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Decisione

32.2017.189

Prima domanda di rendita di un'infermiera e terapista complementare. Rinvio per accertamenti medici. Da accertare anche l'esisibilità di un cambio attività di terapista per poi procedere alla definizi

25 luglio 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

Considerandi

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 4 ottobre 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente

fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni