluso con perizia del 2 luglio 2016 dal Centro __________ - __________
- di __________.
In assenza di elementi oggetti giustificanti una diversa
valutazione del caso continuano ad avere pieno valore probante le conclusioni
peritali rese dall'__________. (…)” (doc. VIII)
Ora, è vero che il medico
curante non ha specificato in dettaglio i peggioramenti a livello cervicale e
lombare, come pure delle articolazioni, ma è altrettanto vero che la perizia
dell’__________ risale al giugno 2016 e che nel frattempo è insorto un tinnitus
associato a vertigini sottoposto a controllo medico. In queste circostanze la
fattispecie merita di essere approfondita, in particolare per quel che concerne
le affezioni reumatologiche/ortopediche con riferimento alle attività ancora da
considerare esigibili.
2.9. Per quel che concerne la
valutazione economica va detto quanto segue.
In merito al grado
d’invalidità nell’attività d’infermiera svolta al 50%, l’amministrazione ha in
sostanza applicato il cosiddetto raffronto percentuale avendo infatti ritenuto
che, con effetto dal 7 ottobre 2014, l’assicurata “non avrebbe potuto meglio
migliorare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si
ritiene al 50% d’inabilità lavorativa corrisponda un grado d’invalidità della
medesima entità”. Questo TCA non condivide tale valutazione poiché, come
visto, dalla perizia __________ è risultata in attività adeguate un’inabilità
lavorativa del 50% dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014 e del 100% dal 1°
gennaio 2015.
Nulla da eccepire riguardo
all’attività di formatrice ed infermiera pediatrica, ritenuto che il danno alla
salute non ha causato alcun discapito economico.
Non condividibile è la
definizione del grado d’invalidità quale terapista complementare indipendente. Dall’inchiesta
per indipendenti del 25 agosto 2016 è risultato impossibile effettuare un
calcolo della perdita di guadagno, poiché prima del danno alla salute
l’attività in questione risultava costantemente in perdita. Tuttavia non si
capisce il motivo per cui in queste circostanze l’amministrazione ha ritenuto
esigibile un cambio di attività. Determinante è che prima dell’ottobre 2013 i
redditi aziendali fiscalmente esposti erano costantemente in negativo indipendentemente
dalle condizioni di salute dell’assicurata. In questo senso questo Tribunale
non condivide quanto riportato dall’ispettore AI ossia che “come si evince
dai conti sopra esposti l’assicurata nella propria attività indipendente
riscontra già da anni delle perdite legate alla malattia che la affligge”
(pag. 425 incarto AI).
Pertanto in questo campo
di attività il grado d’invalidità è nullo.
Da ultimo, il TCA non può
confermare la nuova ripartizione lavorativa legata al miglioramento valetudinario
del gennaio 2015. Dagli atti non si desume il motivo per cui l’assicurata deve
essere considerata come dipendente al 92%. Infatti è verosimile che da valida
l’assicurata avrebbe continuato a svolgere le diverse attività di cui sopra. Pertanto
la ripartizione definita con effetto dall’ottobre 2014 va estesa anche dopo il
1° gennaio 2015.
2.10. Quanto al rinvio degli atti
all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in
der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet
ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter
dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011)“.
Nella
fattispecie concreta, come visto sopra (cfr. consid. 2.6 e 2.7), dal punto di
vista medico la presente vertenza necessita di un approfondimento circa
l’inabilità lavorativa quale infermiera, rispettivamente della situazione valetudinaria
successiva alla perizia __________ sino al momento della presente decisione che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445
consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2).
Sulla base delle
risultanze mediche, l’Ufficio AI dovrà in seguito stabilire il grado
d’invalidità delle singole attività (ridefinite come dai consid. 2.5 e 2.9) conformemente
al consid. 2.9, stabilendo in seguito il grado d’incapacità al guadagno
globale.
In
queste condizioni, in accoglimento del ricorso, viste la non completa
istruzione della causa da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi
e si pronunci in merito ad un eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.
Fatti
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
Considerandi
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione 4 ottobre 2017 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente
fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni